1. News 45/SSL/2015
Lunedì, 16 Novembre 2015
Circolare ministeriale sulla prevenzione incendi nelle strutture sanitarie
Con il Dm 19 marzo 2015 è stata aggiornata la regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di queste strutture sanitarie:
strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime
residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2002;
- strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e
di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 m2;
- strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono
soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Una circolare del Ministero dell’interno (n. 12580 del 28 ottobre) esamina le diverse
novità introdotte dal Dm del marzo scorso. A cominciare dalla sostituzione, operata
dagli allegati I e II che sostituiscono i titoli III e IV della regola tecnica elaborata nel
settore dal DM 18 settembre 20002 e che inseriscono il nuovo Titolo V (“specifiche
indicazioni sul sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento
antincendio della intera struttura sanitaria o di parte di essa (padiglione, lotto,
reparto) ancora da adeguare… la predisposizione e l’adozione di tale sistema deve
definire e attuare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio, ordinarie ed in
emergenza, per ciascuna delle fasi del programma di adeguamento, seguendo in
modo dinamico l’intero processo…”).
Sulle strutture sanitarie esistenti che non hanno ancora completato l’adeguamento
antincendio nel termine del 28 dicembre 2007, è stato individuato un percorso con
scadenze differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare (assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, con superfice fra i 500 e il 1000 mq; assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, con superfice superiore ai 1000 mq; ricovero
ospedaliero e/o a regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre 25
p.l.)
La circolare ministeriale avverte che gli enti che non intendano optare per
2. l’applicazione del Dm 19 marzo 2015, sono tenuti ad aggiornare il documento
relativo al sistema di gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento,
riconsiderando la consistenza numerica degli addetti antincendio alla luce del
cronoprogramma dei lavori (da completarsi entro il 24 aprile 2025).
Sul responsabile tecnico della sicurezza antincendio, viene chiarito che lo stesso
“deve essere in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi
base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011 e
può coincidere con altra figura tecnica presente all’interno dell’attività”.
Quanti devono essere gli addetti antincendio? Il loro va determinato con il metodo
riportato nello stesso Titolo V. Gli addetti sono distinti in:
- addetti di compartimento* che assicurano il primo intervento immediato e che
possono svolgere altre funzioni sanitarie o non;
- squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell’intervento in caso
di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento. (Articolo di Enzo
Gonano)
* Per “compartimento” si intende quello di superficie massima ammessa dalla regola tecnica e il
numero minimo di addetti di compartimento viene così determinato: almeno 1 ogni 1500 m2 di
superficie sul medesimo livello; almeno 1 ogni 1000 m2 di superficie sul medesimo livello.
Info: Vigili del Fuoco, pagina Norme di prevenzione incendi – Circolare prot. n. 12580 del 28 ottobre
2015 – D.M.19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie – Indirizzi applicativi.
Fonte:quotidianosicurezza.it
Manutenzione, riparazione e trasformazione navale, necessari decreti ad hoc
Sull’applicazione del Dpr 177/2011* è stato avanzato un interpello con riferimento
alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale**.
La Commissione interpelli (serie interpelli 2 novembre 2015), osservato che l’art. 1, c.
2, del Dpr 177/2011 definisce il proprio campo di applicazione “in modo puntuale e
circoscritto”, ritiene che la normativa si applica esclusivamente “ai lavori in ambienti
sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121 del TU81/08, e negli ambienti
confinati di cui all’allegato W, punto 3, del medesimo decreto legislativo” e, di
conseguenza, “non si applica alle diverse attività in ambito portuale”.
Fa osservare la Commissione l’art. 3, c. 2, del TU prevede che:
3. “nei riguardi… dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni (del TU, Ndr)
sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al
servizio espletato o alle peculiarità organizzative” e che;
con appositi decreti si dovrà provvedere a “dettare le disposizioni necessarie a
consentire il coordinamento con la disciplina recata (dal TU) relativa alle attività
lavorative a bordo delle navi… in ambito portuale… e per il settore delle navi da
pesca***.
