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IL NUOVO SISTEMA DI VIGILANZA
IL NUOVO SISTEMA DI VIGILANZA
SULLA SALUTE E SICUREZZA DEL
SULLA SALUTE E SICUREZZA DEL
LAVORO
LAVORO
Corrado Cigaina
corrado_cigaina@asl.pavia.it
PREMESSA
Importanti novità legislative :
Decreto Legge n. 127/2021- Dal 15 ottobre al 31
dicembre per accedere ai luoghi di lavoro si dovrà
esibire la certificazione verde (green pass)
Decreto fiscale , D.L. 146 del 21/10/2021,
importantissime modifiche al D.lgs 81/08
relativamente alla vigilanza
D.L. 146/21 DECRETO FISCALE
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela
del lavoro e per esigenze indifferibili
in vigore dal 22/10/2021 (60 gg per essere convertito in
legge)
lotta all’insicurezza del modo del lavoro:

rafforzamento attività coordinamento ed
ispettiva

inasprimento delle sanzioni per imprese
inadempienti e/o che si avvalgano di lavoratori
irregolarmente assunti o “in nero”
“VECCHIO” ART 13 D.LGS 81/08
La vigilanza è svolta da:

ASL competenti per territorio: organo primario

INAIL :denunce di infortunio malattie professionali;
controllo conformità attrezzature

VDF: prevenzione degli incendi;

Ministero dello Sviluppo Economico: settore
minerario;

regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano: industrie estrattive di 2° cat. acque
minerali e termali
“VECCHIO” ART 13 D.LGS 81/08
Comma 2, la vigilanza è svolta da:
Ispettorato Nazionale Lavoro (INL) limitatamente
a:

Cantieri edili

lavori mediante cassoni aria compressa

lavori subacquei

attività lavorative rischi particolarmente elevati
D.L. 146/21 ha modificato c.1 ed abrogato il c. 2
dell’art 13
“NUOVO” ART 13 D.LGS 81/08
Dal 22/10/2021la vigilanza è svolta da:

ASL e INL organi primari

INAIL :denunce di infortunio malattie
professionali; controllo conformità attrezzature

VDF prevenzione degli incendi;

Ministero dello Sviluppo Economico: settore
minerario

Etc..etc...
“NUOVA VIGILANZA”
Problematiche:

INL: esperti in controlli formali meno esperti sui
controlli sostanziali

Alto rischio di un aumento di interventi repressivo
a danno (anche economico) delle imprese

Forse sarebbe stato meglio rafforzare gli organici
delle ATS per supportare meglio l’attività di
vigilanza “sostanziale”
8
“ VECCHIO” ART 14 D.LGS 81/08
Sospensione dell’attività lavorativa
provvedimento amministrativo di carattere cautelare
che poteva essere adottato dagli organi di
vigilanza
….. a condizione che..:
1° presupposto: impiego di personale non
regolarmente assunto a in misura pari o superiore
al 20 % del totale dei lavoratori presenti sul luogo
di lavoro
9
“ VECCHIO” ART 14
2° presupposto ; accertamento di violazioni:

gravi e della stessa indole: violazione della
medesima disposizione o di più disposizioni tra
quelle indicate nell’Allegato I
….e….

reiterate: nei 5 anni antecedenti lo stesso
soggetto ha commesso più violazioni ( 2 o più)
che siano state oggetto di prescrizioni ex
D.Lgs.n. 758/1994 ottemperate o di sentenze
passate in giudicato;
10
“ VECCHIO” ALLEGATO 1
Violazioni che espongono:

a rischi di carattere generale (es: mancata
elaborazione del DVR, mancata formazione

al rischio di caduta dall’alto (es: mancata fornitura
del DPI

al rischio di seppellimento

al rischio di elettrocuzione

al rischio d’amianto (es: mancata notifica all’organo di
vigilanza )
11
“ VECCHIO” ART 14
La sospensione dell’attività poteva essere revocata a
seguito di:
– accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e
reiterate violazioni
– pagamento di una somma aggiuntiva unica pari
a 2.500€ rispetto quelle previste in seguito
all’applicazione delle sanzioni civili, penali ed
amministrative vigenti
il D.L. 146/21 ha modificato art 14
12
NUOVO ART 14 D.LGS 81/08
Sospensione dell’attività: provvedimento cautelare
che deve essere adottato dagli organi di
vigilanza tutte le volte che si ravvisi una elle
seguenti condizioni:
1. impiego di personale “in nero” in misura pari o
superiore al 10% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati
2. gravi violazioni allegato I ( non esiste più il
presupposto della reiterazione)
13
GRAVI VIOLAZIONI
Per l’individuazione delle “gravi violazioni”:

