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1
Periodo da 1° Novembre 2023 - 31 Gennaio 2024
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
NOVEMBRE-DICEMBRE 2023
GENNAIO 2024
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................8
Sovracanone bacini imbriferi montani (Normativa Nazionale) ............................................8
Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale)......8
Investimenti in fognatura e depurazione (Normativa Nazionale) .........................................8
Metodo Tariffario del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale)...............................9
Criteri ambientali affido servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini
potabili (Normativa Nazionale).................................................................................................9
Trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane e scarichi in aree
sensibili (Giurisprudenza Comunitaria)................................................................................10
Trattamento secondario o equivalente acque reflue urbane (Giurisprudenza
Comunitaria) ............................................................................................................................10
AREE PROTETTE - BIODIVERSITÀ.....................................................................................11
Delitti inquinamento e disastro ambientale in aree protetta e vincolata (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................11
Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000 (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................11
Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................12
Interventi di protezione dagli incendi e valutazione di incidenza (Giurisprudenza
Comunitaria) ............................................................................................................................12
ARIA .............................................................................................................................................14
Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della
circolazione stradale (Normativa Nazionale) ........................................................................14
Turismo di prossimità e riduzione inquinamento aria (Normativa Nazionale).................15
Comunicazione delle emissioni previste di determinati inquinanti atmosferici (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................16
Aggiornamenti delle statistiche annuali dell'energia, mensili e mensili a breve termine
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................18
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.............................................................19
Bat emissioni industriali per i macelli (Normativa Comunitaria).......................................19
Linee guida contenuto Piani Monitoraggio e controllo (Normativa Nazionale) ................19
Attività istruttorie di Ispra nel rilascio AIA statale (Normativa Nazionale)......................19
Supporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente nel processo di
definizione delle BAT (Normativa Comunitaria)..................................................................20
Ilva di Taranto le deroghe alle norme ambientali a tutela della salute pubblica
(Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................21
BENI PAESAGGISTICI.............................................................................................................25
Transizione ecologica e Codice beni culturali (Giurisprudenza Costituzionale)...............25
CACCIA........................................................................................................................................27
Abbattimento orso bruno marsicano (Normativa Nazionale) .............................................27
3
Fondo di garanzia per le vittime della caccia (Normativa Nazionale) ................................27
ECOCERTIFICAZIONI.............................................................................................................28
Programma pluriennale Ecolabel Ecoaudit (Normativa Nazionale) ..................................28
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................29
Programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 (Normativa Nazionale).............29
Fondo italiano per il clima (Normativa Nazionale)...............................................................32
Piani neutralità climatica e assegnazione quote emissione gas serra (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................32
Modelli per i piani di monitoraggio, le comunicazioni delle emissioni dei gas serra
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................33
Condizioni attività economiche a mitigare i mutamenti climatici (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................33
Conti 2022 Agenzia per il clima (Normativa Comunitaria).................................................34
Fondo per modernizzazione investimenti sistemi ed efficienza energetica (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................34
Modalità vendita quote gas serra (Normativa Comunitaria) ..............................................34
ELETTROMAGNETISMO........................................................................................................35
Modifica limiti campi elettromagnetici telefonia mobile (Normativa Nazionale)..............35
ENERGIA.....................................................................................................................................40
Aggiornamenti delle statistiche annuali dell'energia, mensili e mensili a breve termine
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................40
Regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica
(Normativa Nazionale).............................................................................................................41
Piano Mattei: il modello PNRR-ENI alle estreme conseguenze (Normativa Nazionale) ..42
https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/disposizioni-urgenti-per-il-piano-mattei-per-
lo-sviluppo-in-stati-del-continente-africano.html .................................................................45
Progettazione ecocompabile asciugabiancheria domestici (Normativa Comunitaria)......45
Etichettatura energetica asciugabiancheria (Normativa Comunitaria) .............................45
Traiettoria per definire il riempimento dello stoccaggio gas negli stati membri
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................46
Progetti transfrontalieri selezionati nel settore dell'energia rinnovabile (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................46
Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a
rischio delocalizzazione (Normativa Nazionale)....................................................................47
Misure per aumentare l’approvvigionamento del gas naturale (Normativa Nazionale) ..48
Piano pluriennale per la promozione degli investimenti nella geotermia (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................51
Fondo per finanziare la realizzazione di equilibrio delle localizzazioni degli impianti da
fonti rinnovabili nelle Regioni (Normativa Nazionale).........................................................51
Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso
centrali esistenti (Normativa Nazionale)................................................................................52
4
Promozione eolico galleggiante in mare (Normativa Nazionale).........................................52
Portale digitale per la rete elettrica per fonti rinnovabili e sistemi di accumulo
(Normativa Nazionale).............................................................................................................53
Semplificazione procedure autorizzazione elettrodotti e cabine primarie (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................54
Registro delle tecnologie per il fotovoltaico (Normativa Nazionale)...................................55
Fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili (Normativa Nazionale).......................56
Contatori intelligenti (Normativa Nazionale)........................................................................56
Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale (Normativa Nazionale) ..57
Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021 (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................58
Approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................59
Fondo nazionale reddito energetico (Normativa Nazionale)................................................60
Avviso sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno
rinnovabile (Normativa Nazionale)........................................................................................60
Componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile (Normativa Nazionale) ..............61
Deroghe per le centrali a carbone (Normativa Nazionale)...................................................61
Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli
idrocarburi (Normativa Nazionale)........................................................................................62
Fondi nazionali e attuazione finanziamenti Direttiva per la efficienza energetica
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................63
Procedure per accelerare la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................64
Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento (Normativa Nazionale)........................................68
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................69
Zona economica speciale unica per il Sud (Normativa Nazionale) .....................................69
Nuove norme fondo innovazione (Normativa Comunitaria) ...............................................73
Nuovi criteri per verificare la sostenibilità di attività economiche e industriali: c.d.
tassonomia verde (Normativa Comunitaria).........................................................................73
Obbligazioni verdi europee (Normativa Comunitaria)........................................................76
Disciplina guida turistica (Normativa Nazionale).................................................................76
Accesso al Fondo per la crescita sostenibile «Scoperta imprenditoriale>> (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................77
Principi di rendicontazione di sostenibilità (Normativa Comunitaria) ..............................77
Fondo crescita sostenibile per la riconversione aree con crisi industriali (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................78
Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo
(Normativa Nazionale).............................................................................................................79
Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni
pubbliche (Normativa Nazionale)...........................................................................................80
5
Monitoraggio informazioni necessarie ai fini dell'emissione di titoli di Stato Green
(Normativa Nazionale).............................................................................................................80
Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy
(Normativa Nazionale).............................................................................................................81
Riorganizzazione Ministero Agricoltura e Sovranità Alimentare (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................81
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................82
Gestione ricezione e trattamento reclami al Mediatore Europeo (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................82
Iniziativa cittadini UE per una Autorità europea dell’Ambiente (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................82
Iniziativa dei cittadini UE per informazioni in tempo reale alle fermate degli autobus
dell’UE (Normativa Comunitaria) .........................................................................................83
Eccezioni al diritto di accesso e atti interni (Giurisprudenza Comunitaria)......................83
Accesso alla giustizia in materia ambientale e eccessiva onerosità procedimenti
giurisdizionali (Giurisprudenza Comunitaria) .....................................................................85
MARE EMISSIONI NAVI..........................................................................................................88
Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile (Normativa Nazionale).............88
Nuovi metodi monitoraggio gas serra dalle navi (Normativa Comunitaria)......................88
Conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (Normativa Comunitaria).............89
Prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in mare e acque interne
(Normativa Nazionale).............................................................................................................89
Definizione cold ironing e sconti tariffe per attracco banchine elettrificate nei porti
(Normativa Nazionale).............................................................................................................89
Porti trasbordo per non aggirare la direttiva sambio quote gas serra (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................91
Linee direttrici sui luoghi di rifugio per le navi bisognose di assistenza (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................91
Canoni per le concessioni demaniali marittime (Normativa Nazionale) ............................92
MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................93
Riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali
leggeri (Normativa Comunitaria)...........................................................................................93
Misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti TEN-T
(Normativa Nazionale).............................................................................................................93
Obiettivi emissioni CO2 auto nuovo e veicoli leggeri (Normativa Comunitaria) ..............94
Condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (Normativa Comunitaria)..........94
Guida sul risparmio di carburante e emissioni di CO2 auto (Normativa Nazionale)........94
Utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra diverse tipologie di biocarburanti
(Normativa Nazionale).............................................................................................................95
Emissioni di CO2 di riferimento dei gruppi di veicoli pesanti (Normativa Comunitaria) 96
Regolamento Ministero Infrastrutture (Normativa Nazionale) ..........................................96
6
Criteri per verifica valori delle emissioni di CO2 per autovetture e veicoli commerciali
leggeri in servizio (Normativa Comunitaria).........................................................................97
Incentivi ecosostenibili per gli autoveicoli trasporti merci per conto terzi (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................97
NUCLEARE .................................................................................................................................98
Misure per il decomissioning e gestione rifiuti radioattivi di origine nucleare (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................98
Importazione di alimenti e mangimi originari di paesi terzi dopo incidente di Chernobyl
(Normativa Comunitaria)......................................................................................................100
Carta Nazionale aree idonee per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................101
Contributi a favore dei siti ospitanti centrali o impianti del ciclo dei combustibili nucleari
(Normativa Nazionale)...........................................................................................................101
ISIN come centro di competenza del Servizio nazionale della protezione civile (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................102
OZONOSFERA..........................................................................................................................103
Limiti sostanze che riducono lo strato di ozono (Normativa Comunitaria).....................103
PROTEZIONE CIVILE............................................................................................................104
Criteri per assegnare contributi al volontariato organizzato per la protezione civile
(Normativa Nazionale)...........................................................................................................104
Struttura temporanea Protezione civile fenomeno bradisismo (Normativa Nazionale) .104
RIFIUTI......................................................................................................................................105
Disciplina cessazione qualifica di rifiuti e AIA (Normativa Nazionale)............................105
Sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei
rifiuti (Normativa Nazionale)................................................................................................106
Tasso di restituzione di telefoni cellulari, tablet e computer portatili usati e di scarto
(Normativa Comunitaria)......................................................................................................106
Obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(Normativa Nazionale)...........................................................................................................107
Nuove condizioni di servizio per gli installatori di AEE (Normativa Nazionale).............108
Nuove sanzioni per abbandono rifiuti (Normativa Nazionale)..........................................108
Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e
gestori del servizio dei rifiuti urbani (Normativa Nazionale) ............................................109
Modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI (Normativa Nazionale) .....109
Modelli compilazione registro scarico carico e formulario di indentificazione (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................110
Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Normativa nazionale)
..................................................................................................................................................110
Contributo per vigilanza su gestione imballaggi e rifiuti di imballaggio (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................111
Monitoraggio sull’efficienza della raccolta differenziata e impianti di trattamento dei
rifiuti urbani (Normativa Nazionale)...................................................................................111
7
Contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande
(Normativa Comunitaria.......................................................................................................111
Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani (Normativa Nazionale)
..................................................................................................................................................112
Nuovo elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria)
..................................................................................................................................................112
Attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio (Normativa Nazionale)112
Conferenza della Convenzione sui movimenti transfrontalieri di rifiuti
pericolosi (Normativa Comunitaria)....................................................................................113
Soglie per i rifiuti contaminati da mercurio (Normativa Comunitaria)...........................113
Poteri delle Regioni nell’assegnare competenze di autorizzazione alle Province su
impianti di gestione rifiuti (Giurisprudenza Costituzionale).............................................113
Chiusura discariche senza autorizzazione (Giurisprudenza Comunitaria) .....................115
RUMORE ...................................................................................................................................116
Linee guida per la redazione dei Piani di azione e zone silenziose (Normativa Nazionale)
..................................................................................................................................................116
Canoni per il costo degli effetti acustici dovuti al materiale rotabile adibito al trasporto
ferroviario merci (Normativa Comunitaria).......................................................................117
SOSTANZE PERICOLOSE.....................................................................................................118
Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................118
Restrizioni cadmio e piombo (Normativa Comunitaria)....................................................118
Divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione con mercurio (Normativa
Comunitaria) ..........................................................................................................................118
Restrizioni presenza microparticelle di polimeri sintetici (Normativa Comunitaria).....119
Restrizione all’uso di sostanze pericolose (Giurisprudenza Comunitaria).......................119
Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................120
VIA VAS .....................................................................................................................................121
Trasporto aereo in sostituzione trasporto su gomma e aggiramento VIA (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................121
VIA e impianti termici di potenza superiore ai 50MW (Normativa Nazionale)..............122
VIGILANZA AMBIENTALE – ILLECITI PENALI............................................................123
Modalità di finanziamento delle Arpa (Giurisprudenza costituzionale) ..........................123
8
ACQUE TUTELA E GESTIONE
Sovracanone bacini imbriferi montani (Normativa Nazionale)
Secondo la legge 959/1953 (2) I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di
forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte,
nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui
all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (3), approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo.
Il Decreto del Ministero Ambiente e della Sicurezza Energetica del 1 dicembre 2023 stabilisce che
il sovracanone per i concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con
potenza nominale media superiore a 220 kW, é fissata per il biennio 1° gennaio 2024 - 31
dicembre 2025, in euro 36,22 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai
sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con
r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.
TESTO DECRETO 1/12/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-12-16&atto.codiceRedazionale=23A06834&elenco30giorni=false
Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale)
La Delibera 28 dicembre 2023 637/2023/R/idr aggiorna la regolazione della qualità tecnica del
servizio idrico integrato (RQTI), con l’obiettivo di rafforzare il set di indicatori in vigore e di
introdurre ulteriori standard, anche alla luce dello scenario climatico in atto e delle più recenti
novità legislative in materia di qualità.
Sono contestualmente aggiornate anche gli allegati alle deliberazioni 586/2012/R/idr (4) e
655/2015/R/idr (5) per gli aspetti di pertinenza.
TESTO DELIBERA 637/2023:
https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/637-23
Investimenti in fognatura e depurazione (Normativa Nazionale)
Con Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 262 del 9 agosto 2023,
registrato dalla Corte dei conti in data 31 agosto 2023 (n. 2671), é stato pubblicato l'elenco dei
progetti ammessi a finanziamento - PNRR - Misura M2C4, Investimento 4.4 - Investimenti in
fognatura e depurazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica n.
191 del 17 maggio 2022.
TESTO DECRETO 262/2023:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/DECRETI%20MINISTRO%28R%29.262.09-08-
2023.pdf
2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-12-27;959~art1-com8
3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art52
4
https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/15/655-15.pdf
5
https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/15/655-15.pdf
9
Metodo Tariffario del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale)
Delibera Arera 28 dicembre 2023 639/2023/R/idr che ha approvato il Metodo Tariffario del
servizio idrico integrato per il quarto periodo regolatorio (MTI-4) che si articola in 4 anni dal 2024
al 2029 con un possibile aggiornamento biennale secondo indirizzi che Arera definirà.
Il provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei corrispettivi per lo
svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:
a) Acquedotto, che include la captazione, anche a usi multipli, l’adduzione, anche a usi multipli, la
potabilizzazione, la vendita all’ingrosso del medesimo servizio, la distribuzione, la relativa misura;
b) Fognatura, che include la fognatura nera e mista, la vendita all’ingrosso del medesimo servizio,
la fognatura bianca, la relativa misura;
c) Depurazione e vendita all’ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali.
