1. News 43/SSL/2015
Lunedì, 2 Novembre 2015
Serramenti e chiusure oscuranti, in vigore la norma tecnica UNI
E' entrata in vigore lo scorso 22 ottobre la nuova edizione della norma tecnica UNI
10818:2015 "Finestre, portefinestre, porte e chiusure oscuranti - Ruoli, responsabilità e
indicazioni contrattuali nel processo di posa in opera", la cui revisione è stata
elaborata dal Gruppo di Lavoro 12 "Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi
accessori" dell' UNI.
La norma, che sostituisce quella precedente del 1999, oltre ad aggiornare i
riferimenti normativi e le definizioni, ridefinisce i compiti e le responsabilità dei diversi
operatori che intervengono nel processo di posa in opera - dalla progettazione alla
verifica finale - di serramenti e chiusure oscuramti introducendo nuove figure che
precedentemente non erano contemplate (distributore/rivenditore, importatore,
mandatario, fornitore/installatore di vetrazioni, committente, utente, altri operatori).
La nuova versione, inoltre, presenta anche l'aggiornamento delle fasi del processo
di posa contenute nel "Quadro schematico dei compiti spettanti ai singoli operatori".
Fonte:http://www.tecnici24.ilsole24ore.com
Modalità operative per la certificazione del Controllo del processo di fabbrica del
Calcestruzzo prodotto con processo industrializzato.
E' stato pubblicato lo scorso luglio il Decreto che disciplina le modalità operative
degli Organismi per la certificazione del Controllo del processo di fabbrica (FPC) del
Calcestruzzo prodotto con processo industrializzato.Si tratta del Decreto del
Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 213 dell'08 luglio 2015 che approva
le “Istruzioni operative per il rilascio dell’autorizzazione agli Organismi di
certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto
con processo industrializzato, ai sensi del § 11.2.8. delle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al DM 14.01.2008”.Tali istruzioni dovranno essere recepite e rese
operative dagli Organismi entro l'8 gennaio 2016. Tra le indicazioni è importante
sottolineare:
- il requisito di controllo delle attività di trasporto e consegna del Calcestruzzo
preconfezionato
2. - la sempre maggiore attenzione che viene dedicata alle attività di prova, con
riferimento alle modalità di qualifica dei laboratori (interni od esterni) preposti a tali
attività. Il documento fornisce una utile lista di controllo condivisa, utile non solo
all'Organismo ma anche al Fabbricante per avere un riscontro immediato del
prorpio FPC.
Le nuove istruzioni pongono particolare attenzione alle attività di sorveglianza sulla
filiera delle costruzioni, poste in essere dal Servizio Tecnico Centrale.
Fonte:bureauveritas.it
Prevenzione antinfortunistica, prassi operative e ‘codificazione normativa scritta’
Contro la condanna del Tribunale in ordine al delitto di lesioni colpose ai danni di un
dipendente infortunato sul lavoro e di violazione delle leggi antinfortunistiche;
ha fatto ricorso un datore di lavoro al quale era stata riconosciuta la violazione di
cui agli artt. 17 c. 1 e 28 c. 2 del TU 81/08. Colpa specifica, l’aver omesso l’adozione
di misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche di carattere
strettamente valutativo dei rischi.
Interessano qui le conclusioni della Corte di Cassazione che con la sentenza n.
41486 del 15 ottobre 2015, ha affermato che la mancata codificazione formale, da
parte del datore di lavoro, della normativa antinfortunistica, porta a una sua
responsabilità penale.
Secondo quanto affermato dalla Corte d’Appello presso la quale era stata
impugnata la sentenza del Tribunale, “non esistevano disposizioni specifiche,
conosciute da tutti i lavoratori, che avessero ad oggetto le corrette modalità di
esecuzione dei lavori di manutenzione in quota” (disposizioni connesse con
l’episodio dell’infortunio oggetto di contestazione, Ndr).
Il dipendente infortunato “avrebbe ricevuto un preciso ordine da parte di uno dei
suoi superiori al fine di effettuare la manutenzione del condotto di aspirazione fumi,
senza interrompere la produzione, mediante l’utilizzo di una semplice scala
poggiata, peraltro, su una superficie oleosa” ma la Corte d’Appello ha fondato la
propria convinzione dell’ “assenza di qualsivoglia prassi in ordine alle corrette
modalità operative da adottarsi nel caso dì specie”.
E sul punto della invocata “prassi aziendale” , la Corte di cassazione, “richiamato il
principio … secondo cui non assume valore equipollente alla valutazione dello
specifico rischio contenuta nel POS l’esistenza di una semplice prassi operativa…la
valutazione del rischio è operazione complessa che consiste nell’analisi dei dati e
3. nella loro valutazione in funzione di una concomitante definizione delle misure da
adottare per eliminare o, ove possibile, ridurre il rischio individuato, essa sfocia
peraltro in una compiuta formalizzazione”. Tanto che “una prassi operativa è per
definizione priva di ogni premessa analitica e valutativa, come di una veste
formale…nasce dalla mera ripetizione dell’attività”.
Pertanto, conclude la Cassazione, è condivisibile il principio di diritto secondo cui le
istruzioni verbali e le mere prassi operative non assumono quella forza cogente che
deve essere, invece, attribuita alla “codificazione” delle norme attuative
antinfortunistiche in un documento scritto all’uopo redatto, lasciando
ragionevolmente negli addetti alle lavorazioni pur sempre, nella loro
rappresentazione soggettiva, quei margini di discrezionalità nella esecuzione di esse
(istruzioni meramente verbali e prassi)… tali da non attribuire ad esse quelle
caratteristiche di cogenza ed inderogabilità, proprie di tali forme di “codificazione
normativa scritta”. (Articolo di Enzo Gonano)
Fonte:quotidianosicurezza.it
L’obbligo della revisione generale per trattori, macchine agricole e rimorchi
Della revisione periodica delle macchine agricole si interessa il decreto 20 maggio
2015 che fa riferimento all’art. 111 del DLgs 30 aprile 1992 n. 285 che si ripropone nel
testo qui sotto.
“Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella
circolazione stradale, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, dispone la revisione
obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione… al fine di
accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per
la sicurezza della circolazione.
A far data dal 31 dicembre 2015 è disposta la revisione obbligatoria del trattore
agricolo in circolazione soggetto ad immatricolazione in ragione del relativo stato di
vetustà”.
Dell’argomento si è occupata una recente scheda divulgativa nell’ambito della
campagna promossa dal Coordinamento tecnico delle Regioni, Inail -Direzione
centrale prevenzione – Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli
impianti, prodotti ed Insediamenti antropici.
L’art 57 del nuovo codice della strada dispone la revisione generale, con periodicità
di cinque anni, di:
4. 1. trattori agricoli, come definiti nella direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003;
2. macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
3. rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5
tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00
metri di larghezza.
Come detto, i trattori agricoli sono sottoposti alla revisione generale dal 31 dicembre
2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima
immatricolazione.
In una tabella pubblicata nella scheda dell’Inail si legge che per i trattori
immatricolati entro il 31.12.1973, la revisione va eseguita entro il 31.12.2017; per quelli
immatricolati dal 1.1.1974 al 31.12.1990, entro il 31.12.2018; per quelli immatricolati
dal 1.1.1991 al 31.12.2010, entro il 31.12.2020; quelli immatricolati dal 1.1.2011 al
31.12.2015, entro il 31.12.2021. Per i trattori immatricolati dopo il 2016, la revisione
generale va eseguita al 5° anno, entro la fine del mese di prima immatricolazione.
Come si svolge la revisione? “Le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della
sicurezza della circolazione stradale, sono definite con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 80 del DLgs 30 aprile 1992, n.
285, con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili”. (Articolo di
Enzo Gonano)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Puglia, avviso pubblico campagna formazione cultura sicurezza sul lavoro
Campagna straordinaria di formazione per la diffusione della cultura della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro. Indetto dalla Regione Puglia un avviso pubblico
per la presentazione di progetti ai sensi dell’articolo 11 comma 7 D.Lgs n. 81/08 e in
attuazione dell’Accordo Stato- Regioni del 20/11/2008.
Destinatari gli interventi formativi dovranno essere:
• lavoratori 18/25 a.a. – lavoratori con meno di due anni di esperienza
nell’esercizio delle proprie mansioni o attività;
• lavoratori età 50/60 aa;
• lavoratori stagionali del settore agricolo;
• datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di
cui all’articolo 2083 del codice civile e lavoratori autonomi;
• rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza;
• lavoratori stranieri”.
5. Potranno presentare i progetti: “1) gli Organismi inseriti nell’Elenco Regionale
degli Organismi accreditati ai sensi della DGR n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.; 2) gli
Organismi (indicati nell’art. 23 della Legge Regionale n. 15/2002 e s.m.i., aventi le
caratteristiche di cui alla DGR n. 195/2012 e s.m.i.) che abbiano completato l’istanza
di accreditamento e siano in attesa dell’esito dell’istruttoria (c.d. “accreditandi”)”.
Le candidature saranno telematiche e potranno essere inserite nel sistema online
regionale a partire dalle ore 14.00 del 29 ottobre 2015. L’avviso è a sportello, e sarà
quindi operativo “fino a concorrenza delle risorse disponibili”. (Articolo di Corrado
De Paolis)
Info, bando completo, contatti: Regione Puglia campagna straordinaria formazione cultura sicurezza
lavoro
Fonte:quotidianosicurezza.it
Lavoratori ex IPSEMA prestazioni, anticipazione e conguaglio
Con circolare n. 173 l’Inps ha stabilito le modalità di erogazione per i pagamenti di
tutte le prestazioni previdenziali del personale assicurato ex –IPSEMA. Ha fornito,
inoltre, le istruzione operative per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal
datore di lavoro diverse dalla malattia, stabilendo le modalità di presentazione delle
domande e le relative competenze territoriale.
Fonte:inps.it circolare n. 173 del 23/10/2015
6. Potranno presentare i progetti: “1) gli Organismi inseriti nell’Elenco Regionale
degli Organismi accreditati ai sensi della DGR n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.; 2) gli
Organismi (indicati nell’art. 23 della Legge Regionale n. 15/2002 e s.m.i., aventi le
caratteristiche di cui alla DGR n. 195/2012 e s.m.i.) che abbiano completato l’istanza
di accreditamento e siano in attesa dell’esito dell’istruttoria (c.d. “accreditandi”)”.
Le candidature saranno telematiche e potranno essere inserite nel sistema online
regionale a partire dalle ore 14.00 del 29 ottobre 2015. L’avviso è a sportello, e sarà
quindi operativo “fino a concorrenza delle risorse disponibili”. (Articolo di Corrado
De Paolis)
Info, bando completo, contatti: Regione Puglia campagna straordinaria formazione cultura sicurezza
lavoro
Fonte:quotidianosicurezza.it
Lavoratori ex IPSEMA prestazioni, anticipazione e conguaglio
Con circolare n. 173 l’Inps ha stabilito le modalità di erogazione per i pagamenti di
tutte le prestazioni previdenziali del personale assicurato ex –IPSEMA. Ha fornito,
inoltre, le istruzione operative per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal
datore di lavoro diverse dalla malattia, stabilendo le modalità di presentazione delle
domande e le relative competenze territoriale.
Fonte:inps.it circolare n. 173 del 23/10/2015