Non è più previsto un Decreto Ministeriale

Viene richiamato l’Allegato 1
Nuovo allegato I prevede delle sanzioni “nuove” a
cui si aggiunge il pagamento di una somma
aggiuntiva in via amministrativa
14
“NUOVO” ALLEGATO 1
15
FATTISPECIE SANZIONI
Mancata elaborazione del DVR

sospensione se non è stato elaborato il DVR

NO sospensione se il DVR risulta incompleto
…..e il Duvri????...
Mancata elaborazione Piano Emergenza Evacuazione

sospensione se il PEE non è stato elaborato,

NO sospensione se PEE è incompleto.
PEE obbligatorio per:
» aziende con 10 o più lavoratori
» aziende soggette al controllo dei VVF ( D.P.R.
151/11)
16
FATTISPECIE SANZIONI
Mancata formazione ed addestramento
sospensione se non è stata fornita sia la formazione
che l’addestramento quali obblighi previsti
contemporaneamente dalla normativa:
Alcuni esempi:

DPI di 3° categoria

Ambienti sospetti d’inquinamento (DPR 177/11)

Mansioni particolari individuate nel DVR (art 28
c. 2 lett. f)
17
FATTISPECIE SANZIONI
Mancata costituzione del SPP e nomina RSPP

sospensione se non é costituito il SPP e non sia
nominato RSPP
RSPP che non dimostra di possedere le ore di
aggiornamento non è abilitato (mancata nomina)
...e i coordinatori???…...
Mancata elaborazione POS

sospensione se non è stato elaborato il POS
...e il PSC?
18
FATTISPECIE SANZIONI
Mancata fornitura DPI contro le cadute dall'alto

sospensione se non sono forniti DPI contro le cadute;

NO sospensione se mancata vigilanza circa utilizzo.

No sospensione se per fronteggiare il rischio di caduta
dall’alto si sarebbe potuto fare uso di DPC (art 111 e
115); però si applica la sospensione per ….
Mancanza di protezioni verso il vuoto: sospensione se
totale mancanza di protezioni
Altezza superiore a mt 2? …… o 0,5 metri? ….o luoghi
sopraelevati? (nel vecchio allegato si faceva riferimento al
rischio di caduta dall’alto)
19
PROTEZIONI VERSO IL “VUOTO”
1.7.3 ALL IV - requisiti dei luoghi di lavoro
impalcature, passerelle, ripiani, rampe di accesso,
balconi e posti di lavoro o di passaggio
sopraelevati devono essere provvisti....di
parapetti normali con arresto al piede o di difesa
equivalenti.
Art 146 : Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o
vani che abbiano una profondità superiore a m
0,50 devono essere munite di normale parapetto
e….oppure essere sbarrate
20
FATTISPECIE SANZIONI
Lavori in prossimità di linee elettriche o
conduttori nudi in tensione, in assenza di
disposizioni organizzative e procedurali
sospensione se: mancano disposizioni sia
organizzative che procedurali
No sospensione se i lavori non vengono svolti in
prossimità di linee elettriche o conduttori nudi in
tensione, o se , in caso di lavori, vi è assenza di
disposizioni sia organizzative che procedurali
LINEE ELETTRICHE
Vietato eseguire lavori (non elettrici) in prossimità di
linee elettriche attive non protette o che per
circostanze particolari possono costituire un
rischio
In caso contrario rispettare almeno una delle
seguenti precauzioni:
1) mettere fuori tensione-in sicurezza le parti attive
2) ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento
alle parti attive
3) attrezzature a distanza di sicurezza.
DISTANZE SICUREZZA
al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro,
delle attrezzature utilizzate e dei materiali
movimentati
23
FATTISPECIE SANZIONI
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o
modifica dei dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo.
sospensione se:

assenza o rimozione dei dispositivi sul luogo di
lavoro

assenza di un processo aziendale di vigilanza in
tema (preposti, dirigenti, etc.).
no sospensione se il processo di vigilanza è attuato
anche se carente
24
FATTISPECIE SANZIONI
Un riparo è un dispositivo di sicurezza...??

la direttiva macchine fa riferimento a componenti di
sicurezza (il riparo è un componente di sicurezza ma
non un dispositivio di sicurezza)

un pulsante d’emergenza è un dispositivo di sicurezza
Riparo: elemento della macchina utilizzato
specificamente per garantire la protezione tramite una
barriera materiale
dispositivo di protezione: dispositivo (diverso da un
riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad un
riparo;
25
CAMPO DI APPLICAZIONE
La sospensione si applica ai datori di lavoro con
qualifica di imprenditore artt. 2082 e/o 2083 c.c.
Il provvedimento di sospensione non sostituisce:

Sanzioni penali ex D.Lgs. 758/94

Sanzioni amministrative di cui all’articolo 301
bis del D.Lgs. 81/2008
si somma, rappresentando un disposto
aggiuntivo/accessorio
26
IMPRENDITORE
Art 2082 c.c.
È imprenditore chi esercita professionalmente
un'attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Art 2083 c.c.
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo
gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che
esercitano un'attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia
27
CAMPO D’APPLICAZIONE
La sospensione NON potrà essere applicata a:

datori di lavoro domestici (art. 2240 e ss. c.c.)

