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1
Periodo dal 1 al 31 Agosto 2020
LE NOVITÀ(1
) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
Agosto 202O
A cura del Dott. Marco Grondacci
1
Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
2
Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE ......................................................................................................................... 4
Elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della
politica delle acque (Normativa Comunitaria) ......................................................................................... 4
Competenza Stato Regioni nella definizione della misura dei canoni per le concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche (Giurisprudenza Nazionale).............................................................................. 4
AREE PROTETTE............................................................................................................................................. 6
Divieto di autorizzazione impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO (Normativa
Nazionale).................................................................................................................................................. 6
ARIA............................................................................................................................................................... 7
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti (Normativa Nazionale) ............................................................................................................. 7
Riordino normativa emissioni da stabilimenti (Normativa Nazionale) ..................................................... 8
Interventi per migliorare qualità dell’aria nella Pianura Padana (Normativa Nazionale)....................... 11
BENI AMBIENTALI ....................................................................................................................................... 12
Elenco alberi monumentali : aggiornamento (Normativa Nazionale)..................................................... 12
CACCIA......................................................................................................................................................... 13
Piani di controllo faunistico ruolo enti parco fuori dei perimetri dei parchi regionale (Giurisprudenza
Nazionale)................................................................................................................................................ 13
Immissione nelle acque interne di fauna ittica non autoctona e numero di giorni di caccia di
appostamento per la fauna migratoria (Giurisprudenza Nazionale)...................................................... 13
EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 15
Modalità comunicazione informazione sui gas serra da parte degli Stati Membri (Normativa
Comunitaria)............................................................................................................................................ 15
ENERGIA ...................................................................................................................................................... 16
Guida alla attuazione del superbonus per efficientamento energetico (Normativa Nazionale) ............ 16
Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Normativa Nazionale)......... 16
Finanziamento efficienza energetica scuole delle Province eCittà Metropolitane (Normativa Nazionale)
................................................................................................................................................................. 17
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI .......................................................................................................... 18
Raccomandazione Consiglio UE sul programma di stabilità 2020 dell’Italia (Documentazione
Comunitaria)............................................................................................................................................ 18
MARE........................................................................................................................................................... 20
Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale (Normativa Nazionale) ..................................... 20
MOBILITÀ SOSTENIBILE – INFRASTRUTTURE VIARIE................................................................................. 21
Tecnologie motori ibridi (Normativa Comunitaria)................................................................................. 21
Illuminazione esterna autoveicoli con motori a combustibili alternativi (Normativa Comunitaria)....... 21
3
Emissioni veicoli pesanti (Normativa Comunitaria)................................................................................. 21
Messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 22
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 22
Tecnologia illuminazione esterna per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri
a motore a combustione interna (Normativa Comunitaria) ................................................................... 23
Funzione di generatore efficiente utilizzata nei generatori-starter a 12 volt anche per veicoli leggeri
elettrici o ibridi (Normativa Comunitaria)............................................................................................... 23
NUCLEARE ................................................................................................................................................... 24
Importazione prodotti alimentari e alimenti per animali da paesi terzi a seguito dell’incidente
verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (Normativa Comunitaria).......................................... 24
Responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (Normativa Nazionale)....................................... 24
Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle
radiazioni ionizzanti (Normativa Nazionale)............................................................................................ 26
RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 35
Disciplina sanzioni violazioni normativa UE nel riciclaggio delle navi (Normativa Nazionale)................ 35
Informazioni elettroniche sul trasporto merci (Normativa Comunitaria)............................................... 38
Nuova norma UNI per il recupero gomme auto (Normativa Nazionale) ................................................ 38
Efficacia rinnovo iscrizioni Albo Gestori Ambientali (Normativa Nazionale) .......................................... 38
Utilizzo codici EER 99 per i rifiuti (Documentazione Nazionale) ............................................................. 39
SOSTANZE PERICOLOSE .............................................................................................................................. 40
Modifica Regolamento REACH (Normativa Comunitaria)....................................................................... 40
SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA............................................................................................................. 41
Parametri per applicare le misure di sostegno ai piccoli comuni in aree a rischio idrogeologico
(Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 41
4
ACQUE TUTELA E GESTIONE
Elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel
settore della politica delle acque (Normativa Comunitaria)
L’articolo 8 ter, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE (2
) prevede la costituzione di un elenco di
controllo delle sostanze per le quali è necessario raccogliere dati di monitoraggio a livello
dell’Unione allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d’intervento a norma
dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Si
tratta degli interventi riguardanti le misure volte a ridurre progressivamente e, per le sostanze
pericolose prioritarie (3
)ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi, emissioni e perdite.
La Decisione di Esecuzione (UE) 2020/1161 della Commissione del 4 agosto 2020 ha aggiornato
l’elenco delle sostanza da monitorare ai fini delle politiche di tutela delle acque, fornendo per ogni
sostanza i metodi tecnici di analisi.
TESTO DECISIONE 2020/1161:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1161&from=IT
Competenza Stato Regioni nella definizione della misura dei canoni per le concessioni
di grandi derivazioni idroelettriche (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 155/2020 ha dichiarato incostituzionale la norma
nazionale ex art. 11-quater della legge 11 febbraio 2019, n. 12 secondo la quale il canone di
concessione delle grandi derivazioni idroelettriche, previsto al comma 1-quinquies, ed il canone
aggiuntivo, di cui al successivo comma 1-septies, corrisposti alle Regioni, siano rispettivamente
destinati – per almeno il (o per un importo non inferiore al) 60 per cento – alle Province e alle Città
metropolitane il cui territorio sia interessato dalle medesime derivazioni.
La Corte Costituzionale ha così motivato dichiarazione di incostituzionalità
la disciplina delle grandi derivazioni idroelettriche è, per gli aspetti qui rilevanti, rimessa alla
competenza concorrente di Stato e Regioni, in virtù di quanto stabilito al terzo comma dell’art. 117
Cost. con riferimento alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».
la giurisprudenza di questa Corte ha disegnato un quadro, complesso ma stabile, che riferisce alla
materia di competenza concorrente più volte ricordata («produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia») le disposizioni relative alla misura dei canoni di concessione, in tale
ambito spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (onerosità della
concessione e proporzionalità del canone all’entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e
all’utilità economica che il concessionario ne ricava) e alla Regione la fissazione del quantum, nel
rispetto dei criteri generali di competenza esclusiva statale che condizionano, per ragioni di tutela
della concorrenza, la determinazione dei valori massimi.
Pur incorporando proprio le due disposizioni impugnate nel presente giudizio, la più recente
normativa statale intervenuta in materia di grandi derivazioni idroelettriche – cioè il d.l. n. 135 del
2
standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0105-20130913&from=EL
3
sostanze rientranti in quelle dell’elenco allegato X alla Direttiva 2000/60/CE e individuate dalla Commissione
tenendo coto della selezione di sostanze potenzialmente pericolose effettuata nella pertinente normativa comunitaria
sulle sostanze pericolose o nei pertinenti accordi internazionali.
TESTO DIRETTIVA 2000/60/CE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-
20141120&from=EN
5
2018, come convertito nella legge n. 12 del 2019 – si presenta in linea con il quadro appena
delineato.
La disciplina nazionale dispone il passaggio in proprietà delle Regioni delle opere e degli impianti di
cui all’art. 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici). Reca altresì – a fini di coerenza con la normativa dell’Unione
europea – le regole cui dovrà attenersi la legislazione regionale a venire, in particolare in tema di
modalità e termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione in concessione delle grandi
derivazioni idroelettriche in scadenza, di criteri di ammissione alla gara, di requisiti dei
partecipanti, ed enuncia altresì principi e criteri generali per la determinazione dei canoni. A
quest’ultimo proposito, riconosce espressamente la competenza regionale quanto alla fissazione
in concreto della misura dei canoni stessi, ribadendo i già ricordati principi fondamentali in
materia.
