1. News 17/SSL/2014
Lunedì,11 agosto 2014
Approvate le modifiche al Titolo V della Costituzione
Tornano allo Stato le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il
Senato ha approvato importanti modifiche al Titolo V della seconda parte della
Costituzione e in particolare all’art. 117, dove è stata prevista la competenza
esclusiva dello Stato per la materia della salute e la sicurezza sul lavoro.
L’iter di revisione costituzionale è solo agli inizi e deve procedere con le successive
approvazioni di Camera e Senato e, molto probabilmente, si svolgerà un
referendum.
Ciò non toglie l’importanza di quanto è avvenuto, poiché si tratta pur sempre di un
atto legislativo che inciderà, fin d’ora, profondamente sulla normativa del settore
della prevenzione della salute e sicurezza.
Di fatto è stato completamente modificato il secondo comma dell'art. 117 nella
dizione: "lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni" ed alla
lettera m) sono aggiunte le "norme generali per la tutela della salute, la sicurezza
alimentare e la tutela e sicurezza sul lavoro".
Allo stesso tempo è stato abrogato l'attuale comma 3, cancellando le " materie di
legislazione concorrente". Tutta la problematica rientra nell'esclusiva competenza
dello Stato e viene tolta alle Regioni la cosiddetta legislazione concorrente e,
pertanto, non potranno più emettere provvedimenti, di qualsiasi natura, nel campo
della salute e sicurezza.
Fonte:www.puntosicuro.it
Maggiorate le sanzioni per lavoro sommerso e irregolare. Come si pagano?
L’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo “79AT” da utilizzare nel
modello F23 per il versamento delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative per
la violazione delle norme in materia:
− di lavoro sommerso e irregolare;
− di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il codice tributo “79AT” deve essere utilizzato per versare l’incremento delle sanzioni
amministrative previste dall’art.14, c. 1, lett. b) e c), del Decreto legge 145/2013*.
Le maggiori sanzioni saranno destinate, fra l’altro al finanziamento del Fondo sociale
per l’occupazione.
2. Nella risoluzione di istituzione del codice, l’Agenzia ha dato queste informazioni per il
corretto uso del mod. F23.
1. “Nel campo 6 “Codice ufficio o ente” (“VXX”), si sostituiscono le XX con la sigla
automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio competente per
territorio;
2. nel campo 10 “Estremi dell’atto o del documento”, si devono inserire gli estremi
dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
3. nel campo 11 “Codice tributo”, si deve indicare, appunto, il codice tributo
“79AT”.
* “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle
tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC auto, per
l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese…”
Il decreto è entrato in vigore il 24 dicembre 2013 ed è stato convertito dalla L. 21
febbraio 2014, n. 9.
Fonte:Agenzia Entrate risoluzione 70/E
Riduzione premio assicurativo, polizze scuole-alunni, nota Inail
ROMA – Riduzione premio assicurativo, polizze speciali scuole-alunni. Pubblicata da
Inail il 29 luglio 2014 una nota riguardante la riduzione dei premi del 14,7% ai sensi
della Legge 147/2013.
Nella nota (che segue circolare n.25/2014 del 7 maggio) si legge che la riduzione
“sarà applicata, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 ottobre 2014 in occasione della
prossima regolazione del premio per l’anno scolastico 2013-2014, da effettuarsi entro
il 30 novembre 2014″.
Per usufruire della riduzione per l’anno 2014 le scuole dovranno presentare denuncia
attraverso il servizio onlineRegolazione premio alunni.
Una volta effettuata la denuncia e verificati i requisiti “sarà elaborata apposita
comunicazione che sarà trasmessa via PEC alle scuole, dove sarà indicato l’importo
della riduzione e se la stessa è stata riconosciuta in presenza di IGA uguale o
inferiore all’IGM oppure a seguito di istanza I/P presentata tramite il mod. OT20,
come disposto dalla circolare n. 25/2014″.
Fonte:www.inail.it, nota 29 luglio 2014
3. Sicurezza nelle piccole aziende, un bando dell’Inail assegna risorse per 30 milioni di
euro
Saranno finanziati progetti di innovazione tecnologica elaborati dalle piccole e
micro imprese operanti nei comparti dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’estrazione e
lavorazione di materiali lapidei. Le domande di partecipazione vanno inviate
telematicamente dal 3 novembre fino alle ore 18 del 3 dicembre 2014. Rotoli
(Direttore Centrale Prevenzione): “Un ulteriore contributo al miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza sul lavoro”.
