1. News 23/SSL/2016
Lunedì, 6 Giugno 2016
Il decreto attuativo sulla compatibilità elettromagnetica (rifusione).
Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica,
e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
(rifusione) che ne dispone l’abrogazione. È questo il nuovo titolo del DLgs 194/2007
modificato dal DLgs 80 del 16 maggio 2016, uno dei decreti attuativi di cui il giornale
si è già occupato anche recentemente anticipando il nostro intervento sulla
materia. L’allegato A del D.Lgs. si occupa dei requisiti generali delle
apparecchiature che devono essere costruite “tenendo conto del progresso
tecnologico, in modo tale che: a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non
superino il livello al di sopra del quale le apparecchiature radio e di
telecomunicazione o altre apparecchiature non possono funzionare normalmente;
b) presentino un livello di immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili
in base all’uso al quale sono destinate che ne consenta il normale funzionamento
senza deterioramenti inaccettabili”. In modo specifico gli impianti fissi devono essere
installati “secondo le buone prassi di ingegneria industriale e nel rispetto delle
indicazioni sull’uso al quale i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i
requisiti essenziali”. All’interno del capitolo Controllo interno della produzione sono
inseriti i compiti del fabbricante – Valutazione della compatibilità elettromagnetica,
valutazione tecnica – . In particolare sulla produzione “il fabbricante prende tutte le
misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo
garantiscano la conformità degli apparecchi prodotti alla documentazione
tecnica”. Altri compiti del fabbricante sono quelli di apporre “la marcatura CE a
ogni singolo apparecchio conforme alle nuove prescrizioni” e di compilare una
“dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell’apparecchio” – da
tenere a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica,
“per dieci anni dalla data in cui l’apparecchio è stato immesso sul mercato”.
Un’altra valutazione di conformità delle apparecchiature si effettua con l’esame UE
del tipo che è la parte della procedura con cui “un organismo notificato esamina il
progetto tecnico di un apparecchio… verifica e certifica che il progetto tecnico di
2. tale apparecchio rispetti i requisiti essenziali”. I risultati della valutazione sono resi
pubblici solo con l’accordo del fabbricante. (Articolo di Enzo Gonano)
Fonte: quotidianosicurezza.it
Un decreto per vigilanza e controllo materiale elettrico sul mercato europeo.
Il campo di applicazione del Decreto n.86 del 19 maggio 2016, di attuazione della
direttiva 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri, è quello del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una
tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500
volt in corrente continua.
Sono esclusi questi materiali e fenomeni: “materiali elettrici destinati ad essere usati
in ambienti esposti a pericoli di esplosione; materiali elettrici per radiologia ed uso
clinico; parti elettriche di ascensori e montacarichi; contatori elettrici; basi e spine
delle prese di corrente per uso domestico; dispositivi di alimentazione dei recinti
elettrici; disturbi radioelettrici; materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle
navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite
da organismi internazionali, cui partecipa l’Italia; kit di valutazione su misura per
professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo
a tali fini”.
Il materiale elettrico interessato al decreto (art. 1) può essere messo a disposizione
sul mercato dell’Unione europea solo se: “è costruito conformemente alla regola
dell’arte in materia di sicurezza valida all’interno dell’Unione; non compromette, in
caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla
sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni”. In
uno degli allegati del decreto attuativo son indicati i principali elementi degli
obiettivi di sicurezza.
Come nel decreto attuativo già esaminato, sono degni di nota gli articoli riguardanti
le disposizioni con gli obblighi dei fabbricanti del materiale elettrico, dei
rappresentanti autorizzati con mandato del fabbricante, degli importatori che
immettono sul mercato il materiale elettrico (conforme), dei distributori (che
verificano, fra l’altro: 1) la presenza sul prodotto della marcatura CE – i principi
generali di marcatura sono inseriti nel Regolamento CE 765/2008 ; 2) la presenza
della dichiarazione di conformità UE – il modulo della dichiarazione è riportato
3. nell’all. III del decreto attuativo.
Chi vigila sul mercato, chi controlla il materiale elettrico che entra nel mercato
dell’Unione? Il Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto stabilito dall’art.
14 del decreto. Per l’art. 15, invece, “se il Ministero dello Sviluppo Economico
conclude che il materiale elettrico non rispetta le prescrizioni del presente decreto,
chiede tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le
misure correttive del caso al fine di rendere il materiale elettrico conforme alle
prescrizioni, oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine congruo
e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi”. (Articolo di Enzo
Gonano)
Fonte: quotidianosicurezza.it
Scheda di autovalutazione degli adempimenti ambientali dei frantoi.
