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Formazione ed aggiornamento

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
SECONDO LE RECENTI NORMATIVE
Dr. Corrado Cigaina
corrado_cigaina@asl.pavia.it

1
premessa
Il datore di lavoro doveva (D.Lgs 626) e deve (D.Lgs
81/08) valutare TUTTI i rischi lavorativi
Siamo sicuri di aver valutato tutti i rischi?
È stato valutato:
–

Il rischio stress

–

Il rischio aggressione

–

Il rischio dovuto all'età

–

Il rischio dovuto alla differenza di genere

NO!...non sono stati valutati TUTTI i rischi

2
La valutazione dei rischi
Obbligo di valutare i rischi dal 1994- D.Lgs 626/94
Ancora troppi documenti di valutazione rischi:
– Incompleti
– Imprecisi
– superficiali
– carenti
– non aggiornati
– sanzionabili!!

3
sentenza n. 4063 / 2008
Una valutazione dei rischi non adeguata e
un’insufficiente formazione dei lavoratori equivalgono
ad una mancata valutazione dei rischi e formazione

4
La valutazione dei rischi
Processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori derivante dai pericoli presenti sul
posto di lavoro
ATTENZIONE!
I rischi professionali non sono stabiliti una volte per tutte
ma si evolvono costantemente in funzione dello
sviluppo delle condizioni di lavoro (Sentenza Corte di
Giustizia EU 15/11/01)

5
I rischi lavorativi
RISCHI PER LA SICUREZZA - determinano un danno
immediato :
–

Schiacciamento di un dito

–

Una scheggia in un occhio

–

Caduta dall'alto

RISCHI PER LA SALUTE - determinano malattia
immediate (acuta) o nel corso del tempo (cronica)
–

Esposizione a rumore

–

Esposizione ad agenti chimici

RISCHI PSICO-SOCIALI
–

Stress

–

Differenza genere età

6
D.Lgs. 81/08 nuovi obblighi
Processo di valutazione dei rischi:
– Obbligo di valutazione “nuovi” rischi (es stress)
– Abolizione del autocertificazione < 10 dipendenti
– Introduzione nuovi contenuti DVR

Formazione dei lavoratori - misura generale di tutela
– Pubblicazione accordi stato regione
– Abilitazione all'uso di talune attrezzature di lavoro

...quindi nuovi obblighi.......
nuove responsabilità!....
e le sanzioni sono aumentate del 9,6%!!

7
Obbligo di legge indelegabile
Art 17 D.Lgs 81/08
Il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la sicurezza e
per la salute dei lavoratori, ed elabora un documento
scritto
Documento di valutazione rischi:
– Tenuto anche su supporto informatico
– munito di data certa, o in alternativa
– firmato da, Datore di lavoro, RLS, RSPP, MC,

8
Elementi fondamentali valutazione
Processo intrapreso dalla direzione
Processo semplice e chiaro
Collaborazione con RLS, MC, RSPP....
Coinvolgimento dei lavoratori
considerare tutti i rischi ragionevolmente prevedibili
Valutazione rischi di tutti i posti di lavoro
Tenere conto della presenza di lavoratori di altre
aziende
Considerare
clienti...)

la

presenza

di

“visitatori”

(studenti,

9
DVR deve contenere
Relazione sulla valutazione di tutti i rischi
Criteri adottati per valutare i rischi
Misure di prevenzione e protezione adottate
Programma delle misure per garantire miglioramento dei
livelli di sicurezza
Individuazione procedure per l'attuazione delle misure
da realizzare nonché i responsabili dell'attuazione
Nominativo RSPP, RLS, MC
individuazione delle mansioni esposte a rischi specifici
che
richiedono
una
riconosciuta
capacità
professionale,
specifica
esperienza,
adeguata
formazione e addestramento.

10
Criteri di valutazione dei rischi
scelti dal datore di lavoro, non dall'organo di vigilanza!!
In alcuni casi i criteri sono “scelti” dal legislatore:
Valutazione rischio incendio - D.M. 10 marzo 1998
Valutazione rischio rumore
Valutazione rischi vibrazioni

Devono comunque essere:
– Semplici
– Brevi
– Comprensibili

11
Criteri individuati dal datore
U.E. Consiglia approccio a 5 fasi

1) Identificare i pericoli
2) Valutare e classificare i rischi
3) Individuare le azioni preventive
4) Applicare le misure preventive
5) Monitorare e verificare

12
Tre modalità di adempimento
1. Criteri individuati dal datore di lavoro ( art 28)
2. Procedure standardizzate (art 29 c.5)
3. modello ministeriale (decreto “ fare”)
Indipendentemente dalla scelta.....
Valutazione dei rischi come strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione

13
Fondamentale coinvolgere i lavoratori
il modo più rapido e più sicuro per identificare i vari
aspetti dell'attività lavorativa è quello di rivolgersi
direttamente ai lavoratori
I lavoratori:
Conoscono i metodi di lavoro applicati
Conoscono le pratiche di lavoro scorrette
Vedono le situazioni di pericolo
Possono suggerire le misure di prevenzione da attuare

dialogare con i lavoratori!!! (es. questionari anonimi)

14
Autocertificazione e procedure standard
Decreto interministeriale 30/11/2012 - recepisce le
procedure standardizzate per effettuare la valutazione
dei rischi (art.29, c. 5 D.Lgs 81/08)
datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori:
– Potevano autocertificare la valutazione dei rischi
– dal 1 giugno 2013 “devono” effettuare la
valutazione dei rischi sulla base di procedure
standardizzate

15
procedure standardizzate
consentono di:
operare in maniera semplice e guidata;
essere certi di aver considerato tutti i rischi;
utilizzare un metodo oggettivo di valutazione;
evitare contestazioni da parte dell'organo di vigilanza
Operare in maniera più veloce

In taluni casi non consentono una valutazione completa
Es - in determinate attività è necessario misurare i valori di
rumore

16
Chi può utilizzare le procedure standardizzate?
aziende che occupano fino a 10 lavoratori
aziende che occupano fino a 50 lavoratori
Interpello 07/2012
qualora una azienda abbia già un proprio DVR (o ne
elabori uno nuovo)
non dovrà rielaborarlo
necessariamente
secondo
le
procedure
standardizzate

17
Chi NON può utilizzarle ?
Aziende che occupano più di 50 lavoratori.
Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui
attività riguardano:
– aziende industriali rischio rilevante (D.Lgs.. 334/1999 )
– centrali termoelettriche;
– impianti ed installazioni nucleari;
– fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
– esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all'esposizione ad amianto.

