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News 44/SSL/2016
Lunedì,31 Ottobre 2016
Responsabilità 231, evitata per negligenza occasionale.
In tema di responsabilità ex Dlgs. 231/2001, questa va sempre esclusa quando il
reato presupposto è da attribuire non già ad una politica aziendale, quanto ad una
negligenza occasionale della persona fisica imputata.
La Suprema Corte ha con sentenza 13 ottobre 2016, n. 43271 rilevato come l’illecito
amministrativo da reato si configura esclusivamente quando sia dimostrato che
dalla condotta colposa costituente reato sia derivato un incremento in termini di
produttività aziendale ovvero un concreto vantaggio per l’impresa (articolo 5, Dlgs.
231/2001), consistente in un risparmio di spesa conseguito ad esempio alla macata
adozione di adeguate misure antiinfortunistiche. Il nesso causale va escluso quando
il reato presupposto è da addebitarsi ad una negligenza occasionale e non ad una
scelta di politica aziendale.
Nel caso di specie, l’imputato si è trovato a rispondere ex articolo 590 C.p. delle
lesioni occorse ad un lavoratore per mancata valutazione dei rischi ex Dlgs 81/2008
(negligenza occasionale); la società è viceversa andata immune da addebiti.
(Articolo di Costanza Kenda).
Fonte: reteambiente.it
Durc, in Gazzetta modifiche agli articoli 2 e 5 del decreto sulle semplificazioni.
ROMA – Durc. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2016 il decreto del
Ministero del Lavoro del 23 febbraio 2016 che riporta alcune modifiche al Decreto 30
gennaio 2015 Semplificazione in materia di documento unico di regolarità
contributiva.
Tre sono le integrazioni apportate al decreto 30 gennaio 2015. La prima riguarda il
primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 sulla Verifica di regolarità contributiva,
dove nel passaggio “I soggetti di cui all’art. 1 possono verificare in tempo reale, con
le modalità di cui all’art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail
e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria
o artigianato per le attività dell’edilizia, delle Casse edili”, accanto alle parole “per
l’attività edilizia” si aggiunge “nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che
applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni,
per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”.
Le altre due modifiche interessano quindi l’articolo 5 Procedure concorsuali. Sostituiti
integralmente i commi 2 e 3 che ora divengono rispettivamente: “In caso di
fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli
articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera
regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse
edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio”.
E: “In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18
febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera
regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili
scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura
di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto-
legge 23 dicembre 2003,n. 347.» (Articolo di Corrado De Paolis)
Info: Decreto 23 febbraio 2016 GU 19 ottobre 2016
Fonte: www.quotidianosicurezza.it
Interpelli sicurezza sul lavoro, nuova serie del 25 ottobre 2016.
ROMA – Interpelli sicurezza lavoro. Sono state pubblicate pubblicate dal Ministero
del Lavoro nove nuove risposte a quesiti riguardanti la normativa sulla sicurezza sul
lavoro.
Le risposte pubblicate a data 25 ottobre 2016 riguardano:
• Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al
primo soccorso;
• Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza;
• Applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale
addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi;
• Presenza del RLS nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci
lavoratori;
• Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale;
• Oneri visite mediche ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008;
• Possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma
elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso;
• Applicazione dell’art. 109 (recinzione di cantiere) del d.lgs. n. 81/2008 nel caso di
cantieri stradali;
• La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale
navigante delle compagnie aeree.
Info: Ministero Lavoro interpelli sicurezza 25 ottobre 2016
Fonte: quotidianosicurezza.it
Interpello sullo svolgimento dei corsi e-learning per RSPP e ASPP.
La Commissione Interpelli risponde a un quesito del CNAPPC in merito alla possibilità
di svolgere i corsi di formazione per RSPP e ASPP (modulo A, B e C) in modalità e-
learning.
Roma, 28 ott – Arrivano le prime risposte della Commissione Interpelli, prevista
dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, che fanno riferimento al nuovo “ Accordo tra
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla
individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i
responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo
32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”.
Sul sito del Ministero del lavoro è stato infatti recentemente pubblicato l’Interpello n.
18/2016 del 25 ottobre 2016, in risposta a un quesito del Consiglio Nazionale degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) in merito allo
svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e
ASPP con modalità di formazione a distanza.
Riprendiamo brevemente il quesito, come riproposto nella risposta della
Commissione Interpelli.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha
avanzato istanza di interpello per sapere se “sia possibile lo svolgimento dei corsi
base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP anche con
modalità di formazione a distanza, anche coerentemente alle modifiche
recentemente apportate all’art. 98, comma 3, del D.Lgs 81/2008 che ha introdotto
la possibilità di svolgere in modalità di formazione a distanza i corsi di
aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza”.
Al riguardo va premesso che l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che
“per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è
necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della
funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui
al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con
verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione
e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di
cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I
corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto
dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive
modificazioni”.
E veniamo ora alle brevi, ma chiare, considerazioni della Commissione che ribadisce
il nuovo concetto chiave sull’utilizzo della modalità e-learning, ricordato anche nell’
intervista pubblicata oggi dal nostro giornale a Donato Lombardi: l’e-learning è
possibile solo dove la norma espressamente prevede il ricorso a tale modalità.
Riprendiamo dunque le conclusioni dell’interpello.
La Commissione chiarisce che “l’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14
febbraio 2006 è stato abrogato dall’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 entrato in vigore il 3
settembre 2016”.
