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News 46/SSL/2015
Lunedì, 23 Novembre 2015
Patentino fitofarmaci: obbligatorio per tutti dal 26 novembre 2015
Il Pan-Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede
che scatti dal 26 novembre l'obbligo di possesso di un apposito patentino per
chiunque intenda acquistare e/o utilizzare - sia a titolo professionale in un'azienda
agricola che per hobby nel proprio orto o giardino - agrofarmaci, pesticidi e tutte le
altre sostanze necessarie nei trattamenti delle piante coltivate
Si potrà conseguire il patentino previsto dalla legge frequentando un corso di 20 ore,
diviso in almeno sei incontri, al termine del quale si dovrà sostenere un esame. La
durata dei corsi è coerente con quanto previsto dal Pan: quelli di base di almeno 20
ore (prima erano soltanto di 18), quelli di aggiornamento di 12 (prima erano di 9).
Anche i contenuti devono comprendere gli argomenti riportati nel Piano.
Chi è in possesso di specifici titoli di studio (laureati in chimica, medicina e chirurgia,
medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia e i periti
chimici) è esentato dalla partecipazione al corso, ma deve sostenere l'esame.
Chi è in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di
laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali,
ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie è esentato dall'obbligo
di frequenza al corso.
Il Patentino dura 5 anni e può essere rinnovato su richiesta.
Viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province Autonome ed ha validità su tutto il
territorio nazionale.
Sul Patentino sono riportati i dati e la foto dell’intestatario, oltre alla date di rilascio e
scadenza.
Per ottenere il rinnovo del Patentino, è necessario frequentare un corso di
aggiornamento di almeno 12 ore presso un ente accreditato, con frequenza minima
obbligatoria del 75%. La partecipazione alle attività formative è obbligatoria per
tutti, in possesso o meno dei titoli di studio sopra elencati. In questa fase, non sono
previsti esami, ma è sufficiente l’attestazione di frequenza ai corsi specifici.
I Patentini rilasciati prima del 26 novembre 2014 mantengono la loro validità e alla
scadenza naturale saranno rinnovati secondo le nuove regole.
Il patentino sarà indispensabile per acquistare tutti i prodotti fitosanitari destinati a un
uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di
pericolo; chi non ne sarà in possesso potrà acquistare ed utilizzare solamente
prodotti destinati a un uso non professionale (in base alla nuova classificazione dei
prodotti, che entrerà in vigore sempre dal 26 novembre 2015).
La formazione riguarda anche le due figure professionali dei distributori e consulenti.
Anche chi vende i prodotti fitosanitari (distributore) deve avere una specifica
"abilitazione alla vendita" che viene rilasciata dalla Asl competente. Il certificato di
abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita.
Chi intende svolgere consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari, indirizzata anche
alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti
fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi, deve essere in possesso del certificato di
abilitazione. Il documento sarà rilasciato dalla Regione a diplomati o laureati in
discipline agrarie e forestali che abbiano frequentato corsi specifici e sarà valido su
tutto il territorio nazionale.
Il "certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo" dei prodotti fitosanitari (questo il
nome corretto del patentino), rilasciato dalle Province alle persone maggiorenni, è
personale, mantiene la sua validità su tutto il territorio nazionale per cinque anni e
deve riportare i dati anagrafici e la foto dell'intestatario, la data di rilascio e quella di
scadenza, oltre la quale deve essere rinnovato su richiesta del titolare.
Fonte:http://www.freshplaza.it e lucusinforma.com
Marittimo, responsabilità Stato bandiera da CLM 2006, decreto esame preliminare
Lavoro marittimo. Il Governo, nella seduta n.90 del 13 novembre 2015, ha approvato
in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a
talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.
Convenzione lavoro marittimo
Si tratta dell’applicazione di una direttiva che riporta norme intese ad assicurare che
gli Stati membri adempiano efficacemente ai loro obblighi di Stati di bandiera per
quanto riguarda l’attuazione delle parti pertinenti della CLM 2006, Convenzione
del lavoro marittimo ratificata dall’Italia nell’ottobre 2013.
Controllo della conformità, personale responsabile del controllo di conformità,
reclami a bordo. La direttiva ha come obiettivo immediato quello “di garantire in
maniera efficace il rispetto delle norme della convenzione mediante nuove e più
incisive procedure ispettive volte ad accertare le condizioni di vita e di lavoro a
bordo, con l’attribuzione di più ampi poteri agli ispettori del Corpo delle Capitanerie
di porto, che possono, in casi tassativi, procedere anche al fermo della nave”.
Diporto e moto d’acqua
Ancora per quanto riguarda il mare, è stato approvato in esame preliminare il
decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
Si tratta di un decreto che stabilisce i requisiti per i quali i prodotti potranno ottenere
la marcatura Ce, e saranno gli unici prodotti che potranno circolare nell’Unione.
(Articolo di Corrado De Paolis).
