I redditi d’impresa

 è tassato come reddito degli imprenditori
  individuali e come reddito delle società ed
  enti
 Esso riguarda sia l’imposta sul reddito delle
  persone fisiche, sia l’imposta sul reddito delle
  società
 Secondo l’art. 55, sono redditi d’impresa
  quelli che derivano dall’esercizio di imprese
  commerciali
I redditi d’impresa

 Per le società commerciali (di capitali o di
  persone) l’attività svolta è attività di impresa.
 Per gli imprenditori individuali, occorre
  distinguere l’attività d’impresa dalle altre
  attività economiche
Definizione fiscale di impresa
 L’art. 55 stabilisce che per esercizio di imprese
  commerciali si intende l’esercizio per professione
  abituale, ancorché non esclusiva, delle attività
  indicate nell’art. 2195 del c.c.;
Sono commerciali, secondo l’art. 2195 c.c.:
 le attività industriali dirette alla produzione di beni o
  di servizi;
 le attività intermediarie nella circolazione di beni;
 le attività di trasporto (per terra, per acqua o per
  aria);
 l’attività bancaria o assicurativa;
 le attività ausiliarie delle precedenti.
Reddito degli imprenditori individuali
 Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e
  delle società di persone (società in nome collettivo
  e in accomandita semplice) è determinato con le
  regole dettate, in ambito ires, per le società soggetti
  a tale imposta.
alcune regole:
 tra i ricavi, si comprende l’autoconsumo
 participation exemption
 tassazione separata per le plusvalenze realizzate
  con la cessione di aziende
 sono beni relativi all’impresa i beni dell’imprenditore
Le imprese minori

 sono esercitate da persone fisiche e da
  società di persone con ricavi non superiori ad
  un dato ammontare.
 sono ammesse al regime di contabilità
  semplificata
 La contabilità degli imprenditori minori si
  riduce ai registri iva
Determinazione del reddito d’impresa

   Art. 83: il reddito complessivo è determinato
    apportando all’utile o alla perdita risultante
    dal conto economico le variazioni in aumento
    o in diminuzione conseguenti all’applicazione
    delle norme fiscali
Il principio di competenza e la correlazione costi-ricavi

Il principio di competenza attribuisce rilievo al
   momento economico: i ricavi devono essere
   imputati all’esercizio in cui sono conseguiti in
   senso economico, ossia quando si verifica lo
   scambio con i terzi; i costi assumono rilievo
   quando sono realizzati i ricavi che
   contribuiscono a produrre (secondo il
   principio della correlazione dei costi ai ricavi).
Il principio di competenza e la correlazione costi-ricavi

 Per le cessioni di beni mobili, i corrispettivi si
  considerano conseguiti alla data della
  consegna o spedizione
 Per le cessioni di immobili e aziende i
  corrispettivi si considerano conseguiti alla
  data di stipulazione dell’atto
 Per le prestazioni di servizi, il ricavo è da
  imputare all’esercizio nel quale la
  prestazione è ultimata.
Il principio di competenza e la correlazione costi-ricavi

Gli stessi criteri valgono per i costi:
 se viene acquistato un bene (mobile o
  immobile), il costo è da imputare all’esercizio
  nel quale si verificano gli eventi già indicati
  per i proventi.
 analogamente, per il costo dei servizi, vale la
  data di ultimazione
 in caso di prestazioni periodiche, quella di
  misurazione dei corrispettivi.
la correlazione costi-ricavi
   il principio di competenza economica
    comporta che i costi siano correlati ai ricavi:
    i  costi devono essere dedotti, non nell’esercizio
      in cui sono sostenuti, ma nell’esercizio in cui
      sono conseguiti i ricavi che hanno concorso a
      produrre.
   le norme che rispecchiano il principio di
    correlazione riguardano le rimanenze, gli
    ammortamenti, le spese relative a più
    esercizi, le spese delle imprese di nuova
    costituzione rinviate all’esercizio in cui si
    hanno i ricavi, ecc.
Art. 109 TUIR e deroghe al principio di competenza

 i costi, se non certi nell’an, ed
  oggettivamente determinabili nel quantum,
  non sono deducibili nell’esercizio di
  competenza, ma nel successivo periodo in
  cui divengono certi nell’an e quantificabili con
  criteri oggettivi
 gli oneri fiscali e contributivi (art. 99), i
  compensi dovuti agli amministratori (art. 95,
  comma 5) e gli interessi di mora (art. 109,
  comma 7) sono deducibili per cassa
I ricavi

