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Periodo dal 1 al 31 Luglio 2021
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
Luglio 2021
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
Sommario
ACQUE ...........................................................................................................................................7
Modifica limiti parametro cromo nelle acque per consumo umano (Normativa Nazionale)
......................................................................................................................................................7
Accreditamento analisi acque potabili (Normativa Nazionale).............................................7
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .........................................................................................8
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Normativa Nazionale) .............................................................................................8
Interventi su beni ad uso militare nei Parchi Nazionali (Normativa Nazionale) .................8
Proroga degli organi degli Enti parco nazionali (Normativa Nazionale) .............................8
Fruizione delle aree naturali protette (Normativa Nazionale)...............................................9
ARIA .............................................................................................................................................10
Incentivi per la qualità dell’aria (Normativa Nazionale) .....................................................10
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ................................................................................11
Introduzione beni culturali nella UE (Normativa Comunitaria).........................................11
Dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................11
Deroga alla autorizzazione paesaggistica /Giurisprudenza Nazionale) ..............................12
Semplificazioni in materia urbanistica e vincolo paesaggistico (Giurisprudenza
Nazionale) .................................................................................................................................13
Insediamenti turistici e vincolo paesaggistico (Giurisprudenza Nazionale).......................15
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una area: conflitto Stato Regione
(Giurisprudenza Nazionale)....................................................................................................16
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa Resilienza (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................19
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili in deroga al Codice del Paesaggio
(Normativa Nazionale).............................................................................................................19
Trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico
(Normativa Nazionale).............................................................................................................22
Semplificazioni in materia di economia montana e forestale (Normativa Nazionale).......22
BIOTEC – OGM..........................................................................................................................24
Introduzione sul mercato di varietà di granturco geneticamente modificato (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................24
Introduzione in commercio di prodotti derivati dalla barbabietola da zucchero
geneticamente modificata (Normativa Comunitaria)...........................................................24
Introduzione in commercio di prodotti contenenti soia OGM (Normativa Comunitaria)24
CACCIA........................................................................................................................................25
Caccia da appostamento (Giurisprudenza Nazionale) .........................................................25
Potere sostitutivo della Giunta Regionale nella caccia selettiva nei Parchi
(Giurisprudenza Nazionale)....................................................................................................26
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................29
Neutralità climatica nuovo regolamento (Normativa Comunitaria)...................................29
Finanziamento dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................31
Regolamento su disposizioni comuni ai diversi Fondi UE (Normativa Comunitaria) ......31
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Normativa Nazionale) ...........................................................................................32
ELETTROMAGNETISMO........................................................................................................33
Semplificazioni istallazioni reti e impianti di comunicazione elettronica (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................33
ENERGIA.....................................................................................................................................37
Semplificazione per incentivi di efficientamento energetico (Normativa Nazionale)........37
Misure incentivazione fonti rinnovabili e risparmio energetico (Normativa Nazionale)..37
Riconversione piattaforme di estrazione del petrolio e del gas (Normativa Nazionale)....38
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili in deroga al Codice del Paesaggio
(Normativa Nazionale).............................................................................................................38
Semplificazione autorizzazioni impianti a accumulo (Normativa Nazionale)....................41
Intesa Stato Regioni autorizzazione impianti energetici sopra i 300 MW (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................41
Nuove soglie per applicare la DIA agli impianti da fonti rinnovabili (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................42
Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................42
Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................43
Definizione di modifica sostanziale per autorizzazione unica impianti FER (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................44
Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico (Normativa Nazionale) .......................45
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................46
Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (Normativa Comunitaria)..46
Criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi
mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................46
Piano sviluppo e coesione del Ministero della transizione ecologica (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................47
Governance attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Normativa Nazionale)47
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................55
Iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................55
Iniziativa dei cittadini europei dal titolo «EcoScore europeo» (Normativa Comunitaria)55
Statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore europeo
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................56
Norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE – ICUE (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................57
Interpello in materia ambientale (Normativa Nazionale) ....................................................57
Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico (Normativa Nazionale)............................58
MARE ...........................................................................................................................................59
Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................59
Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................59
Piano nazionale dei dragaggi sostenibili (Normativa Nazionale) ........................................59
MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................61
Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al
trasporto su strada (Normativa Nazionale)...........................................................................61
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Normativa Nazionale) ...........................................................................................61
Nuovi requisiti di protezione ambientale nella aviazione civile (Normativa Comunitaria)
....................................................................................................................................................62
Meccanismo per collegare l’Europa (Normativa Comunitaria)..........................................62
Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea
dei trasporti TEN-T (Normativa Comunitaria)....................................................................63
Fondo per migliorare l’efficienza e sostenibilità del trasporto pubblico locale (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................64
Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................65
Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli
elettrici (Normativa Nazionale)...............................................................................................66
PROTEZIONE CIVILE..............................................................................................................68
Meccanismo unionale di protezione civile (Normativa Comunitaria) ................................68
Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali
(Normativa Nazionale).............................................................................................................69
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................70
Nuova disciplina poteri sostitutivo nel procedimento amministrativo (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................70
Modifica della disciplina del silenzio assenso nel procedimento amministrativo
(Normativa Nazionale).............................................................................................................70
Nuovi termini annullamento di ufficio atto amministrativo (Normativo Nazionale)........71
RIFIUTI........................................................................................................................................72
Inceneritori e Cementifici nessun finanziamento dal Recovery Fund (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................72
Proroga applicazione tributo per i manufatti in plastica con singolo impiego (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................72
Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................73
Agevolazioni Tari (Normativa Nazionale).............................................................................73
Deroghe alla approvazione tariffe della TARI (Normativa Nazionale)..............................74
Modifiche elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................74
Albo Gestori iscrizione categoria raccolta e trasporto rifiuti urbani (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................74
Pubblicazione informazioni responsabili tecnici rifiuti (Normativa Nazionale)................75
Adeguamenti iscrizioni categorie 4 e 2-bis Albo Gestori Rifiuti (Normativa Nazionale)..75
Modulistica iscrizione categorie 6 Albo Gestori Ambientali (Normativa Nazionale)........75
Regime transitorio per le verifiche dei requisiti dei responsabili tecnici (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................75
Proroga emergenza COVID e iscrizioni Albo Gestori (Normativa Nazionale)..................76
Cessazione qualifica rifiuto (Normativa Nazionale) .............................................................76
Modiche alla parte IV del testo unico ambientale (Normativa Nazionale).........................77
Nuove funzioni di vigilanza sulla gestione dei rifiuti da parte del MITE (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................79
Riduzione termini per installazione impianti mobili di rifiuti (Normativa Nazionale).....80
Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il
riutilizzo in forma semplificata (Normativa Nazionale).......................................................81
Utilizzo Combustibile derivato dai rifiuti con modifica non sostanziale (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................81
Misure di semplificazione per la bonifica e riconversione dei siti industriali (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................83
Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di
rifiuti radioattivi (Normativa Nazionale)...............................................................................88
SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................89
Prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di
distribuzione (Normativa Nazionale) .....................................................................................89
IPA nei campi sportivi e parchi giochi (Normativa Comunitaria)......................................89
SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA .....................................................................................90
Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-
legno (Normativa Nazionale)...................................................................................................90
Semplificazioni in materia di economia montana e forestale (Normativa Nazionale).......91
Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico
(Normativa Nazionale).............................................................................................................92
Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo (Normativa Nazionale)...............95
URBANISTICA EDILIZIA ........................................................................................................96
Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture
turistiche (Normativa Nazionale) ...........................................................................................96
VIA VAS .......................................................................................................................................97
Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali (Normativa Nazionale)............97
Semplificazione autorizzazioni impianti a accumulo esclusione dalla VIA (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................97
Modifica soglie applicabilità della VIA ad impianti fotovoltaici (Normativa Nazionale).98
Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC (Normativa Nazionale)..............99
Modifiche semplificatorie alla disciplina della VIA (Normativa Nazionale)....................100
Modifiche impianti rifiuti assoggettate a verifica assoggettabilità a VIA (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................112
Modifiche alla disciplina della VAS (Normativa Nazionale) .............................................112
ACQUE
Modifica limiti parametro cromo nelle acque per consumo umano (Normativa
Nazionale)
Il Decreto Ministero della Salute del 30 giugno 2021 ha modificato i limiti del cromo nelle acque
destinate al consumo così come previsto dall’allegato I parte B del DLgs 31/2001 (2). La modifica si
fonda, sotto il profilo scientifico, sul rapporto OMS di aggiornamento della valutazione del
rischio per il cromo “Chromium in drinking-water - Background document for development of
WHO Guidelines for drinking-water quality (3)”, pubblicato ufficialmente dall'Organizzazione sul
proprio portale a dicembre 2020.
Quindi il Decreto in esame, in ossequio al principio di precauzione, anticipa al 12 gennaio 2026
l'entrata in vigore nel territorio nazionale del valore di parametro del Cromo di 25 μg/l (valore
precedente 50, previsto dalla direttiva (UE) 2020/2184 (4).
TESTO DECRETO 30/6/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-07-01&atto.codiceRedazionale=21A04013&elenco30giorni=false
Accreditamento analisi acque potabili (Normativa Nazionale)
La Circolare Ministero della Salute 2 luglio 2021 ha stabilito che i metodi analitici relativi al
controllo delle acque destinate al consumo umano, previsti dal D.lgs. 31/2001 (5), devono essere
accreditati ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025 (6) entro il 27 maggio 2022
(precedentemente 27 maggio 2021).
L’accreditamento è la attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che
certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da
norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti
nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della
conformità.
2 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;031
3 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338062/WHO-HEP-ECH-WSH-2020.3-eng.pdf
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L2184&from=IT
5 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-02-02;31!vig=
6 http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-iso-iec-17025-2018?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-
check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Normativa Nazionale)
L’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021 n°59 convertito nella legge 101/2021 prevede i
seguenti investimenti previsti dal PNRR attraverso la approvazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza: Salute, ambiente, biodiversità e clima: 51,49 milioni di euro per
l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per
l'anno 2026.
TESTO LEGGE 101/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-07-06&atto.codiceRedazionale=21A04068&elenco30giorni=false
Interventi su beni ad uso militare nei Parchi Nazionali (Normativa Nazionale)
L’articolo 7-ter del Decreto Legge 73/2021 convertito nella Legge 106/2021 sono consentiti
interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso
militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e
proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o
concessione d'uso.
Gli Enti parco si esprimono sugli interventi anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale previa verifica della sostenibilità
degli impatti ambientali degli interventi proposti, ferma restando l'acquisizione degli atti di
assenso previsti dalla parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - 7 (beni culturali e vincoli
paesaggistici).
TESTO LEGGE 106/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-07-24&atto.codiceRedazionale=21A04536&elenco30giorni=false
Proroga degli organi degli Enti parco nazionali (Normativa Nazionale)
L’articolo 64-ter del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 afferma che al fine
di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica
del Presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato
non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, é
prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.
TESTO LEGGE 108/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false
7 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
Fruizione delle aree naturali protette (Normativa Nazionale)
L’articolo 64-quater del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 prevede che al
fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di
gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture
in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree
o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso
di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da
parte dei visitatori.
TESTO LEGGE 108/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false
ARIA
Incentivi per la qualità dell’aria (Normativa Nazionale)
L’articolo 2 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito nella legge 101/2021 prevede che
con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS) sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per
l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti per il miglioramento della
qualità dell'aria, in considerazione del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle
polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di
infrazione n. 2015/2043 (messa in mora), e della complessità dei processi di conseguimento degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
2008.
TESTO LEGGE 101/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-07-06&atto.codiceRedazionale=21A04068&elenco30giorni=false
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI
Introduzione beni culturali nella UE (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione del 24 giugno 2021 ha definito le
modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) 2019/880 (8) del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali.
In particolare il nuovo Regolamento stabilisce:
1. norme specifiche per l'istituzione di un sistema di licenze di importazione per talune categorie di
beni culturali elencate nell'allegato, parte B del Regolamento 2019/880
2. norme relative a un sistema per le dichiarazioni dell'importatore per le categorie elencate
nell'allegato, parte C, del regolamento (UE) 2019/880
3. norme relative alle esenzioni dall'obbligo di ottenere una licenza di importazione o di
presentare una dichiarazione dell'importatore a determinate condizioni.
TESTO REGOLAMENTO 2021/1079:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1079&from=IT#d1e32-82-1
Dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia
(Normativa Nazionale)
L’articolo 1 del Decreto Legge n° 103 del 20 luglio 2021 prevede che al fine di assicurare l'integrità,
il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di
interesse culturale ai sensi degli articoli 10 (beni culturali) e 12 (verifica interesse culturale) del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (9), le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli
usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con
specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di
costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.
Il comma 2 di detto articolo 1 stabilisce inoltre che le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco,
Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale.
In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi almeno una
delle seguenti caratteristiche:
a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;
b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;
c) air draft superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;
d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per
cento.
L’articolo 2 del Decreto Legge nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale di Venezia come Commissario straordinario per la realizzazione di
approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua
laguna. Il Presidente avrà i seguenti compiti in particolare:
a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera
destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000
GT;
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0880
9 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
b) manutenzione dei canali esistenti, previa valutazione di impatto ambientale;
c) interventi accessori per il miglioramento nell'accessibilità nautica e della sicurezza della
navigazione.
TESTO DECRETO LEGGE 103/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-07-20&atto.codiceRedazionale=21G00114&elenco30giorni=false
Deroga alla autorizzazione paesaggistica /Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 2021 n° 138 ha giudicato la costituzionalità di una
norma regionale che escludeva da ogni titolo abilitativo (compresa la autorizzazione paesaggistica)
le seguenti opere e/o interventi:
“j bis) la posa e installazione di recinzioni per la protezione dei terreni agricoli, sia di privati che dei
coltivatori diretti, dai danni della fauna selvatica non costituenti aree di fondo chiuso;
j ter) la pulizia dei canali di scolo dei terreni agricoli e a lato delle strade interpoderali, sia di
proprietà di privati che di coltivatori diretti qualora non ricompresi nel reticolo idrografico
regionale;
j quater) la realizzazione di canali di scolo e rampe ex novo per volumi di scalo inferiori ai 20 mc;
j quinquies) ogni attività agricola che comporti movimenti di terra inferiori ai 20 mc;
j sexies) le opere provvisionali di messa in sicurezza e necessarie al transito e all’accesso delle
strade pubbliche e private per frane e smottamenti.”
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale qui esaminata la disposizione impugnata si limita
ad ampliare l'elenco degli interventi che l'art. 35, comma 4, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999
eccettua dai procedimenti di autorizzazione richiesti, ai fini della specifica tutela dell'assetto
idrogeologico del territorio, per ogni attività che comporti «mutamento di destinazione ovvero
trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi» (così art. 35, comma 1, della legge
reg. Liguria n. 4 del 1999).
Pertanto, l'esenzione da ogni titolo abilitativo disposta con riferimento a tali opere deve essere
intesa con esclusivo riferimento ai procedimenti di autorizzazione in materia idrogeologica, in
considerazione della collocazione sistematica della norma, inserita in una legge, peraltro anteriore
alla stessa entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2004, che è esclusivamente dedicata
alla tutela dell'assetto idrogeologico del territorio; inoltre, lo stesso tenore letterale dell'art. 35,
comma 4, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999, facendo espressamente salvo «il limite volumetrico
e l'altezza di scavo di cui al comma 3», evidenzia la stretta connessione tra la disciplina dettata dai
diversi commi dell'art. 35 della legge reg. Liguria n. 4 del 1999.