professioni intellettuali per le quali è necessario
l’iscrizione ad appositi albi o elenchi

ONLUS solo per quelle organizzate in forma
associativa (non per le cooperative sociali)

organizzazioni sindacali e associazioni datoriali

In caso lavoratore "in nero" quale unico
occupato
28
ORGANI LEGITTIMATI
Il provvedimento di sospensione può essere
intrapreso da:

INL: in caso di lavoro nero e/o gravi violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro

ASL solo in caso di gravi violazioni occorse sul
territorio di competenza

VDF solo in caso di gravi violazioni in materia di
prevenzione incendi.
29
ORGANI LEGITTIMATI
quindi le ATS devono adottare il provvedimento
siano titolate ad adottare il provvedimento in caso
di accertate gravi violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Il potere di sospensione da parte delle ATS, è
applicabile “a prescindere dal settore di
intervento”, con esclusiva ed unica limitazione
riferita alla materia di prevenzione incendi.
30
MODALITA’ DI ADOZIONE
Organo di vigilanza:” adotta i provvedimenti …..per il
tramite del proprio personale ispettivo
nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su
segnalazione di altre amministrazioni, entro sette
giorni dal ricevimento del relativo verbale (art 14 c.3)
gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere
dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo
ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in
corso che non può essere interrotta, salvo che non
si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di
grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o
per la pubblica incolumità” (art 14 c.4)
31
MODALITA’ DI ADOZIONE

La sospensione potrà essere adottata nel corso
dell’attività di controllo dal personale operante.

Gli effetti della sospensione decorreranno, di
regola, dal momento della notifica del
provvedimento

l’accertamento di gravi violazioni in tema di
salute e sicurezza sul lavoro evidenzia sempre la
presenza di una situazione di pericolo o di grave
rischio.
32
MODALITA’ DI ADOZIONE
Regolarizzare un lavoratore durante il sopralluogo
non impedisce la sospensione dell’attività anche
nel caso in cui avvenga “su segnalazione di altre
amministrazioni”(circ. INL 3/2021 del 09/11/2021)
Nel caso in cui la segnalazione di una violazione da
parte di altre amministrazioni venga sanata dal
datore di lavoro, si applica la sospensione?
Esempio: DVR assente che viene redatto prima
dell’intervento di ATS
33
EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO
La sospensione sarà limitata alla parte
dell’impresa ove le violazioni sono presenti (unità
produttiva, reparto, cantiere, …) e non all’intera
impresa. (art 14 c.1)
Nel caso delle violazioni punto 3 e punto 6 la
sospensione non si riferirà alla parte dell’attività
interessata dalle violazioni ma esclusivamente
all’attività prestata dai lavoratori
34
EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO
Si sospendono dall’attività soltanto i lavoratori
rispetto ai quali il datore di lavoro:

abbia omesso la formazione e
l’addestramento violazione n. 3 Allegato I;

abbia omesso di fornire i necessari dispositivi
di protezione individuale contro le cadute
dall'alto violazione n. 6 Allegato I.
il datore di lavoro non potrà di avvalersi del
lavoratore interessato fino alla revoca del
provvedimento (circ. INL 3/2021 del 09/11/2021)
35
EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO
Unitamente al provvedimento di sospensione
possono essere imposte specifiche misure atte a
far cessare il pericolo.
Sembrerebbe un riferimento al disposto di cui all’art
20 c.3 del d.lgs 758/94 e art 55 c.p.p.; non si
comprende tale inciso
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto
all'impresa di contrattare con la pubblica
amministrazione
36
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO
La sospensione può essere revocata se:

La regolarizzazione dei lavoratori ( INL):”anche sotto
il profilo degli adempimenti in salute e sicurezza

Sono ripristinate le condizioni di lavoro contestate
da eventuali violazioni ( d.lgs 758/94, art 301 bis)

Sono rimosse le conseguenze violazioni Allegato I;

pagamento di una somma aggiuntiva Allegato I

pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500
€ fino a 5 lavoratori irregolari e pari a 5.000 € per
più di 5 lavoratori irregolari;
37
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO
Le somme sono raddoppiate nel caso in cui, nei 5
anni precedenti la medesima impresa ha subito
un provvedimento di sospensione (art 14 c.10).
Su istanza del DL la revoca della sospensione viene
concessa se, le condizioni di cui alle violazioni
sono state rimosse e se (art 14 c. 11):

viene pagato il 20% della somma

Viene pagato, il rimanente maggiorato del
5%, entro 6 mesi dall’istanza
Più violazioni Allegato 1, gli importi si sommano
NON OTTEMPERANZA
Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione e' punito:

con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di
sospensione per le violazioni