Lo stesso TU al c. 3 dell’art. 3 stabilisce poi che “fino all’emanazione dei decreti (di
cui sopra, Ndr), sono fatte salve: a) le disposizioni attuative dell’art. 1, c.2. del DLgs
626/94 e b) le disposizioni di cui ai DLgs 271 e 272/99 e al DLgs 298/99”.
Il parere della Commissione. Il TU 81/08 sugli ambienti sospetti di inquinamento o
confinati trovano applicazione esclusivamente nei luoghi di lavoro specificatamente
previsti dall’art. 62 e “non l’ applicabilità … ai mezzi di trasporto”.
Anche il Dpr 14 settembre 2011, n. 177 (in attesa della definizione di un complessivo
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi) limita il proprio
ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di
inquinamento (artt. 66 e 121) e a quelli confinati (all. IV, p. 3 del TU 81/08). (Articolo
di Enzo Gonano)
* Qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
** Le attività sono disciplinate dal DLgs 272/99 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute
dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali… di operazioni di manutenzione,
riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale…).
*** DLgs 17 agosto 1999, n. 298.
Info: interpello 2 novembre 2015 applicazione Dpr 177/2011 al Dlgs 272/99
Fonte:quotidianosicurezza.it
Bandi di concorso “Contributo per gravi malattie” e “Contributo per handicap
grave”
Pubblicati i bandi di concorso “Contributo per Gravi Malattie ” e ”Contributo per
Handicap grave” in favore dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e
dipendenti ex Ipost, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% (art.3 della legge
n.208 del 27 marzo 1952), dei pensionati della Gestione ex Ipost, dei loro coniugi e
figli, conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate.
E’ possibile consultare i bandi alla seguente pagina: Home > Concorsi e Gare >
Iniziative welfare, assistenza e mutualità > Concorsi welfare, assistenza e mutualità >
4. Bandi Nuovi
La domanda, corredata della documentazione prescritta, potrà essere inviata
entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2015, all’INPS, Direzione centrale Credito e
Welfare, Area Risorse e contenzioso, via A. Ballarin 42, 00142 Roma, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale con avviso di
ricevimento.
“ATTENZIONE: “Si ricorda che entro la data di scadenza del Bando è indispensabile
aver presentato DSU ai fini del rilascio dell’Isee. Nel caso sia già stata emessa
un’attestazione Isee 2015, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario,
non è necessario richiedere una nuova attestazione. Si ricorda che tutte le
attestazioni Isee elaborate nell’anno 2014 sono scadute il 31 dicembre 2014.
L’utente, in tali casi, deve richiedere la certificazione Isee 2015.”
Fonte:inps.it
Dal 18 novembre in vigore le nuove norme tecniche di prevenzione incendi
Con l’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e
dell’allegato contenente le norme tecniche di prevenzione incendi, dal 18 novembre 2015
è vigente il nuovo Codice di prevenzione Incendi.
“Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana”, si conclude con queste
disposizioni finali il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante
“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Il decreto che contiene il cosiddetto nuovo
“Codice di prevenzione Incendi” che PuntoSicuro ha seguito in questi anni, attraverso
articoli e interviste, fin dalle sue prime bozze.
E ricordando che il DM 3 agosto 2015 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto,
l’entrata in vigore del nuovo Codice è dunque fissata per il prossimo 18 novembre 2015.
Più volte abbiamo ricordato l’importanza di questo Codice per i concetti che ne
sono alla base e per l’approccio metodologico che viene sottolineato e potenziato.
Il Codice nasce dalla necessità di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo
normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione – si indica
nel decreto – “di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione
incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e
mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso
tecnologico e agli standard internazionali”.
