Questa è una presentazione di Arte riguardo Cimabue
Storia istituzionale del medioevo 2
1. Possiamo parlare di città-stato?
Storia politica e istituzionale del Medioevo - 2
Enrica Salvatori
Università di Pisa
a.a. 2012-2013
venerdì 8 marzo 13
2. Discussione sui concetti
Stato Studiosi
Città-stato Ernesto Sestan
Paolo Grossi
Sovranità
Mario Ascheri
Ordine giuridico
Giorgio Chittolini
Persona giuridica
venerdì 8 marzo 13
3. Stato e Sovranità
• Problema non solamente terminologico ma concettuale:
riguarda la nozione di potere supremo (potere politico), il
rapporto potere / società, il rapporto potere/diritto, la
posizione e il ruolo di quest’ultimo all’interno della società.
• Stato: nel generico significato di entità politica munita di
effettività potestativa in un determinato territorio può essere
usato per il Comune
MA
venerdì 8 marzo 13
4. Stato e Sovranità
Il termine/nozione si è caricato dal secolo XIV in poi di
pesanti contenuti, trasformandosi in una precisa visione del
potere: intenso, violento, teso a controllare tutto ed esteso a
un preciso territorio. Insofferente verso i poteri interni
concorrenti
Lo Stato moderno si propone come un’entità compatta in
cui la società è fatta di individui uguali, sottoposto
all’autorità suprema, e per questo controllabili.
venerdì 8 marzo 13
5. Stato e Sovranità
• Sovranità: nell’accezione moderna è una potestà
indipendente e assoluta;
• mentre la “sovranità” feudale indica soltanto una
superiorità all’interno di una scala gerarchica.
venerdì 8 marzo 13
6. Stato e Sovranità
• Quanto di questi concetti è applicabile nella società
medievale? (ma anche all’Ancient Régime!)
• Quanti rischi di fraintendimenti e distorsioni sussistono?
• Possiamo/dobbiamo dismettere gli occhiali della
modernità?
venerdì 8 marzo 13
7. Paolo Grossi
• «il vero nodo da sciogliere concerne il rapporto fra potere
politico e diritto e la concezione che la coscienza collettiva
medievale ebbe di potere politico e di diritto»;
• «il divario che separa medioevo e modernità attiene al
diverso grado di intensità di quel potere, che, se lo volle
compiutissimo la modernità, lo sentì e lo applicò incompiuto
il medio evo».
venerdì 8 marzo 13
8. Paolo Grossi
«Il Principe medievale potrà essere fornito della massima
effettività di potere, potrà anche arrivare a una latitudine
degenerante in tirannia, ma gli mancherà sempre quella
psicologia che porta il Sovrano moderno a voler disciplinare
tutto il sociale e, conseguentemente, anche il giuridico».
QUINDI
venerdì 8 marzo 13
9. Paolo Grossi
• non si usi il termine Stato o Sovranità per il Medioevo;
• si consideri che il diritto c’è prima del potere e prescindendo
da esso, perché è nelle radici più intime della società;
• si tenga sempre in considerazione la complessità dell’ordine
giuridico medievale, costituito da un universo di
autonomie;
venerdì 8 marzo 13
10. Paolo Grossi
L’ordine giuridico medievale è dominato da una profonda
diffidenza per ogni individualità ed è sorretto da una
tensione a inglobare ogni individualità in tessuti relazionali,
comunitari, in un crescendo che dalla famiglia sale agli
aggregati sopra-familiari, alle corporazioni professionali
assistenziali religiose, alle comunità politiche, tutti inglobati
all’interno della Santa Chiesa e del Sacro Impero.
venerdì 8 marzo 13
11. Paolo Grossi
• L’osservanza da parte della comunità c’è, ma è un moto
spontaneo che si origina dal rispetto per il ripetersi durevole
dei fatti, per la categoricità che a quei fatti procura la lunga
durata (leggi consuetudinarie).
• L’estrema varietà delle consuetudini esige una traduzione
tecnico-giuridica, una definizione e un disciplinamento che fu
opera dei giuristi (e non del potere politico).
• il diritto è emanazione della società prima ancora dello
Stato, perché ogni coagulazione sociale può produrre
diritto, a condizione che in essa si attui un fenomeno di auto-
organizzazione, circoli la coscienza della sua validità e,
conseguentemente, lo si osservi.
venerdì 8 marzo 13
12. Paolo Grossi
• Concependo l’universo politico-giuridico medievale come
comunità di comunità, ciascuna autonoma ma altrettanto né
indipendente né sovrana: i Comuni si propongono come
entità politicamente e giuridicamente autonome.
• Sarà solo con il Trecento, quando comincia a declinare la
socialità comunitaria medievale, quando s’affaccia
l’individuo, che cominceranno i guai: il diritto sarà
espropriato ai suoi produttori naturali, i soggetti sociali e
diverrà passo passo funzionale a operazioni di potere dei
politici.
• Solo con l’Età Moderna si arriva al diritto
pervasivo calato dall’alto
venerdì 8 marzo 13
13. Partendo dalle rappresentazioni dello Stato tipiche della
dottrina ottocentesca del diritto pubblico Grossi finisce per
negare l'esistenza dello Stato nel Medioevo, e pertanto
anche la configurabilità dei Comuni basso-medievali come
città-Stato.
Facendo riferimento all'ideologia universalistica medievale
(Papato e Impero), i Comuni avrebbero potuto aspirare
soltanto a muoversi nella sfera della ‘autonomia’, ma mai in
quella dell’indipendenza e della sovranità statuale.
venerdì 8 marzo 13
14. Mario Ascheri
• Critica alcune impostazioni di Paolo Grossi
• Grossi non parla tanto del Medioevo come di un’epoca da
studiare nelle sue articolazioni, ma come di un modello da
contrapporre all’età moderna e contemporanea.
• Per poter meglio esaltare, in contrapposizione alla negativa
realtà odierna l’alterità positiva del Medioevo, egli deve
svalutare ogni momento di statualità medievale.
venerdì 8 marzo 13
15. Mario Ascheri
• La sua definizione di Stato è così restrittiva da escludere
le realtà federali e forse anche uno Stato così poco effettivo
come la Repubblica italiana o altri Stati contemporanei
• Grossi insomma fa una vigorosa azione culturale contro la
Modernità e l’Individualismo, rei di aver infranto il
solidarismo comunitario medievale e di aver consegnato la
Storia alla dittatura della borghesia
• Propone un’ideale comunitario che si è frapposto alla lettura
della realtà storica e che ha indotto a
semplificare il passato. Sopravvaluta taluni dati politici e
culturali rispetto alla realtà materiale.
venerdì 8 marzo 13
16. Mario Ascheri
• Le aspirazioni universalistiche di Impero e Papato
potevano benissimo coesistere con concrete realtà statuali
locali non sempre o comunque non del tutto contraddittorie
con quelle.
• Es.: la clausola salva fidelitate imperatoris tutelava le
città dal punto di vista strettamente formale, facendo
rientrare, ad esempio, il libero accordo giurato tra le parti
all'interno del più grande obbligo di fedeltà verso l'impero.
• Si deve riconoscere l’aspirazione ‘federale’
dell’universalismo medievale e la possibilità di coesistenza
di più poteri politici stratificati su uno stesso territorio.
venerdì 8 marzo 13
17. Mario Ascheri
• Utili strumenti interpretativi arrivano dalle attuali
posizioni in ambito di diritto internazionale
• l’Unione europea o la comunità internazionale prevedono
l’incarico a giudici competenti a giudicare gli Stati con
ipotesi di intervento ‘alleato’ negli affari interni di un
singolo Stato
• Nel momento in cui una nuova forma di governo nasce,
l'unico criterio di riconoscimento è l'effettività del suo
potere → criterio oggi utilizzato dal diritto internazionale
pubblico tra gli Stati per riconoscere una nuova realtà
statuale.
venerdì 8 marzo 13
18. La Città-Stato
• Per Ascheri è più che legittimo parlare per il Comune
medievale italiano (e per altre realtà simili correttamente
individuate) di Città-Stato perché tale città:
• esercitava un potere assoluto o quasi sul territorio
• disciplinava minutamente la vita sociale
• chiedeva ai suoi cittadini-sudditi anche il supremo
sacrificio della vita in guerra (pro patria mori è un adagio
che diviene corrente nel mondo comunale del secolo XIII)
• i Comuni erano signori del territorio, della pace e della
guerra, della giustizia e dei tributi.
venerdì 8 marzo 13
19. La Città-Stato
• «i Comuni ci hanno offerto la prima, più variegata e
pervasiva legislazione della storia europea, capace di
penetrare con statuta e provisiones nei più diversi momenti
della vita sociale, con una capacità di invadere quasi
sistematicamente e in modo autoritario campi - tipicamente
quello fiscale, ma anche altri d’interesse ecclesiastico - che
in altre realtà politiche si poterono raggiungere solo secoli
dopo».
venerdì 8 marzo 13
20. La Città-Stato
• Il rapporto con l'Impero e con la Chiesa si configura in
maniera diversa.
• Queste realtà 'internazionali' le si guarda in maniera più
concreta e realistica, quando esperiscono tentativi diversi e
non sempre coerenti di di mettersi a capo - o al centro - di
'confederazioni' o 'federazioni' di autonomie
• Si tratta di altri termini estranei al lessico dell'epoca,
ma espressivi per noi oggi di quelle realtà complesse
venerdì 8 marzo 13
21. La Città-Stato
STATO, FEDERAZIONE, DIRITTO INTERNAZIONALE
• Si tratta di altri termini estranei al lessico dell'epoca,
ma espressivi per noi oggi di quelle realtà complesse
• Non ci sono obiezioni a usare termini moderni,
immediatamente espressivi, quando non c'è un termine
tecnico antico idoneo a spiegare il concetto.
venerdì 8 marzo 13
22. La Città-Stato
La presenza di privilegi, elargizioni e giuramenti di fedeltà è
contraddittoria al concetto di città-stato?
DIPENDE
Sempre in riferimento agli attuali studiosi di diritto
internazionale, la statualità non si riconosce in base a
fatti formali, come l'esistenza o meno del
riconoscimento di una qualche autorità esterna,
perché può essere un fatto di pura opportunità politica,
ma in base all'effettività del controllo esercitato
da un governo.
venerdì 8 marzo 13
23. Termini
• Molta attenzione ai termini espressi dalle fonti e alle
realtà diverse che questi termini nascondono
• Con lo stesso termine di 'Comune' si sono etichettate
realtà diversissime dal punto di vista politico-istituzionale:
Comune rurale o di castello, città-Stato, città-sottomessa.
• La città-Stato è un tipo particolare all’interno del
genus Comune
venerdì 8 marzo 13
24. Termini
• il termine ‘Stato’ nel senso attuale comincia a comparire
nel corso dei secoli XIII-XIV ma in via eccezionale.
• l’endiadi usata era in realtà res publica che designava ogni
tipo di apparato pubblico, a partire dall’Impero stesso (Res
publica Imperii
• Status nelle fonti del tempo era piuttosto usato nel senso
di 'condizione', come quando si parla di 'pacifico stato del
Comune'
venerdì 8 marzo 13
25. Termini
• Tra XIV e XV secolo lo scontro tra Firenze e Milano ebbe
un riflesso negli scritti dei pensatori-umanisti che
contrapposero lo Stato governato dal popolo e lo Stato
governato da un singolo principe.
• Niccolò Machiavelli: “Tutti li Stati, tutti e’ dominii che
hanno avuto et hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e
sono o Repubbliche o Principati” (Il Principe, I)
venerdì 8 marzo 13
26. Persona giuridica
Si deve considerare il Comune come persona giuridica ben
prima che si formi la parola Stato e la dottrina universitaria
della persona giuridica.
Il Comune opera ed è titolare di diritti pubblici e privati ben
prima che nel Duecento si teorizzi la persona ficta.
venerdì 8 marzo 13
27. Persona giuridica
•Canonisti (sec. XIII): persona ficta et rapraesentata, soggetti
di diritto diversi dagli uomini, che potevano agire soltanto
tramite uomini che li rappresentassero
• Canonisti (sec. XIII): espressione corpus mysticum, (la
Chiesa), da cui le espressioni 'corpo morale' e 'ente morale'
usate fin dal Medioevo per indicare associazioni o fondazioni
approvate da un'autorità superiore e dotate di autonomia
patrimoniale e di rappresentanza processuale.
venerdì 8 marzo 13
28. La questione della durata
• Per alcuni studiosi il Comune basso-medievale quando cercò
di darsi una più robusta struttura, entrò in crisi e cambiò
natura: si passò, già nel cuore del Duecento, a forme di
Signoria, che costituirono la negazione della realtà politico-
istituzionale del tipico Comune.
• Lo Stato regionale confina il Comune in un arco cronologico
limitato, spesso al solo secolo XIII
G. Chittolini, La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado,
Torino, Einaudi, 1979
Il Veneto nel Medioevo. Dai Comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca,
a cura di A. Castagnetti e G. M. Varanini, Verona, Banca Popolare, 1991.
venerdì 8 marzo 13
29. La questione della durata
La città-Stato in questa prospettiva, viene sentita come un
elemento negativo e frenante rispetto allo sviluppo del futuro
‘Stato moderno’
MA
la visione teleologica impedisce di apprezzare la
complessità e l’importanza di un fenomeno a prescindere
dalla sua “durata”
venerdì 8 marzo 13
30. La questione della durata
Non ci si deve affannare a ricercare i vari momenti di
accelerazione o di sosta o di regresso rispetto ad una statualità
'ontologica' ritenuta 'moderna' e oggi sempre più difficilmente
definibile di fronte a realtà internazionali pubbliche e private
sempre più incombenti.
Il problema si ripropone ancora più accentuato se si prendono
in mente altre aree d’Europa dove si sono manifestati
fenomeni di autonomia politica delle città
venerdì 8 marzo 13
31. La questione della durata
•Midi: consolato attestato nella prima metà del XII,
comuni autonomi e semiautonomi nel XIII, fine
dell’autonomia politica alla metà del XIII
• Tra 1212 e 1256 Marsiglia è indiscutibilmente una città-
stato
venerdì 8 marzo 13
32. La questione della durata
Probabilmente la “breve durata” del Comune rispetto allo
Stato nazionale, unitamente alla complessità e varietà delle
fonti prodotte; il fatto che sia risultato “vincente” lo Stato
moderno
TUTTO QUESTO
ha messo in ombra il ‘costituzionalismo’ medievale e in
particolare comunale. Nell'esperienza comunale è
riconoscibile un'esperienza costituzionale vivacissima,
fondata sull’esigenza di organizzare il potere politico e
amministrativo, e limitare i poteri pubblici a garanzia del
cittadino.
venerdì 8 marzo 13
33. Bibliografia
•E. Sestan, Stato e nazione nell’alto medioevo, Napoli 1952.
•P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, Laterza, Roma-Bari 1995
•P. Grossi, Il sistema giuridico medievale e la civiltà comunale, in La
civiltà comunale italiana nella storiografia internazionale. Atti del
convegno internazionale di studi (Pistoia, 9-10 Aprile 2005), a cura di A.
Zorzi, Firenze 2008 (su moodle)
•M. Ascheri, Un ordine giuridico medievale per la realtà odierna?, in
“Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, L (1996), pp.
965-973 (su moodle)
•M. Ascheri, Città-Stato e Comuni: qualche problema storiografico, in
“Le carte e la storia”, V (1999), pp. 16-28 (su moodle)
venerdì 8 marzo 13