Nel contesto di tale disciplina, le due disposizioni impugnate appaiono dissonanti, proprio perché
connotate da un grado di pervasività e di dettaglio incompatibile, sia con il livello di principio cui si
mantiene il resto della disciplina relativa ai canoni, sia con la materia nel caso di specie conferente.
Il comma 1-quinquies dell’art. 11-quater del d.l. n. 135 del 2018 prevede che il canone demaniale,
determinato con legge regionale secondo i principi indicati dalla stessa disposizione, «è destinato
per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato
dalle derivazioni».
Il successivo comma 1-septies, a sua volta, stabilisce che il titolare di una concessione scaduta
deve riversare alla Regione un «canone aggiuntivo» rispetto al canone demaniale, «da
corrispondere per l’esercizio degli impianti nelle more dell’assegnazione». Anche tale canone
aggiuntivo, precisa la disposizione, «è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle
province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni».
Risulta così evidente che la legge dello Stato, attraverso una disposizione di dettaglio – disposta,
oltretutto, in favore di enti territoriali privi di competenze funzionali o gestionali in materia di
grandi derivazioni idroelettriche – stabilisce la destinazione di una quota maggioritaria del canone
e del canone aggiuntivo dovuto alla Regione dai concessionari, spingendosi fino a quantificare in
misura predeterminata (sia pure in termini percentuali) i fondi da “dirottare” fuori della
disponibilità regionale.
Si verifica in tal modo non solo la violazione del riparto di competenze stabilito dall’art. 117, terzo
comma, Cost., ma altresì la lesione degli artt. 118 e 119 Cost., posto che dall’applicazione delle
norme impugnate risulterebbero più che dimezzati gli introiti derivanti dalle concessioni in esame,
ciò che rende credibile il lamentato pregiudizio per il pieno e corretto esercizio delle funzioni
amministrative regionali in materia (art. 89, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).
In queste condizioni, sono in effetti a rischio la corretta ripartizione delle risorse, la necessaria
corrispondenza tra queste ultime e le relative funzioni amministrative e, in ultimo, la garanzia del
buon andamento dei servizi con quelle risorse finanziati (sentenze n.10 del 2016, n. 188 del 2015,
n. 4 del 2014 e n. 51 del 2013). Ben vero che l’autonomia finanziaria costituzionalmente garantita
agli enti territoriali, come costantemente afferma la giurisprudenza di questa Corte, non comporta
una rigida garanzia quantitativa e che le risorse disponibili possono subire modifiche e, in
particolare, riduzioni. Ma la giurisprudenza costituzionale ha allo stesso modo chiarito che tali
riduzioni non devono rendere difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni
attribuite (ancora sentenza n. 83 del 2019).
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 155/2020 :
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=155
6
AREE PROTETTE
Divieto di autorizzazione impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO
(Normativa Nazionale)
Secondo il comma 24 articolo 95 del Decreto Legge n° 104 del 14 agosto 2020 Al fine di tutelare
l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio
culturale, paesaggistico e ambientale italiano, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20
febbraio 2006, n. 77 (4
), inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela
dell'UNESCO, è vietato:
a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni
paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali
per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di
GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;
b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti
dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora
in esercizio.
Si tratta di una norma pensata in primo luogo per il caso del progetto di deposito gpl nella laguna
di Chioggia parte di quella di Venezia. Le norma può avere una costituzionalità per i seguenti
motivi.
L'art. 5 della Convenzione Unesco del 1972 prevede che "Per garantire una protezione e una
conservazione le più efficaci possibili e una valorizzazione la più attiva possibile del patrimonio
culturale e naturale situato sul loro territorio, gli Stati partecipi della presente Convenzione, nelle
condizioni appropriate ad ogni paese, si sforzano quanto possibile:... d) di prendere i
provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per
l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio;"
L'articolo 11 addirittura prevede che il Comitato Unesco inserisca in apposito elenco i siti Unesco
in pericolo ad esempio perché minacciati da grandi progetti di lavori pubblici o privati
il Piano di Gestione 2012-2018 del sito Unesco Laguna di Venezia (compresa Chioggia (vedi DM 1
agosto 1985) tra i suoi indirizzi prevede quelli di:
- Ridurre i carichi inquinanti in laguna provenienti dalle attività industriali, agricole e dai reflui
urbani.
- Allontanare il traffico delle petroliere in laguna per prevenire il rischio di un disastro ecologico
con il terminal off-shore ora in corso di progettazione.
Il D.M. 1 agosto 1985 definisce la Laguna di Venezia di "notevole interesse pubblico" per
"l'eccezionale complesso paesistico ambientale e perché rappresenta un esempio unico di sistema
ambientale quale fonte inesauribile di accumulazioni visive ad alta valenza estetica, in cui sono
presenti e si compenetrano valori naturalistici, singolarità ecologiche, ricche presenze
archeologiche e storiche".
La stessa legge 77/2006 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'
UNESCO) all'articolo 3 sui piani di gestione dei siti Unesco fa esplicito riferimento al Codice del
Paesaggio, in questo modo questa norma può avere copertura costituzionale sulla base
dell'articolo 9 della Costituzione : "La Repubblica... Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione".
4
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;77
7
ARIA
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di
sostanze inquinanti (Normativa Nazionale)
Si tratta del Protocollo di Kiev del 2003 in è in attuazione di quanto previsto dalla Dichiarazione di
Lucca (Primo Incontro delle Parti della Convenzione di Aarhus (MOP1) a Lucca dal 21 al 23 ottobre
2002 ) secondo cui . “i Registri per le emissioni inquinanti e i loro trasferimenti (PRTR) forniscano
un importante meccanismo per accrescere la responsabilità delle imprese, ridurre l'inquinamento e
promuovere lo sviluppo sostenibile. Ci impegneremo pertanto a pervenire all'adozione di un
protocollo efficace alla conferenza ministeriale di Kiev, a dargli attuazione, e, nella misura
appropriata, al suo ulteriore sviluppo in vista della promozione di efficaci sistemi di PRTR “.
Il protocollo è stato approvato il 21/5/2003 a Kiev nel corso della quinta Conferenza ministeriale
“Ambiente per l’Europa” , nel cui ambito si è tenuta una Conferenza straordinaria delle Parti della
Convenzione di Aarhus. Sulla base del nuovo protocollo ogni parte deve istituire un catasto delle
emissioni accessibile al pubblico sulla base di un reporting obbligatorio (con 86 voci di sostanze
pericolose per salute e ambiente ( Allegato II al Protocollo) vedi normativa IPPC ne prevede 50
voci) . L’Eper (ex direttiva IPPC) prevede una aggregazione dati per Paese, settore, complesso
industriale, inquinante, bersaglio ambientale. Il registro introdotto dal Protocollo di Kiev invece
per impianto, area geografica, attività, proprietario o gestore e impresa, inquinante o rifiuto,
comparto ambientale in cui l’inquinante è rilasciato , fonti diffuse contemplate .
Si veda anche il Regolamento n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/1/2006
(5
)Scopo del regolamento è l'istituzione di un registro comunitario che raccolga tutti i dati relativi
alle emissioni e ai trasferimenti di sostanze inquinanti e consenta di adempiere al protocollo di
Kiev.
La legge 17 luglio 2020, n. 91 ratifica in Italia detto Protocollo. In particolare l’articolo 1 del
Protocollo (6
) afferma che ha come scopo quello di migliorare l’accesso del pubblico alle
informazioni attraverso l’istituzione su scala nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti
di sostanze inquinanti (pollutant release and transfer registers – PRTR) coerenti e integrati nel
rispetto delle disposizioni del presente Protocollo, in grado di agevolare la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre
l’inquinamento dell’ambiente.