E’ disponibile da venerdì 18 luglio sul portale dell’Inail e su Canale Sicurezza(mentre
l’avviso di estratto di bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte prima, serie
generale, numero 165), il bando con cui l’Istituto ha deliberato, in attuazione
dell’art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza),
l’assegnazione di 30 milioni di euro da destinare alle piccole e micro imprese
affinché realizzino interventi innovativi su impianti, macchine e attrezzature, utili a
migliorare gli standard di salute e sicurezza sul lavoro. La scadenza finale per
partecipare è fissata per le ore 18 del 3 dicembre 2014, e le domande di
partecipazione, con successiva conferma tramite PEC, possono essere inviate online
a partire dal 3 novembre attraverso una procedura informatica predisposta
dall’Inail.
Coinvolte le piccole imprese, delineate le aree di rischio. Il bando riguarda le
piccole e micro imprese nazionali, anche in forma individuale, regolarmente iscritte
alle Camere di Commercio e attive nel settore agricolo, in quello edilizio, e in quello
dell’estrazione e lavorazione di materiale lapideo. Tre comparti produttivi dove è
molto alta la frequenza e la gravità di incidenti, anche mortali, sul lavoro e su cui è
necessario promuovere progetti innovativi in grado di incidere in maniera efficace
sulle principali cause di infortunio o sull’insorgenza di malattie professionali.
Specificatamente, è stato rilevato che nel settore agricolo i principali rischi
riguardano l’uso dei trattori e il loro ribaltamento, in quello edilizio la movimentazione
manuale dei carichi e le cadute dall’alto, mentre nel campo dell’estrazione e
lavorazione di materiali lapidei è stata registrata come frequente l’esposizione al
rumore e/o alle polveri, oltre che la movimentazione manuale di pesi e carichi.
Da 1000 a 50mila euro i finanziamenti alle singole aziende. Per ciò che concerne
l’ammontare degli importi concessi per il finanziamento, il bando precisa che il
contributo, erogato in conto capitale, potrà coprire fino al 65% dei costi che
l’impresa dovrà sostenere e correttamente documentare per la realizzazione
dell’intervento, da attuare in 6 mesi, e che in ogni caso non potrà essere superiore ai
50 mila euro, prevedendo finanziamenti anche per importi minimi di 1000 euro.
L’avviso di estratto di bando, inoltre, indica la ripartizione dei 30 milioni stanziati
dall’Inail, che è così suddivisa: oltre 15 milioni e mezzo per il settore agricoltura, quasi
4. 9 milioni e mezzo per il comparto edilizia e 5 milioni per il campo dell’estrazione e
lavorazione di materiali lapidei.
Fonte:http://sicurezzasullavoro.inail.it
BUONE PRASSI
La Buona Pratica di Casole d’Elsa per la promozione della salute e della sicurezza sul
lavoro nei cantieri edili
La volontà di realizzare un importante intervento edile, principalmente la
ristrutturazione di antichi casali agricoli, rispettando la salute e la sicurezza dei
lavoratori ha determinato, nel 2000, la progettazione e la realizzazione, in provincia
di Siena, del presente modello di buona prassi:
“La Buona Pratica di Casole d’Elsa”.
Aspetto qualificante della Buona Pratica di Casole d’Elsa è il coinvolgimento
volontario e collaborativo di tutti i soggetti, a vario titolo interessati alla realizzazione
dell’opera; ogni soggetto, nel rispetto del proprio ruolo, si prende carico delle
difficoltà e dei compiti degli altri per conseguire l’obiettivo primario della
promozione della salute e della riduzione dei rischi per i lavoratori.
I soggetti che devono essere coinvolti e che aderiscono all’iniziativa siglando un
apposito protocollo d’intesa sono:
• le amministrazioni comunali del territorio in cui si svolgono i lavori edili;
• il committente dei lavori, anche per conto del coordinatore per la sicurezza;
• l’organo di vigilanza;
• l’INAIL;
• le imprese esecutrici dei lavori, per conto del datore di lavoro, dei lavoratori e loro
rappresentanti;
• le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, anche attraverso i
loro organismi paritetici .
