Corso per ASPP/RSPP ideato nel 2016 con elementi di novità dal punto di vista didattico. Parliamo della individuazione dei rischi e della loro valutazione, con particolare riferimento agli attuali panorami occupazionali.
Siamo agli inizi di una presumibile inversione di tendenza dal punto di vista produttivo, ma occorre rivalutare la sopravvenuta rischiosità derivante dalla differenza di genere e l'attuale impoverimento delle organizzazioni, dal punto di vista esperenziale e professionale.
Elementi che stanno determinando un forte incremento delle domande di malattia professionale ed un incremento degli infortuni mortali.
Corso ASPP/RSPP mod. A3 - Inviduazione e valutazione dei rischi
1. CORSO DI FORMAZIONE PER
ASPP/RSPP
MODULO A3
Criteri e strumenti per la individuazione dei Rischi
Documento di Valutazione dei Rischi
4 ore
Accordo Stato Regioni del 26/01/2006
2. Percorso formativo ASPP/RSPP
• Facciamo il punto :
Modulo A
Base
Ateco 4
28 ore
Modulo B
Natura dei rischi
Ateco 4
48 ore
Modulo C
Organizzazione
e Sistemi di
Gestione
24 ore
Moduli per ASPP ed RSPP Modulo per soli RSPP
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3. I contenuti del modulo A 28 ore
Che cosa ci ricordiamo del : MODULO BASE ?
o L’approccio alla prevenzione attraverso il Dlgs 81/2008 per un percorso di
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
o I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il Dlgs 81/2008: i compiti, gli
obblighi e le responsabilità civili e penali. Il sistema pubblico della prevenzione
o Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi. Documento di valutazione dei rischi.
o La classificazione dei rischi in relazione alla normativa rischio incendio ed esplosione
o La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e
sicurezza
o La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene sul
lavoro
o Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
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4. CORSO DI FORMAZIONE PER
RSPP
MODULO A3
Criteri e strumenti per la individuazione dei
Rischi
Accordo Stato Regioni del 26/01/2006
5. Approfondiamo il modulo A3
L’apprendimento attraverso il modulo A3 deve permette a
noi RSPP e ASPP di:
oIndividuare i pericoli
oIndividuare i rischi
oValutare i rischi
oAnalizzare i quasi infortuni (near miss)
oAnalizzare gli infortuni
oStabilire le misure di prevenzione e protezione
oSuggerire gli interventi di miglioramento
oMisurare l’efficacia e l’efficienza degli interventi delle
misure adottate
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6. La valutazione dei rischi, uno schema di
processo : fonti e condizioni di pericolo
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7. Concetti di pericolo, rischio, danno,
prevenzione
«pericolo»
proprietà o qualità intrinseca di
un determinato fattore avente il
potenziale di causare danni;
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9. roberto.rocchegiani@libero.it 9
Esempioelencodeipericoli
N° PERICOLI
PERICOLI DI NATURA IGIENICO-AMBIENTALE
12
Esposizione ad Agenti Chimici-Cancerogewni -Mutogeni-
Biologici
13 Ventilazione industriale e Microclima
14 Rumore e Vibrazioni
15 Illuminazione
16 Carico di lavoro fisico e mentale
17 Campi elettromagnetici
18 VDT
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Esempioelencodeipericoli
N° PERICOLI
PERICOLI DI TIPO TRASVERSALE
19
Competenze Funzioni Responsabilità
Analisi Pianificazione Controlli
20 Formazione, Informazione, Addestramento, Partecipazione
21 Norme, Procedure, Istruzioni di lavoro
22 Manut.ne e collaudi
23 D.P.I. e segnaletica
24 Emergenza e primo soccorso
25 Sorveglianza Sanitaria
11. La valutazione dei rischi, uno schema di processo :
individuazione e caratterizzazione delle persone esposte
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12. La valutazione dei rischi, uno schema di
processo : Stima dei rischi
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13. Concetti di pericolo, rischio, danno,
prevenzione
«rischio»:
probabilità di raggiungimento del
livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore
o agente oppure alla loro
combinazione;
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14. Il livello dei rischi
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Bassissimo
Basso
Medio
Alto
Altissimo
15. roberto.rocchegiani@libero.it 15
Valutazionedeirischidellamansioneditornitore
N° R PERICOLI
LIVELLO PERICOLI DI NATURA INFORTUNISTICA
1 Basso Aree di lavoro e transito
2 Bassissimo Scale, ponteggi e lavori in altezza
3 Medio Macchine e Attrezzature
4 Alto Utensili e Attrezzi manuali
5 Medio Manipolazione manuale di oggetti e carichi
6 Basso Immagazzinamento Materiali
7 Medio Impianti elettrici
8 Bassissimo Apparecchi a pressione e reti distribuzione gas
9
Medio Apparecchi di Sollevamento e
Mezzi di trasporto o movimen.ne materiali
10 Basso Incendio ed esplosione
11 Basso Rischio chimico per utilizzo sostanze
16. Concetti di pericolo, rischio, danno,
prevenzione
«prevenzione»:
il complesso delle disposizioni o
misure necessarie anche secondo la
particolarità̀ del lavoro, l’esperienza e
la tecnica, per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e
dell’integrità dell’ambiente esterno;
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17. Concetti di pericolo, rischio, danno,
prevenzione
«salute»:
stato di completo benessere f
isico, mentale e sociale, non
consistente solo in un’assenz
a di malattia o d’ infermità;
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18. Principio di precauzione, attenzione al genere, clima
delle relazioni aziendali, rischio di molestie e mobbing
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Seguendo l’impostazione data dal legislatore all’assetto del
Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si
possono individuare alcuni pilastri intorno ai quali si sviluppa la
prevenzione in ottica di genere.
Fondamentale appare l’articolo 1 che tra le finalità fa espresso
riferimento alla garanzia “dell’uniformità della tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso
il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di
genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati”.
Il genere consente dunque di riflettere su fattori che
diversamente verrebbero esclusi dall’analisi e di far “dialogare”
diverse discipline, ampliando lo scenario a una diversa
concezione della salute.
19. Il concetto di salute
La “salute” viene definita come “uno stato completo di benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in una assenza di malattia o d’infermità” (articolo 2, lettera
o) del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.).
Una così ampia nozione di salute evidenzia la necessità di realizzare ambienti di lavoro
improntati a una organizzazione che garantisca il benessere delle persone.
Vero è che questo obiettivo non può che comprendere uomini e donne, ma la condizione
della donna, nel nostro sistema sociale e lavorativo non parte certo da una
situazione di parità.
Da qui l’importanza dell’adozione formale di un concetto di salute ampio, in grado di
comprendere una tutela estesa non solo all’esposizione ai rischi fisici o chimici, ma
anche ai fattori di rischio psico-fisico e allo stress lavoro- correlato.
Secondo diversi studi, questi elementi possono avere conseguenze di danno diverse per
la popolazione lavorativa femminile, tenendo conto anche del fatto che le forme di
occupazione non standard sono in prevalenza declinate al femminile e incidono
sulla sicurezza e sulla qualità della vita.
Si apre così l’attenzione al lavoratore a tutto tondo, non più entità neutra ma
caratterizzata dalle diversità che appartengono al genere umano.
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20. Definizione di valutazione dei rischi
Gli strumenti di valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi viene definita come “valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e
di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (articolo 2,
lettera q) del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.).
L’articolo 28 afferma espressamente che “nella valutazione dei rischi
devono essere tenuti in considerazione tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro correlato e
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri
paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso
cui viene resa la prestazione di lavoro (...)”.