 Ricavo è il corrispettivo della cessione di una
  merce o della prestazione di un servizio.
 Sono ricavi, secondo l’art.. 85:
    i  corrispettivi delle cessioni di beni e delle
      prestazioni di servizi
     i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
      sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili
     i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
      partecipazione
I ricavi

   Sono ricavi anche:
      le indennità conseguite a titolo di risarcimento
      per la perdita o il danneggiamento di beni.
     i contributi in danaro in base a contratto e i
      contributi in conto esercizio a norma di legge
     autoconsumo
Le plusvalenze patrimoniali
 art. 86 TUIR: Le plusvalenze derivano da
  beni diversi da quelli che generano ricavi.
 la differenza tra tale valore e quello di
  mercato non è, di per sé, fiscalmente
  rilevante, fino a che resti latente e non si
  realizzi
 Gli eventi che rendono tassabile la
  plusvalenza sono i seguenti:
     il realizzo mediante cessione a titolo oneroso
     il distacco del bene dalla sfera dell’impresa
Le plusvalenze patrimoniali
   La plusvalenza è la differenza tra un valore finale
    ed un valore-base.
       Il valore-base è dato dal valore fiscalmente riconosciuto,
        ossia dal costo del bene che non ancora ammortizzato.
       Il valore finale, in caso di realizzo, è dato dal corrispettivo
        o dal c.d. valore normale.
   Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
    reddito, a scelta del contribuente, nell’esercizio di
    competenza o in quote costanti nell’esercizio
    stesso e nei successivi (ma non oltre il quarto). La
    rateizzazione è consentita, però, solo per i beni
    posseduti per un periodo non inferiore a tre anni
Le plusvalenze esenti
   Le partecipazioni incluse tra le immobilizzazioni
    possono godere, del regime di participation exemption
Il regime di esenzione si applica se sussistono quattro
    condizioni:
 le partecipazioni devono essere detenute
    ininterrottamente per almeno un anno prima
    dell’alienazione.
 Le partecipazioni devono essere iscritte fra le
    immobilizzazioni finanziarie;
 La società partecipata non deve avere sede, ai fini
    fiscali, in uno dei Paesi a regime fiscale privilegiato.
 La società partecipata deve svolgere un’effettiva attività
    commerciale.
Le plusvalenze esenti
Le esenzioni sono:
 Per le plusvalenze realizzate da società di capitali
  ed enti commerciali, l’esenzione è del 95%: la
  plusvalenza concorre a formare il reddito del
  periodo, senza possibilità di rateazione, per il 5%;
 Per le plusvalenze realizzate da società di persone
  (escluse le società semplici e assimilate) e imprese
  individuali in contabilità ordinaria anche per
  opzione, l’esenzione è del 50,28%: la plusvalenza
  concorre a formare il reddito del periodo, senza
  possibilità di rateazione, per il 49,72%.
Le sopravvenienze attive
 Le sopravvenienze sono eventi che modificano componenti
  positivi o negativi di reddito che hanno già concorso alla
  formazione del reddito in precedenti esercizi.
Sono disciplinate nell’art. 88 e possono derivare:
 Dal conseguimento di ricavi o altri proventi a fronte di
  spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in
  bilancio in precedenti esercizi;
 Dal conseguimento di ricavi in misura superiore a quella che
  ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
 Dalla sopravvenuta insussistenza di componenti negativi
  dedotte in precedenti esercizi (ad es. riscossione di crediti
  già considerati inesigibili, per i quali è stata dedotta la
  relativa perdita).
Sopravvenienze attive
   rimborsi assicurativi
   liberalità in denaro o in natura
   acquisizioni a titolo definito di caparre
   componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti
    dovuti ad omesse o errate registrazioni contabili
   Le indennità conseguite a titolo di risarcimento per
    danni non connessi alla perdita di beni che
    generano ricavi (beni merce) o plusvalenze (beni
    strumentali),
   I proventi conseguiti a titolo di contributo o
    liberalità.
I dividendi
   Con il principio di trasparenza, gli utili delle società
    partecipate si imputano ai soci a prescindere dalla
    distribuzione di dividendi.
   Gli utili distribuiti a società di capitali ed enti
    commerciali, sono tassati solo nella misura del 5
    per cento; non sono tassati in quanto esclusi nella
    misura del 95 per cento.
   Gli utili percepiti da imprese individuali o società di
    persone sono tassati per il 49,72% del loro
    ammontare.
Le rimanenze di magazzino
   La valutazione delle rimanenze finali si effettua
    assumendo come criterio di valutazione il costo.
   Le rimanenze, nel primo esercizio in cui si
    verificano, sono valutate in base al costo medio
   Negli esercizi successivi, se vi è incremento, le
    maggiori quantità sono valutate con il criterio del
    costo medio.
   Se negli esercizi successivi vi è diminuzione di
    quantità si applica il criterio del Lifo o della media
    ponderata o del Fifo o vairanti del Lifo
Le rimanenze di magazzino