Il provvedimento si applica integralmente ai soggetti che, a qualunque titolo, anche per una
pluralità di ATO, svolgono uno o più servizi tra quelli di cui sopra elencati e operino sul territorio
nazionale ad eccezione di quelli operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle
Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia.
TESTO DELIBERA 2023/639:
https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/639-23
Criteri ambientali affido servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini
potabili (Normativa Nazionale)
Il comma 2 articolo 57 del DLgs 36/2023, Codice Contratti Pubblici, prevede che Le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti
dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno
delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi,
definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente
opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Il Decreto Ministero Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6 novembre 2023 i criteri
ambientali minimi di cui all'allegato 1 dello stesso Decreto per gli affidamenti relativi a
1. l'affidamento dei servizi di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di
bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta;
2. gestione punti di ristoro (servizio bar);
3. servizio di preparazione e somministrazione di panini;
4. fornitura, installazione e la gestione di "case dell'acqua" e di punti di accesso all'acqua di rete a
fini potabili.
TESTO DECRETO 6/11/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-12-02&atto.codiceRedazionale=23A06541&elenco30giorni=false
10
Trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane e scarichi in aree
sensibili (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza 30 novembre 2023 ha affermato che
-che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico,
ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, e
– un controllo adeguato degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane,
Per le suddette ragioni la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza, rispettivamente, dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE (6) del
Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come
modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2008, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, di tale direttiva, come modificata,
e dell’articolo 15, paragrafo 1, primo trattino, di detta direttiva, come modificata, in combinato
disposto con l’allegato I, sezione D, della stessa.
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A826BEF41D669F3D0F59EA50
C021A0D9?text=&docid=280246&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1
&cid=3592732
Trattamento secondario o equivalente acque reflue urbane (Giurisprudenza
Comunitaria)
La sentenza della Corte di Giustizia del 7 dicembre 2023 ha statuito che
1) Non avendo adottato le misure necessarie affinché vari agglomerati siano provvisti di reti
fognarie per le acque reflue urbane e di collegamenti a tali reti, l’Ungheria è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 10 della direttiva 91/271/CEE (8) del
Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
2) Non avendo adottato le misure necessarie affinché, in vari agglomerati, le acque reflue urbane
che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento
secondario o ad un trattamento equivalente, l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271.
3) Non avendo adottato le misure necessarie affinché, negli agglomerati di Keszthely, di Kéthely, di
Marcali, di Zalaegerszeg e di Zalakaros, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie
siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto del trattamento secondario,
l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 5 e 10 della
direttiva 91/271.
TESTO SENTENZA
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=142ED4C6332EAAF9F40F7D30
4C29C557?text=&docid=280434&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&
cid=5106442
6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0271-20140101&qid=1706606657611
7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1137-20160420&qid=1706606732097
8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0271-20140101&qid=1706606657611
11
AREE PROTETTE - BIODIVERSITÀ
Delitti inquinamento e disastro ambientale in aree protetta e vincolata (Normativa
Nazionale)
L’articolo 6-ter della legge 137/2023 modifica l’articolo 452-bis del Codice Penale (delitto di
inquinamento ambientale) sostituendo il secondo comma che ora recita:"Quando l'inquinamento
è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico,
artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la
pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento,
compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a
vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è
aumentata da un terzo a due terzi".
L’articolo 6-ter della legge 137/2023 sostituisce il secondo comma dell’articolo 452-quater (delitto
di disastro ambientale) che ora recita: “Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta
o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico,
ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.
TESTO LEGGE 137/2023:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023;105
COMMENTI:
https://www.lexambiente.com/materie/rifiuti/179-dottrina179/17162-rifiuti-abbandoni-e-
depositi-incontrollati-di-rifiuti-posti-in-essere-da-cittadini.html
https://www.lexambiente.com/materie/rifiuti/179-dottrina179/17227-rifiuti-abbandono-di-
rifiuti-da-parte-del-privato.html
Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000 (Normativa
Nazionale)
L’articolo 8-bis della legge 103/2023 prevede che al fine di assicurare una gestione efficace dei siti
afferenti alla rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (9), nonché di agevolare la definizione della
procedura di infrazione n. 2015/2163 (10), è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle
regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonche' all'acquisto di
strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di
5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.
Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo.
9
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357!vig=
10
https://mettiamociinriga.mite.gov.it/documentazione/prodotti?task=download.send&id=421&catid=2&m=0
12
Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale
(Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Ambiente 28 agosto 2023 ha riconosciuto quale Centro nazionale per lo
studio e la conservazione della biodiversità forestale (di seguito anche Centro nazionale) il CNR-
IBBR - Istituto di bioscienze e biorisorse del Consiglio nazionale delle ricerche.
Il Cetro è abilitato alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualità dei semi forestali e può
coadiuvare le regioni nell'individuazione delle aree di provenienza e dei materiali di base
collaborando con i Centri di ricerca e le istituzioni europee e nazionali che operano nel campo
della conservazione delle risorse genetiche forestali.
TESTO DECRETO 28/8/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-11-20&atto.codiceRedazionale=23A06331&elenco30giorni=false
Interventi di protezione dagli incendi e valutazione di incidenza (Giurisprudenza
Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza 7 dicembre 2023 ha statuito che:
1) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (11) del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «progetto», ai sensi di tale
disposizione, include le attività esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di
conservazione, al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste
contro gli incendi in tale zona, conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale
applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi, qualora tali attività modifichino
la realtà fisica del sito interessato.
2) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che le attività
esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, al fine di
garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in tale
zona, conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale applicabile in materia di
prevenzione dei rischi di incendi boschivi, non possono essere considerate, per il solo fatto di
avere un tale oggetto, direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito interessato e non
possono quindi essere dispensate a tal titolo dalla valutazione della loro incidenza sul sito, a meno
che esse rientrino tra le misure di conservazione del sito già adottate in applicazione dell’articolo
6, paragrafo 1, della medesima direttiva 92/43.
3) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso
impone di procedere a una valutazione dei piani e progetti previsti da tale disposizione anche
qualora la loro realizzazione sia richiesta dalla normativa nazionale applicabile in materia di
prevenzione dei rischi di incendi boschivi.
4) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che le attività
destinate a garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli
incendi in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, non possono essere
avviate né, a fortiori, proseguite e concluse prima dell’espletamento della procedura di
valutazione della loro incidenza prevista da tale articolo, a meno che tali attività rientrino tra le
misure di conservazione del sito interessato già adottate in applicazione dell’articolo 6, paragrafo
11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1706607161708
13
1, di tale direttiva o che un rischio attuale o imminente che incombe sulla preservazione di tale
sito ne imponga la realizzazione immediata.
5) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, letto alla luce del principio di leale cooperazione,
deve essere interpretato nel senso che esso obbliga lo Stato membro interessato, in particolare le
sue autorità competenti, ad adottare misure per rimediare all’eventuale incidenza significativa
sull’ambiente di lavori eseguiti senza l’opportuna valutazione preventiva di tale incidenza, prevista
da tale disposizione, e a riparare il danno causato da tali lavori. Per contro, esso non obbliga lo
Stato membro ad esigere dai singoli la riparazione di un tale danno, nel caso in cui quest’ultimo sia
loro imputabile.
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=142ED4C6332EAAF9F40F7D30
4C29C557?text=&docid=280431&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&
cid=5106442
14
ARIA
Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della
circolazione stradale (Normativa Nazionale)
La Corte di Giustizia con sentenza del 10 novembre 2020 aveva condannato la Repubblica
italiana per avere superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di
PM10. Per un esame della sentenza vedi nota a margine (12)
Successivamente la Corte di Giustizia con sentenza del 12 maggio 2022 aveva condannato la
Repubblica Italiana per non aver fatto rispetto i limiti dei biossidi di azoto (13).
Le Regioni dove si erano realizzati i superamenti sono state Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-
Romagna.
L’articolo 1 del Decreto-Legge n° 121 del 12 settembre 2023 convertito nella legge 155/2023
prevede che al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione
europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 (14) e del 12 maggio 2022 in causa C-
573/2019 (15), le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna:
1. provvedono, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (dal 13
settembre 2023): ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i
relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la
riduzione delle emissioni inquinanti;
2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al punto 1, le Regioni possono disporre la limitazione
strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo
dell’anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad
alimentazione diesel di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.
Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano e si
motivano le relative deroghe, fermo restando che le regioni escludono dalle limitazioni suddette i
veicoli ricadenti nelle categorie esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti
adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1 (16), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
La limitazione sopra richiamata si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree
urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un
adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o
più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.
12
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/12/corte-di-giustizia-condanna-litalia.html#more
13
In News/Ambiente maggio-luglio 2022 pagina 37 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
14
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-644/18
15
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272410&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&d
ir=&occ=first&part=1&cid=231497
16 “1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute,
nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di
esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emenarsi con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di
cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.”
15
A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei
veicoli commerciali di categoria N1 (17), N2 (18) e N3 (19) ad alimentazione diesel di categoria «Euro
5» é inserita nei piani di qualità dell'aria delle Regioni che adottano i relativi provvedimenti
attuativi sopra richiamati.
ESENZIONI AI LIMITI DI CIRCOLAZIONE
Le Regioni sopra indicate possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture e i
veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» monofuel o bifuel
alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) (20), del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLI STORICI
Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data (12-11-2023)
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, é disciplinata la circolazione
sul territorio nazionale dei veicoli storici di cui all'articolo 60 (21) del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Con il decreto suddetto sono individuate in particolare adeguate percorrenze chilometriche
nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione
sopra richiamate.
TESTO LEGGE 155/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-11-11&atto.codiceRedazionale=23A06123&elenco30giorni=false
Turismo di prossimità e riduzione inquinamento aria (Normativa Nazionale)
L’articolo 1-bis della legge 155/2023 prevede che al fine di incentivare il turismo di prossimità e
all'aria aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo i lunghi spostamenti
e favorendo la preservazione degli ecosistemi locali, secondo le strategie di accelerazione della
transizione ecologica e di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle
attività turistiche, nello stato di previsione del Ministero del turismo é istituito un fondo, con una
dotazione di 32.870.000 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti
dai comuni, volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini
turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicare
da parte del Ministero del turismo.
Gli interventi finanziati, identificati dal Codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 (22) della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, recano un cronoprogramma e sono monitorati ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (23).
Al fine di ulteriormente favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del
turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che
17 veicoli destinati al trasporto merci (autocarri e furgoni) con massa non superiore a 3,5 t
18
trasporto di merci con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t
19
trasporto di merci con una massa superiore a 12 t.
20
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;257~art2
21
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=~art60
22
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;3~art11
23
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;229
16
possono scaturire dalle attività turistiche, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611 (24), della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, é ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni.
TESTO LEGGE 155/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-11-11&atto.codiceRedazionale=23A06123&elenco30giorni=false
Comunicazione delle emissioni previste di determinati inquinanti atmosferici
(Normativa Comunitaria)
La Direttiva UE 2016/2284 prevede che al fine di tendere al conseguimento di livelli di qualità
dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e
l'ambiente, vengono stabiliti gli impegni (articolo 4 e allegato II) di riduzione delle emissioni per le
emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di
azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e particolato
fine (PM2,5) e si impongono l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di
controllo dell'inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti
inquinanti e agli altri inquinanti indicati all'allegato I e ai loro effetti.
Gli inquinanti sono i seguenti come indicati da detto allegato I:
— SO2, NOx, COVNM, NH3, CO — metalli pesanti (Cadmio Piombo Mercurio) — POP ( inquinanti
organici persistenti) - PAH ( idrocarburi policlici aromatici totali, benzo(a) pirene,
benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno (1,2,3-cd)pirene, diossine/furani - PCB (
policlorobinfenili), HCB (esaclorobenze) - Particolati da 2,5 micron di diametro – Particolati da 10
micron di diametro - PST (totale particelle in sospensione) – Metalli pesanti (As arsenico, Cr
cromo, Cu rame, Ni nichel, Se selenio, Zn zinco.) e loro composti.
OBIETTIVI E STRUMENTI PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA 2016/2284
Gli Stati membri elaborano (articolo 6), adottano e attuano i rispettivi programmi nazionali di
controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 1, al fine di limitare le
loro emissioni antropogeniche annue.
Gli Stati membri elaborano (articolo 8), e aggiornano annualmente, gli inventari nazionali delle
emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella A dell'allegato I, nel rispetto delle prescrizioni ivi
contenute.
Gli Stati membri provvedono (articolo 9) al monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento
atmosferico sugli ecosistemi in base a una rete di siti di monitoraggio rappresentativa dei loro tipi
di habitat di acqua dolce, naturali e seminaturali e di ecosistemi forestali, seguendo un approccio
efficace in termini di costi e basato sul rischio. A tal fine, gli Stati membri si coordinano con gli altri
programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione, compresa la direttiva
2008/50/CE, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
92/43/CEE del Consiglio e, ove opportuno, la convenzione LRTAP, e, se del caso, si avvalgono dei
dati raccolti nell'ambito di tali programmi. Per soddisfare i requisiti del presente articolo, gli Stati
membri possono utilizzare gli indicatori di monitoraggio facoltativi di cui all'allegato V.
Gli Stati membri trasmettono (articolo 10) il loro primi programmi nazionali di controllo
dell'inquinamento atmosferico alla Commissione entro il 1°aprile 2019.
La Direttiva Delegata (UE) 2024/299 della Commissione del 27 ottobre 2023 ha modificato
la Direttiva (UE) 2016/2284 per i seguenti motivi:
24
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;197
17
Le proiezioni delle emissioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione e all'Agenzia
europea dell'ambiente in linea con l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/2284. Tale
comunicazione deve essere coerente con le norme in materia di comunicazione previste dalla
convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza del 1979 (convenzione LRTAP-25).
Gli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione LRTAP sono stabiliti dalle linee guida per
la comunicazione dei dati relativi alle emissioni e alle proiezioni ai sensi della convenzione
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (linee guida per la
comunicazione). Nella sua 42a sessione del dicembre 2022 (26), l'organo esecutivo della
convenzione ha rivisto tali orientamenti in materia di comunicazione, modificando i requisiti per la
comunicazione delle proiezioni delle emissioni. Ai sensi del punto 27, del paragrafo 41, lettera b), e
del paragrafo 46 delle linee guida rivedute in materia di comunicazione, le emissioni previste
dovrebbero essere comunicate utilizzando il modello di cui all'allegato IV di tali linee guida per la
comunicazione. Tale modello corrisponde alla struttura del modello per la comunicazione degli
inventari delle emissioni, il che significa che le proiezioni delle emissioni dovrebbero essere
comunicate in base alle categorie di fonti della nomenclatura individuale per la comunicazione
(NFR) di cui alla convenzione LRTAP.
Dalla revisione del 2022 degli orientamenti in materia di comunicazione, il livello di aggregazione
delle proiezioni delle emissioni richiesto dalla direttiva (UE) 2016/2284 non è più in linea con gli
obblighi di comunicazione stabiliti nella convenzione LRTAP. Il modello di cui all'allegato IV degli
orientamenti riveduti in materia di comunicazione richiede un livello di dettaglio più elevato,
corrispondente al livello di comunicazione per gli inventari delle emissioni richiesto dall'allegato I
degli orientamenti riveduti in materia di comunicazione e dall'articolo 8, paragrafo 1, della
direttiva (UE) 2016/2284. Al fine di migliorare la comparabilità e la coerenza, è opportuno
adeguare la comunicazione delle proiezioni delle emissioni di cui alla direttiva (UE) 2016/2284 alla
comunicazione degli inventari delle emissioni di cui alla direttiva (UE) 2016/2284.
