1. News 24/SSL/2015
Lunedì, 22 Giugno 2015
Pc, tablet, cellulari usati per lavorare, previo accordo sindacale, nota Ministero.
La norma sugli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo contenuta nello
schema di decreto attuativo del Jobs Act (Schema di decreto legislativo recante
disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e
pari opportunità Titolo II – Capo I – art.23), approvato l’11 giugno 2015, adegua alle
nuove tecnologie, la normativa (art. 4) dello Statuto dei lavoratori del 1970.
Lo afferma il Ministero del lavoro, in una nota del 18 giugno 2015.
La norma fa chiarezza:
- sul concetto di “strumenti di controllo a distanza”;
- sui limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti, in linea con le
indicazioni del Garante della Privacy rese anche con le linee guida del 2007
(sull’utilizzo della posta elettronica e di internet).
Gli strumenti di controllo a distanza, dai quali derivi anche la possibilità di controllo
dei lavoratori, possono essere installati esclusivamente:
a) per esigenze organizzative e produttive
b) per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
c) esclusivamente previo accordo sindacale o, previa autorizzazione della Direzione
territoriale del lavoro o del Ministero.
Così anche lo Statuto del 1970. In più, la modifica dell’ art. 4 operata dal decreto
attuativo, chiarisce che non possono essere considerati “strumenti di controllo a
distanza” gli attrezzi di lavoro* assegnati al lavoratore come pc, tablet e cellulari.
Cosicchè, non è obbligatorio il previo accordo sindacale per la consegna di tali
strumenti di lavoro.
Qualora, peraltro, lo strumento venga modificato** , non serve più solo al lavoratore
per rendere la prestazione ma diventa strumento del datore di lavoro per controllare
la prestazione del lavoratore. E allora sì che per le modifiche serve il previo accordo
sindacale, perché ricorre una delle situazioni “di particolari esigenze”.
Nella nota del Ministero si ricorda che con il nuovo art. 4 dello Statuto 1970 “non si
autorizza nessun controllo a distanza” ma “si chiariscono solo le modalità per l’utilizzo
degli strumenti tecnologici impiegati per la prestazione lavorativa ed i limiti di
utilizzabilità dei dati raccolti con questi strumenti”.
2. Anzi, continua il Ministero:
1. “si rafforzano e si tutelano ancor meglio ( i lavoratori, Ndr) …imponendo che al
lavoratore venga data adeguata informazione circa l’esistenza e le modalità
d’uso delle apparecchiature di controllo”;
2. si impone che “venga data al lavoratore adeguata informazione circa le
modalità di effettuazione dei controlli”***. In caso di mancato rispetto delle
disposizioni “i dati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini
disciplinari”. (Articolo di Enzo Gonano)
* Vengono definiti “strumenti che vengono assegnati al lavoratore per rendere la prestazione
lavorativa”.
** Ad esempio, con l’aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio.
*** Che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dal Codice
privacy.
Fonte:quotidianosicurezza.it , Ministero Lavoro nota 18 giugno 2015 Controlli a distanza
Bando Isi Inail, le regole tecniche e le istruzioni operative per il 25 giugno
Bando Inail Isi 2014 incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro. Come
anticipato dall’Istituto lo scorso 3 giugno nella nota con l’indicazione per la data
del click day, sono state pubblicate oggi tutte regole tecniche e le istruzioni per
l’invio della domanda (ovvero inoltro del codice identificativo ) il prossimo 25
giugno.
Invio domanda regole tecniche in vista del 25 giugno
Regole tecniche e modalità di svolgimento. Il documento riporta tutte le indicazioni
necessarie e utili per essere pronti il 25 giugno giorno in cui ricordiamo dalle ore 16.00
alle 16.30 potrà essere effettuato l’invio telematico.
Ricordando che è in ogni caso vietato l’uso di strumenti online automatici per
l’inoltro del codice, il testo riporta corredato da screenshot indicazioni in merito a:
1. Prerequisiti
2. Svolgimento della procedura di invio della domanda: Fase 1 (autenticazione e
recupero indirizzo sito di “Accesso allo sportello”), Fase 2 (attesa ed acquisizione
indirizzo di invio), Fase 3 (invio codice identificativo);
3. Avvertenza;
4. Comportamento degli utenti.
Comportamento
Oltre al divieto di uso degli strumenti automatici, le avvertenze in merito al
comportamento degli utenti segnalano che:
3. • “non è ammesso divulgare gli indirizzi acquisiti durante la fase 1: in tal modo essi
saranno conosciuti ed utilizzati solo dagli aventi diritto;
• non è consentito utilizzare strumenti automatici di invio;
• in caso di invii multipli farà fede l’orario di arrivo del primo codice identificativo; i
successivi invii oltreché inutili sono controproducenti ai fini del regolare
svolgimento della procedura;
• è inutile ripetere l’invio se il sistema ha già risposto con il messaggio di presa in
carico: i successivi invii saranno bloccati”.
“Si ricorda che qualsiasi azione atta a violare i sistemi informatici, nonché ad
interrompere il servizio, costituisce illecito penalmente perseguibile”. (Articolo di
Corrado De Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Jobs Act, sicurezza lavoro, l’Atto 176 della Camera con il decreto preliminare in
esame.
