CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORE
Decreto interministeriale 06/03/2013 -GU n. 65 del 18/03/2013 Art. 32, comma 2 - Art. 6, comma 8, lettera m-bis D. Lgs 81/08 e s.m.i.
1. CORSO DI FORMAZIONE PER
FORMATORE
Decreto interministeriale 06/03/2013
- GU n. 65 del 18/03/2013
Art. 32, comma 2 - Art. 6, comma 8,
lettera m-bis D. Lgs 81/08 e s.m.i.
2. Nuova concezione organizzativa e sistematica
dell’azienda
Attuazione di una norma
comunitaria -Direttiva
quadro 89/391/CEE
Principi base:- PREVENZIONE
- INTERVENTO PREVENTIVO - INFORMATIVO
- SISTEMA DI SICUREZZA
- SISTEMA DI PERSONE
- VALUTAZIONE DEI RISCHI
- INFORMAZIONE-FORMAZIONE
3. Art.1 = Principi e direttive per riforma e
riassetto della normativa
Artt. 2-12 = Disposizioni precettive di
modifica del quadro esistente per il
coordinamento dell’attività di vigilanza
•Estensione soggettiva della normativa
•Applicazione della normativa a tutte le
categorie di rischio
•Riordino della normativa
•Semplificazione di elementi formali in
materia di sicurezza
•Apparato sanzionatorio più severo
4. IL T.U. è una normativa ricognitiva e/o integrativa
del diritto vigente su di un determinato tema
con la funzione di raccogliere tutte le
disposizioni vigenti relative al tema che ne
costituisce l’oggetto.
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA
SUL LAVORO
5. Ampliamento campo di applicazione delle
disposizioni salute/sicurezza(artt. 2-3)
Rafforzamento rappresentanze
aziendali(artt.47-50)
Aumento ore formazione(artt.36-37)
Valorizzazione degli organismi
paritetici(art.51)
Semplificazione o eliminazione aspetto
burocratico(art.53)
6. Introduzione di un sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi
Integrazione tra le attività del servizio sanitario
nazionale ed INAIL
Valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali
Miglioramento dell’efficacia dell’apparato
sanzionatorio
Reintroduzione della visita medica all’
assunzione
9. Art.2 : Riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come individuo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità
Art.4 : La Repubblica riconosce il diritto al lavoro
Art.32 : La Repubblica tutela la salute come
diritto dell’individuo ed interesse della
collettività
Art.35 : La Repubblica tutela il lavoro
Art. 38 : I lavoratori hanno diritto di disporre di
mezzi adeguati al soddisfacimento delle esigenze
di vita in caso di infortunio e malattia
10. Art.2087 : Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire
al lavoratore la massima sicurezza tecnologicamente
fattibile
Art.2050 : Chiunque esercita un’attività pericolosa è
tenuto ad adottare ogni tipo di precauzione atta ad
evitare danni a terzi
11. Art. 437 : Rimozione od omissione dolosa di cautela
contro gli infortuni sul lavoro
Art.451 : Omissioni colpose di cautele o difese
contro disastri o infortuni sul lavoro
Art.589 : Omicidio colposo
Art.590 : Lesioni personali colpose
13. Primo garante dell’obbligo di sicurezza
Scopo : Neutralizzare i pericoli derivanti dall’esercizio
delle proprie attività che comportano dei rischi per i
lavoratori
Adottare misure dettate dalla
Particolarità del lavoro
Esperienza
Tecnica
MASSIMA SICUREZZA
TECNOLOGICAMENTE
FATTIBILE
14. Dovere di solidarietà(art.2)
Diritto all’integrità psicofisica del
lavoratore(art.32)
Tutela della sicurezza,libertà,dignità(art.41)
15. Art.2087
Obbligo di protezione dell’integrità fisica e
della personalità morale del lavoratore
16. Prevenzione tecnica ed organizzativa
Obbligo di fornire al lavoratore macchine ed utensili da
lavoro alla luce delle nuove e migliori ricerche
tecnologiche unito al dovere di controllo delle
apparecchiature
ADEGUATA PREVENZIONE INFORMATIVA E FORMATIVA
Informazione e formazione dei lavoratori
PRETENDERE CHE I LAVORATORI ACQUISTINO LA MODERNA
“FORMA MENTIS” ANTI-INFORTUNISTICA
Rispettare le norme anti-infortunistiche
CONTROLLO E VIGILANZA
Osservazione delle norme anti-infortunistiche
17. Sicurezza
tutte quelle misure necessarie per prevenire
malattie ed infortuni.
