elementi di discussione scaturiti da una tesi laurea dal titolo" valutazione della qualità della formazione dei lavoratori del settore edile in Lomellina" - dicembre 2020
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
informazione e formazione dei lavoratori "di qualità"
1. 1
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI
LAVORATORI “DI QUALITA’”
LAVORATORI “DI QUALITA’”
Corrado Cigaina
corrado_cigaina@ats-pavia.it
2. 2
IN-FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
●
“Misure di sicurezza” fondamentali per gestire i
rischi residui dell’azienda
●
Riferite a tutti i ruoli aziendali ed extra aziendali (es.
lavoratori di ditte esterne)
●
Permettono di assicurare il corretto comportamento
dei lavoratori
●
Obbligo del datore di lavoro (o suo delegato) -
formare
●
Obbligo del lavoratore - partecipare
3. 3
IN-FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO
Il datore di lavoro ha 2 possibilità:
1. Assolvere ai propri obblighi rispettando
quanto prescritto dalla norma senza
“indagare” se la formazione è stata efficace
2. Utilizzare in-formazione ed addestramento
come momenti di crescita ,qualificazione,
miglioramento della propria azienda e delle
competenze dei propri lavoratori.
4. 4
QUALIFICAZIONE AZIENDE
Art. 27 D.Lgs 81/08.
Con decreto del Presidente della Repubblica sono
individuati i settori…. e i criteri finalizzati alla
definizione di un sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi, …... fondato
sulla base della specifica esperienza, competenza
e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi
formativi mirati .
5. 5
INFORMAZIONE
complesso delle attività dirette a fornire conoscenze
utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi in ambiente di lavoro (art 2 D.Lgs 81/08).
Il DL deve assicurare al lavoratore trasferimento di
tutte le nozioni necessarie per “identificare” e
“gestire” i rischi, compresa la perfetta conoscenza
del ciclo produttivo
6. 6
FORMAZIONE
processo educativo attraverso il quale trasferire …..
conoscenze e procedure utili alla acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi.
Obbiettivo: Educare i lavoratori; far acquisire le
competenze cognitive e comportamentali
necessarie a riconoscere e fronteggiare i rischi
quando si fa formazione e si fa anche
informazione
7. 7
ADDESTRAMENTO
complesso delle attività dirette a fare apprendere ai
lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro
Finalità: verificare attraverso prove di tipo pratico
quanto si è stato appreso nei momenti di
formazione
8. 8
IN-FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
OBBLIGATORIE PER LEGGE: definite ed imposte
dalla normativa:
●
Informazione e formazione lavoratori (art 36, 37)
●
addestramento DPI 3° categoria ( art 77)
A CARATTERE VOLONTARIO: definite dall’azienda
sulla base delle sue esigenze; utili ad Integrare ed
arricchire quelle già previste a termini di legge
9. 9
INFORMAZIONE
Importante che sia a doppio senso
●
Da datore di lavoro a lavoratori : Fornire tutte le
informazioni necessarie
●
Da lavoratori a datore di lavoro : Acquisizione,
informazioni, segnalazioni, suggerimenti
●
informazione “esterna” ( art 26 ): Informazioni
reciproche tra le varie ditte e/o il committente
10. 10
INFORMAZIONE, COME?
IL D.LGS 81/08 non definisce gli strumenti e i metodi
con cui somministrare l’informazione
importante è che il contenuto dell’informazione :
1)“sia facilmente comprensibile per i lavoratori “
2) consenta ai lavoratori di “acquisire le relative
conoscenze”
la consegna del manuale d’uso di una macchina
senza verificare l’avvenuto apprendimento NON è
informazione!
11. 11
INFORMAZIONE
Importante:
●
NON Informare solo sui divieti che sussistono in
azienda e che possono generare una
situazione di rischio se non rispettati
●
dare corrette informazioni delle conseguenze
che determinate modalità di lavoro possono
comportare (..i possibili danni..).