Atto del Governo: 176. Sono stati pubblicati sul sito della Camera dei deputati
(Attività legislativa – Attività di indirizzo controllo e conoscitiva – Atti del Governo
sottoposti a parere) i testi e l’iter degli schemi di decreto che il Governo nella seduta
dell’11 giugno 2015ha approvato in merito all’attuazione del Jobs Act Legge 10
dicembre 2014 n.183.
Ricordando che sono già approdati in decreto legislativo – esame definitivo le due
misure derivanti dal Jobs Act riguardanti la conciliazione delle esigenze di cura, vita
e di lavoro e la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della
normativa in tema di mansioni, i nuovi decreti che sono ora all’esame delle
Commissione Lavoro e Economia della Camera dei Deputati sono:
• Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro (protocollato con Atto.n 179);
• Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione
sociale (Atto n.178);
• Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto. n.177);
• Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità (Atto n.176).
Quattro schemi di decreto che sono stati assegnati alla Commissione XI Lavoro e
alla Commissione V Bilancio. Sono stati assegnati il 16 giugno 2015 e il termine per la
consegna degli esiti è stato fissato per tutti al 16 luglio 2015.
4. Sicurezza sul lavoro
Ieri in approfondimento abbiamo trattato il provvedimento riguardante il nuovo
Ispettorato nazionale del lavoro, ora vediamo per punti i dettagli dello schema che
riguarda la sicurezza sul lavoro, ovvero quanto contenuto nell’Atto della Camera
n.176.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese
e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
Come segnalato nell’articolo dell’11 giugno, le misure riguardanti la sicurezza sul
lavoro sono state inserite nel decreto legislativo in esame preliminare recante
disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n.
183.
Si tratta di un decreto che si sviluppa in tre parti: Semplificazioni procedure e
adempimenti, Disposizioni in materia di rapporto di lavoro, Disposizioni in materia di
pari opportunità, nel quale la prima parte Semplificazioni procedure e
adempimenti è stata a sua volta suddivisa in quattro punti chiave che
riguardano: Razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle
persone con disabilità, Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione
e gestione del rapporto di lavoro;Razionalizzazione e semplificazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;Revisione delle sanzioni in materia di lavoro e
legislazione sociale.
Da comunicato del Governo avevamo elencato quindi tutte i provvedimentiprevisti
per la sicurezza sul lavoro. Ovvero:
• “la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le
procedure di designazione dei membri;
• la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di
ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa
istituzionalmente attribuite;
• la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in
collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento
Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli
di rischio;
5. • lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo
soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle
imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
• il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il
calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio
sul portale dell’Inail;
• la trasmissione all’Inail del certificato di infortunio e di malattia professionale
esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di
lavoro;
• la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle
denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico
dell’Inail, esonerando il datore di lavoro;
• l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la
soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla
emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo
nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp)”.
Ora li rivediamo tutti, segnalandone contestualmente il passaggio formale dello
schema di decreto.
Comitato di indirizzo e Commissione consultiva permanente
Nello schema di decreto il capo interessato è il Titolo I – Capo II Articolo 20
Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, 11. 81 e Articolo 21 Semplificazioni
in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Le integrazioni al Testo Unico riguardanti i due organi citati nel sottotitolo (che dopo
l’entrata in vigore del decreto potranno continuare a esercitare nella composizione
che avranno fino alla naturale scadenza) vengono elencati al punto 1 dell’articolo
20 dello schema di decreto, comma b e c:
“all’articolo 5:
1) il comma l è sostituito dal seguente: “l. Presso il Ministero della salute è istituito il
Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
11 Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:
a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei
competenti uffici del Ministero della salute;
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali;
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei
Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell’ interno;
d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle
6. Infrastrutture e dei Trasporti;
e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni;
f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province
autonome.”;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso
la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di
funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza
qualificata, Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della
salute”.
“All’articolo 6: l) il comma l è sostituito dal seguente:
“1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è
composta da:
a) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui uno con
funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell’INAIL;
c) un rappresentante del Ministero della salute;
d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
e) un rappresentante del Ministero dell’interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa;
g) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri· Dipartimento della
funzione pubblica;
m) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
n) sei esperti designati delle organizzazioni sindaèalì dei
lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
o) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.”
“2) al comma 2, dopo le parole “con patticolare riferìmento a quelle relative” sono
inserite le seguenti: “alle differenze di genere e a quelle relative”;
3) al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: “Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono individuate le modalità e i termini per la
designazione dei componenti di cui al comma l, lettere n) e o), da parte delle
relative organizzazioni;
7. 4) al comma 6, le parole “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
5) al comma 8:
1.1 alla lettera f), è inserito, in fine, il seguente periodo: “La Commissione procede al
monitoraggio dell’applicazione delle suddette procedure al fine di un’eventuale
rielaborazione delle medesime.”;
J.2 alla lettera g), le parole “discutere in ordine ai” sono sostituite dalle seguenti:
“elaborare i” ;
J.3alla lettera m), è inserito, in fine, il seguente periodo: “La Commissione monitora
ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dallì entrata in
vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione
ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle
piccole e medie imprese.”;
1.4 alla lettera m-quater) è aggiunto infine il seguente periodo: “La Commissione
monitora l’applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di
verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni
alla medesima.”
