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Contabilità pubblica: La contabilità degli enti
pubblici e quella specifica della Regione
(programmazione finanziaria, armonizzazione
contabile, schemi di bilancio e esemplificazioni)
Lezione 06
A cura di
dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638
Lezione 06
Costituzione
Art. 81: Formazione del bilancio dello Stato
Art. 100: Controlli Corte dei Conti
Art. 103: Giurisdizione contabile
Art. 119: Decentramento ed autonomia finanziaria
Lezione 06
Costituzione - art. 81
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento e` consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al
verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non puo` essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le
entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita` del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni
sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel
rispetto dei princıpi definiti con legge costituzionale.
Lezione 06
Costituzione - art. 100
Il Consiglio di Stato e` organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e
anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e
nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al
Governo.
Lezione 06
Costituzione - art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
Lezione 06
Costituzione - art. 119
I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con
la Costituzione e secondo i princıpi di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Lezione 06
Costituzione - art. 119
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Citta` metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio
delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta` metropolitane e
Regioni.
Lezione 06
Costituzione - art. 119
I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i princı`pi generali determinati dalla legge dello
Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a
condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato
l’equilibrio di bilancio. E` esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti.
Lezione 06
Stato - Amministrazione finanziaria
MEF (Ministero dell’economia e delle finanze)
- Dipartimento del Tesoro
- Dipartimento delle Finanze
- Ragioneria generale dello Stato (RGS)
Agenzie fiscali
- Agenzia delle Entrate
- Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Agenzia del demanio
CIPE: Comitato interministeriale per la programmazione economica
CDP: Cassa Depositi e Prestiti
Lezione 06
Contabilità (nozioni essenziali)
Contabilità: sistema di rilevazioni ottenute attraverso l’uso dei conti che fornisce
informazioni sulla gestione di una determinata attività
Contabilità generale (sistematica): è l’insieme sistematico di rilevazioni con le quali si
raccolgono i costi ed i ricavi collegati ai processi di scambio con terze economie e si
seguono i movimenti finanziari della gestione
Metodo della partita doppia: ogni fatto
amministrativo è rilevato sotto il profilo
del monetario in due aspetti attraverso
i conti “Dare” e Avere”
Lezione 06
Contabilità Finanziaria
Registrazione dei flussi finanziari (entrate e spese) senza percepire gli effetti economici
Programmazione finanziaria
Gestione del bilancio
Chiusura
Principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS)
Lezione 06
Contabilità Analitica
Il costo (valore delle risorse impiegate( è correlato alla struttura organizzativa ed alla
destinazione (scopo)
Piano dei conti
Centri di costo
Servizi erogati
Missioni e programmi
Lezione 06
Regioni - autonomia finanziaria e
federalismo fiscale
Autonomia finanziaria (L. Cost. 3/2001 - L.Cost. 1/2012)
Fondo perequativo
Finanza straordinaria
Parallelismo funzioni-risorse
Federalismo fiscale
Lezione 06
Regioni - limiti alla autonomia
Patto di stabilità interno - Saldo di competenza
Vincolo del pareggio di bilancio
L. 145/2018: gli enti territoriali csi considerano in equilibrio
in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non
negativo (prospetto della verifica degli equilibri) - per le
Regioni dal 2021
Lezione 06
Regioni - ENTRATE
Dlgs 68/2011
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
- Addizionale regionale all’IRPEF
- Tassa sulle concessioni regionali
- Imposta sulle concessioni statali
- TOSAP
- Tasse automobilistiche regionali
- Addizionale sull’accisa sul gas naturale
- Imposta regionale sulla benzina per autotrazione
- Tassa per il diritto allo studio universitario
- Tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
- Compartecipazione regionale all’IVA
- Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
Lezione 06
Lezione 06
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 .
Lezione 06
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 , 87 , 117 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 , recante delega al Governo in materia di federalismo
fiscale...;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 , recante la legge di contabilità e finanza pubblica ….;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre
2010;
Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 , nella riunione del 3 marzo 2011;
Visti il parere della Commissione parlamentare ...
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il
federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la
pubblica amministrazione e l'innovazione;
Lezione 06
Costituzione - art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed
entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità
fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e
alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio
delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi
generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di
ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
TITOLO I
Principi contabili generali e applicati
per le regioni, le province autonome e
gli enti locali
Lezione 06
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il
presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II
disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui
all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali,
esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1°
gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali
incompatibili con il presente decreto.
