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Una nuova normativa per l’utilizzo dei
fanghi di depurazione in agricoltura,
tra opportunità e tutela della salute
pubblica
Presentazione dell’A.S. 2323 “Delega al Governo per la modifica
della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in
agricoltura”
D'iniziativa dei senatori ORELLANA, CASALETTO, FUCKSIA,
VACCARI, CALEO, LANIECE, PUPPATO, SOLLO, FRAVEZZI,
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, DE PIETRO, BATTISTA,
DE PIN e ROMANO
2
Utilizzo dei fanghi da depurazione: cenni
generaliIn Italia (con particolare riferimento alla Lombardia, l’Emilia Romagna e al Veneto) l’impiego dei fanghi in
agricoltura si è diffuso fin dagli anni '80, in connessione con la gestione degli impianti di depurazione e
trattamento delle acque reflue, la cui costruzione è stata implementata con l'entrata in vigore della legge
10 maggio 1976, n. 319 (cosiddetta "Merli").
L’aumento della quantità di fanghi derivanti da processi di depurazione e l’adozione di norme più
restrittive sullo smaltimento in discarica hanno portato a considerare con maggiore attenzione la
possibilità di riutilizzo di tali sostanze in agricoltura.
Economia circolare→ il 40 per cento dei fanghi di depurazione viene impiegato nel settore agricolo in
virtù delle note proprietà fertilizzanti. Come evidenziato dal rapporto ISPRA 2015, numerosi sono i
vantaggi derivanti dall’impiego dei fanghi in agricoltura in termini di arricchimento del suolo in sostanze
organiche ed elementi nutritivi.
3
Assenza adeguati controlli: i rischi
potenzialiUn utilizzo massiccio dei fanghi, in assenza di adeguati e puntuali controlli può comportare il verificarsi di
fenomeni potenzialmente dannosi per la salute dei cittadini, quali:
1.inquinamento del suolo per concentrazione di contaminanti;
2.danni economici per il degrado qualitativo dei prodotti agricoli;
3.disagi e disturbi dovuti ai negativi fenomeni olfattivi che si determinano nelle aree adiacenti ai terreni
interessati dallo spandimento;
4. alla presenza di microrganismi patogeni nei terreni e nelle acque;
Al fine di poter sfruttare al meglio questa risorsa, dunque, è imprescindibile
aggiornare la normativa vigente.
4
I fanghi da depurazione, una alternativa
alla economia lineare
L'alternativa allo spandimento dei fanghi è l'incenerimento, previa asciugatura, dei
fanghi (chiamati a quel punto sostanza secca)
Inoltre, al posto dei fanghi di depurazione gli agricoltori userebbero fertilizzanti
inorganici di origine minerale. Questi fertilizzanti sono basati sul fosforo poco
presente in Italia e in Europa in genere.
Questi sono esempi invece di economia lineare non certo auspicabili.
5
L’obsolescenza della normativa vigente
A livello comunitario l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è regolato dalla direttiva 86/278/CEE, del
12 giugno 1986, che stabilisce valori limite per la concentrazione di metalli pesanti, superati i quali si vieta lo
spandimento nel terreno.
Recepimento in Italia→ decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante: «Attuazione della direttiva
86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura», che fissa le condizioni per l'utilizzazione dei fanghi, nonché le norme tecniche per
la raccolta, il trasporto e l'analisi dei medesimi.
In 24 anni il testo del dlgs è stato modificato solo una volta→ sostituzione della scheda di accompagnamento di
cui all'articolo 12, modificata ai sensi del comma 9 dell'art. 193, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito
dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 16, D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
Tuttavia, l’articolo 5, comma 1 del D.lgs. n. 99 del 1992 conferisce allo Stato la facoltà di modificare e integrare
gli allegati in conformità con le determinazioni dell’Unione Europea, o in relazione a nuove acquisizioni tecnico-
scientifiche.
6
Il divario regionale e i diversi livelli di tutela della salute dei
cittadini che ne conseguono
l’origine dell’eterogeneità della normativa regionale→ comma 1 dell’articolo 6 del dlgs. n. 99 del 1992,
che conferisce alle Regioni la facoltà di stabilire «ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura
per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla
composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento».
