2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il D. Lgs 81/2008,in attuazione dell’art. 1 Legge 123 del 3/8/2007,riunisce in un
unico testo normativo tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza
delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro nel rispetto delle norme
comunitarie.
Definizione
Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti
nell’ambito della organizzazione in cui prestano la propria attività, finalizzata
ad individuare le misure di prevenzione e protezione ed elaborare le misure
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
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4. MONITORAGGIO AMBIENTALE
Misura, usualmente a livello atmosferico, degli agenti
presenti nel luogo di lavoro per la valutazione
dell’esposizione ambientale e del rischio per la salute in
rapporto ad appropriati riferimenti.
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5. MONITORAGGIO BIOLOGICO
Misura, usualmente nel sangue, urine e aria espirata del
soggetto esposto, degli agenti chimici presenti nel luogo di
lavoro o dei loro metaboliti per valutare l’esposizione e il
rischio per la salute in rapporto ad appropriati riferimenti. I
parametri studiati per questo scopo sono definiti indicatori
biologici.
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6. SORVEGLIANZA SANITARIA
( Art.2,comma 1 lettera m e art.41 D.lgs 81/08 e s.m.i)
•È una misura generale di tutela della salute dei lavoratori.
•È l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della
salute e alla sicurezza (nella sua componente sanitaria)
dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa ed alla formulazione del giudizio di
idoneità alla mansione specifica.
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7. VISITA MEDICA PREVENTIVA
(istituzione della cartella sanitaria e di rischio)
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Verifica integrità
organi bersaglio
Esclusione
condizioni di
ipersuscettibilità
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9. VISITA MEDICA SU RICHIESTA
Qualora sia ritenuta dal medico competente correlata
ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute
suscettibili di peggioramento a causa dell’attività
lavorativa svolta.
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10. VISITA MEDICA IN OCCASIONE DEL CAMBIO MANSIONE
Allo scopo di verificare la idoneità specifica alla
nuova mansione.
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11. VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
• Accertare lo stato di salute effettivo al cessare di
un rapporto di lavoro.
• Informazione circa la possibile insorgenza di
effetti biologici a distanza.
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12. VISITA MEDICA DOPO ASSENZA SUPERIORE AI 60 GIORNI
Precedente alla ripresa del lavoro a seguito di
un’assenza per motivi di salute di durata superiore
ai 60 giorni continuativi al fine di verifica l’idoneità
alla mansione.
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13. ESAMI COMPLEMENTARI
Nei casi e nelle condizioni previste le visite
preventive, periodiche e cambio mansione sono
anche finalizzate alla verifica di assenza di
condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti.
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14. GIUDIZIO DI IDONEITÀ
Obiettivo finale della sorveglianza sanitaria:
valutare la idoneità del singolo lavoratore in
relazione alla sua specifica mansione e allo
svolgimento che ogni singolo compito che la
mansione comporta.
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15. GIUDIZIO DI IDONEITÀ
Può essere definito come:
La valutazione del possesso dei requisiti psico-fisici
e dell’assenza di controindicazioni per lo
svolgimento della mansione specifica in relazione
innanzitutto alla presenza dei rischi professionali,
accertati e riportati nel documento di valutazione dei
rischi, ma anche in relazione alle caratteristiche della
mansione che in soggetti con particolari patologie
potrebbero determinarne un aggravamento, per la
tutela della salute e per la sicurezza del lavoratore.
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16. GIUDIZIO DI IDONEITÀ
• Idoneità alla mansione specifica
• Idoneità parziale, temporanea o permanente
con prescrizioni o limitazioni
• Inidoneità temporanea
• Inidoneità permanente
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17. GIUDIZIO DI IDONEITÀ
Il medico competente comunica per iscritto al
Datore di lavoro e al lavoratore il giudizio di
idoneità.
Il lavoratore può fare ricorso entro 30 giorni dalla
comunicazione del giudizio di idoneità all’organo
di vigilanza territorialmente competente.
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18. GIUDIZIO DI IDONEITÀ
Il datore di lavoro attua le misure indicate dal
medico competente e nel caso di non idoneità
alla mansione specifica adibisce il lavoratore a
mansioni equivalenti o inferiori garantendo il
trattamento economico corrispondente alle
mansioni di provenienza.
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19. IL MEDICO COMPETENTE
Il medico competente collabora con il datore di
lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione del rischio, alla
predisposizione delle misure per la tutela della
salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori,
alla attuazione e valorizzazione di programmi
volontari di promozione della salute.
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20. IL MEDICO COMPETENTE
• Collabora con il datore di lavoro alla
predisposizione del servizio di primo soccorso
• Collabora alla attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori
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21. IL MEDICO COMPETENTE
• Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria.
• Istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e
di rischio.
• Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di
lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso.
• Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno e
partecipa alla programmazione del controllo della
esposizione dei lavoratori.
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Datore di Lavoro RSPP
Tutela della salute
e sicurezza
dei lavoratori
Medico competente
Rappresentante
lavoratori
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23. ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO NELLE AZIENDE
DM 388/2003:
• Classificazione delle aziende
• Organizzazione di pronto soccorso
• Requisiti degli addetti al pronto soccorso
• Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
- Allegato 1 contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso
- Allegato 2 contenuto minimo del pacchetto di medicazione
• Formazione addetti al primo soccorso
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e di primo soccorso
24. LA NORMATIVA
D.M. 388/03
Classificazione delle aziende
Gruppo A:
particolarmente pericolose
con oltre 5 lavoratori ad alto indice infortunistico INAIL
agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato
Gruppo B: con oltre 2 lavoratori che non rientrano nel gruppo A
Gruppo C: fino a 2 lavoratori che non rientrano nel gruppo A
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25. Aziende pericolose del gruppo A
a rischio di incidente rilevante (DPR 175/88, D.LGS 334/99)
centrali termoelettriche
impianti e laboratori nucleari
estrattive e minerarie
lavori in sotterraneo
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni
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LA NORMATIVA
D.M. 388/03
Classificazione delle aziende
Procedure organizzative di sorveglianza sanitaria
e di primo soccorso
26. Il datore di lavoro identifica il gruppo di appartenenza della propria azienda
con la collaborazione del medico competente
Se l’azienda rientra nel gruppo A, lo notifica alla ASL (Zona Territoriale) per
il coordinamento degli interventi di emergenza
Se l’azienda svolge attività lavorative rientranti in più gruppi di rischio, deve
essere classificata nel gruppo a più alto rischio
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ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO
D.M. 388/03
Procedure organizzative di sorveglianza sanitaria
e di primo soccorso
27. Il DL dovrebbe realizzare un piano di pronto soccorso indicante compiti,
ruoli e comportamenti che ogni lavoratore dovrebbe tenere al verificarsi di
una situazione di emergenza all’interno dell’azienda, da allegare al
documento di valutazione dei rischi.
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D.M. 388/03
ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO
Procedure organizzative di sorveglianza sanitaria
e di primo soccorso
28. ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO
Piano di primo soccorso
Documento aziendale nel quale sono riportate le procedure da attuare
in caso di emergenza/urgenza, chi le deve attuare, e la tipologia delle
principali urgenze che si possono verificare in azienda
Il piano è predisposto da:
DL
RSPP
MC
Il piano va portato a conoscenza di:
addetto/i al PS
RLS
Il piano può prevedere il coordinamento con il 118 territoriale
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Procedure organizzative di sorveglianza sanitaria
e di primo soccorso
29. REQUISITI DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO
Destinatari principali:
gli addetti al primo soccorso designati ai sensi dell’art. 43, comma 1,
lettera b) del D.lgs 81/08
Altri destinatari possibili (destinatari secondari):
altri lavoratori
responsabili SPP
addetti SPP
RLS
dirigenti, preposti, datori di lavoro
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e di primo soccorso
30. ATTREZZATURE MINIME
PER GLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
D.M. 388/03
ALLEGATO 1 - CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
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31. CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO
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32. ALLEGATO 2 - CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
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ATTREZZATURE MINIME
PER GLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
D.M. 388/03
Procedure organizzative di sorveglianza sanitaria
e di primo soccorso
34. I contenuti minimi possono essere integrati qualitativamente e
quantitativamente in base ai rischi specifici dell’azienda e alle sue dimensioni,
su indicazione del MC e/o del sistema di emergenza sanitaria del SSN e/o del
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ASL:
acqua ossigenata
bende elastiche
bombola di ossigeno
stecche e collare immobilizzanti
pocket mask
set di guanti non sterili
barella a cucchiaio con cinghie
coperta isotermica
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ATTREZZATURE MINIME
PER GLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
D.M. 388/03
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35. Formazione degli addetti al PS
istruzione teorico-pratica
personale medico, in collaborazione con altro personale specializzato
a spese e a cura del datore di lavoro
in orario di lavoro
senza oneri economici a carico dei lavoratori designati
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GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
D.M. 388/03
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e di primo soccorso
36. Obbiettivi didattici
1. allertare il sistema di pronto soccorso del SSN (118)
2. riconoscere un’emergenza sanitaria
3. attuare gli interventi di primo soccorso
4. acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
5. acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in
ambiente di lavoro
6. acquisire capacità di intervento pratico
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GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
D.M. 388/03
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