2. Disciplina di riferimento
• Legge n. 42 /2009
• D. Lgs. N. 23/2011
• Successive modifiche:
- Decreto “Salva Italia” n. 201/2011 convertito nella Legge n.
214/2011
- Decreto Legge “Liberalizzazioni” 24/1/2012 n. 1
3. D. lgs. N. 23/2011
• obiettivo del decreto ex art. 14, comma IV:
concorre ad assicurare, in prima
applicazione della legge 5 maggio 2009, n.
42, e successive modificazioni, e in via
transitoria, l’autonomia di entrata dei
Comuni.
4. ….
• scelta compiuta dal legislatore: valorizzare la connessione tra territorio
comunale e settore immobiliare. Infatti
1. devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare relativa a quegli
immobili localizzati nel territorio di ogni rispettivo Comune attribuendovi il
gettito di una serie di imposte a questi connessi (art. 2).
2. creazione di un Fondo sperimentale di riequilibrio (art.2, comma III): per
realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione
ai Comuni della fiscalità immobiliare.
3. come sistema alternativo facoltativo a quello ordinario IRPEF per il
reddito fondiario, creazione di un’imposta sotto forma di cedolare secca
sugli affitti con un’aliquota ordinaria del 21%, sostitutiva di IRPEF e relative
addizionali, imposta di registro e bollo sul contratto di locazione (art. 3).
5. ….
4. attribuzione di una compartecipazione – alquanto
discutibile - al gettito dell’iva in percentuale equivalente
alla compartecipazione del 2% al gettito dell’IRPEF.
5. si dispone poi in merito a due particolari imposte, già
note nell’ordinamento tributario: l’imposta di soggiorno
(art. 4) e l’imposta di scopo (art. 6).
6. graduale cessazione, anche parziale, – da attuarsi con
regolamento - della sospensione del potere dei Comuni
di istituire l’addizionale comunale all’IRPEF o di
aumentarla nel caso in cui sia stata istituita (art. 5).
6. ….
7. ex art. 7 – rubricato non a caso federalismo fiscale
municipale - per il finanziamento dei Comuni istituzione
dell’imposta municipale, propria e secondaria, e attribuzione
di una compartecipazione al gettito dei tributi pari al 30% nel
caso di trasferimento immobiliare.
7. Quindi nella versione originaria ex
D. Lgs n. 23/2011
Imposta municipale propria
• sostituisce – dal 2014 – per la parte immobiliare l’IRPEF e le
addizionali relativamente ai redditi fondiari non locati e l’ICI (art. 8).
• Presupposto: possesso di immobili diversi dall’abitazione principale.
• base imponibile: coincide con il valore dell’immobile (come
determinato ex art. 5 del D. Lgs.vo n. 504/1992).
• Aliquota: per gli immobili diversi dall’abitazione principale l’imposta
è applicata con aliquota pari allo 0,76%.
8. ….
• Soggetti passivi: proprietario o titolare di diritto reale di
godimento su tali immobili.
quindi
→ gli elementi essenziali sono determinati con fonte
statale.
→ al Comune
- facoltà di variare, con deliberazione del Consiglio
comunale, in aumento e riduzione entro un certo range
l’aliquota, nonché di ridurla fino alla metà
- introdurre l’accertamento con adesione o altri
strumenti deflativi del contenzioso.
9. ….
• periodo di applicazione dell’imposta: anno solare cui
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria;
• termini di pagamento dell’imposta: due rate di pari
importo scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre
• regime di esenzione: si riprendono le fattispecie di cui
all’art. 7 del Decreto Ici;
• indeducibilità dell’Imu ai fini dell’Irpef, dell’Ires e
dell’Irap;
10. ….
Imposta municipale secondaria
• sostituisce – sempre a partire dal 2014 – specifici tributi locali quali:
- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
- il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni
- il canone per l’autorizzazione all’installazione di mezzi
pubblicitari.
• Presupposto: occupazione di beni che appartengono al demanio o al
patrimonio indisponibile dei Comuni.
11. ….
• Soggetto passivo: colui che effettua l’occupazione
• Determinazione: in base a durata ed entità dell’occupazione con
tariffe diverse a seconda del tipo e del fine dell’occupazione stessa
(art. 11).
quindi
→ è la fonte statale a prevederne l’introduzione ed i criteri
essenziali. La disciplina d’attuazione in questi margini sarà poi
determinata con regolamento ex art. 17, comma I, della legge n.
400/1988.
→ il Comune può con proprio regolamento disporre esenzioni,
agevolazioni ed altre modalità di applicazione.
12. ….
• Su questa disciplina istitutiva intervengono:
- Decreto “Salva Italia” n. 201/2011 convertito nella
Legge n. 214/2011
- Decreto Legge “Liberalizzazioni” 24/1/2012 n. 1
13. Art. 13 del D.L. n. 201/2011
• Tassazione dell’abitazione “principale” ed eventuali pertinenze
del soggetto passivo
• Si incrementano le basi imponibili dei beni immobili, essendo
stati aumentati (e non di poco) i coefficienti moltiplicatori
concernenti le rendite catastali dei fabbricati (urbani e
rurali) e i redditi dominicali dei terreni agricoli
14. ….
Sono state abrogate, a decorrere da 1/1/2012:
• Art. 1 del D.L. n. 93/2008 (convertito dalla L. n.
126/2008), relativo all’esenzione dal pagamento dell’Ici
per l’abitazione principale ed eventuali pertinenze del
soggetto passivo, ad eccezione delle abitazioni (ed
eventuali pertinenze) censite nelle categorie catastali A/1
(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9
(castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
15. ….
• Art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, concernente
la potestà comunale di aumentare la detrazione Ici per
l’abitazione principale del soggetto passivo;
• Art. 59, comma 1, lettere d), e) e h), dello stesso D.
