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News 15/SSL/2016
Lunedì, 11 Aprile 2016
Nuova Sabatini, termini e modalità per le domande di contributo.
Nuova Sabatini. Pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare
direttoriale 23 marzo 2016 n.26673 le istruzioni in merito a Termini e modalità di
presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo. La
circolare, notificata con comunicato in Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2016
riporta in allegato:
Facsimile Modulo di domanda;
Facsimile Modulo dichiarazione ultimazione investimento;
Facsimile Modulo richiesta erogazione prima quota;
Facsimile Dichiarazione liberatoria fornitore;
Facsimile Modulo richiesta erogazione quote successive;
Oneri informativi modificati.
Le domande per l’accesso al beneficio potranno essere presentate a partire dal 2
maggio 2016.
Fonte: puntosicuro.it (Info: circolare 23 marzo termini domande Nuova Sabatini)
Il regolamento europeo sui DPI, fra obblighi dei fabbricanti e valutazione di
conformità
Continua la nostra analisi del testo del Regolamento UE 2016/425 sui requisiti per la
progettazione e la fabbricazione dei DPI e sulla libera circolazione degli stessi nei
Paesi dell’Unione.
Il Capo II dedica spazio agli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, i quali,
all’atto dell’immissione sul mercato dei DPI, “devono garantire che siano stati
progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di
cui all’allegato II”, – se ne è parlato nell’articolo precedente -; mandatari,
importatori, distributori).
Della conformità dei DPI si occupa invece il Capo III (artt. da 14 a 17, sulla
dichiarazione di conformità che attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di
sicurezza applicabili di cui all’allegato II, e sulla marcatura CE), mentre il Capo IV e V
includono le disposizioni a proposito della valutazione di conformità, in relazione:
1) alle categorie di rischio dei DPI;2) alla notifica degli organismi di valutazione delle
conformità – da trasmettersi, art. 20, entro il 21 ottobre 2016;3) alla procedura di
notifica.
Per l’art. 25 “Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la
propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di
esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, si presume che sia conforme ai requisiti … nella misura in cui le norme
applicabili armonizzate contemplano tali requisiti”.
Nell’art 34, invece, il Regolamento dispone che “Gli organismi notificati informano
l’autorità di notifica:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato o di
un’approvazione;b) di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito o sulle
condizioni della notifica;c) di eventuali richieste di informazioni ricevute dalle
autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della
conformità;d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite
nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle
transfrontaliere e di subappalto”.
Della vigilanza del mercato dell’Unione, controlli sui DPI che entrano nel mercato
dell’Unione e procedura di salvaguardia dell’Unione si occupano gli artt. da 37 a 40
(Capo VI) del Regolamento. Ne parleremo in un prossimo articolo.
Questo è il l titolo del Capito VII: Atti delegati e atti di esecuzione, mentre fra le
disposizioni transitorie e finali, Capo VIII, ci interessa di segnalare l’art.
45 (Sanzioni) che qui sotto riportiamo.
“1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da imporre in caso di violazione,
da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento. Tali
norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi. Le sanzioni
previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro il 21
marzo 2018, e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le
riguardi.
2. Gli Stati membri adottano ogni provvedimento necessario per assicurare
l’applicazione delle norme sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione, da parte
degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento”.
Sempre nel Capo VIII, (art. 46) si dispone che con l’adozione del Regolamento,
la Direttiva 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale, è abrogata a decorrere dal
21 aprile 2018. (Articolo di Enzo Gonano) Fonte: quotidianosicurezza.it
Interpello: cosa accade in assenza del DURC?
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un importante certificato
che ha la funzione di attestare la regolarità contributiva di un'impresa per quanto
concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa
Edile.
E riguardo al DURC in questi anni sono stati pubblicati diversi interpelli, note e
circolari per rispondere a vari quesiti. Ad esempio con riferimento agli interpelli della
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ( Interpello n.
58/2009 del 10 luglio 2009 e Interpello N. 21 del 9 luglio 2008) o alla Circolare n. 35
dell'8 ottobre 2010 e n. 12 del 1 giugno 2012 sempre del Ministero del Lavoro.
Senza dimenticare poi le tante modifiche normative, anche con riferimento alle
semplificazioni contenute nella legge 98/2013 (legge di conversione del cosiddetto
“Decreto del Fare”) o correlate al Decreto ministeriale 30 gennaio 2015 relativo al
nuovo DURC on-line.