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21. La differenza di genere l’evoluzione nel
TU 81/08
Tener in conto della differenza di genere nella valutazione dei rischi
. Vuol dire, invece, considerare le differenze di genere come fattori che possono incidere sul rischio
professionale, con l’obiettivo di realizzare il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro, delle attrezzature
e dell’organizzazione, rispetto alle caratteristiche specifiche dei due sessi.
Le differenze di genere che interessano la valutazione di tutti i rischi lavorativi sono in pratica raggruppabili
nel seguente modo:
• differenze biologiche (risposte dell’organismo femminile e maschile agli stimoli e alle richieste ambientali
intese come fattori di rischio);
• differenze socio-culturali (i differenti ruoli sociali, stili di vita attribuiti ai generi);
• dimensione psicosociale (ad esempio sui temi della violenza sui luoghi di lavoro, il tema delle molestie
sessuali e quindi della violenza di genere in un settore lavorativo ad alta densità femminile acquistano una
dimensione strutturale).
Le misure di prevenzione e protezione, quindi, devono essere individuate ed adottate in base a queste
differenze. Necessariamente si deve considerare che i lavoratori posseggono caratteristiche non uguali
a partire dal genere e che uomini e donne (non solo le lavoratrici in gravidanza) reagiscono con effetti
differenti sulla salute all’esposizione ai rischi, ad agenti tossici o nocivi, a vibrazioni, a radiazioni e a tutta una
serie di fattori fisici e organizzativi.
Altro aspetto importante da considerare è l’integrazione dell’ottica di genere nella formazione ed informazione
sui rischi specifici quali ad es. Movimentazione manuale di carichi, Radiazioni Ionizzanti, Rischio Chimico,
Biologico, Stress lavoro correlato, ecc.. È opportuno pianificare anche interventi ed iniziative specifiche su
tematiche inerenti alle differenze di genere quali la violenza contro le donne, la violenza nei luoghi di lavoro
con approfondimenti sulla violenza di genere.
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22. Alcuni esempi normativi:
Lavoratrice gestanti D.Lgs 151/01
Preliminarmente, si richiama l’attenzione circa la tutela fisica della lavoratrice gestante al fine di preservare la salute
sia della madre che del nascituro. A tale proposito si ricorda che la normativa di riferimento è contenuta nel D. Lgs. n.
151/01 che di seguito viene delineata nei suoi tratti essenziali:
È fatto divieto ai sensi dell’art. 7 del citato decreto al datore di lavoro di adibire al trasporto, al sollevamento di
pesi e ai lavori sotterranei di carattere minerario, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante
il periodo di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto, nonché le lavoratrici che abbiano ricevuto in adozione o
in affidamento un bambino fino al compimento di 7 mesi di età.
Ex art. 8 è previsto il divieto di esporre le donne a radiazioni ionizzanti.
È fatto espresso divieto al datore di lavoro di adibire a qualsiasi attività lavorativa le donne durante il periodo di
astensione obbligatoria.
L’art. 7 disciplina alcuni obblighi del datore di lavoro che impiega lavoratrici in lavori pericolosi o usuranti. Detti
lavori sono elencati direttamente dal legislatore nell’allegato A al T.U. ma l’elenco può essere aggiornato, ogni qual
volta se ne ravvisi la necessità, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della Sanità, sentite le
parti sociali.
L’allegato B , dello stesso T.U., indica ulteriori attività che, comportando il rischio di esposizione ad agenti ed a
condizioni di lavoro dannosi per la salute, vanno classificate anch’esse fra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
L’art.11 specifica gli obblighi, in materia di sicurezza del datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze lavoratrici
madri ed in particolare impone l’obbligo di specifica valutazione del rischio per lavoratrici in stato di gravidanza
ed in allattamento come “gruppo di lavoratori esposti a particolari rischi”. Effettuata la valutazione dei rischi,
nell’ipotesi in cui emerga un rischio per la lavoratrice il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per
eliminare il rischio modificando temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.
L’allegato C indica una serie di agenti (fisici; biologici e chimici ) che possono danneggiare il Feto o creare il
distacco della placenta.
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23. Dlgs 81/08 La valutazione di genere
Valutazione rischio di genere ai sensi del Dlgs 81/08
Con l’emanazione del D. Lgs. n. 81/08 viene stabilito il principio che la valutazione del rischio, che deve
partire dalla fase di individuazione dei diversi tipi di rischio in rapporto diretto con i gruppi di lavoratori che
sono esposti, non potrà essere una valutazione “asessuata”.
Essa dovrà necessariamente considerare che i lavoratori possiedono caratteristiche non uguali a partire dal
genere e che uomini e donne (non solo le lavoratrici in gravidanza) reagiscono con effetti differenti sulla
salute all’esposizione ai rischi, ad agenti tossici o nocivi, a vibrazioni, a radiazioni e a tutta una serie di fattori
fisici e organizzativi.
I fattori di rischio da tenere in considerazione ai fini della valutazione del rischio in rapporto al genere sono
quelli espressamente disciplinati dal D. Lgs. n. 81/08 ed in particolare:
• Agenti fisici (vibrazioni meccaniche, rumore, microclima etc).
• Movimentazione manuale dei carichi.
• Agenti biologici.
• Agenti chimici.
• Movimenti e posizioni di lavoro, fatica mentale ed altri disagi fisici.
Ciascun aspetto di valutazione in relazione all’agente di rischio preso in esame, a norma del disposto dell’art
28, deve essere condotto non solo riguardo alle lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento, ma le
disposizioni si devono intendere di valenza generale a tutela della sicurezza, salute ed igiene del lavoro di
tutte le lavoratrici, in base al principio della “specificità femminile”, soprattutto per gli aspetti collegati alla
fertilità.
La valutazione del rischio differenziata per genere in rapporto alla salute del soggetto lavoratore donna deve
tener conto di due aspetti :
la salute riproduttiva
la salute in senso generale
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24. Differenza di genere – es. Agenti Chimici
Esposizione ad agenti chimici
L’esposizione agli agenti chimici può avere effetti diversi tra uomini e donne.
Per esempio, il corpo delle donne ha una maggiore percentuale di grasso (è più a rischio rispetto all’esposizione alle
sostanze bioaccumulative) ed il loro organismo presenta dei processi ormonali diversi che fanno si che sia diversa
anche la risposta all’esposizione a determinate sostanze.
Per conoscere i pericoli rappresentati da ciascuna situazione di rischio è necessario sapere:
■ quali sono i prodotti;
■ quali sono le sostanze che li compongono;
■ quali potenziali pericoli comportano per la salute;
■ quali pericoli specifici comportano per la salute delle donne;
Le sostanze bioaccumulative si accumulano nei tessuti grassi degli organismi viventi e, pertanto, sia nel grasso delle
persone che in quello degli animali che consumiamo, provocando potenzialmente gravi danni alla salute.
Inoltre, ogni anno si scoprono nuovi effetti sulla salute e l’ambiente, come l’alterazione del sistema ormonale
(perturbazione endocrina).
Inoltre bisogna considerare la diversa risposta di ogni individuo ai prodotti tossici, le differenze di genere e l’esistenza
di persone che presentano una sensibilità specifica agli stessi. Ad esempio il rischio delle donne di contrarre dermatiti è
maggiore in alcuni lavori, tra cui le produzioni elettriche, l’acconciatura dei capelli, le attività in campo sanitario, le
lavorazioni meccaniche e quelle metalliche.
