Con il D.L. 146/2021 sono state introdotte alcune disposizioni che apportano rilevanti novità sull’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. aggiornato al novembre 2021
CON OCCHI DIVERSI - catechesi per candidati alla Cresima
nuove disposizioni sulla vigilanza per la salute e sicurezza de lavoro
1. 1
IL NUOVO SISTEMA DI VIGILANZA
IL NUOVO SISTEMA DI VIGILANZA
SULLA SALUTE E SICUREZZA DEL
SULLA SALUTE E SICUREZZA DEL
LAVORO
LAVORO
Corrado Cigaina
corrado_cigaina@asl.pavia.it
2. PREMESSA
Importanti novità legislative :
Decreto Legge n. 127/2021- Dal 15 ottobre al 31
dicembre per accedere ai luoghi di lavoro si dovrà
esibire la certificazione verde (green pass)
Decreto fiscale , D.L. 146 del 21/10/2021,
importantissime modifiche al D.lgs 81/08
relativamente alla vigilanza
3. D.L. 146/21 DECRETO FISCALE
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela
del lavoro e per esigenze indifferibili
in vigore dal 22/10/2021 (60 gg per essere convertito in
legge)
lotta all’insicurezza del modo del lavoro:
rafforzamento attività coordinamento ed
ispettiva
inasprimento delle sanzioni per imprese
inadempienti e/o che si avvalgano di lavoratori
irregolarmente assunti o “in nero”
4. “VECCHIO” ART 13 D.LGS 81/08
La vigilanza è svolta da:
ASL competenti per territorio: organo primario
INAIL :denunce di infortunio malattie professionali;
controllo conformità attrezzature
VDF: prevenzione degli incendi;
Ministero dello Sviluppo Economico: settore
minerario;
regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano: industrie estrattive di 2° cat. acque
minerali e termali
5. “VECCHIO” ART 13 D.LGS 81/08
Comma 2, la vigilanza è svolta da:
Ispettorato Nazionale Lavoro (INL) limitatamente
a:
Cantieri edili
lavori mediante cassoni aria compressa
lavori subacquei
attività lavorative rischi particolarmente elevati
D.L. 146/21 ha modificato c.1 ed abrogato il c. 2
dell’art 13
6. “NUOVO” ART 13 D.LGS 81/08
Dal 22/10/2021la vigilanza è svolta da:
ASL e INL organi primari
INAIL :denunce di infortunio malattie
professionali; controllo conformità attrezzature
VDF prevenzione degli incendi;
Ministero dello Sviluppo Economico: settore
minerario
Etc..etc...
7. “NUOVA VIGILANZA”
Problematiche:
INL: esperti in controlli formali meno esperti sui
controlli sostanziali
Alto rischio di un aumento di interventi repressivo
a danno (anche economico) delle imprese
Forse sarebbe stato meglio rafforzare gli organici
delle ATS per supportare meglio l’attività di
vigilanza “sostanziale”
8. 8
“ VECCHIO” ART 14 D.LGS 81/08
Sospensione dell’attività lavorativa
provvedimento amministrativo di carattere cautelare
che poteva essere adottato dagli organi di
vigilanza
….. a condizione che..:
1° presupposto: impiego di personale non
regolarmente assunto a in misura pari o superiore
al 20 % del totale dei lavoratori presenti sul luogo
di lavoro
9. 9
“ VECCHIO” ART 14
2° presupposto ; accertamento di violazioni:
gravi e della stessa indole: violazione della
medesima disposizione o di più disposizioni tra
quelle indicate nell’Allegato I
….e….