La mancanza di un richiamo espresso nella disposizione impugnata (e nella legge regionale in cui si
inserisce) alle previsioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 deve, pertanto, essere interpretata
non nel senso di una deroga, ancorché tacita, alla disciplina statale, ma nel ben diverso senso della
integrazione delle tutele, per cui le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio
troveranno integrale applicazione anche in questi casi, pur in assenza di uno specifico richiamo da
parte della normativa regionale (ex multis, sentenze n. 258 del 2020, n. 251 del 2013 e n. 168 del
2010).
In particolare, tra le aree tutelate per il loro interesse paesaggistico, l'art. 142, comma 1, lettera g),
del codice dei beni culturali e del paesaggio contempla anche «i territori coperti da foreste e da
boschi» che la legge reg. Liguria n. 4 del 1999 e la disposizione impugnata si limitano, invece, a
considerare sotto l'esclusivo profilo della tutela dell'assetto idrogeologico, senza quindi integrare
in alcun modo le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, che
sono individuate esclusivamente dalla disciplina statale e, in particolare, dal d.P.R. n. 31 del 2017.
Così interpretata la norma impugnata, la questione di legittimità costituzionale promossa dal
Presidente del Consiglio dei ministri, anche in relazione alla ritenuta ulteriore violazione degli artt.
9 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., deve ritenersi non fondata, non profilandosi alcun
contrasto tra la disposizione impugnata così intesa e i parametri costituzionali richiamati dal
ricorrente.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/373
Semplificazioni in materia urbanistica e vincolo paesaggistico (Giurisprudenza
Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 141 del 8 luglio 2021 ha giudicato la costituzionalità di
due norme regionali:
1. la prima che ha abbassato da 800 a 300 metri sul livello del mare la quota al di sotto della quale
gli ecosistemi forestali governati a fustaia a prevalenza di faggio sono definiti tali.
2. la seconda che al fine di semplificare le procedure di approvazione della pianificazione forestale
aziendale sottopone ad autorizzazione paesaggistica gli stessi relativamente ad interventi a carico
dei beni ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio. Aggiunge la norma regionale che tale preventiva autorizzazione
paesaggistica si intende acquisita per tutti gli interventi previsti nei piani stessi e resi esecutivi.
RELATIVAMENTE ALLA PRIMA NORMA REGIONALE CONTESTATA
La norma impugnata non si è limitata a modificare una precedente legge regionale che aveva
introdotto un vincolo in assenza di precisi e corrispondenti limiti derivanti dalla disciplina statale,
ma, abbassando la quota altimetrica al di sotto della quale operano le norme di tutela delle
faggete depresse, ha surrettiziamente aggirato il vincolo posto dalla norma interposta costituita
dall'art. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 42 del 2004 (10).
Quest'ultima disposizione stabilisce che sono comunque di interesse paesaggistico e sono
sottoposti alle disposizioni del Titolo I "Tutela e valorizzazione" della Parte terza "Beni
paesaggistici" del d.lgs. n. 42 del 2004: “... g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.
In particolare la Corte Costituzionale ricorda che l’art. 3 del d.lgs. n. 34 del 2018 (11) dopo aver
stabilito che i termini bosco, foresta e selva sono equiparati (comma 1), distingue a seconda che la
definizione di bosco riguardi ambiti rientranti nelle materie di competenza esclusiva dello Stato
(comma 3) o in quelle di competenza delle Regioni (comma 4). In relazione alle prime, il comma 3
dell'art. 3 definisce bosco “le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno
a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con
estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con
copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento”. Mentre, in relazione alle seconde (nel
comma 4), prevede che le regioni: “per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie
esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una
definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni
integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui,
10 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
11 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;34
rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione
così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita”.
Le regioni possono dunque intervenire sia sulla definizione di bosco sia su quelle di aree assimilate
e di aree escluse, fermo restando che non possono in nessun caso ridurre il livello di tutela e
conservazione assicurato dalla normativa statale sopra richiamata.
Aggiunge la sentenza della Corte Costituzionale se è vero che nella legislazione statale non esiste
una definizione di “faggeta depressa”, né è fissata una quota altimetrica al di sotto della quale le
faggete possono definirsi tali, non si può non rilevare che la scelta del legislatore regionale di
proteggere tale ambito boschivo vale ad attrarre il bosco stesso - nei termini in cui la Regione ha
ritenuto di tutelarlo - nella categoria dei boschi e delle foreste protetti dal citato art. 142, comma
1, lettera g), del d.lgs. n. 42 del 2004.
Ora, la norma regionale impugnata, che tiene ferma la scelta di proteggere le faggete depresse - e
quindi la loro attrazione nell'ambito della sfera di protezione dei boschi ai sensi della legislazione
statale - ma ne modifica, come visto irragionevolmente, la definizione, produce l'effetto di
escludere dalla specifica tutela assicurata dall'art. 34-bis della legge reg. Lazio n. 39 del 2002 la
gran parte delle faggete depresse (situate per lo più sopra i 300 metri sul livello del mare) e di
rendere possibili «le utilizzazioni per finalità produttive» per le faggete poste al di sopra dei 300
metri sul livello del mare, ossia in buona sostanza per la parte più grande delle faggete depresse.
In tal modo il legislatore regionale ha di fatto svuotato il contenuto di tutela che aveva in
precedenza scelto di adottare per la faggeta depressa, attraverso un intervento sulla definizione di
tale particolare fenomeno naturale, che è frutto, più ancora che di una forzatura, di una vera e
propria falsa rappresentazione della realtà.
Quindi la sentenza dichiara la incostituzionalità di detta norma regionale.
RELATIVAMENTE ALLA SECONDA NORMA REGIONALE CONTESTATA
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale qui esaminata è persuasiva sul punto la
ricostruzione operata dal ricorrente, il quale correttamente individua l'effetto della disposizione
impugnata, per un verso, nell'anticipazione dell'autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e
assestamento forestale e al piano poliennale di taglio di cui agli artt. 13 e 14 della legge reg. Lazio
n. 39 del 2002, ove siano previsti interventi su beni tutelati, e, per altro verso, nell'esonero dal
rilascio dell'autorizzazione per i singoli interventi posti a valle.
Quella anzidetta non è però una mera anticipazione temporale dell'autorizzazione paesaggistica,
ma determina un autentico stravolgimento della ratio del d.lgs. n. 42 del 2004 e in particolare
dell'art. 146, che è la norma centrale in materia di controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
paesaggistica.
La disamina delle disposizioni contenute nell'art. 146 cod. beni culturali consente di dedurre che il
sistema elaborato dal legislatore statale si basa sulla centralità dell'esame, singulatim svolto, dei
progetti relativi a interventi su immobili e aree di interesse paesaggistico. Si coglie così il senso
della tutela assicurata dal codice dei beni culturali e del paesaggio, fondata su una prospettiva
unitaria in cui le specificità dei singoli progetti non sfumano in una indeterminata visione d'insieme
ma danno concretezza a un quadro che non può non essere unico.
Per le anzidette ragioni e in considerazione della giurisprudenza di questa Corte indicata supra al
punto 4, si deve concludere nel senso che la norma impugnata, prevedendo l'esonero dalle
autorizzazioni sui singoli interventi, reca una deroga alle previsioni dell'art. 146 del d.lgs. n. 42 del
2004, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/380
Insediamenti turistici e vincolo paesaggistico (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 144 del 8 luglio 2021 ha giudicato la legittimità
costituzionale delle seguenti norme regionali:
1. la prima che relativamente alla realizzazione di campeggi temporanei o mobili prevede che il
Comune li possa assentire su aree pubbliche o private per finalità sociali, ricreative, culturali e
sportive. La norma regionale esclude tali campeggi dal vincolo di insediamento in aree
specificamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali, in conformità alle vigenti
disposizioni in materia paesaggistica.
2. la seconda sottrae alla autorizzazione paesaggistica in particolare interventi di manutenzione o
sostituzione di elementi amovibili situati in strutture ricettive all'aria aperta, purché eseguiti nel
rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.
3. la terza attribuisce alla Giunta regionale il potere di adottare un regolamento di attuazione, ove,
in particolare, sono definiti, tra l'altro, i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi dei
campeggi temporanei o mobili di cui al punto 1 e delle aree adibite a garden sharing (12).
RELATIVAMENTE ALLA PRIMA NORMA REGIONALE CONTESTATA
La sentenza in esame riafferma l’indirizzo della Corte Costituzionale secondo cui il potere di
intervento delle Regioni in materia di "governo del territorio" non si estende alla disciplina della
rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato
dall'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in
materia di ambiente». Infatti, «spetta alla legislazione statale determinare presupposti e
caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni
della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente»
(sentenza n. 246 del 2017; da ultimo, nello stesso senso, sentenza n. 74 del 2021).
Aggiunge, confermando indirizzi giurisprudenziali precedenti, che “la Regione non sarebbe
competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge
casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi fossero già desumibili
dall'applicazione in concreto della disciplina statale” (sentenza n. 139 del 2013), sicché: “neppure è
dirimente l'asserita coincidenza, evidenziata dalla resistente, delle disposizioni impugnate con
quanto stabilito negli allegati A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica) e B (Elenco di interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio
semplificato) del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli
interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata), in quanto la semplice novazione della fonte normativa costituisce comunque causa di
illegittimità della disposizione regionale” (sentenza n. 178 del 2018).
Conclude sul punto la sentenza in esame che ne consegue che la norma impugnata, provvedendo
direttamente ad escludere dall'autorizzazione paesaggistica l'insediamento dei campeggi
temporanei o mobili, ha con ciò stesso invaso la competenza statale in tema di tutela
dell'ambiente, alla quale tale regolamentazione è invece affidata.
RELATIVAMENTE ALLA SECONDA NORMA REGIONALE CONTESTATA
La sentenza della Corte Costituzionale dichiara la cessazione della materia del contendere
considerando che nelle more del giudizio di costituzionalità è intervenuta modifica della norma
regionale per cui per gli interventi in questione (vedi sopra punto 2): “resta salvo il rispetto delle
disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico
12 https://www.gardensharing.it/it/blog/entra-in-garden-sharing-ecco-cosa-devi-sapere-per-condividere-i-tuoi-spazi/
regionale”; anche perché, aggiunge la sentenza, non emerge che la norma impugnata abbia avuto
applicazione nel breve periodo di tempo in cui essa ha avuto vigore.
RELATIVAMENTE ALLA TERZA NORMA IMPUGNATA
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale la norma regionale che prevede il regolamento
(vedi sopra punto 3) non porterà alcuna deroga alla disciplina del paesaggio in quanto fa
riferimento a requisiti urbanistici e tecnico edilizi.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/383
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una area: conflitto Stato Regione
(Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 164 del 22 luglio 2021 ha deciso un conflitto di
attribuzione sollevato dalla Regione Veneto contro decreto del Direttore generale della direzione
generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo che aveva approvato la Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area alpina
compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo
Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore.
MOTIVI DI NON FONDATEZZA DEL RICORSO DA PARTE DELLA REGIONE
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale sul piano delle competenze costituzionali attinenti
ai beni paesaggistici, questa Corte ha già precisato che «[l]a tutela ambientale e paesaggistica,
gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un
valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e
comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza
concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali
e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello
alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato
anche alle Regioni» (sentenza n. 367 del 2007; in seguito, nello stesso senso, sentenze n. 66 del
2018, n. 11 del 2016, n. 309 del 2011, n. 101 del 2010, n. 226 del 2009, n. 180 del 2008 e n. 378 del
2007).
Sulla base dei suddetti postulati la Corte Costituzionale con la sentenza in esame ricava come sia
evidente che il potere conferito allo Stato di vincolare un bene in ragione delle sue intrinseche
qualità paesaggistiche (sentenza n. 56 del 1968) non costituisca una deviazione dall'impianto
costituzionale, come invece suggerisce la ricorrente quando sostiene che tale attività dovrebbe
necessariamente confluire in un atto oggetto di «elaborazione congiunta» con la Regione
interessata. Secondo la Corte Costituzionale è vero il contrario: il conferimento allo Stato della
competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117,
secondo comma, lettera s, Cost.), e con esso della potestà di individuare il livello di governo più
idoneo ad esercitare le relative funzioni amministrative, rende del tutto coerente con il disegno
costituzionale la previsione, oggi codificata dall'art. 138, comma 3, cod. beni culturali (13),
secondo cui l'autorità statale possa autonomamente rinvenire in un bene le caratteristiche che lo
rendono meritevole di tutela, anche se la Regione nel cui territorio il bene si trova dovesse essere
di contrario avviso.
13 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
Tale principio, già espresso da questa Corte con la sentenza n. 334 del 1998, a maggior ragione va
ribadito nella vigenza del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, che ha ulteriormente
rafforzato la competenza statale nel campo della tutela dell'ambiente.
Non vi è, perciò, alcunché di straordinario o di eccezionale nella potestà oggi riconosciuta ad un
organo statale dall'art. 138, comma 3, cod. beni culturali, posto che essa, invece, è il naturale
sviluppo delle attribuzioni dello Stato in tale materia.
Anzi, «è necessario che restino inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai fini della tutela, la
disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il
patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione» (sentenza n. 140 del 2015).
IL RUOLO DELLA REGIONE NELLA INDIVIDUAZIONE DI BENI DA TUTELARE AI SENSI DEL CODICE DEI
BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
La Corte Costituzionale nella sentenza qui esaminata cogli l’occasione per ribadire che nulla vieta
alla legislazione statale di coinvolgere le Regioni nella funzione amministrativa di identificare i beni
degni di tutela, tanto più che si tratta di un compito logicamente e giuridicamente distinto, ma
senza dubbio preliminare, e perciò connesso, a successivi interventi di valorizzazione, che
rientrano nella competenza concorrente (sentenze n. 138 del 2020 e n. 140 del 2015).
Allo stato attuale della legislazione, ciò avviene sia mediante l'espressione di un parere regionale
non vincolante nell'ambito del procedimento avviato dallo Stato, sia per mezzo dell'emanazione
diretta, nel procedimento che fa capo alla Regione stessa, del provvedimento di tutela, ma sulla
base della proposta alla quale è giunta una commissione cui devono partecipare anche organi
statali (artt. 137 e 140 cod. beni culturali).
PIANO PAESAGGISTICO E SUO RUOLO NELL’INDIVIDUARE NUOVI VINCOLI
La Corte Costituzionale sottolinea inoltre che il piano paesaggistico, che ha una funzione di
pianificazione necessariamente ricognitiva degli immobili e delle aree dichiarati di notevole
interesse pubblico, riveste anche una funzione eventualmente dichiarativa di nuovi vincoli (art.
143, comma 1, lettera d, cod. beni culturali), alla quale la Regione partecipa attraverso
l'elaborazione congiunta di tale atto (da ultimo, sentenza n. 240 del 2020).
