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Federalismo Fiscale 2 F.Stradini
1. Il federalismo fiscale
Un esempio concreto: le tasse sul lusso
in Sardegna
A cura della Dott.ssa Francesca Stradini
Assegnista Università di Urbino
2. Tasse sul lusso in Sardegna
• art. 8 dello Statuto speciale Sardegna che elenca quali entrate “imposte e
tasse sul turismo ed altri tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire
con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato”
• In base ad esso Legge regionale Sardegna del 11 maggio 2006, n. 4,
istituisce
imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico
imposta sulle seconde case ad uso turistico
imposta di soggiorno
imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da
diporto.
3. …..
• Poi Legge regione Sardegna del 14/5/2009, n.
1, ha previsto l’abrogazione dell’art. 5 della
Legge regionale Sardegna n. 2/2007 – che
istituisce e disciplina l’imposta di soggiorno -
nonché dell’art. 4 della Legge regionale
Sardegna n. 4 del 2006 – che istituisce e
disciplina l’imposta regionale sugli aeromobili
e unità da diporto
4. L’imposta regionale sulle plusvalenze delle
seconde case ad uso turistico
• era dovuta
1)dall’alienante a titolo oneroso delle unità immobiliari acquisite o
costruite da piú di cinque anni, site in Sardegna entro tre chilometri dalla
battigia marina, adibite ad uso abitativo e diverse dall’abitazione
principale.
2) altresì alle cessioni delle quote o azioni non negoziate sui mercati
regolamentati di società titolari della proprietà o di altro diritto reale su
detti fabbricati, per la parte ascrivibile ai medesimi.
• soggetto passivo: doveva avere domicilio fiscale fuori del territorio
regionale sardo o anche all’interno dello stesso purchè da meno di
ventiquattro mesi.
5. L’imposta regionale sulle seconde case ad uso
turistico
• dovuta
dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sulle unità immobiliari
ubicate nel territorio regionale - ad una distanza inferiore ai tre chilometri
dalla linea di battigia marina, non adibite ad abitazione principale - per
metro quadro ed in misura differenziata secondo scaglioni di superficie.
• Tale tributo era applicabile al proprietario di dette unità, ovvero al titolare
di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie o al locatario
dell’immobile in locazione finanziaria, avente domicilio fiscale fuori dal
territorio regionale.
6. imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da
diporto.
• caratterizzata da due diversi fattori temporali.
• era dovuta su aeromobili ed unità da diporto, per il periodo compreso tra
il primo giugno e il 30 settembre, dai soggetti con domicilio fiscale fuori
dal territorio regionale che assumevano l’esercizio dell’aeromobile o
dell’unità da diporto per tutti gli scali negli aerodromi del territorio
regionale degli aeromobili dell’aviazione generale adibiti al trasporto
privato, per classi determinate in relazione al numero dei passeggeri che
sono abilitati a trasportare.
• Era poi dovuta annualmente, per lo scalo nei porti, negli approdi e nei
punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale e nei campi di ormeggio
attrezzati ubicati nel mare territoriale delle unità da diporto, per classi di
lunghezza, a partire da 14 metri.
7. imposta regionale di soggiorno
• gravava su quei soggetti che non risultavano iscritti all’anagrafe della popolazione
residente nei Comuni della Sardegna.
• Si applicava al soggiorno, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, nelle aziende
ricettive di cui alla Legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, nelle strutture
ricettive extra-alberghiere di cui alla Legge regionale 12 agosto 1998, n. 27, nelle
strutture ricettive di cui alla Legge regionale 23 giugno 1998, n. 18, nelle unità
immobiliari adibite ad abitazioni principali, cosí come definite dall’articolo 8,
comma 2, del D.lgs. n. 504 del 1992, concesse in comodato o in locazione, e nelle
unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali (con l’esclusione, per queste
ultime, del proprietario, del coniuge, degli affini e dei parenti in linea retta, dei
collaterali fino al terzo grado, e degli ospiti che soggiornano unitamente ad almeno
uno dei componenti la famiglia del proprietario).
8. Su di esse si pronuncia Corte Costituzionale
(102/2008)
• Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
- imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad
uso turistico
- quella sulle seconde case ad uso turistico,
• Ritiene, invece, infondate le questioni di legittimità
costituzionale relative all’imposta di soggiorno e all’imposta
regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da
diporto.
• Infine in relazione ad alcuni aspetti di quest’ultima imposta ha
rinviato la questione alla Corte di Giustizia (per la prima volta).
