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Diritto 5^A
Chiara Ponti 5^A A.S.2014-2015 Pag. 1
Lo Stato moderno è un’organizzazione giuridico - politica di un popolo che si stanzia su un territorio.
Gli elementi costitutivi dello Stato sono:
Il popolo cioè l’insieme dei cittadini di uno Stato;
Il territorio, ossia lo spazio entro il quale lo stato esercita il proprio potere. Comprende: la terraferma, il
mare territoriale, il sottosuolo, lo spazio aero e il territorio fluttuante;
La sovranità,che è il potere assoluto, originario ed esclusivo dello Stato; si distingue in:
- sovranità interna, che riguarda l’esercizio del potere all’interno dl territorio;
- sovranità esterna, cioè il potere di respingere le interferenze degli altri Stati.
L’idea moderna di Stato si è affermata in Europa a partire dal XV secolo e, precisamente, dalla pace di
Vestfalia, successiva alla guerra di Trent’anni. Con questa pace si chiude il feudalesimo e si istaurano gli Stati
Nazionali.
L’evoluzione dello Stato è molto lunga e comincia con lo Stato Nazionale Assoluto in cui il monarca era al
centro dello Stato e della vita dei sudditi. Luigi XIV è il monarca più rappresentativo di questa tipologia di
Stato, che aveva tutti i poteri nelle sue mani.
Intorno al Settecento, lo Stato Nazionale Assolutista diventa Illuminato per cui il monarca, che rimane al
centro dello Stato, mostra un’attenzione in più verso il popolo. Il monarca più rappresentativo di questo secolo
è certamente l’imperatrice Maria Teresa d’Austria, che rivoluziona lo Stato attraverso l’istituzione del catasto
(registrazione degli immobili).
Dopo le rivoluzioni borghesi, verificatesi prima in Inghilterra nel XVII secolo e poi in Francia con la
Rivoluzione Francese, lo Stato passa dall’essere Stato Nazionale Assolutista (Illuminato o meno) a Stato
Liberale cioè quello Stato che si basa sulla separazione dei poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, tra
organi differenti e riconosce le libertà fondamentali dei cittadini. I principi a cui si ispirava sono:
DIRITTO 2014 - 2015
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1. IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ, la legge è superiore a tutto, per cui il sovrano non ha in mano un
potere illimitato, ma doveva rispettare le norme giuridiche;
2. IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, che riconosceva la parità tra i cittadini;
3. IL PRINCIPIO PER CUI UN SOGGETTO POTEVA RIVOLGERSI AL GIUDICE PER FAR VALERE I
PROPRI DIRITTI;
4. IL PRINCIPIO DELLA SOVRANITÀ POPOLARE, cioè del popolo, ma riferendosi solo alle classi
sociali elevate.
Si tratta però di uno Stato elitario fatto da borghesi in cui vi era un equilibrio formale, dato dal fatto che il voto
era censitario (i borghesi si eleggono tra loro).
A partire dal 1919 in Italia si cambia il modo di votare con il suffragio universale maschile: cambia
completamente la composizione della Camera, che si compone di borghesi e proletari: questa situazione crea
instabilità politica.
Dopo la fine della prima guerra mondiale questo sistema si guasta completamente: si affermano le
organizzazioni sociali operaie e i partiti di massa che rivendicavano le loro libertà, i loro diritti e la
democrazia.
Questo apparente equilibrio formale viene guastato dalle tensioni sociali di inizio ‘800 in cui pensatori come
Marx vogliono una rivoluzione del sistema: nasce il socialismo. Quello di Marx è un socialismo scientifico
che propone idee rivoluzionarie rispetto al sistema capitalista: è impossibile evitare una lotta di classe tra i
proletari sfruttati e i datori di lavoro, sfruttatori; questi ultimi versano ai proletari solo un salario di sussistenza
mentre loro si appropriano (ingiustamente) del plusvalore. È inevitabile la differenza tra le classi in cui i
proletari vengono lasciati alla fame.
Il proletariato deve instaurare un periodo di dittatura per preparare le basi di una nuova e giusta società,
senza classi ed ispirato al principio di uguaglianza: la società comunista.
Nell’ottobre del 1917 i bolscevichi (ramo estremista del Partito
socialdemocratico russo) assediano il Palazzo d’Inverno dando inizio alla rivoluzione russa e all’affermazione
dello Stato Socialista e del sistema economico collettivista. Subito dopo i Soviet assumono il potere ed emanano
i primi decreti rivoluzionari; viene istituito il Consiglio dei Commissari del Popolo guidato da Lenin: inizia il
governo provvisorio che emana il decreto sulla terra secondo cui si abolisce la proprietà privata e tutti i terreni
diventano di proprietà dello Stato a disposizione dei contadini che intendono sfruttarli.
Le banche vengono nazionalizzate cioè espropriate e trasferite allo Stato e su tutte le imprese viene imposto il
controllo dei Soviet. Si gettano le basi per il sistema economico collettivista, presupposto per l’instaurazione
dello Stato socialista.
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Lo Stato socialista si diffonde non solo nell’URSS ma anche nei Paesi europei ad
essa legati. Si caratterizza per alcuni elementi:
- l’accentramento politico dell’apparato statale;
- l’eliminazione del pluralismo politico unico partito;
- repressione del dissenso politico Stalin 1924 – 1953;
- abolizione delle libertà di iniziativa economica;
- abolizione della proprietà privata;
- pianificazione dell’economia,
- repressione delle fondamentali libertà civili.
Viene statalizzata anche l’economia gestita secondo il criterio della pianificazione quinquennale:
l’economia è chiusa senza concorrenza e quindi non competitiva.
La crisi dello Stato liberale porta in Germania, in Italia e in Spagna all’affermazione, tra la fine dell’’800 e del
‘900, delle cioè a quella politica che ha come obbiettivo il potenziamento della propria
nazione, attraverso l’espansione territoriale, la tutela della cultura e degli usi nazionali, la presenza di uno Stato
forte e ben organizzato: determina l’inizio di fascismo e nazismo, legata fortemente all’aspirazione alla
e alla , da cui deriva la necessaria lotta tra Stati. L’espressione più
completa di questo Stato è il totalitarismo in cui il regime controlla ogni tipo di potere ed è presente
un’ideologia esclusiva, che aspira al dominio totale di tutti gli ambiti della società. Si basa sulla netta
convinzione dell’inferiorità delle masse rispetto ai capi  divario tra governanti e governati.
 economica: con un gravissimo deficit del Bilancio statale, un’elevata inflazione ( redditi fissi),
necessità di riconvertire in senso civile l’apparato industriale bellico, una diffusa disoccupazione;
 malcontento popolare:scioperi, manifestazioni e occupazioni di terre e fabbriche;
 sentimento d’insicurezza:per mancanza di lavoro sicuro e timore per il futuro.
 incapacità dei governi di sanare la situazione economica – sociale di grave crisi.
:
completa accettazione da parte delle masse degli scopi e degli ideali propri del potere. La concentrazione
nella persona del capo dei poteri e di tutte le funzioni pubbliche.
:
 la propaganda (indottrinamento degli individui) diffusa in ogni ambito vitale del popolo. Alienazione dei
ragazzi:
Organizzazioni quale il Giovane Popolo Tedesco (+ 10 anni) e la
Gioventù hitleriana (+14 anni)
Opera nazionale Balilla (8-17 anni)
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 il terrore (repressione violenta del dissenso), anche con la drastica limitazione dei diritti di libertà dei
cittadini. Questa caratteristica dà luogo a vere e proprie persecuzioni a persone considerate ostili o non
integrate con il regime  sofferenza e morte (es. campi di sterminio nazisti, gulag stalinisti e confino fascista).
 eliminazione delle libere elezioni (regime = rappresentanza popolare)
Dopo la Prima Guerra Mondiale, l’Italia vive un periodo di grande debolezza sia economica sia sociale:
situazioni di marginalità  diffuso analfabetismo e disgregazione sociale (impedimento per ogni tipo di
organizzazione sindacali);
classi dirigenti profondamente disunite  squilibrio enorme tra Nord e Sud (concentrazione
monopolistica industriale  aumento dei privilegi della borghesia del Nord)
1921  Grave crisi economica  clima di malcontento e di divisioni  emerge la figura di Mussolini che si
propone di stabilizzare la situazione del Paese  reazione autoritaria  “squadre di missione”  azioni
punitive verso le organizzazioni dei lavoratori e verso gli esponenti della sinistra.
1922  Vittorio Emanuele III dà l’incarico di formare il Governo a Benito Mussolini (1833 - 1945).
Dopo un avvio particolarmente moderato, il fascismo rivela il suo lato totalitario:
o emana le leggi fascistissime,che sopprimono le libertà civili e sindacali;
o Mussolini ottiene le cariche di:
1. Segretario di Stato;
2. Capo del Governo;
3. Primo Ministro.
oIl Governo siimpossessa del potere legislativo e diquello esecutivo;
oLa Camera dei fasci e delle corporazioni sostituisce la Camera dei deputati;
oIl partito fascista è l’unico partito legale, il massimo organo costituzionale dotati di ampi poteri, è il Gran
consiglio del fascismo;
oIl Tribunale speciale per la difesa dello Stato per giudicare i reati “politici”, in cui viene reintrodotta la
pena di morte e disposto il confino per gli oppositori al regime.
1938 emana le leggi razziali contro gli ebrei.  periodo di violenze e discriminazioni  massive
incarcerazioni e deportazioni verso i campi di sterminio tedeschi.
1940 l’Italia entra in guerra e si allea con la Germania.
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Gli Stati sono sovrani, cioè originari (il loro potere non deriva da un altro potere) indipendenti ed autonomi,
ma non vivono isolati e sono in constante relazione con altri Stati i cui obiettivi non sempre coincidono.
Come i rapporti tra i cittadini sono regolati dal diritto interno di uno Stato, così i rapporti internazionali sono
disciplinati dal diritto internazionale che è quindi l’insieme delle norme giuridiche che regolano le
relazioni tra gli Stati.
Il rispetto delle norme internazionali è il frutto della spontanea adesione di uno Stato e della sua
sottomissione conseguente agli atti normativi comuni. Nel diritto internazionale manca un’autorità
centrale che emani le leggi e ne garantisca il rispetto: sono le autorità istituzionali dei singoli Stati che
garantiscono l’adeguamento alle norme comuni.
Il diritto internazionale ha carattere pubblico quando riguarda le relazioni tra gli Stati, è invece privato
quando disciplina i rapporti tra i cittadini di uno Stato e gli stranieri; le norme di diritto internazionale
privato fanno parte dell’ordinamento giuridico interno di uno Stato perché sono da lui emanate e hanno valore
solo al suo interno.
Le fonti del diritto internazionale sono le consuetudini e i trattati.
 Le consuetudini internazionali sono fonti non scritte, corrispondono a comportamenti generalizzati,
ripetuti e costanti da parte degli Stati, nella regolamentazione dei propri rapporti , con la convinzione
dell’obbligatorietà di tali comportamenti. Quindi perché ci sia una consuetudine occorrono due
elementi:
1. la ripetizione costante nel tempo di determinati comportamenti;
2. la convinzione che questi comportamenti siano obbligatori secondo il diritto
internazionali. (es. immunità diplomatiche)
 I trattati sono accordi stipulati tra due o più Stati per regolare questioni di interesse comune sulla base
de principio della reciprocità. Essi possono essere:
1. aperti: lascia la libertà ad altri Stati di sottoscrivere altri trattati;
2. chiusi quando è solo tra due Stati;
3. bilaterali conclusi tra due soli Stati;
4. multilaterali stipulati tra più Stati allo scopo di stabilire norme comuni.
Per concludere un trattato bisogna rispettare alcune fasi:
A. negoziazione in cui gli Stati conducono trattative preparatorie:
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B. stipulazione con la firma da parte degli organi che rappresentano gli Stati (ministri degli esteri o capi di
Governo)
C. ratifica con cui ciascuno Stato accetta ufficialmente l’impegno sottoscritto attraverso una
dichiarazione;
D. scambio di ratifiche con cui i diversi Stati rendono pienamente operativo il trattato concluso.
Concluso un trattato internazionale, non esiste alcuna autorità superiore agli Stati che lo faccia rispettare. La
Convenzione internazionale sul diritto dei Trattati (approvata a Vienna nel 1969) regolamenta i Trattati
internazionali sostenendo il principio Pacta Sum Servanda in base al quale ogni trattato in vigore vincola le
parti che devono eseguirlo in buona fede. Inoltre afferma che uno Stato non può giustificare la mancata
esecuzione di un Trattato invocando le disposizioni delle proprie leggi interne.
Articolo 10 della Costituzione italiana, primo comma “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”:
 lo Stato italiano, sovrano nel proprio territorio, si adegua, per scelte costituzionali, alle norme del
diritto internazionale;
 l’efficacia delle leggi interne è subordinata a quella delle norme adottate tramite convenzioni e trattati
internazionali.
 le norme dello Stato se incompatibili devono essere annullate o modificata per conformarsi con
l’ordinamento internazionale.
Articolo 11 della Costituzione italiana “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con
gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia f ra
le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
Questo articolo:
 nasce dalla volontà dei nostri Costituenti di:
evitare esperienze devastanti come quelle della guerra;
assicurare alle nuove generazioni un futuro di pace.
 ripudia la guerra come:
strumento di offesa ad altri Stati
rispetto reciproco e pace tra gli Stati (a favore della costruzione dei rapporti internazionali)
Lo Stato italiano rinuncia al proprio potere sovrano a favore delle organizzazioni internazionali per assicurare
giustizia e accordo tra popoli, come l’ONU e la NATO che possono deliberare interventi di natura militare per
scongiurare situazioni di maggiore gravità e imprevedibili.
Nonostante ciò ci sono forze politiche contrarie alla partecipazione dei soldati a queste iniziative, in quanto
convinti che sia contrario al principio di ripudio della guerra dell’articolo 11.
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Dopo la fine della Prima guerra mondiale 42 Paesi fondano la Società delle Nazioni per dar vita a
un’organizzazione sovranazionale per evitare lo scoppio di altre guerre. All’interno della Società, il
Consiglio generale deve risolvere le eventuali controversie tra gli Stati membri attraverso la
mediazione e il dialogo.
Le debolezze della Società delle Nazioni sono:
1. Gli Stati non hanno mai collaborato insieme, ma sempre in modo autonomo;
2. Non sono presenti gli USA;
3. Modalità di voto: ogni decisione deve essere presa all’unanimità.
Nel 1944, a Dumbarton Oaks i rappresentanti di USA, URSS, Cina e Gran Bretagna predispongono
una bozza di accordo per dare vita ad un’organizzazione internazionale da istituire nel
dopoguerra per allontanare altri conflitti.
Il testo finale dà ufficialmente vita all’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), firmato il
26.06.1945 a San Francisco da 51 Paesi. Lo scopo principale dell’organizzazione è garantire la pace
e la sicurezza tra le nazioni.
Lo statuto dell’organizzazione prevede la cooperazione internazionale in ambito economico e
sociale. Un compito fondamentale dell’organizzazione è realizzare condizioni generali di
benessere per:
1. Favorire rapporti pacifici tra gli Stati;
2. Combattere unitariamente i problemi della povertà, della fame, delle malattie,
dell’analfabetismo, della violazione dei diritti umani e del degrado ambientale.
Nel dicembre del 1948 gli Stati che aderiscono all’ONU approvano la Dichiarazione universale dei
diritti umani, un documento che:
 Riconosce i diritti dell’uomo;
 Esprime la volontà collettiva di non rivivere mai più atrocità e soprusi della guerra mondiale;
I Governi si impegnano a lavorare per un mondo pacifico e giusto, e sancisce i diritti
fondamentali per la dignità e lo sviluppo di ogni essere umano. I diritti umani sono:
 universali  spettano a tutti i soggetti
 indivisibili  a ciascun individuo devono essere riconosciuti tutti i diritti.
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Nonostante siano passati 60 anni molti obiettivi sono stati raggiunti (superamento imperialismo e
apartheid), ma per la maggioranza delle persone sono ancora da raggiungere (es. il mantenimento in
molte parti del mondo della pena di morte, della tortura, dell’estrema povertà, del mal nutrimento dei
bambini, dell’analfabetismo, dei soprusi a danno di chi manifesta idee contrastanti con il “regime” di
Stato, alle persecuzioni di popolazioni per motivi etnici o religiosi).
I principali organi dell’ONU sono:
1. SEDE: New York
2. COMPOSIZIONE: Tutti gli Stati membri
3. COMPITI E FUNZIONI: Vengono discusse tutte le questioni. Prende le decisioni
relative alla pace internazionale e alla sicurezza con la maggioranza di 2/3.
Le altre deliberazioni richiedono la maggioranza semplice
4. MODALITÀ DI VOTO: Ogni Stato ha diritto di voto indipendentemente dalle suo
dimensioni e dal suo livello di sviluppo
1. SEDE: New York
2. COMPOSIZIONE: Segretario generale
3. COMPITI E FUNZIONI: Struttura amministrativa dei dipendenti delle Nazioni
Unite. Funzioni di rappresentanza dell’ONU e di mediazione ai massimi livelli
internazionali
4. MODALITÀ DI VOTO:
1. COMPOSIZIONE: 15 membri – 5 permanenti e 10 eletti a rotazione
2. COMPITI E FUNZIONI: Mantenere la pace nel mondo. Le decisioni possono
essere
risoluzioni che gli Stati membri sono vincolati a rispettare;
misure per rafforzare le proprie decisioni (es. le sanzioni economiche o il
blocco di scambi commerciali)
3. MODALITÀ DI VOTO: Ogni membro permanente possiede diritto di veto, che
consiste nel potere di opporsi a una deliberazione del Consiglio, impedendone
la realizzazione.
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1. SEDE: Aja
2. COMPOSIZIONE: 15 giudici scelti in base alla loro qualificazione
dall’Assemblea Generale
3. COMPITI E FUNZIONI: Risolvere le controversie che possono insorgere tra gli
Stati membri nell’applicazione del diritto internazionale.
1. COMPOSIZIONE: 54 membri eletti ogni tre anni dall’Assemblea generale
2. COMPITI E FUNZIONI: Sviluppo economico mondiale di problemi ambientali e
di diritti umani.
L’obiettivo fondamentale dell’ONU è favorire la pace tra gli Stati del mondo. Quando ci sono
situazioni di tensione tra due o più Stati questi possono rivolgersi alla Corte di Giustizia con
libera adesione per la soluzione della loro controversia; tuttavia, gli Stati tendono di inasprire i
rapporti reciproci e a dar vita ad azioni, anche di carattere militare, volte ad affermare le proprie
pretese. L’organizzazione delle Nazioni Unite può intervenire attraverso provvedimenti che
evitano la degenerazione delle situazioni possono essere:
1. atti di diplomazia preventiva, basati prevalentemente su interventi di mediazioni;
2. atti di pacificazione, riconoscibili in negoziati e in accordi di cessate il fuoco.
Questi interventi spesso non sono sufficienti a scongiurare il conflitto attraverso:
1. L’EMBARGO il Consiglio di sicurezza può chiedere agli Stati membri dell’ONU di
interrompere gli scambi commerciali con lo Stato/i interessati, tagliando le vie di
comunicazione. Richiede tempi di realizzazione molto lunghi e i cui effetti ricadono sulla
popolazione, che subisce le conseguenze della crisi economica indotta nel Paese soggetto alle
sanzioni, senza colpire i reali responsabili;
2. I “CASCHI BLU” (dal colore del copricapo che indossano) sono:
 formate da contingenti militari inviati da tutti gli Stati aderenti.
 un’alternativa all’embargo e consiste nell’inviare forze di pace neutrali a presidiare le
zone interessate e a controllare che gli eventuali accordi di tregua vengono rispettati.
L’intervento è subordinato al consenso delle parti in conflitto, non sempre disponibili a questi
interventi. Rappresentano una forza di pace, le limitazioni sono:
1. non possono schierarsi a favore di una delle parti in conflitto;
2. non possono usare la forza se non quando sono attaccate;
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3. possono usare solo armi leggere.
Quando la situazione degenera in conflitto armato il Consiglio di sicurezza può:
inviare i propri mezzi militari in azioni di interposizione tra le parti;
deliberare in intervento armato volto a:
I. contrastare rilevanti violazioni del diritto internazionale;
II. evitare danni gravi ai civili.
Nell’ambito dell’ONU per costruire la pace, la giustizia per il rispetto dei diritti umani, è stata
istituita la Corte penale istituzionale, con sede all’Aja, nei Paesi Bassi. È un organo permanente,
indipendente dalle giurisdizioni penali nazionali che esercita il potere giurisdizionale sulle
persone fisiche per gravi crimini di portata internazionale sulle persone come:
 IL GENOCIDIO consiste in quegli atti che tendono a distruggere, in tutto o in parte, un gruppo
nazionale etnico, raziale o religioso.
 I CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ consistono in atti commessi sistematicamente come: omicidi,
stermini, riduzione in schiavitù, deportazione, imprigionamenti, tortura, stupri, schiavitù
sessuale, sterilizzazione forzata;
 I CRIMINI DI GUERRA consistono nell’omicidio volontario, della tortura, nella distruzione e
appropriazione di beni, nella costrizione verso un prigioniero a prestare servizio nelle forze
armate, nella privazione di un equo e regolare processo, l’esecuzione deliberata di attacchi contro
popolazioni civili, nell’utilizzo di armi velenose, di gas asfissianti o tossici, l’uso di proiettili che
si espandono all’interno del corpo umano.
 CRIMINI DI AGGRESSIONE.
È composta da 18 giudici, selezionati tra persone che godono di un’elevata considerazione morale,
imparziali e integri, che hanno i requisiti richieste nei loro Stati per l’esercito della massime
cariche giurisdizionali. Sono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea degli Stati e devono avere
cittadinanze diverse.
La NATO è stata istituita nel 1949 con il trattato noto come Patto Atlantico: un’organizzazione
politico-militare di difesa che ha soprattutto lo scopo di proteggere i Paesi membri dal rischio di
un conflitto militare con l’Unione Sovietica e i Paesi a essa alleati. Gli Stati aderenti, infatti, si
impegnano reciprocamente a intraprendere azioni di aiuto, anche di carattere militare, in caso di
aggressioni esterne. Della NATO fanno attualmente parte 28 Paesi. I principi che stanno alla base
della NATO sono:
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1.la tutela delle libertà dei popoli;
2.il rispetto della pace e della sicurezza;
3.la salvaguardia dell’integrità territoriale degli Stati.
Come reazione alla costituzione della NATO fu sottoscritto nel 1955 a Varsavia un secondo accordo
tra Unione Sovietica, Polonia, Cecoslovacchia, Germania dell’Est, Ungheria e Bulgaria col nome di
Patto di Varsavia; questo patto si basava sul principio di reciproca difesa tra gli Stati membri. In
quell’epoca si sviluppa una decisa contrapposizione tra NATO e Patto di Varsavia, in un clima di
tensione internazionale denominato “guerra fredda”.
In seguito al crollo del muro di Berlino, all’unificazione delle due Germanie e allo scioglimento
dell’unione sovietica, il patto di Varsavia cessa di avere effetto e iniziano i contatti per un
avvicinamento alla NATO da parte dei Paesi membri. Negli anni successivi si assiste ad un
allargamento della NATO; infatti nel 1997 viene firmato l’Atto fondatore, patto di cooperazione e
sicurezza tra i Paesi della NATO e quelli della Federazione Russa in base al quale la Federazione
partecipa alla NATO come Stato associato con diritto di parola, essendo così coinvolto nel nuovo
ordine europeo. Questi accordi come primo fondamentale risultato, hanno ottenuto l’ingresso nella
NATO nel 1999, di tre Paesi dell’ex Patto di Varsavia (Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria). Altri
sette paesi, in precedenza nell’area di influenza comunista, sono poi entrate nella NATO il 29 marzo
2003: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia.
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L’idea dell’unificazione europea risale al XIX secolo quando vengono avanzate le prime proposte in
tal senso; trova concreta realizzazione solo nella seconda metà del secolo, dopo la devastante
esperienza delle due guerre mondiali.
A partire dall’Ottocento:
il francese Saint – Simon in una pubblicazione del 1814 sostiene l’idea di un Parlamento europeo
in cui fossero rappresentati gli Stati d’Europa;
Giuseppe Mazzini dà vita nel 1834, in Svizzera, alla Giovine Europa, un’associazione ispirata
all’idea di creare un’alleanza rivoluzionaria tra i popoli europei per contrastare la “santa alleanza”
del otere. In realtà è un’iniziativa di solo valore teorico, che tuttavia contribuisce a diffondere il
senso di unità europea.
Carlo Cattaneo disegna per la prima volta un quadro organico di integrazione europea
sostenendo la necessità di costruire gli Stati Uniti Italiani attraverso una federazione tra
repubbliche regionali e autonome per procedere alla formazione di una Stato federale europeo.
All’inizio del XX secolo l’Europa occupa una posizione di centralità del mondo della crescita
demografica e dal primato economico. Purtroppo però prevalgono posizioni nazionalistiche e di
rivalità tra gli Stati dell’Europa, che sfociano nelle guerre mondiali del 1914 e del 1939.
La Prima guerra mondiale ingigantisce i contrasti all’interno di ogni Paese e determina la decadenza
europea sia sotto il profilo demografico sia sotto quello economico e politico perché il conflitto:
 causa la distribuzione di infrastrutture e di importanti apparati industriali;
 costringe gli Stati a indebitarsi per sostenere le spese belliche;
 aumenta la frammentazione del territorio;
 comporta un inasprimento dei rapporti tra gli Stati.
Nel periodo tra le due guerre l’Europa vive momenti di estrema difficoltà, legati all’inflazione, alla
disoccupazione, alla ricostruzione e si affermano le ideologie totalitarie del nazismo tedesco, del
fascismo italiano e del franchismo spagnolo. Lo spirito di unità e fratellanza viene sostenuto dal
razzismo; il patrimonio artistico viene distrutto dai bombardamenti e il desiderio di unificazione viene
annullato dall’odio e dalla sopraffazione.
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Nel maggio 1950 il Ministro degli Esteri francese Robert Schumann elabora un progetto per mettere
in comune tra gli Stati europei le risorse di carbone e di acciaio. 3 sono le finalità di questo progetto:
Aumentare la produzione di queste materie prime;
Ridurre i loro costi
Abolire i dazi doganali.
Il carbone e l’acciaio sono stati scelti perché erano stati fondamentali nell’opera di distruzione delle
guerre mondiali: si vuole quindi abbandonare una realtà di scontri e di tensioni tra gli Stati, favorendo
un’opera costruttiva di pace e di solidarietà.
In questa prima fase (fino al 1992) i Paesi partecipanti all’UE sono:
1. Francia,
2. Germania ovest,
3. Italia,
4. Belgio,
5. Lussemburgo
6. Paesi Bassi.
A cui si aggiungono a partire dal 1992:
7. Austria
8. Belgio
9. Danimarca e Svezia
10. Finlandia
11. Regno Unito
12. Grecia
13. Irlanda
14. Portogallo
15. Spagna
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1951:
 ISTITUZIONE DI: Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA)
 FINALITÀ: solidarietà produttiva in vista di una successiva unificazione economica e sociale
1957:
 ISTITUZIONE DI: Comunità economica europea (CEE) e comunità europea per l’energia
(EURATOM)
 FINALITÀ: Cooperazione economica europea, abolendo tutti i dazi doganali tra gli Stati
membri e adottando tariffe doganali comuni verso i paesi estranei alla comunità.
FINE ANNI ’60
 ISTITUZIONE DI: Mercato comune europeo (MEC)
 FINALITÀ: Abolizione dei dazi doganali comuni tra gli Stati membri e sull’introduzione di una
tariffa comune verso i prodotti provenienti dai Paesi extraeuropei.
1979
 ISTITUZIONE DI: Parlamento europeo e sistema monetario europeo
 FINALITÀ Sistema di cambi tra le monete degli Stati comunitari per favorire l’equilibrio dei
mercati e per sostenere un processo di armonizzazione e stabilizzazione economica dei Paesi
aderenti.
1986
 ISTITUZIONE DI: Atto unico europeo
 FINALITÀ Viene superata l’ottica esclusivamente economica dell’unione europea,
perseguendo:
a. la piena libertà di circolazione e di soggiorno all’interno dell’Europa per tutti i
cittadini europei,
b. l’unione monetaria, con una sola moneta e una sola banca centrale,
c. L’unione politica tra gli Stati.
1992
 ISTITUZIONE DI:
a. Trattato sull’Unione europea: trattato di Mastricht
b. Nasce l’Unione europea (UE) o Comunità europea (CE)
 FINALITÀ
1. UNIONE MONETARIA, introduzione di una moneta unica
2. UNIONE POLITICA, iniziative comuni in determinati settori
3. UNIONE SOCIALE, condizione di parità tra i cittadini.
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4. PATTO DI STABILITÀ IN CUI:
tasso di inflazione inferiore all’1,5% della media dei tre paesi più
importanti
disavanzo: differenza tra entrate e uscite e differenza tra disavanzo e PIL
inferiore al 3% del PIL
debito pubblico: inferiore al 60 % del PIL
Nel 1993 con il Consiglio di Copenaghen si stabiliscono i criteri necessari perché i Paesi
richiedenti possano entrare a far parte dell’UE:
il rispetto dei diritti umani
la garanzia della struttura democratica dello Stato
la tutela delle minoranze
l’efficienza dell’economia
il recepimento dell’acquis comunitario (insieme di tutte le regole della
comunità)
1995
 ISTITUZIONE DI: Trattato di Amsterdam
 FINALITÀ: Tutela dei diritti dei cittadini europei attraverso la Corte di Giustizia per la
violazione di qualche libertà
2007
 ISTITUZIONE DI: Trattato di Lisbona
 FINALITÀ:
Aggiornamento dei contenuti dei trattati precedenti
a. Ampia modernizzazione delle istituzioni comunitarie
b. Rafforzamento della politica sociali
c. Riconoscimento del carattere vincolante dei diritti umani.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, denominato anche “consiglio dei ministri” è l’organo decisionale della
Comunità europea e ha sede a Bruxelles.
COMPITI DEL CONSIGLIO:
1. emana le norme comunitarie (funzione legislativa) per numerose materie in collaborazione con
il Parlamento europeo
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2. coordina le politiche economiche comunitarie
3. ha un ruolo fondamentale in materia di politica estera e di sicurezza comune.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO:
è composto da un ministro per ogni Stato; i ministri che vi partecipano variano di volta in volta, in
relazione alle materie da discutere. La presidenza è affidata a turno, per sei mesi, a uno degli Stati
membri. Dal 2014 il Consiglio dei ministri per gli affari esteri è presieduto dall’Alto rappresentante
dell’unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
LE DELIBERAZIONI
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate all’unanimità se riguardano materie come la politica
estera e la sicurezza comune, l’imposizione fiscale, le politiche d’asilo e di immigrazione, altrimenti a
maggioranza (semplice o qualificata) calcolata in base all’importanza demografica e politica che ogni
stato riveste nell’Unione.
Il Consiglio dell’Unione europea non è politicamente responsabile del proprio operato, nel senso che
non può essere costretto alle dimissioni dagli altri organi comunitari perché non rappresenta
direttamente i cittadini europei, ma i Governi degli Stati membri. I singoli ministri che lo
compongono sono quindi responsabili nei confronti del Governo e del Parlamento del proprio Stato.
LA COMMISSIONE EUROPEA, che ha sede a Bruxelles, è l’organo comunitario titolare del potere
esecutivo.
COMPITI: Tra i compiti principali della Commissione rientrano:
1. predispone gli atti normativi della Comunità
2. vigila sul rispetto dei trattati e delle norme comunitarie da parte degli Stati membri
3. predispone del bilancio
4. rappresenta l’Unione e tratta negli accordi commerciali e di cooperazione con gli altri Paesi
COMPOSIZIONE: La Commissione è composta da un membro per ogni Stato e diretta da un presidente
eletto dal Parlamento europeo. I singoli commissari vengono designati dal presidente della
Commissione in accordo con il Consiglio europeo e successivamente confermati dal Parlamento.
Rimane in carica per 5 anni e viene rinnovata ogni volta che si elegge il nuovo Parlamento. Ripartisce
le responsabilità fra i propri componenti (commissari europei), affidando a ogni commissione uno o
più settori.
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IL PARLAMENTO EUROPEO, è un organo di indirizzo e di controllo politico, eletto dai cittadini europei
che partecipa alla formazione delle norme comunitarie. Si riunisce a Strasburgo per le sessioni
plenarie mensili, a Bruxelles per le sessioni supplementari e per le riunioni delle Commissioni.
L’ELEZIONE: Viene eletto ogni 5 anni secondo le modalità stabilite da ogni Paese, per l’Italia vige il
sistema proporzionale
COMPITI: Il Parlamento europeo:
1) esercita, in molte materie, la funzione legislativa insieme al Consiglio dell’Unione;
2) nelle restanti materie svolge un ruolo consultivo e di controllo.
3) Approva il Bilancio comunitario
4) Con voto di sfiducia dei 2/3 può far dimettere la Commissione.
COMPOSIZIONE: Il numero dei componenti del Parlamento europeo varia in relazione alla
popolazione e non può superare il numero di 751. Gli eurodeputati non possono essere componenti
dei Parlamenti nazionali, sono organizzati nei gruppi parlamentari in base ai loro orientamenti,
indipendentemente dalla nazionalità. Coloro che non appartengono ad alcun gruppo si collocano tra i
“non iscritti”. All’interno del Parlamento europeo operano commissioni permanenti che dopo ricerche
e discussioni, producono relazioni che sono poi sottoposte al voto dell’Aula. Il Parlamento europeo ha
un proprio regolamento e un Presidente, eletto tra i suoi componenti.
LE DELIBERAZIONI Le deliberazioni del Parlamento europeo si svolgono normalmente per alzata di
mano e richiedono in genere la maggioranza assoluta dei voti espressi. Per la validità del voto è
necessaria la presenza in aula di almeno un terzo dei componenti (“numero legale”)
IL CONSIGLIO EUROPEO è l’organismo che delibera le scelte politiche fondamentali per l’UE.
ha sede a Bruxelles (Belgio)
funzioni:
1. svolge principalmente un ruolo di indirizzo politico in materia di giustizia, politica estera e
sicurezza comune, con articolare riferimento al mantenimento della pace, alla difesa comune, alla
cooperazione giudiziaria e di polizia nella lotta contro il traffico della droga e la criminalità
internazionale, alla politica di immigrazione.
2. Ha funzione preparatoria rispetto alle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione Europea.
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Composizione: è composto dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri, assistiti dai propri
Ministri degli Esteri. I membri eleggono un loro Presidente, che rimane in carica per 5 anni e presiede
le riunioni, garantisce la continuità dei lavori e rappresenta l’UE sulla scena internazionale.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno sotto la presidenza del capo di Stato o di Governo del
Paese che è presidente di turno del Consiglio stesso.
Con il Tratta di Lisbona è stato istituito l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, un organo nominato dal Consiglio Europeo che ha il compito di dirigere la
politica estera e di sicurezza comune dell’UE per meglio tutelare i propri valori in ambito
internazionale.
LA CORTE DI GIUSTIZIA è l’organo giudiziario che ha il compito di garantire il rispetto del diritto
nell’applicazione dei trattati e delle norme comunitarie. Ha sede a Lussemburgo.
Funzioni:
1.deve risolvere le controversie di natura giuridica tra gli Stati membri;
2.può annullare gli atti comunitari ritenuti non validi dietro ricorso della Commissione oppure dei
singoli Stati;
3.giudica in materia di violazione degli organi comunitari da parte degli Stati o di altri soggetti
(es: imprese);
4.garantisce l’uniformità dell’interpretazione delle norme del diritto comunitario.
Per svolgere queste funzioni la Corte è aiutata da un Tribunale di Primo Grado, competente a
pronunciarsi su determinati tipi di cause come le azioni promosse dai privati cittadini, società o alcune
organizzazioni e su ricorsi relativi al diritto della concorrenza.
Composizione:
è composta da 1 giudice per ogni Stato membro + 8 avvocati generali con il compito di analizzare le
questioni sottoposte alla corte presentando, in relazione ad esse, conclusioni motivate.
Le fonti del diritto comunitario sono:
1. i trattati, la fonte primaria del diritto comunitario;
2. i regolamenti, norme di portata generale, rivolte agli Stati ed ai singoli cittadini, trovano
applicazione diretta in ogni Stato dell’unione. Sono obbligatori e devono essere applicati
direttamente non essendo necessario alcun atto di ricezione interna da parte dei Paesi membri per la
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loro oggettività. Entrano in vigore il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
3. Le direttive, norme giuridiche obbligatorie solo per gli Stati membri; non sono immediatamente
operative per le singole persone fisiche o giuridiche. Una direttiva non ha portata generale perché
può rivolgersi anche a singoli Stati, è necessario che ogni Stato coinvolto nella sua applicazione
modifichi le proprie leggi interne, con un atto di recepimento normativo. Per adeguarle ai propri
contenuti in questa disposizione. Dal 1989 in Italia è stata introdotta la cosiddetta legge
comunitaria la cui proposta deve essere presentata ogni anno dal Governo al Parlamento e contiene
la delega al Governo per l’emancipazione di decreti legislativi volti a recepire le direttive emanata
dall’Unione Europea. Il mancato adeguamento della legislazione interna di uno Stato a una
direttiva comporta sanzioni decise dalla Corte della Giustizia.
4. Decisioni sono norme valide solo per coloro verso cui sono specificatamente indirizzate come
cittadini, enti pubblici o privati;
5. Raccomandazioni che sono suggerimenti non vincolanti rivolti agli Stati dell’Unione.
La cittadinanza europea è prevista nel Trattato di Mastricht e attribuisce i diritti che spettano i membri
dell’unione, essa non sostituisce la cittadinanza nazionale, ma le è complementare. Quindi attraverso
la cittadinanza europea vengono attribuiti diritti ulteriori rispetto a quelli garantiti a livello nazionale.
Il Trattato istitutivo della CE individua diritti e doveri riconoscibili ai cittadini dell’Unione, tra cui:
 Quelli relativi alla libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri,
ulteriormente rafforzato dagli accordi di Schengen. Come ogni italiano può recarsi in qualsiasi
luogo del nostro paese, cosi ogni europeo ha questa possibilità per tutta l’estensione
dell’Europa unita. Quindi i territori degli Stati membri sono un unico spazio per i cittadini
europei;
 I diritti politici;
 I diritti riconosciuti ai lavoratori.
Il principio della libertà della circolazione si estende in particolare ai lavoratori e comporta
l’abolizione di ogni discriminazione nazionale, tra i lavoratori degli Stati membri, in relazione alle
possibilità d’impiego, alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro. Quindi per ogni lavoratore
europeo:
 Ha il diritto di rispondere alle offerte di lavoro di qualsiasi Stato dell’Unione;
 Diritto di prendere dimora in uno degli Stati membri per lavorare;
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 Il diritto di rimanere in quello Stato dopo aver occupato un impiego. A tal fine il Trattato
prevede:
1. Una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;
2. L’eliminazione delle procedure burocratiche che ostacolano la libertà del movimento;
3. L’istituzione di meccanismi idonei a mettere in contatto le domande e le offerte di
lavoro.
Chi cerca lavoro in altri Stati dell’unione può ricorrere ai servizi della rete EURES, istituita in
collaborazione tra la Commissione europea e le amministrazioni nazionali del lavoro, essa si avvale
della collaborazione di oltre 450 euro-consiglieri sparsi negli Stati dell’Europa unita e funziona da
ufficio di collocamento, fornendo informazioni sui posti di lavoro disponibili sui concorsi e sulle altre
possibili opportunità di studio e di impiego.
Per favorire la parità dei trattamenti dei lavoratori nel Trattato di Mastricht esiste il mutuo
riconoscimento dei diplomi, per cui la qualifica professionale ottenuta dal Paese d’origine è
riconosciuta nel paese ospitante. Se un lavoratore si trasferisce per lavoro, i suoi famigliari (coniuge,
figli di età minore di 21 anni, genitori e suoceri a carico) hanno il diritto di raggiungerlo.
Ai lavoratori dipendenti si applicano le singole norme nazionali, in relazione sia alla red istribuzione,
sia alla sicurezza sul lavoro, alla previdenza e alla assistenza sociale. I lavoratori che provengono da
un altro Stato dell’Unione hanno inoltre il diritto di iscriversi a un sindacato e di esercitarne i relativi
diritti, alla stregua dei lavoratori “interni”
Nel dicembre 2001 il Consiglio europeo di Laeken, in considerazione dell’imminente ampliamento
dell’Unione europea a 25 paesi, istruisce un organismo a cui affidare il compito di scrivere una
Costituzione europea per modificare l’organizzazione della Comunità, ad ampliare e rafforzare le
politiche comuni.
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L’01.01.1948 entra in vigore la Costituzione italiana, così strutturata:
 Principi fondamentali (art. 1 – 12);
 I parte – diritti e doveri (art. 13 – 54);
 II parte – ordinamento della Repubblica (art. 55 - 139);
 XVIII disposizioni transitorie e finali.
Si definisce democrazia la forma di governo in cui l’organo titolare della sovranità è il popolo, al
quale spettano le decisioni relative all’organizzazione e al funzionamento dello Stato. All’articolo
1 la Costituzione sostiene il valore della democrazia e recita:
“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti della Costituzione”.
Negli Stati moderni l’esercizio della democrazia avviene in modo rappresentativo o indiretto: il
popolo elegge i propri rappresentanti, ai quali spetta la guida dello Stato. In Italia tutti gli organi
hanno un’investitura di origine popolare, i cittadini eleggono i propri rappresentanti in Parlamento. A
quest’ultimo spettano i compiti di:
 emanazione delle leggi;
 elezione del Presidente della Repubblica, capo di Stato che:
1. rappresenta l’unità dello Stato nazionale;
2. nomina il Governo, che detiene il potere politico.
La democrazia prevista dalla Costituzione è competitiva, la legge garantisce ai gruppi sociali del
popolo, differenti per ideologie e interessi, la possibilità di dare vita ad un’equa competizione tra
loro. Per il funzionamento della democrazia competitiva:
 sono necessarie elezioni libere;
 pluralità di partiti politici;
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 libertà di espressione;
 libertà di acceso dibattito politico;
 tutela delle minoranze politiche.
Il popolo esercita la propria sovranità nei limiti della Costituzione, i cittadini:
 non possono comportarsi in modo arbitrario (rischio = dittatura della maggioranza);
 devono esprimere la loro volontà in modo ordinato e trasparente nei limiti della Costituzione.
Il popolo, attraverso l’esercizio del potere decisionale, esercita la democrazia diretta con:
 il diritto di petizione
 l’iniziativa di legge popolare
 referendum
“Tutti i cittadini possono rivolgere petizione alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità”. La petizione:
 è una richiesta scritta con cui uno o più cittadini (con firme autenticate) si rivolgono alle
Camere in relazione a materie di Pubblico interesse;
 deve essere presentata al Parlamento;
 non è obbligatorio che il Parlamento provvedi alla richiesta popolare;
 deve essere promossa da almeno 50000 cittadini;
 il documento deve essere:
1. redatto in articoli;
2. accompagnato da una relazione volta a illustrarne gli obiettivi e i contenuti essenziali.
La nostra Costituzione ammette tre tipi di referendum:
1. : è una votazione con cui il popolo si pronuncia, attraverso un SI (volontà di
abrogare) o un NO (volontà di mantenere la legge), sull’opportunità di mantenere o abrogare una
legge. Non è possibile presentare la richiesta nell’anno che precede lo scioglimento delle Camere e
nei sei mesi successivi alla loro elezione. La richiesta:
deve essere presentata alla Corte di Cassazione che:
 esamina la regolarità delle firme;
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 deve valutare l’ammissibilità del quesito;
 può bocciare la proposta di referendum anche se riguarda altre materie, qualora
sia in contrasto con la Costituzione.
può essere presentata da:
1. 5 consigli regionali;
2. 500 000 elettori:
 le firme devono essere:
a) autenticate
b) raccolte entro tre mesi;
 raccolte:
a) presso le sedi dei Comuni
b) dai comitati promotori del referendum
c) in altre sedi alla presenza del notaio.
Se la Corte Costituzionale dà il suo consenso, il Presidente della Repubblica:
 indice il referendum;
 indica la data del referendum, tra il 15 aprile e il 15 giugno;
Il referendum:
 non avrà luogo se il Parlamento cambi la legge in modo sostanziale;
 verrà rinviato di un anno nel caso di elezioni anticipate;
 risulta valido se vi partecipa la maggioranza degli elettori aventi diritto, il quorum.
I referendum più importanti: divorzio (1974): con la legge 898 / 1970 si introduce il divorzio in Italia
con reazioni contrastanti tra forze politiche e cittadini, che portano al referendum. La partecipazione
fu dell’ 87,7 % e votarono NO il 59,3 %. Altri referendum sono: aborto (1981); responsabilità civile
dei magistrati (1987); utilizzo dell’energia nucleare (1987); finanziamento pubblico ai partiti
(1993); sistema elettorale (1993); procreazione assistita (2005); privatizzazione dell’acqua,
legittimo impedimento e utilizzo dell’energia nucleare (2011);
2. : è una votazione che ha per oggetto una legge di revisione costituzionale,
cioè una legge che apporta modifiche alla Costituzione. Viene richiesta, entro tre mesi dalla
pubblicazione della legge, da:

1
5
dei componenti di una Camera;
 500 00 elettori, ovvero 5 Consigli regionali (si consulta il corpo elettorale sull’opportunità o
meno della conferma della legge).
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Questo tipo di referendum non richiede alcun quorum per essere valido. La legge viene indicata sulla
scheda e solo se prevalgono i SI la legge entrerà in vigore.
3. : ogni Regione Italiana ha un proprio Statuto, una sorta di Costituzione regionale,
che ne determina i principi di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regionale può essere
sottoposto a referendum popolare se entro tre mesi dalla pubblicazione ne fanno richiesta:

1
50
degli elettori della Regione;

1
5
dei Componenti del consiglio regionale;
Lo statuto non viene promulgato se non approvato dalla maggioranza dei voti validi.
L’articolo 3 della Costituzione sancisce l’uguaglianza di
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione,di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Nel primo comma l’articolo 3 tratta dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge in base al criterio della
cosiddetta uguaglianza formale; nel secondo comma invece si sostiene l’impegno dello Stato a eliminare gli
ostacoli che dovessero impedire la realizzazione pratica del principio di uguaglianza garantendo l’uguaglianza
sostanziale. Lo Stato deve quindi adottare provvedimenti differenziati e di favore verso le categorie più deboli
della società. L’uguaglianza sostanziale implica in sé il diritto della differenza, il diritto di vedere rispettata la
propria identità senza discriminazioni di alcun genere.
Prendendo atto dell’esistenza di disuguaglianze di fatto lo Stato ha il compito di garantire ai diversi gli stessi
diritti e le stesse libertà.
Esempi:
1. le donne a lungo hanno vissuto una condizione di inferiorità sociale e giuridica rispetto agli uomini; lo
Stato con emanazione di leggi adeguate ha progressivamente eliminato queste discriminazioni.
2. i figli nati fuori dal matrimonio in passato non avevano riconosciuti i diritti riservati ai figli legittimi;
3. i lavoratori subordinati vengono protetti nei loro diritti.
4. studenti meritevoli ma privi di mezzi vengono agevolati con sussidi e borse di studio.
Lo Stato Sociale, voluto dai Costituenti, garantisce ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari
per vivere il diritto sull’assistenza sociale e una forma di attuazione del principio di uguaglianza sostanziale.
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Tuttavia il principio di uguaglianza sostanziale non può ancora dirsi compiutamente realizzato, poiché nella
nostra società sono ancora presenti pregiudizi sociali e ingiusti atteggiamenti razzisti.
Il principio di uguaglianza è ribadito nella Costituzione europea che:
1. vieta ogni forma di discriminazione;
2. sancisce la parità tra uomini e donne in ogni campo della vita lavorativa e sociale;
3. tutela specificatamente i diritti dei più deboli, quali minori, anziani e persone affette da disabilità.
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. (art. 4)
L’articolo 4 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto. Esso non prevede l’obbligo per lo Stato di garantire lavoro a tutti ma non si
tratta neppure di un impegno di carattere formale perché lo Stato deve adoperarsi per promuovere le condizioni
per rendere il lavoro accessibile a tutti.
Il secondo comma dell’articolo afferma che il lavoro è un dovere civico che deve essere adempiuto dai “buoni
cittadini”, ciò non implica un impegno extra domestico e una remunerazione. In senso costituzionale quindi
sono lavoratori anche quelle persone che svolgono un lavoro casalingo o attività di volontariato non retribuita.
Il lavoro è:
un mezzo di sussistenza per sopperire ai bisogni materiali;
uno strumento per affermare le proprie capacità e personalità.
un modo per partecipare attivamente al progresso materiale e spirituale della società.
Il lavoro sta alla base della Repubblica (art. 1), un diritto e dovere civico (art. 4). È tutelato ed è nella Prima
Parte della Costituzione, dall’articolo 35 all’articolo 40 che affermano:
la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni;
il diritto dei lavoratori ad una retribuzione dignitosa;
la protezione delle donne lavoratrici nei periodi di gravidanza e della maternità;
la tutela di chi è inabile al lavoro;
il diritto di organizzarsi in sindacati;
il diritto di scioperare.
Anche l’Unione Europea dà grande rilevanza al tema del lavoro: i lavoratori hanno il diritto di informazione e
consultazione nell’ambito dell’impresa, alla negoziazione, all’accesso ai servizi di collocamento, alla tutela in
caso di licenziamento ingiustificato, alla sicurezza e alla protezione della salute.
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“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”. (art. 5)
Dopo l’unità d’Italia del 1861 la legge di unificazione amministrativa prevede l’applicazione dell’apparato
burocratico piemontese a tutto il Paese. Così lo Stato italiano alla fine dell’ ‘800, si è caratterizzato da un forte
accentramento,accentuato durante il fascismo.
È l’Assemblea costituente a determinare un nuovo corso, sancendo nell’articolo 5, il principio del
decentramento, trasferendo funzioni e poteri decisionali dagli organi centrali dello Stato a quelli degli enti
locali per migliorare l’organizzazione dei pubblici uffici e porli a diretto contatto con la cittadinanza. Con il
riconoscimento delle autonomie locali lo Stato riconosce agli enti pubblici territoriali (Regioni, Provincie, Città
metropolitane e Comuni) la facoltà di gestire, attraverso una propria amministrazione e peri atti normativi, le
attività pubbliche relative al soddisfacimento dei bisogni delle cittadinanze locali. Questa è rafforzata nel 2001
da una riforma costituzionale che:
oltre all’autonomia amministrativa e normativa prevede anche un autonomia statutaria e Provincie e
Comuni possono dotarsi di una legge fondamentale, lo Statuto, che definisce la loro organizzazione e
il loro funzionamento;
introduce il principio di sussidiarietà per cui lo Stato provvede alla soddisfazione d’interessi pubblici
solo nella misura in cui gli enti locali non siano in grado di farvi fronte.
Le Provincie hanno una modesta rilevanza nel contesto del decentramento amministrativo e sono dotate di
limitate attribuzioni e i cui costi superano i benefici alla collettività. Così nel 2011 si avvia un procedimento
che porterà alla loro scomparsa e i consigli provinciali non saranno rinnovati dopo la loro naturale scadenza. La
definitiva soppressione e l’attribuzione delle loro competenze a Regioni e Comuni verranno deposte con
provvedimenti legislativi specifici e un procedimento di revisione costituzionale.
Anche se la riforma costituzionale del 2011 non modifica sostanzialmente la nostra forma di Stato di fatto
introduce il principio federalista che rafforza i caratteri dello Stato regionale e mira al federalismo fiscale, che
prevede un’effettiva autonomia di entrata e di spesa degli enti locali attraverso tributi stabiliti autonomamente
dalle amministrazioni regionali e locali.
L’attuazione concreta del federalismo fiscale richiede l’emanazione di una serie di decreti legislativi non
ancora ultimati. È invece già stato approvato, nel giugno 2010, il decreto sul federalismo demaniale, che
prevede la possibilità di vendere beni appartenenti allo Stato (spiagge, fiumi e laghi), agli enti locali cosicché
possono disporne nell’interesse della collettività e valorizzarli al meglio.
Nell’aprile 2011, è stato introdotto il federalismo municipale che rafforza l’autonomia economica dei Comuni.
Queste le principali disposizioni:
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istituzione di una tassa di soggiorno a carico dei turisti, compresa tra i 50 centesimi e i 5 euro per notte
per finanziare interventi di manutenzione e di restaurazione dei beni culturali;
possibilità di aumentare l’addizionale IRPEF;
introduzione dell’imposta municipale (IMU) relativa agli immobili che si trovano sul territorio
comunale.
L’Italia costituzionale respinge la politica di rafforzamento dello Stato e di espansione territoriale propria del
fascismo e adotta percorsi di integrazione e collaborazione a livello internazionale. Ciò viene espresso
nell’articolo 10 della Costituzione:
“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite
dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero perreati politici”.
Infatti il primo comma afferma che lo Stato si adegua alle norme del diritto internazionale e subordina
l’efficacia delle norme del diritto internazionali.
I cittadini dell’Unione Europea hanno piena libertà di circolazione, di soggiorno e di lavoro come i cittadini
italiani. I cittadini extracomunitari possono sostare in Italia solo col rilascio e il rinnovo del permesso di
soggiorno.
La Costituzione riconosce il diritto di asilo politici che consiste nella facoltà, concessa agli stranieri che ne
fanno richiesta pe motivi di sicurezza, di poter risiedere nel territorio italiano perché il loro Paese d’origine
non garantisce l’esercizio delle libertà riconosciute nella Prima Parte della nostra Costituzione.
Queste norme si ispirano alla Convenzione di Ginevra del 1951 relativo allo Statuto dei rifugiati, è rifugiato chi,
nel proprio Paese, è perseguitato per motivi politici, religiosi, etici, di razza. Il riconoscimento della condizione
di rifugiato non comporta automaticamente il diritto d’asilo, disciplinato in Italia dalla legge sull’immigrazione
e non in modo specifico e completo.
L’UE garantisce a chi fa richiesta dello status di rifugiato che la domanda sarà esaminata dallo Stato
comunitario in cui è avvenuto il suo ingresso.
L’estradizione è un provvedimento che permette a uno Stato di chiedere il trasferimento e la consegna di un
imputato o di un condannato che s trova nel territorio di un altro Stato.
L’ultimo comma dell’articolo 10 specifica che l’estradizione non è ammessa nei confronti di stranieri accusati
per reati politici.
Nei Paesidell’UE il mandato di cattura europeo, di più rapida attuazione, ha sostituito l’estradizione.
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Questo provvedimento consente agli organi della polizia di qualunque Paese dell’UE di arrestare un cittadino
comunitario, sulla base di un mandato di cattura emesso da un giudice di un altro Stato europeo.
Il mandato di cattura europeo vale solo per i reati di particolare gravità:
1. terrorismo;
2. tratta di esseriumani;
3. sfruttamento sessuale;
4. partecipazione ad associazioni criminali;
5. traffico di stupefacenti;
6. compravendita illecita di armi.
“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. (art. 11)
L’articolo 11 della Costituzione esprime il principio del ripudio della guerra come mezzo per offendere la
libertà di altri popoli e come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali.
È in linea con l’articolo 10 che riconosce le organizzazioni internazionali il cui scopo è la promozione e la
tutela della pace (es. ONU).
La Prima parte della nostra Costituzione, dall’art. 143 al art.154, si occupa dei diritti e doveri dei
cittadini, tutelati sia come cittadini sia come collettivo.
La Costituzione valorizza le libertà civili e il principio di uguaglianza formale e sostanziale.
Anche la libertà può essere
formale, nel senso che ognuno di noi è libero di adottare tutti i comportamenti non
vietati dallo Stato;
sostanziale, nel senso che lo Stato si impegna a rendere possibili a tutti determinati
diritti.
L’articolo 13 tutela la libertà personale: nessuno di noi può subire limitazioni arbitrarie alla propria
libertà, perché l’applicazione di qualunque restrizione è subordinata a un provvedimento giudiziario,
denominato mandato giudiziario emanato nei soli casi previsti dalla legge.
Per i provvedimenti giudiziari è previsto l’obbligo della motivazione che è strettamente legata al
diritto alla difesa previsto dagli articoli 24 e 111 della Costituzione.
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Solo se l’imputato è correttamente informato della natura e dei motivi dell’accusa a suo carico, infatti,
potrà organizzarsi adeguatamente e predisporre la propria difesa.
L’ultimo comma fa riferimento alla carcerazione preventiva, oggi chiamata custodia cautelare (il
periodo di tempo in cui l’imputato rimane in carcere in attesa che finisca il processo a suo carico). È
praticata una pena anticipata anche se la nostra Costituzione prevede, per gli imputati prevede, per gli
imputati, la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva (art. 27 Cost. c. 2).
Ma non si possono lasciare in liberta persone che potrebbero rivelarsi socialmente pericolose, così la
legge determina termini massimi per la custodia cautelare, superati i quali l’imputato va rimesso in
libertà anche se le fasi processuali non si sono esaurite.
L’articolo 16 della Costituzione prevede la libertà di circolazione e di soggiorno cioè garantisce a tutti
i cittadini una mobilità importante per l’economia nazionale. Per motivi sanitari e di sicurezza, ma
non per motivi politici possono esserci restrizioni alla libertà di circolazione, ciò per evitare il
ripetersi delle vergognose condanne al confino avvenute in epoca fascista.
La libertà di circolazione e soggiorno è estesa su tutto il territorio dei paesi comunitari sulla base
dell’articolo 45. La libertà di circolazione e soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati,
ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
La nostra Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero all’articolo 21, particolarmente
ampio.
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti,
per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che
la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'Autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo
di ogni effetto.
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La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.
Questa libertà non può essere assoluta perché è necessario rispettare determinati diritti ed
esistenze altrui, in particolare:
 non si possono offendere l’onere o il decoro di altre persone (reati di ingiuria e
diffamazione);
 non si possono diffondere notizie che riguardano la vita privata di altri (legge sulla
privacy);
 nell’attività professionale non si possono rivelare notizie apprese dai propri clienti;
 occorre sempre rispettare il limite del buon costume.
La libertà di pensiero è tutelata dalla Costituzione nella libertà di stampa che non è soggetta ad
autorizzazioni o censure. Se attraverso la stampa vengono commessi reati o violate le leggi
l’articolo 21 della Costituzione prevede il sequestro dell’opera nei casi previsti dalla legge e su
iniziativa di un’autorità giudiziaria.
L’articolo 21 evidenzia il principio della trasparenza che garantisce ai lettori il diritto di
conoscere i proprietari delle testate giornalistiche, in modo da poter filtrare le informazioni
riportate, visto che la proprietà delle aziende editoriali si concentra nelle mani di pochi soggetti,
spesso legati alla politica, alla finanza o al mondo industriale.
Per tutelare il pluralismo ideologico nell’editoria, la legge italiana vieta le concentrazioni presso
una stessa impresa editoriale del 30% dei quotidiani venduti, inoltre l’acquisto di imprese
editoriali o di azioni delle stesse deve essere pubblico.
L’articolo 24 “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.” garantisce a
tutti la facoltà di ricorrere alla collaborazione degli organi giudiziari per fare valere i propri diritti,
attraverso l’istaurazione di un processo (nel nostro Paese si svolge in tre diversi gradi).
Inoltre è inviolabile il diritto di ognuno alla difesa quindi è imputato di un reato ha il diritto di farsi
assistere durante il processo di un avvocato di propria scelta.
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I soggetti economicamente non abbienti (chi non supera un certo reddito, aggiornato ogni due anni)
godono del patrocinio gratuito a spese dello Stato. Il diritto alla difesa si estende anche alla tutela
verso gli errori giudiziali che precede il diritto di ottenere il risarcimento dei danni, sia economici, sia
morali, da parte di chi sia stato ingiustamente condannato.
L’articolo 25 afferma “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.” Il
principio del giudice naturale ha l’obiettivo di garantire una scelta imparziale del giudice individuato
sulla base di specifici criteri di competenza.
Il secondo comma richiama il principio di irretroattività per cui nessuna persona può essere punita per
comportamenti posti in essere prima che entrasse in vigore la legge che ne ha determinato la
sanzionabilità.
Il principio della personalità della responsabilità penale affermato dall’art. 27 precisa che la sanzione
prevista per il reato commesso può essere subito solo dal suo autore. La Costituzione stabilisce inoltre
che l’imputato di un reato non può essere ritenuto colpevole fino alla condanna definitiva (3° grado)
di giudizio sancendo in questo modo il principio di presunzione di innocenza.
Le pene inoltre devono rispettare il senso di umanità e ispirarsi all’obiettivo della rieducazione del
condannato e l’articolo 27 non può essere applicata a pena di morte, con riferimento alle leggi militari
in tempo di guerra abolita con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.
L’articolo 1 afferma “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Questi principi vengono realizzati:
1) istituiti di democrazia diretta;
2) più frequentemente, attraverso il sistema delle elezioni (democrazia indiretta).
Le elezioni sono di 3 tipi:
1. elezioni politiche attraverso cui il popolo elegge i propri rappresentanti in Parlamento;
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2. le elezioni amministrative che eleggono i rappresentanti del popolo negli organismi locali, quali
Regioni e Comuni;
3. le elezioni europee per la scelta dei componenti del Parlamento dell’Unione europea.
L’insieme dei cittadini maggiorenni (anche residenti all’estero) col diritto di voto forma il corpo elettorale. Per
eleggere i membri del Senato della Repubblica è necessario aver compiuto 25 anni di età.
I Comuni, tramite gli Uffici elettorali tengono aggiornate le liste elettorali, in cui sono iscritti i cittadini con
diritto di voto. Dalle liste elettorali periodicamente vengono depennati i defunti, i soggetti che incorrono in
incapacità elettorale conseguente per esempio alla condanna a misure di sicurezza o all’interdizione dai
pubblici uffici. Le liste elettorali sono pubbliche.
I cittadini che intendono esercitare il diritto di voto devono recarsi presso il seggio elettorale cui sono assegnati
all’interno del proprio Comune. Ogni seggio è costituito da un presidente, da un segretario e da tre o quattro
scrutatori. Per votare occorre:
1) esibire al presidente del seggio la tessera elettorale, un documento assegnato al compimento dei 18
anni, valido per più votazioni;
2) presentare un documento di identità, a meno che uno dei componenti dei seggio dichiari di conoscere
personalmente l’elettore che riceve la scheda, o le schede, per la votazione, insieme con una matita
copiativa e si reca nella cabina elettorale (protetta per consentire la segretezza del voto) dove è vietato
portare macchine fotografiche o telefoni cellulari attraverso i quali sarebbe possibile produrre immagini
utili a un controllo dell’espressione del proprio voto.
L’elettore consegna le schede al Presidente, che provvede inserirle nelle apposite urne e a registrare
l’avvenuta espressione del voto ai suoi registri del seggio sia nella tessera elettorale.
Non sono valide, le schede nulle, cioè quelle con segni non corrispondenti a quelli richiesti dalla legge
che potrebbero consentire l’identificazione dell’elettore, nulle sono anche le schede con più di un voto.
Il sistema elettorale indica le modalità attraverso le quali si svolgono le elezioni e ne disciplina gli effetti.
Fino al 1993 l’Italia repubblicana ha avuto un sistema elettorale proporzionale puro, in virtù dl quale
l’assegnazione dei seggi parlamentari avviene in proporzione ai voti ricevuti da ciascun partito. Questo
sistema favoriva un’elevata rappresentatività a danno però della stabilità governativa, perché nessun
partito politico era in grado di conquistare la maggioranza di seggi parlamentari.
Il partito con la maggioranza relativa doveva quindi stringere alleanze con altre formazioni per poter
andare al Governo. Queste alleanze hanno escluso sia le forze all’estrema destra, sia quelle all’estrema
sinistra concentrandosi su posizioni centriste, con la partecipazione di 5 gruppi politici (pentapartito): DC,
PSI e PRI. Queste coalizioni erano deboli perché costituite solo dopo le elezioni sulla base di programmi
politici differenziati e le crisi di governo erano estremamente frequenti.
Alla fine degli anni ’80 si avverte la necessità di modificare il sistema elettorale. Il referendum del 18
aprile 1993 la legge elettorale entra in vigore viene abrogata con quali l’83% di voti favorevoli, le leggi
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del 4 agosto 1993, n. 276 e n.277 introducono i nuovi sistemi elettorali per il Senato e per la Camera, che
prevedono la ripartizione dei seggi per il 75 % secondo il sistema maggioritario e per il 25% secondo il
metodo proporzionale. Dei 315 seggi senatoriali 232 sono assegnati con il sistema maggioritario in collegi
uninominali: eletto senatore chi, ottiene nel proprio collegio il maggior numero di voti; gli 83 seggi rimanenti
sono invece assegnati secondo il sistema proporzionale, sulla base di un unico collegio nazionale. Dei 630
seggi della Camera sono 475 sono assegnaticon il sistema maggioritario e 155 con il sistema proporzionale.
Per l’elezione del Senato è prevista una scheda per l’elezione dei rappresentanti alla Camera dei deputati invece
due schede elettorali, una per l’elezione con il sistema maggioritario e l’altra per il sistema proporzionale. In
questo modo l’eletto ha
a. una maggiore libertà nell’espressione delle proprie preferenze di voto;
b. la possibilità di esprimere il voto a favore di partiti diversi sulle due schiere.
Il seguito alla Legge 21 dicembre 2005, n. 270 il sistema ha un carattere proporzionale corretto, cioè con soglie
di sbarramento che corrispondono alle percentuali di voto al di sotto delle quali un partito do una coalizione
non hanno il diritto di accedere alParlamento.
È poi previsto il previo di maggioranza che attribuisce alla coalizione o alla singola lista con il maggior numero
di voti validi per un numero più elevati di rappresentanti eletti, affinché raggiunga il 55% dei seggi. Questo
premio non scatta se l’esito delle elezioni garantisce di per sé alla coalizione (o alla lista) vincente un numero
maggiore di eletti.
Il premio di maggioranza viene applicato per la Camera su base nazionale, per il Senato su base regionale.
Il Parlamento è l’organo titolare del potere legislativo. Poiché il popolo non può materialmente prendere
decisioni riguardanti lo Stato i cittadini eleggono i loro rappresentanti in Parlamento, affinché questi si
facciano portatori dei loro ideali e interessi.
Il Parlamento italiano è composto da due Camere: la Camera dei deputati (630 membri) e il Senato della
Repubblica (315 membri elettivi più i senatori a vita).
Le Camere rimangono in carica per 5 anni (periodo denominato legislatura) ma possono essere sciolte
anticipatamente dal Presidente della Repubblica se è impossibile formare una maggioranza in grado di
sostenere un governo stabile.
Poiché Camera dei deputati e Senato hanno gli stessi poteri,si parla di bicameralismo perfetto.
Questa identità di funzioni è oggi ampiamente contestata ed esiste da tempo la proposta di modificare la
Costituzione italiana per passare a un bicameralismo imperfetto, con compiti differenziali tra i due rami del
Parlamento e con l’ipotesi di sostituire il Senato con una Camera delle Regioni che rappresenti gli interessi
delle autonomie locali.
La complessa organizzazione interna delle Camere è prevista nei regolamenti approvati a maggioranza
assoluta. Ogni Camera ha un Presidente, eletto dalla stessa Camera di appartenenza che ha la funzione di
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dirigere i lavori dell’assemblea e di risolvere i dubbi di interpretazione relativi al regolamento nel
rispetto del principio di imparzialità. La Costituzione prevede che:
1. il Presidente del Senato supplisca il Presidente della Repubblica nei casi di impedimento;
2. il Presidente della Camera presieda le riunioni in seduta comune del Parlamento;
3. entrambi siano consultati dal Presidente della Repubblica nell’ipotesi di scioglimento anticipato
delle Camere e quando si procede alla formazione di un nuovo Governo.
L’Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da quattro vicepresidenti, otto sottosegretari e tre
questori, svolge compiti di natura amministrativa e si occupa in particolare della gestione finanziaria della
Camera.
I membri di ciascuna Camera sono raggruppati secondo i partiti con il proprio Presidente, o capogruppo
che lo rappresenta. L’insieme che organizza e programma l’attività parlamentare insieme con il
Presidente della Camera.
I Presidenti delle camere nominano le giunte parlamentari che si occupano dell’organizzazione interna e
del funzionamento delle attività parlamentari.
Le Commissioni permanenti sono composte da parlamentari di tutti i gruppi in proporzione al numero
dei loro membri.
Per poter essere eletti alla carica di parlamentari non devono sussistere cause di:
1. ineleggibilità. Sono ineleggibili i titolari di determinati uffici, quali sindaci dei Comuni con più di
20000 abitanti, i consiglieri regionali e coloro che hanno rapporti con Governi esteri (ad esempio, i
diplomatici). Il principio di ineleggibilità si basa sul rispetto della parità dei candidati: chi ricopre
determinati ruoli potrebbe infatti fare pressioni sugli elettori;
2. incompatibilità, cioè impedimenti giuridici all’elezione di altre cariche istituzionali. Le principali
cause di incompatibilità sono stabilite da norme costituzionali e intercorrono:
 tra senatore e deputato;
 tra parlamentare e Presidente della Repubblica;
 tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della Magistratura;
 tra parlamentare e consigliere regionale;
 tra parlamentare e giudice costituzionale.
I membri del Parlamento:
1) sono i rappresentanti dei cittadini;
2) rimangono in carica per tutta la legislatura;
(art. 67) “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato”. Le parole “senza vincolo di mandato” esprimono il principio di autonomia di ogni parlamentare, in
base al quale i deputati e i senatori risultano liberi dagli interessi specifici degli elettori e possono operare in
piena libertà a favore del benessere delPaese.
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3) beneficiano dell’insindacabilità, ossia non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse
e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni;
4) godono dell’immunità dagli arresti poi che è l’esecuzione di un eventuale mandato di arresto è
subordinata al consenso della Camera di appartenenza (a parte l’ipotesi della flagranza di reato).
L’immunità vale anche per le perquisizioni e per le intercettazioni telefoniche.
L’emanazione delle leggi richiede uno specifico procedimento denominato iter legislativo che si articola in
quattro fasi:
1) l’iniziativa: perché si attivi la funzione legislativa delle Camere occorre un’iniziativa legislativa che è
esercitata:
a. dal Governo che, per la sua funzione di indirizzo della politica e dell’economia del Paese, ha
spesso la necessità di adeguare le norme in relazione agli obiettivi che si propone in questo caso
prende il nome di disegno di legge.
b. dai membri del Parlamento, a titolo individuale o
collettivo;
c. dai Consigli regionali;
d. dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL);
e. dal popolo (almeno 50'000 persone in possesso dei requisiti
per l’elettorato attivo della Camera dei deputati).
2) la discussione e approvazione: la fase della discussione ed dell’approvazione svolge secondo diverse
procedure. Esse sono:
a. procedura ordinaria o procedura in sede referente, obbligatoria per alcune materie. Questa
procedura inizia con l’esame preliminare della proposta o del disegno si legge che dopo aver
studiato ne riferisce i contenuti fondamentali che, dopo un ulteriore esame, ne decide
l’approvazione o il respingimento. È possibile che il Presidente della Camera o del Senato
autorizzino diverse procedure.
b. procedura decentrata (art. 72 c. 3 Cost.) in cui la proposta di legge viene esaminata, discussa e
approvata o respinta solo dai membri della commissione competente (sede deliberante);
c. procedura abbreviata che riduce i tempi di discussione e viene applicata ai provvedimenti più
urgenti;
d. procedura redigente in cui la commissione competente approva i singoli articoli della proposta di
legge e l’assemblea l’intero progetto;
Il procedimento legislativo deve ripetersi in ciascuna Camera e il testo deve essere identico in entrambi
i rami del Parlamento (navetta parlamentare).
Il progetto legislativo
presentato alle
Camere prende il
nome di proposta di
legge
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3) la promulgazione La legge viene presentata al Presidente della Repubblica cui spetta la
promulgazione. Egli, se ritiene gravemente incostituzionale il testo che gli è stato presentato può
esercitare il veto sospensivo, rimandando alle Camere e chiedendo una nuova deliberazione che tenga
conto dei suoi rilievi.
4) la pubblicazione Dopo la promulgazione la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, a meno che la legge stabilisca un termine
diverso.
Il Parlamento ha il potere anche di emanare leggi costituzionali che hanno lo stesso rilevo della
Costituzione e sono superiori sia alle leggi ordinarie sia a quelle sostanziali. Due sono i tipi di legge
costituzionali:
1. leggi che modificano la Costituzione (leggi di revisione costituzionale);
2. leggi che regolano particolari materie per cui la Costituzione prevede una riserva di legge
costituzionale .
Le leggi costituzionali devono essere approvate due volte in ciascuna Camera, a distanza di almeno tre mesi
l’una dall’altra, e devono raggiungere nella seconda votazione la maggioranza dei due terzi dell’assemblea (art.
138 Cost.). Se nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza assoluta, ma non quella dei due terzi la
legge è validamente approvata, ma può essere sottoposta a referendum costituzionale su iniziativa di 1/5 dei
membri di una Camera, di 500'000 elettori o di cinque Consigli regionali. La legge costituzionale soggetta a
referendum non è promulgata se non ottiene la maggioranza dei voti validi.
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L’articolo 93 afferma che “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri”, che è il massimo organo governativo.
Il Consiglio dei ministri si riunisce a Palazzo Chigi su convocazione del Presidente del Consiglio
che fissa l’ordine del giorno. Le sue riunioni, diversamente da quelle del Parlamento non sono
pubbliche. Le deliberazioni adottate a maggioranza dei componenti, vincolano tutti i ministri. Se
un ministro non è d’accordo per esprimere il suo dissenso può solo dare le dimissioni.
Il Consiglio dei ministri ha i poteri di maggior rilievo politico, tra cui:
1- la determinazione della politica generale;
2- l’emanazione di disegni legge, decreti legge e regolamenti;
3- l’adozione delle decisioni fondamentali relative alla politica estera e a quella comunitaria.
Il ruolo principale del Presidente del consiglio è garantire l’unità dell’azione di governo
promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
Il Presidente del Consiglio non è superiore gerarchico dei ministri e non può dare loro ordini
nell’ambito di loro competenze, ma in base alla Legge 440/1988 è legittimato a sospendere
l’adozione di atti intrapresi dai ministri e ad impartire direttive collegate a decisioni maturate
all’interno del Consiglio dei ministri.
I ministri hanno:
1) una funzione politica come membri del Consiglio dei Ministri; v
2) una funzione amministrativa, per il loro ruolo di responsabili di settori della Pubblica
amministrazione.
I ministri non sono necessariamente membri del Parlamento; nella loro veste amministrativa
(ministri con portafoglio):
a. sono responsabili dell’organizzazione e dell’attività del Ministero che dirigono;
b. possono emanare provvedimenti amministrativi, tra cui le circolari, che corrispondono a
norme interne rivolte ai dipendenti del ministero.
I ministri sono:
 Affari Esteri;
 Interno;
 Economia e Finanze;
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 Sviluppo economico;
 Politiche agricole, alimentari e forestali;
 Ambiente e Tutela del territorio;
 Infrastrutture e trasporti;
 Lavoro e Politiche sociali;
 Salute;
 Pubblica istruzione;
 Università e Ricerca;
 Beni e Attività culturali.
Fanno parte del Governo anche altri organi previsti da una legge ordinaria, tra i quali rientrano: i
viceministri, i sottosegretari e i commissari straordinari.
La composizione del Governo ha natura politica, in quanto i suoi componenti sono scelti tra gli
esponenti della maggioranza parlamentare da assicurare il mantenimento del rapporto di fiducia
tra Parlamento e Governo. In casi di particolare difficoltà il capo dello Stato può ricorrere a un
Governo tecnico, composto da persone non appartenenti al Parlamento e scelte in base alle loro
specifiche competenze in determinati settori. Solitamente i Governi tecnici rimangono in carica
fino alla successiva fase elettorale.
Il processo di formazione del Governo si articola fondamentalmente in:
1. fine legislatura;
2. voto degli italiani;
3. consultazioni, il Presidente della Repubblica individua la persona cui affidare
l’incarico, in realtà le elezioni primarie del partito conferiscono al leader.
4. il conferimento dell’incarico, (con riserva)
5. formazione del consiglio dei ministri.
Il Governo entra in carica dopo la prestazione del giuramento e deve, entro 10 giorni, ottenere da
ciascuna Camera la fiducia sul proprio programma. Le Camere attraverso l’approvazione della
mozione di fiducia, cioè un provvedimento motivato, votato per appello nominale, in modo da
rendere il voto palese e da costringere i Parlamentari ad assumersi pubblicamente le proprie
responsabilità.
Il Governo rimane normalmente in carica 5 anni, sciogliendosi in concomitanza con la scadenza
della legislatura. È possibile tuttavia che si verifichi una sua fine anticipata se viene meno il
rapporto di fiducia verso il Parlamento in seguito a contrasti tra i partiti della maggioranza
parlamentare. Il governo si dimette e si verifica la crisi extraparlamentare.
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Sono decisamente meno frequenti le crisi parlamentari, provocata da un voto di sfiducia di una
Camera, che può avvenire attraverso l’approvazione di una mozione di sfiducia, o in seguito a
specifica richiesta di verifica da parte dello stesso Governo.
1. Funzione di indirizzo politico che consiste essenzialmente nel:
- guidare la politica generale del Paese,
- programmare l’andamento dell’economia,
- coordinare i rapporti con altri Stati.
Nello svolgere questa funzione il Governo:
c. Esercita iniziativa legislativa emanando atti con forza di legge;
d. Predispone il Bilancio dello Stato manovrando la spesa pubblica;
e. Controlla il credito attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
f. Dirige la politica estera attraverso il ministro competente.
L’attività politica del Governo trova espressione nel programma (predisposto dal Presidente del
Consiglio, con l’appoggio delle forze politiche che lo sostengono) dove vengono indicati i principali
obiettivi che si intendono raggiungere in ambito economico, fiscale, monetario e sociale.
2. Funzione esecutiva o amministrativa del Governo consiste nella direzione della Pubblica
amministrazione e corrisponde all’insieme degli atti attraverso i quali il Governo si propone di
realizzare in modo concreto gli interessi della collettività nei diversi settori amministrativi, quali
sanità e pubblica istruzione.
3. Funzione normativa che traduce in pratica le decisioni assunte nell’ambito della funzione
dell’indirizzo politico;
 Quindi il Governo può emanare di propria iniziatica, in casi eccezionali di urgenza e necessità,
atti con forza di legge denominati decreti legge che entrano in vigore il giorno della
pubblicazione; nello stesso giorno devono però essere presentati alle Camere che a loro volta
devono convertirli in legge entro 60 giorni, pena la loro decadenza;
In base alla Legge 400/1988 non è possibile tramite questi normativi, disciplinare le materie per
cui la Costituzione ammette esclusivamente la procedura legislativa ordinaria (es. approvazione
del Bilancio) o conferire deleghe legislative. Inoltre i decreti non convertiti in legge entro 60
giorni non possono essere riproposti dal Governo (divieto di reiterazione), a meno che si
verifichino nuovi presupposti o siano cambiate sostanzialmente le norme;
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 Su specifica richiesta del Parlamento, espressa attraverso una legge delega, il Governo può
emanare i decreti legislativi, il cui scopo è quello di facilitare l’emanazione di leggi che vertono
su materie l’emanazione di leggi che vertono su materie complesse sul piano tecnico o molto
dettagliate.
Il primo comma dell’articolo 87 della Costituzione afferma “Il Presidente della Repubblica è il
capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”. Capo dello Stato non significa che al Presidente è
riconosciuta una supremazia di potere, ma nel senso che egli è il garante della Costituzione e, in
tale veste, deve fare in modo di ottenere un buon funzionamento di tutti gli organi dello Stato.
Svolge quindi un’importantissima funzione di coordinamento del sistema costituzionale,
controllando gli organi pubblici e intervenendo con decisioni di fronte a una loro eventuale inerzia.
È importante il potere di esternazione del Presidente della Repubblica che gli consente di
“richiamare all’ordine” gli organi dello Stato attraverso messaggi pubblici. È inoltre rilevante la
sua attività di mediazione tra i partiti politici, soprattutto nelle crisi di governo.
Il presidente rappresenta infine l’unità nazionale.
Per essere eletto Presidente della Repubblica occorrono tre requisiti:
1. Cittadinanza italiana;
2. Età superiore ai 50 anni;
3. Il godimento de0i diritti civili e politici.
Nella nostra forma di Governo parlamentare l’elezione compete al Parlamento. Le Camere, in
seduta comune e con una composizione allargata ai rappresentanti regionali (3 per ogni Regione,
1 per la Valle d’Aosta) eleggono con voto segreto il Presidente della Repubblica con una
maggioranza qualificata (2/3) nelle prime tre votazioni e assoluta a partire dalla terza. Ciò per
garantire la scelta di una persona che svolga il ruolo presidenziale con assoluta imparzialità
(super partes) indipendentemente dalla propria ideologia e dall’appartenenza a un determinato
schieramento politico.
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Il ruolo presidenziale è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata (art. 84 c. 2
Cost.) perché deve essere adempiuto senza interferenze collegabili ad altre attività svolte
contemporaneamente dal Presidente.
Il Presidente della Repubblica rimane in carica 7 anni e può essere rieletto. La cessazione della
carica può avvenire per:
1. scadenza del mandato;
2. dimissioni (es. Leone);
3. destituzione in caso di condanna penale
- attentato alla Costituzione (complotto o scopo personale);
- alto tradimento.
4. Impedimento permanente, quale una malattia invalidante (es. il
Presidente Antonio Segni, colpito da trombosi celebrale).
Tra i poteri del capo dello Stato ci sono:
a) presidenza del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura);
b) nomina di 5 giudici della Corte Costituzionale;
c) potere legislativo (decreto presidente della repubblica dpr);
d) potere esecutivo, in quanto capo della forze armate;
e) concessione della grazia;
f) scioglimento anticipato delle Camere.
Lo scioglimento anticipato delle Camere, previsto dall’art. 88, una volta sentito il parere, non
vincolate, dei Presidenti delle due Camere. Sono possibili fondamentalmente tre ragioni per lo
scioglimento anticipato:
1. lo scioglimento funzionale nel caso in cui il Parlamento non sia in grado di svolgere le sue
funzioni e di consentire la formazione di un Governo;
2. lo scioglimento di adeguamento se manca la corrispondenza delle Camere e
l’orientamento politico dei cittadini espresso in caso di elezioni amministrative;
3. lo scioglimento tecnico in seguito all’approvazione di una legge di rilievo costituzionale
che abbia influenza sulla struttura del Parlamento.
Il Presidente non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo incarico (semestre bianco)
a meno che tale periodo coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura.
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La Costituzione per la sua supremazia normativa è rigida; per poterla modificare il Parlamento
deve approvare le leggi di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) che richiedono un’ampia
maggioranza. Le leggi ordinarie (emanate dal parlamento) e quelle sostanziali (emanate dal
Governo). Non possono contrastare con la Costituzione; per garantire il rispetto di questo
principio esiste un organo speciale, la Corte Costituzionale che esprime giudizio di legittimità
delle leggi.
La Corte Costituzionale, chiamata Consulta, dal nome del palazzo romano dove si riunisce è un
organo cui compete il rispetto della Costituzione da parte delle norme giuridiche.
All’interno dell’Assemblea costituente l’idea di introdurre un organo di controllo costituzionale
non fu inizialmente accolta da tutte le forze politiche, qualcuno la definì un’idea pericolosa. I
partiti di sinistra la ritenevano un’istituzione in qualche modo antidemocratica perché poche
persone potevano annullare le leggi votate dal Parlamento, organo rappresentativo del popolo.
Alla fine prevalse però la convinzione che dovesse mettere in primo piano la certezza del diritto, e
di conseguenza, fu istituito un organismo che interpretano e le riconoscono di esattezza la Corte
costituzionale.
La Corte costituzionale è composta da 15 giudici:
5 eletti a scrutinio segreto dal Parlamento con la maggioranza dei 2
3⁄ nei primi 3 scrutini e dei
¾ dal quarto; ciò per assicurare un ampio accordo politico e tutelare l’opposizione.
5 dal capo dello Stato;
5 dalle supreme magistrature dello Stato (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Corte di
Cassazione).
Possono essere eletti:
1- magistrati delle giurisdizioni più alte;
2- gli avvocati con più di 20 anni di esercizio professionale;
3- professori universitari di materie giuridiche.
I giudici costituzionali entrano in carica dopo il giuramento di fedeltà alla Repubblica prestato
davanti al capo dello Stato restano in carica 9 anni e non sono rieleggibili e i loro poteri possono
essere prorogati diversamente da quanto può cadere per i membri delle Camere e del Governo.
Come i parlamentari beneficiano dell’immunità dagli arresti e dell’insindacabilità cioè non sono
perseguibili per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Sono inoltre
DIRITTO 2014 - 2015
Chiara Ponti V A Pag. 43
inamovibili, nel senso che la Corte Costituzionale può sospenderli o rimuoverli dall’incarico per
gravi mancanze nell’esercizio delle proprie funzioni o per sopravvenuta incapacità fisica o civile.
La carica di giudice costituzionale è incompatibile con ogni altra attività in impieghi pubblici o
privati; l’eventuale dichiarazione di decadenza dalla carica per incompatibilità compete alla
stessa Corte costituzionale.
I componenti della Corte eleggono un Presidente che rimane in carica per tre anni e può essere
rieletto. Egli:
1-rappresenta la Corte;
2-coordina le attività convocandone e presiedendone le riunioni e stabilendo il calendario dei
lavori. In caso di parità di voti nelle deliberazioni è il suo voto a decidere.
Per deliberare devono essere presenti almeno undici giudici e a maggioranza assoluta. La
decisione si considera comunque adottata da tutti i giudici e i giudici dissenzienti non possono far
trapelare all’esterno la loro opinione.
Le deliberazioni della Corte hanno la natura giuridica di sentenze sono obbligatorie verso tutti e
definitive in quanto non possono essere impugnate davanti ad altri organi.
A) La Corte costituzionale ha il potere
di giudicare le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi ordinarie, degli atti
aventi forza di legge (decreti legge e legislativi), delle leggi regionali e degli statuti delle Regioni
ordinarie con il potere di annullare queste norme nel caso in cui contrastino con la Costituzione.
Non può però agire di sua iniziativa, ma è necessario che qualcuno ne chieda l’intervento o per
via incidentale o per via diretta.
1- Il procedimento incidentale inizia da un qualsiasi giudizio (penale, civile o amministrativo;
se il magistrato ritiene di sua iniziativa o su proposta delle parti che la legge da applicarsi al
processo non sia conforme alla costituzione, può sospendere il processo e, attraverso la
cosiddetta eccezione di costituzionalità, rimettere al giudizio della corte costituzionale la
questione di legittimità costituzionale. Se la proposta è stata avanzata da una delle parti del
processo il giudice, che prende il nome giuridico di giudice a quo deve prima verificare che la
richiesta sia rilevante, cioè indispensabile per la corretta conclusione del processo, e non
manifestamente infondata, cioè che abbia un minimo di fondamento. Al termine della propria
valutazione, il giudice potrà dichiarare la questione rilevante e non manifestamente
infondata, rilevante oppure no. Solo nel primo caso il processo viene sospeso e si delega alla
Corte la questione di legittimità;
DIRITTO 2014 - 2015
Chiara Ponti V A Pag. 44
2- La via diretta riguarda le controversie sulle leggi promosse dallo Stato contro le Regioni o
dalle regioni contro lo Stato, allo scopo di tutelare le competenze di ciascuno in ambito
legislativo. La Corte costituzionale ha il compito di decidere se una legge regionale ecceda la
competenza di una regione o se sia una legge dello Stato a invadere la competenza
legislativa regionale.
Le sentenze della Corte Costituzionale possono essere:
1- di rigetto: la Corte giudica infondato il dubbio di incostituzionalità, esse vincolano solo le
parti, cioè hanno efficacia inter partes;
2- di accoglimento: la Corte riconosce la disposizione di legge illegittima costituzionalmente
e la annulla con efficacia retroattiva ed erga omnes, cioè verso tutti.
Le sentenze della Corte costituzionale, come stabilisce l’articolo 137 della Costituzione non sono
contestabili in appello.
B) Tra gli organi dello Stato, o tra lo
Stato e una Regione, oppure tra le Regioni, possono sorgere conflitti di attribuzione quando ciascuno
dei soggetti coinvolti rivendica una data competenza o reputa l’atto dell’altro lesivo di un proprio
potere (art 134 Cost.). La Corte Costituzionale può essere chiamata a risolvere il conflitto
stabilendo, tramite sentenza, a chi spettino effettivamente le funzioni oggetto della contesa. Il
giudizio della Corte è previsto solo per i conflitti che sorgono tra organi che appartengono a poteri
diversi.
I conflitti di attribuzione tra lo Stato e una Regione, oppure tra le Regioni possono riguardare solo
atti di natura non legislativa; rientrano pertanto in questa area gli atti normativi non legislativi
come i regolamenti e gli atti amministrativi come le circolari ministeriali.
C) Se il capo dello Stato viene messo
in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune per alto tradimento o attentato alla
Costituzione è competenza della Corte Costituzionale giudicarlo. In questo caso la composizione
della Corte si allarga a comprendere, oltre i 15 giudici ordinari, 16 giudici aggregati eletti a
sorte da un elenco di cittadini di età non inferiore ai 40 anni steso ogni 9 anni dal Parlamento.
La Corte può disporre la sospensione dalla carica del capo dello Stato.
Il giudizio prevede le seguenti fasi:
1- L’istruttoria: in cui il presidente della Corte indaga e interroga il Presidente della Repubblica;
2- L’udienza: in cui ha luogo il dibattimento basato sul contraddittorio tra accusa e difesa;
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  • 1. Diritto 5^A Chiara Ponti 5^A A.S.2014-2015 Pag. 1 Lo Stato moderno è un’organizzazione giuridico - politica di un popolo che si stanzia su un territorio. Gli elementi costitutivi dello Stato sono: Il popolo cioè l’insieme dei cittadini di uno Stato; Il territorio, ossia lo spazio entro il quale lo stato esercita il proprio potere. Comprende: la terraferma, il mare territoriale, il sottosuolo, lo spazio aero e il territorio fluttuante; La sovranità,che è il potere assoluto, originario ed esclusivo dello Stato; si distingue in: - sovranità interna, che riguarda l’esercizio del potere all’interno dl territorio; - sovranità esterna, cioè il potere di respingere le interferenze degli altri Stati. L’idea moderna di Stato si è affermata in Europa a partire dal XV secolo e, precisamente, dalla pace di Vestfalia, successiva alla guerra di Trent’anni. Con questa pace si chiude il feudalesimo e si istaurano gli Stati Nazionali. L’evoluzione dello Stato è molto lunga e comincia con lo Stato Nazionale Assoluto in cui il monarca era al centro dello Stato e della vita dei sudditi. Luigi XIV è il monarca più rappresentativo di questa tipologia di Stato, che aveva tutti i poteri nelle sue mani. Intorno al Settecento, lo Stato Nazionale Assolutista diventa Illuminato per cui il monarca, che rimane al centro dello Stato, mostra un’attenzione in più verso il popolo. Il monarca più rappresentativo di questo secolo è certamente l’imperatrice Maria Teresa d’Austria, che rivoluziona lo Stato attraverso l’istituzione del catasto (registrazione degli immobili). Dopo le rivoluzioni borghesi, verificatesi prima in Inghilterra nel XVII secolo e poi in Francia con la Rivoluzione Francese, lo Stato passa dall’essere Stato Nazionale Assolutista (Illuminato o meno) a Stato Liberale cioè quello Stato che si basa sulla separazione dei poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, tra organi differenti e riconosce le libertà fondamentali dei cittadini. I principi a cui si ispirava sono:
  • 2. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 2 1. IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ, la legge è superiore a tutto, per cui il sovrano non ha in mano un potere illimitato, ma doveva rispettare le norme giuridiche; 2. IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, che riconosceva la parità tra i cittadini; 3. IL PRINCIPIO PER CUI UN SOGGETTO POTEVA RIVOLGERSI AL GIUDICE PER FAR VALERE I PROPRI DIRITTI; 4. IL PRINCIPIO DELLA SOVRANITÀ POPOLARE, cioè del popolo, ma riferendosi solo alle classi sociali elevate. Si tratta però di uno Stato elitario fatto da borghesi in cui vi era un equilibrio formale, dato dal fatto che il voto era censitario (i borghesi si eleggono tra loro). A partire dal 1919 in Italia si cambia il modo di votare con il suffragio universale maschile: cambia completamente la composizione della Camera, che si compone di borghesi e proletari: questa situazione crea instabilità politica. Dopo la fine della prima guerra mondiale questo sistema si guasta completamente: si affermano le organizzazioni sociali operaie e i partiti di massa che rivendicavano le loro libertà, i loro diritti e la democrazia. Questo apparente equilibrio formale viene guastato dalle tensioni sociali di inizio ‘800 in cui pensatori come Marx vogliono una rivoluzione del sistema: nasce il socialismo. Quello di Marx è un socialismo scientifico che propone idee rivoluzionarie rispetto al sistema capitalista: è impossibile evitare una lotta di classe tra i proletari sfruttati e i datori di lavoro, sfruttatori; questi ultimi versano ai proletari solo un salario di sussistenza mentre loro si appropriano (ingiustamente) del plusvalore. È inevitabile la differenza tra le classi in cui i proletari vengono lasciati alla fame. Il proletariato deve instaurare un periodo di dittatura per preparare le basi di una nuova e giusta società, senza classi ed ispirato al principio di uguaglianza: la società comunista. Nell’ottobre del 1917 i bolscevichi (ramo estremista del Partito socialdemocratico russo) assediano il Palazzo d’Inverno dando inizio alla rivoluzione russa e all’affermazione dello Stato Socialista e del sistema economico collettivista. Subito dopo i Soviet assumono il potere ed emanano i primi decreti rivoluzionari; viene istituito il Consiglio dei Commissari del Popolo guidato da Lenin: inizia il governo provvisorio che emana il decreto sulla terra secondo cui si abolisce la proprietà privata e tutti i terreni diventano di proprietà dello Stato a disposizione dei contadini che intendono sfruttarli. Le banche vengono nazionalizzate cioè espropriate e trasferite allo Stato e su tutte le imprese viene imposto il controllo dei Soviet. Si gettano le basi per il sistema economico collettivista, presupposto per l’instaurazione dello Stato socialista.
  • 3. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 3 Lo Stato socialista si diffonde non solo nell’URSS ma anche nei Paesi europei ad essa legati. Si caratterizza per alcuni elementi: - l’accentramento politico dell’apparato statale; - l’eliminazione del pluralismo politico unico partito; - repressione del dissenso politico Stalin 1924 – 1953; - abolizione delle libertà di iniziativa economica; - abolizione della proprietà privata; - pianificazione dell’economia, - repressione delle fondamentali libertà civili. Viene statalizzata anche l’economia gestita secondo il criterio della pianificazione quinquennale: l’economia è chiusa senza concorrenza e quindi non competitiva. La crisi dello Stato liberale porta in Germania, in Italia e in Spagna all’affermazione, tra la fine dell’’800 e del ‘900, delle cioè a quella politica che ha come obbiettivo il potenziamento della propria nazione, attraverso l’espansione territoriale, la tutela della cultura e degli usi nazionali, la presenza di uno Stato forte e ben organizzato: determina l’inizio di fascismo e nazismo, legata fortemente all’aspirazione alla e alla , da cui deriva la necessaria lotta tra Stati. L’espressione più completa di questo Stato è il totalitarismo in cui il regime controlla ogni tipo di potere ed è presente un’ideologia esclusiva, che aspira al dominio totale di tutti gli ambiti della società. Si basa sulla netta convinzione dell’inferiorità delle masse rispetto ai capi  divario tra governanti e governati.  economica: con un gravissimo deficit del Bilancio statale, un’elevata inflazione ( redditi fissi), necessità di riconvertire in senso civile l’apparato industriale bellico, una diffusa disoccupazione;  malcontento popolare:scioperi, manifestazioni e occupazioni di terre e fabbriche;  sentimento d’insicurezza:per mancanza di lavoro sicuro e timore per il futuro.  incapacità dei governi di sanare la situazione economica – sociale di grave crisi. : completa accettazione da parte delle masse degli scopi e degli ideali propri del potere. La concentrazione nella persona del capo dei poteri e di tutte le funzioni pubbliche. :  la propaganda (indottrinamento degli individui) diffusa in ogni ambito vitale del popolo. Alienazione dei ragazzi: Organizzazioni quale il Giovane Popolo Tedesco (+ 10 anni) e la Gioventù hitleriana (+14 anni) Opera nazionale Balilla (8-17 anni)
  • 4. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 4  il terrore (repressione violenta del dissenso), anche con la drastica limitazione dei diritti di libertà dei cittadini. Questa caratteristica dà luogo a vere e proprie persecuzioni a persone considerate ostili o non integrate con il regime  sofferenza e morte (es. campi di sterminio nazisti, gulag stalinisti e confino fascista).  eliminazione delle libere elezioni (regime = rappresentanza popolare) Dopo la Prima Guerra Mondiale, l’Italia vive un periodo di grande debolezza sia economica sia sociale: situazioni di marginalità  diffuso analfabetismo e disgregazione sociale (impedimento per ogni tipo di organizzazione sindacali); classi dirigenti profondamente disunite  squilibrio enorme tra Nord e Sud (concentrazione monopolistica industriale  aumento dei privilegi della borghesia del Nord) 1921  Grave crisi economica  clima di malcontento e di divisioni  emerge la figura di Mussolini che si propone di stabilizzare la situazione del Paese  reazione autoritaria  “squadre di missione”  azioni punitive verso le organizzazioni dei lavoratori e verso gli esponenti della sinistra. 1922  Vittorio Emanuele III dà l’incarico di formare il Governo a Benito Mussolini (1833 - 1945). Dopo un avvio particolarmente moderato, il fascismo rivela il suo lato totalitario: o emana le leggi fascistissime,che sopprimono le libertà civili e sindacali; o Mussolini ottiene le cariche di: 1. Segretario di Stato; 2. Capo del Governo; 3. Primo Ministro. oIl Governo siimpossessa del potere legislativo e diquello esecutivo; oLa Camera dei fasci e delle corporazioni sostituisce la Camera dei deputati; oIl partito fascista è l’unico partito legale, il massimo organo costituzionale dotati di ampi poteri, è il Gran consiglio del fascismo; oIl Tribunale speciale per la difesa dello Stato per giudicare i reati “politici”, in cui viene reintrodotta la pena di morte e disposto il confino per gli oppositori al regime. 1938 emana le leggi razziali contro gli ebrei.  periodo di violenze e discriminazioni  massive incarcerazioni e deportazioni verso i campi di sterminio tedeschi. 1940 l’Italia entra in guerra e si allea con la Germania.
  • 5. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 5 Gli Stati sono sovrani, cioè originari (il loro potere non deriva da un altro potere) indipendenti ed autonomi, ma non vivono isolati e sono in constante relazione con altri Stati i cui obiettivi non sempre coincidono. Come i rapporti tra i cittadini sono regolati dal diritto interno di uno Stato, così i rapporti internazionali sono disciplinati dal diritto internazionale che è quindi l’insieme delle norme giuridiche che regolano le relazioni tra gli Stati. Il rispetto delle norme internazionali è il frutto della spontanea adesione di uno Stato e della sua sottomissione conseguente agli atti normativi comuni. Nel diritto internazionale manca un’autorità centrale che emani le leggi e ne garantisca il rispetto: sono le autorità istituzionali dei singoli Stati che garantiscono l’adeguamento alle norme comuni. Il diritto internazionale ha carattere pubblico quando riguarda le relazioni tra gli Stati, è invece privato quando disciplina i rapporti tra i cittadini di uno Stato e gli stranieri; le norme di diritto internazionale privato fanno parte dell’ordinamento giuridico interno di uno Stato perché sono da lui emanate e hanno valore solo al suo interno. Le fonti del diritto internazionale sono le consuetudini e i trattati.  Le consuetudini internazionali sono fonti non scritte, corrispondono a comportamenti generalizzati, ripetuti e costanti da parte degli Stati, nella regolamentazione dei propri rapporti , con la convinzione dell’obbligatorietà di tali comportamenti. Quindi perché ci sia una consuetudine occorrono due elementi: 1. la ripetizione costante nel tempo di determinati comportamenti; 2. la convinzione che questi comportamenti siano obbligatori secondo il diritto internazionali. (es. immunità diplomatiche)  I trattati sono accordi stipulati tra due o più Stati per regolare questioni di interesse comune sulla base de principio della reciprocità. Essi possono essere: 1. aperti: lascia la libertà ad altri Stati di sottoscrivere altri trattati; 2. chiusi quando è solo tra due Stati; 3. bilaterali conclusi tra due soli Stati; 4. multilaterali stipulati tra più Stati allo scopo di stabilire norme comuni. Per concludere un trattato bisogna rispettare alcune fasi: A. negoziazione in cui gli Stati conducono trattative preparatorie:
  • 6. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 6 B. stipulazione con la firma da parte degli organi che rappresentano gli Stati (ministri degli esteri o capi di Governo) C. ratifica con cui ciascuno Stato accetta ufficialmente l’impegno sottoscritto attraverso una dichiarazione; D. scambio di ratifiche con cui i diversi Stati rendono pienamente operativo il trattato concluso. Concluso un trattato internazionale, non esiste alcuna autorità superiore agli Stati che lo faccia rispettare. La Convenzione internazionale sul diritto dei Trattati (approvata a Vienna nel 1969) regolamenta i Trattati internazionali sostenendo il principio Pacta Sum Servanda in base al quale ogni trattato in vigore vincola le parti che devono eseguirlo in buona fede. Inoltre afferma che uno Stato non può giustificare la mancata esecuzione di un Trattato invocando le disposizioni delle proprie leggi interne. Articolo 10 della Costituzione italiana, primo comma “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”:  lo Stato italiano, sovrano nel proprio territorio, si adegua, per scelte costituzionali, alle norme del diritto internazionale;  l’efficacia delle leggi interne è subordinata a quella delle norme adottate tramite convenzioni e trattati internazionali.  le norme dello Stato se incompatibili devono essere annullate o modificata per conformarsi con l’ordinamento internazionale. Articolo 11 della Costituzione italiana “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia f ra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Questo articolo:  nasce dalla volontà dei nostri Costituenti di: evitare esperienze devastanti come quelle della guerra; assicurare alle nuove generazioni un futuro di pace.  ripudia la guerra come: strumento di offesa ad altri Stati rispetto reciproco e pace tra gli Stati (a favore della costruzione dei rapporti internazionali) Lo Stato italiano rinuncia al proprio potere sovrano a favore delle organizzazioni internazionali per assicurare giustizia e accordo tra popoli, come l’ONU e la NATO che possono deliberare interventi di natura militare per scongiurare situazioni di maggiore gravità e imprevedibili. Nonostante ciò ci sono forze politiche contrarie alla partecipazione dei soldati a queste iniziative, in quanto convinti che sia contrario al principio di ripudio della guerra dell’articolo 11.
  • 7. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 7 Dopo la fine della Prima guerra mondiale 42 Paesi fondano la Società delle Nazioni per dar vita a un’organizzazione sovranazionale per evitare lo scoppio di altre guerre. All’interno della Società, il Consiglio generale deve risolvere le eventuali controversie tra gli Stati membri attraverso la mediazione e il dialogo. Le debolezze della Società delle Nazioni sono: 1. Gli Stati non hanno mai collaborato insieme, ma sempre in modo autonomo; 2. Non sono presenti gli USA; 3. Modalità di voto: ogni decisione deve essere presa all’unanimità. Nel 1944, a Dumbarton Oaks i rappresentanti di USA, URSS, Cina e Gran Bretagna predispongono una bozza di accordo per dare vita ad un’organizzazione internazionale da istituire nel dopoguerra per allontanare altri conflitti. Il testo finale dà ufficialmente vita all’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), firmato il 26.06.1945 a San Francisco da 51 Paesi. Lo scopo principale dell’organizzazione è garantire la pace e la sicurezza tra le nazioni. Lo statuto dell’organizzazione prevede la cooperazione internazionale in ambito economico e sociale. Un compito fondamentale dell’organizzazione è realizzare condizioni generali di benessere per: 1. Favorire rapporti pacifici tra gli Stati; 2. Combattere unitariamente i problemi della povertà, della fame, delle malattie, dell’analfabetismo, della violazione dei diritti umani e del degrado ambientale. Nel dicembre del 1948 gli Stati che aderiscono all’ONU approvano la Dichiarazione universale dei diritti umani, un documento che:  Riconosce i diritti dell’uomo;  Esprime la volontà collettiva di non rivivere mai più atrocità e soprusi della guerra mondiale; I Governi si impegnano a lavorare per un mondo pacifico e giusto, e sancisce i diritti fondamentali per la dignità e lo sviluppo di ogni essere umano. I diritti umani sono:  universali  spettano a tutti i soggetti  indivisibili  a ciascun individuo devono essere riconosciuti tutti i diritti.
  • 8. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 8 Nonostante siano passati 60 anni molti obiettivi sono stati raggiunti (superamento imperialismo e apartheid), ma per la maggioranza delle persone sono ancora da raggiungere (es. il mantenimento in molte parti del mondo della pena di morte, della tortura, dell’estrema povertà, del mal nutrimento dei bambini, dell’analfabetismo, dei soprusi a danno di chi manifesta idee contrastanti con il “regime” di Stato, alle persecuzioni di popolazioni per motivi etnici o religiosi). I principali organi dell’ONU sono: 1. SEDE: New York 2. COMPOSIZIONE: Tutti gli Stati membri 3. COMPITI E FUNZIONI: Vengono discusse tutte le questioni. Prende le decisioni relative alla pace internazionale e alla sicurezza con la maggioranza di 2/3. Le altre deliberazioni richiedono la maggioranza semplice 4. MODALITÀ DI VOTO: Ogni Stato ha diritto di voto indipendentemente dalle suo dimensioni e dal suo livello di sviluppo 1. SEDE: New York 2. COMPOSIZIONE: Segretario generale 3. COMPITI E FUNZIONI: Struttura amministrativa dei dipendenti delle Nazioni Unite. Funzioni di rappresentanza dell’ONU e di mediazione ai massimi livelli internazionali 4. MODALITÀ DI VOTO: 1. COMPOSIZIONE: 15 membri – 5 permanenti e 10 eletti a rotazione 2. COMPITI E FUNZIONI: Mantenere la pace nel mondo. Le decisioni possono essere risoluzioni che gli Stati membri sono vincolati a rispettare; misure per rafforzare le proprie decisioni (es. le sanzioni economiche o il blocco di scambi commerciali) 3. MODALITÀ DI VOTO: Ogni membro permanente possiede diritto di veto, che consiste nel potere di opporsi a una deliberazione del Consiglio, impedendone la realizzazione.
  • 9. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 9 1. SEDE: Aja 2. COMPOSIZIONE: 15 giudici scelti in base alla loro qualificazione dall’Assemblea Generale 3. COMPITI E FUNZIONI: Risolvere le controversie che possono insorgere tra gli Stati membri nell’applicazione del diritto internazionale. 1. COMPOSIZIONE: 54 membri eletti ogni tre anni dall’Assemblea generale 2. COMPITI E FUNZIONI: Sviluppo economico mondiale di problemi ambientali e di diritti umani. L’obiettivo fondamentale dell’ONU è favorire la pace tra gli Stati del mondo. Quando ci sono situazioni di tensione tra due o più Stati questi possono rivolgersi alla Corte di Giustizia con libera adesione per la soluzione della loro controversia; tuttavia, gli Stati tendono di inasprire i rapporti reciproci e a dar vita ad azioni, anche di carattere militare, volte ad affermare le proprie pretese. L’organizzazione delle Nazioni Unite può intervenire attraverso provvedimenti che evitano la degenerazione delle situazioni possono essere: 1. atti di diplomazia preventiva, basati prevalentemente su interventi di mediazioni; 2. atti di pacificazione, riconoscibili in negoziati e in accordi di cessate il fuoco. Questi interventi spesso non sono sufficienti a scongiurare il conflitto attraverso: 1. L’EMBARGO il Consiglio di sicurezza può chiedere agli Stati membri dell’ONU di interrompere gli scambi commerciali con lo Stato/i interessati, tagliando le vie di comunicazione. Richiede tempi di realizzazione molto lunghi e i cui effetti ricadono sulla popolazione, che subisce le conseguenze della crisi economica indotta nel Paese soggetto alle sanzioni, senza colpire i reali responsabili; 2. I “CASCHI BLU” (dal colore del copricapo che indossano) sono:  formate da contingenti militari inviati da tutti gli Stati aderenti.  un’alternativa all’embargo e consiste nell’inviare forze di pace neutrali a presidiare le zone interessate e a controllare che gli eventuali accordi di tregua vengono rispettati. L’intervento è subordinato al consenso delle parti in conflitto, non sempre disponibili a questi interventi. Rappresentano una forza di pace, le limitazioni sono: 1. non possono schierarsi a favore di una delle parti in conflitto; 2. non possono usare la forza se non quando sono attaccate;
  • 10. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 10 3. possono usare solo armi leggere. Quando la situazione degenera in conflitto armato il Consiglio di sicurezza può: inviare i propri mezzi militari in azioni di interposizione tra le parti; deliberare in intervento armato volto a: I. contrastare rilevanti violazioni del diritto internazionale; II. evitare danni gravi ai civili. Nell’ambito dell’ONU per costruire la pace, la giustizia per il rispetto dei diritti umani, è stata istituita la Corte penale istituzionale, con sede all’Aja, nei Paesi Bassi. È un organo permanente, indipendente dalle giurisdizioni penali nazionali che esercita il potere giurisdizionale sulle persone fisiche per gravi crimini di portata internazionale sulle persone come:  IL GENOCIDIO consiste in quegli atti che tendono a distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale etnico, raziale o religioso.  I CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ consistono in atti commessi sistematicamente come: omicidi, stermini, riduzione in schiavitù, deportazione, imprigionamenti, tortura, stupri, schiavitù sessuale, sterilizzazione forzata;  I CRIMINI DI GUERRA consistono nell’omicidio volontario, della tortura, nella distruzione e appropriazione di beni, nella costrizione verso un prigioniero a prestare servizio nelle forze armate, nella privazione di un equo e regolare processo, l’esecuzione deliberata di attacchi contro popolazioni civili, nell’utilizzo di armi velenose, di gas asfissianti o tossici, l’uso di proiettili che si espandono all’interno del corpo umano.  CRIMINI DI AGGRESSIONE. È composta da 18 giudici, selezionati tra persone che godono di un’elevata considerazione morale, imparziali e integri, che hanno i requisiti richieste nei loro Stati per l’esercito della massime cariche giurisdizionali. Sono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea degli Stati e devono avere cittadinanze diverse. La NATO è stata istituita nel 1949 con il trattato noto come Patto Atlantico: un’organizzazione politico-militare di difesa che ha soprattutto lo scopo di proteggere i Paesi membri dal rischio di un conflitto militare con l’Unione Sovietica e i Paesi a essa alleati. Gli Stati aderenti, infatti, si impegnano reciprocamente a intraprendere azioni di aiuto, anche di carattere militare, in caso di aggressioni esterne. Della NATO fanno attualmente parte 28 Paesi. I principi che stanno alla base della NATO sono:
  • 11. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 11 1.la tutela delle libertà dei popoli; 2.il rispetto della pace e della sicurezza; 3.la salvaguardia dell’integrità territoriale degli Stati. Come reazione alla costituzione della NATO fu sottoscritto nel 1955 a Varsavia un secondo accordo tra Unione Sovietica, Polonia, Cecoslovacchia, Germania dell’Est, Ungheria e Bulgaria col nome di Patto di Varsavia; questo patto si basava sul principio di reciproca difesa tra gli Stati membri. In quell’epoca si sviluppa una decisa contrapposizione tra NATO e Patto di Varsavia, in un clima di tensione internazionale denominato “guerra fredda”. In seguito al crollo del muro di Berlino, all’unificazione delle due Germanie e allo scioglimento dell’unione sovietica, il patto di Varsavia cessa di avere effetto e iniziano i contatti per un avvicinamento alla NATO da parte dei Paesi membri. Negli anni successivi si assiste ad un allargamento della NATO; infatti nel 1997 viene firmato l’Atto fondatore, patto di cooperazione e sicurezza tra i Paesi della NATO e quelli della Federazione Russa in base al quale la Federazione partecipa alla NATO come Stato associato con diritto di parola, essendo così coinvolto nel nuovo ordine europeo. Questi accordi come primo fondamentale risultato, hanno ottenuto l’ingresso nella NATO nel 1999, di tre Paesi dell’ex Patto di Varsavia (Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria). Altri sette paesi, in precedenza nell’area di influenza comunista, sono poi entrate nella NATO il 29 marzo 2003: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia.
  • 12. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 12 L’idea dell’unificazione europea risale al XIX secolo quando vengono avanzate le prime proposte in tal senso; trova concreta realizzazione solo nella seconda metà del secolo, dopo la devastante esperienza delle due guerre mondiali. A partire dall’Ottocento: il francese Saint – Simon in una pubblicazione del 1814 sostiene l’idea di un Parlamento europeo in cui fossero rappresentati gli Stati d’Europa; Giuseppe Mazzini dà vita nel 1834, in Svizzera, alla Giovine Europa, un’associazione ispirata all’idea di creare un’alleanza rivoluzionaria tra i popoli europei per contrastare la “santa alleanza” del otere. In realtà è un’iniziativa di solo valore teorico, che tuttavia contribuisce a diffondere il senso di unità europea. Carlo Cattaneo disegna per la prima volta un quadro organico di integrazione europea sostenendo la necessità di costruire gli Stati Uniti Italiani attraverso una federazione tra repubbliche regionali e autonome per procedere alla formazione di una Stato federale europeo. All’inizio del XX secolo l’Europa occupa una posizione di centralità del mondo della crescita demografica e dal primato economico. Purtroppo però prevalgono posizioni nazionalistiche e di rivalità tra gli Stati dell’Europa, che sfociano nelle guerre mondiali del 1914 e del 1939. La Prima guerra mondiale ingigantisce i contrasti all’interno di ogni Paese e determina la decadenza europea sia sotto il profilo demografico sia sotto quello economico e politico perché il conflitto:  causa la distribuzione di infrastrutture e di importanti apparati industriali;  costringe gli Stati a indebitarsi per sostenere le spese belliche;  aumenta la frammentazione del territorio;  comporta un inasprimento dei rapporti tra gli Stati. Nel periodo tra le due guerre l’Europa vive momenti di estrema difficoltà, legati all’inflazione, alla disoccupazione, alla ricostruzione e si affermano le ideologie totalitarie del nazismo tedesco, del fascismo italiano e del franchismo spagnolo. Lo spirito di unità e fratellanza viene sostenuto dal razzismo; il patrimonio artistico viene distrutto dai bombardamenti e il desiderio di unificazione viene annullato dall’odio e dalla sopraffazione.
  • 13. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 13 Nel maggio 1950 il Ministro degli Esteri francese Robert Schumann elabora un progetto per mettere in comune tra gli Stati europei le risorse di carbone e di acciaio. 3 sono le finalità di questo progetto: Aumentare la produzione di queste materie prime; Ridurre i loro costi Abolire i dazi doganali. Il carbone e l’acciaio sono stati scelti perché erano stati fondamentali nell’opera di distruzione delle guerre mondiali: si vuole quindi abbandonare una realtà di scontri e di tensioni tra gli Stati, favorendo un’opera costruttiva di pace e di solidarietà. In questa prima fase (fino al 1992) i Paesi partecipanti all’UE sono: 1. Francia, 2. Germania ovest, 3. Italia, 4. Belgio, 5. Lussemburgo 6. Paesi Bassi. A cui si aggiungono a partire dal 1992: 7. Austria 8. Belgio 9. Danimarca e Svezia 10. Finlandia 11. Regno Unito 12. Grecia 13. Irlanda 14. Portogallo 15. Spagna
  • 14. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 14 1951:  ISTITUZIONE DI: Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA)  FINALITÀ: solidarietà produttiva in vista di una successiva unificazione economica e sociale 1957:  ISTITUZIONE DI: Comunità economica europea (CEE) e comunità europea per l’energia (EURATOM)  FINALITÀ: Cooperazione economica europea, abolendo tutti i dazi doganali tra gli Stati membri e adottando tariffe doganali comuni verso i paesi estranei alla comunità. FINE ANNI ’60  ISTITUZIONE DI: Mercato comune europeo (MEC)  FINALITÀ: Abolizione dei dazi doganali comuni tra gli Stati membri e sull’introduzione di una tariffa comune verso i prodotti provenienti dai Paesi extraeuropei. 1979  ISTITUZIONE DI: Parlamento europeo e sistema monetario europeo  FINALITÀ Sistema di cambi tra le monete degli Stati comunitari per favorire l’equilibrio dei mercati e per sostenere un processo di armonizzazione e stabilizzazione economica dei Paesi aderenti. 1986  ISTITUZIONE DI: Atto unico europeo  FINALITÀ Viene superata l’ottica esclusivamente economica dell’unione europea, perseguendo: a. la piena libertà di circolazione e di soggiorno all’interno dell’Europa per tutti i cittadini europei, b. l’unione monetaria, con una sola moneta e una sola banca centrale, c. L’unione politica tra gli Stati. 1992  ISTITUZIONE DI: a. Trattato sull’Unione europea: trattato di Mastricht b. Nasce l’Unione europea (UE) o Comunità europea (CE)  FINALITÀ 1. UNIONE MONETARIA, introduzione di una moneta unica 2. UNIONE POLITICA, iniziative comuni in determinati settori 3. UNIONE SOCIALE, condizione di parità tra i cittadini.
  • 15. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 15 4. PATTO DI STABILITÀ IN CUI: tasso di inflazione inferiore all’1,5% della media dei tre paesi più importanti disavanzo: differenza tra entrate e uscite e differenza tra disavanzo e PIL inferiore al 3% del PIL debito pubblico: inferiore al 60 % del PIL Nel 1993 con il Consiglio di Copenaghen si stabiliscono i criteri necessari perché i Paesi richiedenti possano entrare a far parte dell’UE: il rispetto dei diritti umani la garanzia della struttura democratica dello Stato la tutela delle minoranze l’efficienza dell’economia il recepimento dell’acquis comunitario (insieme di tutte le regole della comunità) 1995  ISTITUZIONE DI: Trattato di Amsterdam  FINALITÀ: Tutela dei diritti dei cittadini europei attraverso la Corte di Giustizia per la violazione di qualche libertà 2007  ISTITUZIONE DI: Trattato di Lisbona  FINALITÀ: Aggiornamento dei contenuti dei trattati precedenti a. Ampia modernizzazione delle istituzioni comunitarie b. Rafforzamento della politica sociali c. Riconoscimento del carattere vincolante dei diritti umani. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, denominato anche “consiglio dei ministri” è l’organo decisionale della Comunità europea e ha sede a Bruxelles. COMPITI DEL CONSIGLIO: 1. emana le norme comunitarie (funzione legislativa) per numerose materie in collaborazione con il Parlamento europeo
  • 16. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 16 2. coordina le politiche economiche comunitarie 3. ha un ruolo fondamentale in materia di politica estera e di sicurezza comune. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO: è composto da un ministro per ogni Stato; i ministri che vi partecipano variano di volta in volta, in relazione alle materie da discutere. La presidenza è affidata a turno, per sei mesi, a uno degli Stati membri. Dal 2014 il Consiglio dei ministri per gli affari esteri è presieduto dall’Alto rappresentante dell’unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. LE DELIBERAZIONI Le deliberazioni del Consiglio sono adottate all’unanimità se riguardano materie come la politica estera e la sicurezza comune, l’imposizione fiscale, le politiche d’asilo e di immigrazione, altrimenti a maggioranza (semplice o qualificata) calcolata in base all’importanza demografica e politica che ogni stato riveste nell’Unione. Il Consiglio dell’Unione europea non è politicamente responsabile del proprio operato, nel senso che non può essere costretto alle dimissioni dagli altri organi comunitari perché non rappresenta direttamente i cittadini europei, ma i Governi degli Stati membri. I singoli ministri che lo compongono sono quindi responsabili nei confronti del Governo e del Parlamento del proprio Stato. LA COMMISSIONE EUROPEA, che ha sede a Bruxelles, è l’organo comunitario titolare del potere esecutivo. COMPITI: Tra i compiti principali della Commissione rientrano: 1. predispone gli atti normativi della Comunità 2. vigila sul rispetto dei trattati e delle norme comunitarie da parte degli Stati membri 3. predispone del bilancio 4. rappresenta l’Unione e tratta negli accordi commerciali e di cooperazione con gli altri Paesi COMPOSIZIONE: La Commissione è composta da un membro per ogni Stato e diretta da un presidente eletto dal Parlamento europeo. I singoli commissari vengono designati dal presidente della Commissione in accordo con il Consiglio europeo e successivamente confermati dal Parlamento. Rimane in carica per 5 anni e viene rinnovata ogni volta che si elegge il nuovo Parlamento. Ripartisce le responsabilità fra i propri componenti (commissari europei), affidando a ogni commissione uno o più settori.
  • 17. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 17 IL PARLAMENTO EUROPEO, è un organo di indirizzo e di controllo politico, eletto dai cittadini europei che partecipa alla formazione delle norme comunitarie. Si riunisce a Strasburgo per le sessioni plenarie mensili, a Bruxelles per le sessioni supplementari e per le riunioni delle Commissioni. L’ELEZIONE: Viene eletto ogni 5 anni secondo le modalità stabilite da ogni Paese, per l’Italia vige il sistema proporzionale COMPITI: Il Parlamento europeo: 1) esercita, in molte materie, la funzione legislativa insieme al Consiglio dell’Unione; 2) nelle restanti materie svolge un ruolo consultivo e di controllo. 3) Approva il Bilancio comunitario 4) Con voto di sfiducia dei 2/3 può far dimettere la Commissione. COMPOSIZIONE: Il numero dei componenti del Parlamento europeo varia in relazione alla popolazione e non può superare il numero di 751. Gli eurodeputati non possono essere componenti dei Parlamenti nazionali, sono organizzati nei gruppi parlamentari in base ai loro orientamenti, indipendentemente dalla nazionalità. Coloro che non appartengono ad alcun gruppo si collocano tra i “non iscritti”. All’interno del Parlamento europeo operano commissioni permanenti che dopo ricerche e discussioni, producono relazioni che sono poi sottoposte al voto dell’Aula. Il Parlamento europeo ha un proprio regolamento e un Presidente, eletto tra i suoi componenti. LE DELIBERAZIONI Le deliberazioni del Parlamento europeo si svolgono normalmente per alzata di mano e richiedono in genere la maggioranza assoluta dei voti espressi. Per la validità del voto è necessaria la presenza in aula di almeno un terzo dei componenti (“numero legale”) IL CONSIGLIO EUROPEO è l’organismo che delibera le scelte politiche fondamentali per l’UE. ha sede a Bruxelles (Belgio) funzioni: 1. svolge principalmente un ruolo di indirizzo politico in materia di giustizia, politica estera e sicurezza comune, con articolare riferimento al mantenimento della pace, alla difesa comune, alla cooperazione giudiziaria e di polizia nella lotta contro il traffico della droga e la criminalità internazionale, alla politica di immigrazione. 2. Ha funzione preparatoria rispetto alle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione Europea.
  • 18. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 18 Composizione: è composto dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri, assistiti dai propri Ministri degli Esteri. I membri eleggono un loro Presidente, che rimane in carica per 5 anni e presiede le riunioni, garantisce la continuità dei lavori e rappresenta l’UE sulla scena internazionale. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno sotto la presidenza del capo di Stato o di Governo del Paese che è presidente di turno del Consiglio stesso. Con il Tratta di Lisbona è stato istituito l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, un organo nominato dal Consiglio Europeo che ha il compito di dirigere la politica estera e di sicurezza comune dell’UE per meglio tutelare i propri valori in ambito internazionale. LA CORTE DI GIUSTIZIA è l’organo giudiziario che ha il compito di garantire il rispetto del diritto nell’applicazione dei trattati e delle norme comunitarie. Ha sede a Lussemburgo. Funzioni: 1.deve risolvere le controversie di natura giuridica tra gli Stati membri; 2.può annullare gli atti comunitari ritenuti non validi dietro ricorso della Commissione oppure dei singoli Stati; 3.giudica in materia di violazione degli organi comunitari da parte degli Stati o di altri soggetti (es: imprese); 4.garantisce l’uniformità dell’interpretazione delle norme del diritto comunitario. Per svolgere queste funzioni la Corte è aiutata da un Tribunale di Primo Grado, competente a pronunciarsi su determinati tipi di cause come le azioni promosse dai privati cittadini, società o alcune organizzazioni e su ricorsi relativi al diritto della concorrenza. Composizione: è composta da 1 giudice per ogni Stato membro + 8 avvocati generali con il compito di analizzare le questioni sottoposte alla corte presentando, in relazione ad esse, conclusioni motivate. Le fonti del diritto comunitario sono: 1. i trattati, la fonte primaria del diritto comunitario; 2. i regolamenti, norme di portata generale, rivolte agli Stati ed ai singoli cittadini, trovano applicazione diretta in ogni Stato dell’unione. Sono obbligatori e devono essere applicati direttamente non essendo necessario alcun atto di ricezione interna da parte dei Paesi membri per la
  • 19. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 19 loro oggettività. Entrano in vigore il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 3. Le direttive, norme giuridiche obbligatorie solo per gli Stati membri; non sono immediatamente operative per le singole persone fisiche o giuridiche. Una direttiva non ha portata generale perché può rivolgersi anche a singoli Stati, è necessario che ogni Stato coinvolto nella sua applicazione modifichi le proprie leggi interne, con un atto di recepimento normativo. Per adeguarle ai propri contenuti in questa disposizione. Dal 1989 in Italia è stata introdotta la cosiddetta legge comunitaria la cui proposta deve essere presentata ogni anno dal Governo al Parlamento e contiene la delega al Governo per l’emancipazione di decreti legislativi volti a recepire le direttive emanata dall’Unione Europea. Il mancato adeguamento della legislazione interna di uno Stato a una direttiva comporta sanzioni decise dalla Corte della Giustizia. 4. Decisioni sono norme valide solo per coloro verso cui sono specificatamente indirizzate come cittadini, enti pubblici o privati; 5. Raccomandazioni che sono suggerimenti non vincolanti rivolti agli Stati dell’Unione. La cittadinanza europea è prevista nel Trattato di Mastricht e attribuisce i diritti che spettano i membri dell’unione, essa non sostituisce la cittadinanza nazionale, ma le è complementare. Quindi attraverso la cittadinanza europea vengono attribuiti diritti ulteriori rispetto a quelli garantiti a livello nazionale. Il Trattato istitutivo della CE individua diritti e doveri riconoscibili ai cittadini dell’Unione, tra cui:  Quelli relativi alla libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, ulteriormente rafforzato dagli accordi di Schengen. Come ogni italiano può recarsi in qualsiasi luogo del nostro paese, cosi ogni europeo ha questa possibilità per tutta l’estensione dell’Europa unita. Quindi i territori degli Stati membri sono un unico spazio per i cittadini europei;  I diritti politici;  I diritti riconosciuti ai lavoratori. Il principio della libertà della circolazione si estende in particolare ai lavoratori e comporta l’abolizione di ogni discriminazione nazionale, tra i lavoratori degli Stati membri, in relazione alle possibilità d’impiego, alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro. Quindi per ogni lavoratore europeo:  Ha il diritto di rispondere alle offerte di lavoro di qualsiasi Stato dell’Unione;  Diritto di prendere dimora in uno degli Stati membri per lavorare;
  • 20. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 20  Il diritto di rimanere in quello Stato dopo aver occupato un impiego. A tal fine il Trattato prevede: 1. Una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro; 2. L’eliminazione delle procedure burocratiche che ostacolano la libertà del movimento; 3. L’istituzione di meccanismi idonei a mettere in contatto le domande e le offerte di lavoro. Chi cerca lavoro in altri Stati dell’unione può ricorrere ai servizi della rete EURES, istituita in collaborazione tra la Commissione europea e le amministrazioni nazionali del lavoro, essa si avvale della collaborazione di oltre 450 euro-consiglieri sparsi negli Stati dell’Europa unita e funziona da ufficio di collocamento, fornendo informazioni sui posti di lavoro disponibili sui concorsi e sulle altre possibili opportunità di studio e di impiego. Per favorire la parità dei trattamenti dei lavoratori nel Trattato di Mastricht esiste il mutuo riconoscimento dei diplomi, per cui la qualifica professionale ottenuta dal Paese d’origine è riconosciuta nel paese ospitante. Se un lavoratore si trasferisce per lavoro, i suoi famigliari (coniuge, figli di età minore di 21 anni, genitori e suoceri a carico) hanno il diritto di raggiungerlo. Ai lavoratori dipendenti si applicano le singole norme nazionali, in relazione sia alla red istribuzione, sia alla sicurezza sul lavoro, alla previdenza e alla assistenza sociale. I lavoratori che provengono da un altro Stato dell’Unione hanno inoltre il diritto di iscriversi a un sindacato e di esercitarne i relativi diritti, alla stregua dei lavoratori “interni” Nel dicembre 2001 il Consiglio europeo di Laeken, in considerazione dell’imminente ampliamento dell’Unione europea a 25 paesi, istruisce un organismo a cui affidare il compito di scrivere una Costituzione europea per modificare l’organizzazione della Comunità, ad ampliare e rafforzare le politiche comuni.
  • 21. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 21 L’01.01.1948 entra in vigore la Costituzione italiana, così strutturata:  Principi fondamentali (art. 1 – 12);  I parte – diritti e doveri (art. 13 – 54);  II parte – ordinamento della Repubblica (art. 55 - 139);  XVIII disposizioni transitorie e finali. Si definisce democrazia la forma di governo in cui l’organo titolare della sovranità è il popolo, al quale spettano le decisioni relative all’organizzazione e al funzionamento dello Stato. All’articolo 1 la Costituzione sostiene il valore della democrazia e recita: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti della Costituzione”. Negli Stati moderni l’esercizio della democrazia avviene in modo rappresentativo o indiretto: il popolo elegge i propri rappresentanti, ai quali spetta la guida dello Stato. In Italia tutti gli organi hanno un’investitura di origine popolare, i cittadini eleggono i propri rappresentanti in Parlamento. A quest’ultimo spettano i compiti di:  emanazione delle leggi;  elezione del Presidente della Repubblica, capo di Stato che: 1. rappresenta l’unità dello Stato nazionale; 2. nomina il Governo, che detiene il potere politico. La democrazia prevista dalla Costituzione è competitiva, la legge garantisce ai gruppi sociali del popolo, differenti per ideologie e interessi, la possibilità di dare vita ad un’equa competizione tra loro. Per il funzionamento della democrazia competitiva:  sono necessarie elezioni libere;  pluralità di partiti politici;
  • 22. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 22  libertà di espressione;  libertà di acceso dibattito politico;  tutela delle minoranze politiche. Il popolo esercita la propria sovranità nei limiti della Costituzione, i cittadini:  non possono comportarsi in modo arbitrario (rischio = dittatura della maggioranza);  devono esprimere la loro volontà in modo ordinato e trasparente nei limiti della Costituzione. Il popolo, attraverso l’esercizio del potere decisionale, esercita la democrazia diretta con:  il diritto di petizione  l’iniziativa di legge popolare  referendum “Tutti i cittadini possono rivolgere petizione alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”. La petizione:  è una richiesta scritta con cui uno o più cittadini (con firme autenticate) si rivolgono alle Camere in relazione a materie di Pubblico interesse;  deve essere presentata al Parlamento;  non è obbligatorio che il Parlamento provvedi alla richiesta popolare;  deve essere promossa da almeno 50000 cittadini;  il documento deve essere: 1. redatto in articoli; 2. accompagnato da una relazione volta a illustrarne gli obiettivi e i contenuti essenziali. La nostra Costituzione ammette tre tipi di referendum: 1. : è una votazione con cui il popolo si pronuncia, attraverso un SI (volontà di abrogare) o un NO (volontà di mantenere la legge), sull’opportunità di mantenere o abrogare una legge. Non è possibile presentare la richiesta nell’anno che precede lo scioglimento delle Camere e nei sei mesi successivi alla loro elezione. La richiesta: deve essere presentata alla Corte di Cassazione che:  esamina la regolarità delle firme;
  • 23. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 23  deve valutare l’ammissibilità del quesito;  può bocciare la proposta di referendum anche se riguarda altre materie, qualora sia in contrasto con la Costituzione. può essere presentata da: 1. 5 consigli regionali; 2. 500 000 elettori:  le firme devono essere: a) autenticate b) raccolte entro tre mesi;  raccolte: a) presso le sedi dei Comuni b) dai comitati promotori del referendum c) in altre sedi alla presenza del notaio. Se la Corte Costituzionale dà il suo consenso, il Presidente della Repubblica:  indice il referendum;  indica la data del referendum, tra il 15 aprile e il 15 giugno; Il referendum:  non avrà luogo se il Parlamento cambi la legge in modo sostanziale;  verrà rinviato di un anno nel caso di elezioni anticipate;  risulta valido se vi partecipa la maggioranza degli elettori aventi diritto, il quorum. I referendum più importanti: divorzio (1974): con la legge 898 / 1970 si introduce il divorzio in Italia con reazioni contrastanti tra forze politiche e cittadini, che portano al referendum. La partecipazione fu dell’ 87,7 % e votarono NO il 59,3 %. Altri referendum sono: aborto (1981); responsabilità civile dei magistrati (1987); utilizzo dell’energia nucleare (1987); finanziamento pubblico ai partiti (1993); sistema elettorale (1993); procreazione assistita (2005); privatizzazione dell’acqua, legittimo impedimento e utilizzo dell’energia nucleare (2011); 2. : è una votazione che ha per oggetto una legge di revisione costituzionale, cioè una legge che apporta modifiche alla Costituzione. Viene richiesta, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, da:  1 5 dei componenti di una Camera;  500 00 elettori, ovvero 5 Consigli regionali (si consulta il corpo elettorale sull’opportunità o meno della conferma della legge).
  • 24. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 24 Questo tipo di referendum non richiede alcun quorum per essere valido. La legge viene indicata sulla scheda e solo se prevalgono i SI la legge entrerà in vigore. 3. : ogni Regione Italiana ha un proprio Statuto, una sorta di Costituzione regionale, che ne determina i principi di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regionale può essere sottoposto a referendum popolare se entro tre mesi dalla pubblicazione ne fanno richiesta:  1 50 degli elettori della Regione;  1 5 dei Componenti del consiglio regionale; Lo statuto non viene promulgato se non approvato dalla maggioranza dei voti validi. L’articolo 3 della Costituzione sancisce l’uguaglianza di “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Nel primo comma l’articolo 3 tratta dell’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge in base al criterio della cosiddetta uguaglianza formale; nel secondo comma invece si sostiene l’impegno dello Stato a eliminare gli ostacoli che dovessero impedire la realizzazione pratica del principio di uguaglianza garantendo l’uguaglianza sostanziale. Lo Stato deve quindi adottare provvedimenti differenziati e di favore verso le categorie più deboli della società. L’uguaglianza sostanziale implica in sé il diritto della differenza, il diritto di vedere rispettata la propria identità senza discriminazioni di alcun genere. Prendendo atto dell’esistenza di disuguaglianze di fatto lo Stato ha il compito di garantire ai diversi gli stessi diritti e le stesse libertà. Esempi: 1. le donne a lungo hanno vissuto una condizione di inferiorità sociale e giuridica rispetto agli uomini; lo Stato con emanazione di leggi adeguate ha progressivamente eliminato queste discriminazioni. 2. i figli nati fuori dal matrimonio in passato non avevano riconosciuti i diritti riservati ai figli legittimi; 3. i lavoratori subordinati vengono protetti nei loro diritti. 4. studenti meritevoli ma privi di mezzi vengono agevolati con sussidi e borse di studio. Lo Stato Sociale, voluto dai Costituenti, garantisce ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari per vivere il diritto sull’assistenza sociale e una forma di attuazione del principio di uguaglianza sostanziale.
  • 25. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 25 Tuttavia il principio di uguaglianza sostanziale non può ancora dirsi compiutamente realizzato, poiché nella nostra società sono ancora presenti pregiudizi sociali e ingiusti atteggiamenti razzisti. Il principio di uguaglianza è ribadito nella Costituzione europea che: 1. vieta ogni forma di discriminazione; 2. sancisce la parità tra uomini e donne in ogni campo della vita lavorativa e sociale; 3. tutela specificatamente i diritti dei più deboli, quali minori, anziani e persone affette da disabilità. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. (art. 4) L’articolo 4 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Esso non prevede l’obbligo per lo Stato di garantire lavoro a tutti ma non si tratta neppure di un impegno di carattere formale perché lo Stato deve adoperarsi per promuovere le condizioni per rendere il lavoro accessibile a tutti. Il secondo comma dell’articolo afferma che il lavoro è un dovere civico che deve essere adempiuto dai “buoni cittadini”, ciò non implica un impegno extra domestico e una remunerazione. In senso costituzionale quindi sono lavoratori anche quelle persone che svolgono un lavoro casalingo o attività di volontariato non retribuita. Il lavoro è: un mezzo di sussistenza per sopperire ai bisogni materiali; uno strumento per affermare le proprie capacità e personalità. un modo per partecipare attivamente al progresso materiale e spirituale della società. Il lavoro sta alla base della Repubblica (art. 1), un diritto e dovere civico (art. 4). È tutelato ed è nella Prima Parte della Costituzione, dall’articolo 35 all’articolo 40 che affermano: la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni; il diritto dei lavoratori ad una retribuzione dignitosa; la protezione delle donne lavoratrici nei periodi di gravidanza e della maternità; la tutela di chi è inabile al lavoro; il diritto di organizzarsi in sindacati; il diritto di scioperare. Anche l’Unione Europea dà grande rilevanza al tema del lavoro: i lavoratori hanno il diritto di informazione e consultazione nell’ambito dell’impresa, alla negoziazione, all’accesso ai servizi di collocamento, alla tutela in caso di licenziamento ingiustificato, alla sicurezza e alla protezione della salute.
  • 26. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 26 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”. (art. 5) Dopo l’unità d’Italia del 1861 la legge di unificazione amministrativa prevede l’applicazione dell’apparato burocratico piemontese a tutto il Paese. Così lo Stato italiano alla fine dell’ ‘800, si è caratterizzato da un forte accentramento,accentuato durante il fascismo. È l’Assemblea costituente a determinare un nuovo corso, sancendo nell’articolo 5, il principio del decentramento, trasferendo funzioni e poteri decisionali dagli organi centrali dello Stato a quelli degli enti locali per migliorare l’organizzazione dei pubblici uffici e porli a diretto contatto con la cittadinanza. Con il riconoscimento delle autonomie locali lo Stato riconosce agli enti pubblici territoriali (Regioni, Provincie, Città metropolitane e Comuni) la facoltà di gestire, attraverso una propria amministrazione e peri atti normativi, le attività pubbliche relative al soddisfacimento dei bisogni delle cittadinanze locali. Questa è rafforzata nel 2001 da una riforma costituzionale che: oltre all’autonomia amministrativa e normativa prevede anche un autonomia statutaria e Provincie e Comuni possono dotarsi di una legge fondamentale, lo Statuto, che definisce la loro organizzazione e il loro funzionamento; introduce il principio di sussidiarietà per cui lo Stato provvede alla soddisfazione d’interessi pubblici solo nella misura in cui gli enti locali non siano in grado di farvi fronte. Le Provincie hanno una modesta rilevanza nel contesto del decentramento amministrativo e sono dotate di limitate attribuzioni e i cui costi superano i benefici alla collettività. Così nel 2011 si avvia un procedimento che porterà alla loro scomparsa e i consigli provinciali non saranno rinnovati dopo la loro naturale scadenza. La definitiva soppressione e l’attribuzione delle loro competenze a Regioni e Comuni verranno deposte con provvedimenti legislativi specifici e un procedimento di revisione costituzionale. Anche se la riforma costituzionale del 2011 non modifica sostanzialmente la nostra forma di Stato di fatto introduce il principio federalista che rafforza i caratteri dello Stato regionale e mira al federalismo fiscale, che prevede un’effettiva autonomia di entrata e di spesa degli enti locali attraverso tributi stabiliti autonomamente dalle amministrazioni regionali e locali. L’attuazione concreta del federalismo fiscale richiede l’emanazione di una serie di decreti legislativi non ancora ultimati. È invece già stato approvato, nel giugno 2010, il decreto sul federalismo demaniale, che prevede la possibilità di vendere beni appartenenti allo Stato (spiagge, fiumi e laghi), agli enti locali cosicché possono disporne nell’interesse della collettività e valorizzarli al meglio. Nell’aprile 2011, è stato introdotto il federalismo municipale che rafforza l’autonomia economica dei Comuni. Queste le principali disposizioni:
  • 27. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 27 istituzione di una tassa di soggiorno a carico dei turisti, compresa tra i 50 centesimi e i 5 euro per notte per finanziare interventi di manutenzione e di restaurazione dei beni culturali; possibilità di aumentare l’addizionale IRPEF; introduzione dell’imposta municipale (IMU) relativa agli immobili che si trovano sul territorio comunale. L’Italia costituzionale respinge la politica di rafforzamento dello Stato e di espansione territoriale propria del fascismo e adotta percorsi di integrazione e collaborazione a livello internazionale. Ciò viene espresso nell’articolo 10 della Costituzione: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero perreati politici”. Infatti il primo comma afferma che lo Stato si adegua alle norme del diritto internazionale e subordina l’efficacia delle norme del diritto internazionali. I cittadini dell’Unione Europea hanno piena libertà di circolazione, di soggiorno e di lavoro come i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari possono sostare in Italia solo col rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. La Costituzione riconosce il diritto di asilo politici che consiste nella facoltà, concessa agli stranieri che ne fanno richiesta pe motivi di sicurezza, di poter risiedere nel territorio italiano perché il loro Paese d’origine non garantisce l’esercizio delle libertà riconosciute nella Prima Parte della nostra Costituzione. Queste norme si ispirano alla Convenzione di Ginevra del 1951 relativo allo Statuto dei rifugiati, è rifugiato chi, nel proprio Paese, è perseguitato per motivi politici, religiosi, etici, di razza. Il riconoscimento della condizione di rifugiato non comporta automaticamente il diritto d’asilo, disciplinato in Italia dalla legge sull’immigrazione e non in modo specifico e completo. L’UE garantisce a chi fa richiesta dello status di rifugiato che la domanda sarà esaminata dallo Stato comunitario in cui è avvenuto il suo ingresso. L’estradizione è un provvedimento che permette a uno Stato di chiedere il trasferimento e la consegna di un imputato o di un condannato che s trova nel territorio di un altro Stato. L’ultimo comma dell’articolo 10 specifica che l’estradizione non è ammessa nei confronti di stranieri accusati per reati politici. Nei Paesidell’UE il mandato di cattura europeo, di più rapida attuazione, ha sostituito l’estradizione.
  • 28. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 28 Questo provvedimento consente agli organi della polizia di qualunque Paese dell’UE di arrestare un cittadino comunitario, sulla base di un mandato di cattura emesso da un giudice di un altro Stato europeo. Il mandato di cattura europeo vale solo per i reati di particolare gravità: 1. terrorismo; 2. tratta di esseriumani; 3. sfruttamento sessuale; 4. partecipazione ad associazioni criminali; 5. traffico di stupefacenti; 6. compravendita illecita di armi. “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. (art. 11) L’articolo 11 della Costituzione esprime il principio del ripudio della guerra come mezzo per offendere la libertà di altri popoli e come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali. È in linea con l’articolo 10 che riconosce le organizzazioni internazionali il cui scopo è la promozione e la tutela della pace (es. ONU). La Prima parte della nostra Costituzione, dall’art. 143 al art.154, si occupa dei diritti e doveri dei cittadini, tutelati sia come cittadini sia come collettivo. La Costituzione valorizza le libertà civili e il principio di uguaglianza formale e sostanziale. Anche la libertà può essere formale, nel senso che ognuno di noi è libero di adottare tutti i comportamenti non vietati dallo Stato; sostanziale, nel senso che lo Stato si impegna a rendere possibili a tutti determinati diritti. L’articolo 13 tutela la libertà personale: nessuno di noi può subire limitazioni arbitrarie alla propria libertà, perché l’applicazione di qualunque restrizione è subordinata a un provvedimento giudiziario, denominato mandato giudiziario emanato nei soli casi previsti dalla legge. Per i provvedimenti giudiziari è previsto l’obbligo della motivazione che è strettamente legata al diritto alla difesa previsto dagli articoli 24 e 111 della Costituzione.
  • 29. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 29 Solo se l’imputato è correttamente informato della natura e dei motivi dell’accusa a suo carico, infatti, potrà organizzarsi adeguatamente e predisporre la propria difesa. L’ultimo comma fa riferimento alla carcerazione preventiva, oggi chiamata custodia cautelare (il periodo di tempo in cui l’imputato rimane in carcere in attesa che finisca il processo a suo carico). È praticata una pena anticipata anche se la nostra Costituzione prevede, per gli imputati prevede, per gli imputati, la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva (art. 27 Cost. c. 2). Ma non si possono lasciare in liberta persone che potrebbero rivelarsi socialmente pericolose, così la legge determina termini massimi per la custodia cautelare, superati i quali l’imputato va rimesso in libertà anche se le fasi processuali non si sono esaurite. L’articolo 16 della Costituzione prevede la libertà di circolazione e di soggiorno cioè garantisce a tutti i cittadini una mobilità importante per l’economia nazionale. Per motivi sanitari e di sicurezza, ma non per motivi politici possono esserci restrizioni alla libertà di circolazione, ciò per evitare il ripetersi delle vergognose condanne al confino avvenute in epoca fascista. La libertà di circolazione e soggiorno è estesa su tutto il territorio dei paesi comunitari sulla base dell’articolo 45. La libertà di circolazione e soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. La nostra Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero all’articolo 21, particolarmente ampio. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
  • 30. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 30 La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”. Questa libertà non può essere assoluta perché è necessario rispettare determinati diritti ed esistenze altrui, in particolare:  non si possono offendere l’onere o il decoro di altre persone (reati di ingiuria e diffamazione);  non si possono diffondere notizie che riguardano la vita privata di altri (legge sulla privacy);  nell’attività professionale non si possono rivelare notizie apprese dai propri clienti;  occorre sempre rispettare il limite del buon costume. La libertà di pensiero è tutelata dalla Costituzione nella libertà di stampa che non è soggetta ad autorizzazioni o censure. Se attraverso la stampa vengono commessi reati o violate le leggi l’articolo 21 della Costituzione prevede il sequestro dell’opera nei casi previsti dalla legge e su iniziativa di un’autorità giudiziaria. L’articolo 21 evidenzia il principio della trasparenza che garantisce ai lettori il diritto di conoscere i proprietari delle testate giornalistiche, in modo da poter filtrare le informazioni riportate, visto che la proprietà delle aziende editoriali si concentra nelle mani di pochi soggetti, spesso legati alla politica, alla finanza o al mondo industriale. Per tutelare il pluralismo ideologico nell’editoria, la legge italiana vieta le concentrazioni presso una stessa impresa editoriale del 30% dei quotidiani venduti, inoltre l’acquisto di imprese editoriali o di azioni delle stesse deve essere pubblico. L’articolo 24 “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.” garantisce a tutti la facoltà di ricorrere alla collaborazione degli organi giudiziari per fare valere i propri diritti, attraverso l’istaurazione di un processo (nel nostro Paese si svolge in tre diversi gradi). Inoltre è inviolabile il diritto di ognuno alla difesa quindi è imputato di un reato ha il diritto di farsi assistere durante il processo di un avvocato di propria scelta.
  • 31. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 31 I soggetti economicamente non abbienti (chi non supera un certo reddito, aggiornato ogni due anni) godono del patrocinio gratuito a spese dello Stato. Il diritto alla difesa si estende anche alla tutela verso gli errori giudiziali che precede il diritto di ottenere il risarcimento dei danni, sia economici, sia morali, da parte di chi sia stato ingiustamente condannato. L’articolo 25 afferma “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.” Il principio del giudice naturale ha l’obiettivo di garantire una scelta imparziale del giudice individuato sulla base di specifici criteri di competenza. Il secondo comma richiama il principio di irretroattività per cui nessuna persona può essere punita per comportamenti posti in essere prima che entrasse in vigore la legge che ne ha determinato la sanzionabilità. Il principio della personalità della responsabilità penale affermato dall’art. 27 precisa che la sanzione prevista per il reato commesso può essere subito solo dal suo autore. La Costituzione stabilisce inoltre che l’imputato di un reato non può essere ritenuto colpevole fino alla condanna definitiva (3° grado) di giudizio sancendo in questo modo il principio di presunzione di innocenza. Le pene inoltre devono rispettare il senso di umanità e ispirarsi all’obiettivo della rieducazione del condannato e l’articolo 27 non può essere applicata a pena di morte, con riferimento alle leggi militari in tempo di guerra abolita con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1. L’articolo 1 afferma “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Questi principi vengono realizzati: 1) istituiti di democrazia diretta; 2) più frequentemente, attraverso il sistema delle elezioni (democrazia indiretta). Le elezioni sono di 3 tipi: 1. elezioni politiche attraverso cui il popolo elegge i propri rappresentanti in Parlamento;
  • 32. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 32 2. le elezioni amministrative che eleggono i rappresentanti del popolo negli organismi locali, quali Regioni e Comuni; 3. le elezioni europee per la scelta dei componenti del Parlamento dell’Unione europea. L’insieme dei cittadini maggiorenni (anche residenti all’estero) col diritto di voto forma il corpo elettorale. Per eleggere i membri del Senato della Repubblica è necessario aver compiuto 25 anni di età. I Comuni, tramite gli Uffici elettorali tengono aggiornate le liste elettorali, in cui sono iscritti i cittadini con diritto di voto. Dalle liste elettorali periodicamente vengono depennati i defunti, i soggetti che incorrono in incapacità elettorale conseguente per esempio alla condanna a misure di sicurezza o all’interdizione dai pubblici uffici. Le liste elettorali sono pubbliche. I cittadini che intendono esercitare il diritto di voto devono recarsi presso il seggio elettorale cui sono assegnati all’interno del proprio Comune. Ogni seggio è costituito da un presidente, da un segretario e da tre o quattro scrutatori. Per votare occorre: 1) esibire al presidente del seggio la tessera elettorale, un documento assegnato al compimento dei 18 anni, valido per più votazioni; 2) presentare un documento di identità, a meno che uno dei componenti dei seggio dichiari di conoscere personalmente l’elettore che riceve la scheda, o le schede, per la votazione, insieme con una matita copiativa e si reca nella cabina elettorale (protetta per consentire la segretezza del voto) dove è vietato portare macchine fotografiche o telefoni cellulari attraverso i quali sarebbe possibile produrre immagini utili a un controllo dell’espressione del proprio voto. L’elettore consegna le schede al Presidente, che provvede inserirle nelle apposite urne e a registrare l’avvenuta espressione del voto ai suoi registri del seggio sia nella tessera elettorale. Non sono valide, le schede nulle, cioè quelle con segni non corrispondenti a quelli richiesti dalla legge che potrebbero consentire l’identificazione dell’elettore, nulle sono anche le schede con più di un voto. Il sistema elettorale indica le modalità attraverso le quali si svolgono le elezioni e ne disciplina gli effetti. Fino al 1993 l’Italia repubblicana ha avuto un sistema elettorale proporzionale puro, in virtù dl quale l’assegnazione dei seggi parlamentari avviene in proporzione ai voti ricevuti da ciascun partito. Questo sistema favoriva un’elevata rappresentatività a danno però della stabilità governativa, perché nessun partito politico era in grado di conquistare la maggioranza di seggi parlamentari. Il partito con la maggioranza relativa doveva quindi stringere alleanze con altre formazioni per poter andare al Governo. Queste alleanze hanno escluso sia le forze all’estrema destra, sia quelle all’estrema sinistra concentrandosi su posizioni centriste, con la partecipazione di 5 gruppi politici (pentapartito): DC, PSI e PRI. Queste coalizioni erano deboli perché costituite solo dopo le elezioni sulla base di programmi politici differenziati e le crisi di governo erano estremamente frequenti. Alla fine degli anni ’80 si avverte la necessità di modificare il sistema elettorale. Il referendum del 18 aprile 1993 la legge elettorale entra in vigore viene abrogata con quali l’83% di voti favorevoli, le leggi
  • 33. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 33 del 4 agosto 1993, n. 276 e n.277 introducono i nuovi sistemi elettorali per il Senato e per la Camera, che prevedono la ripartizione dei seggi per il 75 % secondo il sistema maggioritario e per il 25% secondo il metodo proporzionale. Dei 315 seggi senatoriali 232 sono assegnati con il sistema maggioritario in collegi uninominali: eletto senatore chi, ottiene nel proprio collegio il maggior numero di voti; gli 83 seggi rimanenti sono invece assegnati secondo il sistema proporzionale, sulla base di un unico collegio nazionale. Dei 630 seggi della Camera sono 475 sono assegnaticon il sistema maggioritario e 155 con il sistema proporzionale. Per l’elezione del Senato è prevista una scheda per l’elezione dei rappresentanti alla Camera dei deputati invece due schede elettorali, una per l’elezione con il sistema maggioritario e l’altra per il sistema proporzionale. In questo modo l’eletto ha a. una maggiore libertà nell’espressione delle proprie preferenze di voto; b. la possibilità di esprimere il voto a favore di partiti diversi sulle due schiere. Il seguito alla Legge 21 dicembre 2005, n. 270 il sistema ha un carattere proporzionale corretto, cioè con soglie di sbarramento che corrispondono alle percentuali di voto al di sotto delle quali un partito do una coalizione non hanno il diritto di accedere alParlamento. È poi previsto il previo di maggioranza che attribuisce alla coalizione o alla singola lista con il maggior numero di voti validi per un numero più elevati di rappresentanti eletti, affinché raggiunga il 55% dei seggi. Questo premio non scatta se l’esito delle elezioni garantisce di per sé alla coalizione (o alla lista) vincente un numero maggiore di eletti. Il premio di maggioranza viene applicato per la Camera su base nazionale, per il Senato su base regionale. Il Parlamento è l’organo titolare del potere legislativo. Poiché il popolo non può materialmente prendere decisioni riguardanti lo Stato i cittadini eleggono i loro rappresentanti in Parlamento, affinché questi si facciano portatori dei loro ideali e interessi. Il Parlamento italiano è composto da due Camere: la Camera dei deputati (630 membri) e il Senato della Repubblica (315 membri elettivi più i senatori a vita). Le Camere rimangono in carica per 5 anni (periodo denominato legislatura) ma possono essere sciolte anticipatamente dal Presidente della Repubblica se è impossibile formare una maggioranza in grado di sostenere un governo stabile. Poiché Camera dei deputati e Senato hanno gli stessi poteri,si parla di bicameralismo perfetto. Questa identità di funzioni è oggi ampiamente contestata ed esiste da tempo la proposta di modificare la Costituzione italiana per passare a un bicameralismo imperfetto, con compiti differenziali tra i due rami del Parlamento e con l’ipotesi di sostituire il Senato con una Camera delle Regioni che rappresenti gli interessi delle autonomie locali. La complessa organizzazione interna delle Camere è prevista nei regolamenti approvati a maggioranza assoluta. Ogni Camera ha un Presidente, eletto dalla stessa Camera di appartenenza che ha la funzione di
  • 34. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 34 dirigere i lavori dell’assemblea e di risolvere i dubbi di interpretazione relativi al regolamento nel rispetto del principio di imparzialità. La Costituzione prevede che: 1. il Presidente del Senato supplisca il Presidente della Repubblica nei casi di impedimento; 2. il Presidente della Camera presieda le riunioni in seduta comune del Parlamento; 3. entrambi siano consultati dal Presidente della Repubblica nell’ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere e quando si procede alla formazione di un nuovo Governo. L’Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da quattro vicepresidenti, otto sottosegretari e tre questori, svolge compiti di natura amministrativa e si occupa in particolare della gestione finanziaria della Camera. I membri di ciascuna Camera sono raggruppati secondo i partiti con il proprio Presidente, o capogruppo che lo rappresenta. L’insieme che organizza e programma l’attività parlamentare insieme con il Presidente della Camera. I Presidenti delle camere nominano le giunte parlamentari che si occupano dell’organizzazione interna e del funzionamento delle attività parlamentari. Le Commissioni permanenti sono composte da parlamentari di tutti i gruppi in proporzione al numero dei loro membri. Per poter essere eletti alla carica di parlamentari non devono sussistere cause di: 1. ineleggibilità. Sono ineleggibili i titolari di determinati uffici, quali sindaci dei Comuni con più di 20000 abitanti, i consiglieri regionali e coloro che hanno rapporti con Governi esteri (ad esempio, i diplomatici). Il principio di ineleggibilità si basa sul rispetto della parità dei candidati: chi ricopre determinati ruoli potrebbe infatti fare pressioni sugli elettori; 2. incompatibilità, cioè impedimenti giuridici all’elezione di altre cariche istituzionali. Le principali cause di incompatibilità sono stabilite da norme costituzionali e intercorrono:  tra senatore e deputato;  tra parlamentare e Presidente della Repubblica;  tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della Magistratura;  tra parlamentare e consigliere regionale;  tra parlamentare e giudice costituzionale. I membri del Parlamento: 1) sono i rappresentanti dei cittadini; 2) rimangono in carica per tutta la legislatura; (art. 67) “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. Le parole “senza vincolo di mandato” esprimono il principio di autonomia di ogni parlamentare, in base al quale i deputati e i senatori risultano liberi dagli interessi specifici degli elettori e possono operare in piena libertà a favore del benessere delPaese.
  • 35. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 35 3) beneficiano dell’insindacabilità, ossia non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni; 4) godono dell’immunità dagli arresti poi che è l’esecuzione di un eventuale mandato di arresto è subordinata al consenso della Camera di appartenenza (a parte l’ipotesi della flagranza di reato). L’immunità vale anche per le perquisizioni e per le intercettazioni telefoniche. L’emanazione delle leggi richiede uno specifico procedimento denominato iter legislativo che si articola in quattro fasi: 1) l’iniziativa: perché si attivi la funzione legislativa delle Camere occorre un’iniziativa legislativa che è esercitata: a. dal Governo che, per la sua funzione di indirizzo della politica e dell’economia del Paese, ha spesso la necessità di adeguare le norme in relazione agli obiettivi che si propone in questo caso prende il nome di disegno di legge. b. dai membri del Parlamento, a titolo individuale o collettivo; c. dai Consigli regionali; d. dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL); e. dal popolo (almeno 50'000 persone in possesso dei requisiti per l’elettorato attivo della Camera dei deputati). 2) la discussione e approvazione: la fase della discussione ed dell’approvazione svolge secondo diverse procedure. Esse sono: a. procedura ordinaria o procedura in sede referente, obbligatoria per alcune materie. Questa procedura inizia con l’esame preliminare della proposta o del disegno si legge che dopo aver studiato ne riferisce i contenuti fondamentali che, dopo un ulteriore esame, ne decide l’approvazione o il respingimento. È possibile che il Presidente della Camera o del Senato autorizzino diverse procedure. b. procedura decentrata (art. 72 c. 3 Cost.) in cui la proposta di legge viene esaminata, discussa e approvata o respinta solo dai membri della commissione competente (sede deliberante); c. procedura abbreviata che riduce i tempi di discussione e viene applicata ai provvedimenti più urgenti; d. procedura redigente in cui la commissione competente approva i singoli articoli della proposta di legge e l’assemblea l’intero progetto; Il procedimento legislativo deve ripetersi in ciascuna Camera e il testo deve essere identico in entrambi i rami del Parlamento (navetta parlamentare). Il progetto legislativo presentato alle Camere prende il nome di proposta di legge
  • 36. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 36 3) la promulgazione La legge viene presentata al Presidente della Repubblica cui spetta la promulgazione. Egli, se ritiene gravemente incostituzionale il testo che gli è stato presentato può esercitare il veto sospensivo, rimandando alle Camere e chiedendo una nuova deliberazione che tenga conto dei suoi rilievi. 4) la pubblicazione Dopo la promulgazione la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, a meno che la legge stabilisca un termine diverso. Il Parlamento ha il potere anche di emanare leggi costituzionali che hanno lo stesso rilevo della Costituzione e sono superiori sia alle leggi ordinarie sia a quelle sostanziali. Due sono i tipi di legge costituzionali: 1. leggi che modificano la Costituzione (leggi di revisione costituzionale); 2. leggi che regolano particolari materie per cui la Costituzione prevede una riserva di legge costituzionale . Le leggi costituzionali devono essere approvate due volte in ciascuna Camera, a distanza di almeno tre mesi l’una dall’altra, e devono raggiungere nella seconda votazione la maggioranza dei due terzi dell’assemblea (art. 138 Cost.). Se nella seconda votazione si raggiunge la maggioranza assoluta, ma non quella dei due terzi la legge è validamente approvata, ma può essere sottoposta a referendum costituzionale su iniziativa di 1/5 dei membri di una Camera, di 500'000 elettori o di cinque Consigli regionali. La legge costituzionale soggetta a referendum non è promulgata se non ottiene la maggioranza dei voti validi.
  • 37. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 37 L’articolo 93 afferma che “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri”, che è il massimo organo governativo. Il Consiglio dei ministri si riunisce a Palazzo Chigi su convocazione del Presidente del Consiglio che fissa l’ordine del giorno. Le sue riunioni, diversamente da quelle del Parlamento non sono pubbliche. Le deliberazioni adottate a maggioranza dei componenti, vincolano tutti i ministri. Se un ministro non è d’accordo per esprimere il suo dissenso può solo dare le dimissioni. Il Consiglio dei ministri ha i poteri di maggior rilievo politico, tra cui: 1- la determinazione della politica generale; 2- l’emanazione di disegni legge, decreti legge e regolamenti; 3- l’adozione delle decisioni fondamentali relative alla politica estera e a quella comunitaria. Il ruolo principale del Presidente del consiglio è garantire l’unità dell’azione di governo promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. Il Presidente del Consiglio non è superiore gerarchico dei ministri e non può dare loro ordini nell’ambito di loro competenze, ma in base alla Legge 440/1988 è legittimato a sospendere l’adozione di atti intrapresi dai ministri e ad impartire direttive collegate a decisioni maturate all’interno del Consiglio dei ministri. I ministri hanno: 1) una funzione politica come membri del Consiglio dei Ministri; v 2) una funzione amministrativa, per il loro ruolo di responsabili di settori della Pubblica amministrazione. I ministri non sono necessariamente membri del Parlamento; nella loro veste amministrativa (ministri con portafoglio): a. sono responsabili dell’organizzazione e dell’attività del Ministero che dirigono; b. possono emanare provvedimenti amministrativi, tra cui le circolari, che corrispondono a norme interne rivolte ai dipendenti del ministero. I ministri sono:  Affari Esteri;  Interno;  Economia e Finanze;
  • 38. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 38  Sviluppo economico;  Politiche agricole, alimentari e forestali;  Ambiente e Tutela del territorio;  Infrastrutture e trasporti;  Lavoro e Politiche sociali;  Salute;  Pubblica istruzione;  Università e Ricerca;  Beni e Attività culturali. Fanno parte del Governo anche altri organi previsti da una legge ordinaria, tra i quali rientrano: i viceministri, i sottosegretari e i commissari straordinari. La composizione del Governo ha natura politica, in quanto i suoi componenti sono scelti tra gli esponenti della maggioranza parlamentare da assicurare il mantenimento del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. In casi di particolare difficoltà il capo dello Stato può ricorrere a un Governo tecnico, composto da persone non appartenenti al Parlamento e scelte in base alle loro specifiche competenze in determinati settori. Solitamente i Governi tecnici rimangono in carica fino alla successiva fase elettorale. Il processo di formazione del Governo si articola fondamentalmente in: 1. fine legislatura; 2. voto degli italiani; 3. consultazioni, il Presidente della Repubblica individua la persona cui affidare l’incarico, in realtà le elezioni primarie del partito conferiscono al leader. 4. il conferimento dell’incarico, (con riserva) 5. formazione del consiglio dei ministri. Il Governo entra in carica dopo la prestazione del giuramento e deve, entro 10 giorni, ottenere da ciascuna Camera la fiducia sul proprio programma. Le Camere attraverso l’approvazione della mozione di fiducia, cioè un provvedimento motivato, votato per appello nominale, in modo da rendere il voto palese e da costringere i Parlamentari ad assumersi pubblicamente le proprie responsabilità. Il Governo rimane normalmente in carica 5 anni, sciogliendosi in concomitanza con la scadenza della legislatura. È possibile tuttavia che si verifichi una sua fine anticipata se viene meno il rapporto di fiducia verso il Parlamento in seguito a contrasti tra i partiti della maggioranza parlamentare. Il governo si dimette e si verifica la crisi extraparlamentare.
  • 39. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 39 Sono decisamente meno frequenti le crisi parlamentari, provocata da un voto di sfiducia di una Camera, che può avvenire attraverso l’approvazione di una mozione di sfiducia, o in seguito a specifica richiesta di verifica da parte dello stesso Governo. 1. Funzione di indirizzo politico che consiste essenzialmente nel: - guidare la politica generale del Paese, - programmare l’andamento dell’economia, - coordinare i rapporti con altri Stati. Nello svolgere questa funzione il Governo: c. Esercita iniziativa legislativa emanando atti con forza di legge; d. Predispone il Bilancio dello Stato manovrando la spesa pubblica; e. Controlla il credito attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; f. Dirige la politica estera attraverso il ministro competente. L’attività politica del Governo trova espressione nel programma (predisposto dal Presidente del Consiglio, con l’appoggio delle forze politiche che lo sostengono) dove vengono indicati i principali obiettivi che si intendono raggiungere in ambito economico, fiscale, monetario e sociale. 2. Funzione esecutiva o amministrativa del Governo consiste nella direzione della Pubblica amministrazione e corrisponde all’insieme degli atti attraverso i quali il Governo si propone di realizzare in modo concreto gli interessi della collettività nei diversi settori amministrativi, quali sanità e pubblica istruzione. 3. Funzione normativa che traduce in pratica le decisioni assunte nell’ambito della funzione dell’indirizzo politico;  Quindi il Governo può emanare di propria iniziatica, in casi eccezionali di urgenza e necessità, atti con forza di legge denominati decreti legge che entrano in vigore il giorno della pubblicazione; nello stesso giorno devono però essere presentati alle Camere che a loro volta devono convertirli in legge entro 60 giorni, pena la loro decadenza; In base alla Legge 400/1988 non è possibile tramite questi normativi, disciplinare le materie per cui la Costituzione ammette esclusivamente la procedura legislativa ordinaria (es. approvazione del Bilancio) o conferire deleghe legislative. Inoltre i decreti non convertiti in legge entro 60 giorni non possono essere riproposti dal Governo (divieto di reiterazione), a meno che si verifichino nuovi presupposti o siano cambiate sostanzialmente le norme;
  • 40. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 40  Su specifica richiesta del Parlamento, espressa attraverso una legge delega, il Governo può emanare i decreti legislativi, il cui scopo è quello di facilitare l’emanazione di leggi che vertono su materie l’emanazione di leggi che vertono su materie complesse sul piano tecnico o molto dettagliate. Il primo comma dell’articolo 87 della Costituzione afferma “Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”. Capo dello Stato non significa che al Presidente è riconosciuta una supremazia di potere, ma nel senso che egli è il garante della Costituzione e, in tale veste, deve fare in modo di ottenere un buon funzionamento di tutti gli organi dello Stato. Svolge quindi un’importantissima funzione di coordinamento del sistema costituzionale, controllando gli organi pubblici e intervenendo con decisioni di fronte a una loro eventuale inerzia. È importante il potere di esternazione del Presidente della Repubblica che gli consente di “richiamare all’ordine” gli organi dello Stato attraverso messaggi pubblici. È inoltre rilevante la sua attività di mediazione tra i partiti politici, soprattutto nelle crisi di governo. Il presidente rappresenta infine l’unità nazionale. Per essere eletto Presidente della Repubblica occorrono tre requisiti: 1. Cittadinanza italiana; 2. Età superiore ai 50 anni; 3. Il godimento de0i diritti civili e politici. Nella nostra forma di Governo parlamentare l’elezione compete al Parlamento. Le Camere, in seduta comune e con una composizione allargata ai rappresentanti regionali (3 per ogni Regione, 1 per la Valle d’Aosta) eleggono con voto segreto il Presidente della Repubblica con una maggioranza qualificata (2/3) nelle prime tre votazioni e assoluta a partire dalla terza. Ciò per garantire la scelta di una persona che svolga il ruolo presidenziale con assoluta imparzialità (super partes) indipendentemente dalla propria ideologia e dall’appartenenza a un determinato schieramento politico.
  • 41. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 41 Il ruolo presidenziale è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o privata (art. 84 c. 2 Cost.) perché deve essere adempiuto senza interferenze collegabili ad altre attività svolte contemporaneamente dal Presidente. Il Presidente della Repubblica rimane in carica 7 anni e può essere rieletto. La cessazione della carica può avvenire per: 1. scadenza del mandato; 2. dimissioni (es. Leone); 3. destituzione in caso di condanna penale - attentato alla Costituzione (complotto o scopo personale); - alto tradimento. 4. Impedimento permanente, quale una malattia invalidante (es. il Presidente Antonio Segni, colpito da trombosi celebrale). Tra i poteri del capo dello Stato ci sono: a) presidenza del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura); b) nomina di 5 giudici della Corte Costituzionale; c) potere legislativo (decreto presidente della repubblica dpr); d) potere esecutivo, in quanto capo della forze armate; e) concessione della grazia; f) scioglimento anticipato delle Camere. Lo scioglimento anticipato delle Camere, previsto dall’art. 88, una volta sentito il parere, non vincolate, dei Presidenti delle due Camere. Sono possibili fondamentalmente tre ragioni per lo scioglimento anticipato: 1. lo scioglimento funzionale nel caso in cui il Parlamento non sia in grado di svolgere le sue funzioni e di consentire la formazione di un Governo; 2. lo scioglimento di adeguamento se manca la corrispondenza delle Camere e l’orientamento politico dei cittadini espresso in caso di elezioni amministrative; 3. lo scioglimento tecnico in seguito all’approvazione di una legge di rilievo costituzionale che abbia influenza sulla struttura del Parlamento. Il Presidente non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo incarico (semestre bianco) a meno che tale periodo coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura.
  • 42. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 42 La Costituzione per la sua supremazia normativa è rigida; per poterla modificare il Parlamento deve approvare le leggi di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) che richiedono un’ampia maggioranza. Le leggi ordinarie (emanate dal parlamento) e quelle sostanziali (emanate dal Governo). Non possono contrastare con la Costituzione; per garantire il rispetto di questo principio esiste un organo speciale, la Corte Costituzionale che esprime giudizio di legittimità delle leggi. La Corte Costituzionale, chiamata Consulta, dal nome del palazzo romano dove si riunisce è un organo cui compete il rispetto della Costituzione da parte delle norme giuridiche. All’interno dell’Assemblea costituente l’idea di introdurre un organo di controllo costituzionale non fu inizialmente accolta da tutte le forze politiche, qualcuno la definì un’idea pericolosa. I partiti di sinistra la ritenevano un’istituzione in qualche modo antidemocratica perché poche persone potevano annullare le leggi votate dal Parlamento, organo rappresentativo del popolo. Alla fine prevalse però la convinzione che dovesse mettere in primo piano la certezza del diritto, e di conseguenza, fu istituito un organismo che interpretano e le riconoscono di esattezza la Corte costituzionale. La Corte costituzionale è composta da 15 giudici: 5 eletti a scrutinio segreto dal Parlamento con la maggioranza dei 2 3⁄ nei primi 3 scrutini e dei ¾ dal quarto; ciò per assicurare un ampio accordo politico e tutelare l’opposizione. 5 dal capo dello Stato; 5 dalle supreme magistrature dello Stato (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Corte di Cassazione). Possono essere eletti: 1- magistrati delle giurisdizioni più alte; 2- gli avvocati con più di 20 anni di esercizio professionale; 3- professori universitari di materie giuridiche. I giudici costituzionali entrano in carica dopo il giuramento di fedeltà alla Repubblica prestato davanti al capo dello Stato restano in carica 9 anni e non sono rieleggibili e i loro poteri possono essere prorogati diversamente da quanto può cadere per i membri delle Camere e del Governo. Come i parlamentari beneficiano dell’immunità dagli arresti e dell’insindacabilità cioè non sono perseguibili per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Sono inoltre
  • 43. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 43 inamovibili, nel senso che la Corte Costituzionale può sospenderli o rimuoverli dall’incarico per gravi mancanze nell’esercizio delle proprie funzioni o per sopravvenuta incapacità fisica o civile. La carica di giudice costituzionale è incompatibile con ogni altra attività in impieghi pubblici o privati; l’eventuale dichiarazione di decadenza dalla carica per incompatibilità compete alla stessa Corte costituzionale. I componenti della Corte eleggono un Presidente che rimane in carica per tre anni e può essere rieletto. Egli: 1-rappresenta la Corte; 2-coordina le attività convocandone e presiedendone le riunioni e stabilendo il calendario dei lavori. In caso di parità di voti nelle deliberazioni è il suo voto a decidere. Per deliberare devono essere presenti almeno undici giudici e a maggioranza assoluta. La decisione si considera comunque adottata da tutti i giudici e i giudici dissenzienti non possono far trapelare all’esterno la loro opinione. Le deliberazioni della Corte hanno la natura giuridica di sentenze sono obbligatorie verso tutti e definitive in quanto non possono essere impugnate davanti ad altri organi. A) La Corte costituzionale ha il potere di giudicare le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi ordinarie, degli atti aventi forza di legge (decreti legge e legislativi), delle leggi regionali e degli statuti delle Regioni ordinarie con il potere di annullare queste norme nel caso in cui contrastino con la Costituzione. Non può però agire di sua iniziativa, ma è necessario che qualcuno ne chieda l’intervento o per via incidentale o per via diretta. 1- Il procedimento incidentale inizia da un qualsiasi giudizio (penale, civile o amministrativo; se il magistrato ritiene di sua iniziativa o su proposta delle parti che la legge da applicarsi al processo non sia conforme alla costituzione, può sospendere il processo e, attraverso la cosiddetta eccezione di costituzionalità, rimettere al giudizio della corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Se la proposta è stata avanzata da una delle parti del processo il giudice, che prende il nome giuridico di giudice a quo deve prima verificare che la richiesta sia rilevante, cioè indispensabile per la corretta conclusione del processo, e non manifestamente infondata, cioè che abbia un minimo di fondamento. Al termine della propria valutazione, il giudice potrà dichiarare la questione rilevante e non manifestamente infondata, rilevante oppure no. Solo nel primo caso il processo viene sospeso e si delega alla Corte la questione di legittimità;
  • 44. DIRITTO 2014 - 2015 Chiara Ponti V A Pag. 44 2- La via diretta riguarda le controversie sulle leggi promosse dallo Stato contro le Regioni o dalle regioni contro lo Stato, allo scopo di tutelare le competenze di ciascuno in ambito legislativo. La Corte costituzionale ha il compito di decidere se una legge regionale ecceda la competenza di una regione o se sia una legge dello Stato a invadere la competenza legislativa regionale. Le sentenze della Corte Costituzionale possono essere: 1- di rigetto: la Corte giudica infondato il dubbio di incostituzionalità, esse vincolano solo le parti, cioè hanno efficacia inter partes; 2- di accoglimento: la Corte riconosce la disposizione di legge illegittima costituzionalmente e la annulla con efficacia retroattiva ed erga omnes, cioè verso tutti. Le sentenze della Corte costituzionale, come stabilisce l’articolo 137 della Costituzione non sono contestabili in appello. B) Tra gli organi dello Stato, o tra lo Stato e una Regione, oppure tra le Regioni, possono sorgere conflitti di attribuzione quando ciascuno dei soggetti coinvolti rivendica una data competenza o reputa l’atto dell’altro lesivo di un proprio potere (art 134 Cost.). La Corte Costituzionale può essere chiamata a risolvere il conflitto stabilendo, tramite sentenza, a chi spettino effettivamente le funzioni oggetto della contesa. Il giudizio della Corte è previsto solo per i conflitti che sorgono tra organi che appartengono a poteri diversi. I conflitti di attribuzione tra lo Stato e una Regione, oppure tra le Regioni possono riguardare solo atti di natura non legislativa; rientrano pertanto in questa area gli atti normativi non legislativi come i regolamenti e gli atti amministrativi come le circolari ministeriali. C) Se il capo dello Stato viene messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune per alto tradimento o attentato alla Costituzione è competenza della Corte Costituzionale giudicarlo. In questo caso la composizione della Corte si allarga a comprendere, oltre i 15 giudici ordinari, 16 giudici aggregati eletti a sorte da un elenco di cittadini di età non inferiore ai 40 anni steso ogni 9 anni dal Parlamento. La Corte può disporre la sospensione dalla carica del capo dello Stato. Il giudizio prevede le seguenti fasi: 1- L’istruttoria: in cui il presidente della Corte indaga e interroga il Presidente della Repubblica; 2- L’udienza: in cui ha luogo il dibattimento basato sul contraddittorio tra accusa e difesa;