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1
Periodo da 1° Luglio- 31 Agosto 2023
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
LUGLIO-AGOSTO 2023
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................7
Proposte ANBI per una visione di futuro con il territorio al centro (Documentazione
Nazionale) ...................................................................................................................................7
L’acqua in Italia in un clima che cambia (Documentazione Nazionale)...............................8
Come giudicano il rapporto con l’acqua i cittadini italiani (Documentazione Nazionale) .9
Bilancio idrologico nazionale (Documentazione Nazionale) ................................................10
Siccità del Po nel 2022 peggiore degli ultimi due secoli (Documentazione Nazionale)......12
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ ....................................................................................13
Le aree marine protette migliorano avvantaggiano le risorse marine anche in riferimento
ad una pesca sostenibile (Documentazione Internazionale).................................................13
Proroga della durata del contratto dei Direttori degli Enti parco nazionali (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................13
Modalità concessione deroghe da parte degli stati membri al regime di tutela dei beni
oggetto Direttiva sulla biodiversità (Giurisprudenza Comunitaria)...................................14
Tagli foreste per prevenzione incendi e Valutazione di Incidenza (Giurisprudenza
Comunitaria) ............................................................................................................................14
ARIA .............................................................................................................................................16
Linee guida per disciplinare le emissioni odorigene (Normativa Nazionale) .....................16
Caratteri legno lamellare in forma di cippato e condizioni di utilizzo (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................22
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ................................................................................23
Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle
amministrazioni statali (Normativa Nazionale) ....................................................................23
Gestione beni demanio marittimo e vincolo paesaggistico (Giurisprudenza
Costituzionale)..........................................................................................................................23
Principio di co-pianificazione in materia paesaggistica (Giurisprudenza Costituzionale)25
CACCIA TUTELA FAUNA .......................................................................................................26
Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................26
ECOCERTIFICAZIONI.............................................................................................................27
Riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi
al sistema EMAS (Normativa Comunitaria) .........................................................................27
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................28
Modelli per definire scenari da mutamenti climatici in Italia (Documentazione
Internazionale) .........................................................................................................................28
Prospettiva nuova sul nesso tra clima e sicurezza (Documentazione Comunitaria)..........28
Quanto dovrebbe pagare le compagnie che emettono gas serra (Documentazione
Internazionale) .........................................................................................................................32
I Paesi sviluppati non mantengono i loro impegni per finanziare le politiche per il clima
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................33
3
Mortalità legata al caldo due studi (Documentazione Internazionale)...............................34
Tendenze globali del cambiamento climatico rilevate negli indicatori dell'ecologia
oceanica (Documentazione Internazionale)...........................................................................35
Il clima in Italia nel 2022 (Documentazione Nazionale).......................................................36
Riscaldamento del Mediterraneo (Documentazione Comunitaria).....................................37
Riduzione manto nevoso terrestre e innalzamento temperature in Groenlandia
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................37
Città italiane verso prolungate ondate di calore (Documentazione Internazionale) .........38
Il 99% di studi scientifici validati conferma il legame mutamenti climatici attività umana
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................38
Dinamica delle temperature e attività economica in Italia (Documentazione Nazionale) 39
Possibile collasso della circolazione di ribaltamento meridionale atlantico
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................40
Il caldo del luglio 2023 visto nel lungo periodo (Documentazione Comunitaria) ..............40
Nuove linee guida UE su adattamento mutamenti climatici (Documentazione
Comunitaria) ............................................................................................................................41
VAS Piano Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici (Normativa Nazionale) 42
Il greenwashing climatico di 12 compagnie petrolifere europee (Documentazione
Internazionale) .........................................................................................................................46
Decennio di forte crescita è finito per gli sviluppatori di impianti di gas negli USAS
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................48
ENERGIA.....................................................................................................................................49
Rischio mancato rispetto obiettivi neutralità climatica: World Energy Transitions
Outlook 2023: 1.5°C Pathway.................................................................................................49
Eliminata norma a favore di aziende con maggiori consumi di gas (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................50
Energia ed Effetto serra: le proposte dei Conservatori per le prossime Presidenziali USA
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................50
Pompe di calore: uno studio (Documentazione Comunitaria).............................................53
Contributi fotovoltaico in agricoltura e zootecnia (Normativa Nazionale) ........................54
Proroga concessione coltivazioni geotermia (Normativa Nazionale) ..................................55
Regolamento organizzazione ENEA (Normativa Nazionale)...............................................55
Geopolitica della transizione energetica: Materie Critiche (Documentazione
Internazionale) .........................................................................................................................56
Nuova mappa del petrolio dopo la guerra in Ucraina: ma l’uso e consumo del petrolio
aumenta (Documentazione Internazionale)...........................................................................64
Rapporto Terna sul sistema elettrico mese di Giugno 2023 (Documentazione Nazionale)
....................................................................................................................................................65
Rapporto sul mercato elettrico (Documentazione Internazionale) .....................................65
Catene di approvvigionamento dei minerali critici avvio negoziati UE-USA (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................66
4
Quanti impianti da fonti rinnovabili può attivare a breve l’Italia (Documentazione
Nazionale) .................................................................................................................................66
Proposte Imprese elettriche italiane sull’aggiornamento del PNIEC (Documentazione
Nazionale) .................................................................................................................................67
La posizione di Italy For Climate sull’aggiornamento del PNIEC (Documentazione
Nazionale) .................................................................................................................................68
https://ecquologia.com/wp-content/uploads/2023/07/PNIEC_2023-28_06_2023-
compresso.pdf...........................................................................................................................70
Sostegni pubblici alle esportazioni e crediti alle esportazioni di fonti rinnovabili
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................70
Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni (Normativa Nazionale)...................................................................................70
L’impatto della crisi energetica sull’economia europea (Documentazione Comunitaria)71
Fondo Monetario Internazionale: sussidi alle fossili a 7 trilioni di dollari
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................72
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................74
Procedura speciale per programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale
(Normativa Nazionale).............................................................................................................74
ISTAT: Indicatori Benessere dei territori – RAPPORTO 2023 – DATI AMBIENTE
(Documentazione Nazionale)...................................................................................................76
Sussidi impliciti contro l’ambiente: una ricerca (Documentazione Internazionale) .........79
Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli
(Normativa Nazionale).............................................................................................................82
Ridurre gli sprechi alimentari dei consumatori (Documentazione Comunitaria).............82
Gettito delle imposte ambientali per gli anni 2008-2022 (Documentazione Nazionale) ....83
Interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto
ambientale (Normativa Nazionale).........................................................................................83
Lo stato degli investimenti infrastrutturali locali in Europa: il ruolo dei Comuni
(Documentazione Comunitaria)..............................................................................................83
Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia (Documentazione Nazionale)...........85
Rapporto su economia circolare nella UE (Documentazione Comunitaria) ......................88
Finanziamenti per la transizione verso un’economia sostenibile (Documentazione
Comunitaria) ............................................................................................................................89
Criteri ambientali per le agevolazioni di piccole e medie imprese localizzate nei territori
delle regioni meno sviluppate (Normativa Nazionale)..........................................................89
Contrattazione collettiva verde buone pratiche e prospettive per il futuro
(Documentazione Comunitaria)..............................................................................................90
Attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (Documentazione
Comunitaria) ............................................................................................................................90
Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione 2023 (Normativa Nazionale)......................................................91
INDUSTRIE A RISCHIO INCIDENTE INDUSTRIALE.......................................................92
5
Prevenzione incendi per impianti di produzione di idrogeno (Normativa Nazionale)......92
Nuove disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................93
Direttiva Seveso e impianti rifiuti (Giurisprudenza Comunitaria)...................................101
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE................................................................................102
Attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (Documentazione
Comunitaria) ..........................................................................................................................102
Mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici (Normativa Nazionale)
..................................................................................................................................................102
Iniziativa dei Cittadini Europei per l'imposizione dei grandi patrimoni nell'UE
(Normativa Comunitaria)......................................................................................................103
Stop all'asportazione e al commercio delle pinne di squalo (Documentazione
Comunitaria) ..........................................................................................................................104
Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione
animale (Documentazione Comunitaria).............................................................................105
MARE - PORTI .........................................................................................................................108
Nuova bettolina per trasbordo gnl a Napoli e sistemi di finanziamento di questi progetti
(Normativa Nazionale)...........................................................................................................108
Progetto Scipper: metodi di monitoraggio emissioni navi (Documentazione Comunitaria)
..................................................................................................................................................111
Rischio gnl nel trasporto marittimo (Documentazione Internazionale) ...........................113
Quanti emissioni di gas serra nel traffico marittimo si possono ridurre (Documentazione
Internazionale) .......................................................................................................................117
Reporting» nazionale sul tenore di zolfo nei combustibili marini (Normativa Nazionale)
..................................................................................................................................................118
Linee guida rilascio di concessioni di aree e banchine (Normativa Nazionale)................120
MOBILITÀ SOSTENIBILE- INFRASTRUTTURE .............................................................122
Finanziamento stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto
stradale (Normativa Nazionale)............................................................................................122
Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli
enti locali (Normativa Nazionale).........................................................................................122
Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli
commerciali leggeri nuovi (Normativa Comunitaria) ........................................................123
Quota di biocarburanti e di biogas per il trasporto derivanti da biomassa trattata con
combustibili fossili (Normativa Comunitaria).....................................................................123
NUCLEARE RADIOATTIVITÀ.............................................................................................125
Fondo per individuare le aree prioritarie con radon (Normativa Nazionale)..................125
Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor (Normativa Nazionale).............125
PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE NAZIONALE ED UE.....................................127
Regolamento Interno Comitato delle Regioni (Normativa Comunitaria)........................127
PROTEZIONE CIVILE............................................................................................................128
6
Modifica reato incendio boschivo (Normativa Nazionale).................................................128
RIFIUTI......................................................................................................................................129
Proroga componenti Comitato Albo Gestori Rifiuti (Normativa Nazionale)...................129
Analisi di rischio alle matrici materiali di riporto all’interno dei siti di bonifica
(Documentazione Nazionale).................................................................................................129
Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti (Normativa Nazionale).....130
Raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione
(Normativa Nazionale)...........................................................................................................130
Ordinanza diffida bonifica e linee guida applicazione principio “Chi inquina paga”
(Documentazione Nazionale).................................................................................................133
Combustibile solido secondario e categoria di recupero applicabile (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................141
Biometano 2023: Stato dell’arte e nuovi obiettivi (Documentazione Nazionale) .............142
Nuovo regolamento batterie e rifiuti da batterie (Normativa Comunitaria) ...................145
Uso sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................146
Aggiornamento elenco europeo impianti riciclaggio navi (Normativa Comunitaria).....146
Veicoli fuori uso divieti di materiali (Normativa Nazionale).............................................146
Classificazione rifiuti post alluvione Emilia Romagna (Normativa Nazionale)...............147
Misure per incrementare la produzione di biometano (Normativa Nazionale)...............149
Dispense dalle verifiche di idoneità del responsabile tecnico (Normativa Nazionale).....150
Introduzione sessioni straordinarie delle verifiche per Responsabili Tecnici (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................150
Trasporto intermodale rifiuti: gestione tratta stradale (Normativa Nazionale)..............150
Poteri delle Regioni di trasferire ai Comuni le competenze in materia di bonifiche
(Giurisprudenza Costituzionale) ..........................................................................................150
Conferimenti rifiuti con amianto in discarica modalità di copertura (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................152
Quale documentazione per la raccolta e trasporto dei rifiuti da manutenzione reti
fognarie per i rifiuti prodotti dalle navi (Normativa Nazionale).......................................153
SUOLO E DIFESA IDROGEOLOGIA...................................................................................154
Implementazione della carta dell'uso dei suoli (Normativa Nazionale)............................154
On-line il Geodatabase Nazionale delle Cavità Artificiali (Documentazione Nazionale)154
Condivisione dati monitoraggio consumo (Documentazione Nazionale)..........................154
VIGILANZA AMBIENTALE E REATI AMBIENTALI......................................................155
Responsabilità da illeciti ambientali nella gestione degli impianti di interesse strategico
nazionale – NUOVE MODIFICHE (Normativa Nazionale)..............................................155
7
ACQUE TUTELA E GESTIONE
Proposte ANBI per una visione di futuro con il territorio al centro (Documentazione
Nazionale)
L’Associazione Nazionale dei Consorzi irrigui avanza proposte sul futuro dell’uso dell’acqua in
Italia.
Nell’Assemblea dell’Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue,
svoltasi a Roma lo scorso luglio sono state avanzate le seguenti proposte:
1. necessità di Piano straordinario 2023-2030 per la realizzazione di nuovi invasi sostenibili e
multifunzionali, il cosiddetto Piano Laghetti per lo stoccaggio d’acqua da utilizzare nel momento
del bisogno (attualmente l’89% dei 300 miliardi di metri cubi annuali di pioggia va perduto in
mare…). L’obbiettivo è garantire disponibilità idrica non solo per fini irrigui, ma anche per le
esigenze potabili e civili, industriali, energetiche, ambientali, turistico-ricreative, antincendio e, se
l’individuazione delle aree per i bacini fosse a monte dei centri urbani, anche per la sicurezza
idrogeologica. Il Piano, da finanziare con un fondo pluriennale adeguato, dispone attualmente di
un pacchetto di 389 progetti, redatti dai Consorzi di bonifica e perlopiù immediatamente
cantierabili.
2. progressivo ampliamento ed efficientamento della superficie agricola, attrezzata con impianti
irrigui collettivi (attualmente 3,5 milioni di ettari), attraverso soluzioni innovative per
l'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica (digitalizzazione, monitoraggio, gestione automatizzata e
telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, avanzati servizi climatici per un uso
razionale ed efficiente della risorsa idrica).
3. rimuovere le limitazioni alla capacità di invaso dei bacini esistenti, oggi ridotta del 10% per il
sedime accumulato sui fondali.
4. consentire un maggiore utilizzo, in agricoltura, delle acque reflue depurate. Attualmente in Italia
vengono dispersi circa nove miliardi di metri cubi all’anno d’acqua rigenerata da impianti di
depurazione e che potrebbe essere impiegata a scopo irriguo, se in grado di garantire la tutela
della qualità e la salubrità delle produzioni agricole.
5. l’efficacia degli attuali trattamenti depurativi sia certificata anche verso inquinanti quali
microplastiche, metalli pesanti, elementi radioattivi, antibiotici, ecc. È fondamentale, quindi, la
rapida predisposizione, concertata con le Istituzioni ed i portatori d’interesse, dei “piani di
gestione dei rischi” connessi al riutilizzo delle acque reflue trattate in agricoltura.
8
L’acqua in Italia in un clima che cambia (Documentazione Nazionale)
Il centro studi Italy for climate (2) ha presentato un Report sullo stato dell’acqua e dei suoi usi in
Italia.
8 i punti approfonditi dal Report:
1. Siamo in una fase di «anormalità climatica permanente» che ha già modificato il ciclo
dell’acqua, a scala globale e locale, aumentando frequenza e intensità di eventi meteoclimatici
estremi. Dobbiamo comprendere la nuova realtà e imparare a conviverci, riducendo le frattempo
le emissioni di gas serra: mitigazione e adattamento devono andare insieme.
2. L’Italia con circa 130 miliardi di m3 ogni anno è il terzo Paese europeo con la maggiore
disponibilità di acqua, necessaria non solo alle attività umane ma anche al sostentamento di tutti
gli ecosistemi. Questo valore si è già ridotto del 20% rispetto a inizio ‘900 e potrebbe diminuire di
un altro 40% (con picchi del 90% al Sud) se non taglieremo le emissioni.
3. L’Italia detiene anche il record in Europa per prelievi di acqua, con quasi 40 miliardi di m3
all’anno. Si tratta di acqua prelevata da fiumi o falde acquifere per l’utilizzo dell’uomo. Questo
dato, messo in rapporto alla disponibilità, ci rende il Paese europeo con i più alti livelli di stress
idrico.
4. L’Italia si trova nell’hot-spot climatico del Mediterraneo, dove le temperature stanno
aumentando più in fretta e gli eventi estremi connessi alla crisi climatica sono più frequenti e
numerosi. Nel 2022 il numero di piogge intense e grandinate ha registrato un record di 2.000
eventi e negli ultimi quarant’anni si stimano 90 miliardi di euro di danni per questi eventi.
5. Un italiano su cinque risiede in aree potenzialmente allagabili, mentre sono minacciate da
pericolosità idraulica medio-alta 6,9 milioni di persone, 1,1 milioni di imprese e 4,9 milioni di
edifici. Le Regioni più a rischio sono spesso anche quelle con i più alti livelli di cementificazione,
fattore che riduce la capacità del suolo di assorbire precipitazioni intense e, quindi, mitigare il
rischio di alluvioni.
6. L’agricoltura preleva molta acqua nei Paesi del sud Europa che necessitano di irrigare. In Italia
l’agricoltura è il primo settore per consumo di acqua (16 miliardi di m3 in un anno, ben il 40% del
totale) ed è secondo solo alla Spagna. Il degrado del suolo agricolo, aggravato dalla crisi climatica,
in Italia è particolarmente critico: non solo perché stiamo perdendo in media ogni anno 10
tonnellate di suolo fertile per ettaro (record in Europa), ma anche perché stiamo riducendo la
capacità dei suoli agricoli di sequestrare carbonio dall’atmosfera
7. Con 9 miliardi di m3 ogni anno (e +70% rispetto al 2000), l’Italia vanta il record europeo di acqua
prelevata a usi civili, quasi doppiando i valori di Germania, Francia e Spagna. Il prelievo è alto per
due motivi: da un lato, perché l’infrastruttura idrica è vecchia, caratterizzata da investimenti
insufficienti, e perde per strada 42 litri ogni 100 prelevati (contro i 33 di fine anni ‘90); dall’altro,
perché il consumo pro capite di un cittadino italiano è il più alto d’Europa, con quasi 220 litri al
giorno.
8. Anche l’industria detiene il record in Europa per prelievo di acqua, con oltre 8 miliardi di m3
ogni anno, nonostante questo consumo si sia più che dimezzato negli ultimi vent’anni. Fra i
comparti più esposti alla crisi climatica vi è certamente la generazione idroelettrica: la siccità del
2022 ha colpito duramente un settore che dovrebbe rappresentare una delle tecnologie chiave
per tagliare le emissioni, e che, invece, a causa del crollo del 37% della produzione per la prima
volta è sceso al 10% appena della generazione nazionale.
TESTO REPORT ITALY FOR CLIMATE:
https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/Acqua-e-clima-Special-Report-2023-Italy-for-
Climate.pdf
2
https://italyforclimate.org/
9
Come giudicano il rapporto con l’acqua i cittadini italiani (Documentazione Nazionale)
Inchiesta pubblicata dal Laboratorio REF Ricerche (3) dalla quale emergono tre aspetti significativi
su cui intervenire:
1. Il 24% degli italiani si è detto diffidente sulla qualità dell’acqua.
Incrociando le risposte dei cittadini con i dati oggettivi misurati dagli indicatori ARERA sulla
“Qualità dell’Acqua Erogata”, però, si è osservato che questa diffidenza è in parte motivata. Infatti,
sembra esserci per una buona parte dei casi una corrispondenza tra le aree dove i cittadini hanno
dato giudizi negativi e dove la qualità dell’acqua è meno buona. Ma siccome anche in zone dove
l’acqua del rubinetto risulta essere ottima i cittadini hanno espresso reticenza nel berla, è
importante migliorare l’informazione e la comunicazione alla cittadinanza per far conoscere la sua
qualità.