Oira
Strumenti dal coordinamento delle Regioni. Il passaggio dedicato agli strumenti
tecnici per la riduzione dei livelli di rischio è invece rintracciabile nell’articolo 1
comma e:) “all’articolo 28 (del Testo Unico Ndr), dopo il comma 3-bis è inserito il
seguente: “3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma I, l’Inail, anche in
collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento
Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma I, lettera ee), rende
disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli
di rischio. L’Inail e le aziende
sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”
Il comma e è seguito da un passaggio complementare, che cita come il Ministero
del Lavoro con decreto da approvare previo consenso della Commissione
consultiva, debba procedere nell’individuare ancora strumenti di supporto per la
valutazione dei rischi e tra questi strumenti informatizzati a guisa del sistema Oira di
Eu-Osha.
Datore lavoro primo soccorso e addetto antincendio
Viene abolito il comma 1-bis dell’articolo 34 del TU (“1- bis. Salvo che nei casi di cui
all’articolo 31, comma 6 [servizio prevenzione e protezione obbligatorio Ndr] , nelle
imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di
8. evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio
di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a
servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-
bis”) e viene conseguentemente abolito il riferimento al comma 1-bis anche nel
comma 2-bis riguardante l’obbligo formativo.
Resta quindi come riferimento il comma 1 dell’articolo 34 “Salvo che nei casi di cui
all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché
di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II
dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ed alle condizioni di cui ai commi successivi”.
I casi previsti dall’Allegato II ricordiamo essere: Aziende artigiane e industriali (fino a
30 lavoratori, 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, 3. Aziende della
pesca fino a 20 lavoratori, 4. Altre aziende fino a 200 lavoratori”.
Sorveglianza sanitaria
Abolita la visita medica preventiva in fase preassuntiva (articolo 41 e-bis).
Sempre per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria viene raddoppiato l’importo
delle sanzioni per violazioni in merito a più di cinque lavoratori delle disposizioni
previste dall’articolo 18, comma l, lettera g) (inviare i lavoratori alla visita medica
entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al
medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente
decreto) e vengono contestutalmente raddoppiate le sanzioni dall’articolo 37,
commi 1,7,9 e 10, (formazione lavoratori, dirigenti e preposti, addetti antincendio,
Rls). Triplicate se le violazioni si riferiscono a più di dieci lavoratori.
Sanzioni
Ancora in merito alle sanzioni vengono introdotte una serie di emendamenti
all’articolo 87Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e
del concedente in uso. All’articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
l) al comma 2, lettera e), le parole: “80, comma 2″ sono sostituite dalle seguenti: “80,
comma 1″;
2) al comma 3, lettera d), le parole: “commi 3 e 4″ sono sostituite dalle seguenti:
“commi 3 e 3-bis”;
3) al comma 4, lettera b), le parole: “del comma 2″ sono sostituite dalle seguenti:
“del comma 3″;
4) al comma 6, le parole: “ai luoghi” sono sostituite dalle seguenti: “alle attrezzature”
e le parole: “è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista
dal comma 2, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “è considerata una unica
violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita
9. con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivanlente previste dal
comma 3, alinea, o dal comma 4,
alinea”.
Sostituito integralmente l’articolo 302-bis, Potere di disposizione. Il nuovo articolo
prevede:
“Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini
dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove il presente
decreto non contiene disposizioni tecniche specifiche. Nel provvedimento di
disposizione è indicato il termine per la regolarizzazione.
2. Avverso le disposizioni di cui al comma l è ammesso ricorso, entro quindici giorni,
con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei
provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi
organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il
termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento
ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, l’autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente
della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.
3. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli organi di vigilanza
nell’esercizio delle loro funzioni sono punite con la pena dell’arresto fino a un mese o
con l’ammenda da 300 a 800 euro.”;
s) All’Allegato IV il punto 1.11.2 è sostituito dal seguente: “Nelle aziende nelle
quali più di 30 dipendenti rimangono nell’azienda, durante gli intervalli di lavoro, per
la consumazione dei pasti, qualora non sia istituito un servizio mensa o un
servizio sostitutivo di mensa devono avere uno o più ambienti da utilizzare per
la consumazione dei pasti. I predetti locali devono avere adeguati requisiti
igienico funzionali.”
Registro infortuni
L’abolizione dell’obbligo registro infortuni in previsione del Sinp avviene eliminando
le parole “al registro infortuni ed” dall’articolo 53 comma 6.
Articolo che quindi diverrebbe:”6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto
interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore
le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”.
Uso Dpi, viene inserita anche la figura del datore di lavoro nella definizione
di operatore al comma e dell’articolo 69, accanto al lavoratore incaricato.
Introdotto un intero articolo 73-bis (in coda all’articolo 73 Informazione formazione e
addestramento) riguardante l’Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore.
