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Cagliari, 20 aprile 2015
DUE OPZIONI
Come organizzare il lavoro?
• Le norme europee
• La costituzione e le leggi
• Lo statuto sardo
• Il bilancio regionale e la vertenza entrate
• Il bilancio comunale riformato: nuovo sistema
di contabilità pubblica armonizzata
• La strutturazione del bilancio comunale
Cagliari, 6 febbraio 2015
LE NORME EUROPEE
• Le regole finanziarie sul PIL ed il debito
Disavanzo statale non superiore al 3% del PIL
Debito pubblico al di sotto del 60% del PIL
• I dettati del TFUE
• Patto di stabilità
• Fiscal compact
Obbligo del perseguimento del pareggio di bilancio, obbligo di non
superamento della soglia di deficit strutturale superiore allo 0,5% del PIL,
significativa riduzione del rapporto fra debito pubblico PIL, pari ogni anno a
un ventesimo della parte eccedente il 60% del PIL, impegno a coordinare i
piani di emissione del debito col Consiglio dell’Unione e con la Commissione
Europea
• Tsipras, Sinn Fein, Bildu e gli altri
Cagliari, 20 aprile 2015
LA COSTITUZIONE
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove
spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo
conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso
all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori
oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. […] Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la
sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con
legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
principi definiti con legge costituzionale.
Cagliari, 20 aprile 2015
LA COSTITUZIONE
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi
ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante. […]
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona […] lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. Èesclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Cagliari, 20 aprile 2015
LO STATUTO DELLA RAS
TITOLO III Finanze - Demanio e patrimonio - Art. 7
La Regione ha una propria finanza.
Art. 8
Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito dell’IRPEF;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia
elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli
dei tabacchi consumati nella regione;
f) dai nove decimi del gettito dell'IVA, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
l) da contributi straordinari;
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di
quelle di spettanza di altri enti pubblici.
Cagliari, 20 aprile 2015
LA VERTENZA ENTRATE
Circa 900 milioni di euro annui
900.000.000 euro/1.600.000 abitanti=562 euro
562 X 154.0000 = 86.548.000 euro
Cagliari, 20 aprile 2015
IL BILANCIO DELLA REGIONE
Pareggio di bilancio: chi decide?
Vertenza entrate: nulla o quasi
Risorse europee: c’erano anche prima
Mutuo
Cagliari, 20 aprile 2015
IL FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI
Art. 10 della LR 2/07
Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
I fondi di cui alle LR n. 37/98 (Norme concernenti interventi finalizzati
all’occupazione), 25/93 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle
autonomie locali); 19/97 (Contributo per l’incentivazione della produttività,
la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della
Sardegna), 4/00 e n. 9/06, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento
la Giunta regionale determina i criteri di assegnazione sulla base di una
quota pari al 40% in parti uguali, e al 60% su base demografica. L’ente locale,
in piena autonomia, provvede all’utilizzo delle somme assegnate avendo
riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate.
Fondo unico EELL e quote accise energia elettrica: 2015 (600) 2014 (579)
Cagliari, 20 aprile 2015
IL TUEL (TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI)
Ultime modifiche TUEL PARTE II – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE - Art. 149 e ss.
Art. 149
Finanza locale → riserva di legge
Principio dell’autonomia finanziaria - Potestà impositiva autonoma
Comma 4. La finanza dei comuni è costituita, in via ordinaria, da:
• Imposte proprie;
• Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
• Tasse e diritti per servizi pubblici;
• Trasferimenti erariali;
• Trasferimenti regionali;
• Altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
• Risorse per investimenti;
• Altre entrate.
Sparisce il terzo comma dell’art. 150 “Restano salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano?”
IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO E GLI ENTI LOCALI
Cagliari, 20 aprile 2015
Nuovo sistema di contabilità pubblica
Il D.Lgs. 8 agosto 2014, n. 126, ha integrato e modificato
il suddetto decreto 118/2011 sulla base delle risultanze
della sperimentazione operata nel triennio 2012/2014
ed ha contestualmente apportato le modifiche
all’ordinamento finanziario e contabile contenuto nel
TUEL, modifiche obbligatorie per gli enti locali a
decorrere dal primo gennaio 2015
Confronto vecchio-nuovo TUEL
Cagliari, 20 aprile 2015
LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno
luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio
in cui l’obbligazione viene a scadenza. È […] fatta salva la piena copertura
finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere
dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati […]. L’accertamento
costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito
relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente
all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza […]. È
esclusa […] la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto
ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in
attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata
futura, con l’alterazione degli equilibri finanziari
PROVIAMO A TRADURLO
Cagliari, 20 aprile 2015
LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA/2
La competenza finanziaria potenziata imputa il debito/credito nell'esercizio in cui
dovrà essere pagato/riscosso e non come succedeva prima nell'esercizio in cui
maturava il debito a prescindere dal momento del pagamento. Si tratta di un
profilo della competenza che tiene conto della cassa. Però gli accertamenti e gli
impegni devono essere imputati non tanto all'esercizio nel quale devono essere
riscossi o pagati, quanto all'esercizio nel quale la prestazione è stata eseguita,
indipendentemente dal pagamento.
Per questo motivo il bilancio pluriennale avrà carattere autorizzatorio e le
Imputazioni avveranno sul pluriennale e non solo sul bilancio annuale. Esempio:
impegno di 1.000 € da pagare in due tranche 2015 e 2016. Fino ad ora l'impegno
avveniva per 1.000 e l'imputazione avveniva totalmente nell'esercizio in corso. Col
nuovo criterio l'impegno sarà di 1.000 ma sarà imputato in parte nel 2015 e in
parte nel 2016. Da qua il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Cagliari, 6 febbraio 2015
IL PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 150 - Principio della programmazione
Bilancio di previsione almeno triennale, entro il 31 dicembre
DUP (Documento unico di programmazione): sezione strategica della durata
pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla sezione operativa di durata
pari a quello del bilancio di previsione finanziario
Con l’assestamento generale, deliberato entro il 31 luglio, si verificano tutte
le voci di entrata ed uscita
Rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo
Bilancio consolidato entro il 30 dicembre (enti strumentali, società partecipate
e controllate)
E le variazioni di bilancio?
Cagliari, 20 aprile 2015
LA STRUTTURAZIONE DI UN BILANCIO
Lo strumento di gestione per rapportarsi con gli uffici è il PEG (piano esecutivo di gestione), che
individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi ai responsabili dei servizi.
Cagliari, 20 aprile 2015
E SE NON SI APPROVA PER TEMPO?
Art. 163, comma 2: “nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia stato approvato e non sia stato
autorizzato l’esercizio provvisorio […] è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si
riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle […] regolate dalla legge e
quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni […] all’ente.”
E SE INVECE C’E’ L’ESERCIZIO PROVVISORIO?
Art. 163, comma 5 “nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma,
le spese […] per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio
del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente […] con l’esclusione delle spese:
• Tassativamente regolate dalla legge
• Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi
• A carattere continuativo”
Cagliari, 20 aprile 2015
EQUILIBRI TRA ENTRATE ED USCITE
Art. 162
Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le
eccezioni di legge.
Si ragiona in termini di anno finanziario, dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Nuovo art. 162 “le previsioni di competenza relative alle spese correnti
sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/c
capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione
dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contributi
destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di
parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento”.