con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare
SCHEMA SANZIONI D.LGS 81/08
violazioni
NON ricomprese
in ALL 1
violazioni
ricomprese in
ALL 1
1) Illecito amministrativo art
301 bis, L.689/81
2) Sanzioni penali D.lgs
758/94
1) Sanzioni penali D.lgs
758/94
2) Sospensione attività
3) Sanzione amministrativa
aggiuntiva
ESEMPIO
Infortunio dovuto ad una elusione di un dispositivo di
interblocco associato ad un riparo di una macchina
1. accertamento finalizzato a verificare la
conformità del riparo interbloccato
2. accertamento finalizzato a verificare la
presenza di una “procedura” di vigilanza
3. Verbale penale d.lgs 758/94
4. Sospensione dell’attività lavorativa (lavoro sulla
macchina)
5. Notifica del provvedimento di sospensione
ESEMPIO
6) adempimento alle prescrizioni impartite con
d.lgs 758/94 (messa a norma del riparo)
7) Revoca del provvedimento di sospensione
8) Pagamento in via amministrativa pari a ¼ del
massimo
9) Pagamento di una somma in via amministrativa
pari a 3.000€
...senza dimenticare il procedimento penale per
lesioni gravi o gravissime!
42
SANZIONI D.LGS 81/08
Penali:
sono le più pesanti e sono quindi applicate a chi
commette le azioni più gravi e dannose -
Esempio: arresto, multa, ammenda
Amministrative:
Sono meno pesanti e sono in genere di tipo
pecuniario, cioè ingiungono il pagamento di una
somma di denaro
PRINCIPIO DI SPECIALITÀ’
Art. 298 d.lgs 81/08 – principio di specialità
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione
prevista dal titolo I e da una più disposizioni previste
negli altri titoli, si applica la disposizione speciale
Esempio:

Titolo I art 37: obbligo formazione dei lavoratori
(sanzione generica)

Titolo VII, art 178: obbligo di formazione dei
videoterminalisti (sanzione speciale)
RAPPORTO DI SUSSIDIARIETÀ’
quando vi siano due norme di cui una ha un maggior
disvalore giuridico rispetto all’altra, si applica quella
che ha il maggior disvalore; cioè tra due norme che
tutelano lo stesso bene giuridico si applica quella che
prevede l'offesa maggiore.
Salvo che il fatto costituisca reato, …
Vuol dire che le due norme, penale e amministrativa, si
trovano in rapporto di sussidiarietà.
Meccanismo normativo che, di fatto, consente di
applicare prioritariamente sanzioni di natura penale.
RAPPORTO DI SUSSIDIARIETÀ’
Esempio:
art 4 D.L. 25/03/2020 (rispetto protocolli Covid)
“Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto
delle misure di contenimento (mancata fornitura
mascherine)….. e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 a euro 3.000.
Art 18 d.lgs 81/08
Il datore di lavoro che non fornisce ai lavoratori i
necessari e idonei DPI è punito con l’arresto da due
a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a
6.388,23 euro
CONTRAVVENZIONI D.LGS 758/94
art 301 d.lgs 81/08
In tutti i casi in cui vengano rilevate, anche nel corso
dell'attività ispettiva ed amministrativa, contravvenzioni
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (reati
penali), sarà attivata la procedura di cui all’art. 19, D.
DL.vo 758/94.
L’accertamento del TDP U.P.G. di ATS innesca la
procedura delineata dal D.Lgs 758/94
LA PRESCRIZIONE
organo di vigilanza accertata una contravvenzione in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro punita con la
pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda:

impartisce al contravventore un’apposita
prescrizione con lo scopo di eliminare la violazione
accertata

fissa un termine non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario per la regolarizzazione
LE PROROGHE
Il termine fissato:

è prorogabile dal contravventore per oggettive
difficoltà nell’adempimento per un periodo non
eccedente massimo 6 mesi. (1° proroga)

il termine di 6 mesi può essere prorogato per una
sola volta, a richiesta del contravventore, per un
tempo non superiore ad ulteriori 6 mesi, con
provvedimento motivato che è comunicato
immediatamente al P.M. (2° proroga)
NOTIFICA DELLA PRESCRIZIONE
Copia della prescrizione è notificata o comunicata
anche al rappresentante legale dell’ente.
Con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre
specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la
sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro
Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di riferire al
P.M. la notizia di reato inerente alla contravvenzione
(art. 347 c.p.p.)
VERIFICA DI OTTEMPERANZA
Scaduto il termine della prescrizione l’organo di
vigilanza ha 60 gg per verificare se il contravventore
abbia ottemperato alla prescrizione impartita.
Se il contravventore ha ottemperato alla prescrizione
impartita dagli UPG in modo puntuale e nei tempi
previsti viene ammesso a pagare in sede amministrativa
Il D.Lgs 758/94 non prevede la possibilità di rateizzare il
pagamento
PAGAMENTO IN VIA AMMINISTRATIVA
Il contravventore, che abbia già adempiuto la
prescrizione viene ammesso a pagare una somma in
sede amministrativa pari al quarto del massimo
dell’ammenda stabilita per la contravvenzione
contestata
pagamento da effettuare entro 30 giorni
E se il contravventore paga dopo 30 gg?
il reato non si estingue: il termine per il pagamento deve
essere considerato, difatti, un termine perentorio.
ART 301 BIS D.LGS 81/08
Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi
Tutti gli illeciti amministrativi sono sanabili da parte
del contravventore:

ripristinando le condizioni di sicurezza entro il
termine perentorio indicato dall’organo di vigilanza

pagando una somma pari al minimo stabilito
dalla legge
Legge 689/81 Riferimento normativo per
applicazione delle sanzioni aggiuntive alla
sospensione dell’attività
53
CONCLUSIONI
In attesa che il Decreto fiscale D.L. 146/ venga
convertito in legge i datori di lavoro e di riflesso
anche gli RSPP sono attesi da un periodo di
REPRESSIONE
Si spera in circolari esplicative che diano delle
indicazioni precise sopratutto per gli Organi di
Vigilanza

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nuove disposizioni sulla vigilanza per la salute e sicurezza de lavoro

  • 1. 1 IL NUOVO SISTEMA DI VIGILANZA IL NUOVO SISTEMA DI VIGILANZA SULLA SALUTE E SICUREZZA DEL SULLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO LAVORO Corrado Cigaina corrado_cigaina@asl.pavia.it
  • 2. PREMESSA Importanti novità legislative : Decreto Legge n. 127/2021- Dal 15 ottobre al 31 dicembre per accedere ai luoghi di lavoro si dovrà esibire la certificazione verde (green pass) Decreto fiscale , D.L. 146 del 21/10/2021, importantissime modifiche al D.lgs 81/08 relativamente alla vigilanza
  • 3. D.L. 146/21 DECRETO FISCALE Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili in vigore dal 22/10/2021 (60 gg per essere convertito in legge) lotta all’insicurezza del modo del lavoro:  rafforzamento attività coordinamento ed ispettiva  inasprimento delle sanzioni per imprese inadempienti e/o che si avvalgano di lavoratori irregolarmente assunti o “in nero”
  • 4. “VECCHIO” ART 13 D.LGS 81/08 La vigilanza è svolta da:  ASL competenti per territorio: organo primario  INAIL :denunce di infortunio malattie professionali; controllo conformità attrezzature  VDF: prevenzione degli incendi;  Ministero dello Sviluppo Economico: settore minerario;  regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: industrie estrattive di 2° cat. acque minerali e termali
  • 5. “VECCHIO” ART 13 D.LGS 81/08 Comma 2, la vigilanza è svolta da: Ispettorato Nazionale Lavoro (INL) limitatamente a:  Cantieri edili  lavori mediante cassoni aria compressa  lavori subacquei  attività lavorative rischi particolarmente elevati D.L. 146/21 ha modificato c.1 ed abrogato il c. 2 dell’art 13
  • 6. “NUOVO” ART 13 D.LGS 81/08 Dal 22/10/2021la vigilanza è svolta da:  ASL e INL organi primari  INAIL :denunce di infortunio malattie professionali; controllo conformità attrezzature  VDF prevenzione degli incendi;  Ministero dello Sviluppo Economico: settore minerario  Etc..etc...
  • 7. “NUOVA VIGILANZA” Problematiche:  INL: esperti in controlli formali meno esperti sui controlli sostanziali  Alto rischio di un aumento di interventi repressivo a danno (anche economico) delle imprese  Forse sarebbe stato meglio rafforzare gli organici delle ATS per supportare meglio l’attività di vigilanza “sostanziale”
  • 8. 8 “ VECCHIO” ART 14 D.LGS 81/08 Sospensione dell’attività lavorativa provvedimento amministrativo di carattere cautelare che poteva essere adottato dagli organi di vigilanza ….. a condizione che..: 1° presupposto: impiego di personale non regolarmente assunto a in misura pari o superiore al 20 % del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro
  • 9. 9 “ VECCHIO” ART 14 2° presupposto ; accertamento di violazioni:  gravi e della stessa indole: violazione della medesima disposizione o di più disposizioni tra quelle indicate nell’Allegato I ….e….  reiterate: nei 5 anni antecedenti lo stesso soggetto ha commesso più violazioni ( 2 o più) che siano state oggetto di prescrizioni ex D.Lgs.n. 758/1994 ottemperate o di sentenze passate in giudicato;
  • 10. 10 “ VECCHIO” ALLEGATO 1 Violazioni che espongono:  a rischi di carattere generale (es: mancata elaborazione del DVR, mancata formazione  al rischio di caduta dall’alto (es: mancata fornitura del DPI  al rischio di seppellimento  al rischio di elettrocuzione  al rischio d’amianto (es: mancata notifica all’organo di vigilanza )
  • 11. 11 “ VECCHIO” ART 14 La sospensione dell’attività poteva essere revocata a seguito di: – accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni – pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2.500€ rispetto quelle previste in seguito all’applicazione delle sanzioni civili, penali ed amministrative vigenti il D.L. 146/21 ha modificato art 14
  • 12. 12 NUOVO ART 14 D.LGS 81/08 Sospensione dell’attività: provvedimento cautelare che deve essere adottato dagli organi di vigilanza tutte le volte che si ravvisi una elle seguenti condizioni: 1. impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati 2. gravi violazioni allegato I ( non esiste più il presupposto della reiterazione)
