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News 04/SSL/2016
Lunedì, 25 Gennaio 2016
Ministero del Lavoro, interpelli 20 gennaio 2016
Pubblicata dal Ministero del Lavoro una nuova serie di interpelli sulla normativa
riguardate l’occupazione.
Cinque i quesiti:
• rapporti di collaborazione degli intermediari assicurativi;
• lavoratore percettore di trattamento pensionistico;
• contratto di solidarietà difensivo;
• riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo e
fruizione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 190/2014;
• interesse al distacco nell’ambito dei gruppi di imprese. (Articolo di Corrado
De Paolis)
Fonte:quotidanosicurezza.it
Esclusione reperibilità Inps dipendente di privati con patologie gravi, decreto in GU.
Esclusione dall’obbligo di reperibilità Inps. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21
gennaio 2016 il decreto del Ministero del Lavoro 11 gennaio 2016 Integrazioni e
modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo
dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il provvedimento, previsto da un’integrazione apportata alDecreto legge 12
settembre 1983, n. 463 dall’articolo 25 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
151(attuativo Jobs act), indica l’esclusione dalla reperibilità per lavoratori
subordinati, dipendenti di privati, che si trovino nelle circostanze di:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.Le
patologie devono essere documentate, l’invalidità “deve aver determinato una
riduzione della capacita’ lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento”.
(Articolo di Corrado De Paolis )
Fonte:quotidianosicurezza.it
Milleproroghe, per i lavori nelle scuole, aggiudicazione entro il 29 febbraio 2016.
Il DL (Milleproroghe) 30 dicembre 2015, n. 210, ha disposto che per gli interventi di
edilizia scolastica (Legge di conversione 128/2013 del DL 104/2013) il termine previsto
per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori è prorogato al 29 febbraio 2016.
Il citato DL 104/2013, riferendosi alla programmazione triennale 2013-15, allo scopo
di: 1 favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di
proprietà pubblica adibiti all’istruzione …e di immobili adibiti ad alloggi e residenze
per studenti universitari, di proprietà degli enti locali; 2 consentire la costruzione
di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di
interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti; aveva previsto
che le Regioni interessate potessero essere autorizzate dal Ministero dell’Economia a
stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di
contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti , con la Banca di Sviluppo del Consiglio
d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti.
Per questo erano sono stanziati contributi pluriennali per 40 milioni per l’anno 2015
e 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.
Ancora per quanto riguarda l’antincendio, lo stesso DL 210/2015** ha disposto che
“L’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall’articolo 10-bis,
comma 1, del
Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge
8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del
decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016“.(Articolo
di Enzo Gonano)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Defibrillatori semiautomatici, proroga di sei mesi per le società sportive
dilettantistiche
Proroga di sei mesi per le società sportive dilettantistiche per dotarsi di defibrillatori
semiautomatici. Questo quanto disposto dal Ministero della Salute con il decreto 11
gennaio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2016.
Il decreto riporta una proroga di sei mesi sull’originaria scadenza prevista per il 20
gennaio 2016. La scadenza era stata stabilita dal decreto del Ministero della Salute
24 aprile 2013, che aveva disposto l’obbligo per le società sportive di dotarsi di
defibrillatori semiautomatici. Entro sei mesi dalla pubblicazione in GU del
provvedimento avvenuta il 20 luglio 2013 per le società professionistiche, ed entro 30
mesi per quelle dilettantistiche.
La proroga per il settore dilettantistico è stata disposta al fine di “consentire che
vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli
operatori circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici”. (Articolo di
Corrado De Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Credito d’imposta per titolari redditi di impresa che eseguono bonifica dell’amianto.
Il 14 marzo 2013 il Parlamento europeo ha adottato una Risoluzione per “concorrere
alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell’ambiente anche attraverso
l’adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei
beni e delle aree contenenti amianto”.
Richiamato il provvedimento europeo, la recente L 221/2015*, articolo 56, attribuisce
ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di
bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio italiano nel
limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018
e 2019, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per gli
interventi** nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 02.02.2016 (entrata
in vigore della 221/2015)*.
Il credito d’imposta:
a) è ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il
credito è utilizzato;
b) non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive.
La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di
imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica.
Per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta vengono effettuati sia
dal competente Ministero che dall’Agenzia delle entrate controlli nei rispettivi ambiti
di competenza .
E ancora, il c. 7 dell’art. 56 in questione: ” A fine di promuovere la realizzazione di
interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute
e dell’ambiente, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente, il Fondo per la
progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati
da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e
di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. (Articolo di Enzo
Gonano)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Le novità per la valutazione del rischio rumore.
Una modifica al D.Lgs. 81/2008 in relazione alla stima dell’emissione sonora di
attrezzature di lavoro, macchine e impianti per la valutazione del rischio rumore. La
possibilità di utilizzare banche dati sul rumore approvate dalla Commissione
consultiva.
