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News 18/A/2017
Lunedì, 1 maggio 2017
Reach, nuovi metodi tossicologici.
La Commissione Ue ha modificato le regole per determinare le informazioni
tossicologiche relative alla sensibilizzazione cutanea che devono essere fornite per
le sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi superiori a 1 tonnellata
all’anno.
Le novità sono previste dal regolamento 2017/706/Ue che, pur entrando in vigore
dal 10 maggio 2017, è applicabile retroattivamente a decorrere dall’11 ottobre 2016.
Il nuovo provvedimento ritocca il regolamento 2016/1688/Ue con il quale la
Commissione europea, modificando il punto 8.3 dell’allegato VII al regolamento
1907/2006/Ce (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze
chimiche, cd. “Reach”), ha eliminato l’obbligo di sperimentare “in vivo” sugli animali
la sensibilizzazione cutanea delle sostanze chimiche, qualora i metodi di prova
alternativi “in chemico/in vitro”, convalidati dalla stessa UE e/o concordati a livello
internazionale, siano applicabili alla sostanza da analizzare e consentano di
ottenere informazioni appropriate.
Tra le novità introdotte dal regolamento 2017/706/Ue, si segnala lo slittamento del
termine ultimo previsto per la conclusione o l’avvio di studi di sensibilizzazione
cutanea “in vivo” considerati “idonei” ai fini della nuova disciplina (dall’11 ottobre
2016 al 10 maggio 2017). (Articolo di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Materiali edili, sempre rifiuti quando oggettivamente abbandonati.
I materiali da costruzione e demolizione sono da ritenersi rifiuti quando la condotta
del detentore si realizzi in una intenzione o in un obbligo di disfarsene, a prescindere
dall’utilità che gli stessi possano ancora avere.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 21 aprile 2017, n.19206 ribadito, come la
definizione di rifiuto ex comma 1, lettera a), articolo 183, Dlgs. 152/2006 vada inteso
in senso estensivo, ritenendo inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura
dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è
più di alcuna utilità in base ad una scelta personale del detentore, ma ciò che
qualificabile come tale in base alla condotta del detentore.
Nel caso concreto, l’imputato siculo è stato condannato ex Dlgs. 172/2008 (gestione
illecita di rifiuti in territori in stato di emergenza) per aver depositato rifiuti misti, tra cui
materiali edili, senza le prescritte autorizzazioni, sussistendo l’intenzione e l’obbligo di
disfarsene. (Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Biocarburanti e qualità benzina e diesel, recepite norme Ue.
Dal 12 maggio 2017 sono in vigore le norme di recepimento delle nuove disposizioni
europee in materia di qualità di benzina e diesel e sui biocarburanti di nuova
generazione.
Il Dlgs 21 marzo 2017, n.51 su delega della legge 170/2016 (legge di delegazione Ue
2015) ha recepito la direttiva 2015/652/Ue e la direttiva 2015/1513/Ue. Il
provvedimento modifica le modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte
dei fornitori di carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali ai fini del rispetto
degli obblighi annuali di comunicazione. Previsto l’obbligo di riduzione delle
emissioni gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’elettricità
fornita.
Vengono inoltre dettate norme sui biocarburanti modificando la “direttiva
rinnovabili” 2009/28/Ce spingendo sui biocarburanti di nuova generazione (da rifiuti,
residui e nuove fonti come alghe) “scoraggiando” quelli da “colture dedicate” che
sottraggono risorse al mondo alimentare e stabilendo che ai fini del raggiungimento
del 10% del consumo di energia nei trasporti al 2020 la quota dei biocarburanti di
prima generazione (derivati da colture su terreni agricoli) non può superare il 7%.
(Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Ambiente in genere. Valutazione di incidenza e rapporto con la disciplina edilizia-
urbanistica.
TAR Friuli Sez. I n.101 del 23 marzo 2017
Ai fini della valutazione di incidenza ex articolo 5 D.P.R. n. 357/1997, la conformità
urbanistica dell’opera progettata è inconferente, essendo finalizzato il suddetto
provvedimento non alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio
del territorio, bensì di quello alla conservazione di habitat e specie naturali presenti
nel sito di particolare valenza naturalistico-ambientale. Infatti, oggetto della
valutazione sono i possibili effetti negativi dell’opera progettata sull’equilibrio
dell’ecosistema protetto, non certo il rispetto della disciplina edilizio-urbanistica delle
aree ricadenti nel sito di interesse comunitario.
Fonte: lexambiente.it
Urbanistica. Anticipazione degli effetti inibitori delle misure di salvaguardia in
previsione della redazione di un nuovo strumento urbanistico.