reiterate: nei 5 anni antecedenti lo stesso
soggetto ha commesso più violazioni ( 2 o più)
che siano state oggetto di prescrizioni ex
D.Lgs.n. 758/1994 ottemperate o di sentenze
passate in giudicato;
10. 10
“ VECCHIO” ALLEGATO 1
Violazioni che espongono:
a rischi di carattere generale (es: mancata
elaborazione del DVR, mancata formazione
al rischio di caduta dall’alto (es: mancata fornitura
del DPI
al rischio di seppellimento
al rischio di elettrocuzione
al rischio d’amianto (es: mancata notifica all’organo di
vigilanza )
11. 11
“ VECCHIO” ART 14
La sospensione dell’attività poteva essere revocata a
seguito di:
– accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e
reiterate violazioni
– pagamento di una somma aggiuntiva unica pari
a 2.500€ rispetto quelle previste in seguito
all’applicazione delle sanzioni civili, penali ed
amministrative vigenti
il D.L. 146/21 ha modificato art 14
12. 12
NUOVO ART 14 D.LGS 81/08
Sospensione dell’attività: provvedimento cautelare
che deve essere adottato dagli organi di
vigilanza tutte le volte che si ravvisi una elle
seguenti condizioni:
1. impiego di personale “in nero” in misura pari o
superiore al 10% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati
2. gravi violazioni allegato I ( non esiste più il
presupposto della reiterazione)
13. 13
GRAVI VIOLAZIONI
Per l’individuazione delle “gravi violazioni”:
Non è più previsto un Decreto Ministeriale
Viene richiamato l’Allegato 1
Nuovo allegato I prevede delle sanzioni “nuove” a
cui si aggiunge il pagamento di una somma
aggiuntiva in via amministrativa
15. 15
FATTISPECIE SANZIONI
Mancata elaborazione del DVR
sospensione se non è stato elaborato il DVR
NO sospensione se il DVR risulta incompleto
…..e il Duvri????...
Mancata elaborazione Piano Emergenza Evacuazione
sospensione se il PEE non è stato elaborato,
NO sospensione se PEE è incompleto.
PEE obbligatorio per:
» aziende con 10 o più lavoratori
» aziende soggette al controllo dei VVF ( D.P.R.
151/11)
16. 16
FATTISPECIE SANZIONI
Mancata formazione ed addestramento
sospensione se non è stata fornita sia la formazione
che l’addestramento quali obblighi previsti
contemporaneamente dalla normativa:
Alcuni esempi:
DPI di 3° categoria
Ambienti sospetti d’inquinamento (DPR 177/11)
Mansioni particolari individuate nel DVR (art 28
c. 2 lett. f)
17. 17
FATTISPECIE SANZIONI
Mancata costituzione del SPP e nomina RSPP
sospensione se non é costituito il SPP e non sia
nominato RSPP
RSPP che non dimostra di possedere le ore di
aggiornamento non è abilitato (mancata nomina)
...e i coordinatori???…...
Mancata elaborazione POS
sospensione se non è stato elaborato il POS
...e il PSC?
18. 18
FATTISPECIE SANZIONI
Mancata fornitura DPI contro le cadute dall'alto
sospensione se non sono forniti DPI contro le cadute;
NO sospensione se mancata vigilanza circa utilizzo.
No sospensione se per fronteggiare il rischio di caduta
dall’alto si sarebbe potuto fare uso di DPC (art 111 e
115); però si applica la sospensione per ….
Mancanza di protezioni verso il vuoto: sospensione se
totale mancanza di protezioni
Altezza superiore a mt 2? …… o 0,5 metri? ….o luoghi
sopraelevati? (nel vecchio allegato si faceva riferimento al
rischio di caduta dall’alto)
19. 19
PROTEZIONI VERSO IL “VUOTO”
1.7.3 ALL IV - requisiti dei luoghi di lavoro
impalcature, passerelle, ripiani, rampe di accesso,
balconi e posti di lavoro o di passaggio
sopraelevati devono essere provvisti....di
parapetti normali con arresto al piede o di difesa
equivalenti.
Art 146 : Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o
vani che abbiano una profondità superiore a m
0,50 devono essere munite di normale parapetto
e….oppure essere sbarrate
20. 20
FATTISPECIE SANZIONI
Lavori in prossimità di linee elettriche o
conduttori nudi in tensione, in assenza di
disposizioni organizzative e procedurali
sospensione se: mancano disposizioni sia
organizzative che procedurali
No sospensione se i lavori non vengono svolti in
prossimità di linee elettriche o conduttori nudi in
tensione, o se , in caso di lavori, vi è assenza di
disposizioni sia organizzative che procedurali
21. LINEE ELETTRICHE
Vietato eseguire lavori (non elettrici) in prossimità di
linee elettriche attive non protette o che per
circostanze particolari possono costituire un
rischio
In caso contrario rispettare almeno una delle
seguenti precauzioni:
1) mettere fuori tensione-in sicurezza le parti attive
2) ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento
alle parti attive
3) attrezzature a distanza di sicurezza.