 Il c.c. prevede che il magazzino deve essere
  valutato in base al valore di costo o in base
  al valore di realizzo, se minore.
 La valutazione in base al valore di realizzo è
  consentita anche ai fini fiscali
I lavori in corso e le opere di durata ultrannuale

 le rimanenze dei prodotti in corso di
  lavorazione e dei servizi in corso di
  esecuzione sono valutate in base alle spese
  sostenute nell’esercizio.
 Per le opere, le forniture e i servizi di durata
  ultrannuale bisogna rilevare tra le rimanenze
  i lavori effettuati, determinandone il valore in
  base ai corrispettivi pattuiti
Deducibilità dei componenti negativi.

   Regole generali:
     il principio di competenza
     il principio di inerenza all’attività dell’impresa

     l’iscrizione nel conto economico
Deduzione di ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di
valore

   l’ammortamento fiscale ha inizio da quando il bene
    materiale strumentale entra in funzione
   La misura massima di deducibilità fiscale è nel
    limite risultante dall’applicazione al costo del bene
    dei coefficienti di cui alle tabelle ministeriali
   Per quanto al primo esercizio di entrata in funzione
    del bene l’ammortamento deve essere ridotto alla
    metà
   la possibilità di recuperare gli ammortamenti non
    dedotti in precedenza, risulta percorribile
    solamente nei casi previsti dalla norma fiscale
Beni di importo fino ad € 516,46

 Le disposizioni fiscali consentono la
  deducibilità integrale del costo per tali beni.
 Il limite di € 516,46 è riferito ai beni idonei a
  fornire un’utilità nell’esercizio dell’impresa e
  suscettibili di autonoma utilizzazione
Beni di proprietà ad uso promiscuo
 sono quei beni utilizzati sia per l’attività
  dell’impresa che per l’uso personale
  dell’imprenditore
 distinzione fra beni immobili e beni mobili:
     immobili:  è deducibile una somma pari al 50%
      della rendita catastale o del canone di locazione
     Mobili: le spese ad essi relative sono
      generalmente deducibili al 50%.
     Telefoni sia cellulari che fissi: le spese sono
      deducibili nella misura dell’80%
Mezzi di trasporto
   La deducibilità varia in funzione sia del tipo di
    veicolo che del suo utilizzo
       Utilizzo strumentale esclusivo: Sono integralmente
        deducibili le quote di ammortamento
       Utilizzo strumentale non esclusivo: le quote di
        ammortamento deducibile e i canoni di leasing o di
        noleggio sono soggetti a 2 distinte limitazioni
         1.   percentuale di deducibilità ammessa pari al 40%
         2.   costi cui applicare la percentuale suddetta:
               Autovetture e autocaravan: acquisto/leasing € 18.075,99;
                noleggio € 3.615,20.
               Motocicli: acquisto/leasing € 4.131,66; noleggio € 774,69.