5. Ricordiamo brevemente che le norme tecniche - come dichiarato
nella presentazione ufficiale di una bozza del Codice nell’aprile del 2014 - si basano
sui seguenti principi:
- generalità: “le medesime metodologie di progettazione della sicurezza
antincendio descritte possono essere applicate a tutte le attività;
- semplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo
risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è
più facile operare la revisione;
- modularità: l’intera materia è strutturata in moduli di agevole accessibilità, che
guidano il progettista antincendio alla individuazione di soluzioni progettuali
appropriate per la specifica attività;
- flessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto all'attività
sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono, inoltre,
definiti metodi riconosciuti che valorizzano l'ingegneria antincendio, che
consentono al progettista antincendio di individuare, autonomamente, specifiche
soluzioni progettuali alternative e dimostrarne la validità, nel rispetto degli obiettivi
di sicurezza antincendio;
- standardizzazione ed integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è
conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste
nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;
- inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore
sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle
diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti;
- contenuti basati sull'evidenza: il presente documento è basato su ricerca,
valutazione ed uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale ed
internazionale nel campo della sicurezza antincendio;
- aggiornabilità: il documento è redatto in modo da poter essere facilmente
aggiornato al continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze”.
Tuttavia al di là dell’ impostazione metodologica e dei principi più volte presentati
dai media e nei convegni in questi anni, il Codice contiene anche delle novità in
materia di norme tecniche?
Abbiamo rivolto questa domanda al dirigente dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo, in
un’intervista esclusiva di PuntoSicuro sul codice e sui futuri provvedimenti in materia
di prevenzione incendi. Segnalando ai nostri lettori che pubblicheremo l’intera
intervista nei prossimi giorni, riportiamo la risposta dell’Ing. Dattilo alla domanda sulle
novità del nuovo“Codice di prevenzione Incendi”: “Sì, ci sono delle novità. Ad
esempio è stato introdotto l’indice di rischio che prima non c’era, poi è stato
introdotto un rischio relativo alla vulnerabilità delle persone. Non sono molte le
novità, ma sono significative. Come ad esempio il calcolo delle vie di esodo, il
calcolo degli impianti di ventilazione, il calcolo della compartimentazione e delle
distanze di sicurezza. Per il resto il Codice è un aggiornamento rispetto ai migliori
6. standard europei e mondiali di tecnologia e tecnica antincendio. Aggiornamenti
che portano il nostro Codice ad essere tra gli strumenti più aggiornati in Europa”.
Nell’allegato del decreto del 3 agosto 2015, relativo alle ‘Norme tecniche di
prevenzione incendi’, le prime due sezioni (Generalità e Strategia antincendio)
introducono le nuove regole generali applicabili per la progettazione antincendio.
Sono le regole tecniche orizzontali (RTO) che riportano i criteri ed i metodi che
consentono di determinare le misure di sicurezza antincendio per tutte le attività
soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Mentre la terza
sezione contiene le contiene le regole tecniche verticali (RTV) di prevenzione
incendi, applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, che saranno
implementate nel tempo.
Riportiamo a questo proposito anche la sottolineatura, fatta ai nostri microfoni
dall’Ing. Calogero Turturici (Comandante dei Vigili del Fuoco di Asti), sull’importanza
delle RTO nel nuovo Codice: l’elaborazione delle RTO è uno “sforzo importantissimo
del Corpo Nazionale per tracciare una strada ai progettisti, ai titolari di aziende e
anche ai funzionari delegati alla vigilanza negli ambienti soggetti al controllo di
prevenzione incendi su come fare la valutazione dei rischi e su come verificare la
valutazione dei rischi, per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, in modo da
raggiungere nel miglior modo possibile e ottimizzando le risorse gli obiettivi strategici
sulla sicurezza antincendio”.
Ricordando di nuovo che il provvedimento, il codice, le nuove regole entrano in
vigore il 18 novembre, concludiamo riportando la struttura delle ‘Norme tecniche di
prevenzione incendi’:
Sezione G - Generalità (contiene i principi fondamentali per la progettazione della
sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività):
G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S - Strategia antincendio (contiene le misure antincendio di prevenzione,
protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia
antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio):
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
7. S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operatività antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Sezione V - Regole tecniche verticali (contiene le regole tecniche di prevenzione
incendi, applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, che saranno
implementate nel tempo):
V.1 Aree a rischio specifico
V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
V.3 Vani degli ascensori
Sezione M - Metodi (descrizione delle metodologie progettuali):
M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale
Fonte: puntosicuro.it
Cassazione: le regole antinfortunistiche si applicano anche al terzo estraneo
all’impresa.