22. DISTANZE SICUREZZA
al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro,
delle attrezzature utilizzate e dei materiali
movimentati
23. 23
FATTISPECIE SANZIONI
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o
modifica dei dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo.
sospensione se:
assenza o rimozione dei dispositivi sul luogo di
lavoro
assenza di un processo aziendale di vigilanza in
tema (preposti, dirigenti, etc.).
no sospensione se il processo di vigilanza è attuato
anche se carente
24. 24
FATTISPECIE SANZIONI
Un riparo è un dispositivo di sicurezza...??
la direttiva macchine fa riferimento a componenti di
sicurezza (il riparo è un componente di sicurezza ma
non un dispositivio di sicurezza)
un pulsante d’emergenza è un dispositivo di sicurezza
Riparo: elemento della macchina utilizzato
specificamente per garantire la protezione tramite una
barriera materiale
dispositivo di protezione: dispositivo (diverso da un
riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad un
riparo;
25. 25
CAMPO DI APPLICAZIONE
La sospensione si applica ai datori di lavoro con
qualifica di imprenditore artt. 2082 e/o 2083 c.c.
Il provvedimento di sospensione non sostituisce:
Sanzioni penali ex D.Lgs. 758/94
Sanzioni amministrative di cui all’articolo 301
bis del D.Lgs. 81/2008
si somma, rappresentando un disposto
aggiuntivo/accessorio
26. 26
IMPRENDITORE
Art 2082 c.c.
È imprenditore chi esercita professionalmente
un'attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Art 2083 c.c.
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo
gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che
esercitano un'attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia
27. 27
CAMPO D’APPLICAZIONE
La sospensione NON potrà essere applicata a:
datori di lavoro domestici (art. 2240 e ss. c.c.)
professioni intellettuali per le quali è necessario
l’iscrizione ad appositi albi o elenchi
ONLUS solo per quelle organizzate in forma
associativa (non per le cooperative sociali)
organizzazioni sindacali e associazioni datoriali
In caso lavoratore "in nero" quale unico
occupato
28. 28
ORGANI LEGITTIMATI
Il provvedimento di sospensione può essere
intrapreso da:
INL: in caso di lavoro nero e/o gravi violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
ASL solo in caso di gravi violazioni occorse sul
territorio di competenza
VDF solo in caso di gravi violazioni in materia di
prevenzione incendi.
29. 29
ORGANI LEGITTIMATI
quindi le ATS devono adottare il provvedimento
siano titolate ad adottare il provvedimento in caso
di accertate gravi violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Il potere di sospensione da parte delle ATS, è
applicabile “a prescindere dal settore di
intervento”, con esclusiva ed unica limitazione
riferita alla materia di prevenzione incendi.
30. 30
MODALITA’ DI ADOZIONE
Organo di vigilanza:” adotta i provvedimenti …..per il
tramite del proprio personale ispettivo
nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su
segnalazione di altre amministrazioni, entro sette
giorni dal ricevimento del relativo verbale (art 14 c.3)
gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere
dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo
ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in
corso che non può essere interrotta, salvo che non
si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di
grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o
per la pubblica incolumità” (art 14 c.4)
31. 31
MODALITA’ DI ADOZIONE
La sospensione potrà essere adottata nel corso
dell’attività di controllo dal personale operante.
Gli effetti della sospensione decorreranno, di
regola, dal momento della notifica del
provvedimento
l’accertamento di gravi violazioni in tema di
salute e sicurezza sul lavoro evidenzia sempre la
presenza di una situazione di pericolo o di grave
rischio.
32. 32
MODALITA’ DI ADOZIONE
Regolarizzare un lavoratore durante il sopralluogo
non impedisce la sospensione dell’attività anche
nel caso in cui avvenga “su segnalazione di altre
amministrazioni”(circ. INL 3/2021 del 09/11/2021)
Nel caso in cui la segnalazione di una violazione da
parte di altre amministrazioni venga sanata dal
datore di lavoro, si applica la sospensione?