10. Cantieri e coordinatore progettazione ed esecuzione
Cantieri. Per quanto riguarda l’articolo 88 Campo di applicazione del Capo I Misure
per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili viene sostituito il comma
g-bis che indica che le disposizioni non si applicano a “ai lavori relativi a impianti
elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai
piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati
alla realizzazione o
alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai
rischi di cui all’ALLEGATO XI”, con il nuovo g-bis, ovvero non si applicano “ai lavori
relativi a impianti elettrici, reti infonnatiche, gas, acqua, condizionamento e
riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui
all’allegato X”.
Requisiti del coordinatore per la progettazione. Viene inserita una nuova parte al
comma 3 dell’articolo 98, ovvero modalità e contenuti dei cosi. In particolare viene
annoverato un aggiornamento dell’allegato XIV (Contenuti minimi del corso di
formazione per coordinanto progettazione ed esecuzione) da Accordi Stato
Regioni. E viene indicato come “I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo
giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning
nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2“.
Inail e trasmissione degli infortuni sul lavoro
Per quanto riguarda infine tali adempimenti, ovvero ciò che il comunicato del
Governo ha indicato come: “il miglioramento del processo di acquisizione delle
informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la
realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL; la trasmissione all’INAIL del
certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via
telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro; la trasmissione
all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio
mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il
datore di lavoro”, viene dedicato a essi un articolo intero, l’Articolo 21
– Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti glì infortuni
sul lavoro e le malattie professionali.
Viene proposto di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, in vari punti.
All’articolo 28, terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Entro il 31
dicembre l’Istituto assicuratore rende disponibili al datore di lavoro gli altri
11. elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche
sul
proprio sito istituzionale. L’Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce
le
modalità di fruizione del servizio di cui al secondo periodo.”.
Quindi le modifiche all’articolo 53 sulle modalità di denuncia:
l) al primo comma, secondo periodo, le parole: “da certificato medico”
sono sostituite dalle seguenti: “dei riferimenti al certificato medico già
trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria competente al rilascio” e il terzo periodo è soppresso;
2) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: “certificato medico”
sono inserite le seguenti: “trasmesso all’Istituto assicuratore, per via
telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al
rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni;
3) al quinto comma le parole: “corredata da certificato medico” sono
sostituite dalle seguenti: “corredata dei riferimenti al certificato medico già
trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria competente al rilascio” e il quarto periodo è soppresso;
4) al settimo comma le parole: “che deve corredare la denuncia di infortunio,” sono
soppresse, la parola “rilasciato” è sostituita dalle seguenti: “trasmesso, per via
telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all’Istituto assicuratore” e dopo le
parole: “primo approdo” sono inserite le seguenti: “o dalla struttura sanitaria
competente al rilascio”;
5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguenti: “Qualunque medico presti la prima
assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia ritenuta
professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denunciadi
cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto
assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all ‘Istituto
assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al
rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La trasmissione per via telematica
del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi
ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione
dall’Istituto assicuratore.
I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto
assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni.”.
12. E ancora all’articolo 54:
” 1) al primo comma, le parole: “che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al
lavoro per più di tre giorni” sono sostituite dalle seguenti: “mortale o con
prognosi superiore a trenta giorni“;
2) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Per il datore di lavoro soggetto agli
obblighi del presente titolo, l’adempimento di cui al primo comma si intende assolto
con l’invio all’Istituto assicuratore della denuncia di infortunio di cui all’ articolo
53 con modalità telematica. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo,
l’Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di
cui all’articolo 72, comma J, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i
dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a
trenta giorni”.
All’articolo 56:
“1) “il primo comma è sostituito dal seguente: “L’Istituto assicuratore mette
a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma l,
lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli
infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni;
2) al secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente: “Nel più breve
tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla disponibilità dei dati con le
modalità di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro settore ispezione
del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, procedono, su richiesta del
lavoratore infortunato, di un superstite o dell’Istituto assicuratore, ad una inchiesta ai
fini di accertare:“;
3) il terzo comma è sostituito dal seguente: “La direzione territoriale del lavoro settore
ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione
siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora lo ritengano
necessario ovvero ne siano richiesti dall’Istituto assicuratore o dall’infortunato o dai
suoi superstiti, eseguono l’inchiesta sul luogo dell’infortunio.”;
4) al quarto comma, le parole: “alla direzione provinciale del lavoro – settore
ispezione del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “alla direzione territoriale del
lavoro – settore ispezione del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti
uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.
Infine gli articoli 238:
“I) al secondo comma, dopo le parole: “Detto certificato” sono inserite le seguenti:
“salvo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38″ e le parole: “esso è compilato secondo un modulo speciale
portante un talloncino per la ricevuta, approvato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni sentito l’Istituto
13. assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente ed in numero sufficiente i
detti moduli ai medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali della
circoscrizione e, occorrendo, anche agli esercenti le aziende” sono sostituite dalle
seguenti: “e deve essere trasmesso ali ‘Istituto assicuratore per via
telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al
rilascio”;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Il datore di lavoro deve fornire all’Istituto
assicuratore tutte le notizie necessarie per l’istruttoria delle
denunce di cui al secondo comma”;
3) il comma quarto è sostituito dal seguente: “La trasmissione per via telematica del
certificato di cui al secondo comma è effettuata utilizzando i servizi telematici messi
a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili
telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a eflettuare la
denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
4) i commi quinto e sesto sono abrogati”.
