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1
Periodo dal 1 al 31 Gennaio 2022
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
GENNAIO 2022
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................6
Adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di
condanna della Corte di Giustizia UE (Normativa Nazionale)..............................................6
Finanziamento opere e impianti collettamento depurazione monitoraggio acque
(Normativa Nazionale)...............................................................................................................7
AREE PROTETTE -BIODIVERSITÀ........................................................................................8
Designazione di cinque Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica
mediterranea insistenti nel territorio della Sardegna (Normativa Nazionale).....................8
Versamento di un indennizzo per i danni causati all’acquacoltura dagli uccelli selvatici
protetti in una zona Natura 2000 (Giurisprudenza Comunitaria)........................................8
ARIA .............................................................................................................................................10
Fondo per attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento
atmosferico (Normativa Nazionale)........................................................................................10
Finanziamento per migliorare la qualità dell'aria (Normativa Nazionale)........................10
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.............................................................11
Migliori tecnologie disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................11
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ................................................................................12
Sostituzione autorizzazione della Soprintendenza con controlli a campione
(Giurisprudenza Nazionale)....................................................................................................12
CACCIA........................................................................................................................................13
Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica (Normativa Nazionale).......13
Fondo di garanzia per le vittime della caccia (Normativa Nazionale) ................................13
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................14
Orientamenti su aiuti di Stato nel sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................14
Regime tariffario in EU ETS - European Emissions Trading System (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................14
Obblighi fornitori benzina e combustibile diesel che versano accisa (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................15
Fondo italiano per il clima (Normativa Nazionale)...............................................................15
Assegnazione e rilascio a titolo gratuito di quote agli operatori aerei (Giurisprudenza
Comunitaria) ............................................................................................................................16
ENERGIA.....................................................................................................................................17
Copertura oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas
naturale (Normativa Nazionale) .............................................................................................17
Benefici delle Rinnovabili sulla bolletta elettrica (Documentazione nazionale).................17
Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale (Normativa Nazionale) ................................................................18
3
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica (normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................19
Aree industriali dismesse e promozione filiera idrogeno (Normativa Nazionale) .............19
Dati Terna sui consumi elettrici del 2021 (Documentazione Nazionale).............................20
Relazione Arera 2021 sullo stato dei servizi e sull’attività svolta (Documentazione
Nazionale) .................................................................................................................................20
Parere esperti alla Commissione UE su tassonomia investimenti transizione energetica
(Documentazione Comunitaria)..............................................................................................23
Aree non indonee alla installazione impianti geotermia (Giurisprudenza Nazionale)......23
Limiti estensione aree ricerca idrocarburi e numero autorizzazioni allo stesso operatore
(Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................25
Statistiche dell’energia annuali, mensili e mensili a breve termine (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................25
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................27
Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Normativa Nazionale).............................................................................................................27
Disciplina credito di imposta per investimenti nella transizione ecologica (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................27
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del
green new deal (Normativa Nazionale)..................................................................................28
Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale (Normativa Nazionale) ................29
Fondo per il sostegno alla transizione del sistema industriale (Normativa Nazionale).....29
Piano transizione 4.0 (Normativa Nazionale).......................................................................30
Conti economici ambientali europei (Normativa Comunitaria)..........................................30
MARE ...........................................................................................................................................31
Fondo per le infrastrutture portuali (Normativa Nazionale)...............................................31
MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................32
Fondo strategia mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione
delle emissioni (Normativa Nazionale)...................................................................................32
Determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................32
Filiera produttiva degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................33
Utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua (Normativa Nazionale)..33
Finanziamento infrastrutture stradali sostenibili (Normativa Nazionale).........................33
Incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con combustibili
alternativi (Normativa Nazionale)..........................................................................................34
NUCLEARE .................................................................................................................................35
Contributi per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile
nucleare (Normativa Nazionale).............................................................................................35
PROTEZIONE CIVILE..............................................................................................................36
4
Finanziamento Piano Nazionale per la lotta contro incendivi boschivi (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................36
RIFIUTI........................................................................................................................................37
Meccanismo unionale per le ispezioni degli impianti di rifiuti prodotti da navi
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................37
Piani risanamento delle aree a elevato rischio di crisi ambientale (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................37
Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e
trattamento rifiuti (Normativa Nazionale) ............................................................................37
Modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022 (Normativa Nazionale)........38
Portale Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (Documentazione
Nazionale) .................................................................................................................................38
Nuovo digitale terrestre, il sistema RAEE vicino al blocco (Normativa Nazionale)..........38
Norma UNI su servizi igiene urbana (Normativa Nazionale)..............................................39
Differimenti termini applicazione plastic tax (Normativa Nazionale)................................39
Fondo per incentivare i Centri riutilizzo rifiuti (Normativa Nazionale) ............................40
Fondo pratiche sostenibili nel turismo sostituzione con set riciclabili (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................41
Incentivi per impianti di compostaggio nei Centri Agroalimentari (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................41
Come calcolare la capacità di stoccaggio rifiuti sulle navi (Normativa Comunitaria)......41
Condizioni per ridurre tariffe di copertura costi per la gestione impianti rifiuti nei porti
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................42
Metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei
rifiuti accidentalmente pescati (Normativa Comunitaria)...................................................42
Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani
(Normativa Nazionale).............................................................................................................43
Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti
(Normativa Nazionale).............................................................................................................44
Obbligo di finanziare i costi relativi alla gestione dei rifiuti provenienti dai pannelli
fotovoltaici efficacia retroattiva (Giurisprudenza Comunitaria)........................................45
RUMORE .....................................................................................................................................46
Rumore: piani d’azione per gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali
(Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................46
SUOLO E DIFESA IDROGEOLOGICA..................................................................................47
Rifinanziamento progetti di messa in sicurezza del territorio da parte di enti locali
(Normativa Nazionale).............................................................................................................47
Fondo per la rimessa in efficienza opere idrauliche e reticoli idrografici (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................48
Attuazione strategia forestale nazionale (Normativa Nazionale) ........................................48
Rifinanziamento alla carta geologica ufficiale d'Italia (Normativa Nazionale).................49
5
URBANISTICA EDILIZIA ........................................................................................................50
Rifinanziamento Fondo demolizione opere abusive (Normativa Nazionale) .....................50
VIA VAS .......................................................................................................................................51
Finanziamento Ispra (Normativa Nazionale)........................................................................51
Linee Guida accompagnamento ambientale di grande opere infrastrutturali
(Documentazione Nazionale)...................................................................................................51
Commissione Tecnica PNRR PNIEC (Normativa Nazionale).............................................53
VIGILANZA AMBIENTALE ....................................................................................................54
Finanziamento per il potenziamento dei controlli ambientali (Normativa Nazionale) .....54
6
ACQUE TUTELA E GESTIONE
Adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze
di condanna della Corte di Giustizia UE (Normativa Nazionale)
L’articolo 18-bis della legge 233/2021 modifica l’articolo2 della legge 18/2017 (2) relativo
alle procedure di infrazione europee n.2004/2034 e n.2009/2034 per la realizzazione e
l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.
Il comma 2 articolo 2 della legge 18/2017 prevede che al Commissario unico sono attribuiti
compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento
nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea
pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10 - 3) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13 - 4) evitando
l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati
oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano
corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere,
nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 (5)
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Il Commissario presenta annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli
interventi di cui al presente articolo e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è
inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari
competenti per materia.
La nuova legge aggiunge a detto comma 2 articolo 2 legge 18/2017 i seguenti commi:
2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del
Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi
medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di
competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di
assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà.
2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi
quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono
acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle
amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato
comma 2-ter.
2
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/28/17A01679/sg
3
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=125235&doclang=it
4
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150789&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&di
r=&occ=first&part=1&cid=695043
5 “1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino
al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile
e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. 2. Spetta anche ((all'ente di governo dell'ambito)) la
tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.”
7
2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi
previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono
ridotti alla metà.
TESTO LEGGE 233/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21A07784&elenco30giorni=false
Finanziamento opere e impianti collettamento depurazione monitoraggio acque
(Normativa Nazionale)
Il comma 513 articolo 1 legge 234/2021 prevede che nello stato di previsione del Ministero della
Transizione Ecologica é istituito un Fondo emergenze ambientali con una dotazione di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare ad interventi di ripristino delle opere
di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in
casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (6), e classificati sotto la voce DLB 2022 - Mite collettamento
depurazione acque.
TESTO LEGGE 234/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false
6
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;229
8
AREE PROTETTE -BIODIVERSITÀ
Designazione di cinque Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione
biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Sardegna (Normativa
Nazionale)
La regione biogeografica mediterranea, comprende i territori unionali di Grecia, Cipro, Malta, parti
dei territori unionali di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Croazia e il territorio di Gibilterra, per il
quale il Regno Unito è responsabile delle relazioni esterne.
I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela
della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della
rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di
importanza comunitaria sono riveduti periodicamente
Decreto 11/1/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-24&atto.codiceRedazionale=22A00323&elenco30giorni=false
Versamento di un indennizzo per i danni causati all’acquacoltura dagli uccelli
selvatici protetti in una zona Natura 2000 (Giurisprudenza Comunitaria)
L’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali della UE (7) afferma che: “1. Ogni individuo ha il
diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di
lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico
interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta
indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti
imposti dall’interesse generale. 2. La proprietà intellettuale Ł protetta.”
L’articolo 107 paragrafo 1 del Trattato di funzionamento della UE (8) recita: “1. Salvo deroghe
contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.”
La Corte di Giustizia con sentenza del 27 gennaio 2022 (causa C-238/20) ha statuito:
1) L’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato
nel senso che esso non osta a che l’indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite
subìte da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona
della rete Natura 2000 in forza della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sia
sensibilmente inferiore ai danni effettivamente subìti da tale operatore.
2) L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un indennizzo concesso
da uno Stato membro per le perdite subìte da un operatore economico in ragione delle misure di
protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva 2009/147
7
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
9
conferisce un vantaggio atto a costituire un «aiuto di Stato» ai sensi di tale disposizione, qualora
siano soddisfatte le altre condizioni relative a una siffatta qualificazione.
3) L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 717/2014 (9) della Commissione, del 27 giugno
2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell’acquacoltura, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui un
indennizzo come quello descritto al punto 2 del presente dispositivo soddisfi le condizioni di cui
all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a tale indennizzo si applica il tetto degli aiuti «de minimis» di
EUR 30 000 previsto da detto articolo 3, paragrafo 2.
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252826&pageIndex=0&doc
lang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=896818
9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0717-20201210&qid=1643641477999
10
ARIA
Fondo per attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento
atmosferico (Normativa Nazionale)
Il comma 498 articolo 1 legge 234/2021 prevede che al fine di assicurare l'efficace attuazione del
programma nazionale di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n.81 (10), di controllo nonché di
rispettare gli impegni di riduzione dell'inquinamento delle emissioni assunti dall'Italia, è
atmosferico istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un
apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma
nazionale. Al Fondo é assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100
milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche
agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli
aspetti di competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al
precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività
necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico.
TESTO LEGGE 234/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false
Finanziamento per migliorare la qualità dell'aria (Normativa Nazionale)
Il comma 829 articolo 1 legge 234/2021 prevede che al fine di accelerare gli interventi strategici
necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 (11), e per le
finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) (12), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (13), le risorse
di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (14), sono incrementate di 1 milione di euro per
l'anno 2022.
TESTO LEGGE 234/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false
10
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;081
11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008L0050-
20150918&qid=1643130600505&from=IT
12
“d) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana,
promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore
coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;”
13
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;88
14
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19A04303/sg
11
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Migliori tecnologie disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione
(Normativa Comunitaria)
La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 novembre 2021 ha
approvato le nuove BAT per i grandi impianti di combustione.
La Decisione attua quanto previsto dalla Direttiva 2010/75/UE (15) che all’articolo 2 definisce le
migliori tecnologie disponibili come la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi
metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei
valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò
si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso:
a) per «tecniche» sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione,
manutenzione, esercizio e chiusura dell’installazione;
b) per «tecniche disponibili» le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in
condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell’ambito del pertinente comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa
avervi accesso a condizioni ragionevoli;
c) per «migliori», si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione
dell’ambiente nel suo complesso.
Le BAT approvate riguardano le seguenti categorie di opere contenute nell’allegato I alla Direttiva
2010/75/UE:
1.1: combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o
superiore a 50 MW, solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione con una
potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;
1.4: gassificazione di carbone o altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale
totale pari o superiore a 20 MW, solo quando questa attività è direttamente associata a un
impianto di combustione;
5.2: smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di
coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t all’ora
oppure per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t. al giorno, solo quanto questa
attività ha luogo in impianti di combustione contemplati al precedente punto 1.1.
TESTO DECISIONE 2021/2326:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D2326&from=IT#d1e34-3-1
15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0075&from=IT
12
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI
Sostituzione autorizzazione della Soprintendenza con controlli a campione
(Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 262 del 30 dicembre 2021 è intervenuta nel giudizio di
costituzionalità di una norma della Provincia autonoma di Trento che prevedeva una procedura
semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte degli esercizi
pubblici, prevedendo sino al 31 dicembre 2021 l'esonero dalle autorizzazioni richieste dagli artt. 21
e 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio - 16),
ovvero la sostituzione del procedimento di autorizzazione con un procedimento di controllo
successivo, effettuato a campione.
La Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di questa norma provinciale sulla base
delle seguenti considerazioni conclusive
Le disposizioni impugnate si ingeriscano in un ambito di competenza riservato esclusivamente allo
Stato, trattandosi, nella specie, di parametri interposti espressivi di norme di grande riforma
economico-sociale.