9. ……
• I motivi che hanno determinato questa presa
di posizione della Corte Costituzionale vanno
correlati al rispetto o mancato rispetto degli
artt. 53 e 3 della Costituzione.
10. …..
in relazione all’imposta regionale sulle
plusvalenze delle seconde case ad uso
turistico, la Corte ha individuato un problema
di doppia imposizione, che un tale prelievo
avrebbe comportato, e di violazione, dunque,
del principio di capacità contributiva, nonchè
di quello d’eguaglianza se si ha riguardo ai
soggetti passivi ad esso sottoposti.
11. ……
• Sovrapposizione rispetto all’art. 67 del TUIR che in effetti tassa tra i redditi
diversi anche le plusvalenze realizzate attraverso cessioni di fabbricati
adibiti a seconde case ma acquistati o costruiti da non più di cinque anni.
• Quindi si sarebbe realizzata da un lato una sovrapposizione di imposte – la
regionale e l’IRPEF a titolo di redditi diversi – per le plusvalenze realizzate
attraverso cessioni di fabbricati adibiti a seconde case acquistati o costruiti
da non più di cinque anni; ed in più la tassazione di tutte le plusvalenze
come delineate dalla legge regionale a prescindere dal presupposto del
quinquennio di cui all’art. 67, nonché di tutte le plusvalenze
ultraquinquennali per il solo fatto dell’esistenza di una differenza positiva
tra corrispettivo della cessione e prezzo o costo iniziale.
12. ….
• discriminazione tra soggetti a seconda che
questi avessero la residenza anagrafica
all’estero o in Italia ma senza domicilio fiscale
in Sardegna.
13. ….
Quanto all’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, anche
per essa vengono rilevate questioni di discriminazione e di duplicazione
d’imposta. Nel senso che l’imposta andava a colpire non l’uso turistico
delle seconde case di abitazione – come avrebbe voluto fare intendere il
legislatore regionale dichiarando che si trattava di un’imposta con finalità
ecologica - turistica – ma un presupposto patrimoniale. Infatti si applicava
sia a chi utilizzava il fabbricato per fini turistici sia a chi lo utilizzava per fini
diversi, come ad esempio il lavoro: presupposto questo che già scontava a
livello statale – comunale l’ICI.
• L’illegittimità derivava in primis dalla duplicazione d’imposta. Quindi dalla
discriminazione.
14. …..
Per l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità
da diporto, invece, la Corte non ha ritenuto sussistere alcuna questione di
legittimità costituzionale interna. In primis perchè non esiste una
corrispondente imposta erariale sulla materia, essendo i diritti
aeroportuali corrispettivi civilistici e non tributi. Ciò vale ad escludere
qualsiasi questione di duplicazione impositiva. In secondo luogo perchè
non si sarebbe violato il principio di capacità contributiva, in quanto la
Legge regionale Sardegna istitutiva di tale imposta intendeva
semplicemente favorire una più intensa utilizzazione delle strutture
portuali incentivando uno stabile collegamento con il territorio sardo, cosa
che non può essere ritenuta né arbitraria né irragionevole.
15. …..
• Tuttavia se si guarda al fatto che tale forma di prelievo si applicava alle
imprese che esercitavano tali attività quando non avevano domicilio
fiscale in Sardegna, una questione si pone. In tal modo si sarebbe creata
una discriminazione tra imprese non domiciliate fiscalmente in Sardegna –
che dunque scontavano l’imposta e subivano pertanto un aggravio di costi
– e quelle che solo per l’esistenza del domicilio in questa Regione
sarebbero state escluse da tale tributo. Ciò avrebbe implicato e una
restrizione alla libera prestazione di servizi e una violazione della disciplina
comunitaria degli aiuti di stato. Questi sono i motivi che hanno giustificato
il rinvio pregiudiziale che la Corte Costituzionale ha effettuato, per la
prima volta, alla Corte di Giustizia.
16. ….
Nessuna questione di legittimità, infine, si è posta per
l’imposta di soggiorno poiché non si attuava alcuna
discriminazione tra i soggetti dato che l’intento del legislatore
regionale era quello di far contribuire i non residenti ai costi
pubblici aggiuntivi dovuti al maggior afflusso turistico. Né si
poneva alcuna questione di diritto comunitario non essendoci
armonizzazione a livello europeo per tale imposta né
determinandosi una discriminazione tra soggetti in base alla
residenza fiscale.
17. Quindi
• come si diceva problema
- di diritto interno:
occorre individuare un presupposto non
colpito da tributi erariali
- di diritto comunitario:
occorre rispettare i principi comunitari – non
discriminazione