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Cagliari, 6 febbraio 2015
DUE OPZIONI
Come organizzare il lavoro?
• Le norme europee
• La costituzione e le leggi
• Lo statuto sardo
• Il bilancio regionale e la vertenza entrate
• Il bilancio comunale riformato: nuovo sistema
di contabilità pubblica armonizzata
• La strutturazione del bilancio comunale
Cagliari, 6 febbraio 2015
LE NORME EUROPEE
• Le regole finanziarie sul PIL ed il debito
Disavanzo statale non superiore al 3% del PIL
Debito pubblico al di sotto del 60% del PIL
• I dettati del TFUE
• Patto di stabilità
• Fiscal compact
Obbligo del perseguimento del pareggio di bilancio, obbligo di non
superamento della soglia di deficit strutturale superiore allo 0,5% del
PIL, significativa riduzione del rapporto fra debito pubblico PIL, pari
ogni anno a un ventesimo della parte eccedente il 60% del PIL
impegno a coordinare i piani di emissione del debito col Consiglio
dell’Unione e con la Commissione Europea
• Tsipras
Cagliari, 6 febbraio 2015
LA COSTITUZIONE
• Art. 10
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che
importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi
favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le
spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge
costituzionale .
Cagliari, 6 febbraio 2015
LA COSTITUZIONE
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi
ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità
fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e
alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi
generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.
Cagliari, 6 febbraio 2015
LO STATUTO DELLA RAS
TITOLOIII Finanze - Demanio e patrimonio - Art. 7
La Regione ha una propria finanza.
Art. 8
Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito dell’IRPEF;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia
elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli
dei tabacchi consumati nella regione;
f) dai nove decimi del gettito dell'IVA, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
l) da contributi straordinari;
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di
quelle di spettanza di altri enti pubblici.
Cagliari, 6 febbraio 2015
LA VERTENZA ENTRATE
• Circa 900 milioni di euro annui
900.000.000 euro /1.600.000 abitanti=562 euro
562X20.253 = 11.392.312 euro – Sestu?
Cagliari, 6 febbraio 2015
IL BILANCIO DELLA REGIONE
• Pareggio di bilancio: chi decide?
• Vertenza entrate: nulla o quasi
• Risorse europee: c’erano anche prima
• Mutuo
Cagliari, 6 febbraio 2015
IL FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI
Art. 10 della LR 2/07
Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali
I fondi di cui alle LR n. 37/98 (Norme concernenti interventi finalizzati
all’occupazione), 25/93 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle
autonomie locali); 19/97 (Contributo per l’incentivazione della produttività,
la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della
Sardegna), 4/00 e n. 9/06, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento.
La Giunta regionale determina i criteri di assegnazione sulla base di una
quota pari al 40 per cento in parti uguali, e al 60 per cento su base
demografica. L’ente locale, in piena autonomia, provvede all’utilizzo delle
somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle
leggi regionali indicate.
Fondo unico EELL e quote accise energia elettrica 2015: 600 2014:579
Cagliari, 6 febbraio 2015
IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO
La riforma del Titolo V della Costituzione ha riconosciuto la piena
autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali
(art. 119 Cost.)
D’altro canto, essa ha attribuito espresso rilievo ai vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario, che, nell’ambito della politica di bilancio,
sono costituiti da regole sui saldi.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore statale può
legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di
bilancio, ma solo con disciplina di principio e per ragioni di coordinamento
della finanza pubblica connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche
dagli obblighi comunitari.
Lo strumento cui il legislatore ha affidato il compito di stabilire
obiettivi e vincoli della gestione finanziaria di regioni ed enti locali ai fini
della determinazione della misura del concorso al rispetto degli impegni
derivanti dall’appartenenza all’UEM è stato il Patto di stabilità interno.
Cagliari, 6 febbraio 2015
IL TUEL (TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI)
Ultime modifiche
TUEL PARTE II – ORDINAMENTOFINANZIARIO E CONTABILE
Art. 149 e ss.
Art. 149
Finanza locale → riserva di legge
Principio dell’autonomia finanziaria - Potestà impositiva autonoma
Comma 4. La finanza dei comuni è costituita, in via ordinaria, da:
• Imposte proprie;
• Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
• Tasse e diritti per servizi pubblici;
• Trasferimenti erariali;
• Trasferimenti regionali;
• Altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
• Risorse per investimenti;
• Altre entrate.
Sparisce il terzo comma dell’art. 149 “Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano?”