Lezione 06
Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei
1. Le Regioni e gli enti locali di cui all' articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità
finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di
contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto
il profilo economico-patrimoniale.
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Art. 3 Principi contabili generali e applicati
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi
contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che
costituiscono parte integrante al presente decreto:
a) della programmazione (allegato n. 4/1);
b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti
pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e
interoperabili.
… aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato
Lezione 06
Art. 3-bis Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali,
esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al
Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione
al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle
esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento
della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti
nazionali.
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html
Lezione 06
Art. 4 Piano dei conti integrato
1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il
miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema
europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui
all' articolo 2 , adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei
conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco
delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti
economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati,
le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed
economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali
Lezione 06
Lezione 06
Art. 5 Definizione della transazione elementare
1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.
2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le
operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
3. Le amministrazioni di cui all' articolo 2 , organizzano il proprio sistema informativo-contabile in
modo tale da non consentire l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno,
la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne
permetta l'identificazione.
3-bis. Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è
inserita nei campi liberi a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.
Lezione 06
Art. 8 Adeguamento SIOPE
1. Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei
loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle
previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli
enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura
del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.
Lezione 06
Art. 9 Il sistema di bilancio
1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2 costituisce lo
strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione.
Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di
realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione
politica, sociale ed economico-finanziaria.
Art. 10 Bilanci di previsione finanziari
1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è
aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa
sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di
programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa
storica incrementale
Lezione 06
I documenti della programmazione di bilancio
DEFR: Documento di economia e finanza regionale
Nota di aggiornamento del DEFR
Disegno di legge di stabilità regionale
Disegno di legge di bilancio
Piano degli indicatori di bilancio
Disegno di legge di assestamento del bilancio
Disegno di legge di variazione di bilancio
Disegni di legge collegati alla manovra di bilancio
Strumenti di programmazione regionale
Lezione 06
Art. 10 Bilanci di previsione finanziari
2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle
more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può
limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli
relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere
assunte obbligazioni giuridiche.
3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili.
Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che
non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la
continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del
mantenimento degli equilibri di bilancio;
Lezione 06
Art. 10 Bilanci di previsione finanziari
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di
somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui
all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione,
delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa
la quota capitale.
4. Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.
4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.
Lezione 06
Art. 11 Schemi di bilancio
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio
finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:
a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle
previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto
del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica
degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;
c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.
Lezione 06
Art. 11 Schemi di bilancio
3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli
previsti dai relativi ordinamenti contabili:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Lezione 06
Art. 11 Schemi di bilancio
4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti
contabili:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della
politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014
- 2020;
Lezione 06
Art. 11 Schemi di bilancio
4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti
contabili:
…
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma
6;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Lezione 06
Art. 11 Schemi di bilancio
5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia
esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al
31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e
con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche
investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la
programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
Lezione 06
Art. 11 Schemi di bilancio
5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:
…..
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti
ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione
del bilancio.
Lezione 06
Art. 11 Schemi di bilancio
6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione
illustra: ….
9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal
comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti
riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal
conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente,
quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni.
Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di
consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di
approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.
Lezione 06
Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
Legge di stabilità
regionale
Bilancio di previsione
finanziario
Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio
Variazioni di bilancio
Assestamento di bilancio
Lezione 06
Documento di economia
e finanza regionale
(DEFR)
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Bilancio di previsione
finanziario
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Art. 12 Omogeneità della classificazione delle spese
1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di
allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche
settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le
classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di
contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2
adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità
della spesa.
Art. 13 Definizione del contenuto di missione e programma
1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali
principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi
strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all' articolo 2 utilizzando risorse finanziarie,
umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di
attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'
articolo 2 è costituita dai programmi.
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Art. 14 Criteri per la specificazione e classificazione delle spese
1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti
di bilancio previsivi e consuntivi … ripartiscono le spese in:
a) missioni, come definite all' articolo 13 , comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite
in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione . Al fine di
assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono
definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;
b) programmi, come definiti all'art. 13, comma 1, terzo periodo. I programmi si articolano in titoli
e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I
capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei
conti integrato di cui all'art. 4.