Dall'art. 21 cod. beni culturali - che al comma 4 prevede che, anche fuori dalle ipotesi
espressamente previste dai commi precedenti di interventi soggetti ad autorizzazione,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad
autorizzazione della soprintendenza - è, infatti, enucleabile il principio di grande riforma
economico-sociale secondo cui ogni intervento su beni culturali deve essere autorizzato, in quanto
qualunque tipologia di manufatto è potenzialmente suscettibile di incidere sul significato e la
portata culturale del bene interessato.
Sotto questo profilo, le norme provinciali impugnate prefigurano, invece, un meccanismo di
semplificazione della gestione dei beni culturali, connesso all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, significativamente difforme, non solo sotto il profilo dell'estensione temporale delle
deroghe, da quello statale.
Se, infatti, per le opere contemplate dal comma 6 dell'art. 43 della legge prov. Trento n. 3 del
2020, le disposizioni impugnate prevedono l'esenzione dalle «autorizzazioni della soprintendenza
per i beni culturali di cui agli articoli 21 e 106, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004»
sino al 31 dicembre 2021, a fronte della data del 31 ottobre 2020 fissata dall'art. 181, comma 3,
del d.l. n. 34 del 2020, nel comma 9 dello stesso art. 43, i procedimenti di autorizzazione
preventiva previsti dalla disciplina statale, per lo stesso periodo di tempo, risultano addirittura
sostituiti con procedimenti di controllo successivo, effettuati a campione.
La Provincia autonoma di Trento, estendendo con le norme impugnate il termine previsto dall'art.
181, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, e regolamentando autonomamente la
materia, ha, pertanto, violato una norma fondamentale di grande riforma economico-sociale della
legislazione statale, eccedendo così il limite posto in materia di «tutela e conservazione del
patrimonio storico, artistico e popolare» dall'art. 8, numero 3), dello stesso statuto, determinando
così il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
TESTO SENTENZA 262/2021:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/716
16
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
13
CACCIA
Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica (Normativa Nazionale)
Il comma 757 articolo 1 legge 30 dicembre 2020, n. 178 (17) ha istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MITE), il Fondo per il
recupero della fauna selvatica. Il Fondo é destinato al fine di sostenere l'attività di tutela e cura
della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349 (legge istitutiva del Ministero Ambiente 18), il cui statuto preveda
finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della
fauna selvatica.
Il comma 704 articolo 1 legge 234/2021 (legge bilancio 2022) ha rifinanziato il Fondo per 4,5
milioni di euro per il 2022.
TESTO LEGGE 234/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false
Fondo di garanzia per le vittime della caccia (Normativa Nazionale)
Il Decreto 28 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che il contributo
che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili
all'attività stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2022, alla CONSAP - Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia é
determinato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della
detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.
TESTO DECRETO 28/12/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-19&atto.codiceRedazionale=22A00321&elenco30giorni=false
17
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
18
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-07-08;349!vig=
14
EFFETTO SERRA
Orientamenti su aiuti di Stato nel sistema per lo scambio di quote di emissione dei
gas (Normativa Comunitaria)
La Comunicazione della Commissione (2021/C 528/01) ha modificato la Comunicazione della
Commissione del 21 settembre 2020 – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato
nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021
(19).
In particolare dopo le modifiche apportate la Comunicazione del 21/9/2020 vede
il nuovo punto 15 dove si afferma che per parametro di riferimento generico per l’efficienza del
consumo di energia elettrica” si intende l’80 % del consumo effettivo di energia elettrica,
determinato mediante decisione della Commissione insieme ai parametri di riferimento per il
consumo di energia elettrica. Tale parametro corrisponde allo sforzo medio di riduzione imposto
dall’applicazione dei parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica
(parametro di riferimento del consumo di energia elettrica/consumo medio di energia elettrica) ed
è applicato a tutti i prodotti oggetto di settori ammissibili, ma per i quali non è definito un
parametro di riferimento specifico per l’efficienza del consumo di energia elettrica. Il parametro di
riferimento generico per l’efficienza del consumo di energia elettrica è ridotto (a partire dall’anno
t = 2022) dell’1,09 % su base annua, secondo la formula stabilita nell’allegato II, alla voce
"Parametri di riferimento dell’efficienza energetica aggiornati per taluni prodotti di cui all’allegato
I.
TESTO COMUNICAZIONE 2021/C 528/01:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1230(01)&from=IT
Regime tariffario in EU ETS - European Emissions Trading System (Normativa
Nazionale)
Il Decreto Ministero Transizione Ecologica 6 dicembre 2021 disciplina Le tariffe per coprire i costi
di attuazione del DLgs 47/2020 (20) che disciplina la attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per
sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio. Ad esempio la tariffa per coprire i costi del
rilascio della autorizzazione alle emissioni di gas serra, la verifica del piano di monitoraggio dei
gestori di impianti con emissioni di gas serra,
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti rientranti nella disciplina EU
ETS ai sensi degli Allegati I e II al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
TESTO DECRETO 6/12/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21A07658&elenco30giorni=false
19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0925(01)&from=IT
20
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47
15
Obblighi fornitori benzina e combustibile diesel che versano accisa (Normativa
Nazionale)
L’articolo 35 del 35 della legge 238/2021 (legge europea 2019-2020) modifica l’articolo 7-bis del
DLgs 66/2005 (21) stabilendo che i fornitori (22) devono assicurare che le emissioni di gas ad
effetto
serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno assolto
l'accisa nell'anno 2020 e dell'elettricità fornita nel 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento
rispetto al valore di riferimento per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis.2. Secondo
quest’ultimo allegato ai fini dell'articolo 7-bis, comma 1, il valore di riferimento per i carburanti
per il 2010, rispetto al quale confrontare le emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita
dei combustibili e dell'elettricità, al fine di valutare la riduzione di intensità dei gas ad effetto serra,
é pari a 94,1 gCO2 eq/MJ.
TESTO LEGGE 238/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-17&atto.codiceRedazionale=22G00004&elenco30giorni=false
Fondo italiano per il clima (Normativa Nazionale)
I commi da 488 a 497 articolo 1 legge 234/2021 (legge bilancio 2022) istituiscono e disciplinano il
Fondo Italiano per il clima.
Secondo il comma 488 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica, un fondo rotativo, denominato « Fondo italiano per il clima », con dotazione pari a 840
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2027.
Il Fondo é destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a
contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul
clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte.
Gli interventi del Fondo sono realizzati, in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della legge
11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo - 23),
e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo
sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSEDAC).
Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere
individuati ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo possono essere realizzati, conformemente
ai predetti accordi internazionali.
Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.
Secondo il comma 489 ai fini di cui al comma 488, il Fondo può intervenire, in conformità alla
normativa dell'Unione europea, attraverso:
a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o
altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o
21
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;66
22 “il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo;” (articolo 2 DLgs 66/2005) . Il DLgs 504/1995 è il
testo unico sulle imposte di produzione e i consumi.
23
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;125
16
partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di
promozione;
b) la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie,
anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e
sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;
c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse
istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi
autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o
partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di
promozione.
Il Fondo italiano per il clima é gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita
convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle
risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 496 sempre articolo 1 legge
234/2021, e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione
del Fondo é autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
TESTO LEGGE 234/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false
Assegnazione e rilascio a titolo gratuito di quote agli operatori
aerei (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 20 gennaio 2022 (causa C-165/20) ha statuito che l’articolo 3
sexies della direttiva 2003/87/CE (24) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003,
che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
e che modifica la direttiva 96/61/CE (25) del Consiglio, come modificata dal regolamento (UE)
2017/2392 (26) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, deve essere
interpretato nel senso che il numero di quote di emissioni di gas a effetto serra assegnate a titolo
gratuito a un operatore aereo, in caso di cessazione delle attività di trasporto aereo di tale
operatore nel corso del periodo di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui
trattasi, deve essere ridotto in proporzione alla parte di tale periodo durante la quale dette attività
non sono più svolte.
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252447&pageIndex=0&doc
lang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=881520
24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20210101&qid=1643638874716
25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0061-20080218&qid=1643638933481
26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2392
17
ENERGIA
Copertura oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo
di gas naturale (Normativa Nazionale)
Con Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 é stata
approvata la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas
applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale. Si ricorda che il decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 2 marzo 2018 (27) ha disciplinato i criteri generali per l’iscrizione
nell’Elenco delle imprese a forte consumo di gas ed in particolare all’articolo 3 ha stabilito i
parametri per classificare dette imprese.
L’allegato 1 del nuovo Decreto 541/2021 contiene Elenco dei settori in cui operano le imprese a
forte consumo di gas naturale con un indice di intensità di scambi internazionali non inferiore al
4%.
TESTO DECRETO 541/2021:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/
dm_541_21_12_2021.pdf
Benefici delle Rinnovabili sulla bolletta elettrica (Documentazione nazionale)
Un documento di Elettricità Futura (associazione delle imprese elettriche italiane di produzione
con rinnovabili) dimostra che il costo dell’energia elettrica sale perché è aumentato di circa
quattro volte il prezzo del gas rispetto alla media degli ultimi anni (in questi giorni è circa 80
€/MWh a fronte di 20 €/MWh in media negli scorsi anni) con cui viene prodotta la maggior parte
dell’elettricità in Italia e in molti Paesi europei.
Con l’attuale assetto del mix di generazione (40% FER sul totale di generazione elettrica), la
bolletta elettrica complessiva in Italia sarà di circa 75 Mld€ nel 2021 – dato preconsuntivo (+70 %
rispetto al 2019, pre-COVID, in cui era pari a 44 Mld€).
Se invece avessimo, ipoteticamente, già raggiunto il mix di generazione elettrica necessario a
centrare il target Green Deal 2030, cioè 72% FER sul mix di generazione elettrica, il costo
complessivo della bolletta sarebbe 45 Mld€ rispetto ai 75 Mld€, cioè inferiore del -40%. E l'Italia
risparmierebbe 30 Mld€ all'anno!
Secondo l’Agenzia Internazionale della Energia (28) dietro le presunte carenze di gas che farebbe
salire i prezzi ci sono fenomeni geopolitici che potrebbero essere limitati se si fosse puntata di più
in questi anni sulle rinnovabili in Europa e soprattutto in Italia. Secondo la IEA la Russia, oltre a
trattenere almeno un terzo del gas che potrebbe inviare in Europa, sta prosciugando gli impianti di
stoccaggio sotto il suo controllo per rafforzare l’impressione di scorte limitate.
«In termini di stoccaggio, l’attuale deficit di stoccaggio nell’Ue è in gran parte dovuto a Gazprom»,
ha affermato Birol al Financial Times, sottolineando che lo stoccaggio totale è fermo a circa il 50%
della capacità rispetto al 70% normalmente registrato in gennaio: «I bassi livelli di stoccaggio nelle
strutture dell’azienda con sede nell’Ue rappresentano la metà del deficit europeo, anche se lo
stoccaggio di Gazprom rappresenta solo il 10% della capacità di stoccaggio totale dell’Ue».
27
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-2-3-2018-definizagev-imprese.pdf
28
https://www.carbonbrief.org/daily-brief/iea-chief-accuses-russia-of-worsening-europes-gas-crisis
18
Le dimensioni del problema sono ancora più chiare se poste in una prospettiva più ampia:
il 41,1% del gas naturale consumato in Europa proviene dalla Russia, percentuale che sale
al 47,1% (dato Eurostat 2019) nel caso dell’Italia.
Invece il Ministro della Transizione Ecologica pensa di risolvere in parte tutto ciò proponendo
aumentare la produzione nazionale di gas naturale insieme con 1,5 mld di riduzione degli incentivi
per il fotovoltaico, come emerge dalla recente audizione parlamentare del Ministro sui prezzi
dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti, anche in relazione alla strategia europea
d'intervento e di sostegno (29)
TESTO DOCUMENTO COMPLETO ELETTRICITÀ FUTURA:
https://www.elettricitafutura.it/public/editor/News/2021/2022.01_EF_Dati%20Bolletta%20Elet
trica_sito.pdf
Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale (Normativa Nazionale)
Il comma 2 articolo 5 del DLgs 102/2014 (30) prevede che il Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Transizione
Ecologica), sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con l'Agenzia
del demanio, predispone entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma
di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale. Gli interventi devono conseguire la riqualificazione energetica almeno
pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata.
L’articolo 15 del DLgs 102/2014 prevede la istituzione di un Fondo Nazionale per l’efficienza
energetica e la lettera a) di detto articolo 15 prevede un futuro decreto che definisce la somma da
versare in detto Fondo.
Con Decreto Ministero Transizione Ecologica 10 agosto 2021 l’importo suddetto é determinato
nell'ammontare complessivo di 130.376.570,65 euro, per essere successivamente riassegnato al
capitolo 7660 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in corso di
trasferimento al bilancio del Ministero della transizione ecologica, «Fondo da assegnare per la
realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza
energetica», nella misura riportata su base annuale nella tabella di cui all'allegato 1, parte
integrante del decreto stesso.
TESTO DECRETO 10/8/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-13&atto.codiceRedazionale=22A00070&elenco30giorni=false
29
https://webtv.senato.it/4621?video_evento=239525 PER UN COMMENTO ALLA AUDIZIONE
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/le-proposte-di-cingolani-contro-il-caro-bollette-sconcertano-il-
mondo-delle-rinnovabili/
30
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;102
19
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica (normativa
Nazionale)
Il titolo III del Decreto Legge 4/2022 prevede una serie di misure per contenere l’aumento dei
costi della energia elettrica a tutela di determinati categorie.
Sul punto è significativa la presa di posizione del Coordinamento Free (Coordinamento Fonti
Rinnovabili ed Efficienza Energetica - 31). Secondo il Coordinamento (32): “siamo di fronte ad una
misura che è destinata a raccogliere un quantitativo modesto di risorse, dato che la larga parte
dell’energia rinnovabile viene venduta con contratti a lungo termine – dunque quella attesa nel
trimestre in corso è già stata venduta a prezzi più bassi rispetto a quelli corrente –, ma in
compenso si presta a ricorsi e soprattutto dà un segnale politico potente: Colpire le rinnovabili”.
Aggiunge il Coordinamento: “Prima di tutto le risorse arrivano esclusivamente dalle aste
dell’Emissions trading che dovrebbero servire per la transizione ambientale e con le quali, invece, si
fa cassa senza alcun criterio “ambientale”. È una scelta di campo precisa, penalizzare le rinnovabili
per favorire le fossili. Non si fa menzione nel decreto, infatti, né degli extra profitti dei produttori di
energia elettrica che utilizzano il gas per i quali, avendo contratti di approvvigionamento a lungo
termine tuttora in vigore, nei quali esistono precisi criteri di indicizzazione, è possibile calcolare con
precisione l’extraprofitto, né dei produttori di gas che sono i veri beneficiari di questa esplosone del
prezzo di mercato”.
Si veda anche la presa di posizione di ANEV (associazione nazionale energia dal vento) per cui il
nuovo Decreto legge: “prevede il taglio della remunerazione per i soli produttori rinnovabili al
prezzo del mercato elettrico del decennio 2010-2020. Per dare una idea a chi legge il prezzo medio
di borsa dell’ultimo mese è stato circa di 240 €/MWh (prezzo che hanno preso tutti i produttori di
energia elettrica) mentre il prezzo che il Governo vuole riconoscere agli impianti eolici è di 60
€/MWh quando tutti gli altri produrranno e venderanno lo stesso prodotto ad un prezzo 4 volte
maggiore!!!”.
TESTO DECRETO LEGGE 4/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-27&atto.codiceRedazionale=22G00008&elenco30giorni=false
Aree industriali dismesse e promozione filiera idrogeno (Normativa Nazionale)
Il Ministro della transizione ecologica, in data 15 dicembre 2021, ha emanato un avviso pubblico
rivolto alle regioni e alle province autonome al fine di dare attuazione all'investimento 3.1
«Produzione in aree industriali dismesse», previsto nell'ambito della
Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile,
idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del PNRR.
L'avviso pubblico ha la finalità di individuare le regioni e le province autonome interessate ad
avviare, nei propri territori, una procedura di selezione finalizzata al finanziamento di progetti di
investimento che prevedano la riconversione di aree industriali dismesse per la creazione di centri
di produzione e distribuzione di idrogeno, prodotto utilizzando unicamente fonti di energia
rinnovabili.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, utilizzando il format di cui all’Allegato 1
(Manifestazione di interesse), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC),
31
http://www.free-energia.it/chi-siamo/
32
https://www.casaeclima.com/italia/mercato/ar_47154_caro-energia-coordinamento-free-decreto-sostegniter-
penalizza-rinnovabili-perfavorire-fossili.html
20
all'indirizzo dgisseg.dg@pec.mise.gov.it , entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente
Avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (dal 27/1/2021).
Potranno essere considerati ammissibili i seguenti interventi:
1. impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili asserviti alla produzione di idrogeno verde,
comprensivi di eventuali sistemi di accumulo;
2. elettrolizzatori o altre tecnologie per la produzione di idrogeno verde e relativi ausiliari,
necessari al processo produttivo;
3. eventuali infrastrutture dedicate esclusivamente alla distribuzione di idrogeno verde, nonché
impianti di stoccaggio dell'idrogeno verde
TESTO AVVISO E ALLEGATO:
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione-
ecologica-relativo-all-investimento-3-1
Dati Terna sui consumi elettrici del 2021 (Documentazione Nazionale)
Nel 2021 i consumi di energia elettrica in Italia sono tornati sostanzialmente ai valori del 2019,
recuperando il forte calo fatto registrare nel 2020. Secondo i dati di Terna, la società che gestisce
la rete elettrica nazionale, il fabbisogno è stato pari a 318,1 miliardi di kWh, un valore in aumento
del 5,6% rispetto al 2020 e in linea (-0,5%) con i livelli pre-Covid del 2019. Le rinnovabili hanno
coperto il 36% della domanda elettrica, anche in questo caso tornando sui volumi del 2019: grazie
alle favorevoli condizioni climatiche, che hanno consentito di utilizzare maggiormente gli impianti,
la produzione complessiva di eolico e fotovoltaico è stata la più alta di sempre, anche a fronte di
un contenuto incremento della potenza installata. Significativo per le Fonti rinnovabili è che nel
2020 avevano contribuito al 38% quindi siamo di fronte ad uno stallo determinato principalmente
dalla non realizzazione di nuovi impianti molti fermi ancora alla fase autorizzatoria.
Mentre i dati Eurostat (33) dimostrano che in Europa siamo su percentuali che vanno da oltre il
70& (Austria e Svezia) a oltre il 50% in Danimarca Portogallo, Croazia e Lettonia.
I dati in tempo reale sull’esercizio del sistema elettrico nazionale sono inoltre consultabili
sull’app di Terna disponibile sui principali store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.terna.energia&hl=it
https://apps.apple.com/it/app/terna/id1458535498
Relazione Arera 2021 sullo stato dei servizi e sull’attività svolta (Documentazione
Nazionale)
Secondo la Relazione:
Mercato internazionale del gas
La domanda mondiale di gas nel 2020 ha subito una contrazione del -2,5%, mai registrata prima, in
controtendenza rispetto al dato del 2019 (+3,6%). In Europa il calo è stato del 3,1%, negli Usa del
2,3% mentre in Cina si è registrato un aumento del 5% per effetto delle nuove metanizzazioni di
centri abitati e dei maggiori impieghi nella termoelettrica e nell’industria pesante. In particolare,
l’uso del gas nella generazione elettrica è diminuito del 2%, in linea con i consumi di elettricità, a
fronte di una riduzione generalizzata del carbone, grazie anche a un calo del prezzo relativo
gas/carbone nella parte centrale dell’anno e, in Europa, agli alti prezzi dei permessi di emissione
33
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220126-1
21
della CO2 . Nel 2020 i prezzi internazionali del gas hanno subìto una forte riduzione per effetto
congiunto della contrazione mondiale della domanda, della notevole riduzione dei prezzi
petroliferi e dell’aumento della concorrenza tra fornitori di GNL e tra fornitori di GNL e fornitori via
pipeline. Il prezzo al PSV ha ridotto notevolmente le distanze rispetto agli altri hub: rispetto al
TTF4, il differenziale medio è stato di 1,24 c€/m3 e di 1,11 c€/m3 rispetto al NCG (rispettivamente
2,87 c€/m3 e di 2,38 c€/m3 nel 2019). Anche nel 2020 il prezzo alle frontiere italiane risulta
superiore alla media europea di 1,66 c€/m3 , con un differenziale in linea con il 2019 (1,59 c€/m3
).
Mercato internazionale del GNL
Per il settimo anno consecutivo il commercio di GNL ha fatto registrare una crescita, seppur
modesta (+0,4% rispetto a 2019), raggiungendo il nuovo volume record di 356,1 Mt. In Europa,
l’import ha subito una riduzione del 5% dovuta alla riduzione dei livelli di attività economica da
pandemia e alla situazione di stoccaggi ricolmi che ha portato alla cancellazione di carichi nella
seconda parte dell’anno. I prezzi del GNL in tutto il mondo hanno toccato nuovi minimi storici nel
corso del 2020 (4,4 $/MBtu5 in Asia, 3,2 $/MBtu nell’Europa Sud Occidentale), combinazione della
domanda ridotta per effetto della pandemia e di offerta sovrabbondante per l’entrata in esercizio
di nuove infrastrutture di produzione ed esportazione, oltre che per il trascinamento esercitato dai
bassi prezzi petroliferi. Il 2020, infine, è stato caratterizzato da una forte volatilità dei prezzi: con
una variabilità di 31,5 $/kWh per i prezzi asiatici e di 15,2 $/kWh per quelli del Sud-Ovest europeo.
Prezzi del gas naturale per i clienti domestici
Anche nel 2020 i prezzi del gas naturale per i consumatori domestici italiani, comprensivi di oneri e
imposte, sono stati più alti della media dei prezzi dell’Area euro per tutte le classi di consumo.
Sebbene in leggera diminuzione, la prima classe di consumo (525,36 m3 , per lo più usi cottura e
acqua calda) ha continuato a registrare un differenziale di prezzo positivo pari al 7% (+10% nel
2019). Divari positivi anche per le classi di consumo superiori: +13% per il segmento tra i 520 e i
5.200 m3 /a che rappresenta il 72% dei consumi domestici totali (+15% nel 2019), +15% per quello
oltre 5.200 m3 /a, perlopiù riscaldamenti centralizzati (+19% nel 2019).
Rispetto agli altri Paesi dell’Area euro, la componente oneri e imposte è risultata la più alta per le
classi a maggiori consumi, sebbene abbia registrato un leggero calo del differenziale positivo
rispetto al 2019, mentre è risultata la più bassa rispetto ai principali paesi (eccetto la Germania)
ma con una contrazione del differenziale negativo registrato l’anno precedente.
Passando al confronto con i principali paesi europei, il prezzo italiano per la classe di consumo più
bassa, comprensivo delle imposte, è il più alto, inferiore – come in passato – solo a quello
francese. Nella seconda e terza classe di consumi l’Italia mantiene, rispetto a tutti gli altri paesi, il
prezzo più elevato, rispettivamente di 85,93 c€/m3 e 74,13 c€/m3 , con differenziali in
miglioramento nei confronti delle altre nazioni a eccezione della Spagna e limitatamente alla
seconda classe (ove il differenziale è passato da -3% a +1%).
Prezzi del gas naturale per i clienti industriali
Negli ultimi anni le imprese industriali appartenenti alle tre classi a maggior consumo di gas hanno
beneficiato di prezzi lordi più vantaggiosi rispetto a quelli medi dell’Area euro, con differenziali
negativi tuttavia tendenzialmente in riduzione, almeno fino al 2018, mentre i prezzi per le prime
classi erano più alti, con differenziali sostanzialmente stabili. Rispetto al peggioramento relativo
del 2019, la classe a più alti consumi (cioè con consumi annui compresi tra 26 e 104 milioni di
metri cubi) mantiene un differenziale positivo del +2%, mentre per le due classi precedenti, torna
ad ampliarsi il differenziale negativo (dal -5% del 2019 rispettivamente a -9% e -8%). Anche per le
22
due classi a più bassi consumi (fino a 260.000 m3 /anno) si registra un miglioramento, con il
differenziale che torna a contrarsi, passando dal +18% al +14% e dal +6% al +1%. È soprattutto in
termini di imposizione fiscale che le differenze con gli altri paesi dell’Area euro restano
particolarmente marcate: in termini di incidenza fiscale si ha infatti una quota del 36,1% per la
prima classe, contro il 14,6% dell’ultima, con valori corrispondenti per l’Area euro rispettivamente
del 33,8% e del 27,8%. La struttura e il livello dell’imposizione fiscale contribuiscono pertanto a
determinare le differenze di prezzo con l’Area euro sopra evidenziate
Energia elettrica: Consumi, produzione, infrastrutture e mercati
Nel 2020 i consumi di energia elettrica hanno registrato un calo del 6% circa (-1%, nel 2019), a
scendere sono stati, in particolare, i settori terziario e industriale parzialmente compensati
dall’aumento dei consumi domestici (+2%). La richiesta nazionale di energia elettrica e stata
soddisfatta per il 90,2% dalla produzione nazionale netta (in calo del 4,2% rispetto al 2019),
mentre per la parte rimanente dal saldo con l’estero: l’energia importata risulta ancora in
diminuzione (-9,5%), mentre quella esportata è aumentata anche nel 2020 (30,1%), facendo
registrare un saldo di energia scambiata con l’estero in diminuzione del 15,6% (valore più basso
degli ultimi 20 anni).
TESTO RAPPORTO ARERA 2021:
https://www.arera.it/it/relaz_ann/21/21.htm
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Parere esperti alla Commissione UE su tassonomia investimenti transizione
energetica (Documentazione Comunitaria)
Si tratta del Parere consegnato lo scorso 21 gennaio 2022 alla Commissione europea dagli esperti
della Piattaforma Ue per la finanza sostenibile relativamente alla tassonomia degli investimenti
per la transizione verso la neutralità climatica.
Il documento (Response to the Complementary Delegated Act 21 st January 2022) conferma la
bocciatura da parte dei tecnici dell'inclusione di gas e del nucleare tra gli investimenti con
l'etichetta green, come anticipato dall'ANSA venerdì scorso.
Secondo il parere, gli impianti a gas potrebbero essere presi in considerazione solo con
un'intensità di emissioni inferiore a "100 grammi di CO2 per Kilowattora" (un valore che
attualmente, ricorda il parere, per una centrale a gas "è nel migliore dei casi, di 300gCO2KWh").
Qualsiasi impianto con emissioni superiori, scrivono gli esperti, "potrebbe utilizzare un
trattamento tassonomico alternativo come una performance intermedia (Ambra)", in base a una
"proposta finale della piattaforma" attesa "nelle prossime settimane".
Gli esperti sottolineano poi che sia la costruzione di nuove centrali nucleari che la produzione di
energia da quelle esistenti, "non soddisfano i requisiti del regolamento sulla tassonomia" e non
"dovrebbero essere considerate" sostenibili.
TESTO PARERE:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/d
ocuments/220121-sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-
act_en.pdf
Aree non indonee alla installazione impianti geotermia (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale è intervenuta per giudicare la costituzionalità di una norma regionale che
prevede «L'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di
energia geotermica in Toscana effettuata mediante la delibera del Consiglio regionale 7 luglio
2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione
delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in
Toscana, Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014) è immediatamente efficace e si
applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».
La Corte con sentenza n° 11 del 20 gennaio 2022 ha dichiarato la costituzionalità di detta norma
regionale.
La Corte nel motivare la decisione è partita dal paragrafo 17 delle linee guida per l'autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con Decreto Ministro Sviluppo Economico.
Il paragrafo 17 prevede che la Regione è chiamata a compiere «un'apposita istruttoria, avente ad
oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del
patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del
paesaggio rurale (paragrafo 17.1)». All'esito di tale istruttoria, la Regione indica, nell'atto di
pianificazione, la non idoneità di ciascuna area in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di
impianti, motivando le riscontrate incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione
perseguiti. Le aree individuate come non idonee sono destinate a confluire nell'atto di
pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome «conciliano le politiche di tutela
dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili,
tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del necessario
24
rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden
sharing) (paragrafo 17.2)» (così, da ultimo, sentenza n. 177 del 2021 - 34).
In particolare nella citata sentenza n° 177 del 2021 si afferma che l'atto di pianificazione della
Regione, nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì - come si
evince sempre dalle linee guida - vale a segnalare "una elevata probabilità di esito negativo delle
valutazioni, in sede di autorizzazione" e, dunque, ha la funzione di "accelerare" la procedura
(paragrafo 17.1)» (sentenza n. 177 del 2021). Di conseguenza, quella di non idoneità costituisce
solo una «valutazione di "primo livello"», che impone poi di verificare, in sede di autorizzazione,
«se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa
essere realizzabile»
Alla luce di quanto sopra riportato la Corte Costituzionale nella nuova sentenza afferma che la
Regione Toscana ha agito secondo le indicazioni provenienti dalle linee guida nazionali.
L'individuazione delle aree non idonee è stata preceduta da un'apposita istruttoria che ha
condotto alle valutazioni finali, confluite nell'apposito elaborato allegato all'atto di adozione
consiliare, rapportate alla tipologia, alle dimensioni e alla potenza degli impianti. Le conseguenti
segnalazioni di non idoneità, conformemente alle linee guida nazionali, costituiranno - una volta
intervenuta l'approvazione della modifica di piano - una valutazione di "primo livello", tale da non
pregiudicare definitivamente la localizzazione degli impianti geotermici, ma atta solo a orientare i
futuri progetti di installazione che dovranno essere assentiti all'esito della procedura di
autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
Quindi conclude la Corte Costituzionale la disposizione regionale impugnata costituisce una norma
di salvaguardia ambientale, volta a regolare il periodo che va dall'adozione della modifica del PAER
alla sua approvazione. In tale contesto, la finalità perseguita dal legislatore regionale è quella di
evitare che la non ancora intervenuta conclusione del procedimento amministrativo concernente
l'individuazione delle aree «non idonee» possa consentire ai proprietari dei luoghi interessati di
realizzare nuove installazioni di impianti, in tal modo eludendo, nelle more della conclusione del
procedimento di approvazione, la stessa individuazione di quelle aree in via amministrativa. Quella
impugnata assume, quindi, i contorni di una norma transitoria con finalità cautelare: essa punta
esclusivamente a preservare le aree in questione, impedendo - secondo le finalità proprie delle
misure di salvaguardia, come enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte - «quei cambiamenti
degli assetti urbanistici ed edilizi, che potrebbero contrastare con le nuove previsioni
pianificatorie, in pendenza della loro approvazione» (sentenza n. 102 del 2013; analogamente,
anche sentenze n. 84 del 2017, n. 232 del 2009, n. 379 del 1994, n. 617 del 1987 e n. 83 del 1982).
Risulta smentito l'assunto del ricorrente secondo cui la disposizione impugnata inciderebbe sui
procedimenti amministrativi ancora in corso (modifica al PAER e VAS), pregiudicandone l'esito. Al
contrario, come appena visto, essa tende a preservarne lo svolgimento e la conclusione,
cristallizzando la situazione di fatto esistente ed evitando temporaneamente il rilascio di nuove
autorizzazioni con riferimento alle aree che, al momento, sono state selezionate come «non
idonee» ad ospitare quegli impianti. Nel frattempo, il procedimento di modifica del piano potrà
proseguire con le modalità ordinarie, senza subire alcun condizionamento da parte della
disposizione in questione, la quale, come già anticipato, è destinata ad esaurire la propria efficacia
al momento dell'approvazione della modifica di piano.
TESTO SENTENZA 11/2022:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/021
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https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=177
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Limiti estensione aree ricerca idrocarburi e numero autorizzazioni allo stesso
operatore (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza 13 gennaio 2022 (causa C-110/20) è intervenuta su una
domanda pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato italiano. La domanda era la seguente: Se la
direttiva 94/22 (35) debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale
che prevede un limite massimo all’estensione dell’area oggetto di un permesso di ricerca di
idrocarburi, ma non vieta di rilasciare ad uno stesso operatore più permessi per aree contigue che
insieme coprano una superficie superiore a detto limite. Il giudice del rinvio domanda, in
particolare, se spetti agli Stati membri delimitare nel modo migliore possibile, nel tempo e nello
spazio, le aree oggetto dei permessi di ricerca, affinché simili permessi non siano concentrati nelle
mani di pochi operatori o addirittura di uno soltanto.
La Corte conclude sulla domanda pregiudiziale: La direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle
autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e l’articolo 4, paragrafi 2 e 3,
della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede
un limite massimo all’estensione dell’area oggetto di un permesso di ricerca di idrocarburi, ma non
vieta espressamente di rilasciare a uno stesso operatore più permessi per aree contigue che
insieme coprano una superficie superiore a detto limite, purché una tale concessione possa
garantire l’esercizio ottimale dell’attività di ricerca di cui trattasi sotto il profilo tanto tecnico
quanto economico nonché la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 94/22. Occorre
altresì vagliare, nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale, l’effetto cumulativo dei
progetti che possono avere un impatto notevole sull’ambiente presentati dal suddetto operatore
nelle sue domande di autorizzazione alla ricerca di idrocarburi.
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252126&pageIndex=0&doc
lang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=68295
Statistiche dell’energia annuali, mensili e mensili a breve termine (Normativa
Comunitaria)
Regolamento (UE) 2022/132 della Commissione del 28 gennaio 2022 modifica il regolamento (CE)
n. 1099/2008 (36) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per
quanto riguarda l’introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell’energia annuali, mensili e
mensili a breve termine.
La Commissione ha individuato vari aspetti delle statistiche dell’energia annuali e mensili a breve
termine che occorre aggiornare. Essi riguardano in particolare una maggiore disaggregazione delle
statistiche sul consumo energetico finale nei servizi e nei trasporti, nuovi vettori energetici come
l’idrogeno, nuovi dati sulla produzione e sullo stoccaggio di energia elettrica, dati più dettagliati
sulle fonti energetiche rinnovabili, nuovi dati stimati per la redazione anticipata dei bilanci
energetici e una migliore tempestività della rilevazione annuale dei dati. Poiché sono ora
35
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:01994L0022-
20181224&qid=1643625118194&from=IT
36
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1099-20200105&qid=1643644707584
26
disponibili dati mensili più completi con migliore tempestività, sono inoltre eliminati gli obblighi di
comunicazione relativi alle statistiche mensili a breve termine per il gas naturale e per il petrolio e i
prodotti petroliferi. La Commissione ha discusso e convenuto con gli Stati membri vari aspetti
tecnici fra cui ambito di applicazione, fattibilità, costi di produzione, riservatezza e obblighi di
comunicazione. Per questo è stata necessaria la modifica introdotta con il nuovo Regolamento che
sostituisce gli allegati al Regolamento 1099/2008.
TESTO REGOLAMNETO 2022/132:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0132&from=IT
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INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI
Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Normativa Nazionale)
L’articolo 43 della legge 238/2021 (legge europea 2019-2020) prevede che il Governo trasmette
alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione
del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali
di cui sopra e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi
regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea
assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi
intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE)
2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto
economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei
progetti finanziati.
Nell'esercizio delle sopra citate attività, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare
audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in
corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori.
Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al
Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle
riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.
TESTO LEGGE 238/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-17&atto.codiceRedazionale=22G00004&elenco30giorni=false
Disciplina credito di imposta per investimenti nella transizione ecologica
(Normativa Nazionale)
Il comma 45 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) modifica la legge 160/2019 (37) ai
commi 198 e 203 aggiungendo ulteriori commi dopo il 203 in relazione alle modifiche ed
estensione della disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in
transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0.
In particolare secondo il nuovo comma 198 per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione
ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, é riconosciuto un credito
d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206. Per il testo coordinato dei
commi da 199 a 206 della legge 160/2019 come modificati dall’articolo 45 legge 234/2021 vedi a
questo link:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;160
37 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
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Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti
del green new deal (Normativa Nazionale)
Il comma 60 articolo 1 della legge 234/2021 (legge bilancio 2022) modifica l’articolo 64 della legge
120/2020 (38) che fa riferimento ai commi da 85 a 96 articolo 1 della legge 160/2019 (legge
bilancio 2020) che a loro volta prevedono la istituzione di un Fondo nello stato di previsione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato alle zone economiche ambientali (39). Il fondo è
finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.
In particolare dopo la modifica il comma 5 articolo 64 della legge 120/2020 recita
“5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27
dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al
comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto
sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per
le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo
conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le|risorse del predetto
fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. (40) sono determinate con la
legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2”.
Il comma 2 dell’articolo 64 legge 102/2020 recita: “2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte
da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, ((nei
limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio)), nell'esercizio delle
attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ((ai
termini e alle condizioni)) previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina: a) lo
svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento
alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al
comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi; b) le procedure per il
rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di
escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in
termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; c) la gestione delle fasi successive
al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e
l'attività di recupero dei crediti; d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e
delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di
escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la
remunerazione della garanzia stessa; e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni; f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente
al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori
sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di
validità ed efficacia della garanzia.”
TESTO LEGGE 234/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false
38
https://aniv.it/phocadownload/DECRETI-LEGGE/DL-76-2020-coordinato-con-legge-120-2020.pdf
39
https://www.teleaesse.it/wp-content/uploads/2021/02/ZEA_1.pdf
40
https://www.sace.it/
29
Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale (Normativa Nazionale)
Il comma 249 articolo 1 legge 234/2021 (legge bilancio 2022) afferma che nell'ambito del
programma nazionale denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (41), possono essere sottoscritti
accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del Terzo settore, associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della
transizione ecologica e digitale, come definiti e individuati con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il Dipartimento
per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretti a:
a) inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi;
b) riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze.
Secondo il comma 250 articolo 1 legge 234/2021 in base agli accordi di cui al comma dei 249, le
imprese, anche in rete, possono, secondo il loro livello di specializzazione, realizzare la formazione
dei lavoratori, nei settori di cui al medesimo comma 249, al fine di:
a) fare acquisire ai lavoratori di cui al comma 249, lettera a), previa accurata analisi del fabbisogno
di competenze, conoscenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei contratti
di apprendistato di cui agli articoli 43, 45 e 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81 (42);
b) istituire centri interaziendali per garantire, eventualmente mediante l'istituzione di conti
individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori di cui al comma
249,lettera b), e agevolarne la mobilità tra imprese.
TESTO LEGGE 234/2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false
Fondo per il sostegno alla transizione del sistema industriale (Normativa
Nazionale)
Il comma 478 articolo 1 legge 234/2021 (legge bilancio 2022) prevede che allo scopo di favorire
l'adeguamento del Fondo per il sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di
lotta ai cambiamenti transizione climatici, é istituito nello stato di industriale previsione del
Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una
dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del Fondo
possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano
in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento
energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.
TESTO LEGGE 234/2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false
41
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
42
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art47septies
30
Piano transizione 4.0 (Normativa Nazionale)
Il Piano transizione 4.0 è l’ex Piano Industria 4.0 (43) offre alle aziende italiane incentivi e
strumenti per cogliere le opportunità dell’innovazione e del digitale legate alla quarta rivoluzione
industriale. Il Piano prevede misure specifiche, che tengono conto della neutralità tecnologica,
intervenendo con azioni orizzontali e fattori abilitanti. Per il 2022 vengono potenziate le misure
efficaci e inserite di nuove.
L’articolo 10 del Decreto Legge 4/2022 modifica il comma 1057-bis della legge 178/2020 (44) che
ora così recita: Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati
nell'allegato A (45) annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (46) , a decorrere dal 1° gennaio
2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta
é riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5
milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5
milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di
investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente
ammissibili pari a 20 milioni di euro.
TESTO DECRETO LEGGE 4/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-27&atto.codiceRedazionale=22G00008&elenco30giorni=false
Conti economici ambientali europei (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2011/691 (47) istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la
trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei ai fini della creazione di conti
economici ambientali quali conti satellite del SEC 95 (Sistema Europeo dei Conti - 48), fornendo
metodologia, regole, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni destinate a essere
utilizzate in sede di compilazione dei conti economici ambientali.
Il Regolamento Delegato (UE) 2022/125 della Commissione del 19 novembre 2021 recante
modifica degli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei.
TESTO REGOLAMENTO 2022/125:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0125&from=IT
43
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Piano_Industria_40.pdf
44
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
45 Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»
46
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232
47
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R0691-
20140616&qid=1643644867443&from=IT
48
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0549&from=IT
31
MARE
Fondo per le infrastrutture portuali (Normativa Nazionale)
La legge 22 maggio 2010, n.73 (49) ha istituito, all’articolo 4 comma 6, il «Fondo per le
infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza
nazionale.
Successivamente è stato adottato adottato il decreto interministeriale 20 marzo 2013, n. 111, con
il quale sono stati finanziati interventi delle autorità portuali tra cui Genova, Savona , Cagliari,
Civitavecchia.
A valere sui suddetti finanziamenti complessivi di 82.315.150 euro, risultano spesi 68.449.891
euro, pari all'83% circa dello stesso finanziamento.
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (50), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ha tra l'altro rifinanziato il
Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'art. 4, comma 6 della legge 73/2010, e le conseguenti
disponibilità, pari a complessivi 400.000.000 di euro.
Viene quindi predisposto un decreto interministeriale per finanziare ulteriori attività ad Autorità di
Sistema Portuale ed in particolare ad esempio per il porto di Genova nuova diga foranea.
Con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile del 3 novembre 2021 ha espresso parere favorevole allo schema di decreto.
TESTO DELIBERA 3/11/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-28&atto.codiceRedazionale=22A00500&elenco30giorni=false
49
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/05/25/10A06582/sg
50
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
32
MOBILITÀ SOSTENIBILE
Fondo strategia mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la
riduzione delle emissioni (Normativa Nazionale)
Il comma 392 articolo 1 legge 234/2021 (legge bilancio 2022) prevede che al fine di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea
il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55
per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione
europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la
strategia di mobilità sostenibile», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 2028, 200 milioni di euro per
l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2031 al 2034.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle
risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto
di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e
turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti
alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto.
Con uno o più Decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle
risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a
finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le
modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in
coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal
cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al
presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
TESTO LEGGE 234/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false
Determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi (Normativa
Nazionale)
La Legge 238/2021 (legge europea 2019-2020) modifica il DLgs 28/2011 (51). In particolare
sostituisce all’allegato 1 (procedure di calcolo obiettivi di fonti rinnovabili) nella parte 2 (2. Calcolo
della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto) la lettera b) interna alla
lettera c-bis è così modificata: i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali
51
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;28
33
coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di
essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del
decreto legislativo n. 66 del 2005 sulla qualità della benzina e del combustibile diesel (52).
TESTO LEGGE238/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-17&atto.codiceRedazionale=22G00004&elenco30giorni=false
Filiera produttiva degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi
(Normativa Nazionale)
Per le finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - misura M2C2-41-
investimento 5.3, le risorse complessivamente disponibili ammontano a 300 milioni di euro, di cui
250 milioni per nuovi progetti e 50 milioni per progetti in essere. almeno il 40 per cento delle
predette risorse é destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 29 novembre 2021 stabilisce che le
risorse di cui al comma 1 sono destinate a sostenere la realizzazione di circa 45 progetti di
trasformazione industriale finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva degli autobus al fine di
produrre veicoli elettrici e connessi, ad esclusione degli autobus ibridi, mediante lo strumento dei
Contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre
2014 e successive modifiche e integrazioni.
TESTO DECRETO 29/11/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-10&atto.codiceRedazionale=22A00005&elenco30giorni=false
Utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua (Normativa
Nazionale)
Il Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 1° settembre 2021 stabilisce i
requisiti, le formalità e gli obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto
ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici
di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
nelle acque marittime e interne.
TESTO DECRETO 1/9/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-01-15&atto.codiceRedazionale=22A00121&elenco30giorni=false
Finanziamento infrastrutture stradali sostenibili (Normativa Nazionale)
Il comma 405 articolo 1 della legge 234/2021 stabilisce che per il finanziamento degli interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e
resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di
percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per
52
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;66~par8-letb
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  • 1. 1 Periodo dal 1 al 31 Gennaio 2022 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI GENNAIO 2022 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................6 Adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia UE (Normativa Nazionale)..............................................6 Finanziamento opere e impianti collettamento depurazione monitoraggio acque (Normativa Nazionale)...............................................................................................................7 AREE PROTETTE -BIODIVERSITÀ........................................................................................8 Designazione di cinque Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Sardegna (Normativa Nazionale).....................8 Versamento di un indennizzo per i danni causati all’acquacoltura dagli uccelli selvatici protetti in una zona Natura 2000 (Giurisprudenza Comunitaria)........................................8 ARIA .............................................................................................................................................10 Fondo per attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico (Normativa Nazionale)........................................................................................10 Finanziamento per migliorare la qualità dell'aria (Normativa Nazionale)........................10 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.............................................................11 Migliori tecnologie disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................11 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ................................................................................12 Sostituzione autorizzazione della Soprintendenza con controlli a campione (Giurisprudenza Nazionale)....................................................................................................12 CACCIA........................................................................................................................................13 Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica (Normativa Nazionale).......13 Fondo di garanzia per le vittime della caccia (Normativa Nazionale) ................................13 EFFETTO SERRA ......................................................................................................................14 Orientamenti su aiuti di Stato nel sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas (Normativa Comunitaria)........................................................................................................14 Regime tariffario in EU ETS - European Emissions Trading System (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................14 Obblighi fornitori benzina e combustibile diesel che versano accisa (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................15 Fondo italiano per il clima (Normativa Nazionale)...............................................................15 Assegnazione e rilascio a titolo gratuito di quote agli operatori aerei (Giurisprudenza Comunitaria) ............................................................................................................................16 ENERGIA.....................................................................................................................................17 Copertura oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale (Normativa Nazionale) .............................................................................................17 Benefici delle Rinnovabili sulla bolletta elettrica (Documentazione nazionale).................17 Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (Normativa Nazionale) ................................................................18
  • 3. 3 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica (normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................19 Aree industriali dismesse e promozione filiera idrogeno (Normativa Nazionale) .............19 Dati Terna sui consumi elettrici del 2021 (Documentazione Nazionale).............................20 Relazione Arera 2021 sullo stato dei servizi e sull’attività svolta (Documentazione Nazionale) .................................................................................................................................20 Parere esperti alla Commissione UE su tassonomia investimenti transizione energetica (Documentazione Comunitaria)..............................................................................................23 Aree non indonee alla installazione impianti geotermia (Giurisprudenza Nazionale)......23 Limiti estensione aree ricerca idrocarburi e numero autorizzazioni allo stesso operatore (Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................25 Statistiche dell’energia annuali, mensili e mensili a breve termine (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................25 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................27 Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Normativa Nazionale).............................................................................................................27 Disciplina credito di imposta per investimenti nella transizione ecologica (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................27 Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (Normativa Nazionale)..................................................................................28 Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale (Normativa Nazionale) ................29 Fondo per il sostegno alla transizione del sistema industriale (Normativa Nazionale).....29 Piano transizione 4.0 (Normativa Nazionale).......................................................................30 Conti economici ambientali europei (Normativa Comunitaria)..........................................30 MARE ...........................................................................................................................................31 Fondo per le infrastrutture portuali (Normativa Nazionale)...............................................31 MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................32 Fondo strategia mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni (Normativa Nazionale)...................................................................................32 Determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................32 Filiera produttiva degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................33 Utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua (Normativa Nazionale)..33 Finanziamento infrastrutture stradali sostenibili (Normativa Nazionale).........................33 Incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con combustibili alternativi (Normativa Nazionale)..........................................................................................34 NUCLEARE .................................................................................................................................35 Contributi per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (Normativa Nazionale).............................................................................................35 PROTEZIONE CIVILE..............................................................................................................36
  • 4. 4 Finanziamento Piano Nazionale per la lotta contro incendivi boschivi (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................36 RIFIUTI........................................................................................................................................37 Meccanismo unionale per le ispezioni degli impianti di rifiuti prodotti da navi (Normativa Comunitaria)........................................................................................................37 Piani risanamento delle aree a elevato rischio di crisi ambientale (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................37 Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento rifiuti (Normativa Nazionale) ............................................................................37 Modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022 (Normativa Nazionale)........38 Portale Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (Documentazione Nazionale) .................................................................................................................................38 Nuovo digitale terrestre, il sistema RAEE vicino al blocco (Normativa Nazionale)..........38 Norma UNI su servizi igiene urbana (Normativa Nazionale)..............................................39 Differimenti termini applicazione plastic tax (Normativa Nazionale)................................39 Fondo per incentivare i Centri riutilizzo rifiuti (Normativa Nazionale) ............................40 Fondo pratiche sostenibili nel turismo sostituzione con set riciclabili (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................41 Incentivi per impianti di compostaggio nei Centri Agroalimentari (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................41 Come calcolare la capacità di stoccaggio rifiuti sulle navi (Normativa Comunitaria)......41 Condizioni per ridurre tariffe di copertura costi per la gestione impianti rifiuti nei porti (Normativa Comunitaria)........................................................................................................42 Metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati (Normativa Comunitaria)...................................................42 Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Normativa Nazionale).............................................................................................................43 Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti (Normativa Nazionale).............................................................................................................44 Obbligo di finanziare i costi relativi alla gestione dei rifiuti provenienti dai pannelli fotovoltaici efficacia retroattiva (Giurisprudenza Comunitaria)........................................45 RUMORE .....................................................................................................................................46 Rumore: piani d’azione per gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali (Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................46 SUOLO E DIFESA IDROGEOLOGICA..................................................................................47 Rifinanziamento progetti di messa in sicurezza del territorio da parte di enti locali (Normativa Nazionale).............................................................................................................47 Fondo per la rimessa in efficienza opere idrauliche e reticoli idrografici (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................48 Attuazione strategia forestale nazionale (Normativa Nazionale) ........................................48 Rifinanziamento alla carta geologica ufficiale d'Italia (Normativa Nazionale).................49
  • 5. 5 URBANISTICA EDILIZIA ........................................................................................................50 Rifinanziamento Fondo demolizione opere abusive (Normativa Nazionale) .....................50 VIA VAS .......................................................................................................................................51 Finanziamento Ispra (Normativa Nazionale)........................................................................51 Linee Guida accompagnamento ambientale di grande opere infrastrutturali (Documentazione Nazionale)...................................................................................................51 Commissione Tecnica PNRR PNIEC (Normativa Nazionale).............................................53 VIGILANZA AMBIENTALE ....................................................................................................54 Finanziamento per il potenziamento dei controlli ambientali (Normativa Nazionale) .....54
  • 6. 6 ACQUE TUTELA E GESTIONE Adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia UE (Normativa Nazionale) L’articolo 18-bis della legge 233/2021 modifica l’articolo2 della legge 18/2017 (2) relativo alle procedure di infrazione europee n.2004/2034 e n.2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. Il comma 2 articolo 2 della legge 18/2017 prevede che al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10 - 3) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13 - 4) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 (5) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia. La nuova legge aggiunge a detto comma 2 articolo 2 legge 18/2017 i seguenti commi: 2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. 2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà. 2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-ter. 2 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/28/17A01679/sg 3 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=125235&doclang=it 4 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150789&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&di r=&occ=first&part=1&cid=695043 5 “1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. 2. Spetta anche ((all'ente di governo dell'ambito)) la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.”
  • 7. 7 2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà. TESTO LEGGE 233/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21A07784&elenco30giorni=false Finanziamento opere e impianti collettamento depurazione monitoraggio acque (Normativa Nazionale) Il comma 513 articolo 1 legge 234/2021 prevede che nello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica é istituito un Fondo emergenze ambientali con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (6), e classificati sotto la voce DLB 2022 - Mite collettamento depurazione acque. TESTO LEGGE 234/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false 6 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;229
  • 8. 8 AREE PROTETTE -BIODIVERSITÀ Designazione di cinque Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Sardegna (Normativa Nazionale) La regione biogeografica mediterranea, comprende i territori unionali di Grecia, Cipro, Malta, parti dei territori unionali di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Croazia e il territorio di Gibilterra, per il quale il Regno Unito è responsabile delle relazioni esterne. I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente Decreto 11/1/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-24&atto.codiceRedazionale=22A00323&elenco30giorni=false Versamento di un indennizzo per i danni causati all’acquacoltura dagli uccelli selvatici protetti in una zona Natura 2000 (Giurisprudenza Comunitaria) L’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali della UE (7) afferma che: “1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale. 2. La proprietà intellettuale Ł protetta.” L’articolo 107 paragrafo 1 del Trattato di funzionamento della UE (8) recita: “1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.” La Corte di Giustizia con sentenza del 27 gennaio 2022 (causa C-238/20) ha statuito: 1) L’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che l’indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subìte da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sia sensibilmente inferiore ai danni effettivamente subìti da tale operatore. 2) L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subìte da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva 2009/147 7 https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
  • 9. 9 conferisce un vantaggio atto a costituire un «aiuto di Stato» ai sensi di tale disposizione, qualora siano soddisfatte le altre condizioni relative a una siffatta qualificazione. 3) L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 717/2014 (9) della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui un indennizzo come quello descritto al punto 2 del presente dispositivo soddisfi le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a tale indennizzo si applica il tetto degli aiuti «de minimis» di EUR 30 000 previsto da detto articolo 3, paragrafo 2. TESTO SENTENZA: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252826&pageIndex=0&doc lang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=896818 9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0717-20201210&qid=1643641477999
  • 10. 10 ARIA Fondo per attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico (Normativa Nazionale) Il comma 498 articolo 1 legge 234/2021 prevede che al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n.81 (10), di controllo nonché di rispettare gli impegni di riduzione dell'inquinamento delle emissioni assunti dall'Italia, è atmosferico istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo é assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. TESTO LEGGE 234/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false Finanziamento per migliorare la qualità dell'aria (Normativa Nazionale) Il comma 829 articolo 1 legge 234/2021 prevede che al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 (11), e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) (12), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (13), le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (14), sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022. TESTO LEGGE 234/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false 10 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;081 11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008L0050- 20150918&qid=1643130600505&from=IT 12 “d) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;” 13 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;88 14 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19A04303/sg
  • 11. 11 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Migliori tecnologie disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione (Normativa Comunitaria) La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 novembre 2021 ha approvato le nuove BAT per i grandi impianti di combustione. La Decisione attua quanto previsto dalla Direttiva 2010/75/UE (15) che all’articolo 2 definisce le migliori tecnologie disponibili come la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso: a) per «tecniche» sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’installazione; b) per «tecniche disponibili» le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; c) per «migliori», si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Le BAT approvate riguardano le seguenti categorie di opere contenute nell’allegato I alla Direttiva 2010/75/UE: 1.1: combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW; 1.4: gassificazione di carbone o altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, solo quando questa attività è direttamente associata a un impianto di combustione; 5.2: smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t all’ora oppure per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t. al giorno, solo quanto questa attività ha luogo in impianti di combustione contemplati al precedente punto 1.1. TESTO DECISIONE 2021/2326: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D2326&from=IT#d1e34-3-1 15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0075&from=IT
  • 12. 12 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI Sostituzione autorizzazione della Soprintendenza con controlli a campione (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 262 del 30 dicembre 2021 è intervenuta nel giudizio di costituzionalità di una norma della Provincia autonoma di Trento che prevedeva una procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte degli esercizi pubblici, prevedendo sino al 31 dicembre 2021 l'esonero dalle autorizzazioni richieste dagli artt. 21 e 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio - 16), ovvero la sostituzione del procedimento di autorizzazione con un procedimento di controllo successivo, effettuato a campione. La Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di questa norma provinciale sulla base delle seguenti considerazioni conclusive Le disposizioni impugnate si ingeriscano in un ambito di competenza riservato esclusivamente allo Stato, trattandosi, nella specie, di parametri interposti espressivi di norme di grande riforma economico-sociale. Dall'art. 21 cod. beni culturali - che al comma 4 prevede che, anche fuori dalle ipotesi espressamente previste dai commi precedenti di interventi soggetti ad autorizzazione, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione della soprintendenza - è, infatti, enucleabile il principio di grande riforma economico-sociale secondo cui ogni intervento su beni culturali deve essere autorizzato, in quanto qualunque tipologia di manufatto è potenzialmente suscettibile di incidere sul significato e la portata culturale del bene interessato. Sotto questo profilo, le norme provinciali impugnate prefigurano, invece, un meccanismo di semplificazione della gestione dei beni culturali, connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, significativamente difforme, non solo sotto il profilo dell'estensione temporale delle deroghe, da quello statale. Se, infatti, per le opere contemplate dal comma 6 dell'art. 43 della legge prov. Trento n. 3 del 2020, le disposizioni impugnate prevedono l'esenzione dalle «autorizzazioni della soprintendenza per i beni culturali di cui agli articoli 21 e 106, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004» sino al 31 dicembre 2021, a fronte della data del 31 ottobre 2020 fissata dall'art. 181, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, nel comma 9 dello stesso art. 43, i procedimenti di autorizzazione preventiva previsti dalla disciplina statale, per lo stesso periodo di tempo, risultano addirittura sostituiti con procedimenti di controllo successivo, effettuati a campione. La Provincia autonoma di Trento, estendendo con le norme impugnate il termine previsto dall'art. 181, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, e regolamentando autonomamente la materia, ha, pertanto, violato una norma fondamentale di grande riforma economico-sociale della legislazione statale, eccedendo così il limite posto in materia di «tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare» dall'art. 8, numero 3), dello stesso statuto, determinando così il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. TESTO SENTENZA 262/2021: https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/716 16 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
  • 13. 13 CACCIA Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica (Normativa Nazionale) Il comma 757 articolo 1 legge 30 dicembre 2020, n. 178 (17) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MITE), il Fondo per il recupero della fauna selvatica. Il Fondo é destinato al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (legge istitutiva del Ministero Ambiente 18), il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica. Il comma 704 articolo 1 legge 234/2021 (legge bilancio 2022) ha rifinanziato il Fondo per 4,5 milioni di euro per il 2022. TESTO LEGGE 234/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false Fondo di garanzia per le vittime della caccia (Normativa Nazionale) Il Decreto 28 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2022, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia é determinato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa. TESTO DECRETO 28/12/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-19&atto.codiceRedazionale=22A00321&elenco30giorni=false 17 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178 18 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-07-08;349!vig=
  • 14. 14 EFFETTO SERRA Orientamenti su aiuti di Stato nel sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas (Normativa Comunitaria) La Comunicazione della Commissione (2021/C 528/01) ha modificato la Comunicazione della Commissione del 21 settembre 2020 – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (19). In particolare dopo le modifiche apportate la Comunicazione del 21/9/2020 vede il nuovo punto 15 dove si afferma che per parametro di riferimento generico per l’efficienza del consumo di energia elettrica” si intende l’80 % del consumo effettivo di energia elettrica, determinato mediante decisione della Commissione insieme ai parametri di riferimento per il consumo di energia elettrica. Tale parametro corrisponde allo sforzo medio di riduzione imposto dall’applicazione dei parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica (parametro di riferimento del consumo di energia elettrica/consumo medio di energia elettrica) ed è applicato a tutti i prodotti oggetto di settori ammissibili, ma per i quali non è definito un parametro di riferimento specifico per l’efficienza del consumo di energia elettrica. Il parametro di riferimento generico per l’efficienza del consumo di energia elettrica è ridotto (a partire dall’anno t = 2022) dell’1,09 % su base annua, secondo la formula stabilita nell’allegato II, alla voce "Parametri di riferimento dell’efficienza energetica aggiornati per taluni prodotti di cui all’allegato I. TESTO COMUNICAZIONE 2021/C 528/01: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1230(01)&from=IT Regime tariffario in EU ETS - European Emissions Trading System (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Transizione Ecologica 6 dicembre 2021 disciplina Le tariffe per coprire i costi di attuazione del DLgs 47/2020 (20) che disciplina la attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio. Ad esempio la tariffa per coprire i costi del rilascio della autorizzazione alle emissioni di gas serra, la verifica del piano di monitoraggio dei gestori di impianti con emissioni di gas serra, Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti rientranti nella disciplina EU ETS ai sensi degli Allegati I e II al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. TESTO DECRETO 6/12/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-12-31&atto.codiceRedazionale=21A07658&elenco30giorni=false 19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0925(01)&from=IT 20 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-09;47
  • 15. 15 Obblighi fornitori benzina e combustibile diesel che versano accisa (Normativa Nazionale) L’articolo 35 del 35 della legge 238/2021 (legge europea 2019-2020) modifica l’articolo 7-bis del DLgs 66/2005 (21) stabilendo che i fornitori (22) devono assicurare che le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020 e dell'elettricità fornita nel 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto al valore di riferimento per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis.2. Secondo quest’ultimo allegato ai fini dell'articolo 7-bis, comma 1, il valore di riferimento per i carburanti per il 2010, rispetto al quale confrontare le emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità, al fine di valutare la riduzione di intensità dei gas ad effetto serra, é pari a 94,1 gCO2 eq/MJ. TESTO LEGGE 238/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-17&atto.codiceRedazionale=22G00004&elenco30giorni=false Fondo italiano per il clima (Normativa Nazionale) I commi da 488 a 497 articolo 1 legge 234/2021 (legge bilancio 2022) istituiscono e disciplinano il Fondo Italiano per il clima. Secondo il comma 488 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato « Fondo italiano per il clima », con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo é destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte. Gli interventi del Fondo sono realizzati, in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo - 23), e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSEDAC). Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo possono essere realizzati, conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo. Secondo il comma 489 ai fini di cui al comma 488, il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione europea, attraverso: a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o 21 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;66 22 “il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo;” (articolo 2 DLgs 66/2005) . Il DLgs 504/1995 è il testo unico sulle imposte di produzione e i consumi. 23 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;125
  • 16. 16 partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione; b) la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo; c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione. Il Fondo italiano per il clima é gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività di cui al comma 496 sempre articolo 1 legge 234/2021, e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo é autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. TESTO LEGGE 234/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false Assegnazione e rilascio a titolo gratuito di quote agli operatori aerei (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza del 20 gennaio 2022 (causa C-165/20) ha statuito che l’articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE (24) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE (25) del Consiglio, come modificata dal regolamento (UE) 2017/2392 (26) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che il numero di quote di emissioni di gas a effetto serra assegnate a titolo gratuito a un operatore aereo, in caso di cessazione delle attività di trasporto aereo di tale operatore nel corso del periodo di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui trattasi, deve essere ridotto in proporzione alla parte di tale periodo durante la quale dette attività non sono più svolte. TESTO SENTENZA: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252447&pageIndex=0&doc lang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=881520 24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20210101&qid=1643638874716 25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0061-20080218&qid=1643638933481 26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2392
  • 17. 17 ENERGIA Copertura oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale (Normativa Nazionale) Con Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 é stata approvata la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale. Si ricorda che il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 (27) ha disciplinato i criteri generali per l’iscrizione nell’Elenco delle imprese a forte consumo di gas ed in particolare all’articolo 3 ha stabilito i parametri per classificare dette imprese. L’allegato 1 del nuovo Decreto 541/2021 contiene Elenco dei settori in cui operano le imprese a forte consumo di gas naturale con un indice di intensità di scambi internazionali non inferiore al 4%. TESTO DECRETO 541/2021: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/ dm_541_21_12_2021.pdf Benefici delle Rinnovabili sulla bolletta elettrica (Documentazione nazionale) Un documento di Elettricità Futura (associazione delle imprese elettriche italiane di produzione con rinnovabili) dimostra che il costo dell’energia elettrica sale perché è aumentato di circa quattro volte il prezzo del gas rispetto alla media degli ultimi anni (in questi giorni è circa 80 €/MWh a fronte di 20 €/MWh in media negli scorsi anni) con cui viene prodotta la maggior parte dell’elettricità in Italia e in molti Paesi europei. Con l’attuale assetto del mix di generazione (40% FER sul totale di generazione elettrica), la bolletta elettrica complessiva in Italia sarà di circa 75 Mld€ nel 2021 – dato preconsuntivo (+70 % rispetto al 2019, pre-COVID, in cui era pari a 44 Mld€). Se invece avessimo, ipoteticamente, già raggiunto il mix di generazione elettrica necessario a centrare il target Green Deal 2030, cioè 72% FER sul mix di generazione elettrica, il costo complessivo della bolletta sarebbe 45 Mld€ rispetto ai 75 Mld€, cioè inferiore del -40%. E l'Italia risparmierebbe 30 Mld€ all'anno! Secondo l’Agenzia Internazionale della Energia (28) dietro le presunte carenze di gas che farebbe salire i prezzi ci sono fenomeni geopolitici che potrebbero essere limitati se si fosse puntata di più in questi anni sulle rinnovabili in Europa e soprattutto in Italia. Secondo la IEA la Russia, oltre a trattenere almeno un terzo del gas che potrebbe inviare in Europa, sta prosciugando gli impianti di stoccaggio sotto il suo controllo per rafforzare l’impressione di scorte limitate. «In termini di stoccaggio, l’attuale deficit di stoccaggio nell’Ue è in gran parte dovuto a Gazprom», ha affermato Birol al Financial Times, sottolineando che lo stoccaggio totale è fermo a circa il 50% della capacità rispetto al 70% normalmente registrato in gennaio: «I bassi livelli di stoccaggio nelle strutture dell’azienda con sede nell’Ue rappresentano la metà del deficit europeo, anche se lo stoccaggio di Gazprom rappresenta solo il 10% della capacità di stoccaggio totale dell’Ue». 27 https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-2-3-2018-definizagev-imprese.pdf 28 https://www.carbonbrief.org/daily-brief/iea-chief-accuses-russia-of-worsening-europes-gas-crisis
  • 18. 18 Le dimensioni del problema sono ancora più chiare se poste in una prospettiva più ampia: il 41,1% del gas naturale consumato in Europa proviene dalla Russia, percentuale che sale al 47,1% (dato Eurostat 2019) nel caso dell’Italia. Invece il Ministro della Transizione Ecologica pensa di risolvere in parte tutto ciò proponendo aumentare la produzione nazionale di gas naturale insieme con 1,5 mld di riduzione degli incentivi per il fotovoltaico, come emerge dalla recente audizione parlamentare del Ministro sui prezzi dell'energia e sulla sicurezza degli approvvigionamenti, anche in relazione alla strategia europea d'intervento e di sostegno (29) TESTO DOCUMENTO COMPLETO ELETTRICITÀ FUTURA: https://www.elettricitafutura.it/public/editor/News/2021/2022.01_EF_Dati%20Bolletta%20Elet trica_sito.pdf Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (Normativa Nazionale) Il comma 2 articolo 5 del DLgs 102/2014 (30) prevede che il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Transizione Ecologica), sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale. Gli interventi devono conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata. L’articolo 15 del DLgs 102/2014 prevede la istituzione di un Fondo Nazionale per l’efficienza energetica e la lettera a) di detto articolo 15 prevede un futuro decreto che definisce la somma da versare in detto Fondo. Con Decreto Ministero Transizione Ecologica 10 agosto 2021 l’importo suddetto é determinato nell'ammontare complessivo di 130.376.570,65 euro, per essere successivamente riassegnato al capitolo 7660 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in corso di trasferimento al bilancio del Ministero della transizione ecologica, «Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica», nella misura riportata su base annuale nella tabella di cui all'allegato 1, parte integrante del decreto stesso. TESTO DECRETO 10/8/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-13&atto.codiceRedazionale=22A00070&elenco30giorni=false 29 https://webtv.senato.it/4621?video_evento=239525 PER UN COMMENTO ALLA AUDIZIONE https://greenreport.it/news/economia-ecologica/le-proposte-di-cingolani-contro-il-caro-bollette-sconcertano-il- mondo-delle-rinnovabili/ 30 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014;102
  • 19. 19 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica (normativa Nazionale) Il titolo III del Decreto Legge 4/2022 prevede una serie di misure per contenere l’aumento dei costi della energia elettrica a tutela di determinati categorie. Sul punto è significativa la presa di posizione del Coordinamento Free (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica - 31). Secondo il Coordinamento (32): “siamo di fronte ad una misura che è destinata a raccogliere un quantitativo modesto di risorse, dato che la larga parte dell’energia rinnovabile viene venduta con contratti a lungo termine – dunque quella attesa nel trimestre in corso è già stata venduta a prezzi più bassi rispetto a quelli corrente –, ma in compenso si presta a ricorsi e soprattutto dà un segnale politico potente: Colpire le rinnovabili”. Aggiunge il Coordinamento: “Prima di tutto le risorse arrivano esclusivamente dalle aste dell’Emissions trading che dovrebbero servire per la transizione ambientale e con le quali, invece, si fa cassa senza alcun criterio “ambientale”. È una scelta di campo precisa, penalizzare le rinnovabili per favorire le fossili. Non si fa menzione nel decreto, infatti, né degli extra profitti dei produttori di energia elettrica che utilizzano il gas per i quali, avendo contratti di approvvigionamento a lungo termine tuttora in vigore, nei quali esistono precisi criteri di indicizzazione, è possibile calcolare con precisione l’extraprofitto, né dei produttori di gas che sono i veri beneficiari di questa esplosone del prezzo di mercato”. Si veda anche la presa di posizione di ANEV (associazione nazionale energia dal vento) per cui il nuovo Decreto legge: “prevede il taglio della remunerazione per i soli produttori rinnovabili al prezzo del mercato elettrico del decennio 2010-2020. Per dare una idea a chi legge il prezzo medio di borsa dell’ultimo mese è stato circa di 240 €/MWh (prezzo che hanno preso tutti i produttori di energia elettrica) mentre il prezzo che il Governo vuole riconoscere agli impianti eolici è di 60 €/MWh quando tutti gli altri produrranno e venderanno lo stesso prodotto ad un prezzo 4 volte maggiore!!!”. TESTO DECRETO LEGGE 4/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-27&atto.codiceRedazionale=22G00008&elenco30giorni=false Aree industriali dismesse e promozione filiera idrogeno (Normativa Nazionale) Il Ministro della transizione ecologica, in data 15 dicembre 2021, ha emanato un avviso pubblico rivolto alle regioni e alle province autonome al fine di dare attuazione all'investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», previsto nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del PNRR. L'avviso pubblico ha la finalità di individuare le regioni e le province autonome interessate ad avviare, nei propri territori, una procedura di selezione finalizzata al finanziamento di progetti di investimento che prevedano la riconversione di aree industriali dismesse per la creazione di centri di produzione e distribuzione di idrogeno, prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, utilizzando il format di cui all’Allegato 1 (Manifestazione di interesse), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), 31 http://www.free-energia.it/chi-siamo/ 32 https://www.casaeclima.com/italia/mercato/ar_47154_caro-energia-coordinamento-free-decreto-sostegniter- penalizza-rinnovabili-perfavorire-fossili.html
  • 20. 20 all'indirizzo dgisseg.dg@pec.mise.gov.it , entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (dal 27/1/2021). Potranno essere considerati ammissibili i seguenti interventi: 1. impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili asserviti alla produzione di idrogeno verde, comprensivi di eventuali sistemi di accumulo; 2. elettrolizzatori o altre tecnologie per la produzione di idrogeno verde e relativi ausiliari, necessari al processo produttivo; 3. eventuali infrastrutture dedicate esclusivamente alla distribuzione di idrogeno verde, nonché impianti di stoccaggio dell'idrogeno verde TESTO AVVISO E ALLEGATO: https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-emanato-dal-ministro-della-transizione- ecologica-relativo-all-investimento-3-1 Dati Terna sui consumi elettrici del 2021 (Documentazione Nazionale) Nel 2021 i consumi di energia elettrica in Italia sono tornati sostanzialmente ai valori del 2019, recuperando il forte calo fatto registrare nel 2020. Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, il fabbisogno è stato pari a 318,1 miliardi di kWh, un valore in aumento del 5,6% rispetto al 2020 e in linea (-0,5%) con i livelli pre-Covid del 2019. Le rinnovabili hanno coperto il 36% della domanda elettrica, anche in questo caso tornando sui volumi del 2019: grazie alle favorevoli condizioni climatiche, che hanno consentito di utilizzare maggiormente gli impianti, la produzione complessiva di eolico e fotovoltaico è stata la più alta di sempre, anche a fronte di un contenuto incremento della potenza installata. Significativo per le Fonti rinnovabili è che nel 2020 avevano contribuito al 38% quindi siamo di fronte ad uno stallo determinato principalmente dalla non realizzazione di nuovi impianti molti fermi ancora alla fase autorizzatoria. Mentre i dati Eurostat (33) dimostrano che in Europa siamo su percentuali che vanno da oltre il 70& (Austria e Svezia) a oltre il 50% in Danimarca Portogallo, Croazia e Lettonia. I dati in tempo reale sull’esercizio del sistema elettrico nazionale sono inoltre consultabili sull’app di Terna disponibile sui principali store: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.terna.energia&hl=it https://apps.apple.com/it/app/terna/id1458535498 Relazione Arera 2021 sullo stato dei servizi e sull’attività svolta (Documentazione Nazionale) Secondo la Relazione: Mercato internazionale del gas La domanda mondiale di gas nel 2020 ha subito una contrazione del -2,5%, mai registrata prima, in controtendenza rispetto al dato del 2019 (+3,6%). In Europa il calo è stato del 3,1%, negli Usa del 2,3% mentre in Cina si è registrato un aumento del 5% per effetto delle nuove metanizzazioni di centri abitati e dei maggiori impieghi nella termoelettrica e nell’industria pesante. In particolare, l’uso del gas nella generazione elettrica è diminuito del 2%, in linea con i consumi di elettricità, a fronte di una riduzione generalizzata del carbone, grazie anche a un calo del prezzo relativo gas/carbone nella parte centrale dell’anno e, in Europa, agli alti prezzi dei permessi di emissione 33 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220126-1
  • 21. 21 della CO2 . Nel 2020 i prezzi internazionali del gas hanno subìto una forte riduzione per effetto congiunto della contrazione mondiale della domanda, della notevole riduzione dei prezzi petroliferi e dell’aumento della concorrenza tra fornitori di GNL e tra fornitori di GNL e fornitori via pipeline. Il prezzo al PSV ha ridotto notevolmente le distanze rispetto agli altri hub: rispetto al TTF4, il differenziale medio è stato di 1,24 c€/m3 e di 1,11 c€/m3 rispetto al NCG (rispettivamente 2,87 c€/m3 e di 2,38 c€/m3 nel 2019). Anche nel 2020 il prezzo alle frontiere italiane risulta superiore alla media europea di 1,66 c€/m3 , con un differenziale in linea con il 2019 (1,59 c€/m3 ). Mercato internazionale del GNL Per il settimo anno consecutivo il commercio di GNL ha fatto registrare una crescita, seppur modesta (+0,4% rispetto a 2019), raggiungendo il nuovo volume record di 356,1 Mt. In Europa, l’import ha subito una riduzione del 5% dovuta alla riduzione dei livelli di attività economica da pandemia e alla situazione di stoccaggi ricolmi che ha portato alla cancellazione di carichi nella seconda parte dell’anno. I prezzi del GNL in tutto il mondo hanno toccato nuovi minimi storici nel corso del 2020 (4,4 $/MBtu5 in Asia, 3,2 $/MBtu nell’Europa Sud Occidentale), combinazione della domanda ridotta per effetto della pandemia e di offerta sovrabbondante per l’entrata in esercizio di nuove infrastrutture di produzione ed esportazione, oltre che per il trascinamento esercitato dai bassi prezzi petroliferi. Il 2020, infine, è stato caratterizzato da una forte volatilità dei prezzi: con una variabilità di 31,5 $/kWh per i prezzi asiatici e di 15,2 $/kWh per quelli del Sud-Ovest europeo. Prezzi del gas naturale per i clienti domestici Anche nel 2020 i prezzi del gas naturale per i consumatori domestici italiani, comprensivi di oneri e imposte, sono stati più alti della media dei prezzi dell’Area euro per tutte le classi di consumo. Sebbene in leggera diminuzione, la prima classe di consumo (525,36 m3 , per lo più usi cottura e acqua calda) ha continuato a registrare un differenziale di prezzo positivo pari al 7% (+10% nel 2019). Divari positivi anche per le classi di consumo superiori: +13% per il segmento tra i 520 e i 5.200 m3 /a che rappresenta il 72% dei consumi domestici totali (+15% nel 2019), +15% per quello oltre 5.200 m3 /a, perlopiù riscaldamenti centralizzati (+19% nel 2019). Rispetto agli altri Paesi dell’Area euro, la componente oneri e imposte è risultata la più alta per le classi a maggiori consumi, sebbene abbia registrato un leggero calo del differenziale positivo rispetto al 2019, mentre è risultata la più bassa rispetto ai principali paesi (eccetto la Germania) ma con una contrazione del differenziale negativo registrato l’anno precedente. Passando al confronto con i principali paesi europei, il prezzo italiano per la classe di consumo più bassa, comprensivo delle imposte, è il più alto, inferiore – come in passato – solo a quello francese. Nella seconda e terza classe di consumi l’Italia mantiene, rispetto a tutti gli altri paesi, il prezzo più elevato, rispettivamente di 85,93 c€/m3 e 74,13 c€/m3 , con differenziali in miglioramento nei confronti delle altre nazioni a eccezione della Spagna e limitatamente alla seconda classe (ove il differenziale è passato da -3% a +1%). Prezzi del gas naturale per i clienti industriali Negli ultimi anni le imprese industriali appartenenti alle tre classi a maggior consumo di gas hanno beneficiato di prezzi lordi più vantaggiosi rispetto a quelli medi dell’Area euro, con differenziali negativi tuttavia tendenzialmente in riduzione, almeno fino al 2018, mentre i prezzi per le prime classi erano più alti, con differenziali sostanzialmente stabili. Rispetto al peggioramento relativo del 2019, la classe a più alti consumi (cioè con consumi annui compresi tra 26 e 104 milioni di metri cubi) mantiene un differenziale positivo del +2%, mentre per le due classi precedenti, torna ad ampliarsi il differenziale negativo (dal -5% del 2019 rispettivamente a -9% e -8%). Anche per le
  • 22. 22 due classi a più bassi consumi (fino a 260.000 m3 /anno) si registra un miglioramento, con il differenziale che torna a contrarsi, passando dal +18% al +14% e dal +6% al +1%. È soprattutto in termini di imposizione fiscale che le differenze con gli altri paesi dell’Area euro restano particolarmente marcate: in termini di incidenza fiscale si ha infatti una quota del 36,1% per la prima classe, contro il 14,6% dell’ultima, con valori corrispondenti per l’Area euro rispettivamente del 33,8% e del 27,8%. La struttura e il livello dell’imposizione fiscale contribuiscono pertanto a determinare le differenze di prezzo con l’Area euro sopra evidenziate Energia elettrica: Consumi, produzione, infrastrutture e mercati Nel 2020 i consumi di energia elettrica hanno registrato un calo del 6% circa (-1%, nel 2019), a scendere sono stati, in particolare, i settori terziario e industriale parzialmente compensati dall’aumento dei consumi domestici (+2%). La richiesta nazionale di energia elettrica e stata soddisfatta per il 90,2% dalla produzione nazionale netta (in calo del 4,2% rispetto al 2019), mentre per la parte rimanente dal saldo con l’estero: l’energia importata risulta ancora in diminuzione (-9,5%), mentre quella esportata è aumentata anche nel 2020 (30,1%), facendo registrare un saldo di energia scambiata con l’estero in diminuzione del 15,6% (valore più basso degli ultimi 20 anni). TESTO RAPPORTO ARERA 2021: https://www.arera.it/it/relaz_ann/21/21.htm
  • 23. 23 Parere esperti alla Commissione UE su tassonomia investimenti transizione energetica (Documentazione Comunitaria) Si tratta del Parere consegnato lo scorso 21 gennaio 2022 alla Commissione europea dagli esperti della Piattaforma Ue per la finanza sostenibile relativamente alla tassonomia degli investimenti per la transizione verso la neutralità climatica. Il documento (Response to the Complementary Delegated Act 21 st January 2022) conferma la bocciatura da parte dei tecnici dell'inclusione di gas e del nucleare tra gli investimenti con l'etichetta green, come anticipato dall'ANSA venerdì scorso. Secondo il parere, gli impianti a gas potrebbero essere presi in considerazione solo con un'intensità di emissioni inferiore a "100 grammi di CO2 per Kilowattora" (un valore che attualmente, ricorda il parere, per una centrale a gas "è nel migliore dei casi, di 300gCO2KWh"). Qualsiasi impianto con emissioni superiori, scrivono gli esperti, "potrebbe utilizzare un trattamento tassonomico alternativo come una performance intermedia (Ambra)", in base a una "proposta finale della piattaforma" attesa "nelle prossime settimane". Gli esperti sottolineano poi che sia la costruzione di nuove centrali nucleari che la produzione di energia da quelle esistenti, "non soddisfano i requisiti del regolamento sulla tassonomia" e non "dovrebbero essere considerate" sostenibili. TESTO PARERE: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/d ocuments/220121-sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated- act_en.pdf Aree non indonee alla installazione impianti geotermia (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale è intervenuta per giudicare la costituzionalità di una norma regionale che prevede «L'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana effettuata mediante la delibera del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014) è immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge». La Corte con sentenza n° 11 del 20 gennaio 2022 ha dichiarato la costituzionalità di detta norma regionale. La Corte nel motivare la decisione è partita dal paragrafo 17 delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con Decreto Ministro Sviluppo Economico. Il paragrafo 17 prevede che la Regione è chiamata a compiere «un'apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale (paragrafo 17.1)». All'esito di tale istruttoria, la Regione indica, nell'atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, motivando le riscontrate incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti. Le aree individuate come non idonee sono destinate a confluire nell'atto di pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome «conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del necessario
