Intervento dell'Avv. Luigi Foglia al convegno organizzato dall'Associazione Forense di Lecce il 1 dicembre 2016 sul tema:
Il commercio elettronico nella società dell'informazione
Seminario organizzato dal Centro Studi Informatica Giuridica di Milano nell'ambito di SMAU Milano 2012 ("Efficienza time-to-market e compliance nella realizzazione di sistemi di e-commerce e approvvigionamento elettronico")
Presentazione a cura dell'ing. Paolo A. Catti, Associate Partner VPS, tenutasi in occasione dell'evento annuale del GDL Governance Digitale, di ANORC Mercato e ANORC Professioni.
28 novembre 2019, Roma - Centro Congressi della Banca d’Italia
Smart Cities e trattamento di dati personali: dal Codice della Privacy al Reg...Massimo Farina
Gli oggetti che popolano le città intelligenti sono dotati di sensori che trasmettono informazioni alla Rete, rendendola sempre più intelligente; la Rete, da contenitore, diventa anche fonte di produzione delle informazioni.
Seminario organizzato dal Centro Studi Informatica Giuridica di Milano nell'ambito di SMAU Milano 2012 ("Efficienza time-to-market e compliance nella realizzazione di sistemi di e-commerce e approvvigionamento elettronico")
Presentazione a cura dell'ing. Paolo A. Catti, Associate Partner VPS, tenutasi in occasione dell'evento annuale del GDL Governance Digitale, di ANORC Mercato e ANORC Professioni.
28 novembre 2019, Roma - Centro Congressi della Banca d’Italia
Smart Cities e trattamento di dati personali: dal Codice della Privacy al Reg...Massimo Farina
Gli oggetti che popolano le città intelligenti sono dotati di sensori che trasmettono informazioni alla Rete, rendendola sempre più intelligente; la Rete, da contenitore, diventa anche fonte di produzione delle informazioni.
Lo scorso 22 giugno 2017 si è svolto a Taranto (Palazzo di Città - Salone degli Specchi) l'evento organizzato dal delegato territoriale Stefania Lo Cascio dal titolo "Digitalizzazione 2017!".
All'evento interverranno Alessandro Selam, direttore generale di ANORC, Luigi Foglia, componente del direttivo e Carola Caputo, consulente del Digital & Law Department.
L'evento è stato patrocinato da ANORC e ANORC Professioni
Lo scorso 22 giugno 2017 si è svolto a Taranto (Palazzo di Città - Salone degli Specchi) l'evento organizzato dal delegato territoriale Stefania Lo Cascio dal titolo "Digitalizzazione 2017!".
All'evento interverranno Alessandro Selam, direttore generale di ANORC, Luigi Foglia, componente del direttivo e Carola Caputo, consulente del Digital & Law Department.
L'evento è stato patrocinato da ANORC e ANORC Professioni
Il nuovo CAD è legge. Approvato questa mattina in via definitiva dal Conisglio dei ministri, il nuovo testo presenta alcune modifiche sugli aspetti giudicati più deboli del suo predecessore (il primo CAD, promosso dall'allora Ministro Lucio Stanca, risale al 2005). In particolare, si legge nel comunicato diffuso questa mattina dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, il nuovo CAD introduce misure premiali e sanzionatorie rispetto all'attuazione degli obblighi di "innovazione" per le amministrazioni, con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali (principio di effettività).
La generazione, la gestione e la conservazione delle firme elettroniche e del...Digital Law Communication
La generazione, la gestione e la conservazione delle firme elettroniche e delle firme grafometriche.
L'intervento dell'Avv. Andrea Lisi allo SMAU di Milano dello scorso ottobre.
Il ruolo del Responsabile della conservazione digitale dei documenti: profess...Sergio Primo Del Bello
Intervento dell'avv. Andrea Lisi, presidente ANORC, al workshop sulla "Conservazione sostitutiva" organizzato dalla Provincia di Bergamo e ANAI Lombardia.
Nembro, 14 maggio 2013
Presentation delivered to residents of the 400+ Lindmoor Woods subdivision homes when serving as Lead Coordinator. This presentation depicts the reduction in crime metrics since the Watch's establishment in August 2011. Elected public servants such as Interim DeKalb County CEO Lee May and Assistant DeKalb County Police Chief Dale Homes were in attendance. <br> <br> NOTE: Presentation NOTES are not, regrettably, viewable in this edition.
Lo scorso 22 giugno 2017 si è svolto a Taranto (Palazzo di Città - Salone degli Specchi) l'evento organizzato dal delegato territoriale Stefania Lo Cascio dal titolo "Digitalizzazione 2017!".
