XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
introduzione alla valutazione del rischio chimico
1. INTRODUZIONE ALLA VALUTAZIONE EINTRODUZIONE ALLA VALUTAZIONE E
GESTIONE DEI RISCHI CHIMICIGESTIONE DEI RISCHI CHIMICI
Corrado Cigaina
corrado_cigaina@ats-pavia.it
2. 2
AGENTE CHIMICO
elemento o composto organico, da solo o in miscela,
così come si presenta allo stato naturale o prodotto,
utilizzato o smaltito in un’attività lavorativa:
●
Necessario al ciclo produttivo
●
Che si genera durante il ciclo produttivo
pericolo da agenti chimici è
presente in “quasi” tutti i luoghi di lavoro
3. 3
AGENTE CHIMICO PERICOLOSO
Agenti chimici “da valutare”:
●
sostanze miscele classificati come pericolosi
(regolamento CE n. 1272/2008)
●
agenti chimici che, pur non essendo
classificabili come pericolosi possono
comportare un rischio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori (compresi agenti a cui
è stato assegnato –VLEP)
4. 4
PERICOLO
capacità intrinseca di un agente chimico di causare
danni.
pericolosità dell’agente chimico è data:
●
proprietà intrinseche dell’agente chimico
(chimico-fisiche e tossicologiche),
●
modo in cui è utilizzato
●
“come” è presente sul luogo di lavoro
5. 5
RISCHIO
probabilità che la capacità di produrre danni si
materializzi nelle condizioni d'uso o esposizione
●
Rischi per la sicurezza
●
Rischi per la salute
Per ogni situazione di esposizione è necessario
valutare sia il rischio per la sicurezza sia il rischio per
la salute
6. 6
PERICOLO E RISCHIO
in presenza di acido solforico all’interno di
un’impresa, vi sarà sempre un pericolo.
livello di rischio quasi inesistente se l’acido
solforico è contenuto in recipienti di sicurezza a
tenuta stagna, se il processo è chiuso ecc.
7. 7
VALUTAZIONE DEI RISCHI
processo informativo e di studio:
●
delle proprietà pericolose degli agenti chimici
●
delle condizioni in cui si lavora con essi,
per determinare
●
i rischi esistenti,
●
le persone esposte
●
gli eventuali danni che si possono verificare
valutando infine la possibilità che i danni si
realizzino.
8. 8
OBBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE
●
conoscere i rischi al fine di eliminarli.
●
Altrimenti, ridurre i rischi a livelli accettabili
Per ogni attività lavorativa definire se il rischio è
●
presente o assente,
●
pertinente o non pertinente per la fase
lavorativa,
●
irrilevante(o basso) oppure non irrilevante (o
non basso)
●
Necessaria una valutazione dettagliata
9. 9
LIVELLO DI SOGLIA
Il livello di soglia è:
●
rischio “basso per la sicurezza”
●
rischio “irrilevante per la salute"
Irrilevante = “come se non ci fosse, dose di
esposizione quasi assente, ampiamente al disotto
dei VLEP
In attesa dei D.M che definiscano il concetto, la
valutazione deve comunque essere effettuata
10. 10
LIVELLO DI SOGLIA
rischio basso/sicurezza- irrilevante/salute, no:
●
misure specifiche di protezione e di prevenzione
●
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
●
Sorveglianza sanitaria
Rischio NON basso/sicurezza- irrilevante/salute no:
●
Sorveglianza sanitaria
Rischio basso/sicurezza-NON irrilevante/salute no :
●
Disposizioni in caso di incidenti
11. 11
RISCHI PER LA SICUREZZA
Riconducibili alle proprietà chimico-fisiche e
tossicologiche acute dell'agente chimico
probabilità che possa verificarsi un infortunio.