E 251:
“dopo il primo comma, è inserito il seguente: “i dati delle certificazioni sono resi
disponibili telematicamente dall’Istituto assicuratore ai soggetti obbligati a
effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”
Tutte le modifiche elencate in merito a tali adempimenti entreranno in vigore 180
giorni dopo l’entrata in vigore del decreto, e abrogheranno i commi 6 e 7
dell’articolo 32 del decreto Del fare 21 giugno 2013, n. 69.
A decorrere dei 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto si intende assolto per le
malattie professionale da articolo 139 del Testo unico assicurazione obbligatoria,
l’obbligo di trasmissione per il Registro nazionale della malattie da lavoro
(ex Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38). (Articolo di Corrado De Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it
L’Ispettorato nazionale del lavoro sarà strumento di semplificazione e unicità
C’è attesa per conoscere tutto e in modo definitivo sul nuovo Ispettorato nazionale
del lavoro. Com’è noto, il Consiglio dei ministri ha approvato, nei giorni scorsi, in
esame preliminare, un decreto legislativo con Disposizioni per la realizzazione e la
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in
attuazione della legge n. 183/2014*.
Lo scopo dell’istituzione del nuovo soggetto, dotato di personalità di diritto pubblico,
è quello di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva. L’Ispettorato avrà
14. autonomia di bilancio e autonomia per la determinazione della propria
organizzazione e del proprio funzionamento.
Soprintenderà al coordinamento della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria, attraverso la programmazione ispettiva, le modalità di
accertamento e le linee di condotta – direttive di carattere operativo per tutto il
personale ispettivo sia dell’ Inps, dell’ Inail e dell’Agenzia delle entrate.
Saranno questi istituti a mettere a disposizione dell’Ispettorato, proprio per il
conseguimento della razionalizzazione e della semplificazione delle attività ispettive
in materia di lavoro, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, i dati e
le informazioni di competenza, sia in forma analitica che aggregata.
Per questo, appositi protocolli verranno stipulati anche con i servizi ispettivi
delle Asl e delle Arp in modo da assicurare unicità di comportamento in funzione di
una maggiore efficacia delle ispezioni negli ambienti di lavoro.
Con la costituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro e il conseguente
accentramento delle funzioni ispettive, il personale ispettivo di Inps e Inail verrà
inserito “in un ruolo provvisorio ad esaurimento”, con il mantenimento del
trattamento economico e normativo in vigore negli istituti di provenienza.
Gli organi dell’Ispettorato saranno:
• il direttore generale che ne avrà la rappresentanza legale;
• il consiglio di amministrazione;
• il collegio dei revisori.
* Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per
il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro, Jobs Act entrato in vigore il 16 dicembre 2014. ( Articolo di
E.Gonano)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Nelle aziende pugliesi corsi ad hoc per contrastare i rischi sul lavoro
Un protocollo d’intesa di durata biennale, siglato a Bari tra l’Inail e le associazioni
Confimi Industria e Aniem Puglia, prevede la realizzazione di percorsi informativi e
seminariali rivolti a dirigenti e lavoratori delle piccole e medie imprese operanti sul
territorio, per promuovere prevenzione e sicurezza
BARI - Percorsi formativi, seminari e lezioni in azienda per portare la sicurezza sul
lavoro nelle realtà imprenditoriali pugliesi. Grazie al protocollo d’intesa di durata
biennale sottoscritto a Bari dal direttore regionale dell’Inail, Giovanni Asaro, e dai
15. presidenti di Confimi e Aniem Puglia, Carlo Maria Martino e Nazario Caputo, dirigenti
e lavoratori delle piccole e medie imprese – in particolare quelle manifatturiere e
del settore delle costruzioni – saranno coinvolti in una serie di iniziative sinergiche
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Previsti approfondimenti su tematiche specifiche. Il progetto prevede, in particolare,
la realizzazione di incontri informativi a livello regionale e provinciale, durante i quali
sarà illustrato il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale, con approfondimenti
sui temi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai rischi derivanti dalla esposizione
professionale e alla normativa nazionale di riferimento.
Tra gli obiettivi il miglioramento delle competenze a 360 gradi. Tra gli obiettivi, la
riduzione del fenomeno infortunistico anche nelle imprese di medie e piccole
dimensioni, in cui tradizionalmente la gestione della sicurezza avviene in modo
meno strutturato e organizzato, e un miglioramento delle competenze di tutti coloro
che ne fanno parte: dai manager ai lavoratori, anche di origine straniera.
Più consapevolezza dei vantaggi di una gestione virtuosa.L’iniziativa punta anche
ad accrescere la consapevolezza, da parte delle imprese che aderiscono al
progetto, dei vantaggi che derivano da un’adeguata gestione della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Il protocollo sarà utile, infatti, a promuovere nel mondo
imprenditoriale le possibilità di finanziamento messe in campo dall’Inail attraverso il
sistema di incentivi promossi con i bandi Isi e quelli relativi al sostegno delle
condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’innovazione
tecnologica.