2. La qualità tecnica del servizio idrico, di cui il 29% dei cittadini italiani si dichiara insoddisfatto. In
questo caso come agire per colmare l’insoddisfazione? Da un lato bisogna migliorare le prestazioni
ambientali, tramite opere e interventi appropriati. Allo stesso tempo, però, è importante
sviluppare un percorso di comunicazione ed esperienza che migliori la conoscenza che gli italiani
hanno sul tema. I dati misurati e raccolti per la Regolazione della Qualità Tecnica (RQTI -4) possono
svolgere un ruolo cruciale nel colmare il divario tra la percezione dei cittadini e lo stato effettivo
del servizio idrico e solo attraverso una valutazione accurata della qualità tecnica del servizio si
può stabilire una base solida per migliorare le prestazioni complessive del servizio.
3. Nonostante siano state evidenziate lacune sulla qualità dell’acqua e sulla qualità tecnica, il vero
problema sembra risiedere da un’altra parte: nel rapporto tra i cittadini e i gestori idrici. Infatti, più
di 3 persone su 10 hanno detto di non fidarsi sufficientemente del gestore idrico. Questa
mancanza di fiducia è molto pericolosa, in quanto può portare a conflitti aperti e ostacolare
l’efficacia complessiva del servizio. Per superare questa sfida, è fondamentale valutare
oggettivamente la qualità della relazione attraverso gli indicatori introdotti dalla Regolazione della
Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato (5): solo così sarà possibile individuare i punti di
forza e le aree di miglioramento per rafforzare la fiducia e costruire una relazione di collaborazione
tra i cittadini e i gestori del servizio idrico.
LINK ALLA PRESENTAZIONE DELLA INCHIESTA:
https://laboratorioref.it/cittadini-dellacqua-tra-percezione-realta-e-sentiment/
3
https://laboratorioref.it/
4
https://www.arera.it/it/docs/17/917-17.htm
5
https://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/560-15.jsp
10
Bilancio idrologico nazionale (Documentazione Nazionale)
Nell’ambito delle proprie attività nazionali di idrologia operativa, l’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale ha sviluppato un modello distribuito denominato BIGBANG –
Bilancio Idrologico GIS BAsed a scala Nazionale su Griglia regolare per la valutazione mensile delle
componenti del bilancio idrologico, la cui metodologia è descritta nel Rapporto ISPRA n. 339/2021
(6).
Dal bilancio descritto più particolarmente nel post che segue emerge:
il 2022 è stato l’anno con la più bassa precipitazione annua dal 1951
I periodi con siccità estrema sono tutti successivi al 1988 quindi relativamente recenti e ripetuti a
breve distanza
Considerando il periodo 1951-2022 si nota come questo ultimo anno sia caratterizzato da una
bassa disponibilità di risorsa idrica naturale diffusamente sul territorio italiano anche in zone come
ad esempio le Alpi.
Il Rapporto 2022 sul bilancio idrologico nazionale presenta i dati utilizzati e la metodologia
applicata nel modello BIGBANG, nonché le valutazioni, i trend e le statistiche idrologiche ottenute
per l’Italia con il BIGBANG nel periodo 1951-2019. Scopo del documento è quello di definire un
contesto idrologico omogeneo a livello nazionale per migliorare la conoscenza dello stato della
disponibilità naturale della risorsa idrica.
LE COMPONENTI DEL BILANCIO IDROLOGICO:
precipitazione totale
evapotraspirazione
ruscellamento
ricarica degli acquiferi
variabili idrologiche a diverse scale di aggregazione temporale e spaziale.
A partire da tali elaborazioni Ispra stima la disponibilità naturale della risorsa idrica rinnovabile,
definita come la differenza tra l’afflusso totale (somma di pioggia e scioglimento delle nevi) e
l’evapotraspirazione.
PRECIPITAZIONI
Dalle elaborazione del modello BIGBANG 7.0 basato sui dati di precipitazione e temperatura
principalmente degli uffici idro-meteorologici regionale e delle province autonome e su dati
storici, è emerso che il 2022 è stato l’anno in cui la precipitazione totale annua, ragguagliata al
territorio nazionale, ha fatto registrare il valore minimo dal 1951: 719 mm del 2022 contro i 949
mm del valore medio 1951-2022.
L’area più colpita il Nord Ovest con riduzione fino al 50% delle precipitazioni
PERIODI DI SICCITÀ RIPETUTI NEGLI ULTIMI ANNI
La serie storica delle percentuali di territorio nazionale affetta da condizioni di siccità estrema
mostra che sono essenzialmente 5 i periodi in cui la condizione di siccità estrema ha interessato
più del 20% del territorio nazionale: 1989-1990, 2002, 2012, 2017, 2022, tutti successivi alla
grande siccità nel triennio 1988-1990, a fronte di nessun episodio di uguale livello verificatosi nel
periodo precedente (1952-1987). Ciò sembrerebbe evidenziare un incremento nella frequenza
6
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-bilancio-idrologico-gis-based-a-scala-nazionale-su-
griglia-regolare-bigbang
11
degli episodi suddetti, verosimilmente da attribuire al cambiamento climatico, dati confermati
anche su scala europea.
Secondo lo studio occorre però verificare meglio la diversa distribuzione territoriale delle piogge
per trarre conclusioni definitive.
DISPONIBILITÀ NATURALE DELLA RISORSA IDRICA
La disponibilità naturale di risorsa idrica rinnovabile e, in particolare, l’aliquota che viene generata
dalle precipitazioni che cadono direttamente sul territorio e denominata in inglese internal flow
(IF)è fornita dalla differenza tra l’afflusso liquido al suolo (pioggia e scioglimento nevi) e
l’evapotraspirazione. Ponendo a confronto la distribuzione spaziale sul territorio nazionale dell’IF
per il 2022 e quella dell’IF medio calcolato sul periodo 1951-2022 risalta con immediatezza la netta
e diffusa prevalenza nel 2022 di territori che sono stati caratterizzati da valori di disponibilità
naturale di risorsa idrica rinnovabile inferiore ai 100mm.
Nel complesso a livello nazionale il valore della disponibilità di risorsa idrica per l’anno 2022 è
stato di 221,7 mm (corrispondenti a un volume totale di 67 km3) a fronte di un valore medio
annuo nel periodo 1951-2022 di 456,9 mm (volume totale di 138 km3) con una riduzione
percentuale del 52%. Dello stesso ordine (-50%) sarebbe il deficit di disponibilità della risorsa
idrica, qualora si facesse riferimento alla media dell’ultimo trentennio climatologico (1991-2020).
La stima attuale del 2022 rapportata alla media annua storica per il trentennio 1921-1950,
pubblicata nel 1972 dalla Conferenza Nazionale delle Acque, mostra una riduzione della
disponibilità di circa il 60%. Nella serie storica dal 1951 della disponibilità naturale di risorsa idrica
rinnovabile il 2022 si pone come il peggiore anno in assoluto, facendo segnare il minimo storico.
Le diffenze tra distretti
A livello di distretto idrografico e di Regione il dato peggiore di deficit di disponibilità di risorsa
idrica è quello che Distretto della Sicilia con -80,7% a seguire la Sardegna con -73% e il Distretto
del Po con -66,6%. Il valore migliore in termini di deficit di disponibilità è quello dell’Appennino
Meridionale, che comunque è stato soggetto ad un ragguardevole deficit di disponibilità del
29,2%.
Con riferimento alla serie storica dal 1951 della disponibilità naturale di risorsa idrica rinnovabile, il
2022 è stato l’anno di minore disponibilità naturale di risorsa idrica rinnovabile anche per i
Distretti delle Alpi Orientali, del Po e della Sardegna. Negli altri Distretti la disponibilità naturale di
risorsa idrica naturale rinnovabile, pur molto bassa, non è stata la minima registrata dal 1951. Nei
Distretti dell’Appennino Settentrionale e Centrale il minimo valore si è verificato nel 2007, nel
Distretto dell’Appennino Meridionale nel 1989 e in Sicilia nel 1977.
TESTO BILANCIO IDROLOGICO ISPRA 2022:
https://www.isprambiente.gov.it/files2023/pubblicazioni/rapporti/rapporto_388_2023_siccita_
2022.pdf
12
Siccità del Po nel 2022 peggiore degli ultimi due secoli (Documentazione Nazionale)
Studio pubblicato su Science Advancy e ripreso (7) su Nature Italy che conclude affermando che la
siccità del Po del 2022 è stata di gran lunga la peggiore degli ultimi due secoli, con una portata
media del fiume inferiore del 30% rispetto alla seconda peggiore, e che un tale evento si
verificherebbe in media ogni 600 anni. "Significa che è stato un evento molto raro, ma comunque
normale", dice Montanari coordinatore dello studio. "Ma non è normale che 6 delle 10 peggiori
siccità dal 1807 si siano verificate dopo il 2000".
LINK ALLO STUDIO:
https://iris.unive.it/retrieve/dcad3df3-e822-44d9-8ef0-81ae7d5eddc6/2023_sciadv.adg8304.pdf
7
https://www.nature.com/articles/d43978-023-00121-9
13
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ
Le aree marine protette migliorano avvantaggiano le risorse marine anche in
riferimento ad una pesca sostenibile (Documentazione Internazionale)
Secondo uno Studio pubblicato su Science Advances Le aree marine protette (AMP) che vietano la
pesca ripristinano la vita marina all'interno dei loro confini e possono anche ricostituire le attività
di pesca vicine. Tuttavia, alcuni sostengono che dopo l'istituzione di grandi AMP, lo sforzo di pesca
viene spostato in aree non protette e la perdita economica è sostenuta dall'industria della pesca.
Lo studio ha testato queste ipotesi valutando il comportamento e la produttività della flotta di
pesca industriale messicana prima e dopo l'implementazione della più grande AMP
completamente protetta del Nord America (il Parco Nazionale di Revillagigedo di 147.000
chilometri quadrati). Lo studio non ha riscontrato alcuna diminuzione delle catture e nessun nesso
causale tra la variazione dell'impronta spaziale della flotta industriale e l'attuazione dell'AMP.
I risultati dello studio si aggiungono alla crescente evidenza che le AMP ben progettate
avvantaggiano gli ecosistemi marini e, a lungo termine, possono anche avvantaggiare la pesca che
sostengono.
LINK ALLO STUDIO:
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adg0709
Proroga della durata del contratto dei Direttori degli Enti parco nazionali
(Normativa Nazionale)
L’articolo 19-bis della legge 112/2023 modifica il comma 11 articolo 9 della legge quadro sulle
Aree Protette stabilendo che se l’incarico a Direttore di Ente Parco è scaduto questo può essere
prorogato per non più di 45 giorni dalla data di scadenza dell’incarico.
Sempre l’articolo 19-bis della legge 112/2023 aggiunge che al fine di assicurare la continuità
dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della
realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato, ai sensi dell'articolo 9, comma 11
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 come modificato nel modo sopra riportato, in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto può essere prorogato fino
all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a
sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.
L’articolo 32-bis della legge 112/2023 prevede assunzioni per il Parco Nazionale delle 5Terre.
TESTO LEGGE 112/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-08-16&atto.codiceRedazionale=23A04580&elenco30giorni=false
14
Modalità concessione deroghe da parte degli stati membri al regime di tutela dei beni
oggetto Direttiva sulla biodiversità (Giurisprudenza Comunitaria)
Secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 6 luglio 2023 gli articoli 12 e 16 della direttiva
92/43/CEE (8) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, devono essere interpretati nel senso che:
una normativa nazionale volta a trasporre tali disposizioni nel diritto interno non può essere
considerata contraria a detta direttiva per il fatto che essa non prevede, da un lato, un
procedimento di autorizzazione che integri una decisione di un’autorità competente volta a
determinare se occorra chiedere una deroga ai sensi dell’articolo 16 di tale direttiva a causa di
elementi individuati dopo il rilascio dell’autorizzazione di un progetto e/o se siano necessarie
indagini a tal fine, né, dall’altro, la partecipazione del pubblico a tale procedura di deroga.
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C9EC374289EC80B55BFF3450
A8540E2E?text=&docid=275246&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1
&cid=2127965
Tagli foreste per prevenzione incendi e Valutazione di Incidenza (Giurisprudenza
Comunitaria)
L’avvocatura generale della UE in data 13 luglio 2023 in relazione a una domanda pregiudiziale ha
così concluso:
1. L'abbattimento di alberi in un'area protetta per proteggere gli habitat forestali ai fini della
manutenzione o della creazione di nuovi impianti infrastrutturali in tale area, conformemente ai
requisiti legali in materia di protezione antincendio, costituisce un progetto ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE (9), relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2. Le misure preventive adottate sulla base di disposizioni legislative generali relative alla
protezione antincendio o di piani di protezione antincendio fondati su tali disposizioni possono
essere direttamente connesse o necessarie alla gestione di un sito protetto, ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43, solo se costituiscono allo stesso tempo parte delle
misure di conservazione necessarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6,
paragrafo 1, della medesima direttiva. Per contro, le misure precauzionali di protezione
antincendio che non soddisfano tale requisito e che potrebbero incidere negativamente sugli
obiettivi di conservazione del sito devono essere sottoposte a un'opportuna valutazione
dell'incidenza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, prima frase.
3. L'obbligo di valutazione dell'incidenza previsto all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43
non contiene eccezioni per le misure basate sulla normativa nazionale in materia di lotta contro gli
incendi. Tali disposizioni non possono quindi, in linea di principio, dispensare dall’osservanza
dell'articolo 6, paragrafo 3.
4. Le misure preventive di protezione antincendio suscettibili di incidere significativamente su una
zona speciale di conservazione, che non servono a scongiurare un pericolo attuale o imminente
per un bene protetto di importanza preponderante e che non sono definite misure di
conservazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
92/43, non possono essere attuate prima che sia stata espletata un opportuna valutazione
8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1692977053906
9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1692977053906
15
dell'incidenza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3. Gli Stati membri devono tuttavia garantire che
tali misure possano essere valutate il più rapidamente possibile.
5. Le autorità di uno Stato membro sono tenute, nell'ambito delle loro competenze ai sensi
dell'articolo 288, terzo comma, TFUE e dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, a ordinare la cessazione
delle misure che sono state attuate in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43.
Un'impresa considerata un'emanazione di uno Stato è già obbligata a mettere fine a una tale
misura direttamente e senza che sia necessario ricorrere alla normativa nazionale o a
un'ingiunzione amministrativa.
TESTO CONCLUSIONE AVVOCATURA UE:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=275419&pageIndex=0&doc
lang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1005707
16
ARIA
Linee guida per disciplinare le emissioni odorigene (Normativa Nazionale)
Approvate con Decreto del Direttore generale della Direzione Valutazioni Ambientali del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2023 (10)gli indirizzi per
l'applicazione dell'art. 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di emissioni
odorigene di impianti e attività.
Si tratta di un atto importante che va a integrare e meglio definire alcuni provvedimenti simili
approvati da varie Regioni come Lombardia e Liguria. Ma le linee guida definiscono meglio quanto
previsto dallo stesso articolo 272-bis che per la prima volta ha previsto la possibilità di predisporre
misure prescrittive specifiche per le emissioni odorigene (11), fermi restando i poteri di ordinanza
dei Sindaci per sospendere attività con emissioni odorigene fastidiosi per i cittadini (12).
Le nuove linee guida sono importanti perché integrare le norme regionali o addirittura le superano
per vari aspetti uno dei principali è quello di definire indirizzi per la caratterizzazione chimica delle
emissioni odorigene: gli odori sono in se inquinamento come ha ormai stabilito da tempo la
giurisprudenza (13,14,15) e successivamente il testo unico ambientale (16) ma certamente dietro ai
fenomeni odorigeni, anzi dentro, ci sono microinquinanti altrettanto se non di più pericolosi che
spesso vengono sottovalutati dai monitoraggi ma anche dalle prescrizioni autorizzative alle
emissioni di impianti inquinanti.
Le linee guida definiscono anche le modalità con le quali all’interno delle procedure autorizzative,
a seconda del livello di inquinamento potenziale prodotto dall’impianto e/o attività, devono essere
stabilite prescrizioni per le emissioni odorigene. Altra novità è la necessità di tenere in
considerazione le emissioni odorigene rispetto alla pianificazione urbanistica vigente.
COSA DICE L’ARTICOLO 272-BIS PRESUPPOSTO LEGISLATIVO DELLE NUOVE LINEE GUIDA
Secondo il nuovo articolo 272-bis del DLgs 152/2006 (17) la normativa regionale o le
autorizzazioni possono prevedere misure (18) per la prevenzione e la limitazione delle emissioni
odorigene a tutti gli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.
Secondo il comma 2 articolo 272-bis: “2. Il Coordinamento (19) previsto dall'articolo 20 del decreto
10
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2023-07-10&atto.codiceRedazionale=23A03870&elenco30giorni=false
11
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/08/come-applicare-la-normativa.html#more
12
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/04/emissioni-odori-quali-attivita.html
13
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2015/10/cassazione-ribadiscegli-odori-si.html
14
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2017/09/cassazione-la-salute-si-tutela-non-solo.html
15
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2019/01/le-emissioni-odorigene-sono_23.html#more
16
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2018/03/nuova-legge-sulle-emissioni-odorigene.html#more
17
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
18
http://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/08/come-applicare-la-normativa.html#more
19
“1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del
Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA
e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all'applicazione del presente decreto, e, su
indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, nonché, su indicazione della
17
legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (20), può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal
presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità
previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del
Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni
odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di
monitoraggio e di determinazione degli impatti.”
CONTENUTO DEL DECRETO
Al Decreto sono stati allegati:
Allegato A.1 Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione (21)
Allegato A.2 Campionamento olfattometrico (22)
Allegato A.3 Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo (23)
Allegato A.4 Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene (24)
Allegato A.5 metodologie senso-strumentali per analizzare il disagio olfattivo (25)
COMPOSIZIONE CHIMICA SOSTANZE ODORIGENE
Di particolare interesse, visto che nei procedimenti di autorizzazione e controllo il tema viene
spesso sottovalutato, è il contenuto dell’allegato A.4 che fornisce indirizzi per la caratterizzazione
chimica delle emissioni odorigene.
La caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene risulta particolarmente utile nei seguenti
casi:
• individuazione di molecole traccianti delle emissioni per l’identificazione delle sorgenti
responsabili di un inquinamento odorigeno mediante analisi delle immissioni sul territorio;
• indagine sulle proprietà tossicologiche di un’emissione odorigena contenente anche sostanze
irritanti, tossiche o nocive, al fine di stimare il rischio di esposizione per il panel di annusatori o per
la popolazione (sulla base della concentrazione degli inquinanti in ricaduta ricavate mediante
studio modellistico di dispersione);
• verifica delle previsioni di un modello di dispersione dell’odore, mediante analisi delle ricadute
sui ricettori di composti emessi dalle sorgenti, qualora tali sostanze siano tecnicamente rilevabili,
tenendo conto dell’eventuale sovrapposizione delle ricadute causata dalla presenza di più
insediamenti che emettono le medesime sostanze ed eseguendo un’attenta valutazione del fondo
ambientale;
• identificazione delle sostanze odorigene più importanti di un’emissione per predisporre adeguati
sistemi di abbattimento e per valutarne l’efficacia
Regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti
per lo scambio di dati e di informazioni.”
