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Le Attestazioni Sanitarie Integrative: cosa sono, a che servono, come compilarle, chi le
controlla – Manlio Della Ciana, AUSL della Romagna, manlio.dellaciana@auslromagna.it
L’attività di certificazione per l’export dei prodotti di origine animale, che siano carni o che siano
latticini, pone il problema di mantenere l’informazione sullo stato sanitario degli animali
disponibile ed attendibile per chi alla fine dovrà sottoscrivere i certificati.
Per tale motivo il Ministero ha introdotto le ASI ovvero le attestazioni sanitarie integrative che oltre
a fornire alcune informazioni di carattere generale utili per la certificazione finale dei prodotti
derivati agiungono anche alcune informazioni specifiche relative a garanzie sanitarie aggiuntive
richieste dai paesi terzi.
Va premesso che le ASI sono “attestazioni volontarie finalizzate alla compilazione dei certificati per
l’esportazione verso Paesi terzi di prodotti a base di carne suina o di prodotti lattierocaseari”, non esiste
quindi nessun obbligo al riguardo, ma solamente l’opportunità per semplificare (e rendere possibile)
l’iter di certificazione verso i paesi terzi.
Le ASI devono essere sottoscritte necessariamente dal veterinario ufficiale sulla base delle
informazioni di sua diretta conoscenza (sullo stato sanitario dell’allevamento che controlla e del
territorio in cui opera) ed accompagnano gli animali (o il latte) destinati alla macellazione (alla
trasformazione).
Cosa succede se al macello o al caseificio arrivano suini o latte rispettivamente non scortati da ASI?
Nulla ovviamente rispetto alla destinazione d’uso dei prodotti derivati, ma certamente una carenza
di informazione non recuperabile successivamente ai fini della certificazione: in caso di perdita di
rintracciabilità dei prodotto, ovviamente, tutti i lotti di produzione non distinguibili da quello
contestato perderebbero la validità dell’informazione originale.
E’ pertanto interesse della ditta di trasformazione ( macello o caseificio che sia) acquisire con
regolarità le ASI che scortano le partite o meglio le provenienze, poiché tali documenti hanno una
validità rispettivamente di 10 e 180 giorni, a seconda che accompagnino animali o latte; tale validità
viene altresì interrotta nel caso subentrino fatti che non li rendano più sottoscrivibili. In questo caso,
infatti, il veterinario ufficiale dovrebbe accertarsi che i destinatari delle ASI (verificazioni dal
registro di uscita dell’allevamento) siano informati tempestivamente.
Le ASI non possono essere rilasciate qualora sussistano motivi di restrizione alla normale
movimentazione dei capi o del latte legati allo stato sanitario degli animali .
L’attestazione si compone di due parti tra loro distinte, di cui una generale ed una speciale: la
mancata sottoscrizione della parte speciale, ovviamente, inficia la possibilità di certificare per i
paesi terzi specificati, in quanto non vengono sottoscritti le garanzie supplementari, ma non
inficiano la possibilità di certificare verso quei paesi che siano soddisfatti da altre garanzie sanitarie,
quali quelle implicite necessarie per la normale movimentazione dei capi nel territorio nazionale o
negli scambi comunitari.
Salvo quanto diversamente indicato nel modello ministeriale non è possibile barrare parti della
certificazione su cui si richiede un check di controllo: per un dato paese, infatti, o i requisiti sono
tutti egualmente posseduti altrimenti non è possibile sottoscriverli parzialmente.
I dati contenuti nella parte generale dell’ ASI per l’inoltro dei suini al macello oltre agli elementi
utili all’identificazione dei capi ne forniscono altri basati sugli atti d’ufficio e sulla consultazione
del registro di stalla da parte del veterinario sottoscrittore.
Consideriamoli uno per volta:
“sono nati e sono stati allevati in Italia (con esclusione della Sardegna) dalla nascita/negli
ultimi 90 giorni(2)” – si tratta di una indicazione utile per quei paesi che lo richiedono
espressamente, comunque desumibile in alcuni casi anche da altri documenti o con altre
evidenze: si pensi ai prosciutti destinati ai consorzi di tutela, la cui origine e provenienza è
desumibile sia a livello documentale che nel controllo materiale, per via dell’identificazione
sulle cosce.
Le Attestazioni Sanitarie Integrative: cosa sono, a che servono, come compilarle, chi le
controlla – Manlio Della Ciana, AUSL della Romagna, manlio.dellaciana@auslromagna.it
“sono stati importati da (3)______________________” in questo caso l’informazione serve
eventualmente ad escludere le certificazioni per paesi che non consentono origine dei capi
diversa da quella nazionale. Si faccia attenzione perché con il termine “importati” si intende
da Paesi extra CE, mentre se provenienti da altri Paesi della Comunità di parla di scambi; a
tale riguardo è possibile accertare l’origine diversa da Italia, ma tra i paesi della CE con il
controllo di identità dei suini che possono essere identificati da un tatuaggio all’orecchio
sinistro oppure, se si tratta di capi allevati in aziende che aderiscono ai consorzi di tutela per
la denominazione di origine dei prosciutti, apposto sulla parte esterna delle cosce. In
aggiunta al tatuaggio il singolo capo può essere identificato da una marca auricolare posta
nel padiglione auricolare di destra, riportante il codice identificativo dell’azienda di nascita o
dell’azienda di prima destinazione per gli animali importati da paesi terzi. Il codice
identificativo dei capi riporta la sigla ISO del Paese di origine o in cui è avvenuta una nuova
identificazione: in tal caso dal registro aziendale il veterinario può desumere il nesso di
identificazione tra la marchiatura originale e la nuova. Le informazioni saranno comunque
accessibili dalla BDN.