●
Rischi di incendio esplosione
●
Rischi legati alla reattività chimica
●
Rischi che che hanno effetti sulle attrezzature
●
Rischi di effetti tossicologici acuti
12. 12
RISCHIO INCENDIO
Criteri definiti dal D.M. 10 marzo 1998
misure di prevenzione e di protezione antincendio da
adottare
Con riferimento da un'area o all'intera struttura:
●
Rischio basso
●
Rischio medio
●
Rischio alto
13. 13
RISCHI PER LA SALUTE
Probabilità che possa insorgere una malattia
professionale
classificazione di pericolosità da parametri
tossicologici.
●
Molto tossici
●
Nocivi
●
Corrosivi
●
Irritanti
●
sensibilizzanti
14. 14
RISCHI PER LA SALUTE
Classificazione in base agli effetti specifici sulla
salute:
●
Cancerogeni
●
Mutageni
●
Tossici per il ciclo riproduttivo
Agenti chimici con effetti solo sull'ambiente non
sono oggetto di valutazione
15. 15
RISCHIO PER LA SALUTE
determinato da:
●
durata e frequenza dell’esposizione
●
via di assorbimento:
●
Inalazione
●
contatto cutaneo-oculare,
●
Ingestione
●
Iniezione
inalazione via d’assorbimento più pericolosa in
quanto processo è estremamente rapido
16. 16
RISCHIO PER LA SALUTE
valutazione del rischio in tre principali step:
●
valutazione del pericolo;
●
valutazione dell’esposizione;
●
caratterizzazione del rischio.
valutazione effettuata per singolo lavoratore o,
quando possibile, per gruppi omogenei
17. 17
VLEP E VALUTAZIONE
Per effettuare la valutazione si devono prendere in
considerazione i valori limite di esposizione
professionale (VLEP) o i valori limite biologici
●
Serve un esperto in Igiene industriale
●
indicatore di un'esposizione accettabile
●
non un indicatore di rischio assente o
irrilevante per la salute
18. 18
VLEP
limite della concentrazione media ponderata nel
tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della
zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad
un determinato periodo di riferimento
●
Di legge: definiti dalla legislazione e quindi
“obbligatori”
●
Volontari: definiti e pubblicati da associazioni
scientifiche (ACGIH,); Utilizzati a discrezione
19. 19
TIPOLOGIE DI VALORI LIMITE
Limiti di esposizione a lungo termine Sono
espressi come media ponderata nel tempo, in
genere 8 ore
Limiti di esposizione a breve termine
normalmente su un periodo di 15 minuti
Limiti di soglia – concentrazione che non deve mai
essere superata
Riferiti “alla cute” – sostanze che possono
contribuire ad un esposizione per via cutanea
20. 20
VALORI LIMITE DI LEGGE
D.LGS 81/08 ALL XXXVIII e ALL. XLIII
valori limite di esposizione professionale per alcuni
agenti chimici (anche cancerogeni)
21. 21
VALORI LIMITE
non sono un indice di tossicità
Non sono una linea di demarcazione tra “il bene”
e “il male”.
soggetti a modifiche
Se non esiste un limite per una sostanza chimica
non significa che non ci sia pericolo
Per esposizione professionale di persone adulte.
non sono limiti ambientali
generalmente riferiti a sostanze singole
22. 22
PRIMA DI VALUTARE I RISCHI
la valutazione del rischio chimico DEVE soddisfare i
requisiti dell'art 223 D.Lgs 81/08,
luoghi di lavoro DEVONO essere conformi al titolo
II DLgs 81/08 (all IV punto 2. presenza nel luogo di
lavoro di agenti nocivi)
DEVONO essere rispettati i principi generali di
prevenzione, art 224 D.lgs 81/08
23. 23
PRIMA DI VALUTARE I RISCHI
ALLEGATO IV 2.1. Difesa dagli agenti nocivi:
– Ventilazione- ricambi d'aria
– Custodia degli agenti chimici
– Aspirazioni localizzate ...etc...
Art 224:
– Fornitura di attrezzature idonee
– Progettazione riorganizzazione del lavoro
– Riduzione al minimo degli esposti
– Adeguate misure igieniche...etc...