20
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;155~art20
21
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/decr_emiss_odorigene_all1.pdf
22
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/decr_emiss_odorigene_all2.pdf
23
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/decr_emiss_odorigene_all3.pdf
24
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/decr_emiss_odorigene_all4.pdf
25
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/decr_emiss_odorigene_all5.pdf
18
INDIRIZZI OPERATIVI ATTUAZIONE ARTICOLO 272-BIS
Infine, ci sono gli indirizzi operativi per applicare l’articolo 272-bis (26).
A quali procedimenti sono applicabili gli Indirizzi
Nelle premesse gli “Indirizzi” dichiarano che il documento può in tutti i casi costituire un
riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità tecnico/amministrativa dei processi istruttori
e decisionali che le autorità devono oggi realizzare in materia. Per gli stessi motivi, il documento
non può in alcun modo interferire, considerata la propria natura, con l’applicazione delle
normative regionali oggi vigenti in materia che assicurino, anche attraverso distinte modalità, un
equiparabile livello di tutela in materia di emissioni odorigene.
Gli “Indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs
152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o
regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria
autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale - AIA (l’articolo 29-
bis prevede che le condizioni dell’AIA sono definite avendo a riferimento i Bref e le BAT Conclusion
di settore e l’articolo 29-sexies, comma 4ter, prevede che l’AIA può fissare valori di emissione più
rigorosi di quelli associati alle BAT-AEL quando lo richiede la normativa vigente nel territorio in cui
è localizzata l’installazione)
La disciplina delle emissioni odorigene, prevista dall’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006,
rappresenta infatti un livello di tutela ambientale non derogabile in peius che deve essere
assicurato dall’istruttoria AIA ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 4ter, di tale decreto (i valori di
emissione2 stabiliti dall’AIA devono permettere il rispetto della normativa vigente nel territorio in
cui è localizzata l’installazione, vale a dire la normativa statale o regionale di settore).
Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita 3
nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e
nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata
per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti. Più in
generale, possono rappresentare un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o di
autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria sia
legittimata a mutuare criteri e parametri di valutazione dalle normative di settore (come avviene
per la procedura di screening, per la procedura di VIA, ecc.).
Efficacia giuridica degli Indirizzi
Intanto a premessa occorre ricordare che con il Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n.102 le
emissioni odorigene sono entrate pienamente nelle definizioni del DLgs 152/2006 articolo 268: “f-
bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;”.
In questo modo se fino a questa ultima norma, molto dipendeva dalle interpretazioni della
giurisprudenza oppure dalla discrezionalità delle Regioni Province nell’applicare l’articolo 272-bis
ora non ci sono più scuse!
Le emissioni odorigene sono inquinamento atmosferico per legge e vanno sempre disciplinate in
qualsiasi autorizzazione su emissioni aereiformi e non farlo può comportare un comportamento
omissivo da parte della Pubblica Amministrazione competente. Non solo ma una volta disciplinate
26
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/decr_emiss_odorigene_indirizzi.pdf
19
dette emissioni se le prescrizioni sono violate le autorità competenti devono attivarsi per farle
rispettare senza scuse come “la difficoltà di misurare gli odori o stabilire limiti agli odorigeni”
Ovviamente gli Indirizzi rendono ancora più operativa la normativa nazionale sopra citata.
Gli Indirizzi infatti affermano a pagina 3 che sulla base di detta normativa (272-bis e 268 DLgs
152/2006) si possono individuare i seguenti principi:
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, conseguentemente, l’AUA sono legittimate, in caso
di impianti e attività aventi potenziale impatto odorigeno, a regolamentare le emissioni odorigene,
- le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le domande di AUA per gli stabilimenti
in cui sono presenti impianti/attività aventi potenziale impatto odorigeno devono pertanto
contenere una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al
riguardo.
IMPIANTI E ATTIVITÀ AVENTI UN POTENZIALE IMPATTO ODORIGENO
1. Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati
2. Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi
potenziale impatto odorigeno
3. Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
4. Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale
5. Lavorazione materie plastiche
6. Fonderie e produzione di anime per fonderia
7. Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti
8. Produzione di pitture e vernici
9. Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 275 del Dlgs 152/2006 con
consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t.
10. Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle
emissioni o soggetti ad AIA
11. Allevamenti larve di mosca carnaria o simili
12. Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici
(come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione,
idrolizzazione, macinazione, ecc.)
13. Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, ecc.)
14. Linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti di depurazione delle acque
con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti
15. Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione
16. Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall’autorità regionale in relazione alla
capacità di produrre emissioni odorigene
17. Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati
18. Concerie Industrie petrolifere
19. Industrie farmaceutiche e cosmetiche
20. Industrie alimentari
21. Sansifici Impianti di produzione della carta
22. Impianti orafi
23. Mangimifici produzione di pet food
24. Impianti dell’industria geotermica
20
Altri impianti e attività non compresi nel suddetto elenco possono rientrare nella applicazione
degli “Indirizzi” sulla base di valutazioni svolte caso per caso dalle autorità competenti, in alcune
situazioni individuate nelle pagine che seguono.
QUALE ISTRUTTORIA AUTORIZZATIVA PER LE EMISSIONI ODORIGENE
Gli “Indirizzi” distinguono istruttorie estese o semplificate oppure una semplice relazione di
ricognizione del proponente
Criteri per scegliere tra la procedura estesa o semplificata
Per le fasi dell’iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni
odorigene l’adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con
una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria. Tali fasi comprendono:
a) le autorizzazioni degli stabilimenti nuovi contenenti impianti o attività aventi un potenziale
impatto odorigeno,
b) i rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti (contenenti o meno impianti o attività
aventi un potenziale impatto odorigeno) in caso di modifiche peggiorative delle emissioni
odorigene oppure in presenza di pregresse segnalazioni.
Nel caso in cui ricorrano le fasi di cui alle lettere a) e b) al fine di scegliere, tra la procedura estesa
e la procedura semplificata, quella più opportuna, le autorità regionali possono, in generale e
ferma restando la possibilità di valutazioni più puntali, tenere conto dei seguenti elementi di
valutazione:
- il tipo di procedura autorizzativa richiesta in relazione alle emissioni in atmosfera (per esempio, la
circostanza che lo stabilimento sia soggetto anche a procedure come lo screening e la VIA è
fortemente indicativa dell’esigenza di applicare la procedura estesa in sede di autorizzazione); per
gli stessi motivi, l’istruttoria dell’AIA (in cui i presenti “Indirizzi” trovano applicazione in via
indiretta) implica generalmente l’utilizzo dei criteri della procedura estesa;
- per gli stabilimenti nuovi, la disponibilità di esperienze consolidate, di dati di bibliografia, ecc.,
che evidenzino le possibili problematiche di molestie olfattive connesse all’esercizio;
- per gli stabilimenti esistenti, la sussistenza di pregresse segnalazioni relative a molestie olfattive
per presenza di altri stabilimenti nell’area (cumulo d’impatto);
- il contesto territoriale urbanistico (presenza di altre attività odorigene) e la localizzazione dello
stabilimento (zona residenziale, industriale, ecc.);
- la disponibilità di linee guida settoriali per il contenimento delle emissioni odorigene e/o, per le
installazioni soggette ad AIA, di disposizioni specifiche nelle BAT Conclusion;
- la sussistenza di pregresse valutazioni di tipo sito specifico o ulteriori evidenze oggettive (o dati di
letteratura tecnico-scientifica) riferite a casi analoghi
Le due fasi estesa e semplificata sono descritte negli “Indirizzi”:
da pagina 8 a pagina 12: procedura estesa
da pagina 12 a pagina 13: procedura semplificata
Quando applicare la procedura con relazione di ricognizione
Per altre fasi dell’iter autorizzativo (i rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti
contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, in assenza di modifiche
21
peggiorative delle emissioni odorigene e di pregresse segnalazioni (27) l’adempimento del gestore
potrebbe limitarsi alla presentazione, in sede di domanda autorizzativa, di una relazione di
ricognizione contenente, anche in termini esclusivamente ricognitivi di quanto in essere, la
schematica descrizione e valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali
interventi realizzati al riguardo, fermo restando, come logico, il potere dell’autorità competente di
richiedere approfondimenti e verifiche per tutti gli eventuali aspetti da chiarire. Tale procedura ha
una funzione cautelativa e può, pertanto, riferirsi ai soli rinnovi autorizzativi degli stabilimenti
esistenti in cui sono già presenti, al momento della domanda di rinnovo, impianti o attività aventi
potenziale impatto odorigeno, senza interessare i rinnovi autorizzativi di stabilimenti esistenti in
cui non sono presenti impianti o attività aventi potenziale impatto odorigeno.
PROCEDURA PER CASI CRITICI
Una speciale procedura può essere infine individuata in relazione agli stabilimenti esistenti (sia
quelli in cui sono presenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, sia quelli in
cui non sono presenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno) 18 per i quali
emergano, nell’esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.)
PROCEDURA PER IMPIANTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI PER CATEGORIE GENERALI O
CHE NON HANNO BISOGNO DI AUTORIZZAZIONE
Le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 agli impianti e alle attività a cui
si estendono i regimi autorizzativi in deroga sono, come logico, limitate dall’impossibilità di
svolgere una specifica istruttoria autorizzativa. In particolare:
- in caso di impianti e attività soggetti alle autorizzazioni generali (articolo 272, commi 2 ss., del
Dlgs 152/2006), si possono definire due ipotesi di applicazione. In primo luogo, ai sensi
dell’articolo 272, comma 3, l’autorità competente può respingere l’adesione all’autorizzazione
generale nel caso in cui si possano individuare, alla luce del tipo di impianto/attività e del tipo di
zona e di ricettori, situazioni di rischio per la salute o esigenze di particolare tutela ambientale
della zona in relazione alle emissioni odorigene. In secondo luogo, in una prospettiva futura, le
autorità competenti potranno, anche alla luce dell’esperienza che sarà maturata nelle
autorizzazioni ordinarie, avviare un processo di aggiornamento delle autorizzazioni generali con
l’introduzione delle prescrizioni specificamente riferite alle emissioni odorigene.
- in caso di impianti e attività esclusi dall’autorizzazione (articolo 272, comma 1, del Dlgs
152/2006), la possibilità di intervenire sulle emissioni odorigene si attua attraverso iniziative di
natura regolatoria come la disciplina prevista dall’articolo 271, comma 3, (che permette di
adottare prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio, per tutte le
emissioni, incluse come logico quelle odorigene, di tali impianti/attività) ed attraverso i relativi
controlli.
CONTROLLO EMISSIONI ODORIGENE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Gli “Indirizzi” infine sottolineano come un’importate modalità di applicazione dell’articolo 272-bis
del Dlgs 152/2006 è infine rappresentata, sotto un’altra visuale, dalla necessità di una sinergia con
la pianificazione urbanistico/territoriale. Appare utile, in tale quadro, che le competenti autorità
territoriali possano assicurare, a livello locale, un efficace coordinamento con le norme e
27
Si considerano sia i rinnovi effettuati alla scadenza dell’autorizzazione, sia quelli effettuati in occasione di modifiche
non peggiorative delle emissioni odorigene
22
procedure relative alle emissioni odorigene e quelle relative alla pianificazione
territoriale/urbanistica. È inoltre utile che, in sede di formazione degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, le amministrazioni procedenti tengano conto della presenza di sorgenti
odorigene significative garantendo la coerenza delle previsioni dei piani con le finalità degli
“Indirizzi”.
TESTO DECRETO DIRETTORIALE 28/6/2023:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/decr_e
miss_odorigene.pdf
Caratteri legno lamellare in forma di cippato e condizioni di utilizzo (Normativa
Nazionale)
Il Decreto Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica del 8 maggio 2023 n° 90 ha modificato
l’allegato della Parte V al DLgs 152/2006 relativa Caratteristiche delle biomasse combustibili e
relative condizioni di utilizzo.
In particolare, il Decreto all’elenco dei combustibili a biomasse a cui si applica la disciplina delle
emissioni da impianti industriali di cui al titolo I Parte V del Dlgs 152/2006 anche: i residui di legno
derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati,
legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso in cui siano rispettate
tutte le seguenti condizioni:
1) il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all'incollatura, trattamenti diversi da
quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa,
non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
3) i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche indicate nella apposita
tabella riportata dal nuovo Decreto.
TESTO DECRETO 90 /2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-07-17&atto.codiceRedazionale=23G00098&elenco30giorni=false
23
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI
Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle
amministrazioni statali (Normativa Nazionale)
L’articolo 41 del Codice dei Beni Culturali (28) prevede che gli organi giudiziari e amministrativi
dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti
relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la
consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita
della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che
cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.
Il comma 4-bis articolo 1 della legge 112/2023 esclude dal suddetto obbligo l’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale (29), per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle
sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio
cibernetico.
TESTO LEGGE 112/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-08-16&atto.codiceRedazionale=23A04580&elenco30giorni=false
Gestione beni demanio marittimo e vincolo paesaggistico (Giurisprudenza
Costituzionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 147 del 18 luglio 2023 ha dichiarato la incostituzionalità
di una norma della Regione Sicilia che prevedeva di potere realizzate entro 150 metri dalla battigia
quelle opere che, pur non previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM),
siano realizzate «nell'ambito di stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati».
Secondo la sentenza dall’esame della suddetta normativa regionale si ricava che:
i) il legislatore siciliano ha previsto un divieto di costruzione entro i 150 metri dalla battigia (art.
15, lettera a, della legge reg. Siciliana n. 78 del 1976);
ii) in deroga a detto divieto, entro i 150 metri dalla battigia sono consentite opere e impianti
destinati alla diretta fruizione del mare (ancora art. 15, lettera a, della legge reg. Siciliana n. 78 del
1976);
iii) sono considerate opere destinate alla diretta fruizione del mare quelle connesse all'esercizio
delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2005 (art. 1, comma 4,
della medesima legge reg. Siciliana n. 15 del 2005) purché:
iv) tali opere siano previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime o, in base alle parole
aggiunte dalla disposizione impugnata, siano realizzate negli stabilimenti balneari autorizzati su
terreni privati.
Con la disposizione impugnata, pertanto, il legislatore siciliano, come correttamente rileva il
Presidente del Consiglio dei ministri, consente la costruzione di opere entro i 150 metri dalla
battigia, se connesse all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n.
15 del 2005, anche laddove non siano previste dai PUDM e purché siano realizzate in stabilimenti
balneari autorizzati su terreni privati.
28
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
29
https://www.acn.gov.it/
24
5.3.- Ciò premesso, la questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all'art. 14
dello statuto speciale è fondata, in quanto la disposizione impugnata viola il principio della
necessaria pianificazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico, che è norma fondamentale di
riforma economico-sociale.
I PUDM - la cui adozione è imposta alle regioni dall'art. 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400
(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime),
convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 - sono «strumenti settoriali
"destinat[i] ad assolvere, nella prospettiva della migliore gestione del demanio marittimo
d'interesse turistico-ricreativo, ad una funzione schiettamente programmatoria" delle concessioni
demaniali, al fine di "rendere compatibile l'offerta dei servizi turistici con le esigenze della
salvaguardia e della valorizzazione di tutte le componenti ambientali dei siti costieri, onde
consentirne uno sfruttamento equilibrato ed ecosostenibile" (Consiglio di Stato, sezione quinta,
sentenza 21 giugno 2005, n. 3267)» (sentenza n. 108 del 2022). In tal modo, essi svolgono
«un'essenziale funzione non solo di regolamentazione della concorrenza e della gestione
economica del litorale marino, ma anche di tutela dell'ambiente e del paesaggio, garantendone tra
l'altro la fruizione comune anche al di fuori degli stabilimenti balneari» (ancora sentenza n. 108 del
2022).
La disposizione impugnata si fonda su un duplice presupposto, uno esplicito e uno implicito: in
base a quello esplicito, non deve essere stato ancora adottato un PUDM relativo al territorio
comunale interessato; in base a quello implicito, in relazione a tale territorio comunale non deve
ancora essere stato adottato un piano paesaggistico ex artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali,
poiché ovviamente, ove così fosse, ogni attività che si volesse realizzare sui beni
paesaggisticamente vincolati sarebbe condizionata da detto piano. Al sussistere di entrambe le
condizioni - assenza tanto di PUDM quanto di piano paesaggistico - la previsione regionale
consente che le opere connesse all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge reg.
Siciliana n. 15 del 2005 possano essere realizzate negli stabilimenti balneari autorizzati su terreni
privati anche entro i 150 metri dalla battigia e, dunque, sui litorali marini, che sono beni
paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a), cod. beni culturali.
Non rileva, al riguardo, la circostanza per cui - trattandosi di luoghi paesaggisticamente vincolati -
sarebbe comunque necessario, per ogni opera, ottenere anche l'autorizzazione paesaggistica, oltre
al provvedimento edilizio abilitativo. A ledere il principio di cui alla normativa statale è la
circostanza che la previsione legislativa regionale, consentendo la realizzazione di opere lungo la
costa siciliana entro i 150 metri dalla battigia, possa determinare «il consolidamento di situazioni
tali da ostacolare il compiuto sviluppo della pianificazione paesaggistica» (sentenza n. 187 del
2022), che questa Corte ha costantemente affermato essere «valore imprescindibile [...]
espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme di tutela, conservazione e
trasformazione del territorio» (da ultimo, sentenze n. 221 e n. 192 del 2022).
La disposizione impugnata consente dunque, seppur al ricorrere di talune condizioni ed entro
specifiche parti di territorio, il consumo delle fasce costiere, paesaggisticamente vincolate, con
interventi parcellizzati, senza quella «visione d'insieme delle aree da tutelare e dei contesti in cui
le medesime sono inserite» (sentenza n. 187 del 2022) che richiede la tutela del paesaggio e
dell'ambiente di cui all'art. 9 Cost.
TESTO SENTENZA 147/2023:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/410
25
Principio di co-pianificazione in materia paesaggistica (Giurisprudenza Costituzionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 163 del 27 luglio 2023 ha dichiarato la incostituzionalità
di norma regionale ribadendo i seguenti principi.
Il sistema di pianificazione paesaggistica, come delineato dal codice di settore, costituisce
«attuazione dell’art. 9, secondo comma, Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio
respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti (da ultimo, sentenze n. 187, n. 45 e n.
24 del 2022, n. 219 e n. 74 del 2021)» (sentenza n. 229 del 2022). L’impronta unitaria della
pianificazione paesaggistica assurge, dunque, a valore imprescindibile, non derogabile dal
legislatore regionale (ex plurimis, sentenze n. 187, n. 45 del 2022, n. 74 del 2021 e n. 240 del
2020), ed è espressione delle scelte del legislatore nazionale, dotato in materia di competenza
legislativa esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Come pure chiarito da questa Corte, la «tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene
complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed
assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla tutela degli
altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo
del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (sentenza n. 367 del 2007),
rimanendo comunque salva la facoltà delle regioni «di adottare norme di tutela ambientale più
elevate nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con
quella dell’ambiente» (sentenze n. 272 e n. 12 del 2009).
