1. News 12/SA/2015
Lunedì,30 Marzo 2015
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi
Solfiti in marmellata di mirtilli spagnola e datteri infestati da insetti. Ritirati dal
mercato europeo 59 prodotti
Nella settimana n°12 del 2015 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta
europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 59 (5 quelle inviate dal Ministero
della salute italiano).
L’elenco dei prodotti distribuiti in Italia oggetto di allerta comprende un solo caso:
presenza di DNA di ruminanti in mangimi completi per trote italiani, distribuiti anche
in Grecia, Slovenia e Armenia.
Tra i lotti respinti alle frontiere od oggetto di informazione, l’Italia segnala: sostanza
vietata (residui di farmaci veterinari: nitrofurano – metabolita) nitrofurazone (SEM) in
carcasse dalla Turchia; datteri dalla Tunisia infestati da insetti; un’allerta per solfiti
non dichiarati in etichetta in marmellata di mirtilli dalla Spagna.
Questa settimana tra le esportazioni italiane in altri Paesi che sono state ritirate dal
mercato, l’Austria segnala la presenza di norovirus in vongole refrigerate (distribuite
anche in Repubblica Ceca, Germania, Ungheria e Slovacchia); sempre l’Austria
segnala Salmonella Senftenberg in preparato a base di girasole biologico destinato
a mangime. (Articolo di Valeria Nardi)
Fonte: ilfattoalimentare.it
Laboratorio artigiano con rivendita
Laboratorio artigiano di trasformazione di carne suina con rivendita annessa: come
si devono informare i consumatori? Risponde Dario Dongo
2. Un laboratorio, sia pure artigiano, che offra i salumi in esso realizzati, può riferirsi a
due modalità di vendita dei propri prodotti:
vendita degli alimenti come sfusi, o incartati al momento su richiesta del
consumatore, o “preincartati”. In tale ultimo caso, la confezione dovrà dovrà
riportare:
– la denominazione dell’alimento,
– l’indicazione della presenza, anche solo eventuale, degli “ingredienti allergenici”
indicati nel regolamento UE 1169/2011 (“Contiene …” o “Può contenere …”, seguita
da precisazione dei singoli allergeni in questione)
– la data di scadenza (“Da consumarsi entro il …”)
– un codice che consenta di individuare il lotto di produzione (e può coincidere con
la data di scadenza, purché in essa siano precisati giorno e mese).
In tutti i casi sopra citati, dovrà comunque essere disponibile e bene in vista un
“quaderno/libro degli ingredienti”, ove siano riportati gli ingredienti – con evidenza
grafica (es. grassetto, sottolineato) di quelli allergenici – di ciascun prodotto,
identificato con la denominazione dell’alimento riportata in etichetta.
Fonte: ilfattoalimentare.it
Etichettatura alimenti, invariato il quadro sanzioni
Lo scorso 13 dicembre, con la piena applicazione in tutta Europa del nuovo
Regolamento 1169/2011, “Informazione Alimentare ai Consumatori” - è da
considerarsi formalmente abrogata la normativa nazionale non armonizzata. Ma
che accade alle sanzioni, che pure non sono espressamente regolate a livello
europeo e semmai demandate agli Stati membri? Come orientarsi?
La domanda è lecita visto che nei mesi scorsi si parlava di un consenso tacito tra gli
organi di controllo per evitare di sanzionare le aziende non pienamente in regola,
fino a quando non sarebbe stata pienamente applicativa una norma nazionale.
Una sorta di pace sociale. Stante l’incertezza normativa, dovuta anche a ritardi del
legislatore nazionale, non si deve scaricarla sui produttori-questo il ragionamento
seguito.
Ovviamente, ciò non significa che tutti gli aspetti di carenze nell’etichettatura
potessero essere dimenticati dagli operatori: violazioni del codice penale (frodi,
adulterazioni, sofisticazioni…) o la vendita di alimenti pericolosi, trovavano
comunque sanzione per via ordinaria. Lo stesso si dovrebbe dire dei prodotti pre-
imballati (o preconfezionati), per i quali già esiste un dettato normativo unico con il
1169, ma in assenza di quadro sanzionatorio coerente.
3. La svolta
Il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) ha emanato i giorni scorsi una circolare
interpretativa sul quadro delle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di etichettatura
scorretta degli alimenti.
Questo in attesa del pieno sviluppo della normativa nazionale di riferimento, che
verrà pubblicata a maggio-giugno prossimo e regolerà gli aspetti non armonizzati in
Europa: i prodotti venduti sfusi, preincartati, e appunto, il quadro rinnovato delle
sanzioni. Nel frattempo, ecco la circolare del Ministero: che riconduce le sanzioni
nazionali precedenti ai nuovi articoli del regolamento 1169, immediatamente
applicabile.
