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News 08/SSL/2015
Lunedì, 02 marzo 2015
Decreti attuativi del Jobs Act nei settori dell’assistenza sanitaria/sociale
I decreti attuativi del Jobs Act approvati dal Consiglio dei Ministri il 20
febbraio concernono anche l’assistenza sanitaria/sociale, nei cui settori hanno
introdotto novità di spessore.
Primo. In caso di “gravi patologie croniche, degenerative e ingravescenti” (al
momento i benefici erano riservati ai soggetti interessati da tumori), i lavoratori sia
del “ pubblico” che del “privato”, potranno trasformare il lavoro a tempo pieno in
lavoro part-time di tipo orizzontale o verticale.
In materia di diritti della “maternità/paternità”, il part-timefacoltativo, pagato il 30%
dello stipendio, potrà essere fruito fino a sei anni di vita del bambino (con le
disposizioni attuali, poteva essere goduto fino a tre anni del bambino). Il part-
time non pagato potrà essere utilizzato fino a dodici anni di vita del bambino
(attualmente fino a 6 anni).
Il trattamento quindi è lo stesso che viene riservato ai lavoratori nei casi di adozione
e affidamento.
Ma altri sono i provvedimenti nel settore in difesa della maternità/paternità. Infatti, i
datori di lavoro del “privato”: a) per venire incontro alle esigenze di cure parentali
dei loro dipendenti, possono concedere i benefici del telelavoro; b) alle
dipendenti donne, vittime di violenza di genere, le aziende possono concedere di
astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi.
A proposito dei congedi di paternità, i benefici vengono estesi a tutte le categorie di
lavoratori (anche ai liberi professionisti).
Fonte:quotidianosicurezza.it
Gli indumenti ad alta visibilità per chi lavora sulle strade, le regole della 20471:2013
I datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori
che svolgono attività in luoghi di lavoro con flusso
veicolare, i dispositivi di protezione individuale conformi
alle previsioni del Titolo III del TU 81/2008.
Peraltro, gli indumenti ad alta visibilità devono
rispondere alle regole del EN ISO 20471:2013, la nuova
norma che sostituisce la EN 471:2003 e la A1:2007.
I requisiti specificati dalla norma hanno l’obiettivo di
fornire “un’alta visibilità dell’utilizzatore visto dagli
operatori di veicoli o di altri dispositivi meccanizzati in
qualunque condizione di luce diurna o alla luce dei fari
dei veicoli nell’oscurità”.
La ENI ISO 20471 del 2013 dà indicazioni sia sulla
valutazione dei rischi che sulla scelta degli indumenti appropriati in relazione a
situazioni ad alto rischio.
I requisiti di progettazione degli indumenti previsti dalla norma mantengono un
sistema di raggruppamento in tre classi “basato sulle aree minime di materiali ad
alta visibilità visibili incorporati nel capo di abbigliamento, ai sensi del quale gli
indumenti in Classe 3 forniscono il livello più alto” .
Fra i requisiti specifici di progettazione sono indicati gli indumenti che coprono
solamente il torace (giubbotti e corpetti), quelli che coprono il torace e le braccia
(giacche, camicie, cappotti e magliette), quelli che coprono le gambe (pantaloni a
vita, pantaloni a pettorina con bretelle e pantaloncini), quelli che coprono torace e
gambe, quelli che coprono torace, braccia e gambe ( tute con maniche).
I dispositivi che il datore di lavoro mette a disposizione degli operatori, devono
anche rispondere a requisiti per il materiale di fondo (fluorescente). Infatti la norma
del 2013 include la misurazione del colore del materiale di fondo e del materiale a
prestazioni combinate dopo il numero massimo di cicli ripetuti di
lavaggio/asciugatura specificato dal fabbricante e dovrà ancora soddisfare i
requisiti di cromaticità e luminanza.
Altri requisiti si riferiscono alla trazione e alla rottura, alla resistenza allo strappo dei
tessuti. Inoltre, gli indumenti non impermeabili devono essere sottoposti a prova di
resistenza termica.
Fonte:quotidianosicurezza.it
Attività lavorative traffico veicolare.
La EN ISO 20471:2013, i requisiti specifici e di
progettazione degli indumenti ad alta visibilità.
Attrezzature di lavoro: formazione entro il 12 marzo
Accordo Stato-Regioni per la formazione degli addetti all’uso di attrezzature di
lavoro che risultavano già incaricati alla data del 12 marzo 2013: ultimi giorni per farsi
riconoscere la formazione pregressa e completare l’aggiornamento previsto.
Fonte:puntosicuro.it
Sui limiti delle responsabilità fra il committente e l’appaltatore
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 52658 del 18 dicembre 2014 (u. p. 15
ottobre 2014) - Pres. Foti – Est. Piccialli– P.M. Policastro - Ric. C. G. e P. D.