Coglie, pertanto nel segno la censura che lamenta la violazione del principio della co-pianificazione
paesaggistica, come codificato nelle norme nazionali di settore richiamate dal ricorso, che
costituiscono espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema. La previsione impugnata, infatti, protrae nel tempo la possibilità,
già eccezionale e transitoria, di realizzare modifiche all’aspetto esteriore degli edifici, anche nei
territori che risultino assoggettati a tutela paesaggistica (sulla base di vigenti prescrizioni
ministeriali); e ciò stabilisce prescindendo, in modo esplicito, dal necessario percorso condiviso
con lo Stato, finalizzato a confluire nel piano paesaggistico. Essa si pone, pertanto, al di fuori di
qualsiasi schema di cooperazione o di collaborazione con l’autorità statale competente, pur con
riferimento a beni il cui rilievo paesaggistico risulti attestato da apposito provvedimento
ministeriale e che, come tali, richiedono la pianificazione congiunta ai sensi degli artt. 135, comma
1, e 143, comma 1, cod. beni culturali.
Siffatta previsione, come ulteriormente riferito nel ricorso, è stata introdotta dal legislatore
molisano dopo che la stessa Regione si era formalmente impegnata con il Ministero (come risulta
dalla nota prot. n. 104241, del 23 giugno 2021, che il ricorrente ha depositato), ad introdurre
modifiche legislative che avrebbero dovuto essere di opposto tenore, in quanto dirette a
contenere – e non a ulteriormente aggravare – la deroga al principio di pianificazione congiunta
che era stata introdotta con la legge reg. Molise n. 1 del 2021. A fronte di simile impegno, peraltro,
il ricorrente riferisce di non aver provveduto a impugnare la predetta legge regionale del 2021
proprio in un’ottica di collaborazione istituzionale.
TESTO SENTENZA:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2023&numero=163
26
CACCIA TUTELA FAUNA
Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica (Normativa
Nazionale)
Il Decreto Ministero Ambiente del 13 giugno 2023 da attuazione a quanto previsto comma 448
articolo 1 della legge 197/2022 (30) che aveva appositamente modificato la legge quadro sulla
caccia, quindi approva il Piano allegato al Decreto stesso.
È compito delle Regioni attuare il Piano a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quindi dal 1 luglio 2023.
TESTO PIANO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-07-01&atto.codiceRedazionale=23A03780&elenco30giorni=false
30
Per una analisi della norma vedi News/Ambiente Gennaio 2023 pagina 16
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
27
ECOCERTIFICAZIONI
Riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come
conformi al sistema EMAS (Normativa Comunitaria)
Decisione di Esecuzione (UE) 2023/1533 della Commissione del 24 luglio 2023 sul riconoscimento
dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi ai corrispondenti requisiti
del sistema di ecogestione e audit (EMAS).
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento Emas (31): “1. Gli Stati membri possono
presentare, per iscritto, alla Commissione una richiesta di riconoscimento di sistemi di gestione
ambientale esistenti, o di una parte di essi, che hanno ottenuto, secondo opportune procedure di
certificazione riconosciute a livello nazionale o regionale, la certificazione, come conformi a
corrispondenti requisiti del presente regolamento”.
Il 9 maggio 2022 l’Austria ha inviato alla Commissione una richiesta scritta di riconoscimento del
sistema di gestione ambientale ECOPROFIT.
La Commissione ha valutato la conformità di detto sistema con quello EMAS in relazione:
i) l’impegno dell’alta dirigenza;
ii) l’esame della direzione;
iii) la definizione di un’analisi ambientale;
iv) la definizione di una politica ambientale;
v) la garanzia del rispetto degli obblighi normativi;
vi) gli obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare il miglioramento continuo;
vii) la struttura organizzativa (ruoli e responsabilità), la formazione e la partecipazione del
personale;
viii) i requisiti in materia di documentazione;
ix) il controllo operativo;
x) la preparazione e la risposta alle emergenze;
xi) l’audit interno e le azioni correttive;
xii) la comunicazione (interna ed esterna);
xiii) i requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione.
TESTO DECISIONE 2023/1533:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023D1533
31
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:IT:PDF
28
EFFETTO SERRA
Modelli per definire scenari da mutamenti climatici in Italia (Documentazione
Internazionale)
Pubblicato studio di esperti italiani dove si analizzano modelli climatici regionali che si dimostrano
strumenti promettenti per rappresentare le caratteristiche delle precipitazioni orarie (cioè ciclo
diurno, struttura spaziale, distribuzione dell'intensità ed estremi) e la loro sensibilità ai
cambiamenti climatici. Inoltre, il miglioramento della risoluzione spaziale consente il rilevamento
di eterogeneità superficiali (ad esempio montagne, regioni costiere e aree urbane) e la
simulazione dei feedback terra-atmosfera necessari per preservare/amplificare altri estremi come
siccità o ondate di calore estive. Questi miglioramenti possono anche dipendere da altre variabili
(ad esempio i flussi di energia, come il calore latente e sensibile e l'umidità del suolo) rilevanti per
diverse applicazioni.
LINK ALLO STUDIO:
https://www.nature.com/articles/s41597-023-02144-9
Prospettiva nuova sul nesso tra clima e sicurezza (Documentazione Comunitaria)
Comunicazione della Commissione UE (Alto Rappresentante UE Affari Esteri e Sicurezza) del 26
giugno 2023 al Parlamento Europeo e al Consiglio su “Una prospettiva nuova sul nesso tra clima e
sicurezza: parare l'impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulla pace, la
sicurezza e la difesa”.
Secondo l’introduzione alla Comunicazione l'espressione nesso tra clima e sicurezza usata nel
presente documento si riferisce agli effetti dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale,
inclusi la perdita di biodiversità e l'inquinamento, sulla pace, la sicurezza e la difesa.
Gli elementi che emergono dalla comunicazione in sintesi sono:
1.la criminalità ambientale organizzata è il quarto settore della criminalità mondiale
2. necessità di creare un polo integrato di informazioni su sicurezza e ambiente finalizzato ad
analizzare annualmente, tra l’altro, le tendenze alla competizione per le risorse naturali
3. necessità di ampliare l’indice di rischio globale dei conflitti dovuto allo scontro per il
superamento della dipendenza dai combustibili fossili al fine di migliorare la capacità di
prevenzione dei conflitti
4. Il processo decisionale relativo ai mandati della PSDC (Politica di sicurezza e difesa comune della
UE) dovrebbe tenere conto delle nuove analisi annuali delle tendenze sul clima, l'ambiente e la
sicurezza
5. costituire gradualmente un gruppo di esperti (certificati) che, oltre al lavoro svolto presso i
ministeri nazionali, potrebbero essere messi a disposizione dagli Stati membri nell'ambito di
missioni/operazioni della PSDC.
6. istituire un apposito centro di competenza a guida UE sui cambiamenti climatici, la sicurezza e la
difesa, al fine di migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti
tra le forze armate degli Stati membri
7. sviluppare soluzioni orientate alla difesa destinate a sostenere la ricerca e lo sviluppo di
tecnologie e prodotti per la difesa dedicati al clima e alla gestione ed efficienza energetica,
8. incrementare tra UE e Nato un coordinamento più intenso con la possibilità di cooperare in
modo concreto su determinati filoni di lavoro, quali l'analisi dei dati e l'allarme rapido, la
formazione e la sensibilizzazione, il rafforzamento della resilienza e lo sviluppo delle capacità
29
(anche relativamente all'efficienza energetica e alla transizione energetica), che offrono spazi
concreti di cooperazione.
LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA AMBIENTALE
L'instabilità e la penuria di risorse indotte dal clima e dall'ambiente possono essere
strumentalizzate attivamente da gruppi armati, reti della criminalità organizzata, regimi corrotti o
autoritari e altri soggetti, anche attraverso la criminalità ambientale. Quest'ultima è ormai il
quarto settore della criminalità mondiale per dimensioni ed è in continua espansione, accelerando
ulteriormente la crisi ambientale, anche a causa dello sfruttamento non sostenibile delle risorse
naturali come confermato dalla Relazione 2021 sulla criminalità ambientale di Eurojust (32).
Le sfide poste dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale in termini di sicurezza e difesa
sono quindi diventate più urgenti, impegnative e complesse, constatazione sottolineata
costantemente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e in
molteplici altri rapporti o studi. Le organizzazioni partner, come le Nazioni Unite e la NATO, e i
partner bilaterali stanno integrando questi rischi nella pianificazione politica. Come indicato nelle
conclusioni del Consiglio sulla diplomazia climatica ed energetica (33), adottate nel marzo 2023, è
necessario che l'Unione integri meglio il nesso tra clima, pace e sicurezza nella propria politica
esterna, politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) compresa, così come nella cooperazione e
nei partenariati internazionali. Gli Stati membri svolgono un ruolo essenziale per portare avanti
quest'impegno.
RENDERE LA PIANIFICAZIONE, IL PROCESSO DECISIONALE E L'ATTUAZIONE SU CLIMA E AMBIENTE
PIÙ INFORMATI
il Centro satellitare dell'Unione europea (SatCen - 34) esaminerà la possibilità di sviluppare un polo
di conoscenze integrato. Il polo di dati e analisi sulla sicurezza climatica e ambientale, che sarà
creato all'interno del SatCen, si baserà su esperienze pregresse e iniziative esistenti e costituirà
una risorsa per valutare i rischi per la sicurezza legati al clima.
Per agevolare l'inclusione del nesso tra clima e sicurezza nelle discussioni e nel processo
decisionale a livello politico e strategico, i servizi della Commissione e il servizio europeo per
l'azione esterna (SEAE) cominceranno a effettuare ogni anno un'analisi globale annuale delle
tendenze che contempli, tra le altre cose, l'effetto dei cambiamenti climatici e del degrado
ambientale sui conflitti, sui fenomeni di sfollamento e sui movimenti migratori, oltre che sulla
competizione per le risorse naturali.
L'indice di rischio globale dei conflitti (35) verrà ampliato al fine di esaminare, oltre all'effetto
generato dalla siccità, anche quello dovuto, ad esempio, all'aumento dei fenomeni di migrazione e
sfollamento, di analizzare gli effetti indiretti dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale,
ad esempio sui prezzi delle materie prime quali alimenti, gas e petrolio, e di valutare le
implicazioni geopolitiche e di sicurezza derivanti da una minore dipendenza dai combustibili fossili.
32
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/report_environmental_crime.pdf
33
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7248-2023-INIT/it/pdf
34
https://www.satcen.europa.eu/
35
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/initiatives-services/global-conflict-risk-index#documents/1059/list
30
Per migliorare le capacità di allarme rapido e anticipazione dell'UE sarà elaborato un modello
dinamico di valutazione del rischio di conflitti a breve termine e subnazionali che presti particolare
attenzione alle variabili legate all'ambiente e al clima.
METTERE IN PRATICA IL NESSO TRA CLIMA E SICUREZZA NELL'AZIONE ESTERNA DELL'UE
Le politiche e le pratiche in materia di clima e ambiente dovrebbero tenere sempre più conto delle
situazioni di conflitto e, nel contempo, le considerazioni relative al clima e all'ambiente
dovrebbero continuare a essere integrate nei processi di consolidamento della pace, di
stabilizzazione, di gestione delle crisi e di ripresa post-conflitto promossi dall'UE.
Nella bussola strategica è stato fissato l'obiettivo di prevedere entro il 2025 in tutte le missioni e le
operazioni militari e civili la presenza di un consulente ambientale e l'obbligo per la missione o
operazione di riferire in merito alla propria impronta ambientale. Con il patto sulla dimensione
civile della PSDC (36) gli Stati membri si sono impegnati a integrare nelle attività esterne delle
missioni sforzi volti ad affrontare le sfide in materia di sicurezza legate ai cambiamenti climatici e
al degrado allo sfruttamento dell'ambiente.
Il processo decisionale relativo ai mandati della PSDC (Politica di sicurezza e difesa comune della
UE) dovrebbe tenere conto delle nuove analisi annuali delle tendenze sul clima, l'ambiente e la
sicurezza e di altre fonti analitiche nella pianificazione e nel riesame periodico dei mandati delle
missioni, promuovendo nel contempo l'integrazione degli insegnamenti tratti nell'ambito dei
diversi filoni di lavoro. È opportuno riflettere sulle esperienze maturate dai partner che operano
nello stesso contesto, in particolare nell'ambito dell'ONU42, anche al fine di individuare i possibili
settori di maggiore cooperazione.
GARANTIRE UNA SICUREZZA E UNA DIFESA EUROPEE SOSTENIBILI E RESILIENTI AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI
Sarà istituita una piattaforma dell'UE per la formazione in materia di clima, sicurezza e difesa nel
quadro dell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa, il cui obiettivo sarà quello di sviluppare
le competenze richieste a livello dell'UE e a livello nazionale, formando ad esempio esperti di
diritto e criminalità ambientale, ingegneri ambientali e specialisti dell'analisi dei rischi per la
sicurezza legati al clima. Ciò consentirà inoltre all'UE di costituire gradualmente un gruppo di
esperti (certificati) che, oltre al lavoro svolto presso i ministeri nazionali, potrebbero essere messi
a disposizione dagli Stati membri nell'ambito di missioni/operazioni della PSDC.
La rete dell'UE per il clima e la difesa, costituita da esperti dei ministeri della difesa degli Stati
membri e istituita nella scia della bussola strategica su iniziativa del SEAE e dell'AED, si è rivelata
uno strumento utile per promuovere la cooperazione, il coordinamento e lo scambio di migliori
pratiche in tale ambito. La rete, copresieduta dal SEAE e dall'AED, ha elaborato e concordato un
modello indicativo cui gli Stati membri sono tenuti a riferirsi per l'elaborazione delle strategie
nazionali volte a preparare le forze armate ai cambiamenti climatici.
36
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9588-2023-INIT/it/pdf
31
I competenti servizi della Commissione, il SEAE (37) e l'AED (38) istituiranno un nuovo meccanismo
di sostegno per il clima e la difesa, che consentirà di collaborare con gli Stati membri per
individuare carenze e possibilità di collaborazione in settori quali lo sviluppo delle capacità, la
condivisione o la conduzione di studi e ricerche, la definizione di norme verdi, la raccolta di dati,
l'elaborazione di metodologie o concetti tecnici, l'incremento degli incentivi e la promozione di
progetti collaborativi. In quest'ottica la Commissione e l'alto rappresentante prenderanno in
considerazione, in stretta consultazione con l'AED e con un approccio graduale, la possibilità di
istituire un apposito centro di competenza a guida UE sui cambiamenti climatici, la sicurezza e la
difesa, al fine di migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti
tra le forze armate degli Stati membri, anche, ove opportuno, per il tramite della Banca europea
per gli investimenti.
STRUMENTI E POLITICHE DELL'UE CHE COSTITUISCONO UNA BASE SOLIDA PER ULTERIORI
INTERVENTI
Nel 2021 sono stati avviati tre progetti nell'ambito del Fondo europeo per la difesa (FED) con
l'obiettivo di sviluppare soluzioni orientate alla difesa destinate a sostenere la ricerca e lo sviluppo
di tecnologie e prodotti per la difesa dedicati al clima e alla gestione ed efficienza energetica,
dotati di un bilancio pari a 84 milioni di EUR.
Il piano d'azione sulla mobilità militare 2.0 (39) ha inserito la sostenibilità e l'efficienza energetica
tra gli obiettivi di fondo per lo sviluppo delle capacità e delle infrastrutture di trasporto a duplice
uso del futuro, tra cui l'infrastruttura della catena di approvvigionamento dei carburanti per gli
spostamenti ingenti delle forze militari e del relativo equipaggiamento (40).
Gli Stati membri affrontano le questioni legate all'efficienza energetica, alla circolarità e alla
resilienza energetica nel settore della difesa mediante attività finanziate dalla Commissione sotto
l'egida dell'Agenzia europea per la difesa, come ad esempio il forum consultivo sull'energia
sostenibile nel settore della difesa e della sicurezza (CF SEDSS)54, il forum di incubazione
sull'economia circolare nella difesa europea55 e l'iniziativa "Symbiosis" (energia rinnovabile
offshore nel settore della difesa - 41) il gruppo dell'AED sulla tecnologia per le capacità che si
occupa di energia e ambiente individua le lacune tecnologiche e propone progetti collaborativi
(42).
37
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-
bodies/european-external-action-service-eeas_it
38
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-
bodies/european-defence-agency-eda_it
39
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52022JC0048
40
Ciò è in linea con la politica riguardante la rete TEN-T, che mira a ridurre l'impronta di carbonio nel settore dei
trasporti e gli effetti prodotti dai cambiamenti climatici, mentre il nuovo regolamento sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi fissa obiettivi di diffusione obbligatori per l'infrastruttura di ricarica
elettrica e di rifornimento di idrogeno
41
Iniziativa finanziata dalla Commissione e gestita dall'AED dedicata all'ideazione di progetti ispirati ai principi della
circolarità nei settori relativi alle materie prime critiche, alla produzione additiva, ai materiali per i tessuti, alla
progettazione ecocompatibile, agli appalti verdi, alla banca dati SCIP nell'ambito della direttiva quadro sui rifiuti,
all'utilizzo del sistema EMAS nelle zone militari e alla gestione dei pezzi di ricambio. Un gruppo di progetti specifici
verte sulle materie prime critiche pertinenti al settore della difesa dell'UE, quali il titanio, il tungsteno, l'antimonio,
anche al fine di promuoverne la circolarità in diverse sezioni della catena di approvvigionamento.
42
Ad esempio il nuovo progetto "E+ZERO" che mira a proporre e dimostrare la realizzazione di un campo modulare
che può essere dispiegato rapidamente, caratterizzato da un bilancio energetico positivo e da tecnologie avanzate di
gestione e depurazione delle acque ed esente da emissioni di gas a effetto serra.
32
I progetti collaborativi nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) riguardano
le sfide relative ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale, in particolare i progetti
"Funzione operativa energia" (43) e "Addestramento per elicotteri ad alta temperatura e ad alta
quota".
COOPERAZIONE UE NATO
La dichiarazione comune sulla cooperazione UE-NATO66 del gennaio 2023 ha sottolineato la
necessità di parare insieme le implicazioni dei cambiamenti cimatici per la sicurezza. Entrambe le
organizzazioni hanno compiuto progressi significativi nel sostenere l'adattamento delle forze
armate dei membri agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale e nel
ridurre tale impatto negativo mediante misure di mitigazione. Pertanto, è necessario che vi sia un
coordinamento più intenso e la possibilità di cooperare in modo concreto su determinati filoni di
lavoro, quali l'analisi dei dati e l'allarme rapido, la formazione e la sensibilizzazione, il
rafforzamento della resilienza e lo sviluppo delle capacità (anche relativamente all'efficienza
energetica e alla transizione energetica), che offrono spazi concreti di cooperazione. L'alto
rappresentante e la Commissione consulteranno la NATO in merito alla possibilità di avviare un
dialogo strutturato UE-NATO su tali questioni. Ove opportuno saranno valutate sinergie con altri
dialoghi UE-NATO in settori pertinenti, come il dialogo strutturato UE-NATO sulla resilienza e la
task force UE-NATO sulla resilienza delle infrastrutture critiche.
