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Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria 
Manlio Della Ciana 
m.dellaciana@ausl.ra.it 
manliodc@alice.it 
Ottobre 2014
Il certificatore deve sottoscrivere il certificato sanitario solo se esistono le condizioni previste dalle norme citate.
Se il certificato è previsto da un accordo con il Paese Terzo di destinazione, non può essere modificato in nessun modo e, di conseguenza potrà essere sottoscritto solo in presenza di tutti i requisiti indicati nel certificato stesso. La barratura di parti del certificato è possibile solo se espressamente consentito.
In assenza di modelli di certificati previsti da un accordo con il Paese Terzo di destinazione, possono essere utilizzati i modelli generici predisposti dal Ministero o modelli concordati con il paese importatore. In questo caso la formalizzazione del modello di certificato deve essere gestita dalla direzione del servizio territoriale e resa disponibile alle altre AUSL della Regione
Il certificatore NON deve richiedere attestazioni in merito a problematiche di cui è già a diretta conoscenza
Ad esempio: L’assenza di casi di malattie epizootiche in una determinata regione per la quale può acquisire le necessarie informazioni dai siti web dell’ OIE, della Commissione UE e del Ministero della Salute
Ad esempio: I requisiti già previsti dalle normative comunitarie e il cui rispetto può essere dedotto dalla presenza del bollo sanitario (reg. CE 853/2004) o dal fatto che tali alimenti provengono da stabilimento registrato ai sensi del regolamento CE 852/2004
Ad esempio: Dati ricavabili dai disciplinari dei prodotti DOP o IGP o sulla base delle garanzie offerte da altri sistemi di garanzia della qualità Reg. (CE) n. n. 1760 e 1825/00 in materia di etichettatura carni bovine/anagrafe bovina)
Le attestazioni di accompagnamento degli animali vivi o dei prodotti, necessarie per la certificazione, devono essere a loro volta sottoscritte da un C presso l’allevamento o la stabilimento di produzione anche se provenienti da Stati Membri, nel rispetto del principio generale della gerarchia delle fonti, pertanto tali attestazioni non possono essere rilasciate dai legali rappresentanti degli animali/prodotti o altre figure professionali di grado gerarchico inferiore al certificante.
Il veterinario presso l’allevamento/produzione se in possesso di tutte le informazioni pertinenti non può rifiutarsi di rilasciare le informazioni richieste
Tutta la documentazione necessaria alla certificazione deve essere in possesso del veterinario certificatore prima del rilascio del certificato e deve essere archiviata e tenuta agli atti.
Nel caso in cui le attestazioni sanitarie contenute nel certificato facciano riferimento a requisiti delle materie prime introdotte nello stabilimento – certificazione di prodotto - (animali o prodotti) deve essere garantita la rintracciabilità interna, ovvero il collegamento delle partite in ingresso con le partite in spedizione.
Deve essere garantita una chiara identificazione della partita in spedizione in modo che sia inequivocabile la correlazione tra partita e certificato.
Dove reperire le informazioni 
Relativamente allo stato sanitario degli animali 
•Sito web della Commissione DG SANCO: http://ec.europa.eu/food/animal/index_it.htm 
•O.I.E: http://www.oie.int/eng/en_index.htm 
•FAOEUFMD: http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/en/eufmd/eufmd.html 
•Sito IZSLER 
•Siti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dell’ISS che soprattutto per le materie/malattie per le quali svolgono funzioni di Centri di referenza nazionali o anche O.I.E riportano nei loro siti web informazioni epidemiologiche estremamente dettagliate, aggiornate e di elevata qualità scientifica, ad es. : http://www.izsler.it/ 
•Sito istituzionale del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/ 
•Sito della International Society for Infectious Diseases (PROMED): è anche possibile iscriversi ad una mailing list e comunque nel sito, anche in forma grafica (mappa) vengono date informazioni in tempo reale sui focolai notificati o sospetti di malattie infettive : http://www.promedmail.org/ e http://healthmap.org/promed/
Standstill 
Si tenga infine conto che, nel caso di epidemie da malattie della lista A a livello europeo(es. FMD UK 2001 & 2007), il primo provvedimento che viene adottato è il cosiddetto “standstill”, ovvero nulla si muove per un tempo determinato durante il quale si fa il trace-back. Dopo si provvede alla graduale riapertura delle zone. Per questo il rischio che qualcosa sia “sfuggito” è molto basso. L’abolizione delle frontiere interne, infatti, ha imposto il contenimento delle malattie epidemiche secondo il concetto della regionalizzazione, che consiste nell’adozione delle misure restrittive per il controllo o l’eradicazione della malattia nelle sole zone colpite, mentre nessuna limitazione viene imposta nelle zone non colpite dall’infezione. Questo concetto è stato accolto a livello mondiale dagli Stati aderenti al WTO.
Relativamente ai prodotti tipici DOP & IGP e/o caratteristiche degli alimenti Inserire Alimenti e salute consozi assica ecc. 
•Sito del MIPAAF: http://www.politicheagricole.it/ 
•Sito specializzato accessibile anche dalla piattaforma vetinfo: http://www.ars- alimentaria.it/home 
Dove reperire le informazioni
Requisiti impliciti al riconoscimento/registrazione 
Deve essere fatto valere, quando possibile, il concetto dell’equivalenza il che significa che animali e prodotti sottoposti a sistemi di controllo tra loro equivalenti possiedono i requisiti di conformità alle norme.
Sullo Stato Sanitario degli animali 
Quando si certifica lo stato sanitario degli animali da cui derivano i prodotti (carne o latte che siano) si tenga conto delle garanzie sanitarie (implicite) per gli animali in ingresso nel territorio della Comunità Europea e per gli scambi di animali tra i paesi aderenti all’ UE. Le disposizioni europee, infatti, prevedono per le malattie di cui alla lista A dell’OIE che i Paesi Terzi esportatori in Europa siano per tali malattie indenni e lo stesso principio vige nell’ambito degli scambi intracomunitari.
la normativa comunitaria non consente la movimentazione di animali da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni. 
Eguali garanzie vengono pretese all’introduzione dei prodotti derivati nel territorio della Comunità ai sensi della Direttiva del Consiglio 2002/99 del 16 dicembre 2002. Nell’allegato III di questa Direttiva sono elencati, per carni e latte, i trattamenti volti ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali . Prodotti, quindi , che abbiano subito uno di questi trattamenti potrebbero essere considerati idonei all’esportazione (fa testo il certificato sanitario che menzioni questa eventualità in alternativa all’origine degli animali) , anche qualora non vi sia la certezza del rispetto dell’indennità dell’origine rispetto ad una malattia di cui alla lista A dell’OIE
Garanzie sanitarie sull’origine della carne garantite dagli stabilimenti con riconoscimento 
Malattie cliniche 
Animali affetti da una malattia o condizione trasmissibile ad altri animali o agli esseri umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni e, in generale, gli animali che presentano segni clinici di malattia sistemica o di cachessia, che non possono essere macellati ai fini del consumo umano. 