All'evento interverranno Alessandro Selam, direttore generale di ANORC, Luigi Foglia, componente del direttivo e Carola Caputo, consulente del Digital & Law Department.
L'evento è stato patrocinato da ANORC e ANORC Professioni
Lo scorso 22 giugno 2017 si è svolto a Taranto (Palazzo di Città - Salone degli Specchi) l'evento organizzato dal delegato territoriale Stefania Lo Cascio dal titolo "Digitalizzazione 2017!".
All'evento interverranno Alessandro Selam, direttore generale di ANORC, Luigi Foglia, componente del direttivo e Carola Caputo, consulente del Digital & Law Department.
L'evento è stato patrocinato da ANORC e ANORC Professioni
Il nuovo CAD è legge. Approvato questa mattina in via definitiva dal Conisglio dei ministri, il nuovo testo presenta alcune modifiche sugli aspetti giudicati più deboli del suo predecessore (il primo CAD, promosso dall'allora Ministro Lucio Stanca, risale al 2005). In particolare, si legge nel comunicato diffuso questa mattina dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, il nuovo CAD introduce misure premiali e sanzionatorie rispetto all'attuazione degli obblighi di "innovazione" per le amministrazioni, con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali (principio di effettività).
La generazione, la gestione e la conservazione delle firme elettroniche e del...Digital Law Communication
La generazione, la gestione e la conservazione delle firme elettroniche e delle firme grafometriche.
L'intervento dell'Avv. Andrea Lisi allo SMAU di Milano dello scorso ottobre.
Il ruolo del Responsabile della conservazione digitale dei documenti: profess...Sergio Primo Del Bello
Intervento dell'avv. Andrea Lisi, presidente ANORC, al workshop sulla "Conservazione sostitutiva" organizzato dalla Provincia di Bergamo e ANAI Lombardia.
Nembro, 14 maggio 2013
Presentation delivered to residents of the 400+ Lindmoor Woods subdivision homes when serving as Lead Coordinator. This presentation depicts the reduction in crime metrics since the Watch's establishment in August 2011. Elected public servants such as Interim DeKalb County CEO Lee May and Assistant DeKalb County Police Chief Dale Homes were in attendance. <br> <br> NOTE: Presentation NOTES are not, regrettably, viewable in this edition.
Valeo Lighting Systems From light to advanced vision technologies valeoscope ...Hugo Vallet
As one of the world’s leaders & multi-specialist in Visibility and Lighting systems, Valeo offers you:
• Full information about lighting technology, from replacement parts to diagnosis and maintenance.
• A complete aftermarket product offer with more than 2500 part numbers.
• 100% Valeo O.E. on headlamps, rearlamps, foglamps and DRL.
• A full range of Halogen and LED auxiliary lamps for passenger cars, trucks and agricultural vehicles.
• A complete range of bulbs specifically developed by Valeo for the aftermarket.
• A full range of services available: training, technical support, point of sales material, logistic services “speed, service and quality”.
Valeo Tech-Assist, the 24/7 online technical database for Valeo's spare parts: http://www.valeo-techassist.com
Access Valeo's Lighting Systems product catalogues:
• Lighting & Signalling Left-hand Drive LHD catalogue: http://www.slideshare.net/ValeoService/valeo-passenger-car-light-commerciavaleo-passenger-car-light-commercial-vehicles-lighting-signalling-left-hand-drive-catalogue-954099l-vehicles-lighting-signalling-left-hand-drive-catalogue-954099
• Lighting & Signalling Right-hand Drive RHD catalogue: http://www.slideshare.net/ValeoService/valeo-passenger-car-light-commercial-vehicles-lighting-signalling-right-hand-drive-catalogue-954098
• Cibié OSCAR Halogen & LED catalogue: http://www.slideshare.net/ValeoService/cibi-oscar-additional-headlight-range-2014-968317-english-catalogue
• Lighting & Signalling bulb catalogue: http://www.slideshare.net/ValeoService/valeo-passenger-car-lighting-signaling-bulbs-quickfinder-catalogue-954040
Discover Valeo's lighting technologies on YouTube:
• How does work BeamAtic® PremiumLED? https://youtu.be/pBA4gOtiqrk
• Today great inventors of lighting technologies work at Valeo: https://youtu.be/cREigMFVdSM
• Ready to switch to BeamAtic® PremiumLED?: https://youtu.be/izzuYvoZFxs
• Valeo Laser Lighting Technology: https://youtu.be/fSQFpWU6VhM
• Cibié OSCAR® LED auxiliary headlamp range: https://youtu.be/LT73AiBRI0w
Discover other valeoscope brochures:
• Air Conditioning: http://www.slideshare.net/ValeoService/valeo-air-conditioning-valeoscope-technical-brochure-ac-handbook-part-1-998321
• Clutch KIT4P conversion kits: http://www.slideshare.net/ValeoService/valeo-transmission-systems-clutch-kit4p-valeoscope-technical-handbook-998100
• Dual-Mass flywheel technology: http://www.slideshare.net/ValeoService/valeo-transmission-systems-dualmass-flywheel-valeoscope-product-focus-998120
• Seft-Adjusting Technology & High-Efficiency Clutches: http://www.slideshare.net/ValeoService/valeo-transmission-systems-clutch-sathec-valeoscope-product-focus-998121
• Truck brake pad diag & fit: http://www.slideshare.net/ValeoService/truck-brake-pad-fault-assessment-valeoscope-diagfit-brochure-957100
Find all Valeo's lighting & signalling spare parts on http://www.valeoservice.com
Valeo, automotive technology, naturally.
