Gianni Penzo Doria 
La conservazione digitale 
Lendinara, 24 ottobre 2014
Una questione di metodo 
•Per comprendere il documento in ambiente digitale è necessario il Codice civile 
•Cambiano le metodologie e gli strumenti, ma non il metodo: ogni documento deve risultare affidabile per poter essere utilizzato
Le tematiche dell’amministrazione digitale 
Firme elettroniche 
PEC 
Albo on-line 
Interoperabilità 
Riuso 
Identità informatica 
Conservazione digitale 
Protocollo informatico 
SPC 
Fatturazione elettronica 
Siti web
Conservazione 
e dematerializzazione
La conservazione 
Conservazione sostitutiva 
Conservazione nativa
La nomenclatura 
Archiviazione ottica 
Archiviazione su supporto di immagini 
Smaterializzazione 
Conservazione sostitutiva 
Dematerializzazione 
Fotoriproduzione sostitutiva 
Copia per immagine
La “conservazione sostitutiva” 
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2.15 
AIPA, Delibera 28 luglio 1994, n. 15 
AIPA, Delibera 30 luglio 1998, n. 24 
CNIPA, Delibera 19 febbraio 2004, n. 11 
AIPA, Delibera 13 dicembre 2001, n. 42 
DM Funz. Pub. 13 novembre 2007 
DPCM11 settembre 1974 
DPCM6 dicembre 1996, n. 694 
MEF, DM 23 gennaio 2004
La bozza dematerializzata… 
Commissione per la gestione del flusso documentale e dematerializzazione 
Proposta di regole tecniche 
in materia di formazione e conservazione di documenti informatici 
www.innovazionepa.gov.it/ministro/pdf/proposta_di_regole_tecniche.pdf
www.cnipa.gov.it 
DigitPA 
Solo a metà giugno 2010è stato attivato il nuovo sito! 
www.digitpa.gov.it
Il termine dematerializzazione viene usato per i documenti e gli atti cartacei delle pubbliche Amministrazioni identificando la progressiva perdita di consistenza fisica da parte degli archivi, tradizionalmente costituiti da documentazione cartacea, all’atto della loro sostituzione con documenti informatici. 
In questo senso il concetto di “dematerializzazione” si può considerare come l’estensione alla P.A. della generale tendenza, invalsa nel settore privato, dell’uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dell’informazione nei processi produttivi. 
www.cnipa.gov.it 1/2
Oggi si può correttamente sostenere che questo termine definisce il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata all’interno delle strutture amministrative pubbliche e private e la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico a cui la normativa statale fin dal 1997 (articolo 15 comma 2 legge 15 marzo 1997 n. 59) ha confermato pieno valore giuridico. 
www.cnipa.gov.it 2/2
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/autonomie/news_attualita/2008/marzo/17_smaterializzazione.htm
http://www.giuristitelematici.it
www.bucap.it
www.civile.it
Una parola scientificamente sbagliata per uno slogan ad effetto 
Il problema della fotocopia (anche se “fotocopia” digitale) 
La vera “dematerializzazione” c’è già ed è uno dei due effetti del lavoro archivistico più delicato: lo scarto a fronte di una selezione 
Cosa significa dematerializzazione
SLOGAN SCIENTIFICAMENTE PERFETTIBILI
SLOGAN SCIENTIFICAMENTEPERFETTIBILI
SLOGAN SCIENTIFICAMENTE PERFETTIBILI
SLOGAN SCIENTIFICAMENTEPERFETTIBILI 
I-GED On linen. 2 2010
Cybernotarye digitalarchivist 
http://www.nytimes.com/2009/02/08/jobs/08starts.html?_r=1
NEL 1969È BASTATA LA POTENZA DI CALCOLO DI DUE COMMODORE 64 PER MANDARE CON SUCCESSO UNA ASTRONAVE SULLA LUNANEL 2003È NECESSARIO UN PENTIUM 4 PER FAR FUNZIONARE WINDOWS XP
Elea6001
www.zeroinforma.it/fatti/fatti/napoli-si-rompe-il-cd-con-atti-indagini-tutti-liberi-0000996
www.economist.com
«La conservazione degli atti corrisponde ad un bisogno innato dell’umanità, bisogno che l’ignoranza potrà pur calpestare, ma sopprimere non mai». 
(Eugenio Casanova, 1928) 
La conservazione
La conservazione digitale a tre 
•Il sistema di conservazione digitale non può essere progettato e gestito da una sola professionalità 
•Serve una coalescenza interprofessionale
La conservazione digitale a tre 
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -art. 30 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -art. 44, comma 1-bis 
1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. 
Ove previsto?
Responsabile 
della conservazione 
Archivista 
(records 
manager) 
Privacy 
officer 
La conservazione digitale a tre
Chi conserva il sistema di conservazione?
La conservazione digitale a tre 
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -art. 30 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -art. 44, comma 1-bis 
1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. 
Ove previsto?
art.44 
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura: 
a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
b) l’integrità del documento; 
D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82
art.44 
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 
c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi ì dati di registrazione e di classificazione originari; 
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto. 