“non sono stati avviati al macello nell’ambito di un programma di eradicazione di malattie
infettive contagiose o parassitarie”: con questa dicitura si vuole evidenziare che si tratta di
animali inviati normalmente alla macellazione e non ai fini di eradicare una malattia. I piani
di sorveglianza per le malattie infettive e parassitarie sono desumibili sul sito1
ministeriale e
sono così elencati:
BSE - Controllo, sorveglianza ed eradicazione
Brucellosi - Piani nazionali di controllo
Salmonellosi - Piani nazionali di controllo negli avicoli
Trichine - Prevenzione e Controllo
Tubercolosi - Piani nazionali di controllo per bovini e bufalini
Arterite Virale Equina - Piano nazionale di controllo
Blue Tongue - Piano nazionale annuale di sorveglianza sierologica ed entomologica
Est Ovicaprine - Piano nazionale di controllo, sorveglianza ed eradicazione
Est Ovine - Piano di Selezione Genetica
Influenza Aviaria - Piano di sorveglianza nazionale nella popolazione avicola
domestica e selvatica
Leucosi Bovina Enzootica - Piani nazionali di controllo per bovini e bufalini
Malattia di Aujeszky - Piano nazionale di controllo
Peste Suina Africana - Piano di eradicazione
Peste Suina Classica
Rabbia Silvestre - Piano biennale di controllo
SEV e NEI - Riconoscimento comunitario di indennità
West Nile Disease - Piano nazionale di sorveglianza
“provengono da una zona non soggetta a misure di protezione o sorveglianza a causa di
malattie del suino soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle norme OIE” – come è
noto l’ OIE elenca un certo numero di malattie all’interno di una lista per le quali la
Comunità internazionale prevede il blocco delle movimentazioni fino alla soluzione del
problema. In alcuni certificati si fa riferimento ancora alla lista A, sebbene l’Istituzione
abbia modificato quest’ultima in una c.d. lista unica più una lista specie specifica:
Anthrax
Bluetongue
Brucellosis (Brucella abortus)
Brucellosis (Brucella melitensis)
Brucellosis (Brucella suis)
1
http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato2015/homePianoNazionaleIntegrato2015.jsp
Le Attestazioni Sanitarie Integrative: cosa sono, a che servono, come compilarle, chi le
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Crimean Congo haemorrhagic fever
Epizootic haemorrhagic disease
Equine encephalomyelitis (Eastern)
Foot and mouth disease
Heartwater
Infection with Aujeszky's disease virus
Infection with Echinococcus granulosus
Infection with Echinococcus multilocularis
Infection with rabies virus
Infection with Rift Valley fever virus
Infection with rinderpest virus
Infection with Trichinella spp.
Japanese encephalitis
New world screwworm (Cochliomyia hominivorax)
Old world screwworm (Chrysomya bezziana)
Paratuberculosis
Q fever
Surra (Trypanosoma evansi)
Tularemia
West Nile fever
e
African swine fever
Infection with classical swine fever virus
Nipah virus encephalitis
Porcine cysticercosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Transmissible gastroenteritis
È chiaro che la movimentazione dei capi da zone sottoposte a restrizione
(protezione/sorveglianza) non sarà certificabile da parte dei veterinari che si trovassero ad
operare in quelle circostanza, mentre diverso potrebbe essere il discorso di attestazione di
zona indenne, desumibile anche da fonti di informazione consultabili in rete sui siti
istituzionali, di cui ai due punti successivi.
In linea generale il Ministero ha chiarito2
che quando nelle certificazioni di parla di “zone
non soggette a restrizioni, salvo quando diversamente specificato, si deve intendere zone di
protezione e zone di sorveglianza”.
“provengono da una regione riconosciuta indenne da malattie del suino di cui alla ex lista
A dell’OIE(4)” si tratta di afta epizootica, stomatite vescicolare, malattia vescicolare del
suino, peste bovina , PSC, PSA. Ai fini della certificazione gran parte, ma non tutti, dei
paesi terzi accettano il principio della regionalizzazione delle malattie, il che significa che
per alcune destinazioni non sarà possibile certificare in quanto la situazione Paese nella sua
totalità potrebbe non essere idonea, viceversa applicando il principio della regionalizzazione.
“provengono da un allevamento nel quale, negli ultimi 180/90/60(2) giorni, non è stato evidenziato
alcun sintomo (clinico, sierologico o microbiologico) di afta, peste bovina, PSA, PSC e MVS.” – in
questo caso il riferimento riguarda l’allevamento di provenienza degli animali per i quali viene
richiesto di attestare lo stato sanitario favorevole da almeno 6/3/1 mese. La MVS è la malattia che
negli ultimi anni ha destato più difficoltà ai fini certificativi, proprio per via della sua insorgenza in
più regioni del nostro Paese. E’ necessario comunque aggiornarsi periodicamente consultando i siti
istituzionali quali SIMAN (Sistema Informativo Malattie animali Nazionale), oppure di OIE e WHO.
2
Nota Ministeriale del 27 marzo 2007, prot. DSVET 3/642
Le Attestazioni Sanitarie Integrative: cosa sono, a che servono, come compilarle, chi le
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Per l’ Emilia Romagna e la Lombardia l’ IZS dispone a sua volta di un Osservatorio di
Epidemiologia3
accessibile online da cui oltre ai dati regionali è possibile l’accesso a SIMAN.