12. 12
INFORMAZIONE RESPONSABILITA’
Datore di Lavoro : responsabile anche nei confronti
di terzi; possibilità di delega della funzione;
RSPP: propone i programmi di informazione, di
formazione e di addestramento, fornisce le
informazioni ai lavoratori
Dirigenti, Preposti, RLS: fungono da tramite per la
corretta applicazione
13. 13
VIGILANZA
Art 18, datore di lavoro:
●
prendere le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico (anche
preposto)
●
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle …..delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro
informare, formare, addestrare ..e vigilare
15. 15
TESI DI LAUREA
Obbiettivi:
1) Valutare la qualità della formazione erogata nelle
aziende del comparto edile
2) Indagare sulle metodologie didattiche
maggiormente utilizzate
3) Verificare le “performance” dei docenti
4) Comprendere le la formazione è risultata essere
utile ai lavoratori
19. 19
FORMAZIONE & RISCHI
Art 37 c. 1 : Il datore di lavoro assicura che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata… con particolare riferimento a:
●
rischi riferiti alle mansioni,
●
possibili danni
●
misure e procedure di prevenzione e protezione
….caratteristici del settore comparto dell’azienda.
Ciascun lavoratore: intenso come singolo
( neoassunto, stranieri, “chi capisce meno” etc..) e
non come mansione
20. 20
FORMAZIONE & RISCHI
Accordo formazione lavoratori:
●
I contenuti e la durata sono subordinati all’esito
della valutazione dei rischi…
●
il percorso formativo e i relativi argomenti possono
essere ampliati in base alla natura e all’entità dei
rischi effettivamente presenti in azienda
Accordo formazione RSPP 2016:
●
La formazione specifica dei lavoratori, deve essere
riferita all’effettiva mansione svolta e deve essere
erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti
dalla valutazione dei rischi.
21. 21
FORMAZIONE & RISCHI
Interpello 11/2013 :la formazione va riferita all’effettiva
mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di
valutazione dei rischi; pertanto la durata può prescindere
dal codice Ateco di appartenenza dell’azienda”.
La formazione non potrà essere sempre la stessa ma
andrà aggiornata in funzione dei cambiamenti
aziendali
Aggiornamento DVR
Aggiornamento in-formazione (addestramento)
22. 22
FORMAZIONE LAVORI IN QUOTA
Corso lavori in quota NON ESISTE!
Richiamo all. XXI D.lgs 81/08 con riferimento:
●
art 136 – montaggio e smontaggio ponteggi
●
art. 116 - impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi
non esiste un corso “valido” per “tutti” i lavori in
quota, quindi:
La formazione dei lavoratori che operano in quota
rientra nella formazione specifica art 37!
24. 24
FORMAZIONE EFFICACE
Apprendimento di un comportamento individuale
nuovo che si acquisisce attraverso la modifica di:
●
Area cognitiva “il sapere”-acquisire la nozione
(lezione in aula)
●
Area operativa “il saper fare”-mettere in pratica la
nozione acquisita (esercitazioni)
●
Area comportamentale “il saper essere”-adottare
un comportamento adeguato (simulazioni)
25. 25
FORMAZIONE EFFICACE
Efficace: in grado di garantire il corretto
comportamento dei lavoratori necessario per
operare in sicurezza – il docente riveste un ruolo
fondamentale
Efficiente:
●
Soggetta a verifica per assicurare un
miglioramento nel tempo (programma di
miglioramento DVR).
●
Costantemente aggiornata in relazione
all’evolversi dei rischi aziendali
26. 26
FORMAZIONE EFFICACE
Formazione efficace se : “sufficiente ed adeguata”
sufficienza ed adeguatezza : quando la formazione
erogata è in grado far acquisire tutte le
conoscenze che servono per riconoscere e
“gestire” i rischi dell’attività svolta
non può basarsi su un modello teorico, ma deve
riferirsi strettamente al contesto organizzativo.
27. 27
FORMAZIONE EFFICACE
Informazione formazione (ed addestramento) efficaci
se svolte tenendo sempre conto:
●
Caratteristiche personali;
●
Capacità professionali;
●
Competenze e conoscenze;
●
Livello culturale;
●
Livello di comprensione della lingua (stranieri)
●
Capacità di apprendimento e di
memorizzazione.
28. 28
ADDESTRAMENTO
Informazione, formazione si completano con
l’addestramento…”.ove previsto..” (art 37 c.4)
Ove previsto:
●
quando la normativa lo impone (es D.P.I. 3 cat.)