Fonte:quotidianosicurezza.it
Lavoro nero e caporalato, Consiglio dei Ministri approva disegno di legge
Lavoro nero e caporalato. Il Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015, nella stessa
seduta nella quale ha approvato il decreto preliminare per l’attuazione
della direttiva 2014/27/Ue, ha approvato un disegno di legge per contrastare il
lavoro nero e il caporalato in agricoltura.
Varie le misure previste dal ddl. Per quanto riguarda il penale viene introdotto
l’obbligo d’arresto in caso di flagranza di reato e analogamente si rende
obbligatoria la confisca del prodotto e del profitto del reato. “In questa prospettiva,
pertanto, nel caso di condanna il giudice ordinerà sempre la confisca delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato (a titolo esemplificativo, i
mezzi utilizzati per accompagnare i lavoratori sul luogo di lavoro, gli immobili
destinati ad accoglierli per la notte) come pure delle cose che ne costituiscono il
prodotto o il profitto”. Con la possibilità inoltre dell’applicazione della confisca per
l’equivalente su altri beni.
Viene aggiunto il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
nell’elenco dei reati per i quali è possibile la confisca estesa o allargata. E lo stesso
reato (articolo 603 bis Cp) viene inserito anche tra quelli che implicano
responsabilità amministrativa in solido da parte degli enti che ne beneficiano.
Per quanto riguarda le vittime, queste potranno essere annoverate tra le
beneficiarie dell’indennizzo da fondo anti-tratta e per prevenire il fenomeno dello
sfruttamento, gli sportelli unici per l’immigrazione, le istituzioni e gli enti addetti
verranno annoverati tra i soggetti che potranno aderire alla Rete del lavoro agricolo
di qualità.
Infine l’accoglienza ai lavoratori stagionali: “le amministrazioni statali saranno
direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel
settore agricolo, attraverso un piano congiunto di interventi per l’accoglienza di
tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli.
L’obiettivo è tutelare la sicurezza e la dignità dei lavoratori ed evitare lo
sfruttamento ulteriore della manodopera anche straniera. Il piano sarà stabilito con il
coinvolgimento delle Regioni, delle province autonome e delle amministrazioni
locali nonché delle organizzazioni di terzo settore”. (Articolo di Corrado De Paolis).
Fonte:quotidianosicurezza.it
Clp, approvato in esame preliminare decreto attuazione direttiva 2014/27/UE
Clp e direttiva 2014/27/UE. Il Consiglio dei Ministri nella seduta n.90 del 13 novembre
2015 ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo riguardante
l’attuazione della Direttiva 2014/27/Ue che allinea al Regolamento Clp 1272/2008
le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e2004/37/CE.
Direttiva 2014/27/Ue
La direttiva in questione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue nel febbraio 2014,
allinea al Regolamento Clple citate direttive che riguardano in particolare
segnaletica, gestanti, giovani lavoratori, esposizione ad agenti cancerogeni
mutageni.
L’adozione di tale provvedimento nell’ordinamento italiano è stata prevista anche
dallaLegge di delegazione europea 2014. (Articolo di Corrado De Paolis).
Fonte:quotidianosicurezza.it
Il D.lgs. 151/2015 e l’abrogazione del registro infortuni
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 si avrà l’abolizione dell'obbligo di tenuta
del registro infortuni a decorrere dal 23 dicembre 2015. Le modifiche del D.Lgs.
81/2008, il SINP mancante e la nuova denuncia alla Commissione europea.
Alcune delle novità contenute in uno dei decreti correlati all’attuazione delle
deleghe del “Jobs Act” ( legge 10 dicembre 2014, n. 183) riguarda il registro
infortuni, un documento riepilogativo finalizzato a fornire dati sull'andamento del
fenomeno infortunistico all'interno delle imprese. Un registro che, riprendendo le
parole di una vecchia circolare del Ministero del Lavoro, ha lo scopo di “fornire ai
dirigenti ed ai preposti delle aziende le indicazioni necessarie alla prevenzione degli
infortuni”. E, soprattutto, di dare agli organi di vigilanza in materia di salute e
sicurezza “uno strumento di controllo, per valutare la frequenza, la gravità e le cause
degli infortuni nell'azienda e di guida per indirizzare l'attività di vigilanza”.
Prima di affrontare le novità del D.Lgs. 151/2015, ricordiamo che il D.Lgs. 81/2008, in
relazione alla “documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e
delle malattie professionali”, aveva già previsto nel 2008 una sua abrogazione:
Articolo 53 - Tenuta della documentazione
(...)
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui
all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni
relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e
biologici.
(...)
L’abrogazione sarebbe avvenuta a seguito dell’istituzione del SINP, il Sistema
Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali (istituito
appunto dall’art. 8 del Testo Unico), un importante strumento nato per fornire “dati
utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di tutti i soggetti coinvolti
nella tutela della salute dei lavoratori”.
Uno strumento che, purtroppo, rappresenta ad oggi una delle principali carenze
della nostra normativa: il decreto interministeriale, dal 2008, non è mai stato
emanato.