E nel suddetto accordo “viene consentito l’utilizzo della modalità e-learning solo per
il Modulo A (punto 6.1) secondo i criteri previsti nell’Allegato II”.
Commissione per gli interpelli - Interpello n. 18/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 al quesito di
CNAPPC – Prot. n. 19862 - art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al
quesito in merito allo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e
ASPP con modalità di formazione a distanza.
Fonte: www.puntosicuro.it
Società cooperative e sicurezza sul lavoro: ruoli e responsabilità.
Il datore di lavoro delle società cooperative, il socio lavoratore, i ruoli di fatto e di
diritto, le deleghe di funzione, i casi giurisprudenziali.
L’articolo 2 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che al “lavoratore” così come definito dalla
medesima norma sia equiparato anche “il socio lavoratore di cooperativa o di
società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente
stesso..”.
Dunque il socio lavoratore delle società cooperative che rientra nella definizione su
riportata ha i medesimi obblighi dei lavoratori (art. 20 D.Lgs. 81/08) e gli stessi diritti in
termini di tutele di salute e sicurezza.
Per quanto riguarda la figura del datore di lavoro, vale anche nelle cooperative la
generale definizione secondo la quale è tale “il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa.”
In linea con le definizioni fornite dalla normativa, la giurisprudenza ( Cassazione
Penale, Sez.IV, 15 aprile 2010 n. 14531) conferma che “beneficiari delle norme di
tutela della sicurezza del lavoro sono, oltre i lavoratori dipendenti, i soci di
cooperative di lavoro.
Il presidente e legale rappresentante di una cooperativa di lavoro, pertanto, deve
essere considerato destinatario delle norme antinfortunistiche quando a questa
spetti di eseguire le opere.”
In questa pronuncia si fa riferimento all’esecuzione di opere in quanto il datore di
lavoro qui “consentiva che i propri soci lavoratori effettuassero le concordate
prestazioni lavorative appaltate […] senza che fosse operante o comunque
adeguato il necessario coordinamento con l’appaltante ai fini di prevenire i rischi
cui sarebbero stati esposti detti soci, con particolare ma non esclusivo riferimento al
pericolo di caduta dall’alto.”
Secondo la Cassazione “a nulla vale, al fine dell’esonero da responsabilità in
materia, la predisposizione di un “ufficio per la sicurezza” (in cui […] si dovevano
tenere lezioni, conferenze, riunioni, illustrazioni cinematografiche per rendere edotti i
lavoratori dei pericoli sul lavoro) e tanto meno la distribuzione del “Manuale del
Socio”, teso ai medesimi scopi, senza la dimostrazione di una totale ed
inequivocabile delega (con accettazione dei relativo incarico da parte di persona
competente in materia) dei compiti di sorveglianza e verifica in loco del rispetto
delle prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro.”
Questa sentenza richiama anche un altro caso ( Cassazione Penale Sez.IV, 21
dicembre 1995 n. 3483) relativo ad un “infortunio occorso ad un operaio il quale era
socio dipendente di una cooperativa aderente ad un consorzio gestione servizi,
appaltatore di attività di facchinaggio.
Detto consorzio aveva, a sua volta, affidato l’attività alla associata cooperativa.
La responsabilità dell’incidente era stata attribuita, oltre che all’amministratore del
Consorzio Gestione Servizi, al presidente della cooperativa, che aveva il dovere di
controllare e di sorvegliare le operazioni perché si svolgessero secondo gli accordi
ed in condizioni di sicurezza per i lavoratori”.
Un socio lavoratore di una cooperativa è stato vittima di un infortunio anche nel
caso descritto da Cassazione Penale, Sez.IV, 27 settembre 2012 n. 37329, che ha
confermato la condanna del datore di lavoro per aver “cagionato il decesso di…,
che quale socio lavoratore della cooperativa della quale il… era presidente e
legale rappresentante, stava effettuando operazioni di pulizia dell’argine di un
torrente utilizzando un trattore, quando a causa dello scivolamento - ribaltamento
dello stesso, subiva lo schiacciamento del corpo e quindi decedeva.”
Una sentenza di un mese fa ( Cassazione Penale, Sez.IV, 5 ottobre 2016 n. 41995) ha
affrontato il tema dell’accertamento di fatto del ruolo di datore di lavoro in una
cooperativa in un dato periodo, confermando la condanna dell’amministratore
unico di una Società Cooperativa per lesioni colpose nonostante l’imputato
contestasse di aver ricoperto tale ruolo nel periodo dell’infortunio occorso al
lavoratore.
Per la Cassazione è stata decisiva “la formalizzazione della denuncia di infortunio
all’INAIL presentata e sottoscritta proprio da L.U. [l’amministratore unico, n.d.r.]” la
quale non può “essere considerata una pura formalità di tipo burocratico-
amministrativo, perché in essa vi è la specifica indicazione, proveniente dallo stesso
imputato, della propria qualità di datore di lavoro del D.M. [lavoratore infortunato,
n.d.r.].”
Secondo alcuni testimoni nel periodo dell’infortunio il datore di lavoro era un’altra
persona (L.N.); ciò nonostante “reputano, tuttavia, i giudici dell’appello che il datore
di lavoro dell’infortunato si identifichi nell’L.U., tenuto conto delle dichiarazioni di
D.M., secondo cui questi l’aveva assunto, accompagnato sul luogo di lavoro e gli
aveva impartito le direttive in merito alle mansioni da svolgere, mentre mai aveva
visto e conosciuto il L.N., e considerato - risolutivamente - che proprio L.U. […]
presentò all’INAIL la denuncia di infortunio, dichiarandosi datore di lavoro
dell’Infortunato.”