Insomma è evidente che in questa situazione frammentata e in continua evoluzione,
i dubbi, le domande riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva non
possano che crescere.
E per cercare di fare chiarezza in questa “selva oscura” è stato pubblicato nelle
scorse settimane dalla Commissione Interpelli (art. 12 del D.Lgs. 81/2008) un nuovo
interpello, l’Interpello n. 1/2016 del 21 marzo 2016 che ha per oggetto la “risposta al
quesito in merito all’art. 90, commi 9 e 10 del d.lgs. n. 81/2008”.
Prima di presentare i quesiti e la risposta della Commissione sulla corretta
interpretazione da dare ai suddetti commi 9 e 10, riportiamo esattamente i due
commi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
(...)
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore
autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai
lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la
cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione
da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del
documento unico di regolarità contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall’ALLEGATO XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è
inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori
oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia
della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di
regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica
della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando
previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando
prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità
contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia
del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza
all’amministrazione concedente.
(...)
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiesto, con un’istanza di interpello, di
conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito “alla corretta
interpretazione da dare ai commi 9 e 10 dell'art. 90 del decreto legislativo 9/04/2008
n. 81, in tema di obblighi del committente o delresponsabile dei lavori e
dell'estensione della previsione che tratta dell'assenza del documento unico di
regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”. E in particolare il CNI
ha chiesto di sapere:
1. “l'esatto significato della dizione ‘in assenza del documento unico di regolarità
contributiva’ ivi contenuta e, nello specifico, se la presenza di un DURC irregolare nel
senso indicato equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi
senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare delle imprese o
dei lavoratori autonomi;
2. se sia ammissibile in tale ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da parte delle
amministrazioni concedenti che – nell’ambito dei compiti di autonoma richiesta del
DURC introdotte con le normative di semplificazione amministrativa - al momento
della ricezione del DURC irregolare provvedono a notificare al committente
l'irregolarità, sospendendo l'efficacia del titolo abilitativo. Occorrerebbe, cioè,
meglio chiarire quanto indicato all'art. 90, comma 10, secondo periodo, d.lgs. n.
81/2008 (‘L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione
concedente’), che specifica una particolare ed univoca casistica applicativa della
norma che si sostanzia in un accertamento connesso con sopralluogo dell'organo di
vigilanza in cantiere e quindi con il riscontro della ‘assenza del DURC’”.
Per dare una risposta la Commissione interpelli fa alcune premesse.
Dopo aver riportato quasi interamente il comma 9 dell’art. 90 la Commissione
sottolinea che il comma 10 indica che ‘in assenza del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 (...) oppure in assenza del documento unico di
regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia
del titolo abilitativo’.
Inoltre si segnala che l'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
stabilisce che ‘in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, [...], le stazioni appaltanti
pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati
al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge’.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
In merito al primo quesito si indica che l'art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008
“stabilisce l'obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori della verifica
dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi con le
modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, la
suddetta verifica può essere effettuata attraverso la presentazione da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi del:
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
- documento unico di regolarità contributiva;
- autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII”.
Detto ciò e con riferimento alla già citata normativa che disciplina il
cosiddetto DURC on-line (DM 30 gennaio 2015), “si evidenzia che per ‘assenza del
documento unico di regolarità contributiva (DURC)’ deve intendersi il mancato
rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso”.
In altri termini – continua la Commissione – “se non può essere attestata la regolarità
dei versamenti contributivi non viene rilasciato un ‘DURC irregolare’ non solo perché
non è previsto dal sistema di cui al DM in parola ma perché, ontologicamente, il
DURC è solo regolare. Non a caso l'art. 2, co. 2 e l'art. 7 del DM 30/01/2015 fanno
riferimento ad un documento generato solo dopo l'esito positivo della verifica che
attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti
contributivi, mentre in caso di ‘assenza di regolarità’ nell'art. 4 del citato decreto è
prevista la procedura per ha regolarizzazione, all'esito (positivo) della quale è
possibile ottenere il rilascio del DURC”.
Da questi ragionamenti consegue che il DURC “non può essere emesso in caso di
irregolarità”.