E l’ interpello n. 9/2014, aveva chiarito che in attesa dell'emanazione del nuovo
decreto interministeriale (art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008) istitutivo del SINP - che
disciplinando le modalità di comunicazione degli infortuni avrebbe fatto “venir
meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie”
- le aziende che ricadevano nella sfera di applicazione del registro erano “soggette
alla tenuta del registro infortuni”. E questo mentre molte Regioni in questi anni, ad
esempio la Regione Lombardia e la Regione Veneto, avevano soppresso l’obbligo
di vidimazione del registro infortuni.
In questa situazione, complicata dall’impaludamento e dai ritardi del decreto di
istituzione del SINP (di cui parleremo nei prossimi giorni con un intervista a Cinzia
Frascheri), interviene ora ilDecreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni
di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico
di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Vediamo innanzitutto quanto indicato dal nuovo D.Lgs. 151/2015 all’articolo 20 e
21...
Art. 21 - Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(...)
4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di tenuta del registro
infortuni.
(...)
Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(...)
h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed» sono soppresse;
(...)
Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si prevede la soppressione del riferimento al registro
infortuni nell’articolo 53 del D.Lgs. 81/2008 e - in coordinamento con quanto previsto
all'articolo 21, comma 4 – l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni a
decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto
151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Dunque l’abolizione sarà effettiva
dal 23 dicembre 2015.
Riportiamo per chiarezza l’articolo del TU, come corretto dal D.Lgs. 151/2015:
Articolo 53 - Tenuta della documentazione
(...)
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui
all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni
relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
(...)
Rimane da chiedersi ora se l’aver anticipato l’abrogazione del registro prima del
decreto interministeriale ex art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008 e dell’operatività del
SINP, non possa essere un elemento in grado di diminuire, anche solo
temporaneamente, le strategie di prevenzione e di vigilanza in materia di salute e
sicurezza.
Chi è sicuramente di questo avviso è l’RLS toscano Marco Bazzoni che in questi anni
ha presentato una serie di denunce alla Commissione europea per supposte (in
molti casi riconosciute) violazioni delle direttive europee e che ha recentemente
ricevuto anche una menzione speciale del Premio giornalistico Pietro Di Donato per
la sicurezza sul lavoro.
Marco Bazzoni ha recentemente presentato una nuova denuncia - già protocollata
dalla Commissione con n. CHAP(2015)02849 - che riguarda anche il registro infortuni.
Non possiamo che concludere il nostro articolo sulle novità del registro infortuni con
alcune sue risposte alle nostre domande.
Cosa riguarda la nuova denuncia in materia di sicurezza e salute sul lavoro?
Marco Bazzoni: “La denuncia riguarda il non corretto recepimento della direttiva
quadro 89/391/CEE da parte del D.Lgs. 151/2015. In particolare, verte sulla
abolizione della tenuta del registro infortuni e sul fatto di permettere al datore di
lavoro di occuparsi direttamente di primo soccorso, antincendio e evacuazione. La
denuncia si sofferma anche sul lavoro accessorio e quello volontario...”.
Quali potrebbero essere i tempi di questa denuncia che è stata già ricevuta e
protocollata?
Marco Bazzoni: “I tempi sono abbastanza lunghi, in genere la Commissione Europea
ha 12 mesi per prendere una decisione (ma 12 mesi sono il minimo). In genere per
arrivare ad aprire una procedura d'infrazione passano anche 24 mesi”.
In diversi casi l’Unione Europea e lo stesso legislatore nazionale hanno dimostrato
che alcune delle contestazioni passate erano fondate...
Marco Bazzoni: “Si, la Commissione Europea mi ha dato ragione due volte e il
Governo Italiano si è adeguato due volte con la Legge Europea 2013 bis e la Legge
Europea 2014. Ad esempio l’Italia si è dovuta adeguare, a quanto richiesto dalla
Commissione, relativamente alla proroga dei termini prescritti per la redazione di un
documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche
sostanziali apportate allo stesso documento da un'impresa esistente. E, con la Legge
Europea 2014 n. 115 del 29 luglio 2015, in relazione ai limiti del campo di
applicazione della Direttiva 92/57/CEE per i cantieri temporanei o mobili. Ma non
dimentichiamo che anche sull'autocertificazione del DVR per le imprese fino a 10
dipendenti c'è stato un adeguamento, ma senza legge: dopo la procedura
d'infrazione, le autorità hanno smesso di prorogarla e la procedura è stata chiusa”.
(Articolo di Tiziano Menduto)
Fonte: puntosicuro.it
Inglese e web marketing turistico: due corsi di formazione gratuita per gli operatori
del turismo.
“INGLESE BASE PER IL TURISMO” e “WEB MARKETING & SOCIAL MEDIA MANAGEMENT”
– Conoscere la lingua inglese per potersi relazionare con un target di turisti sempre
più straniero, e saper utilizzare in modo efficace gli strumenti del web, come i social
media, per ampliare il proprio business, sono divenuti oggi due requisiti fondamentali
per lavorare con successo nel settore turistico.