Inoltre, “il fatto che la cessazione della carica dell’L.U. e la nomina di L.N. siano state
iscritte nel registro delle imprese solo … a distanza di un mese dall’infortunio (cfr.
certificato della Camera di Commercio di …), rende del tutto plausibile che il
verbale dell’assemblea ordinaria sopra citato, che non reca data certa, sia stato
confezionato in epoca posteriore all’incidente ed alla relativa denuncia all’INAIL.”
Infine, sottolinea la Cassazione, “L.N., dopo aver affermato di avere egli stesso
provveduto all’assunzione del D.M.: 1. non è stato nemmeno in grado di riferire le
mansioni cui il lavoratore era addetto, avendo genericamente affermato che
doveva occuparsi della manutenzione di un macchinario; 2. non ha ricordato, chi
avesse accompagnato il dipendente nella cava; 3. ha affermato di essere stato
avvertito dell’infortunio proprio dall’L.U., il cui coinvolgimento nell’occorso, in
assenza di cariche in seno alla … Coop, appare incomprensibile; 4. ha reso
dichiarazioni inverosimili circa le ragioni per cui l’L.U. aveva sottoscritto la denuncia
di infortunio, affermando “non me ne intendevo più di tanto. Mi facevo consigliare
da loro. Mi facevo aiutare da lui”.
Dunque non si può secondo la Corte “escludere il debito di sicurezza nei confronti
del lavoratore subordinato in capo all’L.U., quale datore di lavoro, e come tale
soggetto in primis obbligato, […] a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, a fornire agli stessi i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
a curare che costoro ricevessero un’adeguata formazione e informazione sui rischi
specifici connessi all’attività lavorativa loro assegnata.”
Concludiamo con un approfondimento sul tema delle responsabilità del datore di
lavoro - all’interno di una cooperativa di grandi dimensioni e dall’organizzazione
complessa - in mancanza di una delega di funzioni: tema che ricorre anche in
Cassazione Penale, Sez. IV, 4 aprile 2013 n.15717 - di seguito illustrata - in cui
l’imputato non aveva conferito alcuna delega.
In questo caso il datore di lavoro aveva tenuto una condotta omissiva “in quanto, al
di là delle disposizioni impartite, e non fatte osservare dai suoi preposti, di non far
sostare i lavoratori nell’area ove operava il carrello elevatore”, era stato
responsabile anche delle altre “cause dell’infortunio [che] vanno addebitate anche
alla insufficienza dell’illuminazione della rampa ove è avvenuto l’infortunio, al non
essere stato inibito il deposito temporaneo di merci, imballaggi, pallets ecc., ed al
fatto che il muletto che ha investito la p.o. [persona offesa, n.d.r.] è risultato in
precarie condizioni di manutenzione e privo di impianto di illuminazione
correttamente e completamente funzionante, di avvisatore acustico di manovra e
di dispositivi lampeggianti.”
Nel ricorso in Cassazione il datore di lavoro aveva obiettato che “essendo quella di
cui l’imputato è legale rappresentante, una società cooperativa di vaste dimensioni
dotata di una struttura organizzativa capillare articolata in distinti settori ciascuno dei
quali suddivisi in reparti con a capo un preposto avente funzioni direttive, non
sarebbe spettato all’imputato, in base alla ripartizione delle competenze interne, il
compito di esigere che i lavoratori non sostassero sulla rampa di accesso ove
operava il carrello elevatore bensì al responsabile dello specifico reparto presso cui
la persona offesa era addetta.”
Ma secondo la Corte “così però non è; nella materia infortunistica, perché possa
prodursi l’effetto del trasferimento dell’obbligo di prevenzione dal titolare della
posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell’apparato organizzativo dell’impresa
(siano essi responsabili di settore o capireparto) è necessaria una delega di funzioni
da parte dell’imprenditore o del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in
un formale atto di investitura in modo che risulti certo l’affidamento dell’incarico a
persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella
consapevolezza dell’obbligo di cui viene a gravarsi; quello cioè di osservare e fare
rispettare la normativa di sicurezza.”
E ciò - sottolinea la sentenza – “per l’ovvia esigenza di evitare indebite esenzioni, da
un lato, e, d’altro, compiacenti sostituzioni di responsabilità.”
Secondo la Cassazione, la normativa (vedasi oggi ad es. l’articolo 18 D.Lgs.81/08;
ma anche le norme pregresse oggi abrogate) “con l’espressione “competenze” ha
inteso riferirsi alle posizioni occupate dai vari soggetti nell’ambito dell’impresa in
base all’effettuata e completa ripartizione di incarichi tra: i datori di lavoro (sui quali
precipuamente grava l’onere dell’apprestamento e dell’attuazione di tutti i
necessari accorgimenti antinfortunistici), dirigenti, cui spettano poteri di
coordinamento e di organizzazione in uno specifico settore operativo o in tutte le
branche dell’attività aziendale, e preposti, cui competono poteri di controllo e di
vigilanza, in modo da consentire l’individuazione delle rispettive responsabilità,
qualora dovessero insorgere.
Donde la necessità di una delega certa e specifica da parte dell’imprenditore, che
valga a sollevarlo dall’obbligo di prevenzione, altrimenti su di lui gravante.
