carrellata delle principali novità introdotte dalla recente normativa sulla sicurezza e salute del lavoro.
la presentazione è stata utilizzata in una recente presentazione finalizzata all'aggiornamento di Datori di Lavoro che svolgono la funzione di RSPP ai sensi dell'art 34 D.Lgs 81/08
il processo di valutazione rischi e la formazione dei lavoratori secondo le recenti normative
1. Formazione ed aggiornamento
IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
SECONDO LE RECENTI NORMATIVE
Dr. Corrado Cigaina
corrado_cigaina@asl.pavia.it
1
2. premessa
Il datore di lavoro doveva (D.Lgs 626) e deve (D.Lgs
81/08) valutare TUTTI i rischi lavorativi
Siamo sicuri di aver valutato tutti i rischi?
È stato valutato:
–
Il rischio stress
–
Il rischio aggressione
–
Il rischio dovuto all'età
–
Il rischio dovuto alla differenza di genere
NO!...non sono stati valutati TUTTI i rischi
2
3. La valutazione dei rischi
Obbligo di valutare i rischi dal 1994- D.Lgs 626/94
Ancora troppi documenti di valutazione rischi:
– Incompleti
– Imprecisi
– superficiali
– carenti
– non aggiornati
– sanzionabili!!
3
4. sentenza n. 4063 / 2008
Una valutazione dei rischi non adeguata e
un’insufficiente formazione dei lavoratori equivalgono
ad una mancata valutazione dei rischi e formazione
4
5. La valutazione dei rischi
Processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori derivante dai pericoli presenti sul
posto di lavoro
ATTENZIONE!
I rischi professionali non sono stabiliti una volte per tutte
ma si evolvono costantemente in funzione dello
sviluppo delle condizioni di lavoro (Sentenza Corte di
Giustizia EU 15/11/01)
5
6. I rischi lavorativi
RISCHI PER LA SICUREZZA - determinano un danno
immediato :
–
Schiacciamento di un dito
–
Una scheggia in un occhio
–
Caduta dall'alto
RISCHI PER LA SALUTE - determinano malattia
immediate (acuta) o nel corso del tempo (cronica)
–
Esposizione a rumore
–
Esposizione ad agenti chimici
RISCHI PSICO-SOCIALI
–
Stress
–
Differenza genere età
6
7. D.Lgs. 81/08 nuovi obblighi
Processo di valutazione dei rischi:
– Obbligo di valutazione “nuovi” rischi (es stress)
– Abolizione del autocertificazione < 10 dipendenti
– Introduzione nuovi contenuti DVR
Formazione dei lavoratori - misura generale di tutela
– Pubblicazione accordi stato regione
– Abilitazione all'uso di talune attrezzature di lavoro
...quindi nuovi obblighi.......
nuove responsabilità!....
e le sanzioni sono aumentate del 9,6%!!
7
8. Obbligo di legge indelegabile
Art 17 D.Lgs 81/08
Il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la sicurezza e
per la salute dei lavoratori, ed elabora un documento
scritto
Documento di valutazione rischi:
– Tenuto anche su supporto informatico
– munito di data certa, o in alternativa
– firmato da, Datore di lavoro, RLS, RSPP, MC,
8
9. Elementi fondamentali valutazione
Processo intrapreso dalla direzione
Processo semplice e chiaro
Collaborazione con RLS, MC, RSPP....
Coinvolgimento dei lavoratori
considerare tutti i rischi ragionevolmente prevedibili
Valutazione rischi di tutti i posti di lavoro
Tenere conto della presenza di lavoratori di altre
aziende
Considerare
clienti...)
la
presenza
di
“visitatori”
(studenti,
9
10. DVR deve contenere
Relazione sulla valutazione di tutti i rischi
Criteri adottati per valutare i rischi
Misure di prevenzione e protezione adottate
Programma delle misure per garantire miglioramento dei
livelli di sicurezza
Individuazione procedure per l'attuazione delle misure
da realizzare nonché i responsabili dell'attuazione
Nominativo RSPP, RLS, MC
individuazione delle mansioni esposte a rischi specifici
che
richiedono
una
riconosciuta
capacità
professionale,
specifica
esperienza,
adeguata
formazione e addestramento.