E’ importante questa sentenza della Corte di Cassazione in quanto, nell’annullare
una sentenza della Corte di Appello con la quale erano stati condannati un datore
di lavoro committente ed uncoordinatore per l’esecuzione per carenza di
motivazioni con riguardo alla posizione delle loro responsabilità, ha trovato
l’occasione per fornire dei precisi indirizzi utili per una corretta applicazione dell’art.
26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. che riguarda la sicurezza sul lavoro negli appalti
e subappalti e per fare il punto sui limiti dell’obbligo di cooperazione che tale
articolo impone a carico del datore di lavoro committente nei confronti del datore
di lavoro appaltatore. La cooperazione tra committente e appaltatore, ha
sostenuto nella sentenza la suprema Corte, è da ritenersi doverosa per eliminare o
ridurre al minimo i “rischi comuni” per i lavoratori delle due parti mentre per il resto
ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri
prestatori d’opera subordinati assumendosene la relativa responsabilità.
La Corte di Cassazione ha inteso infatti mettere in evidenza che il dovere di
sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di
prestazione d’opera, è da riferire oltre che al datore di lavoro appaltatore, primo
destinatario delle disposizioni antinfortunistiche, anche al datore di lavoro
committente e che detto principio, però, non può applicarsi autonomamente, non
potendosi esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sulla
organizzazione e sull’andamento dei lavori. La stessa Corte suprema ha sottolineato
altresì che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre
verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia
dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione
dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo
stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua
ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto o del contratto di
prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del
committente delle situazioni di pericolo.
Fonte:puntosicuro.it
Malattie professionali, circolare Inail su domanda aggravamento dopo quindicennio
Pubblicata da Inail la Circolare 24 febbraio 2015 n.31 – Sentenza della Corte cost.
12.02.2010, n. 46. Esposizione a rischio patogeno protratto anche oltre il
quindicennio dalla data della denuncia. Aggravamento verificatosi dopo il
quindicennio dalla data della denuncia.
La circolare contiene indicazioni operative per la domanda di aggravamento
presentata dai tecnopatici, dichiarati guariti senza postumi indennizzabili ovvero
indennizzati in capitale ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 38/2000(Assicurazione
infortuni e malattie professionali), che sia dovuta al protrarsi dell’esposizione allo
stesso rischio anche dopo la data della denuncia. Nuova domanda anche per il
caso in cui l’esposizione allo stesso rischio avvenga in un’azienda differente da
quella nella quale originariamente era stata contratta la tecnopatia.
Il testo richiama e integra quanto in precedenza comunicato da Inail nella circolare
n.5 del 21 gennaio 2014.
“Con circolare n. 5 del 21 gennaio 2014, sulla base della sentenza della Corte
costituzionale n. 46 del 12 febbraio 2010, è stato stabilito che “[…] in tutte le ipotesi in
cui, pur essendo decorsi i termini revisionali, l’aggravamento della patologia
originariamente denunciata sia riconducibile al protrarsi dell’esposizione allo stesso
rischio morbigeno […]” debba essere applicato il combinato disposto degli artt. 80 e
131 D.P.R. 1124/1965.
Come noto, la suddetta circolare fa esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la
protrazione dell’esposizione al rischio morbigeno riguardi un assicurato già titolare di
rendita e non prende in considerazione le ipotesi in cui la suddetta protrazione
riguardi un tecnopatico dichiarato guarito senza postumi indennizzabili ovvero
indennizzato in capitale ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 38/2000.
Ciò, in quanto l’Istituto, in una prima fase si è attenuto alla sentenza della Corte
costituzionale chiamata ad esprimersi in fattispecie di protrazione dell’esposizione a
rischio morbigeno, causa di aggravamento verificatosi successivamente alla
scadenza del termine revisionale, dopo la costituzione della rendita”.
Le istruzioni operative ora pubblicate riguardano i seguenti casi di aggravio della
patologia dopo un quindicennio dalla data della denuncia. Casi di tecnopatia
cronologicamente successivi all’entrata in vigore del Dlgs 38/2000: malattia
professionale denunciata riconosciuta ma non indennizzata in capitale e malattia
professionale indennizzata in capitale; e malattia riconosciuta ma non indennizzata
in rendita, denunciata prima del d.lgs. 38/2000.
In allegato vengono riportati tutti i dettagli operativi sul flusso procedurale di
istruttoria. Viene indicato infine come tutte le disposizioni della circolare riguardino
casi di tecnopatia futuri, in istruttoria o attualmente in attesa di giudizio, mentre non
riguardano casi prescritti o passati in giudicato.
Info: circolare 24 febbraio 2015 n.32
professionale denunciata riconosciuta ma non indennizzata in capitale e malattia
professionale indennizzata in capitale; e malattia riconosciuta ma non indennizzata
in rendita, denunciata prima del d.lgs. 38/2000.
