I redditi d’impresa è tassato come reddito degli imprenditori individuali e come reddito delle società ed enti  Esso riguarda sia l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sia l’imposta sul reddito delle società  Secondo l’art. 55, sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali
I redditi d’impresa Per le società commerciali (di capitali o di persone) l’attività svolta è attività di impresa. Per gli imprenditori individuali, occorre distinguere l’attività d’impresa dalle altre attività economiche
Definizione fiscale di impresa  L’art. 55 stabilisce che per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del c.c.;  Sono commerciali, secondo l’art. 2195 c.c.: le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi; le attività intermediarie nella circolazione di beni; le attività di trasporto (per terra, per acqua o per aria); l’attività bancaria o assicurativa; le attività ausiliarie delle precedenti.
Reddito degli imprenditori individuali Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice) è determinato con le regole dettate, in ambito ires, per le società soggetti a tale imposta.  alcune regole: tra i ricavi, si comprende l’autoconsumo  participation exemption  tassazione separata per le plusvalenze realizzate con la cessione di aziende  sono beni relativi all’impresa i beni dell’imprenditore
Le imprese minori sono esercitate da persone fisiche e da società di persone con ricavi non superiori ad un dato ammontare. sono ammesse al regime di contabilità semplificata  La contabilità degli imprenditori minori si riduce ai registri iva
Determinazione del reddito d’impresa Art. 83: il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle norme fiscali
Il principio di competenza e la correlazione costi-ricavi  Il principio di competenza attribuisce rilievo al momento economico: i ricavi devono essere imputati all’esercizio in cui sono conseguiti in senso economico, ossia quando si verifica lo scambio con i terzi; i costi assumono rilievo quando sono realizzati i ricavi che contribuiscono a produrre (secondo il principio della correlazione dei costi ai ricavi).
Il principio di competenza e la correlazione costi-ricavi Per le cessioni di beni mobili, i corrispettivi si considerano conseguiti alla data della consegna o spedizione Per le cessioni di immobili e aziende i corrispettivi si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell’atto Per le prestazioni di servizi, il ricavo è da imputare all’esercizio nel quale la prestazione è ultimata.
Il principio di competenza e la correlazione costi-ricavi Gli stessi criteri valgono per i costi: se viene acquistato un bene (mobile o immobile), il costo è da imputare all’esercizio nel quale si verificano gli eventi già indicati per i proventi. analogamente, per il costo dei servizi, vale la data di ultimazione  in caso di prestazioni periodiche, quella di misurazione dei corrispettivi.
la correlazione costi-ricavi il principio di competenza economica comporta che i costi siano correlati ai ricavi: i costi devono essere dedotti, non nell’esercizio in cui sono sostenuti, ma nell’esercizio in cui sono conseguiti i ricavi che hanno concorso a produrre. le norme che rispecchiano il principio di correlazione riguardano le rimanenze, gli ammortamenti, le spese relative a più esercizi, le spese delle imprese di nuova costituzione rinviate all’esercizio in cui si hanno i ricavi, ecc.
Art. 109 TUIR e deroghe al principio di competenza i costi, se non certi nell’an, ed oggettivamente determinabili nel quantum, non sono deducibili nell’esercizio di competenza, ma nel successivo periodo in cui divengono certi nell’an e quantificabili con criteri oggettivi gli oneri fiscali e contributivi (art. 99), i compensi dovuti agli amministratori (art. 95, comma 5) e gli interessi di mora (art. 109, comma 7) sono deducibili per cassa
I ricavi Ricavo è il corrispettivo della cessione di una merce o della prestazione di un servizio. Sono ricavi, secondo l’art.. 85: i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi  i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili  i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione
I ricavi Sono ricavi anche: le indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni. i contributi in danaro in base a contratto e i contributi in conto esercizio a norma di legge  autoconsumo
Le plusvalenze patrimoniali art. 86 TUIR: Le plusvalenze derivano da beni diversi da quelli che generano ricavi.  la differenza tra tale valore e quello di mercato non è, di per sé, fiscalmente rilevante, fino a che resti latente e non si realizzi Gli eventi che rendono tassabile la plusvalenza sono i seguenti: il realizzo mediante cessione a titolo oneroso  il distacco del bene dalla sfera dell’impresa
Le plusvalenze patrimoniali La plusvalenza è la differenza tra un valore finale ed un valore-base.  Il valore-base è dato dal valore fiscalmente riconosciuto, ossia dal costo del bene che non ancora ammortizzato.  Il valore finale, in caso di realizzo, è dato dal corrispettivo o dal c.d. valore normale. Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, nell’esercizio di competenza o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi (ma non oltre il quarto). La rateizzazione è consentita, però, solo per i beni posseduti per un periodo non inferiore a tre anni
Le plusvalenze esenti Le partecipazioni incluse tra le immobilizzazioni possono godere, del regime di participation exemption  Il regime di esenzione si applica se sussistono quattro condizioni: le partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente per almeno un anno prima dell’alienazione. Le partecipazioni devono essere iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie; La società partecipata non deve avere sede, ai fini fiscali, in uno dei Paesi a regime fiscale privilegiato. La società partecipata deve svolgere un’effettiva attività commerciale.
