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COMMERCIO ELETTRONICO ?
rappresenta la principale espressione dell’attività economica telematica
<< Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività
commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende
attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per
via elettronica; la distribuzione on line di contenuti digitali;
l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di
borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di
tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni>>
Comunicazione della Commissione al Parlamento COM (97) 157
-         business to business (B2B) - si tratta della forma "classica" di 
commercio elettronico, realizzata tra diversi operatori commerciali; viene 
utilizzato da vari anni anche grazie alla nascita delle reti private;
 
-         business to administration - è la categoria che riguarda i rapporti tra 
imprese e Pubblica Amministrazione. Inizialmente sperimentata con successo 
negli Stati Uniti e nei Paesi anglosassoni, ormai modello di e-governement in 
tutta Europa;
 
-         business to consumer (B2C) - è la vendita elettronica al minuto 
(definita dagli americani electronic retailing) e deve la sua diffusione al Web. 
on
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gi
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co
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ele
ttr
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ic
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Alcuni degli adempimenti e delle domande che deve porsi il titolare di un sito web:
- quale è la disciplina italiana (o straniera) applicabile?
- devo chiedere delle autorizzazioni?
- ci sono delle informazioni obbligatorie da inserire sul sito web?
- posso fare webmarketing in maniera indisturbata? Come faccio la pubblicità dei
miei prodotti?
- come proteggo il mio domain name? come proteggo i contenuti del sito web e le
fotografie inserite?
- posso utilizzare i contenuti di altri siti web e copiarli?
- devo fare dei contratti? posso fare sottoscrivere i contratti di acquisto sul mio
sito? Li posso conservare e archiviare solo in digitale? Hanno valore di prova?
- sono responsabile dei link e banner inseriti sul mio sito web?
- come tutelo la privacy e la sicurezza mia e del visitatore? Posso inserire una web
cam sul mio sito che riprende la spiaggia e il mio albergo?
- posso creare una rete con i miei distributori o fare da intermediario tra fornitori e
rivenditori? ….etc. etc.
Si possono distinguere tre fasi principali nel commercio
elettronico:
1) Ricerca informazioni da parte del consumatore e del fornitore
- marketing on line -
2) Transazione telematica (ordine di acquisto e pagamento)
- contratto on line -
3) Consegna dei beni o dei servizi per i quali la transazione si è
conclusa
- logistica -
commercio elettronico diretto commercio elettronico indiretto
Tutta la normativa nazionale, comunitaria e internazionale si è
andata evolvendo verso un’articolata tutela del consumatore
Chi intende commerciare in rete, oltre a definire un contratto di
natura sopranazionale deve predisporre gli strumenti tecnici che
consentano:
-la riservatezza delle transazioni,
-l'autenticità e l'identificabilità delle parti,
-la possibilità di dimostrare la formazione di una volontà
negoziale delle parti,
-la sicurezza e l'integrità dei dati,
-una adeguata informazione e protezione per il consumatore
Le tendenze legislative in materia di servizi della
società dell’informazione
Consumatore
Destinatario del servizio
Cyberconsumatore
Diritto di informazione prima
dell’acquisto di servizi o beni
“virtualizzati”
- fase precontrattuale e
contrattuale
- tutela della privacy
- pubblicità
"destinatario del servizio": la persona fisica o giuridica che, a scopi
professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in
particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni ex art. 2 lett.d)
direttiva 2000/31/CE)
Definizioni
art. 2 D.Lgs. 206/2005
consumatore o utente: la persona fisica che
agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta;
professionista: la persona fisica o giuridica che
agisce nell'esercizio della propria attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale, ovvero un suo intermediario;
…ma c’è oggi un quadro unitario in Europa e in Italia?