Cagliari, 20 aprile 2015
UN BILANCIO SI DEVE BILANCIARE
Cagliari, 20 aprile 2015
PARTE ENTRATA PARTE SPESE
ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI
Dirette al finanziamentodi spese correnti Relative alla gestione dell'ente
Titolo I Titolo I
Tributi propri, devoluti e compartecipati Spese correnti
Titolo II
Contributi e trasferimenti propri
Titolo III Titolo III
Entrate extratributarie Spese per rimborso prestiti
ENTRATE IN CONTO CAPITALE SPESE IN CONTO CAPITALE
Dirette al finaziamento di spese di investimento
Comprendono gli investimenti, le partecipazioni, i conferimenti e le
concessionid i credito
Titolo IV Titolo II
Alienazioni,trasformazioni di capitale, riscossione di crediti,
trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale
Titolo V Titolo IV
Mutui, prestiti o altre operazioni Spese per servizi in conto terzi
Le entrate correnti (titoli I, II e III) devono essere superiori alle
spese correnti in modo da garantire l'equilibrio di parte corrente e
possibilmente la restituzione di quote capitali di debito. Eventuali
entrate correnti in esubero dopo queste operazioni potrebbero
essere destinate a finanziare spesa in conto capitale.
Le entrate in conto capitale possono essere inferiori alle spese in
conto capitale e le partite di giro tendono ad annullarsi.
Se le entrate correnti fossero inferiori rispetto alle spese correnti
sarebbe indispensabile ridurre le spese correnti.
Cagliari, 20 aprile 2015
GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Sono "oneri concessori“ gli oneri da versare al Comune per ottenere il permesso di
costruire. Gli oneri di urbanizzazione sono distinti in contributi per l’urbanizzazione
primaria (strade, fogne etc.) e per l’urbanizzazione secondaria (asili, centri sanitari etc.).
Nella legge di stabilità per il 2015 è stato approvato un emendamento1, il cui contenuto
è stato condiviso tra Governo e ANCI, che proroga di un anno la possibilità per i
Comuni di utilizzare il 50% degli oneri di urbanizzazione per finanziare spese correnti.
Per l’ottavo anno consecutivo viene quindi concesso ai Comuni di utilizzare in modo
distorto le risorse destinate all’infrastrutturazione del territorio per coprire esigenze di
spesa corrente.
Secondo le stime dell’Ance, realizzate sulla base dei dati della Ragioneria dello Stato,
tra il 2008 ed il 2014 la norma ha consentito ai comuni di utilizzare 7,4 miliardi di
euro originariamente destinati ad investimenti per coprire spese correnti.
Cagliari, 20 aprile 2015
21
IL BILANCIO 2015 DEL COMUNE DI CAGLIARI
Utilizzo Fondo
pluriennale
vincolato
111,376 mln
Spese correnti
(tit. 1 e rimborso
prestiti)
243,145 mln
Spese in conto
capitale
213,430 mln
MANOVRA COMPLESSIVA
491,715
Milioni di Euro
Entrate correnti
titoli 1-3
235,912 mln
Entrate in conto
capitale
117,758 mln
Il bilancio previsionale 2015 del Comune di Cagliari
La posizione di Sardegna Sovrana (nov 2014)
“valuterò, volta per volta, gli atti che arriveranno in commissione ed in consiglio […] non è uno
sganciamento dalla maggioranza consiliare. Al contrario, è l’invito ad uno scatto in avanti, a realizzare,
in questi 15 mesi che ci dividono dalle elezioni, tutto quello che abbiamo scritto e non abbiamo
realizzato“.