Come fare un’autovalutazione sul rispetto della normativa ambientale: emissioni in
atmosfera, scarichi, rifiuti, approvvigionamento idrico, rumore, utilizzazione
agronomica acque di vegetazione e sanse umide, sostanze pericolose e serbatoi
interrati.
Sul sito di Arpa Umbria sono state pubblicate diverse indicazioni e una scheda di
autovalutazione degli adempimenti ambientali dei frantoi oleari.
Con riferimento alle Linee guida in materia di controlli scaturite dall’intesa della
Conferenza unificata e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 19.02.2013, è
stata redatta da parte di Arpa Umbria la scheda sotto riportata che consente ai
frantoi oleari di fare un’autovalutazione sul rispetto della normativa ambientale.
In caso di ispezioni integrate o ispezioni mirate da parte di Arpa, gli accertamenti
potranno riguardare uno o più dei sottoelencati settori, in funzione delle
caratteristiche impiantistiche, della presenza di recettori sensibili e delle vulnerabilità
delle matrici ambientali. In alcuni casi le ispezioni potranno comprendere anche la
effettuazione di campionamenti ed una verifica impiantistica.
La parola decreto si riferisce al D.Lgs 152/06 e s.m. e i. .
I “NO” in rosso possono costituire illeciti di natura penale e/o amministrativa.
I “NO” in verde costituiscono un rischio di provocare inquinamento e di incorrere in
illeciti di natura penale e/o amministrativa. (Estratto dell’articolo di Punto Sicuro)
4. Fonte: puntosicuro.it e ARPA
Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1°luglio 2016 –
30 giugno 2017
Restano fermi per il 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015
(circolare Inps 109 del 2015) e i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare
dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Fonte: inps.it circolare n.92 del 27 maggio 2016
Fisco: via a super-ammortamento per acquisto beni aziendali.
L’agevolazione prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali
acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
“L’Agenzia delle Entrate aiuta le imprese e i liberi professionisti che acquistano beni
strumentali nuovi”.
Con la circolare n.23/E, pubblicata oggi, il Fisco fornisce tutte le indicazioni per
usufruire del cosiddetto ‘super ammortamento‘, l’agevolazione, introdotta dalla
legge di Stabilità 2016, che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni
materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e comporta
quindi un più alto ‘sconto‘ fiscale.
“Il maggior costo, che viene riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini
Irap – riporta una nota – può essere infatti portato a deduzione del reddito
attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in
dichiarazione. Quali sono i beni “super ammortizzabili”? Rientrano nell’agevolazione
tutti gli acquisti di beni materiali nuovi che siano strumentali all’attività d’impresa o
professionale”.
La circolare di oggi illustra, anche tramite esempi, “le modalità di calcolo del
maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio
come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia.
La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore: sia i mezzi
esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico, sia quelli dati in uso promiscuo
ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, sia, infine, quelli utilizzati
per scopi diversi (con deducibilità limitata e limite massimo alla rilevanza del costo di
acquisizione). Possono usufruire del super ammortamento tutti i titolari di reddito
d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e
dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgano arti o
5. professioni anche in forma associata. Agevolazione aperta anche ai contribuenti
minimi e a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l‘imprenditoria
giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività
commerciale eventualmente esercitata. Non possono godere dell’agevolazione,
invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni
usufruendo del regime forfetario, visto che nel loro caso il reddito è calcolato
applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non
come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le
imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax“.
Fonte: confesercenti.it
Bonus Alberghi valido anche sulle ristrutturazioni con Piano Casa.
Il tax credit per la riqualificazione delle strutture ricettive potrà sommarsi agli incentivi
per gli ampliamenti volumetrici
Bonus Alberghi e Piano Casa possono cumularsi. Il credito di imposta per il recupero
delle strutture alberghiere può essere concesso anche se l’intervento aumenta la
volumetria dell’edificio.
Il chiarimento è arrivato con la Circolare 20/E dell’Agenzia delle Entrate, che ha
spiegato alcune disposizioni della Legge di Stabilità per il 2016.
Bonus Alberghi e Piano Casa
Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, il Decreto “Art Bonus” (DL 83/2014) ha
introdotto un incentivo alle imprese alberghiere, esistenti alla data 1° gennaio 2012,
che effettuano interventi di riqualificazione.