10
11. Criteri di valutazione dei rischi
scelti dal datore di lavoro, non dall'organo di vigilanza!!
In alcuni casi i criteri sono “scelti” dal legislatore:
Valutazione rischio incendio - D.M. 10 marzo 1998
Valutazione rischio rumore
Valutazione rischi vibrazioni
Devono comunque essere:
– Semplici
– Brevi
– Comprensibili
11
12. Criteri individuati dal datore
U.E. Consiglia approccio a 5 fasi
1) Identificare i pericoli
2) Valutare e classificare i rischi
3) Individuare le azioni preventive
4) Applicare le misure preventive
5) Monitorare e verificare
12
13. Tre modalità di adempimento
1. Criteri individuati dal datore di lavoro ( art 28)
2. Procedure standardizzate (art 29 c.5)
3. modello ministeriale (decreto “ fare”)
Indipendentemente dalla scelta.....
Valutazione dei rischi come strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione
13
14. Fondamentale coinvolgere i lavoratori
il modo più rapido e più sicuro per identificare i vari
aspetti dell'attività lavorativa è quello di rivolgersi
direttamente ai lavoratori
I lavoratori:
Conoscono i metodi di lavoro applicati
Conoscono le pratiche di lavoro scorrette
Vedono le situazioni di pericolo
Possono suggerire le misure di prevenzione da attuare
dialogare con i lavoratori!!! (es. questionari anonimi)
14
15. Autocertificazione e procedure standard
Decreto interministeriale 30/11/2012 - recepisce le
procedure standardizzate per effettuare la valutazione
dei rischi (art.29, c. 5 D.Lgs 81/08)
datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori:
– Potevano autocertificare la valutazione dei rischi
– dal 1 giugno 2013 “devono” effettuare la
valutazione dei rischi sulla base di procedure
standardizzate
15
16. procedure standardizzate
consentono di:
operare in maniera semplice e guidata;
essere certi di aver considerato tutti i rischi;
utilizzare un metodo oggettivo di valutazione;
evitare contestazioni da parte dell'organo di vigilanza
Operare in maniera più veloce
In taluni casi non consentono una valutazione completa
Es - in determinate attività è necessario misurare i valori di
rumore
16
17. Chi può utilizzare le procedure standardizzate?
aziende che occupano fino a 10 lavoratori
aziende che occupano fino a 50 lavoratori
Interpello 07/2012
qualora una azienda abbia già un proprio DVR (o ne
elabori uno nuovo)
non dovrà rielaborarlo
necessariamente
secondo
le
procedure
standardizzate
17
18. Chi NON può utilizzarle ?
Aziende che occupano più di 50 lavoratori.
Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui
attività riguardano:
– aziende industriali rischio rilevante (D.Lgs.. 334/1999 )
– centrali termoelettriche;
– impianti ed installazioni nucleari;
– fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
– esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all'esposizione ad amianto.
18
19. Lavoratori sono solo i dipendenti?
NO! lavoratore è anche: (art 2, comma 1, D.Lgs 81/08)
– socio lavoratore di cooperativa o di società
– associato in partecipazione
– tirocinanti
– allievo degli istituti di istruzione ed universitari nei quali
si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici....
– volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e
della Protezione Civile;
– lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni.
19
20. Lavoratore è anche:
– collaboratori familiari
– soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini
– allievi degli istituti di istruzione e universitari
– lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro
assenti con diritto alla conservazione del posto di
lavoro.
– lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo
accessorio
– lavoratori a domicilio
20
21. Quali categorie NON rientrano nel computo?
– Volontari ei volontari VDF del fuoco e della protezione
civile e i volontari che effettuano il servizio civile
– lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;
– lavoratori autonomi;
– collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a
progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma
esclusiva a favore del committente;
– i lavoratori in prova.