–
24. 24
MISURE ALLEGATO IV
Adottare le misure previste nell’allegato IV è un
obbligo indipendentemente dall'esito della
valutazione
In particolare:
●
ventilazione generalizzata
●
aspirazione localizzata
●
reintegro con apporto di aria salubre
dall’esterno
25. 25
REIMMISSIONE
Le sostanze captate possono essere:
emessi all’esterno dell’ambiente di lavoro
Con o senza depurazione
depurate e reimmesse all’interno
●
Pratica sconsigliabile
●
non vi è mai garanzia assoluta di depurazione
●
Non vi è la certezza che tutti gli inquinanti
siano trattenuti e
26. 26
COOPERAZIONE
valutazione del rischio effettuata dal datore di
lavoro, in collaborazione con RSPP e MC :
●
ricerca della possibile sostituzione degli agenti
chimici
●
definisce piano di monitoraggio ambientale-
biologico;
●
individuazione dei D.P.I.;
●
definizione delle procedure di Primo Soccorso;
27. 27
VALUTAZIONE CON MC
proprietà pericolose valutate con MC
Sopratutto quando le informazioni nella SDS hanno
carattere generale
esempio, “H372 - provoca danni agli organi in caso
di esposizione prolungata o ripetuta”
●
quali organi?
●
quali dosi ?
●
Quali vie di esposizione?
●
etc..etc..
28. COINVOLGIMENTO
è indispensabile consultare e coinvolgere i
lavoratori nella valutazione; i lavoratori:
●
conoscono il posto di lavoro
●
Conoscono molte situazioni di pericolo
●
Dovranno lavorare secondo procedure
prestabilite
29. 29
INDIVIDUAZIONE PERICOLI
individuare e quantificare tutti gli agenti chimici
presenti:
●
Utilizzati nel ciclo produttivo
●
Utilizzati per altri scopi (pulizie)
●
Che si generano durante il lavoro
ovvero agenti chimici che:
●
si formano regolarmente (reazione).
●
si possono formare accidentalmente
(atmosfere esplosive)
30. 30
AGENTI CHIMICI INDESIDERATI
●
Olio lubrificante motori, oli da taglio: ad alta
temperatura possono dare luogo IPA
(cancerogeni)
●
Resine termoplastiche alla temperatura di
lavorazione emettono gas, vapori e fumi
presenza di un esperto di chimica e di igiene
industriale perché non sempre le schede di
sicurezza riportano le informazioni
31. 31
INFORMAZIONI PERICOLOSITA'
Proprietà pericolose agenti chimici: primo passo per
valutazione dei rischi
fonti d'informazione:
●
Etichettatura di sicurezza
●
Schede dei dati di sicurezza
●
Raccomandazioni
●
Studi di letteratura
●
Banche dati internazionali
●
Valori limite di esposizione professionale
32. 32
SDS AGGIORNATE!
Strumento indispensabile alla valutazione
SDS aggiornate al Regolamento UE 453/2010
●
sostanze immesse sul mercato > 10 t/anno
scheda di sicurezza estesa con scenari di
esposizione (sds-e)
●
modalità di uso possibili sono soltanto quelle
previste dagli scenari.
●
uso diverso: richiedere al
produttore/distributore di inserire l'uso
diverso
33. 33
ETICHETTA DI SICUREZZA
pericoli potenziali connessi con la normale
manipolazione ed utilizzazione degli agenti chimici
nella forma in cui vengono commercializzati, non
necessariamente nelle altre possibili forme di
utilizzazione
Un agente etichettato come NON pericoloso la non
esclude con certezza l’agente dalla valutazione
come agente chimico pericoloso;
34. 34
PROPRIETA' PERICOLOSE
Per effettuare la valutazione si devono prendere in
considerazione le proprietà pericolose degli agenti
chimici
La consultazione delle SDS è necessaria ma non
sufficiente
Esempio le polveri, valutare caratteristiche
tossicologiche, ma anche la granulometria:
●
Frazione respirabile (sede di azione alveolo-
polmonare
●
Frazione inalabile (sede di azione mucosa del
naso
35. 35
VALUTAZIONE DEI RISCHI
si devono prendere in considerazione,
relativamente all’esposizione:
●
Il livello
●
Il modo
●
la durata
Il carrozziere applica lo stucco in pasta:
esposizione cutanea e inalatoria a solventi
quando lo leviga dopo essicazione: esposizione a
polveri di polimero.