TESTO LEGGE 91/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-08-04&atto.codiceRedazionale=20G00108&elenco30giorni=false
5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0166-20090807&from=EN
6
Testo tradotto in italiano https://www.admin.ch/opc/it/classified-
compilation/20070438/201203060000/0.814.08.pdf
8
Riordino normativa emissioni da stabilimenti (Normativa Nazionale)
Il Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n.102 integra il DLgs 15 novembre 2017, n. 183 che aveva a
sua volta modificato il DLgs 152/2006 (testo unico ambientale) nella Parte V relativa a norme in
materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
Vediamo le modifiche apportata dal nuovo Decreto Legislativo al testo unico ambientale del 2006
(e s.m.i.)
Viene introdotta all’articolo 268 del DLgs la definizione di emissioni odorigene: “f-bis) emissioni
odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;”. A conferma quindi
che gli odori rientrano pienamente nella nozione di inquinamento atmosferico nonostante spesso
Regioni Province e Comuni e a volte qualche TAR rinnegavano con la scusa che non esisteva nella
vigente normativa una definizione specifica di emissioni odorigene (7
)
Nuova definizione di solvente organico: si veda la nuovaversioe della lettera mm) articolo 268:
“mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza
subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come
agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione,
correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;”.
Alla lettera b) comma 4 articolo 269 si precisa che relativamente alle emissioni convogliate (8
)I
valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in
relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di
monitoraggio di cui al comma 18 articolo 271 DLgs 152/2006 (9
)
Aggiornamento autorizzazione alle emissioni per variazione del gestore. Si introduce il comma
11-bis all’articolo 269 DLgs 152/2006 prevedendo che:
- 11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento é comunicata dal nuovo gestore
all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante
dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto
dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla
variazione del gestore, é effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.
- 11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario
richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la
7
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2019/01/le-emissioni-odorigene-sono_23.html#more
8
emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti (articoo 268 DLgs 152/2006)
9
18. L'autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore, l'esecuzione di misure
periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo. Il gestore
effettua il monitoraggio di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati
nell'autorizzazione e mette i risultati a disposizione dell'autorità competente per il controllo nei modi previsti
dall'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione;
9
classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter) (10
), corrispondente a
quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede
altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la
gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non
sostanziale da parte di quest'ultimo.
- 11-quater. Le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per
l'istruttoria relativa alle autorizzazioni di cui al presente articolo sono a carico del
richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall'autorità competente.
Limitazione sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene. All’articolo 271
viene introdotto il comma 7-bis:
“7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o
mutagene H340 (11
), H350 (12
), H360 (13
) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità
particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista
tecnico e dell'esercizio.
Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006
(14
), del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere
sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui
originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di
rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste
dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano
all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne
considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle
predette sostanze.
Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la
presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di
stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui
originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione
delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di
autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa
domanda la relazione di cui al terzo periodo.”
Secondo il comma 3 articolo 3 del nuovo DLgs 102/2020: “ 3. Ai fini dell'adeguamento alla
prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli
10
i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in
tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e
13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; (4
)
i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o
dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purché in
funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008; (5
)
i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);
11
Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione
comporta il medesimo pericolo)
12
Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il
medesimo pericolo) oppure H350i: Può provocare il cancro se inalato
13
Può nuocere alla fertilità e al feto
14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907R(01)&from=DE
10
stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in
cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui
originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o
entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione di cui
al comma 8. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì
previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche
sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non può essere
superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda autorizzativa può essere,
altresì, presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, del
decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini,
si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del
2006…
7. In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le
emissioni, la relazione ivi prevista é inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In caso di omessa presentazione della relazione nei
termini di applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152
del 2006.”
Difformità monitoraggio di competenza del gestore. Viene introdotto un ultimo periodo al
comma 20 articolo 271 DLgs 152/2006 secondo il quale: “Le difformità accertate nel monitoraggio
di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità
competente e all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento.
L'autorizzazione stabilisce i casi in cui devono essere comunicate anche le difformità relative ai
singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale.”
Sanzioni
Si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro (di cui al comma 1
articolo 279 DLgs 152/2006) in caso di mancato comunicazione della variazione del gestore dello
stabilimento da parte del nuovo gestore secondo le modalità sopra riportate con il nuovo comma
11-bis articolo 269 DLgs152/2006.
All’articolo 279 comma3 e comma 4 DLgs 152/2006 viene derubricato a illecito amministrativo e
non più a reato:
- la mancata comunicazione della messa in esercizio dell’impianto una volta scaduto il
termine definito nella autorizzazione
- mancata comunicazione del gestore dell’avvio di esercizio degli impianti e ad attività le cui
emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico di cui alla
parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del DLgs 152/2006.
- mancato comunicazione da parte del gestore dei risultati delle misurazioni delle emissioni
effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto,
decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei
campionamenti da realizzare;
11
Rendimento combustione impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ordinaria. Viene
sostituito il comma 1 articolo 294: “Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli
impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del DLgs 152/2006, eccettuati quelli previsti
dall'allegato IV, parte I (15
), alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente
possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del
rapporto aria-combustibile.”
Inoltre viene introdotto il nuovo comma 3-bis: “ Per consentire la regolazione automatica del
rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione
deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati
al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni
chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è
utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di
ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I
dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la
norma UNI EN 298:2012 (16
)ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste
nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore”.
TESTO DLGS 102/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-08-13&atto.codiceRedazionale=20G00120&elenco30giorni=false
Interventi per migliorare qualità dell’aria nella Pianura Padana (Normativa Nazionale)
Il comma 2 articolo 51 del Decreto Legge n° 104 del 14 agosto 2020 prevede che: al fine di
favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei
trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia, nonché
interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del
superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione
n. 2014/2147 (17
), e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di
infrazione n. 2015/2043 (18
), e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi
indicati dalla direttiva 2008/50/CE(19
) e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della
legge 7 luglio 2009, n. 88(20
), che individua la pianura padana quale area geografica con una
particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse per l'anno 2020, di cui al nono periodo
del comma 14-ter (21
) dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto (22
), sono trasferite in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
TESTO DECRETO LEGGE 104/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&elenco30giorni=false
15
Impianti con attività scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico
16
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-298-2012?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-
check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
17
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1005806/index.html?part=dossier_dossier1-
sezione_sezione11-h1_h15
18
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1005806/index.html?part=dossier_dossier1-
sezione_sezione11-h1_h15
19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0050&from=IT
20
In fase di attuazione della Direttiva 2008/50/CE il governo dovrò promuovere strategie di intervento nell’area della
pianura padana anche attraverso un maggiore coordinamento tra le Regioni che ivi insistono
21
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/11/19A04392/sg
22
VEDI ORA LETTERA B) COMMA 1 ARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 104/2020
12
BENI AMBIENTALI
Elenco alberi monumentali : aggiornamento (Normativa Nazionale)
La legge nazionale la n. 10/2013 (23
) all’articolo 7, e ad integrazione delle vigenti norme regionali
vigenti, stabilisce disposizioni per la tutela degli alberi monumentali. In particolare questa norma
prevede un periodo istruttorio per il censimento degli alberi monumentali in Italia con il
coinvolgimento dei Comuni e delle Regioni. Inoltre detta legge nazionale prevede che “Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato
Regioni Città,sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad
opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei
comuni degli elenchi di alberi monumentali urbani”.
In attuazione di quanto sopra riportato è stato approvato il decreto interministeriale del 23
ottobre 2014 con il quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi
monumentali ed é istituito l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia.