Poiché per alcuni stati non vi è corrispondenza relativamente ai provvedimenti relativi a
malattie come le pesti suine (ampiezza e durata dei focolai) e le garanzie richieste nel caso di
macellazioni di suini comunitari il veterinario del macello potrebbe trovarsi nelle condizioni
di non poter certificare, escludendo le carni di tali animali dalla certificazione pre-export.
Esempio di estrazione dati da SIMAN per MVS
Fin qui la parte generale dell’ASI che poi consente di mantenere buona parte dell’informazione tra
stato sanitario degli animali e le carni cedute ai trasformatori.
Nella parte specifica, invece, l’ ASI fornisce indicazioni specifiche per alcuni Paesi che richiedono
informazioni aggiuntive rispetto alle garanzie comunitarie. Il Ministero ha considerato alcuni Paesi
rispetto ad altri, ma ha lasciato anche la possibilità al veterinario certificatore del macello di
riferirsi a Paesi non presenti nell’elenco positivo all’accentazione degli animali al mattatoio.
E’ interessante notare come il Ministero nella nota citata abbia chiarito come la presenza di focolai
secondari di MVS in regioni accreditate indenni da MVS
Vediamo in particolare queste attestazioni, sottolineando che al certificatore non è consentito
modificare l’elenco delle garanzie sottoscritte:
AUSTRALIA
“l’allevamento di origine è situato in una regione nella quale, negli ultimi 24 mesi, non vi è stata
alcuna evidenza di virus MVS. L’allevamento è risultato negativo ai test per la malattia vescicolare
del suino (MVS), effettuati utilizzando la siero–neutralizzazione o l’ELISA, ad un livello capace di
individuare il 20% di prevalenza con una certezza del 95% in data _____________________ (nei 6
mesi prima della macellazione). I suini sono nati e sono stati allevati nelle seguenti
regioni__________________________ “
Come si è accennato precedentemente le condizioni per dichiarare indenne una zona o una
regione o uno Stato non sono egualmente riconosciute, per cui nel caso dell’ Australia il
termine minimo da certificare è l’assenza del virus della MVS di almeno 2 anni. I suini
destinati al macello provengono da allevamenti accreditati indenni per MVS, anche se in
genere si tratta di un accreditamento per induzione poiché sono i riproduttori i capi che
vengono sottoposti ai test: nel caso dell’ Australia, quindi, gli allevamenti che conferiscono
i capi al macello dovranno richiedere di essere sottoposti al doppio controllo annuale anche
sui suini da ingrasso. Suini provenienti da aziende situate in regioni non accreditate indenni
verso regioni accreditate indenni sono vietati dall’art. 7 della Decisione 2005/779/CE,
tuttavia possono essere previste deroghe concesse direttamente dal Ministero della Salute e
su accettazione del CU del territorio accettante.
3
http://seer.izsler.it/
Le Attestazioni Sanitarie Integrative: cosa sono, a che servono, come compilarle, chi le
controlla – Manlio Della Ciana, AUSL della Romagna, manlio.dellaciana@auslromagna.it
Un Paese viene considerato indenne da MVS qualora la malattia non venga rilevata da
almeno 2 anni (9 mesi se si pratica lo stamping out) - Codice OIE, Art. 15.4.2.
Attualmente l’ Italia non è riconosciuta come indenne per via di focolai recenti in Calabria e
Campania; le regioni riconosciute indenni da APHIS (USA) sono l’ Emilia-Romagna, il
Piemonte, la Lombardia, la Liguria, il Friuli, la Vald’Aosta e il Trentino Alto Adige, il
Veneto e le Marche.
La qualifica degli allevamenti suini è comunque desumibile accedendo alla BDN.
GIAPPONE
“gli animali importati sono stati trasportati direttamente in Italia attraversando Paesi riconosciuti
indenni dal MAFF giapponese da Afta Epizootica, Peste suina africana e Peste bovina e, all’arrivo
in allevamento, non hanno mostrato sintomi di malattie contagiose.”
Gli animali da macellare devono provenire direttamente da Stati ritenuti idonei dal Ministero
dell’agricoltura giapponese (MAFF)4
perché indenni da Afta , PSA e Peste bovina.
COREA DEL SUD
“la Regione nella quale gli animali sono nati e sono stati allevati è indenne PSA da almeno 3 anni.
Nelle aziende nelle quali i suini sono nati e sono stati allevati non sono stati notificati casi di
carbonchio ematico da almeno 2 anni, di brucellosi da almeno 3 anni e di malattia di Aujeszky da
almeno 12 mesi prima della macellazione. Inoltre non sono oggetto di misure restrittive per motivi
di sanità animale.”
La Corea richiede garanzie suppletive rispetto ai tempi richiesti a livello internazionale, portando a 3
anni l’indennità dall’ultimo focolaio di PSA e brucellosi. Per quanto riguarda Carbonchio e Malattia
di Aujeszky l’ultimo caso di malattia deve risalire in allevamento a non meno di 12 mesi. Laddove si
parla di misure restrittive il Ministero5
ha chiarito che devono intendersi le zone di protezione e
sorveglianza.
Interrogazione di SIMAN relativamente agli ultimi focolai di carbonchio ematico
CINA (Repubblica popolare)
“I suini provengono da un allevamento nel quale negli ultimi 6 mesi non sono stati notificati casi di
carbonchio ematico, brucellosi, TBC, malattia di Aujeszky, TGE e trichinellosi e in cui non sono
stati segnalati ufficialmente segni clinici di sindrome riproduttiva e respiratoria del suino (PRRS). I
suini oggetto della presente attestazione non manifestano segni clinici dell’influenza A/H1N1.”