21
22. e se il datore non valuta i rischi?
omessa redazione DVR
Arresto 3 - 6 mesi o ammenda da € 2.740 a € 7014,40
ammenda da € 2.192 a € 4384 per incompleta redazione
del DVR - omessa indicazione:
misure garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, misure di prevenzione protezione, DPI
procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei
compiti e delle responsabilità
ammenda da € 1.096 a € 2.192 per incompleta
redazione del DVR omessa indicazione:
relazione della valutazione di tutti i rischi,
individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a
rischi specifici
22
23. riassumendo:
AZIENDA
AZIENDA
1-10 lavoratori
1-10 lavoratori
PROCEDURE STANDARD.
PROCEDURE STANDARD.
O
O
ART 28 D.LGS 81/08
ART 28 D.LGS 81/08
Azienda rischio incidente
rilevante
Centrali termoelettriche
Impianti-lab nucleari
Deposito produz. Esplosivi
Strutture ricovero-cura > 50 lav.
23
AZIENDA
AZIENDA
1-50 lavoratori
1-50 lavoratori
AZIENDA
AZIENDA
>>50 lavoratori
50 lavoratori
PROCEDURE STANDARD.
PROCEDURE STANDARD.
O
O
ART 28 D.LGS 81/08
ART 28 D.LGS 81/08
aziende rischio incidente rilevante
entrali termoelettriche;
impianti installazioni nucleari
fabbricazione deposito esplosivi
industrie estrattive > 50 lav.
strutture di ricovero > 50 lav.
Aziende attività con:
rischi chimici, biologici,
atmosfere esplosive,
cancerogeni mutageni, amianto
ART 28 D.LGS
ART 28 D.LGS
81/08
81/08
24. 3 ° modalità - L. 98/13 decreto “fare”
Valutare i rischi secondo il modello ministeriale (art 29
c.6 D.Lgs 81/08):
Per attività a basso rischio di infortuni
Per attività a basso rischio di malattie professionali
NON IN VIGORE!!!!
Possibilità attualmente “in sospeso” in attesa della
pubblicazione del decreto che individuerà le attività a
basso rischio
24
25. Quando aggiornare valutazione?
Art 29 c. 3 D.Lgs 81/08
Immediatamente in seguito a :
– Modifiche significative del processo produttivo
– Modifiche significative dell'organizzazione del lavoro
– Grado di evoluzione tecnica
– A seguito di Infortuni significativi
– Evidenze derivanti dalla sorveglianza sanitaria
Il DVR deve essere rielaborato entro 30 giorni
25
26. Errori più frequenti
Nella fase di pianificazione:
– incaricare persone incompetenti;
– non fornire informazioni, risorse, e supporto a RSPP
– non assicurare un adeguato coordinamento tra
valutatori di aziende diverse che operano nel
medesimo luogo di lavoro;
– non coinvolgere nella valutazione dei rischi i lavoratori
dotati di una conoscenza pratica del processo/attività
oggetto di valutazione.
– non garantire un coordinamento tra committente e
appaltatore, per esempio omettendo di informare
questi ultimi circa gli eventuali rischi o pericoli.
26
27. Errori più frequenti
Nella Individuazione dei rischi:
– sottovalutare talune categorie di rischio, fra cui fattori
psicosociali e organizzativi (orari, carico di lavoro ecc.);
– trascurare i pericoli a lungo termine per la salute (rischi
derivanti da un’esposizione cronica a sostanze
pericolose o da livelli elevati di rumore);
– Non consultare i lavoratori
– trascurare l’eventuale presenza di lavoratori di altre
aziende o di altre persone sul luogo di lavoro;
27
28. Errori più frequenti
Nella individuazione delle misure di prevenzione:
– considerare in primo luogo se è possibile prevenire o
evitare i rischi e, in caso contrario,
– trasferire il rischio, vale a dire mantenere un rischio
sotto controllo creandone di nuovi;
– omettere di consultare/coinvolgere i lavoratori nelle
decisioni sulle misure di prevenzione.
– il piano d’azione non specifica:
•
•
•
quali misure adottare,
le persone responsabili e le relative scadenze,
il termine finale di implementazione.
