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News 29/SSL/2014 
Lunedì, 15 dicembre 2014 
Incentivi Smart e Start, in circolare MSE indicazioni e scadenza domande 
Il Ministero dello Sviluppo Economico definisce i termini per l’accesso alle 
agevolazioni Smart & Start. 
ROMA – Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 68032 del 10 
dicembre 2014 ha definito modalità e termini per l’accesso alle agevolazioni Smart 
& Start, sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio 
nazionale. 
L’intervento, in attuazione del Decreto 24 settembre 2014 (Riordino Smart & 
Start), prevede l’agevolazione di programmi d’investimento e costi d’esercizio 
realizzati e sostenuti nell’ambito di piani d’impresa: 
· “caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo; 
· mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia 
digitale; 
· finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca 
pubblica e privata.” 
Grazie a questa misura le start-up innovative potranno beneficiare di un 
finanziamento agevolato senza interessi, nella forma della sovvenzione 
rimborsabile. Le sole imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione potranno inoltre usufruire di servizi di 
tutoraggio tecnico-gestionale. 
Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 
del 16 febbraio 2015 esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura 
informatica predisposta su Invitalia. 
Fonte:Circolare n.68032 del 10/12/2014 
Sovraccarico arti superiori, i rischi per gli addetti cassa dei supermercati 
La scheda di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori n. 53 ospitata 
nell’opuscolo dell’Inail che abbiamo commentato in precedenti articoli, analizza il 
compito lavorativo dell’addetto cassa del supermercato.
Il test di valutazione Inail. Il compito è svolto in un discount di alimentari con un totale 
di tre banchi con cassa, costituiti da nastro trasportatore automatico anteriore, 
scanner di lettura orizzontale e verticale, tastiera con visore, registratore di cassa, 
bancomat, cassetto denaro, bacino di raccolta inclinato posteriore e sgabello. 
L’operatore inizia a passare gli oggetti, prelevando il primo con la mano sx dal 
nastro trasportatore, passandolo nella mano dx e successivamente sullo scanner. 
L’oggetto viene poi posato sul piano di destra e contemporaneamente viene 
afferrato un secondo prodotto con la sx. Nel caso di oggetti ingombranti o pesanti 
(max 15 kg), l’operatore li afferra con entrambe le mani. 
Quando l’operatore è seduto, in questa fase i gomiti sono privi di appoggio. 
Terminati i prodotti, l’operatore si volta a sinistra per consegnare la busta, provvede 
a riscuotere, in contanti o con bancomat, calcola l’eventuale resto battendo sulla 
tastiera; la cassa si apre automaticamente davanti all’operatore, che consegna 
l’eventuale resto e lo scontrino, dal registratore posto sulla destra. Nei tempi di 
attesa di questa seconda fase (riscossione, battitura, consegna scontrino) le braccia 
riposano appoggiate sul piano se l’operatore è in posizione seduta; quando 
l’operatore è in piedi appoggia invece le mani sul piano. 
L’intera operazione, secondo la valutazione dei tecnici dell’Inail, che hanno 
considerato come ciclo di lavoro il passaggio di una spesa media di 50 articoli, dura 
3 minuti, nell’arco dei quali il compito dell’operatore comporta l’effettuazione di 
movimenti rapidi soprattutto da parte dell’arto dx con grado moderato a carico 
dell’arto dx e sx. La forza stimata è di grado moderato con entrambi gli arti superiori 
per 1/3 della durata del ciclo. 
Quanto alle posture, la spalla sx è in postura incongrua per circa il 20% del ciclo, 
entrambi i gomiti ed i polsi sono in postura incongrua per oltre la metà del tempo di 
ciclo, il mantenimento della presa pinch o palmare è per l’80% del ciclo con 
entrambe le mani. 
Le patologie a carico degli arti superiori che, nel tempo, potrebbero instaurarsi sono: 
sindrome del tunnel carpale; tendiniti a carico del sovraspinoso e del capolungo del 
bicipite; borsite della spalla; epicondilite; epitrocleite; sindrome di De Quervain; dito 
a scatto… 
Questi gli interventi di prevenzione suggeriti dall’opuscolo Inail. Il lavoro non è 
omogeneo, seguendo l’andamento dei flussi di clientela sia all’interno di una stessa 
giornata che nel corso della settimana. 