  • 24. 24 rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing) (paragrafo 17.2)» (così, da ultimo, sentenza n. 177 del 2021 - 34). In particolare nella citata sentenza n° 177 del 2021 si afferma che l'atto di pianificazione della Regione, nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì - come si evince sempre dalle linee guida - vale a segnalare "una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione" e, dunque, ha la funzione di "accelerare" la procedura (paragrafo 17.1)» (sentenza n. 177 del 2021). Di conseguenza, quella di non idoneità costituisce solo una «valutazione di "primo livello"», che impone poi di verificare, in sede di autorizzazione, «se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile» Alla luce di quanto sopra riportato la Corte Costituzionale nella nuova sentenza afferma che la Regione Toscana ha agito secondo le indicazioni provenienti dalle linee guida nazionali. L'individuazione delle aree non idonee è stata preceduta da un'apposita istruttoria che ha condotto alle valutazioni finali, confluite nell'apposito elaborato allegato all'atto di adozione consiliare, rapportate alla tipologia, alle dimensioni e alla potenza degli impianti. Le conseguenti segnalazioni di non idoneità, conformemente alle linee guida nazionali, costituiranno - una volta intervenuta l'approvazione della modifica di piano - una valutazione di "primo livello", tale da non pregiudicare definitivamente la localizzazione degli impianti geotermici, ma atta solo a orientare i futuri progetti di installazione che dovranno essere assentiti all'esito della procedura di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. Quindi conclude la Corte Costituzionale la disposizione regionale impugnata costituisce una norma di salvaguardia ambientale, volta a regolare il periodo che va dall'adozione della modifica del PAER alla sua approvazione. In tale contesto, la finalità perseguita dal legislatore regionale è quella di evitare che la non ancora intervenuta conclusione del procedimento amministrativo concernente l'individuazione delle aree «non idonee» possa consentire ai proprietari dei luoghi interessati di realizzare nuove installazioni di impianti, in tal modo eludendo, nelle more della conclusione del procedimento di approvazione, la stessa individuazione di quelle aree in via amministrativa. Quella impugnata assume, quindi, i contorni di una norma transitoria con finalità cautelare: essa punta esclusivamente a preservare le aree in questione, impedendo - secondo le finalità proprie delle misure di salvaguardia, come enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte - «quei cambiamenti degli assetti urbanistici ed edilizi, che potrebbero contrastare con le nuove previsioni pianificatorie, in pendenza della loro approvazione» (sentenza n. 102 del 2013; analogamente, anche sentenze n. 84 del 2017, n. 232 del 2009, n. 379 del 1994, n. 617 del 1987 e n. 83 del 1982). Risulta smentito l'assunto del ricorrente secondo cui la disposizione impugnata inciderebbe sui procedimenti amministrativi ancora in corso (modifica al PAER e VAS), pregiudicandone l'esito. Al contrario, come appena visto, essa tende a preservarne lo svolgimento e la conclusione, cristallizzando la situazione di fatto esistente ed evitando temporaneamente il rilascio di nuove autorizzazioni con riferimento alle aree che, al momento, sono state selezionate come «non idonee» ad ospitare quegli impianti. Nel frattempo, il procedimento di modifica del piano potrà proseguire con le modalità ordinarie, senza subire alcun condizionamento da parte della disposizione in questione, la quale, come già anticipato, è destinata ad esaurire la propria efficacia al momento dell'approvazione della modifica di piano. TESTO SENTENZA 11/2022: https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/021 34 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=177
  • 25. 25 Limiti estensione aree ricerca idrocarburi e numero autorizzazioni allo stesso operatore (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza 13 gennaio 2022 (causa C-110/20) è intervenuta su una domanda pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato italiano. La domanda era la seguente: Se la direttiva 94/22 (35) debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che prevede un limite massimo all’estensione dell’area oggetto di un permesso di ricerca di idrocarburi, ma non vieta di rilasciare ad uno stesso operatore più permessi per aree contigue che insieme coprano una superficie superiore a detto limite. Il giudice del rinvio domanda, in particolare, se spetti agli Stati membri delimitare nel modo migliore possibile, nel tempo e nello spazio, le aree oggetto dei permessi di ricerca, affinché simili permessi non siano concentrati nelle mani di pochi operatori o addirittura di uno soltanto. La Corte conclude sulla domanda pregiudiziale: La direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede un limite massimo all’estensione dell’area oggetto di un permesso di ricerca di idrocarburi, ma non vieta espressamente di rilasciare a uno stesso operatore più permessi per aree contigue che insieme coprano una superficie superiore a detto limite, purché una tale concessione possa garantire l’esercizio ottimale dell’attività di ricerca di cui trattasi sotto il profilo tanto tecnico quanto economico nonché la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 94/22. Occorre altresì vagliare, nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale, l’effetto cumulativo dei progetti che possono avere un impatto notevole sull’ambiente presentati dal suddetto operatore nelle sue domande di autorizzazione alla ricerca di idrocarburi. TESTO SENTENZA: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252126&pageIndex=0&doc lang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=68295 Statistiche dell’energia annuali, mensili e mensili a breve termine (Normativa Comunitaria) Regolamento (UE) 2022/132 della Commissione del 28 gennaio 2022 modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 (36) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda l’introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell’energia annuali, mensili e mensili a breve termine. La Commissione ha individuato vari aspetti delle statistiche dell’energia annuali e mensili a breve termine che occorre aggiornare. Essi riguardano in particolare una maggiore disaggregazione delle statistiche sul consumo energetico finale nei servizi e nei trasporti, nuovi vettori energetici come l’idrogeno, nuovi dati sulla produzione e sullo stoccaggio di energia elettrica, dati più dettagliati sulle fonti energetiche rinnovabili, nuovi dati stimati per la redazione anticipata dei bilanci energetici e una migliore tempestività della rilevazione annuale dei dati. Poiché sono ora 35 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:01994L0022- 20181224&qid=1643625118194&from=IT 36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1099-20200105&qid=1643644707584
  • 26. 26 disponibili dati mensili più completi con migliore tempestività, sono inoltre eliminati gli obblighi di comunicazione relativi alle statistiche mensili a breve termine per il gas naturale e per il petrolio e i prodotti petroliferi. La Commissione ha discusso e convenuto con gli Stati membri vari aspetti tecnici fra cui ambito di applicazione, fattibilità, costi di produzione, riservatezza e obblighi di comunicazione. Per questo è stata necessaria la modifica introdotta con il nuovo Regolamento che sostituisce gli allegati al Regolamento 1099/2008. TESTO REGOLAMNETO 2022/132: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0132&from=IT
  • 27. 27 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Normativa Nazionale) L’articolo 43 della legge 238/2021 (legge europea 2019-2020) prevede che il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui sopra e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati. Nell'esercizio delle sopra citate attività, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti. TESTO LEGGE 238/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-17&atto.codiceRedazionale=22G00004&elenco30giorni=false Disciplina credito di imposta per investimenti nella transizione ecologica (Normativa Nazionale) Il comma 45 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) modifica la legge 160/2019 (37) ai commi 198 e 203 aggiungendo ulteriori commi dopo il 203 in relazione alle modifiche ed estensione della disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0. In particolare secondo il nuovo comma 198 per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, é riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206. Per il testo coordinato dei commi da 199 a 206 della legge 160/2019 come modificati dall’articolo 45 legge 234/2021 vedi a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;160 37 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
  • 28. 28 Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (Normativa Nazionale) Il comma 60 articolo 1 della legge 234/2021 (legge bilancio 2022) modifica l’articolo 64 della legge 120/2020 (38) che fa riferimento ai commi da 85 a 96 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020) che a loro volta prevedono la istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzato alle zone economiche ambientali (39). Il fondo è finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2. In particolare dopo la modifica il comma 5 articolo 64 della legge 120/2020 recita “5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le|risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. (40) sono determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2”. Il comma 2 dell’articolo 64 legge 102/2020 recita: “2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, ((nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio)), nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ((ai termini e alle condizioni)) previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina: a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi; b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti; d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa; e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni; f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.” TESTO LEGGE 234/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false 38 https://aniv.it/phocadownload/DECRETI-LEGGE/DL-76-2020-coordinato-con-legge-120-2020.pdf 39 https://www.teleaesse.it/wp-content/uploads/2021/02/ZEA_1.pdf 40 https://www.sace.it/
  • 29. 29 Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale (Normativa Nazionale) Il comma 249 articolo 1 legge 234/2021 (legge bilancio 2022) afferma che nell'ambito del programma nazionale denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (41), possono essere sottoscritti accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del Terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, come definiti e individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretti a: a) inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi; b) riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze. Secondo il comma 250 articolo 1 legge 234/2021 in base agli accordi di cui al comma dei 249, le imprese, anche in rete, possono, secondo il loro livello di specializzazione, realizzare la formazione dei lavoratori, nei settori di cui al medesimo comma 249, al fine di: a) fare acquisire ai lavoratori di cui al comma 249, lettera a), previa accurata analisi del fabbisogno di competenze, conoscenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 45 e 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (42); b) istituire centri interaziendali per garantire, eventualmente mediante l'istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori di cui al comma 249,lettera b), e agevolarne la mobilità tra imprese. TESTO LEGGE 234/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false Fondo per il sostegno alla transizione del sistema industriale (Normativa Nazionale) Il comma 478 articolo 1 legge 234/2021 (legge bilancio 2022) prevede che allo scopo di favorire l'adeguamento del Fondo per il sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti transizione climatici, é istituito nello stato di industriale previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del Fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate. TESTO LEGGE 234/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false 41 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178 42 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art47septies
  • 30. 30 Piano transizione 4.0 (Normativa Nazionale) Il Piano transizione 4.0 è l’ex Piano Industria 4.0 (43) offre alle aziende italiane incentivi e strumenti per cogliere le opportunità dell’innovazione e del digitale legate alla quarta rivoluzione industriale. Il Piano prevede misure specifiche, che tengono conto della neutralità tecnologica, intervenendo con azioni orizzontali e fattori abilitanti. Per il 2022 vengono potenziate le misure efficaci e inserite di nuove. L’articolo 10 del Decreto Legge 4/2022 modifica il comma 1057-bis della legge 178/2020 (44) che ora così recita: Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A (45) annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (46) , a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta é riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. TESTO DECRETO LEGGE 4/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-27&atto.codiceRedazionale=22G00008&elenco30giorni=false Conti economici ambientali europei (Normativa Comunitaria) Il Regolamento (UE) 2011/691 (47) istituisce un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei ai fini della creazione di conti economici ambientali quali conti satellite del SEC 95 (Sistema Europeo dei Conti - 48), fornendo metodologia, regole, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni destinate a essere utilizzate in sede di compilazione dei conti economici ambientali. Il Regolamento Delegato (UE) 2022/125 della Commissione del 19 novembre 2021 recante modifica degli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei. TESTO REGOLAMENTO 2022/125: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0125&from=IT 43 https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Piano_Industria_40.pdf 44 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178 45 Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» 46 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232 47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R0691- 20140616&qid=1643644867443&from=IT 48 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0549&from=IT
  • 31. 31 MARE Fondo per le infrastrutture portuali (Normativa Nazionale) La legge 22 maggio 2010, n.73 (49) ha istituito, all’articolo 4 comma 6, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Successivamente è stato adottato adottato il decreto interministeriale 20 marzo 2013, n. 111, con il quale sono stati finanziati interventi delle autorità portuali tra cui Genova, Savona , Cagliari, Civitavecchia. A valere sui suddetti finanziamenti complessivi di 82.315.150 euro, risultano spesi 68.449.891 euro, pari all'83% circa dello stesso finanziamento. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (50), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ha tra l'altro rifinanziato il Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'art. 4, comma 6 della legge 73/2010, e le conseguenti disponibilità, pari a complessivi 400.000.000 di euro. Viene quindi predisposto un decreto interministeriale per finanziare ulteriori attività ad Autorità di Sistema Portuale ed in particolare ad esempio per il porto di Genova nuova diga foranea. Con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 3 novembre 2021 ha espresso parere favorevole allo schema di decreto. TESTO DELIBERA 3/11/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-28&atto.codiceRedazionale=22A00500&elenco30giorni=false 49 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/05/25/10A06582/sg 50 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
  • 32. 32 MOBILITÀ SOSTENIBILE Fondo strategia mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni (Normativa Nazionale) Il comma 392 articolo 1 legge 234/2021 (legge bilancio 2022) prevede che al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la strategia di mobilità sostenibile», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o più Decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. TESTO LEGGE 234/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-18&atto.codiceRedazionale=22A00261&elenco30giorni=false Determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi (Normativa Nazionale) La Legge 238/2021 (legge europea 2019-2020) modifica il DLgs 28/2011 (51). In particolare sostituisce all’allegato 1 (procedure di calcolo obiettivi di fonti rinnovabili) nella parte 2 (2. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto) la lettera b) interna alla lettera c-bis è così modificata: i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali 51 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;28
  • 33. 33 coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo n. 66 del 2005 sulla qualità della benzina e del combustibile diesel (52). TESTO LEGGE238/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-17&atto.codiceRedazionale=22G00004&elenco30giorni=false Filiera produttiva degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi (Normativa Nazionale) Per le finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - misura M2C2-41- investimento 5.3, le risorse complessivamente disponibili ammontano a 300 milioni di euro, di cui 250 milioni per nuovi progetti e 50 milioni per progetti in essere. almeno il 40 per cento delle predette risorse é destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 29 novembre 2021 stabilisce che le risorse di cui al comma 1 sono destinate a sostenere la realizzazione di circa 45 progetti di trasformazione industriale finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi, ad esclusione degli autobus ibridi, mediante lo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. TESTO DECRETO 29/11/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-10&atto.codiceRedazionale=22A00005&elenco30giorni=false Utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 1° settembre 2021 stabilisce i requisiti, le formalità e gli obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. TESTO DECRETO 1/9/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-01-15&atto.codiceRedazionale=22A00121&elenco30giorni=false Finanziamento infrastrutture stradali sostenibili (Normativa Nazionale) Il comma 405 articolo 1 della legge 234/2021 stabilisce che per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per 52 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;66~par8-letb