Motivazioni queste che hanno spinto il Comune di Lecce, in collaborazione con
il C.A.T. Confcommercio Lecce e il C.A.T. Confesercenti Lecce, ad organizzare due
edizioni del corso “INGLESE BASE PER IL TURISMO” e due edizioni del corso “WEB
MARKETING & SOCIAL MEDIA MANAGEMENT” a partecipazione gratuita per gli
operatori del settore turistico-ricettivo.
Entrambi i corsi, infatti, destinati ad un massimo di 20 partecipanti, sono rivolti
aTitolari/dipendenti di strutture turistico ricettive (alberghi, B&B, case vacanza etc)
delComune di Lecce.
Le lezioni si svolgeranno presso le sedi del C.A.T. CONFCOMMERCIO di Lecce, via
Cicolella 3, e del C.A.T. CONFESERCENTI di Lecce in via Dei Salesiani, 15.
Scarica la domanda d’ iscrizione che, corredata da tutti gli allegati, potrà essere
inviata via e-mail ad i seguenti
indirizzi: lecce@confcommercio.it oppure info@confesercentilecce.it .
Fonte:confesercentilecce.it
Federbalneare e Laica insieme per un’estate tutto l’anno
Lidi aperti tutto l’anno, perché nel Salento, e in tutta la puglia, l’estate dura 12 mesi.
Lo confermano i gestori dei lidi che registrano, ancora oggi, soprattutto nella zona
di Gallipoli, numerose presenze turistiche.
E i bilanci di un’ottima annata , quella del 2015, resi noti nel corso di una riunione
che si è tenuta presso l‘associazione Laica di Lecce, alla presenza di Federbalneari
Salento, confermano come l’attività turistica balneare è una vera e propria industria
che ha bisogno però di una spinta importante: “Chi vuole investire in questo settore,
dice il presidente Mauro Della Valle, deve avere le garanzie di una continuità che
duri tutto l’anno”.
Federbalneari, che ha aderito all’associazione di industriali Laica, presieduta da
Fatano, ha riunito i suoi rappresentanti in un incontro al quale ha preso parte anche
l’assessore regionale Loredana Capone. “La Regione è dalla nostra parte, dice Della
Valle, e lo ha dimostrato con la modifica del titolo secondo, articolo 12 del bando
regionale del turismo, per cui era richiesto un titolo di proprietà di 5 anni. facendo un
investimento nel 2016 si andava sino al 2021. Tutti i pugliesi, concessionari sino al
2020, non avrebbero potuto partecipare”. Ora le cose sono cambiate, passando da
5 a 3 anni. Gli investimenti nel settore potrebbero avere uno scatto di reni. Il freno
viene messo solo dalla soprintendenza regionale che impone ai gestori dei lidi di
rimuovere le strutture a fine estate.
Gli imprenditori chiedono un cambio di rotta: in cambio si impegnano ad offrire
servizi tutto l’anno, anche secondo una turnazione ed un piano colori che non solo
tuteli il paesaggio ma lo valorizzi. La discussione è ancora aperta, se ne discuterà
anche in prefettura nei prossimi giorni.
Fonte:trnews.it
Corso per “Esperto in avvio e gestione di B&B imprenditoriale”
Il C.A.T. Confcommercio Lecce organizza la prima edizione del corso di formazione
per “ESPERTO IN AVVIO E GESTIONE DI B&B IMPRENDITORIALE”.
L’obiettivo del corso è quello di promuovere un processo di miglioramento della
qualità nei servizi ricettivi, formando nuovi professionisti dell’accoglienza, in grado di
saper coniugare elementi qualificanti della micro-ricettività quali ospitalità,
familiarità e tradizione con competenze imprenditoriali e professionali più avanzate.
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono avviare e/o gestire in
forma professionale un’attività di Bed & Breakfast. Possono partecipare al percorso
formativo anche operatori già attivi che intendano professionalizzare le proprie
competenze tecniche e imprenditoriali.
Il percorso formativo inizierà Lunedì 30 Novembre e si articolerà in 80 ore d’aula con
frequenza giornaliera dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il corso è rivolto ad un numero
massimo di 20 partecipanti ed ha un costo di € 350,00 (IVA inclusa). Le lezioni si
svolgeranno presso la sede del C.A.T. Confcommercio Lecce in via Cicolella n. 3 .
È possibile iscriversi compilando la scheda di iscrizione, debitamente compilata,
inviandola all’indirizzo e-mailformazione@confcommerciolecce.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i nostri uffici al n. 0832.345146 o
scrivendo all’indirizzo e-mailformazione@confcommerciolecce.it
Fonte:confcommerciolecce.it
In partenza i corsi per operatori funebri
Sono ancora aperte le iscrizioni per i corsi del CAT Confcommercio Lecce per:
Direttore tecnico di impresa funebre – base e aggiornamento
Operatore funebre o necroforo – base e aggiornamento
I corsi inizieranno nel mese di Novembre e saranno tenuti da docenti altamente
qualificati esperti del settore.