Nei piccoli supermercati l’addetto alla cassa svolge in ogni caso anche altri compiti, 
quali il riempimento degli scaffali, le piccole pulizie e la movimentazione della frutta. 
Nella valutazione del rischio occorre quindi considerare anche questi aspetti che,
se da un lato possono favorire il recupero, dall’altro possono esporre a rischi 
aggiuntivi per gli arti superiori e/o per il rachide. 
Con adeguate pause e tempi di recupero, e limitata tempistica giornaliera di 
adibizione pari a massimo 2 ore, l’attività degli operatori alla cassa potrebbe essere 
caratterizzata da un rischio di entità molto lieve a carico dell’arto 
destro e accettabile a carico del sinistro. 
Fonte: quotidianosicurezza.it 
Ministero Trasporti, decreto 25 novembre, proroga vita tecnica impianti a fune 
Pubblicato in GU del 12 dicembre 2014 n.288 il decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2014 con la proroga di un anno della 
vita tecnica degli impianti a fune. 
Il provvedimento cita il Decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 n. 23 e 
richiama le disposizioni della Legge 11 novembre 2014, n. 164 (Sblocca Italia). 
La Legge 11 novembre 2014 così citava: “1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle 
norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza 
di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai 
medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici 
ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto. 
2. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli 
impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, 
previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei 
competenti uffici ministeriali. 
3. Possono godere dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita 
tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è 
scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della 
sicurezza dell’esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali”. 
L’articolo 1 del decreto 25 novembre quindi stabilisce che: “Gli impianti a fune, la cui 
vita tecnica – ai sensi del paragrafo 3.1 delle norme regolamentari del decreto del
Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 – compresa l’eventuale proroga prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge non è scaduta, possono godere di una proroga di un 
anno”. Possono godere della proroga anche gli impianti la cui vita tecnica, 
compresa proroga, è scaduta da non oltre due anni a far data dall’11 novembre 
2014. 
La proroga necessita di autorizzazione e nulla osta. Tale autorizzazione deve 
essere concessa dagli Ustif, dopo accertamento di idoneità e controlli. 
Fonte: quotidianosicurezza.it 
Regolamento UE Biocidi, da Echa le istruzioni per restare sul mercato 
Biocides 1 sept 2015 – Apply now to stay on the market. Pubblicata da Echa una 
nota riguardante la registrazione di principi attivi fabbricati o importati contenenti 
biocidi e l’essere in regola con il Biocidal products regulation. 
L’Agenzia ricorda che a partire dal 1°settembre 2015 i prodotti o le sostanze non 
registrate non potranno più essere immesse nel mercato comunitario. Il 
Regolamento UE sui biocidi n. 528/2012, stabilisce infatti che a decorrere da tale 
data, l’impresa che intenda immettere sul mercato dell’Unione uno o più principi 
attivi contenenti biocidi presenti all’Echa: 
· un fascicolo completo sulla sostanza in questione; 
· una lettera di accesso al fascicolo completo sul principio attivo; 
· un riferimento a un fascicolo completo sul principio attivo per il quale tutti i 
periodi di protezione dei dati siano scaduti. 
Per accertarsi che il prodotto possa restare legalmente sul mercato, le aziende 
dovranno quindi prevedere in tempo alla loro registrazione: 
· assicurarsi che la prima azienda produttrice della propria catena di 
fornitura sia regolarmente registrata ai sensi dell’art. 95 del Regolamento 
biocidi; 
· avviare i preparativi di registrazione in tempo, soprattutto nel caso ci si 
voglia avvalere della condivisione di dati con altre aziende; 
· presentare la domanda in tempo utile per consentire all’Echa di valutarla 
entro la scadenza del 1° settembre 2015; 
· prevedere un margine di tempo ulteriore per fornire dati aggiuntivi, nel 
caso in cui il progetto di decisione dell’Echa sia negativo. 