Il legislatore ordinario si è perciò ispirato in tale materia ad una logica incrementale delle tutele
che è del tutto conforme al carattere primario del bene ambientale, cui peraltro si riferisce,
collocato fra i principi fondamentali della Repubblica, l'art. 9 Cost. (sentenze n. 367 del 2007, n.
183 del 2006, n. 641 del 1987 e n. 151 del 1986).
Tale logica, dal lato della Regione, opera sul piano procedimentale per addizione, e mai per
sottrazione, nel senso che la competenza regionale può essere spesa al solo fine di arricchire il
catalogo dei beni paesaggistici, in virtù della conoscenza che ne abbia l'autorità più vicina al
territorio ove essi sorgono, e non già di alleggerirlo in forza di considerazioni confliggenti con
quelle assunte dallo Stato, o comunque mosse dalla volontà di affermare la prevalenza di interessi
opposti, facenti capo all'autonomia regionale, come accade nel settore del governo del territorio.
Per questa ragione, è conforme al riparto costituzionale delle competenze che il piano
paesaggistico regionale - ove non sia la sede di diversi apprezzamenti legati anche alla dimensione
urbanistica del territorio - è tenuto a recepire le scelte di tutela paesaggistica, senza capacità di
alterarle neppur sul piano delle prescrizioni d'uso. Altrimenti, esso potrebbe divenire l'occasione
per ridurre lo standard di tutela dell'ambiente in forza di interessi divergenti, anziché la sede
deputata a collocare armonicamente siffatti interessi sub valenti nella cornice già intagliata
secondo la preminente prospettiva della conservazione del paesaggio. L'occasione, vale a dire, per
degradare «la tutela paesaggistica - che è prevalente - in una tutela meramente urbanistica»
(sentenza n. 437 del 2008).
In particolare, il principio di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, ovvero di un atto di
competenza della Regione, non significa che in difetto del consenso di quest'ultima lo Stato non
possa vincolare alcun bene. Al contrario, esso indica che un'attività propria della Regione (e, alla
quale, pertanto, va da sé che essa partecipi), ove confluiscano apprezzamenti attinenti sia al
paesaggio, sia al governo del territorio, non possa essere esercitata unilateralmente,
estromettendo l'autorità centrale dal processo decisionale (sentenze n. 240 del 2020; n. 86 del
2019; n. 178 del 2018; n. 68 del 2018; n. 64 del 2015; n. 211 del 2013 e n. 437 del 2008).
POTERI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA SUBORDINATI A QUELLI DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO DI UN AREA E/O IMMOBILE
La Corte Costituzionale ribadisce quindi in conclusione la "prevalenza" assiomatica della tutela
dell'ambiente sugli interessi urbanistico-edilizi (sentenza n. 11 del 2016), quando, naturalmente, la
dichiarazione di notevole interesse pubblico sia stata legittimamente adottata con riferimento alle
categorie di beni elencate dall'art. 136 cod. beni culturali.
Non spetta perciò alla Regione opporre alla scelta di tutela conservativa compiuta dallo Stato
l'esigenza di alterare il bene paesaggistico nell'ottica dello sviluppo del territorio e dell'incentivo
alle attività economiche che vi si svolgono, mentre un profilo di intervento dinamico, che
coinvolge la Regione, può legittimamente articolarsi in attività finalizzate alla promozione e al
sostegno della conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio culturale (sentenze n. 138 del
2020 e n. 71 del 2020).
Sotto tale aspetto, è del tutto connaturato alla finalità di conservazione del paesaggio che la
dichiarazione di notevole interesse pubblico non si limiti a rilevare il valore paesaggistico di un
bene, ma si accompagni a prescrizioni intese a regolamentarne l'uso, fino alla possibilità di vietarlo
del tutto, come questa Corte ha recentemente sottolineato (sentenze n. 246 del 2018 e n. 172 del
2018).
Con ciò, in linea di principio, la dichiarazione non si sovrappone alla disciplina urbanistica ed
edilizia di competenza regionale e locale, ma piuttosto specifica se e in quale misura quest'ultima
possa esercitarsi, in forma compatibile con la vocazione alla conservazione del pregio
paesaggistico propria dell'immobile o dell'area vincolata.
La circostanza che larga parte del territorio interessato dalla dichiarazione sia già tutelata per
legge ai sensi dell'art. 142 cod. beni culturali non toglie, perciò, che la dichiarazione di notevole
interesse pubblico possa sopraggiungere, proprio al fine di arricchire con maggiori dettagli lo
specifico grado di protezione di cui i beni inseriti nell'area debbono godere.
Da cui il riconoscimento che spettava allo Stato adottare il decreto oggetto di conflitto, poiché
esso corrisponde all'esercizio di un'attribuzione costituzionale declinata dalla legge con l'art. 138,
comma 3, cod. beni culturali, insuscettibile, nel caso concreto, di pregiudicare le competenze della
Regione Veneto in tema di valorizzazione dei beni culturali e di governo del territorio.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/419
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa Resilienza (Normativa
Nazionale)
L’articolo 29 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito nella Legge 108/2021 istituisce
presso il Ministero della Cultura una Soprintendenza speciale per l’attuazione del PNRR. La
struttura sarà operativa fino al 31 dicembre 2026.
La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in
cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale
oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La
Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione
del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici
del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia,
belle arti e paesaggio.
Scelta pericolosa considerato che bypassa le soprintendenze regionali in una logica meramente
decisionista e acceleratoria rimuovendo invece completamente il tema della qualità delle
istruttorie che portano ai Parere delle Soprintendenze.
TESTO LEGGE 108/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili in deroga al Codice del
Paesaggio (Normativa Nazionale)
L’articolo 30 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 modifica l’articolo 12 del
DLgs 387/2003 (14) prevedendo la partecipazione del Ministro della Cultura al procedimento di
autorizzazione unica (disciplinato da detto articolo) relativa agli impianti alimentati da fonti
rinnovabili localizzate in aree sottoposte a vincolo secondo il Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio. Integrazione inutile visto che questo costituisce un obbligo di legge per qualsiasi
progetto (anche non per fonti rinnovabili) localizzato in dette aree.
Sempre il suddetto articolo 30, al comma 2, aggiunge che nei procedimenti di autorizzazione di
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree
contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime
nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso
inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura,
l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
Il comma 5 articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede che
“5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il
parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree
sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge.”
E’ vero che il Codice prevede ipotesi in deroga a tale carattere vincolante del parere della
Soprintendenza o addirittura la non necessità della autorizzazione ma sempre legandola a
parametri di giustificazione specifici contenuti nella Pianificazione Paesaggistica:
1. lettera b) comma 4 articolo 143del Codice: il Piano può prevedere: … b) la individuazione delle
aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi
14 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di
cui all'articolo 146.
2. Secondo periodo Comma 5 articolo 146: “Il parere del soprintendente, all'esito
dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli
articoli 140, comma 2 (15), 141, comma 1 (16), 141-bis (17) e 143, comma 1, lettere b), c) e d) (18),
nonché della positiva verifica da parte del
Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti
urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed é reso nel rispetto delle previsioni e delle
prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli
atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.”
Invece la nuova norma introdotta dal Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021
prevede la esclusione della vincolatività del Parere della Soprintendenza legandola non a
parametri paesaggistici chiari ma ad una categoria di impianti quelli appunto da fonti rinnovabili.
Non solo ma prevede un silenzio assenso esplicito in caso di mancata espressione del Parere nei
termini di legge (45 giorni dalla ricezione degli atti ex comma 8 articolo 146 del Codice). Peraltro
tale forma di silenzio era già prevista dal comma 9 articolo 146 del Codice. Detto comma 9 articolo
146 è stato introdotto dal Decreto sblocca Italia (convertito nella legge 164/2014) La norma
precedente ora abrogata prevedeva che se il Soprintendente non avesse fornito nei termini il
proprio parere si passava attraverso una conferenza dei servizi con la partecipazione del
soprintendente o l’invio di un parere scritto dello stesso. Solo dopo la conferenza dei servizi se
nulla era arrivato dalla Soprintendenza l’autorità competente rilasciava la autorizzazione
paesaggistica. Quindi una forma indiretta di silenzio assenso era già stata introdotta nel testo del
Codice dei Beni Culturali con la modifica del DLgs 157 del 2006, ma almeno il silenzio della
Soprintendenza veniva verificata in una apposita riunione pubblica formalmente convocata: la
15 “La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione
dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del
piano paesaggistico e non é suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione
del piano medesimo”
16 “1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di
dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre
agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.”
17 “1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente
adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2. 2. Qualora le regioni non provvedano alle
integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di
sostituzione é avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale é adottato dal Ministero, sentito il competente
Comitato tecnico-scientifico. 3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti
previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi
3 e 4 del medesimo articolo”
18 “1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
… b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro
delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-
bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea
alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri
distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili
od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a
termini dell'articolo 138, comma 1;”
conferenza dei servizi. Con il Decreto Sblocca Italia invece l’autorità competente rilascia
l’autorizzazione paesaggistica senza neppure sollecitare una volta la Soprintendenza.
Siamo quindi di fronte ad un vero e proprio silenzio assenso diretto per i beni paesaggistici.
D’altronde del perché possa fare paura ai “semplificatori dell’uso del territorio” il Parere della
Soprintendenza lo ha spiegato, paradossalmente, lo stesso Ministero dell’Ambiente con una
Circolare del 22/1/2010 secondo la quale, relativamente alle finalità del parere: “il parere reso dai
Soprintendenti riguarda anche il merito della trasformazione del territorio oggetto della richiesta
di autorizzazione ed è, al momento, non soltanto obbligatorio ma anche vincolante e sarà tale fino
a che, con riferimento a tutte le fonti del vincolo paesaggistico che in concreto assumono
rilevanza per il progetto di trasformazione del territorio sottoposto ad autorizzazione, non
ricorrano le condizioni indicata dal Codice.”.
Non solo ma la Circolare del Ministero dell’Ambiente prevedeva l’obbligatorietà del
parere ancorché si entrerà nel regime per cui tutti i piani urbanistici interessati da interventi in
aree a vincolo paesaggistico siano stati dichiarati compatibili con i nuovi piani paesaggistici
regionali da parte degli organi ministeriali. Quindi nessuna ipotesi di autorizzazione senza parere
della Soprintendenza.
Si ricorda che comunque il silenzio assenso non è previsto dal Codice in relazione al mancato
rilascio della autorizzazione paesaggistica entro 20 giorni dal rilascio del Parere della
Soprintendenza, in quanto in questo caso la Regione deve prima (anche su richiesta di chi ha
presentato la domanda) nominare un commissario e se anche la Regione non lo nomina la
richiesta di autorizzazione paesaggistica va al Soprintendente (commi 10 e 11 articolo 146 del
Codice).
Infine detto articolo 30 del Decreto Legge 77/2021 convertito in legge 108/2021 prevede che: “In
tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare
i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241.”
Questo significa che Il Ministero della Cultura attraverso le sue articolazioni partecipanti alla
Conferenza dei Servizi sul progetto localizzata in area assoggettato a vincolo non possono più
proporre opposizione alle conclusioni della Conferenza nel caso in cui si siano espressi
negativamente sul rilascio della autorizzazione paesaggistica. Si ricorda che ai sensi dell’articolo
14-quinquies la proposta di opposizione sospende l’efficacia delle conclusioni della Conferenza dei
Servizi!
Insomma dopo la introduzione del silenzio assenso sul parere della Soprintendenza il nuovo
Decreto Legge 77/2021 di fatto annulla definitivamente il ruolo della Soprintendenza quando
meno per gli impianti da fonti rinnovabili tra i quali come è noto non rientrano solo eolico e
fotovoltaico ma anche altre tipologie ben più impattanti dei primi.
TESTO LEGGE 108/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false
Trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico
(Normativa Nazionale)
L’articolo 63-bis del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 ha modificato
l’articolo 3 della legge sui domini collettivi (19) stabilendo che le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a
oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile
trasformazione, a condizione che i predetti terreni:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni
agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore
della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate
dall'amministrazione comunale;
b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.
I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui sopra hanno a oggetto terreni di superficie
e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute
comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica
l'articolo 142, comma 1, lettera h) (20), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto riportato in precedenza
sono sdemanializzati e su di essi é mantenuto il vincolo paesaggistico.
TESTO LEGGE 108/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false
Semplificazioni in materia di economia montana e forestale (Normativa Nazionale)
Il comma 2 articolo 36 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 afferma che
nei boschi e nelle foreste assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, non è richiesta l'autorizzazione
paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica
forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo
stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.
Il comma 3 articolo 36 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 afferma che
sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31 (21), anche se interessano aree vincolate ai
sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (22), e nel rispetto di quanto
19 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;168
20 Si applica il codice del Paesaggio a “h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici”
21 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017-02-13;31
22 Aree di individuazione per interesse pubblico nelle categorie elencate dall’articolo 136:
Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno
cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali ; b)
le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice (Beni Culturali), che si
distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
previsto dal Piano forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o
strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34, ove adottati, i seguenti
interventi ed opere di lieve entità:
a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;
b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi
attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;
c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti
climatici dei boschi.
Il comma 3-bis articolo 36 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 esclude
(23) dalla autorizzazione paesaggistica i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti
parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di
distribuzione locale.
TESTO LEGGE 108/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false
aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure
quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
23 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017;31
BIOTEC – OGM
Introduzione sul mercato di varietà di granturco geneticamente modificato
(Normativa Comunitaria)
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/1035 della Commissione del 23 giugno 2021, che modifica le
decisioni di esecuzione 2013/648/UE (24) e 2013/650/UE (25), modifica i titolari della
autorizzazione alla immissione in commercio del granturco OGM.
TESTO DECISIONE 2021/1035:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1035&from=IT
Introduzione in commercio di prodotti derivati dalla barbabietola da zucchero
geneticamente modificata (Normativa Comunitaria)
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/1036 della Commissione del 22 giugno 2021, che modifica la
decisione di esecuzione (UE) 2018/1113 (26), modifica i titolari delle autorizzazioni alla immissione
in commercio della barbabietola da zucchero OGM.
TESTO DECISIONE 2021/1036:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1036&from=IT
Introduzione in commercio di prodotti contenenti soia OGM (Normativa
Comunitaria)
La Decisione di esecuzione (UE) 2021/1185 della Commissione del 13 luglio 2021 modifica la
decisione di esecuzione (UE) 2017/2450 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione e il suo
rappresentante nell'Unione per l'immissione in commercio dei prodotti che contengono, sono
costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata.
TESTO DECISIONE 2021/1185:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.257.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A257%
3AFULL
24 https://www.aslmn.net/docs_file_vet/DEC_648_2013.pdf
25 https://www.aslmn.net/docs_file_vet/DEC_650_2013.pdf
26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1113
CACCIA
Caccia da appostamento (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 2021, n. 138 ha giudicato la legittimità costituzionale
delle seguenti norme regionali:
1. “anche gli appostamenti realizzati con il consenso del proprietario o conduttore del fondo,
costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del
sito, ivi compresi i cosiddetti palchi per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono
considerati temporanei. Il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione
dell'appostamento al venir meno del consenso del proprietario o conduttore del fondo»,
aggiungendo nella parte finale un ulteriore periodo, ai sensi del quale il consenso si intende
validamente accordato nel caso in cui non esiste un formale diniego”.