L’attestazione che verrà rilasciata al superamento dell’esame finale sarà valida ai
fini dell’abilitazione all’attività.
Per l’iscrizione è necessario compilare l’apposita scheda ed inoltrarla tramite mail
all’indirizzo formazione@confcommerciolecce.ito al numero di fax 0832.217221.
Per ulteriori richieste di informazioni, si può contattare la segreteria organizzativa del
CAT Confcommercio Lecce sita in via Cicolella, 3 a Lecce – tel. 0832.345146 – e-
mail formazione@confcommerciolecce.it
Fonte:confcommerciolecce.it

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  • 1. News 46/SSL/2015 Lunedì, 23 Novembre 2015 Patentino fitofarmaci: obbligatorio per tutti dal 26 novembre 2015 Il Pan-Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede che scatti dal 26 novembre l'obbligo di possesso di un apposito patentino per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare - sia a titolo professionale in un'azienda agricola che per hobby nel proprio orto o giardino - agrofarmaci, pesticidi e tutte le altre sostanze necessarie nei trattamenti delle piante coltivate Si potrà conseguire il patentino previsto dalla legge frequentando un corso di 20 ore, diviso in almeno sei incontri, al termine del quale si dovrà sostenere un esame. La durata dei corsi è coerente con quanto previsto dal Pan: quelli di base di almeno 20 ore (prima erano soltanto di 18), quelli di aggiornamento di 12 (prima erano di 9). Anche i contenuti devono comprendere gli argomenti riportati nel Piano. Chi è in possesso di specifici titoli di studio (laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia e i periti chimici) è esentato dalla partecipazione al corso, ma deve sostenere l'esame. Chi è in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie è esentato dall'obbligo di frequenza al corso. Il Patentino dura 5 anni e può essere rinnovato su richiesta. Viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province Autonome ed ha validità su tutto il territorio nazionale. Sul Patentino sono riportati i dati e la foto dell’intestatario, oltre alla date di rilascio e scadenza. Per ottenere il rinnovo del Patentino, è necessario frequentare un corso di aggiornamento di almeno 12 ore presso un ente accreditato, con frequenza minima obbligatoria del 75%. La partecipazione alle attività formative è obbligatoria per tutti, in possesso o meno dei titoli di studio sopra elencati. In questa fase, non sono previsti esami, ma è sufficiente l’attestazione di frequenza ai corsi specifici.
  • 2. I Patentini rilasciati prima del 26 novembre 2014 mantengono la loro validità e alla scadenza naturale saranno rinnovati secondo le nuove regole. Il patentino sarà indispensabile per acquistare tutti i prodotti fitosanitari destinati a un uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo; chi non ne sarà in possesso potrà acquistare ed utilizzare solamente prodotti destinati a un uso non professionale (in base alla nuova classificazione dei prodotti, che entrerà in vigore sempre dal 26 novembre 2015). La formazione riguarda anche le due figure professionali dei distributori e consulenti. Anche chi vende i prodotti fitosanitari (distributore) deve avere una specifica "abilitazione alla vendita" che viene rilasciata dalla Asl competente. Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita. Chi intende svolgere consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi, deve essere in possesso del certificato di abilitazione. Il documento sarà rilasciato dalla Regione a diplomati o laureati in discipline agrarie e forestali che abbiano frequentato corsi specifici e sarà valido su tutto il territorio nazionale. Il "certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo" dei prodotti fitosanitari (questo il nome corretto del patentino), rilasciato dalle Province alle persone maggiorenni, è personale, mantiene la sua validità su tutto il territorio nazionale per cinque anni e deve riportare i dati anagrafici e la foto dell'intestatario, la data di rilascio e quella di scadenza, oltre la quale deve essere rinnovato su richiesta del titolare. Fonte:http://www.freshplaza.it e lucusinforma.com Marittimo, responsabilità Stato bandiera da CLM 2006, decreto esame preliminare Lavoro marittimo. Il Governo, nella seduta n.90 del 13 novembre 2015, ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.