Numerosissime appaiono le normative di livello nazionale (di recepimento
di direttive europee), susseguitesi nel corso degli anni, che in generale
interferiscono, in modo più o meno penetrante, con la problematica
inerente alla conclusione del contratto e regolamentano il commercio
elettronico B2B e soprattutto B2C:
La situazione di qualche tempo fa:
a) il D.Lgs. 15-1-1992, n° 50 (di attuazione della Direttiva n° 85/5777/CE,
pubblicato in G.U. 3-3-1992, n° 27, S.O.), in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali;
b) il D.Lgs. 25-1-1992, n° 74 (di attuazione della Direttiva n° 84/450/CE,
pubblicato in G.U. 13-2-1992, n° 36, S.O.), in materia di pubblicità
ingannevole, come di recente modificato dal D.Lgs. 25-2-2000, n° 67 (di
attuazione della Direttiva n° 97/55/CE, pubblicato in G.U 27-3-2000, n° 72),
per includervi la pubblicità comparativa che prevede, quale finalità, di
tutelare la collettività dalla pubblicità ingannevole, dalle sue conseguenze
sleali, e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa;
c) gli artt. 1469-bis e ss. c.c. (introdotti in attuazione della Direttiva n°
93/13/CE, con L. 6-2-1996, n° 52);
d) la L. 31-12-1996, n° 675 e successive modificazioni ed integrazioni - ivi
compreso il D.Lgs. 13-5-1998, n° 171, sulla tutela della vita privata nel
settore delle telecomunicazioni - (nota come "legge sulla privacy") oggi
abrogati e sostituiti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - G.U. 29/7/2003 n. 174)
e) l'art. 15, comma 2, L. 15-3-1997, n° 59 (la c.d. "legge Bassanini"), attuato
con D.P.R. 10-11-1997, n° 513 (in G.U. 13-3-1998, n° 60), e con il collegato
DPCM 8-2-1999 (in G.U. 15-4-1999, n° 97), contenente le specifiche tecniche
per la concreta applicazione del detto decreto presidenziale, in oggi ripresi e
rielaborati dal D.P.R. 28-12-2000, n° 445, Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (in
G.U. 20-2-2001, n° 42, S.O.) come modificato di recente dal D. Lgs. n.
10/2002 (attuativo della direttiva 1999/93/CE);
f) il D.Lgs. 31-3-1998, n° 114 (in G.U. 24-4-1998, n° 95, S.O.), di riforma
della disciplina relativa al settore del commercio (c.d. "decreto Bersani");
g) la L. 30-7-1998, n° 281 (in G.U. 14-8-1998, n° 189), recante la "Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti", da considerarsi una sorta di "carta
costituzionale" dei diritti dei consumatori, come integrata dal D.Lgs. 23-4-
2001, n° 224 (in G.U. 15-6-2001, n° 137), attuativo della Direttiva 98/27/CE
relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
h) il D.Lgs. 22-5-1999, n° 185 (di attuazione della Direttiva n° 97/7/CE,
pubblicato in G.U. 21-6-1999, n° 143), sulla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza;
i) il recente Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea del 22-12-2000,
n° 44, Reg. (CE) 44/2001 (in GUCE, n° L012 del 16-1-2001), concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale,, in sostituzione, in ambito comunitario, della
Convenzione di Bruxelles 27-9-1968 e della Convenzione di Lugano 16-9-
1998.
l) il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 (di recepimento della Direttiva 85/374CE)
in materia di tutela del consumatore dai danni derivanti dai prodotti difettosi
m) D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 24 attuativo della direttiva 1999/44/CE su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie di consumo (artt. 1519bis e ss. cod. civ.).
n) D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 - di attuazione della direttiva 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel
mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
(…) Aggiungiamo la Circolare n. 3487/C del 01.06.2000 "Disciplina della
vendita di beni tramite mezzo elettronico" del Ministero dell'industria,
commercio e artigianato sul decreto legislativo 114/88 e avremo un quadro
abbastanza completo della normativa generale italiana in materia di
commercio elettronico…
Oggi invece quanto meno tutto (o quasi) si ritrova in pochi “Codici” che racchiudono la
materia:
-Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003)
-Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)
-Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005)
- D. Lgs. 70/2003 (sul commercio elettronico e servizi della
Società dell’Informazione)
- D. Lgs. 114/1998 (Riforma del Commercio)
…il problema è che non sempre questi “codici” sono tra loro
collegati e amalgamati!
D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con
particolare riferimento al commercio elettronico
È diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi
della società dell'informazione, fra i quali il commercio
elettronico.
Assenza di autorizzazione preventiva
L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della
società dell'informazione e il suo esercizio non sono
soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad
altra misura di effetto equivalente.
Codice del consumo
D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Il Codice del Consumo armonizza e riordina le normative concernenti i processi di
acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei
consumatori e degli utenti.