E al riguardo si fa presente che “mentre nell'ambito dei lavori privati, come previsto
dall'art. 90, co 9, lett. a) e b), del d.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei
lavori deve chiedere il DURC alle imprese e lavoratori autonomi ai fini della verifica
dell'idoneità tecnico-professionale, al contrario, nell'ambito degli appalti di lavori
pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d'ufficio il DURC, sia in forza
dell'art. 16 bis, co. 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sia in forza dell'art. 44 bis del D.P.R.
n. 445/2000 in base al quale ‘le informazioni relative alla regolarità contributiva sono
acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche
amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore" (vedi
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2012).
E occorre evidenziare – continua l’Interpello – “che, nell'ambito dei lavori privati
dell'edilizia, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il
DURC all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, come previsto
dall'art. 14, co. 6-bis del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con la
Legge n. 35 del 4 aprile 2012”.
Veniamo in conclusione alla ben più breve risposta della Commissione Interpelli
al secondo quesito della CNI.
In merito al secondo quesito la Commissione ritiene “che l'amministrazione
concedente sospenda l'efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel
caso di inadempienze comunicate dall'organo di vigilanza, sia nel caso di
inadempienze accertate direttamente dall'amministrazione concedente stessa”.
(Articolo di Tiziano Menduto)
Fonte: puntosicuro.it
Subappalto, ok al tetto del 30% nel nuovo codice
Il Parlamento ha accolto le richieste delle imprese, multe per chi non rispetta il limite
80 – 20 nelle concessioni.
Limite del 30% al subappalto, maggiore tutela della concorrenza nelle gare sotto
soglia, anticipazione del 20% del prezzo e revisione del sistema di qualificazione delle
imprese. Sono i punti del nuovo Codice Appalti su cui le Commissioni Lavori Pubblici
del Senato e Ambiente della Camera hanno accolto le richieste degli addetti ai
lavori. Ecco come cambieranno queste materie se il Governo recepirà le modifiche
suggerite dal Parlamento.
Subappalto
Il subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del
contratto di lavori. Ad ogni modo, il vincitore di una gara potrà ricorrere al
subappalto solo se la Stazione Appaltante avrà previsto questa chance a monte,
cioè nel bando. Il limite del 30% si applicherà a tutti i lavori, non solo alle categorie
superspecialistiche, come inizialmente previsto dal nuovo Codice. La mancanza di
un tetto al subappalto non lasciava contente le imprese e anche l’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC) aveva messo in guardia dai rischi della totale
deregulation. D’altro canto, né le direttive europee né la legge delega (Legge
11/2016) prevedevano l’introduzione di limiti, quindi la previsione di regole
aggiuntive avrebbe violato il divieto di gold plating, in base al quale non si possono
introdurre norme più severe di quelle comunitarie. La situazione è stata però risolta
dal Consiglio di Stato secondo il quale in circostanze eccezionali si può derogare a
questo divieto.
Concessioni
Nelle concessioni di importo superiore a 150 mila euro, l’80% dei lavori dovrà essere
affidato con gara e il 20% potrà andare alle società in house. Fin qui niente di
nuovo, ma il parere del Parlamento introduce delle multe per chi non rispetterà
questo limite. Se i contenuti del Parere saranno recepiti nel nuovo Codice Appalti,
l’Anac dovrà vigilare sul rispetto delle soglie 80% – 20% seguendo modalità che
saranno indicate in apposite linee guida da emanare entro 90 giorni
dall’approvazione del Codice. I trasgressori dovranno riequilibrare la situazione
nell’anno successivo. Se non lo faranno e se verrà accertato lo sforamento del limite
per due anni consecutivi, l’impresa titolare della concessione pagherà una multa
pari al 10 % dell’importo complessivo dell’appalto.
Appalti sotto la soglia UE
Nelle gare di importo compreso tra 40 mila e 150 mila euro dovranno essere
consultati almeno cinque operatori. La versione attuale del Codice ne prevede tre.
Tra i150 mila euro e un milione di euro si userà la procedure ristretta, previa
consultazione di almeno dieci operatori, o la procedura aperta. Il criterio di
aggiudicazione al massimo ribasso si potrà usare solo per le gare di importo fino a
150 mila euro. La versione iniziale del Codice Appalti aveva invece fissato la soglia a
un milione di euro.