In ultimo, la gran quantità di prodotti utilizzati nei posti di lavoro, anche nello stesso processo produttivo, e la diversità
delle fonti di esposizione: lavorativa, ambientale, alimentare, etc. fa sì che la forma più abituale di esposizione chimica
sia una multiesposizione a diverse sostanze e con effetti sulla salute dilazionati nel tempo.
Nell’ambito della valutazione del rischio chimico particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui l’attività
comporti l’uso di sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo: sostanze e preparati che per inalazione ingestione o
assorbimento cutaneo possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari per la prole o danni a carico
della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili
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25. Differenza di genere – es.
Movimentazione Manuale dei carichi
Movimentazione manuale di carichi
Sempre in tema di rischi fisici connessi alle differenze di genere, è opportuno soffermarsi sulle
novità introdotte dal D. Lgs. n. 81/08 in materia di movimentazione manuale dei carichi,
disciplinata nel titolo VI.
Attualmente, le disposizione tecniche in materia di determinazione del peso del carico per
uomini e donne sono contenute nell’ISO 11228 che già tiene conto della diversità di genere
tenuto conto che i valori di peso raccomandati sono pari a :
25 Kg per gli uomini
20 Kg per le donne
Detti valori limiti devono essere introdotti nell’equazione del Metodo Niosh per il calcolo
dell’indice di sollevamento tale indice si basa essenzialmente nella valutazione del rapporto
peso sollevato/peso limite di riferimento.
Dall’esame della metodologia NIOSH si evidenzia che il peso limite raccomandato viene
calcolato tenendo conto dei diversi fattori che influenzano l’effettiva movimentazione
(ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL ’INIZIO DEL SOLLEV AMENTO, DISTANZA
ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO, TRA LE CAVIGLIE DISTANZA
MASSIMA RAGGIUNTA, GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO, ETC) e pertanto questi
ultimi devono essere scelti tenendo conto delle diversità morfologiche esistenti fra i vari
soggetti lavoratori (uomini, donne ,etnia diversa ....)
Dall’esposizione del metodo si addiviene alla conclusione che la valutazione del rischio da
movimentazione non potrà assumere caratteristiche per gruppi omogenei ma dovrà essere
diversificata in ragione delle caratteristiche proprie del soggetto (età, altezza, peso corporeo,
etc.)
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26. Differenza di genere: Es. Esposizione
a vibrazioni
Esposizione a vibrazioni
Indagini di tipo trasversale e longitudinale hanno fornito una sufficiente evidenza epidemiologica (disciplina
biomedica che studia la distribuzione e la frequenza della malattia nella popolazione) per una relazione
causale tra esposizione professionale a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo e patologia del rachide lombare.
I risultati degli studi epidemiologici attualmente disponibili depongono per una maggior occorrenza di
lombalgie e lombosciatalgie, alterazioni degenerative della colonna vertebrale (spondiloartrosi, spondilosi,
osteocondrosi intervertebrale), discopatie e ernie discali lombari e/o lombosacrali nei conducenti di veicoli
industriali e di mezzi di trasporto rispetto a gruppi di controllo non esposti a vibrazioni meccaniche.
Tra i fattori antropometrici (scienza che si occupa di misurare il corpo umano nella sua totalità), per i quali
esiste una correlazione con percentuali più elevate di lesioni causate dalle vibrazioni, figurano la bassa
statura e la necessità di sforzi più intensi per afferrare gli oggetti. Le donne che usano utensili a
vibrazione con caratteristiche ergonomiche inadeguate sono forse più a rischio degli uomini di manifestare
disturbi indotti dalle vibrazioni e di contrarre affezioni agli arti superiori. Infatti gli studi condotti mostrano che
solo neutralizzata l’incidenza delle diversità antropometriche non sono state riscontrate differenze per quanto
riguarda l’assorbimento dell’energia rilasciata dalle vibrazioni.
Effetti sull'apparato riproduttivo
È possibile che l’esposizione a vibrazioni meccaniche possa causare alcuni effetti nocivi sull’apparato
riproduttivo femminile.
Disturbi del ciclo mestruale, processi infiammatori e anomalie del parto sono stati riportati in donne esposte a
vibrazioni con frequenze tra 40 e 55 Hz.
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Uomo Vitruviano
Leonardo da Vinci
1490
27. Rischi psico - sociali
connessi alle differenze di genere
A seguito del crescente interesse delle istituzioni
comunitarie ed internazionali nei confronti dei fattori psico-
sociali incidenti sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
anche nel nostro Paese è stata avvertita l’esigenza di
analizzare e valutare l’incidenza nell’ambiente di lavoro di
fenomeni quali:
• flessibilità dell’orario di lavoro,
• accesso ai percorsi di formazione,
• progressione di carriera,
• corresponsione di istituti contrattuali di tipo premiale, etc.,
che in ipotesi specifiche e a determinate condizioni,
possono determinare situazioni di rischio di genere e, in
particolare, di stress lavoro- correlato.
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28. Tipologie di STRESS
Lo stress è un insieme di reazioni di natura sia fisiologica e psichica che
l’organismo mette in atto per rispondere a una data situazione. Ognuno di noi
risponde agli eventi stressanti in maniera diversa, dal momento che ognuno di noi
nell’arco della vita fa esperienze diverse, apprende diverse strategie di azione e di
pensiero. Alcuni saranno più pronti nell’affrontare certe situazioni, mentre altri
meno. Le valutazioni personali degli eventi e delle cose subiscono l’effetto delle
esperienze passate e delle credenze che si sono strutturate in seguito ad esse.
Non sempre lo stress è cattivo. In psicologia, si è soliti chiamare lo stress buono:
eustress (eu dal greco bello, buono), mentre lo stress cattivo: distress.
• L’eustress è quello che, nella nostra quotidianità, ci aiuta ad affrontare e
superare le varie sfide che la vita ci propone, come ad esempio delle maggiori
responsabilità in un qualche ambito che una volta assolte ci faranno sentire più
soddisfatti e con un più alto grado di autostima.
• Il distress, termine aulico che sta a indicare lo stress così come comunemente lo
intendiamo, è quello che ci provoca maggiori difficoltà, come conflitti emotivi,
ansie, disturbi fisici, che ci coinvolgono al punto tale che è difficile prenderne le
distanze in breve lasso di tempo. Possono essere fonti di distress un
licenziamento arrivato all’improvviso, la perdita di una persona cara, un
imminente intervento chirurgico, qualsiasi cosa che faccia vacillare la terra su cui
muoviamo i nostri passi
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29. Stress da lavoro correlato - definizione
Accordo Europeo 8/10/2004 art 3 c.1
“condizione che può essere accompagnata da disturbi o
disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è
conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in
grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in
loro”.
Nell’ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare
quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere
alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni
di stress sul lavoro possono essere considerate come
stress lavoro - correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello
causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto
del lavoro.
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30. Definizione di Stalking e
Molestie sessuali
• Le molestie sessuali sul luogo di lavoro sono state oggetto di definizione
normativa, in ambito giuslavoristico, dopo la Direttiva n. 2002/73, la quale
ha fornito la definizione di molestie sessuali in aggiunta a quelle di
discriminazione (diretta e indiretta) e di molestie o “mobbing di genere”.
• Le molestie sessuali vengono descritte dalla direttiva menzionata come
situazioni in cui si verifica un comportamento indesiderato a
connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale,
avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, in
particolare creando, anche in tal caso così come nel mobbing di genere,
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.