NOMINA DEL RSPP E MEDICO COMPETENTE
AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE
in relazione ai mutamenti organizzativi,
produttivi,tecnologici.
18. RICHIEDERE L’OSSERVANZA AI SINGOLI LAVORATORI
DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED
IGIENE DEL LAVORO
FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI ED IDONEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
VALUTAZIONE DEI RISCHI
19.
20. Delegato:Persona idonea per competenze
tecniche che abbia manifestato il proprio
consenso
Delegante : Compito di vigilanza
21. Valutazione
Gestione
Comunicazione
Strumento per individuare le misure di
prevenzione e protezione al fine di
eliminare o ridurre i rischi attraverso
un’attività di:
22. Valuta le attrezzature, i preparati , i luoghi…
Individua le misure di prevenzione e
protezione
Programma le misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento della sicurezza
Redige il Documento di Valutazione dei Rischi
27. OBBEDIENZA E DILIGENZA
PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA
OSSERVARE DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI
UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE
PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA SICUREZZA
PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE ED
ADDESTRAMENTO
28. Complesso di attività dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e gestione dei rischi di lavoro.
RISCHI
Ambientali Particolari
INFORMAZIONE
Specifica Completa
29. Il datore di lavoro deve
1. provvedere affinchè ciascun lavoratore
riceva un’adeguata informazione
2. Richiedere che il medico competente
informi i lavoratori sui processi e i rischi
connessi all’attività lavorativa
3. Informare tutti i lavoratori circa i pericoli
e i rischi
30. 1. Rischi connessi all’attività in generale
2. Rischi specifici
3. Pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati
4. Misure di prevenzione e protezione
5. Informazione per i lavoratori stranieri
6. Nomina del RSPP e medico competente
7. Uso di attrezzature e rischi connessi
8. Uso di DPI
9. Significato della segnaletica di sicurezza e salute
sul lavoro
10. Informazioni tecniche
31. La legge lascia la libertà di scelta
Informazione
ADEGUATA SPECIFICA PARTICOLARE
32. Processo educativo attraverso il quale si
trasferiscono conoscenze e procedure utili
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento di
sicurezza nei rispettivi compiti aziendali.
33. Organizza le attività e garantisce una formazione
sufficiente ed adeguata
DESTINATARI
Lavoratori
Dirigenti
RSPP
Lavoratori con l’incarico di pronto soccorso,
prevenzione incendi, evacuazione
34. Fornire tutti gli strumenti per prendersi cura della propria (ed altrui)
sicurezza e salute
I TEMPI:
Assunzione
Trasferimento o cambiamento di mansione
Introduzione di nuove attrezzature di lavoro e nuove tecnologie
QUANDO:
Durante l’orario di lavoro
COSTO
Gratis per chi deve essere formato
36. Complesso di attività diretto a fare apprendere ai
lavoratori l’uso corretto di attrezzature,
macchine,impianti,sostanze,dispositivi di
protezione individuale.
SOGGETTI RESPONSABILI:
Datore di lavoro
Dirigenti
Preposti
Medico competente
37. Persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali designata dal datore di
lavoro a cui risponde per coordinare il servizio
di prevenzione e protezione.
FUNZIONE CONSULTIVA E
PROPOSITIVA
39. DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
CORSO DI FORMAZIONE ADEGUATO ALLA NATURA DEI RISCHI
CAPACITA’ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITA’ TECNICA ED AMMINISTRATIVA
40. INDIVIDUARE I FATTORI DI RISCHIO E VALUTARE IL
RISCHIO
ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E
FORMAZIONE
PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE IN MATERIA DI
TUTELA DELLA SALUTE
41. Persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e sicurezza durante il lavoro
FUNZIONE CONSULTIVA
42. Azienda fino a 15
dipendenti
Eletto tra i
lavoratori
Azienda con più di
15 dipendenti
Nominato tra le
rappresentanze
sindacali
Aziendali
43. 1 RSL nelle aziende fino a 200 dipendenti
3 RSL nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti
6 RSL nelle aziende oltre i 1000 dipendenti
44. Accesso ai luoghi di lavoro
Consultazione in merito alla formazione
Consultazione in merito alla Valutazione dei
Rischi
Formulazione osservazioni sulla sicurezza
Partecipazione alle riunioni periodiche
Promozione -elaborazione -attuazione misure
di prevenzione
45. Ruolo primario nella sicurezza
Requisiti:
-Specializzato in medicina del lavoro
- Docente in Medicina del lavoro
- Specializzato in igiene e medicina
preventiva
- Continua formazione ed educazione
46. Aggiorna le cartelle sanitarie
Aggiorna i registri degli esposti agli agenti
cancerogeni e biologici
Collabora nella formazione ed informazione
Consegna alla cessione del rapporto di lavoro la
cartella sanitaria
Visita gli ambienti di lavoro
Collabora nella Valutazione dei rischi
51. Organo di vigilanza
Accerta la violazione
Prescrizione e termine per regolarizzazione
Riferisce notizia di reato al PM
Verifica il corretto adempimento della prescrizione
Adempimento
Ammissione a pagare ¼ della massima
sanzione edittale
Inadempimento
Comunicazione Pm e
prosecuzione procedimento
penale
Pagata Non pagata
Reato si estingue
Archiviazione
del processo
penale
30 gg
52. Non è prevista l’applicazione del D.Lgs.
758/94 : l’organo di vigilanza ha l’obbligo di
trasmettere la notizia di reato all’autorità
giudiziaria, senza l’obbligo giuridico di informare
il contravventore
53. Ammenda
Per le contravvenzioni punite con la sola
ammenda è ammessa l’oblazione prevista
dall’art. 162 c.p. che cita:
“ Nelle contravvenzioni per le quali la legge
stabilisce la sola pena dell ’ ammenda, il
contravventore è ammesso a pagare, prima
dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del
decreto di condanna, una somma corrispondente
alla terza parte del massimo della pena stabilita
dalla legge per la contravvenzione commessa,oltre
le spese del procedimento. Il pagamento estingue il
reato”.
54. - su richiesta conversione in somma non inferiore 8.000
e non superiore 24.000 Euro (se eliminazione
conseguenze reato e fonti di rischio)
- non ammessa conversione:
a) se infortunio sul lavoro
b) se già condanna definitiva per infortuni sul lavoro
- reato si estingue decorsi 3 anni senza commissione
di ulteriori reati in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro
55.
56.
57.
58.
59.
60. OBBLIGHI SANZIONI
DVR-Autocertificazioni Ammenda 2000/ 4000 €
Analisi valutazione rischio(polveri,vibrazioni,…) Ammenda 2000/4000 €
Nomina RSPP(interno e esterno) Arresto 3/6 mesi o Ammenda 2500/6400 €
Fornire DPI Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1500/6000 €
Formazione lavoratori Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1200/5200 €
Informazione lavoratori Arresto 4/8 mesi o Ammenda 1500/6000 €
Designazione addetti anti-incendio e primo
soccorso
Arresto 2/4 mesi o Ammenda 750/4000 €
Informazione,Formazione,Addestramento addetti
anti-incendio e primo soccorso
Arresto 2/4 mesi o Ammenda 750/4000 €
Nomina medico competente Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1500/6000 €
Effettuare riunione periodica per decidere i
programmi di sicurezza(+ 15 lavoratori)
Sanzione amministrativa pecunaria da 500 a
6600 €
61. INOSSERVANZE SANZIONI
Mancate disposizioni ed istruzioni impartite dal
datore di lavoro
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Utilizzo scorretto delle attrezzature di lavoro Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Utilizzo non appropriato dei DPI Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Segnalazione non immediata di qualsiasi
condizione di pericolo conosciuto
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Compiere di propria iniziativa operazione o
manovre non competenti
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Non partecipare ai programmi di formazione e
addestramento
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Non sottoporsi ai controlli sanitari previsti Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Utilizzo atrrezzature DPI(lavoratore autonomo) Sanzione amministrativa pecuniaria 300/2000€
62. INOSSERVANZE SANZIONI
Mancata consegna al DL a fine
incarico della documentazione
sanitaria
Arresto fino a 1 mese o Ammenda
200/800€
Mancata Programmazione della
Sorveglianza Sanitaria
Arresto fino a 2 mesi o Ammenda
300/1200 €
Mancata informazione ai lavoratori
interessati dei risultati della
sorveglianza sanitaria
Sanzione Amministrativa Pecuniaria
600/2000 €
Violazione dell’ obbligo di
collaborare con il DL alla Valutazione
dei Rischi
Arresto fino a 3 mesi o Ammenda
400/1600€
63. Nessuna sanzione penale o amministrativa
(La natura consultiva non comporta responsabilità )
Responsabile solo se induce in errore il
datore di lavoro nella Valutazione dei rischi