Le plusvalenze esenti Le esenzioni sono:  Per le plusvalenze realizzate da società di capitali ed enti commerciali, l’esenzione è del 95%: la plusvalenza concorre a formare il reddito del periodo, senza possibilità di rateazione, per il 5%; Per le plusvalenze realizzate da società di persone (escluse le società semplici e assimilate) e imprese individuali in contabilità ordinaria anche per opzione, l’esenzione è del 50,28%: la plusvalenza concorre a formare il reddito del periodo, senza possibilità di rateazione, per il 49,72%.
Le sopravvenienze attive Le sopravvenienze sono eventi che modificano componenti positivi o negativi di reddito che hanno già concorso alla formazione del reddito in precedenti esercizi. Sono disciplinate nell’art. 88 e possono derivare: Dal conseguimento di ricavi o altri proventi a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi; Dal conseguimento di ricavi in misura superiore a quella che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; Dalla sopravvenuta insussistenza di componenti negative dedotte in precedenti esercizi (ad es. riscossione di crediti già considerati inesigibili, per i quali è stata dedotta la relativa perdita).
Sopravvenienze attive  rimborsi assicurativi  liberalità in denaro o in natura  acquisizioni a titolo definito di caparre  componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti dovute ad omesse o errate registrazioni contabili  Le indennità conseguite a titolo di risarcimento per danni non connessi alla perdita di beni che generano ricavi (beni merce) o plusvalenze (beni strumentali),  I proventi conseguiti a titolo di contributo o liberalità.
I dividendi Con il principio di trasparenza, gli utili delle società partecipate si imputano ai soci a prescindere dalla distribuzione di dividendi. Gli utili distribuiti da società di capitali ed enti commerciali, sono tassati solo nella misura del 5 per cento; non sono tassati in quanto esclusi nella misura del 95 per cento. Gli utili percepiti da imprese individuali o società di persone sono tassati per il 49,72% del loro ammontare.
