1. 1
Periodo dal 1 al 31 Dicembre 2020
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
DICEMBRE 202O
A cura del Dott. Marco Grondacci
1
Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2. 2
Sommario
ACQUE TUTELA GESTIONE....................................................................................................5
Qualità delle acque destinate al consumo umano (Normativa Comunitaria) .....................5
Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua
(Normativa Nazionale)...............................................................................................................8
Canoni regionali per l’installazione reti di comunicazione elettronica su beni del demanio
idrico (Giurisprudenza Nazionale)...........................................................................................9
Concessioni grandi derivazioni canone aggiuntivo unico per proroga (Giurisprudenza
Costituzionale)............................................................................................................................9
AREE PROTETTE -BIODIVERSITÀ......................................................................................11
Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in
Europa (Normativa Comunitaria)..........................................................................................11
Ampliamento Parco Regionale ed efficacia Misure di Salvaguardia (Giurisprudenza
Costituzionale)..........................................................................................................................11
Tutela prati naturali (Giurisprudenza Nazionale)................................................................11
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.............................................................13
Migliori tecnologie disponibile per le emissioni da trattamento di superficie con solventi
organici (Normativa Comunitaria).........................................................................................13
BENI PAESAGGISTICI.............................................................................................................14
Piano Paesaggistico e principio leale collaborazione Stato Regione (Giurisprudenza
Nazionale) .................................................................................................................................14
ECOCERTIFICAZIONI.............................................................................................................16
Linee guida per l’utente ai fini della adesione volontaria delle organizzazioni ad EMAS
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................16
Criteri Ecolabel per i prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e
sporte di carta (Normativa Comunitaria)..............................................................................16
Criteri Ecolabel per display elettronici (Normativa Comunitaria).....................................16
Criteri Ecolabel per prodotti tessili e alle calzature (Normativa Comunitaria) ................16
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................17
Norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................17
Monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................17
Percentuale delle quote di gas serra destinate a essere messa all’asta dagli Stati membri
nel periodo 2021-2030 (Normativa Comunitaria).................................................................18
Procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni gas serra (Giurisprudenza
Comunitaria) ............................................................................................................................18
Conclusioni Comuni delle Istituzioni UE su priorità e obiettivi strategici per il periodo
2020-2024 (Normativa Comunitaria) .....................................................................................19
ELETTROMAGNETISMO........................................................................................................20
3. 3
Canoni regionali per l’installazione reti di comunicazione elettronica su beni del demanio
idrico (Giurisprudenza Nazionale).........................................................................................20
ENERGIA.....................................................................................................................................21
Discarico e chiusura conti impresa comune celle a combustibile (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................21
Procedura di modifica impianti da FR e titoli abilitativi (Giurisprudenza Nazionale).....21
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................23
Progetti di R&S per l’economia circolare (Normativa Nazionale)......................................23
Indici di riferimento e fattori ambientali per misurare la performance dei fondi di
investimento (Normativa Comunitaria).................................................................................23
Conclusioni Comuni delle Istituzioni UE su priorità e obiettivi strategici per il periodo
2020-2024 (Normativa Comunitaria) .....................................................................................24
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................25
Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................25
Diritti degli interessati nel trattamento dei dati personali (Normativa Comunitaria)......25
Individuazione beni di rilevanza strategica nazionale (Normativa Nazionale)..................26
Regolamento per la individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (Normativa Nazionale)...........................29
MARE ...........................................................................................................................................31
Modifiche al Codice Nautica da Diporto (Normativa Nazionale)........................................31
Tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................31
MOBILITA SOSTENIBILE.......................................................................................................33
Discarico e chiusura conto impresa comune Clean Sky 2 (Normativa Comunitaria)......33
Funzione di coasting a motore acceso nelle autovetture con motore a combustione interna
e nelle autovetture ibride elettriche non a ricarica esterna (Normativa Comunitaria).....33
Finanziamenti filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti
per il trasporto (Normativa Nazionale)..................................................................................33
OZONOSFERA............................................................................................................................35
Quote di sostanze controllate a tutela della ozonosfera (Normativa Comunitaria).........35
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................36
Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza (Normativa Nazionale) ...............36
Riduzione convenzioni di lavoro presso il Ministero dell’Ambiente (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................36
Stato di previsione del Ministero dell’Ambiente 2021 (Normativa Nazionale)..................37
PROTEZIONE CIVILE..............................................................................................................38
Dipartimento Protezione Civile (Normativa Nazionale) ......................................................38
RIFIUTI........................................................................................................................................39
4. 4
Contenuti minimi delle istanze per l’approvazione dei Piani di caratterizzazione di aree
nei SIN (Normativa Nazionale)...............................................................................................39
Specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................39
Risorse proprie UE e aliquota su rifiuti in plastica non riciclati (Normativa Comunitaria)
....................................................................................................................................................40
Controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................40
Modifiche regolamento spedizioni rifiuti (Normativa Comunitaria)..................................41
Sospensioni verifiche dei responsabili tecnici gestione rifiuti (Normativa Nazionale)......41
Iscrizioni Albo Gestori proroga termini (Normativa Nazionale) ........................................42
Iscrizioni Albo Gestori e nuova definizione di rifiuti urbani (Normativa Nazionale).......42
Dati personali trattabili per la gestione del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti in
epoca Covid19: la posizione del Garante della Privacy (Normativa Nazionale)................44
Piani regionali e criteri localizzazione impianti gestione rifiuti (Giurisprudenza
Nazionale) .................................................................................................................................45
Gruppo di lavoro per stesura decreti criteri operazioni di recupero (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................47
Etichettatura imballaggi per raccolta, recupero e riciclaggio (Normativa Nazionale) .....47
SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................48
Stato delle Entrate della Agenzia europea per le sostanze chimiche (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................48
Modifiche al Regolamento REACH (Normativa Comunitaria) ..........................................48
Importazione di talune sostanze chimiche (Normativa Comunitaria)................................48
VIA – VAS ....................................................................................................................................49
Piano regionale promozione idrogeno e deroga alla VAS (Giurisprudenza Nazionale) ...49
5. 5
ACQUE TUTELA GESTIONE
Qualità delle acque destinate al consumo umano (Normativa Comunitaria)
La Direttiva UE 2020/2184 ha ripubblicato con modifiche e superandola la vecchia Direttiva
98/83/CE che stabiliva il quadro giuridico inteso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi
derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la
salubrità e la pulizia.
La nuova Direttiva ha quindi l’obiettivo puntando a migliorare l’accesso universale a tali acque
nell’Unione. A tale scopo, è necessario fissare a livello di Unione prescrizioni minime che tutte le
acque destinate a tal fine dovrebbero soddisfare
Definizione di acque destinate al consumo umano
a) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la
preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere
dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante
cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente;
b) tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la
conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo
umano;
La nuova Direttiva non si applica alle acque minerali (2)e medicinali (3) riconosciute dalla normativa
vigente.
Condizioni per considerare le acque destinate al consumo umano salubri e pulite
a) tali acque non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o
concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) tali acque soddisfano i requisiti minimi di cui all’allegato I, parti A, B e D
c) gli Stati membri hanno adottato ogni altra misura necessaria per soddisfare gli articoli da 5
a 14 come di seguito sintetizzati
Standard di qualità (articolo 5)
Per i parametri che figurano nell’allegato I, gli Stati membri fissano valori applicabili alle acque
destinate al consumo umano
Punti di rispetto dei parametri dell’allegato I
Punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati. In particolare:
1. per le acque dei rubinetti domestici il rischio si trasferisce come responsabilità sugli utenti
solo nel caso in cui la violazione dei parametri dipenda dal sistema di distribuzione
domestico e cattiva manutenzione dello stesso
2. per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque
fuoriescono dalla cisterna;
3. per le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori, nel punto
in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;
4. per le acque destinate al consumo umano utilizzate in un’impresa alimentare, nel punto in
cui sono utilizzate in tale impresa.
2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0054
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02001L0083-20121116&from=IT
6. 6
Caso in cui le acque dei rubinetti non siano conformi ai parametri dell’allegato I (articolo 6)
In questo gli Stati membri assicurano che siano prese misure appropriate per ridurre o eliminare il
rischio di non conformità ai valori di parametro — ad esempio offrendo ai proprietari consulenza
sugli eventuali provvedimenti correttivi da adottare — e, se necessario, siano prese altre misure,
quali adeguate tecniche di trattamento, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque
prima della fornitura al fine di ridurre o eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di
parametro dopo la fornitura; e
i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti
correttivi supplementari da adottare.
Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio (articolo 7)
Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acque
destinate al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che copra l’intera
catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all’estrazione, al trattamento, allo
stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua, fino al punto in cui i valori devono essere rispettati.
Valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate
al consumo umano (articolo 8)
Gli Stati membri assicurano che la valutazione del rischio consista:
1. una caratterizzazione dei bacini idrografici per i punti di estrazione ;
2. l’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nei bacini idrografici per i punti di
estrazione e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualità
delle acque destinate al consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili rischi
che potrebbero causare il deterioramento della qualità dell’acqua, nella misura in cui ciò
possa rappresentare un rischio per la salute umana ;
3. un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o entrambe
per i punti di estrazione o nelle acque non trattate di pertinenti parametri, sostanze o
inquinanti selezionati (vedi elenco lettera c) paragrafo 2 articolo 8).
In particolare relativamente ai pericoli di cui al punto 2 gli Stati membri possono utilizzare l’esame
dell’impatto delle attività umane svolto a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE (4),
nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell’allegato II, punti
1.4 (5), 1.5 (6), e da 2.3 (7) a 2.5 (8), di detta direttiva. Per il testo completo della Direttiva
200/60/CE vedi il seguente link https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120
4 « 1. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico
internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II
e III, e completati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva: un'analisi delle caratteristiche del
distretto, un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, e
un'analisi economica dell'utilizzo idrico. 2. Le analisi e gli esami di cui al paragrafo 1 sono riesaminati ed
eventualmente aggiornati entro tredici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei
anni. »
5
Stima e individuazione dell'inquinamento significativo da fonte puntuale, in particolare l'inquinamento dovuto alle
sostanze elencate nell'allegato VIII, proveniente da attività e impianti urbani, industriali, agricoli e di altro tipo,
6
Gli Stati membri effettuano una valutazione della vulnerabilità dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle
pressioni così individuate.
7
Riesame dell'impatto delle attività umane sulle acque sotterranee
8
Riesame dell'impatto dell'inquinamento sulla qualità delle acque sotterranee
7. 7
Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura (articolo 9)
Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore di acqua effettui una valutazione e gestione del
rischio del sistema di fornitura.
In particolare gli stati membri nel fare detta valutazione dovranno
1. effettuare una descrizione del sistema di fornitura dal punto di estrazione, al trattamento,
allo stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua, fino al punto di erogazione e i pericoli e gli
eventi pericolosi nel sistema di fornitura e includa una valutazione dei rischi che essi
potrebbero rappresentare per la salute umana attraverso l’uso delle acque destinate al
consumo umano, tenendo conto dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, da perdite e
condutture con perdite;
2. sulla base di detta valutazione dovranno predisporre le misure di gestione del rischio in
particolare la definizione e attuazione delle misure di controllo per la prevenzione e
l’attenuazione dei rischi individuati nel sistema di fornitura che potrebbero compromettere
la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Monitoraggio (articolo 13)
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di assicurare che sia effettuato un
monitoraggio regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano conformemente al
presente articolo e all’allegato II, parti A e B, al fine di verificare se le acque messe a disposizione
dei consumatori soddisfino i requisiti della presente direttiva, in particolare i valori di parametro
fissati a norma dell’articolo 5. I campioni di acqua destinati al consumo umano sono prelevati in
modo tale da essere rappresentativi della qualità delle acque nel corso dell’anno.
Informazione del pubblico (articolo 17)
Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti riforniti con acqua destinata al consumo
umano ricevano le seguenti informazioni periodicamente e almeno una volta all’anno, senza
doverne fare richiesta, e nella forma più appropriata e facilmente accessibile, per esempio nella
bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti:
a) le informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i
parametri indicatori;
b) il prezzo dell’acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;
c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione,
nonché le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali
informazioni sono a disposizione del fornitore di acqua;
d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con il consumo medio di un
nucleo familiare, se applicabile, conformemente alla lettera c);
e) un link al sito web contenente le informazioni di cui all’allegato IV.
Recepimento (articolo 24)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi agli articoli da 1a 18 e all’articolo 23 e agli allegati da I a V entro il 12
gennaio 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
8. 8
Obbiettivi per alcuni inquinanti specifici (articolo 25)
Entro il 12 gennaio 2026 gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le acque
destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, per
quanto riguarda: bisfenolo A, clorato, clorite, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS (9) — totale,
somma di PFAS e uranio.
TESTO DIRETTIVA UE 2020/2184 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L2184&from=IT#d1e873-1-1
Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua (Normativa
Nazionale)
L’articolo 31-duodecies della legge n° 176 del 18 dicembre 2020 prevede che al fine di garantire la
riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e
degli altri enti competenti, nonche' la produzione di energia elettrica mediante impianti
alimentati da biomassa, il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi
d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti
l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilità e
rintracciabilità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2
marzo 2010 (10)e sono conseguentemente considerati «biomassa e biogas derivanti da prodotti
agricoli, di allevamento e forestali» ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto nonche' inclusi
nella tabella B del medesimo decreto.
Il Decreto 2 marzo 2010 disciplina la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia
elettrica. Il riferimento alla tabella B riguarda la lettera c) articolo 2 del Decreto relativamente alla
definizione di biomassa da filiera corta definita come la biomassa e il biogas prodotti entro il
raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto
raggio é misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione
dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione
della biomassa, individuato sulla base della suddetta tabella B.
TESTO LEGGE 176/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-12-24&atto.codiceRedazionale=20A07144&elenco30giorni=false
9
https://www.arpa.veneto.it/arpav/pagine-generiche/sostanze-perfluoro-alchiliche-pfas
10
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/05/05/10A05115/sg
9. 9
Canoni regionali per l’installazione reti di comunicazione elettronica su beni del demanio idrico
(Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 246 depositata il 25 novembre 2020 e pubblicata il
2/12/2020 ha giudicato la legittimità costituzionale di una norma regionale che prevede, in caso di
occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e la fornitura di reti e per l’esercizio dei
servizi di comunicazione elettronica, così come per l’installazione e gestione di sottoservizi e di
impianti di sostegno di servizi fuori suolo, l’obbligo del soggetto richiedente al pagamento dei
canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale, oltre al versamento degli altri oneri previsti
dalla normativa vigente in materia.
La Corte Costituzionale prima di tutto rileva che la materia oggetto di detta norma regionale non è
il governo del territorio. La Corte rileva che la disposizione censurata prevede il pagamento di
canoni a carico degli operatori della comunicazione, in relazione a tutte le ipotesi nelle quali
l’esercizio della relativa attività renda necessaria l’occupazione di beni del demanio idrico; il
canone è, infatti, previsto «per l’installazione e fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di
comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di
sostegno di servizi fuori suolo». Detta disposizione va, pertanto, ricondotta alla materia
«ordinamento della comunicazione», laddove disciplina l’imposizione di oneri pecuniari.
La Corte Costituzionale ha da tempo affermato che l’art. 93 del cod. comunicazioni elettroniche
costituisce espressione di un principio fondamentale della materia, «in quanto persegue la finalità
di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la
previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni» (sentenze: n. 336 del 2005 11 ;
n. 47 del 2015 12 , n. 272 del 2010 13 , n. 450 del 2006 14 ).
La norma censurata si pone, infatti, in netto contrasto con tale principio, poiché impone agli
operatori delle comunicazioni una prestazione pecuniaria che rientra nell’ambito di quelle colpite
dal divieto.
In ordine alla finalità perseguita dall’art. 93 del citato cod. comunicazioni elettroniche, questa
Corte ha inoltre precisato che, in mancanza di tale divieto, ogni singola Regione «potrebbe
liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio,
con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni,
per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti» (sentenza n. 272 del 2010).
Si deve, perciò, escludere che, come invece ritenuto dalla Regione resistente, la riserva di legge
contenuta nell’art. 93 consenta anche un intervento del legislatore regionale.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 246/2020 :
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=246
Concessioni grandi derivazioni canone aggiuntivo unico per proroga (Giurisprudenza Costituzionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 256 depositata 1 dicembre 2020 e pubblicata il 2 ha
giudicato la legittimità costituzionale della norma nazionale che recita: “Le somme incassate dai
comuni, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute
dagli stessi comuni”
La Corte dichiara la fondatezza della illegittimità costituzionale di detta norma secondo le ragioni
di seguito riportate.