A seguito dell'entrata in vigore del dlgs. n. 99 del 1992 le Regioni hanno provveduto ad integrare la
disciplina relativa alla gestione dei rifiuti con le norme regionali che regolamentano l’utilizzo in agricoltura
dei fanghi di depurazione come attività di recupero mediante distribuzione sul terreno.
7
Adeguamento normativo non più rinviabile
È evidente, dunque, la necessità di una tempestiva quanto puntuale revisione del decreto legislativo
n. 99 del 1992, che apporti i correttivi necessari per un adeguamento della normativa alle innovazioni
scientifiche e tecniche che si sono realizzate in quasi trent’anni e per il superamento delle diversità
regionali.
In questa direzione si è mosso anche il Governo con l’approvazione, in Senato, lo scorso 28 ottobre
2015, dell’ordine del giorno n. 9/1676/11, al disegno di legge n. 1676 recante disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di
risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (legge 28 dicembre 2015, n. 221), con il quale
si impegna il Governo ad implementare una complessiva revisione della normativa nazionale in
materia di spargimento dei fanghi di depurazione in agricoltura.
8
A.S. 2323
Delega al Governo per la modifica della
normativa in materia di utilizzo dei fanghi di
depurazione in agricoltura
Elementi cardine
9
I criteri di delega: la revisione degli allegati del
dlgs. n. 99 del 1992
La lettera a) comma 2 dell’articolo 1 fornisce i criteri specifici per la revisione degli allegati del dlgs. n. 99
del 1992, prevedendo in particolare:
1.l’introduzione di un elenco di fanghi ammissibili al trattamento e allo spandimento, con specifico
riferimento ai codici del catalogo europeo dei rifiuti (CER) di cui all'allegato D della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2.l’integrazione della lista delle sostanze nocive e inquinanti da ricercare e sottoporre a controllo, con
specifico riferimento a metalli pesanti e farmaci;
3.l’inserimento dell’origine e delle modalità di produzione del fango di depurazione tra i parametri delle
metodiche di campionamento e di analisi;
4.il rilevamento obbligatorio della presenza di farmaci, con specifico riferimento ad antibiotici,
anticoncezionali, anticoagulanti, psicofarmaci, antinfiammatori, ormoni, antifungini, antiaritmici, nonché di
sostanze perfluoroalchimiche (PFAS), in caso di provenienza dei fanghi da impianti di depurazione civile;
5.la modifica delle soglie di ammissibilità della presenza di metalli pesanti.
10
I criteri di delega: integrazione dei principi del
dlgs. n. 99 del 1992
Introduzione di tutele e controlli specifici sulle acque superficiali e sotterranee.
Equiparazione dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione in agricoltura a quello dei
fanghi da depurazione in agricoltura.
Obbligatoria produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque che prevedano il
campionamento in contraddittorio con i competenti organi di controllo.
Incremento dell’efficacia della tutela in materia di spargimento e utilizzo dei fanghi anche mediante il
coordinamento e l’integrazione del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale vigente.
11
I criteri di delega: integrazione dei pricipi del
dlgs. n. 99 del 1992 - seguito
l’emanazione di linee guida volte a garantire l’omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali;
l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di una banca dati
nazionale cui devono iscriversi i produttori di fanghi destinati all’agricoltura;
l’individuazione di meccanismi e procedure finalizzati ad un completo ed efficace controllo degli
spandimenti;
la garanzia, per gli enti locali sui cui territori si svolgono attività di spandimento dei fanghi e assimilati, di
accedere alla documentazione tecnico-amministrativa e ai referti delle analisi di controllo;
12
Conclusione: perché è importante una revisione
della normativa
Adeguamento della normativa alle innovazioni scientifiche e tecniche che si sono realizzate in quasi
trent’anni.
Superamento delle diversità regionali→ garantire una concreta ed universale tutela della salute dei
cittadini e dell’ambiente, nel rispetto del disposto dell’articolo 32 della Costituzione.
Migliore tutela della salute e dell'ambiente. Garantire il benessere e la qualità dei residenti.