La procedura di definizione dell’elenco in questione prevede
1. il censimento da parte del Comune,
2. l'invio alla Regione che dichiara la monumentalità e definisce l'elenco degli alberi monumentali
secondo lo schema allegato al Decreto Ministeriale,
3. il Comune rende noti gli alberi inseriti nell’elenco nazionale ricadenti nel territorio
amministrativo di propria competenza mediante affissione all’albo pretorio.
Ora con Decreto Ministero Politiche Agricole del 24 luglio 2020 all’allegato A integrato l’elenco
degli alberi monumentali di cui al Decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 .(24
).
TESTO DECRETO 24/7/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-08-05&atto.codiceRedazionale=20A04152&elenco30giorni=false
23
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2013-02-01&atto.codiceRedazionale=13G00031&elenco30giorni=false
24
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12055
13
CACCIA
Piani di controllo faunistico ruolo enti parco fuori dei perimetri dei parchi regionale
(Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 144 del 2020 ha dichiarato la incostituzionalità della
norma regionale che consentirebbe il ricorso ai soggetti menzionati dall’art. 22, comma 6, della
legge n. 394 del 1991 – ossia al personale dipendente dall’organismo di gestione del parco
naturale e alle persone da esso autorizzate, «scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel
territorio del parco» – per attuare i piani di controllo faunistico nelle aree del territorio regionale
diverse da quelle protette, laddove la disposizione statale evocata a parametro interposto non li
menzionerebbe. Secondo la Corte Costituzionale la norma regionale impugnata contrasta con i
parametri costituzionali evocati dal ricorrente laddove pretende di rendere applicabile l’art. 22
della legge n. 394 del 1991 nelle aree del territorio regionale diverse da quelle protette. Tale
disposizione statale, infatti, detta prescrizioni che valgono esclusivamente per l’attuazione dei
piani di controllo nelle aree protette regionali: si tratta quindi di normative speciali, la cui
estensione, stante la competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema alla quale va ascritta la disciplina impugnata, «non compete certamente alla
Regione» (sentenza n. 44 del 2019), cui risulta precluso ampliare in tal modo il novero dei soggetti
indicati dall’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 per l’attuazione dei piani di controllo
faunistico.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 144/2020:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=144
Immissione nelle acque interne di fauna ittica non autoctona e numero di giorni di
caccia di appostamento per la fauna migratoria (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 178/2020 ha dichiarato incostituzionali due norme regionali che
vado di seguito ad illustrare:
IMMISSIONE FAUNA ITTICA NON AUTOCTONA NELLE ACQUE INTERNE
La prima delle disposizioni impugnate pone il divieto di immissione nelle acque interne di specie
ittiche non autoctone solo se feconde, con conseguente libertà di immissione, nei corpi idrici, degli
esemplari sterili.
La competenza esclusiva dello Stato nelle immissioni di specie ittiche
In tema di immissione di specie ittiche questa Corte ha chiarito che la
disciplina: "dell'introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra
nella esclusiva competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, trattandosi di regole di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e non solo di discipline
d'uso della risorsa ambientale - faunistica". Nell'esercizio di tale sua competenza esclusiva,
finalizzata ad una "tutela piena ed adeguata" dell'ambiente, "lo Stato può porre limiti invalicabili di
tutela" (sentenza n. 30 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 288 del 2012, sentenza n. 98 del
2017).
L'affermazione di tale competenza comporta che le Regioni devono adeguarsi alla normativa
statale in materia ambientale, potendo solo definire, nell'esercizio della loro potestà legislativa,
14
livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dallo Stato (sentenze n. 74 del 2017, n. 278
del 2012 e n. 151 del 2011).
Che si tratti di materia ambientale rimessa alla competenza statale è di tutta evidenza: basti infatti
considerare che non ha senso una settoriale competenza regionale riferita alla immissione in
natura di individui, ancorché non integranti il concetto di specie, che, come nei fiumi, influenzano i
territori di altre Regioni.
Il contrasto con la normativa sulla biodiversità e sulla introduzione delle specie esotiche
L'immissione di materiale ittico sterile non può certo costituire un livello di tutela ambientale più
elevato di quello prescritto dal legislatore statale in quanto detta tipologia di fauna ittica potrebbe
ricomprendere anche individui capaci di causare danni all'ambiente al di là delle proprie capacità
riproduttive.
che, all'art. 12, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche), vieta l'introduzione di specie alloctone e, all'art. 6 del decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle
specie esotiche invasive”, dispone il divieto di rilascio in natura di “esemplari di specie esotiche
invasive di rilevanza unionale” (art. 6 del DLgs. n.230 del 2017) ovvero di specie che sono spostate
al di fuori del loro areale naturale.
ESERCIZIO CACCIA DA APPOSTAMENTO DI FAUNA MIGRATORIA
La norma regionale impugnata prevede l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio
venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1°
ottobre e il 30 novembre, salva la facoltà della Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di modificare tale integrazione.
La Corte Costituzionale afferma che l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992
prescrive l'adozione del Calendario Venatorio con atto amministrativo e tale previsione costituisce
espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema (si vedano precedenti pronunce: sentenze n. 258 del 2019, n. 193 e n. 90 del 2013,
e n. 20 del 2012).
La scelta dell’atto amministrativo (Calendario Venatorio) deriva in particolare dal fatto che, a
differenza della legge regionale,può essere velocemente rivisto nel caso di esigenze sopravvenute
proprio per la tutela della fauna.
Quindi secondo la Corte Costituzionale la norma regionale impugnata, disponendo espressamente
l'aggiunta di due giornate di caccia settimanali, si pone in contrasto con tale obbligo e comporta
un'illegittima invasione della sfera di competenza statale in materia ambientale.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 178/2020 :
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=178
15
EFFETTO SERRA
Modalità comunicazione informazione sui gas serra da parte degli Stati Membri
(Normativa Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2018/1999 (25
), che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 dal
1° gennaio 2021 disciplina una governance della UE in materia di azione per il clima. Il
meccanismo di governance è basato sulle strategie a lungo termine, sui piani nazionali integrati
per l'energia e il clima che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle
corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati
membri e sulle modalità integrate di monitoraggio della Commissione. Il meccanismo di
governance garantisce al pubblico effettive opportunità di partecipare alla preparazione di tali
piani nazionali e di tali strategie a lungo termine. Esso comprende un processo strutturato,
trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto e alla
successiva attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, anche per quanto
riguarda la cooperazione regionale, e la corrispondente azione della Commissione.
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione del 7 agosto 2020,in attuazione
del Regolamento 2018/1999 disciplina:
a) la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sulle azioni nazionali di
adattamento, sull’uso dei proventi della vendita all’asta e sul sostegno finanziario e tecnologico
fornito ai paesi in via di sviluppo a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1999;
b) la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sugli inventari approssimativi dei
gas a effetto serra, sugli inventari dei gas a effetto serra e sulle emissioni e sugli assorbimenti di
gas a effetto serra contabilizzati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999
c) gli obblighi concernenti l’istituzione, la gestione e il funzionamento dei sistemi nazionali
d’inventario a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/1999;
d) il calendario e la procedura di esecuzione della revisione completa a norma dell’articolo 38 del
regolamento (UE) 2018/1999;
e) la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sul sistema nazionale in materia di
politiche e misure e di proiezioni a norma dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1999.
TESTO REGOLAMENTO 2020/1208:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1208&from=IT
25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN
16
ENERGIA
Guida alla attuazione del superbonus per efficientamento energetico (Normativa
Nazionale)
L’articolo 119 della legge 77/2020 rivede le detrazioni fiscali già previste dalla legge 90/2013
articolo 14 (26
)nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei casi elencati da detto articolo 119 della legge
77/2020 sia al comma 1 che al comma 2. Una misura identica di detrazione è prevista per la
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici come pure di
sistemi di accumulo, dal comma 5 dell’articolo 119 della legge 77/2020.