Echa ha provveduto inoltre alla pubblicazione di un nuovo aggiornamento 
della guida per la registrazione dei principi attivi e dei fornitori, aggiornamento che
spiega gli obblighi per le imprese alla luce delle revisioni dell’articolo 95, entrato in 
vigore il 25 aprile 2014. 
Fonte: quotidianosicurezza.it 
Interpello 28/2015, dimissioni lavoratrice madre senza preavviso 
Ministero del Lavoro. 
Interpello 28, novembre 2014: art.9 D.lgs 124/2004 - dimissioni della lavoratrice 
madre/lavoratore padre - obbligo di preavviso - art.55, comma 5, Dlgs n.151/2001. 
Sulla corretta interpretazione dell’art. 55, c. 5, DLgs n. 151/2001, sulla possibilità della 
lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza 
l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 c.c.. La disposizione si riferisce alle 
dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino? La disposizione vale 
anche se le dimissioni sono comunicate al datore di lavoro entro il compimento del 
terzo anno? 
Al quesito la Commissione interpelli (interpello 28/2014), ha ricordato che l’art. 55, c. 
dispone che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni 
presentata dalla lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal 
lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, deve essere convalidata 
dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro. 
Con le modifiche introdotte dalla L. 92/2012 si è esteso, da un anno ai primi tre anni 
di vita del bambino, il periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida, 
“proprio al fine di predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la 
genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore”. 
Alla questione circa l’obbligo di preavviso nel caso di dimissioni, la Commissione 
risponde richiamando l’art. 55, c. 5, che recita “nel caso di dimissioni di cui al 
presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”. 
“La disposizione, sebbene faccia riferimento all’art. 55 nel suo complesso, è 
evidentemente riferita all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il 
divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino . 
Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all’estensione temporale da 
1 a 3 anni… riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni 
stesse”. 
Fonte: quotidianosicurezza.it
La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri 
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una funzione di alta vigilanza che 
riguarda la generale organizzazione delle lavorazioni e non anche il controllo 
momento per momento delle attività lavorative che è demandato ad altre figure. Di 
G.Porreca. 
E’ una chiara sentenza questa emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di 
Como di assoluzione di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
imputato dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose per un infortunio plurimo 
accaduto in un cantiere edile durante alcuni lavori di demolizione di un fabbricato, 
estremamente importante in quanto fornisce una corretta individuazione delle 
responsabilità sia di questa figura professionale che di tutti gli altri soggetti obbligati 
che operano nell’ambito di un cantiere edile (datore di lavoro, dirigente, preposto). 
Richiamando e citando pregresse decisioni espresse in merito dalla suprema Corte 
di Cassazione, infatti, il Giudice Monocratico del Tribunale ha ribadito che il 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in un cantiere 
temporaneo o mobile ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale 
organizzazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo, momento per 
momento, delle attività lavorative, controllo che è demandato invece ad altre 
figure. 
Il compito di “verifica” del coordinatore per l’esecuzione, ha sostenuto il Giudice in 
questa sentenza, così come previsto dalle disposizioni di legge in materia di salute e 
di sicurezza sul lavoro, non può essere confuso con quello della “vigilanza” assidua 
che è a carico del datore di lavoro. E’ quest’ultimo, infatti, che è titolare di una 
posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e che ha, pertanto, l'obbligo di 
predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l'esecuzione 
dei lavori, a nulla rilevando la compresenza di un coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione titolari a loro volta di autonome e 
concorrenti posizioni di garanzia. 
Fonte: puntosicuro.it
La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri 
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una funzione di alta vigilanza che 
riguarda la generale organizzazione delle lavorazioni e non anche il controllo 
momento per momento delle attività lavorative che è demandato ad altre figure. Di 
G.Porreca. 
E’ una chiara sentenza questa emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di 
Como di assoluzione di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
imputato dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose per un infortunio plurimo 
accaduto in un cantiere edile durante alcuni lavori di demolizione di un fabbricato, 
estremamente importante in quanto fornisce una corretta individuazione delle 
responsabilità sia di questa figura professionale che di tutti gli altri soggetti obbligati 
che operano nell’ambito di un cantiere edile (datore di lavoro, dirigente, preposto). 