Le rimanenze di magazzino   La valutazione delle rimanenze finali si effettua assumendo come criterio di valutazione il costo. Le rimanenze, nel primo esercizio in cui si verificano, sono valutate in base al costo medio  Negli esercizi successivi, se vi è incremento, le maggiori quantità sono valutate con il criterio del costo medio. Se negli esercizi successivi vi è diminuzione di quantità si applica il criterio del Lifo o della media ponderata o del Fifo o vairanti del Lifo
Le rimanenze di magazzino Il c.c. prevede che il magazzino deve essere valutato in base al valore di costo o in base al valore di realizzo, se minore. La valutazione in base al valore di realizzo è consentita anche ai fini fiscali
I lavori in corso e le opere di durata ultrannuale le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione sono valutate in base alle spese sostenute nell’esercizio. Per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale bisogna rilevare tra le rimanenze i lavori effettuati, determinandone il valore in base ai corrispettivi pattuiti
Deducibilità dei componenti negativi.   Regole generali: il principio di competenza il principio di inerenza all’attività dell’impresa l’iscrizione nel conto economico
Deduzione di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore l’ammortamento fiscale ha inizio da quando il bene materiale strumentale entra in funzione  La misura massima di deducibilità fiscale è nel limite risultante dall’applicazione al costo del bene dei coefficienti di cui alle tabelle ministeriali  Per quanto al primo esercizio di entrata in funzione del bene l’ammortamento deve essere ridotto alla metà  la possibilità di recuperare gli ammortamenti non dedotti in precedenza, risulta percorribile solamente nei casi previsti dalla norma fiscale
Beni di importo fino ad € 516,46 Le disposizioni fiscali consentono la deducibilità integrale del costo per tali beni. Il limite di € 516,46 è riferito ai beni idonei a fornire un’utilità nell’esercizio dell’impresa e suscettibili di autonoma utilizzazione
Beni di proprietà ad uso promiscuo sono quei beni utilizzati sia per l’attività dell’impresa che per l’uso personale dell’imprenditore  distinzione fra beni immobili e beni mobili: immobili: è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione  Mobili: le spese ad essi relative sono generalmente deducibili al 50%. Telefoni sia cellulari che fissi: le spese sono deducibili nella misura dell’80%
Mezzi di trasporto La deducibilità varia in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo Utilizzo strumentale esclusivo: Sono integralmente deducibili le quote di ammortamento  Utilizzo strumentale non esclusivo: le quote di ammortamento deducibile e i canoni di leasing o di noleggio sono soggetti a 2 distinte limitazioni  percentuale di deducibilità ammessa pari al 40%  costi cui applicare la percentuale suddetta: Autovetture e autocaravan: acquisto/leasing € 18.075,99; noleggio € 3.615,20. Motocicli: acquisto/leasing € 4.131,66; noleggio € 774,69. Ciclomotori: acquisto/leasing € 2.065,83; noleggio € 413,17.
Agenti e rappresentanti: La percentuale di deducibilità delle spese è pari all’80%; Il limite massimo di 18.075,99 euro applicabile normalmente alle autovetture e agli autocaravan, è elevato a 25.822,84 euro.
Distinte  tre categorie: i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti industriali, di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico :  il costo è annualmente deducibile in quote non superiori al 50% del costo per ogni esercizio; per i marchi la quota massima deducibile è pari ad un diciottesimo del costo  i diritti di concessione: le quote di ammortamento possono essere dedotte in rapporto alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. l’avviamento: ammortizzabile annualmente in misura non superiore ad un diciottesimo (5,56%) del valore iscritto nell’attivo
L’art. 107, comma 4, dispone che non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni fiscali Sono deducibili gli accantonamenti: Ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente al fondo rischi su crediti: , un importo pari allo 0,50 % del valore nominale dei crediti, fino ad un massimo del 5% Al fondo delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi ed aeromobili; quelli delle società concessionarie per spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili, e quelli per oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio (art. 107).
Art. 106 c. 1, 2 DPR 917/86 Per ciascun esercizio è deducibile un importo forfettario per svalutazione (o accantonamento) non superiore allo 0,50% del valore nominale dei crediti. La deduzione non è più consentita quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti abbia raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. Quando i crediti in bilancio diminuiscono da un esercizio all’altro, le svalutazioni accantonate al fondo possono risultare superiori al 5% dei crediti: in questo particolare caso, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso come sopravvenienza attiva.
Sono  integralmente deducibili Alcuni  fringe benefit  sono deducibili nella stessa misura in cui  costituiscono reddito di lavoro tassabile per il dipendente  mentre  altri  sono deducibili entro determinati  parametri  (nella specie,  5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese di lavoro dipendente: art. 100, comma 1 ).
Sussiste un trittico di norme pro rata ordinario (art. 96) pro rata patrimoniale (art. 97) thin capitalization  (art. 98) Gli interessi passivi sono deducibili solo per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Pro rata ordinario: non si tiene conto del regime di participation exemption e del regime di esclusione (per il 95 per cento) previsto per i dividendi Pro rata patrimoniale: i costi assunti per l’acquisto di partecipazioni esenti non sono deducibili. Thin capitalization: la remunerazione dei finanziamenti dei soci qualificati superiori ad un dato importo, non sono deducibili e la remunerazione del socio finanziatore è considerata dividendo .