11
https://www.giurcost.org/decisioni/2005/0336s-05.html
12
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=47
1313
https://www.giurcost.org/decisioni/2010/0272s-10.html
14
https://www.giurcost.org/decisioni/2006/0450s-06.html
10. 10
Intanto una premessa in fatto. Il giudice rimettente espone, in fatto, che la società A2A spa è
titolare di una concessione di grande derivazione d’acqua ad uso idroelettrico esercitata nel
Comune di Montereale Valcellina. Per gli anni 2006 e 2007 la concessionaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 486, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», ha versato al Comune di
Montereale Valcellina, a titolo di canone aggiuntivo unico, la somma complessiva di euro
29.368,80. A seguito della sentenza n. 1 del 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato
illegittimo il citato art. 1, comma 486, della legge n. 266 del 2005, A2A spa ha chiesto al Comune di
Montereale Valcellina la restituzione della somma indicata.
Secondo la Corte Costituzionale la nuova norma ora censurata tende a riprodurre la norma
dichiarata incostituzionale. Sul punto la costante giurisprudenza della Corte a avuto più volte
modo di affermare che la violazione del giudicato costituzionale sussiste non solo laddove il
legislatore intenda direttamente ripristinare o preservare l’efficacia di una norma già dichiarata
incostituzionale, ma ogniqualvolta una disposizione di legge intenda mantenere in vita o
ripristinare, sia pure indirettamente gli effetti della struttura normativa, che aveva formato
oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. Pertanto, il giudicato costituzionale è violato
non solo quando è adottata una disposizione che costituisce una mera riproduzione di quella già
ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire e
raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti.
L’esito normativo ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 1 del 2008 – la cui
riproduzione è dunque preclusa al legislatore – consisteva non solo nella previsione di una proroga
(decennale) delle concessioni di grande derivazione d’acqua, ma altresì nella introduzione a carico
dei concessionari di un canone aggiuntivo, quale corrispettivo della proroga.
La nuova norma nazionale ha riproposto la proroga, sebbene per una durata inferiore (cinque
anni, estensibili per altri sette anni) e senza prevedere espressamente l’imposizione di un canone
aggiuntivo, ma autorizzando – con la versione originaria della disposizione censurata – il
trattenimento delle somme a tale titolo versate in precedenza (ai Comuni e allo Stato) dai
medesimi concessionari. Dunque, la sostanza della volontà dello stesso legislatore (così si esprime
la sentenza n. 5 del 2017) è nel senso di raggiungere, con la nuova disciplina, un risultato
corrispondente a quello dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 1 del 2008.
A nulla varrebbe sostenere che, di fatto, i concessionari potrebbero effettivamente avere goduto,
almeno per gli anni 2006 e 2007, dei beni oggetto di concessione oltre la naturale scadenza di
quest’ultima, sicché il versamento di una somma troverebbe comunque giustificazione in un
vantaggio di cui avrebbero beneficiato.
Premesso che il canone aggiuntivo in questione si configurava prevalentemente come
corrispettivo del beneficio della proroga, il giudice a quo, come la stessa parte privata, sia pur con
riferimento al solo rapporto concessorio oggetto del giudizio principale, attestano che la scadenza
originaria della concessione rilasciata alla società A2A spa era successiva alla sentenza n. 1 del
2008.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 256/2020 :
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=256
11. 11
AREE PROTETTE -BIODIVERSITÀ
Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa
(Normativa Comunitaria)
Con Decisione (UE) 2020/1830 del Consiglio del 27 novembre 2020 è stata definita la posizione da
adottare a nome dell’Unione europea alla 40a
riunione del comitato permanente della
convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa -
Convenzione di Berna (15)
Secondo la Decisione la posizione da adottare a nome dell’Unione, per quanto riguarda le
questioni di sua competenza, nella 40a riunione del comitato permanente della convenzione
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa è quella di
presentare una mozione per rinviare alla 41a riunione del comitato permanente la votazione sulla
proposta di emendamento della convenzione volta a includervi clausole finanziarie e sostenere la
conclusione di un accordo parziale allargato che istituisca un fondo di sostegno per l’attuazione
della convenzione sulla base del progetto presentato al comitato permanente.
TESTO DECISIONE 2020/1830 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1830&from=IT
Ampliamento Parco Regionale ed efficacia Misure di Salvaguardia (Giurisprudenza Costituzionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 276 depositata il 21 dicembre 2020 e pubblicata lo stesso
giorno ha giudicato la costituzionalità di normativa regionale che prevedeva l’ampliamento del
perimetro di un Parco Regionale e le modalità di applicazione delle relative misure di salvaguardia
in attesa dell’adeguamento del Piano del Parco.
La Corte dichiara non fondate tutte le questioni di costituzionalità sollevate.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 276/2020:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=276
Tutela prati naturali (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 281 depositata il 23 dicembre 2020 e pubblicata lo stesso
giorno ha giudicato la costituzionalità di una norma regionale che introduce un termine di trenta
giorni per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi da parte dell’organizzatore, dopo le attività
autorizzate ai sensi della legge regionale concernente le manifestazioni motoristiche, ciclistiche e
nautiche, con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, per l’utilizzo temporaneo di
beni del demanio idrico regionale funzionali all’organizzazione e allo svolgimento delle predette
manifestazioni. Inoltre, si dispone che per tale lasso di tempo non si applichi il divieto di interventi
di riduzione di superficie sui prati stabili.
Secondo la sentenza qui riportata le autorizzazioni per le citate manifestazioni sono sottoposte al
parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali, qualora il
transito interessi SIC e ZPS o ricada in aree protette, biotopi e prati stabili. Tale parere, tra l’altro, è
adottato al solo fine di accertare che il tracciato non ricada in dette aree, ove dunque deve
ritenersi escluso che le attività in questione possano essere autorizzate.
Infatti, pur venendo introdotto uno specifico caso di deroga al divieto di riduzione di superficie,
resta fermo quanto previsto dalla normativa regionale in materia, secondo cui tali deroghe devono
15
https://www.minambiente.it/pagina/convenzione-di-berna
12. 12
comunque avvenire compatibilmente con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di
conservazione della biodiversità. Di conseguenza, l’attività consentita ai sensi delle norme oggetto
di censura non potrebbe comunque svolgersi in pregiudizio della disciplina sugli habitat naturali,
né essere effettuata nei siti individuati dal d.P.R. n. 357 del 1997. Così ricostruito e interpretato il
contesto normativo, pertanto, è possibile ritenere le disposizioni impugnate compatibili con gli
standard di tutela ambientale fissati dallo Stato riguardo alla conservazione degli habitat naturali.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 281/2020:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=281
13. 13
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Migliori tecnologie disponibile per le emissioni da trattamento di superficie con solventi organici
(Normativa Comunitaria)
L’articolo 13 della Direttiva 2010/75/UE (16) prevede che attraverso una procedura di
concertazione a livello della UE si producano delle linee guida per le MTD delle attività di cui
all’allegato I della predetta Direttiva (attività assoggettate ad AIA).
Le conclusioni delle MTD costituiscono riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione
Con Decisione di Esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione del 22 giugno 2020 Sono
adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con
solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti
chimici riportate in allegato.
TESTO DECISIONE 2020/2009 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=IT
16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0075&from=IT#d1e1444-17-1
14. 14
BENI PAESAGGISTICI
Piano Paesaggistico e principio leale collaborazione Stato Regione (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale (sentenza n°240 depositata il 17 novembre 2020 e pubblicata il 18/11) in
relazione ad un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Lazione riafferma il significato del
principio di co-pianificazione per i Piani Paesaggistici .
In particolare secondo la Corte Costituzionale seppure l'obbligo di pianificazione congiunta investa
i beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del d.lgs. n. 42 del 2004, «non è
ammissibile la "generale esclusione o la previsione di una mera partecipazione degli organi
ministeriali" in procedimenti che richiedono la cooperazione congiunta: in tali ipotesi la tutela
paesaggistica verrebbe degradata, "da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente
necessaria, in mera esigenza urbanistica" (Corte Costituzionale n. 64 del 2015 17 - n. 66 del 2018
18; n. 197 del 2014 19 ).
L'unitarietà del valore della tutela paesaggistica comporta, dunque, l'impossibilità di scindere il
procedimento di pianificazione paesaggistica in subprocedimenti che vedano del tutto assente la
componente statale.
Nella direzione anzidetta si è mossa la giurisprudenza di questa Corte, la quale, ancora di recente,
ha affermato che «"la disciplina statale volta a proteggere l'ambiente e il paesaggio viene [...] 'a
funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre
materie di loro competenza'" (Corte Costituzionale n. 66 del 2018). Essa "richiede una strategia
istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attività pianificatoria estesa sull'intero territorio
nazionale [...] affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni" (Corte Costituzionale n. 66 del
2018). È in questa prospettiva che il codice dei beni culturali e del paesaggio pone, all'art. 135, un
obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, con riferimento agli immobili e alle aree
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (le cosiddette "bellezze naturali"),
alle aree tutelate direttamente dalla legge ai sensi dell'art. 142 (le cosiddette "zone Galasso",
come territori costieri, fiumi, torrenti, parchi) e, infine, agli ulteriori immobili ed aree di notevole
interesse pubblico (art. 143, lettera d Codice Beni Culturali e del Paesaggio). Tale obbligo
costituisce un principio inderogabile della legislazione statale, che è, a sua volta, un riflesso della
necessaria "impronta unitaria della pianificazione paesaggistica" (Corte Costituzionale n. 64 del
2015), e mira a "garantire, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in
materia, l'effettiva ed uniforme tutela dell'ambiente" (Corte Costituzionale n. 210 del 2016 20 - n.
86 del 2019 21 , ma già nello stesso senso n. 178 22 , n.68 23 e n. 66 del 2018, n. 210 del 2016, n. 64
del 2015, n. 197 del 2014, n. 211 del 2013 24 ).
Pertanto, l'intervento della Regione, volto a modificare unilateralmente la disciplina di un'area
protetta, costituisce violazione, non solo degli impegni in ipotesi assunti con il Ministero in sede
17
https://www.giurcost.org/decisioni/2015/0064s-15.html
18
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=36088
19
https://www.giurcost.org/decisioni/2014/0197s-14.html
20
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-
documento.cfm?Artid=32478&+norme+della+Regione+Liguria,+modifiche+alla+legge+regionale+n.+12+del+2012+%
255BTesto+unico+sulla+disciplina+dell%27attivit%25C3%25A0+estrattiva%255D.
21
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2019-04-17&atto.codiceRedazionale=T-190086
22
https://www.giurcost.org/decisioni/2018/0178s-18.html
23
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=36131&+norme+della+Regione+Umbria.
24
http://www.issirfa.cnr.it/corte-cost-sent-n-211-2013-giudizio-in-via-principale-legge-della-regione-abruzzo-recante-
disposizioni-per-le-funzioni-di-coordinamento-della-pianificazione-paesaggistica-con-gli-altri-strumenti-di-pi.html
15. 15
procedimentale, «ma soprattutto di quanto prescritto dal codice dei beni culturali e del paesaggio
che, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, mira a
garantire "l'effettiva ed uniforme tutela dell'ambiente" (Corte Costituzionale n. 210 del 2016),
affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale n. 86 del 2019).
E ancora, «la circostanza che la Regione sia intervenuta a dettare una deroga ai limiti per la
realizzazione di interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente, sia pure con riguardo
alle pertinenze, in deroga agli strumenti urbanistici, senza seguire l'indicata modalità procedurale
collaborativa e senza attendere l'adozione congiunta del piano paesaggistico regionale, delinea
una lesione della sfera di competenza statale in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
dei beni culturali", che si impone al legislatore regionale, sia nelle Regioni a statuto speciale (Corte
Costituzionale n. 189 del 2016 25 ) che a quelle a statuto ordinario come limite all'esercizio di
competenze primarie e concorrenti» (Corte Costituzionale n. 86 del 2019).
Quanto detto non vanifica le competenze delle regioni e degli enti locali, “ma è l'impronta unitaria
della pianificazione paesaggistica che è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal
legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia
uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero
territorio nazionale: il paesaggio va, cioè, rispettato come valore primario, attraverso un indirizzo
unitario che superi la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali” (Corte Costituzionale n.
182 del 2006 26 ; ma anche n. 86 del 2019, n. 68 e n. 66 del 2018, n. 64 del 2015 e n. 197 del 2014).
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 240/2020:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2020:2
40
25
https://www.giurcost.org/decisioni/2016/0189s-16.html
26
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=4462
16. 16
ECOCERTIFICAZIONI
Linee guida per l’utente ai fini della adesione volontaria delle organizzazioni ad EMAS (Normativa
Comunitaria)
La Decisione (UE) 2020/1802 della Commissione del 27 novembre 2020 modifica le linee guida per
l’utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a
un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). La modifica riguarda la Decisione (UE)
2017/2285 della Commissione, del 6 dicembre 2017 (27) relativamente ai requisiti per l’utilizzo di
un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti.
TESTO DECISIONE 2020/1802 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1802&from=IT
Criteri Ecolabel per i prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta
(Normativa Comunitaria)
La Decisione (UE) 2020/1803 della Commissione del 27 novembre 2020 stabilisce i criteri per
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti delle
categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta
TESTO DECISIONE 2020/1803:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1803&from=IT
Criteri Ecolabel per display elettronici (Normativa Comunitaria)
La Decisione (UE) 2020/1804 della Commissione del 27 novembre 2020 stabilisce i criteri per
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai display
elettronici.
Per display elettronico si intende: lo schermo e i componenti elettronici associati la cui funzione
primaria consiste nel presentare informazioni visive da sorgenti con o senza fili.
TESTO DECISIONE 2020/1804 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1804&from=IT
Criteri Ecolabel per prodotti tessili e alle calzature (Normativa Comunitaria)
La Decisione (UE) 2020/1805 della Commissione del 27 novembre 2020 ha modificato le Decisioni
2014/350/UE (28) e (UE) 2016/1349 (29) prorogando il periodo di validità dei criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili
e alle calzature, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica
TESTO DECISIONE 2020/1805 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.402.01.0089.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A402%
3AFULL
27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2285
28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014D0350
29
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1349#:~:text=DECISIONE%20%28UE%29%202016%2F%201349%20DE
LLA%20COMMISSIONE%20-%20del,calzature%20-
%20%5Bnotificata%20con%20il%20numero%20C%282016%29%205028%5D
17. 17
EFFETTO SERRA
Norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica (Normativa Comunitaria)
Con Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 della Commissione del 17 luglio 2020 è stato
integrato il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di
riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi.
ll Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016,
riguarda gli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari
o per misurare la performance di fondi di investimento. Detto Regolamento introduce gli indici di
riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi
(30). La metodologia di detti indici di riferimento si basa sugli impegni assunti con l’accordo di
Parigi. È necessario specificare le norme minime applicabili a entrambi i tipi di indici di riferimento.
Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con
l’accordo di Parigi perseguono obiettivi simili ma con livelli di ambizione diversi. La maggior parte
delle norme minime dovrebbe pertanto essere comune a entrambi i tipi di indici di riferimento,
mentre le soglie dovrebbero variare in funzione del tipo di indice di riferimento.
TESTO REGOLAMENTO 2020/1818:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1818&from=IT
Monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione del 14 dicembre 2020 ha
modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066 (31) concernente il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE (32) del
Parlamento europeo e del Consiglio.
Il regolamento 2018/2066 stabilisce (articoli 38, 39, 54) anche le regole per il monitoraggio delle
emissioni provenienti dalla biomassa che sono coerenti con le regole sull’uso della biomassa di cui
alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Considerato che la Direttiva (UE) 2018/2001 (33) ha abrogato la direttiva 2009/28/CE con effetto
dal 1o luglio 2021 diventa necessario allineare le disposizioni relative al monitoraggio e alla
comunicazione delle emissioni derivanti dalla biomassa di cui al regolamento di esecuzione (UE)
2018/2066 alle regole di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 (articoli 26,29,31), in particolare per
quanto riguarda le definizioni e i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra per l’uso della biomassa. Inoltre, poiché la Direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i criteri
di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili utilizzati a fini
energetici, i criteri di sostenibilità per la biomassa stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE)
2018/2066 dovrebbero applicarsi solo nel caso di combustione di biomassa in un impianto o di uso
della biomassa come biocarburante per il trasporto aereo. Per ragioni di certezza del diritto, è
altresì necessario chiarire che qualora la biomassa utilizzata per la combustione non soddisfi i
criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il suo tenore di carbonio
dovrebbe essere considerato carbonio fossile.
Infine per garantire un monitoraggio accurato dei flussi che comportano l’immissione di biogas in
una rete del gas, è opportuno migliorare e rafforzare le regole relative alla determinazione dei dati
30
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it
31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2066
32
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0087&from=IT
33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=IT
18. 18
di attività relativi al biogas. In particolare, la determinazione della frazione di biomassa dovrebbe
dipendere dall’acquisto effettivo di biogas da parte del gestore e occorre evitare tutti i potenziali
doppi conteggi dello stesso biogas da parte di utenti diversi. Sulla base dell’esperienza acquisita
nell’applicazione della metodologia per la determinazione della frazione di biomassa del gas
naturale proveniente da una rete del gas, la Commissione valuterà la necessità di un riesame di
tale metodologia.
TESTO REGOLAMENTO 2020/2085:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2085&from=IT
Percentuale delle quote di gas serra destinate a essere messa all’asta dagli Stati membri nel periodo
2021-2030 (Normativa Comunitaria)
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, il 90 % del quantitativo
totale di quote rilasciate a norma del capo III della direttiva 2003/87/CE ("quote generiche") da
mettere all’asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva
percentuale di emissioni verificate nell’ambito dell’EU ETS per il 2005 o alla media del periodo dal
2005 al 2007, qualunque sia il quantitativo superiore. A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera
b), della direttiva 2003/87/CE, il restante 10 % del quantitativo totale di quote generiche da
mettere all’asta è distribuito tra alcuni Stati membri all’insegna della solidarietà ai fini della
crescita e delle interconnessioni nell’Unione, incrementando in tal modo, delle percentuali
indicate all’allegato II bis della direttiva 2003/87/CE, la quantità di quote messe all’asta dai
suddetti Stati membri.
La Decisione UE 2020/2166 prevede che per il periodo dal 2021 al 2030, le percentuali di quote
destinate a essere messe all’asta dagli Stati membri di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e
all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE figurano negli allegati della presente
decisione come indicato negli allegati I e II.
TESTO DECISIONE 2020/2166 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2166&from=IT
Procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni gas serra (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia UE con sentenza dello scorso 3 dicembre 2020 ha affrontato La domanda di
pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma,
della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme
transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione
gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis (34) della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
La Corte nella sentenza qui riportata conclude affermando che l’articolo 18, paragrafo 2, secondo
comma, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme
transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione
gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che, ai fini
dell’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti, il coefficiente di utilizzo
della capacità pertinente è limitato ad un valore inferiore al 100%.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA 3/12/2020:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234922&pageIndex=0&docl
ang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16139982
34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0087-20180408#tocId15
19. 19
Conclusioni Comuni delle Istituzioni UE su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024
(Normativa Comunitaria)
Conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione
europea sottoscritte il 10 dicembre 2020 con le quali per l’attuale legislatura, che terminerà nel
2024, le tre istituzioni convengono di elaborare un’agenda politica e legislativa ambiziosa a favore
della ripresa e di una rinnovata vitalità. In particolare verrà data priorità , tra gli altri, all’obiettivo
della leadership a livello mondiale dell’UE nella lotta ai cambiamenti climatici resta una priorità
fondamentale dato che ridurre drasticamente le emissioni e utilizzare in modo più efficiente le
risorse in tutti i settori dell’economia sono diventati imperativi urgenti. Allo stesso tempo, la
transizione verde offre grandi opportunità in termini di crescita economica e di creazione di posti
di lavoro, migliorando nel contempo la nostra resilienza ai cambiamenti climatici. Nei prossimi
quattro anni perseguiremo i nostri obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di transizione
socialmente equa verso un’economia competitiva, sostenibile e circolare, di protezione della
biodiversità e di realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU per il 2030.
TESTO CONCLUSIONI DEL 10/12/2020:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020Y1229(01)&from=IT
20. 20
ELETTROMAGNETISMO
Canoni regionali per l’installazione reti di comunicazione elettronica su beni del demanio idrico
(Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 246 depositata il 25 novembre 2020 e pubblicata il
2/12/2020 ha giudicato la legittimità costituzionale di una norma regionale che prevede, in caso di
occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e la fornitura di reti e per l’esercizio dei
servizi di comunicazione elettronica, così come per l’installazione e gestione di sottoservizi e di
impianti di sostegno di servizi fuori suolo, l’obbligo del soggetto richiedente al pagamento dei
canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale, oltre al versamento degli altri oneri previsti
dalla normativa vigente in materia.
La Corte Costituzionale prima di tutto rileva che la materia oggetto di detta norma regionale non è
il governo del territorio. La Corte rileva che la disposizione censurata prevede il pagamento di
canoni a carico degli operatori della comunicazione, in relazione a tutte le ipotesi nelle quali
l’esercizio della relativa attività renda necessaria l’occupazione di beni del demanio idrico; il
canone è, infatti, previsto «per l’installazione e fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di
comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di
sostegno di servizi fuori suolo». Detta disposizione va, pertanto, ricondotta alla materia
«ordinamento della comunicazione», laddove disciplina l’imposizione di oneri pecuniari.
La Corte Costituzionale ha da tempo affermato che l’art. 93 del cod. comunicazioni elettroniche
costituisce espressione di un principio fondamentale della materia, «in quanto persegue la finalità
di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la
previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni» (sentenze: n. 336 del 2005 35 ;
n. 47 del 2015 36 , n. 272 del 2010 37 , n. 450 del 2006 38 ).
La norma censurata si pone, infatti, in netto contrasto con tale principio, poiché impone agli
operatori delle comunicazioni una prestazione pecuniaria che rientra nell’ambito di quelle colpite
dal divieto.
In ordine alla finalità perseguita dall’art. 93 del citato cod. comunicazioni elettroniche, questa
Corte ha inoltre precisato che, in mancanza di tale divieto, ogni singola Regione «potrebbe
liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio,
con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni,
per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti» (sentenza n. 272 del 2010).
Si deve, perciò, escludere che, come invece ritenuto dalla Regione resistente, la riserva di legge
contenuta nell’art. 93 consenta anche un intervento del legislatore regionale.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 246/2020 :
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=246
35
https://www.giurcost.org/decisioni/2005/0336s-05.html
36
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=47
3737
https://www.giurcost.org/decisioni/2010/0272s-10.html
38
https://www.giurcost.org/decisioni/2006/0450s-06.html
21. 21
ENERGIA
Discarico e chiusura conti impresa comune celle a combustibile (Normativa Comunitaria)
Decisione (UE) 2020/1837 del Parlamento europeo, del 13 maggio 2020, sul discarico per
l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» per l'esercizio
2018
Decisione (UE) 2020/1838 del Parlamento europeo, del 13 maggio 2020, sulla chiusura dei conti
dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» per l'esercizio 2018.
Risoluzione (UE) 2020/1839 del Parlamento europeo, del 14 maggio 2020, recante le osservazioni
che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio
dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» per l'esercizio 2018.
L’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e
idrogeno («l’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2») sostituisce e subentra
all’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno. L’impresa comune FCH 2 persegue i seguenti
obiettivi:
- contribuire all’attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013 che istituisce il programma
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) Horizon 2020 e, in particolare, della sfida
dell’energia sicura, pulita ed efficiente e della sfida dei trasporti intelligenti, ecologici e
integrati
- contribuire agli obiettivi dell’iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e
idrogeno» mediante lo sviluppo di un settore delle celle a combustibile e idrogeno forte,
sostenibile e competitivo a livello globale nell’Unione
TESTO DECISIONE 2020/1837 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020B1837&from=IT
TESTO DECISIONE 2020/1838 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020B1838&from=IT
TESTO RISOLUZIONE 2020/1839 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020BP1839&from=IT
Procedura di modifica impianti da FR e titoli abilitativi (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 258 depositata il 2 dicembre 2020 e pubblicata il 9 ha
giudicato la costituzionalità di normativa regionale che :
- disciplina il regime abilitativo delle modifiche sostanziali e non sostanziali degli impianti
eolici e fotovoltaici esistenti
- disciplina le condizioni di rinnovo del titolo abilitativo all’esercizio degli impianti eolici e
fotovoltaici.
Relativamente alla norma su modifiche sostanziali e non
In particolare la parte di norma regionale censurata è quella che precisa che le modifiche non
sostanziali degli impianti assentiti con procedure semplificate non possono sottoporsi alla PAS se,
come effetto dell’intervento, si ottiene un impianto di potenza superiore a 1 MW.
La Corte ricorda che relativamente agli impianti esistenti, ai sensi dell’evocato parametro di cui
all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, per le modifiche sostanziali, occorre l’AU; per le
modifiche non sostanziali, è sufficiente la PAS. L’individuazione degli interventi di modifica
sostanziale, per ogni tipologia d’impianto, è rimessa a un decreto del Ministero dello sviluppo
economico. Nelle more della sua adozione, le modifiche che, a prescindere dalla potenza
nominale, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria
22. 22
delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse, sono
considerate non sostanziali e assoggettate a PAS. Quindi considerata detta normativa nazionale la
Corte, nella sentenza in esame, conclude che le censure relative alla norma regionale impugnata
sono prive di fondamento. È, inoltre, condivisibile la tesi che la Regione Puglia ha sostenuto per
provare la non fondatezza della questione. Se, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, le
Regioni possono, infatti, assentire alla realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici con PAS solo se
l’impianto produce una potenza nominale complessiva non superiore a 1 MW, il legislatore
pugliese, con la norma censurata, introduce una precisazione avente funzione antielusiva del
quadro normativo statale. Pur riproducendo la previsione statale per cui si applica la PAS alle
modifiche che non estendono l’area dell’impianto, essa intende al contempo evitare che, a seguito
di singoli interventi di revamping, risultino in esercizio impianti – in origine assentiti con procedure
semplificate (PAS o Comunicazione) – che generano una potenza superiore a 1 MW senza essere
passati per i più approfonditi controlli, anche sugli impatti ambientali, previsti nel procedimento di
AU. Nel caso di specie, le disposizioni regionali impugnate sono conformi al complesso delle norme
statali di riferimento nel solco della giurisprudenza costante di questa Corte, secondo la quale le
regole inerenti i regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono fissate, quali
principi fondamentali della materia dell’energia, nel d.lgs. n. 28 del 2011 e nel d.lgs. n. 387 del
2003 e che devono essere rispettate dalle Regioni.
Si ricorda che recentemente con legge 120/2020 sono state ulteriormente introdotte
semplificazioni per le procedura di modifica degli impianti in questione (39).
Relativamente alla disciplina le condizioni di rinnovo del titolo abilitativo all’esercizio degli impianti
eolici e fotovoltaici
La norma regionale censurata relativamente al rinnovo dell’autorizzazione di un impianto
esistente, per una durata pari a quella autorizzata dal titolo abilitativo originario, prevede una
serie di condizioni.
Secondo la Corte Costituzionale, nella sentenza qui esaminata, il compito della semplificazione
delle procedure riguardanti i titoli abilitativi in questa materia non spetta al legislatore regionale,
come questa Corte ha affermato più volte. È infatti lo Stato che, in attuazione della normativa
europea, ha il compito di dettare norme ispirate «alle regole della semplificazione amministrativa
e della celerità» (sentenza n. 106 del 2020), al fine di favorire gli investimenti nel settore (in tal
senso, sentenze n. 86 del 2019 e n. 177 del 2018). Per altro verso, questa Corte ha anche precisato
che «[i]l contrasto con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia
rinnovabili si fa ancora più radicale» quando gli aggravi procedurali previsti dalla legge regionale
«possono giungere fino al punto di impedire del tutto la costruzione e l’esercizio degli impianti»
(sentenza n. 286 del 2019). Quindi conclude la Corte la questione di costituzionalità di detta norma
regionale è fondata.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 258/2020 :
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=258
39
Si veda da pagina 16 file NewsAmbiente Settembre 2020 http://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
23. 23
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI
Progetti di R&S per l’economia circolare (Normativa Nazionale)
Il Decreto Direttoriale 5 agosto 2020 (40) aveva definito i termini e le modalità per la presentazione
delle domande di agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione
produttiva nell’ambito dell’economia circolare, di cui al decreto ministeriale 11 giugno 2020 .
Il Decreto Direttoriale 7 dicembre 2020 integra le disposizioni di cui al decreto direttoriale 5
agosto e dispone la possibilità, per le imprese proponenti, di ottenere le attestazioni di
disponibilità a concedere il finanziamento bancario entro e non oltre i 30 giorni lavorativi
successivi alla presentazione della domanda di accesso.
TESTO DECRETO 7/12/2020:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2041782-decreto-
direttoriale-7-dicembre-2020-progetti-di-r-s-per-l-economia-circolare-slittamento-attestazioni-
disponibilita-merito-di-credito
Indici di riferimento e fattori ambientali per misurare la performance dei fondi di investimento
(Normativa Comunitaria)
Il regolamento (UE) 2016/1011 (41)del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016,
sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per
misurare la performance di fondi di investimento. Secondo una nota di presentazione della
Consob gli indici usati come benchmark in strumenti finanziari e contratti finanziari o per misurare
la performance dei fondi di investimento. Il regolamento di armonizzazione introduce un regime di
autorizzazione e vigilanza degli amministratori di benchmark, con la relativa previsione di requisiti
organizzativi e operativi nonché di governance per gli amministratori, e definisce requisiti specifici
per le altre entità vigilate che contribuiscono dati di input per il calcolo dei benchmark o che ne
fanno uso nell'ambito di strumenti finanziari, contratti finanziari e fondi di investimento. Il
regolamento introduce inoltre ulteriori misure di rafforzamento dell'oggettività, integrità ed
accuratezza dei benchmark e specifici presidi di trasparenza. Con riguardo alla categoria dei
benchmarks largamente diffusi (benchmark critici) sono previste misure maggiormente
prescrittive, che tengono conto del rilievo sistemico di tali benchmark. Obiettivo ultimo
dell'intervento legislativo è quello di tutelare gli investitori e, più in generale, i consumatori, e di
garantire l'integrità dei mercati e la stabilità finanziaria.
Il regolamento 2016/1011 che sino al suddetto nuovo regolamento impone agli amministratori di
indici di riferimento di spiegare nella dichiarazione sull’indice di riferimento il modo in cui i fattori
ambientali, sociali e di governance (fattori ESG) si riflettono in ciascun indice di riferimento o
famiglia di indici di riferimento forniti e pubblicati, ma ma mancava una spiegazione univoca su
come svolgere questa funzione
I RegolamentI (UE) 2020/1816 E 2020/1817, al fine di adeguare meglio le informazioni per gli
investitori, integra il regolamento 2016/2011, introducono l’obbligo di spiegare il modo in cui i
fattori ESG si riflettono in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici di riferimento forniti e
pubblicati dovrebbe tener conto delle attività sottostanti su cui gli indici si basano. Il presente
40
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2041359-decreto-direttoriale-5-agosto-2020-
progetti-di-r-s-economia-circolare-termini-e-le-modalita-per-la-presentazione-delle-domande
41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1011&from=IT
24. 24
regolamento non dovrebbe applicarsi agli indici di riferimento le cui attività sottostanti non hanno
un impatto sui cambiamenti climatici, quali gli indici di riferimento per i tassi di interesse e per le
valute.
TESTO REGOLAMENTO 2020/1816:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1816&from=IT
TESTO REGOLAMENTO 2020/1817 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1817&from=IT
Dichiarazione Comune Istituzioni UE su priorità legislative del 2021 (Normativa Comunitaria)
Con Dichiarazione del 10 dicembre 2020 Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea
e della Commissione europea convengono di dare la massima priorità alle seguenti iniziative, al
fine di ottenere quanti più risultati possibili entro la fine del 2021 e di gettare le basi per la
trasformazione, la ripresa e la resilienza futura dell’Europa, tra le altre, ad attuare il Green Deal
europeo, facendo in modo che la transizione climatica sia giusta e che nessuno sia lasciato
indietro, consentendo all’UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, e garantire
progressi ambiziosi verso tale obiettivo entro il 2030,nonché preservare la biodiversità, invertire la
deforestazione, rendere la mobilità più intelligente e sostenibile e garantire le nostre risorse
naturali.
TESTO DICHIARAZIONE 10/12/2020:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020C1229(01)&from=IT
Conclusioni Comuni delle Istituzioni UE su priorità e obiettivi strategici per il periodo 2020-2024
(Normativa Comunitaria)
Conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione
europea sottoscritte il 10 dicembre 2020 con le quali per l’attuale legislatura, che terminerà nel
2024, le tre istituzioni convengono di elaborare un’agenda politica e legislativa ambiziosa a favore
della ripresa e di una rinnovata vitalità. In particolare verrà data priorità , tra gli altri, all’obiettivo
della leadership a livello mondiale dell’UE nella lotta ai cambiamenti climatici resta una priorità
fondamentale dato che ridurre drasticamente le emissioni e utilizzare in modo più efficiente le
risorse in tutti i settori dell’economia sono diventati imperativi urgenti. Allo stesso tempo, la
transizione verde offre grandi opportunità in termini di crescita economica e di creazione di posti
di lavoro, migliorando nel contempo la nostra resilienza ai cambiamenti climatici. Nei prossimi
quattro anni perseguiremo i nostri obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di transizione
socialmente equa verso un’economia competitiva, sostenibile e circolare, di protezione della
biodiversità e di realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU per il 2030.
TESTO CONCLUSIONI DEL 10/12/2020:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020Y1229(01)&from=IT
25. 25
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE
Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (Normativa Comunitaria)
La Direttiva (UE) 2020/1828 stabilisce norme volte a garantire che una procedura di azione
rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori sia disponibile in tutti gli
Stati membri, prevedendo adeguate garanzie per evitare l’abuso del contenzioso. La presente
direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende
contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni
aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia
di azioni rappresentative. A tal fine, la presente direttiva mira anche a migliorare l’accesso dei
consumatori alla giustizia.
La Direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per
violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui all’allegato I, comprese tali disposizioni
quali recepite nel diritto nazionale, che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei
consumatori. In particolare riguarda le seguente normative europee in materia ambientale ed
energetica:
- Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia
- Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)
- Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
La presente direttiva non pregiudica le disposizioni del diritto dell’Unione di cui all’allegato I. Essa
si applica alle violazioni nazionali e transfrontaliere, anche qualora tali violazioni siano cessate
prima che sia stata avviata l’azione rappresentativa o qualora dette violazioni siano cessate prima
della conclusione dell’azione rappresentativa.
TESTO DIRETTIVA 2020/1828:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L1828&from=IT#d1e32-22-1
Diritti degli interessati nel trattamento dei dati personali (Normativa Comunitaria)
La Decisione del Mediatore europeo del 9 novembre 2020 interviene sulle norme interne volte a
limitare determinati diritti degli interessati nel trattamento dei dati personali. In particolare la
Decisione definisce le norme relative alle condizioni alle quali il Mediatore europeo può limitare
l’applicazione dei seguenti articoli del Regolamento 2018/1725 (42)
articolo 4 : principi applicabili al trattamento di dati personali
articoli da 14 a 22 : trasparenza e modalità di gestione dati
articoli 35 e 36 : Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato e riservatezza
delle comunicazioni elettroniche.
in base all’articolo 25 del regolamento : limitazioni al trattamento dei dati personali.
TESTO DECISIONE 9/11/2020 :
42
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1725&from=IT
26. 26
Individuazione beni di rilevanza strategica nazionale (Normativa Nazionale)
Premessa: Conseguenze sui beni dichiarati di rilevanza strategica nazionale
L’articolo 1 della legge 56/2012 prevede che sui beni e le attività individuate di rilevanza
strategica, con le modalità di cui al successivo comma 1 ter di detto articolo, possono essere
esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla
sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di
acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica
per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;
b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di
cui alla lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale,
il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma (43), del codice civile ovvero
introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (44), come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali
o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego;
c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a)
da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi
controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche
attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati,
un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso
specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera altresì
ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di
cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (45), e successive modificazioni, ovvero di quelli
di cui all'articolo 2341-bis del codice civile (46).
Il comma 1-ter della legge 56/2012 (47) prevedeva che con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che é
43
Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il
diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti
44
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-31;332~art1-com5
45
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/compe
ndio_tuif/T.U.I.F._2019_aggiornato_con_le_modifiche_apportate_dal_DL_n._124_del_26_ottobre_2019x_dal_D.Lgs._
n._165_del_25_novembre_2019_e_dalla_L._n._160_del_27_dicembre_2019.pdf
46
https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/05/societa-per-azioni
47
Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
27. 27
reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono
individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine
pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli
impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per
l'interesse nazionale.
Beni di rilevanza strategica nazionale
Il DPCM 179 del 18 dicembre 2020, in attuazione di detto comma 1-ter, individua beni e rapporti
di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (48), del
Regolamento UE n. 2019/452 (49) ed in particolare :
1. Beni e rapporti nel settore dell'energia:
a) le infrastrutture critiche (50) presso cui sono collocati o da collocare combustibili, materiali
nucleari o rifiuti radioattivi, nonché le tecnologie e le infrastrutture che realizzano il trattamento,
la gestione e il trasporto dei medesimi combustibili, materiali e rifiuti;
b) gli immobili fondamentali per l'utilizzo delle infrastrutture critiche di cui al presente articolo;
c) i depositi costieri di greggio e prodotti petroliferi di capacità uguale o superiore a centomila
metri cubi utilizzati per il mercato nazionale, le infrastrutture di stoccaggio di GNL di
capacità uguale o superiore a diecimila metri cubi, gli oleodotti per l'approvvigionamento
dall'estero, anche con destinazione verso altri Stati, e gli oleodotti per l'approvvigionamento agli
aeroporti intercontinentali;
d) le tecnologie critiche (51), incluse le piattaforme, di gestione dei mercati all'ingrosso del gas
naturale e dell'energia elettrica;
e) le attività economiche di rilevanza strategica svolte nel settore di cui al presente articolo,
esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di
euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità.
2.Beni e rapporti nel settore dell’acqua :
a) le infrastrutture critiche, fisiche o virtuali, che garantiscono la continuità dei servizi di
captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione e fornitura all'ingrosso di acqua potabile
destinata al consumo umano e di acque destinate all'uso irriguo, nonché di fognatura e di
depurazione delle acque reflue;
48 a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni,
i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le
strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; b)
tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del
Consiglio ( 15), tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali,
di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; c) sicurezza
dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza
alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o
e) libertà e pluralismo dei media.
49
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0452#:~:text=REGOLAMENTO%20%28UE%29%202019%2F%20452%20DEL%2
0PARLAMENTO%20EUROPEO%20E,per%20il%20controllo%20degli%20investimenti%20esteri%20diretti%20nell%27U
nione
50
le infrastrutture essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del
benessere economico e sociale della popolazione
51
le tecnologie essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del
benessere economico e sociale della popolazione, nonche' per il progresso tecnologico
28. 28
b) le tecnologie critiche impiegate nella gestione delle infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera
a), ivi comprese quelle destinate a migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle
reti idriche, dell'approvvigionamento e del trattamento idrico e dei processi depurativi;
c) le attività economiche di rilevanza strategica svolte nel settore dell’acqua, esercitate da
imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un
numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità.
3. Beni e rapporti nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di
informazioni sensibili definibili critiche (52) :
a) i dati relativi alle infrastrutture critiche di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 (53), di
attuazione della direttiva 2008/114/CE, nonche' alle infrastrutture critiche di cui al presente
decreto;
b) i dati relativi al censimento e al monitoraggio della sicurezza delle opere pubbliche di cui agli
articoli 13 (54) e 14 (55) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
c) i dati raccolti tramite sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura di campi, di mari e di
bacini idrici e per la realizzazione di mappe di produzione e di prescrizione;
d) i dati raccolti tramite sensori per la rilevazione dello stato del suolo e delle acque, nonché i dati
raccolti relativi alla composizione biochimica del suolo agricolo;
e) i dati raccolti tramite sistemi di auto-guida per una lavorazione precisa, con l'utilizzo di tecniche
e strumentazioni tecnologiche e informatiche per la gestione delle variabili spaziali
e temporali delle colture, dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura;
f) i dati raccolti tramite i sistemi relativi alla gestione e al controllo del trasporto aereo,
marittimo, ferroviario, rapido di massa e stradale, che garantiscono i profili di security e safety,
nonché quelli riguardanti la gestione e il monitoraggio dei flussi dei passeggeri e delle merci, che
attengono al controllo e all'assistenza delle movimentazioni dei mezzi di trasporto, anche di tipo
intelligente, per i sistemi di logistica integrata ed intermodale;
g) i dati relativi alle attività di gestione dei mercati all'ingrosso e del mercato finale del gas
naturale dell'energia elettrica e degli idrocarburi;
h) i dati raccolti e gestiti tramite i sistemi informativi degli uffici giudiziari.
4.Beni e rapporti nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della
cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie
52
le informazioni essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della societa', della salute, della sicurezza e del
benessere economico e sociale della popolazione.
53
E il DLgs che disciplina le procedure per l'individuazione e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE),
nei settori dell'energia e dei trasporti, nonché le modalità di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le
relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce i origine umana, accidentale e volontaria, tecnologica e dalle
catastrofi naturali.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2011-05-04&atto.codiceRedazionale=011G0101
54
Si tratta dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito - AINOP, formato dalle seguenti
sezioni: a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali; b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; c) strade - archivio nazionale
delle strade, di seguito ANS; d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane; e) aeroporti; f) dighe e acquedotti; g)
gallerie ferroviarie e gallerie stradali; h) porti e infrastrutture portuali; i) edilizia pubblica.
55
Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di
criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili.
29. 29
5.Beni e rapporti nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari
6.Beni e rapporti nel settore della libertà e del pluralismo dei media.
Rientrano le attività economiche a carattere nazionale e di rilevanza strategica svolte dai fornitori
di servizi di media audiovisivi o radiofonici, dai fornitori di servizi interattivi associati o di servizi
di accesso condizionato, dai soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, dalle agenzie di stampa,
dagli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, dai soggetti esercenti l'editoria elettronica,
per le quali il soggetto esercente é tenuto all'iscrizione al registro degli operatori di
comunicazione.
TESTO DPCM 179/2020 :
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20G00199&elenco30giorni=false
Regolamento per la individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei
trasporti e delle comunicazioni (Normativa Nazionale)
Il DPCM 180 del 23 dicembre 2020 individua gli attivi (56) di rilevanza strategica nei settori della
energia, trasporti e comunicazioni.
Gli attivi nel sistema energetico nazionale sono individuati nei seguenti:
a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di
dispacciamento, come individuata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, nonche' gli impianti di stoccaggio del gas;
b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli
impianti di rigassificazione di GNL onshore e offshore;
c) rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi impianti di controllo e
dispacciamento;
d) attività di gestione e immobili fondamentali connessi all'utilizzo delle reti e infrastrutture
di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
Gli attivi nel settore trasporti:
a) porti di interesse nazionale;
b) aeroporti di interesse nazionale;
c) spazioporti nazionali;
d) rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti trans-europee;
e) gli interporti di rilievo nazionale;
f) reti stradali e autostradali di interesse nazionale.
Finalità della individuazione degli attivi nei settori sopra riportati
L’individuazione suddetta è ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-
legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56 :
56
lo stesso termine è già usato dal DPR n. 85 del 2014, dovrebbe ricomprendere reti, impianti, infrastrutture, beni.
https://www.camera.it/temiap/2014/06/10/OCD177-275.pdf
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a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla
sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di
acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica
per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;
b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di
cui alla lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale,
il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma (57), del codice civile ovvero
introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (58), come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali
o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego;
c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a)
da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi
controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche
attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati,
un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso
specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera altresì
ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di
cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (59), e successive modificazioni, ovvero di quelli
di cui all'articolo 2341-bis del codice civile (60).
TESTO DPCM 180/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20G00200&elenco30giorni=false
57
Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il
diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti
58
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-31;332~art1-com5
59
http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/compe
ndio_tuif/T.U.I.F._2019_aggiornato_con_le_modifiche_apportate_dal_DL_n._124_del_26_ottobre_2019x_dal_D.Lgs._
n._165_del_25_novembre_2019_e_dalla_L._n._160_del_27_dicembre_2019.pdf
60
https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/05/societa-per-azioni
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MARE
Modifiche al Codice Nautica da Diporto (Normativa Nazionale)
Il Decreto legislativo 16 novembre 2020 n° 160 modifica il DLgs 171 del 2005 ed in particolare:
- inserisce un nuovo articolo 27 per la disciplina dell’uso delle moto d’acqua
- all’articolo 39 inserisce obbligo patente nautica, categoria D, per uso moto d’acqua
- viene modificata la legge quadro sui porti (legge 84/1994) all’articolo 5 aggiungendo al
comma 2-bis l’obbligo per cui il piano regolatore di sistema portuale e il piano regolatore
portuale individuano le strutture demaniali da destinarsi, nell'ambito di tali approdi, a
ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto, come definiti dall'articolo 3,
comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, vale a dire: “f)
imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci
metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666; g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di
lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla
lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;”
TESTO DLGS 160/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-12-07&atto.codiceRedazionale=20G00185&elenco30giorni=false
Tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Infrastrutture del 20 ottobre 2020 ha disciplinato agli allegati I e II le tariffe
per coprire le spese delle attività ispettive della Capitaneria poste a carico dell'armatore, del
raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario.
Le ispezioni sono quelle disciplinate dal DLgs 53/2011 (61) in particolare :
Articolo 16 : ispezioni iniziali
Consistono nella visita a bordo di una nave svolta da un ispettore, per verificare la conformità alle
pertinenti convenzioni e regolamenti, che include almeno i controlli previsti all'articolo 16,comma
1, vale a dire
a) controllare i certificati e i documenti elencati nell'allegato V del DLgs 53/2001 , che devono
essere conservati a bordo conformemente alla normativa marittima comunitaria e alle
convenzioni in materia di sicurezza;
b) verificare, se necessario, se le deficienze emerse nel corso della precedente ispezione
effettuata da uno Stato membro o da uno Stato firmatario del MOU di Parigi siano state corrette;
c) verificare che le condizioni generali della nave, compresi gli aspetti igienici della stessa, la sala
macchine e gli alloggi siano soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza della navigazione,
dell'igiene e della sicurezza delle condizioni di lavoro e della tutela ambientale.
Articolo 16 ispezioni dettagliate
Trattasi della ispezione durante la quale la nave, le dotazioni di bordo e l'equipaggio sono
sottoposti, interamente o parzialmente, ad un esame accurato nei casi specificati all'articolo 16,
61
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;053
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comma 3, degli aspetti concernenti la costruzione, le dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e
di lavoro ed il rispetto delle procedure operative di bordo. In particolare se, a seguito
dell'ispezione iniziale l'ispettore ritiene che ricorra uno dei casi di cui all'allegato VI del DLgs
53/2001 ovvero altri fondati motivi circa la non rispondenza delle condizioni della nave, delle
relative dotazioni o dell'equipaggio, ai requisiti previsti dalle convenzioni, procede ad
un'ispezione dettagliata che comprende un'ulteriore verifica della conformità ai requisiti operativi
di bordo.
Articolo 17 : ispezioni estese
Si tratta di un'ispezione che riguarda le voci elencate all'allegato VII del DLgs 53/2001e che può
comprendere un'ispezione dettagliata quando sussistano i fondati motivi di cui all'articolo 16,
comma 3. In particolare Quando le condizioni generali della nave sono palesemente sub
standard, l'ispettore sospende l'ispezione e dispone il fermo della nave finche' la compagnia non
adotti tutte le misure necessarie per garantire l'ottemperanza ai pertinenti requisiti fissati
dalle convenzioni.
Articolo 20: provvedimenti di rifiuto di accesso
Per cui é rifiutato l'accesso ai porti e ancoraggi nazionali a tutte le navi che battono la bandiera di
uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista nera adottata conformemente al MOU
di Parigi (62) in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni
anno dalla Commissione UE e sono state fermate più di due volte nel corso dei trentasei mesi
precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di
Parigi, ovvero battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista
grigia adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca
dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate piu' di
due volte nel corso dei ventiquattro mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato
membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi.
Articolo 24: divieto di accesso ai porti
Per cui L'accesso ai porti dello Stato é negato alle navi che hanno ripreso il mare senza rispettare
le condizioni stabilite nel corso di un'ispezione o che hanno rifiutato di ottemperare alle
prescrizioni imposte non recandosi nel previsto cantiere di riparazione, finché il proprietario o
l'armatore dell'unità non abbia dimostrato inequivocabilmente all'autorità competente dello
Stato membro della Comunità europea in cui sono state riscontrate le deficienze, la
piena rispondenza ai pertinenti requisiti delle convenzioni.
TEST0 DECRET0 20/10/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-12-10&atto.codiceRedazionale=20A06780&elenco30giorni=false
62 Memorandum d'intesa di Parigi (Paris MOU): il memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte
dello Stato d'approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella sua versione aggiornata