  • 3. Convenzione lavoro marittimo Si tratta dell’applicazione di una direttiva che riporta norme intese ad assicurare che gli Stati membri adempiano efficacemente ai loro obblighi di Stati di bandiera per quanto riguarda l’attuazione delle parti pertinenti della CLM 2006, Convenzione del lavoro marittimo ratificata dall’Italia nell’ottobre 2013. Controllo della conformità, personale responsabile del controllo di conformità, reclami a bordo. La direttiva ha come obiettivo immediato quello “di garantire in maniera efficace il rispetto delle norme della convenzione mediante nuove e più incisive procedure ispettive volte ad accertare le condizioni di vita e di lavoro a bordo, con l’attribuzione di più ampi poteri agli ispettori del Corpo delle Capitanerie di porto, che possono, in casi tassativi, procedere anche al fermo della nave”. Diporto e moto d’acqua Ancora per quanto riguarda il mare, è stato approvato in esame preliminare il decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE. Si tratta di un decreto che stabilisce i requisiti per i quali i prodotti potranno ottenere la marcatura Ce, e saranno gli unici prodotti che potranno circolare nell’Unione. (Articolo di Corrado De Paolis). Fonte:quotidianosicurezza.it Lavoro nero e caporalato, Consiglio dei Ministri approva disegno di legge Lavoro nero e caporalato. Il Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015, nella stessa seduta nella quale ha approvato il decreto preliminare per l’attuazione della direttiva 2014/27/Ue, ha approvato un disegno di legge per contrastare il lavoro nero e il caporalato in agricoltura. Varie le misure previste dal ddl. Per quanto riguarda il penale viene introdotto l’obbligo d’arresto in caso di flagranza di reato e analogamente si rende obbligatoria la confisca del prodotto e del profitto del reato. “In questa prospettiva, pertanto, nel caso di condanna il giudice ordinerà sempre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (a titolo esemplificativo, i
  • 4. mezzi utilizzati per accompagnare i lavoratori sul luogo di lavoro, gli immobili destinati ad accoglierli per la notte) come pure delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto”. Con la possibilità inoltre dell’applicazione della confisca per l’equivalente su altri beni. Viene aggiunto il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell’elenco dei reati per i quali è possibile la confisca estesa o allargata. E lo stesso reato (articolo 603 bis Cp) viene inserito anche tra quelli che implicano responsabilità amministrativa in solido da parte degli enti che ne beneficiano. Per quanto riguarda le vittime, queste potranno essere annoverate tra le beneficiarie dell’indennizzo da fondo anti-tratta e per prevenire il fenomeno dello sfruttamento, gli sportelli unici per l’immigrazione, le istituzioni e gli enti addetti verranno annoverati tra i soggetti che potranno aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Infine l’accoglienza ai lavoratori stagionali: “le amministrazioni statali saranno direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, attraverso un piano congiunto di interventi per l’accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. L’obiettivo è tutelare la sicurezza e la dignità dei lavoratori ed evitare lo sfruttamento ulteriore della manodopera anche straniera. Il piano sarà stabilito con il coinvolgimento delle Regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali nonché delle organizzazioni di terzo settore”. (Articolo di Corrado De Paolis). Fonte:quotidianosicurezza.it Clp, approvato in esame preliminare decreto attuazione direttiva 2014/27/UE Clp e direttiva 2014/27/UE. Il Consiglio dei Ministri nella seduta n.90 del 13 novembre 2015 ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo riguardante l’attuazione della Direttiva 2014/27/Ue che allinea al Regolamento Clp 1272/2008 le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e2004/37/CE. Direttiva 2014/27/Ue La direttiva in questione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue nel febbraio 2014, allinea al Regolamento Clple citate direttive che riguardano in particolare
  • 5. segnaletica, gestanti, giovani lavoratori, esposizione ad agenti cancerogeni mutageni. L’adozione di tale provvedimento nell’ordinamento italiano è stata prevista anche dallaLegge di delegazione europea 2014. (Articolo di Corrado De Paolis). Fonte:quotidianosicurezza.it Il D.lgs. 151/2015 e l’abrogazione del registro infortuni Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 si avrà l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal 23 dicembre 2015. Le modifiche del D.Lgs. 81/2008, il SINP mancante e la nuova denuncia alla Commissione europea. Alcune delle novità contenute in uno dei decreti correlati all’attuazione delle deleghe del “Jobs Act” ( legge 10 dicembre 2014, n. 183) riguarda il registro infortuni, un documento riepilogativo finalizzato a fornire dati sull'andamento del fenomeno infortunistico all'interno delle imprese. Un registro che, riprendendo le parole di una vecchia circolare del Ministero del Lavoro, ha lo scopo di “fornire ai dirigenti ed ai preposti delle aziende le indicazioni necessarie alla prevenzione degli infortuni”. E, soprattutto, di dare agli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza “uno strumento di controllo, per valutare la frequenza, la gravità e le cause degli infortuni nell'azienda e di guida per indirizzare l'attività di vigilanza”. Prima di affrontare le novità del D.Lgs. 151/2015, ricordiamo che il D.Lgs. 81/2008, in relazione alla “documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali”, aveva già previsto nel 2008 una sua abrogazione: Articolo 53 - Tenuta della documentazione (...) 6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
  • 6. (...) L’abrogazione sarebbe avvenuta a seguito dell’istituzione del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali (istituito appunto dall’art. 8 del Testo Unico), un importante strumento nato per fornire “dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori”. Uno strumento che, purtroppo, rappresenta ad oggi una delle principali carenze della nostra normativa: il decreto interministeriale, dal 2008, non è mai stato emanato. E l’ interpello n. 9/2014, aveva chiarito che in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale (art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008) istitutivo del SINP - che disciplinando le modalità di comunicazione degli infortuni avrebbe fatto “venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie” - le aziende che ricadevano nella sfera di applicazione del registro erano “soggette alla tenuta del registro infortuni”. E questo mentre molte Regioni in questi anni, ad esempio la Regione Lombardia e la Regione Veneto, avevano soppresso l’obbligo di vidimazione del registro infortuni. In questa situazione, complicata dall’impaludamento e dai ritardi del decreto di istituzione del SINP (di cui parleremo nei prossimi giorni con un intervista a Cinzia Frascheri), interviene ora ilDecreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Vediamo innanzitutto quanto indicato dal nuovo D.Lgs. 151/2015 all’articolo 20 e 21... Art. 21 - Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (...)