La posizione sul bilancio previsionale
Piccola politica VS grande politica
Voto favorevole
La discussione e la votazione sul bilancio
Scarso dibattito
Pochi impegni
Cagliari, 6 febbraio 2015
LA FASE DELLE ENTRATE
Art. 178
Le fasi di gestione delle entrate sono l’accertamento, la
riscossione ed il versamento
ACCERTAMENTO
Ragione del creditore – idoneo titolo giuridico – somma
da incassare quantificata – fissata la scadenza
RISCOSSIONE
Materiale introito da parte del tesoriere o di altri incaricati
VERSAMENTO
Ultima fase dell’entrata, trasferimento delle risorse nelle
casse dell’ente
Cagliari, 20 aprile 2015
LA FASE DELLA SPESA
Art. 182
Le fasi di gestione della spesa sono l’impegno, la liquidazione,
l’ordinazione ed il pagamento
IMPEGNO
È determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione
e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio. Il responsabile del servizio fa l’impegno deve avere il
visto di regolarità contabile del responsabile del settore finanziario
LIQUIDAZIONE
Si determina la somma certa e liquida da pagare, nei limiti
dell’impegno definitivo assunto
ORDINAZIONE E PAGAMENTO
Mandato di pagamento
Cagliari, 20 aprile 2015
I RESIDUI
Art. 189 – Residui attivi
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non
riscosse entro il termine di esercizio
Comma 4 – le somme non accertate entro il termine di
esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle
previsioni
Art. 190 – Residui passivi
Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non
pagate entro il termine dell’esercizio
Cagliari, 20 aprile 2015
DOCUMENTI DA APPROVARE COL BILANCIO
Il piano triennale delle opere pubbliche
Tutti le deliberazioni con le quali sono
determinate le tariffe, le aliquote d’imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonché per i servizi a domanda
individuali, i tassi di copertura di gestione dei
servizi stessi
Cagliari, 20 aprile 2015
La tassazione locale
IUC (Imposta Unica Comunale)
IMU (Imposta Municipale Unica)
TASI (Tassa sui servizi indivisibili)
TARI (Tassa rifiuti)
Perché l’aumento?
Cagliari, 20 aprile 2015
IMU
Il gettito IMU indicato in bilancio rappresenta
l’importo al netto di quanto trattenuto dallo Stato
L’imposta è dovuta solamente sugli immobili diversi
da quelli utilizzati come abitazione provinciale (ad
eccezione delle abitazioni principali di lusso –
categorie catastali A1-A8-A9)
Cagliari, 20 aprile 2015
TASI E TARI
La TASI paga i servizi indivisibili. Si tratta di una nuova IMU. I servizi indivisibili
sono: illuminazione pubblica, viabilità e mobilità, verde pubblico, polizia
municipale, protezione civile, servizi demografici e statistica, tutela
dell’ambiente ed inquinamento
La TARI copre i costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
Cagliari, 20 aprile 2015
LE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE
Addizionale IRPEF
Imposta comunale su pubblicità
e pubbliche affissioni
Controlli sui tributi anni precedenti (ICI anni pregressi e
Tarsu anni pregressi)
L’evasione fiscale
Cagliari, 20 aprile 2015
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Sono i servizi a domanda individuale, per esempio, per il
comune di Cagliari: COSAP (Canone occupazione spazi ed
aree pubbliche), mercati, cimiteri, servizi sociali, impianti
sportivi, mensa scolastica, locazioni etc.
Poventi derivanti dall’attività
di controllo e repressione
delle irregolarità e illeciti
Cagliari, 20 aprile 2015
GRAZIE
circolometi@gmail.com
Circolo Me-Ti
Sardegna Sostenibile e Sovrana
@circolo_meti
@UFFIZIALI
circolometi
Cagliari, 20 aprile 2015

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  • 1. Cagliari, 20 aprile 2015 DUE OPZIONI
  • 2. Come organizzare il lavoro? • Le norme europee • La costituzione e le leggi • Lo statuto sardo • Il bilancio regionale e la vertenza entrate • Il bilancio comunale riformato: nuovo sistema di contabilità pubblica armonizzata • La strutturazione del bilancio comunale Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 3. LE NORME EUROPEE • Le regole finanziarie sul PIL ed il debito Disavanzo statale non superiore al 3% del PIL Debito pubblico al di sotto del 60% del PIL • I dettati del TFUE • Patto di stabilità • Fiscal compact Obbligo del perseguimento del pareggio di bilancio, obbligo di non superamento della soglia di deficit strutturale superiore allo 0,5% del PIL, significativa riduzione del rapporto fra debito pubblico PIL, pari ogni anno a un ventesimo della parte eccedente il 60% del PIL, impegno a coordinare i piani di emissione del debito col Consiglio dell’Unione e con la Commissione Europea • Tsipras, Sinn Fein, Bildu e gli altri Cagliari, 20 aprile 2015