3-ter. L'elenco delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14, è
aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Art. 15 Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate
1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all' articolo 11 sono classificate secondo i
successivi livelli di dettaglio:
a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza,
ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le
tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo
oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio
trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie;
Lezione 06
Lezione 06
Equilibrio di bilancio
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 , comma 1, approvano:
a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni
approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da
parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti;
c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i
bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche ….
TITOLO II
Principi contabili generali e
applicati per il settore
sanitario
TITOLO III
Ordinamento finanziario e
contabile delle regioni
TITOLO IV
Adeguamento delle
disposizioni riguardanti la
finanza regionale e locale
TITOLO IV
Adeguamento delle
disposizioni riguardanti la
finanza regionale e locale
ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 3, comma 1)
Principi generali o postulati
Lezione 06
1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
Lezione 06
1. Principio della annualità
I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con
cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella
predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di
una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.
2. Principio dell'unità
La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico
e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio.
È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la
totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente
al finanziamento di spese di investimento.
I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a
copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina
delle entrate vincolate.
Lezione 06
3. Principio della universalità
Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori
finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire
una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e
degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema
di bilancio. Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in
gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non
abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse
dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini
dell'esercizio.
4. Principio della integrità
Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo
delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le
spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.
Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed
alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.
Lezione 06
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati
contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura
economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. … Una corretta interpretazione del principio della
veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e
comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e
i principi contabili generali.
Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale,
devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da
altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di
utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità).
… Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di
programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la
formazione dei citati documenti (principio della correttezza).
.. Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara
classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o
comprensibilità).
Lezione 06
6. Principio della significatività e rilevanza
Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al
processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado
di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri,
oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.
7. Principio della flessibilità
Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come
immodificabili,
perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente.
8. Principio della congruità
La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il
principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico
e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Lezione 06
9. Principio della prudenza
Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di
previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.
Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere
iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo
amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni
sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.
10. Principio della coerenza
Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di
gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti
contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso
logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di
carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e
quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.
Lezione 06
11. Principio della continuità e della costanza
La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione
delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita
12. Principio della comparabilità e verificabilità
Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le
informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e
patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali.
13. Principio di neutralità o imparzialità
La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso
tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.
14. Principio della pubblicità
Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza
politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.
Lezione 06
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una
rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario
invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni
pubblica amministrazione.
16. Principio della competenza finanziaria
Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).
Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio
di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio
degli stanziamenti del bilancio di previsione.
17. Principio della competenza economica
Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle
diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante
ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non
direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari
Lezione 06
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti
che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro
natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla
realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le
norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.
La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni
amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione
nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO
CONCERNENTE LA
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO
Allegato 4/1
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO
CONCERNENTE LA CONTABILITA'
FINANZIARIA
Allegato 4/2
Lezione 06
Allegato 4/2
Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema
contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.
La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti
riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non
determinano flussi di cassa effettivi.
Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre
attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permute,
ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.
La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare
pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione
Lezione 06
Allegato 4/2 - 2. Principio della competenza finanziaria
Il principio della competenza finanziaria prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono
imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli
esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.
Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della
nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La
scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata
giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi
siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si
dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.
Lezione 06
Accertamento
Riscossione
Versamento
Dirigente
Tesoriere
Tesoriere-Ente
Lezione 06
Allegato 4/2 - 3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile
L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal
soggetto cui è affidata la gestione:
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l'individuazione del soggetto debitore;
d) l'ammontare del credito;
e) la relativa scadenza.
L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale
con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto
specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario
contemplato dal bilancio di previsione.
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Allegato 4/2 - 3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile
L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del
credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato
nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade
il credito.
Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per
le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada,
gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento
al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.
… L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera
un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Lezione 06
Allegato 4/2 - 4. La riscossione ed il versamento delle entrate
L'entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle somme corrisposte dai debitori agli
incaricati ad esigere, interni o esterni.
Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i
relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso, attribuendoli
all'esercizio in cui l'incasso è stato effettuato (anche nel caso di esercizio provvisorio del
bilancio). La reversale di incasso deve contenere tutti gli elementi informativi previsti
dall'ordinamento e, in particolare, riportare i codici identificativi della transazione elementare.
Le modalità di attuazione della "riscossione" rispettano i seguenti principi:
- certezza della somma riscossa e del soggetto versante;
- certezza della data del versamento e della causale;
- registrazione cronologica dei versamenti ed immodificabilità delle registrazioni stesse;
- costante verificabilità delle somme incassate e corrispondenza delle giacenze con le scritture contabili;
- obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non
superiori ai 15 giorni lavorativi;
- divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti;
- tracciabilità delle operazioni nel caso di utilizzo di strumenti informatici anche in riferimento
all'identificazione degli operatori.
Lezione 06
Lezione 06
Allegato 4/2 - 5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa
Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa
attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio
individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.
Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni
giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.
Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:
- la ragione del debito;
- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell'obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Allegato 4/2 - 5.7 La scissione dei pagamenti per IVA (split payment).
L'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972, l'art. 17-ter, che prevede la scissione del pagamento
dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività
per le quali non sono soggetti passivi di IVA.
Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o
committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all'erario piuttosto che al
fornitore.
In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per
l'importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con
l'annotazione «scissione dei pagamenti», per le successive registrazioni contabili possono essere
adottate due modalità alternative: … 1) se l'ente intende avvalersi dell'opzione che consente di effettuare il
pagamento IVA all'Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell'impegno assunto
sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al
netto di IVA, il secondo a favore dell'erario per l'ammontare dell'IVA;
Lezione 06
Allegato 4/2 - 6. La liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese
La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti
ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti
dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
La liquidazione è registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile,
a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e della idoneità della
stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, corrispondente ad una spesa che è stata
legittimamente posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata. Per registrazione contabile
si intende qualsiasi forma di evidenza contabile che consente di identificare le spese liquidate,
distinguendole da quelle non liquidate.
In particolare, deve essere verificato che:
a) i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale,
formalmente e sostanzialmente corretti;
b) le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondano ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
c) l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)
Lezione 06
Art. 3 Principi contabili generali e applicati
5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato
nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono
negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli
impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito
denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:
a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo
corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia
all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi
precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della
programmazione, di cui all'allegato 4/1;
Lezione 06
Art. 3 Principi contabili generali e applicati
5. … fondo pluriennale vincolato, costituito: ...
b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto
riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è
determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno
considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura
della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi
precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del
fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di
riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di
accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo
pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si
riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.
Lezione 06
Allegato 4/2 - 5.4 Il Fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate
al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi
successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza
finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate
al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di
imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento
di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di
imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della
competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie.
Lezione 06
Lezione 06
Entrata
100
RIACCERTAMENTO
RESIDUI
Lezione 06
Allegato 4/2 - 9.1 La gestione dei residui.
In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche
effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul
medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o
dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
Lezione 06
Allegato 4/2 - 9.1 La gestione dei residui.
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo
accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di
revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro
riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza
finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile
all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.
Lezione 06
Allegato 4/2 - 9.1 La gestione dei residui.
Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il
responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo
stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia
esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità
economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo
svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può
presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di
riclassificare il credito nello stato patrimoniale.
Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono
interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante
procedure coattive.
I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di
un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di
riaccertamento dei residui
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Lezione 06
Appalti e contratti: Il codice dei contratti (Dlgs
50/2016) e la applicazione a livello regionale.
Approfondimenti sugli affidamenti diretti,
mercati elettronici, procedure sopra soglia e
esempi pratici
Lezione 07
A cura di
dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638

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Lezione n. 06 - Contabilità pubblica (programmazione finanziaria, armonizzazione contabile, schemi di bilancio e esemplificazioni)

  • 1. Contabilità pubblica: La contabilità degli enti pubblici e quella specifica della Regione (programmazione finanziaria, armonizzazione contabile, schemi di bilancio e esemplificazioni) Lezione 06 A cura di dott. Simone Chiarelli simone.chiarelli@gmail.com Cell. +39 3337663638
  • 2. Lezione 06 Costituzione Art. 81: Formazione del bilancio dello Stato Art. 100: Controlli Corte dei Conti Art. 103: Giurisdizione contabile Art. 119: Decentramento ed autonomia finanziaria
  • 3. Lezione 06 Costituzione - art. 81 Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento e` consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio non puo` essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita` del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princıpi definiti con legge costituzionale.