Anticipazione 20% del prezzo
Le Commissioni caldeggiano la reintroduzione dell’anticipazione del 20% del prezzo
a favore delle imprese. L’importo verrà calcolato sul valore stimato dell’appalto e
sarà corrisposto all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. Senza l’intervento di
modifica del Parlamento, la norma che consente l’anticipazione del 20% del prezzo
scadrebbe il 31 luglio 2016.Rating delle imprese
Entro tre mesi dall’entrata in vigore del Codice l’Anac approverà delle linee guida
per la qualificazione delle imprese. Saranno definiti requisiti reputazionali valutati
sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, ma anche sulla
base di accertamenti per misurare la capacità strutturale e di affidabilità
dell’impresa.Le nuove linee guida manderanno in pensione il sistema di
qualificazione Soa. (Articolo di Paola Mammarella)
Fonte: edilportale.it
Patente box: nel bonus rientrano anche i costi per il marketing
In una circolare delle Entrate i chiarimenti sull'agevolazione per i redditi derivanti
dall'utilizzo di software, brevetti e marchi.
Le spese sostenute per ‘attività di presentazione, comunicazione e promozione’
rientrano a pieno titolo tra i costi qualificati da considerare per calcolare
l’agevolazione prevista dal Patent Box. A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate
nella circolare n. 11/E, redatta in collaborazione con il Mise, in cui illustra le principali
caratteristiche della norma, introdotta dallaLegge di Stabilità 2015, che prevede
una tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno (brevetti,
marchi, software, disegni e modelli).
Patent Box: gli step per il calcolo dell’agevolazione
L’Agenzia ricorda che i passi da seguire per determinare l’agevolazione spettante
sono:- individuare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del
bene immateriale;- calcolare il nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i
costi complessivi;- effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per
ottenere la quota di reddito agevolabile. La quota di reddito agevolabile non
concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare.
Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello
in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla
formazione del reddito d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al
40 per cento. Inoltre per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione la
determinazione del nexus ratio, al fine di consentire l’accesso al regime anche a
quelle aziende non ancora dotate di sistemi analitici di contabilità gestionale, può
essere fatta considerando i costi qualificati e i costi complessivi come grandezze
aggregate, vale a dire senza distinzione per singolo bene immateriale.
Patent box: nel bonus anche i costi per il marketing
Le spese sostenute per “attività di presentazione, comunicazione e promozione”
rientrano a pieno titolo tra i costi qualificati da considerare nel rapporto nexus.
Naturalmente, spiega la circolare, tali spese si potranno computare nel nexus
ratio solo a condizione che siano riferibili ad un marchio oggetto di opzione, nei casi
in cui lo stesso risulti agevolato come bene autonomo o come bene
complementare ad altri IP. L’Agenzia chiarisce anche la tempistica di riferimento: le
spese per la ricerca fondamentale confluiscono nel nexus ratio in coincidenza con il
periodo d’imposta nel corso del quale le conoscenze acquisite per loro tramite si
traducono in ricerca applicata. Le Entrate inoltre specificano che la ricerca che non
va a buon fine non deve essere considerata ai fini del rapporto. La circolare infine
spiega che il reddito agevolabile è costituito dalle componenti positive quali, ad
esempio, “royalties implicite” o canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni
immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi. Ai
fini della determinazione del reddito, pertanto, assumono rilievo i costi fiscalmente
riconosciuti, compresi gli ammortamenti fiscalmente rilevanti. (Articolo di Alessandra
Marra)
Fonte: edilportale.it

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  • 1. News 15/SSL/2016 Lunedì, 11 Aprile 2016 Nuova Sabatini, termini e modalità per le domande di contributo. Nuova Sabatini. Pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare direttoriale 23 marzo 2016 n.26673 le istruzioni in merito a Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo. La circolare, notificata con comunicato in Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2016 riporta in allegato: Facsimile Modulo di domanda; Facsimile Modulo dichiarazione ultimazione investimento; Facsimile Modulo richiesta erogazione prima quota; Facsimile Dichiarazione liberatoria fornitore; Facsimile Modulo richiesta erogazione quote successive; Oneri informativi modificati. Le domande per l’accesso al beneficio potranno essere presentate a partire dal 2 maggio 2016. Fonte: puntosicuro.it (Info: circolare 23 marzo termini domande Nuova Sabatini) Il regolamento europeo sui DPI, fra obblighi dei fabbricanti e valutazione di conformità Continua la nostra analisi del testo del Regolamento UE 2016/425 sui requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI e sulla libera circolazione degli stessi nei Paesi dell’Unione. Il Capo II dedica spazio agli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, i quali, all’atto dell’immissione sul mercato dei DPI, “devono garantire che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II”, – se ne è parlato nell’articolo precedente -; mandatari, importatori, distributori). Della conformità dei DPI si occupa invece il Capo III (artt. da 14 a 17, sulla dichiarazione di conformità che attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato II, e sulla marcatura CE), mentre il Capo IV e V includono le disposizioni a proposito della valutazione di conformità, in relazione:
  • 2. 1) alle categorie di rischio dei DPI;2) alla notifica degli organismi di valutazione delle conformità – da trasmettersi, art. 20, entro il 21 ottobre 2016;3) alla procedura di notifica. Per l’art. 25 “Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume che sia conforme ai requisiti … nella misura in cui le norme applicabili armonizzate contemplano tali requisiti”. Nell’art 34, invece, il Regolamento dispone che “Gli organismi notificati informano l’autorità di notifica: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato o di un’approvazione;b) di qualunque circostanza che possa influire sull’ambito o sulle condizioni della notifica;c) di eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto”. Della vigilanza del mercato dell’Unione, controlli sui DPI che entrano nel mercato dell’Unione e procedura di salvaguardia dell’Unione si occupano gli artt. da 37 a 40 (Capo VI) del Regolamento. Ne parleremo in un prossimo articolo. Questo è il l titolo del Capito VII: Atti delegati e atti di esecuzione, mentre fra le disposizioni transitorie e finali, Capo VIII, ci interessa di segnalare l’art. 45 (Sanzioni) che qui sotto riportiamo. “1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni da imporre in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro il 21 marzo 2018, e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi. 2. Gli Stati membri adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l’applicazione delle norme sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento”. Sempre nel Capo VIII, (art. 46) si dispone che con l’adozione del Regolamento, la Direttiva 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018. (Articolo di Enzo Gonano) Fonte: quotidianosicurezza.it
  • 3. Interpello: cosa accade in assenza del DURC? Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un importante certificato che ha la funzione di attestare la regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile. E riguardo al DURC in questi anni sono stati pubblicati diversi interpelli, note e circolari per rispondere a vari quesiti. Ad esempio con riferimento agli interpelli della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ( Interpello n. 58/2009 del 10 luglio 2009 e Interpello N. 21 del 9 luglio 2008) o alla Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010 e n. 12 del 1 giugno 2012 sempre del Ministero del Lavoro. Senza dimenticare poi le tante modifiche normative, anche con riferimento alle semplificazioni contenute nella legge 98/2013 (legge di conversione del cosiddetto “Decreto del Fare”) o correlate al Decreto ministeriale 30 gennaio 2015 relativo al nuovo DURC on-line. Insomma è evidente che in questa situazione frammentata e in continua evoluzione, i dubbi, le domande riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva non possano che crescere. E per cercare di fare chiarezza in questa “selva oscura” è stato pubblicato nelle scorse settimane dalla Commissione Interpelli (art. 12 del D.Lgs. 81/2008) un nuovo interpello, l’Interpello n. 1/2016 del 21 marzo 2016 che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito all’art. 90, commi 9 e 10 del d.lgs. n. 81/2008”. Prima di presentare i quesiti e la risposta della Commissione sulla corretta interpretazione da dare ai suddetti commi 9 e 10, riportiamo esattamente i due commi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008: Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori (...) 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai
  • 4. lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità
  • 5. contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. (...) Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiesto, con un’istanza di interpello, di conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito “alla corretta interpretazione da dare ai commi 9 e 10 dell'art. 90 del decreto legislativo 9/04/2008 n. 81, in tema di obblighi del committente o delresponsabile dei lavori e dell'estensione della previsione che tratta dell'assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”. E in particolare il CNI ha chiesto di sapere: 1. “l'esatto significato della dizione ‘in assenza del documento unico di regolarità contributiva’ ivi contenuta e, nello specifico, se la presenza di un DURC irregolare nel senso indicato equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi; 2. se sia ammissibile in tale ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da parte delle amministrazioni concedenti che – nell’ambito dei compiti di autonoma richiesta del DURC introdotte con le normative di semplificazione amministrativa - al momento della ricezione del DURC irregolare provvedono