Relatore: Avv. Maela Coccato Vicepresidente Amadir, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Venezia e membro della commissione informatica del COA, Consigliere del Centro Studi Processo Telematico.
Nell’approcciarsi alla nuova modalità di fatturazione e tenuta della contabilità digitalizzata, le aziende ed i professionisti dovranno affrontare un ulteriore problema: la conservazione a norma delle fatture.
La fatturazione elettronica consiste in un documento informatico che deve essere protetto e custodito nel tempo e ciò sia per la tenuta della contabilità interna, che per essere utilizzato verso terzi.
In tal senso, la conservazione a norma ha rilievo sia dal punto di vista civilistico (es. essere opponibile nelle controversie tra privati, clienti o fornitori), sia dal punto di vista fiscale (es. controlli del fisco o della guardia di finanza).
L’intervento mira a porre in rilievo l’essenzialità della fase di conservazione ed ad analizzare la normativa di riferimento.
In queste slide viene presentata la Digitalizzazione delle PA a seguito delle novità normative e vengono descritti i processi di digitalizzazione a norma che le Pubbliche Amministrazione dovrebbero avere per gestire creare e conservare i documenti informatici
In queste slide viene presentata la Digitalizzazione delle PA a seguito delle novità normative e vengono descritti i processi di digitalizzazione a norma che le Pubbliche Amministrazione dovrebbero avere per gestire creare e conservare i documenti informatici
Seminario di studio: "Il sistema di conservazione dei documenti informatici".
Intervento del dr Gianni Penzo Doria, Direttore Generale Università dell'Insubria, Presidente Anorc Professioni.
Il ruolo del Responsabile della conservazione digitale dei documenti: profess...Sergio Primo Del Bello
Intervento dell'avv. Andrea Lisi, presidente ANORC, al workshop sulla "Conservazione sostitutiva" organizzato dalla Provincia di Bergamo e ANAI Lombardia.
Nembro, 14 maggio 2013
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrateAntonio Palmieri
L'agenzia delle entrate riepiloga la disciplina della fattura elettronica soffermandosi sulle caratteristiche e gli elementi caratterizzanti del documento informatico
Come fare la Conservazione Sostituiva a NormaLevia Group
corso Dematerializzazione e Gestione a Norma dei Documenti Aziendali, organizzato da Levia Group in collaborazione con Treviso Tecnologia il 24 settembre 2013: una completa disamina degli aspetti legali connessi alle procedure di archiviazione e conservazione a norma dei documenti fiscali e contabili.
Conservazione digitale e fascicolo elettronicoAlfonso Pisani
Una breve sintesi dei concetti fondamentali della conservazione elettronica dei documenti ai sensi delle regole tecniche approvate nel 2013 e della fascicolazione elettronica
Il processo di dematerializzazione dei documenti che ormai da tempo è consentito dalla normativa italiana, permette di ottenere numerosi e significativi vantaggi.
Digitalizzazione a norma dei processi. Conservazione Sostitutiva e Digitale e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Compresa anche la conservazione della PEC.
Fatturare Digitale 2018 - Proteggere e custodire le Fatture Elettroniche: la ...Fatturare Digitale
Relatore: Avv. Adriana Augenti, Segretario del Centro Studi Informatica Giuridica (CSIG Bari), Segretario del Centro Studi Informatica Giuridica (CSIG Bari) e Vice Presidente del Centro Studi Processo Telematico. Data Protection Officer dell’Ordine degli Avvocati di Bari.
Quando si parla di fatturazione elettronica, in particolare quando si parla dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica anche nei rapporti B2B, troppo spesso ci si dimentica di riferirsi alla modalità di conservazione di tale particolare “documento”.
La Conservazione a norma, effettuata in maniera corretta, ha ripercussioni tanto dal punto di vista civilistico quanto dal punto di vista fiscale.
L’intervento, attraverso una breve trattazione dei principi generali contenuti nel Codice dell’Amministrazione Digitale, mira a chiarire le basi giuridiche dell’obbligatorietà e l’importanza della Conservazione e ad orientare gli operatori verso un corretto uso di questo strumento.
Seminario di studio: "Il sistema di conservazione dei documenti informatici".
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Digitalizzazione a norma dei processi. Conservazione Sostitutiva e Digitale e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Compresa anche la conservazione della PEC.
Fatturare Digitale 2018 - Proteggere e custodire le Fatture Elettroniche: la ...Fatturare Digitale
Relatore: Avv. Adriana Augenti, Segretario del Centro Studi Informatica Giuridica (CSIG Bari), Segretario del Centro Studi Informatica Giuridica (CSIG Bari) e Vice Presidente del Centro Studi Processo Telematico. Data Protection Officer dell’Ordine degli Avvocati di Bari.
