XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
Federalismo Fiscale 1 F.Stradini
1. Il federalismo fiscale
Modulo I
La riforma del titolo V della Costituzione: l’art. 119 Cost. e la legge n. 42/2009
A cura della Dott.ssa Francesca Stradini
Assegnista Università di Urbino
2. Riforma titolo V Costituzione
• Con Legge 18/10/2001 n. 3, Modifiche al titolo V della parte II
della Costituzione (in Gazzetta Ufficiale del 24/10/2001 n. 248)
in particolare, ai fini fiscali, occorre considerare queste
diposizioni:
artt. 114, 117, 118, 119
3. …..
in particolare interessa
art. 119 Cost.
a enti territoriali autonomia di entrata e di spesa :
di entrata cosa significa??????
ratio del federalismo, anche fiscale
4. Comee se vieneattuato il “nuovo”art. 119
Cost.
• Legge 5/5/2009 n. 42, Delega al governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della
Costituzione (in Gazzetta Ufficiale, n. 103 del
6/5/2009), cosiddetta Legge Calderoli
• D. Lgs. 14/3/2011 n. 23, Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale
5. Problema
• Autonomia di entrata
due livelli
legge statale (principi generali) – legge regionale – finanza
locale
legge regionale – finanza locale
6. Legge n. 42 /2009
• art. 2
→prevede la possibilità che con legge regionale
si possano
- istituire tributi regionali e locali,
- variare le aliquote e le agevolazioni che
comuni, province e città metropolitane possono
applicare nell’esercizio della propria autonomia
con riferimento ai tributi locali.
7. …..
→ riconosce come principio generale tra gli altri quello
della territorialità dei tributi e regionali e locali cioè
correlazione tra entrate ed esercizio delle funzioni
attribuite a tali realtà territoriali – come indicato dall’art.
119 Cost. – rispetto e alla loro autonomia politica, di cui
all’art. 5 Cost., e al riparto delle funzioni stesse, di cui
all’art. 117 Cost.
Ne deriverebbe, dunque, un sistema costituito da tributi
manovrabili, per finanziare le spese che vanno oltre i
livelli essenziali delle prestazioni e oltre le funzioni
fondamentali.
8. ….
• art. 12 costruisce un sistema tributario locale basato
sostanzialmente su quello statale e regionale.
→ è la legge statale ad individuare i tributi propri dei
comuni, nonché delle province, definendone gli elementi
essenziali (soggetti, presupposto, base imponibile) e le
aliquote di riferimento valide su tutto il territorio
nazionale.
→ alla Regione la possibilità di istituire nuovi tributi dei
Comuni - nonché delle Province e delle città
metropolitane - nel proprio territorio specificando gli
ambiti di autonomia riconosciuti agli stessi enti locali.
9. ….
• Nulla tuttavia dispone in merito a quelli che dovrebbero
essere gli elementi necessari dei tributi propri degli enti locali
(vedi differenza tra tributi propri e tributi propri propri)
10. …..
• Come attuare l’autonomia di entrata???
problemi di
- coordinamento con i principi dello stato e imposizione statale
- compatibilità con il diritto comunitario
Vedi esempi concreti
11. Attualmente
• Attualmente non esistono tributi propri propri (definizione di
tributi propri propri)
• Vedi IRAP
• Vedi IMU
12. Quindi
• La legge n. 42/2009 risulta estremamente ambigua in quanto
- propone un livello centralizzato per i tributi propri
(regionali e locali)
- riconosce una ridotta autonomia locale
- riconosce un ruolo fondamentale alle
compartecipazioni (quindi finanza derivata)
13. ….
• Il d. leg.vo N. 23/2011 rispecchia e rappresenta questa stessa
ambiguità presentando problemi di legittimità
- costituzionale (tassazione del turismo o dell’ambiente)
- comunitaria (rispetto divieto di aiuti di stato e delle
libertà fondamentali)