2. durante il mese di gennaio, nelle zone di protezione speciale (ZPS) l'esercizio della caccia da
appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante, nonché la caccia agli ungulati, possa
svolgersi per due giornate settimanali a scelta del cacciatore.
RELATIVAMENTE ALLA PRIMA NORMA REGIONALE CONTESTATA
La Corte Costituzionale dichiara la illegittimità della prima norma regionale sopra riportata in
quanto introduce una presunzione di consenso del proprietario del fondo al mantenimento su di
esso del materiale usato per la costruzione degli appostamenti temporanei, che eccede i limiti del
legittimo intervento del legislatore regionale, invadendo la competenza riservata allo Stato nella
materia «ordinamento civile». La norma regionale comprime, infatti, le facoltà assicurate dal
codice civile al proprietario del terreno, presumendo il suo consenso a mantenere su di esso i
materiali utilizzati per l'installazione degli appostamenti temporanei, e, inoltre, impone a questo
uno specifico onere formale nell'espressione del diniego, così derogando al principio generale
della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale stabilito dall'ordinamento civile.
Ora, mentre il consenso del proprietario o del conduttore del fondo all'installazione degli
appostamenti temporanei potrebbe essere manifestato senza alcun onere di forma e, quindi,
anche oralmente, il diniego al mantenimento dei materiali utilizzati per la costruzione di tali
appostamenti richiederebbe, ai sensi della disposizione impugnata, un atto formale.
RELATIVAMENTE ALLA SECONDA NORMA REGIONALE CONTESTATA
La Corte Costituzionale ricorda in premessa il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17 ottobre
2007 (27) che fissa Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). In particolare la lettera
a) comma 1 articolo 5 di detto Decreto Ministeriale stabilisce il divieto dell'«esercizio dell'attività
venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e
in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con
l'eccezione della caccia agli ungulati».
La Corte Costituzionale sulla base di detta norma nazionale dichiara la illegittimità costituzionale
della seconda norma regionale sopra citata in quanto, assegnando ai cacciatori la scelta, durante il
mese di gennaio, delle due giornate a settimana in cui è consentita l'attività venatoria nelle ZPS si
pone in palese contrasto con la richiamata disposizione, funzionale alle esigenze di tutela
dell'ambiente e non derogabile dal legislatore regionale. Né, alla luce di quanto evidenziato, alcun
27
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2007-11-06&atto.codiceRedazionale=07A09363&elenco30giorni=false
rilievo potrebbe essere attribuito alle tesi difensive della Regione, imperniate sulla considerazione
che le giornate di caccia assegnate a ciascun cacciatore durante la settimana rimarrebbero,
comunque, due, e che l'attività venatoria, venendo svolta in un arco temporale più ampio,
comporterebbe una minore pressione sul territorio.
È, infatti, di tutta evidenza che la funzione dell'art. 5, comma 1, lettera a), del d.m. 17 ottobre
2007 è proprio quella di assicurare, durante il mese di gennaio, il tendenziale silenzio venatorio
nelle ZPS, con l'unica eccezione delle due giornate predefinite settimanalmente dal calendario
venatorio, esigenza che verrebbe irrimediabilmente compromessa, ove consentisse, invece, ai
cacciatori di svolgere l'attività venatoria in giornate da loro discrezionalmente scelte nell'arco
temporale dell'intera settimana.
TESTO SENTENZA:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/373
Potere sostitutivo della Giunta Regionale nella caccia selettiva nei Parchi
(Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 158 del 20 luglio 2020 ha dichiarato non fondate le
questioni di costituzionalità di due norme regionali:
1. la prima norma regionale è quella secondo cui nei parchi regionali e nelle aree protette di cui
alla l.r. 30/2015, il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto
delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole,
anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla
produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene con potere
sostitutivo.
2. la seconda la norma regionale è quella per cui Il limite al prelievo delle specie in deroga non si
cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dalla legge regionale sul
Calendario venatorio.
RELATIVAMENTE ALLA PRIMA NORMA REGIONALE IMPUGNATA
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale la norma regionale rispetta la centralità della
pianificazione, infatti, è ribadita dalla previsione di uno specifico piano per il controllo degli
ungulati che, rispetto al singolo provvedimento amministrativo di autorizzazione agli abbattimenti
e ai prelievi selettivi, incrementa il livello di tutela, essendo il piano frutto di un'istruttoria ad
ampio spettro e di una ponderazione complessiva degli interessi per il raggiungimento di obiettivi
di lungo e medio periodo. Pertanto secondo la sentenza, la previsione della norma impugnata, nel
disporre un ulteriore strumento di pianificazione, è conforme alla norma interposta e, quindi, non
è sotto tale aspetto costituzionalmente illegittima.
Quanto alle esigenze di tutela delle attività agricole richiamate dalla norma regionale impugnata la
sentenza in esame, la sentenza ricorda come le linee guida per la gestione dei cinghiali nelle aree
protette, elaborate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal
Ministero dell'ambiente (odierno Ministero della transizione ecologica), hanno evidenziato che la
dizione "ricomposizione degli squilibri ecologici", di cui all'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del
1991, non può prescindere dalla considerazione dei danni provocati dagli stessi animali alle attività
agricole in relazione al fatto che “l'integrazione tra uomo e ambiente naturale e la salvaguardia
delle attività agro-silvo-pastorali vengono annoverate tra le finalità istitutive più significative di
un'area protetta”.
Da quanto sopra, secondo la sentenza, discende che una disciplina regionale che, come quella
censurata, si fa carico di tali esigenze all'interno di uno specifico strumento di pianificazione, quale
il piano di controllo degli ungulati, non comporta un abbassamento del livello di tutela ambientale
prescritto dal legislatore statale, ponendosi, anzi, in un'ottica di maggiore garanzia della
conservazione degli equilibri complessivi dell'area protetta che includono la presenza dell'uomo.
Riguardo all'intervento sostitutivo della Giunta regionale, va ricordato che l'art. 19 della legge n.
157 del 1992 attribuisce alla stessa la competenza in materia di controllo faunistico anche a tutela
delle coltivazioni agricole. Ora, queste ultime, gravemente danneggiate dal proliferare dei
cinghiali, sono situate, sia all'interno sia all'esterno dell'area protetta, e le coltivazioni contigue ai
parchi e alle riserve naturali non potrebbero essere protette dalle incursioni dei cinghiali
provenienti dalle suddette aree. Pertanto, a fronte dell'inadempienza del soggetto gestore del
parco relativamente all'attività di controllo degli ungulati, il legislatore regionale è
opportunamente intervenuto, tutelando così sia gli equilibri ecologici all'interno delle aree
protette, sia le produzioni agricole nelle aree limitrofe, gli uni e le altre compromesse
dall'eccessiva proliferazione dei cinghiali.
Conclude quindi la sentenza della Corte Costituzionale: la norma regionale impugnata, quindi,
integrando le prescrizioni statali mediante la previsione di uno specifico strumento pianificatorio
di controllo, che è rimesso in prima battuta al soggetto gestore del parco e solo eventualmente
all'attività della Giunta regionale, individua un meccanismo di chiusura del sistema idoneo a
fronteggiare eventuali situazioni di carenza di controllo e a bilanciare le contrapposte esigenze in
modo conforme alla Costituzione.
RELATIVAMENTE ALLA SECONDA NORMA REGIONALE IMPUGNATA
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale L'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 prevede,
infatti, che le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto
amministrativo, in via eccezionale e per periodi limitati, previa analisi puntuale dei presupposti e
delle condizioni che le giustificano e con specifica indicazione delle specie cacciabili, dei mezzi,
degli impianti e dei metodi di prelievo autorizzati, nonché delle condizioni di rischio e delle
circostanze di tempo e di luogo del prelievo, del numero dei capi giornalmente e
complessivamente prelevabili nel periodo, dei controlli che verranno effettuati e degli organi a ciò
incaricati.
Inoltre, lo stesso art. 19-bis prevede che le Regioni dispongano sistemi periodici di verifica allo
scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il
raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a
quella originariamente prevista.
Sono, dunque, le specifiche esigenze in vista delle quali viene disposta la deroga a caratterizzare
l'istituto di cui all'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 e a condizionare il computo dei capi da
abbattere, nonché a determinare, eventualmente, la sospensione dell'efficacia della deroga,
qualora sia accertato l'avvenuto raggiungimento dello scopo perché la consistenza della
popolazione da prelevare si sia ridotta per effetto di altri fattori, quali, eventualmente, lo stesso
esercizio della caccia.
L'art. 18 legge n. 157 del 1992, che lo Stato ha indicato quale norma interposta, disciplina, invece,
l'esercizio dell'attività venatoria, indicando le specie cacciabili e i periodi in cui può essere
esercitata; il comma 4 dell'art. 18 impone alle Regioni di indicare il numero massimo di capi da
abbattere per ciascuna giornata di attività venatoria, in coerenza con il regime della caccia
programmata a cui è informata la legge n. 157 del 1992, che mira a contemperare le esigenze di
tutela della fauna selvatica e la necessità della conservazione delle sue capacità riproduttive e del
mantenimento di una densità ottimale con la disciplina dell'esercizio venatorio.
Pertanto, il numero dei capi complessivi giornalieri cacciabili con riferimento alle specie nocive
oggetto della deroga non debbono essere computati nel numero massimo dei capi previsti
giornalmente dalla caccia programmata giacché altrimenti i cacciatori sarebbero disincentivati
all'abbattimento dei capi nocivi in favore di altre specie più appetibili.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/410
EFFETTO SERRA
Neutralità climatica nuovo regolamento (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021
istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas
a effetto serra dalle fonti e l’aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto
dell’Unione.
Il regolamento stabilisce l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050,
in vista dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all’articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), dell’accordo di Parigi (28), e cioè: “mantenere l’aumento della temperatura media
globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali, e proseguire l’azione volta a limitare
l’aumento di temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli pre-industriali, riconoscendo che ciò potrebbe
ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici”.
Il regolamento inoltre istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell’obiettivo globale
di adattamento di cui all’articolo 7 dell’accordo di Parigi che elenca le azioni di adattamento delle
Parti firmatarie ai mutamenti climatici.
Infine il regolamento stabilisce anche l’obiettivo vincolante per l’Unione per una riduzione interna
netta delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030.
Il regolamento si applica alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti dai pozzi dei
gas a effetto serra elencati nell’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999 (29) e cioè:
I gas a effetto serra da prendere in considerazione sono i seguenti: Biossido di carbonio (CO2)
metano (CH4) ossido di azoto (N2O) esafluoruro di zolfo (SF6) trifluoruro di azoto (NF3)
idrofluorocarburi (HFC): — HFC-23 CHF3 — HFC-32 CH2F2 — HFC-41 CH3F — HFC-125 CHF2CF3 —
HFC-134 CHF2CHF2 — HFC-134a CH2FCF3 — HFC-143 CH2FCHF2 — HFC-143a CH3CF3 — HFC-152
CH2FCH2F — HFC-152a CH3CHF2 — HFC-161 CH3CH2F — HFC-227ea CF3CHFCF3 — HFC-236cb
CF3CF2CH2F — HFC-236ea CF3CHFCHF2 — HFC-236fa CF3CH2CF3 — HFC-245fa CHF2CH2CF3 —
HFC-245ca CH2FCF2CHF2 — HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3 — HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 o
(C5H2F10) perfluorocarburi (PFC): — PFC-14, perfluorometano, CF4 — PFC-116, perfluoroetano,
C2F6 — PFC-218, perfluoropropano, C3F8 — PFC-318, perfluorociclobutano, c-C4F8 —
perfluorociclobutano, c-C3F6 — PFC-3-1-10, perfluorobutano, C4F10 — PFC-4-1-12,
perfluoropentano, C5F12 — PFC-5-1-14, perfluoroesano, C6F14 — PFC-9-1-18, C10F18 .
Al fine di conseguire l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, il traguardo vincolante
dell’Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di
gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del
1990 entro il 2030mentre in precedenza era del 40%.
Poi però al secondo e terzo capoverso dell’articolo 4 il nuovo Regolamento aggiunge: “Nell'attuare
il traguardo di cui al primo comma, le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri
assegnano la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziano gli
assorbimenti dai pozzi naturali. Al fine di garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti
fino al 2030, ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riesame della legislazione dell'Unione
di cui al paragrafo 2, il contributo degli assorbimenti netti al traguardo dell'Unione in materia di
28
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/cop21/ACCORDO%20DI%20PARIGI%20Traduzione%20no
n%20ufficiale.pdf
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999
clima per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Al fine di potenziare il
pozzo di assorbimento del carbonio in linea con l'obiettivo del conseguimento della neutralità
climatica entro il 2050, l'Unione punta ad aumentare il volume del proprio pozzo netto di
assorbimento del carbonio nel 2030.”
Si ricorda che per pozzo si intende, ai sensi del Regolamento UE n° 841 del 2018 (30), qualsiasi
processo, attività o meccanismo che assorbe dall’atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un
precursore di un gas a effetto serra. In altri termini per raggiungere l’obiettivo del 55% di
riduzione nette di gas serra si terrà conto anche dei meccanismi di assorbimenti dei terreni
forestali. Questo aspetto nella prima versione del nuovo Regolamento non c’era quindi la
riduzione del 55% riguardava le emissioni reali da attività antropica.
Secondo il nuovo Regolamento entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la
Commissione valuta la coerenza delle misure nazionali considerate, sulla base dei piani nazionali
integrati per l’energia e il clima, delle strategie nazionali a lungo termine e delle relazioni
intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti per il
conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica. Se la Commissione rileva che a livello dei
singoli Stati membri i piani nazionali non garantiscono il raggiungimento degli obiettivi del nuovo
Regolamento può formulare Raccomandazioni che vengono rese pubbliche.
Lo Stato membro interessato, entro sei mesi dal ricevimento delle raccomandazioni, notifica alla
Commissione in che modo intende tenere in debita considerazione le raccomandazioni, in uno
spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri. Se lo Stato membro
interessato decide di non dare seguito alle raccomandazioni o a una parte considerevole delle
stesse, fornisce le sue motivazioni alla Commissione
Il nuovo regolamento (articolo 13) modifica il Regolamento 2018/1999 (articolo 17) affermando
che “La Commissione, assistita dal comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 44,
paragrafo 1, lettera b), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche
e procedura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresa una
metodologia con cui riferire in merito alla graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in
particolare per quanto concerne i combustibili fossili, conformemente all'articolo 25, lettera d)
(31).";
Insomma la soppressione degli incentivi ai combustibili fossi viene rinviata temporalmente in
modo indefinito.
TESTO REGOLAMENTO 2021/1119:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1119&from=IT#d1e1047-1-1
30 https://energiaclima2030.mise.gov.it/images/documenti/LINK4_Regolamento_LULUCF_05-18.pdf
31 “Nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono informazioni
sull'attuazione degli obiettivi e misure seguenti: … d) obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni
energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili;”
Finanziamento dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima (Normativa
Nazionale)
Secondo l’articolo 28 del Decreto Legge n° 73 del 25 maggio 2021 convertito nella legge
106/2021 al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il
finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima é istituito un apposito Fondo
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione
di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
Le iniziative sono finalizzate, tra l’altro, a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di
sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015 (32), nell'ambito delle iniziative promosse
dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi
intergovernativi informali.