TAR Campania (SA) Sez. II n. 531 del 23 marzo 2017
In previsione della redazione di un nuovo strumento urbanistico, l’Amministrazione
non può ritenere operante (per giunta sine die, con implausibile effetto di
indeterminata soprassessoria) una anomala misura di salvaguardia, come tale
difforme dal relativo modello legale: è solamente al perfezionamento della fase di
adozione del relativo strumento programmatorio che si riconnette, infatti, l'efficacia
delle tipiche misure di salvaguardia, con conseguente sospensione dell'abilitazione
alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nei piani
o nelle varianti in corso di approvazione.
Fonte: lexambiente.it
Reach, aggiornati i metodi di prova per determinare proprietà fisico-chimiche e
tossicità.
L’Ue aggiorna i metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, la
tossicità e l’ecotossicità delle sostanze chimiche: con nuovo regolamento
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea di oggi modifica il precedente
regolamento.
La modifica avviene per includervi in via prioritaria nuovi e aggiornati metodi
adottati di recente dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
(Ocse) al fine di tener conto del progresso tecnico e ridurre il numero di animali usati
a scopi di sperimentazione. Un aggiornamento che avviene anche per eliminarne
alcuni, dato che l’Ocse, che esamina regolarmente le linee guida relative ai metodi
di prova, ha individuato sei metodi scientificamente superati.
L’adeguamento prevede venti metodi di prova: un nuovo metodo per la
determinazione delle proprietà fisico-chimiche, cinque metodi di prova aggiornati e
uno nuovo per la valutazione dell’ecotossicità, due metodi di prova aggiornati per
valutare il destino e il comportamento ambientale e quattro metodi di prova nuovi e
sette aggiornati per la determinazione degli effetti sulla salute umana.
Del resto il regolamento del 2006 (ossia il Reach) prevede che i metodi usati per
acquisire informazioni relative alle proprietà intrinseche delle sostanze siano riveduti
e migliorati periodicamente al fine di ridurre le sperimentazioni su animali vertebrati e
il numero di animali utilizzati.
L’obiettivo del regolamento Reach, infatti, è quello di assicurare un elevato livello di
protezione della salute umana e dell’ambiente, oltre che la libera circolazione delle
sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli, rafforzando
nel contempo la competitività e l’innovazione. Un obiettivo che include la
promozione dello sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le
sostanze comportano. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it

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  • 1. News 18/A/2017 Lunedì, 1 maggio 2017 Reach, nuovi metodi tossicologici. La Commissione Ue ha modificato le regole per determinare le informazioni tossicologiche relative alla sensibilizzazione cutanea che devono essere fornite per le sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi superiori a 1 tonnellata all’anno. Le novità sono previste dal regolamento 2017/706/Ue che, pur entrando in vigore dal 10 maggio 2017, è applicabile retroattivamente a decorrere dall’11 ottobre 2016. Il nuovo provvedimento ritocca il regolamento 2016/1688/Ue con il quale la Commissione europea, modificando il punto 8.3 dell’allegato VII al regolamento 1907/2006/Ce (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, cd. “Reach”), ha eliminato l’obbligo di sperimentare “in vivo” sugli animali la sensibilizzazione cutanea delle sostanze chimiche, qualora i metodi di prova alternativi “in chemico/in vitro”, convalidati dalla stessa UE e/o concordati a livello internazionale, siano applicabili alla sostanza da analizzare e consentano di ottenere informazioni appropriate. Tra le novità introdotte dal regolamento 2017/706/Ue, si segnala lo slittamento del termine ultimo previsto per la conclusione o l’avvio di studi di sensibilizzazione cutanea “in vivo” considerati “idonei” ai fini della nuova disciplina (dall’11 ottobre 2016 al 10 maggio 2017). (Articolo di Alessandro Geremei) Fonte: reteambiente.it Materiali edili, sempre rifiuti quando oggettivamente abbandonati. I materiali da costruzione e demolizione sono da ritenersi rifiuti quando la condotta del detentore si realizzi in una intenzione o in un obbligo di disfarsene, a prescindere dall’utilità che gli stessi possano ancora avere.