Esempio: DVR assente che viene redatto prima
dell’intervento di ATS
33. 33
EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO
La sospensione sarà limitata alla parte
dell’impresa ove le violazioni sono presenti (unità
produttiva, reparto, cantiere, …) e non all’intera
impresa. (art 14 c.1)
Nel caso delle violazioni punto 3 e punto 6 la
sospensione non si riferirà alla parte dell’attività
interessata dalle violazioni ma esclusivamente
all’attività prestata dai lavoratori
34. 34
EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO
Si sospendono dall’attività soltanto i lavoratori
rispetto ai quali il datore di lavoro:
abbia omesso la formazione e
l’addestramento violazione n. 3 Allegato I;
abbia omesso di fornire i necessari dispositivi
di protezione individuale contro le cadute
dall'alto violazione n. 6 Allegato I.
il datore di lavoro non potrà di avvalersi del
lavoratore interessato fino alla revoca del
provvedimento (circ. INL 3/2021 del 09/11/2021)
35. 35
EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO
Unitamente al provvedimento di sospensione
possono essere imposte specifiche misure atte a
far cessare il pericolo.
Sembrerebbe un riferimento al disposto di cui all’art
20 c.3 del d.lgs 758/94 e art 55 c.p.p.; non si
comprende tale inciso
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto
all'impresa di contrattare con la pubblica
amministrazione
36. 36
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO
La sospensione può essere revocata se:
La regolarizzazione dei lavoratori ( INL):”anche sotto
il profilo degli adempimenti in salute e sicurezza
Sono ripristinate le condizioni di lavoro contestate
da eventuali violazioni ( d.lgs 758/94, art 301 bis)
Sono rimosse le conseguenze violazioni Allegato I;
pagamento di una somma aggiuntiva Allegato I
pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500
€ fino a 5 lavoratori irregolari e pari a 5.000 € per
più di 5 lavoratori irregolari;
37. 37
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO
Le somme sono raddoppiate nel caso in cui, nei 5
anni precedenti la medesima impresa ha subito
un provvedimento di sospensione (art 14 c.10).
Su istanza del DL la revoca della sospensione viene
concessa se, le condizioni di cui alle violazioni
sono state rimosse e se (art 14 c. 11):
viene pagato il 20% della somma
Viene pagato, il rimanente maggiorato del
5%, entro 6 mesi dall’istanza
Più violazioni Allegato 1, gli importi si sommano
38. NON OTTEMPERANZA
Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione e' punito:
con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di
sospensione per le violazioni
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare
39. SCHEMA SANZIONI D.LGS 81/08
violazioni
NON ricomprese
in ALL 1
violazioni
ricomprese in
ALL 1
1) Illecito amministrativo art
301 bis, L.689/81
2) Sanzioni penali D.lgs
758/94
1) Sanzioni penali D.lgs
758/94
2) Sospensione attività
3) Sanzione amministrativa
aggiuntiva
40. ESEMPIO
Infortunio dovuto ad una elusione di un dispositivo di
interblocco associato ad un riparo di una macchina
1. accertamento finalizzato a verificare la
conformità del riparo interbloccato
2. accertamento finalizzato a verificare la
presenza di una “procedura” di vigilanza
3. Verbale penale d.lgs 758/94
4. Sospensione dell’attività lavorativa (lavoro sulla
macchina)
5. Notifica del provvedimento di sospensione
41. ESEMPIO
6) adempimento alle prescrizioni impartite con
d.lgs 758/94 (messa a norma del riparo)
7) Revoca del provvedimento di sospensione
8) Pagamento in via amministrativa pari a ¼ del
massimo
9) Pagamento di una somma in via amministrativa
pari a 3.000€
...senza dimenticare il procedimento penale per
lesioni gravi o gravissime!
42. 42
SANZIONI D.LGS 81/08
Penali:
sono le più pesanti e sono quindi applicate a chi
commette le azioni più gravi e dannose -
Esempio: arresto, multa, ammenda
Amministrative:
Sono meno pesanti e sono in genere di tipo
pecuniario, cioè ingiungono il pagamento di una
somma di denaro
43. PRINCIPIO DI SPECIALITÀ’
Art. 298 d.lgs 81/08 – principio di specialità
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione
prevista dal titolo I e da una più disposizioni previste
negli altri titoli, si applica la disposizione speciale
Esempio:
Titolo I art 37: obbligo formazione dei lavoratori
(sanzione generica)
Titolo VII, art 178: obbligo di formazione dei
videoterminalisti (sanzione speciale)
44. RAPPORTO DI SUSSIDIARIETÀ’
quando vi siano due norme di cui una ha un maggior
disvalore giuridico rispetto all’altra, si applica quella
che ha il maggior disvalore; cioè tra due norme che
tutelano lo stesso bene giuridico si applica quella che
prevede l'offesa maggiore.