36. 36
CIRCOSTANZE LAVORATIVE
considerare circostanze in cui viene svolto il lavoro
valutare anche l'ambiente di lavoro (temperatura,
umidità, ventilazione, altri fattori di rischio etc.).
esposizione a sostanze volatili condizionata dalla
ventilazione polmonare (variabile con età, sesso)
Stessa concentrazione
carico lavoro diverso
aumento dell'esposizione
37. 37
PRESENZA DI PIU' AGENTI
deve essere valutato anche l’effetto cumulativo in
caso:
●
stesso agente dannoso per via di esposizione
diversa (inalazione e contatto cutaneo)
●
stesso agente presente in diversi prodotti
●
agenti diversi con lo stesso organo bersaglio e lo
stesso tipo di azione lesiva
●
agenti che possono aumentare il danno
provocato da altri fattori di rischio,(rumore –
sostanze ototossiche)
39. 39
SEMPLIFICATA APPROFONDITA
analisi semplificata
individua un rischio non irrilevante per la salute e/o
di un rischio non basso per la sicurezza
valutazione approfondita
Per individuare ed adottare misure specifiche di
prevenzione e protezione:
●
procedure di lavoro
●
Procedure d'emergenza.
Per valutare l’efficacia delle misure adottate
40. 40
GIUSTIFICAZIONE
dopo valutazione semplificata è possibile
giustificare la NON necessità di una valutazione
dettagliata
autocertificazione di rischio basso sicurezza e
irrilevante salute
situazioni con rischi minimi, ben gestibili e noti;
Importante consultare un esperto in materia e
sopratutto il MC
41. 41
METODOLOGIE SEMPLIFICATE
Utile aiuto per
●
effettuare la valutazione iniziale del rischio
●
determinare se è necessario attuare misure di
controllo.
Le variabili generalmente considerate :
●
pericolosità intrinseca degli agenti chimici,
●
frequenza/tempo di esposizione,
●
quantità di agente chimico
●
volatilità o polverulenza dell’agente chimico,
●
modo d’uso e tipo di controllo.
42. 42
ALGORITMI
sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni
matematiche (o su modelli grafici)
●
alternativa alla misurazione dell’agente
chimico
●
Uso largamente praticato,.
●
assegnano un valore numerico ad una serie di
fattori o parametri
43. 43
ALGORITMI
Il D.lgs 81/08 non vieta l'uso di algoritmi
Però è importante rispettare art 223:
●
proprietà pericolose e scheda di sicurezza;
●
livello, modo e durata della esposizione;
●
circostanze in cui viene svolto il lavoro
●
valori limite di esposizione - limiti biologici;
●
effetti delle misure preventive e protettive
adottate o da adottare;
●
eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già
intraprese
44. 44
UNI/TR 11707:2018
“Determinazione dell’esposizione dei lavoratori agli
agenti chimici – Analisi di modelli di calcolo ai fini
della valutazione del rischio occupazionale da
agenti chimici”,
Lo studio conferma la validità dei metodi algoritmici
previsti, almeno nella fase di valutazione
preliminare del rischio
45. 45
ALGORITMI
I pericoli legati ad un agente chimico possono
essere molti in funzione
●
Concentrazione,
●
Via di esposizione
●
Modo d'esposizione
Quindi: un numero riferito un agente con effetti
diversi NON esprime il rischio specifico
46. 46
POLVERI
non è possibile applicare algoritmo di valutazione
del rischio per:
●
polveri non altrimenti classificate
●
fibre di amianto (Capo III Titolo IX)
valutazione sarà eseguita con campionamento
personale seguendo le indicazioni del UNI 689
47. 47
VALUTAZIONE DETTAGLIATA
Per ogni situazione lavorativa si deve considerare la
necessità di un’ulteriore valutazione maggiormente
dettagliata
Valutazione dettagliata:
teorico-matematica
●
HAZOP
●
Alberi dei guasti
●
Alberi degli eventi
Misurazione dell'esposizione
48. 48
UNI EN 689
Norma tecnica che fornisce gli elementi per
pianificare una indagine ambientale e per valutare i
risultati della stessa
Un’indagine ambientale non sempre è agevole in
piccole realtà produttive caratterizzate da mansioni
miste, non ben definite, e tempi di esposizione
molto variabili.