LE MINUSVALENZE PATRIMONIALI E LE SOPRAVVENIENZE PASSIVE Minusvalenze: concorrono a formare il reddito solo quando sono realizzate Sopravvenienze passive: il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;  il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;  la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
Riguardanti:  Beni relativi all’impresa; Crediti. Le perdite sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.
LE SPESE INCREMENTATIVE Possono essere patrimonializzate Quando non capitalizzate, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.  L’eccedenza è poi dedotta nei cinque esercizi successivi
Interamente deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute con la facoltà di dedurre tali costi in quote costanti, in più esercizi, fino ad un massimo di cinque.
sono spese con requisito di inerenza sostenute per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni  Condizione essenziale per la deducibilità delle spese è l’idoneità a generare benefici economici per l’impresa
rientrano le seguenti spese: spese per viaggi turistici per attività promozionali dei beni o dei servizi  Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento per ricorrenze aziendali, mostre, fiere Ogni altra spesa per beni o servizi distribuiti o erogati gratuitamente
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, entro un limite determinato in misura percentuale variabile in relazione all’ammontare dei ricavi della gestione caratteristica Ricavi delle gestione caratteristica  Limite deducibile (%) Limite di spesa  deducibile Fino a 10 milioni   1,3   130.000 Parte eccedente fino a 50 mil.   0,5 130.000 + 200.000 Parte eccedente 50 mil.   0,1 330.000 + (0,1%  dell’eccedenza)
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO Sono deducibili senza limiti, ritenute spese commerciali completamente inerenti a condizione che siano documentate Soggetto interessati spese di viaggio, vitto e alloggio per: generalità delle imprese  - ospitare clienti anche potenziali, in occasione di    mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili  Imprese individuali  - trasferte effettuate per la partecipazione a    mostre, fiere ed eventi simili

Contabilità e Fiscale - Modulo 3 - Redditod'impresa

  • 1.
    I redditi d’impresaè tassato come reddito degli imprenditori individuali e come reddito delle società ed enti Esso riguarda sia l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sia l’imposta sul reddito delle società Secondo l’art. 55, sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali
  • 2.
    I redditi d’impresaPer le società commerciali (di capitali o di persone) l’attività svolta è attività di impresa. Per gli imprenditori individuali, occorre distinguere l’attività d’impresa dalle altre attività economiche
  • 3.
    Definizione fiscale diimpresa L’art. 55 stabilisce che per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del c.c.; Sono commerciali, secondo l’art. 2195 c.c.: le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi; le attività intermediarie nella circolazione di beni; le attività di trasporto (per terra, per acqua o per aria); l’attività bancaria o assicurativa; le attività ausiliarie delle precedenti.
  • 4.
    Reddito degli imprenditoriindividuali Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice) è determinato con le regole dettate, in ambito ires, per le società soggetti a tale imposta. alcune regole: tra i ricavi, si comprende l’autoconsumo participation exemption tassazione separata per le plusvalenze realizzate con la cessione di aziende sono beni relativi all’impresa i beni dell’imprenditore
  • 5.
    Le imprese minorisono esercitate da persone fisiche e da società di persone con ricavi non superiori ad un dato ammontare. sono ammesse al regime di contabilità semplificata La contabilità degli imprenditori minori si riduce ai registri iva
  • 6.
    Determinazione del redditod’impresa Art. 83: il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle norme fiscali
  • 7.
    Il principio dicompetenza e la correlazione costi-ricavi Il principio di competenza attribuisce rilievo al momento economico: i ricavi devono essere imputati all’esercizio in cui sono conseguiti in senso economico, ossia quando si verifica lo scambio con i terzi; i costi assumono rilievo quando sono realizzati i ricavi che contribuiscono a produrre (secondo il principio della correlazione dei costi ai ricavi).
  • 8.
    Il principio dicompetenza e la correlazione costi-ricavi Per le cessioni di beni mobili, i corrispettivi si considerano conseguiti alla data della consegna o spedizione Per le cessioni di immobili e aziende i corrispettivi si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell’atto Per le prestazioni di servizi, il ricavo è da imputare all’esercizio nel quale la prestazione è ultimata.
  • 9.