Le carni sono dichiarate non idonee al consumo umano se provengono da animali affetti da una malattia di cui all’allegato A o, laddove opportuno, all’allegato B dell’UIE, tranne quando diversamente stabilito dalla sezione IV 
Malattie cliniche di cui alla lista A dell’ OIE 
Afta epizootica in tutte le spp 
Stomatite vescicolosa in tutte le spp 
Malattia vescicolare del Suino (MVS) 
Peste bovina 
Peste dei piccoli ruminanti 
Pleuropolmonite contagiosa bovina 
Febbre della Valle del Rift 
Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) 
Vaiolo ovino e vaiolo caprino 
Peste equina 
Peste suina africana 
Peste suina classica 
Influenza aviare altamente patogena 
Malattia di Newcastle 
Malattie cliniche di cui alla lista B dell’ OIE citate nel regolamento 854/2004 
Malattie comuni a più specie 
Echinococcosi/idatidosi 
Malattie dei bovini 
Brucellosi bovina (vedi oltre) 
Encefalopatia spongiforme bovina 
Tubercolosi bovina (vedi oltre) 
Malattie degli equini 
Morva 
Malattie dei suini 
Brucellosi suina (vedi oltre) 
Trichinellosi (vedi oltre)
Malattie per le quali è esclusa l’importazione di animali e/o lo scambio nella UE se i paesi di origine non sono indenni 
Afta epizootica 
Nessun focolaio di malattia, nessun sintomo di infezione 
virale (*) e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi 
Tutte le specie 
Stomatite vescicolosa 
Nessun caso di malattia nel corso degli ultimi 6 mesi Tutte le specie 
Stomatite vescicolare dei suini 
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 24 mesi 
Specie raggruppate sotto il taxon "Suidi" 
Peste bovina 
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi 
Tutte le specie 
Peste dei piccoli ruminanti 
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata negli ultimi 12 mesi 
Specie dei generi Ovis e Capra 
Pleuropneumonia contagiosa bovina 
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi 
Specie del genere Bos 
Dermatite nodulare del bovino (Lumpy Skin Disease) 
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 36 mesi 
Specie dei generi Bos, Bison e Bubalus 
Febbre della valle del Rift 
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi 
Tutte specie diverse da quelle raggruppate sotto il taxon "Suidi" 
Febbre catarrale ovina 
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi con controllo adeguato della popolazione di culicoidi 
Tutte specie diverse da quelle raggruppate sotto il taxon "Suidi" 
Schiavina e vaiolo caprino 
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi 
Specie dei generi Ovis e Capra 
Peste suina africana 
Nessun caso di malattia nel corso degli ultimi 12 mesi Specie raggruppate sotto il taxon "Suidi" 
Peste suina classica 
Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi 
Specie raggruppate sotto il taxon "Suidi”
Tubercolosi e Brucellosi (chiarimenti): 
Va chiarito che gli animali commercializzabili negli scambi comunitari e destinati al macello possono essere unicamente quelli provenienti da allevamenti indenni, ovvero che hanno ottenuto la qualifica di ufficialmente indenne solo 6 mesi dopo l’ultimo controllo con esito negativo, che è il secondo negativo a distanza di altri 6 mesi: se ne deduce quindi che provengono da allevamenti in cui non si registrano casi di TBC e Brucellosi da almeno 1 anno. 
Per quanto riguarda il latte bovino la conformità al regolamento CE 853/04, allegato III, sez.IX,cap.1 afferma che un allevamento non ufficialmente indenne non può conferire il latte a stabilimenti riconosciuti, per cui è implicita l’esclusione di latte proveniente da allevamenti con TBC o Brucellosi
Trichinellosi (chiarimenti): 
Nel caso delle carni suine per le quali la certificazione richieda la ricerca delle trichine su tutti i capi, si consideri che non tutti i Paesi riconoscono i principi del regolamento 2075/2005 e quindi qualora sia richiesta una attestazione, relativa alla prova in ogni capo macellato (indipendentemente dalle possibili deroghe agli allevamenti trichina free), è necessario acquisire dal macello la dichiarazione di idoneità all’export
Carni (All.III,dir.2002/99/CE)e 
Efficacia dei trattamenti 
Malattia 
Afta ep 
PSC 
MVS 
Peste Afr. 
Peste bovina 
New Castle 
IA 
Peste picc.rum. 
Un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore F0 è pari o superiore a 3,00 (**) 
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Trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C che deve essere raggiunta nell'intera massa della carne 
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Trattamento termico a una temperatura minima di 80 °C che deve essere raggiunta nell'intera massa della carne 
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Trattamento termico in un contenitore ermetico con una temperatura di almeno 60 °C per un minimo di 4 ore, durante le quali la temperatura al centro del prodotto deve essere di almeno 70 °C per 30 minuti 
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Fermentazione naturale e stagionatura di almeno 9 mesi per le carni disossate che produca le seguenti caratteristiche: Wa pari o inferiore a 0,93 e pH pari o inferiore a 6,0 
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Come al precedente punto ma le carni possono essere non disossate (*) 
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Trasformazione dei salami conforme a criteri da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, previo parere del comitato scientifico pertinente 
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Prosciutti e lombate sottoposti a una fermentazione e una stagionatura naturali di almeno 190 giorni per i prosciutti e di 140 giorni per le lombate 
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Trattamento termico che assicuri una temperatura di almeno 65 °C al centro del prodotto per il tempo necessario a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40 
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Latte (All.III,dir.2002/99/CE) 
Efficacia dei trattamenti 
Malattia 
Afta ep 
PSC 
MVS 
Peste Afr. 
Peste bovina 
New Castle 
IA 
Peste picc.rum. 
Temperatura ultra alta (UHT) (UHT = trattamento minimo a 132 °C per almeno un secondo) 
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Se il latte ha un pH inferiore a 7,0, alta temperatura semplice — pastorizzazione di breve durata (HTST) 
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Se il latte ha un pH pari o superiore a 7,0, doppio HTST 
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+: Efficacia riconosciuta. 
0: Efficacia non riconosciuta. 
(*) Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare contaminazioni reciproche. 
(**) F0 è l'effetto calcolato che neutralizza le spore batteriche. Un valore F0 di 3:00 significa che il punto più freddo del prodotto è stato trattato sufficientemente per ottenere lo stesso effetto neutralizzante di 121 °C (250 °F) in 3 minuti con riscaldamento e refrigerazione istantanei.
Divieti esistenti relativi agli animali inviati alla macellazione, verificati mediante Piani di monitoraggio nazionali (piani nazionali sui residui di cui alla direttiva 96/23/CE) e locali 
Pertanto nelle carni provenienti da stabilimenti di macellazione riconosciuti è implicito che siano da considerarsi esenti da sostanze ormonali ed anti – ormonali o che non presentino residui di sostanze ad azione antibiotica, cortisonici o di fitofarmaci (pesticidi). 