49. 49
MISURAZIONE
misurazioni dell’agente quando:
●
Rischio non irrilevante per la salute a meno che
non si possa dimostrare con altri mezzi il
conseguimento di adeguati livelli di protezione
●
Giuridicamente non è un obbligo, ma ….
I risultati sono allegati al DVR e resi noti agli RLS
50. 50
PERCHE' MISURARE?
●
per dimostrare il rispetto del VLEP;
●
per controllare l’esposizione periodica dei
lavoratori;
●
per verificare l’efficacia delle misure di prevenzione
e protezione specifiche messe in atto.
misurazioni effettuate dopo l’adozione delle misure
di prevenzione e protezione
tappa finale di verifica di un processo di riduzione del
rischio
51. 51
MISURE PREVENZIONE
Qualora il processo di valutazione del rischio
chimico si concluda con il giudizio di rischio “basso
per la sicurezza ed irrilevante per la salute”, il
datore di lavoro deve applicare solo le misure ed i
principi generali di prevenzione dei rischi.
52. 52
SOSTITUZIONE
rischio sia “non basso per la sicurezza e non
irrilevante per la salute”
attuare misure specifiche di prevenzione e di
protezione tra cui la più importante è la sostituzione
dell’agente pericoloso (o del processo) con un altro
che, nelle condizioni di uso, non lo è o lo è meno
53. 53
RIDUZIONE
●
Progettazione e organizzazione del lavoro
●
Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro
●
Riduzione al minimo del numero di esposti
●
Riduzione al minimo della durata e intensità
dell’esposizione
●
Misure di igiene adeguate
●
Riduzione delle quantità di agenti chimici,
presenti sul luogo di lavoro, al minimo necessario
●
Procedure di lavoro idonee
54. 54
MISURE PREVENTIVE
eliminazione o sostituzione non possibile,
prevenzione-riduzione dell’esposizione attraverso:
●
isolamento del processo-emissione
●
controllo dell’emissione alla fonte
●
migliore gestione dei processi
●
soluzioni tecniche per ridurre l’esposizione
●
riduzione del numero di lavoratori esposti della
durata e intensità dell’esposizione
●
DPI
55. 55
ATTUAZIONE DELLE MISURE
elaborazione di un piano che riporti:
●
persone responsabili di attuare determinate
misure
●
scadenze entro cui portare a termine le azioni
previste
●
mezzi stanziati per mettere in atto le misure
●
quando e da chi verrà revisionata la valutazione
●
priorità d'intervento
56. 56
MISURE ADOTTATE
DVR incompleto se non riporta con precisione le
misure di prevenzione e protezione adottate e da
adottare
misure adottate coerenti con le misure di controllo
del rischio riportate nello scenario di esposizione
sds-e
“proteggere le mani con guanti idonei” …..Che tipo
di guanti?
57. 57
COERENZA
Coerenza tra i risultati della valutazione e le
conseguenti misure adottate.
●
se il rischio per la salute è irrilevante NON può
essere attivata la sorveglianza sanitaria per tale
rischio.
●
Se il rischio incendio è basso la formazione sarà
per il rischio basso
58. 58
RIESAME
●
Monitorare efficacia delle misure di prevenzione
●
valutazione dei rischi riesaminata ogniqualvolta vi
siano cambiamenti significativi :
●
variazioni procedura di lavoro
●
introduzione nuove sostanze - nuove
procedure
●
In caso di infortuni o danni alla salute
●
con sistematicità per garantire che i risultati
della valutazione dei rischi siano sempre
validi.