  • 13. 13 GRAVI VIOLAZIONI Per l’individuazione delle “gravi violazioni”:  Non è più previsto un Decreto Ministeriale  Viene richiamato l’Allegato 1 Nuovo allegato I prevede delle sanzioni “nuove” a cui si aggiunge il pagamento di una somma aggiuntiva in via amministrativa
  • 15. 15 FATTISPECIE SANZIONI Mancata elaborazione del DVR  sospensione se non è stato elaborato il DVR  NO sospensione se il DVR risulta incompleto …..e il Duvri????... Mancata elaborazione Piano Emergenza Evacuazione  sospensione se il PEE non è stato elaborato,  NO sospensione se PEE è incompleto. PEE obbligatorio per: » aziende con 10 o più lavoratori » aziende soggette al controllo dei VVF ( D.P.R. 151/11)
  • 16. 16 FATTISPECIE SANZIONI Mancata formazione ed addestramento sospensione se non è stata fornita sia la formazione che l’addestramento quali obblighi previsti contemporaneamente dalla normativa: Alcuni esempi:  DPI di 3° categoria  Ambienti sospetti d’inquinamento (DPR 177/11)  Mansioni particolari individuate nel DVR (art 28 c. 2 lett. f)
  • 17. 17 FATTISPECIE SANZIONI Mancata costituzione del SPP e nomina RSPP  sospensione se non é costituito il SPP e non sia nominato RSPP RSPP che non dimostra di possedere le ore di aggiornamento non è abilitato (mancata nomina) ...e i coordinatori???…... Mancata elaborazione POS  sospensione se non è stato elaborato il POS ...e il PSC?
  • 18. 18 FATTISPECIE SANZIONI Mancata fornitura DPI contro le cadute dall'alto  sospensione se non sono forniti DPI contro le cadute;  NO sospensione se mancata vigilanza circa utilizzo.  No sospensione se per fronteggiare il rischio di caduta dall’alto si sarebbe potuto fare uso di DPC (art 111 e 115); però si applica la sospensione per …. Mancanza di protezioni verso il vuoto: sospensione se totale mancanza di protezioni Altezza superiore a mt 2? …… o 0,5 metri? ….o luoghi sopraelevati? (nel vecchio allegato si faceva riferimento al rischio di caduta dall’alto)
  • 19. 19 PROTEZIONI VERSO IL “VUOTO” 1.7.3 ALL IV - requisiti dei luoghi di lavoro impalcature, passerelle, ripiani, rampe di accesso, balconi e posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti....di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Art 146 : Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e….oppure essere sbarrate
  • 20. 20 FATTISPECIE SANZIONI Lavori in prossimità di linee elettriche o conduttori nudi in tensione, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali sospensione se: mancano disposizioni sia organizzative che procedurali No sospensione se i lavori non vengono svolti in prossimità di linee elettriche o conduttori nudi in tensione, o se , in caso di lavori, vi è assenza di disposizioni sia organizzative che procedurali
  • 21. LINEE ELETTRICHE Vietato eseguire lavori (non elettrici) in prossimità di linee elettriche attive non protette o che per circostanze particolari possono costituire un rischio In caso contrario rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: 1) mettere fuori tensione-in sicurezza le parti attive 2) ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive 3) attrezzature a distanza di sicurezza.
  • 22. DISTANZE SICUREZZA al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati
  • 23. 23 FATTISPECIE SANZIONI Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. sospensione se:  assenza o rimozione dei dispositivi sul luogo di lavoro  assenza di un processo aziendale di vigilanza in tema (preposti, dirigenti, etc.). no sospensione se il processo di vigilanza è attuato anche se carente
  • 24. 24 FATTISPECIE SANZIONI Un riparo è un dispositivo di sicurezza...??  la direttiva macchine fa riferimento a componenti di sicurezza (il riparo è un componente di sicurezza ma non un dispositivio di sicurezza)  un pulsante d’emergenza è un dispositivo di sicurezza Riparo: elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una barriera materiale dispositivo di protezione: dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo;
  • 25. 25 CAMPO DI APPLICAZIONE La sospensione si applica ai datori di lavoro con qualifica di imprenditore artt. 2082 e/o 2083 c.c. Il provvedimento di sospensione non sostituisce:  Sanzioni penali ex D.Lgs. 758/94  Sanzioni amministrative di cui all’articolo 301 bis del D.Lgs. 81/2008 si somma, rappresentando un disposto aggiuntivo/accessorio
  • 26. 26 IMPRENDITORE Art 2082 c.c. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Art 2083 c.c. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
  • 27. 27 CAMPO D’APPLICAZIONE La sospensione NON potrà essere applicata a:  datori di lavoro domestici (art. 2240 e ss. c.c.)  professioni intellettuali per le quali è necessario l’iscrizione ad appositi albi o elenchi  ONLUS solo per quelle organizzate in forma associativa (non per le cooperative sociali)  organizzazioni sindacali e associazioni datoriali  In caso lavoratore "in nero" quale unico occupato