Tutela del consumatore - Il commercio elettronico, internet - Avv. Daniele Lu...Daniele Lussana
International University College of Turin
Corso di formazione per la tutela del consumatore
Codice del Consumo
Mercato europeo
Commercio Elettronico
Internet
e-commerce
recesso
relatore Avv. Daniele Lussana
La guida vuole dare all'impresa che si affaccia al mondo del commercio elettronico un quadro chiaro degli obblighi giuridici, indicando i principali adempimenti relativi all'avvio e alla gestione di un sito di e-commerce.
La newsletter, in relazione all'attività parlamentare e degli organismi regolatori, ha una cadenza periodica (di solito settimanale) ed intende fornire una informativa chiara e sempre aggiornata sui temi di maggiore interesse per le imprese associate, anche attraverso alcuni approfondimenti per i provvedimenti più importanti.
This presentation aims to highlight some aspects of the European legislation on e-commerce and if the proposal for a "Regulation on a Common European Sales Law (CESL) will really introduce some improvements or not.
È indiscutibile che il web sia fonte di tante opportunità ma, a volte, se non lo si conosce, può diventare anche causa di potenziali “grattacapi”. Probabilmente vi è capitato diverse volte di imbattervi in problematiche giuridiche connesse alla rete sia che voi lavoriate utilizzando questo strumento o anche solo che ci trascorriate parte del vostro tempo libero. Forse non ne siamo del tutto consapevoli, ma ogni “azione” che facciamo sul web potrebbe avere delle conseguenze giuridiche che spesso ignoriamo.
Alla GGDModena4 abbiamo cercato di chiarirci le idee su gran parte degli aspetti legali connessi al web. Questa presentazione è sull'E-commerce.
Ecommerce: una nuova sfida nel mercato globaleBugnion Spa
L'ecommerce é un settore che negli ultimi anni ha visto una costante crescita. Nel realizzare e gestire un sito per il commercio elettronico si devono però rispettare specifiche norme di legge, a pena di sanzioni o a rischio di controversie giudiziarie.
Il processo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione richiede alle aziende un cambiamento tecnologico e di processo nelle attività del ciclo attivo e passivo, dato dalla necessità di dialogo con il Sistema di Interscambio di Sogei (Sdi), l'infrastruttura che si occupa di ricevere i flussi di fatture elettroniche destinate alla PA e di destinarli verso gli uffici competenti.
InfoCert ha già provveduto a supportare i soggetti coinvolti in tale processo attraverso l'erogazione di un servizio specifico di Fatturazione Elettronica per PA, per la gestione automatizzata del ciclo di invio, ricezione e conservazione delle Fatture Elettroniche PA, perciò può organizzare e inviare le fatture elettroniche e successivamente organizzare tutto il processo di conservazione sostitutiva.
Presentazione a cura del dott. Stefano Tomasini, Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale presso INAIL, tenutasi in occasione dell'evento annuale del GDL Governance Digitale, di ANORC Mercato e ANORC Professioni.
28 novembre 2019, Roma - Centro Congressi della Banca d’Italia
Presentazione a cura dell''avv. Andrea Lisi, Presidente ANORC Professioni, tenutasi in occasione dell'evento annuale del GDL Governance Digitale, di ANORC Mercato e ANORC Professioni.