●
quando dalla valutazione dei rischi scaturisce la
necessità dell’addestramento per eliminare il
rischio di comportamenti non adeguati
durante determinate attività
29. 29
ADDESTRAMENTO
Quando?..come per la formazione , art 37 c.4 :
●
assunzione
●
trasferimento o cambiamento di mansioni
●
introduzione di nuove: attrezzature di lavoro,
tecnologie, sostanze e preparati pericolosi
ovviamente permane un obbligo di aggiornamento
ogni volta subentri un “mutamento del rischio”
30. 30
ADDESTRAMENTO
Chi.. e dove?
“L’addestramento va effettuato da persona esperta
sul luogo di lavoro”
Il lavoratore “anziano” NON è detto che sia
necessariamente una persona esperta per quel
tipo di addestramento (Cass. pen. n. 41642/2004,
Cass. pen. n. 19183/2006)
32. 32
●
verificare se i problemi(rischi) possono essere
risolti attraverso la formazione
●
la formazione NON deve sostituire le misure di
prevenzione tecniche ed organizzative
●
analizzare i ruoli professionali dei soggetti, per
individuare i deficit di competenza che possono
essere colmati mediante azioni formative
la formazione va organizzata e progettata!!!!
ORGANIZZAZIONE
33. 33
ORGANIZZAZIONE
Dlgs 81/2008 definisce la "formazione" come un
"processo educativo”
Processo: Insieme di attività correlate ed
interagenti, effettuate in modo pianificato, che
trasformano elementi in entrata (input) in elementi
in uscita (output) con creazione di valore aggiunto,
utilizzando risorse e rispettando vincoli
34. 34
FORMAZIONE COME UN PROCESSO
..infatti l’accordo contiene una precisazione
fondamentale:
la formazione è progettata e realizzata tenendo
conto delle risultanze della valutazione dei rischi”
…..e che ….
“il percorso formativo e i relativi argomenti possono
essere ampliati in base alla natura e all’entità dei
rischi presenti in azienda
36. 36
UNI EN ISO 29900
Requisiti di base per i prestatori di servizi per
l’istruzione e la formazione non formale
Formazione non formale: formazione non
collegabile al settore dell’istruzione che rilascia
certificati a valore legale.
●
1° parte: requisiti di un processo formativo
●
2° parte: requisiti organizzativi e gestionali per i
soggetti formatori
…..è certificabile!
37. 37
PROCEDURA
Per ogni azione formativa
1 – determinare se è necessaria !
2 – individuare quale formazione è necessaria
3 – definire degli obbiettivi -risultati
4 – sviluppare metodologie di insegnamento
5 – erogare la formazione
6 – valutare l'effettività della formazione
7 – rivedere e migliorare l'azione formativa
39. 39
ESIGENZE FORMATIVE
attività di ricerca, finalizzata all’acquisizione di dati e
informazioni attendibili per pianificare un processo
formativo
Serve ad evitare:
●
corsi inutili
●
ripetizione di argomenti
●
di annoiare i lavoratori
●
la formazione, quando il problema è organizzativo
●
temi rilevanti ma non coerenti con il profilo dei
lavoratori
40. 40
ESIGENZE FORMATIVE
individuare ciò che il lavoratore deve fare e in che
modo, e se ciò che fa lo fa in modo corretto
COMPETENZE CHE SERVONO –
COMPETENZE IN ESSERE =
FORMAZIONE NECESSARIA
Compito di RSPP identificare le competenze
necessarie e promuovere i percorsi formativi
( art 33)
41. 41
Come?:
Questionari
Moduli di segnalazione
Interviste ai lavoratori
Osservazione diretta del lavoratore
Incidenti-infortuni
Verbali di contravvenzione
D.V.R.: strumento fondamentale per individuare i
fabbisogni formativi
ESIGENZE FORMATIVE
42. 42
PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE
Attività di analisi, valutazione e ideazione
Trasformare i bisogni formativi in obiettivi educativi di
apprendimento
Obbiettivo formativo: comportamento atteso
descritto in termini precisi, misurabili ed
osservabili, che riguarda il lavoratore. È sempre
caratterizzato da un verbo che indica un’azione
specifica
44. 44
PIANO FORMAZIONE AZIENDALE
documento di valutazione dei rischi è lo: “strumento
operativo di pianificazione degli interventi
aziendali e di prevenzione”.