In particolare, viene modificata la tabella C dell’allegato I che regola quanto previsto dal paragrafo
2 articolo 8 della Direttiva Gli Stati membri elaborano e aggiornano, ogni quattro anni, gli inventari
nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati e gli inventari delle grandi fonti puntuali e,
ogni due anni, le proiezioni nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella C
dell'allegato I, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.
TESTO DIRETTIVA 2024/299:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400299
25
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.1981.171.01.0011.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A1981%3A171%3ATOC
26
Linee guida per la comunicazione dei dati relativi alle emissioni e alle proiezioni ai sensi della convenzione
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza dell'organo esecutivo della convenzione
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (ECE/EB. AIR/125, decisioni dell'organo esecutivo
2013/3 e 2013/4), modificata nella sua42a
sessione del dicembre 2022.
18
Aggiornamenti delle statistiche annuali dell'energia, mensili e mensili a breve termine
(Normativa Comunitaria)
Regolamento (UE) 2024/264 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che modifica il regolamento
(CE) n. 1099/2008 (27) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia
per quanto riguarda l'attuazione degli aggiornamenti delle statistiche annuali dell'energia, mensili
e mensili a breve termine.
La Commissione ha individuato diversi aspetti delle statistiche annuali e mensili a breve termine
sull'energia che devono essere aggiornati. Esse riguardano in particolare ulteriori obblighi di
comunicazione per l'idrogeno e la sua relazione con altri combustibili che forniscono una
panoramica più completa dell'economia dell'idrogeno; definizioni sull'industria nucleare e sull'uso
del carbon fossile che diano maggiore chiarezza ai dati riportati; Il cambiamento delle categorie di
contenuto di zolfo dell'olio combustibile che seguono le classificazioni internazionali e maggiori
dettagli per la segnalazione dell'energia idroelettrica che migliorano la valutazione di questa fonte
di energia.
Da questo la modifica al Regolamento del 2008 con il nuovo Regolamento 2024/264.
TESTO REGOLAMENTO 2024/264:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400264
27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1099-20220220&qid=1705681015944
19
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Bat emissioni industriali per i macelli (Normativa Comunitaria)
Rettifica della Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione, dell'11 dicembre 2023
(28), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali per i macelli,
i sottoprodotti di origine animale e/o le industrie dei coprodotti commestibili.
TESTO RETTIFICA:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202490008
Linee guida contenuto Piani Monitoraggio e controllo (Normativa Nazionale)
Ai sensi dell’art 29-quater comma 6 (29) del DLgs 152/06, il Piano di Monitoraggio e Controllo
predisposto dal Gestore e sottoposto a valutazione delle Agenzie, o definito da ISPRA per le AIA di
competenza statale, è parte integrante dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
Con Delibera del Consiglio SNPA del 22.02.2023.n.200/23 sono state approvate le Linea guida per
lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo di cui al DLgs 152/2006 ex articolo 29-sexie
comma 6 al fine di aggiornare la prima edizione del 2007.
Per tutte le attività inserite nelle presenti Linee Guida (campionamenti, analisi, misure, verifiche,
manutenzioni e calibrazioni), nel Capitolo 3, paragrafo 3.1, vengono indicate, a titolo
esemplificativo, le frequenze e le modalità di esecuzione. La misura dei parametri proposti nelle
presenti Linee Guida, in applicazione della vigente normativa, è riferita alle normali condizioni di
esercizio, rappresentative dell’attività dell’installazione.
TESTO LINEE GUIDA:
https://www.snpambiente.it/pubblicazioni/linee-guida-snpa/linee-guida-per-lo-sviluppo-del-
piano-di-monitoraggio-e-controllo-revisione-2022/
Attività istruttorie di Ispra nel rilascio AIA statale (Normativa Nazionale)
Rapporto Ispra che rappresenta il resoconto delle attività istruttorie a supporto del Ministero
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali
(AIA) di competenza statale svolte nel corso dell’anno 2022.
Nell’anno di riferimento, sono stati redatte 86 Relazioni Istruttorie AIA e 70 Piani di monitoraggio e
Controllo (PMC) a seguito dei procedimenti di riesame complessivo, riesame parziale, modifica
sostanziale e modifica non sostanziale.
Le schede di sintesi redatte rappresentano lo stato autorizzativo aggiornato al 2022 per ciascuna
installazione industriale, utile anche nella successiva fase di controllo ispettivo.
TESTO RAPPORTO:
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/le-attivita-di-supporto-tecnico-
scientifico-dellispra-alla-commissione-ipcc-del-mase-per-le-istruttorie-tecniche-relative-alle-
installazioni-industriali-aia-di-competenza-statale-anno-2022
28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302749
29 “6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui
agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e
controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.”
20
Supporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente nel processo di
definizione delle BAT (Normativa Comunitaria)
La Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED) prevede che per definire le BAT e limitare
le disparità a livello dell’Unione relativamente al livello di emissioni delle attività industriali, è
opportuno elaborare “documenti di riferimento sulle BAT”, da riesaminare e, ove necessario,
aggiornare periodicamente attraverso uno scambio di informazioni tra le parti interessate.
Le Linee Guida intendono descrivere la procedura utilizzata per elaborare o rivedere un BREF, il
così detto Processo di Siviglia e fornire gli indirizzi per una procedura standard e condivisa per il
supporto di SNPA al MASE nella predisposizione delle informazioni e dei commenti richiesti dalla
Commissione Europea.
Come indicato nella Decisione 2012/119/UE “Lo scopo di un BREF è definire le migliori tecniche
disponibili e limitare le disparità a livello dell’Unione relativamente al livello di emissioni delle
attività industriali. I BREF devono fornire informazioni alle autorità competenti degli Stati membri,
agli operatori industriali, alla Commissione e al pubblico in generale su ciò che le BAT e le tecniche
emergenti rappresentano per le attività rientranti nel campo di applicazione della direttiva
2010/75/UE. Il processo di determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti deve essere
trasparente, obiettivo e basato sulle informazioni economiche e tecniche attendibili. Un BREF
dovrebbe anche stimolare il miglioramento delle prestazioni ambientali in tutta l’Unione.” Inoltre,
la Decisione 2012/119/UE invita gli Stati membri a disporre di un sistema di qualità che
comprenda, tra gli altri punti indicati nel capitolo 6 “Assicurazione della qualità dell’elaborazione e
del riesame dei BREF”, metodi e procedure. Il presente documento intende mettere in luce le
differenze tra le modalità di coinvolgimento del sistema agenziale nel processo ascendente per la
predisposizione dei BREF nelle varie Regioni italiane e proporre una procedura concordata dal
SNPA per l’espressione dei contributi eventualmente richiesti dalle AA.CC in modo tale da disporre
di un metodo di lavoro omogeneo Inoltre, si suggeriscono criteri per l’uniforme acquisizione dei
dati di monitoraggio; tali approcci oltre ad uniformare le informazioni necessarie per la
valutazione dei documenti europei e per la stesura delle proposte e commenti richiesti durante il
processo ascendente, permetterebbero una raccolta di dati secondo modalità omogenee e il loro
utilizzo in maniera più efficace per elaborare e confrontare l’impatto di installazioni ricadenti nella
stessa categoria, ma presenti in territori regionali differenti e per orientare politiche nazionali e/o
regionali di settore.
TESTO LINEE GUIDA:
https://www.snpambiente.it/snpa/linee-guida-per-il-coinvolgimento-del-snpa-nel-processo-
ascendente-del-bref/
21
Ilva di Taranto le deroghe alle norme ambientali a tutela della salute pubblica
(Giurisprudenza Comunitaria)
Nella controversia affrontata dalla Corte di Giustizia si chiede (domanda pregiudiziale) alla Corte di
stabilire quale rilevanza abbiano talune informazioni relative all’impatto dell’acciaieria sulla salute
umana e quali emissioni debbano essere prese in considerazione relativamente all’impianto Ilva di
Taranto. Si chiede inoltre se sia ammesso il ripetuto differimento del termine di attuazione di
determinate condizioni di autorizzazione.
LE NORME SPECIALI IN DEROGA ALLE MISURE DI TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA CONTRO
L’INQUINAMENTO DELL’ILVA DI TARANTO
L’Avvocatura della UE prima di tutto analizza le norme speciali che in questi anni hanno permesso
di derogare alle norme comunitarie per l’impianto in questione:
1. L’articolo 1, primo comma, del decreto-legge n. 207/2012 ha introdotto la nozione di
«stabilimento di interesse strategico nazionale» (30).
2. l’articolo 1, primo comma, del decreto-legge n. 61/2013, prevede, in linea generale, il possibile
commissariamento straordinario di qualunque impresa, avente determinate caratteristiche
dimensionali, che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale,
qualora «l’attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e
rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute a causa dell’inosservanza reiterata
dell’autorizzazione integrata ambientale (31)
3. In applicazione del decreto-legge n. 61/2013, è stato adottato il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 (32) – Approvazione del piano delle misure e delle attività
di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge del 4
giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2013, n. 89.
4. Il decreto-legge del 5 gennaio 2015, n. 1 (in prosieguo: il «decreto-legge n. 1/2015»), convertito
con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, amplia il novero delle grandi imprese in stato di
insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, estendendo tale procedura
anche alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico
nazionale. L’Ilva, pertanto, è stata posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015, con conseguente cessazione del
commissariamento straordinario di cui al decreto-legge n. 61/2013. Il decreto-legge n. 1/2015
stabilisce che il Piano delle misure e degli interventi di cui al DPCM 2014 «si intende attuato se
entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell’80%, il numero di prescrizioni
in scadenza a quella data» e che il termine ultimo per l’attuazione delle restanti prescrizioni è il 3
agosto 2016.
5. Il decreto-legge del 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, proroga nuovamente al 30 settembre 2017 il termine per l’attuazione delle
disposizioni dell’autorizzazione integrata ambientale del 2012 e del piano approvato dal DPCM
2014. Esso collega inoltre all’autorizzazione integrata ambientale in corso di validità il termine per
la realizzazione di specifici interventi di risanamento ambientale
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017 – Approvazione delle
modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del
30
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2012/12/decreto-ilva-un-modello-generalizzabile.html
31
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2015/03/laia-delleuropa-e-quella-del-governo.html
32
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/75155-9409.pdf
22
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1., del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016,
n. 13 (in prosieguo: il «DPCM 2017») contiene le ultime modifiche all’autorizzazione dell’acciaieria
Ilva comunicate nella domanda di pronuncia pregiudiziale. Esso dispone le modifiche ed
integrazioni al Piano ambientale di cui al DPCM 2014, fissando l’ulteriore termine del 23 agosto
2023 per la realizzazione di specifici interventi di risanamento ambientale. Lo stesso prevede
inoltre che in caso di inadempimenti al Piano non dipendenti dalla volontà del gestore venga
attivata una procedura che porta al differimento dei termini per adempiere.
Secondo l’Avvocatura UE alla luce della normativa sopra elencata risulta che, dalla fine del 2012,
l’impianto siderurgico non è più gestito in base alle disposizioni generali che recepiscono la
direttiva relativa alle emissioni industriali, ma sulla base di norme speciali più volte modificate.
Infatti i termini per l’attuazione di misure volte a ridurre gli effetti nocivi sull’ambiente, già contenute
nell’autorizzazione integrata ambientale modificata del 2012. Dopo l’iniziale previsione, nel decreto-legge
n. 61/2013, del termine del 3 agosto 2016, quest’ultimo è stato successivamente prorogato più volte, dopo il rinvio
pregiudiziale, da ultimo nel 2017, fino al 23 agosto 2023.
I ricorrenti, residenti a Taranto, hanno promosso un’azione collettiva dinanzi al Tribunale di
Milano (Italia) contro Ilva, Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding per ottenere un’inibitoria
dell’esercizio dell’impianto o almeno di alcune sue parti, al fine di tutelare il diritto alla salute, il
diritto alla serenità e alla tranquillità nello svolgimento della loro vita e il diritto al clima. A loro
avviso, tali diritti sono significativamente lesi dall’attività produttiva dell’acciaieria svoltasi per
decenni.
DOMANDE PREGIUDIZIALI SOLLEVATE DAL TRIBUNALE DI MILANO
1. Se la direttiva 2010/75/UE del Parlamento [europeo] e del Consiglio, del 24 novembre 2010,
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), ed in
particolare i considerando 4, 18, 34, 28 e 29 e gli articoli 3 n. 2, 11, 12 e 23 [di tale direttiva], ed il
principio di precauzione e protezione della salute umana di cui agli articoli 191 TFUE e 174 Trattato
[C]E possono essere interpretati nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato
membro, è concessa a tale Stato membro la possibilità di prevedere che la Valutazione di Danno
Sanitario (VDS) costituisca atto estraneo alla procedura di rilascio e riesame dell’[Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA)] – nel caso di specie [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(DPCM)] 2017 – e la sua redazione possa essere priva di automatici effetti in termini di tempestiva
ed effettiva considerazione da parte dell’autorità competente nell’ambito di un procedimento di
riesame dell’[Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)]/DPCM specialmente quando dia risultati
in termini di inaccettabilità del rischio sanitario per una popolazione significativa interessata dalle
emissioni inquinanti; od invece se la direttiva debba essere interpretata nel senso che: (i) il rischio
tollerabile per la salute umana può essere apprezzato mediante analisi scientifica di natura
epidemiologica; (ii) la VDS deve costituire atto interno al procedimento di rilascio e riesame
dell’AIA/DPCM, ed anzi un suo necessario presupposto, ed in particolare oggetto di necessaria,
effettiva e tempestiva considerazione da parte dell’autorità competente al rilascio e riesame
dell’AIA.2)
2. Se la direttiva 2010/75/UE del Parlamento [europeo] e del Consiglio, del 24 novembre 2010,
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), ed in
particolare i considerando 4, 11, 18, 21, 34, 28 e 29 e gli articoli 3 n. 2, 11, 14, 15, 18 e 21, possono
essere interpretati nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro, tale
Stato membro deve prevedere che l’autorizzazione integrata ambientale (qui AIA 2012, DPCM
2014, DPCM 2017) deve considerare sempre tutte le sostanze oggetto di emissioni che siano
23
scientificamente note come nocive, comprese le frazioni di PM10 e PM2,5 comunque originate
dall’impianto oggetto di valutazione; ovvero se la direttiva possa essere interpretata nel senso che
l’autorizzazione integrata ambientale (il provvedimento amministrativo autorizzativo) deve
includere soltanto sostanze inquinanti previste a priori in ragione della natura e tipologia
dell’attività industriale svolta.
3. Se la direttiva 2010/75/UE del Parlamento [europeo] e del Consiglio, del 24 novembre 2010,
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), ed in
particolare i considerando 4, 18, 21, 22, 28, 29, 34, 43 e gli articoli 3, nn. 2 e 25, 11, 14, 16 e 21,
possono essere interpretati nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato
membro, tale Stato membro, in presenza di un’attività industriale recante pericoli gravi e rilevanti
per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, può differire il termine concesso al gestore per
adeguare l’attività industriale all’autorizzazione concessa, realizzando le misure ed attività di
tutela ambientale e sanitaria ivi previste, per circa sette anni e mezzo dal termine fissato
inizialmente e per una durata complessiva di undici anni.