Quando si parla di fatturazione elettronica, in particolare quando si parla dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica anche nei rapporti B2B, troppo spesso ci si dimentica di riferirsi alla modalità di conservazione di tale particolare “documento”.
La Conservazione a norma, effettuata in maniera corretta, ha ripercussioni tanto dal punto di vista civilistico quanto dal punto di vista fiscale.
L’intervento, attraverso una breve trattazione dei principi generali contenuti nel Codice dell’Amministrazione Digitale, mira a chiarire le basi giuridiche dell’obbligatorietà e l’importanza della Conservazione e ad orientare gli operatori verso un corretto uso di questo strumento.
Processo Telematico e Tecniche di Redazione degli AttiEdoardo Ferraro
Le slide dell'intervengo svolto al convegno del 26 marzo 2021, organizzato dalla Camera Avvocati di Este, Monselice e Montagnana in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova.
Vademecum sule notifiche di atti giudiziari a mezzo PEC (posta elettronica certificata): riprende precedenti lavori del curatore, aggiornandoli alle recenti normative in tema di poteri e modalità di autentica degli avvocati.
Fatturare Digitale - Come gestire in modo semplice la Fatturazione Elettronica.Fatturare Digitale
Relatore: Angela Tassone, Head Of Marketing & Communications in IWS Consulting
Durante il webinar sarà presentata una metodologia di lavoro, analisi e processi documentali che risponde alle attuali esigenze di gestione della Fatturazione Elettronica, attiva e passiva, con un proprio modulo e sistema automatizzato che include anche la conservazione digitale a norma.
Fatturare Digitale 2018 - Dalla stampante all’App, come gestire in modo innov...Fatturare Digitale
Relatore: Dott.ssa Alessandra Aversa Head of Document Management Area presso IWS Consulting
Soluzione Content Flow Service: la risposta all’esigenza ormai primaria di gestire in maniera digitale ed automatizzata i processi di fatturazione attiva e passiva, comprensivi della gestione dei libri contabili attraverso un flusso che includa anche la conservazione a norma on Cloud, tutto partendo dagli strumenti di lavoro abituali come la multifunzione e le App smart.
Fatturare Digitale 2018 - Dalla Fatturazione Elettronica alla Conservazione: ...Fatturare Digitale
Relatore: Fabrizio Lupone, Esperto nazionale. Membro del Forum italiano sulla fatturazione elettronica presso Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze. Docente master universitario.
Un intervento atto ad evidenziare i benefici intangibili a medio-lungo termine, attraverso la visione di un esperto e l’esplicazione di alcuni casi d’uso concreti sulla fatturazione elettronica e la conservazione digitale a norma delle fatture e dei messaggi SdI.
Fatturare Digitale - Scegliere la PEC come canale di Interscambio: ragioni e...Fatturare Digitale
Relatore: Marco Ronco, Direttore Operativo di Euroged srl
La normativa dell’Agenzia delle Entrate prevede diversi canali per l’invio delle fatture elettroniche all’SDI: anche utilizzando il canale PEC nel processo di interscambio, è possibile gestire in modo strutturato e organizzato l’invio e la ricezione delle fatture. La scelta del canale PEC è l’unica che consente di attribuire datacertazione e valore probatorio alla singola trasmissione. Interscambiando con canale pec, il titolare del dato ha il pieno controllo del processo e l’autonomia di controllo e di tutela dei propri dati.
Relatore: Avv. Massimiliano Nicotra Membro Coordinatore della sezione Privacy e Compliance del Centro di ricerche economiche e giuridiche presso l’Università di Roma “Torvergata”
In questo intervento esamineremo gli aspetti giuridici della fatturazione obbligatoria: le specificità della fattura elettronica, l’invio e l’emissione, le conseguenze di un eventuale scarto del documento da parte dello SDI, la conservazione delle fatture elettronica. Saranno anche affrontati aspetti pratici, individuando i corretti accorgimenti da adottare per operare conformemente alla normativa.
Fatturare Digitale 2018 - La fatturazione elettronica: gli aspetti operativiFatturare Digitale
Relatore: Paolo Simeone, Dottore Commercialista dello Studio Associato Pariani e Simeone.
Partendo dall’esame del provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757/2018 e della prassi correlata, verranno analizzate le modalità di trasmissione e di recapito della fattura elettronica ed in particolare come individuare la data di emissione e di ricezione della fattura. Si esaminerà la modalità di accreditamento al SDI e il ruolo che possono rivestire gli intermediari tanto nella fase di emissione/trasmissione che di ricezione delle fatture elettroniche. Infine verrà preso in esame il caso di scarto della fattura e/o l’impossibilità di recapito e gli adempimenti da porre in essere per rispettare gli obblighi normativi.