    Il principio dicompetenza e la correlazione costi-ricavi Gli stessi criteri valgono per i costi: se viene acquistato un bene (mobile o immobile), il costo è da imputare all’esercizio nel quale si verificano gli eventi già indicati per i proventi. analogamente, per il costo dei servizi, vale la data di ultimazione in caso di prestazioni periodiche, quella di misurazione dei corrispettivi.
  • 10.
    la correlazione costi-ricaviil principio di competenza economica comporta che i costi siano correlati ai ricavi: i costi devono essere dedotti, non nell’esercizio in cui sono sostenuti, ma nell’esercizio in cui sono conseguiti i ricavi che hanno concorso a produrre. le norme che rispecchiano il principio di correlazione riguardano le rimanenze, gli ammortamenti, le spese relative a più esercizi, le spese delle imprese di nuova costituzione rinviate all’esercizio in cui si hanno i ricavi, ecc.
  • 11.
    Art. 109 TUIRe deroghe al principio di competenza i costi, se non certi nell’an, ed oggettivamente determinabili nel quantum, non sono deducibili nell’esercizio di competenza, ma nel successivo periodo in cui divengono certi nell’an e quantificabili con criteri oggettivi gli oneri fiscali e contributivi (art. 99), i compensi dovuti agli amministratori (art. 95, comma 5) e gli interessi di mora (art. 109, comma 7) sono deducibili per cassa
  • 12.
    I ricavi Ricavoè il corrispettivo della cessione di una merce o della prestazione di un servizio. Sono ricavi, secondo l’art.. 85: i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione
  • 13.
    I ricavi Sonoricavi anche: le indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni. i contributi in danaro in base a contratto e i contributi in conto esercizio a norma di legge autoconsumo
  • 14.
    Le plusvalenze patrimonialiart. 86 TUIR: Le plusvalenze derivano da beni diversi da quelli che generano ricavi. la differenza tra tale valore e quello di mercato non è, di per sé, fiscalmente rilevante, fino a che resti latente e non si realizzi Gli eventi che rendono tassabile la plusvalenza sono i seguenti: il realizzo mediante cessione a titolo oneroso il distacco del bene dalla sfera dell’impresa
  • 15.
    Le plusvalenze patrimonialiLa plusvalenza è la differenza tra un valore finale ed un valore-base. Il valore-base è dato dal valore fiscalmente riconosciuto, ossia dal costo del bene che non ancora ammortizzato. Il valore finale, in caso di realizzo, è dato dal corrispettivo o dal c.d. valore normale. Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, nell’esercizio di competenza o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi (ma non oltre il quarto). La rateizzazione è consentita, però, solo per i beni posseduti per un periodo non inferiore a tre anni
  • 16.
    Le plusvalenze esentiLe partecipazioni incluse tra le immobilizzazioni possono godere, del regime di participation exemption Il regime di esenzione si applica se sussistono quattro condizioni: le partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente per almeno un anno prima dell’alienazione. Le partecipazioni devono essere iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie; La società partecipata non deve avere sede, ai fini fiscali, in uno dei Paesi a regime fiscale privilegiato. La società partecipata deve svolgere un’effettiva attività commerciale.
  • 17.
    Le plusvalenze esentiLe esenzioni sono: Per le plusvalenze realizzate da società di capitali ed enti commerciali, l’esenzione è del 95%: la plusvalenza concorre a formare il reddito del periodo, senza possibilità di rateazione, per il 5%; Per le plusvalenze realizzate da società di persone (escluse le società semplici e assimilate) e imprese individuali in contabilità ordinaria anche per opzione, l’esenzione è del 50,28%: la plusvalenza concorre a formare il reddito del periodo, senza possibilità di rateazione, per il 49,72%.
  • 18.
    Le sopravvenienze attiveLe sopravvenienze sono eventi che modificano componenti positivi o negativi di reddito che hanno già concorso alla formazione del reddito in precedenti esercizi. Sono disciplinate nell’art. 88 e possono derivare: Dal conseguimento di ricavi o altri proventi a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi; Dal conseguimento di ricavi in misura superiore a quella che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; Dalla sopravvenuta insussistenza di componenti negative dedotte in precedenti esercizi (ad es. riscossione di crediti già considerati inesigibili, per i quali è stata dedotta la relativa perdita).