TESTO LEGGE 106/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-07-24&atto.codiceRedazionale=21A04536&elenco30giorni=false
Regolamento su disposizioni comuni ai diversi Fondi UE (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura.
In particolare l’articolo 6 del nuovo Regolamento definisce obiettivi climatici e meccanismo di
adeguamento in materia di clima. Secondo questo articolo:
Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima
applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale
metodologia consiste nell’assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello
che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l’ambiente e
il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni
alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell’allegato I. Il FESR e il Fondo di
coesione contribuiscono rispettivamente al 30 % e al 37 % del contributo dell’Unione alle spese
sostenute per il conseguimento degli obiettivi climatici fissati per il bilancio dell’Unione.
L’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima a livello di ciascuno Stato membro è
stabilito come percentuale della dotazione complessiva nazionale a titolo del FESR e del Fondo di
coesione e incluso nei programmi a seguito delle tipologie di intervento e della ripartizione
finanziaria indicativa di cui all’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii) (33). Come previsto
all’articolo 11, paragrafo 1 (34), l’obiettivo preliminare relativo al contributo all’azione per il clima
è stabilito nell’accordo di partenariato.
Lo Stato membro e la Commissione sorvegliano periodicamente il rispetto degli obiettivi relativi al
contributo all’azione per il clima, sulla base delle spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari
all’autorità di gestione, ripartite per tipologia di intervento in conformità dell’articolo 42
(trasmissione dati), e sulla base dei dati presentati dallo Stato membro. Qualora a seguito della
sorveglianza emergano progressi insufficienti verso il conseguimento dell’obiettivo relativo al
32
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/cop21/ACCORDO%20DI%20PARIGI%20Traduzione%20no
n%20ufficiale.pdf
33 le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;
34 contenuti dell’accordo di partenariato
contributo all’azione per il clima, lo Stato membro e la Commissione concordano misure correttive
nella riunione annuale di riesame.
Qualora non vi siano progressi sufficienti verso il conseguimento dell’obiettivo relativo al
contributo all’azione per il clima a livello nazionale entro il 31 dicembre 2024, lo Stato membro ne
tiene conto nell’ambito del proprio riesame intermedio a norma dell’articolo 18, paragrafo 1 (35).
TESTO REGOLAMENTO 2021/1060:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1060&from=IT#d1e3511-159-1
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Normativa Nazionale)
L’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021 n°59 convertito nella legge 101/2021 prevede i
seguenti investimenti previsti dal PNRR attraverso la approvazione del Piano nazionale per gli
investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza:
Salute, ambiente, biodiversità e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro
per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno
2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026.
TESTO LEGGE 101/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
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35 Riesame intermedio e importo di flessibilità
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New lex ambiente luglio 2021

  • 1. Periodo dal 1 al 31 Luglio 2021 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI Luglio 2021 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. Sommario ACQUE ...........................................................................................................................................7 Modifica limiti parametro cromo nelle acque per consumo umano (Normativa Nazionale) ......................................................................................................................................................7 Accreditamento analisi acque potabili (Normativa Nazionale).............................................7 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .........................................................................................8 Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Normativa Nazionale) .............................................................................................8 Interventi su beni ad uso militare nei Parchi Nazionali (Normativa Nazionale) .................8 Proroga degli organi degli Enti parco nazionali (Normativa Nazionale) .............................8 Fruizione delle aree naturali protette (Normativa Nazionale)...............................................9 ARIA .............................................................................................................................................10 Incentivi per la qualità dell’aria (Normativa Nazionale) .....................................................10 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ................................................................................11 Introduzione beni culturali nella UE (Normativa Comunitaria).........................................11 Dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................11 Deroga alla autorizzazione paesaggistica /Giurisprudenza Nazionale) ..............................12 Semplificazioni in materia urbanistica e vincolo paesaggistico (Giurisprudenza Nazionale) .................................................................................................................................13 Insediamenti turistici e vincolo paesaggistico (Giurisprudenza Nazionale).......................15 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una area: conflitto Stato Regione (Giurisprudenza Nazionale)....................................................................................................16 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa Resilienza (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................19 Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili in deroga al Codice del Paesaggio (Normativa Nazionale).............................................................................................................19 Trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico (Normativa Nazionale).............................................................................................................22 Semplificazioni in materia di economia montana e forestale (Normativa Nazionale).......22 BIOTEC – OGM..........................................................................................................................24 Introduzione sul mercato di varietà di granturco geneticamente modificato (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................24 Introduzione in commercio di prodotti derivati dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata (Normativa Comunitaria)...........................................................24 Introduzione in commercio di prodotti contenenti soia OGM (Normativa Comunitaria)24 CACCIA........................................................................................................................................25 Caccia da appostamento (Giurisprudenza Nazionale) .........................................................25 Potere sostitutivo della Giunta Regionale nella caccia selettiva nei Parchi (Giurisprudenza Nazionale)....................................................................................................26
  • 3. EFFETTO SERRA ......................................................................................................................29 Neutralità climatica nuovo regolamento (Normativa Comunitaria)...................................29 Finanziamento dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................31 Regolamento su disposizioni comuni ai diversi Fondi UE (Normativa Comunitaria) ......31 Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Normativa Nazionale) ...........................................................................................32 ELETTROMAGNETISMO........................................................................................................33 Semplificazioni istallazioni reti e impianti di comunicazione elettronica (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................33 ENERGIA.....................................................................................................................................37 Semplificazione per incentivi di efficientamento energetico (Normativa Nazionale)........37 Misure incentivazione fonti rinnovabili e risparmio energetico (Normativa Nazionale)..37 Riconversione piattaforme di estrazione del petrolio e del gas (Normativa Nazionale)....38 Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili in deroga al Codice del Paesaggio (Normativa Nazionale).............................................................................................................38 Semplificazione autorizzazioni impianti a accumulo (Normativa Nazionale)....................41 Intesa Stato Regioni autorizzazione impianti energetici sopra i 300 MW (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................41 Nuove soglie per applicare la DIA agli impianti da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................42 Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................42 Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................43 Definizione di modifica sostanziale per autorizzazione unica impianti FER (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................44 Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico (Normativa Nazionale) .......................45 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................46 Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (Normativa Comunitaria)..46 Criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................46 Piano sviluppo e coesione del Ministero della transizione ecologica (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................47 Governance attuazione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Normativa Nazionale)47 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................55 Iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................55 Iniziativa dei cittadini europei dal titolo «EcoScore europeo» (Normativa Comunitaria)55
  • 4. Statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore europeo (Normativa Comunitaria)........................................................................................................56 Norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE – ICUE (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................57 Interpello in materia ambientale (Normativa Nazionale) ....................................................57 Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico (Normativa Nazionale)............................58 MARE ...........................................................................................................................................59 Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................59 Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................59 Piano nazionale dei dragaggi sostenibili (Normativa Nazionale) ........................................59 MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................61 Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada (Normativa Nazionale)...........................................................................61 Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Normativa Nazionale) ...........................................................................................61 Nuovi requisiti di protezione ambientale nella aviazione civile (Normativa Comunitaria) ....................................................................................................................................................62 Meccanismo per collegare l’Europa (Normativa Comunitaria)..........................................62 Razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti TEN-T (Normativa Comunitaria)....................................................................63 Fondo per migliorare l’efficienza e sostenibilità del trasporto pubblico locale (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................64 Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................65 Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (Normativa Nazionale)...............................................................................................66 PROTEZIONE CIVILE..............................................................................................................68 Meccanismo unionale di protezione civile (Normativa Comunitaria) ................................68 Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali (Normativa Nazionale).............................................................................................................69 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................70 Nuova disciplina poteri sostitutivo nel procedimento amministrativo (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................70 Modifica della disciplina del silenzio assenso nel procedimento amministrativo (Normativa Nazionale).............................................................................................................70 Nuovi termini annullamento di ufficio atto amministrativo (Normativo Nazionale)........71 RIFIUTI........................................................................................................................................72 Inceneritori e Cementifici nessun finanziamento dal Recovery Fund (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................72
  • 5. Proroga applicazione tributo per i manufatti in plastica con singolo impiego (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................72 Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................73 Agevolazioni Tari (Normativa Nazionale).............................................................................73 Deroghe alla approvazione tariffe della TARI (Normativa Nazionale)..............................74 Modifiche elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................74 Albo Gestori iscrizione categoria raccolta e trasporto rifiuti urbani (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................74 Pubblicazione informazioni responsabili tecnici rifiuti (Normativa Nazionale)................75 Adeguamenti iscrizioni categorie 4 e 2-bis Albo Gestori Rifiuti (Normativa Nazionale)..75 Modulistica iscrizione categorie 6 Albo Gestori Ambientali (Normativa Nazionale)........75 Regime transitorio per le verifiche dei requisiti dei responsabili tecnici (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................75 Proroga emergenza COVID e iscrizioni Albo Gestori (Normativa Nazionale)..................76 Cessazione qualifica rifiuto (Normativa Nazionale) .............................................................76 Modiche alla parte IV del testo unico ambientale (Normativa Nazionale).........................77 Nuove funzioni di vigilanza sulla gestione dei rifiuti da parte del MITE (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................79 Riduzione termini per installazione impianti mobili di rifiuti (Normativa Nazionale).....80 Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata (Normativa Nazionale).......................................................81 Utilizzo Combustibile derivato dai rifiuti con modifica non sostanziale (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................81 Misure di semplificazione per la bonifica e riconversione dei siti industriali (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................83 Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi (Normativa Nazionale)...............................................................................88 SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................89 Prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione (Normativa Nazionale) .....................................................................................89 IPA nei campi sportivi e parchi giochi (Normativa Comunitaria)......................................89 SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA .....................................................................................90 Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta- legno (Normativa Nazionale)...................................................................................................90 Semplificazioni in materia di economia montana e forestale (Normativa Nazionale).......91 Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale).............................................................................................................92 Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo (Normativa Nazionale)...............95
  • 6. URBANISTICA EDILIZIA ........................................................................................................96 Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche (Normativa Nazionale) ...........................................................................................96 VIA VAS .......................................................................................................................................97 Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali (Normativa Nazionale)............97 Semplificazione autorizzazioni impianti a accumulo esclusione dalla VIA (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................97 Modifica soglie applicabilità della VIA ad impianti fotovoltaici (Normativa Nazionale).98 Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC (Normativa Nazionale)..............99 Modifiche semplificatorie alla disciplina della VIA (Normativa Nazionale)....................100 Modifiche impianti rifiuti assoggettate a verifica assoggettabilità a VIA (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................112 Modifiche alla disciplina della VAS (Normativa Nazionale) .............................................112
  • 7. ACQUE Modifica limiti parametro cromo nelle acque per consumo umano (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero della Salute del 30 giugno 2021 ha modificato i limiti del cromo nelle acque destinate al consumo così come previsto dall’allegato I parte B del DLgs 31/2001 (2). La modifica si fonda, sotto il profilo scientifico, sul rapporto OMS di aggiornamento della valutazione del rischio per il cromo “Chromium in drinking-water - Background document for development of WHO Guidelines for drinking-water quality (3)”, pubblicato ufficialmente dall'Organizzazione sul proprio portale a dicembre 2020. Quindi il Decreto in esame, in ossequio al principio di precauzione, anticipa al 12 gennaio 2026 l'entrata in vigore nel territorio nazionale del valore di parametro del Cromo di 25 μg/l (valore precedente 50, previsto dalla direttiva (UE) 2020/2184 (4). TESTO DECRETO 30/6/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-01&atto.codiceRedazionale=21A04013&elenco30giorni=false Accreditamento analisi acque potabili (Normativa Nazionale) La Circolare Ministero della Salute 2 luglio 2021 ha stabilito che i metodi analitici relativi al controllo delle acque destinate al consumo umano, previsti dal D.lgs. 31/2001 (5), devono essere accreditati ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025 (6) entro il 27 maggio 2022 (precedentemente 27 maggio 2021). L’accreditamento è la attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità. 2 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;031 3 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338062/WHO-HEP-ECH-WSH-2020.3-eng.pdf 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L2184&from=IT 5 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-02-02;31!vig= 6 http://store.uni.com/catalogo/uni-cei-en-iso-iec-17025-2018?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security- check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
  • 8. AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Normativa Nazionale) L’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021 n°59 convertito nella legge 101/2021 prevede i seguenti investimenti previsti dal PNRR attraverso la approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza: Salute, ambiente, biodiversità e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026. TESTO LEGGE 101/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-06&atto.codiceRedazionale=21A04068&elenco30giorni=false Interventi su beni ad uso militare nei Parchi Nazionali (Normativa Nazionale) L’articolo 7-ter del Decreto Legge 73/2021 convertito nella Legge 106/2021 sono consentiti interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi proposti, ferma restando l'acquisizione degli atti di assenso previsti dalla parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - 7 (beni culturali e vincoli paesaggistici). TESTO LEGGE 106/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-24&atto.codiceRedazionale=21A04536&elenco30giorni=false Proroga degli organi degli Enti parco nazionali (Normativa Nazionale) L’articolo 64-ter del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 afferma che al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del Presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, é prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente. TESTO LEGGE 108/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false 7 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
  • 9. Fruizione delle aree naturali protette (Normativa Nazionale) L’articolo 64-quater del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 prevede che al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori. TESTO LEGGE 108/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false
  • 10. ARIA Incentivi per la qualità dell’aria (Normativa Nazionale) L’articolo 2 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito nella legge 101/2021 prevede che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria, in considerazione del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 (messa in mora), e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. TESTO LEGGE 101/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-06&atto.codiceRedazionale=21A04068&elenco30giorni=false
  • 11. BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI Introduzione beni culturali nella UE (Normativa Comunitaria) Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione del 24 giugno 2021 ha definito le modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) 2019/880 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali. In particolare il nuovo Regolamento stabilisce: 1. norme specifiche per l'istituzione di un sistema di licenze di importazione per talune categorie di beni culturali elencate nell'allegato, parte B del Regolamento 2019/880 2. norme relative a un sistema per le dichiarazioni dell'importatore per le categorie elencate nell'allegato, parte C, del regolamento (UE) 2019/880 3. norme relative alle esenzioni dall'obbligo di ottenere una licenza di importazione o di presentare una dichiarazione dell'importatore a determinate condizioni. TESTO REGOLAMENTO 2021/1079: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1079&from=IT#d1e32-82-1 Dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia (Normativa Nazionale) L’articolo 1 del Decreto Legge n° 103 del 20 luglio 2021 prevede che al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 (beni culturali) e 12 (verifica interesse culturale) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (9), le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti. Il comma 2 di detto articolo 1 stabilisce inoltre che le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: a) stazza lorda superiore a 25.000 GT; b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; c) air draft superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore; d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento. L’articolo 2 del Decreto Legge nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia come Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Il Presidente avrà i seguenti compiti in particolare: a) realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT; 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0880 9 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
  • 12. b) manutenzione dei canali esistenti, previa valutazione di impatto ambientale; c) interventi accessori per il miglioramento nell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione. TESTO DECRETO LEGGE 103/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-20&atto.codiceRedazionale=21G00114&elenco30giorni=false Deroga alla autorizzazione paesaggistica /Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 2021 n° 138 ha giudicato la costituzionalità di una norma regionale che escludeva da ogni titolo abilitativo (compresa la autorizzazione paesaggistica) le seguenti opere e/o interventi: “j bis) la posa e installazione di recinzioni per la protezione dei terreni agricoli, sia di privati che dei coltivatori diretti, dai danni della fauna selvatica non costituenti aree di fondo chiuso; j ter) la pulizia dei canali di scolo dei terreni agricoli e a lato delle strade interpoderali, sia di proprietà di privati che di coltivatori diretti qualora non ricompresi nel reticolo idrografico regionale; j quater) la realizzazione di canali di scolo e rampe ex novo per volumi di scalo inferiori ai 20 mc; j quinquies) ogni attività agricola che comporti movimenti di terra inferiori ai 20 mc; j sexies) le opere provvisionali di messa in sicurezza e necessarie al transito e all’accesso delle strade pubbliche e private per frane e smottamenti.” Secondo la sentenza della Corte Costituzionale qui esaminata la disposizione impugnata si limita ad ampliare l'elenco degli interventi che l'art. 35, comma 4, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999 eccettua dai procedimenti di autorizzazione richiesti, ai fini della specifica tutela dell'assetto idrogeologico del territorio, per ogni attività che comporti «mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi» (così art. 35, comma 1, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999). Pertanto, l'esenzione da ogni titolo abilitativo disposta con riferimento a tali opere deve essere intesa con esclusivo riferimento ai procedimenti di autorizzazione in materia idrogeologica, in considerazione della collocazione sistematica della norma, inserita in una legge, peraltro anteriore alla stessa entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2004, che è esclusivamente dedicata alla tutela dell'assetto idrogeologico del territorio; inoltre, lo stesso tenore letterale dell'art. 35, comma 4, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999, facendo espressamente salvo «il limite volumetrico e l'altezza di scavo di cui al comma 3», evidenzia la stretta connessione tra la disciplina dettata dai diversi commi dell'art. 35 della legge reg. Liguria n. 4 del 1999. La mancanza di un richiamo espresso nella disposizione impugnata (e nella legge regionale in cui si inserisce) alle previsioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 deve, pertanto, essere interpretata non nel senso di una deroga, ancorché tacita, alla disciplina statale, ma nel ben diverso senso della integrazione delle tutele, per cui le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio troveranno integrale applicazione anche in questi casi, pur in assenza di uno specifico richiamo da parte della normativa regionale (ex multis, sentenze n. 258 del 2020, n. 251 del 2013 e n. 168 del 2010). In particolare, tra le aree tutelate per il loro interesse paesaggistico, l'art. 142, comma 1, lettera g), del codice dei beni culturali e del paesaggio contempla anche «i territori coperti da foreste e da boschi» che la legge reg. Liguria n. 4 del 1999 e la disposizione impugnata si limitano, invece, a considerare sotto l'esclusivo profilo della tutela dell'assetto idrogeologico, senza quindi integrare in alcun modo le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, che sono individuate esclusivamente dalla disciplina statale e, in particolare, dal d.P.R. n. 31 del 2017.