28 novembre 2019, Roma - Centro Congressi della Banca d’Italia
Intervento tenuto in occasione del seminario informativo in materia di e-commerce e servizi ICT, organizzato da Camera di Commercio italiana per la Germania (ITKAM), su incarico del Ministero federale tedesco per l’Economia e l’Energia (BMWi).
L’evento è stato realizzato nell’ambito del programma di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) promosso dal BMWi.
Sede: Istituto italiano di Cultura di Berlino
Data: 12 settembre 2019
Intervento a cura di: avv. Andrea Lisi, Titolare Studio Legale Lisi e Presidente di ANORC Professioni.
di Enrico Pelino, avvocato - Partner Grieco Pelino Avvocati e consigliere Direttivo ANORC Professioni
Presentazione tenuta presso il 18:°Meeting ACEF, Bologna - 19 ottobre 2018
Le nuove competenze per la digitalizzazione e la privacy
Il commercio elettronico nella società dell'informazione - Avv. Luigi Foglia
1.
2. COMMERCIO ELETTRONICO ?
rappresenta la principale espressione dell’attività economica telematica
<< Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività
commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende
attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per
via elettronica; la distribuzione on line di contenuti digitali;
l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di
borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di
tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni>>
Comunicazione della Commissione al Parlamento COM (97) 157
- business to business (B2B) - si tratta della forma "classica" di
commercio elettronico, realizzata tra diversi operatori commerciali; viene
utilizzato da vari anni anche grazie alla nascita delle reti private;
- business to administration - è la categoria che riguarda i rapporti tra
imprese e Pubblica Amministrazione. Inizialmente sperimentata con successo
negli Stati Uniti e nei Paesi anglosassoni, ormai modello di e-governement in
tutta Europa;
- business to consumer (B2C) - è la vendita elettronica al minuto
(definita dagli americani electronic retailing) e deve la sua diffusione al Web.
on
e
gi
uri
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ca
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ic
o
3.
4.
5. Alcuni degli adempimenti e delle domande che deve porsi il titolare di un sito web:
- quale è la disciplina italiana (o straniera) applicabile?
- devo chiedere delle autorizzazioni?
- ci sono delle informazioni obbligatorie da inserire sul sito web?
- posso fare webmarketing in maniera indisturbata? Come faccio la pubblicità dei
miei prodotti?
- come proteggo il mio domain name? come proteggo i contenuti del sito web e le
fotografie inserite?
- posso utilizzare i contenuti di altri siti web e copiarli?
- devo fare dei contratti? posso fare sottoscrivere i contratti di acquisto sul mio
sito? Li posso conservare e archiviare solo in digitale? Hanno valore di prova?
- sono responsabile dei link e banner inseriti sul mio sito web?
- come tutelo la privacy e la sicurezza mia e del visitatore? Posso inserire una web
cam sul mio sito che riprende la spiaggia e il mio albergo?
- posso creare una rete con i miei distributori o fare da intermediario tra fornitori e
rivenditori? ….etc. etc.
6. Si possono distinguere tre fasi principali nel commercio
elettronico:
1) Ricerca informazioni da parte del consumatore e del fornitore
- marketing on line -
2) Transazione telematica (ordine di acquisto e pagamento)
- contratto on line -
3) Consegna dei beni o dei servizi per i quali la transazione si è
conclusa
- logistica -
commercio elettronico diretto commercio elettronico indiretto
7. Tutta la normativa nazionale, comunitaria e internazionale si è
andata evolvendo verso un’articolata tutela del consumatore
Chi intende commerciare in rete, oltre a definire un contratto di
natura sopranazionale deve predisporre gli strumenti tecnici che
consentano:
-la riservatezza delle transazioni,
-l'autenticità e l'identificabilità delle parti,
-la possibilità di dimostrare la formazione di una volontà
negoziale delle parti,
-la sicurezza e l'integrità dei dati,
-una adeguata informazione e protezione per il consumatore
8. Le tendenze legislative in materia di servizi della
società dell’informazione
Consumatore
Destinatario del servizio
Cyberconsumatore
Diritto di informazione prima
dell’acquisto di servizi o beni
“virtualizzati”
- fase precontrattuale e
contrattuale
- tutela della privacy
- pubblicità
"destinatario del servizio": la persona fisica o giuridica che, a scopi
professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in
particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni ex art. 2 lett.d)
direttiva 2000/31/CE)
9. Definizioni
art. 2 D.Lgs. 206/2005
consumatore o utente: la persona fisica che
agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta;
professionista: la persona fisica o giuridica che
agisce nell'esercizio della propria attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale, ovvero un suo intermediario;
10. …ma c’è oggi un quadro unitario in Europa e in Italia?