  • 19.
    Sopravvenienze attive rimborsi assicurativi liberalità in denaro o in natura acquisizioni a titolo definito di caparre componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti dovute ad omesse o errate registrazioni contabili Le indennità conseguite a titolo di risarcimento per danni non connessi alla perdita di beni che generano ricavi (beni merce) o plusvalenze (beni strumentali), I proventi conseguiti a titolo di contributo o liberalità.
  • 20.
    I dividendi Conil principio di trasparenza, gli utili delle società partecipate si imputano ai soci a prescindere dalla distribuzione di dividendi. Gli utili distribuiti da società di capitali ed enti commerciali, sono tassati solo nella misura del 5 per cento; non sono tassati in quanto esclusi nella misura del 95 per cento. Gli utili percepiti da imprese individuali o società di persone sono tassati per il 49,72% del loro ammontare.
  • 21.
    Le rimanenze dimagazzino La valutazione delle rimanenze finali si effettua assumendo come criterio di valutazione il costo. Le rimanenze, nel primo esercizio in cui si verificano, sono valutate in base al costo medio Negli esercizi successivi, se vi è incremento, le maggiori quantità sono valutate con il criterio del costo medio. Se negli esercizi successivi vi è diminuzione di quantità si applica il criterio del Lifo o della media ponderata o del Fifo o vairanti del Lifo
  • 22.
    Le rimanenze dimagazzino Il c.c. prevede che il magazzino deve essere valutato in base al valore di costo o in base al valore di realizzo, se minore. La valutazione in base al valore di realizzo è consentita anche ai fini fiscali
  • 23.
    I lavori incorso e le opere di durata ultrannuale le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione sono valutate in base alle spese sostenute nell’esercizio. Per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale bisogna rilevare tra le rimanenze i lavori effettuati, determinandone il valore in base ai corrispettivi pattuiti
  • 24.
    Deducibilità dei componentinegativi. Regole generali: il principio di competenza il principio di inerenza all’attività dell’impresa l’iscrizione nel conto economico
  • 25.
    Deduzione di ammortamenti,accantonamenti e rettifiche di valore l’ammortamento fiscale ha inizio da quando il bene materiale strumentale entra in funzione La misura massima di deducibilità fiscale è nel limite risultante dall’applicazione al costo del bene dei coefficienti di cui alle tabelle ministeriali Per quanto al primo esercizio di entrata in funzione del bene l’ammortamento deve essere ridotto alla metà la possibilità di recuperare gli ammortamenti non dedotti in precedenza, risulta percorribile solamente nei casi previsti dalla norma fiscale
  • 26.
    Beni di importofino ad € 516,46 Le disposizioni fiscali consentono la deducibilità integrale del costo per tali beni. Il limite di € 516,46 è riferito ai beni idonei a fornire un’utilità nell’esercizio dell’impresa e suscettibili di autonoma utilizzazione
  • 27.
    Beni di proprietàad uso promiscuo sono quei beni utilizzati sia per l’attività dell’impresa che per l’uso personale dell’imprenditore distinzione fra beni immobili e beni mobili: immobili: è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione Mobili: le spese ad essi relative sono generalmente deducibili al 50%. Telefoni sia cellulari che fissi: le spese sono deducibili nella misura dell’80%
  • 28.
    Mezzi di trasportoLa deducibilità varia in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo Utilizzo strumentale esclusivo: Sono integralmente deducibili le quote di ammortamento Utilizzo strumentale non esclusivo: le quote di ammortamento deducibile e i canoni di leasing o di noleggio sono soggetti a 2 distinte limitazioni percentuale di deducibilità ammessa pari al 40% costi cui applicare la percentuale suddetta: Autovetture e autocaravan: acquisto/leasing € 18.075,99; noleggio € 3.615,20. Motocicli: acquisto/leasing € 4.131,66; noleggio € 774,69. Ciclomotori: acquisto/leasing € 2.065,83; noleggio € 413,17.
  • 29.
    Agenti e rappresentanti:La percentuale di deducibilità delle spese è pari all’80%; Il limite massimo di 18.075,99 euro applicabile normalmente alle autovetture e agli autocaravan, è elevato a 25.822,84 euro.