               Ciclomotori: acquisto/leasing € 2.065,83; noleggio € 413,17.
Mezzi di trasporto

   Agenti e rappresentanti:
    1.   La percentuale di deducibilità delle spese è pari
         all’80%;
    2.   Il limite massimo di 18.075,99 euro applicabile
         normalmente alle autovetture e agli
         autocaravan, è elevato a 25.822,84 euro.
L’AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

   Distinte tre categorie:
      i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti
       industriali, di processi, formule e informazioni relativi ad
       esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
       scientifico:
            il costo è annualmente deducibile in quote non superiori al 50%
             del costo per ogni esercizio; per i marchi la quota massima
             deducibile è pari ad un diciottesimo del costo
       i diritti di concessione:
            le quote di ammortamento possono essere dedotte in rapporto
             alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
       l’avviamento:
            ammortizzabile annualmente in misura non superiore ad un
             diciottesimo (5,56%) del valore iscritto nell’attivo
GLI ACCANTONAMENTI
   L’art. 107, comma 4, dispone che non sono
    ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da
    quelli espressamente considerati dalle disposizioni
    fiscali
   Sono deducibili gli accantonamenti:
       Ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di
        previdenza del personale dipendente
       al fondo rischi su crediti: , un importo pari allo 0,50 % del
        valore nominale dei crediti, fino ad un massimo del 5%
       Al fondo delle spese per lavori ciclici di manutenzione e
        revisione di navi ed aeromobili; quelli delle società
        concessionarie per spese di ripristino o di sostituzione
        dei beni gratuitamente devolvibili, e quelli per oneri
        derivanti da operazioni e concorsi a premio (art. 107).
ACCANTONAMENTI PER RISCHI DI PERDITE SU CREDITI

Art. 106 c. 1, 2 DPR 917/86
Per ciascun esercizio è deducibile un importo forfettario per
svalutazione (o accantonamento) non superiore allo 0,50% del
valore nominale dei crediti.

La deduzione non è più consentita quando l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti abbia
raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti
commerciali risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
Quando i crediti in bilancio diminuiscono da un esercizio
all’altro, le svalutazioni accantonate al fondo possono risultare
superiori al 5% dei crediti: in questo particolare caso,
l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso
come sopravvenienza attiva.
LE SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO


   Sono integralmente deducibili

   Alcuni fringe benefit sono deducibili nella stessa
    misura in cui costituiscono reddito di lavoro
    tassabile per il dipendente mentre altri sono
    deducibili entro determinati parametri (nella
    specie, 5 per mille dell’ammontare complessivo
    delle spese di lavoro dipendente: art. 100,
    comma 1).
GLI INTERESSI PASSIVI
   Sussiste un trittico di norme
    1.   pro rata ordinario (art. 96)
    2.   pro rata patrimoniale (art. 97)
    3.   thin capitalization (art. 98)


   Gli interessi passivi sono deducibili solo per la parte
    corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei
    ricavi e degli altri proventi che concorrono a
    formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti
    i ricavi e proventi.
GLI INTERESSI PASSIVI

   Pro rata ordinario: non si tiene conto del regime di
    participation exemption e del regime di esclusione
    (per il 95 per cento) previsto per i dividendi
   Pro rata patrimoniale: i costi assunti per l’acquisto
    di partecipazioni esenti non sono deducibili.
   Thin capitalization: la remunerazione dei
    finanziamenti dei soci qualificati superiori ad un
    dato importo, non sono deducibili e la
    remunerazione del socio finanziatore è considerata
    dividendo.
LE MINUSVALENZE PATRIMONIALI E LE SOPRAVVENIENZE
PASSIVE


   Minusvalenze: concorrono a formare il reddito solo
    quando sono realizzate

   Sopravvenienze passive:
       il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che
        hanno concorso a formare il reddito in precedenti
        esercizi;
       il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di
        ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il
        reddito in precedenti esercizi;
       la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in
        bilancio in precedenti esercizi.
LE PERDITE

   Riguardanti:
     Benirelativi all’impresa;
     Crediti.



   Le perdite sono deducibili se risultano da
    elementi certi e precisi.
LE SPESE INCREMENTATIVE

   Possono essere patrimonializzate

   Quando non capitalizzate, sono deducibili nel limite
    del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali
    ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio
    dal registro dei beni ammortizzabili.