L'alto rappresentante e la Commissione consulteranno la NATO in merito all'apertura di un dialogo
strutturato per affrontare il tema dei molteplici legami relativi ai cambiamenti climatici, al degrado
ambientale, alla sicurezza e alla difesa, al fine di esplorare sinergie tra le due organizzazioni e
individuare una possibile cooperazione in settori che offrano vantaggi reciproci. Ciò dovrebbe
avvenire nel quadro di un documento di attuazione completo già previsto sulla cooperazione UE-
NATO.
Il SEAE e i competenti servizi della Commissione esploreranno la possibilità di scambi con il Centro
di eccellenza della NATO sui cambiamenti climatici e la sicurezza in merito agli insegnamenti tratti
e alle migliori pratiche.
TESTO COMPLETO COMUNICAZIONE COMMISSIONE UE:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11283-2023-INIT/it/pdf
Quanto dovrebbe pagare le compagnie che emettono gas serra (Documentazione
Internazionale)
Secondo uno studio pubblicato su Nature Italy (tratto dalla rivista On Earth -44) la compensazione
climatica da parte delle compagnie di combustibili fossili ammonterebbe a oltre 200 miliardi di
dollari all'anno.
Secondo gli autori dello studio intervistati da Nature Italy i costi dei danni dovuti ai mutamenti
climatici devono essere sostenuti anche dalle aziende che producono combustibili fossili perché
perfettamente a conoscenza dei rischi legati alle emissioni di detti combustibili e non hanno fatto
nulla per modificare il loro business.
COME LO STUDIO HA QUANTIFICATO I COSTI DA PAGARE DA PARTE DELLE COMPAGNIE
43
https://www.pesco.europa.eu/project/energy-operational-function/
44
M. Grasso, R. Heede, One Earth, 6, 5 (2023).
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  • 1. 1 Periodo da 1° Luglio- 31 Agosto 2023 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI LUGLIO-AGOSTO 2023 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................7 Proposte ANBI per una visione di futuro con il territorio al centro (Documentazione Nazionale) ...................................................................................................................................7 L’acqua in Italia in un clima che cambia (Documentazione Nazionale)...............................8 Come giudicano il rapporto con l’acqua i cittadini italiani (Documentazione Nazionale) .9 Bilancio idrologico nazionale (Documentazione Nazionale) ................................................10 Siccità del Po nel 2022 peggiore degli ultimi due secoli (Documentazione Nazionale)......12 AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ ....................................................................................13 Le aree marine protette migliorano avvantaggiano le risorse marine anche in riferimento ad una pesca sostenibile (Documentazione Internazionale).................................................13 Proroga della durata del contratto dei Direttori degli Enti parco nazionali (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................13 Modalità concessione deroghe da parte degli stati membri al regime di tutela dei beni oggetto Direttiva sulla biodiversità (Giurisprudenza Comunitaria)...................................14 Tagli foreste per prevenzione incendi e Valutazione di Incidenza (Giurisprudenza Comunitaria) ............................................................................................................................14 ARIA .............................................................................................................................................16 Linee guida per disciplinare le emissioni odorigene (Normativa Nazionale) .....................16 Caratteri legno lamellare in forma di cippato e condizioni di utilizzo (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................22 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ................................................................................23 Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali (Normativa Nazionale) ....................................................................23 Gestione beni demanio marittimo e vincolo paesaggistico (Giurisprudenza Costituzionale)..........................................................................................................................23 Principio di co-pianificazione in materia paesaggistica (Giurisprudenza Costituzionale)25 CACCIA TUTELA FAUNA .......................................................................................................26 Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................26 ECOCERTIFICAZIONI.............................................................................................................27 Riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi al sistema EMAS (Normativa Comunitaria) .........................................................................27 EFFETTO SERRA ......................................................................................................................28 Modelli per definire scenari da mutamenti climatici in Italia (Documentazione Internazionale) .........................................................................................................................28 Prospettiva nuova sul nesso tra clima e sicurezza (Documentazione Comunitaria)..........28 Quanto dovrebbe pagare le compagnie che emettono gas serra (Documentazione Internazionale) .........................................................................................................................32 I Paesi sviluppati non mantengono i loro impegni per finanziare le politiche per il clima (Documentazione Internazionale)...........................................................................................33
  • 3. 3 Mortalità legata al caldo due studi (Documentazione Internazionale)...............................34 Tendenze globali del cambiamento climatico rilevate negli indicatori dell'ecologia oceanica (Documentazione Internazionale)...........................................................................35 Il clima in Italia nel 2022 (Documentazione Nazionale).......................................................36 Riscaldamento del Mediterraneo (Documentazione Comunitaria).....................................37 Riduzione manto nevoso terrestre e innalzamento temperature in Groenlandia (Documentazione Internazionale)...........................................................................................37 Città italiane verso prolungate ondate di calore (Documentazione Internazionale) .........38 Il 99% di studi scientifici validati conferma il legame mutamenti climatici attività umana (Documentazione Internazionale)...........................................................................................38 Dinamica delle temperature e attività economica in Italia (Documentazione Nazionale) 39 Possibile collasso della circolazione di ribaltamento meridionale atlantico (Documentazione Internazionale)...........................................................................................40 Il caldo del luglio 2023 visto nel lungo periodo (Documentazione Comunitaria) ..............40 Nuove linee guida UE su adattamento mutamenti climatici (Documentazione Comunitaria) ............................................................................................................................41 VAS Piano Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici (Normativa Nazionale) 42 Il greenwashing climatico di 12 compagnie petrolifere europee (Documentazione Internazionale) .........................................................................................................................46 Decennio di forte crescita è finito per gli sviluppatori di impianti di gas negli USAS (Documentazione Internazionale)...........................................................................................48 ENERGIA.....................................................................................................................................49 Rischio mancato rispetto obiettivi neutralità climatica: World Energy Transitions Outlook 2023: 1.5°C Pathway.................................................................................................49 Eliminata norma a favore di aziende con maggiori consumi di gas (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................50 Energia ed Effetto serra: le proposte dei Conservatori per le prossime Presidenziali USA (Documentazione Internazionale)...........................................................................................50 Pompe di calore: uno studio (Documentazione Comunitaria).............................................53 Contributi fotovoltaico in agricoltura e zootecnia (Normativa Nazionale) ........................54 Proroga concessione coltivazioni geotermia (Normativa Nazionale) ..................................55 Regolamento organizzazione ENEA (Normativa Nazionale)...............................................55 Geopolitica della transizione energetica: Materie Critiche (Documentazione Internazionale) .........................................................................................................................56 Nuova mappa del petrolio dopo la guerra in Ucraina: ma l’uso e consumo del petrolio aumenta (Documentazione Internazionale)...........................................................................64 Rapporto Terna sul sistema elettrico mese di Giugno 2023 (Documentazione Nazionale) ....................................................................................................................................................65 Rapporto sul mercato elettrico (Documentazione Internazionale) .....................................65 Catene di approvvigionamento dei minerali critici avvio negoziati UE-USA (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................66
  • 4. 4 Quanti impianti da fonti rinnovabili può attivare a breve l’Italia (Documentazione Nazionale) .................................................................................................................................66 Proposte Imprese elettriche italiane sull’aggiornamento del PNIEC (Documentazione Nazionale) .................................................................................................................................67 La posizione di Italy For Climate sull’aggiornamento del PNIEC (Documentazione Nazionale) .................................................................................................................................68 https://ecquologia.com/wp-content/uploads/2023/07/PNIEC_2023-28_06_2023- compresso.pdf...........................................................................................................................70 Sostegni pubblici alle esportazioni e crediti alle esportazioni di fonti rinnovabili (Normativa Comunitaria)........................................................................................................70 Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (Normativa Nazionale)...................................................................................70 L’impatto della crisi energetica sull’economia europea (Documentazione Comunitaria)71 Fondo Monetario Internazionale: sussidi alle fossili a 7 trilioni di dollari (Documentazione Internazionale)...........................................................................................72 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................74 Procedura speciale per programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale (Normativa Nazionale).............................................................................................................74 ISTAT: Indicatori Benessere dei territori – RAPPORTO 2023 – DATI AMBIENTE (Documentazione Nazionale)...................................................................................................76 Sussidi impliciti contro l’ambiente: una ricerca (Documentazione Internazionale) .........79 Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli (Normativa Nazionale).............................................................................................................82 Ridurre gli sprechi alimentari dei consumatori (Documentazione Comunitaria).............82 Gettito delle imposte ambientali per gli anni 2008-2022 (Documentazione Nazionale) ....83 Interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale (Normativa Nazionale).........................................................................................83 Lo stato degli investimenti infrastrutturali locali in Europa: il ruolo dei Comuni (Documentazione Comunitaria)..............................................................................................83 Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia (Documentazione Nazionale)...........85 Rapporto su economia circolare nella UE (Documentazione Comunitaria) ......................88 Finanziamenti per la transizione verso un’economia sostenibile (Documentazione Comunitaria) ............................................................................................................................89 Criteri ambientali per le agevolazioni di piccole e medie imprese localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate (Normativa Nazionale)..........................................................89 Contrattazione collettiva verde buone pratiche e prospettive per il futuro (Documentazione Comunitaria)..............................................................................................90 Attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (Documentazione Comunitaria) ............................................................................................................................90 Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023 (Normativa Nazionale)......................................................91 INDUSTRIE A RISCHIO INCIDENTE INDUSTRIALE.......................................................92
  • 5. 5 Prevenzione incendi per impianti di produzione di idrogeno (Normativa Nazionale)......92 Nuove disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................93 Direttiva Seveso e impianti rifiuti (Giurisprudenza Comunitaria)...................................101 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE................................................................................102 Attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (Documentazione Comunitaria) ..........................................................................................................................102 Mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici (Normativa Nazionale) ..................................................................................................................................................102 Iniziativa dei Cittadini Europei per l'imposizione dei grandi patrimoni nell'UE (Normativa Comunitaria)......................................................................................................103 Stop all'asportazione e al commercio delle pinne di squalo (Documentazione Comunitaria) ..........................................................................................................................104 Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale (Documentazione Comunitaria).............................................................................105 MARE - PORTI .........................................................................................................................108 Nuova bettolina per trasbordo gnl a Napoli e sistemi di finanziamento di questi progetti (Normativa Nazionale)...........................................................................................................108 Progetto Scipper: metodi di monitoraggio emissioni navi (Documentazione Comunitaria) ..................................................................................................................................................111 Rischio gnl nel trasporto marittimo (Documentazione Internazionale) ...........................113 Quanti emissioni di gas serra nel traffico marittimo si possono ridurre (Documentazione Internazionale) .......................................................................................................................117 Reporting» nazionale sul tenore di zolfo nei combustibili marini (Normativa Nazionale) ..................................................................................................................................................118 Linee guida rilascio di concessioni di aree e banchine (Normativa Nazionale)................120 MOBILITÀ SOSTENIBILE- INFRASTRUTTURE .............................................................122 Finanziamento stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale (Normativa Nazionale)............................................................................................122 Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali (Normativa Nazionale).........................................................................................122 Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi (Normativa Comunitaria) ........................................................123 Quota di biocarburanti e di biogas per il trasporto derivanti da biomassa trattata con combustibili fossili (Normativa Comunitaria).....................................................................123 NUCLEARE RADIOATTIVITÀ.............................................................................................125 Fondo per individuare le aree prioritarie con radon (Normativa Nazionale)..................125 Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor (Normativa Nazionale).............125 PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE NAZIONALE ED UE.....................................127 Regolamento Interno Comitato delle Regioni (Normativa Comunitaria)........................127 PROTEZIONE CIVILE............................................................................................................128
  • 6. 6 Modifica reato incendio boschivo (Normativa Nazionale).................................................128 RIFIUTI......................................................................................................................................129 Proroga componenti Comitato Albo Gestori Rifiuti (Normativa Nazionale)...................129 Analisi di rischio alle matrici materiali di riporto all’interno dei siti di bonifica (Documentazione Nazionale).................................................................................................129 Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti (Normativa Nazionale).....130 Raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione (Normativa Nazionale)...........................................................................................................130 Ordinanza diffida bonifica e linee guida applicazione principio “Chi inquina paga” (Documentazione Nazionale).................................................................................................133 Combustibile solido secondario e categoria di recupero applicabile (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................141 Biometano 2023: Stato dell’arte e nuovi obiettivi (Documentazione Nazionale) .............142 Nuovo regolamento batterie e rifiuti da batterie (Normativa Comunitaria) ...................145 Uso sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................146 Aggiornamento elenco europeo impianti riciclaggio navi (Normativa Comunitaria).....146 Veicoli fuori uso divieti di materiali (Normativa Nazionale).............................................146 Classificazione rifiuti post alluvione Emilia Romagna (Normativa Nazionale)...............147 Misure per incrementare la produzione di biometano (Normativa Nazionale)...............149 Dispense dalle verifiche di idoneità del responsabile tecnico (Normativa Nazionale).....150 Introduzione sessioni straordinarie delle verifiche per Responsabili Tecnici (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................150 Trasporto intermodale rifiuti: gestione tratta stradale (Normativa Nazionale)..............150 Poteri delle Regioni di trasferire ai Comuni le competenze in materia di bonifiche (Giurisprudenza Costituzionale) ..........................................................................................150 Conferimenti rifiuti con amianto in discarica modalità di copertura (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................152 Quale documentazione per la raccolta e trasporto dei rifiuti da manutenzione reti fognarie per i rifiuti prodotti dalle navi (Normativa Nazionale).......................................153 SUOLO E DIFESA IDROGEOLOGIA...................................................................................154 Implementazione della carta dell'uso dei suoli (Normativa Nazionale)............................154 On-line il Geodatabase Nazionale delle Cavità Artificiali (Documentazione Nazionale)154 Condivisione dati monitoraggio consumo (Documentazione Nazionale)..........................154 VIGILANZA AMBIENTALE E REATI AMBIENTALI......................................................155 Responsabilità da illeciti ambientali nella gestione degli impianti di interesse strategico nazionale – NUOVE MODIFICHE (Normativa Nazionale)..............................................155
  • 7. 7 ACQUE TUTELA E GESTIONE Proposte ANBI per una visione di futuro con il territorio al centro (Documentazione Nazionale) L’Associazione Nazionale dei Consorzi irrigui avanza proposte sul futuro dell’uso dell’acqua in Italia. Nell’Assemblea dell’Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue, svoltasi a Roma lo scorso luglio sono state avanzate le seguenti proposte: 1. necessità di Piano straordinario 2023-2030 per la realizzazione di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali, il cosiddetto Piano Laghetti per lo stoccaggio d’acqua da utilizzare nel momento del bisogno (attualmente l’89% dei 300 miliardi di metri cubi annuali di pioggia va perduto in mare…). L’obbiettivo è garantire disponibilità idrica non solo per fini irrigui, ma anche per le esigenze potabili e civili, industriali, energetiche, ambientali, turistico-ricreative, antincendio e, se l’individuazione delle aree per i bacini fosse a monte dei centri urbani, anche per la sicurezza idrogeologica. Il Piano, da finanziare con un fondo pluriennale adeguato, dispone attualmente di un pacchetto di 389 progetti, redatti dai Consorzi di bonifica e perlopiù immediatamente cantierabili. 2. progressivo ampliamento ed efficientamento della superficie agricola, attrezzata con impianti irrigui collettivi (attualmente 3,5 milioni di ettari), attraverso soluzioni innovative per l'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica (digitalizzazione, monitoraggio, gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, avanzati servizi climatici per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica). 3. rimuovere le limitazioni alla capacità di invaso dei bacini esistenti, oggi ridotta del 10% per il sedime accumulato sui fondali. 4. consentire un maggiore utilizzo, in agricoltura, delle acque reflue depurate. Attualmente in Italia vengono dispersi circa nove miliardi di metri cubi all’anno d’acqua rigenerata da impianti di depurazione e che potrebbe essere impiegata a scopo irriguo, se in grado di garantire la tutela della qualità e la salubrità delle produzioni agricole. 5. l’efficacia degli attuali trattamenti depurativi sia certificata anche verso inquinanti quali microplastiche, metalli pesanti, elementi radioattivi, antibiotici, ecc. È fondamentale, quindi, la rapida predisposizione, concertata con le Istituzioni ed i portatori d’interesse, dei “piani di gestione dei rischi” connessi al riutilizzo delle acque reflue trattate in agricoltura.