Adeguamento alla proposta di Regolamento 157 dalla Commissione europea finalizzato ad agevolare in
maniera significativa l'accesso al mercato unico dell'UE per i concimi organici e ricavati dai rifiuti,
instaurando pari condizioni di concorrenza con i tradizionali concimi inorganici.
13
Grazie per
l’attenzione
Roma 25 maggio
2016

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DDL 2323 - Nuova normativa sull'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura

  • 1. Una nuova normativa per l’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, tra opportunità e tutela della salute pubblica Presentazione dell’A.S. 2323 “Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura” D'iniziativa dei senatori ORELLANA, CASALETTO, FUCKSIA, VACCARI, CALEO, LANIECE, PUPPATO, SOLLO, FRAVEZZI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, DE PIETRO, BATTISTA, DE PIN e ROMANO
  • 2. 2 Utilizzo dei fanghi da depurazione: cenni generaliIn Italia (con particolare riferimento alla Lombardia, l’Emilia Romagna e al Veneto) l’impiego dei fanghi in agricoltura si è diffuso fin dagli anni '80, in connessione con la gestione degli impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue, la cui costruzione è stata implementata con l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 (cosiddetta "Merli"). L’aumento della quantità di fanghi derivanti da processi di depurazione e l’adozione di norme più restrittive sullo smaltimento in discarica hanno portato a considerare con maggiore attenzione la possibilità di riutilizzo di tali sostanze in agricoltura. Economia circolare→ il 40 per cento dei fanghi di depurazione viene impiegato nel settore agricolo in virtù delle note proprietà fertilizzanti. Come evidenziato dal rapporto ISPRA 2015, numerosi sono i vantaggi derivanti dall’impiego dei fanghi in agricoltura in termini di arricchimento del suolo in sostanze organiche ed elementi nutritivi.
  • 3. 3 Assenza adeguati controlli: i rischi potenzialiUn utilizzo massiccio dei fanghi, in assenza di adeguati e puntuali controlli può comportare il verificarsi di fenomeni potenzialmente dannosi per la salute dei cittadini, quali: 1.inquinamento del suolo per concentrazione di contaminanti; 2.danni economici per il degrado qualitativo dei prodotti agricoli; 3.disagi e disturbi dovuti ai negativi fenomeni olfattivi che si determinano nelle aree adiacenti ai terreni interessati dallo spandimento; 4. alla presenza di microrganismi patogeni nei terreni e nelle acque; Al fine di poter sfruttare al meglio questa risorsa, dunque, è imprescindibile aggiornare la normativa vigente.
  • 4. 4 I fanghi da depurazione, una alternativa alla economia lineare L'alternativa allo spandimento dei fanghi è l'incenerimento, previa asciugatura, dei fanghi (chiamati a quel punto sostanza secca) Inoltre, al posto dei fanghi di depurazione gli agricoltori userebbero fertilizzanti inorganici di origine minerale. Questi fertilizzanti sono basati sul fosforo poco presente in Italia e in Europa in genere. Questi sono esempi invece di economia lineare non certo auspicabili.
  • 5. 5 L’obsolescenza della normativa vigente A livello comunitario l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è regolato dalla direttiva 86/278/CEE, del 12 giugno 1986, che stabilisce valori limite per la concentrazione di metalli pesanti, superati i quali si vieta lo spandimento nel terreno. Recepimento in Italia→ decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante: «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura», che fissa le condizioni per l'utilizzazione dei fanghi, nonché le norme tecniche per la raccolta, il trasporto e l'analisi dei medesimi. In 24 anni il testo del dlgs è stato modificato solo una volta→ sostituzione della scheda di accompagnamento di cui all'articolo 12, modificata ai sensi del comma 9 dell'art. 193, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 16, D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. Tuttavia, l’articolo 5, comma 1 del D.lgs. n. 99 del 1992 conferisce allo Stato la facoltà di modificare e integrare gli allegati in conformità con le determinazioni dell’Unione Europea, o in relazione a nuove acquisizioni tecnico- scientifiche.