• l legislatore italiano, recependo le linee guida comunitarie, ha statuito che
sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ossia “quei
comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in
forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di
violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un
clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”
• (art. 2 comma 1 lett. c del D.lgs. n. 145/2005, ora trasfuso nel d.lgs. 11 aprile 2006, n°
198, o Codice delle Pari opportunità, all’art. 26, comma 2).
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31. Definizione di Mobbing
Il termine mobbing deriva dal verso inglese “To mob”
che significa “ledere” “aggredire”.
Si verifica una situazione di mobbing ogni qual volta
vengono poste in essere dai datori di lavoro, dirigenti o
dagli stessi colleghi (c.d. “mobber”) sistematiche e ripetute
vessazioni finalizzate ad emarginare, discriminare, e, nei
casi più gravi, ad indurre alle dimissioni, il lavoratore
oggetto delle persecuzioni (c.d. “mobbizzato”)
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32. Definizione di Burn Out
Burn-out: alla lettera
“bruciati, esauriti, scoppiati, sfiniti, fusi”
Il burn-out è una sindrome di esaurimento emozionale, spersonalizzazione e di
riduzione delle capacità personali e professionali, che può presentarsi in
soggetti attivamente coinvolti, durante la loro professione, in relazioni d’aiuto.
Sindrome individuabile in operatori socio sanitari, con esposizione diretta e coinvolgimento con
gli utenti. Le fasi riscontrate possono essere così sintetizzate:
• La prima, preparatoria, è quella dell’ "entusiasmo idealistico" che spinge il soggetto a
scegliere un lavoro di tipo assistenziale.
• Nella seconda ("stagnazione") il soggetto, sottoposto a carichi di lavoro e di stress
eccessivi, inizia a rendersi conto di come le sue aspettative non coincidano con la realtà
lavorativa. L'entusiasmo, l'interesse ed il senso di gratificazione legati alla professione
iniziano a diminuire.
• Nella terza fase ("frustrazione") il soggetto affetto da burnout avverte sentimenti di inutilità,
di inadeguatezza, di insoddisfazione, uniti alla percezione di essere sfruttato, oberato di
lavoro e poco apprezzato; spesso tende a mettere in atto comportamenti di fuga
dall'ambiente lavorativo, ed eventualmente atteggiamenti aggressivi verso gli altri o verso se
stesso.
• Nel corso della quarta fase (“apatia”) l’interesse e la passione per il proprio lavoro di
spengono completamente e all’empatia subentra indifferenza, fino a vera e propria “morte
professionale”
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33. Valutazione dei rischi – Stress da Lavoro
Correllato – Metodo ISPELS
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34. Valutazione dei rischi – Stress da Lavoro
Correllato – Metodo ISPELS
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35. roberto.rocchegiani@libero.it 35
Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori,
analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni
1 infortunio
mortale
400 infortuni
gravi
2.000.000 azioni “non sicure” (8-9/1 near miss)
20.000 infortuni lievi (50/1 grave)
240.000 “near-miss” (12/1 inf. lieve)
36. roberto.rocchegiani@libero.it 36
EsempioIndaginesugli
incidenti CORSO
RSPP
SISTEMA GESTIONE PER LA
SALUTE E LA SICUREZZA SUL
LUOGO DI LAVORO
M02PS07 Rev.01 del 19/12/2015
INCIDENTI
INFORTUNI N.056 Pagina 1 di 2
GENERALITÀ
COGNOME: Bianchi
NOME: Luca
DATA DI NASCITA 05/04/1965
N° DI MATRICOLA 0545
MANSIONE: Carpentiere
DATI RIASSUNTIVI INFORTUNIO / INCIDENTE
DATA DELL’INFORTUNIO: 10/06/2015
LUOGO DELL’INFORTUNIO : Officina Carpentieri
DATA E ORA DI ABBANDONO LAVORO : 08,00
NATURA DELLA LESIONE □ corpo estraneo
□ abrasione
X frattura pluriframmentaria
□ RADIAZIONI OTTICHE
SEDE DELLA LESIONE: terzo dito distale della falange ungueale del IV dito della mano sin.
TESTIMONI PRESENTI AL MOMENTO DELL’INFORTUNIO
COGNOME E NOME ANNOTAZIONI FIRMA
Sauro Rossi SauroR ossi
ANALISI DELL’ INFORTUNIO/INCIDENTE
Descrizione della dinamica dell’infortunio:
Il lavoratore stava forando delle lamiere in officina con un trapano a squadro (foto) interrompeva la
foratura per il cambio dell’utensile (punta). Nel cambio toglieva l’alimentazione al trapano. Nel
riattivare l’alimentazione e prendere il trapano, lo stesso, non avendo inserito il blocco di
accensione (vedi foto) al contatto accidentale con il comando, si azionava e la punta avvolgeva il
guanto di protezione (in crosta) e procurava l’infortunio.
Quali attrezzature, macchinari e/o utensili stava utilizzando il lavoratore al momento dell’infortunio?
Trapano a squadro
RR
LB
SR
AV
37. roberto.rocchegiani@libero.it 37
EsempioIndaginesugli
incidenti CORSO
RSPP
SISTEMA GESTIONE PER LA
SALUTE E LA SICUREZZA SUL
LUOGO DI LAVORO
M02PS07 Rev.01 del 19/12/2015
INCIDENTI
INFORTUNI N.056 Pagina 2 di 2
Quali sono state le misure immediatamente attuate a seguito dell’infortunio?
L’infortunato ha avvisato il collega Fabio Neri, il quale lo accompagnava in portineria e poi al 118.
Chi ha comunicato al preposto (capo turno, addetto alla sicurezza,etc) l’avvenuto incidente?
Luca Bianchi ha informato il Preposto Andrea Verdi
Secondo voi, l’infortunato o i presenti hanno trascurato di fare qualcosa o hanno fatto cose che
hanno aggravato o provocato l’infortunio? (es. mancato rispetto procedure, mancato utilizzo
DPI,…)
Il lavoratore, avrebbe dovuto bloccare la maniglia di accensione prima di riposizionare l’utensile nel
luogo di foratura, mediante l’apposito blocco (vedi foto).
Il blocco, vista l’ergonomia della maniglia di accensione è fondamentale per evitare accensioni
accidentali.
Il lavoratore non ha eseguito correttamente la procedura PR35 relativa all’utilizzo del trapano a
squadro, pur avendola condivisa e sottoscritta in data 23/5/12.
Riportare eventuali annotazioni utili per una migliore analisi di quanto successo, o conseguenti ad
esso:
Il lavoratore viene segnalato per comportamento non conforme alle procedure di SSLL, in dettaglio
la PR35, tale segnalazione riportata sul modulo M02PS02, viene sottoposta al Dirigente della
Sicurezza ed al DL per una valutazione in merito ad un’eventuale ammonizione o sanzione.