Diritti fondamentali del consumatore
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede,
correttezza e lealtà;
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e
democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
contratto a distanza: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il
consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di
prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più
mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto stesso;
contratto negoziato fuori dei locali commerciali: qualsiasi contratto tra il
professionista e il consumatore:
1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in
un luogo diverso dai locali del professionista;
2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di
cui al numero 1;
3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione
a distanza immediatamente dopo che il consumatore e' stato avvicinato
personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla
presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;
4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente
lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;
Art. 7 D.Lgs 70/2003 (Informazioni generali obbligatorie)
1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi,
deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del
servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
- il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- il domicilio o la sede legale;
- gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare
direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle
imprese;
- il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente
nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
- l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi
servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le
imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
- l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli
estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della
prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
Art. 7 D.Lgs 70/2003 (Informazioni generali obbligatorie)
1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi,
deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del
servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
- gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di
vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il
numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti
nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi.
L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società
dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione
regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in
particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto
professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi
Codice del Consumo - Art. 49 Obblighi di informazione
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato
fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista
fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e
comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al
supporto e ai beni o servizi;
b) l'identità del professionista;
c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di
telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al
consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare
efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del
professionista per conto del quale agisce;
d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo
geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare
eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del
quale agisce;
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura
dei beni o servizi comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo
in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese
aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora
tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione
che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto
a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo
totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti
prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai
costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati
in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;
f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del
contratto quando tale costo e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il
professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso,
il trattamento dei reclami da parte del professionista;
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le
procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1,
nonché il modulo tipo di recesso;
i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo
della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza
qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a
mezzo posta;
l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una
richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, egli
è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi
dell'articolo 57, comma 3;
m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59,
l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o,
se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al
consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18,
comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta
copia, se del caso;
q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo
indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per
recedere dal contratto;
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma
del contratto;
s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie
finanziarie che il consumatore e' tenuto a pagare o fornire su richiesta del
professionista;
t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure
applicabili di protezione tecnica;
u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware
e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può
ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-
giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista e' soggetto e le
condizioni per avervi accesso.
Art. 51 (Codice del Consumo)
Requisiti formali dei contratti a distanza
Le informazioni di cui all’art. 49 devono essere messe a disposizione del consumatore
in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio
semplice e comprensibile.
Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al
consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed
evidente le informazioni relative a: caratteristiche del bene, prezzo/costo totale, durata
(minima).
Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore
riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro
dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la
funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con
obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che
l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista.
Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non e' vincolato dal
contratto o dall'ordine.
Art. 51 (Codice del Consumo). Requisiti formali dei contratti a distanza
I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più
tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative
alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso
(unitamente alle informazioni precontrattuali) su un mezzo durevole, entro
un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più
tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del
servizio abbia inizio.
Restano impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti
elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli
articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
D.Lgs. 70/2003 – Art. 12
(Informazioni dirette alla conclusione del contratto)
Il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in
modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte
del destinatario del servizio, le seguenti informazioni :
- le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
-il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
- i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli
errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
- gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
- le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
- l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono
essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la
riproduzione.
D.Lgs. 70/2003 – Art. 13
(Inoltro dell'ordine)
1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in
cui il destinatario di un bene o di un servizio della società
dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.
2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il
prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica,
accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo
delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le
informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del
servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento,
del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.
3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle
quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti
conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta
elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
Diritto di recesso
Codice del Consumo art. 52 e ss.
Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il
consumatore dispone di un periodo di
quattordici giorni per recedere da un contratto
a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali senza dover fornire alcuna
motivazione e senza dover sostenere costi
diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma
2, e all'articolo 57.
Grazie per l’attenzione
Avv. Luigi Foglia
email:
luigifoglia@studiolegalelisi.it
D&L Department s.r.l.
telefax +39 0832 25 60 65
Studio Legale Lisi è anche
Il commercio elettronico nella società dell'informazione -  Avv. Luigi Foglia

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Il commercio elettronico nella società dell'informazione - Avv. Luigi Foglia

  • 1.
  • 2. COMMERCIO ELETTRONICO ? rappresenta la principale espressione dell’attività economica telematica << Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on line di contenuti digitali; l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni>> Comunicazione della Commissione al Parlamento COM (97) 157 -         business to business (B2B) - si tratta della forma "classica" di  commercio elettronico, realizzata tra diversi operatori commerciali; viene  utilizzato da vari anni anche grazie alla nascita delle reti private;   -         business to administration - è la categoria che riguarda i rapporti tra  imprese e Pubblica Amministrazione. Inizialmente sperimentata con successo  negli Stati Uniti e nei Paesi anglosassoni, ormai modello di e-governement in  tutta Europa;   -         business to consumer (B2C) - è la vendita elettronica al minuto  (definita dagli americani electronic retailing) e deve la sua diffusione al Web.  on e gi uri di ca di co m me rci o ele ttr on ic o
  • 3.