• Poi ci sono anche i contributi straordinari
Cagliari, 6 febbraio 2015
Nuovo sistema di contabilità pubblica
Il D.Lgs. 8 agosto 2014, n. 126, ha integrato e
modificato il suddetto decreto 118/2011 sulla
base delle risultanze della sperimentazione
operata nel triennio 2012/2014 ed ha
contestualmente apportato le modifiche
all’ordinamento finanziario e contabile contenuto
nel TUEL, modifiche che saranno obbligatorie per
tutti gli enti locali a decorrere dal 1° gennaio
2015
Cagliari, 6 febbraio 2015
LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno
luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio
in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni caso fatta salva la piena
copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a
prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (….).
L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un
diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa
contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a
scadenza (….). E’ esclusa categoricamente la possibilità di accertamento
attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di
impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza
del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli
equilibri finanziari dell’esercizio finanziario
PROVIAMO A TRADURLO
Cagliari, 6 febbraio 2015
LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
Il concetto di competenza finanziaria Imputare il debito/credito
nell'esercizio in cui dovrà essere pagato/riscosso e non come
succedeva ora nell'esercizio in cui maturava il debito a prescindere
dal momento del pagamento. Si tratta di un profilo della competenza
che tiene conto anche della cassa e anzi viene guidata proprio dalla
cassa. Per questo motivo il bilancio pluriennale avrà carattere
autorizzatorio e le imputazioni potranno avvenire sul pluriennale e
non solo sul bilancio annuale. Esempio: impegno di 1.000 euro da
pagare in due tranche 2015 e 2016. Fino ad ora L'impegno avveniva
per 1.000 e l'imputazione in bilancio avveniva totalmente
nell'esercizio in corso. Col nuovo criterio l'impegno sarà di 1.000 ma
sarà imputato in quota parte nel 2015 e in quota parte nel 2016 con
evidenti differenze di imputazione in ciascuna annualità. Da qua il
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Cagliari, 6 febbraio 2015
IL PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 150 - Principio della programmazione
Bilancio di previsione almeno triennale, entro il 31 dicembre
DUP (Documento unico di programmazione): sezione strategica della durata
pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla sezione operativa di durata
pari a quello del bilancio di previsione finanziario
Con l’assestamento generale, deliberato entro il 31 luglio, si attua la verifica
di tutte le voci di entrata ed uscita
Rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo
Bilancio consolidato entro il 30 dicembre (enti strumentali, società
partecipate e controllate)
E le variazioni di bilancio?
Cagliari, 6 febbraio 2015
LA STRUTTURAZIONE DI UN BILANCIO
Art. 165, struttura del bilancio
“il bilancio di previsione è composto da due parti, rispettivamente dell’entrata e della spesa, secondo
l’allegato 9 del D. lgs. 118/2011”
Le entrate sono divise in titoli (definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate) e tipologie (in base
alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza). Ci sono poi delle ulteriori
specificazioni, ma queste sono più per gli uffici, che per la parte politica.
Le previsioni di spesa del bilancio possono essere divise in: missioni (funzioni principali ed obiettivi
strategici) e programmi (aggregati omogenei delle attività volte a perseguire gli obiettivi definiti
nell’ambito delle missioni). Ci sono poi ulteriori specificazioni.
Alla fine, sia nel caso delle entrate che delle spese, si arriva ai capitoli
Lo strumento di gestione, per rapportarsi con gli uffici, è il PEG (piano esecutivo di gestione), che
individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, ai responsabili dei servizi
il bilancio previsionale dovrebbe essere presentato il 15 novembre di ogni anno
Cagliari, 6 febbraio 2015
E SE NON SI APPROVA PER TEMPO?
ART. 163, comma 2, novellato: “nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia stato approvato e non sia stato
autorizzato l’esercizio provvisorio […] è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei
corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione
provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle […] regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni […]
all’ente. […] L’ente può disporre di pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi all’ente”
E SE INVECE C’E’ L’ESERCIZIO PROVVISORIO?
ART. 163, COMMA 5 “nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
l’anno precedente […] con l’esclusione delle spese:
• Tassativamente regolate dalla legge
• Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi
• A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
Cagliari, 6 febbraio 2015
EQUILIBRI TRA ENTRATE ED USCITE
• Art. 162
Comma 2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle
spese, salvo le eccezioni di legge.
Si ragione in termini di anno finanziario, dal 1 gennaio al 31 dicembre.
NB Nuovo art. 162 “le previsioni di competenza relative alle spese
correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in
c/c capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione
dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contributi
destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di
parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento”.
