1. LA FISCALITÀ DIFFERITA
La Riforma del diritto societario ha integrato gli
schemi di SP, di CE e NI, inserendo:
la voce C. II. 4-bis denominata " crediti tributari” nell’attivo
patrimoniale;
La voce C. II. 4-ter denominata "imposte anticipate” nell’attivo
patrimoniale;
L’integrazione della voce B.2. del passivo patrimoniale in “fondi per
rischi e oneri: per imposte, anche differite”
L’integrazione della voce 22, del CE in “imposte sul reddito
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate”
La riscrittura dell’art. 2427, comma 1, n. 14, codice civile con la
previsione di un apposito prospetto in Nota Integrativa contenente
un’informativa dettagliata sulla fiscalità differita.
2. IL PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA QUALE CRITERIO DI
VALUTAZIONE DELLA FISCALITÀ DIFFERITA
le imposte anticipate e quelle differite rispettano il
principio in base al quale “si deve tener conto dei proventi
e degli oneri di competenza dell’esercizio,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del
pagamento”.
Il risultato ante imposte nel Conto Economico tende a non
coincidere con il reddito imponibile ai fini fiscali per
l’esistenza di differenze fra il valore contabile e il valore
fiscale di attività e di passività
le imposte di competenza dell'esercizio possono essere di
importo differente dalle imposte correnti
3. IL PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA QUALE CRITERIO DI
VALUTAZIONE DELLA FISCALITÀ DIFFERITA
Il principio di competenza economica impone di
contabilizzare non solo le imposte correnti ma
anche quelle imposte di competenza
dell’esercizio ma esigibili in futuro (imposte
differite) e quelle imposte che pur essendo
esigibili nell’esercizio saranno di competenza di
esercizi futuri (imposte anticipate)
4. LE IMPOSTE DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO
Voce 22) del Conto Economico
+ imposte correnti
+ imposte differite
- imposte anticipate
- storno fondo imposte differite
+ utilizzo imposte anticipate
+/- rettifiche
5. IL PRINCIPIO DI PRUDENZA
le attività per imposte anticipate non possono
essere rilevate qualora non vi sia la ragionevole
certezza di conseguire in futuro imponibili
fiscali che permettano di recuperare l'intero
importo delle imposte anticipate
Le passività per imposte differite non sono
contabilizzate qualora esistano scarse
probabilità che tali debiti insorgano.
6. IL PRINCIPIO DI PRUDENZA
Le imposte anticipate non costituiscono un
credito riscuotibile ma hanno la natura di
minori imposte da pagare in futuro
Le imposte differite passive non costituiscono
debiti tributari certi ed esigibili, ma
rappresentano passività solo probabili.
7. LE DIFFERENZE FRA RISULTATO D'ESERCIZIO E REDDITO
IMPONIBILE
Le differenze fra risultato ante imposte del bilancio
civilistico e reddito di impresa ai fini fiscali possono
essere di due tipi:
Differenze permanenti
Differenze temporanee:
Tassabili: imposte differite
Deducibili: imposte anticipate
Solo le differenze temporanee danno origine alla
fiscalità differita.