La circolare rappresenta un segnale sia ai controllori che alle imprese: con
unatabella di concordanza tra regolamento europeo e articoli della norma italiana
in via di sostituzione, si motivano le fattispecie sanzionabili ed il valore delle sanzioni.
Insomma, si lascia intendere che è finita quella “tregua” dei controlli. Le imprese
sono avvisate.
I casi
Le sanzioni vanno dalle 600 alle 18000 euro. Per ora, e in attesa del quadro delle
sanzioni nel suo insieme– non ancora pubblicate entro il decreto. Intanto,
rimangono confermate le sanzioni precedentemente previste dalla normativa
nazionale solo su quelle fattispecie che non contrastano con il regolamento
europeo, che ha la priorità.
Nel caso di informazioni carenti su prodotti sfusi, o sulla denominazione
dell’alimento, errori nell’elenco degli ingredienti-inclusi gli aromi ma anche
allergeni- la sanzione va dai 600 ai 3500 euro; in caso di difetti delle indicazioni
obbligatorie sui prodotti preconfezionati dai 1600 ai 9500 euro, così come per la
data di scadenza, o errate-omesse indicazioni delle condizioni d’uso. Le sanzioni
maggiori riguardano le informazioni fornite su base volontaria, per meglio
promuovere il proprio prodotto: ferma restando l’azionabilità del codice di
procedura penale per vendita di una cosa al posto di un’altra- la multa va dai 3500
ai 18000 euro.
Particolare attenzione va quindi fatta a messaggi o vanti a tutti gli effetti di
marketing, in assenza di certificazioni o assicurazioni obiettive, e che possono indurre
il consumatore a preferire prodotti senza un reale riscontro.
Fonte: www.sicurezzaalimentare.it
Allergeni e comunicazione semplificata ai consumatori
Circa la possibilità di fornire informazioni solo per via orale sugli allergeni(in
alimenti preincartati, sfusi o in somministrazione), il Ministero della Salute ha fornito
4. una circolare interpretativa, al fine di bilanciare le esigenze di semplificazione per le
imprese con quelle di tutela della salute pubblica, e nell’alveo delle possibilità
fornite alle autorità nazionali da parte del regolamento europeo 1169/2011 e dal
successivo documento “Domande e Risposte” della Commissione Europea.
Sulla scorta di iniziative simili, come in Inghilterra e Spagna, dove le informazioni-in
uno spirito pragmatico- possono essere fornite in modo orale, almeno in prima
battuta (e fermo restando l’obbligo di disporre di documentazione scritta nei locali),
rimane infatti possibile fornire informazioni semplificate e su richiesta, sugli allergeni.
L’operatore può quindi indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben
visibile, una dicitura come:
“ le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o
intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio”.
In alternativa, su menù o registro o cartello:
“per qualsiasi informazione su sostanze o allergeni è possibile consultare l’apposita
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio”.
Le comunicazioni tramite codici a barre, app per smartphone o codici QR non
possono essere considerate quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni.
La Commissione europea inoltre ha sottoposto a consultazione pubblica con le parti
interessate- tra cui Coldiretti- su modalità idonee di etichettatura degli allergeni. Ne
risulta che:
-latticini (yogurt, latte, formaggio, burro) non richiedono più precise specifiche (il
consumatore intollerante al lattosio è già consapevole della presenza);
- denominazioni comuni possono supplire alla più precisa denominazione di cui
all’allegato II del reg. 1169/2011 (tonno, pesce spada, polpo, vongole… sono tutti
considerati sufficientemente chiari).
- i cereali contenenti glutine vanno indicati con denominazione (grano, farro, orzo,
…) senza fare riferimento al glutine;
- la frutta secca va individuata facendo riferimento al nome preciso della frutta
(nocciole, noci, macadamia, mandorle…);
5. - alimenti composti come sotto-ingredienti richiedono il riferimento all’allergene
(es, sandwich con maionese: ingredienti: …… , maionese (uova).
Rimane invariata la necessità di indicarli in modalità di rilievo (grassetto, corsivo,
etc). Chiarimenti utilissimi, e che aiutano gli operatori a dare seguito alla normativa.
Fonte: www.sicurezzaalimentare.it
Pizza, 300 mila firme Coldiretti per il “Patrimonio Umanità” Unesco
Via libera della Commissione italiana Unesco all'iscrizione della pizza nella lista
Unesco del patrimonio culturale immateriale dell’umanità.
Il riconoscimento arriva dopo che nel 2011 era stata avanzata la richiesta. In Europa,
dal 5 febbraio 2010 la pizza è ufficialmente riconosciuta come Specialità
tradizionale garantita (STG) della Unione europea, dopo un iter iniziato a sua volta
nel 2004.
La pizza napoletana STG deve essere prodotta in corrispondenza ai dettami
contenuti UNI 10791:98- che prevedono come l'impasto debba essere
esclusivamente senza aggiunta di grassi, con una bordatura di 1,5 cm mentre la
parte interna ha uno spessore di circa 0,3 mm, e con ingredienti selezionati.