   L’eccedenza è poi dedotta nei cinque esercizi
    successivi
SPESE PER STUDI E RICERCHE; SPESE DI PUBBLICITÀ E
PROPAGANDA


   Interamente deducibili nell’esercizio in cui
    sono sostenute con la facoltà di dedurre tali
    costi in quote costanti, in più esercizi, fino ad
    un massimo di cinque.
RAPPRESENTANZA

   sono spese con requisito di inerenza
    sostenute per erogazioni a titolo gratuito di
    beni e servizi, effettuate con finalità
    promozionali o di pubbliche relazioni

   Condizione essenziale per la deducibilità
    delle spese è l’idoneità a generare benefici
    economici per l’impresa
RAPPRESENTANZA

   rientrano le seguenti spese:
     spese   per viaggi turistici per attività promozionali
      dei beni o dei servizi
     Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di
      intrattenimento per ricorrenze aziendali, mostre,
      fiere
     Ogni altra spesa per beni o servizi distribuiti o
      erogati gratuitamente
RAPPRESENTANZA

   Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo
    d’imposta di sostenimento, entro un limite determinato in
    misura percentuale variabile in relazione all’ammontare dei
    ricavi della gestione caratteristica
       Ricavi delle gestione caratteristica   Limite deducibile (%)      Limite di
        spesa
          deducibile
       Fino a 10 milioni                         1,3             130.000
       Parte eccedente fino a 50 mil.                      0,5          130.000 +
        200.000
       Parte eccedente 50 mil.                   0,1             330.000 + (0,1%
                                                                  dell’eccedenza)
SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO
 Sono deducibili senza limiti, ritenute spese
  commerciali completamente inerenti a
  condizione che siano documentate

Soggetto interessati           spese di viaggio, vitto e alloggio per:

   generalità delle imprese            - ospitare clienti anche potenziali, in
    occasione di                          mostre, fiere, esposizioni ed eventi
    simili
   Imprese individuali        - trasferte effettuate per la partecipazione a
                                 mostre,           fiere ed eventi simili