GIORNATE DI PRIMA PROGNOSI (da referto ospedaliero) ED EVENTUALE PROLUNGAMENTO
30 gg
COMPILATO DA:
DATA 10/06/2015– firme:
–
– Roberto Rocchegiani R obertoR occhegiani
– Luca Bianchi L ucaB ianchi
– Sauro Rossi SauroR ossi
– Andrea Verdi A ndreaVerdi
38. Indicatori : indice di frequenza e
di gravità degli infortuni
Per poter correlare l’incidenza degli infortuni sulla variabilità delle ore
lavorate portiamo l’esempio di questi due indici:
• Frequenza = la dimensione numerica degli infortuni rispetto alle ore
lavorate
Numero infortuni x 1.000 / ore lavorate
• Gravità = espressa in giorni di prognosi conseguenti un infortunio
Giorni di prognosi per infortunio x 1.000 / ore lavorate
• Giorni senza infortuni = record di giorni senza infortunio, cioè
intercorrenti tra un infortunio e il successivo
Numero di giorni senza infortunio del 2015 è stato di 50 gg
(record)
Una volta rilevati i coefficienti del primo anno, si possono fissare degli
obiettivi di miglioramento, e monitorarli periodicamente (mese,
trimestre, anno)
roberto.rocchegiani@libero.it 38
40. Esempio analisi infortuni :
Parti lese e gravità
roberto.rocchegiani@libero.it 40
7
93
50
51
7
49
6
20
7
8
143
ANALISI INCIDENTI E INFORTUNI
PARTI LESE PER GRAVITA'
Cervicale
Dito mano
Ginocchio
Gomito
Mano
Occhio
Piede
Polpaccio
Rachide cervicale
Torace
Zona lombare
41. Esempio analisi infortuni :
Pericolo e gravità
roberto.rocchegiani@libero.it 41
26
6 7
122
150
41
74
15
ANALISI INCIDENTI E INFORTUNI
PERICOLO PER GRAVITA'
Attrezzatura
Scale
Itinere
Luoghi di lavoro
Moviment. Manuale carichi
Radiazione ottiche artificiali
Macchinari
Dpi e segnaletica
42. Esempio analisi infortuni :
Mansione e gravità
roberto.rocchegiani@libero.it 42
109
72
113
7
13
104
15 8
ANALISI INCIDENTI E INFORTUNI
MANSIONE PER GRAVITA'
Allestitore
Elettricista
Falegname
Impiegata amm.va
Meccanico
Servizi alla produzione
Servizi di cantiere
Tubista
43. Esempio analisi infotuni:
Luoghi e gravità
roberto.rocchegiani@libero.it 43
0
50
100
150
200
250
300
350
Cantiere
ALFA
Cantiere
BETA
Cantiere
GAMMA
Cantiere
DELTA
Cantiere
EPSILON
Cantiere
ZETA
Officine Piazzali Itinere
31
327
35
21
45
145
188 190
91
giornatediassenzaperinfortuni
luoghi dove sono avvenuti gli infortuni
Gravità Infortuni in gg e luoghi di accadimento
2010
2011
2012
2013
2014
tot
44. Esempio analisi infortuni
Costi per sostituzione infortunati
roberto.rocchegiani@libero.it 44
€0
€10,000
€20,000
€30,000
€40,000
2009 2010 2011 2012 2013
€38,230
€30,346
€25,377
€19,921
€15,201
costo orario
per assenza
anni
Costi relativi alle assenze per infortunio al netto dei
rimborsi INAIL
45. Registro infortuni
È un documento riepilogativo finalizzato a fornire dati
sull’andamento del fenomeno infortunistico all’interno
delle imprese.
Un registro che ha lo scopo di fornire ai dirigenti ed ai
preposti delle aziende le indicazioni necessarie alla
prevenzione degli infortuni.
Inoltre, e forse elemento ancora più importante, di dare agli
organi di vigilanza uno strumento di controllo, per valutare
la frequenza, la gravità e le cause degli infortuni
nell’azienda e di guida per indirizzare l’attività di vigilanza.
roberto.rocchegiani@libero.it 45
46. Registro infortuni - prima ….
INTERPELLO N. 9/2014 del 13/03/2014 - Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del
registro infortuni
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo
all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore
del D.Lgs. n. 81/2008.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il
parere di questa Commissione in merito all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro
infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008. Al riguardo va premesso che l’art. 53, comma
6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di
cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed
ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione ritiene che - in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’art.
8, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione)
che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni
relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie - sono soggette alla tenuta del registro
infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.
Il suddetto registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958
(come modificato dal DM 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’ASL
competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione
dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro.
La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione della
sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)
roberto.rocchegiani@libero.it 46
47. Registro infortuni – Oggi …..
roberto.rocchegiani@libero.it 47
L’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151
(uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act),
va a modificare le disposizioni dettate dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. in merito alla tenuta del registro infortuni.
Nello specifico, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/15, e quindi dal 24
dicembre 2015 in poi, è abolito l’obbligo di tenuta del registro
infortuni.
Il datore di lavoro, accedendo alla pagina personale “My INAIL” del
portale Inail, provvederà a inoltrare la denuncia, non avendo l’obbligo
di aggiornare, duplicando quanto già trasmesso all’ente assicurativo
nazionale per gli infortuni sul lavoro, l’ormai obsoleto registro degli
infortuni.
Sarà sufficiente accedere alla sezione “Denunce” e selezionare la voce
“Denuncia/Comunicazione di infortunio” e compilare la nuova denuncia.
48. SINP
Dov’ è finito il SINP ?
(Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione)
Probabilmente la decisione sarà oggetto di dibattiti e di ricorsi. Qualcuno
già è stato presentato..
È probabile che il Governo, spostando all’Inail l’incarico di ricevere le
denunce on-line, abbia di fatto individuato in questo istituto, le funzioni del
SINP !?
D’altronde non è un mistero che da tempo si discute sulla gestione dei dati
INAIL... Se non è stato finora fatto evidentemente qualche problema c’è !
Guardando alla novità da questo punto di vista la domanda da porsi non è
“se il Registro infortuni andasse eliminato”, visto che era già previsto dal
D.Lgs. 81/08, ma se sia negativo che lo si sia fatto appoggiandosi al centro
dati dell’Inail, piuttosto che al SINP.
roberto.rocchegiani@libero.it 48
49. Allora …. ?
Ma c’è un’altra considerazione importante che va tenuta
presente. E cioè quella che una tenuta di dati
infortunistici le aziende dovranno comunque
mantenerla.
Infatti rimane in vigore l’art. 35 relativo alla riunione
periodica dove al comma 2 lett. b) è fatto obbligo al Datore
di lavoro di
sottoporre all’esame dei partecipanti… l’andamento
degli infortuni e delle malattie professionali e della
sorveglianza sanitaria.
Quindi all’Inail permane l’obbligo di tenuta, di elaborazione
e pubblicazione dei dati relativi agli infortuni e ai singoli
datori di lavoro l’obbligo di rendere noti periodicamente.
roberto.rocchegiani@libero.it 49
50. Registrazione infortuni – es. il foglio excell
roberto.rocchegiani@libero.it 50
Identificazione !!!
Mancato infortunio ?
Dipendente o
Lavoratore
esterno
Infortunio ?