Purtroppo parte della pizza prodotta viene ancora derivata dall'utilizzo di ingredienti
subottimali o addirittura fraudolenti, come preparati caseari quali cagliate, o
concentrati di pomodoro- con minori costi e qualità che rischiano di creare
disaffezione su uno dei prodotti più noti della tradizione culinaria italiana, nonché
rappresentando un pessimo biglietto da visita per i visitatori del Bel Paese.
Ora il riconoscimento dell'UNESCO dovrà favorire una più piena adozione degli
standard qualitativi e di uso degli ingredienti tipici della tradizione napoletana.
Al termine di una intera giornata di mobilitazione si rileva come la decisione è stata
assunta dalla Commissione Italiana Unesco riunita a Roma sotto la presidenza del
Prof. Giovanni Puglisi -al quale erano state consegnate 300mila firme raccolte da
parte della Coldiretti insieme all'Associazione Pizzaiuoli Napoletani e alla fondazione
UniVerde dell'ex ministro dell'Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio a sostegno della
campagna lanciata sulla piattaforma Change.org. “Il riconoscimento dell’Unesco
ha un valore straordinario per l'Italia che è il Paese dove più radicata è la cultura
alimentare e la pizza rappresenta un simbolo dell’identità nazionale”, ha affermato
ilpresidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che ”quando un
prodotto diventa globalizzato il rischio è che se ne perda l'origine ed è proprio il
caso dell’arte della pizza”. Il riconoscimento dà valore ad una tradizione sostenibile,
attenta alla naturalità, che parla di materie prime povere e d’ingegnosità umana, di
genialità di donne e uomini che volevano trovare modi gustosi e sostanziosi per
nutrire le proprie famiglie e la propria comunità
Fonte: www.sicurezzaalimentare.it
6. - alimenti composti come sotto-ingredienti richiedono il riferimento all’allergene
(es, sandwich con maionese: ingredienti: …… , maionese (uova).
Rimane invariata la necessità di indicarli in modalità di rilievo (grassetto, corsivo,
etc). Chiarimenti utilissimi, e che aiutano gli operatori a dare seguito alla normativa.
Fonte: www.sicurezzaalimentare.it
Pizza, 300 mila firme Coldiretti per il “Patrimonio Umanità” Unesco
Via libera della Commissione italiana Unesco all'iscrizione della pizza nella lista
Unesco del patrimonio culturale immateriale dell’umanità.
Il riconoscimento arriva dopo che nel 2011 era stata avanzata la richiesta. In Europa,
dal 5 febbraio 2010 la pizza è ufficialmente riconosciuta come Specialità
tradizionale garantita (STG) della Unione europea, dopo un iter iniziato a sua volta
nel 2004.
La pizza napoletana STG deve essere prodotta in corrispondenza ai dettami
contenuti UNI 10791:98- che prevedono come l'impasto debba essere
esclusivamente senza aggiunta di grassi, con una bordatura di 1,5 cm mentre la
parte interna ha uno spessore di circa 0,3 mm, e con ingredienti selezionati.
Purtroppo parte della pizza prodotta viene ancora derivata dall'utilizzo di ingredienti
subottimali o addirittura fraudolenti, come preparati caseari quali cagliate, o
concentrati di pomodoro- con minori costi e qualità che rischiano di creare
disaffezione su uno dei prodotti più noti della tradizione culinaria italiana, nonché
rappresentando un pessimo biglietto da visita per i visitatori del Bel Paese.
Ora il riconoscimento dell'UNESCO dovrà favorire una più piena adozione degli
standard qualitativi e di uso degli ingredienti tipici della tradizione napoletana.
Al termine di una intera giornata di mobilitazione si rileva come la decisione è stata
assunta dalla Commissione Italiana Unesco riunita a Roma sotto la presidenza del
Prof. Giovanni Puglisi -al quale erano state consegnate 300mila firme raccolte da
parte della Coldiretti insieme all'Associazione Pizzaiuoli Napoletani e alla fondazione
UniVerde dell'ex ministro dell'Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio a sostegno della
campagna lanciata sulla piattaforma Change.org. “Il riconoscimento dell’Unesco
ha un valore straordinario per l'Italia che è il Paese dove più radicata è la cultura
alimentare e la pizza rappresenta un simbolo dell’identità nazionale”, ha affermato
ilpresidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che ”quando un
prodotto diventa globalizzato il rischio è che se ne perda l'origine ed è proprio il
caso dell’arte della pizza”. Il riconoscimento dà valore ad una tradizione sostenibile,
attenta alla naturalità, che parla di materie prime povere e d’ingegnosità umana, di
genialità di donne e uomini che volevano trovare modi gustosi e sostanziosi per
nutrire le proprie famiglie e la propria comunità
Fonte: www.sicurezzaalimentare.it