  • 6. 6 Il divario regionale e i diversi livelli di tutela della salute dei cittadini che ne conseguono l’origine dell’eterogeneità della normativa regionale→ comma 1 dell’articolo 6 del dlgs. n. 99 del 1992, che conferisce alle Regioni la facoltà di stabilire «ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento». A seguito dell'entrata in vigore del dlgs. n. 99 del 1992 le Regioni hanno provveduto ad integrare la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti con le norme regionali che regolamentano l’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione come attività di recupero mediante distribuzione sul terreno.
  • 7. 7 Adeguamento normativo non più rinviabile È evidente, dunque, la necessità di una tempestiva quanto puntuale revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992, che apporti i correttivi necessari per un adeguamento della normativa alle innovazioni scientifiche e tecniche che si sono realizzate in quasi trent’anni e per il superamento delle diversità regionali. In questa direzione si è mosso anche il Governo con l’approvazione, in Senato, lo scorso 28 ottobre 2015, dell’ordine del giorno n. 9/1676/11, al disegno di legge n. 1676 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (legge 28 dicembre 2015, n. 221), con il quale si impegna il Governo ad implementare una complessiva revisione della normativa nazionale in materia di spargimento dei fanghi di depurazione in agricoltura.
  • 8. 8 A.S. 2323 Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura Elementi cardine
  • 9. 9 I criteri di delega: la revisione degli allegati del dlgs. n. 99 del 1992 La lettera a) comma 2 dell’articolo 1 fornisce i criteri specifici per la revisione degli allegati del dlgs. n. 99 del 1992, prevedendo in particolare: 1.l’introduzione di un elenco di fanghi ammissibili al trattamento e allo spandimento, con specifico riferimento ai codici del catalogo europeo dei rifiuti (CER) di cui all'allegato D della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 2.l’integrazione della lista delle sostanze nocive e inquinanti da ricercare e sottoporre a controllo, con specifico riferimento a metalli pesanti e farmaci; 3.l’inserimento dell’origine e delle modalità di produzione del fango di depurazione tra i parametri delle metodiche di campionamento e di analisi; 4.il rilevamento obbligatorio della presenza di farmaci, con specifico riferimento ad antibiotici, anticoncezionali, anticoagulanti, psicofarmaci, antinfiammatori, ormoni, antifungini, antiaritmici, nonché di sostanze perfluoroalchimiche (PFAS), in caso di provenienza dei fanghi da impianti di depurazione civile; 5.la modifica delle soglie di ammissibilità della presenza di metalli pesanti.
  • 10. 10 I criteri di delega: integrazione dei principi del dlgs. n. 99 del 1992 Introduzione di tutele e controlli specifici sulle acque superficiali e sotterranee. Equiparazione dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione in agricoltura a quello dei fanghi da depurazione in agricoltura. Obbligatoria produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque che prevedano il campionamento in contraddittorio con i competenti organi di controllo. Incremento dell’efficacia della tutela in materia di spargimento e utilizzo dei fanghi anche mediante il coordinamento e l’integrazione del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale vigente.
  • 11. 11 I criteri di delega: integrazione dei pricipi del dlgs. n. 99 del 1992 - seguito l’emanazione di linee guida volte a garantire l’omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali; l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di una banca dati nazionale cui devono iscriversi i produttori di fanghi destinati all’agricoltura; l’individuazione di meccanismi e procedure finalizzati ad un completo ed efficace controllo degli spandimenti; la garanzia, per gli enti locali sui cui territori si svolgono attività di spandimento dei fanghi e assimilati, di accedere alla documentazione tecnico-amministrativa e ai referti delle analisi di controllo;
  • 12. 12 Conclusione: perché è importante una revisione della normativa Adeguamento della normativa alle innovazioni scientifiche e tecniche che si sono realizzate in quasi trent’anni. Superamento delle diversità regionali→ garantire una concreta ed universale tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, nel rispetto del disposto dell’articolo 32 della Costituzione. Migliore tutela della salute e dell'ambiente. Garantire il benessere e la qualità dei residenti. Adeguamento alla proposta di Regolamento 157 dalla Commissione europea finalizzato ad agevolare in maniera significativa l'accesso al mercato unico dell'UE per i concimi organici e ricavati dai rifiuti, instaurando pari condizioni di concorrenza con i tradizionali concimi inorganici.