Salvo che il fatto costituisca reato, …
Vuol dire che le due norme, penale e amministrativa, si
trovano in rapporto di sussidiarietà.
Meccanismo normativo che, di fatto, consente di
applicare prioritariamente sanzioni di natura penale.
45. RAPPORTO DI SUSSIDIARIETÀ’
Esempio:
art 4 D.L. 25/03/2020 (rispetto protocolli Covid)
“Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto
delle misure di contenimento (mancata fornitura
mascherine)….. e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 a euro 3.000.
Art 18 d.lgs 81/08
Il datore di lavoro che non fornisce ai lavoratori i
necessari e idonei DPI è punito con l’arresto da due
a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a
6.388,23 euro
46. CONTRAVVENZIONI D.LGS 758/94
art 301 d.lgs 81/08
In tutti i casi in cui vengano rilevate, anche nel corso
dell'attività ispettiva ed amministrativa, contravvenzioni
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (reati
penali), sarà attivata la procedura di cui all’art. 19, D.
DL.vo 758/94.
L’accertamento del TDP U.P.G. di ATS innesca la
procedura delineata dal D.Lgs 758/94
47. LA PRESCRIZIONE
organo di vigilanza accertata una contravvenzione in
materia di sicurezza e di igiene del lavoro punita con la
pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda:
impartisce al contravventore un’apposita
prescrizione con lo scopo di eliminare la violazione
accertata
fissa un termine non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario per la regolarizzazione
48. LE PROROGHE
Il termine fissato:
è prorogabile dal contravventore per oggettive
difficoltà nell’adempimento per un periodo non
eccedente massimo 6 mesi. (1° proroga)
il termine di 6 mesi può essere prorogato per una
sola volta, a richiesta del contravventore, per un
tempo non superiore ad ulteriori 6 mesi, con
provvedimento motivato che è comunicato
immediatamente al P.M. (2° proroga)
49. NOTIFICA DELLA PRESCRIZIONE
Copia della prescrizione è notificata o comunicata
anche al rappresentante legale dell’ente.
Con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre
specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la
sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro
Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di riferire al
P.M. la notizia di reato inerente alla contravvenzione
(art. 347 c.p.p.)
50. VERIFICA DI OTTEMPERANZA
Scaduto il termine della prescrizione l’organo di
vigilanza ha 60 gg per verificare se il contravventore
abbia ottemperato alla prescrizione impartita.
Se il contravventore ha ottemperato alla prescrizione
impartita dagli UPG in modo puntuale e nei tempi
previsti viene ammesso a pagare in sede amministrativa
Il D.Lgs 758/94 non prevede la possibilità di rateizzare il
pagamento
51. PAGAMENTO IN VIA AMMINISTRATIVA
Il contravventore, che abbia già adempiuto la
prescrizione viene ammesso a pagare una somma in
sede amministrativa pari al quarto del massimo
dell’ammenda stabilita per la contravvenzione
contestata
pagamento da effettuare entro 30 giorni
E se il contravventore paga dopo 30 gg?
il reato non si estingue: il termine per il pagamento deve
essere considerato, difatti, un termine perentorio.
52. ART 301 BIS D.LGS 81/08
Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi
Tutti gli illeciti amministrativi sono sanabili da parte
del contravventore:
ripristinando le condizioni di sicurezza entro il
termine perentorio indicato dall’organo di vigilanza
pagando una somma pari al minimo stabilito
dalla legge
Legge 689/81 Riferimento normativo per
applicazione delle sanzioni aggiuntive alla
sospensione dell’attività
53. 53
CONCLUSIONI
In attesa che il Decreto fiscale D.L. 146/ venga
convertito in legge i datori di lavoro e di riflesso
anche gli RSPP sono attesi da un periodo di
REPRESSIONE
Si spera in circolari esplicative che diano delle
indicazioni precise sopratutto per gli Organi di
Vigilanza