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 8 agosto 2020 ha definito le modalità attuative per
applicare dette detrazioni fiscali
TESTO GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-8-agosto-2020-superbonus
Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Normativa
Nazionale)
L’articolo 51 del Decreto Legge n° 104 del 14 agosto2020 al comma 1 sostituisce il comma 14-bis
dell’articolo 30 della legge 58/2019 (27
).
Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per , tra gli
altri(28
), gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3
articolo 30 legge 58/2019(29
), a decorrere dall'anno 2021 é autorizzato, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 107 (30
), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro
dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, é assegnato a ciascun comune con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di
euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per
l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del
contributo di cui al presente comma é tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di
ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente
comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo é revocato, in tutto o in parte, entro
il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei
contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai
comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al
presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno
26
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm
27
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19A04303/sg
28
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.
29
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica), nonché all'installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in
materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici
e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
30
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
17
recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo
sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i
commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 (31
).
Per fra fronte alle somme previste dal nuovo comma 14bis la lettera c) comma 1 articolo 51 del
Decreto Legge 104/2020 sostituendo il comma 14-quater dell’articolo 30 della legge 58/2019
afferma che si fa fronte con tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora
impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (32
), che si intende
corrispondentemente ridotta di pari importo, nonché con le risorse di cui all'articolo
24, comma 5-bis, della legge 28 febbraio 2020, n. 8 (33
).
TESTO DECRETO LEGGE 104/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&elenco30giorni=false
Finanziamento efficienza energetica scuole delle Province eCittà Metropolitane
(Normativa Nazionale)
Il comma 63 articolo 1 della legge 160/2019 (34
)prevede che per il finanziamento, tra gli altri, degli
interventi relativi all’efficientamento energetico delle scuole delle province e città metropolitane è
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
Con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020 sono stati definiti i criteri di riparto
delle risorse destinate al finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città
metropolitane di cui all'art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le
modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di
monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e
verifica, e le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
Il Decreto in realtà avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 gennaio 2020.
TESTO DECRETO 7/7/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-08-28&atto.codiceRedazionale=20A04624&elenco30giorni=false
31
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
32
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
33
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20A01353/sg
34
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
18
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI
Raccomandazione Consiglio UE sul programma di stabilità 2020 dell’Italia
(Documentazione Comunitaria)
Il 17 dicembre 2019 la Commissione ha adottato la strategia annuale di crescita sostenibile,
segnando l’inizio del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche 2020.
Essa ha tenuto debitamente conto del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017. Il 17 dicembre 2019
la Commissione ha anche adottato, sulla base del regolamento (UE) n. 1176/2011, la relazione sul
meccanismo di allerta, in cui l’Italia è stata annoverata tra gli Stati membri da sottoporre a esame
approfondito. Lo stesso giorno la Commissione ha altresì adottato una raccomandazione di
raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro.
Il 20 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione sull’attivazione della clausola di
salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita.
Il 23 marzo 2020 i ministri delle Finanze degli Stati membri hanno concordato con la valutazione
della Commissione e hanno convenuto che la grave recessione economica richiede una risposta
decisa, ambiziosa e coordinata. L’attivazione della clausola di salvaguardia generale consente una
deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, a
condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.
Nell’ambito del braccio correttivo il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della
Commissione, di adottare una traiettoria di bilancio riveduta. La clausola di salvaguardia generale
non sospende le procedure del patto di stabilità e crescita. Essa permette agli Stati membri di
discostarsi dagli obblighi di bilancio che si applicherebbero normalmente, consentendo nel
contempo alla Commissione e al Consiglio di adottare le necessarie misure di coordinamento delle
politiche nell’ambito del patto.
Il 30 aprile 2020 l’Italia ha presentato il suo programma di stabilità 2020.
Il 20 maggio 2020 la Commissione ha pubblicato una relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo
3, del trattato a causa dell’inosservanza, da parte dell’Italia, della regola del debito nel 2019 e della
prevista violazione, nel 2020, della soglia di disavanzo del 3 % del PIL. Nel complesso, dall’analisi
della Commissione emerge che non vi sono elementi sufficienti che consentano di giungere alla
conclusione che sia stato o non sia stato rispettato il criterio del debito definito nel trattato e nel
regolamento (CE) n. 1467/97, mentre il criterio del disavanzo non è stato soddisfatto.
Nell’ambito del semestre europeo 2020 la Commissione ha effettuato un’analisi completa della
politica economica dell’Italia, che ha pubblicato nella relazione per paese 2020. Ha altresì valutato
il programma di stabilità 2020 e il seguito dato alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte
all’Italia negli anni precedenti. La Commissione ha tenuto conto non soltanto della loro pertinenza
ai fini della sostenibilità della politica di bilancio e della politica socioeconomica dell’Italia, ma
anche della loro conformità alle norme e agli orientamenti dell’Unione, alla luce della necessità di
rafforzare la governance economica dell’Unione nel suo insieme offrendo un contributo a livello
dell’Unione per le future decisioni nazionali.
Alla luce dell’esame approfondito della Commissione e della valutazione, il Consiglio ha esaminato
il programma di stabilità 2020. Le raccomandazioni specifiche per paese del 2020 tengono conto
19
della necessità di far fronte alla pandemia di COVID-19 e facilitare la ripresa economica come
primo passo necessario per consentire un aggiustamento degli squilibri. Le raccomandazioni
specifiche per paese del 2020 direttamente intese a porre rimedio agli squilibri macroeconomici
individuati dalla Commissione a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 trovano
riscontro nella Raccomandazione del Consiglio della UE del 20 luglio 2020 ed in particolare per
quanto riguarda gli aspetti ambientali, si raccomanda, al punto 3, all’Italia di: “concentrare gli
investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed
efficienti dell’energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei
rifiuti e delle risorse idriche e su un’infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di
servizi essenziali”.
TESTO RACCOMANDAZIONE 20/7/2020 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H0826(12)&from=IT
20
MARE
Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale (Normativa Nazionale)
I commi 682 e 683 articolo 1 della legge 145/2018 (35
) prevedono che le concessioni vigenti hanno
una durata decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge (1/1/2019), di anni
quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma
677 (non emanato), rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da
adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.
Secondo l’articolo 100 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 tale proroga si applica anche alle
concessioni su demanio fluviale e lacuale ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte
al registro Coni nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla
nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di
strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti
successivi all'inizio dell'utilizzazione.
TESTO DECRETO LEGGE 104/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&elenco30giorni=false
35
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
21
MOBILITÀ SOSTENIBILE – INFRASTRUTTURE VIARIE
Tecnologie motori ibridi (Normativa Comunitaria)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione del 6 agosto 2020 relativa
all’approvazione della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato
a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per l’uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri
dotati di motori a combustione convenzionali e in alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri
ibridi elettrici come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento
europeo e del Consiglio .
TESTO DECISIONE 2020/1167:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1167&from=IT
Illuminazione esterna autoveicoli con motori a combustibili alternativi (Normativa
Comunitaria)
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1168 della Commissione del 6 agosto 2020 che modifica la
decisione di esecuzione (UE) 2016/587 per quanto riguarda l’illuminazione esterna efficace
mediante l’uso di diodi a emissione di luce nelle autovetture che possono essere alimentate con
determinati combustibili alternativi.
TESTO DECISIONE 2020/1168:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.258.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2020:258:FULL
Emissioni veicoli pesanti (Normativa Comunitaria)
Regolamento (UE) 2020/1181 della Commissione del 7 agosto 2020 che rettifica alcune versioni
linguistiche della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi,
componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), che rettifica alcune
versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione recante attuazione e
modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che rettifica la versione in lingua
danese del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione che attua il regolamento di
esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che
modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n.