Tali considerazioni valgono ad evidenziare la posizione di garanzia dell’imputato
che non ha fornito la prova del conferimento di alcun atto di delega”. (Articolo di
Anna Guardavilla - Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche
normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro).
Fonte: www.puntosicuro.it
Movimenti ripetitivi: rischi per la salute, esposizione e prevenzione.
Un volume dedicato alle PMI e al mondo dell’artigianato riepiloga la normativa in
materia di salute e sicurezza. Focus sui rischi correlati ai movimenti ripetitivi: rischi
per la salute, condizioni di esposizione, valutazione, sorveglianza e prevenzione.
Milano, 27 Ott – In questi ultimi anni uno dei rischi emergenti, uno dei rischi su cui si è
concentrata l’attenzione di molti ricercatori, è il rischio da sovraccarico
biomeccanico correlato ai movimenti ripetitivi. Un rischio che è stato studiato
inizialmente nel settore metalmeccanico, ma che si è rilevato essere presente
anche in molti altri settori industriali, in agricoltura, nei servizi e nel settore artigianale.
E proprio il mondo dell’artigianato, nel volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese
artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato
dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia)
e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), a questo rischio ha
dedicato un capitolo specifico su cui ci soffermiamo oggi per ricordare gli aspetti
normativi, le conseguenze sulla salute e le possibilità di valutare il rischio e migliorare
le condizioni di sicurezza.
Nel capitolo “I rischi per la salute dei lavoratori - I movimenti ripetitivi” si ricorda che
nel Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro (il Decreto legislativo 81/2008)
all’art. 15 si prescrive che il Datore di Lavoro deve adottare le misure generali di
tutela dei lavoratori che comprendono anche ‘il rispetto dei principi ergonomici
nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al
fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo’.
Il volume risponde poi a diversi quesiti.
Quali sono i rischi per la salute del lavoratore?
Si segnala che “eseguire determinate operazioni in maniera ripetitiva può sollecitare
strutture ossee, articolari e muscolari, tendinee, nervose e vascolari, determinando
col tempo l’insorgenza di veri e propri quadri invalidanti”. E che i rischi per la salute
da movimenti ripetitivi “possono essere classificati in 2 grandi gruppi:
- sindromi infiammatorie muscolo-tendinee, quali le tendiniti della spalla, le tendiniti
del gomito, le tendiniti del distretto mano-polso;
- le sindromi da intrappolamento dei nervi periferici, fra cui la Sindrome del tunnel
carpale”.
Inoltre si indica che le condizioni lavorative che espongono a tali rischi “sono state
individuate e si presentano spesso combinate tra loro:
- movimentazione manuale dei carichi;
- vibrazioni trasmesse a tutto il corpo;
- movimenti di torsione abnormi del tronco;
- posture incongrue;
- elevata ripetitività delle azioni;
- sforzi eccessivi;
- tempi di recupero insufficienti”.
In particolare si sottolinea che i movimenti, “stimolando una determinata parte del
corpo in un limitato periodo di tempo, provocano una sofferenza delle strutture
anatomiche della zona, con infiammazione delle articolazioni, delle strutture
vascolo-nervose, con interessamento osseo e tendineo”. Si ricorda poi che il
comparto delle costruzioni è quello “più rappresentato, per problematiche relative a
movimenti ripetuti aggravate dalla possibile co-presenza di vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio”.
Come PuntoSicuro abbiamo presentato in passato diversi materiali e schede sulle
modalità e sui risultati della valutazione del rischio da movimenti ripetitivi degli arti
superiori in relazione a molteplici attività, anche spesso presenti nel mondo
dell’artigianato. Ad esempio con riferimento alla fabbricazione di calzature e articoli
in pelle.
Riguardo alla valutazione del rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori, il
documento segnala che incidono fortemente sul rischio alcuni fattori, che
“identificati, quantificati e considerati nel loro insieme, caratterizzano l’esposizione
lavorativa in relazione alla rispettiva durata:
a) Frequenza di azione elevata;
b) Uso eccessivo di forza;
c) Postura e movimenti di arti superiori incongrui o stereotipati;
d) Carenza di periodi di recupero adeguati”.
È necessaria la sorveglianza sanitaria?
Non potendo considerare fonte di rischio per la salute del lavoratore ogni attività di
movimentazione, si segnala che per definire se è necessaria l’attività di sorveglianza
sanitaria occorre in realtà “considerare anche quale è la frequenza di
movimentazione nell’arco della giornata lavorativa-tipo, se occorre effettuare
movimenti di torsione del tronco, eventuali carenze di spazio, la necessità di piegarsi
per raccogliere il carico, se il carico è stabile, ecc. Ovvero, traducendo quanto
detto, occorre valutare il rischio”.
Ed è solo a seguito della valutazione che potrà meglio essere definita la eventuale
necessità di fare ricorso alla sorveglianza sanitaria.
Dopo aver ricordato che “particolare informazione deve essere data al lavoratore,
in merito alle corrette azioni da eseguire, in modo tale da evitare movimenti inutili
per gli arti superiori (ad esempio, ripartire le azioni tra le due braccia ed eseguire
solo le azioni previste per ogni singola mansione)”, il documento si sofferma sulle
misure per migliorare le condizioni di sicurezza.
Si indica che il modo più semplice per migliorare le condizioni di salubrità “è quello
di fare ricorso ad attrezzature meccaniche.