a notificare al committente l'irregolarità, sospendendo l'efficacia del titolo abilitativo. Occorrerebbe, cioè, meglio chiarire quanto indicato all'art. 90, comma 10, secondo periodo, d.lgs. n. 81/2008 (‘L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente’), che specifica una particolare ed univoca casistica applicativa della norma che si sostanzia in un accertamento connesso con sopralluogo dell'organo di vigilanza in cantiere e quindi con il riscontro della ‘assenza del DURC’”. Per dare una risposta la Commissione interpelli fa alcune premesse. Dopo aver riportato quasi interamente il comma 9 dell’art. 90 la Commissione sottolinea che il comma 10 indica che ‘in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 (...) oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo’. Inoltre si segnala che l'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
  • 6. 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 stabilisce che ‘in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, [...], le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge’. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. In merito al primo quesito si indica che l'art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 “stabilisce l'obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, la suddetta verifica può essere effettuata attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del: - certificato di iscrizione alla Camera di commercio; - documento unico di regolarità contributiva; - autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII”. Detto ciò e con riferimento alla già citata normativa che disciplina il cosiddetto DURC on-line (DM 30 gennaio 2015), “si evidenzia che per ‘assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)’ deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso”. In altri termini – continua la Commissione – “se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi non viene rilasciato un ‘DURC irregolare’ non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare. Non a caso l'art. 2, co. 2 e l'art. 7 del DM 30/01/2015 fanno riferimento ad un documento generato solo dopo l'esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di ‘assenza di regolarità’ nell'art. 4 del citato decreto è prevista la procedura per ha regolarizzazione, all'esito (positivo) della quale è possibile ottenere il rilascio del DURC”. Da questi ragionamenti consegue che il DURC “non può essere emesso in caso di irregolarità”.
  • 7. E al riguardo si fa presente che “mentre nell'ambito dei lavori privati, come previsto dall'art. 90, co 9, lett. a) e b), del d.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori deve chiedere il DURC alle imprese e lavoratori autonomi ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, al contrario, nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d'ufficio il DURC, sia in forza dell'art. 16 bis, co. 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sia in forza dell'art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 in base al quale ‘le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore" (vedi Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2012). E occorre evidenziare – continua l’Interpello – “che, nell'ambito dei lavori privati dell'edilizia, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il DURC all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, come previsto dall'art. 14, co. 6-bis del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con la Legge n. 35 del 4 aprile 2012”. Veniamo in conclusione alla ben più breve risposta della Commissione Interpelli al secondo quesito della CNI. In merito al secondo quesito la Commissione ritiene “che l'amministrazione concedente sospenda l'efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall'organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall'amministrazione concedente stessa”. (Articolo di Tiziano Menduto) Fonte: puntosicuro.it Subappalto, ok al tetto del 30% nel nuovo codice Il Parlamento ha accolto le richieste delle imprese, multe per chi non rispetta il limite 80 – 20 nelle concessioni. Limite del 30% al subappalto, maggiore tutela della concorrenza nelle gare sotto soglia, anticipazione del 20% del prezzo e revisione del sistema di qualificazione delle imprese. Sono i punti del nuovo Codice Appalti su cui le Commissioni Lavori Pubblici del Senato e Ambiente della Camera hanno accolto le richieste degli addetti ai
  • 8. lavori. Ecco come cambieranno queste materie se il Governo recepirà le modifiche suggerite dal Parlamento. Subappalto Il subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori. Ad ogni modo, il vincitore di una gara potrà ricorrere al subappalto solo se la Stazione Appaltante avrà previsto questa chance a monte, cioè nel bando. Il limite del 30% si applicherà a tutti i lavori, non solo alle categorie superspecialistiche, come inizialmente previsto dal nuovo Codice. La mancanza di un tetto al subappalto non lasciava contente le imprese e anche l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) aveva messo in guardia dai rischi della totale deregulation. D’altro canto, né le direttive europee né la legge delega (Legge 11/2016) prevedevano l’introduzione di limiti, quindi la previsione di regole aggiuntive