582/2011 della Commissione.
TESTO REGOLAMENTO 2020/1181:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.263.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:263:FULL
22
Messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti
(Normativa Nazionale)
Secondo l’articolo 49 del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 prevede che per la messa in
sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli
esistenti con problemi strutturali di sicurezza, é istituito nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio
2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni Città, é disposta l'assegnazione
delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla
base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità
legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti
attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro
l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito
rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 (36
).
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2023, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 (ricorso
all’indebitamento approvato dal Parlamento ed altro.
TESTO DECRETO LEGGE 104/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&elenco30giorni=false
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km
(Normativa Nazionale)
L’articolo 74 del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 incrementa i contributi per gli autoveicoli
in oggetto come già previsto dall’articolo 44 della legge 77/2020 (37
). Contributi che attingono le
risorse dal Fondo istituito, con comma 1041 articolo 1 della legge 145/2018 (38
), presso il
Ministero dello Sviluppo Economico per contributi a chi acquista, alle condizioni definiti del
comma 1031 articolo1 di detta legge 145/2018, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica.
TESTO DECRETO LEGGE 104/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&elenco30giorni=false
36
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/02/06/012G0016/sg
37
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
38
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
23
Tecnologia illuminazione esterna per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali
leggeri a motore a combustione interna (Normativa Comunitaria)
La Decisione di esecuzione (UE) 2020/1222 della Commissione del 24 agosto 2020 stabilisce che
l’uso di diodi a emissione luminosa efficienti per l’illuminazione esterna è approvato come
tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 (39
) per l’utilizzo in
veicoli commerciali leggeri che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio
liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o da una combinazione di tali carburanti, se
è utilizzato in una o più delle seguenti luci esterne elencate dall’articolo 1 di detta Decisione.
TESTO DECISIONE 2020/1222:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1222&from=IT
Funzione di generatore efficiente utilizzata nei generatori-starter a 12 volt anche per veicoli
leggeri elettrici o ibridi (Normativa Comunitaria)
La Decisione di esecuzione (UE) 2020/1232 della Commissione del 27 agosto 2020 stabilisce le
condizioni in base alle quali La funzione di generatore efficiente di un generatore-starter a 12 V è
approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631.
TESTO DECISIONE 2020/1232:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1232&from=IT
39
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631&from=EN
24
NUCLEARE
Importazione prodotti alimentari e alimenti per animali da paesi terzi a seguito
dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (Normativa
Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2020/1158 della Commissione del 5 agosto 2020 si applica ai prodotti
alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, e agli alimenti per animali ai sensi
dell’articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 originari dei paesi terzi di cui all’allegato I del
presente regolamento o da essi provenienti («i prodotti») destinati all’immissione sul mercato
dell’Unione.
TESTO REGOLAMENTO 2020/1158:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1158&from=IT
Responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (Normativa Nazionale)
La legge n° 97 del 23 luglio 2020 ha ratificato:
a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo
dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo
del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;
b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla
Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare,
emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982,
fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.
I due protocolli entreranno in vigore quando, secondo l’articolo 20 della Convenzione (40
),saranno
state ratificate, accettate o approvate da due terzi delle Parti contraenti. Per ciascuna Parte
contraente che le ratificherà, le accetterà o le approverà successivamente, tali modifiche
entreranno in vigore alla data di tale ratifica, accettazione o approvazione.
Inoltre la legge di ratifica modifica la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 sull’impiego pacifico energia
nucleare (41
), introducendo queste nuove definizioni:
1. “incidente nucleare”: significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia
causato danni nucleare. Si elimina quindi la parte (42) che dettava ulteriori condizioni per definire un
incidente nucleare
2. "impianti nucleari :significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di
trasporto; gli impianti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli impianti
per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli impianti per il riprocessamento di
combustibili nucleari irraggiati; gli impianti per l'immagazzinamento delle materie nucleari,
eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; gli impianti destinati allo
smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione; tutti
40
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2007/5027.pdf
41
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860!vig=
42
“purché questo fatto o successione di fatti o qualsiasi danno da essi causato provengano o risultino dalle proprietà
radioattive o dalla unione delle proprietà radioattive con proprietà tossiche o esplosive, o altre proprietà pericolose, di
combustibili nucleari o di prodotti o di rifiuti radioattivi”
25
gli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che
saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo
dell'Agenzia per l'energia nucleare, istituita nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE), e con le modalità di cui al terzo comma. Un impianto nucleare
può comprendere vari impianti, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti
radioattivi, purché l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioé un'unità in
senso spaziale”.
In particolare rispetto alla vecchia definizione della legge del 1962 sono particolarmente nuovi i
riferimenti gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore,
stabilimento o impianto in corso di disattivazione.
3. viene introdotta la nuova definizione di “danno nucleare”:
a) qualsiasi decesso o danno alle persone;
b) ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni;
c) per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale
competente:
c.1) qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai numeri 1) o 2),
sempreché non sia compreso nei medesimi numeri, se e' subito da una persona avente titolo
per chiedere il risarcimento di tale perdita o danno;
c.2) il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia
irrisorio, se tali misure sono effettivamente prese o devono esserlo e nella misura in cui tale
costo non sia compreso nel numero ex lettera b);
c.3) qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o
godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente, sempreché tale
mancato guadagno non sia compreso nel numero x lettera b);
d) il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure, nei casi di
cui ai numeri dalle lettere a) e b), nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da
radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all'interno di un impianto
nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un
impianto nucleare, ovvero emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare
o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle
proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di
queste proprietà con le proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di tali materie.
4. “misure di reintegro" significa tutte le misure ragionevoli approvate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente
danneggiati o distrutti, ovvero a introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali
componenti nell'ambiente;
5. "misure preventive" significa tutte le misure ragionevoli, da chiunque adottate dopo la
sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e
imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari di cui sopra alle
lettere a) e c) di cui al punto 3, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, se ciò' è
richiesto dalla legislazione dello Stato dove le misure sono state adottate.
26
6. "misure ragionevoli" significa tutte le misure considerate adeguate e proporzionate dal
diritto nazionale dello Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali ad
esempio:
a) la natura e l'ampiezza del danno nucleare subito oppure, in caso di misure preventive, la
natura e l'ampiezza del rischio di tale danno;
b) il grado di probabilità, nel momento in cui le misure sono adottate, che esse siano efficaci;
c) le relative conoscenze scientifiche e tecniche
La legge 97/2020 cambia anche i limiti monetari degli indennizzi di cui all’articolo 19 della legge
del 1962, nonché l’articolo 22 sull’ammontare della assicurazione da stipulare a cura
dell’esercente dell’impianto nucleare ed infine l’articolo 23 relativamente ai termini di prescrizione
per le azioni di risarcimento danni.
TESTO LEGGE 97/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2020-08-06&atto.codiceRedazionale=20G00115&elenco30giorni=false
Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (Normativa Nazionale)
Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n° 101 (43
) ha recepito in Italia la Direttiva 2013/59/Euratom
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.
Cosa disciplina il Decreto Legislativo
Il Decreto Legislativo in particolare disciplina
a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni
ionizzanti;
b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli
impianti nucleari civili;
c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e
materie radioattive.
Ambito di applicazione del Decreto Legislativo
a) spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine
naturale non proveniente da pratiche;
b) alla costruzione, all'esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari civili;
c) alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo
smaltimento;
43
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0059&from=IT
27
d) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento,
all'uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all'importazione nell'Unione europea e
all'esportazione dall'Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi;
e) alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni
ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5
chilovolt (kV);
f) alle attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che
determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della
popolazione, in particolare: 1) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in
relazione all'esposizione del personale navigante; 2)alla lavorazione di materiali contenenti
radionuclidi naturali;
g) all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi,
all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata
dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attività umana del passato;
h) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di
emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di
lavoratori;
i) alle esposizioni mediche;
l) alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.