PROVIAMO A TRADURLO
Cagliari, 6 febbraio 2015
UN BILANCIO SI DEVE BILANCIARE
Cagliari, 6 febbraio 2015
PARTE ENTRATA PARTE SPESE
ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI
Dirette al finanziamentodi spese correnti Relative alla gestione dell'ente
Titolo I Titolo I
Tributi propri, devoluti e compartecipati Spese correnti
Titolo II
Contributi e trasferimenti propri
Titolo III Titolo III
Entrate extratributarie Spese per rimborso prestiti
ENTRATE IN CONTO CAPITALE SPESE IN CONTO CAPITALE
Dirette al finaziamento di spese di investimento
Comprendono gli investimenti, le partecipazioni, i conferimenti e le
concessionid i credito
Titolo IV Titolo II
Alienazioni,trasformazioni di capitale, riscossione di crediti,
trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale
Titolo V Titolo IV
Mutui, prestiti o altre operazioni Spese per servizi in conto terzi
• Le entrate correnti (titoli I, II e III) devono essere superiori
alle spese correnti in modo da garantire l'equilibrio di
parte corrente e possibilmente la restituzione di quote
capitali di debito. Eventuali entrate correnti in esubero
dopo queste operazioni potrebbero tranquillamente
essere destinate a finanziare spesa in conto capitale.
• Le entrate in conto capitale possono essere inferiori alle
spese in conto capitale e le partite di giro tendono ad
annullarsi.
• Se le entrate correnti fossero inferiori rispetto alle spese
correnti sarebbe indispensabile ridurre le spese correnti.
Cagliari, 6 febbraio 2015
21
IL BILANCIO 2015 DEL COMUNE DI CAGLIARI
Utilizzo Fondo
pluriennale
vincolato
106,272 mln
Spese correnti
(tit. 1 e rimborso
prestiti)
239,202 mln
Spese in conto
capitale
213,430 mln
MANOVRA COMPLESSIVA
452,632
Milioni di Euro
Entrate correnti
titoli 1-3
233,377 mln
Entrate in conto
capitale
112,983 mln
LA FASE DELLE ENTRATE
Art. 178
Le fasi di gestione delle entrate sono l’accertamento, la
riscossione ed il versamento
ACCERTAMENTO
Ragione del creditore – idoneo titolo giuridico – somma
da incassare quantificata – fissata la scadenza
RISCOSSIONE
Materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali
incaricati
VERSAMENTO
Ultima fase dell’entrata, trasferimento delle risorse nelle
casse dell’ente
Cagliari, 6 febbraio 2015
LA FASE DELLA SPESA
Art. 182 Le fasi di gestione della spesa sono l’impegno, la
liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento
IMPEGNO
E’ determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione
e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
Bilancio.
Una volta che un responsabile del servizio fa l’impegno, deve avere il
visto di regolarità contabile del responsabile del settore finanziario
LIQUIDAZIONE
Si determina la somma certa e liquida da pagare, nei limiti
dell’impegno definitivo assunto
ORDINAZIONE E PAGAMENTO
Mandato di pagamento
Cagliari, 6 febbraio 2015
I RESIDUI
Art. 189 – Residui attivi
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non
riscosse entro il termine di esercizio
Comma 4 – le somme non accertate entro il termine di
esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle
previsioni
Art. 190 – Residui passivi
Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non
pagate entro il termine dell’esercizio
Cagliari, 6 febbraio 2015
DOCUMENTI DA APPROVARE COL BILANCIO
Il piano triennale delle opere pubbliche
Tutti le deliberazioni con le quali sono
determinati le tariffe, le aliquote d’imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonché per i servizi a domanda individuali, i
tassi di copertura di gestione dei servizi stessi
Cagliari, 6 febbraio 2015
La tassazione locale
IUC (Imposta Unica Comunale)
Mostro uno e trino
IMU (Imposta Municipale Unica)
TASI (Tassa sui servizi indivisibili)
TARI (Tassa rifiuti)
Perché l’aumento?