SULLA APPLICABILITÀ DIRETTA DELLE DISPOSIZIONE DA INTERPRARE SECONDO LE DOMANDE
PREGIUDIZIALI
1.l’interpretazione di una direttiva in una controversia tra singoli può essere rilevante ai fini della
decisione, poiché, nell’applicare il diritto nazionale, i giudici nazionali chiamati a interpretarlo sono
tenuti a prendere in considerazione l’insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i criteri
ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo quanto più possibile alla luce della
lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato fissato da
quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE (33).
2. Solo i giudici italiani possono decidere quanto sia ampio il margine di discrezionalità per una
siffatta interpretazione del diritto italiano conforme al diritto dell’Unione.
3. Inoltre, secondo le informazioni disponibili, lo Stato italiano detiene ancora quasi il 40%
dell’Ilva (34) ed esercita una particolare influenza attraverso un commissario straordinario e una
commissione composta da tre esperti. Pertanto, non si può escludere che l’Ilva debba essere
considerata un’emanazione dello Stato italiano, che a sua volta non può trarre vantaggio da un
recepimento non corretto della direttiva relativa alle emissioni industriali (35). In tal caso, la
direttiva sarebbe direttamente opponibile all’Ilva (36).
SULLA PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATURA DELLA UE
Occorre quindi rispondere alla prima questione dichiarando che, nell’autorizzare un impianto ai
sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva relativa alle emissioni industriali e nel riesaminare tale
33
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-122/17
34
Secondo le indicazioni sul sito web dell’azienda, essa è stata privatizzata nel 1995 ed è ora detenuta al 62% da un gruppo
siderurgico internazionale. Le azioni restanti sono detenute dallo Stato italiano
(https://www.acciaierieditalia.com/en/company/about-us/ , visitato il 16 agosto 2023).
35
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195703&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&d
ir=&occ=first&part=1&cid=1115071
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195703&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&d
ir=&occ=first&part=1&cid=1115071
36
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220533&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir
=&occ=first&part=1&cid=1115267
24
autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 della medesima direttiva, deve essere garantito il rispetto
degli obblighi fondamentali per la gestione dell’impianto ai sensi dell’articolo 11 della stessa.
L’articolo 11, lettera a), della direttiva relativa alle emissioni industriali deve essere inteso nel
senso che devono essere adottate tutte le misure appropriate per prevenire o ridurre i rischi
ambientali noti di un impianto.
Le misure di cui all’articolo 11, lettera a), della direttiva comprendono, in particolare,
l’applicazione delle migliori tecniche disponibili ai sensi dell’articolo 11, lettera b). Nell’applicare
tale disposizione a un determinato impianto, non è necessario prendere in considerazione il suo
concreto impatto sulla salute. Le misure di cui all’articolo 11, lettera a), della direttiva
comprendono inoltre le misure necessarie per evitare che un impianto provochi fenomeni di
inquinamento significativi ai sensi dell’articolo 11, lettera c). L’inquinamento è da considerarsi
significativo qualora, tenuto conto di eventuali eccezioni, esso dia luogo a una situazione
incompatibile con le disposizioni applicabili in materia di tutela dell’ambiente. Indipendentemente
da tali disposizioni, fenomeni di inquinamento devono essere ritenuti significativi se, tenendo
conto delle circostanze del caso specifico, causano danni eccessivi alla salute umana. I fenomeni di
inquinamento che, compromettendo la salute umana, violano i diritti fondamentali delle persone
interessate sono sempre significativi. Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, lettera a), della
direttiva, il riesame dell’autorizzazione è necessario in particolare quando risulta in un secondo
momento che un impianto provoca fenomeni di inquinamento significativi, ad esempio a seguito
di una valutazione del danno sanitario.
SULLA SECONDA QUESTIONE PREGIUDIAZIALE: LE CONCLUSIONI DELLA AVVOCATURA DELLA UE
Occorre affermare che nell’autorizzare un impianto ai sensi degli articoli 5, 14 e 15 della direttiva
relativa alle emissioni industriali e nel riesaminare una siffatta autorizzazione ai sensi dell’articolo
21 della stessa direttiva, si devono considerare tutte le sostanze inquinanti emesse in quantità
significativa che possono essere previste sulla base delle informazioni disponibili, in particolare di
eventuali conclusioni sulle BAT, dell’esperienza risultante dall’effettiva gestione dell’impianto e di
altre indicazioni.
SULLA TERZA QUESIONE PREGIUDIZIALE: LE CONCLUSIONI DELLA AVVOCATURA DELLA UE
Si deve pertanto constatare che le condizioni di autorizzazione che erano necessarie per garantire
in primo luogo, a decorrere dal 30 ottobre 2007, il rispetto della direttiva 96/61, successivamente
il rispetto della direttiva 2008/1 e, a decorrere dal 7 gennaio 2014, il rispetto della direttiva
relativa alle emissioni industriali da parte dell’impianto autorizzato, dovevano e devono
continuare ad essere applicate a partire dall’entrata in vigore dell’autorizzazione, senza ulteriori
differimenti, conformemente agli articoli 3, 5, paragrafo 1, e 9 della direttiva 96/61 o della
direttiva 2008/1, nonché agli articoli 4, 5, 11 e 14 della direttiva relativa alle emissioni industriali, a
meno che un differimento sia possibile in presenza di circostanze particolari, ad esempio qualora
la Commissione abbia adottato una nuova decisione sulle migliori tecniche disponibili, oppure una
norma di qualità ambientale da rispettare ai sensi dell’articolo 18 della direttiva relativa alle
emissioni industriali entri in vigore solo successivamente o determinati fenomeni di inquinamento,
inizialmente accettabili, debbano ritenersi significativi ai sensi dell’articolo 11, lettera c), della
direttiva relativa alle emissioni industriali solo a causa di sviluppi prevedibili che si verifichino in un
secondo momento.
TESTO CONCLUSIONI AVVOCATURA UE:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=96A5CB8493DF9557D1413EA3
590B9AFD?text=&docid=280637&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1
&cid=2970947#Footnote16
25
BENI PAESAGGISTICI
Transizione ecologica e Codice beni culturali (Giurisprudenza Costituzionale)
Il Tar Sardegna Sez. I, sentenza 25 ottobre 2023, n. 827 è intervenuto sul decreto ministeriale di
compatibilità ambientale (D.M. n. 147 del 28 marzo 2023) di un progetto agro-fotovoltaico
nonostante il Parere negativo espresso dalla Soprintendenza unica per il P.N.R.R.
Il parere negativo della Soprintendenza era fondato sul fatto che il progetto era all’interno dei 500
metri della fascia di rispetto, area non idonea, del Nuraghe Turriga sottoposto a vincolo
paesaggistico ex lettera m comma 1 articolo 142 DLgs 42/2004 (Codice Beni Culturali e del
Paesaggio).
Il Decreto di compatibilità ambientale si fonda sull’articolo 6 del Decreto Legge 50/2022 (37)
introduce una nuova tipologia di area idonea: le aree che non sono ricomprese nel perimetro
dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (QUI), né
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda (Beni
Culturali) oppure dell'articolo 136 (38) del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente tipologia di area idonea, la fascia di rispetto é determinata considerando una distanza dal
perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro
per gli impianti fotovoltaici. Successivamente la legge 41/2023 (39)all’articolo 47 ha ridotto queste
distanze per l’eolico da 7 km a 1 km e per il fotovoltaico da 1 km a 500 metri.
Rispetto a questo quadro la sentenza rileva che in una visione unitaria del contesto territoriale in
questione, deve ritenersi che l’areale in cui detto complesso archeologico è inserito non può
considerarsi limitato al sito “Su Nuraxi” giacché lo stesso si estende su un’area vasta - ricadente
nel territorio di diversi comuni - parimenti ricca di rilevantissime emergenze archeologiche e
comprendente numerosi edifici nuragici posti in collegamento visivo e relazionale tra di loro.
Sotto questo profilo non è superfluo rilevare, a conferma dell’unitarietà del predetto contesto
archeologico, la circostanza che l’area di realizzazione dell’impianto ricadrebbe all’interno del
perimetro del Piano di Gestione del sito UNESCO “Su Nuraxi” di Barumini, che ricomprende i
comuni di: Barumini, Gesturi, Las Plassas, Tuili e Villanovafranca, Genuri, Setzu e Genoni.
Non appare dunque corretto, ai fini dell’intestazione della legittimazione ad agire per la sua tutela,
limitarsi ad una mera delimitazione territoriale delle competenze e delle attribuzioni, occorrendo
avere riguardo - più propriamente – alla sostanziale unitarietà del sito archeologico ancorché,
come nella specie, localizzato in diversi territori comunali.
Non solo ma la sentenza rileva come sia stato depositato in giudizio il provvedimento del 5 ottobre
2023, col quale la Commissione Regionale Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura ha
dichiarato di particolare interesse archeologico il Nuraghe Turriga.
37
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/07/impianti-da-fonti-rinnovabili-nuove.html#more
38 “1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi
compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del
presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche
e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”
39
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
26
Per cui il Collegio, alla luce dell’intervenuta sopravvenienza provvedimentale che certifica il rilievo
e le potenzialità – sul piano del rilievo archeologico del Nuraghe Turriga situato nelle immediate
vicinanze (230 metri) dell’impianto in questione e della zona circostante che in realtà non è stata
ancora compiutamente indagata – ha deciso di assegnare al Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, un termine di 90 giorni dalla
notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza non definitiva, per
verificare se il decreto del 5 ottobre 2023 del Ministero della Cultura e le esigenze di tutela del
bene dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 3, lettera a) e art.
13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., impongano o meno una rivalutazione in via
amministrativa della richiesta della società controinteressata.
TESTO SENTENZA 827/2023:
https://portali.giustizia-
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ca&nrg=2023
00384&nomeFile=202300827_01.html&subDir=Provvedimenti
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CACCIA
Abbattimento orso bruno marsicano (Normativa Nazionale)
L’articolo 6-bis della legge 137/2023 modifica l’articolo 30 sulle sanzioni penali della legge (40)
quadro sulla caccia prevedendo l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro
10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos
marsicanus).
TESTO LEGGE 137/2023:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023;105
Fondo di garanzia per le vittime della caccia (Normativa Nazionale)
Il Decreto 15 dicembre del Ministro delle Imprese e Made in Italy prevee che il contributo che le
imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso
terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività
stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2024, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, é
determinato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della
detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.
TESTO DECRETO 15/12/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-12-29&atto.codiceRedazionale=23A07080&elenco30giorni=false
40
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art30-com1-letc
28
ECOCERTIFICAZIONI
Programma pluriennale Ecolabel Ecoaudit (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Ambiente del 27 dicembre 2023 ha approvato il programma pluriennale
2023-2025, deliberato dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit che viene allegato al Decreto stesso.
Il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, istituito dal decreto n. 413/1995 (41), é l'organismo
competente per l'attuazione dei Regolamenti europei (CE)66/2010 - Ecolabel e (CE)1221/2009 -
EMAS ed ha i compiti definiti nei sopra citati decreti e regolamenti.
Nella predisposizione del presente programma di attività relativo al periodo 2023 - 2025, il
Comitato fa sintesi delle iniziative ritenute necessarie al pieno svolgimento dei propri compiti, sia
per quanto riguarda le attività di stretta competenza indispensabili a rispondere alle richieste degli
operatori economici e delle organizzazioni pubbliche che intendono certificarsi, sia per
quelle riguardanti la redazione di documenti tecnici e di linee guida e la partecipazione agli
incontri in sede internazionale, nonché per quelle riguardanti le iniziative di promozione dei due
sistemi di certificazione, da realizzarsi in coordinamento con le competenti strutture ministeriali
del MASE.
Il Comitato, tenendo conto delle risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente e
ottemperando agli obblighi di cui all'art. 16 del decreto n. 413 del 1995, nella consapevolezza che
il proprio mandato andrà a scadere in corso d'anno, avrà cura di portare avanti le proprie attività
sulla base della seguente priorizzazione:
a) il rilascio delle certificazioni;
b) la partecipazione ai tavoli di lavoro della Commissione europea;
c) l'organizzazione di tavoli di lavoro con le associazioni di categoria e la predisposizione di
documentazione tecnica e linee guida;
d) la messa in atto di iniziative per l'informazione e la promozione per i due sistemi.
TESTO DECRETO 27/12/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2024-01-17&atto.codiceRedazionale=24A00177&elenco30giorni=false
41
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-08-
02;413!vig=#:~:text=DECRETO%202%20agosto%201995%2C%20n.%20413%20Regolamento%20recante,decreto%3A%
2018-10-1995%20%28Ultimo%20aggiornamento%20all%27atto%20pubblicato%20il%2025%2F11%2F2016%29
29
EFFETTO SERRA
Programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 (Normativa Nazionale)
L’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 inserisce nel DLgs 162/2011 (42) la definizione di
programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2: stoccaggio geologico di CO2 che avviene,
per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi
esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della
piattaforma continentale.
È chiaro il legame di questa nuova normativa con l’articolo 2 (vedi commento in questa
NewsAmbiente alla voce Energia) sempre del Decreto-Legge 181/2023 sulla riapertura di
estrazione di gas nazionale in siti anche dismessi o non in funzione.
A conferma si veda sempre detto articolo 7 che integra il comma 3 articolo 7 del DLgs 162/2011
prevedendo quanto segue: Nelle more dell'individuazione delle aree dove non potere o potere
collocare i siti di stoccaggio geologico di CO2, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni
allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria. Sono comunque considerati quali siti idonei i
giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica
esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico
può rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di
stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente
decreto. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico
di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale.
Inoltre, sempre l’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023, rispetto alle licenze di stoccaggio di CO2
che normalmente durano 3 anni, prevede fino a tre proroghe per la dura ciascuna di 2 anni.
COME AUTORIZZARE SVOLGIMENTO DI PROGRAMMI SPERIMENTALI DI STOCCAGGIO DI CO2
L’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 introduce un nuovo articolo 11-bis al DLgs 162/2011.
Secondo il nuovo articolo le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di
stoccaggio geologico di CO2 sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito é
acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni
ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n.152 del 2006, secondo la
procedura di cui all'articolo 11-ter del DLgs 162/2011. Qualora lo stoccaggio geologico di CO2 a fini
sperimentali imponga anche la realizzazione ovvero l'uso di infrastrutture a terra, l'autorizzazione
é rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata.
L'autorizzazione ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto
autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a
due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di
ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un
risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare
la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non sono consentiti
utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione
medesima.
42
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;162
30
CONDIZIONI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PROGRAMMI SPERIMENTALI DI
STOCCAGGIO CO2
Secondo il nuovo articolo 11-bis del DLgs 162/2011 introdotto dall’articolo 7 del Decreto-Legge
181/2023 le condizioni sono:
a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato
I;
b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la
proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;
d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e,
qualora ciò non sia possibile, sia garantito il ripristino dei beni stessi;
e) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo;
f) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché
l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca,
più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;
g) sia data prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente
ai sensi dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di sperimentazione, fatta eccezione per
i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio
geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.
Sono infine previste ipotesi di sospensione e revoca nel nuovo articolo11-bis DLgs 162/2011.
Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2 nell'ambito del programma sperimentale e
quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (43). In particolare, secondo
l’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo
stoccaggio di biossido di carbonio sono definite infrastrutture lineari energetiche ai sensi
dell’articolo 52-bis DPR 327/2001.