Richiamando e citando pregresse decisioni espresse in merito dalla suprema Corte 
di Cassazione, infatti, il Giudice Monocratico del Tribunale ha ribadito che il 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in un cantiere 
temporaneo o mobile ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale 
organizzazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo, momento per 
momento, delle attività lavorative, controllo che è demandato invece ad altre 
figure. 
Il compito di “verifica” del coordinatore per l’esecuzione, ha sostenuto il Giudice in 
questa sentenza, così come previsto dalle disposizioni di legge in materia di salute e 
di sicurezza sul lavoro, non può essere confuso con quello della “vigilanza” assidua 
che è a carico del datore di lavoro. E’ quest’ultimo, infatti, che è titolare di una 
posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e che ha, pertanto, l'obbligo di 
predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l'esecuzione 
dei lavori, a nulla rilevando la compresenza di un coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione titolari a loro volta di autonome e 
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Fonte: puntosicuro.it

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News SSL 29 2014

  • 1. News 29/SSL/2014 Lunedì, 15 dicembre 2014 Incentivi Smart e Start, in circolare MSE indicazioni e scadenza domande Il Ministero dello Sviluppo Economico definisce i termini per l’accesso alle agevolazioni Smart & Start. ROMA – Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 ha definito modalità e termini per l’accesso alle agevolazioni Smart & Start, sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale. L’intervento, in attuazione del Decreto 24 settembre 2014 (Riordino Smart & Start), prevede l’agevolazione di programmi d’investimento e costi d’esercizio realizzati e sostenuti nell’ambito di piani d’impresa: · “caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo; · mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale; · finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.” Grazie a questa misura le start-up innovative potranno beneficiare di un finanziamento agevolato senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile. Le sole imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione potranno inoltre usufruire di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale. Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 16 febbraio 2015 esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica predisposta su Invitalia. Fonte:Circolare n.68032 del 10/12/2014 Sovraccarico arti superiori, i rischi per gli addetti cassa dei supermercati La scheda di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori n. 53 ospitata nell’opuscolo dell’Inail che abbiamo commentato in precedenti articoli, analizza il compito lavorativo dell’addetto cassa del supermercato.
  • 2. Il test di valutazione Inail. Il compito è svolto in un discount di alimentari con un totale di tre banchi con cassa, costituiti da nastro trasportatore automatico anteriore, scanner di lettura orizzontale e verticale, tastiera con visore, registratore di cassa, bancomat, cassetto denaro, bacino di raccolta inclinato posteriore e sgabello. L’operatore inizia a passare gli oggetti, prelevando il primo con la mano sx dal nastro trasportatore, passandolo nella mano dx e successivamente sullo scanner. L’oggetto viene poi posato sul piano di destra e contemporaneamente viene afferrato un secondo prodotto con la sx. Nel caso di oggetti ingombranti o pesanti (max 15 kg), l’operatore li afferra con entrambe le mani. Quando l’operatore è seduto, in questa fase i gomiti sono privi di appoggio. Terminati i prodotti, l’operatore si volta a sinistra per consegnare la busta, provvede a riscuotere, in contanti o con bancomat, calcola l’eventuale resto battendo sulla tastiera; la cassa si apre automaticamente davanti all’operatore, che consegna l’eventuale resto e lo scontrino, dal registratore posto sulla destra. Nei tempi di attesa di questa seconda fase (riscossione, battitura, consegna scontrino) le braccia riposano appoggiate sul piano se l’operatore è in posizione seduta; quando l’operatore è in piedi appoggia invece le mani sul piano. L’intera operazione, secondo la valutazione dei tecnici dell’Inail, che hanno considerato come ciclo di lavoro il passaggio di una spesa media di 50 articoli, dura 3 minuti, nell’arco dei quali il compito dell’operatore comporta l’effettuazione di movimenti rapidi soprattutto da parte dell’arto dx con grado moderato a carico dell’arto dx e sx. La forza stimata è di grado moderato con entrambi gli arti superiori per 1/3 della durata del ciclo. Quanto alle posture, la spalla sx è in postura incongrua per circa il 20% del ciclo, entrambi i gomiti ed i polsi sono in postura incongrua per oltre la metà del tempo di ciclo, il mantenimento della