avrebbe violato il divieto di gold plating, in base al quale non si possono introdurre norme più severe di quelle comunitarie. La situazione è stata però risolta dal Consiglio di Stato secondo il quale in circostanze eccezionali si può derogare a questo divieto. Concessioni Nelle concessioni di importo superiore a 150 mila euro, l’80% dei lavori dovrà essere affidato con gara e il 20% potrà andare alle società in house. Fin qui niente di nuovo, ma il parere del Parlamento introduce delle multe per chi non rispetterà questo limite. Se i contenuti del Parere saranno recepiti nel nuovo Codice Appalti, l’Anac dovrà vigilare sul rispetto delle soglie 80% – 20% seguendo modalità che saranno indicate in apposite linee guida da emanare entro 90 giorni dall’approvazione del Codice. I trasgressori dovranno riequilibrare la situazione nell’anno successivo. Se non lo faranno e se verrà accertato lo sforamento del limite per due anni consecutivi, l’impresa titolare della concessione pagherà una multa pari al 10 % dell’importo complessivo dell’appalto. Appalti sotto la soglia UE Nelle gare di importo compreso tra 40 mila e 150 mila euro dovranno essere consultati almeno cinque operatori. La versione attuale del Codice ne prevede tre. Tra i150 mila euro e un milione di euro si userà la procedure ristretta, previa consultazione di almeno dieci operatori, o la procedura aperta. Il criterio di aggiudicazione al massimo ribasso si potrà usare solo per le gare di importo fino a 150 mila euro. La versione iniziale del Codice Appalti aveva invece fissato la soglia a un milione di euro. Anticipazione 20% del prezzo Le Commissioni caldeggiano la reintroduzione dell’anticipazione del 20% del prezzo
  • 9. a favore delle imprese. L’importo verrà calcolato sul valore stimato dell’appalto e sarà corrisposto all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. Senza l’intervento di modifica del Parlamento, la norma che consente l’anticipazione del 20% del prezzo scadrebbe il 31 luglio 2016.Rating delle imprese Entro tre mesi dall’entrata in vigore del Codice l’Anac approverà delle linee guida per la qualificazione delle imprese. Saranno definiti requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, ma anche sulla base di accertamenti per misurare la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa.Le nuove linee guida manderanno in pensione il sistema di qualificazione Soa. (Articolo di Paola Mammarella) Fonte: edilportale.it Patente box: nel bonus rientrano anche i costi per il marketing In una circolare delle Entrate i chiarimenti sull'agevolazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di software, brevetti e marchi. Le spese sostenute per ‘attività di presentazione, comunicazione e promozione’ rientrano a pieno titolo tra i costi qualificati da considerare per calcolare l’agevolazione prevista dal Patent Box. A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E, redatta in collaborazione con il Mise, in cui illustra le principali caratteristiche della norma, introdotta dallaLegge di Stabilità 2015, che prevede una tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno (brevetti, marchi, software, disegni e modelli). Patent Box: gli step per il calcolo dell’agevolazione L’Agenzia ricorda che i passi da seguire per determinare l’agevolazione spettante sono:- individuare il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale;- calcolare il nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi;- effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile. La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al
  • 10. 40 per cento. Inoltre per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione la determinazione del nexus ratio, al fine di consentire l’accesso al regime anche a quelle aziende non ancora dotate di sistemi analitici di contabilità gestionale, può essere fatta considerando i costi qualificati e i costi complessivi come grandezze aggregate, vale a dire senza distinzione per singolo bene immateriale. Patent box: nel bonus anche i costi per il marketing Le spese sostenute per “attività di presentazione, comunicazione e promozione” rientrano a pieno titolo tra i costi qualificati da considerare nel rapporto nexus. Naturalmente, spiega la circolare, tali spese si potranno computare nel nexus ratio solo a condizione che siano riferibili ad un marchio oggetto di opzione, nei casi in cui lo stesso risulti agevolato come bene autonomo o come bene complementare ad altri IP. L’Agenzia chiarisce anche la tempistica di riferimento: le spese per la ricerca fondamentale confluiscono nel nexus ratio in coincidenza con il periodo d’imposta nel corso del quale le conoscenze acquisite per loro tramite si traducono in ricerca applicata. Le Entrate inoltre specificano che la ricerca che non va a buon fine non deve essere considerata ai fini del rapporto. La circolare infine spiega che il reddito agevolabile è costituito dalle componenti positive quali, ad esempio, “royalties implicite” o canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti ad essi connessi. Ai fini della determinazione del reddito, pertanto, assumono rilievo i costi fiscalmente riconosciuti, compresi gli ammortamenti fiscalmente rilevanti. (Articolo di Alessandra Marra) Fonte: edilportale.it