18
Lavoratori sono solo i dipendenti?
NO! lavoratore è anche: (art 2, comma 1, D.Lgs 81/08)
– socio lavoratore di cooperativa o di società
– associato in partecipazione
– tirocinanti
– allievo degli istituti di istruzione ed universitari nei quali
si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici....
– volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e
della Protezione Civile;
– lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni.

19
Lavoratore è anche:
– collaboratori familiari
– soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini
– allievi degli istituti di istruzione e universitari
– lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro
assenti con diritto alla conservazione del posto di
lavoro.
– lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo
accessorio
– lavoratori a domicilio

20
Quali categorie NON rientrano nel computo?
– Volontari ei volontari VDF del fuoco e della protezione
civile e i volontari che effettuano il servizio civile
– lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;
– lavoratori autonomi;
– collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a
progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma
esclusiva a favore del committente;
– i lavoratori in prova.

21
e se il datore non valuta i rischi?
omessa redazione DVR
Arresto 3 - 6 mesi o ammenda da € 2.740 a € 7014,40
ammenda da € 2.192 a € 4384 per incompleta redazione
del DVR - omessa indicazione:
misure garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, misure di prevenzione protezione, DPI
procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei
compiti e delle responsabilità
ammenda da € 1.096 a € 2.192 per incompleta
redazione del DVR omessa indicazione:
relazione della valutazione di tutti i rischi,
individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a
rischi specifici

22
riassumendo:
AZIENDA
AZIENDA
1-10 lavoratori
1-10 lavoratori

PROCEDURE STANDARD.
PROCEDURE STANDARD.
O
O
ART 28 D.LGS 81/08
ART 28 D.LGS 81/08

Azienda rischio incidente
rilevante
Centrali termoelettriche
Impianti-lab nucleari
Deposito produz. Esplosivi
Strutture ricovero-cura > 50 lav.

23

AZIENDA
AZIENDA
1-50 lavoratori
1-50 lavoratori

AZIENDA
AZIENDA
>>50 lavoratori
50 lavoratori

PROCEDURE STANDARD.
PROCEDURE STANDARD.
O
O
ART 28 D.LGS 81/08
ART 28 D.LGS 81/08
aziende rischio incidente rilevante
entrali termoelettriche;
impianti installazioni nucleari
fabbricazione deposito esplosivi
industrie estrattive > 50 lav.
strutture di ricovero > 50 lav.
Aziende attività con:
rischi chimici, biologici,
atmosfere esplosive,
cancerogeni mutageni, amianto

ART 28 D.LGS
ART 28 D.LGS
81/08
81/08
3 ° modalità - L. 98/13 decreto “fare”
Valutare i rischi secondo il modello ministeriale (art 29
c.6 D.Lgs 81/08):
Per attività a basso rischio di infortuni
Per attività a basso rischio di malattie professionali

NON IN VIGORE!!!!
Possibilità attualmente “in sospeso” in attesa della
pubblicazione del decreto che individuerà le attività a
basso rischio

24
Quando aggiornare valutazione?
Art 29 c. 3 D.Lgs 81/08
Immediatamente in seguito a :
– Modifiche significative del processo produttivo
– Modifiche significative dell'organizzazione del lavoro
– Grado di evoluzione tecnica
– A seguito di Infortuni significativi
– Evidenze derivanti dalla sorveglianza sanitaria

Il DVR deve essere rielaborato entro 30 giorni

25
Errori più frequenti
Nella fase di pianificazione:
– incaricare persone incompetenti;
– non fornire informazioni, risorse, e supporto a RSPP
– non assicurare un adeguato coordinamento tra
valutatori di aziende diverse che operano nel
medesimo luogo di lavoro;
– non coinvolgere nella valutazione dei rischi i lavoratori
dotati di una conoscenza pratica del processo/attività
oggetto di valutazione.
– non garantire un coordinamento tra committente e
appaltatore, per esempio omettendo di informare
questi ultimi circa gli eventuali rischi o pericoli.

26
Errori più frequenti
Nella Individuazione dei rischi:
– sottovalutare talune categorie di rischio, fra cui fattori
psicosociali e organizzativi (orari, carico di lavoro ecc.);
– trascurare i pericoli a lungo termine per la salute (rischi
derivanti da un’esposizione cronica a sostanze
pericolose o da livelli elevati di rumore);
– Non consultare i lavoratori
– trascurare l’eventuale presenza di lavoratori di altre
aziende o di altre persone sul luogo di lavoro;

27
Errori più frequenti
Nella individuazione delle misure di prevenzione:
– considerare in primo luogo se è possibile prevenire o
evitare i rischi e, in caso contrario,
– trasferire il rischio, vale a dire mantenere un rischio
sotto controllo creandone di nuovi;
– omettere di consultare/coinvolgere i lavoratori nelle
decisioni sulle misure di prevenzione.
– il piano d’azione non specifica:
•
•
•

quali misure adottare,
le persone responsabili e le relative scadenze,
il termine finale di implementazione.

28
Sistema gestione salute sicurezza
Sistema organizzativo aziendale volontario, finalizzato
a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e
sicurezza sul lavoro, attraverso la massimizzazione
dei benefici e la riduzione dei costi

29
Perchè adottare un S.G.S.S.?
Oltre ad avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa D.Lgs n. 231/01 (art 30 D.Lgs 81/08):
–

Qualifica l'immagine aziendale

–

Adozioni pratiche riconosciute dalla normativa

–

Viene assicurato il rispetto della normativa di
legge

–

Permette di ridurre gli incidenti sul lavoro

–

Aumenta il morale dei lavoratori

Quindi....Perchè non adottarlo?

30
modelli di gestione sicurezza
NORMA
NORMA
CERTIFICABILE
CERTIFICABILE

LINEA
LINEA
GUIDA
GUIDA

DECRETO
DECRETO
MINISTERIALE
MINISTERIALE

31

BS
OHSAS
18001:
2007
Occupational health and safety
management systems Requirements
UNI INAIL ISPESL 2001 - Linee
Guida per un sistema di gestione
della sicurezza e salute sul lavoro
D.M. 13 febbraio 2014 - Procedure
semplificate per l'adozione dei
modelli di organizzazione e gestione
nelle P.M.I.
D.M. 13/02/2014

32

fornisce alle PMI
– indicazioni organizzative semplificate,
operativa per adottare un M.O.G.

di

natura

– procedure semplificate che delineano una serie di
scelte organizzative e le modalità per attuarle

adozione ed efficacia dipendono dalla complessità
dell’organizzazione più che dalla dimensione
Indicato per aziende con:
– un numero minimo di lavoratori
– struttura organizzativa semplice
La gestione degli appalti
datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi
e forniture ad un impresa e/o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda:
FASE 1
FASE 2

Verifica l’idoneità tecnico- professionale
fornisce dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente

FASE 3

promuovere la cooperazione ed il
coordinamento al fine di prevenire il rischio
incidenti derivanti dalle interferenze dei lavori
FASE 1 – verifica idoneità tecnico prof.
In attesa del sistema di qualificazione ( e un S.G.S.S.
Certamente qualifica!!) delle imprese la verifica é
eseguita mediante:
– acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato;
– acquisizione dell’autocertificazione del possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale
FASE 2 – fornire dettagliate informazioni
Committente:
fornisce agli appaltatori, dettagliate
informazioni sui rischi specifici e sulle misure di
prevenzione, esempio:
– presenza o assenza dei lavoratori del committente
– utilizzo di attrezzature e servizi del committente
– eventuale collaborazione dei lavoratori del committente

appaltatori-subappaltatori: forniscono al committente
adeguate informazioni (esempio):
– Tipologia e numero di attrezzature/macchine
– Sostanze chimiche utilizzate
– necessità spazi ad uso servizi/deposito
– Le figure aziendali di riferimento
FASE 3 - Coordinamento e cooperazione
Coordinamento
di tutti i datori di lavoro in merito agli interventi di
prevenzione-protezione attraverso l'informazione
reciproca per eliminare i rischi interferenziali
Cooperazione
operare insieme
prevenzione

all'attuazione

delle

misure

di

DUVRI: adempimento derivante dall'obbligo del datore
di lavoro committente di promuovere la cooperazione
e il coordinamento
D.U.V.R.I.
Piano di coordinamento delle attività indicante le misure
adottate per eliminare - ridurre al minimo i rischi da
interferenze dovute alle attività dell'Impresa ovvero
delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori
attesta
l'avvenuta
informazione
nei
confronti
dell'Impresa circa i rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui l'Impresa stessa dovrà operare
È allegato al contratto
esclusioni
mera fornitura senza installazione
Servizi di natura intellettuale
Lavori o servizi di durata < a 5 uomini/giorno
condizione che non comportino:

a

– Attività rischio di incendio elevato,
– attività in ambienti confinati,
– presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,
– presenza amianto o atmosfere esplosive
– rischi particolari di cui all’allegato XI

uomini/giorno: somma delle giornate di lavoro con
riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei
lavori
L. 98/13 decreto “fare”– “l'incaricato”
per attività a basso rischio, possibilità di sostituire la
redazione del DUVRI con l'individuazione di un
incaricato in possesso di formazione esperienza
competenze e periodico aggiornamento.

– Non è un obbligo
– Non è definito il periodo d'esperienza che deve
avere
– Deve essere indicato nel contratto d'appalto
L. 98/13 decreto “fare”– “l'incaricato”
L'incaricato a sovraintendere dovrà:
– Essere individuato , ai fini probatori per iscritto
meglio se con data certa

e

– Sovraintendere la cooperazione ed il coordinamento
tra le imprese
– verifica l’applicazione, da parte delle imprese e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel
D.U.V.R.I.
L. 98/13 decreto “fare”– “l'incaricato”
La scelta fra DUVRI e incaricato riguarda solo i casi di
attività a basso rischio
Attività a basso rischio (committente e appaltatore)
saranno definite da uno specifico decreto con
riferimento agli indici infortunistici di settore dell'INAIL.
NON IN VIGORE!!!
Fino all'emanazione del decreto si applica il DUVRI
dove previsto
Gerarchia misure di prevenzione

ELIMINARE
SOSTITUIRE
MISURE TECNICHE
MISURE ORGANIZZATIVE

formazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Misure più
efficaci

42
Informazione, formazione,addestramento
INFORMAZIONE
fornire notizie utili e funzionali
FORMAZIONE
Processo educativo atto a fornire strumenti necessari al
corretto svolgimento di una determinata attività
lavorativa
ADDESTRAMENTO
rendere abile nell'uso
macchine, DPI....

corretto

di

attrezzature,

43
Formazione lavoratori, art 37
Ogni lavoratore
deve ricevere una formazione
sufficiente ed adeguata su:
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione

44
Art 37 D.Lgs 81/08
Punito con con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da €1315,20 a € 5699,20 così come
modificato dalla Legge 99/13
Obblighi formativi si riterranno ottemperati solo quando:

il “messaggio” sarà
correttamente arrivato
nella testa del destinatario!!

45
Art 37 D.Lgs 81/08
la durata, i contenuti minimi e le modalità della
formazione dei lavoratori sono definiti mediante
accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni.........”
accordo pubblicato il 21/12/2011
in vigore dal 21/01/2012
Resta esclusa formazione particolare:
–

Ponteggiatori

–

Rimozione amianto

–

Ambienti confinati

46
Per ogni corso:
– Comunicare all'Ente Bilaterale -Organismo paritetico
(solo corsi per lavoratori)
– Soggetto organizzatore (anche datore di lavoro)
– Responsabile del progetto formativo (anche docente)
– Nominativi docenti
– Max 35 unità
– Registro presenze partecipanti
– Frequenza almeno 90 % ore
– Tenere conto della differenza di genere - lingua

47
Modalità e-learning
Apprendimento on-line
uso di tecnologie multimediali e di Internet per garantire
l’apprendimento

Consentita per:
–

Formazione generale lavoratori

–

Formazione dirigenti

–

Corsi aggiornamento

–

Formazione preposti

48
Requisiti dei docenti
Fino al marzo 2014 – entrata in vigore dei criteri dei
formatori i docenti devono dimostrare :
–

Esperienza 3 anni di insegnamento

–

Esperienza professionale 3 anni

–

RSPP per 3 anni = esperienza professionale

Se il datore di lavoro è RSPP da più di tre anni può fare
i corsi ai propri lavoratori

49
Criteri qualificazione formatore
Prerequisito
–

diploma di scuola secondaria di secondo grado

Requisiti
sei criteri alternativi di qualificazione basati su:
–

Conoscenza

–

Esperienza

–

Capacità didattica

entrata in vigore 18 marzo 2014
Richiesti solo per corsi formazione lavoratori e RSPP
datori (art 34 D.Lgs 81/08)
..quindi dal 18 marzo 2014...
– Fino al 18 marzo 2016 il Datore di lavoro RSPP da
3 anni può formare i suoi lavoratori
– Il datore di lavoro deve incaricare docenti qualificati
– Formatore docente deve dimostrare il possesso dei
requisiti
– Il formatore docente deve aggiornarsi ogni 3 anni
I percorsi formativi

52
Formazione particolare preposti
Formazione lavoratore + 8 ore formazione particolare
PREPOSTO
PREPOSTO
Attività
Attività
rischio BASSO
rischio BASSO