  • 4. Lezione 06 Costituzione - art. 100 Il Consiglio di Stato e` organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
  • 5. Lezione 06 Costituzione - art. 103 Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
  • 6. Lezione 06 Costituzione - art. 119 I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princıpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
  • 7. Lezione 06 Costituzione - art. 119 Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta` metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta` metropolitane e Regioni.
  • 8. Lezione 06 Costituzione - art. 119 I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princı`pi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E` esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
  • 9. Lezione 06 Stato - Amministrazione finanziaria MEF (Ministero dell’economia e delle finanze) - Dipartimento del Tesoro - Dipartimento delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato (RGS) Agenzie fiscali - Agenzia delle Entrate - Agenzia delle dogane e dei monopoli - Agenzia del demanio CIPE: Comitato interministeriale per la programmazione economica CDP: Cassa Depositi e Prestiti
  • 10. Lezione 06 Contabilità (nozioni essenziali) Contabilità: sistema di rilevazioni ottenute attraverso l’uso dei conti che fornisce informazioni sulla gestione di una determinata attività Contabilità generale (sistematica): è l’insieme sistematico di rilevazioni con le quali si raccolgono i costi ed i ricavi collegati ai processi di scambio con terze economie e si seguono i movimenti finanziari della gestione Metodo della partita doppia: ogni fatto amministrativo è rilevato sotto il profilo del monetario in due aspetti attraverso i conti “Dare” e Avere”
  • 11. Lezione 06 Contabilità Finanziaria Registrazione dei flussi finanziari (entrate e spese) senza percepire gli effetti economici Programmazione finanziaria Gestione del bilancio Chiusura Principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS)
  • 12. Lezione 06 Contabilità Analitica Il costo (valore delle risorse impiegate( è correlato alla struttura organizzativa ed alla destinazione (scopo) Piano dei conti Centri di costo Servizi erogati Missioni e programmi
  • 13. Lezione 06 Regioni - autonomia finanziaria e federalismo fiscale Autonomia finanziaria (L. Cost. 3/2001 - L.Cost. 1/2012) Fondo perequativo Finanza straordinaria Parallelismo funzioni-risorse Federalismo fiscale
  • 14. Lezione 06 Regioni - limiti alla autonomia Patto di stabilità interno - Saldo di competenza Vincolo del pareggio di bilancio L. 145/2018: gli enti territoriali csi considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo (prospetto della verifica degli equilibri) - per le Regioni dal 2021
  • 15. Lezione 06 Regioni - ENTRATE Dlgs 68/2011 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Addizionale regionale all’IRPEF - Tassa sulle concessioni regionali - Imposta sulle concessioni statali - TOSAP - Tasse automobilistiche regionali - Addizionale sull’accisa sul gas naturale - Imposta regionale sulla benzina per autotrazione - Tassa per il diritto allo studio universitario - Tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Compartecipazione regionale all’IVA - Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
  • 17. Lezione 06 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 .
  • 18. Lezione 06 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 , 87 , 117 e 119 della Costituzione; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 , recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale...; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 , recante la legge di contabilità e finanza pubblica ….; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , nella riunione del 3 marzo 2011; Visti il parere della Commissione parlamentare ... Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
  • 19. Lezione 06 Costituzione - art. 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
  • 20. TITOLO I Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali
  • 21. Lezione 06 Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.
  • 22. Lezione 06 Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei 1. Le Regioni e gli enti locali di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
  • 25. Lezione 06 Art. 3 Principi contabili generali e applicati 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4). 2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili. … aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
  • 26. Lezione 06 Art. 3-bis Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. 2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html
  • 27. Lezione 06 Art. 4 Piano dei conti integrato 1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all' articolo 2 , adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali
  • 29. Lezione 06 Art. 5 Definizione della transazione elementare 1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare. 2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato. 3. Le amministrazioni di cui all' articolo 2 , organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione. 3-bis. Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.