28
29. Sistema gestione salute sicurezza
Sistema organizzativo aziendale volontario, finalizzato
a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e
sicurezza sul lavoro, attraverso la massimizzazione
dei benefici e la riduzione dei costi
29
30. Perchè adottare un S.G.S.S.?
Oltre ad avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa D.Lgs n. 231/01 (art 30 D.Lgs 81/08):
–
Qualifica l'immagine aziendale
–
Adozioni pratiche riconosciute dalla normativa
–
Viene assicurato il rispetto della normativa di
legge
–
Permette di ridurre gli incidenti sul lavoro
–
Aumenta il morale dei lavoratori
Quindi....Perchè non adottarlo?
30
31. modelli di gestione sicurezza
NORMA
NORMA
CERTIFICABILE
CERTIFICABILE
LINEA
LINEA
GUIDA
GUIDA
DECRETO
DECRETO
MINISTERIALE
MINISTERIALE
31
BS
OHSAS
18001:
2007
Occupational health and safety
management systems Requirements
UNI INAIL ISPESL 2001 - Linee
Guida per un sistema di gestione
della sicurezza e salute sul lavoro
D.M. 13 febbraio 2014 - Procedure
semplificate per l'adozione dei
modelli di organizzazione e gestione
nelle P.M.I.
32. D.M. 13/02/2014
32
fornisce alle PMI
– indicazioni organizzative semplificate,
operativa per adottare un M.O.G.
di
natura
– procedure semplificate che delineano una serie di
scelte organizzative e le modalità per attuarle
adozione ed efficacia dipendono dalla complessità
dell’organizzazione più che dalla dimensione
Indicato per aziende con:
– un numero minimo di lavoratori
– struttura organizzativa semplice
33. La gestione degli appalti
datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi
e forniture ad un impresa e/o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda:
FASE 1
FASE 2
Verifica l’idoneità tecnico- professionale
fornisce dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente
FASE 3
promuovere la cooperazione ed il
coordinamento al fine di prevenire il rischio
incidenti derivanti dalle interferenze dei lavori
34. FASE 1 – verifica idoneità tecnico prof.
In attesa del sistema di qualificazione ( e un S.G.S.S.
Certamente qualifica!!) delle imprese la verifica é
eseguita mediante:
– acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato;
– acquisizione dell’autocertificazione del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale
35. FASE 2 – fornire dettagliate informazioni
Committente:
fornisce agli appaltatori, dettagliate
informazioni sui rischi specifici e sulle misure di
prevenzione, esempio:
– presenza o assenza dei lavoratori del committente
– utilizzo di attrezzature e servizi del committente
– eventuale collaborazione dei lavoratori del committente
appaltatori-subappaltatori: forniscono al committente
adeguate informazioni (esempio):
– Tipologia e numero di attrezzature/macchine
– Sostanze chimiche utilizzate
– necessità spazi ad uso servizi/deposito
– Le figure aziendali di riferimento
36. FASE 3 - Coordinamento e cooperazione
Coordinamento
di tutti i datori di lavoro in merito agli interventi di
prevenzione-protezione attraverso l'informazione
reciproca per eliminare i rischi interferenziali
Cooperazione
operare insieme
prevenzione
all'attuazione
delle
misure
di
DUVRI: adempimento derivante dall'obbligo del datore
di lavoro committente di promuovere la cooperazione
e il coordinamento
37. D.U.V.R.I.
Piano di coordinamento delle attività indicante le misure
adottate per eliminare - ridurre al minimo i rischi da
interferenze dovute alle attività dell'Impresa ovvero
delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori
attesta
l'avvenuta
informazione
nei
confronti
dell'Impresa circa i rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui l'Impresa stessa dovrà operare
È allegato al contratto
38. esclusioni
mera fornitura senza installazione
Servizi di natura intellettuale
Lavori o servizi di durata < a 5 uomini/giorno
condizione che non comportino:
a
– Attività rischio di incendio elevato,
– attività in ambienti confinati,
– presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,
– presenza amianto o atmosfere esplosive
– rischi particolari di cui all’allegato XI
uomini/giorno: somma delle giornate di lavoro con
riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei
lavori
39. L. 98/13 decreto “fare”– “l'incaricato”
per attività a basso rischio, possibilità di sostituire la
redazione del DUVRI con l'individuazione di un
incaricato in possesso di formazione esperienza
competenze e periodico aggiornamento.