Reddito d'impresa

  • 1.
    I redditi d’impresa è tassato come reddito degli imprenditori individuali e come reddito delle società ed enti  Esso riguarda sia l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sia l’imposta sul reddito delle società  Secondo l’art. 55, sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali
  • 2.
    I redditi d’impresa Per le società commerciali (di capitali o di persone) l’attività svolta è attività di impresa.  Per gli imprenditori individuali, occorre distinguere l’attività d’impresa dalle altre attività economiche
  • 3.
    Definizione fiscale diimpresa  L’art. 55 stabilisce che per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del c.c.; Sono commerciali, secondo l’art. 2195 c.c.:  le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;  le attività intermediarie nella circolazione di beni;  le attività di trasporto (per terra, per acqua o per aria);  l’attività bancaria o assicurativa;  le attività ausiliarie delle precedenti.
  • 4.
    Reddito degli imprenditoriindividuali  Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice) è determinato con le regole dettate, in ambito ires, per le società soggetti a tale imposta. alcune regole:  tra i ricavi, si comprende l’autoconsumo  participation exemption  tassazione separata per le plusvalenze realizzate con la cessione di aziende  sono beni relativi all’impresa i beni dell’imprenditore
  • 5.
    Le imprese minori sono esercitate da persone fisiche e da società di persone con ricavi non superiori ad un dato ammontare.  sono ammesse al regime di contabilità semplificata  La contabilità degli imprenditori minori si riduce ai registri iva
  • 6.
    Determinazione del redditod’impresa  Art. 83: il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle norme fiscali
  • 7.
    Il principio dicompetenza e la correlazione costi-ricavi Il principio di competenza attribuisce rilievo al momento economico: i ricavi devono essere imputati all’esercizio in cui sono conseguiti in senso economico, ossia quando si verifica lo scambio con i terzi; i costi assumono rilievo quando sono realizzati i ricavi che contribuiscono a produrre (secondo il principio della correlazione dei costi ai ricavi).
  • 8.
    Il principio dicompetenza e la correlazione costi-ricavi  Per le cessioni di beni mobili, i corrispettivi si considerano conseguiti alla data della consegna o spedizione  Per le cessioni di immobili e aziende i corrispettivi si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell’atto  Per le prestazioni di servizi, il ricavo è da imputare all’esercizio nel quale la prestazione è ultimata.
  • 9.
    Il principio dicompetenza e la correlazione costi-ricavi Gli stessi criteri valgono per i costi:  se viene acquistato un bene (mobile o immobile), il costo è da imputare all’esercizio nel quale si verificano gli eventi già indicati per i proventi.  analogamente, per il costo dei servizi, vale la data di ultimazione  in caso di prestazioni periodiche, quella di misurazione dei corrispettivi.
  • 10.
    la correlazione costi-ricavi  il principio di competenza economica comporta che i costi siano correlati ai ricavi: i costi devono essere dedotti, non nell’esercizio in cui sono sostenuti, ma nell’esercizio in cui sono conseguiti i ricavi che hanno concorso a produrre.  le norme che rispecchiano il principio di correlazione riguardano le rimanenze, gli ammortamenti, le spese relative a più esercizi, le spese delle imprese di nuova costituzione rinviate all’esercizio in cui si hanno i ricavi, ecc.
  • 11.
    Art. 109 TUIRe deroghe al principio di competenza  i costi, se non certi nell’an, ed oggettivamente determinabili nel quantum, non sono deducibili nell’esercizio di competenza, ma nel successivo periodo in cui divengono certi nell’an e quantificabili con criteri oggettivi  gli oneri fiscali e contributivi (art. 99), i compensi dovuti agli amministratori (art. 95, comma 5) e gli interessi di mora (art. 109, comma 7) sono deducibili per cassa
  • 12.
    I ricavi  Ricavoè il corrispettivo della cessione di una merce o della prestazione di un servizio.  Sono ricavi, secondo l’art.. 85: i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi  i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili  i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione
  • 13.
    I ricavi  Sono ricavi anche:  le indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni.  i contributi in danaro in base a contratto e i contributi in conto esercizio a norma di legge  autoconsumo
  • 14.
    Le plusvalenze patrimoniali art. 86 TUIR: Le plusvalenze derivano da beni diversi da quelli che generano ricavi.  la differenza tra tale valore e quello di mercato non è, di per sé, fiscalmente rilevante, fino a che resti latente e non si realizzi  Gli eventi che rendono tassabile la plusvalenza sono i seguenti:  il realizzo mediante cessione a titolo oneroso  il distacco del bene dalla sfera dell’impresa
  • 15.
    Le plusvalenze patrimoniali  La plusvalenza è la differenza tra un valore finale ed un valore-base.  Il valore-base è dato dal valore fiscalmente riconosciuto, ossia dal costo del bene che non ancora ammortizzato.  Il valore finale, in caso di realizzo, è dato dal corrispettivo o dal c.d. valore normale.  Le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, nell’esercizio di competenza o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi (ma non oltre il quarto). La rateizzazione è consentita, però, solo per i beni posseduti per un periodo non inferiore a tre anni
  • 16.