  • 4. LA COSTITUZIONE Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. […] Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. Cagliari, 20 aprile 2015
  • 5. LA COSTITUZIONE Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Art. 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. […] Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona […] lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Èesclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. Cagliari, 20 aprile 2015
  • 6. LO STATUTO DELLA RAS TITOLO III Finanze - Demanio e patrimonio - Art. 7 La Regione ha una propria finanza. Art. 8 Le entrate della regione sono costituite: a) dai sette decimi del gettito dell’IRPEF; b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati; e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; f) dai nove decimi del gettito dell'IVA, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie; g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri; i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; l) da contributi straordinari; m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Cagliari, 20 aprile 2015
  • 7. LA VERTENZA ENTRATE Circa 900 milioni di euro annui 900.000.000 euro/1.600.000 abitanti=562 euro 562 X 154.0000 = 86.548.000 euro Cagliari, 20 aprile 2015
  • 8. IL BILANCIO DELLA REGIONE Pareggio di bilancio: chi decide? Vertenza entrate: nulla o quasi Risorse europee: c’erano anche prima Mutuo Cagliari, 20 aprile 2015
  • 9. IL FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI Art. 10 della LR 2/07 Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali I fondi di cui alle LR n. 37/98 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione), 25/93 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); 19/97 (Contributo per l’incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), 4/00 e n. 9/06, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento la Giunta regionale determina i criteri di assegnazione sulla base di una quota pari al 40% in parti uguali, e al 60% su base demografica. L’ente locale, in piena autonomia, provvede all’utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate. Fondo unico EELL e quote accise energia elettrica: 2015 (600) 2014 (579) Cagliari, 20 aprile 2015
  • 10. IL TUEL (TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI) Ultime modifiche TUEL PARTE II – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE - Art. 149 e ss. Art. 149 Finanza locale → riserva di legge Principio dell’autonomia finanziaria - Potestà impositiva autonoma Comma 4. La finanza dei comuni è costituita, in via ordinaria, da: • Imposte proprie; • Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; • Tasse e diritti per servizi pubblici; • Trasferimenti erariali; • Trasferimenti regionali; • Altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; • Risorse per investimenti; • Altre entrate. Sparisce il terzo comma dell’art. 150 “Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano?” IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO E GLI ENTI LOCALI Cagliari, 20 aprile 2015
  • 11. Nuovo sistema di contabilità pubblica Il D.Lgs. 8 agosto 2014, n. 126, ha integrato e modificato il suddetto decreto 118/2011 sulla base delle risultanze della sperimentazione operata nel triennio 2012/2014 ed ha contestualmente apportato le modifiche all’ordinamento finanziario e contabile contenuto nel TUEL, modifiche obbligatorie per gli enti locali a decorrere dal primo gennaio 2015 Confronto vecchio-nuovo TUEL Cagliari, 20 aprile 2015
  • 12. LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. È […] fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati […]. L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza […]. È esclusa […] la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con l’alterazione degli equilibri finanziari PROVIAMO A TRADURLO Cagliari, 20 aprile 2015