Asaro: “Sinergia e multi direzionalità per ridurre gli infortuni”.“L’impegno assunto con
le associazioni – sottolinea il direttore regionale dell’Inail, Giovanni Asaro – testimonia
la volontà dell’Istituto di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico nella regione
attraverso una forte azione di collaborazione e sostegno alle imprese,
accompagnandole verso comportamenti virtuosi. Investire in prevenzione significa,
infatti, contribuire a ottenere un maggior beneficio sia in termini sociali che
economici”.
Fonte:inail.it
Premio nazionale Marco Fabio Sartori 2015 – IV edizione
La IV edizione del premio “Marco Fabio Sartori” è dedicata all’approfondimento
del tema “Basta un attimo: l'attenzione nel luogo di lavoro”.
I partecipanti devono realizzare opere audiovisive originali, di qualsiasi genere, della
durata massima di 15 minuti.
16. I cortometraggi realizzati dovranno essere inviati all’Inail entro il 13 novembre 2015.
Fonte:inail.it
Assegno di incollocabilità, importo dal 1° luglio 2015, decreto Ministero Lavoro
Assegno di incollocabilità. Con Decreto del 6 maggio 2015 pubblicato online il 17
giugno il Ministero del Lavoro ha comunicato la rivalutazione degli importi mensili
degli assegni che avranno decorrenza dal 1° luglio 2015. L’importo a partire dal 1°
luglio 2015 sarà pari a 256,39 euro.
A chi spetta
Ricordiamo che l’assegno di incollocabilità è una prestazione mensile erogata da
Inail fino al compimento dei 65 anni, destinata agli invalidi del lavoro che si trovano
nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.
Viene erogata a lavoratori che abbiano invalidità da lavoro non inferiore al 34% per
i casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale antecedenti il 31 dicembre 2006
(da Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 articolo 18) e
superiore al 20% per i casi dal 1° gennaio 2007 (Decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38 articolo 13).
L’importo dell’assegno viene rivalutato ogni anno con decreto del Ministero del
Lavoro. (Articolo di Corrado De Paolis)
Fonte: quotidianosicurezza.it
Info: decreto Ministero Lavoro assegno incollocabilità 2015
Pro Loco: il lavoro dei volontari e la prevenzione dei rischi
Un documento sottolinea l’esigenza di prevenire i rischi sul lavoro svolto dai volontari
delle Pro Loco durante l’organizzazione di eventi e manifestazioni. La normativa, la
posizione dei volontari, il rischio microclimatico dei luoghi di lavoro.
Ci sono migliaia di Pro Loco disseminate sul nostro territorio nazionale e, in
particolare, il Piemonte è la regione italiana che ne ha il maggior numero (più di
mille).
Se calcoliamo che ciascuna Pro Loco organizza, indicativamente, tre manifestazioni
all’anno e che la realizzazione di questi eventi comporta il coinvolgimento diretto di
un grande numero di persone – spesso in gran parte volontari, ma anche lavoratori
dipendenti – possiamo pensare quanti siano i rischi lavorativi a cui queste persone
vanno soggette. Persone che si occupano di moltissimi compiti: ad esempio il
trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture necessarie per gli eventi, ma
17. anche la preparazione e somministrazione di cibi e bevande o la gestione del
traffico veicolare nelle manifestazioni sportive.
In relazione a questi rischi e alla possibilità di prevenire i possibili incidenti (come
quello che in Piemonte ha portato nel 2010 alla morte di cinque volontari di una
sagra), la Regione Piemonte ha promosso insieme a UNPLI Piemonte (Unione
Nazionale Pro Loco Italia) e alla Direzione Regionale dell’Inail la realizzazione del
“Quaderno di buone pratiche per i dirigenti di Pro Loco” dal titolo “Conoscere e
prevenire i rischi sul lavoro nelle Pro Loco”.
Il documento, aggiornato al 31 luglio 2014 e nato da un progetto formativo-
informativo presentato dal Comitato regionale Unpli Piemonte, parte dalla
constatazione che il D.Lgs. 81/2008 (T.U.) “segna lo spartiacque tra prima e dopo, tra
la non consapevolezza e la presa di coscienza che anche nelle Associazioni Pro
Loco c’è l’esigenza di prevenire i rischi sul lavoro svolto dai volontari durante
l’organizzazione di eventi e manifestazioni”. Fino a quel momento si tendeva a
pensare “ai rischi degli utenti delle manifestazioni organizzate dalle Pro Loco, non ai
rischi a cui sono soggetti i volontari che vi si dedicano con dedizione e passione”.
A questo proposito si ricorda che le attività delle Pro Loco rientrano, come scopi
sociali, nella Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di
promozione sociale" che all’art. 2, comma 1, recita: ‘Sono considerate associazioni
di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i
gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di
utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto
della libertà e dignità degli associati’.
E dal raffronto di vari disposti, riportati nel documento, si evince che le Pro Loco,
nell'ambito del D.Lgs. 81/08, “sono considerate associazioni di promozione sociale
composte da volontari (non possono quindi essere confuse e/o commiste con le
organizzazioni di volontariato definite dalla legge 11 agosto 1991 n. 266)”.