– Non è un obbligo
– Non è definito il periodo d'esperienza che deve
avere
– Deve essere indicato nel contratto d'appalto
40. L. 98/13 decreto “fare”– “l'incaricato”
L'incaricato a sovraintendere dovrà:
– Essere individuato , ai fini probatori per iscritto
meglio se con data certa
e
– Sovraintendere la cooperazione ed il coordinamento
tra le imprese
– verifica l’applicazione, da parte delle imprese e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel
D.U.V.R.I.
41. L. 98/13 decreto “fare”– “l'incaricato”
La scelta fra DUVRI e incaricato riguarda solo i casi di
attività a basso rischio
Attività a basso rischio (committente e appaltatore)
saranno definite da uno specifico decreto con
riferimento agli indici infortunistici di settore dell'INAIL.
NON IN VIGORE!!!
Fino all'emanazione del decreto si applica il DUVRI
dove previsto
42. Gerarchia misure di prevenzione
ELIMINARE
SOSTITUIRE
MISURE TECNICHE
MISURE ORGANIZZATIVE
formazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Misure più
efficaci
42
43. Informazione, formazione,addestramento
INFORMAZIONE
fornire notizie utili e funzionali
FORMAZIONE
Processo educativo atto a fornire strumenti necessari al
corretto svolgimento di una determinata attività
lavorativa
ADDESTRAMENTO
rendere abile nell'uso
macchine, DPI....
corretto
di
attrezzature,
43
44. Formazione lavoratori, art 37
Ogni lavoratore
deve ricevere una formazione
sufficiente ed adeguata su:
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione
44
45. Art 37 D.Lgs 81/08
Punito con con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da €1315,20 a € 5699,20 così come
modificato dalla Legge 99/13
Obblighi formativi si riterranno ottemperati solo quando:
il “messaggio” sarà
correttamente arrivato
nella testa del destinatario!!
45
46. Art 37 D.Lgs 81/08
la durata, i contenuti minimi e le modalità della
formazione dei lavoratori sono definiti mediante
accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni.........”
accordo pubblicato il 21/12/2011
in vigore dal 21/01/2012
Resta esclusa formazione particolare:
–
Ponteggiatori
–
Rimozione amianto
–
Ambienti confinati
46
47. Per ogni corso:
– Comunicare all'Ente Bilaterale -Organismo paritetico
(solo corsi per lavoratori)
– Soggetto organizzatore (anche datore di lavoro)
– Responsabile del progetto formativo (anche docente)
– Nominativi docenti
– Max 35 unità
– Registro presenze partecipanti
– Frequenza almeno 90 % ore
– Tenere conto della differenza di genere - lingua
47
48. Modalità e-learning
Apprendimento on-line
uso di tecnologie multimediali e di Internet per garantire
l’apprendimento
Consentita per:
–
Formazione generale lavoratori
–
Formazione dirigenti
–
Corsi aggiornamento
–
Formazione preposti
48
49. Requisiti dei docenti
Fino al marzo 2014 – entrata in vigore dei criteri dei
formatori i docenti devono dimostrare :
–
Esperienza 3 anni di insegnamento
–
Esperienza professionale 3 anni
–
RSPP per 3 anni = esperienza professionale
Se il datore di lavoro è RSPP da più di tre anni può fare
i corsi ai propri lavoratori
49
50. Criteri qualificazione formatore
Prerequisito
–
diploma di scuola secondaria di secondo grado
Requisiti
sei criteri alternativi di qualificazione basati su:
–
Conoscenza
–
Esperienza
–
Capacità didattica
entrata in vigore 18 marzo 2014
Richiesti solo per corsi formazione lavoratori e RSPP
datori (art 34 D.Lgs 81/08)
51. ..quindi dal 18 marzo 2014...