  • 13. Così interpretata la norma impugnata, la questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, anche in relazione alla ritenuta ulteriore violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., deve ritenersi non fondata, non profilandosi alcun contrasto tra la disposizione impugnata così intesa e i parametri costituzionali richiamati dal ricorrente. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE: https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/373 Semplificazioni in materia urbanistica e vincolo paesaggistico (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 141 del 8 luglio 2021 ha giudicato la costituzionalità di due norme regionali: 1. la prima che ha abbassato da 800 a 300 metri sul livello del mare la quota al di sotto della quale gli ecosistemi forestali governati a fustaia a prevalenza di faggio sono definiti tali. 2. la seconda che al fine di semplificare le procedure di approvazione della pianificazione forestale aziendale sottopone ad autorizzazione paesaggistica gli stessi relativamente ad interventi a carico dei beni ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio. Aggiunge la norma regionale che tale preventiva autorizzazione paesaggistica si intende acquisita per tutti gli interventi previsti nei piani stessi e resi esecutivi. RELATIVAMENTE ALLA PRIMA NORMA REGIONALE CONTESTATA La norma impugnata non si è limitata a modificare una precedente legge regionale che aveva introdotto un vincolo in assenza di precisi e corrispondenti limiti derivanti dalla disciplina statale, ma, abbassando la quota altimetrica al di sotto della quale operano le norme di tutela delle faggete depresse, ha surrettiziamente aggirato il vincolo posto dalla norma interposta costituita dall'art. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 42 del 2004 (10). Quest'ultima disposizione stabilisce che sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni del Titolo I "Tutela e valorizzazione" della Parte terza "Beni paesaggistici" del d.lgs. n. 42 del 2004: “... g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”. In particolare la Corte Costituzionale ricorda che l’art. 3 del d.lgs. n. 34 del 2018 (11) dopo aver stabilito che i termini bosco, foresta e selva sono equiparati (comma 1), distingue a seconda che la definizione di bosco riguardi ambiti rientranti nelle materie di competenza esclusiva dello Stato (comma 3) o in quelle di competenza delle Regioni (comma 4). In relazione alle prime, il comma 3 dell'art. 3 definisce bosco “le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento”. Mentre, in relazione alle seconde (nel comma 4), prevede che le regioni: “per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, 10 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42 11 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;34
  • 14. rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita”. Le regioni possono dunque intervenire sia sulla definizione di bosco sia su quelle di aree assimilate e di aree escluse, fermo restando che non possono in nessun caso ridurre il livello di tutela e conservazione assicurato dalla normativa statale sopra richiamata. Aggiunge la sentenza della Corte Costituzionale se è vero che nella legislazione statale non esiste una definizione di “faggeta depressa”, né è fissata una quota altimetrica al di sotto della quale le faggete possono definirsi tali, non si può non rilevare che la scelta del legislatore regionale di proteggere tale ambito boschivo vale ad attrarre il bosco stesso - nei termini in cui la Regione ha ritenuto di tutelarlo - nella categoria dei boschi e delle foreste protetti dal citato art. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 42 del 2004. Ora, la norma regionale impugnata, che tiene ferma la scelta di proteggere le faggete depresse - e quindi la loro attrazione nell'ambito della sfera di protezione dei boschi ai sensi della legislazione statale - ma ne modifica, come visto irragionevolmente, la definizione, produce l'effetto di escludere dalla specifica tutela assicurata dall'art. 34-bis della legge reg. Lazio n. 39 del 2002 la gran parte delle faggete depresse (situate per lo più sopra i 300 metri sul livello del mare) e di rendere possibili «le utilizzazioni per finalità produttive» per le faggete poste al di sopra dei 300 metri sul livello del mare, ossia in buona sostanza per la parte più grande delle faggete depresse. In tal modo il legislatore regionale ha di fatto svuotato il contenuto di tutela che aveva in precedenza scelto di adottare per la faggeta depressa, attraverso un intervento sulla definizione di tale particolare fenomeno naturale, che è frutto, più ancora che di una forzatura, di una vera e propria falsa rappresentazione della realtà. Quindi la sentenza dichiara la incostituzionalità di detta norma regionale. RELATIVAMENTE ALLA SECONDA NORMA REGIONALE CONTESTATA Secondo la sentenza della Corte Costituzionale qui esaminata è persuasiva sul punto la ricostruzione operata dal ricorrente, il quale correttamente individua l'effetto della disposizione impugnata, per un verso, nell'anticipazione dell'autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale e al piano poliennale di taglio di cui agli artt. 13 e 14 della legge reg. Lazio n. 39 del 2002, ove siano previsti interventi su beni tutelati, e, per altro verso, nell'esonero dal rilascio dell'autorizzazione per i singoli interventi posti a valle. Quella anzidetta non è però una mera anticipazione temporale dell'autorizzazione paesaggistica, ma determina un autentico stravolgimento della ratio del d.lgs. n. 42 del 2004 e in particolare dell'art. 146, che è la norma centrale in materia di controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica. La disamina delle disposizioni contenute nell'art. 146 cod. beni culturali consente di dedurre che il sistema elaborato dal legislatore statale si basa sulla centralità dell'esame, singulatim svolto, dei progetti relativi a interventi su immobili e aree di interesse paesaggistico. Si coglie così il senso della tutela assicurata dal codice dei beni culturali e del paesaggio, fondata su una prospettiva unitaria in cui le specificità dei singoli progetti non sfumano in una indeterminata visione d'insieme ma danno concretezza a un quadro che non può non essere unico. Per le anzidette ragioni e in considerazione della giurisprudenza di questa Corte indicata supra al punto 4, si deve concludere nel senso che la norma impugnata, prevedendo l'esonero dalle autorizzazioni sui singoli interventi, reca una deroga alle previsioni dell'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE: https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/380
  • 15. Insediamenti turistici e vincolo paesaggistico (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 144 del 8 luglio 2021 ha giudicato la legittimità costituzionale delle seguenti norme regionali: 1. la prima che relativamente alla realizzazione di campeggi temporanei o mobili prevede che il Comune li possa assentire su aree pubbliche o private per finalità sociali, ricreative, culturali e sportive. La norma regionale esclude tali campeggi dal vincolo di insediamento in aree specificamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali, in conformità alle vigenti disposizioni in materia paesaggistica. 2. la seconda sottrae alla autorizzazione paesaggistica in particolare interventi di manutenzione o sostituzione di elementi amovibili situati in strutture ricettive all'aria aperta, purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. 3. la terza attribuisce alla Giunta regionale il potere di adottare un regolamento di attuazione, ove, in particolare, sono definiti, tra l'altro, i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi dei campeggi temporanei o mobili di cui al punto 1 e delle aree adibite a garden sharing (12). RELATIVAMENTE ALLA PRIMA NORMA REGIONALE CONTESTATA La sentenza in esame riafferma l’indirizzo della Corte Costituzionale secondo cui il potere di intervento delle Regioni in materia di "governo del territorio" non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente». Infatti, «spetta alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente» (sentenza n. 246 del 2017; da ultimo, nello stesso senso, sentenza n. 74 del 2021). Aggiunge, confermando indirizzi giurisprudenziali precedenti, che “la Regione non sarebbe competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi fossero già desumibili dall'applicazione in concreto della disciplina statale” (sentenza n. 139 del 2013), sicché: “neppure è dirimente l'asserita coincidenza, evidenziata dalla resistente, delle disposizioni impugnate con quanto stabilito negli allegati A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) e B (Elenco di interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato) del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), in quanto la semplice novazione della fonte normativa costituisce comunque causa di illegittimità della disposizione regionale” (sentenza n. 178 del 2018). Conclude sul punto la sentenza in esame che ne consegue che la norma impugnata, provvedendo direttamente ad escludere dall'autorizzazione paesaggistica l'insediamento dei campeggi temporanei o mobili, ha con ciò stesso invaso la competenza statale in tema di tutela dell'ambiente, alla quale tale regolamentazione è invece affidata. RELATIVAMENTE ALLA SECONDA NORMA REGIONALE CONTESTATA La sentenza della Corte Costituzionale dichiara la cessazione della materia del contendere considerando che nelle more del giudizio di costituzionalità è intervenuta modifica della norma regionale per cui per gli interventi in questione (vedi sopra punto 2): “resta salvo il rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico 12 https://www.gardensharing.it/it/blog/entra-in-garden-sharing-ecco-cosa-devi-sapere-per-condividere-i-tuoi-spazi/
  • 16. regionale”; anche perché, aggiunge la sentenza, non emerge che la norma impugnata abbia avuto applicazione nel breve periodo di tempo in cui essa ha avuto vigore. RELATIVAMENTE ALLA TERZA NORMA IMPUGNATA Secondo la sentenza della Corte Costituzionale la norma regionale che prevede il regolamento (vedi sopra punto 3) non porterà alcuna deroga alla disciplina del paesaggio in quanto fa riferimento a requisiti urbanistici e tecnico edilizi. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE: https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/383 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una area: conflitto Stato Regione (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 164 del 22 luglio 2021 ha deciso un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto contro decreto del Direttore generale della direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che aveva approvato la Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei, Comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore. MOTIVI DI NON FONDATEZZA DEL RICORSO DA PARTE DELLA REGIONE Secondo la sentenza della Corte Costituzionale sul piano delle competenze costituzionali attinenti ai beni paesaggistici, questa Corte ha già precisato che «[l]a tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni» (sentenza n. 367 del 2007; in seguito, nello stesso senso, sentenze n. 66 del 2018, n. 11 del 2016, n. 309 del 2011, n. 101 del 2010, n. 226 del 2009, n. 180 del 2008 e n. 378 del 2007). Sulla base dei suddetti postulati la Corte Costituzionale con la sentenza in esame ricava come sia evidente che il potere conferito allo Stato di vincolare un bene in ragione delle sue intrinseche qualità paesaggistiche (sentenza n. 56 del 1968) non costituisca una deviazione dall'impianto costituzionale, come invece suggerisce la ricorrente quando sostiene che tale attività dovrebbe necessariamente confluire in un atto oggetto di «elaborazione congiunta» con la Regione interessata. Secondo la Corte Costituzionale è vero il contrario: il conferimento allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), e con esso della potestà di individuare il livello di governo più idoneo ad esercitare le relative funzioni amministrative, rende del tutto coerente con il disegno costituzionale la previsione, oggi codificata dall'art. 138, comma 3, cod. beni culturali (13), secondo cui l'autorità statale possa autonomamente rinvenire in un bene le caratteristiche che lo rendono meritevole di tutela, anche se la Regione nel cui territorio il bene si trova dovesse essere di contrario avviso. 13 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
  • 17. Tale principio, già espresso da questa Corte con la sentenza n. 334 del 1998, a maggior ragione va ribadito nella vigenza del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, che ha ulteriormente rafforzato la competenza statale nel campo della tutela dell'ambiente. Non vi è, perciò, alcunché di straordinario o di eccezionale nella potestà oggi riconosciuta ad un organo statale dall'art. 138, comma 3, cod. beni culturali, posto che essa, invece, è il naturale sviluppo delle attribuzioni dello Stato in tale materia. Anzi, «è necessario che restino inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai fini della tutela, la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione» (sentenza n. 140 del 2015). IL RUOLO DELLA REGIONE NELLA INDIVIDUAZIONE DI BENI DA TUTELARE AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO La Corte Costituzionale nella sentenza qui esaminata cogli l’occasione per ribadire che nulla vieta alla legislazione statale di coinvolgere le Regioni nella funzione amministrativa di identificare i beni degni di tutela, tanto più che si tratta di un compito logicamente e giuridicamente distinto, ma senza dubbio preliminare, e perciò connesso, a successivi interventi di valorizzazione, che rientrano nella competenza concorrente (sentenze n. 138 del 2020 e n. 140 del 2015). Allo stato attuale della legislazione, ciò avviene sia mediante l'espressione di un parere regionale non vincolante nell'ambito del procedimento avviato dallo Stato, sia per mezzo dell'emanazione diretta, nel procedimento che fa capo alla Regione stessa, del provvedimento di tutela, ma sulla base della proposta alla quale è giunta una commissione cui devono partecipare anche organi statali (artt. 137 e 140 cod. beni culturali). PIANO PAESAGGISTICO E SUO RUOLO NELL’INDIVIDUARE NUOVI VINCOLI La Corte Costituzionale sottolinea inoltre che il piano paesaggistico, che ha una funzione di pianificazione necessariamente ricognitiva degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, riveste anche una funzione eventualmente dichiarativa di nuovi vincoli (art. 143, comma 1, lettera d, cod. beni culturali), alla quale la Regione partecipa attraverso l'elaborazione congiunta di tale atto (da ultimo, sentenza n. 240 del 2020). Il legislatore ordinario si è perciò ispirato in tale materia ad una logica incrementale delle tutele che è del tutto conforme al carattere primario del bene ambientale, cui peraltro si riferisce, collocato fra i principi fondamentali della Repubblica, l'art. 9 Cost. (sentenze n. 367 del 2007, n. 183 del 2006, n. 641 del 1987 e n. 151 del 1986). Tale logica, dal lato della Regione, opera sul piano procedimentale per addizione, e mai per sottrazione, nel senso che la competenza regionale può essere spesa al solo fine di arricchire il catalogo dei beni paesaggistici, in virtù della conoscenza che ne abbia l'autorità più vicina al territorio ove essi sorgono, e non già di alleggerirlo in forza di considerazioni confliggenti con quelle assunte dallo Stato, o comunque mosse dalla volontà di affermare la prevalenza di interessi opposti, facenti capo all'autonomia regionale, come accade nel settore del governo del territorio. Per questa ragione, è conforme al riparto costituzionale delle competenze che il piano paesaggistico regionale - ove non sia la sede di diversi apprezzamenti legati anche alla dimensione urbanistica del territorio - è tenuto a recepire le scelte di tutela paesaggistica, senza capacità di alterarle neppur sul piano delle prescrizioni d'uso. Altrimenti, esso potrebbe divenire l'occasione per ridurre lo standard di tutela dell'ambiente in forza di interessi divergenti, anziché la sede deputata a collocare armonicamente siffatti interessi sub valenti nella cornice già intagliata secondo la preminente prospettiva della conservazione del paesaggio. L'occasione, vale a dire, per