PREPOSTO
PREPOSTO
Attività
Attività
rischio MEDIO
rischio MEDIO

PREPOSTO
PREPOSTO
Attività
Attività
rischio ALTO
rischio ALTO

4 ore generale
4 ore di specifica
8 ore particolare

4 ore generale
8 ore di specifica
8 ore particolare

4 ore generale
12 ore di specifica
8 ore particolare

TOTALE = 16 ORE

TOTALE = 20 ORE

TOTALE = 24 ORE

53
Formazione obbligatoria dirigenti
Sostituisce quella di lavoratore ( perchè non è un
lavoratore????)
16 ore minimo
Modulo 1. Giuridico – normativo
Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3. Individuazione valutazione dei rischi
Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione
dei lavoratori

54
55

aggiornamento

LAVORATORI
LAVORATORI

OGNI 5 ANNI
6 ORE
Qualsiasi rischio

PREPOSTI
PREPOSTI

OGNI 5 ANNI
12 ORE
6 lavoratore + 6
preposto

DIRIGENTI
DIRIGENTI

OGNI 5 ANNI
6 ORE
Art 37 D.lgs 81/08
La formazione deve avvenire in occasione:
– della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro;
– del trasferimento o cambiamento di mansioni;
– della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di
nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.

56
Formazione neo assunti
Fase 1:

anteriormente all'assunzione
se non risultasse possibile

Fase 2 :

Contestualmente all'assunzione
Se non risultasse possibile

Fase 3:

dopo assunzione entro 60 gg conclusione
del corso

Comunque ogni lavoratore deve essere informato,
formato e se necessario addestrato prima di iniziare
un'attività lavorativa

57
Formazione pregressa al 11/01/2012

CORSI EFFETTUATI
PRIMA DEL 11/01/07

CORSI EFFETTUATI
DOPO 11/01/07

CORSI DIVERSI DALL'ACCORDO
CORSI CONFORMI VECCHIA NORMATIVA (art 22 D.Lgs 626/94)

AGGIORNAMENTO (6
ore)
ENTRO 11/01/2013

AGGIORNAMENTO (6
ore)
ENTRO DATA
CONCLUSIONE CORSO

58
Come comprovare ?
Accordo non lo specifica
Il solo attestato potrebbe non essere sufficiente!
Meglio sarebbe dimostrare attraverso:
–

Registro del corso

–

Elenco e firme partecipanti

–

Nominativo e firme docenti

–

Contenuti

–

Ora fine ora inizio

–

Esiti valutazione teorica

–

Esiti esercitazione pratica

59
attesati
Indicazione del soggetto formatore
Normativa di riferimento
Dati anagrafici e profilo corsista
Tipologia corso eseguito – monte ore
Periodo di svolgimento
Firma del soggetto organizzatore

60
Abilitazione uso macchine
Accordo 53/2012 in vigore dal 13 marzo 2013
Sono individuate:
–

Le attrezzature per le quali serve un abilitazione

–

I soggetti formatori che rilasceranno l'abilitazione

–

Sono stabiliti:

–

I contenuti dei corsi

–

La durata dei corsi

–

I requisiti dei docenti

–

La verifica di apprendimento

–

L'attestazione

61
Quali attrezzature?
– Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLME)
– Gru a torre
– Gru mobile
– Gru per autocarro
– Carrelli elevatori con conducente a bordo
– Macchine movimento terra
– Pompe calcestruzzo
– Trattori agricoli o forestali

62
63

Chi può fare i corsi?

Regioni e provincie autonome, Ministero del lavoro,
INAIL, Associazioni sindacali, scuole edili, enti
bilaterali,
Si aggiungono:
– Aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici accreditate
– Aziende utilizzatrici(solo
accreditate

per

i

propri

lavoratori)

– Soggetti formatori accreditati 3 anni esperienza per
specifica attrezzatura
– Soggetti formatori accreditati con esperienza 6 anni
formazione sicurezza
Per ogni corso abilitativo:
–

Individuazione di un responsabile del progetto
formativo

–

Registro presenze

–

massimo 24 lavoratori

–

pratica: 1 docente ogni 6 lavoratori

–

Idonea area per le attività pratiche

–

10% di assenze

64
Percorso formativo
MODULO
MODULO
GIURIDICO
GIURIDICO

MODULO
MODULO
TECNICO
TECNICO

65

MODULO
MODULO
PRATICO
PRATICO

VERIFICA APPRENDIMENTO
VERIFICA APPRENDIMENTO

ATTESTATO ABILITATIVO
ATTESTATO ABILITATIVO

AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTO

COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE
ASL
ASL
Modulo da rispedire ad ASL
Tracciato da scaricare compilare e rispedire a:
dipprevmed@asl.pavia.it per costituzione registro
regionale

66
67

Formazione pregressa
CORSO:
CORSO:
• •Durata ≥≥accordo
Durata accordo
• •Teoria eepratica
Teoria pratica
• •Verifica apprendimento
Verifica apprendimento

CORSO:
CORSO:
• •Durata <<accordo
Durata accordo
• •Teoria eepratica
Teoria pratica
• •Verifica apprendimento
Verifica apprendimento

Aggiornamento
Aggiornamento

entro 55anni
entro anni

data attestazione della
data attestazione della
verifica apprendimento
verifica apprendimento

Aggiornamento entro
Aggiornamento entro

12 marzo 2015
12 marzo 2015

CORSO:
CORSO:
• •Durata qualsiasi
Durata qualsiasi
• •Solo teoria
Solo teoria
• •No verifica apprendimento
No verifica apprendimento

Validità 55anni da
Validità anni da
aggiornamento
aggiornamento
I documenti comprovanti
Il solo ATTESTATO non è sufficiente!!!
È necessario produrre anche:
–

Registro del corso

–

Elenco e firme partecipanti

–

Nominativo e firme docenti

–

Contenuti

–

Ora fine ora inizio

–

Esiti valutazione teorica

–

Esiti esercitazione pratica

68
Uso dell'attrezzatura di lavoro
Art 69 D.LGS 81/08
qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o
fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione,
la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il
montaggio, lo smontaggio;

69
Circ. nr. 12 del 11 marzo 2013
Un manutentore o un lavoratore che pulisce un carrello
elevatore DEVE avere l'abilitazione?
la specifica abilitazione:
”... non necessaria nel caso in cui non si configuri
alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo
dell'attrezzatura...”, es. spostamento, manutenzione,
pulizia....
“necessaria anche nel caso di utilizzo saltuario od
occasionale delle attrezzature di lavoro..”

70
Noleggio - concessione in uso
Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di
lavoro senza operatore deve:
–

attestarne il buono stato di conservazione,
manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza

–

acquisire e conservare agli atti una dichiarazione
del datore di lavoro che riporti l’indicazione del
lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'uso, i
quali devono risultare formati o in possesso della
specifica abilitazione prevista.