Laddove ciò non risulti possibile, possono essere adottate misure organizzative
(pause, turnazione, cambiamento di mansioni anche nell’arco della giornata, ecc.)
idonee a ridurre il rischio. Diventa significativa l’attività di sorveglianza sanitaria, che
consente di diagnosticare preventivamente situazioni di rischio a carico del singolo
lavoratore e di monitorare nel tempo l’insorgenza di eventuali patologie e/o
disturbi”.
Concludiamo ricordando che nel documento è presente anche un estratto di una
breve check list dedicata ai movimenti ripetitivi. Lista di controllo che chiede di
verificare se vi è un’alta ripetitività delle azioni, se le movimentazioni frequenti sono
realizzate con l‘aiuto di mezzi meccanici, se viene impartita un’adeguata
formazione ed informazione, se è possibile effettuare pause durante l’attività e,
infine, se i lavoratori con frequente movimentazione manuale sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria.
Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese
artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB).
Fonte: www.puntosicuro.it

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  • 1. News 44/SSL/2016 Lunedì,31 Ottobre 2016 Responsabilità 231, evitata per negligenza occasionale. In tema di responsabilità ex Dlgs. 231/2001, questa va sempre esclusa quando il reato presupposto è da attribuire non già ad una politica aziendale, quanto ad una negligenza occasionale della persona fisica imputata. La Suprema Corte ha con sentenza 13 ottobre 2016, n. 43271 rilevato come l’illecito amministrativo da reato si configura esclusivamente quando sia dimostrato che dalla condotta colposa costituente reato sia derivato un incremento in termini di produttività aziendale ovvero un concreto vantaggio per l’impresa (articolo 5, Dlgs. 231/2001), consistente in un risparmio di spesa conseguito ad esempio alla macata adozione di adeguate misure antiinfortunistiche. Il nesso causale va escluso quando il reato presupposto è da addebitarsi ad una negligenza occasionale e non ad una scelta di politica aziendale. Nel caso di specie, l’imputato si è trovato a rispondere ex articolo 590 C.p. delle lesioni occorse ad un lavoratore per mancata valutazione dei rischi ex Dlgs 81/2008 (negligenza occasionale); la società è viceversa andata immune da addebiti. (Articolo di Costanza Kenda). Fonte: reteambiente.it Durc, in Gazzetta modifiche agli articoli 2 e 5 del decreto sulle semplificazioni. ROMA – Durc. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2016 il decreto del Ministero del Lavoro del 23 febbraio 2016 che riporta alcune modifiche al Decreto 30 gennaio 2015 Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva. Tre sono le integrazioni apportate al decreto 30 gennaio 2015. La prima riguarda il primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 sulla Verifica di regolarità contributiva, dove nel passaggio “I soggetti di cui all’art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, delle Casse edili”, accanto alle parole “per
  • 2. l’attività edilizia” si aggiunge “nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”. Le altre due modifiche interessano quindi l’articolo 5 Procedure concorsuali. Sostituiti integralmente i commi 2 e 3 che ora divengono rispettivamente: “In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio”. E: “In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto- legge 23 dicembre 2003,n. 347.» (Articolo di Corrado De Paolis) Info: Decreto 23 febbraio 2016 GU 19 ottobre 2016 Fonte: www.quotidianosicurezza.it Interpelli sicurezza sul lavoro, nuova serie del 25 ottobre 2016. ROMA – Interpelli sicurezza lavoro. Sono state pubblicate pubblicate dal Ministero del Lavoro nove nuove risposte a quesiti riguardanti la normativa sulla sicurezza sul lavoro. Le risposte pubblicate a data 25 ottobre 2016 riguardano: • Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso; • Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza; • Applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi; • Presenza del RLS nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori; • Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale; • Oneri visite mediche ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008; • Possibilità di considerare come costo per la sicurezza l’utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso; • Applicazione dell’art. 109 (recinzione di cantiere) del d.lgs. n. 81/2008 nel caso di cantieri stradali;
  • 3. • La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree. Info: Ministero Lavoro interpelli sicurezza 25 ottobre 2016 Fonte: quotidianosicurezza.it Interpello sullo svolgimento dei corsi e-learning per RSPP e ASPP. La Commissione Interpelli risponde a un quesito del CNAPPC in merito alla possibilità di svolgere i corsi di formazione per RSPP e ASPP (modulo A, B e C) in modalità e- learning. Roma, 28 ott – Arrivano le prime risposte della Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, che fanno riferimento al nuovo “ Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. Sul sito del Ministero del lavoro è stato infatti recentemente pubblicato l’Interpello n. 18/2016 del 25 ottobre 2016, in risposta a un quesito del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) in merito allo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP con modalità di formazione a distanza. Riprendiamo brevemente il quesito, come riproposto nella risposta della Commissione Interpelli. Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha avanzato istanza di interpello per sapere se “sia possibile lo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP anche con modalità di formazione a distanza, anche coerentemente alle modifiche recentemente apportate all’art. 98, comma 3, del D.Lgs 81/2008 che ha introdotto la possibilità di svolgere in modalità di formazione a distanza i corsi di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza”. Al riguardo va premesso che l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