  • 18. degradare «la tutela paesaggistica - che è prevalente - in una tutela meramente urbanistica» (sentenza n. 437 del 2008). In particolare, il principio di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, ovvero di un atto di competenza della Regione, non significa che in difetto del consenso di quest'ultima lo Stato non possa vincolare alcun bene. Al contrario, esso indica che un'attività propria della Regione (e, alla quale, pertanto, va da sé che essa partecipi), ove confluiscano apprezzamenti attinenti sia al paesaggio, sia al governo del territorio, non possa essere esercitata unilateralmente, estromettendo l'autorità centrale dal processo decisionale (sentenze n. 240 del 2020; n. 86 del 2019; n. 178 del 2018; n. 68 del 2018; n. 64 del 2015; n. 211 del 2013 e n. 437 del 2008). POTERI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA SUBORDINATI A QUELLI DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI UN AREA E/O IMMOBILE La Corte Costituzionale ribadisce quindi in conclusione la "prevalenza" assiomatica della tutela dell'ambiente sugli interessi urbanistico-edilizi (sentenza n. 11 del 2016), quando, naturalmente, la dichiarazione di notevole interesse pubblico sia stata legittimamente adottata con riferimento alle categorie di beni elencate dall'art. 136 cod. beni culturali. Non spetta perciò alla Regione opporre alla scelta di tutela conservativa compiuta dallo Stato l'esigenza di alterare il bene paesaggistico nell'ottica dello sviluppo del territorio e dell'incentivo alle attività economiche che vi si svolgono, mentre un profilo di intervento dinamico, che coinvolge la Regione, può legittimamente articolarsi in attività finalizzate alla promozione e al sostegno della conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio culturale (sentenze n. 138 del 2020 e n. 71 del 2020). Sotto tale aspetto, è del tutto connaturato alla finalità di conservazione del paesaggio che la dichiarazione di notevole interesse pubblico non si limiti a rilevare il valore paesaggistico di un bene, ma si accompagni a prescrizioni intese a regolamentarne l'uso, fino alla possibilità di vietarlo del tutto, come questa Corte ha recentemente sottolineato (sentenze n. 246 del 2018 e n. 172 del 2018). Con ciò, in linea di principio, la dichiarazione non si sovrappone alla disciplina urbanistica ed edilizia di competenza regionale e locale, ma piuttosto specifica se e in quale misura quest'ultima possa esercitarsi, in forma compatibile con la vocazione alla conservazione del pregio paesaggistico propria dell'immobile o dell'area vincolata. La circostanza che larga parte del territorio interessato dalla dichiarazione sia già tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 cod. beni culturali non toglie, perciò, che la dichiarazione di notevole interesse pubblico possa sopraggiungere, proprio al fine di arricchire con maggiori dettagli lo specifico grado di protezione di cui i beni inseriti nell'area debbono godere. Da cui il riconoscimento che spettava allo Stato adottare il decreto oggetto di conflitto, poiché esso corrisponde all'esercizio di un'attribuzione costituzionale declinata dalla legge con l'art. 138, comma 3, cod. beni culturali, insuscettibile, nel caso concreto, di pregiudicare le competenze della Regione Veneto in tema di valorizzazione dei beni culturali e di governo del territorio. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE: https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/419
  • 19. Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa Resilienza (Normativa Nazionale) L’articolo 29 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito nella Legge 108/2021 istituisce presso il Ministero della Cultura una Soprintendenza speciale per l’attuazione del PNRR. La struttura sarà operativa fino al 31 dicembre 2026. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Scelta pericolosa considerato che bypassa le soprintendenze regionali in una logica meramente decisionista e acceleratoria rimuovendo invece completamente il tema della qualità delle istruttorie che portano ai Parere delle Soprintendenze. TESTO LEGGE 108/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili in deroga al Codice del Paesaggio (Normativa Nazionale) L’articolo 30 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 modifica l’articolo 12 del DLgs 387/2003 (14) prevedendo la partecipazione del Ministro della Cultura al procedimento di autorizzazione unica (disciplinato da detto articolo) relativa agli impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzate in aree sottoposte a vincolo secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Integrazione inutile visto che questo costituisce un obbligo di legge per qualsiasi progetto (anche non per fonti rinnovabili) localizzato in dette aree. Sempre il suddetto articolo 30, al comma 2, aggiunge che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Il comma 5 articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede che “5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge.” E’ vero che il Codice prevede ipotesi in deroga a tale carattere vincolante del parere della Soprintendenza o addirittura la non necessità della autorizzazione ma sempre legandola a parametri di giustificazione specifici contenuti nella Pianificazione Paesaggistica: 1. lettera b) comma 4 articolo 143del Codice: il Piano può prevedere: … b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi 14 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
  • 20. effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146. 2. Secondo periodo Comma 5 articolo 146: “Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2 (15), 141, comma 1 (16), 141-bis (17) e 143, comma 1, lettere b), c) e d) (18), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed é reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.” Invece la nuova norma introdotta dal Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021 prevede la esclusione della vincolatività del Parere della Soprintendenza legandola non a parametri paesaggistici chiari ma ad una categoria di impianti quelli appunto da fonti rinnovabili. Non solo ma prevede un silenzio assenso esplicito in caso di mancata espressione del Parere nei termini di legge (45 giorni dalla ricezione degli atti ex comma 8 articolo 146 del Codice). Peraltro tale forma di silenzio era già prevista dal comma 9 articolo 146 del Codice. Detto comma 9 articolo 146 è stato introdotto dal Decreto sblocca Italia (convertito nella legge 164/2014) La norma precedente ora abrogata prevedeva che se il Soprintendente non avesse fornito nei termini il proprio parere si passava attraverso una conferenza dei servizi con la partecipazione del soprintendente o l’invio di un parere scritto dello stesso. Solo dopo la conferenza dei servizi se nulla era arrivato dalla Soprintendenza l’autorità competente rilasciava la autorizzazione paesaggistica. Quindi una forma indiretta di silenzio assenso era già stata introdotta nel testo del Codice dei Beni Culturali con la modifica del DLgs 157 del 2006, ma almeno il silenzio della Soprintendenza veniva verificata in una apposita riunione pubblica formalmente convocata: la 15 “La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non é suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo” 16 “1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.” 17 “1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2. 2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione é avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale é adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico. 3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo” 18 “1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: … b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141- bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;”
  • 21. conferenza dei servizi. Con il Decreto Sblocca Italia invece l’autorità competente rilascia l’autorizzazione paesaggistica senza neppure sollecitare una volta la Soprintendenza. Siamo quindi di fronte ad un vero e proprio silenzio assenso diretto per i beni paesaggistici. D’altronde del perché possa fare paura ai “semplificatori dell’uso del territorio” il Parere della Soprintendenza lo ha spiegato, paradossalmente, lo stesso Ministero dell’Ambiente con una Circolare del 22/1/2010 secondo la quale, relativamente alle finalità del parere: “il parere reso dai Soprintendenti riguarda anche il merito della trasformazione del territorio oggetto della richiesta di autorizzazione ed è, al momento, non soltanto obbligatorio ma anche vincolante e sarà tale fino a che, con riferimento a tutte le fonti del vincolo paesaggistico che in concreto assumono rilevanza per il progetto di trasformazione del territorio sottoposto ad autorizzazione, non ricorrano le condizioni indicata dal Codice.”. Non solo ma la Circolare del Ministero dell’Ambiente prevedeva l’obbligatorietà del parere ancorché si entrerà nel regime per cui tutti i piani urbanistici interessati da interventi in aree a vincolo paesaggistico siano stati dichiarati compatibili con i nuovi piani paesaggistici regionali da parte degli organi ministeriali. Quindi nessuna ipotesi di autorizzazione senza parere della Soprintendenza. Si ricorda che comunque il silenzio assenso non è previsto dal Codice in relazione al mancato rilascio della autorizzazione paesaggistica entro 20 giorni dal rilascio del Parere della Soprintendenza, in quanto in questo caso la Regione deve prima (anche su richiesta di chi ha presentato la domanda) nominare un commissario e se anche la Regione non lo nomina la richiesta di autorizzazione paesaggistica va al Soprintendente (commi 10 e 11 articolo 146 del Codice). Infine detto articolo 30 del Decreto Legge 77/2021 convertito in legge 108/2021 prevede che: “In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.” Questo significa che Il Ministero della Cultura attraverso le sue articolazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi sul progetto localizzata in area assoggettato a vincolo non possono più proporre opposizione alle conclusioni della Conferenza nel caso in cui si siano espressi negativamente sul rilascio della autorizzazione paesaggistica. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 14-quinquies la proposta di opposizione sospende l’efficacia delle conclusioni della Conferenza dei Servizi! Insomma dopo la introduzione del silenzio assenso sul parere della Soprintendenza il nuovo Decreto Legge 77/2021 di fatto annulla definitivamente il ruolo della Soprintendenza quando meno per gli impianti da fonti rinnovabili tra i quali come è noto non rientrano solo eolico e fotovoltaico ma anche altre tipologie ben più impattanti dei primi. TESTO LEGGE 108/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false
  • 22. Trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico (Normativa Nazionale) L’articolo 63-bis del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 ha modificato l’articolo 3 della legge sui domini collettivi (19) stabilendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni: a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale; b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica; c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui sopra hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h) (20), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto riportato in precedenza sono sdemanializzati e su di essi é mantenuto il vincolo paesaggistico. TESTO LEGGE 108/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false Semplificazioni in materia di economia montana e forestale (Normativa Nazionale) Il comma 2 articolo 36 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 afferma che nei boschi e nelle foreste assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica. Il comma 3 articolo 36 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 afferma che sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31 (21), anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (22), e nel rispetto di quanto 19 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;168 20 Si applica il codice del Paesaggio a “h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici” 21 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017-02-13;31 22 Aree di individuazione per interesse pubblico nelle categorie elencate dall’articolo 136: Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali ; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice (Beni Culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
  • 23. previsto dal Piano forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi. Il comma 3-bis articolo 36 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 esclude (23) dalla autorizzazione paesaggistica i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale. TESTO LEGGE 108/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 23 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017;31
  • 24. BIOTEC – OGM Introduzione sul mercato di varietà di granturco geneticamente modificato (Normativa Comunitaria) La Decisione di esecuzione (UE) 2021/1035 della Commissione del 23 giugno 2021, che modifica le decisioni di esecuzione 2013/648/UE (24) e 2013/650/UE (25), modifica i titolari della autorizzazione alla immissione in commercio del granturco OGM. TESTO DECISIONE 2021/1035: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1035&from=IT Introduzione in commercio di prodotti derivati dalla barbabietola da zucchero geneticamente modificata (Normativa Comunitaria) La Decisione di esecuzione (UE) 2021/1036 della Commissione del 22 giugno 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1113 (26), modifica i titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio della barbabietola da zucchero OGM. TESTO DECISIONE 2021/1036: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1036&from=IT Introduzione in commercio di prodotti contenenti soia OGM (Normativa Comunitaria) La Decisione di esecuzione (UE) 2021/1185 della Commissione del 13 luglio 2021 modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/2450 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione e il suo rappresentante nell'Unione per l'immissione in commercio dei prodotti che contengono, sono costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata. TESTO DECISIONE 2021/1185: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.257.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A257% 3AFULL 24 https://www.aslmn.net/docs_file_vet/DEC_648_2013.pdf 25 https://www.aslmn.net/docs_file_vet/DEC_650_2013.pdf 26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1113
  • 25. CACCIA Caccia da appostamento (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 2021, n. 138 ha giudicato la legittimità costituzionale delle seguenti norme regionali: 1. “anche gli appostamenti realizzati con il consenso del proprietario o conduttore del fondo, costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, ivi compresi i cosiddetti palchi per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono considerati temporanei. Il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento al venir meno del consenso del proprietario o conduttore del fondo», aggiungendo nella parte finale un ulteriore periodo, ai sensi del quale il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non esiste un formale diniego”. 2. durante il mese di gennaio, nelle zone di protezione speciale (ZPS) l'esercizio della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante, nonché la caccia agli ungulati, possa svolgersi per due giornate settimanali a scelta del cacciatore. RELATIVAMENTE ALLA PRIMA NORMA REGIONALE CONTESTATA La Corte Costituzionale dichiara la illegittimità della prima norma regionale sopra riportata in quanto introduce una presunzione di consenso del proprietario del fondo al mantenimento su di esso del materiale usato per la costruzione degli appostamenti temporanei, che eccede i limiti del legittimo intervento del legislatore regionale, invadendo la competenza riservata allo Stato nella materia «ordinamento civile». La norma regionale comprime, infatti, le facoltà assicurate dal codice civile al proprietario del terreno, presumendo il suo consenso a mantenere su di esso i materiali utilizzati per l'installazione degli appostamenti temporanei, e, inoltre, impone a questo uno specifico onere formale nell'espressione del diniego, così derogando al principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale stabilito dall'ordinamento civile. Ora, mentre il consenso del proprietario o del conduttore del fondo all'installazione degli appostamenti temporanei potrebbe essere manifestato senza alcun onere di forma e, quindi, anche oralmente, il diniego al mantenimento dei materiali utilizzati per la costruzione di tali appostamenti richiederebbe, ai sensi della disposizione impugnata, un atto formale. RELATIVAMENTE ALLA SECONDA NORMA REGIONALE CONTESTATA La Corte Costituzionale ricorda in premessa il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17 ottobre 2007 (27) che fissa Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). In particolare la lettera a) comma 1 articolo 5 di detto Decreto Ministeriale stabilisce il divieto dell'«esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati». La Corte Costituzionale sulla base di detta norma nazionale dichiara la illegittimità costituzionale della seconda norma regionale sopra citata in quanto, assegnando ai cacciatori la scelta, durante il mese di gennaio, delle due giornate a settimana in cui è consentita l'attività venatoria nelle ZPS si pone in palese contrasto con la richiamata disposizione, funzionale alle esigenze di tutela dell'ambiente e non derogabile dal legislatore regionale. Né, alla luce di quanto evidenziato, alcun 27 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic azioneGazzetta=2007-11-06&atto.codiceRedazionale=07A09363&elenco30giorni=false