– Fino al 18 marzo 2016 il Datore di lavoro RSPP da
3 anni può formare i suoi lavoratori
– Il datore di lavoro deve incaricare docenti qualificati
– Formatore docente deve dimostrare il possesso dei
requisiti
– Il formatore docente deve aggiornarsi ogni 3 anni
53. Formazione particolare preposti
Formazione lavoratore + 8 ore formazione particolare
PREPOSTO
PREPOSTO
Attività
Attività
rischio BASSO
rischio BASSO
PREPOSTO
PREPOSTO
Attività
Attività
rischio MEDIO
rischio MEDIO
PREPOSTO
PREPOSTO
Attività
Attività
rischio ALTO
rischio ALTO
4 ore generale
4 ore di specifica
8 ore particolare
4 ore generale
8 ore di specifica
8 ore particolare
4 ore generale
12 ore di specifica
8 ore particolare
TOTALE = 16 ORE
TOTALE = 20 ORE
TOTALE = 24 ORE
53
54. Formazione obbligatoria dirigenti
Sostituisce quella di lavoratore ( perchè non è un
lavoratore????)
16 ore minimo
Modulo 1. Giuridico – normativo
Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3. Individuazione valutazione dei rischi
Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione
dei lavoratori
54
56. Art 37 D.lgs 81/08
La formazione deve avvenire in occasione:
– della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro;
– del trasferimento o cambiamento di mansioni;
– della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
56
57. Formazione neo assunti
Fase 1:
anteriormente all'assunzione
se non risultasse possibile
Fase 2 :
Contestualmente all'assunzione
Se non risultasse possibile
Fase 3:
dopo assunzione entro 60 gg conclusione
del corso
Comunque ogni lavoratore deve essere informato,
formato e se necessario addestrato prima di iniziare
un'attività lavorativa
57
58. Formazione pregressa al 11/01/2012
CORSI EFFETTUATI
PRIMA DEL 11/01/07
CORSI EFFETTUATI
DOPO 11/01/07
CORSI DIVERSI DALL'ACCORDO
CORSI CONFORMI VECCHIA NORMATIVA (art 22 D.Lgs 626/94)
AGGIORNAMENTO (6
ore)
ENTRO 11/01/2013
AGGIORNAMENTO (6
ore)
ENTRO DATA
CONCLUSIONE CORSO
58
59. Come comprovare ?
Accordo non lo specifica
Il solo attestato potrebbe non essere sufficiente!
Meglio sarebbe dimostrare attraverso:
–
Registro del corso
–
Elenco e firme partecipanti
–
Nominativo e firme docenti
–
Contenuti
–
Ora fine ora inizio
–
Esiti valutazione teorica
–
Esiti esercitazione pratica
59
60. attesati
Indicazione del soggetto formatore
Normativa di riferimento
Dati anagrafici e profilo corsista
Tipologia corso eseguito – monte ore
Periodo di svolgimento
Firma del soggetto organizzatore
60
61. Abilitazione uso macchine
Accordo 53/2012 in vigore dal 13 marzo 2013
Sono individuate:
–
Le attrezzature per le quali serve un abilitazione
–
I soggetti formatori che rilasceranno l'abilitazione
–
Sono stabiliti:
–
I contenuti dei corsi
–
La durata dei corsi
–
I requisiti dei docenti
–
La verifica di apprendimento
–
L'attestazione
61
62. Quali attrezzature?
– Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLME)
– Gru a torre
– Gru mobile
– Gru per autocarro
– Carrelli elevatori con conducente a bordo
– Macchine movimento terra
– Pompe calcestruzzo
– Trattori agricoli o forestali
62
63. 63
Chi può fare i corsi?