CONTENUTO AUTORIZZAZIONE
a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;
b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio,
nonché i dati sulle unità idrauliche interessate;
c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai
fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni
di iniezione massimi;
d) la composizione del flusso di CO2 per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai
sensi dell'articolo 18 (44) DLgs 162/2011;
e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano medesimo e di
aggiornarlo ai sensi dell'articolo 19 (45) DLgs 162/2011, nonché le istruzioni in materia di
comunicazione ai sensi dell'articolo 20 (46) DLgs 162/2011;
43
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327
44
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;162~art18
45
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;162~art19
46
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;162~art20
31
f) l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, il
Comitato, in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO2 e di mettere in atto gli opportuni
provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22 (47) DLgs162/2011;
g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23 (48) DLgs 162/2011;
h) fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume
complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, l'obbligo di presentare
la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente prima
che abbiano inizio le attività di stoccaggio ai sensi dell'articolo 25 (49) DLgs 162/2011.
FUTURO DECRETO TECNICO PER REGOLAMENTARE LA ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO GEOLOGICO
DELLA CO2
Si spera che il decreto arrivi presto altrimenti ancora una volta si permette l’avvio di una attività
sperimentale senza avere un quadro di regolamentazione più certo se non qualche regoletta
procedurale come quella sopra descritta. Risulta discutibile che la norma come vedremo prevede
che il Decreto sia scritto insieme con rappresentanti tecnici di società che lavorano nel settore
della cattura della CO2 il che non fa ben sperare sul rischio di conflitti di interessi.
In particolare, sempre l’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del Decreto Legge 181/2023 (quindi dal 10 dicembre 2023), il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di società aventi comprovata
esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2, anche per gli aspetti relativi alla
regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, uno studio propedeutico a:
a) effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, stoccaggio e
utilizzo di CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS), nell'ottica di delineare un quadro
di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto
delle esperienze europee e internazionali in materia;
b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio della
CO2;
c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e
la sorveglianza delle reti di trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto della CO2 dal sito di
produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio;
d) effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, dei processi di
cattura della CO2 per le diverse tipologie di utenza;
e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio della CO2
nell'ambito dei settori industriali più inquinanti e difficili da riconvertire (Hard To Abate), e
termoelettrico;
f) definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse
fasi della filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2.
TESTO DECRETO LEGGE 181/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-12-09&atto.codiceRedazionale=23G00195&elenco30giorni=false
47
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;162~art22
48
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;162~art23
49
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;162~art25
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NewsAmbiente LEX NOVEMBRE-DICEMBRE023- GENNAIO 024.pdf

  • 1. 1 Periodo da 1° Novembre 2023 - 31 Gennaio 2024 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................8 Sovracanone bacini imbriferi montani (Normativa Nazionale) ............................................8 Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale)......8 Investimenti in fognatura e depurazione (Normativa Nazionale) .........................................8 Metodo Tariffario del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale)...............................9 Criteri ambientali affido servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili (Normativa Nazionale).................................................................................................9 Trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane e scarichi in aree sensibili (Giurisprudenza Comunitaria)................................................................................10 Trattamento secondario o equivalente acque reflue urbane (Giurisprudenza Comunitaria) ............................................................................................................................10 AREE PROTETTE - BIODIVERSITÀ.....................................................................................11 Delitti inquinamento e disastro ambientale in aree protetta e vincolata (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................11 Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000 (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................11 Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................12 Interventi di protezione dagli incendi e valutazione di incidenza (Giurisprudenza Comunitaria) ............................................................................................................................12 ARIA .............................................................................................................................................14 Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (Normativa Nazionale) ........................................................................14 Turismo di prossimità e riduzione inquinamento aria (Normativa Nazionale).................15 Comunicazione delle emissioni previste di determinati inquinanti atmosferici (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................16 Aggiornamenti delle statistiche annuali dell'energia, mensili e mensili a breve termine (Normativa Comunitaria)........................................................................................................18 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.............................................................19 Bat emissioni industriali per i macelli (Normativa Comunitaria).......................................19 Linee guida contenuto Piani Monitoraggio e controllo (Normativa Nazionale) ................19 Attività istruttorie di Ispra nel rilascio AIA statale (Normativa Nazionale)......................19 Supporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente nel processo di definizione delle BAT (Normativa Comunitaria)..................................................................20 Ilva di Taranto le deroghe alle norme ambientali a tutela della salute pubblica (Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................21 BENI PAESAGGISTICI.............................................................................................................25 Transizione ecologica e Codice beni culturali (Giurisprudenza Costituzionale)...............25 CACCIA........................................................................................................................................27 Abbattimento orso bruno marsicano (Normativa Nazionale) .............................................27
  • 3. 3 Fondo di garanzia per le vittime della caccia (Normativa Nazionale) ................................27 ECOCERTIFICAZIONI.............................................................................................................28 Programma pluriennale Ecolabel Ecoaudit (Normativa Nazionale) ..................................28 EFFETTO SERRA ......................................................................................................................29 Programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 (Normativa Nazionale).............29 Fondo italiano per il clima (Normativa Nazionale)...............................................................32 Piani neutralità climatica e assegnazione quote emissione gas serra (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................32 Modelli per i piani di monitoraggio, le comunicazioni delle emissioni dei gas serra (Normativa Comunitaria)........................................................................................................33 Condizioni attività economiche a mitigare i mutamenti climatici (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................33 Conti 2022 Agenzia per il clima (Normativa Comunitaria).................................................34 Fondo per modernizzazione investimenti sistemi ed efficienza energetica (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................34 Modalità vendita quote gas serra (Normativa Comunitaria) ..............................................34 ELETTROMAGNETISMO........................................................................................................35 Modifica limiti campi elettromagnetici telefonia mobile (Normativa Nazionale)..............35 ENERGIA.....................................................................................................................................40 Aggiornamenti delle statistiche annuali dell'energia, mensili e mensili a breve termine (Normativa Comunitaria)........................................................................................................40 Regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (Normativa Nazionale).............................................................................................................41 Piano Mattei: il modello PNRR-ENI alle estreme conseguenze (Normativa Nazionale) ..42 https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/disposizioni-urgenti-per-il-piano-mattei-per- lo-sviluppo-in-stati-del-continente-africano.html .................................................................45 Progettazione ecocompabile asciugabiancheria domestici (Normativa Comunitaria)......45 Etichettatura energetica asciugabiancheria (Normativa Comunitaria) .............................45 Traiettoria per definire il riempimento dello stoccaggio gas negli stati membri (Normativa Comunitaria)........................................................................................................46 Progetti transfrontalieri selezionati nel settore dell'energia rinnovabile (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................46 Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione (Normativa Nazionale)....................................................................47 Misure per aumentare l’approvvigionamento del gas naturale (Normativa Nazionale) ..48 Piano pluriennale per la promozione degli investimenti nella geotermia (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................51 Fondo per finanziare la realizzazione di equilibrio delle localizzazioni degli impianti da fonti rinnovabili nelle Regioni (Normativa Nazionale).........................................................51 Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti (Normativa Nazionale)................................................................................52
  • 4. 4 Promozione eolico galleggiante in mare (Normativa Nazionale).........................................52 Portale digitale per la rete elettrica per fonti rinnovabili e sistemi di accumulo (Normativa Nazionale).............................................................................................................53 Semplificazione procedure autorizzazione elettrodotti e cabine primarie (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................54 Registro delle tecnologie per il fotovoltaico (Normativa Nazionale)...................................55 Fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili (Normativa Nazionale).......................56 Contatori intelligenti (Normativa Nazionale)........................................................................56 Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale (Normativa Nazionale) ..57 Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2021 (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................58 Approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................59 Fondo nazionale reddito energetico (Normativa Nazionale)................................................60 Avviso sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile (Normativa Nazionale)........................................................................................60 Componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile (Normativa Nazionale) ..............61 Deroghe per le centrali a carbone (Normativa Nazionale)...................................................61 Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi (Normativa Nazionale)........................................................................................62 Fondi nazionali e attuazione finanziamenti Direttiva per la efficienza energetica (Normativa Comunitaria)........................................................................................................63 Procedure per accelerare la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................64 Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento (Normativa Nazionale)........................................68 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................69 Zona economica speciale unica per il Sud (Normativa Nazionale) .....................................69 Nuove norme fondo innovazione (Normativa Comunitaria) ...............................................73 Nuovi criteri per verificare la sostenibilità di attività economiche e industriali: c.d. tassonomia verde (Normativa Comunitaria).........................................................................73 Obbligazioni verdi europee (Normativa Comunitaria)........................................................76 Disciplina guida turistica (Normativa Nazionale).................................................................76 Accesso al Fondo per la crescita sostenibile «Scoperta imprenditoriale>> (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................77 Principi di rendicontazione di sostenibilità (Normativa Comunitaria) ..............................77 Fondo crescita sostenibile per la riconversione aree con crisi industriali (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................78 Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo (Normativa Nazionale).............................................................................................................79 Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche (Normativa Nazionale)...........................................................................................80
  • 5. 5 Monitoraggio informazioni necessarie ai fini dell'emissione di titoli di Stato Green (Normativa Nazionale).............................................................................................................80 Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy (Normativa Nazionale).............................................................................................................81 Riorganizzazione Ministero Agricoltura e Sovranità Alimentare (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................81 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................82 Gestione ricezione e trattamento reclami al Mediatore Europeo (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................82 Iniziativa cittadini UE per una Autorità europea dell’Ambiente (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................82 Iniziativa dei cittadini UE per informazioni in tempo reale alle fermate degli autobus dell’UE (Normativa Comunitaria) .........................................................................................83 Eccezioni al diritto di accesso e atti interni (Giurisprudenza Comunitaria)......................83 Accesso alla giustizia in materia ambientale e eccessiva onerosità procedimenti giurisdizionali (Giurisprudenza Comunitaria) .....................................................................85 MARE EMISSIONI NAVI..........................................................................................................88 Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile (Normativa Nazionale).............88 Nuovi metodi monitoraggio gas serra dalle navi (Normativa Comunitaria)......................88 Conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (Normativa Comunitaria).............89 Prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in mare e acque interne (Normativa Nazionale).............................................................................................................89 Definizione cold ironing e sconti tariffe per attracco banchine elettrificate nei porti (Normativa Nazionale).............................................................................................................89 Porti trasbordo per non aggirare la direttiva sambio quote gas serra (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................91 Linee direttrici sui luoghi di rifugio per le navi bisognose di assistenza (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................91 Canoni per le concessioni demaniali marittime (Normativa Nazionale) ............................92 MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................93 Riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri (Normativa Comunitaria)...........................................................................................93 Misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti TEN-T (Normativa Nazionale).............................................................................................................93 Obiettivi emissioni CO2 auto nuovo e veicoli leggeri (Normativa Comunitaria) ..............94 Condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (Normativa Comunitaria)..........94 Guida sul risparmio di carburante e emissioni di CO2 auto (Normativa Nazionale)........94 Utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra diverse tipologie di biocarburanti (Normativa Nazionale).............................................................................................................95 Emissioni di CO2 di riferimento dei gruppi di veicoli pesanti (Normativa Comunitaria) 96 Regolamento Ministero Infrastrutture (Normativa Nazionale) ..........................................96
  • 6. 6 Criteri per verifica valori delle emissioni di CO2 per autovetture e veicoli commerciali leggeri in servizio (Normativa Comunitaria).........................................................................97 Incentivi ecosostenibili per gli autoveicoli trasporti merci per conto terzi (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................97 NUCLEARE .................................................................................................................................98 Misure per il decomissioning e gestione rifiuti radioattivi di origine nucleare (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................98 Importazione di alimenti e mangimi originari di paesi terzi dopo incidente di Chernobyl (Normativa Comunitaria)......................................................................................................100 Carta Nazionale aree idonee per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................101 Contributi a favore dei siti ospitanti centrali o impianti del ciclo dei combustibili nucleari (Normativa Nazionale)...........................................................................................................101 ISIN come centro di competenza del Servizio nazionale della protezione civile (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................102 OZONOSFERA..........................................................................................................................103 Limiti sostanze che riducono lo strato di ozono (Normativa Comunitaria).....................103 PROTEZIONE CIVILE............................................................................................................104 Criteri per assegnare contributi al volontariato organizzato per la protezione civile (Normativa Nazionale)...........................................................................................................104 Struttura temporanea Protezione civile fenomeno bradisismo (Normativa Nazionale) .104 RIFIUTI......................................................................................................................................105 Disciplina cessazione qualifica di rifiuti e AIA (Normativa Nazionale)............................105 Sanzioni per violazioni relative a comunicazioni, registri e formulari per la gestione dei rifiuti (Normativa Nazionale)................................................................................................106 Tasso di restituzione di telefoni cellulari, tablet e computer portatili usati e di scarto (Normativa Comunitaria)......................................................................................................106 Obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Normativa Nazionale)...........................................................................................................107 Nuove condizioni di servizio per gli installatori di AEE (Normativa Nazionale).............108 Nuove sanzioni per abbandono rifiuti (Normativa Nazionale)..........................................108 Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani (Normativa Nazionale) ............................................109 Modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI (Normativa Nazionale) .....109 Modelli compilazione registro scarico carico e formulario di indentificazione (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................110 Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Normativa nazionale) ..................................................................................................................................................110 Contributo per vigilanza su gestione imballaggi e rifiuti di imballaggio (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................111 Monitoraggio sull’efficienza della raccolta differenziata e impianti di trattamento dei rifiuti urbani (Normativa Nazionale)...................................................................................111