71
Libretto formativo del cittadino
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attività di formazione
sono registrate nel
libretto formativo del cittadino (D.Lgs 276/03 )
possibile annotare dati
effettuate in ambito:
–

lavorativo

–

sociale

–

ricreativo

–

familiare.

riguardanti

le

esperienze

72
Organizzare i percorsi formativi
Se il DVR deve contenere:“....il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza.....”
Si dovrà programmare e sviluppare la formazione
secondo una sequenza logica prestabilita affinchè
sia:
–

Sufficiente

–

Adeguata

–

Comprensibile

–

Specifica

Percorsi formativi progettati sulla base delle reali
esigenze formative dei destinatari

73
Programma annuale formazione
D.M. 13/04/14 : Procedure semplificate per l'adozione
dei modelli di organizzazione e gestione nelle P.M.I.

I = informazione

F= formazione

A= addestramento

74
Scheda lavoratore
D.M. 13/04/14 : Procedure semplificate per l'adozione
dei modelli di organizzazione e gestione nelle P.M.I.

75
Molto importante
– Pianificare sia la Valutazione dei rischi che la
formazione
– motivare i lavoratori
– Coinvolgere i lavoratori
– Affidarsi a professionisti qualificati

Ma soprattutto....
Analizzare i risultati ottenuti osservando i lavoratori
direttamente sul posto di lavoro!!!

76

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il processo di valutazione rischi e la formazione dei lavoratori secondo le recenti normative