presa pinch o palmare è per l’80% del ciclo con entrambe le mani. Le patologie a carico degli arti superiori che, nel tempo, potrebbero instaurarsi sono: sindrome del tunnel carpale; tendiniti a carico del sovraspinoso e del capolungo del bicipite; borsite della spalla; epicondilite; epitrocleite; sindrome di De Quervain; dito a scatto… Questi gli interventi di prevenzione suggeriti dall’opuscolo Inail. Il lavoro non è omogeneo, seguendo l’andamento dei flussi di clientela sia all’interno di una stessa giornata che nel corso della settimana. Nei piccoli supermercati l’addetto alla cassa svolge in ogni caso anche altri compiti, quali il riempimento degli scaffali, le piccole pulizie e la movimentazione della frutta. Nella valutazione del rischio occorre quindi considerare anche questi aspetti che,
  • 3. se da un lato possono favorire il recupero, dall’altro possono esporre a rischi aggiuntivi per gli arti superiori e/o per il rachide. Con adeguate pause e tempi di recupero, e limitata tempistica giornaliera di adibizione pari a massimo 2 ore, l’attività degli operatori alla cassa potrebbe essere caratterizzata da un rischio di entità molto lieve a carico dell’arto destro e accettabile a carico del sinistro. Fonte: quotidianosicurezza.it Ministero Trasporti, decreto 25 novembre, proroga vita tecnica impianti a fune Pubblicato in GU del 12 dicembre 2014 n.288 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2014 con la proroga di un anno della vita tecnica degli impianti a fune. Il provvedimento cita il Decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 n. 23 e richiama le disposizioni della Legge 11 novembre 2014, n. 164 (Sblocca Italia). La Legge 11 novembre 2014 così citava: “1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. 3. Possono godere dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali”. L’articolo 1 del decreto 25 novembre quindi stabilisce che: “Gli impianti a fune, la cui vita tecnica – ai sensi del paragrafo 3.1 delle norme regolamentari del decreto del
  • 4. Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 – compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge non è scaduta, possono godere di una proroga di un anno”. Possono godere della proroga anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa proroga, è scaduta da non oltre due anni a far data dall’11 novembre 2014. La proroga necessita di autorizzazione e nulla osta. Tale autorizzazione deve essere concessa dagli Ustif, dopo accertamento di idoneità e controlli. Fonte: quotidianosicurezza.it Regolamento UE Biocidi, da Echa le istruzioni per restare sul mercato Biocides 1 sept 2015 – Apply now to stay on the market. Pubblicata da Echa una nota riguardante la registrazione di principi attivi fabbricati o importati contenenti biocidi e l’essere in regola con il Biocidal products regulation. L’Agenzia ricorda che a partire dal 1°settembre 2015 i prodotti o le sostanze non registrate non potranno più essere immesse nel mercato comunitario. Il Regolamento UE sui biocidi n. 528/2012, stabilisce infatti che a decorrere da tale data, l’impresa che intenda immettere sul mercato dell’Unione uno o più principi attivi contenenti biocidi presenti all’Echa: · un fascicolo completo sulla sostanza in questione; · una lettera di accesso al fascicolo completo sul principio attivo; · un riferimento a un fascicolo completo sul principio attivo per il quale tutti i periodi di protezione dei dati siano scaduti. Per accertarsi che il prodotto possa restare legalmente sul mercato, le aziende dovranno quindi prevedere in tempo alla loro registrazione: · assicurarsi che la prima azienda produttrice della propria catena di fornitura sia regolarmente registrata ai sensi dell’art. 95 del Regolamento biocidi; · avviare i preparativi di registrazione in tempo, soprattutto nel caso ci si voglia avvalere della condivisione di dati con altre aziende; · presentare la domanda in tempo utile per consentire all’Echa di valutarla entro la scadenza del 1° settembre 2015; · prevedere un margine di tempo ulteriore per fornire dati aggiuntivi, nel caso in cui il progetto di decisione dell’Echa sia negativo. Echa ha provveduto inoltre alla pubblicazione di un nuovo aggiornamento della guida per la registrazione dei principi attivi e dei fornitori, aggiornamento che