  • 8. 8 L’acqua in Italia in un clima che cambia (Documentazione Nazionale) Il centro studi Italy for climate (2) ha presentato un Report sullo stato dell’acqua e dei suoi usi in Italia. 8 i punti approfonditi dal Report: 1. Siamo in una fase di «anormalità climatica permanente» che ha già modificato il ciclo dell’acqua, a scala globale e locale, aumentando frequenza e intensità di eventi meteoclimatici estremi. Dobbiamo comprendere la nuova realtà e imparare a conviverci, riducendo le frattempo le emissioni di gas serra: mitigazione e adattamento devono andare insieme. 2. L’Italia con circa 130 miliardi di m3 ogni anno è il terzo Paese europeo con la maggiore disponibilità di acqua, necessaria non solo alle attività umane ma anche al sostentamento di tutti gli ecosistemi. Questo valore si è già ridotto del 20% rispetto a inizio ‘900 e potrebbe diminuire di un altro 40% (con picchi del 90% al Sud) se non taglieremo le emissioni. 3. L’Italia detiene anche il record in Europa per prelievi di acqua, con quasi 40 miliardi di m3 all’anno. Si tratta di acqua prelevata da fiumi o falde acquifere per l’utilizzo dell’uomo. Questo dato, messo in rapporto alla disponibilità, ci rende il Paese europeo con i più alti livelli di stress idrico. 4. L’Italia si trova nell’hot-spot climatico del Mediterraneo, dove le temperature stanno aumentando più in fretta e gli eventi estremi connessi alla crisi climatica sono più frequenti e numerosi. Nel 2022 il numero di piogge intense e grandinate ha registrato un record di 2.000 eventi e negli ultimi quarant’anni si stimano 90 miliardi di euro di danni per questi eventi. 5. Un italiano su cinque risiede in aree potenzialmente allagabili, mentre sono minacciate da pericolosità idraulica medio-alta 6,9 milioni di persone, 1,1 milioni di imprese e 4,9 milioni di edifici. Le Regioni più a rischio sono spesso anche quelle con i più alti livelli di cementificazione, fattore che riduce la capacità del suolo di assorbire precipitazioni intense e, quindi, mitigare il rischio di alluvioni. 6. L’agricoltura preleva molta acqua nei Paesi del sud Europa che necessitano di irrigare. In Italia l’agricoltura è il primo settore per consumo di acqua (16 miliardi di m3 in un anno, ben il 40% del totale) ed è secondo solo alla Spagna. Il degrado del suolo agricolo, aggravato dalla crisi climatica, in Italia è particolarmente critico: non solo perché stiamo perdendo in media ogni anno 10 tonnellate di suolo fertile per ettaro (record in Europa), ma anche perché stiamo riducendo la capacità dei suoli agricoli di sequestrare carbonio dall’atmosfera 7. Con 9 miliardi di m3 ogni anno (e +70% rispetto al 2000), l’Italia vanta il record europeo di acqua prelevata a usi civili, quasi doppiando i valori di Germania, Francia e Spagna. Il prelievo è alto per due motivi: da un lato, perché l’infrastruttura idrica è vecchia, caratterizzata da investimenti insufficienti, e perde per strada 42 litri ogni 100 prelevati (contro i 33 di fine anni ‘90); dall’altro, perché il consumo pro capite di un cittadino italiano è il più alto d’Europa, con quasi 220 litri al giorno. 8. Anche l’industria detiene il record in Europa per prelievo di acqua, con oltre 8 miliardi di m3 ogni anno, nonostante questo consumo si sia più che dimezzato negli ultimi vent’anni. Fra i comparti più esposti alla crisi climatica vi è certamente la generazione idroelettrica: la siccità del 2022 ha colpito duramente un settore che dovrebbe rappresentare una delle tecnologie chiave per tagliare le emissioni, e che, invece, a causa del crollo del 37% della produzione per la prima volta è sceso al 10% appena della generazione nazionale. TESTO REPORT ITALY FOR CLIMATE: https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/Acqua-e-clima-Special-Report-2023-Italy-for- Climate.pdf 2 https://italyforclimate.org/
  • 9. 9 Come giudicano il rapporto con l’acqua i cittadini italiani (Documentazione Nazionale) Inchiesta pubblicata dal Laboratorio REF Ricerche (3) dalla quale emergono tre aspetti significativi su cui intervenire: 1. Il 24% degli italiani si è detto diffidente sulla qualità dell’acqua. Incrociando le risposte dei cittadini con i dati oggettivi misurati dagli indicatori ARERA sulla “Qualità dell’Acqua Erogata”, però, si è osservato che questa diffidenza è in parte motivata. Infatti, sembra esserci per una buona parte dei casi una corrispondenza tra le aree dove i cittadini hanno dato giudizi negativi e dove la qualità dell’acqua è meno buona. Ma siccome anche in zone dove l’acqua del rubinetto risulta essere ottima i cittadini hanno espresso reticenza nel berla, è importante migliorare l’informazione e la comunicazione alla cittadinanza per far conoscere la sua qualità. 2. La qualità tecnica del servizio idrico, di cui il 29% dei cittadini italiani si dichiara insoddisfatto. In questo caso come agire per colmare l’insoddisfazione? Da un lato bisogna migliorare le prestazioni ambientali, tramite opere e interventi appropriati. Allo stesso tempo, però, è importante sviluppare un percorso di comunicazione ed esperienza che migliori la conoscenza che gli italiani hanno sul tema. I dati misurati e raccolti per la Regolazione della Qualità Tecnica (RQTI -4) possono svolgere un ruolo cruciale nel colmare il divario tra la percezione dei cittadini e lo stato effettivo del servizio idrico e solo attraverso una valutazione accurata della qualità tecnica del servizio si può stabilire una base solida per migliorare le prestazioni complessive del servizio. 3. Nonostante siano state evidenziate lacune sulla qualità dell’acqua e sulla qualità tecnica, il vero problema sembra risiedere da un’altra parte: nel rapporto tra i cittadini e i gestori idrici. Infatti, più di 3 persone su 10 hanno detto di non fidarsi sufficientemente del gestore idrico. Questa mancanza di fiducia è molto pericolosa, in quanto può portare a conflitti aperti e ostacolare l’efficacia complessiva del servizio. Per superare questa sfida, è fondamentale valutare oggettivamente la qualità della relazione attraverso gli indicatori introdotti dalla Regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato (5): solo così sarà possibile individuare i punti di forza e le aree di miglioramento per rafforzare la fiducia e costruire una relazione di collaborazione tra i cittadini e i gestori del servizio idrico. LINK ALLA PRESENTAZIONE DELLA INCHIESTA: https://laboratorioref.it/cittadini-dellacqua-tra-percezione-realta-e-sentiment/ 3 https://laboratorioref.it/ 4 https://www.arera.it/it/docs/17/917-17.htm 5 https://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/15/560-15.jsp
  • 10. 10 Bilancio idrologico nazionale (Documentazione Nazionale) Nell’ambito delle proprie attività nazionali di idrologia operativa, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha sviluppato un modello distribuito denominato BIGBANG – Bilancio Idrologico GIS BAsed a scala Nazionale su Griglia regolare per la valutazione mensile delle componenti del bilancio idrologico, la cui metodologia è descritta nel Rapporto ISPRA n. 339/2021 (6). Dal bilancio descritto più particolarmente nel post che segue emerge: il 2022 è stato l’anno con la più bassa precipitazione annua dal 1951 I periodi con siccità estrema sono tutti successivi al 1988 quindi relativamente recenti e ripetuti a breve distanza Considerando il periodo 1951-2022 si nota come questo ultimo anno sia caratterizzato da una bassa disponibilità di risorsa idrica naturale diffusamente sul territorio italiano anche in zone come ad esempio le Alpi. Il Rapporto 2022 sul bilancio idrologico nazionale presenta i dati utilizzati e la metodologia applicata nel modello BIGBANG, nonché le valutazioni, i trend e le statistiche idrologiche ottenute per l’Italia con il BIGBANG nel periodo 1951-2019. Scopo del documento è quello di definire un contesto idrologico omogeneo a livello nazionale per migliorare la conoscenza dello stato della disponibilità naturale della risorsa idrica. LE COMPONENTI DEL BILANCIO IDROLOGICO: precipitazione totale evapotraspirazione ruscellamento ricarica degli acquiferi variabili idrologiche a diverse scale di aggregazione temporale e spaziale. A partire da tali elaborazioni Ispra stima la disponibilità naturale della risorsa idrica rinnovabile, definita come la differenza tra l’afflusso totale (somma di pioggia e scioglimento delle nevi) e l’evapotraspirazione. PRECIPITAZIONI Dalle elaborazione del modello BIGBANG 7.0 basato sui dati di precipitazione e temperatura principalmente degli uffici idro-meteorologici regionale e delle province autonome e su dati storici, è emerso che il 2022 è stato l’anno in cui la precipitazione totale annua, ragguagliata al territorio nazionale, ha fatto registrare il valore minimo dal 1951: 719 mm del 2022 contro i 949 mm del valore medio 1951-2022. L’area più colpita il Nord Ovest con riduzione fino al 50% delle precipitazioni PERIODI DI SICCITÀ RIPETUTI NEGLI ULTIMI ANNI La serie storica delle percentuali di territorio nazionale affetta da condizioni di siccità estrema mostra che sono essenzialmente 5 i periodi in cui la condizione di siccità estrema ha interessato più del 20% del territorio nazionale: 1989-1990, 2002, 2012, 2017, 2022, tutti successivi alla grande siccità nel triennio 1988-1990, a fronte di nessun episodio di uguale livello verificatosi nel periodo precedente (1952-1987). Ciò sembrerebbe evidenziare un incremento nella frequenza 6 https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-bilancio-idrologico-gis-based-a-scala-nazionale-su- griglia-regolare-bigbang
  • 11. 11 degli episodi suddetti, verosimilmente da attribuire al cambiamento climatico, dati confermati anche su scala europea. Secondo lo studio occorre però verificare meglio la diversa distribuzione territoriale delle piogge per trarre conclusioni definitive. DISPONIBILITÀ NATURALE DELLA RISORSA IDRICA La disponibilità naturale di risorsa idrica rinnovabile e, in particolare, l’aliquota che viene generata dalle precipitazioni che cadono direttamente sul territorio e denominata in inglese internal flow (IF)è fornita dalla differenza tra l’afflusso liquido al suolo (pioggia e scioglimento nevi) e l’evapotraspirazione. Ponendo a confronto la distribuzione spaziale sul territorio nazionale dell’IF per il 2022 e quella dell’IF medio calcolato sul periodo 1951-2022 risalta con immediatezza la netta e diffusa prevalenza nel 2022 di territori che sono stati caratterizzati da valori di disponibilità naturale di risorsa idrica rinnovabile inferiore ai 100mm. Nel complesso a livello nazionale il valore della disponibilità di risorsa idrica per l’anno 2022 è stato di 221,7 mm (corrispondenti a un volume totale di 67 km3) a fronte di un valore medio annuo nel periodo 1951-2022 di 456,9 mm (volume totale di 138 km3) con una riduzione percentuale del 52%. Dello stesso ordine (-50%) sarebbe il deficit di disponibilità della risorsa idrica, qualora si facesse riferimento alla media dell’ultimo trentennio climatologico (1991-2020). La stima attuale del 2022 rapportata alla media annua storica per il trentennio 1921-1950, pubblicata nel 1972 dalla Conferenza Nazionale delle Acque, mostra una riduzione della disponibilità di circa il 60%. Nella serie storica dal 1951 della disponibilità naturale di risorsa idrica rinnovabile il 2022 si pone come il peggiore anno in assoluto, facendo segnare il minimo storico. Le diffenze tra distretti A livello di distretto idrografico e di Regione il dato peggiore di deficit di disponibilità di risorsa idrica è quello che Distretto della Sicilia con -80,7% a seguire la Sardegna con -73% e il Distretto del Po con -66,6%. Il valore migliore in termini di deficit di disponibilità è quello dell’Appennino Meridionale, che comunque è stato soggetto ad un ragguardevole deficit di disponibilità del 29,2%. Con riferimento alla serie storica dal 1951 della disponibilità naturale di risorsa idrica rinnovabile, il 2022 è stato l’anno di minore disponibilità naturale di risorsa idrica rinnovabile anche per i Distretti delle Alpi Orientali, del Po e della Sardegna. Negli altri Distretti la disponibilità naturale di risorsa idrica naturale rinnovabile, pur molto bassa, non è stata la minima registrata dal 1951. Nei Distretti dell’Appennino Settentrionale e Centrale il minimo valore si è verificato nel 2007, nel Distretto dell’Appennino Meridionale nel 1989 e in Sicilia nel 1977. TESTO BILANCIO IDROLOGICO ISPRA 2022: https://www.isprambiente.gov.it/files2023/pubblicazioni/rapporti/rapporto_388_2023_siccita_ 2022.pdf
  • 12. 12 Siccità del Po nel 2022 peggiore degli ultimi due secoli (Documentazione Nazionale) Studio pubblicato su Science Advancy e ripreso (7) su Nature Italy che conclude affermando che la siccità del Po del 2022 è stata di gran lunga la peggiore degli ultimi due secoli, con una portata media del fiume inferiore del 30% rispetto alla seconda peggiore, e che un tale evento si verificherebbe in media ogni 600 anni. "Significa che è stato un evento molto raro, ma comunque normale", dice Montanari coordinatore dello studio. "Ma non è normale che 6 delle 10 peggiori siccità dal 1807 si siano verificate dopo il 2000". LINK ALLO STUDIO: https://iris.unive.it/retrieve/dcad3df3-e822-44d9-8ef0-81ae7d5eddc6/2023_sciadv.adg8304.pdf 7 https://www.nature.com/articles/d43978-023-00121-9
  • 13. 13 AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ Le aree marine protette migliorano avvantaggiano le risorse marine anche in riferimento ad una pesca sostenibile (Documentazione Internazionale) Secondo uno Studio pubblicato su Science Advances Le aree marine protette (AMP) che vietano la pesca ripristinano la vita marina all'interno dei loro confini e possono anche ricostituire le attività di pesca vicine. Tuttavia, alcuni sostengono che dopo l'istituzione di grandi AMP, lo sforzo di pesca viene spostato in aree non protette e la perdita economica è sostenuta dall'industria della pesca. Lo studio ha testato queste ipotesi valutando il comportamento e la produttività della flotta di pesca industriale messicana prima e dopo l'implementazione della più grande AMP completamente protetta del Nord America (il Parco Nazionale di Revillagigedo di 147.000 chilometri quadrati). Lo studio non ha riscontrato alcuna diminuzione delle catture e nessun nesso causale tra la variazione dell'impronta spaziale della flotta industriale e l'attuazione dell'AMP. I risultati dello studio si aggiungono alla crescente evidenza che le AMP ben progettate avvantaggiano gli ecosistemi marini e, a lungo termine, possono anche avvantaggiare la pesca che sostengono. LINK ALLO STUDIO: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adg0709 Proroga della durata del contratto dei Direttori degli Enti parco nazionali (Normativa Nazionale) L’articolo 19-bis della legge 112/2023 modifica il comma 11 articolo 9 della legge quadro sulle Aree Protette stabilendo che se l’incarico a Direttore di Ente Parco è scaduto questo può essere prorogato per non più di 45 giorni dalla data di scadenza dell’incarico. Sempre l’articolo 19-bis della legge 112/2023 aggiunge che al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato, ai sensi dell'articolo 9, comma 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 come modificato nel modo sopra riportato, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo. L’articolo 32-bis della legge 112/2023 prevede assunzioni per il Parco Nazionale delle 5Terre. TESTO LEGGE 112/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-08-16&atto.codiceRedazionale=23A04580&elenco30giorni=false
  • 14. 14 Modalità concessione deroghe da parte degli stati membri al regime di tutela dei beni oggetto Direttiva sulla biodiversità (Giurisprudenza Comunitaria) Secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 6 luglio 2023 gli articoli 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE (8) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, devono essere interpretati nel senso che: una normativa nazionale volta a trasporre tali disposizioni nel diritto interno non può essere considerata contraria a detta direttiva per il fatto che essa non prevede, da un lato, un procedimento di autorizzazione che integri una decisione di un’autorità competente volta a determinare se occorra chiedere una deroga ai sensi dell’articolo 16 di tale direttiva a causa di elementi individuati dopo il rilascio dell’autorizzazione di un progetto e/o se siano necessarie indagini a tal fine, né, dall’altro, la partecipazione del pubblico a tale procedura di deroga. TESTO SENTENZA: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C9EC374289EC80B55BFF3450 A8540E2E?text=&docid=275246&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1 &cid=2127965 Tagli foreste per prevenzione incendi e Valutazione di Incidenza (Giurisprudenza Comunitaria) L’avvocatura generale della UE in data 13 luglio 2023 in relazione a una domanda pregiudiziale ha così concluso: 1. L'abbattimento di alberi in un'area protetta per proteggere gli habitat forestali ai fini della manutenzione o della creazione di nuovi impianti infrastrutturali in tale area, conformemente ai requisiti legali in materia di protezione antincendio, costituisce un progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE (9), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 2. Le misure preventive adottate sulla base di disposizioni legislative generali relative alla protezione antincendio o di piani di protezione antincendio fondati su tali disposizioni possono essere direttamente connesse o necessarie alla gestione di un sito protetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 92/43, solo se costituiscono allo stesso tempo parte delle misure di conservazione necessarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva. Per contro, le misure precauzionali di protezione antincendio che non soddisfano tale requisito e che potrebbero incidere negativamente sugli obiettivi di conservazione del sito devono essere sottoposte a un'opportuna valutazione dell'incidenza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. 3. L'obbligo di valutazione dell'incidenza previsto all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 non contiene eccezioni per le misure basate sulla normativa nazionale in materia di lotta contro gli incendi. Tali disposizioni non possono quindi, in linea di principio, dispensare dall’osservanza dell'articolo 6, paragrafo 3. 4. Le misure preventive di protezione antincendio suscettibili di incidere significativamente su una zona speciale di conservazione, che non servono a scongiurare un pericolo attuale o imminente per un bene protetto di importanza preponderante e che non sono definite misure di conservazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43, non possono essere attuate prima che sia stata espletata un opportuna valutazione 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1692977053906 9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1692977053906
  • 15. 15 dell'incidenza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3. Gli Stati membri devono tuttavia garantire che tali misure possano essere valutate il più rapidamente possibile. 5. Le autorità di uno Stato membro sono tenute, nell'ambito delle loro competenze ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE e dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, a ordinare la cessazione delle misure che sono state attuate in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43. Un'impresa considerata un'emanazione di uno Stato è già obbligata a mettere fine a una tale misura direttamente e senza che sia necessario ricorrere alla normativa nazionale o a un'ingiunzione amministrativa. TESTO CONCLUSIONE AVVOCATURA UE: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=275419&pageIndex=0&doc lang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1005707
  • 16. 16 ARIA Linee guida per disciplinare le emissioni odorigene (Normativa Nazionale) Approvate con Decreto del Direttore generale della Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2023 (10)gli indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di emissioni odorigene di impianti e attività. Si tratta di un atto importante che va a integrare e meglio definire alcuni provvedimenti simili approvati da varie Regioni come Lombardia e Liguria. Ma le linee guida definiscono meglio quanto previsto dallo stesso articolo 272-bis che per la prima volta ha previsto la possibilità di predisporre misure prescrittive specifiche per le emissioni odorigene (11), fermi restando i poteri di ordinanza dei Sindaci per sospendere attività con emissioni odorigene fastidiosi per i cittadini (12). Le nuove linee guida sono importanti perché integrare le norme regionali o addirittura le superano per vari aspetti uno dei principali è quello di definire indirizzi per la caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene: gli odori sono in se inquinamento come ha ormai stabilito da tempo la giurisprudenza (13,14,15) e successivamente il testo unico ambientale (16) ma certamente dietro ai fenomeni odorigeni, anzi dentro, ci sono microinquinanti altrettanto se non di più pericolosi che spesso vengono sottovalutati dai monitoraggi ma anche dalle prescrizioni autorizzative alle emissioni di impianti inquinanti. Le linee guida definiscono anche le modalità con le quali all’interno delle procedure autorizzative, a seconda del livello di inquinamento potenziale prodotto dall’impianto e/o attività, devono essere stabilite prescrizioni per le emissioni odorigene. Altra novità è la necessità di tenere in considerazione le emissioni odorigene rispetto alla pianificazione urbanistica vigente. COSA DICE L’ARTICOLO 272-BIS PRESUPPOSTO LEGISLATIVO DELLE NUOVE LINEE GUIDA Secondo il nuovo articolo 272-bis del DLgs 152/2006 (17) la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure (18) per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene a tutti gli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera. Secondo il comma 2 articolo 272-bis: “2. Il Coordinamento (19) previsto dall'articolo 20 del decreto 10 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2023-07-10&atto.codiceRedazionale=23A03870&elenco30giorni=false 11 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/08/come-applicare-la-normativa.html#more 12 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2023/04/emissioni-odori-quali-attivita.html 13 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2015/10/cassazione-ribadiscegli-odori-si.html 14 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2017/09/cassazione-la-salute-si-tutela-non-solo.html 15 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2019/01/le-emissioni-odorigene-sono_23.html#more 16 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2018/03/nuova-legge-sulle-emissioni-odorigene.html#more 17 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152 18 http://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/08/come-applicare-la-normativa.html#more 19 “1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all'applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, nonché, su indicazione della