In allegato vengono riportati tutti i dettagli operativi sul flusso procedurale di
istruttoria. Viene indicato infine come tutte le disposizioni della circolare riguardino
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News SSL 08 2015

  • 1. News 08/SSL/2015 Lunedì, 02 marzo 2015 Decreti attuativi del Jobs Act nei settori dell’assistenza sanitaria/sociale I decreti attuativi del Jobs Act approvati dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio concernono anche l’assistenza sanitaria/sociale, nei cui settori hanno introdotto novità di spessore. Primo. In caso di “gravi patologie croniche, degenerative e ingravescenti” (al momento i benefici erano riservati ai soggetti interessati da tumori), i lavoratori sia del “ pubblico” che del “privato”, potranno trasformare il lavoro a tempo pieno in lavoro part-time di tipo orizzontale o verticale. In materia di diritti della “maternità/paternità”, il part-timefacoltativo, pagato il 30% dello stipendio, potrà essere fruito fino a sei anni di vita del bambino (con le disposizioni attuali, poteva essere goduto fino a tre anni del bambino). Il part- time non pagato potrà essere utilizzato fino a dodici anni di vita del bambino (attualmente fino a 6 anni). Il trattamento quindi è lo stesso che viene riservato ai lavoratori nei casi di adozione e affidamento. Ma altri sono i provvedimenti nel settore in difesa della maternità/paternità. Infatti, i datori di lavoro del “privato”: a) per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti, possono concedere i benefici del telelavoro; b) alle dipendenti donne, vittime di violenza di genere, le aziende possono concedere di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi. A proposito dei congedi di paternità, i benefici vengono estesi a tutte le categorie di lavoratori (anche ai liberi professionisti). Fonte:quotidianosicurezza.it
  • 2. Gli indumenti ad alta visibilità per chi lavora sulle strade, le regole della 20471:2013 I datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori che svolgono attività in luoghi di lavoro con flusso veicolare, i dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni del Titolo III del TU 81/2008. Peraltro, gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere alle regole del EN ISO 20471:2013, la nuova norma che sostituisce la EN 471:2003 e la A1:2007. I requisiti specificati dalla norma hanno l’obiettivo di fornire “un’alta visibilità dell’utilizzatore visto dagli operatori di veicoli o di altri dispositivi meccanizzati in qualunque condizione di luce diurna o alla luce dei fari dei veicoli nell’oscurità”. La ENI ISO 20471 del 2013 dà indicazioni sia sulla valutazione dei rischi che sulla scelta degli indumenti appropriati in relazione a situazioni ad alto rischio. I requisiti di progettazione degli indumenti previsti dalla norma mantengono un sistema di raggruppamento in tre classi “basato sulle aree minime di materiali ad alta visibilità visibili incorporati nel capo di abbigliamento, ai sensi del quale gli indumenti in Classe 3 forniscono il livello più alto” . Fra i requisiti specifici di progettazione sono indicati gli indumenti che coprono solamente il torace (giubbotti e corpetti), quelli che coprono il torace e le braccia (giacche, camicie, cappotti e magliette), quelli che coprono le gambe (pantaloni a vita, pantaloni a pettorina con bretelle e pantaloncini), quelli che coprono torace e gambe, quelli che coprono torace, braccia e gambe ( tute con maniche). I dispositivi che il datore di lavoro mette a disposizione degli operatori, devono anche rispondere a requisiti per il materiale di fondo (fluorescente). Infatti la norma del 2013 include la misurazione del colore del materiale di fondo e del materiale a prestazioni combinate dopo il numero massimo di cicli ripetuti di lavaggio/asciugatura specificato dal fabbricante e dovrà ancora soddisfare i requisiti di cromaticità e luminanza. Altri requisiti si riferiscono alla trazione e alla rottura, alla resistenza allo strappo dei tessuti. Inoltre, gli indumenti non impermeabili devono essere sottoposti a prova di resistenza termica. Fonte:quotidianosicurezza.it Attività lavorative traffico veicolare. La EN ISO 20471:2013, i requisiti specifici e di progettazione degli indumenti ad alta visibilità.