...Se ..
la formazione è una misura di prevenzione
..il...
DVR deve contenere il “Piano formativo aziendale”
da pianificare periodicamente (si suggerisce,
annualmente)
45. 45
PIANO DI FORMAZIONE
Potrebbe essere così strutturato:
1. piano generale di formazione con riferimenti di
sintesi
●
Formazione necessaria, lavoratori che
necessitano di una formazione particolare,
modalità revisione aggiornamento (riunione
periodica) etc...
2. piano di dettaglio della formazione per ciascuno
dei temi individuati nel piano generale:
●
corso per carrellisti, corso addetti alle presse..
46. 46
PIANO DI FORMAZIONE
piano di dettaglio della formazione:
●
Obiettivo/i del corso di formazione;
●
Destinatari della formazione;
●
responsabile progetto formativo
●
indicazioni sui nominativi e titoli dei docenti
●
periodo/data per la formazione e durata
●
numero previsto di partecipanti;
●
modalità di verifica per l’efficacia della
formazione
48. 48
METODOLOGIE
Un corso di formazione deve obbligatoriamente
svolgersi in un’aula ?
un lavoratore che opera su un cantiere edile
difficilmente riuscirà a stare molte ore in aula,
Premessa accordo, i corsi possono avvenire
●
internamente o esternamente all’azienda
●
in aula che nel luogo di lavoro
49. 49
METODOLOGIE
privilegiare un approccio interattivo:
●
equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni
teoriche e pratiche e relative discussioni,
lavori di gruppo;
●
favorire metodologia problem solving;
●
prevedere dimostrazioni, simulazioni
50. 50
METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione in aula:
●
Trasferimento di nozioni in tempi rapidi
●
Metodologia più semplice da utilizzare
●
Rapida caduta del livello di attenzione
●
Ricezione di nozioni in modo passivo
l’apprendimento per “scoperta” (situazione attiva)
...molto più efficace…..
dell’apprendimento per “ricezione” (situazione
passiva)
51. 51
METODOLOGIE DIDATTICHE
Apprendimento per “scoperta”(simulazioni,problem
solving, esercitazioni etc..) grado di assimilazione:
●
80% di ciò che si dice e si condivide
Apprendimento per ricezione , grado di
assimilazione:
●
30% di ciò che si dice e si condivide
la lezione può (deve) essere trasformata:
da passiva ( tradizionale) ad attiva ( i partecipanti
sono parte attiva )
53. 53
FREQUENZA
ACCORDO differenzia:
●
Aggiornamento” : dovuto ad argomenti non
necessariamente legati al lavoro svolto – svolto in
unica occasione o distribuito nei 5 anni .
●
formazione periodica” in relazione all’evoluzione
dei rischi o all’insorgere di nuovi, per poter
operare in sicurezza
54. 54
FREQUENZA
Quando va fatta “formazione”:
●
assunzione
●
trasferimento o cambiamento di mansioni
●
introduzione di nuove: attrezzature di lavoro,
tecnologie, sostanze e preparati pericolosi
●
tutte le volte che la valutazione dei rischi viene
rielaborata (art 29)
informare, formare ed addestrare SEMPRE
prima di esporre il lavoratore al rischio
55. 55
FORMAZIONE NEOASSUNTI
La formazione e, …..l’addestramento …. devono
avvenire in occasione della costituzione del
rapporto di lavoro (art 37 )
l personale di nuova assunzione deve essere avviato
ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o,
se ciò non risulta possibile, contestualmente
all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti
possibile completare il corso di formazione prima
della adibizione alle proprie attività, il relativo
percorso formativo deve essere completato entro e
non oltre 60 giorni dalla assunzione” (ACCORDO)
56. 56
FORMAZIONE NEOASSUNTI
Il lavoratore deve essere formato ( e addestrato)
prima di essere adibito alle sue attività:
Quindi, va formato:
1.anteriormente (prima di essere assunto) o, se ciò
non risulti possibile (dimostrare perché)….