  • 4. istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni”. E veniamo ora alle brevi, ma chiare, considerazioni della Commissione che ribadisce il nuovo concetto chiave sull’utilizzo della modalità e-learning, ricordato anche nell’ intervista pubblicata oggi dal nostro giornale a Donato Lombardi: l’e-learning è possibile solo dove la norma espressamente prevede il ricorso a tale modalità. Riprendiamo dunque le conclusioni dell’interpello. La Commissione chiarisce che “l’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 è stato abrogato dall’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 entrato in vigore il 3 settembre 2016”. E nel suddetto accordo “viene consentito l’utilizzo della modalità e-learning solo per il Modulo A (punto 6.1) secondo i criteri previsti nell’Allegato II”. Commissione per gli interpelli - Interpello n. 18/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 al quesito di CNAPPC – Prot. n. 19862 - art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito allo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP con modalità di formazione a distanza. Fonte: www.puntosicuro.it
  • 5. Società cooperative e sicurezza sul lavoro: ruoli e responsabilità. Il datore di lavoro delle società cooperative, il socio lavoratore, i ruoli di fatto e di diritto, le deleghe di funzione, i casi giurisprudenziali. L’articolo 2 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che al “lavoratore” così come definito dalla medesima norma sia equiparato anche “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso..”. Dunque il socio lavoratore delle società cooperative che rientra nella definizione su riportata ha i medesimi obblighi dei lavoratori (art. 20 D.Lgs. 81/08) e gli stessi diritti in termini di tutele di salute e sicurezza. Per quanto riguarda la figura del datore di lavoro, vale anche nelle cooperative la generale definizione secondo la quale è tale “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.” In linea con le definizioni fornite dalla normativa, la giurisprudenza ( Cassazione Penale, Sez.IV, 15 aprile 2010 n. 14531) conferma che “beneficiari delle norme di tutela della sicurezza del lavoro sono, oltre i lavoratori dipendenti, i soci di cooperative di lavoro. Il presidente e legale rappresentante di una cooperativa di lavoro, pertanto, deve essere considerato destinatario delle norme antinfortunistiche quando a questa spetti di eseguire le opere.” In questa pronuncia si fa riferimento all’esecuzione di opere in quanto il datore di lavoro qui “consentiva che i propri soci lavoratori effettuassero le concordate prestazioni lavorative appaltate […] senza che fosse operante o comunque adeguato il necessario coordinamento con l’appaltante ai fini di prevenire i rischi cui sarebbero stati esposti detti soci, con particolare ma non esclusivo riferimento al pericolo di caduta dall’alto.” Secondo la Cassazione “a nulla vale, al fine dell’esonero da responsabilità in materia, la predisposizione di un “ufficio per la sicurezza” (in cui […] si dovevano tenere lezioni, conferenze, riunioni, illustrazioni cinematografiche per rendere edotti i lavoratori dei pericoli sul lavoro) e tanto meno la distribuzione del “Manuale del Socio”, teso ai medesimi scopi, senza la dimostrazione di una totale ed inequivocabile delega (con accettazione dei relativo incarico da parte di persona competente in materia) dei compiti di sorveglianza e verifica in loco del rispetto
  • 6. delle prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro.” Questa sentenza richiama anche un altro caso ( Cassazione Penale Sez.IV, 21 dicembre 1995 n. 3483) relativo ad un “infortunio occorso ad un operaio il quale era socio dipendente di una cooperativa aderente ad un consorzio gestione servizi, appaltatore di attività di facchinaggio. Detto consorzio aveva, a sua volta, affidato l’attività alla associata cooperativa. La responsabilità dell’incidente era stata attribuita, oltre che all’amministratore del Consorzio Gestione Servizi, al presidente della cooperativa, che aveva il dovere di controllare e di sorvegliare le operazioni perché si svolgessero secondo gli accordi ed in condizioni di sicurezza per i lavoratori”. Un socio lavoratore di una cooperativa è stato vittima di un infortunio anche nel caso descritto da Cassazione Penale, Sez.IV, 27 settembre 2012 n. 37329, che ha confermato la condanna del datore di lavoro per aver “cagionato il decesso di…, che quale socio lavoratore della cooperativa della quale il… era presidente e legale rappresentante, stava effettuando operazioni di pulizia dell’argine di un torrente utilizzando un trattore, quando a causa dello scivolamento - ribaltamento dello stesso, subiva lo schiacciamento del corpo e quindi decedeva.” Una sentenza di un mese fa ( Cassazione Penale, Sez.IV, 5 ottobre 2016 n. 41995) ha affrontato il tema dell’accertamento di fatto del ruolo di datore di lavoro in una cooperativa in un dato periodo, confermando la condanna dell’amministratore unico di una Società Cooperativa per lesioni colpose nonostante l’imputato contestasse di aver ricoperto tale ruolo nel periodo dell’infortunio occorso al lavoratore. Per la Cassazione è stata decisiva “la formalizzazione della denuncia di infortunio all’INAIL presentata e sottoscritta proprio da L.U. [l’amministratore unico, n.d.r.]” la quale non può “essere considerata una pura formalità di tipo burocratico- amministrativo, perché in essa vi è la specifica indicazione, proveniente dallo stesso imputato, della propria qualità di datore di lavoro del D.M. [lavoratore infortunato, n.d.r.].” Secondo alcuni testimoni nel periodo dell’infortunio il datore di lavoro era un’altra persona (L.N.); ciò nonostante “reputano, tuttavia, i giudici dell’appello che il datore di lavoro dell’infortunato si identifichi nell’L.U., tenuto conto delle dichiarazioni di D.M., secondo cui questi l’aveva assunto, accompagnato sul luogo di lavoro e gli aveva impartito le direttive in merito alle mansioni da svolgere, mentre mai aveva visto e conosciuto il L.N., e considerato - risolutivamente - che proprio L.U. […] presentò all’INAIL la denuncia di infortunio, dichiarandosi datore di lavoro dell’Infortunato.”