  • 28. 28 ORGANI LEGITTIMATI Il provvedimento di sospensione può essere intrapreso da:  INL: in caso di lavoro nero e/o gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro  ASL solo in caso di gravi violazioni occorse sul territorio di competenza  VDF solo in caso di gravi violazioni in materia di prevenzione incendi.
  • 29. 29 ORGANI LEGITTIMATI quindi le ATS devono adottare il provvedimento siano titolate ad adottare il provvedimento in caso di accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il potere di sospensione da parte delle ATS, è applicabile “a prescindere dal settore di intervento”, con esclusiva ed unica limitazione riferita alla materia di prevenzione incendi.
  • 30. 30 MODALITA’ DI ADOZIONE Organo di vigilanza:” adotta i provvedimenti …..per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale (art 14 c.3) gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità” (art 14 c.4)
  • 31. 31 MODALITA’ DI ADOZIONE  La sospensione potrà essere adottata nel corso dell’attività di controllo dal personale operante.  Gli effetti della sospensione decorreranno, di regola, dal momento della notifica del provvedimento  l’accertamento di gravi violazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro evidenzia sempre la presenza di una situazione di pericolo o di grave rischio.
  • 32. 32 MODALITA’ DI ADOZIONE Regolarizzare un lavoratore durante il sopralluogo non impedisce la sospensione dell’attività anche nel caso in cui avvenga “su segnalazione di altre amministrazioni”(circ. INL 3/2021 del 09/11/2021) Nel caso in cui la segnalazione di una violazione da parte di altre amministrazioni venga sanata dal datore di lavoro, si applica la sospensione? Esempio: DVR assente che viene redatto prima dell’intervento di ATS
  • 33. 33 EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO La sospensione sarà limitata alla parte dell’impresa ove le violazioni sono presenti (unità produttiva, reparto, cantiere, …) e non all’intera impresa. (art 14 c.1) Nel caso delle violazioni punto 3 e punto 6 la sospensione non si riferirà alla parte dell’attività interessata dalle violazioni ma esclusivamente all’attività prestata dai lavoratori
  • 34. 34 EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO Si sospendono dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:  abbia omesso la formazione e l’addestramento violazione n. 3 Allegato I;  abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto violazione n. 6 Allegato I. il datore di lavoro non potrà di avvalersi del lavoratore interessato fino alla revoca del provvedimento (circ. INL 3/2021 del 09/11/2021)
  • 35. 35 EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO Unitamente al provvedimento di sospensione possono essere imposte specifiche misure atte a far cessare il pericolo. Sembrerebbe un riferimento al disposto di cui all’art 20 c.3 del d.lgs 758/94 e art 55 c.p.p.; non si comprende tale inciso Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione
  • 36. 36 REVOCA DEL PROVVEDIMENTO La sospensione può essere revocata se:  La regolarizzazione dei lavoratori ( INL):”anche sotto il profilo degli adempimenti in salute e sicurezza  Sono ripristinate le condizioni di lavoro contestate da eventuali violazioni ( d.lgs 758/94, art 301 bis)  Sono rimosse le conseguenze violazioni Allegato I;  pagamento di una somma aggiuntiva Allegato I  pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 € fino a 5 lavoratori irregolari e pari a 5.000 € per più di 5 lavoratori irregolari;
  • 37. 37 REVOCA DEL PROVVEDIMENTO Le somme sono raddoppiate nel caso in cui, nei 5 anni precedenti la medesima impresa ha subito un provvedimento di sospensione (art 14 c.10). Su istanza del DL la revoca della sospensione viene concessa se, le condizioni di cui alle violazioni sono state rimosse e se (art 14 c. 11):  viene pagato il 20% della somma  Viene pagato, il rimanente maggiorato del 5%, entro 6 mesi dall’istanza Più violazioni Allegato 1, gli importi si sommano
  • 38. NON OTTEMPERANZA Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione e' punito:  con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni  con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare
  • 39. SCHEMA SANZIONI D.LGS 81/08 violazioni NON ricomprese in ALL 1 violazioni ricomprese in ALL 1 1) Illecito amministrativo art 301 bis, L.689/81 2) Sanzioni penali D.lgs 758/94 1) Sanzioni penali D.lgs 758/94 2) Sospensione attività 3) Sanzione amministrativa aggiuntiva
  • 40. ESEMPIO Infortunio dovuto ad una elusione di un dispositivo di interblocco associato ad un riparo di una macchina 1. accertamento finalizzato a verificare la conformità del riparo interbloccato 2. accertamento finalizzato a verificare la presenza di una “procedura” di vigilanza 3. Verbale penale d.lgs 758/94 4. Sospensione dell’attività lavorativa (lavoro sulla macchina) 5. Notifica del provvedimento di sospensione