D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82
art.44 
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 
1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche . 
D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82
DPCM 3 dicembre 2013 
Regole tecniche in materia di sistema di conservazione, ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5- bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale(D.Lgs. n. 82 del 2005) 
La novità di questi giorni… ancora inefficaci
•Contenuto 
•Contenitore 
•Contesto 
La regola del “conte”
1.Documenti: non dati, né informazioni 
2.Non gestiamo contenuti, ma contenitori con contenuti affidabili 
Documento: due slogan
PROVENIENZA 
NON VERIDICO 
FALSO 
VERIDICO 
AUTENTICO 
CONTENUTO 
COPIA 
ORIGINALE 
CONFEZIONE 
Alcune distinzioni fondamentali
art. 3 –Sistema di conservazione 
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 44, comma 1, del Codice, il sistema di conservazione assicura, dalla presa in carico dal produttore di cui all’articolo 6 fino all’eventuale scarto, la conservazione, tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie, dei seguenti oggetti in esso conservati, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità: 
DPCM 3 dicembre 2013 ?
art. 3 –Sistema di conservazione 
a. i documenti informatici e i documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi associati di cui all’allegato 5 al presente decreto; 
b. i fascicoli informatici ovvero le aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad essi associati di cui all’allegato 5 al presente decreto, contenenti i riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti documentali che appartengono al fascicolo o all’aggregazione documentale. 
• 
DPCM 3 dicembre 2013 ?
1.Esiste una differenza sostanziale tra documento e contenuto dello stesso documento. 
2.Non esiste alcuna coincidenza tra un documento cartaceo e un file. 
3.Il documento in sé ha uno scarso valore: ciò che conta sono le interrelazioni tra i documenti (procedimento amministrativo e fascicolo procedimentale o di persona). Questo è l’errore più grave della informaticrazia e del CAD 
Documento e contenuto: 
3 principi da tenere presente in ambiente digitale
Documenti statici o dinamici?
art. 43, comma 3Riproduzione e conservazione dei documenti 
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanentecon modalità digitali. 
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
Chi conserverà la PEC e in quali formati? E l’Albo on-line? 
Un documento informatico archiviato anche con modalità cartacee? È un evidente paradosso! 
Era necessario il comma 4? 
La conservazione nel CAD
La conservazione digitale è almeno un problema di: 
Premis 
METS 
Fedora 
[mag] 
Erpanet 
GDFR 
PRONOM 
OAIS 14721 
Interpares 
DRForensics 
JISC
Senza dimenticare... 
ISO 15489 
Moreq1, 2, 2010 
Drambora 
EROS 
Carmen 
CASPAR 
REMANO
Grazie per l’attenzione 
Università degli Studi dell’Insubria 
gianni.penzodoria@uninsubria.it

La conservazione digitale

  • 1.
    Gianni Penzo Doria La conservazione digitale Lendinara, 24 ottobre 2014
  • 2.
    Una questione dimetodo •Per comprendere il documento in ambiente digitale è necessario il Codice civile •Cambiano le metodologie e gli strumenti, ma non il metodo: ogni documento deve risultare affidabile per poter essere utilizzato
  • 3.
    Le tematiche dell’amministrazionedigitale Firme elettroniche PEC Albo on-line Interoperabilità Riuso Identità informatica Conservazione digitale Protocollo informatico SPC Fatturazione elettronica Siti web
  • 4.
  • 5.
    La conservazione Conservazionesostitutiva Conservazione nativa
  • 6.
    La nomenclatura Archiviazioneottica Archiviazione su supporto di immagini Smaterializzazione Conservazione sostitutiva Dematerializzazione Fotoriproduzione sostitutiva Copia per immagine
  • 7.
    La “conservazione sostitutiva” Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2.15 AIPA, Delibera 28 luglio 1994, n. 15 AIPA, Delibera 30 luglio 1998, n. 24 CNIPA, Delibera 19 febbraio 2004, n. 11 AIPA, Delibera 13 dicembre 2001, n. 42 DM Funz. Pub. 13 novembre 2007 DPCM11 settembre 1974 DPCM6 dicembre 1996, n. 694 MEF, DM 23 gennaio 2004
  • 8.
    La bozza dematerializzata… Commissione per la gestione del flusso documentale e dematerializzazione Proposta di regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici www.innovazionepa.gov.it/ministro/pdf/proposta_di_regole_tecniche.pdf
  • 9.
    www.cnipa.gov.it DigitPA Soloa metà giugno 2010è stato attivato il nuovo sito! www.digitpa.gov.it
  • 10.
    Il termine dematerializzazioneviene usato per i documenti e gli atti cartacei delle pubbliche Amministrazioni identificando la progressiva perdita di consistenza fisica da parte degli archivi, tradizionalmente costituiti da documentazione cartacea, all’atto della loro sostituzione con documenti informatici. In questo senso il concetto di “dematerializzazione” si può considerare come l’estensione alla P.A. della generale tendenza, invalsa nel settore privato, dell’uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dell’informazione nei processi produttivi. www.cnipa.gov.it 1/2
  • 11.