Relativamente all’'importazione di animali o di carne o di prodotti animali provenienti da paesi che consentono la somministrazione di tali sostanze agli animali destinati al consumo umano per altri scopi è vietata nell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui questi paesi offrano una garanzia equivalente per le spedizioni verso l'Unione europea (sistema di allevamento separato).
La direttiva 96/22/CE vieta la somministrazione di talune sostanze agli animali da azienda. Le sostanze interessate sono: 
i tireostatici; 
gli stilbeni, i derivati di stilbeni, loro sali ed esteri; 
l'estradiolo 17 beta e suoi derivati esterificati; 
le sostanze beta-agoniste (possibili deroghe); e 
le sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo 17 beta e suoi derivati esterificati), androgena o gestagena 
(possibili deroghe, divieto temporaneo per lasciare alla Commissione il tempo necessario per valutare i rischi di queste sostanze sulla salute umana). 
La direttiva 96/22/CE vieta: 
l'immissione sul mercato delle sostanze di cui sopra per la somministrazione a qualsiasi animale le cui carni o prodotti sono destinati al consumo umano (a parte le eccezioni terapeutiche e zootecniche); 
l'immissione sul mercato e la macellazione di animali contenenti tali sostanze o residui di tali sostanze; 
l'immissione sul mercato di carni o di prodotti di origine animale, contenenti tali sostanze o residui di tali sostanze; 
la detenzione in un'azienda di tali sostanze.
GARANZIE IGIENICHE IMPLICITE 
Gli stabilimenti di produzione/trasformazione degli alimenti devono sottostare alle norme previste dal pacchetto igiene e sono sotto controllo dell’ AC ufficiale nei modi previsti, pertanto semplici e generiche attestazioni di libera vendita del prodotto sul territorio comunitario o di lavorazioni igienica dello stesso non dovrebbero essere richieste agli impianti fornitori di prodotto da esportare una volta verificata la rintracciabilità delle materie prime da stabilimenti registrati/riconosciuti.
Sui requisiti di processo 
Relativamente ai requisiti di processo, quali ad esempio la pastorizzazione, il trattamenti UHT o la Sterilizzazione, è possibile certificarli quando riferiti a norme riconosciute a livello internazionale, e quindi citati con la generica dizione di alimento “pastorizzato”, “sterilizzato”, sottoposto a trattamento termico “UHT”, mentre nel caso siano citati dei parametri numerici che definiscono il processo, questi sono declinati nel regolamento CE 2074/2005 solamente per il latte e derivati, mentre per parametri diversamente definiti deve essere acquisita la certificazione dall’ AC che vigila sullo stabilimento in cui viene effettuato il processo da certificare.
Ad esempio 
La pastorizzazione è ottenuta mediante un trattamento comportante: 
i) una temperatura elevata durante un breve periodo (almeno 72°C per 15 secondi); 
ii) una temperatura moderata durante un lungo periodo (almeno 63°C per 30 minuti); 
o 
iii) ogni altra combinazione tempo-temperatura che permetta di ottenere un effetto equivalente, 
di modo che i prodotti diano, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo aver subito tale trattamento.
ALTRE GARANZIE DESUMIBILI PER I (alcuni) PRODOTTI DOP e IGP (cfr. disciplinari di produzione) esempi 
Denominazione del prodotto “marchiato” 
Origine della materia prima 
Zona di produzione 
Durata stagionatura/ tipo di trattamento 
Garanzie sanitarie aggiuntive 
Bresaola della Valtellina 
Qualsiasi, anche congelate 
Provincia di Sondrio 
Stagionatura minima 3 settimane 
Da bovini di età compresa tra i 18 mesi e i 4 anni 
Coppa di Parma 
Qualsiasi a determinate condizioni, escl. congelate 
Province di PR, MO, RE, MN, PV e altre parzialmente 
Stagionatura minima 60 gg 
Chimiche e chimico-fisiche: 
- Sale < 5 % 
- Proteine totali min.22 % 
- Rapporto acqua/proteine max 2,00 
- pH > 5,7 
3. Parametri microbiologici 
- Enterobatteri totali u.f.c./g < 10 
- E. Coli u.f.c./g < 10 
- Stafilococcus Aureus u.f.c./g < 100 
Mortadella BOLOGNA IGP 
Qualsiasi 
Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia di Trento, Toscana, Marche e Lazio. 
Cottura con temp. A cuore di 70°C e raffreddamento a 10°C nel minor tempo possibile 
CARATTERISTICHE CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE 
Proteine totali min. 13,5% 
Rapporto collageno/proteine max. 0,2 0 
Rapporto acqua/proteine max. 4,10 
Rapporto grasso/proteine max. 2,00 
PH min. 6
ALTRE GARANZIE DESUMIBILI PER I (alcuni) PRODOTTI DOP e IGP (cfr. disciplinari di produzione) esempi 
Parmigiano Reggiano DOP 
Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell’Emilia. 
Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell’Emilia 
Maturazione almeno 12 mesi 
Assenza additivi, da latte crudo senza trattamenti termici 
Prosciutto di Parma DOP 
Da suini nati, allevati e macellati in Italia in: 
ER,Veneto,Lombardia, Piemonte,Molise,Umbria,Toscana, Marche, Abruzzo. Escl.congel. 
Parziale provincia di Parma 
Stagionatura minima 12 mesi dalla salagione 
Prosciutto di San Daniele 
Da suini nati, allevati e macellati in Italia in: 
FVG, ER,Veneto,Lombardia, Piemonte,Molise,Umbria,Toscana, Marche, Abruzzo. Escl.congel. 
Comune di San Daniele del Friuli 
Stagionatura minima 8 mesi 
Zampone di Modena IGP 
Qualsiasi 
E- R,VR,RO,Lombardia con esclusione di SO 
Autoclavato a 115°C fino a stabilizzazione termica se venduto cotto 
Nitriti di Na o K max 140 ppm
GARANZIE IGIENICO-SANITARIE DA ACQUISIRE DAI FORNITORI LUNGO SUPPLY CHAIN (FORNITE CON DOCUMENTAZIONE DI TRACCIABILITA’) 
Garanzie sanitarie al macello integrative ai fini export (SUINI) 
Animali destinati alla macellazione 
Gli animali destinati alla macellazione le cui carni dovranno essere certificate per l’export sia direttamente che indirettamente devono soddisfare i requisiti generali per origine e provenienza e per stato di salute già citati e in conformità ai regolamenti comunitari 853/04 e 854/04. In particolare, oltre ad essere scortati da Modello 4 e dall’ ICA, i suini le cui carni saranno destinate all’esportazione devono giungere tutti con tale attestazione (ASI), che per le seguenti destinazioni, Australia, Cina, Corea del Sud, Federazione russa, e Giappone prevedono ulteriori garanzie aggiuntive.
A.S.I. (attestazione sanitaria integrativa) 
L’attestazione integrativa deve essere firmata in originale dal veterinario ufficiale competente per territorio di spedizione e si compone quindi di una parte generale, comune per tutte le esportazioni, ed una speciale, per le condizioni previste per alcuni paesi terzi. (eventuale invio informatico PEC). 
