1. News 29/SSL/2014
Lunedì, 15 dicembre 2014
Incentivi Smart e Start, in circolare MSE indicazioni e scadenza domande
Il Ministero dello Sviluppo Economico definisce i termini per l’accesso alle
agevolazioni Smart & Start.
ROMA – Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 68032 del 10
dicembre 2014 ha definito modalità e termini per l’accesso alle agevolazioni Smart
& Start, sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio
nazionale.
L’intervento, in attuazione del Decreto 24 settembre 2014 (Riordino Smart &
Start), prevede l’agevolazione di programmi d’investimento e costi d’esercizio
realizzati e sostenuti nell’ambito di piani d’impresa:
· “caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo;
· mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia
digitale;
· finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca
pubblica e privata.”
Grazie a questa misura le start-up innovative potranno beneficiare di un
finanziamento agevolato senza interessi, nella forma della sovvenzione
rimborsabile. Le sole imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione potranno inoltre usufruire di servizi di
tutoraggio tecnico-gestionale.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00
del 16 febbraio 2015 esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura
informatica predisposta su Invitalia.
Fonte:Circolare n.68032 del 10/12/2014
Sovraccarico arti superiori, i rischi per gli addetti cassa dei supermercati
La scheda di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori n. 53 ospitata
nell’opuscolo dell’Inail che abbiamo commentato in precedenti articoli, analizza il
compito lavorativo dell’addetto cassa del supermercato.
2. Il test di valutazione Inail. Il compito è svolto in un discount di alimentari con un totale
di tre banchi con cassa, costituiti da nastro trasportatore automatico anteriore,
scanner di lettura orizzontale e verticale, tastiera con visore, registratore di cassa,
bancomat, cassetto denaro, bacino di raccolta inclinato posteriore e sgabello.
L’operatore inizia a passare gli oggetti, prelevando il primo con la mano sx dal
nastro trasportatore, passandolo nella mano dx e successivamente sullo scanner.
L’oggetto viene poi posato sul piano di destra e contemporaneamente viene
afferrato un secondo prodotto con la sx. Nel caso di oggetti ingombranti o pesanti
(max 15 kg), l’operatore li afferra con entrambe le mani.
Quando l’operatore è seduto, in questa fase i gomiti sono privi di appoggio.
Terminati i prodotti, l’operatore si volta a sinistra per consegnare la busta, provvede
a riscuotere, in contanti o con bancomat, calcola l’eventuale resto battendo sulla
tastiera; la cassa si apre automaticamente davanti all’operatore, che consegna
l’eventuale resto e lo scontrino, dal registratore posto sulla destra. Nei tempi di
attesa di questa seconda fase (riscossione, battitura, consegna scontrino) le braccia
riposano appoggiate sul piano se l’operatore è in posizione seduta; quando
l’operatore è in piedi appoggia invece le mani sul piano.
L’intera operazione, secondo la valutazione dei tecnici dell’Inail, che hanno
considerato come ciclo di lavoro il passaggio di una spesa media di 50 articoli, dura
3 minuti, nell’arco dei quali il compito dell’operatore comporta l’effettuazione di
movimenti rapidi soprattutto da parte dell’arto dx con grado moderato a carico
dell’arto dx e sx. La forza stimata è di grado moderato con entrambi gli arti superiori
per 1/3 della durata del ciclo.
Quanto alle posture, la spalla sx è in postura incongrua per circa il 20% del ciclo,
entrambi i gomiti ed i polsi sono in postura incongrua per oltre la metà del tempo di
ciclo, il mantenimento della presa pinch o palmare è per l’80% del ciclo con
entrambe le mani.
Le patologie a carico degli arti superiori che, nel tempo, potrebbero instaurarsi sono:
sindrome del tunnel carpale; tendiniti a carico del sovraspinoso e del capolungo del
bicipite; borsite della spalla; epicondilite; epitrocleite; sindrome di De Quervain; dito
a scatto…
Questi gli interventi di prevenzione suggeriti dall’opuscolo Inail. Il lavoro non è
omogeneo, seguendo l’andamento dei flussi di clientela sia all’interno di una stessa
giornata che nel corso della settimana.
Nei piccoli supermercati l’addetto alla cassa svolge in ogni caso anche altri compiti,
quali il riempimento degli scaffali, le piccole pulizie e la movimentazione della frutta.