Il bonus è stato regolato dal DM 7 maggio 2015. È previsto un credito di imposta del
30%, fino a un massimo di 200mila euro, delle spese di ristrutturazione edilizia,
eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell’efficienza energetica e
acquisto di mobili e componenti di arredo sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31
dicembre 2016. Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione.
Il decreto attuativo del 7 maggio 2015 non consentiva la cumulabilità con altri
incentivi. Il comma 320 della Legge di Stabilità 2016 ha invece ampliato la portata
6. del Decreto “Art-Bonus” cancellando questo divieto. Il credito di imposta viene
quindi riconosciuto anche nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione implichino un
aumento della cubatura effettuato nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano
casa).
Come previsto dalla Legge di Stabilità 2016, per rendere operativo questo
meccanismo di incentivi è necessario un decreto ministeriale attuativo che
stabilisca:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio;
c) le procedure per l’ammissione al beneficio;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.
Il decreto doveva essere approvato a inizio aprile, cioè entro tre mesi dall’entrata in
vigore della Legge di Stabilità 2016, ma al momento non ce n’è ancora traccia.
(Articolo di Paola Mammarella)
Fonte: edilportale.it
Conto Termico 2.0, al via le domande per i 900 milioni di euro annui.
Dal GSE il ‘Catalogo degli apparecchi domestici’ che semplifica la procedura di accesso
agli incentivi
Entra in vigore oggi 31 maggio il nuovo Conto Termico che mette a disposizione 900 milioni
di euro all’anno per incentivare i piccoli impianti di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili.
Da oggi sarà operativo anche il nuovo Portaltermico, per le sole richieste in accesso diretto.
Per facilitare l'utilizzo del portale, il Gestore dei Servizi energetici (GSE), nella pagina web
dedicata al Conto Termico 2.0, ha messo a disposizione la Guida all’utilizzo
dell’applicazione web Portaltermico, rinnovata secondo il DM 16 febbraio 2016.
Nuovo conto termico: le novità
Le variazioni più significative riguardano la dimensione degli impianti ammissibili, che è stata
aumentata (la taglia massima degli impianti passa da 1 MW a 2 MW per i sistemi a pompa
7. di calore e da 1000 metri quadri a 2500 metri quadri per gli impianti solari termici).
Altre novità riguardano gli incentivi stessi come l'innalzamento del limite per la loro
erogazione in un'unica rata (dai precedenti 600 agli attuali 5.000 euro) e la riduzione dei
tempi di pagamento che passano da 6 a 2 mesi.
Infine rispetto allo scorso Conto Termico è stato previsto lo snellimento della procedura di
accesso diretto per gli apparecchi a catalogo.
Il catalogo dei prodotti idonei
Per semplificare la compilazione della domanda, il GSE ha pubblicato il ‘Catalogo degli
apparecchi domestici’, una lista di caldaie, stufe e termocamini ritenuti idonei a ricevere gli
incentivi del Conto Termico. Scegliendo i prodotti che fanno parte di questo Catalogo,
l’operatore potrà accedere a un iter semplificato per la compilazione della domanda: non
sarà necessario indicare i dati relativi all’apparecchio poichè tutti i sistemi elencati nel
Catalogo rispondono ai requisiti tecnici contenuti negli allegati al DM 16 febbraio 2016.
Il GSE specifica che il Catalogo ha valore esemplificativo e non esclude, quindi, che anche
altri apparecchi non elencati possano rispondere ai requisiti richiesti dal Decreto.
Nuovo Conto Termico: Pa e Imprese
Dei 900 milioni di euro annui a disposizione, 700 sono per privati e imprese e 200 per le
amministrazioni pubbliche. L'incentivo è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni.
Le Pubbliche Amministrazioni potranno richiedere gli incentivi per:
- interventi di efficienza energetica (isolamento termico di superfici opache, sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale, installazione di sistemi di schermatura e/o
ombreggiamento, etc);
- interventi per incentivare la produzione di energia termica da rinnovabili.
Sia i privati sia le Pubbliche Amministrazioni potranno fare domande per:
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di
climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria,
dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o
idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel
caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre
8. e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa,
unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti
con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad
integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar
cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di
teleriscaldamento o teleraffrescamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a
100 metri quadri, è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente esistenti con sistemi ibridi a
pompa di calore.
Conto Termico 2.0: incentivi più alti
L’incentivo sarà pari al 65% dell’investimento per la trasformazione in “edificio a energia
quasi zero” e la sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti. È inoltre
previsto un incentivo pari al 50% per gli interventi di isolamento termico delle superfici
opache realizzati nelle zone climatiche E e F (nelle altre zone è pari al 40%). Se
all’isolamento termico delle superfici opache si abbina la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale, sarà riconosciuto un incentivo pari al 55% a entrambi gli interventi.