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – recante “Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – ha modificato il
D.Lgs. 81/2008 anche in relazione alla stima dell’emissione sonora di attrezzature di
lavoro, macchine e impianti per la valutazione del rischio rumore.
Modifica contenuta nell’articolo 20, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 151/2015:
Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(...)
p) all’articolo 190, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «L’emissione sonora di
attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva
facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui
si è fatto riferimento.».
(...)
Possiamo anche riportare quanto indicato dalla relazione illustrativa del D.Lgs.
151/2015. La relazione indica che “il comma 1, lett. p) modifica l’articolo 190,
sostituendo il comma 5-bis, introducendo la possibilità di stimare in fase preventiva
l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo riferimento
alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente”.
Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si riscrive totalmente il comma 5-bis dell’articolo 190 -
Titolo VIII (Agenti fisici), Capo II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione
al rumore durante il lavoro) - andando a ufficializzare e permettere l’utilizzo delle
banche dati sul rumore. Utilizzo che può avvenire se queste banche dati sono state
approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul
lavoro.
Riportiamo integralmente l’articolo 190 con le modifiche introdotte dal D.Lgs.
151/2015 (in corsivo):
Articolo 190 - Valutazione del rischio
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta
l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in
considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore
impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente
sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei
lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con
l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da
interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al
fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di
lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre
l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro
normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto
possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate
caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi
che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i
livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel
documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle
caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori
ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati
possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione
del lavoratore.
4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene
conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e
protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è
documentata in conformità all’articolo 28, comma 2.
5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può
essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore
approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6,
riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
Ricordiamo anche la versione precedente, non più valida, del comma 5-bis:
“L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere
stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati
da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto
riferimento”.
Ricordiamo, infine, che ad oggi l’unica banca dati del rischio rumore validata è
quella realizzata dal CPT Torino e relativa ai cantieri edili.
A questo proposito segnaliamo, per concludere, la Lettera circolare del 30 giugno
2011 prot. 15/VI/00148781 relativa all’aggiornamento della Banca Dati del CPT
Torino, dove si indica che la banca dati nasce per “garantire disponibilità di valori di
emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di valori misurati
sul campo. In questo contesto il caso più proprio di corretto utilizzo di questa banca
dati è in fase di redazione del PSC, durante la progettazione dell’opera, con
l’obiettivo primario di permettere la pianificazione delle misure di prevenzione e
protezione già in fase preventiva rispetto all’inizio dell’attività, in quanto, non
essendo sempre note le aziende che interverranno nel cantiere, non è possibile
utilizzare i livelli di rumore delle specifiche valutazioni del rischio rumore”. (Articolo di
Tiziano Menduto)
Fonte: puntosicuro.it
Pubblicato il bando per progetti formativi nelle pmi
L’Inail mette a disposizione 14.589.896 euro per il rafforzamento della formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole, medie e micro imprese.
Sono ammessi a finanziamento progetti realizzati in almeno quattro regioni (una
regione per ciascuna delle seguenti quattro macroaree: nord, centro, sud, isole).
La domanda, unitamente a tutta la documentazione, deve essere presentata entro
le ore 13 del giorno 19 aprile 2016, con le modalità indicate nel bando.
Fonte: inail.it

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  • 1. News 04/SSL/2016 Lunedì, 25 Gennaio 2016 Ministero del Lavoro, interpelli 20 gennaio 2016 Pubblicata dal Ministero del Lavoro una nuova serie di interpelli sulla normativa riguardate l’occupazione. Cinque i quesiti: • rapporti di collaborazione degli intermediari assicurativi; • lavoratore percettore di trattamento pensionistico; • contratto di solidarietà difensivo; • riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo e fruizione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 190/2014; • interesse al distacco nell’ambito dei gruppi di imprese. (Articolo di Corrado De Paolis) Fonte:quotidanosicurezza.it Esclusione reperibilità Inps dipendente di privati con patologie gravi, decreto in GU. Esclusione dall’obbligo di reperibilità Inps. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2016 il decreto del Ministero del Lavoro 11 gennaio 2016 Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. Il provvedimento, previsto da un’integrazione apportata alDecreto legge 12 settembre 1983, n. 463 dall’articolo 25 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151(attuativo Jobs act), indica l’esclusione dalla reperibilità per lavoratori subordinati, dipendenti di privati, che si trovino nelle circostanze di: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.Le patologie devono essere documentate, l’invalidità “deve aver determinato una riduzione della capacita’ lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento”. (Articolo di Corrado De Paolis ) Fonte:quotidianosicurezza.it
  • 2. Milleproroghe, per i lavori nelle scuole, aggiudicazione entro il 29 febbraio 2016. Il DL (Milleproroghe) 30 dicembre 2015, n. 210, ha disposto che per gli interventi di edilizia scolastica (Legge di conversione 128/2013 del DL 104/2013) il termine previsto per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori è prorogato al 29 febbraio 2016. Il citato DL 104/2013, riferendosi alla programmazione triennale 2013-15, allo scopo di: 1 favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione …e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali; 2 consentire la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti; aveva previsto che le Regioni interessate potessero essere autorizzate dal Ministero dell’Economia a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti , con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti. Per questo erano sono stanziati contributi pluriennali per 40 milioni per l’anno 2015 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2016. Ancora per quanto riguarda l’antincendio, lo stesso DL 210/2015** ha disposto che “L’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall’articolo 10-bis, comma 1, del Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016“.(Articolo di Enzo Gonano) Fonte:quotidianosicurezza.it Defibrillatori semiautomatici, proroga di sei mesi per le società sportive dilettantistiche Proroga di sei mesi per le società sportive dilettantistiche per dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Questo quanto disposto dal Ministero della Salute con il decreto 11 gennaio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2016.