  • 17. 17 legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (20), può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.” CONTENUTO DEL DECRETO Al Decreto sono stati allegati: Allegato A.1 Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione (21) Allegato A.2 Campionamento olfattometrico (22) Allegato A.3 Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo (23) Allegato A.4 Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene (24) Allegato A.5 metodologie senso-strumentali per analizzare il disagio olfattivo (25) COMPOSIZIONE CHIMICA SOSTANZE ODORIGENE Di particolare interesse, visto che nei procedimenti di autorizzazione e controllo il tema viene spesso sottovalutato, è il contenuto dell’allegato A.4 che fornisce indirizzi per la caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene. La caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene risulta particolarmente utile nei seguenti casi: • individuazione di molecole traccianti delle emissioni per l’identificazione delle sorgenti responsabili di un inquinamento odorigeno mediante analisi delle immissioni sul territorio; • indagine sulle proprietà tossicologiche di un’emissione odorigena contenente anche sostanze irritanti, tossiche o nocive, al fine di stimare il rischio di esposizione per il panel di annusatori o per la popolazione (sulla base della concentrazione degli inquinanti in ricaduta ricavate mediante studio modellistico di dispersione); • verifica delle previsioni di un modello di dispersione dell’odore, mediante analisi delle ricadute sui ricettori di composti emessi dalle sorgenti, qualora tali sostanze siano tecnicamente rilevabili, tenendo conto dell’eventuale sovrapposizione delle ricadute causata dalla presenza di più insediamenti che emettono le medesime sostanze ed eseguendo un’attenta valutazione del fondo ambientale; • identificazione delle sostanze odorigene più importanti di un’emissione per predisporre adeguati sistemi di abbattimento e per valutarne l’efficacia Regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.” 20 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;155~art20 21 https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/decr_emiss_odorigene_all1.pdf 22 https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/decr_emiss_odorigene_all2.pdf 23 https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/decr_emiss_odorigene_all3.pdf 24 https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/decr_emiss_odorigene_all4.pdf 25 https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/decr_emiss_odorigene_all5.pdf
  • 18. 18 INDIRIZZI OPERATIVI ATTUAZIONE ARTICOLO 272-BIS Infine, ci sono gli indirizzi operativi per applicare l’articolo 272-bis (26). A quali procedimenti sono applicabili gli Indirizzi Nelle premesse gli “Indirizzi” dichiarano che il documento può in tutti i casi costituire un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità tecnico/amministrativa dei processi istruttori e decisionali che le autorità devono oggi realizzare in materia. Per gli stessi motivi, il documento non può in alcun modo interferire, considerata la propria natura, con l’applicazione delle normative regionali oggi vigenti in materia che assicurino, anche attraverso distinte modalità, un equiparabile livello di tutela in materia di emissioni odorigene. Gli “Indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale - AIA (l’articolo 29- bis prevede che le condizioni dell’AIA sono definite avendo a riferimento i Bref e le BAT Conclusion di settore e l’articolo 29-sexies, comma 4ter, prevede che l’AIA può fissare valori di emissione più rigorosi di quelli associati alle BAT-AEL quando lo richiede la normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l’installazione) La disciplina delle emissioni odorigene, prevista dall’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, rappresenta infatti un livello di tutela ambientale non derogabile in peius che deve essere assicurato dall’istruttoria AIA ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 4ter, di tale decreto (i valori di emissione2 stabiliti dall’AIA devono permettere il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l’installazione, vale a dire la normativa statale o regionale di settore). Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita 3 nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti. Più in generale, possono rappresentare un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o di autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria sia legittimata a mutuare criteri e parametri di valutazione dalle normative di settore (come avviene per la procedura di screening, per la procedura di VIA, ecc.). Efficacia giuridica degli Indirizzi Intanto a premessa occorre ricordare che con il Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n.102 le emissioni odorigene sono entrate pienamente nelle definizioni del DLgs 152/2006 articolo 268: “f- bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;”. In questo modo se fino a questa ultima norma, molto dipendeva dalle interpretazioni della giurisprudenza oppure dalla discrezionalità delle Regioni Province nell’applicare l’articolo 272-bis ora non ci sono più scuse! Le emissioni odorigene sono inquinamento atmosferico per legge e vanno sempre disciplinate in qualsiasi autorizzazione su emissioni aereiformi e non farlo può comportare un comportamento omissivo da parte della Pubblica Amministrazione competente. Non solo ma una volta disciplinate 26 https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/decr_emiss_odorigene_indirizzi.pdf
  • 19. 19 dette emissioni se le prescrizioni sono violate le autorità competenti devono attivarsi per farle rispettare senza scuse come “la difficoltà di misurare gli odori o stabilire limiti agli odorigeni” Ovviamente gli Indirizzi rendono ancora più operativa la normativa nazionale sopra citata. Gli Indirizzi infatti affermano a pagina 3 che sulla base di detta normativa (272-bis e 268 DLgs 152/2006) si possono individuare i seguenti principi: - l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, conseguentemente, l’AUA sono legittimate, in caso di impianti e attività aventi potenziale impatto odorigeno, a regolamentare le emissioni odorigene, - le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le domande di AUA per gli stabilimenti in cui sono presenti impianti/attività aventi potenziale impatto odorigeno devono pertanto contenere una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo. IMPIANTI E ATTIVITÀ AVENTI UN POTENZIALE IMPATTO ODORIGENO 1. Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati 2. Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno 3. Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base 4. Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale 5. Lavorazione materie plastiche 6. Fonderie e produzione di anime per fonderia 7. Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti 8. Produzione di pitture e vernici 9. Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t. 10. Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA 11. Allevamenti larve di mosca carnaria o simili 12. Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, ecc.) 13. Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, ecc.) 14. Linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti 15. Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione 16. Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall’autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene 17. Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati 18. Concerie Industrie petrolifere 19. Industrie farmaceutiche e cosmetiche 20. Industrie alimentari 21. Sansifici Impianti di produzione della carta 22. Impianti orafi 23. Mangimifici produzione di pet food 24. Impianti dell’industria geotermica
  • 20. 20 Altri impianti e attività non compresi nel suddetto elenco possono rientrare nella applicazione degli “Indirizzi” sulla base di valutazioni svolte caso per caso dalle autorità competenti, in alcune situazioni individuate nelle pagine che seguono. QUALE ISTRUTTORIA AUTORIZZATIVA PER LE EMISSIONI ODORIGENE Gli “Indirizzi” distinguono istruttorie estese o semplificate oppure una semplice relazione di ricognizione del proponente Criteri per scegliere tra la procedura estesa o semplificata Per le fasi dell’iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene l’adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria. Tali fasi comprendono: a) le autorizzazioni degli stabilimenti nuovi contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, b) i rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti (contenenti o meno impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno) in caso di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene oppure in presenza di pregresse segnalazioni. Nel caso in cui ricorrano le fasi di cui alle lettere a) e b) al fine di scegliere, tra la procedura estesa e la procedura semplificata, quella più opportuna, le autorità regionali possono, in generale e ferma restando la possibilità di valutazioni più puntali, tenere conto dei seguenti elementi di valutazione: - il tipo di procedura autorizzativa richiesta in relazione alle emissioni in atmosfera (per esempio, la circostanza che lo stabilimento sia soggetto anche a procedure come lo screening e la VIA è fortemente indicativa dell’esigenza di applicare la procedura estesa in sede di autorizzazione); per gli stessi motivi, l’istruttoria dell’AIA (in cui i presenti “Indirizzi” trovano applicazione in via indiretta) implica generalmente l’utilizzo dei criteri della procedura estesa; - per gli stabilimenti nuovi, la disponibilità di esperienze consolidate, di dati di bibliografia, ecc., che evidenzino le possibili problematiche di molestie olfattive connesse all’esercizio; - per gli stabilimenti esistenti, la sussistenza di pregresse segnalazioni relative a molestie olfattive per presenza di altri stabilimenti nell’area (cumulo d’impatto); - il contesto territoriale urbanistico (presenza di altre attività odorigene) e la localizzazione dello stabilimento (zona residenziale, industriale, ecc.); - la disponibilità di linee guida settoriali per il contenimento delle emissioni odorigene e/o, per le installazioni soggette ad AIA, di disposizioni specifiche nelle BAT Conclusion; - la sussistenza di pregresse valutazioni di tipo sito specifico o ulteriori evidenze oggettive (o dati di letteratura tecnico-scientifica) riferite a casi analoghi Le due fasi estesa e semplificata sono descritte negli “Indirizzi”: da pagina 8 a pagina 12: procedura estesa da pagina 12 a pagina 13: procedura semplificata Quando applicare la procedura con relazione di ricognizione Per altre fasi dell’iter autorizzativo (i rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, in assenza di modifiche
  • 21. 21 peggiorative delle emissioni odorigene e di pregresse segnalazioni (27) l’adempimento del gestore potrebbe limitarsi alla presentazione, in sede di domanda autorizzativa, di una relazione di ricognizione contenente, anche in termini esclusivamente ricognitivi di quanto in essere, la schematica descrizione e valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi realizzati al riguardo, fermo restando, come logico, il potere dell’autorità competente di richiedere approfondimenti e verifiche per tutti gli eventuali aspetti da chiarire. Tale procedura ha una funzione cautelativa e può, pertanto, riferirsi ai soli rinnovi autorizzativi degli stabilimenti esistenti in cui sono già presenti, al momento della domanda di rinnovo, impianti o attività aventi potenziale impatto odorigeno, senza interessare i rinnovi autorizzativi di stabilimenti esistenti in cui non sono presenti impianti o attività aventi potenziale impatto odorigeno. PROCEDURA PER CASI CRITICI Una speciale procedura può essere infine individuata in relazione agli stabilimenti esistenti (sia quelli in cui sono presenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, sia quelli in cui non sono presenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno) 18 per i quali emergano, nell’esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.) PROCEDURA PER IMPIANTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI PER CATEGORIE GENERALI O CHE NON HANNO BISOGNO DI AUTORIZZAZIONE Le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 agli impianti e alle attività a cui si estendono i regimi autorizzativi in deroga sono, come logico, limitate dall’impossibilità di svolgere una specifica istruttoria autorizzativa. In particolare: - in caso di impianti e attività soggetti alle autorizzazioni generali (articolo 272, commi 2 ss., del Dlgs 152/2006), si possono definire due ipotesi di applicazione. In primo luogo, ai sensi dell’articolo 272, comma 3, l’autorità competente può respingere l’adesione all’autorizzazione generale nel caso in cui si possano individuare, alla luce del tipo di impianto/attività e del tipo di zona e di ricettori, situazioni di rischio per la salute o esigenze di particolare tutela ambientale della zona in relazione alle emissioni odorigene. In secondo luogo, in una prospettiva futura, le autorità competenti potranno, anche alla luce dell’esperienza che sarà maturata nelle autorizzazioni ordinarie, avviare un processo di aggiornamento delle autorizzazioni generali con l’introduzione delle prescrizioni specificamente riferite alle emissioni odorigene. - in caso di impianti e attività esclusi dall’autorizzazione (articolo 272, comma 1, del Dlgs 152/2006), la possibilità di intervenire sulle emissioni odorigene si attua attraverso iniziative di natura regolatoria come la disciplina prevista dall’articolo 271, comma 3, (che permette di adottare prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio, per tutte le emissioni, incluse come logico quelle odorigene, di tali impianti/attività) ed attraverso i relativi controlli. CONTROLLO EMISSIONI ODORIGENE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA Gli “Indirizzi” infine sottolineano come un’importate modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 è infine rappresentata, sotto un’altra visuale, dalla necessità di una sinergia con la pianificazione urbanistico/territoriale. Appare utile, in tale quadro, che le competenti autorità territoriali possano assicurare, a livello locale, un efficace coordinamento con le norme e 27 Si considerano sia i rinnovi effettuati alla scadenza dell’autorizzazione, sia quelli effettuati in occasione di modifiche non peggiorative delle emissioni odorigene
  • 22. 22 procedure relative alle emissioni odorigene e quelle relative alla pianificazione territoriale/urbanistica. È inoltre utile che, in sede di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni procedenti tengano conto della presenza di sorgenti odorigene significative garantendo la coerenza delle previsioni dei piani con le finalità degli “Indirizzi”. TESTO DECRETO DIRETTORIALE 28/6/2023: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/decr_e miss_odorigene.pdf Caratteri legno lamellare in forma di cippato e condizioni di utilizzo (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica del 8 maggio 2023 n° 90 ha modificato l’allegato della Parte V al DLgs 152/2006 relativa Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo. In particolare, il Decreto all’elenco dei combustibili a biomasse a cui si applica la disciplina delle emissioni da impianti industriali di cui al titolo I Parte V del Dlgs 152/2006 anche: i residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni: 1) il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all'incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione; 2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati; 3) i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche indicate nella apposita tabella riportata dal nuovo Decreto. TESTO DECRETO 90 /2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-07-17&atto.codiceRedazionale=23G00098&elenco30giorni=false
  • 23. 23 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali (Normativa Nazionale) L’articolo 41 del Codice dei Beni Culturali (28) prevede che gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. Il comma 4-bis articolo 1 della legge 112/2023 esclude dal suddetto obbligo l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (29), per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico. TESTO LEGGE 112/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-08-16&atto.codiceRedazionale=23A04580&elenco30giorni=false Gestione beni demanio marittimo e vincolo paesaggistico (Giurisprudenza Costituzionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 147 del 18 luglio 2023 ha dichiarato la incostituzionalità di una norma della Regione Sicilia che prevedeva di potere realizzate entro 150 metri dalla battigia quelle opere che, pur non previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM), siano realizzate «nell'ambito di stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati». Secondo la sentenza dall’esame della suddetta normativa regionale si ricava che: i) il legislatore siciliano ha previsto un divieto di costruzione entro i 150 metri dalla battigia (art. 15, lettera a, della legge reg. Siciliana n. 78 del 1976); ii) in deroga a detto divieto, entro i 150 metri dalla battigia sono consentite opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare (ancora art. 15, lettera a, della legge reg. Siciliana n. 78 del 1976); iii) sono considerate opere destinate alla diretta fruizione del mare quelle connesse all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2005 (art. 1, comma 4, della medesima legge reg. Siciliana n. 15 del 2005) purché: iv) tali opere siano previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime o, in base alle parole aggiunte dalla disposizione impugnata, siano realizzate negli stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati. Con la disposizione impugnata, pertanto, il legislatore siciliano, come correttamente rileva il Presidente del Consiglio dei ministri, consente la costruzione di opere entro i 150 metri dalla battigia, se connesse all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2005, anche laddove non siano previste dai PUDM e purché siano realizzate in stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati. 28 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42 29 https://www.acn.gov.it/
  • 24. 24 5.3.- Ciò premesso, la questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all'art. 14 dello statuto speciale è fondata, in quanto la disposizione impugnata viola il principio della necessaria pianificazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico, che è norma fondamentale di riforma economico-sociale. I PUDM - la cui adozione è imposta alle regioni dall'art. 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 - sono «strumenti settoriali "destinat[i] ad assolvere, nella prospettiva della migliore gestione del demanio marittimo d'interesse turistico-ricreativo, ad una funzione schiettamente programmatoria" delle concessioni demaniali, al fine di "rendere compatibile l'offerta dei servizi turistici con le esigenze della salvaguardia e della valorizzazione di tutte le componenti ambientali dei siti costieri, onde consentirne uno sfruttamento equilibrato ed ecosostenibile" (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 21 giugno 2005, n. 3267)» (sentenza n. 108 del 2022). In tal modo, essi svolgono «un'essenziale funzione non solo di regolamentazione della concorrenza e della gestione economica del litorale marino, ma anche di tutela dell'ambiente e del paesaggio, garantendone tra l'altro la fruizione comune anche al di fuori degli stabilimenti balneari» (ancora sentenza n. 108 del 2022). La disposizione impugnata si fonda su un duplice presupposto, uno esplicito e uno implicito: in base a quello esplicito, non deve essere stato ancora adottato un PUDM relativo al territorio comunale interessato; in base a quello implicito, in relazione a tale territorio comunale non deve ancora essere stato adottato un piano paesaggistico ex artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, poiché ovviamente, ove così fosse, ogni attività che si volesse realizzare sui beni paesaggisticamente vincolati sarebbe condizionata da detto piano. Al sussistere di entrambe le condizioni - assenza tanto di PUDM quanto di piano paesaggistico - la previsione regionale consente che le opere connesse all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2005 possano essere realizzate negli stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati anche entro i 150 metri dalla battigia e, dunque, sui litorali marini, che sono beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a), cod. beni culturali. Non rileva, al riguardo, la circostanza per cui - trattandosi di luoghi paesaggisticamente vincolati - sarebbe comunque necessario, per ogni opera, ottenere anche l'autorizzazione paesaggistica, oltre al provvedimento edilizio abilitativo. A ledere il principio di cui alla normativa statale è la circostanza che la previsione legislativa regionale, consentendo la realizzazione di opere lungo la costa siciliana entro i 150 metri dalla battigia, possa determinare «il consolidamento di situazioni tali da ostacolare il compiuto sviluppo della pianificazione paesaggistica» (sentenza n. 187 del 2022), che questa Corte ha costantemente affermato essere «valore imprescindibile [...] espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme di tutela, conservazione e trasformazione del territorio» (da ultimo, sentenze n. 221 e n. 192 del 2022). La disposizione impugnata consente dunque, seppur al ricorrere di talune condizioni ed entro specifiche parti di territorio, il consumo delle fasce costiere, paesaggisticamente vincolate, con interventi parcellizzati, senza quella «visione d'insieme delle aree da tutelare e dei contesti in cui le medesime sono inserite» (sentenza n. 187 del 2022) che richiede la tutela del paesaggio e dell'ambiente di cui all'art. 9 Cost. TESTO SENTENZA 147/2023: https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/410
