Chiara Arnaudo, Corpo Forestale dello Stato, Comandante di Asti.
La definizione di bosco e l'inquadramento giuridico della tutela, i vincoli da rispettare, la convivenza tra bosco e vigneto.
Relazione presentata il 21 Ottobre 2016 a Moncalvo nel workshop "Flavescenza Dorata e gestione del territorio: ruolo dell'associazionismo e delle pubbliche amministrazioni" organizzato da Società Italiana di Viticoltura ed Enologia, nell'ambito del progetto europeo WINETWORK.
2. COS’E’ BOSCO?
Superficie
minima 2000 m²
Larghezza media
20 m
Copertura non
inferiore al 20%
La misurazione va
effettuata dalla base
esterna dei fusti
Età di almeno 10
anni
3.
4.
5. Radure nel bosco di superficie < 2.000 mq
Superfici boscate <2.000 mq, ma distanti
meno di 20 m da un bosco
Tartufaie controllate
Aree forestali temporaneamente prive di
copertura arborea e arbustiva a causa di
utilizzazioni forestali, avversità biotiche o
abiotiche, eventi accidentali, incendi
MA ANCHE…
8. Tartufaie coltivate di origine artificiale, castagneti
da frutto, arboricoltura da legno, parchi e alberature
stradali
Nuclei edificati colonizzati da vegetazione arborea
in qualunque stadio di età
Copertura arborea di età < 10 anni
Terrazzamenti in origine di destinazione agricola
Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico,
individuati negli strumenti urbanistici e perimetrati,
coinvolti da processi di forestazione naturale o
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi
NON SONO BOSCO
9.
10. IL BOSCO E’ TUTELATO DA…
Vincolo paesaggistico: D. Lgs. 42/2004
(Codice Urbani), art. 142, lett. g
Legge forestale e regolamento forestale:
L.r. 4/2009 e D.P.G.R. 20 settembre 2011
n. 8/R
Vincolo idrogeologico (ove presente): L.r.
45/89
12. Regione
Settore Attività di Gestione e
Valorizzazione del Paesaggio -
Via Avogadro, 30 - Torino
Superfici boscate > 3 haSuperfici boscate < 3 ha
Comune
Autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D. Lgs. 42/2004), atto
autonomo e presupposto rispetto a tutti i titoli legittimanti l’intervento,
che viene rilasciata, come disposto dalla l.r.32/2008, da
Il titolare dell‘autorizzazione alla trasformazione deve
inoltre effettuare interventi di compensazione, se la
superficie trasformata supera i 500 mq
13. Regione
Settore Tecnico Regionale di
Alessandria e Asti
Superfici > 5.000 mq
o
Volumi > 2.500 mc
Superfici < 5.000 mq
o
Volumi < 2.500 mc
Comune
Autorizzazione alla modificazione/trasformazione del suolo in area
soggetta a vincolo idrogeologico (art. 1, comma 3, l.r. 45/1989)
rilasciata da
Il titolare dell‘autorizzazione è tenuto al rimboschimento di
una superficie pari a 10 volte quella modificata o
trasformata, oppure al versamento del corrispettivo
14. IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Se c’è anche il vincolo
idrogeologico sanzione
amministrativa per
violazione art. 1 legge
regionale 45/89: da €
75 a € 620 ogni 1.000
mq o loro frazione
Obbligo di sanatoria o
di ripristino
Sanzione penale (art.
181 D. Lgs. 42/2004):
arresto fino a due
anni e l'ammenda da
30.986 a 103.290
euro
Se interviene
sanatoria (art. 181 D.
Lgs. 42/2004):
pagamento maggior
importo tra danno
arrecato e profitto
conseguito
Sanzione
amministrativa per
violazione art. 19
legge forestale
regionale: da € 350 a
€ 1.500 ogni 1.000 mq
o loro frazione
Obbligo di sanatoria o
di ripristino
16. NESSUNA COMUNICAZIONE E’ RICHIESTA PER
ripuliture e sfolli;
abbattimento e sgombero di piante morte
o schiantate da eventi atmosferici;
tagli per autoconsumo fino a 150 q/anno
17. OCCORRE FARE COMUNICAZIONE SEMPLICE PER
Interventi selvicolturali su superfici inferiori
a 5 ettari;
Interventi selvicolturali in tartufaie
controllate;
Interventi previsti da piani forestali aziendali
In tutti gli altri casi è necessaria
l’autorizzazione con progetto di intervento
La comunicazione è trasmessa alla Regione
anche per il tramite degli sportelli forestali
18. ANCORA UN CENNO ALLE EPOCHE DI TAGLIO
(ceduo e componente a fustaia del governo misto)
Sopra 1.000
m s.l.m.
Dal 1°
settembre
al 31 maggio
Fino a 600 m
s.l.m.
Tra 600 e
1.000 m
s.l.m.
Dal 1°
ottobre al
15 aprile
Dal 15
settembre
al 30 aprile
20. NON E’ POSSIBILE EMANARE ORDINANZE
CONTINGIBILI E URGENTI
D.L. 92/2008 - Art. 6 - Il Sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti
contigibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana
Codice penale - Art. 650. Inosservanza dei provvedimenti
dell'autorità.
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato
dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica
o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda fino a euro 206.
21. ALCUNI REGOLAMENTI COMUNALI RECANO
DISPOSIZIONI IN MERITO, MA…
Dovrebbero attenersi alle linee guida per la
cooperazione attiva dei Comuni nella prevenzione e nella
lotta agli organismi nocivi delle piante, ai fini della
stesura o l'aggiornamento dei Regolamenti Comunali di
Polizia rurale approvate dalla Regione con Deliberazione
della Giunta Regionale 4 marzo 2013, n. 44-5490
Non possono derogare dalle norme vigenti ed in
particolare da quelle poste a tutela del bosco
22. LO STRUMENTO PIU’ EFFICACE E’
L’APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI
LOTTA OBBLIGATORIA
Nel periodo invernale è obbligatorio eseguire le seguenti
operazioni al fine di migliorare la situazione per la stagione
successiva:
- eliminare e distruggere (la combustione è possibile solo a
più di 50 m dal bosco) la vite selvatica presente in incolti,
boschi, rive, gerbidi vicini ai vigneti dove potrebbero essere
presenti le uova dell’insetto vettore;
- durante la potatura eliminare le piante che hanno
manifestato tardivamente i sintomi
23. LE SANZIONI DELLA LOTTA OBBLIGATORIA
C.P. Art. 500
Chiunque cagiona la diffusione di
una malattia alle piante o agli
animali, pericolosa all'economia
rurale o forestale, ovvero al
patrimonio zootecnico della
nazione, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni .
Se la diffusione avviene per colpa,
la pena è della multa da euro 103 a
euro 2.065
24. LE SANZIONI DELLA LOTTA OBBLIGATORIA
I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati
dal settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 0,3 euro per
metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può
essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi
all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal
settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a
1.200,00 euro.
Oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, gli
organi di vigilanza dispongono l’esecuzione coatta delle misure
fitosanitarie previste dal comma 1, ponendo a carico del trasgressore le
relative spese.
26. POSSIAMO ALLONTANARE IL
BOSCO, MA AI MARGINI PUO’
SEMPRE SVILUPPARSI LA VITE
E’ IMPORTANTE CONSERVARE E GESTIRE
IL BOSCO E CURARE I COLTIVI
LA VITE E’ SPECIE ELIOFILA
INOLTRE … LO SCAPHOIDEUS VOLA!