Cagliari, 6 febbraio 2015
IMU
IL GETTITO IMU INDICATO IN BILANCIO
RAPPRESENTA L’IMPORTO AL NETTO DI
QUANTO TRATTENUTO DALLO STATO
L’IMPOSTA E’ DOVUTA SOLO SUGLI IMMOBILI
DIVERSI DA QUELLI UTILIZZATI COME
ABITAZIONE PRINCIPALE (ad eccezione delle
abitazioni principali di lusso – categorie
catastali A1-A8-A9)
Cagliari, 6 febbraio 2015
TASI E TARI
La TASI serve a pagare i servizi indivisibili. Si
tratta di una nuova IMU. I servizi indivisibili
Sono: illuminazione pubblica, viabilità e
mobilità, verde pubblico, polizia municipale,
protezione civile, servizi demografici e statistica,
tutela dell’ambiente ed inquinamento
La Tari deve andare a coprire i costi complessivi del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
Cagliari, 6 febbraio 2015
LE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE
Addizionale IRPEF
Imposta comunale su pubblicità e pubbliche
Affissioni
Controlli sui tributi anni precedenti (ICI anni
pregressi e Tarsu anni pregressi)
Il tema dell’evasione fiscale
Cagliari, 6 febbraio 2015
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Sono i servizi a domanda individuale. Per esempio,
per il comune di Cagliari: COSAP (Canone occupazione
spazi ed aree pubbliche), mercati, cimiteri, servizi
sociali, impianti sportivi, mensa scolastica, locazioni,
ed altri
Ci sono poi i proventi derivanti dall’attività di controllo
e repressione delle irregolarità e illeciti
Cagliari, 6 febbraio 2015
GRAZIE
circolometi@gmail.com
Circolo Me-Ti
Sardegna Sostenibile e Sovrana
@circolo_meti
@UFFIZIALI
Cagliari, 6 febbraio 2015

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  • 1. Cagliari, 6 febbraio 2015 DUE OPZIONI
  • 2. Come organizzare il lavoro? • Le norme europee • La costituzione e le leggi • Lo statuto sardo • Il bilancio regionale e la vertenza entrate • Il bilancio comunale riformato: nuovo sistema di contabilità pubblica armonizzata • La strutturazione del bilancio comunale Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 3. LE NORME EUROPEE • Le regole finanziarie sul PIL ed il debito Disavanzo statale non superiore al 3% del PIL Debito pubblico al di sotto del 60% del PIL • I dettati del TFUE • Patto di stabilità • Fiscal compact Obbligo del perseguimento del pareggio di bilancio, obbligo di non superamento della soglia di deficit strutturale superiore allo 0,5% del PIL, significativa riduzione del rapporto fra debito pubblico PIL, pari ogni anno a un ventesimo della parte eccedente il 60% del PIL impegno a coordinare i piani di emissione del debito col Consiglio dell’Unione e con la Commissione Europea • Tsipras Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 4. LA COSTITUZIONE • Art. 10 Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale . Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 5. LA COSTITUZIONE Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Art. 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 6. LO STATUTO DELLA RAS TITOLOIII Finanze - Demanio e patrimonio - Art. 7 La Regione ha una propria finanza. Art. 8 Le entrate della regione sono costituite: a) dai sette decimi del gettito dell’IRPEF; b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati; e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; f) dai nove decimi del gettito dell'IVA, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie; g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri; i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; l) da contributi straordinari; m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 7. LA VERTENZA ENTRATE • Circa 900 milioni di euro annui 900.000.000 euro /1.600.000 abitanti=562 euro 562X20.253 = 11.392.312 euro – Sestu? Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 8. IL BILANCIO DELLA REGIONE • Pareggio di bilancio: chi decide? • Vertenza entrate: nulla o quasi • Risorse europee: c’erano anche prima • Mutuo Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 9. IL FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI Art. 10 della LR 2/07 Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali I fondi di cui alle LR n. 37/98 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione), 25/93 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); 19/97 (Contributo per l’incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), 4/00 e n. 9/06, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento. La Giunta regionale determina i criteri di assegnazione sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali, e al 60 per cento su base demografica. L’ente locale, in piena autonomia, provvede all’utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate. Fondo unico EELL e quote accise energia elettrica 2015: 600 2014:579 Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 10. IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO La riforma del Titolo V della Costituzione ha riconosciuto la piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali (art. 119 Cost.) D’altro canto, essa ha attribuito espresso rilievo ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, che, nell’ambito della politica di bilancio, sono costituiti da regole sui saldi. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ma solo con disciplina di principio e per ragioni di coordinamento della finanza pubblica connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari. Lo strumento cui il legislatore ha affidato il compito di stabilire obiettivi e vincoli della gestione finanziaria di regioni ed enti locali ai fini della determinazione della misura del concorso al rispetto degli impegni derivanti dall’appartenenza all’UEM è stato il Patto di stabilità interno. Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 11. IL TUEL (TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI) Ultime modifiche TUEL PARTE II – ORDINAMENTOFINANZIARIO E CONTABILE Art. 149 e ss. Art. 149 Finanza locale → riserva di legge Principio dell’autonomia finanziaria - Potestà impositiva autonoma Comma 4. La finanza dei comuni è costituita, in via ordinaria, da: • Imposte proprie; • Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; • Tasse e diritti per servizi pubblici; • Trasferimenti erariali; • Trasferimenti regionali; • Altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; • Risorse per investimenti; • Altre entrate. Sparisce il terzo comma dell’art. 149 “Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano?” • Poi ci sono anche i contributi straordinari Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 12. Nuovo sistema di contabilità pubblica Il D.Lgs. 8 agosto 2014, n. 126, ha integrato e modificato il suddetto decreto 118/2011 sulla base delle risultanze della sperimentazione operata nel triennio 2012/2014 ed ha contestualmente apportato le modifiche all’ordinamento finanziario e contabile contenuto nel TUEL, modifiche che saranno obbligatorie per tutti gli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2015 Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 13. LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni caso fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati (….). L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza (….). E’ esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario PROVIAMO A TRADURLO Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 14. LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA Il concetto di competenza finanziaria Imputare il debito/credito nell'esercizio in cui dovrà essere pagato/riscosso e non come succedeva ora nell'esercizio in cui maturava il debito a prescindere dal momento del pagamento. Si tratta di un profilo della competenza che tiene conto anche della cassa e anzi viene guidata proprio dalla cassa. Per questo motivo il bilancio pluriennale avrà carattere autorizzatorio e le imputazioni potranno avvenire sul pluriennale e non solo sul bilancio annuale. Esempio: impegno di 1.000 euro da pagare in due tranche 2015 e 2016. Fino ad ora L'impegno avveniva per 1.000 e l'imputazione in bilancio avveniva totalmente nell'esercizio in corso. Col nuovo criterio l'impegno sarà di 1.000 ma sarà imputato in quota parte nel 2015 e in quota parte nel 2016 con evidenti differenze di imputazione in ciascuna annualità. Da qua il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 15. IL PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE Art. 150 - Principio della programmazione Bilancio di previsione almeno triennale, entro il 31 dicembre DUP (Documento unico di programmazione): sezione strategica della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario Con l’assestamento generale, deliberato entro il 31 luglio, si attua la verifica di tutte le voci di entrata ed uscita Rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo Bilancio consolidato entro il 30 dicembre (enti strumentali, società partecipate e controllate) E le variazioni di bilancio? Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 16. LA STRUTTURAZIONE DI UN BILANCIO Art. 165, struttura del bilancio “il bilancio di previsione è composto da due parti, rispettivamente dell’entrata e della spesa, secondo l’allegato 9 del D. lgs. 118/2011” Le entrate sono divise in titoli (definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate) e tipologie (in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza). Ci sono poi delle ulteriori specificazioni, ma queste sono più per gli uffici, che per la parte politica. Le previsioni di spesa del bilancio possono essere divise in: missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici) e programmi (aggregati omogenei delle attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni). Ci sono poi ulteriori specificazioni. Alla fine, sia nel caso delle entrate che delle spese, si arriva ai capitoli Lo strumento di gestione, per rapportarsi con gli uffici, è il PEG (piano esecutivo di gestione), che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, ai responsabili dei servizi il bilancio previsionale dovrebbe essere presentato il 15 novembre di ogni anno Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 17. E SE NON SI APPROVA PER TEMPO? ART. 163, comma 2, novellato: “nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia stato approvato e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio […] è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle […] regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni […] all’ente. […] L’ente può disporre di pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi all’ente” E SE INVECE C’E’ L’ESERCIZIO PROVVISORIO? ART. 163, COMMA 5 “nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente […] con l’esclusione delle spese: • Tassativamente regolate dalla legge • Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi • A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 18. EQUILIBRI TRA ENTRATE ED USCITE • Art. 162 Comma 2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. Si ragione in termini di anno finanziario, dal 1 gennaio al 31 dicembre. NB Nuovo art. 162 “le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/c capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento”. PROVIAMO A TRADURLO Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 19. UN BILANCIO SI DEVE BILANCIARE Cagliari, 6 febbraio 2015 PARTE ENTRATA PARTE SPESE ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI Dirette al finanziamentodi spese correnti Relative alla gestione dell'ente Titolo I Titolo I Tributi propri, devoluti e compartecipati Spese correnti Titolo II Contributi e trasferimenti propri Titolo III Titolo III Entrate extratributarie Spese per rimborso prestiti ENTRATE IN CONTO CAPITALE SPESE IN CONTO CAPITALE Dirette al finaziamento di spese di investimento Comprendono gli investimenti, le partecipazioni, i conferimenti e le concessionid i credito Titolo IV Titolo II Alienazioni,trasformazioni di capitale, riscossione di crediti, trasferimenti in conto capitale Spese in conto capitale Titolo V Titolo IV Mutui, prestiti o altre operazioni Spese per servizi in conto terzi
  • 20. • Le entrate correnti (titoli I, II e III) devono essere superiori alle spese correnti in modo da garantire l'equilibrio di parte corrente e possibilmente la restituzione di quote capitali di debito. Eventuali entrate correnti in esubero dopo queste operazioni potrebbero tranquillamente essere destinate a finanziare spesa in conto capitale. • Le entrate in conto capitale possono essere inferiori alle spese in conto capitale e le partite di giro tendono ad annullarsi. • Se le entrate correnti fossero inferiori rispetto alle spese correnti sarebbe indispensabile ridurre le spese correnti. Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 21. 21 IL BILANCIO 2015 DEL COMUNE DI CAGLIARI Utilizzo Fondo pluriennale vincolato 106,272 mln Spese correnti (tit. 1 e rimborso prestiti) 239,202 mln Spese in conto capitale 213,430 mln MANOVRA COMPLESSIVA 452,632 Milioni di Euro Entrate correnti titoli 1-3 233,377 mln Entrate in conto capitale 112,983 mln
  • 22. LA FASE DELLE ENTRATE Art. 178 Le fasi di gestione delle entrate sono l’accertamento, la riscossione ed il versamento ACCERTAMENTO Ragione del creditore – idoneo titolo giuridico – somma da incassare quantificata – fissata la scadenza RISCOSSIONE Materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati VERSAMENTO Ultima fase dell’entrata, trasferimento delle risorse nelle casse dell’ente Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 23. LA FASE DELLA SPESA Art. 182 Le fasi di gestione della spesa sono l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento IMPEGNO E’ determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di Bilancio. Una volta che un responsabile del servizio fa l’impegno, deve avere il visto di regolarità contabile del responsabile del settore finanziario LIQUIDAZIONE Si determina la somma certa e liquida da pagare, nei limiti dell’impegno definitivo assunto ORDINAZIONE E PAGAMENTO Mandato di pagamento Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 24. I RESIDUI Art. 189 – Residui attivi Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine di esercizio Comma 4 – le somme non accertate entro il termine di esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni Art. 190 – Residui passivi Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 25. DOCUMENTI DA APPROVARE COL BILANCIO Il piano triennale delle opere pubbliche Tutti le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuali, i tassi di copertura di gestione dei servizi stessi Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 26. La tassazione locale IUC (Imposta Unica Comunale) Mostro uno e trino IMU (Imposta Municipale Unica) TASI (Tassa sui servizi indivisibili) TARI (Tassa rifiuti) Perché l’aumento? Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 27. IMU IL GETTITO IMU INDICATO IN BILANCIO RAPPRESENTA L’IMPORTO AL NETTO DI QUANTO TRATTENUTO DALLO STATO L’IMPOSTA E’ DOVUTA SOLO SUGLI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI UTILIZZATI COME ABITAZIONE PRINCIPALE (ad eccezione delle abitazioni principali di lusso – categorie catastali A1-A8-A9) Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 28. TASI E TARI La TASI serve a pagare i servizi indivisibili. Si tratta di una nuova IMU. I servizi indivisibili Sono: illuminazione pubblica, viabilità e mobilità, verde pubblico, polizia municipale, protezione civile, servizi demografici e statistica, tutela dell’ambiente ed inquinamento La Tari deve andare a coprire i costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 29. LE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE Addizionale IRPEF Imposta comunale su pubblicità e pubbliche Affissioni Controlli sui tributi anni precedenti (ICI anni pregressi e Tarsu anni pregressi) Il tema dell’evasione fiscale Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 30. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Sono i servizi a domanda individuale. Per esempio, per il comune di Cagliari: COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche), mercati, cimiteri, servizi sociali, impianti sportivi, mensa scolastica, locazioni, ed altri Ci sono poi i proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e illeciti Cagliari, 6 febbraio 2015
  • 31. GRAZIE circolometi@gmail.com Circolo Me-Ti Sardegna Sostenibile e Sovrana @circolo_meti @UFFIZIALI Cagliari, 6 febbraio 2015