  • 13. LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA/2 La competenza finanziaria potenziata imputa il debito/credito nell'esercizio in cui dovrà essere pagato/riscosso e non come succedeva prima nell'esercizio in cui maturava il debito a prescindere dal momento del pagamento. Si tratta di un profilo della competenza che tiene conto della cassa. Però gli accertamenti e gli impegni devono essere imputati non tanto all'esercizio nel quale devono essere riscossi o pagati, quanto all'esercizio nel quale la prestazione è stata eseguita, indipendentemente dal pagamento. Per questo motivo il bilancio pluriennale avrà carattere autorizzatorio e le Imputazioni avveranno sul pluriennale e non solo sul bilancio annuale. Esempio: impegno di 1.000 € da pagare in due tranche 2015 e 2016. Fino ad ora l'impegno avveniva per 1.000 e l'imputazione avveniva totalmente nell'esercizio in corso. Col nuovo criterio l'impegno sarà di 1.000 ma sarà imputato in parte nel 2015 e in parte nel 2016. Da qua il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 14. IL PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE Art. 150 - Principio della programmazione Bilancio di previsione almeno triennale, entro il 31 dicembre DUP (Documento unico di programmazione): sezione strategica della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario Con l’assestamento generale, deliberato entro il 31 luglio, si verificano tutte le voci di entrata ed uscita Rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo Bilancio consolidato entro il 30 dicembre (enti strumentali, società partecipate e controllate) E le variazioni di bilancio? Cagliari, 20 aprile 2015
  • 15. LA STRUTTURAZIONE DI UN BILANCIO Lo strumento di gestione per rapportarsi con gli uffici è il PEG (piano esecutivo di gestione), che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi ai responsabili dei servizi. Cagliari, 20 aprile 2015
  • 16. E SE NON SI APPROVA PER TEMPO? Art. 163, comma 2: “nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia stato approvato e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio […] è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle […] regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni […] all’ente.” E SE INVECE C’E’ L’ESERCIZIO PROVVISORIO? Art. 163, comma 5 “nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese […] per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente […] con l’esclusione delle spese: • Tassativamente regolate dalla legge • Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi • A carattere continuativo” Cagliari, 20 aprile 2015
  • 17. EQUILIBRI TRA ENTRATE ED USCITE Art. 162 Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. Si ragiona in termini di anno finanziario, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Nuovo art. 162 “le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/c capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento”. Cagliari, 20 aprile 2015
  • 18. UN BILANCIO SI DEVE BILANCIARE Cagliari, 20 aprile 2015 PARTE ENTRATA PARTE SPESE ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI Dirette al finanziamentodi spese correnti Relative alla gestione dell'ente Titolo I Titolo I Tributi propri, devoluti e compartecipati Spese correnti Titolo II Contributi e trasferimenti propri Titolo III Titolo III Entrate extratributarie Spese per rimborso prestiti ENTRATE IN CONTO CAPITALE SPESE IN CONTO CAPITALE Dirette al finaziamento di spese di investimento Comprendono gli investimenti, le partecipazioni, i conferimenti e le concessionid i credito Titolo IV Titolo II Alienazioni,trasformazioni di capitale, riscossione di crediti, trasferimenti in conto capitale Spese in conto capitale Titolo V Titolo IV Mutui, prestiti o altre operazioni Spese per servizi in conto terzi
  • 19. Le entrate correnti (titoli I, II e III) devono essere superiori alle spese correnti in modo da garantire l'equilibrio di parte corrente e possibilmente la restituzione di quote capitali di debito. Eventuali entrate correnti in esubero dopo queste operazioni potrebbero essere destinate a finanziare spesa in conto capitale. Le entrate in conto capitale possono essere inferiori alle spese in conto capitale e le partite di giro tendono ad annullarsi. Se le entrate correnti fossero inferiori rispetto alle spese correnti sarebbe indispensabile ridurre le spese correnti. Cagliari, 20 aprile 2015
  • 20. GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE Sono "oneri concessori“ gli oneri da versare al Comune per ottenere il permesso di costruire. Gli oneri di urbanizzazione sono distinti in contributi per l’urbanizzazione primaria (strade, fogne etc.) e per l’urbanizzazione secondaria (asili, centri sanitari etc.). Nella legge di stabilità per il 2015 è stato approvato un emendamento1, il cui contenuto è stato condiviso tra Governo e ANCI, che proroga di un anno la possibilità per i Comuni di utilizzare il 50% degli oneri di urbanizzazione per finanziare spese correnti. Per l’ottavo anno consecutivo viene quindi concesso ai Comuni di utilizzare in modo distorto le risorse destinate all’infrastrutturazione del territorio per coprire esigenze di spesa corrente. Secondo le stime dell’Ance, realizzate sulla base dei dati della Ragioneria dello Stato, tra il 2008 ed il 2014 la norma ha consentito ai comuni di utilizzare 7,4 miliardi di euro originariamente destinati ad investimenti per coprire spese correnti. Cagliari, 20 aprile 2015