  • 7. 4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni. (...) Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: (...) h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed» sono soppresse; (...) Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni nell’articolo 53 del D.Lgs. 81/2008 e - in coordinamento con quanto previsto all'articolo 21, comma 4 – l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Dunque l’abolizione sarà effettiva dal 23 dicembre 2015. Riportiamo per chiarezza l’articolo del TU, come corretto dal D.Lgs. 151/2015: Articolo 53 - Tenuta della documentazione (...) 6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. (...) Rimane da chiedersi ora se l’aver anticipato l’abrogazione del registro prima del decreto interministeriale ex art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008 e dell’operatività del
  • 8. SINP, non possa essere un elemento in grado di diminuire, anche solo temporaneamente, le strategie di prevenzione e di vigilanza in materia di salute e sicurezza. Chi è sicuramente di questo avviso è l’RLS toscano Marco Bazzoni che in questi anni ha presentato una serie di denunce alla Commissione europea per supposte (in molti casi riconosciute) violazioni delle direttive europee e che ha recentemente ricevuto anche una menzione speciale del Premio giornalistico Pietro Di Donato per la sicurezza sul lavoro. Marco Bazzoni ha recentemente presentato una nuova denuncia - già protocollata dalla Commissione con n. CHAP(2015)02849 - che riguarda anche il registro infortuni. Non possiamo che concludere il nostro articolo sulle novità del registro infortuni con alcune sue risposte alle nostre domande. Cosa riguarda la nuova denuncia in materia di sicurezza e salute sul lavoro? Marco Bazzoni: “La denuncia riguarda il non corretto recepimento della direttiva quadro 89/391/CEE da parte del D.Lgs. 151/2015. In particolare, verte sulla abolizione della tenuta del registro infortuni e sul fatto di permettere al datore di lavoro di occuparsi direttamente di primo soccorso, antincendio e evacuazione. La denuncia si sofferma anche sul lavoro accessorio e quello volontario...”. Quali potrebbero essere i tempi di questa denuncia che è stata già ricevuta e protocollata? Marco Bazzoni: “I tempi sono abbastanza lunghi, in genere la Commissione Europea ha 12 mesi per prendere una decisione (ma 12 mesi sono il minimo). In genere per arrivare ad aprire una procedura d'infrazione passano anche 24 mesi”. In diversi casi l’Unione Europea e lo stesso legislatore nazionale hanno dimostrato che alcune delle contestazioni passate erano fondate... Marco Bazzoni: “Si, la Commissione Europea mi ha dato ragione due volte e il Governo Italiano si è adeguato due volte con la Legge Europea 2013 bis e la Legge Europea 2014. Ad esempio l’Italia si è dovuta adeguare, a quanto richiesto dalla Commissione, relativamente alla proroga dei termini prescritti per la redazione di un
  • 9. documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate allo stesso documento da un'impresa esistente. E, con la Legge Europea 2014 n. 115 del 29 luglio 2015, in relazione ai limiti del campo di applicazione della Direttiva 92/57/CEE per i cantieri temporanei o mobili. Ma non dimentichiamo che anche sull'autocertificazione del DVR per le imprese fino a 10 dipendenti c'è stato un adeguamento, ma senza legge: dopo la procedura d'infrazione, le autorità hanno smesso di prorogarla e la procedura è stata chiusa”. (Articolo di Tiziano Menduto) Fonte: puntosicuro.it Inglese e web marketing turistico: due corsi di formazione gratuita per gli operatori del turismo. “INGLESE BASE PER IL TURISMO” e “WEB MARKETING & SOCIAL MEDIA MANAGEMENT” – Conoscere la lingua inglese per potersi relazionare con un target di turisti sempre più straniero, e saper utilizzare in modo efficace gli strumenti del web, come i social media, per ampliare il proprio business, sono divenuti oggi due requisiti fondamentali per lavorare con successo nel settore turistico. Motivazioni queste che hanno spinto il Comune di Lecce, in collaborazione con il C.A.T. Confcommercio Lecce e il C.A.T. Confesercenti Lecce, ad organizzare due edizioni del corso “INGLESE BASE PER IL TURISMO” e due edizioni del corso “WEB MARKETING & SOCIAL MEDIA MANAGEMENT” a partecipazione gratuita per gli operatori del settore turistico-ricettivo. Entrambi i corsi, infatti, destinati ad un massimo di 20 partecipanti, sono rivolti aTitolari/dipendenti di strutture turistico ricettive (alberghi, B&B, case vacanza etc) delComune di Lecce. Le lezioni si svolgeranno presso le sedi del C.A.T. CONFCOMMERCIO di Lecce, via Cicolella 3, e del C.A.T. CONFESERCENTI di Lecce in via Dei Salesiani, 15. Scarica la domanda d’ iscrizione che, corredata da tutti gli allegati, potrà essere inviata via e-mail ad i seguenti indirizzi: lecce@confcommercio.it oppure info@confesercentilecce.it . Fonte:confesercentilecce.it Federbalneare e Laica insieme per un’estate tutto l’anno Lidi aperti tutto l’anno, perché nel Salento, e in tutta la puglia, l’estate dura 12 mesi. Lo confermano i gestori dei lidi che registrano, ancora oggi, soprattutto nella zona