  • 30. Lezione 06 Art. 8 Adeguamento SIOPE 1. Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.
  • 31. Lezione 06 Art. 9 Il sistema di bilancio 1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria. Art. 10 Bilanci di previsione finanziari 1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale
  • 32. Lezione 06 I documenti della programmazione di bilancio DEFR: Documento di economia e finanza regionale Nota di aggiornamento del DEFR Disegno di legge di stabilità regionale Disegno di legge di bilancio Piano degli indicatori di bilancio Disegno di legge di assestamento del bilancio Disegno di legge di variazione di bilancio Disegni di legge collegati alla manovra di bilancio Strumenti di programmazione regionale
  • 33. Lezione 06 Art. 10 Bilanci di previsione finanziari 2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche. 3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;
  • 34. Lezione 06 Art. 10 Bilanci di previsione finanziari b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. 4. Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere. 4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.
  • 35. Lezione 06 Art. 11 Schemi di bilancio 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati: a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico; c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.
  • 36. Lezione 06 Art. 11 Schemi di bilancio 3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5; h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
  • 37. Lezione 06 Art. 11 Schemi di bilancio 4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
  • 38. Lezione 06 Art. 11 Schemi di bilancio 4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: … j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; l) il prospetto dei dati SIOPE; m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6; p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
  • 39. Lezione 06 Art. 11 Schemi di bilancio 5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo; b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
  • 40. Lezione 06 Art. 11 Schemi di bilancio 5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: ….. f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.
  • 41. Lezione 06 Art. 11 Schemi di bilancio 6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: …. 9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.
  • 42. Lezione 06 Documento di economia e finanza regionale (DEFR) Legge di stabilità regionale Bilancio di previsione finanziario Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Variazioni di bilancio Assestamento di bilancio
  • 43. Lezione 06 Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
  • 52. Lezione 06 Bilancio di previsione finanziario
  • 56. Lezione 06 Art. 12 Omogeneità della classificazione delle spese 1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2 adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa. Art. 13 Definizione del contenuto di missione e programma 1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all' articolo 2 utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. 2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all' articolo 2 è costituita dai programmi.
  • 60. Lezione 06 Art. 14 Criteri per la specificazione e classificazione delle spese 1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi … ripartiscono le spese in: a) missioni, come definite all' articolo 13 , comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione . Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato; b) programmi, come definiti all'art. 13, comma 1, terzo periodo. I programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. 3-ter. L'elenco delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
  • 63. Lezione 06 Art. 15 Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate 1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all' articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio: a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie;
  • 69. Lezione 06 Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 , comma 1, approvano: a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente; b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo. 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche ….
  • 70. TITOLO II Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario
  • 71. TITOLO III Ordinamento finanziario e contabile delle regioni
  • 72. TITOLO IV Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale
  • 73. TITOLO IV Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale
  • 74. ALLEGATO 1 (previsto dall'articolo 3, comma 1) Principi generali o postulati
  • 75. Lezione 06 1. Principio dell'annualità 2. Principio dell'unità 3. Principio dell'universalità 4. Principio dell'integrità 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità 6. Principio della significatività e rilevanza 7. Principio della flessibilità 8. Principio della congruità 9. Principio della prudenza 10. Principio della coerenza 11. Principio della continuità e della costanza 12. Principio della comparabilità e della verificabilità 13. Principio della neutralità 14. Principio della pubblicità 15. Principio dell'equilibrio di bilancio 16. Principio della competenza finanziaria 17. Principio della competenza economica 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
  • 76. Lezione 06 1. Principio della annualità I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. 2. Principio dell'unità La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio. È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.
  • 77. Lezione 06 3. Principio della universalità Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio. Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio. 4. Principio della integrità Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite. Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.
  • 78. Lezione 06 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. … Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali. Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). … Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). .. Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità).
  • 79. Lezione 06 6. Principio della significatività e rilevanza Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente. 7. Principio della flessibilità Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente. 8. Principio della congruità La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.
  • 80. Lezione 06 9. Principio della prudenza Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio. Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. 10. Principio della coerenza Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.
  • 81. Lezione 06 11. Principio della continuità e della costanza La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita 12. Principio della comparabilità e verificabilità Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. 13. Principio di neutralità o imparzialità La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. 14. Principio della pubblicità Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.