  • 3. Il decreto riporta una proroga di sei mesi sull’originaria scadenza prevista per il 20 gennaio 2016. La scadenza era stata stabilita dal decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, che aveva disposto l’obbligo per le società sportive di dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Entro sei mesi dalla pubblicazione in GU del provvedimento avvenuta il 20 luglio 2013 per le società professionistiche, ed entro 30 mesi per quelle dilettantistiche. La proroga per il settore dilettantistico è stata disposta al fine di “consentire che vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici”. (Articolo di Corrado De Paolis) Fonte:quotidianosicurezza.it Credito d’imposta per titolari redditi di impresa che eseguono bonifica dell’amianto. Il 14 marzo 2013 il Parlamento europeo ha adottato una Risoluzione per “concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell’ambiente anche attraverso l’adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto”. Richiamato il provvedimento europeo, la recente L 221/2015*, articolo 56, attribuisce ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio italiano nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per gli interventi** nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 02.02.2016 (entrata in vigore della 221/2015)*. Il credito d’imposta: a) è ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato; b) non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica.
  • 4. Per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta vengono effettuati sia dal competente Ministero che dall’Agenzia delle entrate controlli nei rispettivi ambiti di competenza . E ancora, il c. 7 dell’art. 56 in questione: ” A fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell’ambiente, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. (Articolo di Enzo Gonano) Fonte:quotidianosicurezza.it Le novità per la valutazione del rischio rumore. Una modifica al D.Lgs. 81/2008 in relazione alla stima dell’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti per la valutazione del rischio rumore. La possibilità di utilizzare banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva. Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – ha modificato il D.Lgs. 81/2008 anche in relazione alla stima dell’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti per la valutazione del rischio rumore. Modifica contenuta nell’articolo 20, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 151/2015: Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) p) all’articolo 190, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.».
  • 5. (...) Possiamo anche riportare quanto indicato dalla relazione illustrativa del D.Lgs. 151/2015. La relazione indica che “il comma 1, lett. p) modifica l’articolo 190, sostituendo il comma 5-bis, introducendo la possibilità di stimare in fase preventiva l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente”. Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si riscrive totalmente il comma 5-bis dell’articolo 190 - Titolo VIII (Agenti fisici), Capo II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro) - andando a ufficializzare e permettere l’utilizzo delle banche dati sul rumore. Utilizzo che può avvenire se queste banche dati sono state approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro. Riportiamo integralmente l’articolo 190 con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 151/2015 (in corsivo): Articolo 190 - Valutazione del rischio 1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre
  • 6. l’emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. 3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore. 4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica. 5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all’articolo 28, comma 2. 5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. Ricordiamo anche la versione precedente, non più valida, del comma 5-bis: “L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento”. Ricordiamo, infine, che ad oggi l’unica banca dati del rischio rumore validata è quella realizzata dal CPT Torino e relativa ai cantieri edili. A questo proposito segnaliamo, per concludere, la Lettera circolare del 30 giugno 2011 prot. 15/VI/00148781 relativa all’aggiornamento della Banca Dati del CPT
  • 7. Torino, dove si indica che la banca dati nasce per “garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di valori misurati sul campo. In questo contesto il caso più proprio di corretto utilizzo di questa banca dati è in fase di redazione del PSC, durante la progettazione dell’opera, con l’obiettivo primario di permettere la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione già in fase preventiva rispetto all’inizio dell’attività, in quanto, non essendo sempre note le aziende che interverranno nel cantiere, non è possibile utilizzare i livelli di rumore delle specifiche valutazioni del rischio rumore”. (Articolo di Tiziano Menduto) Fonte: puntosicuro.it Pubblicato il bando per progetti formativi nelle pmi L’Inail mette a disposizione 14.589.896 euro per il rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole, medie e micro imprese. Sono ammessi a finanziamento progetti realizzati in almeno quattro regioni (una regione per ciascuna delle seguenti quattro macroaree: nord, centro, sud, isole). La domanda, unitamente a tutta la documentazione, deve essere presentata entro le ore 13 del giorno 19 aprile 2016, con le modalità indicate nel bando. Fonte: inail.it