  • 7. 7 Contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande (Normativa Comunitaria.......................................................................................................111 Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani (Normativa Nazionale) ..................................................................................................................................................112 Nuovo elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria) ..................................................................................................................................................112 Attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio (Normativa Nazionale)112 Conferenza della Convenzione sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (Normativa Comunitaria)....................................................................................113 Soglie per i rifiuti contaminati da mercurio (Normativa Comunitaria)...........................113 Poteri delle Regioni nell’assegnare competenze di autorizzazione alle Province su impianti di gestione rifiuti (Giurisprudenza Costituzionale).............................................113 Chiusura discariche senza autorizzazione (Giurisprudenza Comunitaria) .....................115 RUMORE ...................................................................................................................................116 Linee guida per la redazione dei Piani di azione e zone silenziose (Normativa Nazionale) ..................................................................................................................................................116 Canoni per il costo degli effetti acustici dovuti al materiale rotabile adibito al trasporto ferroviario merci (Normativa Comunitaria).......................................................................117 SOSTANZE PERICOLOSE.....................................................................................................118 Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................118 Restrizioni cadmio e piombo (Normativa Comunitaria)....................................................118 Divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione con mercurio (Normativa Comunitaria) ..........................................................................................................................118 Restrizioni presenza microparticelle di polimeri sintetici (Normativa Comunitaria).....119 Restrizione all’uso di sostanze pericolose (Giurisprudenza Comunitaria).......................119 Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................120 VIA VAS .....................................................................................................................................121 Trasporto aereo in sostituzione trasporto su gomma e aggiramento VIA (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................121 VIA e impianti termici di potenza superiore ai 50MW (Normativa Nazionale)..............122 VIGILANZA AMBIENTALE – ILLECITI PENALI............................................................123 Modalità di finanziamento delle Arpa (Giurisprudenza costituzionale) ..........................123
  • 8. 8 ACQUE TUTELA E GESTIONE Sovracanone bacini imbriferi montani (Normativa Nazionale) Secondo la legge 959/1953 (2) I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (3), approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo. Il Decreto del Ministero Ambiente e della Sicurezza Energetica del 1 dicembre 2023 stabilisce che il sovracanone per i concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, é fissata per il biennio 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2025, in euro 36,22 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. TESTO DECRETO 1/12/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-12-16&atto.codiceRedazionale=23A06834&elenco30giorni=false Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale) La Delibera 28 dicembre 2023 637/2023/R/idr aggiorna la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), con l’obiettivo di rafforzare il set di indicatori in vigore e di introdurre ulteriori standard, anche alla luce dello scenario climatico in atto e delle più recenti novità legislative in materia di qualità. Sono contestualmente aggiornate anche gli allegati alle deliberazioni 586/2012/R/idr (4) e 655/2015/R/idr (5) per gli aspetti di pertinenza. TESTO DELIBERA 637/2023: https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/637-23 Investimenti in fognatura e depurazione (Normativa Nazionale) Con Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 262 del 9 agosto 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 31 agosto 2023 (n. 2671), é stato pubblicato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento - PNRR - Misura M2C4, Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 191 del 17 maggio 2022. TESTO DECRETO 262/2023: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNRR/DECRETI%20MINISTRO%28R%29.262.09-08- 2023.pdf 2 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-12-27;959~art1-com8 3 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art52 4 https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/15/655-15.pdf 5 https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/15/655-15.pdf
  • 9. 9 Metodo Tariffario del servizio idrico integrato (Normativa Nazionale) Delibera Arera 28 dicembre 2023 639/2023/R/idr che ha approvato il Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il quarto periodo regolatorio (MTI-4) che si articola in 4 anni dal 2024 al 2029 con un possibile aggiornamento biennale secondo indirizzi che Arera definirà. Il provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità: a) Acquedotto, che include la captazione, anche a usi multipli, l’adduzione, anche a usi multipli, la potabilizzazione, la vendita all’ingrosso del medesimo servizio, la distribuzione, la relativa misura; b) Fognatura, che include la fognatura nera e mista, la vendita all’ingrosso del medesimo servizio, la fognatura bianca, la relativa misura; c) Depurazione e vendita all’ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali. Il provvedimento si applica integralmente ai soggetti che, a qualunque titolo, anche per una pluralità di ATO, svolgono uno o più servizi tra quelli di cui sopra elencati e operino sul territorio nazionale ad eccezione di quelli operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia. TESTO DELIBERA 2023/639: https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/639-23 Criteri ambientali affido servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili (Normativa Nazionale) Il comma 2 articolo 57 del DLgs 36/2023, Codice Contratti Pubblici, prevede che Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Decreto Ministero Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6 novembre 2023 i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1 dello stesso Decreto per gli affidamenti relativi a 1. l'affidamento dei servizi di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta; 2. gestione punti di ristoro (servizio bar); 3. servizio di preparazione e somministrazione di panini; 4. fornitura, installazione e la gestione di "case dell'acqua" e di punti di accesso all'acqua di rete a fini potabili. TESTO DECRETO 6/11/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-12-02&atto.codiceRedazionale=23A06541&elenco30giorni=false
  • 10. 10 Trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane e scarichi in aree sensibili (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza 30 novembre 2023 ha affermato che -che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, e – un controllo adeguato degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, Per le suddette ragioni la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE (6) del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, di tale direttiva, come modificata, e dell’articolo 15, paragrafo 1, primo trattino, di detta direttiva, come modificata, in combinato disposto con l’allegato I, sezione D, della stessa. TESTO SENTENZA: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=A826BEF41D669F3D0F59EA50 C021A0D9?text=&docid=280246&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1 &cid=3592732 Trattamento secondario o equivalente acque reflue urbane (Giurisprudenza Comunitaria) La sentenza della Corte di Giustizia del 7 dicembre 2023 ha statuito che 1) Non avendo adottato le misure necessarie affinché vari agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane e di collegamenti a tali reti, l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 10 della direttiva 91/271/CEE (8) del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. 2) Non avendo adottato le misure necessarie affinché, in vari agglomerati, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271. 3) Non avendo adottato le misure necessarie affinché, negli agglomerati di Keszthely, di Kéthely, di Marcali, di Zalaegerszeg e di Zalakaros, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto del trattamento secondario, l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 5 e 10 della direttiva 91/271. TESTO SENTENZA https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=142ED4C6332EAAF9F40F7D30 4C29C557?text=&docid=280434&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1& cid=5106442 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0271-20140101&qid=1706606657611 7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1137-20160420&qid=1706606732097 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0271-20140101&qid=1706606657611
  • 11. 11 AREE PROTETTE - BIODIVERSITÀ Delitti inquinamento e disastro ambientale in aree protetta e vincolata (Normativa Nazionale) L’articolo 6-ter della legge 137/2023 modifica l’articolo 452-bis del Codice Penale (delitto di inquinamento ambientale) sostituendo il secondo comma che ora recita:"Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi". L’articolo 6-ter della legge 137/2023 sostituisce il secondo comma dell’articolo 452-quater (delitto di disastro ambientale) che ora recita: “Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”. TESTO LEGGE 137/2023: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023;105 COMMENTI: https://www.lexambiente.com/materie/rifiuti/179-dottrina179/17162-rifiuti-abbandoni-e- depositi-incontrollati-di-rifiuti-posti-in-essere-da-cittadini.html https://www.lexambiente.com/materie/rifiuti/179-dottrina179/17227-rifiuti-abbandono-di- rifiuti-da-parte-del-privato.html Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000 (Normativa Nazionale) L’articolo 8-bis della legge 103/2023 prevede che al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (9), nonché di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163 (10), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonche' all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo. 9 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357!vig= 10 https://mettiamociinriga.mite.gov.it/documentazione/prodotti?task=download.send&id=421&catid=2&m=0
  • 12. 12 Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Ambiente 28 agosto 2023 ha riconosciuto quale Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale (di seguito anche Centro nazionale) il CNR- IBBR - Istituto di bioscienze e biorisorse del Consiglio nazionale delle ricerche. Il Cetro è abilitato alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualità dei semi forestali e può coadiuvare le regioni nell'individuazione delle aree di provenienza e dei materiali di base collaborando con i Centri di ricerca e le istituzioni europee e nazionali che operano nel campo della conservazione delle risorse genetiche forestali. TESTO DECRETO 28/8/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-11-20&atto.codiceRedazionale=23A06331&elenco30giorni=false Interventi di protezione dagli incendi e valutazione di incidenza (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza 7 dicembre 2023 ha statuito che: 1) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (11) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «progetto», ai sensi di tale disposizione, include le attività esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in tale zona, conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi, qualora tali attività modifichino la realtà fisica del sito interessato. 2) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che le attività esercitate in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, al fine di garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in tale zona, conformemente alle prescrizioni della normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi, non possono essere considerate, per il solo fatto di avere un tale oggetto, direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito interessato e non possono quindi essere dispensate a tal titolo dalla valutazione della loro incidenza sul sito, a meno che esse rientrino tra le misure di conservazione del sito già adottate in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva 92/43. 3) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso impone di procedere a una valutazione dei piani e progetti previsti da tale disposizione anche qualora la loro realizzazione sia richiesta dalla normativa nazionale applicabile in materia di prevenzione dei rischi di incendi boschivi. 4) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che le attività destinate a garantire la manutenzione delle infrastrutture di protezione delle foreste contro gli incendi in una zona forestale, designata come zona speciale di conservazione, non possono essere avviate né, a fortiori, proseguite e concluse prima dell’espletamento della procedura di valutazione della loro incidenza prevista da tale articolo, a meno che tali attività rientrino tra le misure di conservazione del sito interessato già adottate in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1706607161708
  • 13. 13 1, di tale direttiva o che un rischio attuale o imminente che incombe sulla preservazione di tale sito ne imponga la realizzazione immediata. 5) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, letto alla luce del principio di leale cooperazione, deve essere interpretato nel senso che esso obbliga lo Stato membro interessato, in particolare le sue autorità competenti, ad adottare misure per rimediare all’eventuale incidenza significativa sull’ambiente di lavori eseguiti senza l’opportuna valutazione preventiva di tale incidenza, prevista da tale disposizione, e a riparare il danno causato da tali lavori. Per contro, esso non obbliga lo Stato membro ad esigere dai singoli la riparazione di un tale danno, nel caso in cui quest’ultimo sia loro imputabile. TESTO SENTENZA: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=142ED4C6332EAAF9F40F7D30 4C29C557?text=&docid=280431&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1& cid=5106442
  • 14. 14 ARIA Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (Normativa Nazionale) La Corte di Giustizia con sentenza del 10 novembre 2020 aveva condannato la Repubblica italiana per avere superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM10. Per un esame della sentenza vedi nota a margine (12) Successivamente la Corte di Giustizia con sentenza del 12 maggio 2022 aveva condannato la Repubblica Italiana per non aver fatto rispetto i limiti dei biossidi di azoto (13). Le Regioni dove si erano realizzati i superamenti sono state Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia- Romagna. L’articolo 1 del Decreto-Legge n° 121 del 12 settembre 2023 convertito nella legge 155/2023 prevede che al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 (14) e del 12 maggio 2022 in causa C- 573/2019 (15), le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna: 1. provvedono, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (dal 13 settembre 2023): ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti; 2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al punto 1, le Regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo dell’anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano e si motivano le relative deroghe, fermo restando che le regioni escludono dalle limitazioni suddette i veicoli ricadenti nelle categorie esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1 (16), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La limitazione sopra richiamata si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. 12 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/12/corte-di-giustizia-condanna-litalia.html#more 13 In News/Ambiente maggio-luglio 2022 pagina 37 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html 14 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-644/18 15 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272410&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&d ir=&occ=first&part=1&cid=231497 16 “1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emenarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.”
  • 15. 15 A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1 (17), N2 (18) e N3 (19) ad alimentazione diesel di categoria «Euro 5» é inserita nei piani di qualità dell'aria delle Regioni che adottano i relativi provvedimenti attuativi sopra richiamati. ESENZIONI AI LIMITI DI CIRCOLAZIONE Le Regioni sopra indicate possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» monofuel o bifuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) (20), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLI STORICI Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data (12-11-2023) di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, é disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici di cui all'articolo 60 (21) del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con il decreto suddetto sono individuate in particolare adeguate percorrenze chilometriche nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione sopra richiamate. TESTO LEGGE 155/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-11-11&atto.codiceRedazionale=23A06123&elenco30giorni=false Turismo di prossimità e riduzione inquinamento aria (Normativa Nazionale) L’articolo 1-bis della legge 155/2023 prevede che al fine di incentivare il turismo di prossimità e all'aria aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo i lunghi spostamenti e favorendo la preservazione degli ecosistemi locali, secondo le strategie di accelerazione della transizione ecologica e di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attività turistiche, nello stato di previsione del Ministero del turismo é istituito un fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni, volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicare da parte del Ministero del turismo. Gli interventi finanziati, identificati dal Codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 (22) della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recano un cronoprogramma e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (23). Al fine di ulteriormente favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che 17 veicoli destinati al trasporto merci (autocarri e furgoni) con massa non superiore a 3,5 t 18 trasporto di merci con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t 19 trasporto di merci con una massa superiore a 12 t. 20 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;257~art2 21 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=~art60 22 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;3~art11 23 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;229
  • 16. 16 possono scaturire dalle attività turistiche, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611 (24), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, é ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni. TESTO LEGGE 155/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-11-11&atto.codiceRedazionale=23A06123&elenco30giorni=false Comunicazione delle emissioni previste di determinati inquinanti atmosferici (Normativa Comunitaria) La Direttiva UE 2016/2284 prevede che al fine di tendere al conseguimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino significativi impatti negativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente, vengono stabiliti gli impegni (articolo 4 e allegato II) di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e particolato fine (PM2,5) e si impongono l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e agli altri inquinanti indicati all'allegato I e ai loro effetti. Gli inquinanti sono i seguenti come indicati da detto allegato I: — SO2, NOx, COVNM, NH3, CO — metalli pesanti (Cadmio Piombo Mercurio) — POP ( inquinanti organici persistenti) - PAH ( idrocarburi policlici aromatici totali, benzo(a) pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno (1,2,3-cd)pirene, diossine/furani - PCB ( policlorobinfenili), HCB (esaclorobenze) - Particolati da 2,5 micron di diametro – Particolati da 10 micron di diametro - PST (totale particelle in sospensione) – Metalli pesanti (As arsenico, Cr cromo, Cu rame, Ni nichel, Se selenio, Zn zinco.) e loro composti. OBIETTIVI E STRUMENTI PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA 2016/2284 Gli Stati membri elaborano (articolo 6), adottano e attuano i rispettivi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico in conformità dell'allegato III, parte 1, al fine di limitare le loro emissioni antropogeniche annue. Gli Stati membri elaborano (articolo 8), e aggiornano annualmente, gli inventari nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella A dell'allegato I, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute. Gli Stati membri provvedono (articolo 9) al monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi in base a una rete di siti di monitoraggio rappresentativa dei loro tipi di habitat di acqua dolce, naturali e seminaturali e di ecosistemi forestali, seguendo un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio. A tal fine, gli Stati membri si coordinano con gli altri programmi di monitoraggio istituiti ai sensi della legislazione dell'Unione, compresa la direttiva 2008/50/CE, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio e, ove opportuno, la convenzione LRTAP, e, se del caso, si avvalgono dei dati raccolti nell'ambito di tali programmi. Per soddisfare i requisiti del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare gli indicatori di monitoraggio facoltativi di cui all'allegato V. Gli Stati membri trasmettono (articolo 10) il loro primi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico alla Commissione entro il 1°aprile 2019. La Direttiva Delegata (UE) 2024/299 della Commissione del 27 ottobre 2023 ha modificato la Direttiva (UE) 2016/2284 per i seguenti motivi: 24 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;197
  • 17. 17 Le proiezioni delle emissioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente in linea con l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/2284. Tale comunicazione deve essere coerente con le norme in materia di comunicazione previste dalla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza del 1979 (convenzione LRTAP-25). Gli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione LRTAP sono stabiliti dalle linee guida per la comunicazione dei dati relativi alle emissioni e alle proiezioni ai sensi della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (linee guida per la comunicazione). Nella sua 42a sessione del dicembre 2022 (26), l'organo esecutivo della convenzione ha rivisto tali orientamenti in materia di comunicazione, modificando i requisiti per la comunicazione delle proiezioni delle emissioni. Ai sensi del punto 27, del paragrafo 41, lettera b), e del paragrafo 46 delle linee guida rivedute in materia di comunicazione, le emissioni previste dovrebbero essere comunicate utilizzando il modello di cui all'allegato IV di tali linee guida per la comunicazione. Tale modello corrisponde alla struttura del modello per la comunicazione degli inventari delle emissioni, il che significa che le proiezioni delle emissioni dovrebbero essere comunicate in base alle categorie di fonti della nomenclatura individuale per la comunicazione (NFR) di cui alla convenzione LRTAP. Dalla revisione del 2022 degli orientamenti in materia di comunicazione, il livello di aggregazione delle proiezioni delle emissioni richiesto dalla direttiva (UE) 2016/2284 non è più in linea con gli obblighi di comunicazione stabiliti nella convenzione LRTAP. Il modello di cui all'allegato IV degli orientamenti riveduti in materia di comunicazione richiede un livello di dettaglio più elevato, corrispondente al livello di comunicazione per gli inventari delle emissioni richiesto dall'allegato I degli orientamenti riveduti in materia di comunicazione e dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284. Al fine di migliorare la comparabilità e la coerenza, è opportuno adeguare la comunicazione delle proiezioni delle emissioni di cui alla direttiva (UE) 2016/2284 alla comunicazione degli inventari delle emissioni di cui alla direttiva (UE) 2016/2284. In particolare, viene modificata la tabella C dell’allegato I che regola quanto previsto dal paragrafo 2 articolo 8 della Direttiva Gli Stati membri elaborano e aggiornano, ogni quattro anni, gli inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati e gli inventari delle grandi fonti puntuali e, ogni due anni, le proiezioni nazionali delle emissioni per gli inquinanti di cui alla tabella C dell'allegato I, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute. TESTO DIRETTIVA 2024/299: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400299 25 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.1981.171.01.0011.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A1981%3A171%3ATOC 26 Linee guida per la comunicazione dei dati relativi alle emissioni e alle proiezioni ai sensi della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza dell'organo esecutivo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (ECE/EB. AIR/125, decisioni dell'organo esecutivo 2013/3 e 2013/4), modificata nella sua42a sessione del dicembre 2022.