  • 26. rilievo potrebbe essere attribuito alle tesi difensive della Regione, imperniate sulla considerazione che le giornate di caccia assegnate a ciascun cacciatore durante la settimana rimarrebbero, comunque, due, e che l'attività venatoria, venendo svolta in un arco temporale più ampio, comporterebbe una minore pressione sul territorio. È, infatti, di tutta evidenza che la funzione dell'art. 5, comma 1, lettera a), del d.m. 17 ottobre 2007 è proprio quella di assicurare, durante il mese di gennaio, il tendenziale silenzio venatorio nelle ZPS, con l'unica eccezione delle due giornate predefinite settimanalmente dal calendario venatorio, esigenza che verrebbe irrimediabilmente compromessa, ove consentisse, invece, ai cacciatori di svolgere l'attività venatoria in giornate da loro discrezionalmente scelte nell'arco temporale dell'intera settimana. TESTO SENTENZA: https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/373 Potere sostitutivo della Giunta Regionale nella caccia selettiva nei Parchi (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 158 del 20 luglio 2020 ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità di due norme regionali: 1. la prima norma regionale è quella secondo cui nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 30/2015, il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene con potere sostitutivo. 2. la seconda la norma regionale è quella per cui Il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dalla legge regionale sul Calendario venatorio. RELATIVAMENTE ALLA PRIMA NORMA REGIONALE IMPUGNATA Secondo la sentenza della Corte Costituzionale la norma regionale rispetta la centralità della pianificazione, infatti, è ribadita dalla previsione di uno specifico piano per il controllo degli ungulati che, rispetto al singolo provvedimento amministrativo di autorizzazione agli abbattimenti e ai prelievi selettivi, incrementa il livello di tutela, essendo il piano frutto di un'istruttoria ad ampio spettro e di una ponderazione complessiva degli interessi per il raggiungimento di obiettivi di lungo e medio periodo. Pertanto secondo la sentenza, la previsione della norma impugnata, nel disporre un ulteriore strumento di pianificazione, è conforme alla norma interposta e, quindi, non è sotto tale aspetto costituzionalmente illegittima. Quanto alle esigenze di tutela delle attività agricole richiamate dalla norma regionale impugnata la sentenza in esame, la sentenza ricorda come le linee guida per la gestione dei cinghiali nelle aree protette, elaborate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Ministero dell'ambiente (odierno Ministero della transizione ecologica), hanno evidenziato che la dizione "ricomposizione degli squilibri ecologici", di cui all'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, non può prescindere dalla considerazione dei danni provocati dagli stessi animali alle attività agricole in relazione al fatto che “l'integrazione tra uomo e ambiente naturale e la salvaguardia
  • 27. delle attività agro-silvo-pastorali vengono annoverate tra le finalità istitutive più significative di un'area protetta”. Da quanto sopra, secondo la sentenza, discende che una disciplina regionale che, come quella censurata, si fa carico di tali esigenze all'interno di uno specifico strumento di pianificazione, quale il piano di controllo degli ungulati, non comporta un abbassamento del livello di tutela ambientale prescritto dal legislatore statale, ponendosi, anzi, in un'ottica di maggiore garanzia della conservazione degli equilibri complessivi dell'area protetta che includono la presenza dell'uomo. Riguardo all'intervento sostitutivo della Giunta regionale, va ricordato che l'art. 19 della legge n. 157 del 1992 attribuisce alla stessa la competenza in materia di controllo faunistico anche a tutela delle coltivazioni agricole. Ora, queste ultime, gravemente danneggiate dal proliferare dei cinghiali, sono situate, sia all'interno sia all'esterno dell'area protetta, e le coltivazioni contigue ai parchi e alle riserve naturali non potrebbero essere protette dalle incursioni dei cinghiali provenienti dalle suddette aree. Pertanto, a fronte dell'inadempienza del soggetto gestore del parco relativamente all'attività di controllo degli ungulati, il legislatore regionale è opportunamente intervenuto, tutelando così sia gli equilibri ecologici all'interno delle aree protette, sia le produzioni agricole nelle aree limitrofe, gli uni e le altre compromesse dall'eccessiva proliferazione dei cinghiali. Conclude quindi la sentenza della Corte Costituzionale: la norma regionale impugnata, quindi, integrando le prescrizioni statali mediante la previsione di uno specifico strumento pianificatorio di controllo, che è rimesso in prima battuta al soggetto gestore del parco e solo eventualmente all'attività della Giunta regionale, individua un meccanismo di chiusura del sistema idoneo a fronteggiare eventuali situazioni di carenza di controllo e a bilanciare le contrapposte esigenze in modo conforme alla Costituzione. RELATIVAMENTE ALLA SECONDA NORMA REGIONALE IMPUGNATA Secondo la sentenza della Corte Costituzionale L'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 prevede, infatti, che le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, in via eccezionale e per periodi limitati, previa analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni che le giustificano e con specifica indicazione delle specie cacciabili, dei mezzi, degli impianti e dei metodi di prelievo autorizzati, nonché delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo del prelievo, del numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, dei controlli che verranno effettuati e degli organi a ciò incaricati. Inoltre, lo stesso art. 19-bis prevede che le Regioni dispongano sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista. Sono, dunque, le specifiche esigenze in vista delle quali viene disposta la deroga a caratterizzare l'istituto di cui all'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 e a condizionare il computo dei capi da abbattere, nonché a determinare, eventualmente, la sospensione dell'efficacia della deroga, qualora sia accertato l'avvenuto raggiungimento dello scopo perché la consistenza della popolazione da prelevare si sia ridotta per effetto di altri fattori, quali, eventualmente, lo stesso esercizio della caccia. L'art. 18 legge n. 157 del 1992, che lo Stato ha indicato quale norma interposta, disciplina, invece, l'esercizio dell'attività venatoria, indicando le specie cacciabili e i periodi in cui può essere esercitata; il comma 4 dell'art. 18 impone alle Regioni di indicare il numero massimo di capi da abbattere per ciascuna giornata di attività venatoria, in coerenza con il regime della caccia
  • 28. programmata a cui è informata la legge n. 157 del 1992, che mira a contemperare le esigenze di tutela della fauna selvatica e la necessità della conservazione delle sue capacità riproduttive e del mantenimento di una densità ottimale con la disciplina dell'esercizio venatorio. Pertanto, il numero dei capi complessivi giornalieri cacciabili con riferimento alle specie nocive oggetto della deroga non debbono essere computati nel numero massimo dei capi previsti giornalmente dalla caccia programmata giacché altrimenti i cacciatori sarebbero disincentivati all'abbattimento dei capi nocivi in favore di altre specie più appetibili. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE: https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/410
  • 29. EFFETTO SERRA Neutralità climatica nuovo regolamento (Normativa Comunitaria) Il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l’aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell’Unione. Il regolamento stabilisce l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, in vista dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo di Parigi (28), e cioè: “mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali, e proseguire l’azione volta a limitare l’aumento di temperatura a 1,5° C rispetto ai livelli pre-industriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici”. Il regolamento inoltre istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell’obiettivo globale di adattamento di cui all’articolo 7 dell’accordo di Parigi che elenca le azioni di adattamento delle Parti firmatarie ai mutamenti climatici. Infine il regolamento stabilisce anche l’obiettivo vincolante per l’Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030. Il regolamento si applica alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra elencati nell’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999 (29) e cioè: I gas a effetto serra da prendere in considerazione sono i seguenti: Biossido di carbonio (CO2) metano (CH4) ossido di azoto (N2O) esafluoruro di zolfo (SF6) trifluoruro di azoto (NF3) idrofluorocarburi (HFC): — HFC-23 CHF3 — HFC-32 CH2F2 — HFC-41 CH3F — HFC-125 CHF2CF3 — HFC-134 CHF2CHF2 — HFC-134a CH2FCF3 — HFC-143 CH2FCHF2 — HFC-143a CH3CF3 — HFC-152 CH2FCH2F — HFC-152a CH3CHF2 — HFC-161 CH3CH2F — HFC-227ea CF3CHFCF3 — HFC-236cb CF3CF2CH2F — HFC-236ea CF3CHFCHF2 — HFC-236fa CF3CH2CF3 — HFC-245fa CHF2CH2CF3 — HFC-245ca CH2FCF2CHF2 — HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3 — HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 o (C5H2F10) perfluorocarburi (PFC): — PFC-14, perfluorometano, CF4 — PFC-116, perfluoroetano, C2F6 — PFC-218, perfluoropropano, C3F8 — PFC-318, perfluorociclobutano, c-C4F8 — perfluorociclobutano, c-C3F6 — PFC-3-1-10, perfluorobutano, C4F10 — PFC-4-1-12, perfluoropentano, C5F12 — PFC-5-1-14, perfluoroesano, C6F14 — PFC-9-1-18, C10F18 . Al fine di conseguire l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, il traguardo vincolante dell’Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030mentre in precedenza era del 40%. Poi però al secondo e terzo capoverso dell’articolo 4 il nuovo Regolamento aggiunge: “Nell'attuare il traguardo di cui al primo comma, le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assegnano la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziano gli assorbimenti dai pozzi naturali. Al fine di garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riesame della legislazione dell'Unione di cui al paragrafo 2, il contributo degli assorbimenti netti al traguardo dell'Unione in materia di 28 https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/cop21/ACCORDO%20DI%20PARIGI%20Traduzione%20no n%20ufficiale.pdf 29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999
  • 30. clima per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Al fine di potenziare il pozzo di assorbimento del carbonio in linea con l'obiettivo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, l'Unione punta ad aumentare il volume del proprio pozzo netto di assorbimento del carbonio nel 2030.” Si ricorda che per pozzo si intende, ai sensi del Regolamento UE n° 841 del 2018 (30), qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe dall’atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra. In altri termini per raggiungere l’obiettivo del 55% di riduzione nette di gas serra si terrà conto anche dei meccanismi di assorbimenti dei terreni forestali. Questo aspetto nella prima versione del nuovo Regolamento non c’era quindi la riduzione del 55% riguardava le emissioni reali da attività antropica. Secondo il nuovo Regolamento entro il 30 settembre 2023, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta la coerenza delle misure nazionali considerate, sulla base dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima, delle strategie nazionali a lungo termine e delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti per il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica. Se la Commissione rileva che a livello dei singoli Stati membri i piani nazionali non garantiscono il raggiungimento degli obiettivi del nuovo Regolamento può formulare Raccomandazioni che vengono rese pubbliche. Lo Stato membro interessato, entro sei mesi dal ricevimento delle raccomandazioni, notifica alla Commissione in che modo intende tenere in debita considerazione le raccomandazioni, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri. Se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito alle raccomandazioni o a una parte considerevole delle stesse, fornisce le sue motivazioni alla Commissione Il nuovo regolamento (articolo 13) modifica il Regolamento 2018/1999 (articolo 17) affermando che “La Commissione, assistita dal comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresa una metodologia con cui riferire in merito alla graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, conformemente all'articolo 25, lettera d) (31)."; Insomma la soppressione degli incentivi ai combustibili fossi viene rinviata temporalmente in modo indefinito. TESTO REGOLAMENTO 2021/1119: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1119&from=IT#d1e1047-1-1 30 https://energiaclima2030.mise.gov.it/images/documenti/LINK4_Regolamento_LULUCF_05-18.pdf 31 “Nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono informazioni sull'attuazione degli obiettivi e misure seguenti: … d) obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili;”
  • 31. Finanziamento dei «beni pubblici globali» in materia di salute e clima (Normativa Nazionale) Secondo l’articolo 28 del Decreto Legge n° 73 del 25 maggio 2021 convertito nella legge 106/2021 al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima é istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021. Le iniziative sono finalizzate, tra l’altro, a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015 (32), nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali. TESTO LEGGE 106/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-24&atto.codiceRedazionale=21A04536&elenco30giorni=false Regolamento su disposizioni comuni ai diversi Fondi UE (Normativa Comunitaria) Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura. In particolare l’articolo 6 del nuovo Regolamento definisce obiettivi climatici e meccanismo di adeguamento in materia di clima. Secondo questo articolo: Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell’assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell’allegato I. Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono rispettivamente al 30 % e al 37 % del contributo dell’Unione alle spese sostenute per il conseguimento degli obiettivi climatici fissati per il bilancio dell’Unione. L’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima a livello di ciascuno Stato membro è stabilito come percentuale della dotazione complessiva nazionale a titolo del FESR e del Fondo di coesione e incluso nei programmi a seguito delle tipologie di intervento e della ripartizione finanziaria indicativa di cui all’articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii) (33). Come previsto all’articolo 11, paragrafo 1 (34), l’obiettivo preliminare relativo al contributo all’azione per il clima è stabilito nell’accordo di partenariato. Lo Stato membro e la Commissione sorvegliano periodicamente il rispetto degli obiettivi relativi al contributo all’azione per il clima, sulla base delle spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all’autorità di gestione, ripartite per tipologia di intervento in conformità dell’articolo 42 (trasmissione dati), e sulla base dei dati presentati dallo Stato membro. Qualora a seguito della sorveglianza emergano progressi insufficienti verso il conseguimento dell’obiettivo relativo al 32 https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/cop21/ACCORDO%20DI%20PARIGI%20Traduzione%20no n%20ufficiale.pdf 33 le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento; 34 contenuti dell’accordo di partenariato
  • 32. contributo all’azione per il clima, lo Stato membro e la Commissione concordano misure correttive nella riunione annuale di riesame. Qualora non vi siano progressi sufficienti verso il conseguimento dell’obiettivo relativo al contributo all’azione per il clima a livello nazionale entro il 31 dicembre 2024, lo Stato membro ne tiene conto nell’ambito del proprio riesame intermedio a norma dell’articolo 18, paragrafo 1 (35). TESTO REGOLAMENTO 2021/1060: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1060&from=IT#d1e3511-159-1 Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Normativa Nazionale) L’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021 n°59 convertito nella legge 101/2021 prevede i seguenti investimenti previsti dal PNRR attraverso la approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza: Salute, ambiente, biodiversità e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026. TESTO LEGGE 101/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-06&atto.codiceRedazionale=21A04068&elenco30giorni=false 35 Riesame intermedio e importo di flessibilità