NB: fare attenzione che il documento sia in originale e correttamente compilato in ogni sua parte e che le parti non sottoscrivibili siano barrate al fine di evitare facili falsificazioni.
Carni suine dal macello a stabilimenti di lavorazione 
Le garanzie sanitarie acquisite presso il mattatoio devono essere restituite in scorta alle carni che, destinate al sezionamento/lavorazione saranno poi ingrediente di prodotti di origine animale in esportazione nei Paesi terzi. Ovviamente anche queste garanzie prevedono una parte generale ed una aggiuntiva.
Garanzie sanitarie alla trasformazione integrative ai fini export (prodotti a base di carne suina) 
Tra le attestazioni che possono essere inserite nelle certificazioni generali (sono escluse quelle per le quali è depositato il modello di certificazione sanitaria) il Ministero propone in alternativa 
o la stagionatura di almeno 360 giorni (400 se di animali macellati in Sardegna) 
o il trattamento termico che ha consentito di raggiungere al cuore del prodotto la temperatura di almeno 69°C mantenendola per almeno 30 minuti. 
Dalla scheda di produzione il veterinario certificatore può dedurre il rispetto di tale attestazione o da analoga dichiarazione rilasciata da altro veterinario. Si tratta di una certificazione di prodotto, salvo che non sia attestata da un processo accreditato come ad esempio nel caso delle produzioni DOP/IGP, per cui deve essere rilasciata per ogni lotto dal veterinario ufficiale: non può essere accettata una dichiarazione di processo rilasciata dal fornitore.
Malattia Vescicolare dei Suini (MVS) – annotazioni 
Nel caso delle esportazioni verso paesi particolari queste sono le attestazioni richieste per la MVS: 
AUSTRALIA l’allevamento di origine è situato in una regione nella quale, negli ultimi 24 mesi, non vi è stata alcuna evidenza di virus MVS. L’allevamento è risultato negativo ai test per la malattia vescicolare del suino (MVS), effettuati utilizzando la siero–neutralizzazione o l’ELISA, ad un livello capace di individuare il 20% di prevalenza con una certezza del 95% in data …………. (nei 6 mesi prima della macellazione). 
COREA la Regione è libera da MVS e PSC da almeno due anni e da PSA da almeno 3 anni. Le aziende nelle quali i suini sono nati ed allevati sono libere da carbonchio ematico e brucellosi da almeno 2 anni prima della macellazione. Inoltre su di esse non sono state imposte misure di polizia sanitaria negli ultimi 3 mesi. 
FEDERAZIONE RUSSA nella Provincia dal cui territorio provengono gli animali non è stato notificato alcun caso di MVS, 
NB Gli USA relativamente a MVS attualmente (9.5.2014) accettano esclusivamente prodotti ottenuti da carni di animali provenienti da Friuli, Liguria, Marche, Val d’Aosta, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e Trentino Alto Adige.
Malattia di Aujezsky o Pseudorabbia - annotazioni 
Corea del Sud, Repubblica Popolare Cinese e Federazione russa chiedono che le carni di suino provengano da animali allevati in zone in cui non siano stati notificati focolai da pseudo rabbia da almeno 12 mesi (6 per la Cina). 
Nella UE sono considerati indenni gli allevamenti che non registrano casi di malattia da oltre 12 mesi e che sono sottoposti ogni 4 mesi a controlli sierologici con esito favorevole (DM1.4.2007, allegato II), tuttavia per ottenere lo status di Aujezsky free (Paese o allevamento indenne) non deve essere praticata la vaccinazione, cosa che in Italia prevista con il vaccino “deleto”, ovvero con virus marcato (privato della proteina gE), per distinguerlo da quello selvaggio. Attenzione quindi a non sottoscrivere la provenienza da paese indenne per suini allevati in Italia: nel nostro paese, infatti , solo la provincia autonoma di Bolzano lo è con Decisione 2008/185/CE
I prodotti da certificare sono disponibili ed ispezionabili al momento del rilascio della certificazione? 
Si 
 
No  
Non è possibile certificare quando si tratti di prima certificazione del lotto; a posteriori sono possibili solo certificazioni integrative riferite alla prima certificazione 
I prodotti sono identificabili ? 
Si 
 
No  
se non vi è la possibilità di identificare il prodotto in maniera univoca (lotto, peso,indentità) rispetto al certificato non è possibile emettere il certificato. Potrebbe essere necessario l’apposizione del sigillo. 
Al momento della certificazione devono essere disponibili tutti i dati relativi al prodotto ed al trasporto 
Lo stabilimento è inserito negli elenchi degli impianti per la spedizione di determinate tipologie di prodotti in particolare paesi di destinazione? 
Si 
 
No  
Non è possibile certificare spedizione di prodotti da stabilimenti che richiedono obbligatoriamente l’inserimento in liste per determinati prodotti. E’ necessario verificare direttamente sul sito del Ministero. Nel caso di spedizioni verso la FR verificare sul loro sito anche se vi sono delle restrizioni temporanee. 
Le garanzie sanitarie richieste dalla certificazione sono assimilabili a quelle implicite nel riconoscimento? 
Si 
 
No  
Se sono richieste garanzie supplementari relative al processo o all’origine è necessario acquisirle prima della sottoscrizione del certificato 
Le garanzie sanitarie supplementari dal fornitore sono documentate ufficialmente da un altro organo di controllo? Esiste un nesso tra garanzia supplementare e prodotto (rintracciabilità) 
Si 
 
No  
Non è possibile certificare sulla base di garanzie suppletive attestate dal fornitore senza che siano garantite da un organo di controllo terzo; tali garanzie devono comunque riferirsi al prodotto 
Le garanzie sanitarie supplementari relative allo stato sanitario degli animali sono desumibili dalle fonti di informazione istituzionali? 
Si 
 
No  
Potrebbe essere necessario acquisirle dal fornitore sotto forma di attestazioni sanitarie integrative; ad esempio per le carni suine destinate in Australia, Giappone, Corea , Cina, Fed. Russa. Per i prodotti sottoposti a trattamenti di sterilizzazione per alcune destinazioni è possibile soprassedere alle garanzie sulla stato sanitario degli animali da cui derivano le materie prime. In assenza delle garanzie sanitarie supplementari se richieste non è possibile certificare. 
segue
Le garanzie sanitarie relative al processo sono desumibili dalla documentazione di preshipment agli atti ? 
Si 
 
No  
In assenza di evidenze riferite al lotto in spedizione non è possibile certificare. 
Il certificato sanitario rispetta i requisiti formali? (1 solo originale, firma e timbri in colore diverso dal nero, numerazione delle pagine e numerazione univoca del certificato ed eventualmente in carta filigranata se per Fed. Russa e Cina, spazi bianchi barrati, assenza di modifiche su format depositati, ecc.) 
Si 
 
No  
Non può essere rilasciato fintanto che non sono state risolte le non conformità formali. 