  • 4.
  • 5. Alcuni degli adempimenti e delle domande che deve porsi il titolare di un sito web: - quale è la disciplina italiana (o straniera) applicabile? - devo chiedere delle autorizzazioni? - ci sono delle informazioni obbligatorie da inserire sul sito web? - posso fare webmarketing in maniera indisturbata? Come faccio la pubblicità dei miei prodotti? - come proteggo il mio domain name? come proteggo i contenuti del sito web e le fotografie inserite? - posso utilizzare i contenuti di altri siti web e copiarli? - devo fare dei contratti? posso fare sottoscrivere i contratti di acquisto sul mio sito? Li posso conservare e archiviare solo in digitale? Hanno valore di prova? - sono responsabile dei link e banner inseriti sul mio sito web? - come tutelo la privacy e la sicurezza mia e del visitatore? Posso inserire una web cam sul mio sito che riprende la spiaggia e il mio albergo? - posso creare una rete con i miei distributori o fare da intermediario tra fornitori e rivenditori? ….etc. etc.
  • 6. Si possono distinguere tre fasi principali nel commercio elettronico: 1) Ricerca informazioni da parte del consumatore e del fornitore - marketing on line - 2) Transazione telematica (ordine di acquisto e pagamento) - contratto on line - 3) Consegna dei beni o dei servizi per i quali la transazione si è conclusa - logistica - commercio elettronico diretto commercio elettronico indiretto
  • 7. Tutta la normativa nazionale, comunitaria e internazionale si è andata evolvendo verso un’articolata tutela del consumatore Chi intende commerciare in rete, oltre a definire un contratto di natura sopranazionale deve predisporre gli strumenti tecnici che consentano: -la riservatezza delle transazioni, -l'autenticità e l'identificabilità delle parti, -la possibilità di dimostrare la formazione di una volontà negoziale delle parti, -la sicurezza e l'integrità dei dati, -una adeguata informazione e protezione per il consumatore
  • 8. Le tendenze legislative in materia di servizi della società dell’informazione Consumatore Destinatario del servizio Cyberconsumatore Diritto di informazione prima dell’acquisto di servizi o beni “virtualizzati” - fase precontrattuale e contrattuale - tutela della privacy - pubblicità "destinatario del servizio": la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni ex art. 2 lett.d) direttiva 2000/31/CE)
  • 9. Definizioni art. 2 D.Lgs. 206/2005 consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
  • 10. …ma c’è oggi un quadro unitario in Europa e in Italia? Numerosissime appaiono le normative di livello nazionale (di recepimento di direttive europee), susseguitesi nel corso degli anni, che in generale interferiscono, in modo più o meno penetrante, con la problematica inerente alla conclusione del contratto e regolamentano il commercio elettronico B2B e soprattutto B2C: La situazione di qualche tempo fa: a) il D.Lgs. 15-1-1992, n° 50 (di attuazione della Direttiva n° 85/5777/CE, pubblicato in G.U. 3-3-1992, n° 27, S.O.), in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; b) il D.Lgs. 25-1-1992, n° 74 (di attuazione della Direttiva n° 84/450/CE, pubblicato in G.U. 13-2-1992, n° 36, S.O.), in materia di pubblicità ingannevole, come di recente modificato dal D.Lgs. 25-2-2000, n° 67 (di attuazione della Direttiva n° 97/55/CE, pubblicato in G.U 27-3-2000, n° 72), per includervi la pubblicità comparativa che prevede, quale finalità, di tutelare la collettività dalla pubblicità ingannevole, dalle sue conseguenze sleali, e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa; c) gli artt. 1469-bis e ss. c.c. (introdotti in attuazione della Direttiva n° 93/13/CE, con L. 6-2-1996, n° 52);
  • 11. d) la L. 31-12-1996, n° 675 e successive modificazioni ed integrazioni - ivi compreso il D.Lgs. 13-5-1998, n° 171, sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni - (nota come "legge sulla privacy") oggi abrogati e sostituiti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - G.U. 29/7/2003 n. 174) e) l'art. 15, comma 2, L. 15-3-1997, n° 59 (la c.d. "legge Bassanini"), attuato con D.P.R. 10-11-1997, n° 513 (in G.U. 13-3-1998, n° 60), e con il collegato DPCM 8-2-1999 (in G.U. 15-4-1999, n° 97), contenente le specifiche tecniche per la concreta applicazione del detto decreto presidenziale, in oggi ripresi e rielaborati dal D.P.R. 28-12-2000, n° 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (in G.U. 20-2-2001, n° 42, S.O.) come modificato di recente dal D. Lgs. n. 10/2002 (attuativo della direttiva 1999/93/CE); f) il D.Lgs. 31-3-1998, n° 114 (in G.U. 24-4-1998, n° 95, S.O.), di riforma della disciplina relativa al settore del commercio (c.d. "decreto Bersani"); g) la L. 30-7-1998, n° 281 (in G.U. 14-8-1998, n° 189), recante la "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", da considerarsi una sorta di "carta costituzionale" dei diritti dei consumatori, come integrata dal D.Lgs. 23-4- 2001, n° 224 (in G.U. 15-6-2001, n° 137), attuativo della Direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
  • 12. h) il D.Lgs. 22-5-1999, n° 185 (di attuazione della Direttiva n° 97/7/CE, pubblicato in G.U. 21-6-1999, n° 143), sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; i) il recente Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea del 22-12-2000, n° 44, Reg. (CE) 44/2001 (in GUCE, n° L012 del 16-1-2001), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,, in sostituzione, in ambito comunitario, della Convenzione di Bruxelles 27-9-1968 e della Convenzione di Lugano 16-9- 1998. l) il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 (di recepimento della Direttiva 85/374CE) in materia di tutela del consumatore dai danni derivanti dai prodotti difettosi m) D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 24 attuativo della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo (artt. 1519bis e ss. cod. civ.). n) D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 - di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. (…) Aggiungiamo la Circolare n. 3487/C del 01.06.2000 "Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico" del Ministero dell'industria, commercio e artigianato sul decreto legislativo 114/88 e avremo un quadro abbastanza completo della normativa generale italiana in materia di commercio elettronico…