Dopo aver indicato le varie modifiche del T.U. per quanto riguarda la posizione dei
volontari, anche con riferimento al decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (il cosiddetto
“decreto del fare”), si indica che nell’ultima formulazione nel T.U. sono
esplicitamente indicati:
- i volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- i volontari che effettuano servizio civile;
- i soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o
con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui
alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui
alla legge 16 dicembre 1991 n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n.
289, e successive modificazioni.
A tutti costoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 81/2008.
18. Si indica poi che nel D.Lgs. 81/2008 il legislatore ha voluto definire “un doppio binario
per i volontari a seconda dell'attività e delle finalità perseguite dall'organizzazione di
cui fanno parte”. E, in ogni caso “occorre considerare in concreto le modalità di
esercizio dell’attività del volontario. Lo stesso comma 12 bis dell’articolo 3 del D.lgs.
81/08 stabilisce che ‘Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio
civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al
primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua
prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto
a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli
ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le
misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano
nell'ambito della medesima organizzazione’”.
Per evidenziare le varie casistiche il documento si sofferma sulle modalità in cui le
Pro Loco si possono confrontare, per tipologia organizzativa, con il campo di
applicazione del Decreto Legislativo per la salute e la sicurezza sul lavoro:
- Pro Loco e Circoli che si avvalgono del lavoro volontario dei soli associati;
- Pro Loco che si avvalgono del lavoro di volontari del servizio civile;
- Pro Loco e Comitati UNPLI che si avvalgono anche di lavoratori dipendenti e/o
equiparati.
Ricordando che il documento si sofferma su diversi rischi (luoghi di lavoro,
videoterminali, attrezzature per il sollevamento, movimentazione manuale,
montaggio strutture, preparazione e somministrazione benvande, ...) e sulle possibili
misure di prevenzione, ci soffermiamo sullasalubrità e sicurezza delle
sedi (caratteristiche costruttive, umidità, microclima, ecc.), problema presente a
causa anche del frequente utilizzo di ambienti molto datati.
Spesso i locali utilizzati sono dati in comodato o affitto dalle Amministrazioni
Comunali o in altri casi da privati ed è necessario fare preliminarmente un’attenta
“valutazione delle caratteristiche delle strutture e negli interventi di adeguamento
e/o manutenzione” necessari.
Quali sono le fonti di pericolo?
Intanto è bene sottolineare che la mancanza di salubrità nei locali “può dipendere
della vetustà degli stessi, per problemi di riscaldamento o per scarso ricambio d'aria.
Il fisiologico degrado delle parti strutturali e non, degli edifici utilizzati, può
determinare dei rischi per le persone che occupano i locali, richiedendo una
continua opera di manutenzione”.
Inoltre tra le fonti di pericolo “si considerano quelle che possono sorgere dagli
impianti (elettrici e di riscaldamento) non correttamente eseguiti e/o mantenuti;
19. dalla mancanza di adeguate vie di esodo in funzione della capacità dei locali
(specialmente in presenza di locali utilizzati come sedi dei Circoli); da un non
corretto utilizzo dei locali, in funzione delle loro caratteristiche, con lo stoccaggio di
ingenti quantitativi di materiali o, peggior cosa, con la presenza di bombole di GPL
non collegate ad attrezzature”.
Veniamo direttamente alle principali misure di prevenzione.
Abbiamo già detto che la mancanza di salubrità negli ambienti “si può riscontare in
ambienti un po' datati, specialmente se posti al piano terra, per la presenza di
umidità nei muri e/o nei pavimenti non cantinati”. E, “visto che ci troviamo di fronte
a locali, il più delle volte, utilizzati sporadicamente, il rimedio meno invasivo sarà
quello di cercare di mantenere un microclima il più confortevole e adeguato
possibile mediando tra riscaldamento e ricambi d'aria, mentre altri interventi più
radicali ed economicamente dispendiosi comporterebbero opere murarie”.
In ogni caso in presenza di Circoli il cui uso è assiduo “si devono prendere in
considerazione gli interventi edilizi per migliorare la situazione”.
Si ricorda che il D.M. 37/2008 “prescrive che la realizzazione di un nuovo impianto, la
modifica o la manutenzione straordinaria devono essere effettuate solo da imprese
iscritte nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane. Queste
imprese o il loro responsabile tecnico devono possedere i requisiti tecnico-
professionali previsti dallo stesso decreto, quindi non possono essere realizzate opere
da ‘improvvisati tecnici’”.
Se poi all'interno dei locali sono istallate apparecchiature, “queste devono risultare
conformi alle normative vigenti con tanto di certificazione e marcatura CE; inoltre
devono essere utilizzate da personale che sia stato istruito e abbia così una certa
pratica nella loro conduzione”. Infine “occorre chiarire quale sia il soggetto titolato
ad effettuare gli interventi di manutenzioneordinaria e straordinaria, che devono
comunque essere assicurati”.