E’ possibile certificare
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria

  • 1. Criteri generali inerenti la certificazione sanitaria Manlio Della Ciana m.dellaciana@ausl.ra.it manliodc@alice.it Ottobre 2014
  • 2. Il certificatore deve sottoscrivere il certificato sanitario solo se esistono le condizioni previste dalle norme citate.
  • 3. Se il certificato è previsto da un accordo con il Paese Terzo di destinazione, non può essere modificato in nessun modo e, di conseguenza potrà essere sottoscritto solo in presenza di tutti i requisiti indicati nel certificato stesso. La barratura di parti del certificato è possibile solo se espressamente consentito.
  • 4. In assenza di modelli di certificati previsti da un accordo con il Paese Terzo di destinazione, possono essere utilizzati i modelli generici predisposti dal Ministero o modelli concordati con il paese importatore. In questo caso la formalizzazione del modello di certificato deve essere gestita dalla direzione del servizio territoriale e resa disponibile alle altre AUSL della Regione
  • 5. Il certificatore NON deve richiedere attestazioni in merito a problematiche di cui è già a diretta conoscenza
  • 6. Ad esempio: L’assenza di casi di malattie epizootiche in una determinata regione per la quale può acquisire le necessarie informazioni dai siti web dell’ OIE, della Commissione UE e del Ministero della Salute
  • 7. Ad esempio: I requisiti già previsti dalle normative comunitarie e il cui rispetto può essere dedotto dalla presenza del bollo sanitario (reg. CE 853/2004) o dal fatto che tali alimenti provengono da stabilimento registrato ai sensi del regolamento CE 852/2004
  • 8. Ad esempio: Dati ricavabili dai disciplinari dei prodotti DOP o IGP o sulla base delle garanzie offerte da altri sistemi di garanzia della qualità Reg. (CE) n. n. 1760 e 1825/00 in materia di etichettatura carni bovine/anagrafe bovina)
  • 9. Le attestazioni di accompagnamento degli animali vivi o dei prodotti, necessarie per la certificazione, devono essere a loro volta sottoscritte da un C presso l’allevamento o la stabilimento di produzione anche se provenienti da Stati Membri, nel rispetto del principio generale della gerarchia delle fonti, pertanto tali attestazioni non possono essere rilasciate dai legali rappresentanti degli animali/prodotti o altre figure professionali di grado gerarchico inferiore al certificante.
  • 10. Il veterinario presso l’allevamento/produzione se in possesso di tutte le informazioni pertinenti non può rifiutarsi di rilasciare le informazioni richieste
  • 11. Tutta la documentazione necessaria alla certificazione deve essere in possesso del veterinario certificatore prima del rilascio del certificato e deve essere archiviata e tenuta agli atti.
  • 12. Nel caso in cui le attestazioni sanitarie contenute nel certificato facciano riferimento a requisiti delle materie prime introdotte nello stabilimento – certificazione di prodotto - (animali o prodotti) deve essere garantita la rintracciabilità interna, ovvero il collegamento delle partite in ingresso con le partite in spedizione.
  • 13. Deve essere garantita una chiara identificazione della partita in spedizione in modo che sia inequivocabile la correlazione tra partita e certificato.
  • 14. Dove reperire le informazioni Relativamente allo stato sanitario degli animali •Sito web della Commissione DG SANCO: http://ec.europa.eu/food/animal/index_it.htm •O.I.E: http://www.oie.int/eng/en_index.htm •FAOEUFMD: http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/en/eufmd/eufmd.html •Sito IZSLER •Siti degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dell’ISS che soprattutto per le materie/malattie per le quali svolgono funzioni di Centri di referenza nazionali o anche O.I.E riportano nei loro siti web informazioni epidemiologiche estremamente dettagliate, aggiornate e di elevata qualità scientifica, ad es. : http://www.izsler.it/ •Sito istituzionale del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/ •Sito della International Society for Infectious Diseases (PROMED): è anche possibile iscriversi ad una mailing list e comunque nel sito, anche in forma grafica (mappa) vengono date informazioni in tempo reale sui focolai notificati o sospetti di malattie infettive : http://www.promedmail.org/ e http://healthmap.org/promed/
  • 15. Standstill Si tenga infine conto che, nel caso di epidemie da malattie della lista A a livello europeo(es. FMD UK 2001 & 2007), il primo provvedimento che viene adottato è il cosiddetto “standstill”, ovvero nulla si muove per un tempo determinato durante il quale si fa il trace-back. Dopo si provvede alla graduale riapertura delle zone. Per questo il rischio che qualcosa sia “sfuggito” è molto basso. L’abolizione delle frontiere interne, infatti, ha imposto il contenimento delle malattie epidemiche secondo il concetto della regionalizzazione, che consiste nell’adozione delle misure restrittive per il controllo o l’eradicazione della malattia nelle sole zone colpite, mentre nessuna limitazione viene imposta nelle zone non colpite dall’infezione. Questo concetto è stato accolto a livello mondiale dagli Stati aderenti al WTO.
  • 16. Relativamente ai prodotti tipici DOP & IGP e/o caratteristiche degli alimenti Inserire Alimenti e salute consozi assica ecc. •Sito del MIPAAF: http://www.politicheagricole.it/ •Sito specializzato accessibile anche dalla piattaforma vetinfo: http://www.ars- alimentaria.it/home Dove reperire le informazioni
  • 17. Requisiti impliciti al riconoscimento/registrazione Deve essere fatto valere, quando possibile, il concetto dell’equivalenza il che significa che animali e prodotti sottoposti a sistemi di controllo tra loro equivalenti possiedono i requisiti di conformità alle norme.
  • 18. Sullo Stato Sanitario degli animali Quando si certifica lo stato sanitario degli animali da cui derivano i prodotti (carne o latte che siano) si tenga conto delle garanzie sanitarie (implicite) per gli animali in ingresso nel territorio della Comunità Europea e per gli scambi di animali tra i paesi aderenti all’ UE. Le disposizioni europee, infatti, prevedono per le malattie di cui alla lista A dell’OIE che i Paesi Terzi esportatori in Europa siano per tali malattie indenni e lo stesso principio vige nell’ambito degli scambi intracomunitari.