  • 21. 21 IL BILANCIO 2015 DEL COMUNE DI CAGLIARI Utilizzo Fondo pluriennale vincolato 111,376 mln Spese correnti (tit. 1 e rimborso prestiti) 243,145 mln Spese in conto capitale 213,430 mln MANOVRA COMPLESSIVA 491,715 Milioni di Euro Entrate correnti titoli 1-3 235,912 mln Entrate in conto capitale 117,758 mln
  • 22. Il bilancio previsionale 2015 del Comune di Cagliari La posizione di Sardegna Sovrana (nov 2014) “valuterò, volta per volta, gli atti che arriveranno in commissione ed in consiglio […] non è uno sganciamento dalla maggioranza consiliare. Al contrario, è l’invito ad uno scatto in avanti, a realizzare, in questi 15 mesi che ci dividono dalle elezioni, tutto quello che abbiamo scritto e non abbiamo realizzato“. La posizione sul bilancio previsionale Piccola politica VS grande politica Voto favorevole La discussione e la votazione sul bilancio Scarso dibattito Pochi impegni Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 23. LA FASE DELLE ENTRATE Art. 178 Le fasi di gestione delle entrate sono l’accertamento, la riscossione ed il versamento ACCERTAMENTO Ragione del creditore – idoneo titolo giuridico – somma da incassare quantificata – fissata la scadenza RISCOSSIONE Materiale introito da parte del tesoriere o di altri incaricati VERSAMENTO Ultima fase dell’entrata, trasferimento delle risorse nelle casse dell’ente Cagliari, 20 aprile 2015
  • 24. LA FASE DELLA SPESA Art. 182 Le fasi di gestione della spesa sono l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento IMPEGNO È determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio. Il responsabile del servizio fa l’impegno deve avere il visto di regolarità contabile del responsabile del settore finanziario LIQUIDAZIONE Si determina la somma certa e liquida da pagare, nei limiti dell’impegno definitivo assunto ORDINAZIONE E PAGAMENTO Mandato di pagamento Cagliari, 20 aprile 2015
  • 25. I RESIDUI Art. 189 – Residui attivi Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine di esercizio Comma 4 – le somme non accertate entro il termine di esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni Art. 190 – Residui passivi Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio Cagliari, 20 aprile 2015
  • 26. DOCUMENTI DA APPROVARE COL BILANCIO Il piano triennale delle opere pubbliche Tutti le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuali, i tassi di copertura di gestione dei servizi stessi Cagliari, 20 aprile 2015
  • 27. La tassazione locale IUC (Imposta Unica Comunale) IMU (Imposta Municipale Unica) TASI (Tassa sui servizi indivisibili) TARI (Tassa rifiuti) Perché l’aumento? Cagliari, 20 aprile 2015
  • 28. IMU Il gettito IMU indicato in bilancio rappresenta l’importo al netto di quanto trattenuto dallo Stato L’imposta è dovuta solamente sugli immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione provinciale (ad eccezione delle abitazioni principali di lusso – categorie catastali A1-A8-A9) Cagliari, 20 aprile 2015
  • 29. TASI E TARI La TASI paga i servizi indivisibili. Si tratta di una nuova IMU. I servizi indivisibili sono: illuminazione pubblica, viabilità e mobilità, verde pubblico, polizia municipale, protezione civile, servizi demografici e statistica, tutela dell’ambiente ed inquinamento La TARI copre i costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti Cagliari, 20 aprile 2015
  • 30. LE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE Addizionale IRPEF Imposta comunale su pubblicità e pubbliche affissioni Controlli sui tributi anni precedenti (ICI anni pregressi e Tarsu anni pregressi) L’evasione fiscale Cagliari, 20 aprile 2015
  • 31. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Sono i servizi a domanda individuale, per esempio, per il comune di Cagliari: COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche), mercati, cimiteri, servizi sociali, impianti sportivi, mensa scolastica, locazioni etc. Poventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti Cagliari, 20 aprile 2015
  • 32. GRAZIE circolometi@gmail.com Circolo Me-Ti Sardegna Sostenibile e Sovrana @circolo_meti @UFFIZIALI circolometi Cagliari, 20 aprile 2015