Numerosissime appaiono le normative di livello nazionale (di recepimento
di direttive europee), susseguitesi nel corso degli anni, che in generale
interferiscono, in modo più o meno penetrante, con la problematica
inerente alla conclusione del contratto e regolamentano il commercio
elettronico B2B e soprattutto B2C:
La situazione di qualche tempo fa:
a) il D.Lgs. 15-1-1992, n° 50 (di attuazione della Direttiva n° 85/5777/CE,
pubblicato in G.U. 3-3-1992, n° 27, S.O.), in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali;
b) il D.Lgs. 25-1-1992, n° 74 (di attuazione della Direttiva n° 84/450/CE,
pubblicato in G.U. 13-2-1992, n° 36, S.O.), in materia di pubblicità
ingannevole, come di recente modificato dal D.Lgs. 25-2-2000, n° 67 (di
attuazione della Direttiva n° 97/55/CE, pubblicato in G.U 27-3-2000, n° 72),
per includervi la pubblicità comparativa che prevede, quale finalità, di
tutelare la collettività dalla pubblicità ingannevole, dalle sue conseguenze
sleali, e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa;
c) gli artt. 1469-bis e ss. c.c. (introdotti in attuazione della Direttiva n°
93/13/CE, con L. 6-2-1996, n° 52);
11. d) la L. 31-12-1996, n° 675 e successive modificazioni ed integrazioni - ivi
compreso il D.Lgs. 13-5-1998, n° 171, sulla tutela della vita privata nel
settore delle telecomunicazioni - (nota come "legge sulla privacy") oggi
abrogati e sostituiti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - G.U. 29/7/2003 n. 174)
e) l'art. 15, comma 2, L. 15-3-1997, n° 59 (la c.d. "legge Bassanini"), attuato
con D.P.R. 10-11-1997, n° 513 (in G.U. 13-3-1998, n° 60), e con il collegato
DPCM 8-2-1999 (in G.U. 15-4-1999, n° 97), contenente le specifiche tecniche
per la concreta applicazione del detto decreto presidenziale, in oggi ripresi e
rielaborati dal D.P.R. 28-12-2000, n° 445, Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (in
G.U. 20-2-2001, n° 42, S.O.) come modificato di recente dal D. Lgs. n.
10/2002 (attuativo della direttiva 1999/93/CE);
f) il D.Lgs. 31-3-1998, n° 114 (in G.U. 24-4-1998, n° 95, S.O.), di riforma
della disciplina relativa al settore del commercio (c.d. "decreto Bersani");
g) la L. 30-7-1998, n° 281 (in G.U. 14-8-1998, n° 189), recante la "Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti", da considerarsi una sorta di "carta
costituzionale" dei diritti dei consumatori, come integrata dal D.Lgs. 23-4-
2001, n° 224 (in G.U. 15-6-2001, n° 137), attuativo della Direttiva 98/27/CE
relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
12. h) il D.Lgs. 22-5-1999, n° 185 (di attuazione della Direttiva n° 97/7/CE,
pubblicato in G.U. 21-6-1999, n° 143), sulla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza;
i) il recente Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea del 22-12-2000,
n° 44, Reg. (CE) 44/2001 (in GUCE, n° L012 del 16-1-2001), concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale,, in sostituzione, in ambito comunitario, della
Convenzione di Bruxelles 27-9-1968 e della Convenzione di Lugano 16-9-
1998.
l) il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 (di recepimento della Direttiva 85/374CE)
in materia di tutela del consumatore dai danni derivanti dai prodotti difettosi
m) D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 24 attuativo della direttiva 1999/44/CE su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie di consumo (artt. 1519bis e ss. cod. civ.).
n) D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 - di attuazione della direttiva 2000/31/CE
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel
mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
(…) Aggiungiamo la Circolare n. 3487/C del 01.06.2000 "Disciplina della
vendita di beni tramite mezzo elettronico" del Ministero dell'industria,
commercio e artigianato sul decreto legislativo 114/88 e avremo un quadro
abbastanza completo della normativa generale italiana in materia di
commercio elettronico…
13. Oggi invece quanto meno tutto (o quasi) si ritrova in pochi “Codici” che racchiudono la
materia:
-Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003)
-Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)
-Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005)
- D. Lgs. 70/2003 (sul commercio elettronico e servizi della
Società dell’Informazione)
- D. Lgs. 114/1998 (Riforma del Commercio)
…il problema è che non sempre questi “codici” sono tra loro
collegati e amalgamati!