  • 19. la normativa comunitaria non consente la movimentazione di animali da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni. Eguali garanzie vengono pretese all’introduzione dei prodotti derivati nel territorio della Comunità ai sensi della Direttiva del Consiglio 2002/99 del 16 dicembre 2002. Nell’allegato III di questa Direttiva sono elencati, per carni e latte, i trattamenti volti ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali . Prodotti, quindi , che abbiano subito uno di questi trattamenti potrebbero essere considerati idonei all’esportazione (fa testo il certificato sanitario che menzioni questa eventualità in alternativa all’origine degli animali) , anche qualora non vi sia la certezza del rispetto dell’indennità dell’origine rispetto ad una malattia di cui alla lista A dell’OIE
  • 20. Garanzie sanitarie sull’origine della carne garantite dagli stabilimenti con riconoscimento Malattie cliniche Animali affetti da una malattia o condizione trasmissibile ad altri animali o agli esseri umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni e, in generale, gli animali che presentano segni clinici di malattia sistemica o di cachessia, che non possono essere macellati ai fini del consumo umano. Le carni sono dichiarate non idonee al consumo umano se provengono da animali affetti da una malattia di cui all’allegato A o, laddove opportuno, all’allegato B dell’UIE, tranne quando diversamente stabilito dalla sezione IV Malattie cliniche di cui alla lista A dell’ OIE Afta epizootica in tutte le spp Stomatite vescicolosa in tutte le spp Malattia vescicolare del Suino (MVS) Peste bovina Peste dei piccoli ruminanti Pleuropolmonite contagiosa bovina Febbre della Valle del Rift Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) Vaiolo ovino e vaiolo caprino Peste equina Peste suina africana Peste suina classica Influenza aviare altamente patogena Malattia di Newcastle Malattie cliniche di cui alla lista B dell’ OIE citate nel regolamento 854/2004 Malattie comuni a più specie Echinococcosi/idatidosi Malattie dei bovini Brucellosi bovina (vedi oltre) Encefalopatia spongiforme bovina Tubercolosi bovina (vedi oltre) Malattie degli equini Morva Malattie dei suini Brucellosi suina (vedi oltre) Trichinellosi (vedi oltre)
  • 21. Malattie per le quali è esclusa l’importazione di animali e/o lo scambio nella UE se i paesi di origine non sono indenni Afta epizootica Nessun focolaio di malattia, nessun sintomo di infezione virale (*) e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi Tutte le specie Stomatite vescicolosa Nessun caso di malattia nel corso degli ultimi 6 mesi Tutte le specie Stomatite vescicolare dei suini Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 24 mesi Specie raggruppate sotto il taxon "Suidi" Peste bovina Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi Tutte le specie Peste dei piccoli ruminanti Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata negli ultimi 12 mesi Specie dei generi Ovis e Capra Pleuropneumonia contagiosa bovina Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi Specie del genere Bos Dermatite nodulare del bovino (Lumpy Skin Disease) Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 36 mesi Specie dei generi Bos, Bison e Bubalus Febbre della valle del Rift Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi Tutte specie diverse da quelle raggruppate sotto il taxon "Suidi" Febbre catarrale ovina Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione nel corso degli ultimi 12 mesi con controllo adeguato della popolazione di culicoidi Tutte specie diverse da quelle raggruppate sotto il taxon "Suidi" Schiavina e vaiolo caprino Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi Specie dei generi Ovis e Capra Peste suina africana Nessun caso di malattia nel corso degli ultimi 12 mesi Specie raggruppate sotto il taxon "Suidi" Peste suina classica Nessun caso di malattia e nessuna vaccinazione praticata nel corso degli ultimi 12 mesi Specie raggruppate sotto il taxon "Suidi”
  • 22. Tubercolosi e Brucellosi (chiarimenti): Va chiarito che gli animali commercializzabili negli scambi comunitari e destinati al macello possono essere unicamente quelli provenienti da allevamenti indenni, ovvero che hanno ottenuto la qualifica di ufficialmente indenne solo 6 mesi dopo l’ultimo controllo con esito negativo, che è il secondo negativo a distanza di altri 6 mesi: se ne deduce quindi che provengono da allevamenti in cui non si registrano casi di TBC e Brucellosi da almeno 1 anno. Per quanto riguarda il latte bovino la conformità al regolamento CE 853/04, allegato III, sez.IX,cap.1 afferma che un allevamento non ufficialmente indenne non può conferire il latte a stabilimenti riconosciuti, per cui è implicita l’esclusione di latte proveniente da allevamenti con TBC o Brucellosi
  • 23. Trichinellosi (chiarimenti): Nel caso delle carni suine per le quali la certificazione richieda la ricerca delle trichine su tutti i capi, si consideri che non tutti i Paesi riconoscono i principi del regolamento 2075/2005 e quindi qualora sia richiesta una attestazione, relativa alla prova in ogni capo macellato (indipendentemente dalle possibili deroghe agli allevamenti trichina free), è necessario acquisire dal macello la dichiarazione di idoneità all’export
  • 24. Carni (All.III,dir.2002/99/CE)e Efficacia dei trattamenti Malattia Afta ep PSC MVS Peste Afr. Peste bovina New Castle IA Peste picc.rum. Un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore F0 è pari o superiore a 3,00 (**) + + + + + + + + Trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C che deve essere raggiunta nell'intera massa della carne + + + 0 + + + + Trattamento termico a una temperatura minima di 80 °C che deve essere raggiunta nell'intera massa della carne + + + + + + + + Trattamento termico in un contenitore ermetico con una temperatura di almeno 60 °C per un minimo di 4 ore, durante le quali la temperatura al centro del prodotto deve essere di almeno 70 °C per 30 minuti + + + + + - - + Fermentazione naturale e stagionatura di almeno 9 mesi per le carni disossate che produca le seguenti caratteristiche: Wa pari o inferiore a 0,93 e pH pari o inferiore a 6,0 + + + + + 0 0 0 Come al precedente punto ma le carni possono essere non disossate (*) + + + 0 0 0 0 0 Trasformazione dei salami conforme a criteri da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, previo parere del comitato scientifico pertinente + + + 0 + 0 0 0 Prosciutti e lombate sottoposti a una fermentazione e una stagionatura naturali di almeno 190 giorni per i prosciutti e di 140 giorni per le lombate 0 0 0 + 0 0 0 0 Trattamento termico che assicuri una temperatura di almeno 65 °C al centro del prodotto per il tempo necessario a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40 + 0 0 0 0 0 0 +
  • 25. Latte (All.III,dir.2002/99/CE) Efficacia dei trattamenti Malattia Afta ep PSC MVS Peste Afr. Peste bovina New Castle IA Peste picc.rum. Temperatura ultra alta (UHT) (UHT = trattamento minimo a 132 °C per almeno un secondo) + 0 0 0 0 0 0 0 Se il latte ha un pH inferiore a 7,0, alta temperatura semplice — pastorizzazione di breve durata (HTST) + 0 0 0 0 0 0 0 Se il latte ha un pH pari o superiore a 7,0, doppio HTST + 0 0 0 0 0 0 0 +: Efficacia riconosciuta. 0: Efficacia non riconosciuta. (*) Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare contaminazioni reciproche. (**) F0 è l'effetto calcolato che neutralizza le spore batteriche. Un valore F0 di 3:00 significa che il punto più freddo del prodotto è stato trattato sufficientemente per ottenere lo stesso effetto neutralizzante di 121 °C (250 °F) in 3 minuti con riscaldamento e refrigerazione istantanei.