4
http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/im_prohibit.html
5
Nota Ministeriale del 27 marzo 2007, prot. DSVET 3/642
Le Attestazioni Sanitarie Integrative: cosa sono, a che servono, come compilarle, chi le
controlla – Manlio Della Ciana, AUSL della Romagna, manlio.dellaciana@auslromagna.it
Questa attestazione richiede una verifica rispetto allo stato sanitario ufficialmente documentato
dell’allevamento nei confronti di in set di malattie quali appunto il carbonchio ematico, la brucellosi,
la PRRS, l’ Aujeszky e la Gastroenteriti trasmissibil3 (TGE). L’assenza di sintomi clinici riferibili a
quadri influenzali da A/H1N1 richiede al veterinario certificatore anche la visita sanitaria dei capi
inviati al macello, anche se in realtà la visita clinica sarebbe riportata in una attestazione valida 10
giorni e comunque ripetuta con l’ante mortem in sede di macellazione. L’influenza suina ha
comunque un’evoluzione rapida (7gg) con sintomatologia prettamente respiratoria (Febbre,
letargia, tosse, Scolo nasale e oculare, anoressia) per la quale è possibile porre il sospetto
diagnostico differenziale rispetto alla PRRS e alle micoplasmosi respiratorie del suino.
FEDERAZIONE RUSSA (Russia, Bielorussia e Kazachistan)
“Nella Provincia dal cui territorio provengono gli animali non è stato notificato alcun caso di MVS,
P.S.C., Malattia di Aujeszky e Malattia di Teschen negli ultimi 12 mesi. Nessun caso di Trichinellosi
e di carbonchio ematico è stato notificato nell’allevamento di origine dei suini rispettivamente negli
ultimi 3 anni e negli ultimi 20 giorni. Nell’azienda di origine non è stata notificata la presenza di
segni clinici di Mal rossino negli ultimi 20 giorni.”
Anche per la Federazione russa deve essere sottoscritto un set di garanzie sanitarie sullo stato degli
animali: l’impossibilità a certificarne un item compromette la certificazione per gli altri. Rispetto alle
considerazioni già fatte per MVS, PSC ed Aujeszky si richiedono garanzie rispetto alla Malattia di
Teschen (assenza di notifiche da 12 mesi); la malattia di Teschen (Encefalomielite suina da
enterovirus) non è mai stata diagnosticata ad oggi in Italia ed è assente dal continente europeo da
oltre 10 anni. Negli ultimi decenni, la virulenza dei teschovirus è mutata e causa infezioni
subcliniche, non più gravi. Le rare identificazioni del virus non corrispondono dunque più
alla prevalenza reale dell'infezione. Poiché questa malattia non figura più nella lista
dell'OIE, non viene più registrata ufficialmente.
Relativamente al Mal Rosso si consideri che in base al RPV (DPR 320/54) è una malattia
denunciabile e quindi l’inoltro di animali con MR non dovrebbe essere possibile se non in
un piano di eradicazione della malattia; tuttavia proprio in ragione delle caratteristiche di
questa patologia non è raro che si manifestino casi clinici in conseguenza dello stress per
l’inoltro al mattatoio dei suini. In questo caso deve essere esclusa tutta la partita dalal
certificazione verso la FR. Lo stato sanitario decade dopo 20 giorni dall’eliminazione dei
capi infetti o dopo 30 giorni (10+20) dall’esito dell’ultimo caso di malattia. Il veterinario
dell’allevamento, quindi, dovrà comunicare la revoca dell’ ASI per la FR al macello fintanto
che non saranno decorsi i termini.
Le ASI quindi sono delle certificazioni finalizzate all’esportazione dei prodotti derivati dalla
macellazione dei suini o dalla lavorazione del latte, e servono per mettere il veterinario del macello
(o del caseificio) nelle condizioni di sottoscrivere le pre-certificazioni per i veterinari degli
stabilimenti di sezionamento / trasformazione. Trattandosi di attestazioni con validità superiore al
documento che accompagnano (modello 4) devono essere trattenute in originale presso il macello di
destinazione, riportando di volta in volta il numero identificativo del modello 4 a cui fanno
riferimento ed utilizzate per la compilazione dei certificati. Ovviamente al momento del rilascio delle
precertificazioni la costituzione di lotti di carni provenienti da allevamenti con diverso livello di
garanzia sanitaria potranno essere certificati solamente per gli aspetti di comune origine e garanzia
sanitaria, il che significa ad esempio che laddove non fosse possibile mantenere separata la
rintracciabilità dei prodotti rispetto agli allevamenti di provenienza il veterinario certificatore dovrà
tenerne conto.
Le Attestazioni Sanitarie Integrative: cosa sono, a che servono, come compilarle, chi le
controlla – Manlio Della Ciana, AUSL della Romagna, manlio.dellaciana@auslromagna.it
Nell’ambito delle supervisioni del controllo ufficiale sulle certificazioni rilasciate al macello si
cercano quindi le evidenze che consentono di collegare le ASI ai pre-export in relazione al sistema di
rintracciabilità dei lotti e degli eventuali sottolotti del macello: a differenza dei documenti di
rintracciabilità, comunque, le ASI, sebbene rilasciate su richiesta e su base volontaria, sono
documenti sottoscritti dall’ AC e pertanto ai fini del rilascio dell’informazione sanitaria devono
essere gestiti dall’ AC ricevente.