Lgs. n.446/1997, concernente la potestà comunale ai fini
dell’Ici di:
– considerare parti integranti dell’abitazione principale
le sue pertinenze;
16. ….
– considerare abitazioni principali, con conseguente
applicazione dei relativi benefici (aliquota ridotta e
detrazione d’imposta), quelle concesse in uso gratuito
(comodato) a parenti in linea retta o collaterale,
stabilendo il grado di parentela;
– disciplinare le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con
interventi di manutenzione, agli effetti della riduzione
dell’imposta in misura pari al 50%, come previsto
dall’art 8,comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 (in seguito
“Decreto Ici”);
17. ….
• art. 8, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 23/2011,
concernente l’applicabilità dell’aliquota Imu di base in caso di
mancata deliberazione della variazione (in aumento o in
diminuzione) dell’aliquota stessa;
• art. 9, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 23/2011, concernente
la modalità di corrispondere l’Imu a partire dal 1° gennaio 2015
secondo le disposizioni dei Comuni;
• art. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 207/2008 (convertito dalla L.
n.14/2009), concernente l’interpretazione autentica dell’art. 2,
comma 1, lettera a), del Decreto Ici, secondo cui ai fini dell’imposta i
fabbricati rurali sono esclusi dall’imposizione poiché non sono
considerati“fabbricati”;
18. ….
• art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. n. 70/2011
(convertito dalla L. n. 106/2011), concernente la recente
disciplina dei fabbricati rurali abitativi e strumentali, se censiti
rispettivamente nelle categorie catastali A/6 e D/10.
19. IMU sperimentale
• Presupposto: possesso formale a titolo di proprietà o di
altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso,
abitazione) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli ubicati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso
destinati, compresi quindi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
• anche l’abitazione principale del soggetto passivo e i
fabbricati rurali ad uso sia abitativo, sia strumentale allo
svolgimento delle attività agricole.
20. ….
• i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono
svolte le attività agricole di cui all’art. 2135 C.C.: cioè terreni
normalmente inutilizzati (cosiddetti “incolti”) e di quelli, non
pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle
agricole (ad esempio, terreni utilizzati come depositi di ghiaia o
sabbia);
• i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività
agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: piccoli
appezzamenti di terreno (cosiddetti “orticelli”) coltivati in modo
occasionale senza strutture organizzative.
21. ….
• Inoltre manca conferma ufficiale per applicazione IMU su
tali beni:
• fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente
dal fatto che sia stata presentata o meno l’istanza di
sanatoria edilizia (ris. 6 giugno 1994);
• impianti eolici finalizzati alla generazione di energia
elettrica che, solitamente, devono essere censiti alla
categoria catastale D/1 (Agenzia del Territorio, circ. n.
14/T del 22 novembre 2007).
22. Moltointeressanteildiscorsosulleesenzioniexart.9D.Lgs
23/2011cheriguardano:
a) gli immobili, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali, posseduti dallo Stato e, nel proprio territorio, dalle
regioni, dalle province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai
consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da
E/1 a E/9;
c) i fabbricati destinati ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R.
n. 601/1973 (musei, biblioteche, archivi, cineteche);
d) i fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamente
all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni di cui
agli artt. 8 e 19 della Costituzione (cfr. art. 2 della L. n. 206/2003; ris.
n. 1/DPF del 3 marzo 2004);
23. ….
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede, come indicati negli
artt.da 13 a 16 della L. n. 810/1929 (Trattato Lateranense);
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali, in base ad accordi resi esecutivi nel
territorio dello Stato, era prevista l’esenzione dal pagamento
dell’Ilor;
g) i terreni agricoli situati nelle aree montane o di collina delimitate
ai sensi dell’art. 15 della L. n. 984/1977. L’elenco dei Comuni è
riportato nella citata circ. n. 9/249 del 14 giugno 1993 (cfr. ris. n.
5/DPF del 17settembre 2003; Cass., sez. trib., sent. n. 22125 del 29
ottobre 2010);
24. ….
h) gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle
società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
(art. 73, comma1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986), destinati
esclusivamente allo svolgimento:
– delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche,ricettive, culturali, ricreative e sportive;
– delle attività dirette all’esercizio del culto e alla cura delle
anime, alla formazione del clero e dei religiosi (per scopi
missionari),alla catechesi e all’educazione cristiana (art. 16, primo
comma, lettera a),della n. L. 222/1985).
25. …..
• Sotto questo punto di vista interessante ed attuale è il
discorso in relazione al rapporto IMU – Chiesa – enti
ecclesiastici
→ bozza d.m.settembre 2012
→ parere Consiglio di Stato
→ nuova proposta
26. In conclusione
• Gli attuali tributi presenti a livello locale (anche quelli
recentemente introdotti) non sembrano rispondere alle
istanze ed ai principi federalisti
Infatti
• Mancano tributi propri propri (a livello locale anche perché il
Comune ha la sola potestà regolamentare ma non è previsto
un tale ruolo per la Regione)
27. ….
• Qualche autonomia di entrata potrebbe derivare
dall’introduzione di agevolazioni ed esenzioni localizzate a
livello territoriale
28. ….
• La legge n. 42/2009 risulta estremamente ambigua in quanto
- propone un livello centralizzato per i tributi propri
(regionali e locali)
- riconosce una ridotta autonomia locale
- riconosce un ruolo fondamentale alle
compartecipazioni (quindi finanza derivata)
29. ….
• Il d. leg.vo N. 23/2011 rispecchia e rappresenta questa stessa
ambiguità presentando problemi di legittimità
- costituzionale (tassazione del turismo o dell’ambiente)
- comunitaria (rispetto divieto di aiuti di stato e delle
libertà fondamentali)