  • 26. Divieti esistenti relativi agli animali inviati alla macellazione, verificati mediante Piani di monitoraggio nazionali (piani nazionali sui residui di cui alla direttiva 96/23/CE) e locali Pertanto nelle carni provenienti da stabilimenti di macellazione riconosciuti è implicito che siano da considerarsi esenti da sostanze ormonali ed anti – ormonali o che non presentino residui di sostanze ad azione antibiotica, cortisonici o di fitofarmaci (pesticidi). Relativamente all’'importazione di animali o di carne o di prodotti animali provenienti da paesi che consentono la somministrazione di tali sostanze agli animali destinati al consumo umano per altri scopi è vietata nell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui questi paesi offrano una garanzia equivalente per le spedizioni verso l'Unione europea (sistema di allevamento separato).
  • 27. La direttiva 96/22/CE vieta la somministrazione di talune sostanze agli animali da azienda. Le sostanze interessate sono: i tireostatici; gli stilbeni, i derivati di stilbeni, loro sali ed esteri; l'estradiolo 17 beta e suoi derivati esterificati; le sostanze beta-agoniste (possibili deroghe); e le sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo 17 beta e suoi derivati esterificati), androgena o gestagena (possibili deroghe, divieto temporaneo per lasciare alla Commissione il tempo necessario per valutare i rischi di queste sostanze sulla salute umana). La direttiva 96/22/CE vieta: l'immissione sul mercato delle sostanze di cui sopra per la somministrazione a qualsiasi animale le cui carni o prodotti sono destinati al consumo umano (a parte le eccezioni terapeutiche e zootecniche); l'immissione sul mercato e la macellazione di animali contenenti tali sostanze o residui di tali sostanze; l'immissione sul mercato di carni o di prodotti di origine animale, contenenti tali sostanze o residui di tali sostanze; la detenzione in un'azienda di tali sostanze.
  • 28. GARANZIE IGIENICHE IMPLICITE Gli stabilimenti di produzione/trasformazione degli alimenti devono sottostare alle norme previste dal pacchetto igiene e sono sotto controllo dell’ AC ufficiale nei modi previsti, pertanto semplici e generiche attestazioni di libera vendita del prodotto sul territorio comunitario o di lavorazioni igienica dello stesso non dovrebbero essere richieste agli impianti fornitori di prodotto da esportare una volta verificata la rintracciabilità delle materie prime da stabilimenti registrati/riconosciuti.
  • 29. Sui requisiti di processo Relativamente ai requisiti di processo, quali ad esempio la pastorizzazione, il trattamenti UHT o la Sterilizzazione, è possibile certificarli quando riferiti a norme riconosciute a livello internazionale, e quindi citati con la generica dizione di alimento “pastorizzato”, “sterilizzato”, sottoposto a trattamento termico “UHT”, mentre nel caso siano citati dei parametri numerici che definiscono il processo, questi sono declinati nel regolamento CE 2074/2005 solamente per il latte e derivati, mentre per parametri diversamente definiti deve essere acquisita la certificazione dall’ AC che vigila sullo stabilimento in cui viene effettuato il processo da certificare.
  • 30. Ad esempio La pastorizzazione è ottenuta mediante un trattamento comportante: i) una temperatura elevata durante un breve periodo (almeno 72°C per 15 secondi); ii) una temperatura moderata durante un lungo periodo (almeno 63°C per 30 minuti); o iii) ogni altra combinazione tempo-temperatura che permetta di ottenere un effetto equivalente, di modo che i prodotti diano, se del caso, una reazione negativa al test di fosfatasi alcalina immediatamente dopo aver subito tale trattamento.
  • 31. ALTRE GARANZIE DESUMIBILI PER I (alcuni) PRODOTTI DOP e IGP (cfr. disciplinari di produzione) esempi Denominazione del prodotto “marchiato” Origine della materia prima Zona di produzione Durata stagionatura/ tipo di trattamento Garanzie sanitarie aggiuntive Bresaola della Valtellina Qualsiasi, anche congelate Provincia di Sondrio Stagionatura minima 3 settimane Da bovini di età compresa tra i 18 mesi e i 4 anni Coppa di Parma Qualsiasi a determinate condizioni, escl. congelate Province di PR, MO, RE, MN, PV e altre parzialmente Stagionatura minima 60 gg Chimiche e chimico-fisiche: - Sale < 5 % - Proteine totali min.22 % - Rapporto acqua/proteine max 2,00 - pH > 5,7 3. Parametri microbiologici - Enterobatteri totali u.f.c./g < 10 - E. Coli u.f.c./g < 10 - Stafilococcus Aureus u.f.c./g < 100 Mortadella BOLOGNA IGP Qualsiasi Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia di Trento, Toscana, Marche e Lazio. Cottura con temp. A cuore di 70°C e raffreddamento a 10°C nel minor tempo possibile CARATTERISTICHE CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE Proteine totali min. 13,5% Rapporto collageno/proteine max. 0,2 0 Rapporto acqua/proteine max. 4,10 Rapporto grasso/proteine max. 2,00 PH min. 6
  • 32. ALTRE GARANZIE DESUMIBILI PER I (alcuni) PRODOTTI DOP e IGP (cfr. disciplinari di produzione) esempi Parmigiano Reggiano DOP Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell’Emilia. Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell’Emilia Maturazione almeno 12 mesi Assenza additivi, da latte crudo senza trattamenti termici Prosciutto di Parma DOP Da suini nati, allevati e macellati in Italia in: ER,Veneto,Lombardia, Piemonte,Molise,Umbria,Toscana, Marche, Abruzzo. Escl.congel. Parziale provincia di Parma Stagionatura minima 12 mesi dalla salagione Prosciutto di San Daniele Da suini nati, allevati e macellati in Italia in: FVG, ER,Veneto,Lombardia, Piemonte,Molise,Umbria,Toscana, Marche, Abruzzo. Escl.congel. Comune di San Daniele del Friuli Stagionatura minima 8 mesi Zampone di Modena IGP Qualsiasi E- R,VR,RO,Lombardia con esclusione di SO Autoclavato a 115°C fino a stabilizzazione termica se venduto cotto Nitriti di Na o K max 140 ppm
  • 33. GARANZIE IGIENICO-SANITARIE DA ACQUISIRE DAI FORNITORI LUNGO SUPPLY CHAIN (FORNITE CON DOCUMENTAZIONE DI TRACCIABILITA’) Garanzie sanitarie al macello integrative ai fini export (SUINI) Animali destinati alla macellazione Gli animali destinati alla macellazione le cui carni dovranno essere certificate per l’export sia direttamente che indirettamente devono soddisfare i requisiti generali per origine e provenienza e per stato di salute già citati e in conformità ai regolamenti comunitari 853/04 e 854/04. In particolare, oltre ad essere scortati da Modello 4 e dall’ ICA, i suini le cui carni saranno destinate all’esportazione devono giungere tutti con tale attestazione (ASI), che per le seguenti destinazioni, Australia, Cina, Corea del Sud, Federazione russa, e Giappone prevedono ulteriori garanzie aggiuntive.