Previsti incentivi anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa,
sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici.
Le spese per le diagnosi energetiche e la redazione dell’Attestato di prestazione energetica
(APE), richiesti per la trasformazione in edificio a energia quasi zero e l’isolamento termico
delle superfici opache, saranno incentivate al 100% per la PA (e le ESCO che operano per
loro conto) e al 50 % per i soggetti privati, con le Cooperative di abitanti e le Cooperative
sociali.
Conto Termico 2.0: i meccanismi di accesso
L’accesso agli incentivi può avvenire attraverso 2 modalità: accesso diretto e prenotazione.
Nella modalità di accesso diretto per gli interventi realizzati dalle PA e dai soggetti privati, la
richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori, sul portale
Portaltermico, già attivo da oggi.
E’ previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l’installazione di uno degli
9. apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 mq)
contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, reso pubblico e aggiornato
periodicamente dal GSE.
La prenotazione vale per gli interventi ancora da realizzare da parte delle PA e delle ESCO
che operano per loro conto.
Per la prenotazione dell’incentivo, le PA, ad eccezione delle cooperative di abitanti e delle
cooperative sociali, possono presentare la scheda-domanda a preventivo, qualora si
verifichi una delle seguenti condizioni in presenza di:
- una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l’impegno alla realizzazione di
almeno un intervento tra quelli indicati nella Diagnosi Energetica;
- un contratto di prestazione energetica stipulato tra la PA e una ESCO;
- un provvedimento o un atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori
con il verbale di consegna dei lavori.
La richiesta di prenotazione deve essere accettata dal GSE. In tal caso, quest’ultimo
procede a impegnare, a favore del richiedente, la somma corrispondente all’incentivo
spettante. (Articolo di Alessandra Marra)
Fonte:edilportale.com
La relazione geologica deve sempre accompagnare il progetto esecutivo
CdS: l'elaborato è un elemento essenziale dell’offerta tecnica anche se non ci sono
differenze con il progetto definitivo a base di gara.
Il progetto esecutivo di un’opera deve sempre essere corredato dalla relazione del
geologo, anche se il bando di gara non lo prevede. È la conclusione cui è giunto il
Consiglio di Stato con la sentenza 1595/2016.
Nel caso preso in esame, un Comune aveva bandito una gara per la realizzazione
di una serie di impianti. Una delle imprese partecipanti era stata esclusa perché non
aveva allegato all’offerta la relazione geologica né aveva indicato il nominativo del
geologo che l'avrebbe redatta.
L’impresa aveva quindi fatto ricorso sostenendo che nessuna disposizione di legge
impone di indicare il nominativo del geologo fin dalla presentazione della domanda
di partecipazione e che il geologo non è un progettista ma un mero esecutore,
quindi l’indicazione del suo nominativo non rappresenta un elemento costitutivo
10. dell’offerta.
I giudici non hanno accettato queste motivazioni, ma confermato l’esclusione
dell’impresa spiegando che, in base all’articolo 35 del Dpr 207/2010, il progetto
esecutivo deve prevedere le stesse relazioni richieste nel progetto definitivo, più
eventuali indagini integrative, soluzioni adottate e modifiche rispetto al progetto
definitivo. Per questo motivo deve esserci la relazione del geologo, anche se il
bando di gara non lo prevede espressamente. I professionisti che hanno redatto le
relazioni, si legge nella sentenza, devono quindi essere considerati progettisti e non
solo collaboratori.
I giudici hanno aggiunto che la relazione del geologo è obbligatoria anche se non
ci sono differenze di rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e
quella di livello esecutivo oggetto dell’offerta tecnica.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha stabilito l’obbligo di individuare già in sede di
offerta il nominativo del geologo, chiarendo che le relazioni specialistiche
costituiscono una parte essenziale del progetto esecutivo. In loro mancanza si è in
presenza di “difetto di un elemento essenziale”, e non di una semplice irregolarità
che può essere sanata.
Ricordiamo che, con il nuovo Codice Appalti, in gara andranno solo i progetti
esecutivi. L’idea del legislatore è proprio quella di raccogliere tutta la
documentazione utile alla progettazione e alla realizzazione delle opere in modo da
evitare imprevisti e ridurre eventuali contenziosi, ritardi e aumento dei costi. (Articolo
di Paola Mammarella)
Fonte: edilportale.it