  • 7. Inoltre, “il fatto che la cessazione della carica dell’L.U. e la nomina di L.N. siano state iscritte nel registro delle imprese solo … a distanza di un mese dall’infortunio (cfr. certificato della Camera di Commercio di …), rende del tutto plausibile che il verbale dell’assemblea ordinaria sopra citato, che non reca data certa, sia stato confezionato in epoca posteriore all’incidente ed alla relativa denuncia all’INAIL.” Infine, sottolinea la Cassazione, “L.N., dopo aver affermato di avere egli stesso provveduto all’assunzione del D.M.: 1. non è stato nemmeno in grado di riferire le mansioni cui il lavoratore era addetto, avendo genericamente affermato che doveva occuparsi della manutenzione di un macchinario; 2. non ha ricordato, chi avesse accompagnato il dipendente nella cava; 3. ha affermato di essere stato avvertito dell’infortunio proprio dall’L.U., il cui coinvolgimento nell’occorso, in assenza di cariche in seno alla … Coop, appare incomprensibile; 4. ha reso dichiarazioni inverosimili circa le ragioni per cui l’L.U. aveva sottoscritto la denuncia di infortunio, affermando “non me ne intendevo più di tanto. Mi facevo consigliare da loro. Mi facevo aiutare da lui”. Dunque non si può secondo la Corte “escludere il debito di sicurezza nei confronti del lavoratore subordinato in capo all’L.U., quale datore di lavoro, e come tale soggetto in primis obbligato, […] a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, a fornire agli stessi i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, a curare che costoro ricevessero un’adeguata formazione e informazione sui rischi specifici connessi all’attività lavorativa loro assegnata.” Concludiamo con un approfondimento sul tema delle responsabilità del datore di lavoro - all’interno di una cooperativa di grandi dimensioni e dall’organizzazione complessa - in mancanza di una delega di funzioni: tema che ricorre anche in Cassazione Penale, Sez. IV, 4 aprile 2013 n.15717 - di seguito illustrata - in cui l’imputato non aveva conferito alcuna delega. In questo caso il datore di lavoro aveva tenuto una condotta omissiva “in quanto, al di là delle disposizioni impartite, e non fatte osservare dai suoi preposti, di non far sostare i lavoratori nell’area ove operava il carrello elevatore”, era stato responsabile anche delle altre “cause dell’infortunio [che] vanno addebitate anche alla insufficienza dell’illuminazione della rampa ove è avvenuto l’infortunio, al non essere stato inibito il deposito temporaneo di merci, imballaggi, pallets ecc., ed al fatto che il muletto che ha investito la p.o. [persona offesa, n.d.r.] è risultato in precarie condizioni di manutenzione e privo di impianto di illuminazione correttamente e completamente funzionante, di avvisatore acustico di manovra e di dispositivi lampeggianti.” Nel ricorso in Cassazione il datore di lavoro aveva obiettato che “essendo quella di cui l’imputato è legale rappresentante, una società cooperativa di vaste dimensioni
  • 8. dotata di una struttura organizzativa capillare articolata in distinti settori ciascuno dei quali suddivisi in reparti con a capo un preposto avente funzioni direttive, non sarebbe spettato all’imputato, in base alla ripartizione delle competenze interne, il compito di esigere che i lavoratori non sostassero sulla rampa di accesso ove operava il carrello elevatore bensì al responsabile dello specifico reparto presso cui la persona offesa era addetta.” Ma secondo la Corte “così però non è; nella materia infortunistica, perché possa prodursi l’effetto del trasferimento dell’obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell’apparato organizzativo dell’impresa (siano essi responsabili di settore o capireparto) è necessaria una delega di funzioni da parte dell’imprenditore o del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti certo l’affidamento dell’incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell’obbligo di cui viene a gravarsi; quello cioè di osservare e fare rispettare la normativa di sicurezza.” E ciò - sottolinea la sentenza – “per l’ovvia esigenza di evitare indebite esenzioni, da un lato, e, d’altro, compiacenti sostituzioni di responsabilità.” Secondo la Cassazione, la normativa (vedasi oggi ad es. l’articolo 18 D.Lgs.81/08; ma anche le norme pregresse oggi abrogate) “con l’espressione “competenze” ha inteso riferirsi alle posizioni occupate dai vari soggetti nell’ambito dell’impresa in base all’effettuata e completa ripartizione di incarichi tra: i datori di lavoro (sui quali precipuamente grava l’onere dell’apprestamento e dell’attuazione di tutti i necessari accorgimenti antinfortunistici), dirigenti, cui spettano poteri di coordinamento e di organizzazione in uno specifico settore operativo o in tutte le branche dell’attività aziendale, e preposti, cui competono poteri di controllo e di vigilanza, in modo da consentire l’individuazione delle rispettive responsabilità, qualora dovessero insorgere. Donde la necessità di una delega certa e specifica da parte dell’imprenditore, che valga a sollevarlo dall’obbligo di prevenzione, altrimenti su di lui gravante. Tali considerazioni valgono ad evidenziare la posizione di garanzia dell’imputato che non ha fornito la prova del conferimento di alcun atto di delega”. (Articolo di Anna Guardavilla - Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro). Fonte: www.puntosicuro.it Movimenti ripetitivi: rischi per la salute, esposizione e prevenzione. Un volume dedicato alle PMI e al mondo dell’artigianato riepiloga la normativa in materia di salute e sicurezza. Focus sui rischi correlati ai movimenti ripetitivi: rischi per la salute, condizioni di esposizione, valutazione, sorveglianza e prevenzione.