Faenza, 31 agosto 2015 MDC

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  • 1. Le Attestazioni Sanitarie Integrative: cosa sono, a che servono, come compilarle, chi le controlla – Manlio Della Ciana, AUSL della Romagna, manlio.dellaciana@auslromagna.it L’attività di certificazione per l’export dei prodotti di origine animale, che siano carni o che siano latticini, pone il problema di mantenere l’informazione sullo stato sanitario degli animali disponibile ed attendibile per chi alla fine dovrà sottoscrivere i certificati. Per tale motivo il Ministero ha introdotto le ASI ovvero le attestazioni sanitarie integrative che oltre a fornire alcune informazioni di carattere generale utili per la certificazione finale dei prodotti derivati agiungono anche alcune informazioni specifiche relative a garanzie sanitarie aggiuntive richieste dai paesi terzi. Va premesso che le ASI sono “attestazioni volontarie finalizzate alla compilazione dei certificati per l’esportazione verso Paesi terzi di prodotti a base di carne suina o di prodotti lattierocaseari”, non esiste quindi nessun obbligo al riguardo, ma solamente l’opportunità per semplificare (e rendere possibile) l’iter di certificazione verso i paesi terzi. Le ASI devono essere sottoscritte necessariamente dal veterinario ufficiale sulla base delle informazioni di sua diretta conoscenza (sullo stato sanitario dell’allevamento che controlla e del territorio in cui opera) ed accompagnano gli animali (o il latte) destinati alla macellazione (alla trasformazione). Cosa succede se al macello o al caseificio arrivano suini o latte rispettivamente non scortati da ASI? Nulla ovviamente rispetto alla destinazione d’uso dei prodotti derivati, ma certamente una carenza di informazione non recuperabile successivamente ai fini della certificazione: in caso di perdita di rintracciabilità dei prodotto, ovviamente, tutti i lotti di produzione non distinguibili da quello contestato perderebbero la validità dell’informazione originale. E’ pertanto interesse della ditta di trasformazione ( macello o caseificio che sia) acquisire con regolarità le ASI che scortano le partite o meglio le provenienze, poiché tali documenti hanno una validità rispettivamente di 10 e 180 giorni, a seconda che accompagnino animali o latte; tale validità viene altresì interrotta nel caso subentrino fatti che non li rendano più sottoscrivibili. In questo caso, infatti, il veterinario ufficiale dovrebbe accertarsi che i destinatari delle ASI (verificazioni dal registro di uscita dell’allevamento) siano informati tempestivamente. Le ASI non possono essere rilasciate qualora sussistano motivi di restrizione alla normale movimentazione dei capi o del latte legati allo stato sanitario degli animali . L’attestazione si compone di due parti tra loro distinte, di cui una generale ed una speciale: la mancata sottoscrizione della parte speciale, ovviamente, inficia la possibilità di certificare per i paesi terzi specificati, in quanto non vengono sottoscritti le garanzie supplementari, ma non inficiano la possibilità di certificare verso quei paesi che siano soddisfatti da altre garanzie sanitarie, quali quelle implicite necessarie per la normale movimentazione dei capi nel territorio nazionale o negli scambi comunitari. Salvo quanto diversamente indicato nel modello ministeriale non è possibile barrare parti della certificazione su cui si richiede un check di controllo: per un dato paese, infatti, o i requisiti sono tutti egualmente posseduti altrimenti non è possibile sottoscriverli parzialmente. I dati contenuti nella parte generale dell’ ASI per l’inoltro dei suini al macello oltre agli elementi utili all’identificazione dei capi ne forniscono altri basati sugli atti d’ufficio e sulla consultazione del registro di stalla da parte del veterinario sottoscrittore. Consideriamoli uno per volta: “sono nati e sono stati allevati in Italia (con esclusione della Sardegna) dalla nascita/negli ultimi 90 giorni(2)” – si tratta di una indicazione utile per quei paesi che lo richiedono espressamente, comunque desumibile in alcuni casi anche da altri documenti o con altre evidenze: si pensi ai prosciutti destinati ai consorzi di tutela, la cui origine e provenienza è desumibile sia a livello documentale che nel controllo materiale, per via dell’identificazione sulle cosce.
  • 2. Le Attestazioni Sanitarie Integrative: cosa sono, a che servono, come compilarle, chi le controlla – Manlio Della Ciana, AUSL della Romagna, manlio.dellaciana@auslromagna.it “sono stati importati da (3)______________________” in questo caso l’informazione serve eventualmente ad escludere le certificazioni per paesi che non consentono origine dei capi diversa da quella nazionale. Si faccia attenzione perché con il termine “importati” si intende da Paesi extra CE, mentre se provenienti da altri Paesi della Comunità di parla di scambi; a tale riguardo è possibile accertare l’origine diversa da Italia, ma tra i paesi della CE con il controllo di identità dei suini che possono essere identificati da un tatuaggio all’orecchio sinistro oppure, se si tratta di capi allevati in aziende che aderiscono ai consorzi di tutela per la denominazione di origine dei prosciutti, apposto sulla parte esterna delle cosce. In aggiunta al tatuaggio il singolo capo può essere identificato da una marca auricolare posta nel padiglione auricolare di destra, riportante il codice identificativo dell’azienda di nascita o dell’azienda di prima destinazione per gli animali importati da paesi terzi. Il codice identificativo dei capi riporta la sigla ISO del Paese di origine o in cui è avvenuta una nuova identificazione: in tal caso dal registro aziendale il veterinario può desumere il nesso di identificazione tra la marchiatura originale e la nuova. Le informazioni saranno comunque accessibili dalla BDN. “non sono stati avviati al macello nell’ambito di un programma di eradicazione di malattie infettive contagiose o parassitarie”: con questa dicitura si vuole evidenziare che si tratta di animali inviati normalmente alla macellazione e non ai fini di eradicare una malattia. I piani di sorveglianza per le malattie infettive e parassitarie sono desumibili sul sito1 ministeriale e sono così elencati: BSE - Controllo, sorveglianza ed eradicazione Brucellosi - Piani nazionali di controllo Salmonellosi - Piani nazionali di controllo negli avicoli Trichine - Prevenzione e Controllo Tubercolosi - Piani nazionali di controllo per bovini e bufalini Arterite Virale Equina - Piano nazionale di controllo Blue Tongue - Piano nazionale annuale di sorveglianza sierologica ed entomologica Est Ovicaprine - Piano nazionale di controllo, sorveglianza ed eradicazione Est Ovine - Piano di Selezione Genetica Influenza Aviaria - Piano di sorveglianza nazionale nella popolazione avicola domestica e selvatica Leucosi Bovina Enzootica - Piani nazionali di controllo per bovini e bufalini Malattia di Aujeszky - Piano nazionale di controllo Peste Suina Africana - Piano di eradicazione Peste Suina Classica Rabbia Silvestre - Piano biennale di controllo SEV e NEI - Riconoscimento comunitario di indennità West Nile Disease - Piano nazionale di sorveglianza “provengono da una zona non soggetta a misure di protezione o sorveglianza a causa di malattie del suino soggette a denuncia obbligatoria ai sensi delle norme OIE” – come è noto l’ OIE elenca un certo numero di malattie all’interno di una lista per le quali la Comunità internazionale prevede il blocco delle movimentazioni fino alla soluzione del problema. In alcuni certificati si fa riferimento ancora alla lista A, sebbene l’Istituzione abbia modificato quest’ultima in una c.d. lista unica più una lista specie specifica: Anthrax Bluetongue Brucellosis (Brucella abortus) Brucellosis (Brucella melitensis) Brucellosis (Brucella suis) 1 http://www.salute.gov.it/pianoNazionaleIntegrato2015/homePianoNazionaleIntegrato2015.jsp
  • 3. Le Attestazioni Sanitarie Integrative: cosa sono, a che servono, come compilarle, chi le controlla – Manlio Della Ciana, AUSL della Romagna, manlio.dellaciana@auslromagna.it Crimean Congo haemorrhagic fever Epizootic haemorrhagic disease Equine encephalomyelitis (Eastern) Foot and mouth disease Heartwater Infection with Aujeszky's disease virus Infection with Echinococcus granulosus Infection with Echinococcus multilocularis Infection with rabies virus Infection with Rift Valley fever virus Infection with rinderpest virus Infection with Trichinella spp. Japanese encephalitis New world screwworm (Cochliomyia hominivorax) Old world screwworm (Chrysomya bezziana) Paratuberculosis Q fever Surra (Trypanosoma evansi) Tularemia West Nile fever e African swine fever Infection with classical swine fever virus Nipah virus encephalitis Porcine cysticercosis Porcine reproductive and respiratory syndrome Transmissible gastroenteritis È chiaro che la movimentazione dei capi da zone sottoposte a restrizione (protezione/sorveglianza) non sarà certificabile da parte dei veterinari che si trovassero ad operare in quelle circostanza, mentre diverso potrebbe essere il discorso di attestazione di zona indenne, desumibile anche da fonti di informazione consultabili in rete sui siti istituzionali, di cui ai due punti successivi. In linea generale il Ministero ha chiarito2 che quando nelle certificazioni di parla di “zone non soggette a restrizioni, salvo quando diversamente specificato, si deve intendere zone di protezione e zone di sorveglianza”. “provengono da una regione riconosciuta indenne da malattie del suino di cui alla ex lista A dell’OIE(4)” si tratta di afta epizootica, stomatite vescicolare, malattia vescicolare del suino, peste bovina , PSC, PSA. Ai fini della certificazione gran parte, ma non tutti, dei paesi terzi accettano il principio della regionalizzazione delle malattie, il che significa che per alcune destinazioni non sarà possibile certificare in quanto la situazione Paese nella sua totalità potrebbe non essere idonea, viceversa applicando il principio della regionalizzazione. “provengono da un allevamento nel quale, negli ultimi 180/90/60(2) giorni, non è stato evidenziato alcun sintomo (clinico, sierologico o microbiologico) di afta, peste bovina, PSA, PSC e MVS.” – in questo caso il riferimento riguarda l’allevamento di provenienza degli animali per i quali viene richiesto di attestare lo stato sanitario favorevole da almeno 6/3/1 mese. La MVS è la malattia che negli ultimi anni ha destato più difficoltà ai fini certificativi, proprio per via della sua insorgenza in più regioni del nostro Paese. E’ necessario comunque aggiornarsi periodicamente consultando i siti istituzionali quali SIMAN (Sistema Informativo Malattie animali Nazionale), oppure di OIE e WHO. 2 Nota Ministeriale del 27 marzo 2007, prot. DSVET 3/642
  • 4. Le Attestazioni Sanitarie Integrative: cosa sono, a che servono, come compilarle, chi le controlla – Manlio Della Ciana, AUSL della Romagna, manlio.dellaciana@auslromagna.it Per l’ Emilia Romagna e la Lombardia l’ IZS dispone a sua volta di un Osservatorio di Epidemiologia3 accessibile online da cui oltre ai dati regionali è possibile l’accesso a SIMAN. Poiché per alcuni stati non vi è corrispondenza relativamente ai provvedimenti relativi a malattie come le pesti suine (ampiezza e durata dei focolai) e le garanzie richieste nel caso di macellazioni di suini comunitari il veterinario del macello potrebbe trovarsi nelle condizioni di non poter certificare, escludendo le carni di tali animali dalla certificazione pre-export. Esempio di estrazione dati da SIMAN per MVS Fin qui la parte generale dell’ASI che poi consente di mantenere buona parte dell’informazione tra stato sanitario degli animali e le carni cedute ai trasformatori. Nella parte specifica, invece, l’ ASI fornisce indicazioni specifiche per alcuni Paesi che richiedono informazioni aggiuntive rispetto alle garanzie comunitarie. Il Ministero ha considerato alcuni Paesi rispetto ad altri, ma ha lasciato anche la possibilità al veterinario certificatore del macello di riferirsi a Paesi non presenti nell’elenco positivo all’accentazione degli animali al mattatoio. E’ interessante notare come il Ministero nella nota citata abbia chiarito come la presenza di focolai secondari di MVS in regioni accreditate indenni da MVS Vediamo in particolare queste attestazioni, sottolineando che al certificatore non è consentito modificare l’elenco delle garanzie sottoscritte: AUSTRALIA “l’allevamento di origine è situato in una regione nella quale, negli ultimi 24 mesi, non vi è stata alcuna evidenza di virus MVS. L’allevamento è risultato negativo ai test per la malattia vescicolare del suino (MVS), effettuati utilizzando la siero–neutralizzazione o l’ELISA, ad un livello capace di individuare il 20% di prevalenza con una certezza del 95% in data _____________________ (nei 6 mesi prima della macellazione). I suini sono nati e sono stati allevati nelle seguenti regioni__________________________ “ Come si è accennato precedentemente le condizioni per dichiarare indenne una zona o una regione o uno Stato non sono egualmente riconosciute, per cui nel caso dell’ Australia il termine minimo da certificare è l’assenza del virus della MVS di almeno 2 anni. I suini destinati al macello provengono da allevamenti accreditati indenni per MVS, anche se in genere si tratta di un accreditamento per induzione poiché sono i riproduttori i capi che vengono sottoposti ai test: nel caso dell’ Australia, quindi, gli allevamenti che conferiscono i capi al macello dovranno richiedere di essere sottoposti al doppio controllo annuale anche sui suini da ingrasso. Suini provenienti da aziende situate in regioni non accreditate indenni verso regioni accreditate indenni sono vietati dall’art. 7 della Decisione 2005/779/CE, tuttavia possono essere previste deroghe concesse direttamente dal Ministero della Salute e su accettazione del CU del territorio accettante. 3 http://seer.izsler.it/
  • 5. Le Attestazioni Sanitarie Integrative: cosa sono, a che servono, come compilarle, chi le controlla – Manlio Della Ciana, AUSL della Romagna, manlio.dellaciana@auslromagna.it Un Paese viene considerato indenne da MVS qualora la malattia non venga rilevata da almeno 2 anni (9 mesi se si pratica lo stamping out) - Codice OIE, Art. 15.4.2. Attualmente l’ Italia non è riconosciuta come indenne per via di focolai recenti in Calabria e Campania; le regioni riconosciute indenni da APHIS (USA) sono l’ Emilia-Romagna, il Piemonte, la Lombardia, la Liguria, il Friuli, la Vald’Aosta e il Trentino Alto Adige, il Veneto e le Marche. La qualifica degli allevamenti suini è comunque desumibile accedendo alla BDN. GIAPPONE “gli animali importati sono stati trasportati direttamente in Italia attraversando Paesi riconosciuti indenni dal MAFF giapponese da Afta Epizootica, Peste suina africana e Peste bovina e, all’arrivo in allevamento, non hanno mostrato sintomi di malattie contagiose.” Gli animali da macellare devono provenire direttamente da Stati ritenuti idonei dal Ministero dell’agricoltura giapponese (MAFF)4 perché indenni da Afta , PSA e Peste bovina. COREA DEL SUD “la Regione nella quale gli animali sono nati e sono stati allevati è indenne PSA da almeno 3 anni. Nelle aziende nelle quali i suini sono nati e sono stati allevati non sono stati notificati casi di carbonchio ematico da almeno 2 anni, di brucellosi da almeno 3 anni e di malattia di Aujeszky da almeno 12 mesi prima della macellazione. Inoltre non sono oggetto di misure restrittive per motivi di sanità animale.” La Corea richiede garanzie suppletive rispetto ai tempi richiesti a livello internazionale, portando a 3 anni l’indennità dall’ultimo focolaio di PSA e brucellosi. Per quanto riguarda Carbonchio e Malattia di Aujeszky l’ultimo caso di malattia deve risalire in allevamento a non meno di 12 mesi. Laddove si parla di misure restrittive il Ministero5 ha chiarito che devono intendersi le zone di protezione e sorveglianza. Interrogazione di SIMAN relativamente agli ultimi focolai di carbonchio ematico CINA (Repubblica popolare) “I suini provengono da un allevamento nel quale negli ultimi 6 mesi non sono stati notificati casi di carbonchio ematico, brucellosi, TBC, malattia di Aujeszky, TGE e trichinellosi e in cui non sono stati segnalati ufficialmente segni clinici di sindrome riproduttiva e respiratoria del suino (PRRS). I suini oggetto della presente attestazione non manifestano segni clinici dell’influenza A/H1N1.” 4 http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/im_prohibit.html 5 Nota Ministeriale del 27 marzo 2007, prot. DSVET 3/642
  • 6. Le Attestazioni Sanitarie Integrative: cosa sono, a che servono, come compilarle, chi le controlla – Manlio Della Ciana, AUSL della Romagna, manlio.dellaciana@auslromagna.it Questa attestazione richiede una verifica rispetto allo stato sanitario ufficialmente documentato dell’allevamento nei confronti di in set di malattie quali appunto il carbonchio ematico, la brucellosi, la PRRS, l’ Aujeszky e la Gastroenteriti trasmissibil3 (TGE). L’assenza di sintomi clinici riferibili a quadri influenzali da A/H1N1 richiede al veterinario certificatore anche la visita sanitaria dei capi inviati al macello, anche se in realtà la visita clinica sarebbe riportata in una attestazione valida 10 giorni e comunque ripetuta con l’ante mortem in sede di macellazione. L’influenza suina ha comunque un’evoluzione rapida (7gg) con sintomatologia prettamente respiratoria (Febbre, letargia, tosse, Scolo nasale e oculare, anoressia) per la quale è possibile porre il sospetto diagnostico differenziale rispetto alla PRRS e alle micoplasmosi respiratorie del suino. FEDERAZIONE RUSSA (Russia, Bielorussia e Kazachistan) “Nella Provincia dal cui territorio provengono gli animali non è stato notificato alcun caso di MVS, P.S.C., Malattia di Aujeszky e Malattia di Teschen negli ultimi 12 mesi. Nessun caso di Trichinellosi e di carbonchio ematico è stato notificato nell’allevamento di origine dei suini rispettivamente negli ultimi 3 anni e negli ultimi 20 giorni. Nell’azienda di origine non è stata notificata la presenza di segni clinici di Mal rossino negli ultimi 20 giorni.” Anche per la Federazione russa deve essere sottoscritto un set di garanzie sanitarie sullo stato degli animali: l’impossibilità a certificarne un item compromette la certificazione per gli altri. Rispetto alle considerazioni già fatte per MVS, PSC ed Aujeszky si richiedono garanzie rispetto alla Malattia di Teschen (assenza di notifiche da 12 mesi); la malattia di Teschen (Encefalomielite suina da enterovirus) non è mai stata diagnosticata ad oggi in Italia ed è assente dal continente europeo da oltre 10 anni. Negli ultimi decenni, la virulenza dei teschovirus è mutata e causa infezioni subcliniche, non più gravi. Le rare identificazioni del virus non corrispondono dunque più alla prevalenza reale dell'infezione. Poiché questa malattia non figura più nella lista dell'OIE, non viene più registrata ufficialmente. Relativamente al Mal Rosso si consideri che in base al RPV (DPR 320/54) è una malattia denunciabile e quindi l’inoltro di animali con MR non dovrebbe essere possibile se non in un piano di eradicazione della malattia; tuttavia proprio in ragione delle caratteristiche di questa patologia non è raro che si manifestino casi clinici in conseguenza dello stress per l’inoltro al mattatoio dei suini. In questo caso deve essere esclusa tutta la partita dalal certificazione verso la FR. Lo stato sanitario decade dopo 20 giorni dall’eliminazione dei capi infetti o dopo 30 giorni (10+20) dall’esito dell’ultimo caso di malattia. Il veterinario dell’allevamento, quindi, dovrà comunicare la revoca dell’ ASI per la FR al macello fintanto che non saranno decorsi i termini. Le ASI quindi sono delle certificazioni finalizzate all’esportazione dei prodotti derivati dalla macellazione dei suini o dalla lavorazione del latte, e servono per mettere il veterinario del macello (o del caseificio) nelle condizioni di sottoscrivere le pre-certificazioni per i veterinari degli stabilimenti di sezionamento / trasformazione. Trattandosi di attestazioni con validità superiore al documento che accompagnano (modello 4) devono essere trattenute in originale presso il macello di destinazione, riportando di volta in volta il numero identificativo del modello 4 a cui fanno riferimento ed utilizzate per la compilazione dei certificati. Ovviamente al momento del rilascio delle precertificazioni la costituzione di lotti di carni provenienti da allevamenti con diverso livello di garanzia sanitaria potranno essere certificati solamente per gli aspetti di comune origine e garanzia sanitaria, il che significa ad esempio che laddove non fosse possibile mantenere separata la rintracciabilità dei prodotti rispetto agli allevamenti di provenienza il veterinario certificatore dovrà tenerne conto.
  • 7. Le Attestazioni Sanitarie Integrative: cosa sono, a che servono, come compilarle, chi le controlla – Manlio Della Ciana, AUSL della Romagna, manlio.dellaciana@auslromagna.it Nell’ambito delle supervisioni del controllo ufficiale sulle certificazioni rilasciate al macello si cercano quindi le evidenze che consentono di collegare le ASI ai pre-export in relazione al sistema di rintracciabilità dei lotti e degli eventuali sottolotti del macello: a differenza dei documenti di rintracciabilità, comunque, le ASI, sebbene rilasciate su richiesta e su base volontaria, sono documenti sottoscritti dall’ AC e pertanto ai fini del rilascio dell’informazione sanitaria devono essere gestiti dall’ AC ricevente. Faenza, 31 agosto 2015 MDC