  • 3. Attrezzature di lavoro: formazione entro il 12 marzo Accordo Stato-Regioni per la formazione degli addetti all’uso di attrezzature di lavoro che risultavano già incaricati alla data del 12 marzo 2013: ultimi giorni per farsi riconoscere la formazione pregressa e completare l’aggiornamento previsto. Fonte:puntosicuro.it Sui limiti delle responsabilità fra il committente e l’appaltatore Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 52658 del 18 dicembre 2014 (u. p. 15 ottobre 2014) - Pres. Foti – Est. Piccialli– P.M. Policastro - Ric. C. G. e P. D. E’ importante questa sentenza della Corte di Cassazione in quanto, nell’annullare una sentenza della Corte di Appello con la quale erano stati condannati un datore di lavoro committente ed uncoordinatore per l’esecuzione per carenza di motivazioni con riguardo alla posizione delle loro responsabilità, ha trovato l’occasione per fornire dei precisi indirizzi utili per una corretta applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. che riguarda la sicurezza sul lavoro negli appalti e subappalti e per fare il punto sui limiti dell’obbligo di cooperazione che tale articolo impone a carico del datore di lavoro committente nei confronti del datore di lavoro appaltatore. La cooperazione tra committente e appaltatore, ha sostenuto nella sentenza la suprema Corte, è da ritenersi doverosa per eliminare o ridurre al minimo i “rischi comuni” per i lavoratori delle due parti mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d’opera subordinati assumendosene la relativa responsabilità. La Corte di Cassazione ha inteso infatti mettere in evidenza che il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, è da riferire oltre che al datore di lavoro appaltatore, primo destinatario delle disposizioni antinfortunistiche, anche al datore di lavoro committente e che detto principio, però, non può applicarsi autonomamente, non potendosi esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sulla organizzazione e sull’andamento dei lavori. La stessa Corte suprema ha sottolineato altresì che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua
  • 4. ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente delle situazioni di pericolo. Fonte:puntosicuro.it Malattie professionali, circolare Inail su domanda aggravamento dopo quindicennio Pubblicata da Inail la Circolare 24 febbraio 2015 n.31 – Sentenza della Corte cost. 12.02.2010, n. 46. Esposizione a rischio patogeno protratto anche oltre il quindicennio dalla data della denuncia. Aggravamento verificatosi dopo il quindicennio dalla data della denuncia. La circolare contiene indicazioni operative per la domanda di aggravamento presentata dai tecnopatici, dichiarati guariti senza postumi indennizzabili ovvero indennizzati in capitale ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 38/2000(Assicurazione infortuni e malattie professionali), che sia dovuta al protrarsi dell’esposizione allo stesso rischio anche dopo la data della denuncia. Nuova domanda anche per il caso in cui l’esposizione allo stesso rischio avvenga in un’azienda differente da quella nella quale originariamente era stata contratta la tecnopatia. Il testo richiama e integra quanto in precedenza comunicato da Inail nella circolare n.5 del 21 gennaio 2014. “Con circolare n. 5 del 21 gennaio 2014, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 12 febbraio 2010, è stato stabilito che “[…] in tutte le ipotesi in cui, pur essendo decorsi i termini revisionali, l’aggravamento della patologia originariamente denunciata sia riconducibile al protrarsi dell’esposizione allo stesso rischio morbigeno […]” debba essere applicato il combinato disposto degli artt. 80 e 131 D.P.R. 1124/1965. Come noto, la suddetta circolare fa esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la protrazione dell’esposizione al rischio morbigeno riguardi un assicurato già titolare di rendita e non prende in considerazione le ipotesi in cui la suddetta protrazione riguardi un tecnopatico dichiarato guarito senza postumi indennizzabili ovvero indennizzato in capitale ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 38/2000. Ciò, in quanto l’Istituto, in una prima fase si è attenuto alla sentenza della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi in fattispecie di protrazione dell’esposizione a rischio morbigeno, causa di aggravamento verificatosi successivamente alla scadenza del termine revisionale, dopo la costituzione della rendita”. Le istruzioni operative ora pubblicate riguardano i seguenti casi di aggravio della patologia dopo un quindicennio dalla data della denuncia. Casi di tecnopatia cronologicamente successivi all’entrata in vigore del Dlgs 38/2000: malattia
  • 5. professionale denunciata riconosciuta ma non indennizzata in capitale e malattia professionale indennizzata in capitale; e malattia riconosciuta ma non indennizzata in rendita, denunciata prima del d.lgs. 38/2000. In allegato vengono riportati tutti i dettagli operativi sul flusso procedurale di istruttoria. Viene indicato infine come tutte le disposizioni della circolare riguardino casi di tecnopatia futuri, in istruttoria o attualmente in attesa di giudizio, mentre non riguardano casi prescritti o passati in giudicato. Info: circolare 24 febbraio 2015 n.32
  • 6. professionale denunciata riconosciuta ma non indennizzata in capitale e malattia professionale indennizzata in capitale; e malattia riconosciuta ma non indennizzata in rendita, denunciata prima del d.lgs. 38/2000. In allegato vengono riportati tutti i dettagli operativi sul flusso procedurale di istruttoria. Viene indicato infine come tutte le disposizioni della circolare riguardino casi di tecnopatia futuri, in istruttoria o attualmente in attesa di giudizio, mentre non riguardano casi prescritti o passati in giudicato. Info: circolare 24 febbraio 2015 n.32