  • 2. La Corte di Cassazione ha, con sentenza 21 aprile 2017, n.19206 ribadito, come la definizione di rifiuto ex comma 1, lettera a), articolo 183, Dlgs. 152/2006 vada inteso in senso estensivo, ritenendo inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di alcuna utilità in base ad una scelta personale del detentore, ma ciò che qualificabile come tale in base alla condotta del detentore. Nel caso concreto, l’imputato siculo è stato condannato ex Dlgs. 172/2008 (gestione illecita di rifiuti in territori in stato di emergenza) per aver depositato rifiuti misti, tra cui materiali edili, senza le prescritte autorizzazioni, sussistendo l’intenzione e l’obbligo di disfarsene. (Articolo di Costanza Kenda) Fonte: reteambiente.it Biocarburanti e qualità benzina e diesel, recepite norme Ue. Dal 12 maggio 2017 sono in vigore le norme di recepimento delle nuove disposizioni europee in materia di qualità di benzina e diesel e sui biocarburanti di nuova generazione. Il Dlgs 21 marzo 2017, n.51 su delega della legge 170/2016 (legge di delegazione Ue 2015) ha recepito la direttiva 2015/652/Ue e la direttiva 2015/1513/Ue. Il provvedimento modifica le modalità di calcolo delle emissioni di gas serra da parte dei fornitori di carburanti e di elettricità utilizzata nei veicoli stradali ai fini del rispetto degli obblighi annuali di comunicazione. Previsto l’obbligo di riduzione delle emissioni gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti e dell’elettricità fornita. Vengono inoltre dettate norme sui biocarburanti modificando la “direttiva rinnovabili” 2009/28/Ce spingendo sui biocarburanti di nuova generazione (da rifiuti, residui e nuove fonti come alghe) “scoraggiando” quelli da “colture dedicate” che sottraggono risorse al mondo alimentare e stabilendo che ai fini del raggiungimento del 10% del consumo di energia nei trasporti al 2020 la quota dei biocarburanti di prima generazione (derivati da colture su terreni agricoli) non può superare il 7%. (Articolo di Francesco Petrucci)
  • 3. Fonte: reteambiente.it Ambiente in genere. Valutazione di incidenza e rapporto con la disciplina edilizia- urbanistica. TAR Friuli Sez. I n.101 del 23 marzo 2017 Ai fini della valutazione di incidenza ex articolo 5 D.P.R. n. 357/1997, la conformità urbanistica dell’opera progettata è inconferente, essendo finalizzato il suddetto provvedimento non alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio, bensì di quello alla conservazione di habitat e specie naturali presenti nel sito di particolare valenza naturalistico-ambientale. Infatti, oggetto della valutazione sono i possibili effetti negativi dell’opera progettata sull’equilibrio dell’ecosistema protetto, non certo il rispetto della disciplina edilizio-urbanistica delle aree ricadenti nel sito di interesse comunitario. Fonte: lexambiente.it Urbanistica. Anticipazione degli effetti inibitori delle misure di salvaguardia in previsione della redazione di un nuovo strumento urbanistico. TAR Campania (SA) Sez. II n. 531 del 23 marzo 2017 In previsione della redazione di un nuovo strumento urbanistico, l’Amministrazione non può ritenere operante (per giunta sine die, con implausibile effetto di indeterminata soprassessoria) una anomala misura di salvaguardia, come tale difforme dal relativo modello legale: è solamente al perfezionamento della fase di adozione del relativo strumento programmatorio che si riconnette, infatti, l'efficacia delle tipiche misure di salvaguardia, con conseguente sospensione dell'abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina contenuta nei piani o nelle varianti in corso di approvazione. Fonte: lexambiente.it Reach, aggiornati i metodi di prova per determinare proprietà fisico-chimiche e tossicità. L’Ue aggiorna i metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, la
  • 4. tossicità e l’ecotossicità delle sostanze chimiche: con nuovo regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea di oggi modifica il precedente regolamento. La modifica avviene per includervi in via prioritaria nuovi e aggiornati metodi adottati di recente dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Ocse) al fine di tener conto del progresso tecnico e ridurre il numero di animali usati a scopi di sperimentazione. Un aggiornamento che avviene anche per eliminarne alcuni, dato che l’Ocse, che esamina regolarmente le linee guida relative ai metodi di prova, ha individuato sei metodi scientificamente superati. L’adeguamento prevede venti metodi di prova: un nuovo metodo per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, cinque metodi di prova aggiornati e uno nuovo per la valutazione dell’ecotossicità, due metodi di prova aggiornati per valutare il destino e il comportamento ambientale e quattro metodi di prova nuovi e sette aggiornati per la determinazione degli effetti sulla salute umana. Del resto il regolamento del 2006 (ossia il Reach) prevede che i metodi usati per acquisire informazioni relative alle proprietà intrinseche delle sostanze siano riveduti e migliorati periodicamente al fine di ridurre le sperimentazioni su animali vertebrati e il numero di animali utilizzati. L’obiettivo del regolamento Reach, infatti, è quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, oltre che la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. Un obiettivo che include la promozione dello sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano. (Articolo di Eleonora Santucci) Fonte: greenreport.it