  • 9. Milano, 27 Ott – In questi ultimi anni uno dei rischi emergenti, uno dei rischi su cui si è concentrata l’attenzione di molti ricercatori, è il rischio da sovraccarico biomeccanico correlato ai movimenti ripetitivi. Un rischio che è stato studiato inizialmente nel settore metalmeccanico, ma che si è rilevato essere presente anche in molti altri settori industriali, in agricoltura, nei servizi e nel settore artigianale. E proprio il mondo dell’artigianato, nel volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), a questo rischio ha dedicato un capitolo specifico su cui ci soffermiamo oggi per ricordare gli aspetti normativi, le conseguenze sulla salute e le possibilità di valutare il rischio e migliorare le condizioni di sicurezza. Nel capitolo “I rischi per la salute dei lavoratori - I movimenti ripetitivi” si ricorda che nel Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro (il Decreto legislativo 81/2008) all’art. 15 si prescrive che il Datore di Lavoro deve adottare le misure generali di tutela dei lavoratori che comprendono anche ‘il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo’. Il volume risponde poi a diversi quesiti. Quali sono i rischi per la salute del lavoratore? Si segnala che “eseguire determinate operazioni in maniera ripetitiva può sollecitare strutture ossee, articolari e muscolari, tendinee, nervose e vascolari, determinando col tempo l’insorgenza di veri e propri quadri invalidanti”. E che i rischi per la salute da movimenti ripetitivi “possono essere classificati in 2 grandi gruppi: - sindromi infiammatorie muscolo-tendinee, quali le tendiniti della spalla, le tendiniti del gomito, le tendiniti del distretto mano-polso; - le sindromi da intrappolamento dei nervi periferici, fra cui la Sindrome del tunnel carpale”. Inoltre si indica che le condizioni lavorative che espongono a tali rischi “sono state individuate e si presentano spesso combinate tra loro: - movimentazione manuale dei carichi; - vibrazioni trasmesse a tutto il corpo;
  • 10. - movimenti di torsione abnormi del tronco; - posture incongrue; - elevata ripetitività delle azioni; - sforzi eccessivi; - tempi di recupero insufficienti”. In particolare si sottolinea che i movimenti, “stimolando una determinata parte del corpo in un limitato periodo di tempo, provocano una sofferenza delle strutture anatomiche della zona, con infiammazione delle articolazioni, delle strutture vascolo-nervose, con interessamento osseo e tendineo”. Si ricorda poi che il comparto delle costruzioni è quello “più rappresentato, per problematiche relative a movimenti ripetuti aggravate dalla possibile co-presenza di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio”. Come PuntoSicuro abbiamo presentato in passato diversi materiali e schede sulle modalità e sui risultati della valutazione del rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori in relazione a molteplici attività, anche spesso presenti nel mondo dell’artigianato. Ad esempio con riferimento alla fabbricazione di calzature e articoli in pelle. Riguardo alla valutazione del rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori, il documento segnala che incidono fortemente sul rischio alcuni fattori, che “identificati, quantificati e considerati nel loro insieme, caratterizzano l’esposizione lavorativa in relazione alla rispettiva durata: a) Frequenza di azione elevata; b) Uso eccessivo di forza; c) Postura e movimenti di arti superiori incongrui o stereotipati; d) Carenza di periodi di recupero adeguati”. È necessaria la sorveglianza sanitaria? Non potendo considerare fonte di rischio per la salute del lavoratore ogni attività di movimentazione, si segnala che per definire se è necessaria l’attività di sorveglianza sanitaria occorre in realtà “considerare anche quale è la frequenza di movimentazione nell’arco della giornata lavorativa-tipo, se occorre effettuare movimenti di torsione del tronco, eventuali carenze di spazio, la necessità di piegarsi per raccogliere il carico, se il carico è stabile, ecc. Ovvero, traducendo quanto detto, occorre valutare il rischio”. Ed è solo a seguito della valutazione che potrà meglio essere definita la eventuale necessità di fare ricorso alla sorveglianza sanitaria.
  • 11. Dopo aver ricordato che “particolare informazione deve essere data al lavoratore, in merito alle corrette azioni da eseguire, in modo tale da evitare movimenti inutili per gli arti superiori (ad esempio, ripartire le azioni tra le due braccia ed eseguire solo le azioni previste per ogni singola mansione)”, il documento si sofferma sulle misure per migliorare le condizioni di sicurezza. Si indica che il modo più semplice per migliorare le condizioni di salubrità “è quello di fare ricorso ad attrezzature meccaniche. Laddove ciò non risulti possibile, possono essere adottate misure organizzative (pause, turnazione, cambiamento di mansioni anche nell’arco della giornata, ecc.) idonee a ridurre il rischio. Diventa significativa l’attività di sorveglianza sanitaria, che consente di diagnosticare preventivamente situazioni di rischio a carico del singolo lavoratore e di monitorare nel tempo l’insorgenza di eventuali patologie e/o disturbi”. Concludiamo ricordando che nel documento è presente anche un estratto di una breve check list dedicata ai movimenti ripetitivi. Lista di controllo che chiede di verificare se vi è un’alta ripetitività delle azioni, se le movimentazioni frequenti sono realizzate con l‘aiuto di mezzi meccanici, se viene impartita un’adeguata formazione ed informazione, se è possibile effettuare pause durante l’attività e, infine, se i lavoratori con frequente movimentazione manuale sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB). Fonte: www.puntosicuro.it