  • 13. Oggi invece quanto meno tutto (o quasi) si ritrova in pochi “Codici” che racchiudono la materia: -Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003) -Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) -Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) - D. Lgs. 70/2003 (sul commercio elettronico e servizi della Società dell’Informazione) - D. Lgs. 114/1998 (Riforma del Commercio) …il problema è che non sempre questi “codici” sono tra loro collegati e amalgamati!
  • 14. D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico È diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico. Assenza di autorizzazione preventiva L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente.
  • 15. Codice del consumo D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Il Codice del Consumo armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti. Diritti fondamentali del consumatore a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
  • 16. contratto a distanza: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; contratto negoziato fuori dei locali commerciali: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore e' stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;
  • 17.
  • 18. Art. 7 D.Lgs 70/2003 (Informazioni generali obbligatorie) 1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni: - il nome, la denominazione o la ragione sociale; - il domicilio o la sede legale; - gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica; - il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; - il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta; - l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; - l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
  • 19. Art. 7 D.Lgs 70/2003 (Informazioni generali obbligatorie) 1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni: - gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; per quanto riguarda le professioni regolamentate: 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione; 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato; 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi. L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi
  • 20. Codice del Consumo - Art. 49 Obblighi di informazione Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; b) l'identità del professionista; c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce; d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;
  • 21. e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo; f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista; h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso;
  • 22. i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3; m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso; n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni; o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;
  • 23. q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto; r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto; s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e' tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista; t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile; v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra- giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista e' soggetto e le condizioni per avervi accesso.
  • 24. Art. 51 (Codice del Consumo) Requisiti formali dei contratti a distanza Le informazioni di cui all’art. 49 devono essere messe a disposizione del consumatore in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni relative a: caratteristiche del bene, prezzo/costo totale, durata (minima). Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine.
  • 25. Art. 51 (Codice del Consumo). Requisiti formali dei contratti a distanza I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso (unitamente alle informazioni precontrattuali) su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Restano impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
  • 26. D.Lgs. 70/2003 – Art. 12 (Informazioni dirette alla conclusione del contratto) Il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni : - le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; -il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; - i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore; - gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica; - le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano; - l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie. 3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.
  • 27. D.Lgs. 70/2003 – Art. 13 (Inoltro dell'ordine) 1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica. 2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili. 3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
  • 28. Diritto di recesso Codice del Consumo art. 52 e ss. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57.
  • 29. Grazie per l’attenzione Avv. Luigi Foglia email: luigifoglia@studiolegalelisi.it D&L Department s.r.l. telefax +39 0832 25 60 65 Studio Legale Lisi è anche