  • 30.
    Distinte trecategorie: i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti industriali, di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico : il costo è annualmente deducibile in quote non superiori al 50% del costo per ogni esercizio; per i marchi la quota massima deducibile è pari ad un diciottesimo del costo i diritti di concessione: le quote di ammortamento possono essere dedotte in rapporto alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. l’avviamento: ammortizzabile annualmente in misura non superiore ad un diciottesimo (5,56%) del valore iscritto nell’attivo
  • 31.
    L’art. 107, comma4, dispone che non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni fiscali Sono deducibili gli accantonamenti: Ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente al fondo rischi su crediti: , un importo pari allo 0,50 % del valore nominale dei crediti, fino ad un massimo del 5% Al fondo delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi ed aeromobili; quelli delle società concessionarie per spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili, e quelli per oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio (art. 107).
  • 32.
    Art. 106 c.1, 2 DPR 917/86 Per ciascun esercizio è deducibile un importo forfettario per svalutazione (o accantonamento) non superiore allo 0,50% del valore nominale dei crediti. La deduzione non è più consentita quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti abbia raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. Quando i crediti in bilancio diminuiscono da un esercizio all’altro, le svalutazioni accantonate al fondo possono risultare superiori al 5% dei crediti: in questo particolare caso, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso come sopravvenienza attiva.
  • 33.
    Sono integralmentededucibili Alcuni fringe benefit sono deducibili nella stessa misura in cui costituiscono reddito di lavoro tassabile per il dipendente mentre altri sono deducibili entro determinati parametri (nella specie, 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese di lavoro dipendente: art. 100, comma 1 ).
  • 34.
    Sussiste un tritticodi norme pro rata ordinario (art. 96) pro rata patrimoniale (art. 97) thin capitalization (art. 98) Gli interessi passivi sono deducibili solo per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
  • 35.
    Pro rata ordinario:non si tiene conto del regime di participation exemption e del regime di esclusione (per il 95 per cento) previsto per i dividendi Pro rata patrimoniale: i costi assunti per l’acquisto di partecipazioni esenti non sono deducibili. Thin capitalization: la remunerazione dei finanziamenti dei soci qualificati superiori ad un dato importo, non sono deducibili e la remunerazione del socio finanziatore è considerata dividendo .
  • 36.
    LE MINUSVALENZE PATRIMONIALIE LE SOPRAVVENIENZE PASSIVE Minusvalenze: concorrono a formare il reddito solo quando sono realizzate Sopravvenienze passive: il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
  • 37.
    Riguardanti: Benirelativi all’impresa; Crediti. Le perdite sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.
  • 38.
    LE SPESE INCREMENTATIVEPossono essere patrimonializzate Quando non capitalizzate, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L’eccedenza è poi dedotta nei cinque esercizi successivi
  • 39.
    Interamente deducibili nell’esercizioin cui sono sostenute con la facoltà di dedurre tali costi in quote costanti, in più esercizi, fino ad un massimo di cinque.
  • 40.
    sono spese conrequisito di inerenza sostenute per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni Condizione essenziale per la deducibilità delle spese è l’idoneità a generare benefici economici per l’impresa
  • 41.
    rientrano le seguentispese: spese per viaggi turistici per attività promozionali dei beni o dei servizi Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento per ricorrenze aziendali, mostre, fiere Ogni altra spesa per beni o servizi distribuiti o erogati gratuitamente
  • 42.
    Le spese dirappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, entro un limite determinato in misura percentuale variabile in relazione all’ammontare dei ricavi della gestione caratteristica Ricavi delle gestione caratteristica Limite deducibile (%) Limite di spesa deducibile Fino a 10 milioni 1,3 130.000 Parte eccedente fino a 50 mil. 0,5 130.000 + 200.000 Parte eccedente 50 mil. 0,1 330.000 + (0,1% dell’eccedenza)
  • 43.
    SPESE DI VIAGGIO,VITTO E ALLOGGIO Sono deducibili senza limiti, ritenute spese commerciali completamente inerenti a condizione che siano documentate Soggetto interessati spese di viaggio, vitto e alloggio per: generalità delle imprese - ospitare clienti anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili Imprese individuali - trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili