1. News 37/SA/2016
Lunedì, 12 Settembre 2016
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi
Nella settimana n.37 del 2016 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta
europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 45 (3 quelle inviate dal Ministero
della salute italiano).
Tra i lotti respinti alla frontiera si segnalano: notificata dall’Italia per presenza di
pirimifosmetile e lambda-cialotrina in fagioli con l’occhio provenienti dal Brasile;
notificato dal Regno Unito per un tentativo di importare illegalmente e assenza di
certificati sanitari per semi di melone e terra egusi provenienti dalla Nigeria;
notificato dal Regno Unito per presenza di aflatossine in arachidi provenienti dagli
Usa; notificato dalla Danimarca per presenza di Vibrio cholerae in gamberetti sushi
congelati (Penaeus vannamei) provenienti dal Vietnam.
Allerta notificata dall’Italia per: mercurio in lombi di pesce spada congelati
sottovuoto (Xiphias gladius) provenienti dalla Spagna; listeria monocytogenes in
insalata fredda con uova di carpa proveniente dalla Romania.
Allerta notificati: dalla Germania per escherichia coli produttrici di tossine shiga in
compresse d’erba di orzo biologico compresse erba provenienti dalla Germania;
dalla Svezia per listeria monocytogenes in prosciutto affumicato refrigerato
proveniente dalla Germania; notificato dalla Germania per alta conta di cianuro in
mix di noci e uvetta organiche proveniente dall’Austria; notificato dalla Francia per
enteropatogeno escherichia coli in carne halal macinata congelata proveniente
dall’Irlanda; notificato dall’Austria per salmonella typhimurium in camembert
organici provenienti dall’ Austria; notificato dalla Francia per non autorizzata
Rhodamine B colore in rape in salamoia provenienti dal Libano, via Germania;
notificato dalla Germania per ocratossina A in farina di grano saraceno proveniente
dall’Olanda.
Nella lista delle informative notificate troviamo: notificata dalla Germania Listeria
monocytogenes in salmone refrigerato a fette proveniente dalla Polonia; dalla
2. Francia per istamina in filetti di tonno refrigerati provenienti dalla Spagna; notificata
dalla Germania per aflatossine in arachidi organiche in guscio provenienti dall’
Egitto; conta troppo alta di solfiti in gamberetti surgelati crudi (Penaeus vannamei)
provenienti da Panama.
Fonte: rasff.eu
Prosciutto cotto: addio al termine minimo di conservazione stabilito per legge. Sarà il
produttore a fissare liberamente l’intervallo.
Il prosciutto cotto confezionato in vaschetta non ha più un termine minimo di
conservazione prestabilito dalla legge. Lo stabilisce l’articolo 5 del decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 26 maggio 2016, che modifica il decreto del
Ministero delle attività produttive del 21 settembre 2005 sulla produzione e la
vendita di alcuni salumi. L’articolo 7 disciplina in modo particolare le condizioni di
vendita del prosciutto cotto.
Il nuovo decreto cancella i riferimenti al termine minimo di conservazione, che non
poteva essere superiore a 30 giorni dalla data di confezionamento per il prosciutto
cotto affettato e di 60 giorni per quello venduto in tranci. Prima il limite era uguale
per tutti ed era fissato senza considerare il tipo di materia prima, il sistema di
lavorazione e soprattutto il metodo di confezionamento. Adesso le regole cambiano
e il periodo di conservazione del prosciutto cotto affettato in vaschetta oppure
venduto in tranci o a cubetti sarà stabilita dal produttore sulla base delle
caratteristiche, della tecnologia di confezionamento e di prove condotte in
laboratorio, come avviene per quasi tutti i prodotti alimentari. Il produttore che
vende di prosciutto cotto affettato conservato in vaschette confezionate in
atmosfera modificata, magari sottoponendo i contenitori ad un preventivo
passaggio sotto lampade UV per ridurre la carica microbica, potrebbe stabilire
anche una durata superiore ai 30 giorni prefissati dal vecchio regolamento. Il
vantaggio è duplice: dare più servizio al consumatore e ridurre le possibilità di
gettare nella spazzatura affettati ancora buoni e sicuri.
Il nuovo decreto corregge anche una disparità normativa nella vendita dei salumi
confezionati, visto che i limiti alla scadenza riguardavano solo il prosciutto cotto
confezionato. Per gli altri salumi come salame e prosciutto crudo presenti nei banchi
frigo dei supermercati italiani, il termine minimo di conservazione era già stabilito dal
produttore. (Articolo di Giulia Crepaldi)
3. Fonte: www.ilfattoalimentare.it
OGM: dati sbagliati forniti a Efsa per l’autorizzazione.
Due note aziende delle life sciences biotecnologiche avrebbero sbagliato nel fornire
dati a Efsa per l’autorizzazione di alcune sequenze genetiche- la notizia trapela
dopo ammissione delle stesse aziende, che si sono “corrette” senza che nessun altro
riuscisse (o potesse?) farlo.
Pioneer Overseas Corp e Dow Agrosciences hanno fornito informazioni alla
Commissione europea sull’applicazione originale DAS_ 59122-7, evento autorizzato
sul mercato nel 2007.
Sebbene la notizia riguardi fatti di 9 anni fa, è preccupante e dimostra con chiarezza
il cortocircuito presente nelle fasi di “rilascio sul mercato” europeo degli OGM:
l’industria è libera di fornire i dati che ritiene, e di correggerli… a distanza di anni,
quando sono stati per lungo tempo in commercio.
L’episodio, che mette in luce le contraddizioni della procedura di approvazione di
Efsa, alla mercè completa dei dati forniti dalle multinazionali.
Le aziende sono tenute a fornire a Efsa le sequenze genetiche per l’imissione sul
mercato. Un corretto sequenziamento genetico è necessario per caratterizzare gli
OGM prima della loro approvazione, e – altrettanto rilevante- per avere la possibilità
di identificarne la presenza ad esempio tramite i piani di controllo nazionali. Le due
aziende si sono rese conto dell’errore di sequenziamento al momento di sottoporre
a Efsa nuova richiesta di autorizzazione- e hanno dichiarato che “le nuove
informazioni continuano a supportare l’evidenza che l’evento GM in questione è
sicuro come la controparte convenzionale.
Ad ogni modo, la Commissione europea ha chiesto d’urgenza ad Efsa una ri-
valutazione della sicurezza dell’OGM.
Non è la prima volta che una azienda dichiara di essersi sbagliata. L’anno scorso
Syngenta ha scritto alla Comissione fornendo nuovi dati sull’evento MIR604 e GA21,
già giudicati sicuri da Efsa.
Il quotidiano Le Monde ha considerato tale evento alla stregua dello scandalo
Volkswagen sulle emissioni falsate.
Pareri di Minoranza e OGM
Gli OGM continuano a destare scalpore, nonostante la clausola di “opt out”
pacificamente consentita nel solco della Direttiva 412 del 2015 che ammette ragioni
4. di varia natura (sociale, economica, di politica agraria) per escludere la coltivazione
di OGM.
Entro Efsa infatti, è stato da poco pubblicato un parere “di minoranza” entro il panel
OGM, a sottolineare le divergenze di uno scienziato nella procedura di
approvazione dell’evento Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21. Lo scienziato, Jean
Michel Wal, ha segnalato le sue preoccupazioni pe run uso come cibo e mangimi, e
come prodotto importato. Inizialmente i ricercatori con dubbi erano due, poi uno si
è ritirato.
Le opinioni di minoranza gettano una luce diversa sulla possibilità di invocare il
Principio di Precauzione, soprattutto quando venga formalmente riconosciuto entro
negoziati come il TTIP- con conseguente possibilità di bloccare le importazioni dagli
USA di prodotti contenenti l’evento GM.
Efsa si è trovata recentemente in difficoltà nel reperire scienziati nel panel OGM:
sebbene il gruppo di lavoro dovrebbe comprenderne 21, oggi funziona con soli 17.
Fonte: www.sicurezzaalimentare.it
Detenzione alveari api, le sanzioni per mancata denuncia.
Il “collegato agricoltura", approvato dal Parlamento a inizio luglio e in vigore dal 25
agosto 2016, ha introdotto un regime sanzionatorio per chi contravvenga all’obbligo
di denuncia di alveari presso i Servizi Veterinari competenti. Tale segnalazione va poi
a confluire nella Banca Dati dell’anagrafe apistica nazionale. A tal proposito
la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero
della salute fornisce alcune indicazioni e chiarimenti.
Tra gli obblighi previsti a carico degli apicoltori, o loro delegati, figura non solo la
denuncia di detenzione degli alveari, ma anche la comunicazione alla Banca Dati
Apistica nazionale delle variazioni che interessano gli stessi alveari, intendendosi
tutti gli eventi (compravendite/movimentazioni) che ne determinano variazioni
anche temporanee della consistenza. Ogni mancata comunicazione di variazioni
della consistenza apiari è soggetta a sanzione amministrativa. La sanzione
pecuniaria prevista va da 1.000 a 4.000 euro. In via crescente le segnalazioni ai
servizi veterinari vanno effettuate on-line tramite lo Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP), con possibilità di delega a operatori e associazioni di categoria per i servizio
di denuncia o aggiornamento degli alveari.
Prescrizione
E' inoltre valida la possibilità di avvalersi della prescrizione per la sanabilità di
5. mancate movimentazioni degli apiari, entro 15 giorni dalla segnalazione dell’ASL:
“qualora si tratti del primo accertamento (inteso come primo riscontro di non
conformità) presso l’azienda di un detentore di animali, l’Autorità che effettua il
controllo, nel caso accerti l’esistenza di violazioni che possano essere sanate
garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al
detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle
violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni”.
Fonte: www.sicurezzaalimentare.it
6. mancate movimentazioni degli apiari, entro 15 giorni dalla segnalazione dell’ASL:
“qualora si tratti del primo accertamento (inteso come primo riscontro di non
conformità) presso l’azienda di un detentore di animali, l’Autorità che effettua il
controllo, nel caso accerti l’esistenza di violazioni che possano essere sanate
garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al
detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle
violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni”.
Fonte: www.sicurezzaalimentare.it