    Le plusvalenze esenti  Le partecipazioni incluse tra le immobilizzazioni possono godere, del regime di participation exemption Il regime di esenzione si applica se sussistono quattro condizioni:  le partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente per almeno un anno prima dell’alienazione.  Le partecipazioni devono essere iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie;  La società partecipata non deve avere sede, ai fini fiscali, in uno dei Paesi a regime fiscale privilegiato.  La società partecipata deve svolgere un’effettiva attività commerciale.
  • 17.
    Le plusvalenze esenti Leesenzioni sono:  Per le plusvalenze realizzate da società di capitali ed enti commerciali, l’esenzione è del 95%: la plusvalenza concorre a formare il reddito del periodo, senza possibilità di rateazione, per il 5%;  Per le plusvalenze realizzate da società di persone (escluse le società semplici e assimilate) e imprese individuali in contabilità ordinaria anche per opzione, l’esenzione è del 50,28%: la plusvalenza concorre a formare il reddito del periodo, senza possibilità di rateazione, per il 49,72%.
  • 18.
    Le sopravvenienze attive Le sopravvenienze sono eventi che modificano componenti positivi o negativi di reddito che hanno già concorso alla formazione del reddito in precedenti esercizi. Sono disciplinate nell’art. 88 e possono derivare:  Dal conseguimento di ricavi o altri proventi a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;  Dal conseguimento di ricavi in misura superiore a quella che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;  Dalla sopravvenuta insussistenza di componenti negativi dedotte in precedenti esercizi (ad es. riscossione di crediti già considerati inesigibili, per i quali è stata dedotta la relativa perdita).
  • 19.
    Sopravvenienze attive  rimborsi assicurativi  liberalità in denaro o in natura  acquisizioni a titolo definito di caparre  componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti dovuti ad omesse o errate registrazioni contabili  Le indennità conseguite a titolo di risarcimento per danni non connessi alla perdita di beni che generano ricavi (beni merce) o plusvalenze (beni strumentali),  I proventi conseguiti a titolo di contributo o liberalità.
  • 20.
    I dividendi  Con il principio di trasparenza, gli utili delle società partecipate si imputano ai soci a prescindere dalla distribuzione di dividendi.  Gli utili distribuiti a società di capitali ed enti commerciali, sono tassati solo nella misura del 5 per cento; non sono tassati in quanto esclusi nella misura del 95 per cento.  Gli utili percepiti da imprese individuali o società di persone sono tassati per il 49,72% del loro ammontare.
  • 21.
    Le rimanenze dimagazzino  La valutazione delle rimanenze finali si effettua assumendo come criterio di valutazione il costo.  Le rimanenze, nel primo esercizio in cui si verificano, sono valutate in base al costo medio  Negli esercizi successivi, se vi è incremento, le maggiori quantità sono valutate con il criterio del costo medio.  Se negli esercizi successivi vi è diminuzione di quantità si applica il criterio del Lifo o della media ponderata o del Fifo o vairanti del Lifo
  • 22.
    Le rimanenze dimagazzino  Il c.c. prevede che il magazzino deve essere valutato in base al valore di costo o in base al valore di realizzo, se minore.  La valutazione in base al valore di realizzo è consentita anche ai fini fiscali
  • 23.
    I lavori incorso e le opere di durata ultrannuale  le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione sono valutate in base alle spese sostenute nell’esercizio.  Per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale bisogna rilevare tra le rimanenze i lavori effettuati, determinandone il valore in base ai corrispettivi pattuiti
  • 24.
    Deducibilità dei componentinegativi.  Regole generali:  il principio di competenza  il principio di inerenza all’attività dell’impresa  l’iscrizione nel conto economico
  • 25.
    Deduzione di ammortamenti,accantonamenti e rettifiche di valore  l’ammortamento fiscale ha inizio da quando il bene materiale strumentale entra in funzione  La misura massima di deducibilità fiscale è nel limite risultante dall’applicazione al costo del bene dei coefficienti di cui alle tabelle ministeriali  Per quanto al primo esercizio di entrata in funzione del bene l’ammortamento deve essere ridotto alla metà  la possibilità di recuperare gli ammortamenti non dedotti in precedenza, risulta percorribile solamente nei casi previsti dalla norma fiscale
  • 26.
    Beni di importofino ad € 516,46  Le disposizioni fiscali consentono la deducibilità integrale del costo per tali beni.  Il limite di € 516,46 è riferito ai beni idonei a fornire un’utilità nell’esercizio dell’impresa e suscettibili di autonoma utilizzazione
  • 27.
    Beni di proprietàad uso promiscuo  sono quei beni utilizzati sia per l’attività dell’impresa che per l’uso personale dell’imprenditore  distinzione fra beni immobili e beni mobili:  immobili: è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione  Mobili: le spese ad essi relative sono generalmente deducibili al 50%.  Telefoni sia cellulari che fissi: le spese sono deducibili nella misura dell’80%
  • 28.
    Mezzi di trasporto  La deducibilità varia in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo  Utilizzo strumentale esclusivo: Sono integralmente deducibili le quote di ammortamento  Utilizzo strumentale non esclusivo: le quote di ammortamento deducibile e i canoni di leasing o di noleggio sono soggetti a 2 distinte limitazioni 1. percentuale di deducibilità ammessa pari al 40% 2. costi cui applicare la percentuale suddetta:  Autovetture e autocaravan: acquisto/leasing € 18.075,99; noleggio € 3.615,20.  Motocicli: acquisto/leasing € 4.131,66; noleggio € 774,69.  Ciclomotori: acquisto/leasing € 2.065,83; noleggio € 413,17.