Il garante della sicurezza risponde dell'infortunio occorso al soggetto non
dipendente dell'azienda nel cui perimetro è avvenuto il fatto
Con la sentenza n. 44793 depositata il 9 novembre 2015, la quarta sezione penale
della Cassazione ribadisce che “in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di
lavoro, il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo
all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all' "extraneus"
risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio
definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un
comportamento di volontaria esposizione a pericolo”.
Quindi, “è irrilevante che il delitto si sia consumato in danno di un soggetto non
dipendente dell'azienda nel cui perimetro è avvenuto il fatto”.
La Corte di cassazione ribadisce inoltre che “ai fini dell'affermazione della
responsabilità per colpa del datore di lavoro è necessaria non solo la violazione di
una norma cautelare ma anche la constatazione che il rischio che la cautela
intende presidiare si sia concretizzato nell'evento. Tale rischio può anche consistere
nella negligenza altrui quando, come nel caso di specie le misure di sicurezza siano
preordinate proprio ad evitare incidenti per la disattenzione dei conducenti di mezzi,
8. dei pedoni o di entrambi”.
LA VICENDA. Nel caso in esame, l'imputato “era titolare di una posizione di garanzia
che gli imponeva di tenere un comportamento attivo invece omesso. Egli infatti, in
qualità di responsabile per la sicurezza, nonché delegato dal datore di lavoro per
l'attuazione delle misure di prevenzione, era il soggetto in azienda tenuto alla
gestione del rischio infortuni. Ebbene, pur essendo consapevole del pericolo di
"investimento" nel piazzale aziendale, tanto da averlo inserito nel documento di
valutazione dei rischi, in violazione degli art. 8 del d.P.R. 547 del 1955 e dell'art. 35,
co. 4-bis, del d.lgs. 626 del 1994, norme vigenti all'epoca dei fatti, non si è attivato
per predisporre una segnaletica orizzontale ed una cartellonistica che indicasse con
chiarezza i passaggi per i pedoni, a distanza di sicurezza dal traffico veicolare; né si
è attivato per controllare il rispetto delle misure di prevenzione e quindi la sicurezza
delle manovre”.
L'imputato “si è limitato ad individuare il rischio, senza poi concretamente adottare
prescrizioni idonee a prevenire il suo concretizzarsi ed a controllare il rispetto delle
norme cautelari. E' di tutta evidenza quindi che, la regolazione ed il controllo del
traffico veicolare e pedonale (comportamento alternativo lecito), a fronte della
commistione senza regole nel piazzale tra pedoni e mezzi in movimento, avrebbe
evitato l’evento”.
Fonte:casaeclima.com
Negozi, la progettazione degli arredamenti d’interni è tutelata dal diritto d'autore
Pronunciamento del Tribunale di Milano sulla contraffazione e sulla concorrenza
sleale parassitaria
In riferimento al settore degli arredamenti d’interni, la sua tutelabilità sul piano del
diritto d'autore - in base all’art. 2, n. 5 L.A. - “è unanimemente affermata dalla
dottrina e confermata dalla giurisprudenza di merito che finora ha affrontato tale
questione, laddove – come in generale nelle opere di architettura - la progettazione
costituisca un risultato non imposto dal problema tecnico funzionale che l’autore
vuole risolvere. In tale contesto il carattere creativo, requisito necessario per la
tutela, può essere valutato in base alla scelta, coordinamento e organizzazione
degli elementi dell’opera, in rapporto al risultato complessivo conseguito”.
Lo ha ricordato il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11416/2015 pubblicata il 13
ottobre.
9. CONCETTO GIURIDICO DI CREATIVITÀ. “In via generale – spiega la sentenza - il
concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 L.A., non coincide con
quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla
personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie
elencate negli artt. 1 e 2 L.A.
In tale contesto un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia
riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione
nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa
soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio
intellettuale di persone aventi esperienza nella materia? inoltre, la creatività non è
costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua
soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che
sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori
spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione”.
