E’ possibile trovare un accordo anche in materia tributaria, per evitare i tempi lunghi e i costi del processo. Scopri come fare nella seconda puntata!
La conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudiziale
1. CONCILIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Conciliazione nel processo tributario (seconda parte)
(art. 48 D.Lgs. 546/92)
2. Conciliazione stragiudiziale
(art. 48 c. 5 D.Lgs. 546/92)
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Le parti del processo possono raggiungere un accordo conciliativo fuori udienza su iniziativa
dell’Ufficio che formula una proposta da sottoporre all’accettazione del ricorrente; se questi
accetta, l’accordo è depositato presso la CTP che ne vaglia l’ammissibilità.
Questa forma di conciliazione è detta anche “breve” e, a seconda del momento in cui interviene, si
definisce come conciliazione:
- "prefissazione" quando l’accordo è raggiunto prima della fissazione dell’udienza di trattazione;
- "postfissazione" quando l’accordo è raggiunto dopo la fissazione dell’udienza di trattazione.
La differenza fra le due ipotesi sta nella procedura di controllo da parte della CTP: mentre nel
primo caso (prefissazione) vi provvede il Presidente della CTP con decreto, nel secondo vi provvede
la CTP con sentenza.
In ogni caso, il controllo non è di merito ma solo di ammissibilità della conciliazione (in relazione a
requisiti formali come termini e sottoscrizione); questo limite è stato considerato legittimo dalla
Corte costituzionale (C.Cost. 24 ottobre 2000 n. 433).
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Proposta (art. 48 c. 5 D.Lgs. 546/92) L’Ufficio formula una proposta che deve contenere:
- l’indicazione della Commissione tributaria adita;
- i dati identificativi dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate e del ricorrente;
- la manifestazione della volontà di conciliare, con l’indicazione esatta degli elementi oggetto della
proposta conciliativa ed i relativi termini economici;
- la liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione giudiziale;
- una succinta motivazione delle ragioni che hanno indotto l’ufficio ad avanzare la proposta di
conciliazione;
- l’accettazione incondizionata del ricorrente di tutti gli elementi della proposta nonché delle somme
liquidate;
- la data, la sottoscrizione dell’ufficio e del ricorrente.
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Deposito Una delle parti deposita la proposta di conciliazione, già sottoscritta da entrambe, in CTP
prima della trattazione della causa in camera di consiglio o della discussione in pubblica udienza.
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Esame della conciliazione prefissazione (art. 48 c. 5 D.Lgs. 546/92) In caso di
conciliazione depositata prima della fissazione della data di trattazione, il Presidente della CTP,
verificatene le condizioni di ammissibilità, dichiara l’estinzione del giudizio con decreto.
Il decreto è comunicato alle parti ed il ricorrente, entro 20 giorni dalla comunicazione, deve
effettuare il versamento con le modalità illustrate al n. 4615.
La proposta sottoscritta ed il decreto di estinzione del giudizio sostituiscono il processo verbale
previsto nel caso di conciliazione in udienza.
Si veda lo schema riassuntivo.
In caso di conciliazione parziale, il presidente della CTP dichiara con decreto l’estinzione del giudizio
limitatamente alle domande relative ai rilievi conciliati e fissa l’udienza per la prosecuzione del giudizio in merito
ai rilievi rimasti in contestazione.
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Se il presidente non ritiene ammissibile la conciliazione, fissa con decreto la data di trattazione
della lite che prosegue il suo iter normale.
Il decreto è depositato in segreteria entro 10 giorni dalla data di deposito della conciliazione.
Conciliazione stragiudiziale
(art. 48 D.Lgs. 546/92)
Le parti possono impugnare il decreto con reclamo secondo quanto detto al n. 4526 (CTP Lecco
10 novembre 1997 n. 1420).
L’errata dichiarazione di inammissibilità, inficia la sentenza che decide il giudizio che la parte
interessata potrà impugnare con appello alla CTR.
Deposito in CTP, prima della
fissazione dell’udienza di
trattazione, dell’accordo di
conciliazione
2. CONCILIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Le parti possono impugnare il decreto con reclamo secondo quanto detto al n. 4526 (CTP Lecco
10 novembre 1997 n. 1420).
L’errata dichiarazione di inammissibilità, inficia la sentenza che decide il giudizio che la parte
interessata potrà impugnare con appello alla CTR.
4608
Esame della conciliazione postfissazione Se la proposta di conciliazione è presentata
dopo la fissazione della trattazione (e comunque entro la trattazione della controversia), il collegio
verifica le condizioni di ammissibilità e l’avvenuto pagamento della prima o unica rata, fissando a
Deposito in CTP, prima della
fissazione dell’udienza di
trattazione, dell’accordo di
conciliazione
Il Presidente della
CTP valuta non
ammissibile la
proposta
Il Presidente della
CTP valuta
ammissibile la
proposta
Decreto di
estinzione del
processo (se
parziale, v. n. 4596)
Fissa udienza di
trattazione del
ricorso
Mancato
pagamento entro
20 giorni dalla
comunicazione
decreto
Possibile
impugnazione
della sentenza che
chiude il giudizio
Pagamento entro
20 giorni dalla
comunicazione
decreto
Termine del
giudizio
Reclamo al
Collegio della CTP,
entro 30 giorni da
comunicazione
Nessun reclamo al
Collegio della CTP,
entro 30 giorni da
comunicazione
Estinzione giudizio
v. n. 4526
L’errata dichiarazione di inammissibilità, inficia la sentenza che decide il giudizio che la parte
interessata potrà impugnare con appello alla CTR.
4608
Esame della conciliazione postfissazione Se la proposta di conciliazione è presentata
dopo la fissazione della trattazione (e comunque entro la trattazione della controversia), il collegio
verifica le condizioni di ammissibilità e l’avvenuto pagamento della prima o unica rata, fissando a
Deposito in CTP, prima della
fissazione dell’udienza di
trattazione, dell’accordo di
conciliazione
Il Presidente della
CTP valuta non
ammissibile la
proposta
Il Presidente della
CTP valuta
ammissibile la
proposta
Decreto di
estinzione del
processo (se
parziale, v. n. 4596)
Fissa udienza di
trattazione del
ricorso
Mancato
pagamento entro
20 giorni dalla
comunicazione
decreto
Possibile
impugnazione
della sentenza che
chiude il giudizio
Pagamento entro
20 giorni dalla
comunicazione
decreto
Termine del
giudizio
Reclamo al
Collegio della CTP,
entro 30 giorni da
comunicazione
Nessun reclamo al
Collegio della CTP,
entro 30 giorni da
comunicazione
Estinzione giudizio
v. n. 4526
tal fine apposita udienza (Cass. 3 luglio 2012 n. 11125). In caso positivo, dichiara con sentenza
l’estinzione del giudizio.
Se non ritiene la conciliazione ammissibile, decide nel merito la controversia.