Fatturare Digitale 2018 - Invio e ricezione delle fatture elettroniche: strum...Fatturare Digitale
Relatore: Alessandro Campana, Dottore Commercialista e Revisore Legale
L’Agenzia delle Entrate, per agevolare tutti gli operatori all’utilizzo della fattura elettronica, in vista dell’obbligo generalizzato a partire dal 1.1.2019, ha approntato una serie di soluzioni software da utilizzare in modo gratuito. Cerchiamo di capire insieme gli aspetti positivi e le criticità connesse alla scelta di tali soluzioni, anche confrontandole con altre proposte a pagamento elaborate da società private, anche alla luce del loro pratico utilizzo avvenuto a partire dal primo luglio 2018 per le fatture elettroniche relative alla filiera dei carburanti e dei sub-appalti PA.
Fatturare Digitale 2018 - FEB2B Non siamo tutti uguali: gestire la complessit...Fatturare Digitale
Relatore: Elena Lauritano Direttore delle Operations presso Archivium
La verità è che il 1 gennaio 2019 non sarà un interruttore on – off rispetto alla fatturazione elettronica – prima di affrontare la scelta di un software o di un canale con il quale interscambiare i documenti bisogna analizzare il parco di fornitori e clienti con i quali si avranno rapporti di fatturazione ed il proprio “peso contrattuale”. La tua scelta ha incluso la gestione di tutti quei fornitori esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica? Quelli esteri o che rientrano nel regime dei minimi? Archivium nasce dal service providing e dal back office amministrativo – le soluzioni tecnologiche proposte tengono conto delle ineliminabili peculiarità dei processi amministrativi.
Fatturare Digitale 2018 - Scegliere la PEC come canale di Interscambio: ragio...Fatturare Digitale
Relatore: Marco Ronco, Direttore Operativo di Euroged srl
La normativa dell’Agenzia delle Entrate prevede diversi canali per l’invio delle fatture elettroniche all’SDI: anche utilizzando il canale PEC nel processo di interscambio, è possibile gestire in modo strutturato e organizzato l’invio e la ricezione delle fatture. La scelta del canale PEC è l’unica che consente di attribuire datacertazione e valore probatorio alla singola trasmissione. Interscambiando con canale pec, il titolare del dato ha il pieno controllo del processo e l’autonomia di controllo e di tutela dei propri dati.
2. FATTURE ELETTRONICHE
art 21 comma 1 dpr 633/72
1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura,
anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma
restando la sua responsabilita', assicura che la stessa sia emessa, per
suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.
Per fattura elettronica si intende la fattura che e' stata emessa e
ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura
elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del
destinatario. […] Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e le
procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea
o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o
committente.
3. Art 21 comma 3 dpr 633/72
Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del
contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua
emissione fino al termine del suo periodo di conservazione;
autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere
garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un
collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la
prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante
l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale
dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei
dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine
e l'integrità dei dati
4. Art. 39 DPR 633/1972
Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in
conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze adottato ai sensi dell’art. 21 comma 5 del d. lgs. 7 marzo
2005 n. 82.
Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono
essere conservate elettronicamente.
Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e
degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre
disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo
stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca
assistenza.
Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità
di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti
ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono
l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3,
siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.
5. PERCHE’ CONSERVARE LE FE?
L’obbligo di conservazione risponde a un obbligo di legge ex art 21
dpr 633/72;
E dagli obblighi fiscali (non modificati) di consecutività delle fatture
e di corretta registrazione
6. COME CONSERVARE LE FE
In condizioni di
Integrità: (del contenuto) insieme delle caratteristiche di un documento
informatico che ne dichiarano la qualità di essere completo ed
inalterato
Autenticità: (dell’origine) caratteristica di un documento informatico
che garantisce di essere ciò che dichiara di essere, senza aver subito
alterazioni o modifiche. L’autenticità può essere valutata analizzando
l'identità del Sottoscrittore e l'integrità del documento informatico
Immodificabilità: (leggibilità) caratteristica che rende il contenuto del
documento informatico non alterabile nella forma e nel contenuto
durante l’intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nella
conservazione del documento stesso
I REQUISITI POSSONO ESSERE SODDISFATTI FIRMANDO DIGITALMENTE LE FE E
APPONENDO UNA MARCA TEMPORALE
7. …
Nel rispetto delle norme tecniche dettate da:
DPCM 3 dicembre 2013
DM 17 giugno 2014
Circolare AE 30 aprile 2018
8. DPCM 3 DICEMBRE 2013
Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005
ART. 3 COMMA 1 In attuazione di quanto previsto dall’art. 44,
comma 1, del Codice, il sistema di conservazione assicura, dalla
presa in carico dal produttore di cui all’art. 6 fino all’eventuale
scarto, la conservazione, tramite l’adozione di regole, procedure e
tecnologie, dei seguenti oggetti in esso conservati, garantendone
le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità,
reperibilità […]
ART. 3 COMMA 3 Il sistema di conservazione garantisce l’accesso
all’oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma,
Indipendentemente dall’evolversi del contesto tecnologico.