Inquadramento da
DVR
Pericoli da
DVR
Luogo da DVR
Mancato rispetto delle
procedure di lavoro in
sicurezza relative alla
mansione/operazione
Prevista da una
apposita procedura
52. roberto.rocchegiani@libero.it 52
Le fonti statistiche strumenti e materiale informativo disponibile
INMIL–Associazione NazionaleMutiliti ed Invalidi del Lavoro
http://www.anmil.it
53. Le fonti statistiche strumenti e materiale informativo disponibile
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Sicurezza Lavoro
roberto.rocchegiani@libero.it 53
http://www.lavoro.gov.it
12/ 01/ 16 12:26Sicurezza Lavoro
Sicurezza sul lavoro
Sistema di prevenzione
Norme
Commissione Consultiva
Permanente
Interpello
Linee guida
Buone prassi
Libretto personale di
radioprotezione
Esperti qualificati
Medici autorizzati
Attività ispettiva
Fondo speciale infortuni
Fondo vittime infortuni
Malattie professionali
Iniziative
Studi e Ricerche
IN PRIMO PIANO
29/12/2015 •
Interpello in materia
di salute e sicurezza
On line le risposte a
nuovi quesiti
03/11/2015 •
Interpello in materia
di salute e sicurezza
On line le risposte a
nuovi quesiti
28/09/2015 •
Autorizzazione dei
soggetti privati alla
verifica periodica
delle attrezzature di
lavoro
Pubblicato il Decreto
Dirigenziale del 22
settembre 2015
25/09/2015 • Testo
Unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro
Disponibile il testo
coordinato
nell'edizione
settembre 2015
29/07/2015 •
Circolare n.22 del 29
luglio 2015
Chiarimenti
concernenti il D.I. 11
aprile 2011
25/06/2015 •
Interpello in materia
di salute e sicurezza
On line le risposte a
nuovi quesiti
04/03/2015 •
Circolare del 3 marzo
2015
FAQ
NEWSLETTER
LINK UTILI
CONTATTI
COMPETENZE DEGLI
UFFICI
55. Le fonti statistiche strumenti e materiale informativo disponibile
Commissione Consultiva Permanente Min.Lav.Pol.Soc. IMPRESASICURA
roberto.rocchegiani@libero.it 55
http://impresasicura.org
12/ 01/ 16 15:11Impresa Sicura
La Commissione Consultiva Permanente del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
ex art.6 D.Lgs 81/08 ha riconosciuto i prodotti di Impresa Sicura quali "buone prassi"
nella seduta del 27 novembre 2013.
SITO DEL MINISTERO
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56. Informazioni sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei
rischi (linee guida regionali, linee guida cee, modelli basati su
check list, norme UNI)
roberto.rocchegiani@libero.it 56
LINEE GUIDA
per la Valutazione dello stato di
conservazione delle Coperture in
Cemento-Amianto
e per la Valutazione del rischio
Assessorato Politiche per la Salute - Servizio Sanità Pubblica
Hanno collaborato alla realizzazione di questo documento:
- Franco Brun - Servizio Sanità Pubblica - Assessorato Politiche per la Salute - Regione
Emilia-Romagna
- Maria Riefolo - Servizio Sanità Pubblica - Assessorato Politiche per la Salute -
Regione Emilia-Romagna
Esempio linee guida Regionali
LINEE GUIDA
per la Valutazione dello stato di
conservazione delle Coperture in
Cemento-Amianto
e per la Valutazione del rischio
Assessorato Politiche per la Salute - Servizio Sanità Pubblica
Hanno collaborato alla realizzazione di questo documento:
- Franco Brun - Servizio Sanità Pubblica - Assessorato Politiche per la Salute - Regione
57. Informazioni sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei
rischi (linee guida regionali, linee guida cee, modelli basati su
check list, norme UNI)
roberto.rocchegiani@libero.it 57
Esempio linee guida CEE
https://osha.europa.eu/it/safety-
and-health-legislation/european-
guidelines
58. Informazioni sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei
rischi (linee guida regionali, linee guida cee, modelli basati su
check list, norme UNI)
roberto.rocchegiani@libero.it 58
Modelli basati sulle check list :
https://itaca.org/linee_sicurezza_
appalti.asp
Approvata dal Consiglio Direttivo di Itaca in data 15 dicembre 2011
Il Consiglio Direttivo di Itaca ha approvato la “Check list di
autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per
l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro”. Le checklist, elaborate nell’ambito del Gruppo
di Lavoro interregionale “Sicurezza Appalti”, costituiscono un
primo contributo soprattutto per le micro e piccole imprese e
vogliono essere uno strumento operativo a supporto del datore di
lavoro, per verificare il proprio livello di implementazione di un
sistema di gestione della sicurezza (SGSL). L’ambizione del gruppo
di lavoro è di realizzare un programma di attività incrementali, che
possano portare progressivamente alla realizzazione di un kit utile alle
imprese e alle stazioni appaltanti per la gestione della sicurezza. In
tale ottica, la realizzazione delle checklist rappresenta la prima
fondamentale tappa intermedia, che, si auspica, potrà aiutare le
imprese verso una corretta valutazione del grado di applicazione delle
disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e degli elementi tipici di un
SGSL nella propria organizzazione. Il presente documento è il frutto
dei contributi di esperti delle Regioni e delle Province Autonome, con il
coinvolgimento e la collaborazione attiva di rappresentanti delle
istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e collegi professionali, dei
sindacati dei lavoratori, delle associazioni datoriali e altri esperti del
settore.
59. Informazioni sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei
rischi (linee guida regionali, linee guida cee, modelli basati su
check list, norme UNI)
roberto.rocchegiani@libero.it 59
Norme UNI EN ISO: es. EN 12100 sicurezza macchine
L’esempio applicativo :
60. CORSO DI FORMAZIONE PER
ASPP/RSPP
MODULO A3
Documento di Valutazione dei Rischi
Accordo Stato Regioni del 26/01/2006
61. Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri
utilizzati – ILDOCUMENTO
roberto.rocchegiani@libero.it 61
62. Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri
utilizzati – Dlgs 81/2008 art. 29
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di
cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, ……
4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3,
devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo
sulla base delle procedure standardizzate ……
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori
possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate …..
…..
roberto.rocchegiani@libero.it 62
63. roberto.rocchegiani@libero.it 63
Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi
ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, com
ma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
1. Scopo
Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento
sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo
aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione
e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
2. Campo di applicazione
La presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10
lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere
utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del
D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel
seguente schema riepilogativo:
Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati :
Procedure standardizzate 10 – 50 lavoratori
64. Procedura Standardizzata per la
valutazione dei rischi : utilizzatori
Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5)
Si applica a :
La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori
di assolvere all’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla
base delle procedure standardizzate qui descritte.
Esclusioni :
Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare
condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la
valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28:
aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere:
a) aziende industriali a rischio rilevante
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni nucleari di cui
agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni;
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
roberto.rocchegiani@libero.it 64
65. Aziende fino a 50 lavoratori (art 29 comma 6)
Si applica a :
La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50
lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle
procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di
non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione
del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28.
Esclusioni :
Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare
condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la
valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28:
aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate
sopra);
aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi
alla esposizione all’amianto (art.29 comma 7)
roberto.rocchegiani@libero.it 65
Procedura Standardizzata per la
valutazione dei rischi : utilizzatori
67. Individuazionee quantificazionedei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare
L’individuazione dei pericoli – ipotesi di procedura per gliASPP
Periodicamente il SPP o parte di esso esegue sopralluoghi volti all’individuazioni di
pericoli significativi.
• presenti o potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro;
• di origine esterna al luogo di lavoro o creati nelle vicinanze del luogo di lavoro, in grado
di incidere negativamente sulle persone sotto il controllo dell’azienda.
Le aree di lavoro e/o le attività e/o le mansioni e/o le attrezzature/impianti/macchinari
oggetto dei sopralluoghi vengono definiti dal SPP anche sulla base dell’analisi degli
infortuni, degli incidenti, nelle non conformità rilevate, dell’entità dei rischi
precedentemente valutati, delle modifiche al layout o all’organizzazione apportate.
Durante lo svolgimento dei sopralluoghi è opportuno (ma non indispensabile) il
coinvolgimento del preposto all’area e/o all’attività.
Per lo svolgimento dei sopralluoghi possono essere utilizzate check list o altri strumenti.
L’elenco dei pericoli considerati è riportato nel DVR.