  • 18. 18 Aggiornamenti delle statistiche annuali dell'energia, mensili e mensili a breve termine (Normativa Comunitaria) Regolamento (UE) 2024/264 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 (27) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'attuazione degli aggiornamenti delle statistiche annuali dell'energia, mensili e mensili a breve termine. La Commissione ha individuato diversi aspetti delle statistiche annuali e mensili a breve termine sull'energia che devono essere aggiornati. Esse riguardano in particolare ulteriori obblighi di comunicazione per l'idrogeno e la sua relazione con altri combustibili che forniscono una panoramica più completa dell'economia dell'idrogeno; definizioni sull'industria nucleare e sull'uso del carbon fossile che diano maggiore chiarezza ai dati riportati; Il cambiamento delle categorie di contenuto di zolfo dell'olio combustibile che seguono le classificazioni internazionali e maggiori dettagli per la segnalazione dell'energia idroelettrica che migliorano la valutazione di questa fonte di energia. Da questo la modifica al Regolamento del 2008 con il nuovo Regolamento 2024/264. TESTO REGOLAMENTO 2024/264: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400264 27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1099-20220220&qid=1705681015944
  • 19. 19 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Bat emissioni industriali per i macelli (Normativa Comunitaria) Rettifica della Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione, dell'11 dicembre 2023 (28), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali per i macelli, i sottoprodotti di origine animale e/o le industrie dei coprodotti commestibili. TESTO RETTIFICA: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202490008 Linee guida contenuto Piani Monitoraggio e controllo (Normativa Nazionale) Ai sensi dell’art 29-quater comma 6 (29) del DLgs 152/06, il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto dal Gestore e sottoposto a valutazione delle Agenzie, o definito da ISPRA per le AIA di competenza statale, è parte integrante dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Con Delibera del Consiglio SNPA del 22.02.2023.n.200/23 sono state approvate le Linea guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo di cui al DLgs 152/2006 ex articolo 29-sexie comma 6 al fine di aggiornare la prima edizione del 2007. Per tutte le attività inserite nelle presenti Linee Guida (campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzioni e calibrazioni), nel Capitolo 3, paragrafo 3.1, vengono indicate, a titolo esemplificativo, le frequenze e le modalità di esecuzione. La misura dei parametri proposti nelle presenti Linee Guida, in applicazione della vigente normativa, è riferita alle normali condizioni di esercizio, rappresentative dell’attività dell’installazione. TESTO LINEE GUIDA: https://www.snpambiente.it/pubblicazioni/linee-guida-snpa/linee-guida-per-lo-sviluppo-del- piano-di-monitoraggio-e-controllo-revisione-2022/ Attività istruttorie di Ispra nel rilascio AIA statale (Normativa Nazionale) Rapporto Ispra che rappresenta il resoconto delle attività istruttorie a supporto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale svolte nel corso dell’anno 2022. Nell’anno di riferimento, sono stati redatte 86 Relazioni Istruttorie AIA e 70 Piani di monitoraggio e Controllo (PMC) a seguito dei procedimenti di riesame complessivo, riesame parziale, modifica sostanziale e modifica non sostanziale. Le schede di sintesi redatte rappresentano lo stato autorizzativo aggiornato al 2022 per ciascuna installazione industriale, utile anche nella successiva fase di controllo ispettivo. TESTO RAPPORTO: https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/le-attivita-di-supporto-tecnico- scientifico-dellispra-alla-commissione-ipcc-del-mase-per-le-istruttorie-tecniche-relative-alle- installazioni-industriali-aia-di-competenza-statale-anno-2022 28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302749 29 “6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.”
  • 20. 20 Supporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente nel processo di definizione delle BAT (Normativa Comunitaria) La Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED) prevede che per definire le BAT e limitare le disparità a livello dell’Unione relativamente al livello di emissioni delle attività industriali, è opportuno elaborare “documenti di riferimento sulle BAT”, da riesaminare e, ove necessario, aggiornare periodicamente attraverso uno scambio di informazioni tra le parti interessate. Le Linee Guida intendono descrivere la procedura utilizzata per elaborare o rivedere un BREF, il così detto Processo di Siviglia e fornire gli indirizzi per una procedura standard e condivisa per il supporto di SNPA al MASE nella predisposizione delle informazioni e dei commenti richiesti dalla Commissione Europea. Come indicato nella Decisione 2012/119/UE “Lo scopo di un BREF è definire le migliori tecniche disponibili e limitare le disparità a livello dell’Unione relativamente al livello di emissioni delle attività industriali. I BREF devono fornire informazioni alle autorità competenti degli Stati membri, agli operatori industriali, alla Commissione e al pubblico in generale su ciò che le BAT e le tecniche emergenti rappresentano per le attività rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE. Il processo di determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti deve essere trasparente, obiettivo e basato sulle informazioni economiche e tecniche attendibili. Un BREF dovrebbe anche stimolare il miglioramento delle prestazioni ambientali in tutta l’Unione.” Inoltre, la Decisione 2012/119/UE invita gli Stati membri a disporre di un sistema di qualità che comprenda, tra gli altri punti indicati nel capitolo 6 “Assicurazione della qualità dell’elaborazione e del riesame dei BREF”, metodi e procedure. Il presente documento intende mettere in luce le differenze tra le modalità di coinvolgimento del sistema agenziale nel processo ascendente per la predisposizione dei BREF nelle varie Regioni italiane e proporre una procedura concordata dal SNPA per l’espressione dei contributi eventualmente richiesti dalle AA.CC in modo tale da disporre di un metodo di lavoro omogeneo Inoltre, si suggeriscono criteri per l’uniforme acquisizione dei dati di monitoraggio; tali approcci oltre ad uniformare le informazioni necessarie per la valutazione dei documenti europei e per la stesura delle proposte e commenti richiesti durante il processo ascendente, permetterebbero una raccolta di dati secondo modalità omogenee e il loro utilizzo in maniera più efficace per elaborare e confrontare l’impatto di installazioni ricadenti nella stessa categoria, ma presenti in territori regionali differenti e per orientare politiche nazionali e/o regionali di settore. TESTO LINEE GUIDA: https://www.snpambiente.it/snpa/linee-guida-per-il-coinvolgimento-del-snpa-nel-processo- ascendente-del-bref/
  • 21. 21 Ilva di Taranto le deroghe alle norme ambientali a tutela della salute pubblica (Giurisprudenza Comunitaria) Nella controversia affrontata dalla Corte di Giustizia si chiede (domanda pregiudiziale) alla Corte di stabilire quale rilevanza abbiano talune informazioni relative all’impatto dell’acciaieria sulla salute umana e quali emissioni debbano essere prese in considerazione relativamente all’impianto Ilva di Taranto. Si chiede inoltre se sia ammesso il ripetuto differimento del termine di attuazione di determinate condizioni di autorizzazione. LE NORME SPECIALI IN DEROGA ALLE MISURE DI TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA CONTRO L’INQUINAMENTO DELL’ILVA DI TARANTO L’Avvocatura della UE prima di tutto analizza le norme speciali che in questi anni hanno permesso di derogare alle norme comunitarie per l’impianto in questione: 1. L’articolo 1, primo comma, del decreto-legge n. 207/2012 ha introdotto la nozione di «stabilimento di interesse strategico nazionale» (30). 2. l’articolo 1, primo comma, del decreto-legge n. 61/2013, prevede, in linea generale, il possibile commissariamento straordinario di qualunque impresa, avente determinate caratteristiche dimensionali, che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, qualora «l’attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute a causa dell’inosservanza reiterata dell’autorizzazione integrata ambientale (31) 3. In applicazione del decreto-legge n. 61/2013, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 (32) – Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2013, n. 89. 4. Il decreto-legge del 5 gennaio 2015, n. 1 (in prosieguo: il «decreto-legge n. 1/2015»), convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, amplia il novero delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, estendendo tale procedura anche alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. L’Ilva, pertanto, è stata posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015, con conseguente cessazione del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge n. 61/2013. Il decreto-legge n. 1/2015 stabilisce che il Piano delle misure e degli interventi di cui al DPCM 2014 «si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell’80%, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data» e che il termine ultimo per l’attuazione delle restanti prescrizioni è il 3 agosto 2016. 5. Il decreto-legge del 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, proroga nuovamente al 30 settembre 2017 il termine per l’attuazione delle disposizioni dell’autorizzazione integrata ambientale del 2012 e del piano approvato dal DPCM 2014. Esso collega inoltre all’autorizzazione integrata ambientale in corso di validità il termine per la realizzazione di specifici interventi di risanamento ambientale 6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017 – Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del 30 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2012/12/decreto-ilva-un-modello-generalizzabile.html 31 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2015/03/laia-delleuropa-e-quella-del-governo.html 32 https://www.governo.it/sites/governo.it/files/75155-9409.pdf
  • 22. 22 Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13 (in prosieguo: il «DPCM 2017») contiene le ultime modifiche all’autorizzazione dell’acciaieria Ilva comunicate nella domanda di pronuncia pregiudiziale. Esso dispone le modifiche ed integrazioni al Piano ambientale di cui al DPCM 2014, fissando l’ulteriore termine del 23 agosto 2023 per la realizzazione di specifici interventi di risanamento ambientale. Lo stesso prevede inoltre che in caso di inadempimenti al Piano non dipendenti dalla volontà del gestore venga attivata una procedura che porta al differimento dei termini per adempiere. Secondo l’Avvocatura UE alla luce della normativa sopra elencata risulta che, dalla fine del 2012, l’impianto siderurgico non è più gestito in base alle disposizioni generali che recepiscono la direttiva relativa alle emissioni industriali, ma sulla base di norme speciali più volte modificate. Infatti i termini per l’attuazione di misure volte a ridurre gli effetti nocivi sull’ambiente, già contenute nell’autorizzazione integrata ambientale modificata del 2012. Dopo l’iniziale previsione, nel decreto-legge n. 61/2013, del termine del 3 agosto 2016, quest’ultimo è stato successivamente prorogato più volte, dopo il rinvio pregiudiziale, da ultimo nel 2017, fino al 23 agosto 2023. I ricorrenti, residenti a Taranto, hanno promosso un’azione collettiva dinanzi al Tribunale di Milano (Italia) contro Ilva, Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding per ottenere un’inibitoria dell’esercizio dell’impianto o almeno di alcune sue parti, al fine di tutelare il diritto alla salute, il diritto alla serenità e alla tranquillità nello svolgimento della loro vita e il diritto al clima. A loro avviso, tali diritti sono significativamente lesi dall’attività produttiva dell’acciaieria svoltasi per decenni. DOMANDE PREGIUDIZIALI SOLLEVATE DAL TRIBUNALE DI MILANO 1. Se la direttiva 2010/75/UE del Parlamento [europeo] e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), ed in particolare i considerando 4, 18, 34, 28 e 29 e gli articoli 3 n. 2, 11, 12 e 23 [di tale direttiva], ed il principio di precauzione e protezione della salute umana di cui agli articoli 191 TFUE e 174 Trattato [C]E possono essere interpretati nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro, è concessa a tale Stato membro la possibilità di prevedere che la Valutazione di Danno Sanitario (VDS) costituisca atto estraneo alla procedura di rilascio e riesame dell’[Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)] – nel caso di specie [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)] 2017 – e la sua redazione possa essere priva di automatici effetti in termini di tempestiva ed effettiva considerazione da parte dell’autorità competente nell’ambito di un procedimento di riesame dell’[Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)]/DPCM specialmente quando dia risultati in termini di inaccettabilità del rischio sanitario per una popolazione significativa interessata dalle emissioni inquinanti; od invece se la direttiva debba essere interpretata nel senso che: (i) il rischio tollerabile per la salute umana può essere apprezzato mediante analisi scientifica di natura epidemiologica; (ii) la VDS deve costituire atto interno al procedimento di rilascio e riesame dell’AIA/DPCM, ed anzi un suo necessario presupposto, ed in particolare oggetto di necessaria, effettiva e tempestiva considerazione da parte dell’autorità competente al rilascio e riesame dell’AIA.2) 2. Se la direttiva 2010/75/UE del Parlamento [europeo] e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), ed in particolare i considerando 4, 11, 18, 21, 34, 28 e 29 e gli articoli 3 n. 2, 11, 14, 15, 18 e 21, possono essere interpretati nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro, tale Stato membro deve prevedere che l’autorizzazione integrata ambientale (qui AIA 2012, DPCM 2014, DPCM 2017) deve considerare sempre tutte le sostanze oggetto di emissioni che siano
  • 23. 23 scientificamente note come nocive, comprese le frazioni di PM10 e PM2,5 comunque originate dall’impianto oggetto di valutazione; ovvero se la direttiva possa essere interpretata nel senso che l’autorizzazione integrata ambientale (il provvedimento amministrativo autorizzativo) deve includere soltanto sostanze inquinanti previste a priori in ragione della natura e tipologia dell’attività industriale svolta. 3. Se la direttiva 2010/75/UE del Parlamento [europeo] e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), ed in particolare i considerando 4, 18, 21, 22, 28, 29, 34, 43 e gli articoli 3, nn. 2 e 25, 11, 14, 16 e 21, possono essere interpretati nel senso che, in applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro, tale Stato membro, in presenza di un’attività industriale recante pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, può differire il termine concesso al gestore per adeguare l’attività industriale all’autorizzazione concessa, realizzando le misure ed attività di tutela ambientale e sanitaria ivi previste, per circa sette anni e mezzo dal termine fissato inizialmente e per una durata complessiva di undici anni. SULLA APPLICABILITÀ DIRETTA DELLE DISPOSIZIONE DA INTERPRARE SECONDO LE DOMANDE PREGIUDIZIALI 1.l’interpretazione di una direttiva in una controversia tra singoli può essere rilevante ai fini della decisione, poiché, nell’applicare il diritto nazionale, i giudici nazionali chiamati a interpretarlo sono tenuti a prendere in considerazione l’insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato fissato da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE (33). 2. Solo i giudici italiani possono decidere quanto sia ampio il margine di discrezionalità per una siffatta interpretazione del diritto italiano conforme al diritto dell’Unione. 3. Inoltre, secondo le informazioni disponibili, lo Stato italiano detiene ancora quasi il 40% dell’Ilva (34) ed esercita una particolare influenza attraverso un commissario straordinario e una commissione composta da tre esperti. Pertanto, non si può escludere che l’Ilva debba essere considerata un’emanazione dello Stato italiano, che a sua volta non può trarre vantaggio da un recepimento non corretto della direttiva relativa alle emissioni industriali (35). In tal caso, la direttiva sarebbe direttamente opponibile all’Ilva (36). SULLA PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATURA DELLA UE Occorre quindi rispondere alla prima questione dichiarando che, nell’autorizzare un impianto ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva relativa alle emissioni industriali e nel riesaminare tale 33 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-122/17 34 Secondo le indicazioni sul sito web dell’azienda, essa è stata privatizzata nel 1995 ed è ora detenuta al 62% da un gruppo siderurgico internazionale. Le azioni restanti sono detenute dallo Stato italiano (https://www.acciaierieditalia.com/en/company/about-us/ , visitato il 16 agosto 2023). 35 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195703&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&d ir=&occ=first&part=1&cid=1115071 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195703&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&d ir=&occ=first&part=1&cid=1115071 36 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220533&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir =&occ=first&part=1&cid=1115267