  • 10. di Gallipoli, numerose presenze turistiche. E i bilanci di un’ottima annata , quella del 2015, resi noti nel corso di una riunione che si è tenuta presso l‘associazione Laica di Lecce, alla presenza di Federbalneari Salento, confermano come l’attività turistica balneare è una vera e propria industria che ha bisogno però di una spinta importante: “Chi vuole investire in questo settore, dice il presidente Mauro Della Valle, deve avere le garanzie di una continuità che duri tutto l’anno”. Federbalneari, che ha aderito all’associazione di industriali Laica, presieduta da Fatano, ha riunito i suoi rappresentanti in un incontro al quale ha preso parte anche l’assessore regionale Loredana Capone. “La Regione è dalla nostra parte, dice Della Valle, e lo ha dimostrato con la modifica del titolo secondo, articolo 12 del bando regionale del turismo, per cui era richiesto un titolo di proprietà di 5 anni. facendo un investimento nel 2016 si andava sino al 2021. Tutti i pugliesi, concessionari sino al 2020, non avrebbero potuto partecipare”. Ora le cose sono cambiate, passando da 5 a 3 anni. Gli investimenti nel settore potrebbero avere uno scatto di reni. Il freno viene messo solo dalla soprintendenza regionale che impone ai gestori dei lidi di rimuovere le strutture a fine estate. Gli imprenditori chiedono un cambio di rotta: in cambio si impegnano ad offrire servizi tutto l’anno, anche secondo una turnazione ed un piano colori che non solo tuteli il paesaggio ma lo valorizzi. La discussione è ancora aperta, se ne discuterà anche in prefettura nei prossimi giorni. Fonte:trnews.it Corso per “Esperto in avvio e gestione di B&B imprenditoriale” Il C.A.T. Confcommercio Lecce organizza la prima edizione del corso di formazione per “ESPERTO IN AVVIO E GESTIONE DI B&B IMPRENDITORIALE”. L’obiettivo del corso è quello di promuovere un processo di miglioramento della qualità nei servizi ricettivi, formando nuovi professionisti dell’accoglienza, in grado di saper coniugare elementi qualificanti della micro-ricettività quali ospitalità, familiarità e tradizione con competenze imprenditoriali e professionali più avanzate. Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono avviare e/o gestire in forma professionale un’attività di Bed & Breakfast. Possono partecipare al percorso
  • 11. formativo anche operatori già attivi che intendano professionalizzare le proprie competenze tecniche e imprenditoriali. Il percorso formativo inizierà Lunedì 30 Novembre e si articolerà in 80 ore d’aula con frequenza giornaliera dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il corso è rivolto ad un numero massimo di 20 partecipanti ed ha un costo di € 350,00 (IVA inclusa). Le lezioni si svolgeranno presso la sede del C.A.T. Confcommercio Lecce in via Cicolella n. 3 . È possibile iscriversi compilando la scheda di iscrizione, debitamente compilata, inviandola all’indirizzo e-mailformazione@confcommerciolecce.it Per ulteriori informazioni è possibile contattare i nostri uffici al n. 0832.345146 o scrivendo all’indirizzo e-mailformazione@confcommerciolecce.it Fonte:confcommerciolecce.it In partenza i corsi per operatori funebri Sono ancora aperte le iscrizioni per i corsi del CAT Confcommercio Lecce per: Direttore tecnico di impresa funebre – base e aggiornamento Operatore funebre o necroforo – base e aggiornamento I corsi inizieranno nel mese di Novembre e saranno tenuti da docenti altamente qualificati esperti del settore. L’attestazione che verrà rilasciata al superamento dell’esame finale sarà valida ai fini dell’abilitazione all’attività. Per l’iscrizione è necessario compilare l’apposita scheda ed inoltrarla tramite mail all’indirizzo formazione@confcommerciolecce.ito al numero di fax 0832.217221. Per ulteriori richieste di informazioni, si può contattare la segreteria organizzativa del CAT Confcommercio Lecce sita in via Cicolella, 3 a Lecce – tel. 0832.345146 – e- mail formazione@confcommerciolecce.it Fonte:confcommerciolecce.it