59. 59
INFORMAZIONE
Consigli per i datori di lavoro: comunicazione
Per una comunicazione efficace :
●
tenere un elenco delle sostanze pericolose
●
SDS per ogni sostanza pericolosa utilizzata
●
fornire adeguate istruzioni di lavoro
●
Ogni contenitore deve essere chiaramente
etichettato
●
comunicare i risultati della valutazione dei rischi
●
fornire ai lavoratori informazioni, istruzioni e
formazione pertinenti .
60. 60
INCIDENTI ED EMERGENZE
Predisporre procedure di intervento in caso di
incidenti o emergenze (piano emergenza D.M.
10/03/1998)
●
Assistenza
●
Evacuazione
●
Primo soccorso
●
Comportamento da adottare
●
Esercitazioni
61. 61
PROCEDURE DI LAVORO
Corrette procedure evitano esposizioni inutili e sono
indispensabili in casi
●
operazioni a rischio critico.
●
situazioni a rischio sconosciuto (permessi di
lavoro)
●
operazioni nelle quali le misure preventive
sono
●
insufficienti e si può ridurre o eliminare il
rischio
62. 62
DPI
Dispositivi di Protezione Individuali solo quando il
rischio non è eliminabile
I DPI vengono impiegati laddove il rischio da agenti
chimici non può essere evitato o ridotto a livelli
accettabili attraverso misure tecniche di
prevenzione, misure organizzative e mezzi di
protezione collettiva.
63. 63
RIASSUMENDO
1 Inventario sostanze / preparati
2 elenco processi e lavorazioni
●
Identificazione dei pericoli
●
Possibilità sostituzione o riduzione
●
Verifica idoneità misure di prevenzione e
protezione già in essere
3 Valutazione preliminare- autodichiarazione con
“giustificazione”)
64. 64
PROCESSO DI VALUTAZIONE
4. Valutazione dettagliata (misura o algoritmo);
individuazione del tipo di rischio:salute, sicurezza
5. Quantificazione del rischio: irrilevante/basso,
oppure no
6. pianificazione ed attuazione misure prevenzione
e protezione
7. revisione e riesame periodico
65. 65
D.V.R.
criteri adottati (es: modelli/misure,etc...)
misure attuate
DPI adottati
programma delle misure che si intendono attuare
per migliorare le condizioni di sicurezza
Indicare chi, come, entro quando, deve attuare le
misure indicate
Realizzazione delle misure generali e specifiche
Informazione e formazione
Riesame periodico
66. 66
D.V.R.
Uso cancerogeni, integrare con:
●
attività uso di cancerogeni e giustificazione per
l’utilizzo e indagini per la sostituzione
●
Quantitativi
●
esposti o potenzialmente esposti
●
esposizione dei lavoratori
67. 67
D.V.R.
Nel DVR
●
Non serve ricopiare ciò che dice la legge (modo
per giustificare i costi del documento)
●
riportare in dettaglio i criteri se si adotta il metodo
validato (algoritmi)
il datore di lavoro deve accertarsi che i consulenti a
cui ricorre siano qualificati per svolgere questo tipo
di valutazione,
68. 68
D.V.R.
Copiare le frasi di pericolo e i consigli di prudenza
nel DVR, serve?
se le schede sono allegate al DVR, no!
Le informazioni contenute nelle SDS sono l'inizio
della fase di valutazione
l’informazione SDS è confrontata con la realtà
aziendale
69. 69
D.V.R.
L’uso di software per la valutazione dei rischio
chimico potrebbe risulterà insufficiente
Esempio: agenti chimici incompatibili tra loro
Nel DVR si deve:
●
Individuare i prodotti incompatibili
●
Come devono essere immagazzinati
●
Come si devono usare per evitare reazioni
indesiderate
Esiste un software così dettagliato?
70. 70
CONCLUSIONI
qualsiasi valutazione approfondita del rischio
chimico non può prescindere dall’attuazione
preliminare e prioritaria dei principi e delle misure
generali di tutela dei lavoratori
DPI non sono un modo per mascherare la carenza
di misure preventive non adottate