CONTRAFFAZIONE. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità “l'elaborazione
creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest'ultima consiste
nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio
che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della
contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con
un riconoscibile apporto creativo? ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di
confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di
segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra,
ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile
l'opera originaria”.
CONCORRENZA SLEALE PARASSITARIA. “L’ipotesi di concorrenza sleale parassitaria di
cui all’art. 2589 n. 3 c.c. è una fattispecie di illecito concorrenziale che la dottrina
nello svilupparne e definirne l’ambito ha ritenuto di individuare sostanzialmente nella
condotta di quell’imprenditore che pone in essere un’imitazione sistematica delle
iniziative imprenditoriali del concorrente, che possono comprendere l’imitazione dei
prodotti, delle modalità di pubblicizzazione, delle tecniche di commercializzazione
ecc.
In tale ipotesi ciò che rileva non è la confondibilità che intervenga sul prodotto in sé
– che dovrebbe essere invece profilo rilevante nell’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 1 c.c.
in relazione agli specifici presupposti propri di tale fattispecie – quanto piuttosto il
fatto che detta condotta costituisca il mezzo per determinare uno sfruttamento
10. sistematico del lavoro e della creatività altrui, così determinandosi su tale piano la
violazione dei principi di correttezza professionale che integrano la concorrenza
sleale.
È stato altresì rilevata – aggiunge il Tribunale di Milano - la particolarità di tale ipotesi
di illecito concorrenziale, che si fonderebbe su di una pluralità di elementi imitativi
che presi singolarmente ed indipendentemente dal contesto e dalla relazione con
gli altri elementi della fattispecie non costituirebbero per se stessi un illecito
confusorio.
Essa si manifesta dunque attraverso una pluralità di condotte che danno vita ad un
illecito unitario che integra uno sfruttamento sistematico del lavoro altrui, che può
cronologicamente svolgersi sia mediante successivi comportamenti imitativi delle
iniziative e dei prodotti altrui che mediante una serie di comportamenti simultanei
che possano tutti ritenersi e manifestarsi in maniera univoca ed in quantità
significativa come rivolti al perseguimento del medesimo illecito fine”.
La giurisprudenza della Cassazione “ha in particolare affermato che laddove
sussistano una pluralità di atti succedentesi nel tempo, diretti tutti ad una continua e
ripetuta imitazione delle iniziative del concorrente ovvero nello sfruttamento
sistematico del lavoro e della creatività altrui – siano essi comportamenti ripetuti che
simultanei l'imitazione può considerarsi illecita, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., soltanto
se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente o
dall'ultima e più significativa di esse, dovendosi intendere per "breve" quell'arco di
tempo variabile a seconda dei prodotti e delle condizioni del mercato in cui
vengono immessi per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha
ragione di attendersi utilità particolari dal lancio della novità e cioè fino a quando
essa è considerata tale dal pubblico dei clienti e si impone, quindi, alla loro
attenzione nella scelta del prodotto”.
Fonte:casaeclima.com
11. …Buone Prassi
Regione Toscana, bonus acquisto bicicletta per i pendolari
Bonus ai pendolari per l’acquisto di una bici pieghevole. Questo quanto disposto
dalla Regione Toscana in un bando che prevede finanziamenti a fondo perduto per
gli abbonati Trenitalia e TFT.
Il contributo sarà di un massimo di 150 euro, verrà assegnato a chi tra il 27 ottobre
2015 e il 30 giugno 2016 acquisterà un bici pieghevole e verrà erogato in buoni
nominativi per titoli di viaggio.
L’iniziativa rientra nel progetto regionale In bici col treno. Per ottenere il beneficio
bisognerà presentare domanda, dimostrare l’acquisto della bici e inoltre “essere
titolari di un abbonamento annuale in corso di validità o, in alternativa, di almeno
tre abbonamenti mensili, per un valore complessivo di oltre 150 euro, negli ultimi sei
mesi, di cui uno in corso di validità alla data dell’acquisto della bicicletta”.
Le domande possono essere inviate fino al 30 giugno 2016. (Articolo di Corrado de
Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it