  • 1. Formazione ed aggiornamento IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI SECONDO LE RECENTI NORMATIVE Dr. Corrado Cigaina corrado_cigaina@asl.pavia.it 1
  • 2. premessa Il datore di lavoro doveva (D.Lgs 626) e deve (D.Lgs 81/08) valutare TUTTI i rischi lavorativi Siamo sicuri di aver valutato tutti i rischi? È stato valutato: – Il rischio stress – Il rischio aggressione – Il rischio dovuto all'età – Il rischio dovuto alla differenza di genere NO!...non sono stati valutati TUTTI i rischi 2
  • 3. La valutazione dei rischi Obbligo di valutare i rischi dal 1994- D.Lgs 626/94 Ancora troppi documenti di valutazione rischi: – Incompleti – Imprecisi – superficiali – carenti – non aggiornati – sanzionabili!! 3
  • 4. sentenza n. 4063 / 2008 Una valutazione dei rischi non adeguata e un’insufficiente formazione dei lavoratori equivalgono ad una mancata valutazione dei rischi e formazione 4
  • 5. La valutazione dei rischi Processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivante dai pericoli presenti sul posto di lavoro ATTENZIONE! I rischi professionali non sono stabiliti una volte per tutte ma si evolvono costantemente in funzione dello sviluppo delle condizioni di lavoro (Sentenza Corte di Giustizia EU 15/11/01) 5
  • 6. I rischi lavorativi RISCHI PER LA SICUREZZA - determinano un danno immediato : – Schiacciamento di un dito – Una scheggia in un occhio – Caduta dall'alto RISCHI PER LA SALUTE - determinano malattia immediate (acuta) o nel corso del tempo (cronica) – Esposizione a rumore – Esposizione ad agenti chimici RISCHI PSICO-SOCIALI – Stress – Differenza genere età 6
  • 7. D.Lgs. 81/08 nuovi obblighi Processo di valutazione dei rischi: – Obbligo di valutazione “nuovi” rischi (es stress) – Abolizione del autocertificazione < 10 dipendenti – Introduzione nuovi contenuti DVR Formazione dei lavoratori - misura generale di tutela – Pubblicazione accordi stato regione – Abilitazione all'uso di talune attrezzature di lavoro ...quindi nuovi obblighi....... nuove responsabilità!.... e le sanzioni sono aumentate del 9,6%!! 7
  • 8. Obbligo di legge indelegabile Art 17 D.Lgs 81/08 Il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ed elabora un documento scritto Documento di valutazione rischi: – Tenuto anche su supporto informatico – munito di data certa, o in alternativa – firmato da, Datore di lavoro, RLS, RSPP, MC, 8
  • 9. Elementi fondamentali valutazione Processo intrapreso dalla direzione Processo semplice e chiaro Collaborazione con RLS, MC, RSPP.... Coinvolgimento dei lavoratori considerare tutti i rischi ragionevolmente prevedibili Valutazione rischi di tutti i posti di lavoro Tenere conto della presenza di lavoratori di altre aziende Considerare clienti...) la presenza di “visitatori” (studenti, 9
  • 10. DVR deve contenere Relazione sulla valutazione di tutti i rischi Criteri adottati per valutare i rischi Misure di prevenzione e protezione adottate Programma delle misure per garantire miglioramento dei livelli di sicurezza Individuazione procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché i responsabili dell'attuazione Nominativo RSPP, RLS, MC individuazione delle mansioni esposte a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 10
  • 11. Criteri di valutazione dei rischi scelti dal datore di lavoro, non dall'organo di vigilanza!! In alcuni casi i criteri sono “scelti” dal legislatore: Valutazione rischio incendio - D.M. 10 marzo 1998 Valutazione rischio rumore Valutazione rischi vibrazioni Devono comunque essere: – Semplici – Brevi – Comprensibili 11
  • 12. Criteri individuati dal datore U.E. Consiglia approccio a 5 fasi 1) Identificare i pericoli 2) Valutare e classificare i rischi 3) Individuare le azioni preventive 4) Applicare le misure preventive 5) Monitorare e verificare 12
  • 13. Tre modalità di adempimento 1. Criteri individuati dal datore di lavoro ( art 28) 2. Procedure standardizzate (art 29 c.5) 3. modello ministeriale (decreto “ fare”) Indipendentemente dalla scelta..... Valutazione dei rischi come strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione 13
  • 14. Fondamentale coinvolgere i lavoratori il modo più rapido e più sicuro per identificare i vari aspetti dell'attività lavorativa è quello di rivolgersi direttamente ai lavoratori I lavoratori: Conoscono i metodi di lavoro applicati Conoscono le pratiche di lavoro scorrette Vedono le situazioni di pericolo Possono suggerire le misure di prevenzione da attuare dialogare con i lavoratori!!! (es. questionari anonimi) 14
  • 15. Autocertificazione e procedure standard Decreto interministeriale 30/11/2012 - recepisce le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi (art.29, c. 5 D.Lgs 81/08) datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori: – Potevano autocertificare la valutazione dei rischi – dal 1 giugno 2013 “devono” effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate 15
  • 16. procedure standardizzate consentono di: operare in maniera semplice e guidata; essere certi di aver considerato tutti i rischi; utilizzare un metodo oggettivo di valutazione; evitare contestazioni da parte dell'organo di vigilanza Operare in maniera più veloce In taluni casi non consentono una valutazione completa Es - in determinate attività è necessario misurare i valori di rumore 16
  • 17. Chi può utilizzare le procedure standardizzate? aziende che occupano fino a 10 lavoratori aziende che occupano fino a 50 lavoratori Interpello 07/2012 qualora una azienda abbia già un proprio DVR (o ne elabori uno nuovo) non dovrà rielaborarlo necessariamente secondo le procedure standardizzate 17
  • 18. Chi NON può utilizzarle ? Aziende che occupano più di 50 lavoratori. Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui attività riguardano: – aziende industriali rischio rilevante (D.Lgs.. 334/1999 ) – centrali termoelettriche; – impianti ed installazioni nucleari; – fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; – esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto. 18
  • 19. Lavoratori sono solo i dipendenti? NO! lavoratore è anche: (art 2, comma 1, D.Lgs 81/08) – socio lavoratore di cooperativa o di società – associato in partecipazione – tirocinanti – allievo degli istituti di istruzione ed universitari nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.... – volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; – lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. 19
  • 20. Lavoratore è anche: – collaboratori familiari – soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini – allievi degli istituti di istruzione e universitari – lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. – lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio – lavoratori a domicilio 20
  • 21. Quali categorie NON rientrano nel computo? – Volontari ei volontari VDF del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile – lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili; – lavoratori autonomi; – collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente; – i lavoratori in prova. 21
  • 22. e se il datore non valuta i rischi? omessa redazione DVR Arresto 3 - 6 mesi o ammenda da € 2.740 a € 7014,40 ammenda da € 2.192 a € 4384 per incompleta redazione del DVR - omessa indicazione: misure garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione protezione, DPI procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità ammenda da € 1.096 a € 2.192 per incompleta redazione del DVR omessa indicazione: relazione della valutazione di tutti i rischi, individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici 22
  • 23. riassumendo: AZIENDA AZIENDA 1-10 lavoratori 1-10 lavoratori PROCEDURE STANDARD. PROCEDURE STANDARD. O O ART 28 D.LGS 81/08 ART 28 D.LGS 81/08 Azienda rischio incidente rilevante Centrali termoelettriche Impianti-lab nucleari Deposito produz. Esplosivi Strutture ricovero-cura > 50 lav. 23 AZIENDA AZIENDA 1-50 lavoratori 1-50 lavoratori AZIENDA AZIENDA >>50 lavoratori 50 lavoratori PROCEDURE STANDARD. PROCEDURE STANDARD. O O ART 28 D.LGS 81/08 ART 28 D.LGS 81/08 aziende rischio incidente rilevante entrali termoelettriche; impianti installazioni nucleari fabbricazione deposito esplosivi industrie estrattive > 50 lav. strutture di ricovero > 50 lav. Aziende attività con: rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, amianto ART 28 D.LGS ART 28 D.LGS 81/08 81/08