    Oggi si puòcorrettamente sostenere che questo termine definisce il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata all’interno delle strutture amministrative pubbliche e private e la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico a cui la normativa statale fin dal 1997 (articolo 15 comma 2 legge 15 marzo 1997 n. 59) ha confermato pieno valore giuridico. www.cnipa.gov.it 2/2
  • 12.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
    Una parola scientificamentesbagliata per uno slogan ad effetto Il problema della fotocopia (anche se “fotocopia” digitale) La vera “dematerializzazione” c’è già ed è uno dei due effetti del lavoro archivistico più delicato: lo scarto a fronte di una selezione Cosa significa dematerializzazione
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
    NEL 1969È BASTATALA POTENZA DI CALCOLO DI DUE COMMODORE 64 PER MANDARE CON SUCCESSO UNA ASTRONAVE SULLA LUNANEL 2003È NECESSARIO UN PENTIUM 4 PER FAR FUNZIONARE WINDOWS XP
  • 25.
  • 40.
  • 48.
  • 49.
    «La conservazione degliatti corrisponde ad un bisogno innato dell’umanità, bisogno che l’ignoranza potrà pur calpestare, ma sopprimere non mai». (Eugenio Casanova, 1928) La conservazione
  • 50.
    La conservazione digitalea tre •Il sistema di conservazione digitale non può essere progettato e gestito da una sola professionalità •Serve una coalescenza interprofessionale
  • 51.
    La conservazione digitalea tre D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -art. 30 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -art. 44, comma 1-bis 1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Ove previsto?
  • 52.
    Responsabile della conservazione Archivista (records manager) Privacy officer La conservazione digitale a tre
  • 53.
    Chi conserva ilsistema di conservazione?
  • 54.
    La conservazione digitalea tre D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -art. 30 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -art. 44, comma 1-bis 1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Ove previsto?
  • 55.
    art.44 Requisiti perla conservazione dei documenti informatici 1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura: a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) l’integrità del documento; D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82
  • 56.
    art.44 Requisiti perla conservazione dei documenti informatici c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi ì dati di registrazione e di classificazione originari; d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto. D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82
  • 57.
    art.44 Requisiti perla conservazione dei documenti informatici 1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche . D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82
  • 58.
    DPCM 3 dicembre2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione, ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5- bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale(D.Lgs. n. 82 del 2005) La novità di questi giorni… ancora inefficaci
  • 59.
    •Contenuto •Contenitore •Contesto La regola del “conte”
  • 60.
    1.Documenti: non dati,né informazioni 2.Non gestiamo contenuti, ma contenitori con contenuti affidabili Documento: due slogan
  • 61.
    PROVENIENZA NON VERIDICO FALSO VERIDICO AUTENTICO CONTENUTO COPIA ORIGINALE CONFEZIONE Alcune distinzioni fondamentali
  • 62.
    art. 3 –Sistemadi conservazione 1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 44, comma 1, del Codice, il sistema di conservazione assicura, dalla presa in carico dal produttore di cui all’articolo 6 fino all’eventuale scarto, la conservazione, tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie, dei seguenti oggetti in esso conservati, garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità: DPCM 3 dicembre 2013 ?
  • 63.
    art. 3 –Sistemadi conservazione a. i documenti informatici e i documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi associati di cui all’allegato 5 al presente decreto; b. i fascicoli informatici ovvero le aggregazioni documentali informatiche con i metadati ad essi associati di cui all’allegato 5 al presente decreto, contenenti i riferimenti che univocamente identificano i singoli oggetti documentali che appartengono al fascicolo o all’aggregazione documentale. • DPCM 3 dicembre 2013 ?
  • 64.
    1.Esiste una differenzasostanziale tra documento e contenuto dello stesso documento. 2.Non esiste alcuna coincidenza tra un documento cartaceo e un file. 3.Il documento in sé ha uno scarso valore: ciò che conta sono le interrelazioni tra i documenti (procedimento amministrativo e fascicolo procedimentale o di persona). Questo è l’errore più grave della informaticrazia e del CAD Documento e contenuto: 3 principi da tenere presente in ambiente digitale
  • 65.
  • 66.
    art. 43, comma3Riproduzione e conservazione dei documenti 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanentecon modalità digitali. 4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Chi conserverà la PEC e in quali formati? E l’Albo on-line? Un documento informatico archiviato anche con modalità cartacee? È un evidente paradosso! Era necessario il comma 4? La conservazione nel CAD
  • 67.
    La conservazione digitaleè almeno un problema di: Premis METS Fedora [mag] Erpanet GDFR PRONOM OAIS 14721 Interpares DRForensics JISC
  • 68.
    Senza dimenticare... ISO15489 Moreq1, 2, 2010 Drambora EROS Carmen CASPAR REMANO
  • 69.
    Grazie per l’attenzione Università degli Studi dell’Insubria gianni.penzodoria@uninsubria.it