14. D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con
particolare riferimento al commercio elettronico
È diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi
della società dell'informazione, fra i quali il commercio
elettronico.
Assenza di autorizzazione preventiva
L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della
società dell'informazione e il suo esercizio non sono
soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad
altra misura di effetto equivalente.
15. Codice del consumo
D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Il Codice del Consumo armonizza e riordina le normative concernenti i processi di
acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei
consumatori e degli utenti.
Diritti fondamentali del consumatore
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede,
correttezza e lealtà;
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e
democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
16. contratto a distanza: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il
consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di
prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più
mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto stesso;
contratto negoziato fuori dei locali commerciali: qualsiasi contratto tra il
professionista e il consumatore:
1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in
un luogo diverso dai locali del professionista;
2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di
cui al numero 1;
3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione
a distanza immediatamente dopo che il consumatore e' stato avvicinato
personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla
presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;
4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente
lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;
17.
18. Art. 7 D.Lgs 70/2003 (Informazioni generali obbligatorie)
1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi,
deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del
servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
- il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- il domicilio o la sede legale;
- gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare
direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle
imprese;
- il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente
nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
- l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi
servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le
imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
- l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli
estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della
prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
19. Art. 7 D.Lgs 70/2003 (Informazioni generali obbligatorie)
1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi,
deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del
servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
- gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di
vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il
numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti
nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi.
L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società
dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione
regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in
particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto
professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi
20. Codice del Consumo - Art. 49 Obblighi di informazione
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato
fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista
fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e
comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al
supporto e ai beni o servizi;
b) l'identità del professionista;
c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di
telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al
consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare
efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del
professionista per conto del quale agisce;
d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo
geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare
eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del
quale agisce;
21. e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura
dei beni o servizi comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo
in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese
aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora
tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione
che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto
a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo
totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti
prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai
costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati
in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;
f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del
contratto quando tale costo e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il
professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso,
il trattamento dei reclami da parte del professionista;
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le
procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1,
nonché il modulo tipo di recesso;
22. i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo
della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza
qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a
mezzo posta;
l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una
richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, egli
è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi
dell'articolo 57, comma 3;
m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59,
l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o,
se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al
consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18,
comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta
copia, se del caso;
23. q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo
indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per
recedere dal contratto;
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma
del contratto;
s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie
finanziarie che il consumatore e' tenuto a pagare o fornire su richiesta del
professionista;
t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure
applicabili di protezione tecnica;
u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware
e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può
ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-
giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista e' soggetto e le
condizioni per avervi accesso.
24. Art. 51 (Codice del Consumo)
Requisiti formali dei contratti a distanza
Le informazioni di cui all’art. 49 devono essere messe a disposizione del consumatore
in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio
semplice e comprensibile.
Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al
consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed
evidente le informazioni relative a: caratteristiche del bene, prezzo/costo totale, durata
(minima).
Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore
riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro
dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la
funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con
obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che
l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista.
Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non e' vincolato dal
contratto o dall'ordine.
25. Art. 51 (Codice del Consumo). Requisiti formali dei contratti a distanza
I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più
tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative
alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso
(unitamente alle informazioni precontrattuali) su un mezzo durevole, entro
un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più
tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del
servizio abbia inizio.
Restano impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti
elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli
articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
26. D.Lgs. 70/2003 – Art. 12
(Informazioni dirette alla conclusione del contratto)
Il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in
modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte
del destinatario del servizio, le seguenti informazioni :
- le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
-il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
- i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli
errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
- gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
- le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
- l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono
essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la
riproduzione.
27. D.Lgs. 70/2003 – Art. 13
(Inoltro dell'ordine)
1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in
cui il destinatario di un bene o di un servizio della società
dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.
2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il
prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica,
accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo
delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le
informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del
servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento,
del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.
3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle
quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti
conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta
elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
28. Diritto di recesso
Codice del Consumo art. 52 e ss.
Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il
consumatore dispone di un periodo di
quattordici giorni per recedere da un contratto
a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali senza dover fornire alcuna
motivazione e senza dover sostenere costi
diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma
2, e all'articolo 57.
29. Grazie per l’attenzione
Avv. Luigi Foglia
email:
luigifoglia@studiolegalelisi.it
D&L Department s.r.l.
telefax +39 0832 25 60 65
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