  • 24. 3 ° modalità - L. 98/13 decreto “fare” Valutare i rischi secondo il modello ministeriale (art 29 c.6 D.Lgs 81/08): Per attività a basso rischio di infortuni Per attività a basso rischio di malattie professionali NON IN VIGORE!!!! Possibilità attualmente “in sospeso” in attesa della pubblicazione del decreto che individuerà le attività a basso rischio 24
  • 25. Quando aggiornare valutazione? Art 29 c. 3 D.Lgs 81/08 Immediatamente in seguito a : – Modifiche significative del processo produttivo – Modifiche significative dell'organizzazione del lavoro – Grado di evoluzione tecnica – A seguito di Infortuni significativi – Evidenze derivanti dalla sorveglianza sanitaria Il DVR deve essere rielaborato entro 30 giorni 25
  • 26. Errori più frequenti Nella fase di pianificazione: – incaricare persone incompetenti; – non fornire informazioni, risorse, e supporto a RSPP – non assicurare un adeguato coordinamento tra valutatori di aziende diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro; – non coinvolgere nella valutazione dei rischi i lavoratori dotati di una conoscenza pratica del processo/attività oggetto di valutazione. – non garantire un coordinamento tra committente e appaltatore, per esempio omettendo di informare questi ultimi circa gli eventuali rischi o pericoli. 26
  • 27. Errori più frequenti Nella Individuazione dei rischi: – sottovalutare talune categorie di rischio, fra cui fattori psicosociali e organizzativi (orari, carico di lavoro ecc.); – trascurare i pericoli a lungo termine per la salute (rischi derivanti da un’esposizione cronica a sostanze pericolose o da livelli elevati di rumore); – Non consultare i lavoratori – trascurare l’eventuale presenza di lavoratori di altre aziende o di altre persone sul luogo di lavoro; 27
  • 28. Errori più frequenti Nella individuazione delle misure di prevenzione: – considerare in primo luogo se è possibile prevenire o evitare i rischi e, in caso contrario, – trasferire il rischio, vale a dire mantenere un rischio sotto controllo creandone di nuovi; – omettere di consultare/coinvolgere i lavoratori nelle decisioni sulle misure di prevenzione. – il piano d’azione non specifica: • • • quali misure adottare, le persone responsabili e le relative scadenze, il termine finale di implementazione. 28
  • 29. Sistema gestione salute sicurezza Sistema organizzativo aziendale volontario, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la massimizzazione dei benefici e la riduzione dei costi 29
  • 30. Perchè adottare un S.G.S.S.? Oltre ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa D.Lgs n. 231/01 (art 30 D.Lgs 81/08): – Qualifica l'immagine aziendale – Adozioni pratiche riconosciute dalla normativa – Viene assicurato il rispetto della normativa di legge – Permette di ridurre gli incidenti sul lavoro – Aumenta il morale dei lavoratori Quindi....Perchè non adottarlo? 30
  • 31. modelli di gestione sicurezza NORMA NORMA CERTIFICABILE CERTIFICABILE LINEA LINEA GUIDA GUIDA DECRETO DECRETO MINISTERIALE MINISTERIALE 31 BS OHSAS 18001: 2007 Occupational health and safety management systems Requirements UNI INAIL ISPESL 2001 - Linee Guida per un sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro D.M. 13 febbraio 2014 - Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle P.M.I.
  • 32. D.M. 13/02/2014 32 fornisce alle PMI – indicazioni organizzative semplificate, operativa per adottare un M.O.G. di natura – procedure semplificate che delineano una serie di scelte organizzative e le modalità per attuarle adozione ed efficacia dipendono dalla complessità dell’organizzazione più che dalla dimensione Indicato per aziende con: – un numero minimo di lavoratori – struttura organizzativa semplice
  • 33. La gestione degli appalti datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un impresa e/o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda: FASE 1 FASE 2 Verifica l’idoneità tecnico- professionale fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente FASE 3 promuovere la cooperazione ed il coordinamento al fine di prevenire il rischio incidenti derivanti dalle interferenze dei lavori
  • 34. FASE 1 – verifica idoneità tecnico prof. In attesa del sistema di qualificazione ( e un S.G.S.S. Certamente qualifica!!) delle imprese la verifica é eseguita mediante: – acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; – acquisizione dell’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale
  • 35. FASE 2 – fornire dettagliate informazioni Committente: fornisce agli appaltatori, dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione, esempio: – presenza o assenza dei lavoratori del committente – utilizzo di attrezzature e servizi del committente – eventuale collaborazione dei lavoratori del committente appaltatori-subappaltatori: forniscono al committente adeguate informazioni (esempio): – Tipologia e numero di attrezzature/macchine – Sostanze chimiche utilizzate – necessità spazi ad uso servizi/deposito – Le figure aziendali di riferimento
  • 36. FASE 3 - Coordinamento e cooperazione Coordinamento di tutti i datori di lavoro in merito agli interventi di prevenzione-protezione attraverso l'informazione reciproca per eliminare i rischi interferenziali Cooperazione operare insieme prevenzione all'attuazione delle misure di DUVRI: adempimento derivante dall'obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento
  • 37. D.U.V.R.I. Piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare - ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'Impresa ovvero delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori attesta l'avvenuta informazione nei confronti dell'Impresa circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa stessa dovrà operare È allegato al contratto
  • 38. esclusioni mera fornitura senza installazione Servizi di natura intellettuale Lavori o servizi di durata < a 5 uomini/giorno condizione che non comportino: a – Attività rischio di incendio elevato, – attività in ambienti confinati, – presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, – presenza amianto o atmosfere esplosive – rischi particolari di cui all’allegato XI uomini/giorno: somma delle giornate di lavoro con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori
  • 39. L. 98/13 decreto “fare”– “l'incaricato” per attività a basso rischio, possibilità di sostituire la redazione del DUVRI con l'individuazione di un incaricato in possesso di formazione esperienza competenze e periodico aggiornamento. – Non è un obbligo – Non è definito il periodo d'esperienza che deve avere – Deve essere indicato nel contratto d'appalto
  • 40. L. 98/13 decreto “fare”– “l'incaricato” L'incaricato a sovraintendere dovrà: – Essere individuato , ai fini probatori per iscritto meglio se con data certa e – Sovraintendere la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese – verifica l’applicazione, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I.
  • 41. L. 98/13 decreto “fare”– “l'incaricato” La scelta fra DUVRI e incaricato riguarda solo i casi di attività a basso rischio Attività a basso rischio (committente e appaltatore) saranno definite da uno specifico decreto con riferimento agli indici infortunistici di settore dell'INAIL. NON IN VIGORE!!! Fino all'emanazione del decreto si applica il DUVRI dove previsto
  • 42. Gerarchia misure di prevenzione ELIMINARE SOSTITUIRE MISURE TECNICHE MISURE ORGANIZZATIVE formazione DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Misure più efficaci 42
  • 43. Informazione, formazione,addestramento INFORMAZIONE fornire notizie utili e funzionali FORMAZIONE Processo educativo atto a fornire strumenti necessari al corretto svolgimento di una determinata attività lavorativa ADDESTRAMENTO rendere abile nell'uso macchine, DPI.... corretto di attrezzature, 43
  • 44. Formazione lavoratori, art 37 Ogni lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata su: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione 44
  • 45. Art 37 D.Lgs 81/08 Punito con con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da €1315,20 a € 5699,20 così come modificato dalla Legge 99/13 Obblighi formativi si riterranno ottemperati solo quando: il “messaggio” sarà correttamente arrivato nella testa del destinatario!! 45
  • 46. Art 37 D.Lgs 81/08 la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni.........” accordo pubblicato il 21/12/2011 in vigore dal 21/01/2012 Resta esclusa formazione particolare: – Ponteggiatori – Rimozione amianto – Ambienti confinati 46