L’indice del documento:
PRESENTAZIONI
INDICE
PREMESSA: le attività istituzionali delle Pro Loco come da L.R. 36/2000,
l’organizzazione delle Pro Loco in Italia e in Piemonte
IL D.LGS. 81/08 E LE PRO LOCO: inquadramento normativo, ruolo e responsabilità dei
soggetti operanti nelle Pro Loco con soli volontari, con dipendenti e volontari, con
giovani del servizio civile e volontari
LE PRINCIPALI ATTIVITÀ NELLE PRO LOCO
1. Locali utilizzati dalle Pro Loco
20. Indicazioni generali: norme urbanistico-edilizie, gli impianti tecnici
1a. Sedi operative: presenze e dimensionamenti; casi particolari
1b. Circoli: presenze e dimensionamenti, gli aspetti collegati alla preparazione e
somministrazione di alimenti e bevande, il personale interno
1c. Magazzini: tipologie costruttive, dimensionamenti, caratteristiche e verifiche
1d. Sedi Uffici turistici: tipologie costruttive, dimensionamenti. caratteristiche e
verifiche
2. Sagre e iniziative enogastronomiche
Iniziative in luoghi aperti e chiusi - organizzazione delle cucine
3. Intrattenimenti musicali, teatrali, eventi culturali
Sagre e manifestazioni all’aperto ed eventi in locali chiusi: presenze e
dimensionamenti, tipologie costruttive, impianti, prevenzione incendi, autorizzazioni
4. Manifestazione su strada
Sfilate di carri allegorici: competenze autorizzative, disposizione tecniche
5. Iniziative per il turismo
5a. Gestione Uffici turistici: competenze autorizzative, formazione e informazione
5b. Accompagnatori turistici: competenze, autorizzazioni, formazione e informazione
6. Affidamento di lavori in appalto o contratto d’opera
6a. Il committente non datore di lavoro affida i lavori (non di tipo edile) ad una o più
imprese o a lavoratori autonomi
6b. Il committente datore di lavoro affida i lavori (non di tipo edile) ad una o più
imprese e/o a lavoratori autonomi
6c. Il committente non datore di lavoro affida lavori di tipo edile ad un’unica
impresa o a un lavoratore autonomo
6d. Il committente non datore di lavoro affida lavori di tipo edile a più di un’impresa
6e. Il committente datore di lavoro affida lavori di tipo edile ad una o più imprese
e/o a lavoratori autonomi
6f. Il committente (datore di lavoro o no) affida lavori di tipo edile a un’impresa
affidataria
7. Affidamento di committenza pubblica o privata alle Pro Loco
Responsabilità della committenza, responsabilità della Pro Loco, eventuali rischi
interferenti con lavoratori pubblici o privati
8. Gestione emergenze
Piano di emergenza ed evacuazione: Addetti all'emergenza per prevenzione
incendi e primo soccorso: comportamenti, avvertenze e procedure
9. Prevenzione incendi
9a. Definizione, nuovo regolamento e procedure
9b. Sagre e feste in piazza: norme di riferimento
I PRINCIPALI RISCHI E LE BUONE PRATICHE PREVENTIVE
1. La salubrità e la sicurezza delle Sedi Pro Loco e Circoli (caratteristiche costruttive,
umidità, microclima, ecc.)
2. Il lavoro ai video terminali (fonti di pericolo, danni, principali misure di prevenzione)
21. 3. Le attrezzature per il sollevamento e/o trasporto di materiali (fonti di
pericolo,danni, principali misure di prevenzione)
4. La movimentazione manuale dei carichi (fonti di pericolo, danni, principali misure
di prevenzione)
5. Il montaggio e smontaggio delle strutture (realizzati direttamente dalla Pro Loco,
realizzati direttamente da ditte incaricate dalla Pro Loco)
6. I requisiti essenziali delle principali attrezzature presenti nella preparazione e
somministrazione di alimenti, noleggio delle attrezzature (gestione delle attrezzature
seguendo corrette procedure, attestato di conformità, DPI)
7. La preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande (rischi, rischio
biologico, prevenzione e protezione, DPI)
8. Gli impianti e le apparecchiature elettriche (rischi, prevenzione e protezione)
9. Gli impianti e apparecchiature alimentate a gas naturale e a gas GPL (rischi
incendio ed esplosione, prevenzione e protezione, emergenze, utilizzo di bombole di
GPL in manifestazioni temporanee all’aperto)
10. Primo soccorso e numeri di emergenza (modalità di attivazione)
11. Le assicurazioni per i volontari delle Pro Loco (la copertura dei rischi)
12. Informazione, formazione e addestramento dei volontari (metodologie di
intervento)
13. Tutela della salute dei minori di 18 anni impegnati nelle Pro Loco (mansioni e
sostanze vietate)
14. Tutela delle donne in gravidanza impegnate nelle Pro Loco (mansioni e lavori
vietati)
ALLEGATI
1. Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
2. Allegato X del D.Lgs. 81/08 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
3. Esempio delle informazioni sui requisiti tecnico-professionali che le aziende
appaltatrici possono fornire ai committenti
4. Esempio di elenco non esaustivo delle informazioni che la ditta committente deve
fornire alla ditta appaltatrice in merito ai rischi specifici presenti nell'ambiente di
lavoro
6. Esempio di Piano Operativo di Sicurezza - POS
7. Prevenzione incendi - Elenco delle attività che possono interessare le Pro Loco
8. I prodotti pericolosi
Fonte:puntosicuro.it