  • 41. ESEMPIO 6) adempimento alle prescrizioni impartite con d.lgs 758/94 (messa a norma del riparo) 7) Revoca del provvedimento di sospensione 8) Pagamento in via amministrativa pari a ¼ del massimo 9) Pagamento di una somma in via amministrativa pari a 3.000€ ...senza dimenticare il procedimento penale per lesioni gravi o gravissime!
  • 42. 42 SANZIONI D.LGS 81/08 Penali: sono le più pesanti e sono quindi applicate a chi commette le azioni più gravi e dannose - Esempio: arresto, multa, ammenda Amministrative: Sono meno pesanti e sono in genere di tipo pecuniario, cioè ingiungono il pagamento di una somma di denaro
  • 43. PRINCIPIO DI SPECIALITÀ’ Art. 298 d.lgs 81/08 – principio di specialità Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale Esempio:  Titolo I art 37: obbligo formazione dei lavoratori (sanzione generica)  Titolo VII, art 178: obbligo di formazione dei videoterminalisti (sanzione speciale)
  • 44. RAPPORTO DI SUSSIDIARIETÀ’ quando vi siano due norme di cui una ha un maggior disvalore giuridico rispetto all’altra, si applica quella che ha il maggior disvalore; cioè tra due norme che tutelano lo stesso bene giuridico si applica quella che prevede l'offesa maggiore. Salvo che il fatto costituisca reato, … Vuol dire che le due norme, penale e amministrativa, si trovano in rapporto di sussidiarietà. Meccanismo normativo che, di fatto, consente di applicare prioritariamente sanzioni di natura penale.
  • 45. RAPPORTO DI SUSSIDIARIETÀ’ Esempio: art 4 D.L. 25/03/2020 (rispetto protocolli Covid) “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento (mancata fornitura mascherine)….. e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Art 18 d.lgs 81/08 Il datore di lavoro che non fornisce ai lavoratori i necessari e idonei DPI è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro
  • 46. CONTRAVVENZIONI D.LGS 758/94 art 301 d.lgs 81/08 In tutti i casi in cui vengano rilevate, anche nel corso dell'attività ispettiva ed amministrativa, contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (reati penali), sarà attivata la procedura di cui all’art. 19, D. DL.vo 758/94. L’accertamento del TDP U.P.G. di ATS innesca la procedura delineata dal D.Lgs 758/94
  • 47. LA PRESCRIZIONE organo di vigilanza accertata una contravvenzione in materia di sicurezza e di igiene del lavoro punita con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda:  impartisce al contravventore un’apposita prescrizione con lo scopo di eliminare la violazione accertata  fissa un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario per la regolarizzazione
  • 48. LE PROROGHE Il termine fissato:  è prorogabile dal contravventore per oggettive difficoltà nell’adempimento per un periodo non eccedente massimo 6 mesi. (1° proroga)  il termine di 6 mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori 6 mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al P.M. (2° proroga)
  • 49. NOTIFICA DELLA PRESCRIZIONE Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente. Con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di riferire al P.M. la notizia di reato inerente alla contravvenzione (art. 347 c.p.p.)
  • 50. VERIFICA DI OTTEMPERANZA Scaduto il termine della prescrizione l’organo di vigilanza ha 60 gg per verificare se il contravventore abbia ottemperato alla prescrizione impartita. Se il contravventore ha ottemperato alla prescrizione impartita dagli UPG in modo puntuale e nei tempi previsti viene ammesso a pagare in sede amministrativa Il D.Lgs 758/94 non prevede la possibilità di rateizzare il pagamento
  • 51. PAGAMENTO IN VIA AMMINISTRATIVA Il contravventore, che abbia già adempiuto la prescrizione viene ammesso a pagare una somma in sede amministrativa pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione contestata pagamento da effettuare entro 30 giorni E se il contravventore paga dopo 30 gg? il reato non si estingue: il termine per il pagamento deve essere considerato, difatti, un termine perentorio.
  • 52. ART 301 BIS D.LGS 81/08 Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi Tutti gli illeciti amministrativi sono sanabili da parte del contravventore:  ripristinando le condizioni di sicurezza entro il termine perentorio indicato dall’organo di vigilanza  pagando una somma pari al minimo stabilito dalla legge Legge 689/81 Riferimento normativo per applicazione delle sanzioni aggiuntive alla sospensione dell’attività
  • 53. 53 CONCLUSIONI In attesa che il Decreto fiscale D.L. 146/ venga convertito in legge i datori di lavoro e di riflesso anche gli RSPP sono attesi da un periodo di REPRESSIONE Si spera in circolari esplicative che diano delle indicazioni precise sopratutto per gli Organi di Vigilanza