  • 25. 25 Principio di co-pianificazione in materia paesaggistica (Giurisprudenza Costituzionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 163 del 27 luglio 2023 ha dichiarato la incostituzionalità di norma regionale ribadendo i seguenti principi. Il sistema di pianificazione paesaggistica, come delineato dal codice di settore, costituisce «attuazione dell’art. 9, secondo comma, Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti (da ultimo, sentenze n. 187, n. 45 e n. 24 del 2022, n. 219 e n. 74 del 2021)» (sentenza n. 229 del 2022). L’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica assurge, dunque, a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale (ex plurimis, sentenze n. 187, n. 45 del 2022, n. 74 del 2021 e n. 240 del 2020), ed è espressione delle scelte del legislatore nazionale, dotato in materia di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Come pure chiarito da questa Corte, la «tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (sentenza n. 367 del 2007), rimanendo comunque salva la facoltà delle regioni «di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente» (sentenze n. 272 e n. 12 del 2009). Coglie, pertanto nel segno la censura che lamenta la violazione del principio della co-pianificazione paesaggistica, come codificato nelle norme nazionali di settore richiamate dal ricorso, che costituiscono espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La previsione impugnata, infatti, protrae nel tempo la possibilità, già eccezionale e transitoria, di realizzare modifiche all’aspetto esteriore degli edifici, anche nei territori che risultino assoggettati a tutela paesaggistica (sulla base di vigenti prescrizioni ministeriali); e ciò stabilisce prescindendo, in modo esplicito, dal necessario percorso condiviso con lo Stato, finalizzato a confluire nel piano paesaggistico. Essa si pone, pertanto, al di fuori di qualsiasi schema di cooperazione o di collaborazione con l’autorità statale competente, pur con riferimento a beni il cui rilievo paesaggistico risulti attestato da apposito provvedimento ministeriale e che, come tali, richiedono la pianificazione congiunta ai sensi degli artt. 135, comma 1, e 143, comma 1, cod. beni culturali. Siffatta previsione, come ulteriormente riferito nel ricorso, è stata introdotta dal legislatore molisano dopo che la stessa Regione si era formalmente impegnata con il Ministero (come risulta dalla nota prot. n. 104241, del 23 giugno 2021, che il ricorrente ha depositato), ad introdurre modifiche legislative che avrebbero dovuto essere di opposto tenore, in quanto dirette a contenere – e non a ulteriormente aggravare – la deroga al principio di pianificazione congiunta che era stata introdotta con la legge reg. Molise n. 1 del 2021. A fronte di simile impegno, peraltro, il ricorrente riferisce di non aver provveduto a impugnare la predetta legge regionale del 2021 proprio in un’ottica di collaborazione istituzionale. TESTO SENTENZA: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2023&numero=163
  • 26. 26 CACCIA TUTELA FAUNA Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Ambiente del 13 giugno 2023 da attuazione a quanto previsto comma 448 articolo 1 della legge 197/2022 (30) che aveva appositamente modificato la legge quadro sulla caccia, quindi approva il Piano allegato al Decreto stesso. È compito delle Regioni attuare il Piano a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quindi dal 1 luglio 2023. TESTO PIANO: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-07-01&atto.codiceRedazionale=23A03780&elenco30giorni=false 30 Per una analisi della norma vedi News/Ambiente Gennaio 2023 pagina 16 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
  • 27. 27 ECOCERTIFICAZIONI Riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi al sistema EMAS (Normativa Comunitaria) Decisione di Esecuzione (UE) 2023/1533 della Commissione del 24 luglio 2023 sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema di ecogestione e audit (EMAS). Si ricorda che ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento Emas (31): “1. Gli Stati membri possono presentare, per iscritto, alla Commissione una richiesta di riconoscimento di sistemi di gestione ambientale esistenti, o di una parte di essi, che hanno ottenuto, secondo opportune procedure di certificazione riconosciute a livello nazionale o regionale, la certificazione, come conformi a corrispondenti requisiti del presente regolamento”. Il 9 maggio 2022 l’Austria ha inviato alla Commissione una richiesta scritta di riconoscimento del sistema di gestione ambientale ECOPROFIT. La Commissione ha valutato la conformità di detto sistema con quello EMAS in relazione: i) l’impegno dell’alta dirigenza; ii) l’esame della direzione; iii) la definizione di un’analisi ambientale; iv) la definizione di una politica ambientale; v) la garanzia del rispetto degli obblighi normativi; vi) gli obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare il miglioramento continuo; vii) la struttura organizzativa (ruoli e responsabilità), la formazione e la partecipazione del personale; viii) i requisiti in materia di documentazione; ix) il controllo operativo; x) la preparazione e la risposta alle emergenze; xi) l’audit interno e le azioni correttive; xii) la comunicazione (interna ed esterna); xiii) i requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione. TESTO DECISIONE 2023/1533: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023D1533 31 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:IT:PDF
  • 28. 28 EFFETTO SERRA Modelli per definire scenari da mutamenti climatici in Italia (Documentazione Internazionale) Pubblicato studio di esperti italiani dove si analizzano modelli climatici regionali che si dimostrano strumenti promettenti per rappresentare le caratteristiche delle precipitazioni orarie (cioè ciclo diurno, struttura spaziale, distribuzione dell'intensità ed estremi) e la loro sensibilità ai cambiamenti climatici. Inoltre, il miglioramento della risoluzione spaziale consente il rilevamento di eterogeneità superficiali (ad esempio montagne, regioni costiere e aree urbane) e la simulazione dei feedback terra-atmosfera necessari per preservare/amplificare altri estremi come siccità o ondate di calore estive. Questi miglioramenti possono anche dipendere da altre variabili (ad esempio i flussi di energia, come il calore latente e sensibile e l'umidità del suolo) rilevanti per diverse applicazioni. LINK ALLO STUDIO: https://www.nature.com/articles/s41597-023-02144-9 Prospettiva nuova sul nesso tra clima e sicurezza (Documentazione Comunitaria) Comunicazione della Commissione UE (Alto Rappresentante UE Affari Esteri e Sicurezza) del 26 giugno 2023 al Parlamento Europeo e al Consiglio su “Una prospettiva nuova sul nesso tra clima e sicurezza: parare l'impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulla pace, la sicurezza e la difesa”. Secondo l’introduzione alla Comunicazione l'espressione nesso tra clima e sicurezza usata nel presente documento si riferisce agli effetti dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, inclusi la perdita di biodiversità e l'inquinamento, sulla pace, la sicurezza e la difesa. Gli elementi che emergono dalla comunicazione in sintesi sono: 1.la criminalità ambientale organizzata è il quarto settore della criminalità mondiale 2. necessità di creare un polo integrato di informazioni su sicurezza e ambiente finalizzato ad analizzare annualmente, tra l’altro, le tendenze alla competizione per le risorse naturali 3. necessità di ampliare l’indice di rischio globale dei conflitti dovuto allo scontro per il superamento della dipendenza dai combustibili fossili al fine di migliorare la capacità di prevenzione dei conflitti 4. Il processo decisionale relativo ai mandati della PSDC (Politica di sicurezza e difesa comune della UE) dovrebbe tenere conto delle nuove analisi annuali delle tendenze sul clima, l'ambiente e la sicurezza 5. costituire gradualmente un gruppo di esperti (certificati) che, oltre al lavoro svolto presso i ministeri nazionali, potrebbero essere messi a disposizione dagli Stati membri nell'ambito di missioni/operazioni della PSDC. 6. istituire un apposito centro di competenza a guida UE sui cambiamenti climatici, la sicurezza e la difesa, al fine di migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti tra le forze armate degli Stati membri 7. sviluppare soluzioni orientate alla difesa destinate a sostenere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa dedicati al clima e alla gestione ed efficienza energetica, 8. incrementare tra UE e Nato un coordinamento più intenso con la possibilità di cooperare in modo concreto su determinati filoni di lavoro, quali l'analisi dei dati e l'allarme rapido, la formazione e la sensibilizzazione, il rafforzamento della resilienza e lo sviluppo delle capacità
  • 29. 29 (anche relativamente all'efficienza energetica e alla transizione energetica), che offrono spazi concreti di cooperazione. LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA AMBIENTALE L'instabilità e la penuria di risorse indotte dal clima e dall'ambiente possono essere strumentalizzate attivamente da gruppi armati, reti della criminalità organizzata, regimi corrotti o autoritari e altri soggetti, anche attraverso la criminalità ambientale. Quest'ultima è ormai il quarto settore della criminalità mondiale per dimensioni ed è in continua espansione, accelerando ulteriormente la crisi ambientale, anche a causa dello sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali come confermato dalla Relazione 2021 sulla criminalità ambientale di Eurojust (32). Le sfide poste dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale in termini di sicurezza e difesa sono quindi diventate più urgenti, impegnative e complesse, constatazione sottolineata costantemente dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e in molteplici altri rapporti o studi. Le organizzazioni partner, come le Nazioni Unite e la NATO, e i partner bilaterali stanno integrando questi rischi nella pianificazione politica. Come indicato nelle conclusioni del Consiglio sulla diplomazia climatica ed energetica (33), adottate nel marzo 2023, è necessario che l'Unione integri meglio il nesso tra clima, pace e sicurezza nella propria politica esterna, politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) compresa, così come nella cooperazione e nei partenariati internazionali. Gli Stati membri svolgono un ruolo essenziale per portare avanti quest'impegno. RENDERE LA PIANIFICAZIONE, IL PROCESSO DECISIONALE E L'ATTUAZIONE SU CLIMA E AMBIENTE PIÙ INFORMATI il Centro satellitare dell'Unione europea (SatCen - 34) esaminerà la possibilità di sviluppare un polo di conoscenze integrato. Il polo di dati e analisi sulla sicurezza climatica e ambientale, che sarà creato all'interno del SatCen, si baserà su esperienze pregresse e iniziative esistenti e costituirà una risorsa per valutare i rischi per la sicurezza legati al clima. Per agevolare l'inclusione del nesso tra clima e sicurezza nelle discussioni e nel processo decisionale a livello politico e strategico, i servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) cominceranno a effettuare ogni anno un'analisi globale annuale delle tendenze che contempli, tra le altre cose, l'effetto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sui conflitti, sui fenomeni di sfollamento e sui movimenti migratori, oltre che sulla competizione per le risorse naturali. L'indice di rischio globale dei conflitti (35) verrà ampliato al fine di esaminare, oltre all'effetto generato dalla siccità, anche quello dovuto, ad esempio, all'aumento dei fenomeni di migrazione e sfollamento, di analizzare gli effetti indiretti dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, ad esempio sui prezzi delle materie prime quali alimenti, gas e petrolio, e di valutare le implicazioni geopolitiche e di sicurezza derivanti da una minore dipendenza dai combustibili fossili. 32 https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/report_environmental_crime.pdf 33 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7248-2023-INIT/it/pdf 34 https://www.satcen.europa.eu/ 35 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/initiatives-services/global-conflict-risk-index#documents/1059/list
  • 30. 30 Per migliorare le capacità di allarme rapido e anticipazione dell'UE sarà elaborato un modello dinamico di valutazione del rischio di conflitti a breve termine e subnazionali che presti particolare attenzione alle variabili legate all'ambiente e al clima. METTERE IN PRATICA IL NESSO TRA CLIMA E SICUREZZA NELL'AZIONE ESTERNA DELL'UE Le politiche e le pratiche in materia di clima e ambiente dovrebbero tenere sempre più conto delle situazioni di conflitto e, nel contempo, le considerazioni relative al clima e all'ambiente dovrebbero continuare a essere integrate nei processi di consolidamento della pace, di stabilizzazione, di gestione delle crisi e di ripresa post-conflitto promossi dall'UE. Nella bussola strategica è stato fissato l'obiettivo di prevedere entro il 2025 in tutte le missioni e le operazioni militari e civili la presenza di un consulente ambientale e l'obbligo per la missione o operazione di riferire in merito alla propria impronta ambientale. Con il patto sulla dimensione civile della PSDC (36) gli Stati membri si sono impegnati a integrare nelle attività esterne delle missioni sforzi volti ad affrontare le sfide in materia di sicurezza legate ai cambiamenti climatici e al degrado allo sfruttamento dell'ambiente. Il processo decisionale relativo ai mandati della PSDC (Politica di sicurezza e difesa comune della UE) dovrebbe tenere conto delle nuove analisi annuali delle tendenze sul clima, l'ambiente e la sicurezza e di altre fonti analitiche nella pianificazione e nel riesame periodico dei mandati delle missioni, promuovendo nel contempo l'integrazione degli insegnamenti tratti nell'ambito dei diversi filoni di lavoro. È opportuno riflettere sulle esperienze maturate dai partner che operano nello stesso contesto, in particolare nell'ambito dell'ONU42, anche al fine di individuare i possibili settori di maggiore cooperazione. GARANTIRE UNA SICUREZZA E UNA DIFESA EUROPEE SOSTENIBILI E RESILIENTI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI Sarà istituita una piattaforma dell'UE per la formazione in materia di clima, sicurezza e difesa nel quadro dell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa, il cui obiettivo sarà quello di sviluppare le competenze richieste a livello dell'UE e a livello nazionale, formando ad esempio esperti di diritto e criminalità ambientale, ingegneri ambientali e specialisti dell'analisi dei rischi per la sicurezza legati al clima. Ciò consentirà inoltre all'UE di costituire gradualmente un gruppo di esperti (certificati) che, oltre al lavoro svolto presso i ministeri nazionali, potrebbero essere messi a disposizione dagli Stati membri nell'ambito di missioni/operazioni della PSDC. La rete dell'UE per il clima e la difesa, costituita da esperti dei ministeri della difesa degli Stati membri e istituita nella scia della bussola strategica su iniziativa del SEAE e dell'AED, si è rivelata uno strumento utile per promuovere la cooperazione, il coordinamento e lo scambio di migliori pratiche in tale ambito. La rete, copresieduta dal SEAE e dall'AED, ha elaborato e concordato un modello indicativo cui gli Stati membri sono tenuti a riferirsi per l'elaborazione delle strategie nazionali volte a preparare le forze armate ai cambiamenti climatici. 36 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9588-2023-INIT/it/pdf
  • 31. 31 I competenti servizi della Commissione, il SEAE (37) e l'AED (38) istituiranno un nuovo meccanismo di sostegno per il clima e la difesa, che consentirà di collaborare con gli Stati membri per individuare carenze e possibilità di collaborazione in settori quali lo sviluppo delle capacità, la condivisione o la conduzione di studi e ricerche, la definizione di norme verdi, la raccolta di dati, l'elaborazione di metodologie o concetti tecnici, l'incremento degli incentivi e la promozione di progetti collaborativi. In quest'ottica la Commissione e l'alto rappresentante prenderanno in considerazione, in stretta consultazione con l'AED e con un approccio graduale, la possibilità di istituire un apposito centro di competenza a guida UE sui cambiamenti climatici, la sicurezza e la difesa, al fine di migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti tra le forze armate degli Stati membri, anche, ove opportuno, per il tramite della Banca europea per gli investimenti. STRUMENTI E POLITICHE DELL'UE CHE COSTITUISCONO UNA BASE SOLIDA PER ULTERIORI INTERVENTI Nel 2021 sono stati avviati tre progetti nell'ambito del Fondo europeo per la difesa (FED) con l'obiettivo di sviluppare soluzioni orientate alla difesa destinate a sostenere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa dedicati al clima e alla gestione ed efficienza energetica, dotati di un bilancio pari a 84 milioni di EUR. Il piano d'azione sulla mobilità militare 2.0 (39) ha inserito la sostenibilità e l'efficienza energetica tra gli obiettivi di fondo per lo sviluppo delle capacità e delle infrastrutture di trasporto a duplice uso del futuro, tra cui l'infrastruttura della catena di approvvigionamento dei carburanti per gli spostamenti ingenti delle forze militari e del relativo equipaggiamento (40). Gli Stati membri affrontano le questioni legate all'efficienza energetica, alla circolarità e alla resilienza energetica nel settore della difesa mediante attività finanziate dalla Commissione sotto l'egida dell'Agenzia europea per la difesa, come ad esempio il forum consultivo sull'energia sostenibile nel settore della difesa e della sicurezza (CF SEDSS)54, il forum di incubazione sull'economia circolare nella difesa europea55 e l'iniziativa "Symbiosis" (energia rinnovabile offshore nel settore della difesa - 41) il gruppo dell'AED sulla tecnologia per le capacità che si occupa di energia e ambiente individua le lacune tecnologiche e propone progetti collaborativi (42). 37 https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and- bodies/european-external-action-service-eeas_it 38 https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and- bodies/european-defence-agency-eda_it 39 eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52022JC0048 40 Ciò è in linea con la politica riguardante la rete TEN-T, che mira a ridurre l'impronta di carbonio nel settore dei trasporti e gli effetti prodotti dai cambiamenti climatici, mentre il nuovo regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi fissa obiettivi di diffusione obbligatori per l'infrastruttura di ricarica elettrica e di rifornimento di idrogeno 41 Iniziativa finanziata dalla Commissione e gestita dall'AED dedicata all'ideazione di progetti ispirati ai principi della circolarità nei settori relativi alle materie prime critiche, alla produzione additiva, ai materiali per i tessuti, alla progettazione ecocompatibile, agli appalti verdi, alla banca dati SCIP nell'ambito della direttiva quadro sui rifiuti, all'utilizzo del sistema EMAS nelle zone militari e alla gestione dei pezzi di ricambio. Un gruppo di progetti specifici verte sulle materie prime critiche pertinenti al settore della difesa dell'UE, quali il titanio, il tungsteno, l'antimonio, anche al fine di promuoverne la circolarità in diverse sezioni della catena di approvvigionamento. 42 Ad esempio il nuovo progetto "E+ZERO" che mira a proporre e dimostrare la realizzazione di un campo modulare che può essere dispiegato rapidamente, caratterizzato da un bilancio energetico positivo e da tecnologie avanzate di gestione e depurazione delle acque ed esente da emissioni di gas a effetto serra.
  • 32. 32 I progetti collaborativi nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) riguardano le sfide relative ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale, in particolare i progetti "Funzione operativa energia" (43) e "Addestramento per elicotteri ad alta temperatura e ad alta quota". COOPERAZIONE UE NATO La dichiarazione comune sulla cooperazione UE-NATO66 del gennaio 2023 ha sottolineato la necessità di parare insieme le implicazioni dei cambiamenti cimatici per la sicurezza. Entrambe le organizzazioni hanno compiuto progressi significativi nel sostenere l'adattamento delle forze armate dei membri agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale e nel ridurre tale impatto negativo mediante misure di mitigazione. Pertanto, è necessario che vi sia un coordinamento più intenso e la possibilità di cooperare in modo concreto su determinati filoni di lavoro, quali l'analisi dei dati e l'allarme rapido, la formazione e la sensibilizzazione, il rafforzamento della resilienza e lo sviluppo delle capacità (anche relativamente all'efficienza energetica e alla transizione energetica), che offrono spazi concreti di cooperazione. L'alto rappresentante e la Commissione consulteranno la NATO in merito alla possibilità di avviare un dialogo strutturato UE-NATO su tali questioni. Ove opportuno saranno valutate sinergie con altri dialoghi UE-NATO in settori pertinenti, come il dialogo strutturato UE-NATO sulla resilienza e la task force UE-NATO sulla resilienza delle infrastrutture critiche. L'alto rappresentante e la Commissione consulteranno la NATO in merito all'apertura di un dialogo strutturato per affrontare il tema dei molteplici legami relativi ai cambiamenti climatici, al degrado ambientale, alla sicurezza e alla difesa, al fine di esplorare sinergie tra le due organizzazioni e individuare una possibile cooperazione in settori che offrano vantaggi reciproci. Ciò dovrebbe avvenire nel quadro di un documento di attuazione completo già previsto sulla cooperazione UE- NATO. Il SEAE e i competenti servizi della Commissione esploreranno la possibilità di scambi con il Centro di eccellenza della NATO sui cambiamenti climatici e la sicurezza in merito agli insegnamenti tratti e alle migliori pratiche. TESTO COMPLETO COMUNICAZIONE COMMISSIONE UE: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11283-2023-INIT/it/pdf Quanto dovrebbe pagare le compagnie che emettono gas serra (Documentazione Internazionale) Secondo uno studio pubblicato su Nature Italy (tratto dalla rivista On Earth -44) la compensazione climatica da parte delle compagnie di combustibili fossili ammonterebbe a oltre 200 miliardi di dollari all'anno. Secondo gli autori dello studio intervistati da Nature Italy i costi dei danni dovuti ai mutamenti climatici devono essere sostenuti anche dalle aziende che producono combustibili fossili perché perfettamente a conoscenza dei rischi legati alle emissioni di detti combustibili e non hanno fatto nulla per modificare il loro business. COME LO STUDIO HA QUANTIFICATO I COSTI DA PAGARE DA PARTE DELLE COMPAGNIE 43 https://www.pesco.europa.eu/project/energy-operational-function/ 44 M. Grasso, R. Heede, One Earth, 6, 5 (2023).