  • 34. A.S.I. (attestazione sanitaria integrativa) L’attestazione integrativa deve essere firmata in originale dal veterinario ufficiale competente per territorio di spedizione e si compone quindi di una parte generale, comune per tutte le esportazioni, ed una speciale, per le condizioni previste per alcuni paesi terzi. (eventuale invio informatico PEC). NB: fare attenzione che il documento sia in originale e correttamente compilato in ogni sua parte e che le parti non sottoscrivibili siano barrate al fine di evitare facili falsificazioni.
  • 35. Carni suine dal macello a stabilimenti di lavorazione Le garanzie sanitarie acquisite presso il mattatoio devono essere restituite in scorta alle carni che, destinate al sezionamento/lavorazione saranno poi ingrediente di prodotti di origine animale in esportazione nei Paesi terzi. Ovviamente anche queste garanzie prevedono una parte generale ed una aggiuntiva.
  • 36. Garanzie sanitarie alla trasformazione integrative ai fini export (prodotti a base di carne suina) Tra le attestazioni che possono essere inserite nelle certificazioni generali (sono escluse quelle per le quali è depositato il modello di certificazione sanitaria) il Ministero propone in alternativa o la stagionatura di almeno 360 giorni (400 se di animali macellati in Sardegna) o il trattamento termico che ha consentito di raggiungere al cuore del prodotto la temperatura di almeno 69°C mantenendola per almeno 30 minuti. Dalla scheda di produzione il veterinario certificatore può dedurre il rispetto di tale attestazione o da analoga dichiarazione rilasciata da altro veterinario. Si tratta di una certificazione di prodotto, salvo che non sia attestata da un processo accreditato come ad esempio nel caso delle produzioni DOP/IGP, per cui deve essere rilasciata per ogni lotto dal veterinario ufficiale: non può essere accettata una dichiarazione di processo rilasciata dal fornitore.
  • 37. Malattia Vescicolare dei Suini (MVS) – annotazioni Nel caso delle esportazioni verso paesi particolari queste sono le attestazioni richieste per la MVS: AUSTRALIA l’allevamento di origine è situato in una regione nella quale, negli ultimi 24 mesi, non vi è stata alcuna evidenza di virus MVS. L’allevamento è risultato negativo ai test per la malattia vescicolare del suino (MVS), effettuati utilizzando la siero–neutralizzazione o l’ELISA, ad un livello capace di individuare il 20% di prevalenza con una certezza del 95% in data …………. (nei 6 mesi prima della macellazione). COREA la Regione è libera da MVS e PSC da almeno due anni e da PSA da almeno 3 anni. Le aziende nelle quali i suini sono nati ed allevati sono libere da carbonchio ematico e brucellosi da almeno 2 anni prima della macellazione. Inoltre su di esse non sono state imposte misure di polizia sanitaria negli ultimi 3 mesi. FEDERAZIONE RUSSA nella Provincia dal cui territorio provengono gli animali non è stato notificato alcun caso di MVS, NB Gli USA relativamente a MVS attualmente (9.5.2014) accettano esclusivamente prodotti ottenuti da carni di animali provenienti da Friuli, Liguria, Marche, Val d’Aosta, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e Trentino Alto Adige.
  • 38. Malattia di Aujezsky o Pseudorabbia - annotazioni Corea del Sud, Repubblica Popolare Cinese e Federazione russa chiedono che le carni di suino provengano da animali allevati in zone in cui non siano stati notificati focolai da pseudo rabbia da almeno 12 mesi (6 per la Cina). Nella UE sono considerati indenni gli allevamenti che non registrano casi di malattia da oltre 12 mesi e che sono sottoposti ogni 4 mesi a controlli sierologici con esito favorevole (DM1.4.2007, allegato II), tuttavia per ottenere lo status di Aujezsky free (Paese o allevamento indenne) non deve essere praticata la vaccinazione, cosa che in Italia prevista con il vaccino “deleto”, ovvero con virus marcato (privato della proteina gE), per distinguerlo da quello selvaggio. Attenzione quindi a non sottoscrivere la provenienza da paese indenne per suini allevati in Italia: nel nostro paese, infatti , solo la provincia autonoma di Bolzano lo è con Decisione 2008/185/CE
  • 39. I prodotti da certificare sono disponibili ed ispezionabili al momento del rilascio della certificazione? Si  No  Non è possibile certificare quando si tratti di prima certificazione del lotto; a posteriori sono possibili solo certificazioni integrative riferite alla prima certificazione I prodotti sono identificabili ? Si  No  se non vi è la possibilità di identificare il prodotto in maniera univoca (lotto, peso,indentità) rispetto al certificato non è possibile emettere il certificato. Potrebbe essere necessario l’apposizione del sigillo. Al momento della certificazione devono essere disponibili tutti i dati relativi al prodotto ed al trasporto Lo stabilimento è inserito negli elenchi degli impianti per la spedizione di determinate tipologie di prodotti in particolare paesi di destinazione? Si  No  Non è possibile certificare spedizione di prodotti da stabilimenti che richiedono obbligatoriamente l’inserimento in liste per determinati prodotti. E’ necessario verificare direttamente sul sito del Ministero. Nel caso di spedizioni verso la FR verificare sul loro sito anche se vi sono delle restrizioni temporanee. Le garanzie sanitarie richieste dalla certificazione sono assimilabili a quelle implicite nel riconoscimento? Si  No  Se sono richieste garanzie supplementari relative al processo o all’origine è necessario acquisirle prima della sottoscrizione del certificato Le garanzie sanitarie supplementari dal fornitore sono documentate ufficialmente da un altro organo di controllo? Esiste un nesso tra garanzia supplementare e prodotto (rintracciabilità) Si  No  Non è possibile certificare sulla base di garanzie suppletive attestate dal fornitore senza che siano garantite da un organo di controllo terzo; tali garanzie devono comunque riferirsi al prodotto Le garanzie sanitarie supplementari relative allo stato sanitario degli animali sono desumibili dalle fonti di informazione istituzionali? Si  No  Potrebbe essere necessario acquisirle dal fornitore sotto forma di attestazioni sanitarie integrative; ad esempio per le carni suine destinate in Australia, Giappone, Corea , Cina, Fed. Russa. Per i prodotti sottoposti a trattamenti di sterilizzazione per alcune destinazioni è possibile soprassedere alle garanzie sulla stato sanitario degli animali da cui derivano le materie prime. In assenza delle garanzie sanitarie supplementari se richieste non è possibile certificare. segue
  • 40. Le garanzie sanitarie relative al processo sono desumibili dalla documentazione di preshipment agli atti ? Si  No  In assenza di evidenze riferite al lotto in spedizione non è possibile certificare. Il certificato sanitario rispetta i requisiti formali? (1 solo originale, firma e timbri in colore diverso dal nero, numerazione delle pagine e numerazione univoca del certificato ed eventualmente in carta filigranata se per Fed. Russa e Cina, spazi bianchi barrati, assenza di modifiche su format depositati, ecc.) Si  No  Non può essere rilasciato fintanto che non sono state risolte le non conformità formali. E’ possibile certificare