Nella valutazione del rischio occorre quindi considerare anche questi aspetti che,
3. se da un lato possono favorire il recupero, dall’altro possono esporre a rischi
aggiuntivi per gli arti superiori e/o per il rachide.
Con adeguate pause e tempi di recupero, e limitata tempistica giornaliera di
adibizione pari a massimo 2 ore, l’attività degli operatori alla cassa potrebbe essere
caratterizzata da un rischio di entità molto lieve a carico dell’arto
destro e accettabile a carico del sinistro.
Fonte: quotidianosicurezza.it
Ministero Trasporti, decreto 25 novembre, proroga vita tecnica impianti a fune
Pubblicato in GU del 12 dicembre 2014 n.288 il decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2014 con la proroga di un anno della
vita tecnica degli impianti a fune.
Il provvedimento cita il Decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 n. 23 e
richiama le disposizioni della Legge 11 novembre 2014, n. 164 (Sblocca Italia).
La Legge 11 novembre 2014 così citava: “1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle
norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza
di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai
medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici
ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli
impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti
disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno,
previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei
competenti uffici ministeriali.
3. Possono godere dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita
tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è
scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai fini della
sicurezza dell’esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali”.
L’articolo 1 del decreto 25 novembre quindi stabilisce che: “Gli impianti a fune, la cui
vita tecnica – ai sensi del paragrafo 3.1 delle norme regolamentari del decreto del
4. Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 – compresa l’eventuale proroga prevista dalle
vigenti disposizioni di legge non è scaduta, possono godere di una proroga di un
anno”. Possono godere della proroga anche gli impianti la cui vita tecnica,
compresa proroga, è scaduta da non oltre due anni a far data dall’11 novembre
2014.
La proroga necessita di autorizzazione e nulla osta. Tale autorizzazione deve
essere concessa dagli Ustif, dopo accertamento di idoneità e controlli.
Fonte: quotidianosicurezza.it
Regolamento UE Biocidi, da Echa le istruzioni per restare sul mercato
Biocides 1 sept 2015 – Apply now to stay on the market. Pubblicata da Echa una
nota riguardante la registrazione di principi attivi fabbricati o importati contenenti
biocidi e l’essere in regola con il Biocidal products regulation.
L’Agenzia ricorda che a partire dal 1°settembre 2015 i prodotti o le sostanze non
registrate non potranno più essere immesse nel mercato comunitario. Il
Regolamento UE sui biocidi n. 528/2012, stabilisce infatti che a decorrere da tale
data, l’impresa che intenda immettere sul mercato dell’Unione uno o più principi
attivi contenenti biocidi presenti all’Echa:
· un fascicolo completo sulla sostanza in questione;
· una lettera di accesso al fascicolo completo sul principio attivo;
· un riferimento a un fascicolo completo sul principio attivo per il quale tutti i
periodi di protezione dei dati siano scaduti.
Per accertarsi che il prodotto possa restare legalmente sul mercato, le aziende
dovranno quindi prevedere in tempo alla loro registrazione:
· assicurarsi che la prima azienda produttrice della propria catena di
fornitura sia regolarmente registrata ai sensi dell’art. 95 del Regolamento
biocidi;
· avviare i preparativi di registrazione in tempo, soprattutto nel caso ci si
voglia avvalere della condivisione di dati con altre aziende;
· presentare la domanda in tempo utile per consentire all’Echa di valutarla
entro la scadenza del 1° settembre 2015;
· prevedere un margine di tempo ulteriore per fornire dati aggiuntivi, nel
caso in cui il progetto di decisione dell’Echa sia negativo.
Echa ha provveduto inoltre alla pubblicazione di un nuovo aggiornamento
della guida per la registrazione dei principi attivi e dei fornitori, aggiornamento che
5. spiega gli obblighi per le imprese alla luce delle revisioni dell’articolo 95, entrato in
vigore il 25 aprile 2014.
Fonte: quotidianosicurezza.it
Interpello 28/2015, dimissioni lavoratrice madre senza preavviso
Ministero del Lavoro.
Interpello 28, novembre 2014: art.9 D.lgs 124/2004 - dimissioni della lavoratrice
madre/lavoratore padre - obbligo di preavviso - art.55, comma 5, Dlgs n.151/2001.
Sulla corretta interpretazione dell’art. 55, c. 5, DLgs n. 151/2001, sulla possibilità della
lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza
l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 c.c.. La disposizione si riferisce alle
dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino? La disposizione vale
anche se le dimissioni sono comunicate al datore di lavoro entro il compimento del
terzo anno?
Al quesito la Commissione interpelli (interpello 28/2014), ha ricordato che l’art. 55, c.
dispone che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni
presentata dalla lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal
lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, deve essere convalidata
dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
Con le modifiche introdotte dalla L. 92/2012 si è esteso, da un anno ai primi tre anni
di vita del bambino, il periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida,
“proprio al fine di predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la
genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore”.
Alla questione circa l’obbligo di preavviso nel caso di dimissioni, la Commissione
risponde richiamando l’art. 55, c. 5, che recita “nel caso di dimissioni di cui al
presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”.
“La disposizione, sebbene faccia riferimento all’art. 55 nel suo complesso, è
evidentemente riferita all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il
divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino .
Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all’estensione temporale da
1 a 3 anni… riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni
stesse”.
Fonte: quotidianosicurezza.it
6. La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una funzione di alta vigilanza che
riguarda la generale organizzazione delle lavorazioni e non anche il controllo
momento per momento delle attività lavorative che è demandato ad altre figure. Di
G.Porreca.
E’ una chiara sentenza questa emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di
Como di assoluzione di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
imputato dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose per un infortunio plurimo
accaduto in un cantiere edile durante alcuni lavori di demolizione di un fabbricato,
estremamente importante in quanto fornisce una corretta individuazione delle
responsabilità sia di questa figura professionale che di tutti gli altri soggetti obbligati
che operano nell’ambito di un cantiere edile (datore di lavoro, dirigente, preposto).
Richiamando e citando pregresse decisioni espresse in merito dalla suprema Corte
di Cassazione, infatti, il Giudice Monocratico del Tribunale ha ribadito che il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in un cantiere
temporaneo o mobile ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale
organizzazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo, momento per
momento, delle attività lavorative, controllo che è demandato invece ad altre
figure.
Il compito di “verifica” del coordinatore per l’esecuzione, ha sostenuto il Giudice in
questa sentenza, così come previsto dalle disposizioni di legge in materia di salute e
di sicurezza sul lavoro, non può essere confuso con quello della “vigilanza” assidua
che è a carico del datore di lavoro. E’ quest’ultimo, infatti, che è titolare di una
posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e che ha, pertanto, l'obbligo di
predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l'esecuzione
dei lavori, a nulla rilevando la compresenza di un coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed in fase di esecuzione titolari a loro volta di autonome e
concorrenti posizioni di garanzia.
Fonte: puntosicuro.it
7. La non responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una funzione di alta vigilanza che
riguarda la generale organizzazione delle lavorazioni e non anche il controllo
momento per momento delle attività lavorative che è demandato ad altre figure. Di
G.Porreca.
E’ una chiara sentenza questa emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di
Como di assoluzione di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
imputato dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose per un infortunio plurimo
accaduto in un cantiere edile durante alcuni lavori di demolizione di un fabbricato,
estremamente importante in quanto fornisce una corretta individuazione delle
responsabilità sia di questa figura professionale che di tutti gli altri soggetti obbligati
che operano nell’ambito di un cantiere edile (datore di lavoro, dirigente, preposto).
Richiamando e citando pregresse decisioni espresse in merito dalla suprema Corte
di Cassazione, infatti, il Giudice Monocratico del Tribunale ha ribadito che il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in un cantiere
temporaneo o mobile ha una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale
organizzazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo, momento per
momento, delle attività lavorative, controllo che è demandato invece ad altre
figure.
Il compito di “verifica” del coordinatore per l’esecuzione, ha sostenuto il Giudice in
questa sentenza, così come previsto dalle disposizioni di legge in materia di salute e
di sicurezza sul lavoro, non può essere confuso con quello della “vigilanza” assidua
che è a carico del datore di lavoro. E’ quest’ultimo, infatti, che è titolare di una
posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e che ha, pertanto, l'obbligo di
predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per l'esecuzione
dei lavori, a nulla rilevando la compresenza di un coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed in fase di esecuzione titolari a loro volta di autonome e
concorrenti posizioni di garanzia.
Fonte: puntosicuro.it