2.contestualmente all'assunzione
60 giorni :non il periodo entro il quale il datore di
lavoro ha l’obbligo di avviare la formazione ma il
periodo entro il quale completare il corso
57. 57
AGGIORNAMENTO E COVID19
Indicazioni del Ministero:
●
preferire la formazione in videoconferenza
●
formazione in presenza quando è necessario
svolgere “sessioni obbligatorie pratiche “
Posticipo della formazione specifica ( art 103, c. 2,
del D.L. 18/20):
●
Si, aggiornamento
●
NO, neoassunti, cambiamento mansioni,
introduzione di nuove tecnologie
58. 58
AGGIORNAMENTO E COVID19
tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in
scadenza durante il periodo di emergenza
conservano la loro validità fino ai 90 giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione
Stato d’emergenza prorogato fino al 30/04/2021
Attestati sono quindi (ad oggi) validi fino al
29/07/2021
60. 60
VERIFICA APPRENDIMENTO
●
Formazione lavoratori: prova della verifica
dell’apprendimento non prevista dall’accordo
●
effettività della formazione: fondamentale il controllo
svolto dal datore di lavoro ; obbligo di verifica
dell’avvenuto apprendimento
●
Lavoratore adeguatamente in-formato sarà
maggiormente responsabilizzato , non potrà dire:“
ma io non lo sapevo!”
61. 61
VERIFICA APPRENDIMENTO
●
l’obbligo di formazione non consiste solo in un
adempimento formale: attestato e/o registro
presenze (Cass. pen 27 ottobre 2005 )
●
Il datore di lavoro è obbligato a verificare l’avvenuto
recepimento degli insegnamenti impartiti (Cass.
pen., n. 4870/2004)
raccogliere le informazioni che permettono di:
●
evidenziare i risultati dell’azione formativa
●
evidenziare eventuali carenze organizzative
62. 62
VALUTAZIONE
Il quiz non può essere l’unico metodo per valutare
con il quiz si valuta solo l’area cognitiva (“il sapere”)
Obbiettivo della formazione: acquisizione di
comportamenti e procedure lavorative (“saper fare,
“saper essere”) che devono essere
necessariamente verificare sul campo
Valutazione apprendimento va confrontata con gli
obbiettivi iniziali
63. 63
VERIFICA APPRENDIMENTO
Punto 9 accordo 221/01 – art 37 D.Lgs 81/08
..”possono essere previste verifiche annuali sul
mantenimento delle competenze acquisite,
nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento..”
Molto spesso i risultati della formazione non possono
essere valutati finchè i partecipanti non siano
esaminati durante il lavoro
64. 64
VALUTAZIONE
Se gli obbiettivi non sono stati raggiunti:
– Rivedere il programma di formazione
– Rivedere le risorse
– Riesaminare i docenti
– Verificare l'apprendimento sul posto di lavoro
E comunque:
– È possibile apportare dei miglioramenti?
– Che feedback hanno dato i lavoratori?
– E necessaria un'ulteriore formazione?
Importante registrare quanto fatto
65. 65
REGISTRAZIONE FORMAZIONE
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attività di formazione sono registrate nel
libretto formativo del cittadino di cui all’articolo
2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, se concretamente
disponibile in quanto attivato nel rispetto delle
vigenti disposizioni.
Il contenuto del libretto formativo é considerato dal
datore di lavoro ai fini della programmazione della
formazione
67. 67
IL FORMATORE
1.Quanti formatori qualificati esistono???.... TUTTI!
2.Quanti formatori qualificati in grado di “formare”
realmente i lavoratori??...POCHI
un formatore “capace” è requisito fondamentale per
una formazione efficace.
Occorre:
●
selezionare attentamente i docenti
●
che il docente venga coinvolto nella progettazione
68. 68
IDONEITA’ DEI DOCENTI
Docenti:
●
NON possono essere in possesso dei soli
requisiti di legge!
●
DEVONO essere tecnicamente e
professionalmente competenti?? (art 26 d.lgs
81/08)
competenza professionale" insieme coordinato di
conoscenze, abilità operativa e comportamenti”
69. 69
DOCENTI FORMAZIONE
●
Accordi e D.Lgs 81/08 non definiscono
le“caratteristiche” dei docenti
●
Caratteristiche individuate nel D.M. 6 marzo 2013
in vigore dal 18 marzo 2014
●
Prerequisito (scuola media superiore) + requisiti
particolari (vedi tabelle D.I.)