  • 5. spiega gli obblighi per le imprese alla luce delle revisioni dell’articolo 95, entrato in vigore il 25 aprile 2014. Fonte: quotidianosicurezza.it Interpello 28/2015, dimissioni lavoratrice madre senza preavviso Ministero del Lavoro. Interpello 28, novembre 2014: art.9 D.lgs 124/2004 - dimissioni della lavoratrice madre/lavoratore padre - obbligo di preavviso - art.55, comma 5, Dlgs n.151/2001. Sulla corretta interpretazione dell’art. 55, c. 5, DLgs n. 151/2001, sulla possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 c.c.. La disposizione si riferisce alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino? La disposizione vale anche se le dimissioni sono comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno? Al quesito la Commissione interpelli (interpello 28/2014), ha ricordato che l’art. 55, c. dispone che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro. Con le modifiche introdotte dalla L. 92/2012 si è esteso, da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, il periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida, “proprio al fine di predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore”. Alla questione circa l’obbligo di preavviso nel caso di dimissioni, la Commissione risponde richiamando l’art. 55, c. 5, che recita “nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”. “La disposizione, sebbene faccia riferimento all’art. 55 nel suo complesso, è evidentemente riferita all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino . Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all’estensione temporale da 1 a 3 anni… riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse”. Fonte: quotidianosicurezza.it
  • 6. La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale organizzazione delle lavorazioni e non anche il controllo momento per momento delle attività lavorative che è demandato ad altre figure. Di G.Porreca. E’ una chiara sentenza questa emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Como di assoluzione di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, imputato dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose per un infortunio plurimo accaduto in un cantiere edile durante alcuni lavori di demolizione di un fabbricato, estremamente importante in quanto fornisce una corretta individuazione delle responsabilità sia di questa figura professionale che di tutti gli altri soggetti obbligati che operano nell’ambito di un cantiere edile (datore di lavoro, dirigente, preposto). Richiamando e citando pregresse decisioni espresse in merito dalla suprema Corte di Cassazione, infatti, il Giudice Monocratico del Tribunale ha ribadito che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in un cantiere temporaneo o mobile ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale organizzazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle attività lavorative, controllo che è demandato invece ad altre figure. Il compito di “verifica” del coordinatore per l’esecuzione, ha sostenuto il Giudice in questa sentenza, così come previsto dalle disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, non può essere confuso con quello della “vigilanza” assidua che è a carico del datore di lavoro. E’ quest’ultimo, infatti, che è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e che ha, pertanto, l'obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l'esecuzione dei lavori, a nulla rilevando la compresenza di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione titolari a loro volta di autonome e concorrenti posizioni di garanzia. Fonte: puntosicuro.it
  • 7. La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale organizzazione delle lavorazioni e non anche il controllo momento per momento delle attività lavorative che è demandato ad altre figure. Di G.Porreca. E’ una chiara sentenza questa emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Como di assoluzione di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, imputato dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose per un infortunio plurimo accaduto in un cantiere edile durante alcuni lavori di demolizione di un fabbricato, estremamente importante in quanto fornisce una corretta individuazione delle responsabilità sia di questa figura professionale che di tutti gli altri soggetti obbligati che operano nell’ambito di un cantiere edile (datore di lavoro, dirigente, preposto). Richiamando e citando pregresse decisioni espresse in merito dalla suprema Corte di Cassazione, infatti, il Giudice Monocratico del Tribunale ha ribadito che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in un cantiere temporaneo o mobile ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale organizzazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle attività lavorative, controllo che è demandato invece ad altre figure. Il compito di “verifica” del coordinatore per l’esecuzione, ha sostenuto il Giudice in questa sentenza, così come previsto dalle disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, non può essere confuso con quello della “vigilanza” assidua che è a carico del datore di lavoro. E’ quest’ultimo, infatti, che è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e che ha, pertanto, l'obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l'esecuzione dei lavori, a nulla rilevando la compresenza di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione titolari a loro volta di autonome e concorrenti posizioni di garanzia. Fonte: puntosicuro.it