Qualora emergano situazioni “fuori norma” già ben conosciute e per le quali si
identificano prontamente le misure di controllo (ad esempio una zona con pericolo di
caduta dall’alto senza tutte le adeguate protezioni o una via di fuga ostruita o una
macchina con protezioni rimosse) si effettueranno immediatamente interventi correttivi a
cura delle funzioni interessate (Preposti e se necessario Dirigenti) senza la necessità di
approfondire la valutazione dei rischi. Se dai sopralluoghi emergono nuovi pericoli o
vengono riscontrate modifiche significative a quelli già conosciuti, il SPP provvede alla
valutazione dei rischi.
roberto.rocchegiani@libero.it 67
69. roberto.rocchegiani@libero.it 69
N° PERICOLI
AREE DI LAVORO
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 XA10
Breve descrizione
Capannone
Vetroresina
Uffici
Portineria
CTCab.ENEL
ServiziDitte
BoxservizioVTR
ResinaturaVTR
Piazzaleparcheggi
Loc.Compressori
Verniciatura
Pericoli di natura infortunistica
1 Aree di lavoro e transito
v v v v v v v v v v
2 Scale
v v v v v v v v v
3 Macchine e Attrezzature
v v v v v v v v v v
4 Utensili e Attrezzi manuali
v v v v v v v v v v
5
Manipolazione manuale di Oggetti e
Carichi v v v v v v v
6 Immagazzinamento Materiali
v v v v v v v
7 Impianti elettrici
v v v v v v v v v
8 Apparecchi a pressione e reti
distribuzione gas v v v v
9
Apparecchi di Sollevamento e Mezzi di
trasporto o movimentazione materiali
v v v v v
10 Incendio ed esplosione
v v v v v v v v v v
11 Rischio chimico per utilizzo sostanze
v v v v v
Pericoli di natura igienico-ambientale
12 Esposizione ad Agenti Chim.-
Canc.Mut.-Biol. v v v v v
13 Ventilazione industriale e Microclima
v v v v v v v
14 Rumore e Vibrazioni
v v v v v v
15 Illuminazione
v v v v v v v v v v
16 Carico di lavoro fisico e/o mentale
v v v v v v v
17 Radiazioni ionizzanti e non
18 VDT
v v
Pericoli di tipo trasversale
19 Comp. Funz. Resp. Analisi Pian. Contr.
v v v v v v v v v v
EsempioElencodeipericolie
eareedilavoro
71. Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o
da adottare – ipotesi di procedura per l’SPP
La valutazione dei rischi viene eseguita dal SPP anche coinvolgendo le figure
interessate, se necessario effettuando indagini strumentali e comunque facendo
riferimento alla normativa cogente applicabile.
Il rischio associato ad ogni pericolo individuato viene valutato stimando la gravità
del danno e la probabilità che esso si verifichi, anche in relazione ai fattori umani
quali il comportamento prevedibile, le capacità, la formazione, etc.
Si assume che per alcuni rischi (in particolare quelli non riconducibili ad un
confronto con uno standard normativo o tecnico di riferimento) la valutazione dei
rischi potrà basarsi sul contributo della soggettività del/dei valutatore/i
nell’attribuire loro maggiore o minore rilevanza.
La valutazione dei rischi viene condotta con due tecniche mirate a scopi diversi:
A - una analisi del rischio per mansione
B - una analisi del rischio per luogo di lavoro e per tipologia di pericolo/fattore
di rischio
Alcuni rischi relativi alla salute (ad esempio il rischio di movimentazione manuale dei carichi, il rischio
vibrazioni, il rischio rumore, etc.) o di carattere tecnico/organizzativo (ad esempio il rischio incendio, il
rischio di presenza di atmosfere esplosive, etc.) sono oggetto di provvedimenti normativi speciali e
quindi di valutazioni specifiche elaborate anche con l’ausilio di consulenti tecnici esterni le cui relazioni
sono parte integrante della valutazione dei rischi aziendale.
roberto.rocchegiani@libero.it 71
72. Esempio di criteri di “pesatura” dei rischi
roberto.rocchegiani@libero.it 72
R = rischio (5 livelli di rischio da bassissimo a elevato)
P = probabilità (4 livelli di probabilità da occasionale a frequente)
D = danno (4 livelli di danno da lieve a grave/gravissimo)
Si considera il rischio:
Rischio = Probabilità x (Danno) Danno
Il fatto di aver considerato per la stima del rischio il Danno
elevato alla D, fa crescere in modo esponenziale il livello di
rischio in funzione del danno, attribuendo allo stesso un peso
molto forte. In pratica eventi a bassa probabilità caratterizzati da
danni non trascurabili hanno elevati fattori di rischio.
Ad esempio per P=1 e D=3 si ha R= 1 x 33 = 27
73. Il livello di pesatura dei rischi
roberto.rocchegiani@libero.it 73
Bassissimo
Basso
Medio
Alto
Altissimo
R da 1 a 3
R da 4 a 12
R da 13 a 81
R da 82 a 512
R maggiore di 512
Rischio = Probabilità x (Danno) Danno
74. Esempio di valutazione dei Rischi
roberto.rocchegiani@libero.it 74
Rischio = Probabilità x (Danno) Danno
75. Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di
prevenzione adottate o da adottare
roberto.rocchegiani@libero.it 75
VALORI DI “R”
LIVELLO DI
RISCHIO RESIDUO
PRIORITÀ DI INTERVENTO
AZIONE DA PIANIFICARE
R ≤ 3 1 accettabile-bassissimo Nessuna azione: questi rischi sono considerati accettabili. Non
sono necessarie ulteriori azioni a parte assicurarsi che i controlli
siano mantenuti.
3< R ≤12 2 tollerabile-basso Controllo periodico e programmato: Non sono necessari
ulteriori misure a meno che le si possa attuare a bassissimo costo
(in termini di tempo, denaro e sforzi). Alle azioni per ridurre
ulteriormente questi rischi viene assegnata una priorità bassa. Si
dovrebbero preparare delle disposizioni per garantire che i controlli
siano mantenuti.
12< R ≤ 81 3 moderato-medio Azioni a breve termine (sotto i tre anni): Si dovrebbe prendere
in considerazione se si possono ridurre i rischi, ove applicabile, a
un livello tollerabile e preferibilmente a un livello accettabile, ma si
dovrebbero tenere in conto i costi delle ulteriori misure per la
riduzione dei rischi, le quali si dovrebbero attuare entro un periodo
di tempo definito. Si dovrebbero preparare delle disposizioni per
garantire che i controlli siano mantenuti, in particolare se i livelli dei
rischi sono associati a conseguenze dannose.
81< R ≤ 512 4 sostanziale-alto Azioni immediate: Si dovrebbero fare sforzi notevoli per ridurre il
rischio. Si dovrebbero attuare urgentemente la misure per la
riduzione dei rischi entro un periodo di tempo definito e potrebbe
essere necessario prendere in considerazione la sospensione o la
limitazione dell’attività, o l’applicazione di misure per il controllo dei
rischi ad interim, (temporanee sostitutive) fino a quando
l’attuazione sarà stata completata. Si potrebbe dover assegnare
risorse considerevoli per delle misure di controllo aggiuntive. Si
dovrebbero preparare delle disposizioni per garantire che i controlli
siano mantenuti, in particolare se i livelli dei rischi sono associati a
conseguenze estremamente dannose.
R > 512 5 inaccettabile-altissimo Interruzione dell’attività: Questi rischi sono inaccettabili. Sono
necessari dei miglioramenti notevoli dei controlli dei rischi, così
che il rischio sia ridotto a livello tollerabile o accettabile. Si deve
arrestare le attività di lavoro fino a quando saranno stati attuati dei
controlli dei rischi che riducano il rischio a un livello più basso. Se
non è possibile ridurre il rischio, il lavoro deve rimanere proibito.