9. ART. 5 Ai sensi dell’art. 44 del Codice, la conservazione può essere
svolta: a)all’interno della struttura organizzativa del soggetto
Produttore dei documenti informatici da conservare;
b)Affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o
privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche,
anche accreditati come conservatori presso l’Agenzia per l’Italia
digitale.
ART 6 1. Nel sistema di conservazione si individuano almeno i
seguenti ruoli: a) produttore; b)utente; c)responsabile della
conservazione.
10. DECRETO 17 giugno 2014
Modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su
diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005
Art. 2 obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini
delle disposizioni tributarie
Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione,
la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione
temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel
rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 21, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di
fatturazione elettronica.
I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche
dell'immodificabilità, dell'integrità dell'autenticità e della leggibilità, e
utilizzano i formati previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai
decreti emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero
utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne
motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l'integrità,
l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico.
11. Art 3 Conservazione dei documenti informatici, ai fini
della loro rilevanza fiscale
I documenti informatici sono conservati in modo tale che:
a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme
tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilita';
b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli
archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione,
al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi,
laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi
di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di
documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.
2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione
di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti e' effettuato entro il
termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.
12. Art 4 dematerializzazione
Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie
informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di
documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma
3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con
l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale
ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla
Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le modalità di
cui all'art. 3 del presente decreto.
13. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
DELLE F.E. AI SENSI DM
la conservazione di tutti i documenti informatici rilevanti ai fini fiscali
deve avvenire in modo da rispettare le disposizioni del Codice
dell’Amministrazione Digitale (e regole tecniche attuative ndr)
Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con
l’apposizione di un riferimento temporale opponibile ai terzi sul
pacchetto di archiviazione
Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie
informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di
documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell’art. 22 comma
3 del d. lgs. 82/2005 e termina con l’apposizione della firma
elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma
elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie Fiscali. La
conservazione avviene secondo le modalità di cui all’art. 3 del
presente decreto.
14. LA CONSERVAZIONE DELL’AE
D. lgs. 5 agosto 2015 n. 127 art. 1 comma 1 « a decorrere dal 1°
luglio 2016 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei
contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la
trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche»
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
Richiede l’autenticazione tramite Entratel o Fisconline o tramite Spid
(Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale)
Il sistema consente di generare; trasmettere e conservare le FE
conformi alle specifiche tecniche dell’AE secondo tre diversi
formati: FE verso la Pa; FE ordinaria B2B; FE semplificata B2B
15. LA CONSERVAZIONE NEL PORTALE
DELL’AE
È possibile conservare in formato digitale sui server di Sogei s.p.a. le
FE in formato XML emesse e ricevute;
Richiede l’adesione all’accordo di servizi proposto dall’AE;
L’upload è possibile per singole FE e per gruppi in formato zip
(archivio compresso);
La conservazione è confermata al contribuente tramite rilascio di
due ricevute:
« Ricevuta di avvio del processo di conservazione» che attesta la
presa in carico della richiesta
« Ricevuta di presa in carico della richiesta di conservazione» che
attesta che dai controlli eseguiti sui file trasmessi non si sono
riscontrate anomalie e la presa in carico
16. I RISCHI DELLA CONSERVAZIONE
DALL’AE
Perdita di controllo del proprio archivio
Contratto di Sogei (contratto per adesione) comporta l’assoggettamento alle
sue regole
Le FE emesse sono conservate solo da Sogei e le FE ricevute devono comunque
essere conservate dal contribuente con le procedure previste dal CAD e dal
Dpcm 3 dicembre 2013
Il sistema di conservazione esige il sistema pubblico di identità digitale a
pagamento dopo i primi due anni;
Va bene per un numero limitato di FE
Le fatture elettroniche, i documenti contabili e amministrativi per obbligo di
legge devono essere archiviati per un periodo di 10 anni, altri per intervalli più
lunghi, alcuni indefinitamente. Nel contempo i tradizionali sistemi storage basati
su dischi non sono ugualmente longevi, durano mediamente dai 36 ai 48 mesi
per divenire poi obsoleti e non più supportati dai produttori
17. Accordo di servizio per la conservazione delle
fatture elettroniche» pagina 4