●
criteri validi solo per corsi datore di lavoro RSPP,
lavoratori, dirigenti e preposti
70. 70
AGGIORNAMENTO DOCENTI
aggiornamento triennale dei requisiti (1° scadenza 18
marzo 2017, 2° scadenza 18 marzo 2020)
dare evidenza (non solo“ autodichiarare”) del
possesso dei requisiti normativi con ogni mezzo
idoneo allo scopo compreso l’aggiornamento
E se il docente non possiede i requisiti ?
Non esiste nel D.Lgs 81/08 un reato ascrivibile al
docente
71. 71
RESPONSABILITA’ DEL DOCENTE
Civilisticamente il docente va assimilato ad
un“professionista” (articolo 1176 c.c)
può rispondere civilmente (con conseguente obbligo
di risarcimento del danno) per
COLPA PROFESSIONALE: colpa che sussiste ove
l’attività del professionista non sia stata svolta con
il“livello” che essa richiede
72. 72
RESPONSABILITA’ DEL DOCENTE
non si può escludere anche una responsabilità
penale
●
quando l’omesso o erroneo svolgimento di
funzione professionale (formazione) abbia inciso,
anche solo in parte, sulla causalità dell’evento
infortunistico che concorra con quella di altri
(esempio datore di lavoro)” il docente può
rispondere penalmente di un fatto ove abbia una
«posizione di garanzia» (Cass. Pen. ,n. 15009/2009,
che condanna un preposto come docente)
73. 73
LA VIGILANZA
incentrata sull'acquisizione solo di attestati
Non si entra nel merito dei contenuti dei corsi, Il
datore di lavoro:
che non ha ottemperato alla normativa sulla
formazione viene “multato”
deve “dotarsi di attestati” per dimostrare la
propria innocenza...anche in modo illecito!!!!
ma la sanzione non modifica i comportamenti
pericolosi !
74. 74
LA VIGILANZA
punto 7 circ. reg. Lomb. Nr 7/2012:
Organo di vigilanza , dovrebbe evitare di fare
docenze e : “sorvegliare la qualità sostanziale
della formazione attraverso:
●
ispezioni in loco
●
Verifiche ex-post sulla formazione
●
Acquisizione della documentazione
●
Verifica della competenza dei docenti
75. 75
LA VIGILANZA
Organo di vigilanza dovrebbe:”Sorvegliare
supportare e assistere la realizzazione..” della
formazione attraverso (esempio):
●
Verifica qualità dei programmi formativi aziende
●
Collaborazione stesura programmi formativi
●
Produzione di materiale didattico
●
Predisposizione moduli formativi
76. 76
LA REALTA'
Formazione: mero obbligo formale e quasi mai
processo educativo
Nessuno analizza i bisogni formativi
Pochi progettano correttamente un corso
Verifica dell'efficacia formativa?: ...quiz !!!
Soggetti non qualificati che spopolano
Vigilanza: acquisizione di attestati
77. 77
LA REALTA’
Il datore di lavoro ha due possibilità:
1. Assolvere ai propri obblighi rispettando
quanto prescritto dalla norma senza
“indagare” se la formazione è stata efficace
2. Utilizzare l’in-formazione come momento di
crescita di qualificazione e di miglioramento
della propria azienda e delle competenze dei
propri lavoratori.
..purtroppo ad oggi prevale il 1 punto
78. 78
CONCLCUSIONI
Ad oggi la formazione non risulta pienamente
“sufficiente ed adeguata” a causa di:
●
insufficiente progettazione dei percorsi formativi
●
modalità didattiche utilizzate “standard”
●
scarsa capacità didattica dei “formatori”
●
Un rapporto distaccato tra rischi e formazione
79. 79
CONCLUSIONI
Formazione, informazione ed addestramento:
●
non possono limitarsi a riprodurre un modello
teorico
●
devono riferirsi strettamente al contesto
organizzativo
●
devono “arrivare” al lavoratore
●
devono essere ripetute e costantemente
aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi
o produttivi dell’azienda
●
Devono tener conto del grado apprendimento e di
comprensione dei partecipanti.