2. Avviso di accertamento
• Atto autoritativo dell’A.F. che chiude la sequenza
accertativa
• Risultato dell’attività ispettiva sostanziale
(poteri istruttori) e dei singoli metodi accertativi
utilizzati
• Se non impugnato rende definitivo
l’accertamento della imposta in esso contenuto
▫ Funzione impositiva
▫ Funzione esattiva
Atto “impoesattivo”
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3. Tipologie atti accertamento
• Accertamento in rettifica;
• Accertamento d’ufficio;
• Accertamento integrativo e modificativo;
• Accertamento parziale
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4. Avviso Accertamento in rettifica
• Emesso quando il contribuente ha validamente
presentato la dichiarazione;
• Per contestare la infedeltà della stessa
• Utilizzo dei metodi accertativi analitico,
sintetico, contabile, extracontabile (prima
analizzati)
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5. Accertamento d’ufficio
• Dichiarazione non presentata
• Metodo accertativo alla base: determinazione del
reddito o dei compensi Iva complessivi in base
ad elementi comunque raccolti, anche se
presunzioni non gravi precise e concordanti,
anche prescindendo da eventuali scritture
contabili regolarmente tenute
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6. Accertamenti integrativi e modificativi
• Integrano o modificano avvisi di accertamento
precedentemente emessi
• Possibili solo se fondati sulla “sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi”
• Principio della tendenziale unicità dell’avviso di
accertamento
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7. Avvisi di accertamento parziale
• Avvisi di accertamento che si fondano su dati
particolarmente affidabili
• Ma senza che vi sia stata esplicazione di attività
istruttoria
• Ammettono una successiva attività accertativa
sostanziale e quindi l’emanazione di avvisi di
accertamento “ordinari”
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8. Requisiti dell’avviso di accertamento
• Notifica e firma
• Obbligo di motivazione
• Termine per l’accertamento
(artt. 42-43, dpr 600/73)
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9. Raddoppio termini
• gli artt. 43 Dpr 600/73 e 57 Dpr 633/72,
dispongono ora che “in caso di violazione che
comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art.
331 del codice di procedura penale per uno dei
reati previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i
termini (…) sono raddoppiati relativamente al
periodo di imposta in cui è stata commessa la
violazione”.
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10. • 331 c.p.p.
• Disposizione che, lo si ricorda, dispone che “i
pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico
servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro
funzioni o del loro servizio, hanno notizia di
reato perseguibile di ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia
individuata la persona alla quale il reato è
attribuito”.
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12. Vizi degli atti ed impugnabilità
• Impugnabilità di ogni atto per vizi propri
• Ma impugnabilità dell’atto anche per vizi
presupposti e per quelli che non si è avuto modo
di impugnare
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