  • 24. 24 autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 della medesima direttiva, deve essere garantito il rispetto degli obblighi fondamentali per la gestione dell’impianto ai sensi dell’articolo 11 della stessa. L’articolo 11, lettera a), della direttiva relativa alle emissioni industriali deve essere inteso nel senso che devono essere adottate tutte le misure appropriate per prevenire o ridurre i rischi ambientali noti di un impianto. Le misure di cui all’articolo 11, lettera a), della direttiva comprendono, in particolare, l’applicazione delle migliori tecniche disponibili ai sensi dell’articolo 11, lettera b). Nell’applicare tale disposizione a un determinato impianto, non è necessario prendere in considerazione il suo concreto impatto sulla salute. Le misure di cui all’articolo 11, lettera a), della direttiva comprendono inoltre le misure necessarie per evitare che un impianto provochi fenomeni di inquinamento significativi ai sensi dell’articolo 11, lettera c). L’inquinamento è da considerarsi significativo qualora, tenuto conto di eventuali eccezioni, esso dia luogo a una situazione incompatibile con le disposizioni applicabili in materia di tutela dell’ambiente. Indipendentemente da tali disposizioni, fenomeni di inquinamento devono essere ritenuti significativi se, tenendo conto delle circostanze del caso specifico, causano danni eccessivi alla salute umana. I fenomeni di inquinamento che, compromettendo la salute umana, violano i diritti fondamentali delle persone interessate sono sempre significativi. Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, lettera a), della direttiva, il riesame dell’autorizzazione è necessario in particolare quando risulta in un secondo momento che un impianto provoca fenomeni di inquinamento significativi, ad esempio a seguito di una valutazione del danno sanitario. SULLA SECONDA QUESTIONE PREGIUDIAZIALE: LE CONCLUSIONI DELLA AVVOCATURA DELLA UE Occorre affermare che nell’autorizzare un impianto ai sensi degli articoli 5, 14 e 15 della direttiva relativa alle emissioni industriali e nel riesaminare una siffatta autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 della stessa direttiva, si devono considerare tutte le sostanze inquinanti emesse in quantità significativa che possono essere previste sulla base delle informazioni disponibili, in particolare di eventuali conclusioni sulle BAT, dell’esperienza risultante dall’effettiva gestione dell’impianto e di altre indicazioni. SULLA TERZA QUESIONE PREGIUDIZIALE: LE CONCLUSIONI DELLA AVVOCATURA DELLA UE Si deve pertanto constatare che le condizioni di autorizzazione che erano necessarie per garantire in primo luogo, a decorrere dal 30 ottobre 2007, il rispetto della direttiva 96/61, successivamente il rispetto della direttiva 2008/1 e, a decorrere dal 7 gennaio 2014, il rispetto della direttiva relativa alle emissioni industriali da parte dell’impianto autorizzato, dovevano e devono continuare ad essere applicate a partire dall’entrata in vigore dell’autorizzazione, senza ulteriori differimenti, conformemente agli articoli 3, 5, paragrafo 1, e 9 della direttiva 96/61 o della direttiva 2008/1, nonché agli articoli 4, 5, 11 e 14 della direttiva relativa alle emissioni industriali, a meno che un differimento sia possibile in presenza di circostanze particolari, ad esempio qualora la Commissione abbia adottato una nuova decisione sulle migliori tecniche disponibili, oppure una norma di qualità ambientale da rispettare ai sensi dell’articolo 18 della direttiva relativa alle emissioni industriali entri in vigore solo successivamente o determinati fenomeni di inquinamento, inizialmente accettabili, debbano ritenersi significativi ai sensi dell’articolo 11, lettera c), della direttiva relativa alle emissioni industriali solo a causa di sviluppi prevedibili che si verifichino in un secondo momento. TESTO CONCLUSIONI AVVOCATURA UE: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=96A5CB8493DF9557D1413EA3 590B9AFD?text=&docid=280637&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1 &cid=2970947#Footnote16
  • 25. 25 BENI PAESAGGISTICI Transizione ecologica e Codice beni culturali (Giurisprudenza Costituzionale) Il Tar Sardegna Sez. I, sentenza 25 ottobre 2023, n. 827 è intervenuto sul decreto ministeriale di compatibilità ambientale (D.M. n. 147 del 28 marzo 2023) di un progetto agro-fotovoltaico nonostante il Parere negativo espresso dalla Soprintendenza unica per il P.N.R.R. Il parere negativo della Soprintendenza era fondato sul fatto che il progetto era all’interno dei 500 metri della fascia di rispetto, area non idonea, del Nuraghe Turriga sottoposto a vincolo paesaggistico ex lettera m comma 1 articolo 142 DLgs 42/2004 (Codice Beni Culturali e del Paesaggio). Il Decreto di compatibilità ambientale si fonda sull’articolo 6 del Decreto Legge 50/2022 (37) introduce una nuova tipologia di area idonea: le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (QUI), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda (Beni Culturali) oppure dell'articolo 136 (38) del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente tipologia di area idonea, la fascia di rispetto é determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Successivamente la legge 41/2023 (39)all’articolo 47 ha ridotto queste distanze per l’eolico da 7 km a 1 km e per il fotovoltaico da 1 km a 500 metri. Rispetto a questo quadro la sentenza rileva che in una visione unitaria del contesto territoriale in questione, deve ritenersi che l’areale in cui detto complesso archeologico è inserito non può considerarsi limitato al sito “Su Nuraxi” giacché lo stesso si estende su un’area vasta - ricadente nel territorio di diversi comuni - parimenti ricca di rilevantissime emergenze archeologiche e comprendente numerosi edifici nuragici posti in collegamento visivo e relazionale tra di loro. Sotto questo profilo non è superfluo rilevare, a conferma dell’unitarietà del predetto contesto archeologico, la circostanza che l’area di realizzazione dell’impianto ricadrebbe all’interno del perimetro del Piano di Gestione del sito UNESCO “Su Nuraxi” di Barumini, che ricomprende i comuni di: Barumini, Gesturi, Las Plassas, Tuili e Villanovafranca, Genuri, Setzu e Genoni. Non appare dunque corretto, ai fini dell’intestazione della legittimazione ad agire per la sua tutela, limitarsi ad una mera delimitazione territoriale delle competenze e delle attribuzioni, occorrendo avere riguardo - più propriamente – alla sostanziale unitarietà del sito archeologico ancorché, come nella specie, localizzato in diversi territori comunali. Non solo ma la sentenza rileva come sia stato depositato in giudizio il provvedimento del 5 ottobre 2023, col quale la Commissione Regionale Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura ha dichiarato di particolare interesse archeologico il Nuraghe Turriga. 37 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/07/impianti-da-fonti-rinnovabili-nuove.html#more 38 “1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.” 39 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2023-04-21&atto.codiceRedazionale=23A02439&elenco30giorni=false
  • 26. 26 Per cui il Collegio, alla luce dell’intervenuta sopravvenienza provvedimentale che certifica il rilievo e le potenzialità – sul piano del rilievo archeologico del Nuraghe Turriga situato nelle immediate vicinanze (230 metri) dell’impianto in questione e della zona circostante che in realtà non è stata ancora compiutamente indagata – ha deciso di assegnare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, un termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza non definitiva, per verificare se il decreto del 5 ottobre 2023 del Ministero della Cultura e le esigenze di tutela del bene dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 3, lettera a) e art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., impongano o meno una rivalutazione in via amministrativa della richiesta della società controinteressata. TESTO SENTENZA 827/2023: https://portali.giustizia- amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ca&nrg=2023 00384&nomeFile=202300827_01.html&subDir=Provvedimenti
  • 27. 27 CACCIA Abbattimento orso bruno marsicano (Normativa Nazionale) L’articolo 6-bis della legge 137/2023 modifica l’articolo 30 sulle sanzioni penali della legge (40) quadro sulla caccia prevedendo l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus). TESTO LEGGE 137/2023: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023;105 Fondo di garanzia per le vittime della caccia (Normativa Nazionale) Il Decreto 15 dicembre del Ministro delle Imprese e Made in Italy prevee che il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2024, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, é determinato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa. TESTO DECRETO 15/12/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-12-29&atto.codiceRedazionale=23A07080&elenco30giorni=false 40 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art30-com1-letc
  • 28. 28 ECOCERTIFICAZIONI Programma pluriennale Ecolabel Ecoaudit (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Ambiente del 27 dicembre 2023 ha approvato il programma pluriennale 2023-2025, deliberato dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit che viene allegato al Decreto stesso. Il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, istituito dal decreto n. 413/1995 (41), é l'organismo competente per l'attuazione dei Regolamenti europei (CE)66/2010 - Ecolabel e (CE)1221/2009 - EMAS ed ha i compiti definiti nei sopra citati decreti e regolamenti. Nella predisposizione del presente programma di attività relativo al periodo 2023 - 2025, il Comitato fa sintesi delle iniziative ritenute necessarie al pieno svolgimento dei propri compiti, sia per quanto riguarda le attività di stretta competenza indispensabili a rispondere alle richieste degli operatori economici e delle organizzazioni pubbliche che intendono certificarsi, sia per quelle riguardanti la redazione di documenti tecnici e di linee guida e la partecipazione agli incontri in sede internazionale, nonché per quelle riguardanti le iniziative di promozione dei due sistemi di certificazione, da realizzarsi in coordinamento con le competenti strutture ministeriali del MASE. Il Comitato, tenendo conto delle risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente e ottemperando agli obblighi di cui all'art. 16 del decreto n. 413 del 1995, nella consapevolezza che il proprio mandato andrà a scadere in corso d'anno, avrà cura di portare avanti le proprie attività sulla base della seguente priorizzazione: a) il rilascio delle certificazioni; b) la partecipazione ai tavoli di lavoro della Commissione europea; c) l'organizzazione di tavoli di lavoro con le associazioni di categoria e la predisposizione di documentazione tecnica e linee guida; d) la messa in atto di iniziative per l'informazione e la promozione per i due sistemi. TESTO DECRETO 27/12/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2024-01-17&atto.codiceRedazionale=24A00177&elenco30giorni=false 41 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-08- 02;413!vig=#:~:text=DECRETO%202%20agosto%201995%2C%20n.%20413%20Regolamento%20recante,decreto%3A% 2018-10-1995%20%28Ultimo%20aggiornamento%20all%27atto%20pubblicato%20il%2025%2F11%2F2016%29
  • 29. 29 EFFETTO SERRA Programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 (Normativa Nazionale) L’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 inserisce nel DLgs 162/2011 (42) la definizione di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2: stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale. È chiaro il legame di questa nuova normativa con l’articolo 2 (vedi commento in questa NewsAmbiente alla voce Energia) sempre del Decreto-Legge 181/2023 sulla riapertura di estrazione di gas nazionale in siti anche dismessi o non in funzione. A conferma si veda sempre detto articolo 7 che integra il comma 3 articolo 7 del DLgs 162/2011 prevedendo quanto segue: Nelle more dell'individuazione delle aree dove non potere o potere collocare i siti di stoccaggio geologico di CO2, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale. Inoltre, sempre l’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023, rispetto alle licenze di stoccaggio di CO2 che normalmente durano 3 anni, prevede fino a tre proroghe per la dura ciascuna di 2 anni. COME AUTORIZZARE SVOLGIMENTO DI PROGRAMMI SPERIMENTALI DI STOCCAGGIO DI CO2 L’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 introduce un nuovo articolo 11-bis al DLgs 162/2011. Secondo il nuovo articolo le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito é acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n.152 del 2006, secondo la procedura di cui all'articolo 11-ter del DLgs 162/2011. Qualora lo stoccaggio geologico di CO2 a fini sperimentali imponga anche la realizzazione ovvero l'uso di infrastrutture a terra, l'autorizzazione é rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata. L'autorizzazione ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima. 42 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;162
  • 30. 30 CONDIZIONI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PROGRAMMI SPERIMENTALI DI STOCCAGGIO CO2 Secondo il nuovo articolo 11-bis del DLgs 162/2011 introdotto dall’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 le condizioni sono: a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I; b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi; d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, sia garantito il ripristino dei beni stessi; e) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo; f) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria; g) sia data prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di sperimentazione, fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate. Sono infine previste ipotesi di sospensione e revoca nel nuovo articolo11-bis DLgs 162/2011. Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2 nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (43). In particolare, secondo l’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio sono definite infrastrutture lineari energetiche ai sensi dell’articolo 52-bis DPR 327/2001. CONTENUTO AUTORIZZAZIONE a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore; b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonché i dati sulle unità idrauliche interessate; c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi; d) la composizione del flusso di CO2 per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai sensi dell'articolo 18 (44) DLgs 162/2011; e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell'articolo 19 (45) DLgs 162/2011, nonché le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20 (46) DLgs 162/2011; 43 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327 44 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;162~art18 45 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;162~art19 46 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;162~art20
  • 31. 31 f) l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, il Comitato, in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22 (47) DLgs162/2011; g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23 (48) DLgs 162/2011; h) fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio ai sensi dell'articolo 25 (49) DLgs 162/2011. FUTURO DECRETO TECNICO PER REGOLAMENTARE LA ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO GEOLOGICO DELLA CO2 Si spera che il decreto arrivi presto altrimenti ancora una volta si permette l’avvio di una attività sperimentale senza avere un quadro di regolamentazione più certo se non qualche regoletta procedurale come quella sopra descritta. Risulta discutibile che la norma come vedremo prevede che il Decreto sia scritto insieme con rappresentanti tecnici di società che lavorano nel settore della cattura della CO2 il che non fa ben sperare sul rischio di conflitti di interessi. In particolare, sempre l’articolo 7 del Decreto-Legge 181/2023 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 181/2023 (quindi dal 10 dicembre 2023), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO2, anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico a: a) effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS), nell'ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia; b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio della CO2; c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto della CO2 dal sito di produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio; d) effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO2 per le diverse tipologie di utenza; e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio della CO2 nell'ambito dei settori industriali più inquinanti e difficili da riconvertire (Hard To Abate), e termoelettrico; f) definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2. TESTO DECRETO LEGGE 181/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-12-09&atto.codiceRedazionale=23G00195&elenco30giorni=false 47 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;162~art22 48 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;162~art23 49 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;162~art25