In sintesi il modello di protocollo d’intesa, aggiornato con i contenuti del DL.vo 81/08,
prevede:
- idoneità delle imprese che svolgono i lavori sia dal punto di vista tecnico-
professionale che per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni
e di regolarità contributiva (al protocollo d’intesa è allegata una scheda per la
verifica dei principali requisiti di ogni impresa; inoltre è previsto che nei contratti
5. stipulati venga inserita una clausola di risoluzione in caso di mancato rispetto di tali
obblighi);
- conformità alle norme vigenti ed in accordo con le indicazioni presenti nel D.L.vo
81/08 dei
piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza;
- coinvolgimento dei lavoratori, attraverso gli RLS e le organizzazioni sindacali, per gli
aspetti relativi alla promozione della salute ed alla sicurezza nel cantiere; in
particolare è stata predisposta ed allegata al protocollo d’intesa un scheda di
analisi del piano di sicurezza da parte degli RLS delle imprese;
- interventi di formazione ed informazione dei lavoratori, anche relativi agli aspetti di
promozione della salute, svolti in collaborazione con l’Azienda USL, la Direzione
Provinciale del lavoro, l’INAIL, la Scuola Edile e gli Enti Bilaterali (Cassa Edile, Comitati
Paritetici Territoriali)
- raccolta, da parte dei medici competenti delle imprese coinvolte, dei dati sanitari
dei lavoratori impegnati nel cantiere, attraverso un apposito modello, già
predisposto per la raccolta anche delle informazioni sanitarie previste dal D.L.vo
81/08;
- organizzazione degli interventi di primo soccorso;
- l’adozione per tutti i lavoratori di un cartellino di riconoscimento, registrato dal
Comune, che ne garantisca:
1) la regolarità del rapporto di lavoro;
2) la formazione adeguata sugli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro;
3) la conoscenza del lavoro e delle tecniche di intervento specifico;
4) l’idoneità sanitaria al lavoro;
- monitoraggio dei dati relativi alla sicurezza per una valutazione finale dei benefici
e delle eventuali criticità emerse, soprattutto per quel che riguarda le ore lavorate e
gli infortuni accaduti; per questi ultimi è prevista la compilazione di una apposita
scheda per la descrizione dell’evento.
La raccolta ed analisi dei dati dei singoli cantieri, delle eventuali difficoltà e criticità
emerse risulta un fattore fondamentale per una valutazione della riuscita
dell’intervento e per poter integrare e migliorare le procedure della buona pratica.
Fonte: www.lavoro.gov.it
6. stipulati venga inserita una clausola di risoluzione in caso di mancato rispetto di tali
obblighi);
- conformità alle norme vigenti ed in accordo con le indicazioni presenti nel D.L.vo
81/08 dei
piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza;
- coinvolgimento dei lavoratori, attraverso gli RLS e le organizzazioni sindacali, per gli
aspetti relativi alla promozione della salute ed alla sicurezza nel cantiere; in
particolare è stata predisposta ed allegata al protocollo d’intesa un scheda di
analisi del piano di sicurezza da parte degli RLS delle imprese;
- interventi di formazione ed informazione dei lavoratori, anche relativi agli aspetti di
promozione della salute, svolti in collaborazione con l’Azienda USL, la Direzione
Provinciale del lavoro, l’INAIL, la Scuola Edile e gli Enti Bilaterali (Cassa Edile, Comitati
Paritetici Territoriali)
- raccolta, da parte dei medici competenti delle imprese coinvolte, dei dati sanitari
dei lavoratori impegnati nel cantiere, attraverso un apposito modello, già
predisposto per la raccolta anche delle informazioni sanitarie previste dal D.L.vo
81/08;
- organizzazione degli interventi di primo soccorso;
- l’adozione per tutti i lavoratori di un cartellino di riconoscimento, registrato dal
Comune, che ne garantisca:
1) la regolarità del rapporto di lavoro;
2) la formazione adeguata sugli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro;
3) la conoscenza del lavoro e delle tecniche di intervento specifico;
4) l’idoneità sanitaria al lavoro;
- monitoraggio dei dati relativi alla sicurezza per una valutazione finale dei benefici
e delle eventuali criticità emerse, soprattutto per quel che riguarda le ore lavorate e
gli infortuni accaduti; per questi ultimi è prevista la compilazione di una apposita
scheda per la descrizione dell’evento.
La raccolta ed analisi dei dati dei singoli cantieri, delle eventuali difficoltà e criticità
emerse risulta un fattore fondamentale per una valutazione della riuscita
dell’intervento e per poter integrare e migliorare le procedure della buona pratica.
Fonte: www.lavoro.gov.it