Regioni e provincie autonome, Ministero del lavoro,
INAIL, Associazioni sindacali, scuole edili, enti
bilaterali,
Si aggiungono:
– Aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici accreditate
– Aziende utilizzatrici(solo
accreditate
per
i
propri
lavoratori)
– Soggetti formatori accreditati 3 anni esperienza per
specifica attrezzatura
– Soggetti formatori accreditati con esperienza 6 anni
formazione sicurezza
64. Per ogni corso abilitativo:
–
Individuazione di un responsabile del progetto
formativo
–
Registro presenze
–
massimo 24 lavoratori
–
pratica: 1 docente ogni 6 lavoratori
–
Idonea area per le attività pratiche
–
10% di assenze
64
66. Modulo da rispedire ad ASL
Tracciato da scaricare compilare e rispedire a:
dipprevmed@asl.pavia.it per costituzione registro
regionale
66
67. 67
Formazione pregressa
CORSO:
CORSO:
• •Durata ≥≥accordo
Durata accordo
• •Teoria eepratica
Teoria pratica
• •Verifica apprendimento
Verifica apprendimento
CORSO:
CORSO:
• •Durata <<accordo
Durata accordo
• •Teoria eepratica
Teoria pratica
• •Verifica apprendimento
Verifica apprendimento
Aggiornamento
Aggiornamento
entro 55anni
entro anni
data attestazione della
data attestazione della
verifica apprendimento
verifica apprendimento
Aggiornamento entro
Aggiornamento entro
12 marzo 2015
12 marzo 2015
CORSO:
CORSO:
• •Durata qualsiasi
Durata qualsiasi
• •Solo teoria
Solo teoria
• •No verifica apprendimento
No verifica apprendimento
Validità 55anni da
Validità anni da
aggiornamento
aggiornamento
68. I documenti comprovanti
Il solo ATTESTATO non è sufficiente!!!
È necessario produrre anche:
–
Registro del corso
–
Elenco e firme partecipanti
–
Nominativo e firme docenti
–
Contenuti
–
Ora fine ora inizio
–
Esiti valutazione teorica
–
Esiti esercitazione pratica
68
69. Uso dell'attrezzatura di lavoro
Art 69 D.LGS 81/08
qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o
fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione,
la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il
montaggio, lo smontaggio;
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70. Circ. nr. 12 del 11 marzo 2013
Un manutentore o un lavoratore che pulisce un carrello
elevatore DEVE avere l'abilitazione?
la specifica abilitazione:
”... non necessaria nel caso in cui non si configuri
alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo
dell'attrezzatura...”, es. spostamento, manutenzione,
pulizia....
“necessaria anche nel caso di utilizzo saltuario od
occasionale delle attrezzature di lavoro..”
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71. Noleggio - concessione in uso
Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di
lavoro senza operatore deve:
–
attestarne il buono stato di conservazione,
manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza
–
acquisire e conservare agli atti una dichiarazione
del datore di lavoro che riporti l’indicazione del
lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'uso, i
quali devono risultare formati o in possesso della
specifica abilitazione prevista.
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72. Libretto formativo del cittadino
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attività di formazione
sono registrate nel
libretto formativo del cittadino (D.Lgs 276/03 )
possibile annotare dati
effettuate in ambito:
–
lavorativo
–
sociale
–
ricreativo
–
familiare.
riguardanti
le
esperienze
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73. Organizzare i percorsi formativi
Se il DVR deve contenere:“....il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza.....”
Si dovrà programmare e sviluppare la formazione
secondo una sequenza logica prestabilita affinchè
sia:
–
Sufficiente
–
Adeguata
–
Comprensibile
–
Specifica
Percorsi formativi progettati sulla base delle reali
esigenze formative dei destinatari
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74. Programma annuale formazione
D.M. 13/04/14 : Procedure semplificate per l'adozione
dei modelli di organizzazione e gestione nelle P.M.I.
I = informazione
F= formazione
A= addestramento
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75. Scheda lavoratore
D.M. 13/04/14 : Procedure semplificate per l'adozione
dei modelli di organizzazione e gestione nelle P.M.I.
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76. Molto importante
– Pianificare sia la Valutazione dei rischi che la
formazione
– motivare i lavoratori
– Coinvolgere i lavoratori
– Affidarsi a professionisti qualificati
Ma soprattutto....
Analizzare i risultati ottenuti osservando i lavoratori
direttamente sul posto di lavoro!!!
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