  • 29.
    Mezzi di trasporto  Agenti e rappresentanti: 1. La percentuale di deducibilità delle spese è pari all’80%; 2. Il limite massimo di 18.075,99 euro applicabile normalmente alle autovetture e agli autocaravan, è elevato a 25.822,84 euro.
  • 30.
    L’AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONIIMMATERIALI  Distinte tre categorie:  i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti industriali, di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico:  il costo è annualmente deducibile in quote non superiori al 50% del costo per ogni esercizio; per i marchi la quota massima deducibile è pari ad un diciottesimo del costo  i diritti di concessione:  le quote di ammortamento possono essere dedotte in rapporto alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.  l’avviamento:  ammortizzabile annualmente in misura non superiore ad un diciottesimo (5,56%) del valore iscritto nell’attivo
  • 31.
    GLI ACCANTONAMENTI  L’art. 107, comma 4, dispone che non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni fiscali  Sono deducibili gli accantonamenti:  Ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente  al fondo rischi su crediti: , un importo pari allo 0,50 % del valore nominale dei crediti, fino ad un massimo del 5%  Al fondo delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi ed aeromobili; quelli delle società concessionarie per spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili, e quelli per oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio (art. 107).
  • 32.
    ACCANTONAMENTI PER RISCHIDI PERDITE SU CREDITI Art. 106 c. 1, 2 DPR 917/86 Per ciascun esercizio è deducibile un importo forfettario per svalutazione (o accantonamento) non superiore allo 0,50% del valore nominale dei crediti. La deduzione non è più consentita quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti abbia raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. Quando i crediti in bilancio diminuiscono da un esercizio all’altro, le svalutazioni accantonate al fondo possono risultare superiori al 5% dei crediti: in questo particolare caso, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso come sopravvenienza attiva.
  • 33.
    LE SPESE PERPRESTAZIONI DI LAVORO  Sono integralmente deducibili  Alcuni fringe benefit sono deducibili nella stessa misura in cui costituiscono reddito di lavoro tassabile per il dipendente mentre altri sono deducibili entro determinati parametri (nella specie, 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese di lavoro dipendente: art. 100, comma 1).
  • 34.
    GLI INTERESSI PASSIVI  Sussiste un trittico di norme 1. pro rata ordinario (art. 96) 2. pro rata patrimoniale (art. 97) 3. thin capitalization (art. 98)  Gli interessi passivi sono deducibili solo per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
  • 35.
    GLI INTERESSI PASSIVI  Pro rata ordinario: non si tiene conto del regime di participation exemption e del regime di esclusione (per il 95 per cento) previsto per i dividendi  Pro rata patrimoniale: i costi assunti per l’acquisto di partecipazioni esenti non sono deducibili.  Thin capitalization: la remunerazione dei finanziamenti dei soci qualificati superiori ad un dato importo, non sono deducibili e la remunerazione del socio finanziatore è considerata dividendo.
  • 36.
    LE MINUSVALENZE PATRIMONIALIE LE SOPRAVVENIENZE PASSIVE  Minusvalenze: concorrono a formare il reddito solo quando sono realizzate  Sopravvenienze passive:  il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;  il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;  la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
  • 37.
    LE PERDITE  Riguardanti:  Benirelativi all’impresa;  Crediti.  Le perdite sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.
  • 38.
    LE SPESE INCREMENTATIVE  Possono essere patrimonializzate  Quando non capitalizzate, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.  L’eccedenza è poi dedotta nei cinque esercizi successivi
  • 39.
    SPESE PER STUDIE RICERCHE; SPESE DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA  Interamente deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute con la facoltà di dedurre tali costi in quote costanti, in più esercizi, fino ad un massimo di cinque.
  • 40.
    RAPPRESENTANZA  sono spese con requisito di inerenza sostenute per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni  Condizione essenziale per la deducibilità delle spese è l’idoneità a generare benefici economici per l’impresa
  • 41.
    RAPPRESENTANZA  rientrano le seguenti spese:  spese per viaggi turistici per attività promozionali dei beni o dei servizi  Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento per ricorrenze aziendali, mostre, fiere  Ogni altra spesa per beni o servizi distribuiti o erogati gratuitamente
  • 42.
    RAPPRESENTANZA  Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, entro un limite determinato in misura percentuale variabile in relazione all’ammontare dei ricavi della gestione caratteristica  Ricavi delle gestione caratteristica Limite deducibile (%) Limite di spesa deducibile  Fino a 10 milioni 1,3 130.000  Parte eccedente fino a 50 mil. 0,5 130.000 + 200.000  Parte eccedente 50 mil. 0,1 330.000 + (0,1% dell’eccedenza)
  • 43.
    SPESE DI VIAGGIO,VITTO E ALLOGGIO  Sono deducibili senza limiti, ritenute spese commerciali completamente inerenti a condizione che siano documentate Soggetto interessati spese di viaggio, vitto e alloggio per:  generalità delle imprese - ospitare clienti anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili  Imprese individuali - trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili