Decreto Legge 24 Aprile 2017 n.50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (GU n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20) - ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE (Aggiornato al 2 Maggio 2017)
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Art. 41
Fondo da
ripartire per
l'accelerazione
delle attività di
ricostruzione a
seguito di
eventi sismici
È stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per gli ulteriori interventi in favore delle
zone terremotate. Tali risorse riguardano il finanziamento di tutti gli interventi del presente decreto.
E’ istituito un fondo per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La ripartizione tra le Regioni e l’utilizzo del fondo saranno disposti con decreto
del MEF su proposta del Commissario straordinario per la ricostruzione (CSR) o del dipartimento (per esercizio funzioni Progetto
Casa Italia) appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il fondo è destinato a:
• interventi nei comuni danneggiati dal sisma 2016 e 2017:
• per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici (entro il 31 agosto 2018) e della conseguente
realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico situati nelle zone a rischio sismico 1 e 2 (vedi art.
20 bis, c. 4, DL 8/2017);
• per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di
progetti di ripristino e adeguamento antisismico;
• per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata;
• interventi nei comuni delle zone a rischio sismico 1 diversi da quelli danneggiati dal sisma 2016 e 2017:
• Per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e dei progetti di adeguamento antisismico;
• per le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati;
• per incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota.
Una quota delle risorse del fondo può essere destinata, su richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e
manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.
DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017
N.50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
(GU n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20) - ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE
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Art. 42
Fondo per la ricostruzione
delle aree terremotate di cui
all'articolo 4, c. 1, del DL
189/2016
È incrementato il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate per gli anni 2017, 2018 e 2019 anche per
far fronte ai fabbisogni finanziari per la prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione dopo la
cessazione dello stato d’emergenza.
È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2017 per l’avvio degli interventi urgenti per la
ricostruzione pubblica e privata. Tali risorse confluiscono nella contabilità speciale del CSR.
Art. 43
Ulteriore proroga
sospensione e rateizzazione
tributi sospesi
Proroga di alcuni termini dell’articolo 48 del DL 189/2016 e dell’articolo 11 del DL 8/2017.
Art. 44
Proroga incentivi
Proroga al 31 dicembre 2019 del credito d’imposta per investimenti (acquisto beni strumentali nuovi) previsto
dall’articolo 18 quater DL 8/2017.
Art. 45
Compensazione perdita
gettito TARI
Il CSR è autorizzato a concedere una compensazione, con riferimento al periodo 2016-2019, per sopperire ai
maggiori costi o alle minori entrate registrate a titolo di TARI.
DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017
N.50
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DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017
N.50
Art. 46
Zona Franca Urbana
Sisma Centro Italia
È istituita la zona franca urbana (L. 296/2006) nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del DL 189/2016.
Le imprese con sede principale o unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la
riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è
verificato l'evento, possono beneficiare, per il periodo d’imposta in corso e per quello successivo, delle seguenti agevolazioni:
• esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca fino a
concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro di tale reddito;
• esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento
dell'attività svolta nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della
produzione netta;
• esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio
dell'attività economica;
• esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria
infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero spetta, alle medesime
condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
Tali esenzioni spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre
2017.
E’ previsto un duplice limite per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie:
• limite annuale all’autorizzazione di spesa delle risorse (194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019);
• limite relativo agli aiuti “de minimis”(*).
(*) L’importo totale massimo degli aiuti ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro.
Nel settore agricolo, l’importo totale massimo degli aiuti ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i
15.000 euro..