  • 47. Per ogni corso: – Comunicare all'Ente Bilaterale -Organismo paritetico (solo corsi per lavoratori) – Soggetto organizzatore (anche datore di lavoro) – Responsabile del progetto formativo (anche docente) – Nominativi docenti – Max 35 unità – Registro presenze partecipanti – Frequenza almeno 90 % ore – Tenere conto della differenza di genere - lingua 47
  • 48. Modalità e-learning Apprendimento on-line uso di tecnologie multimediali e di Internet per garantire l’apprendimento Consentita per: – Formazione generale lavoratori – Formazione dirigenti – Corsi aggiornamento – Formazione preposti 48
  • 49. Requisiti dei docenti Fino al marzo 2014 – entrata in vigore dei criteri dei formatori i docenti devono dimostrare : – Esperienza 3 anni di insegnamento – Esperienza professionale 3 anni – RSPP per 3 anni = esperienza professionale Se il datore di lavoro è RSPP da più di tre anni può fare i corsi ai propri lavoratori 49
  • 50. Criteri qualificazione formatore Prerequisito – diploma di scuola secondaria di secondo grado Requisiti sei criteri alternativi di qualificazione basati su: – Conoscenza – Esperienza – Capacità didattica entrata in vigore 18 marzo 2014 Richiesti solo per corsi formazione lavoratori e RSPP datori (art 34 D.Lgs 81/08)
  • 51. ..quindi dal 18 marzo 2014... – Fino al 18 marzo 2016 il Datore di lavoro RSPP da 3 anni può formare i suoi lavoratori – Il datore di lavoro deve incaricare docenti qualificati – Formatore docente deve dimostrare il possesso dei requisiti – Il formatore docente deve aggiornarsi ogni 3 anni
  • 53. Formazione particolare preposti Formazione lavoratore + 8 ore formazione particolare PREPOSTO PREPOSTO Attività Attività rischio BASSO rischio BASSO PREPOSTO PREPOSTO Attività Attività rischio MEDIO rischio MEDIO PREPOSTO PREPOSTO Attività Attività rischio ALTO rischio ALTO 4 ore generale 4 ore di specifica 8 ore particolare 4 ore generale 8 ore di specifica 8 ore particolare 4 ore generale 12 ore di specifica 8 ore particolare TOTALE = 16 ORE TOTALE = 20 ORE TOTALE = 24 ORE 53
  • 54. Formazione obbligatoria dirigenti Sostituisce quella di lavoratore ( perchè non è un lavoratore????) 16 ore minimo Modulo 1. Giuridico – normativo Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza Modulo 3. Individuazione valutazione dei rischi Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori 54
  • 55. 55 aggiornamento LAVORATORI LAVORATORI OGNI 5 ANNI 6 ORE Qualsiasi rischio PREPOSTI PREPOSTI OGNI 5 ANNI 12 ORE 6 lavoratore + 6 preposto DIRIGENTI DIRIGENTI OGNI 5 ANNI 6 ORE
  • 56. Art 37 D.lgs 81/08 La formazione deve avvenire in occasione: – della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; – del trasferimento o cambiamento di mansioni; – della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 56
  • 57. Formazione neo assunti Fase 1: anteriormente all'assunzione se non risultasse possibile Fase 2 : Contestualmente all'assunzione Se non risultasse possibile Fase 3: dopo assunzione entro 60 gg conclusione del corso Comunque ogni lavoratore deve essere informato, formato e se necessario addestrato prima di iniziare un'attività lavorativa 57
  • 58. Formazione pregressa al 11/01/2012 CORSI EFFETTUATI PRIMA DEL 11/01/07 CORSI EFFETTUATI DOPO 11/01/07 CORSI DIVERSI DALL'ACCORDO CORSI CONFORMI VECCHIA NORMATIVA (art 22 D.Lgs 626/94) AGGIORNAMENTO (6 ore) ENTRO 11/01/2013 AGGIORNAMENTO (6 ore) ENTRO DATA CONCLUSIONE CORSO 58
  • 59. Come comprovare ? Accordo non lo specifica Il solo attestato potrebbe non essere sufficiente! Meglio sarebbe dimostrare attraverso: – Registro del corso – Elenco e firme partecipanti – Nominativo e firme docenti – Contenuti – Ora fine ora inizio – Esiti valutazione teorica – Esiti esercitazione pratica 59
  • 60. attesati Indicazione del soggetto formatore Normativa di riferimento Dati anagrafici e profilo corsista Tipologia corso eseguito – monte ore Periodo di svolgimento Firma del soggetto organizzatore 60
  • 61. Abilitazione uso macchine Accordo 53/2012 in vigore dal 13 marzo 2013 Sono individuate: – Le attrezzature per le quali serve un abilitazione – I soggetti formatori che rilasceranno l'abilitazione – Sono stabiliti: – I contenuti dei corsi – La durata dei corsi – I requisiti dei docenti – La verifica di apprendimento – L'attestazione 61
  • 62. Quali attrezzature? – Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLME) – Gru a torre – Gru mobile – Gru per autocarro – Carrelli elevatori con conducente a bordo – Macchine movimento terra – Pompe calcestruzzo – Trattori agricoli o forestali 62
  • 63. 63 Chi può fare i corsi? Regioni e provincie autonome, Ministero del lavoro, INAIL, Associazioni sindacali, scuole edili, enti bilaterali, Si aggiungono: – Aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici accreditate – Aziende utilizzatrici(solo accreditate per i propri lavoratori) – Soggetti formatori accreditati 3 anni esperienza per specifica attrezzatura – Soggetti formatori accreditati con esperienza 6 anni formazione sicurezza
  • 64. Per ogni corso abilitativo: – Individuazione di un responsabile del progetto formativo – Registro presenze – massimo 24 lavoratori – pratica: 1 docente ogni 6 lavoratori – Idonea area per le attività pratiche – 10% di assenze 64
  • 65. Percorso formativo MODULO MODULO GIURIDICO GIURIDICO MODULO MODULO TECNICO TECNICO 65 MODULO MODULO PRATICO PRATICO VERIFICA APPRENDIMENTO VERIFICA APPRENDIMENTO ATTESTATO ABILITATIVO ATTESTATO ABILITATIVO AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE ASL ASL
  • 66. Modulo da rispedire ad ASL Tracciato da scaricare compilare e rispedire a: dipprevmed@asl.pavia.it per costituzione registro regionale 66
  • 67. 67 Formazione pregressa CORSO: CORSO: • •Durata ≥≥accordo Durata accordo • •Teoria eepratica Teoria pratica • •Verifica apprendimento Verifica apprendimento CORSO: CORSO: • •Durata <<accordo Durata accordo • •Teoria eepratica Teoria pratica • •Verifica apprendimento Verifica apprendimento Aggiornamento Aggiornamento entro 55anni entro anni data attestazione della data attestazione della verifica apprendimento verifica apprendimento Aggiornamento entro Aggiornamento entro 12 marzo 2015 12 marzo 2015 CORSO: CORSO: • •Durata qualsiasi Durata qualsiasi • •Solo teoria Solo teoria • •No verifica apprendimento No verifica apprendimento Validità 55anni da Validità anni da aggiornamento aggiornamento
  • 68. I documenti comprovanti Il solo ATTESTATO non è sufficiente!!! È necessario produrre anche: – Registro del corso – Elenco e firme partecipanti – Nominativo e firme docenti – Contenuti – Ora fine ora inizio – Esiti valutazione teorica – Esiti esercitazione pratica 68
  • 69. Uso dell'attrezzatura di lavoro Art 69 D.LGS 81/08 qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; 69
  • 70. Circ. nr. 12 del 11 marzo 2013 Un manutentore o un lavoratore che pulisce un carrello elevatore DEVE avere l'abilitazione? la specifica abilitazione: ”... non necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura...”, es. spostamento, manutenzione, pulizia.... “necessaria anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro..” 70
  • 71. Noleggio - concessione in uso Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve: – attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza – acquisire e conservare agli atti una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'uso, i quali devono risultare formati o in possesso della specifica abilitazione prevista. 71
  • 72. Libretto formativo del cittadino Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino (D.Lgs 276/03 ) possibile annotare dati effettuate in ambito: – lavorativo – sociale – ricreativo – familiare. riguardanti le esperienze 72
  • 73. Organizzare i percorsi formativi Se il DVR deve contenere:“....il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.....” Si dovrà programmare e sviluppare la formazione secondo una sequenza logica prestabilita affinchè sia: – Sufficiente – Adeguata – Comprensibile – Specifica Percorsi formativi progettati sulla base delle reali esigenze formative dei destinatari 73
  • 74. Programma annuale formazione D.M. 13/04/14 : Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle P.M.I. I = informazione F= formazione A= addestramento 74
  • 75. Scheda lavoratore D.M. 13/04/14 : Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle P.M.I. 75
  • 76. Molto importante – Pianificare sia la Valutazione dei rischi che la formazione – motivare i lavoratori – Coinvolgere i lavoratori – Affidarsi a professionisti qualificati Ma soprattutto.... Analizzare i risultati ottenuti osservando i lavoratori direttamente sul posto di lavoro!!! 76