Azioni
preventive
Azioni
correttive
76. I. Eliminare il pericolo e quindi il rischio
II. Sostituire ciò che è pericoloso con altro che lo è di
meno
III. Segregare il pericolo o comunque separare il
pericolo dalle persone
IV. Adottare metodi sicuri di lavoro, che riducono il rischio
V. Adottare procedure scritte diffuse e comprensibili
VI. Garantire un controllo adeguato da parte dei capi
VII. Identificare le esigenze di in-formazione e soddisfarle
VIII. Garantire un’adeguata comunicazione e segnaletica
IX. Adottare adeguati mezzi di protezione individuali (DPI)
Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento
roberto.rocchegiani@libero.it 76
77. roberto.rocchegiani@libero.it 77
Priorità e tempistica degli interventi di
miglioramento
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
n.
peric
olo
PERICOLO OGGETTO - Ambiente -
PROPOST
A
MIGLIOR
AMENTO
- Misure da attuare-
Tempistic
a per
l'attuazion
e (REV
12)
Tempistica per
l'attuazione
(REV 13)
RISORSE
Responsabile
Attuazione
Data
Attuazione
Visto di
controllo
3
Macchine e
Attrezzature
Utilizzo macchine utensili nei reparti e
in officina.
Intero
cantiere
29
Inventario di tutti i macchinari ed
attrezzatura presenti nelle officine,
rottamazione delle eventuali
macchine che non presentano
adeguati Requisiti di Sicurezza
(RES) Proposta di miglioramento
n. 29
31/12/016
Preposti
120 ore di
lavoro
Mario Rossi
14
Rumore e
Vibrazioni
Vengono eseguite lavorazioni con
attrezzature, utensili e mezzi che
potrebbero produrre vibrazioni
significative
Intero
cantiere
22
Manutenzione
e collaudi
Presenza di macchinari, attrezzature
e impianti che necessitano di
manutenzione e/o controllo (carro
ponte, sistema di distribuzione gas
tecnici, impianto elettrico, macchinari
per le lavorazioni, attrezzature e
scale portatili, ecc.) periodici.
Sede
1
Aree di lavoro
e transito
Possono essere eseguiti lavori in
spazi angusti.
A BORDO
31
Verifica idoneità sanitaria per
lavori in ambienti confinati. ( es.
indice di massa corporea)
Proposta miglioramento n. 31
31/12/2016
Medico
competent
e e SPP
costo
5.000 €
M.Compete
nte
5
Manipolazione
manuale di
oggetti e
carichi
Posture incongrue e movimenti
ripetitivi.
Reparti
25
Sorveglianza
sanitaria
Presenza di attività che possono
richiedere la sorveglianza sanitaria
Intero
cantiere
5
Manipolazione
manuale di
oggetti e
carichi
La forma ed il volume dei carichi, in
alcuni casi, pottrebbero non
consentire una facile presa.
A bordo 32
Formazione sui temi del “lavoro
ergonomico” Proposta di
miglioramento n. 32
30/6/2016
SOGESI
costo
2.000 €
Sergio Neri
7
Impianti
elettrici
Presenza di impianti elettrici fissi.
Intero
cantiere
34
Proposta di miglioramento n. 34
Corso PES PAV elettricisti
30/6/2016
Bureau
Veritas
costo
3.000 €
Luca
Bianchi
7
Impianti
elettrici
Necessità di collegamenti elettrici
provvisori, di cantiere.
Intero
cantiere
17
Campi
elettromagneti
ci
Cabina di trasformazione MT/BT A4, A9, C13
78. Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della
efficacia nel tempo delle misure attuate
roberto.rocchegiani@libero.it 78
79. Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL,
integrazione confronto con norme standard (ohsas 18001, ISO,
ecc.)
Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, …….
roberto.rocchegiani@libero.it 79
80. Un sistema di gestione all’interno di un
sistema di gestione !
roberto.rocchegiani@libero.it 80
Il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 è
orientato a prevenire la commissione dei reati
previsti dallo stesso decreto legislativo 231 del
2001 (l’art. 6 parla di “modelli di organizzazione
e di gestione idonei a prevenire reati”),
I Modelli organizzativi ex D.Lgs. 81/08 sono
atti a garantire l’adempimento degli
obblighi giuridici relativi alla salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (all’art. 30 del
D.Lgs. 81/08 è infatti precisato che “Il modello
di organizzazione e di gestione deve
assicurare un sistema aziendale per
l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici
relativi a…”).
81. …continuiamo con la lettura dell’art. 30
Dlgs 81/08
roberto.rocchegiani@libero.it 81
Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231(N), deve essere
adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro
in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
82. … entriamo nella parte relativa ai sistemi
di gestione
Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
…..
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione
dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio,
nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle
misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati,
quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e
all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al
progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle
Linee guida UNI - INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al
presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e
gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle
imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.
roberto.rocchegiani@libero.it 82
83. Linee guida UNI INAIL
• La ruota di Deming nel sistema UNI INAIL
roberto.rocchegiani@libero.it 83
5
Il SGSL può essere rappresentato, ad esempio, secondo lo schema generale sotto riportato.
Struttura di un sistema di gestione SSL
ESAME
INIZIALE
POLITICA
PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE
SENSIBILIZZAZIONE
AZIONE
MONITORAGGIO
RIESAME E
MIGLIORAMENTO
84. BS OHSAS 18001:2007
• La ruota di Deming nello standard OHSAS
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85. Quali caratteristiche deve avere un
sistema di gestione?
• ADEGUATEZZA
Un sistema “esimente” è un sistema “peculiare” dell’azienda costruito ed implementato come un
“vestito su misura”
• EFFICACEMENTE ATTUATO
L’”adeguatezza” del sistema è propedeutica, necessaria ma non sufficiente, affinché il modello risulti
“efficacemente attuato”.Quindi esimente.
• ASSICURARE ..L’ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI
OBBLIGHI GIURIDICI
Ovvero rappresenti uno strumento di garanzia tale da rendere non possibile l’elusione delle regole
definite, quindi molto oltre la semplice relazione del DVR e del DUVRI.
roberto.rocchegiani@libero.it 85
86. Quali sono i benefici di SGSL
• Riduzione dei costi assicurativi INAIL (OT24)
• Maggiore garanzia di conformità legale
• Aumento del valore intangibile dell’azienda
• Riduzione dei costi assicurativi (es. rischio incendio)
• Migliore gestione della documentazione inerente la sicurezza
• Approccio proattivo e preventivo piuttosto che reattivo
• Maggiore sensibilità e consapevolezza del personale
• Riduzione degli attriti sindacali
• Maggior sinergia tra le varie funzioni aziendali
• Immagine più positiva sul territorio
• Maggior possibilità di attingere ai finanziamenti (ISI INAIL, formazione, ecc.)
• Possibilità di iniziative per promuovere il proprio brand
• Potenziale diminuzione degli infortuni e dei costi conseguenti
• Stimolo alla progettualità ed alla pianificazione, di tutte le aree aziendali
• Miglioramento della logistica, e quindi riduzione dei costi indiretti
• Coinvolgimento degli appaltatori, miglioramento della qualità del processo
• Accountability e trasparenza dei processi di prevenzione e protezione
• Valorizzazione del SPP
• ….
roberto.rocchegiani@libero.it 86