  • 82. Lezione 06 15. Principio dell'equilibrio di bilancio L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. 16. Principio della competenza finanziaria Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. 17. Principio della competenza economica Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari
  • 83. Lezione 06 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.
  • 87. PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO Allegato 4/1
  • 88. PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA Allegato 4/2
  • 89. Lezione 06 Allegato 4/2 Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi. Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permute, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc. La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione
  • 90. Lezione 06 Allegato 4/2 - 2. Principio della competenza finanziaria Il principio della competenza finanziaria prescrive: a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive); b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione. Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.
  • 92. Lezione 06 Allegato 4/2 - 3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione: a) la ragione del credito; b) il titolo giuridico che supporta il credito; c) l'individuazione del soggetto debitore; d) l'ammontare del credito; e) la relativa scadenza. L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.
  • 95. Lezione 06 Allegato 4/2 - 3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.. Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. … L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
  • 96. Lezione 06 Allegato 4/2 - 4. La riscossione ed il versamento delle entrate L'entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni o esterni. Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso, attribuendoli all'esercizio in cui l'incasso è stato effettuato (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio). La reversale di incasso deve contenere tutti gli elementi informativi previsti dall'ordinamento e, in particolare, riportare i codici identificativi della transazione elementare. Le modalità di attuazione della "riscossione" rispettano i seguenti principi: - certezza della somma riscossa e del soggetto versante; - certezza della data del versamento e della causale; - registrazione cronologica dei versamenti ed immodificabilità delle registrazioni stesse; - costante verificabilità delle somme incassate e corrispondenza delle giacenze con le scritture contabili; - obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi; - divieto di diverso utilizzo delle somme giacenti; - tracciabilità delle operazioni nel caso di utilizzo di strumenti informatici anche in riferimento all'identificazione degli operatori.
  • 98. Lezione 06 Allegato 4/2 - 5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa. Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio. Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: - la ragione del debito; - l'indicazione della somma da pagare; - il soggetto creditore; - la scadenza dell'obbligazione; - la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
  • 103. Lezione 06 Allegato 4/2 - 5.7 La scissione dei pagamenti per IVA (split payment). L'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, l'art. 17-ter, che prevede la scissione del pagamento dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non sono soggetti passivi di IVA. Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all'erario piuttosto che al fornitore. In contabilità finanziaria, le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate per l'importo comprensivo di IVA e, a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l'annotazione «scissione dei pagamenti», per le successive registrazioni contabili possono essere adottate due modalità alternative: … 1) se l'ente intende avvalersi dell'opzione che consente di effettuare il pagamento IVA all'Erario contestualmente al pagamento delle fatture ai fornitori, a valere dell'impegno assunto sono emessi due distinti ordini di pagamento. Il primo ordinativo è emesso a favore del fornitore per la spesa al netto di IVA, il secondo a favore dell'erario per l'ammontare dell'IVA;
  • 104. Lezione 06 Allegato 4/2 - 6. La liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. La liquidazione è registrata contabilmente quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e della idoneità della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata. Per registrazione contabile si intende qualsiasi forma di evidenza contabile che consente di identificare le spese liquidate, distinguendole da quelle non liquidate. In particolare, deve essere verificato che: a) i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti; b) le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite; c) l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.
  • 110. Lezione 06 Art. 3 Principi contabili generali e applicati 5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito: a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;
  • 111. Lezione 06 Art. 3 Principi contabili generali e applicati 5. … fondo pluriennale vincolato, costituito: ... b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.
  • 112. Lezione 06 Allegato 4/2 - 5.4 Il Fondo pluriennale vincolato Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie.
  • 116. Lezione 06 Allegato 4/2 - 9.1 La gestione dei residui. In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
  • 117. Lezione 06 Allegato 4/2 - 9.1 La gestione dei residui. La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esazione; b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.
  • 118. Lezione 06 Allegato 4/2 - 9.1 La gestione dei residui. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale. Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive. I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui
  • 123. Appalti e contratti: Il codice dei contratti (Dlgs 50/2016) e la applicazione a livello regionale. Approfondimenti sugli affidamenti diretti, mercati elettronici, procedure sopra soglia e esempi pratici Lezione 07 A cura di dott. Simone Chiarelli simone.chiarelli@gmail.com Cell. +39 3337663638