Trasporto di materiali radioattivi (articolo 43)
Chiunque intende effettuare, in conto proprio o in conto terzi, con mezzi propri o con mezzi altrui,
attività di trasporto di materiali radioattivi, deve essere autorizzato come vettore con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti il Ministro dell'interno e l'ISIN (44
).
L'autorizzazione di cui al comma 1, é rilasciata previa istruttoria tecnica e verifica dei requisiti
soggettivi, dell'idoneità finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneità tecnica dei singoli mezzi
utilizzati dal richiedente, e può stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto
alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con riferimento alla quantità,
tipologia e caratteristiche dei materiali radioattivi trasportati.
Regime autorizzatorio rifiuti radioattivi (articolo 56)
L'attività di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti
radioattivi, allo scopo di conferirli a installazioni di trattamento o di deposito oppure di smaltirli ai
sensi dell'articolo 54 (45
), é autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISIN.
L'autorizzazione, é rilasciata previa istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi,
dell'idoneità finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal
richiedente, e può stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto alle
regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con riferimento alla quantità, tipologia e
caratteristiche dei materiali radioattivi trasportati. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio
44
L'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione é l'Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – DLgs 45/2014
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/26/14G00057/sg
45
Materiali con non rilevanza radiologica di cui all’allegato al DLgs 101/2020
28
dell'autorizzazione sono stabilite nell'allegato XV (46
); con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentito l'ISIN, possono essere stabilite modalità procedurali nel rispetto dei criteri di
cui all'allegato XV.
Responsabilità del detentore dei rifiuti radioattivi (articolo 56)
Il detentore di rifiuti radioattivi che li conferisce per il trasporto a un vettore é responsabile:
a) della corretta classificazione dei rifiuti radioattivi conferiti al vettore;
b) dell'utilizzo di imballaggi adeguati ai rifiuti radioattivi trasportati e del rispetto del limite in
quantità di radioattività dei rifiuti radioattivi che l'imballaggio può contenere;
c) del rispetto del limite della contaminazione sulla superficie esterna del collo;
d) della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio utilizzato per il trasporto dei rifiuti
radioattivi;
e) delle certificazioni richieste per il trasporto;
f) del corretto confezionamento del collo.
Responsabilità dei vettore dei rifiuti radioattivi (articolo 56)
Il vettore é responsabile:
a) della verifica della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio utilizzato per il
trasporto dei rifiuti radioattivi;
b) del rispetto delle distanze di sicurezza dall'imballaggio durante le operazioni di trasporto e
immagazzinamento durante il transito;
c) della verifica delle certificazioni richieste per il trasporto.
Obblighi di registrazione e informazione del detentore, vettore, destinatario (articolo 56)
Fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali recepite nell'ordinamento nazionale
che per specifiche tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di notifica, il detentore, il
vettore e il destinatario devono registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le
informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto.
Il detentore deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative ai rifiuti prima
dell'inizio della spedizione. Sono fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali
recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di spedizioni stabiliscono tempi
diversi di comunicazione.
Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione del trasporto, il vettore deve
trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative allo scarico e presa in carico da
parte di altro vettore o del destinatario dei rifiuti radioattivi.
Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono
stabilite nell'allegato XV.
Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
(articolo 57)
Le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito provenienti da Stati membri
dell'Unione europea o a essi destinate, le importazioni e le esportazioni di rifiuti e di combustibile
nucleare esaurito da e verso altri Stati, nonché il loro transito sul territorio italiano sono
preventivamente autorizzati.
46
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL PRESENTE DECRETO DELLE DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER IL
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO IN CONTO PROPRIO O IN CONTO TERZI,
ANCHE CON MEZZI ALTRUI, DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DELLE ESENZIONI DA TALE AUTORIZZAZIONE
29
L'autorizzazione é rilasciata da:
a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 52 ( definita dalle Regioni) o
dell'autorizzazione di cui all'articolo 54 (47
), sentiti i competenti organismi tecnici e le Regioni o le
Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, ove queste ultime non siano
autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o
di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di
cui agli stessi articoli 52 o 54 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti. Le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano formulano eventuali osservazioni entro il termine di
dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede;
b) il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'ISIN, i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali
e della salute e la Regione o le Province autonome di Trento e Bolzano di destinazione o
provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli
altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonché nel caso di transito nel
territorio italiano. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano formulano eventuali
osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede.
Spedizioni verso Stati UE e import export da e verso altri Stati (articolo 57)
Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e nei casi di importazione o di
esportazione da o verso altri Stati, l'autorizzazione é soggetta all'approvazione da parte delle
autorità competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal transito sul
loro territorio. L'approvazione é richiesta dall'autorità di cui al paragrafo precedente del presente
commento, competente al rilascio dell'autorizzazione, e si intende concessa in caso di mancata
risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro
interessato non richieda una proroga, sino a un mese, di tale termine.
Nell'Allegato XVI (al DLgs 101/2020) sono stabiliti i criteri, le modalità, le disposizioni procedurali per il
rilascio dell'autorizzazione nonché particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per
l'importazione e l'esportazione di rifiuti e di combustibile nucleare esaurito, anche in relazione ai paesi di
origine o di destinazione.
Prescrizioni nell’autorizzazione alle spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di
combustibile nucleare esaurito (articolo 57)
Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui viene fatto obbligo agli operatori
della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:
a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali
operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;
b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano
destinato a tali operazioni.
Casi in cui le autorizzazioni alla spedizioni, importazioni ed esportazione di rifiuti radioattivi e di
combustibile nucleare esaurito, non possono essere rifiutate (articolo 57)
Le autorizzazioni non possono essere rifiutate:
a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in
precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa
applicabile;
47
Allontanamento dal regime autorizzatorio
30
b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal
ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto
della normativa applicabile;
c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la
spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi di cui al comma 4 (48
), se
la rispedizione é effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa
applicabile.
Specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello
smaltimento (articolo 58)
I soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione di rifiuti radioattivi sono tenuti allo
smaltimento dei rifiuti stessi in impianti autorizzati situati sul territorio nazionale. I rifiuti
radioattivi possono essere spediti al di fuori del territorio nazionale a condizione che, all'epoca
della spedizione, tra lo Stato italiano e lo Stato di destinazione sia vigente un accordo, per
utilizzare un impianto di smaltimento situato in quest'ultimo Stato, che tenga conto dei criteri
stabiliti dalla Commissione europea conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva
2006/117/Euratom (49
).
Queste disposizioni no si applicano:
a) al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante;
b) alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca a un Paese in cui i combustibili di
reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.
Accertamenti prima di una spedizione di rifiuti radioattivi in un Paese Terzo (articolo 58)
Prima di una spedizione a un paese terzo, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'autorità
di regolamentazione competente, informa la Commissione europea circa il contenuto dell'accordo
(Stato Italiano e Stato di destinazione) e si accerta che:
a) il Paese di destinazione abbia concluso un accordo con l'Unione europea in materia di gestione
del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o è parte della convenzione congiunta sulla
sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («convenzione
congiunta»);
b) il Paese di destinazione disponga di programmi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti
radioattivi con obiettivi indicativi di un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla
direttiva 2011/70/Euratom (50
);
c) ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, l'impianto di smaltimento nel paese di destinazione
sia autorizzato, sia già in esercizio prima della spedizione e sia gestito conformemente ai
requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi del paese di
destinazione stesso.
Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi
(articolo 59)
48
“4. Nell'Allegato XVI sono stabiliti i criteri, le modalità, le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione
nonché particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per l'importazione e l'esportazione di rifiuti e di
combustibile nucleare esaurito, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione.”
49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0117&from=IT
50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0070&from=hu
31
La realizzazione e l'esercizio di depositi temporanei di rifiuti radioattivi prodotti da terzi o di
impianti di gestione o di smaltimento di rifiuti radioattivi sono soggetti a nulla osta
preventivo del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della
salute, acquisito il parere tecnico dell'ISIN, sentite la regione o la provincia autonoma
territorialmente competente.
Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, ai fini del rilascio del
nulla osta é effettuata una verifica della idoneita' del sito proposto dal punto di vista della
radioprotezione, tenendo conto delle condizioni demografiche, meteoclimatiche, idrogeologiche
e ambientali.
I requisiti, le modalità e le condizioni del procedimento di rilascio del nulla osta, con particolare
riferimento ai livelli di radioattività o di concentrazione e ai tipi di rifiuti, nonché alla
possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di disattivazione, il rilascio del nulla osta
e di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio, sono
stabiliti, in relazione alle diverse tipologie di installazione, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
della salute, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ISIN.
Obblighi di trasmissione dati dai gestori rifiuti radioattivi (articolo 60)
Gli esercenti le attività disciplinate nell'articolo 59 e i soggetti che effettuano attività di gestione
di rifiuti radioattivi devono registrarsi al sito istituzionale dell'ISIN e trasmettere i tipi, le quantità
di radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonché
tutti i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da cui provengono, entro sette giorni
lavorativi dalla produzione o dalla presa in carico, e prima dello scarico, secondo le indicazioni
contenute nell'allegato XV.
Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi nella gestione dei rifiuti radioattivi
(articolo 61)
Fatti salvi i provvedimenti cautelari e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o
dell'ambiente, le amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di
cui al presente Titolo, in caso di violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del presente decreto
o delle prescrizioni dell'autorizzazione, possono disporre la sospensione dell'attività per un
periodo di tempo non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, possono disporre
la revoca del provvedimento autorizzativo.
Ai fini della sospensione o della revoca di cui al comma precedente, le amministrazioni incaricate
della vigilanza comunicano alle amministrazioni titolari del potere autorizzativo, le violazioni
gravi o ripetute risultanti dalla vigilanza stessa.
Le amministrazioni titolari del potere di sospensione e revoca, prima di disporre i provvedimenti di
sospensione o di revoca, contestano all'esercente le violazioni rilevate e gli assegnano un termine
di sessanta giorni per produrre le proprie giustificazioni.
In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di sospensione o di revoca, per quanto attiene
alla fondatezza delle giustificazioni prodotte, deve essere acquisito il parere degli organi
tecnici intervenuti in fase di emanazione dei provvedimenti autorizzativi.
I provvedimenti di sospensione o di revoca non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla
presentazione delle giustificazioni da parte dell'esercente.
32
Nulla osta per la costruzione di impianti di generazione elettrica dal nucleare (articolo 77)
La costruzione e l'esercizio di impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia
elettrica non soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 6 (51
) e seguenti della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e la costruzione degli altri impianti nucleari di cui all'articolo 76 sono subordinati a
preventivo nulla osta, sotto il profilo della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.
Il nulla osta é rilasciato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, su domanda
dell'interessato, corredata dei documenti di cui all'articolo 76, secondo la procedura prevista dal
Titolo IX del DLgs 101/2020.
Documenti da allegare alla domanda per l’autorizzazione a costruzione ed esercizio impianti
nucleari per produzione energia elettrica (articolo 76)
a) progetto di massima dell'impianto corredato dalla pianta topografica, dalla descrizione dello
stato del sito di ubicazione dell'impianto stesso, dai piani esplicativi, dai disegni e descrizioni
dell'impianto e da uno studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi;
b) rapporto di sicurezza, con l'indicazione delle previste misure di sicurezza e protezione;
c) elaborati tecnici idonei a fornire dimostrazione della sicurezza nucleare, con un livello di
dettaglio proporzionato all'entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo
sito.
Contenuto rapporto di sicurezza per la autorizzazione a costruzione ed esercizio impianti nucleari
per produzione energia elettrica (articolo 76)
Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), è corredato dai documenti tecnici contenenti
le informazioni necessarie per l'analisi e la valutazione dell'impianto nucleare, dal punto di
vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro
i pericoli delle radiazioni ionizzanti, nonché l'analisi e la valutazione di tali pericoli. Il rapporto
fornisce le seguenti informazioni:
a) ubicazione e caratteristiche fisiche, meteoclimatiche, demografiche, agronomiche e
ambientali;
b) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
c) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti ausiliari,
inclusa la strumentazione nucleare e non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di
protezione e i sistemi di raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e
scarico) dei rifiuti radioattivi;
d) studio analitico di possibili incidenti derivanti da mal funzionamento di apparecchiature o da
errori di operazione, e delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza nucleare e alla
protezione sanitaria;
e) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla protezione sanitaria, in presenza di
scarichi radioattivi durante le fasi di normale esercizio e in caso di situazioni accidentali o di
emergenza;
f) misure previste ai fini della prevenzione e protezione antincendio.
51
L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonche' gli impianti per il
trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie
radioattive, https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860
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  • 1. 1 Periodo dal 1 al 31 Agosto 2020 LE NOVITÀ(1 ) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI Agosto 202O A cura del Dott. Marco Grondacci 1 Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
  • 2. 2 Sommario ACQUE TUTELA E GESTIONE ......................................................................................................................... 4 Elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della politica delle acque (Normativa Comunitaria) ......................................................................................... 4 Competenza Stato Regioni nella definizione della misura dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (Giurisprudenza Nazionale).............................................................................. 4 AREE PROTETTE............................................................................................................................................. 6 Divieto di autorizzazione impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO (Normativa Nazionale).................................................................................................................................................. 6 ARIA............................................................................................................................................................... 7 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Normativa Nazionale) ............................................................................................................. 7 Riordino normativa emissioni da stabilimenti (Normativa Nazionale) ..................................................... 8 Interventi per migliorare qualità dell’aria nella Pianura Padana (Normativa Nazionale)....................... 11 BENI AMBIENTALI ....................................................................................................................................... 12 Elenco alberi monumentali : aggiornamento (Normativa Nazionale)..................................................... 12 CACCIA......................................................................................................................................................... 13 Piani di controllo faunistico ruolo enti parco fuori dei perimetri dei parchi regionale (Giurisprudenza Nazionale)................................................................................................................................................ 13 Immissione nelle acque interne di fauna ittica non autoctona e numero di giorni di caccia di appostamento per la fauna migratoria (Giurisprudenza Nazionale)...................................................... 13 EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 15 Modalità comunicazione informazione sui gas serra da parte degli Stati Membri (Normativa Comunitaria)............................................................................................................................................ 15 ENERGIA ...................................................................................................................................................... 16 Guida alla attuazione del superbonus per efficientamento energetico (Normativa Nazionale) ............ 16 Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Normativa Nazionale)......... 16 Finanziamento efficienza energetica scuole delle Province eCittà Metropolitane (Normativa Nazionale) ................................................................................................................................................................. 17 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI .......................................................................................................... 18 Raccomandazione Consiglio UE sul programma di stabilità 2020 dell’Italia (Documentazione Comunitaria)............................................................................................................................................ 18 MARE........................................................................................................................................................... 20 Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale (Normativa Nazionale) ..................................... 20 MOBILITÀ SOSTENIBILE – INFRASTRUTTURE VIARIE................................................................................. 21 Tecnologie motori ibridi (Normativa Comunitaria)................................................................................. 21 Illuminazione esterna autoveicoli con motori a combustibili alternativi (Normativa Comunitaria)....... 21
  • 3. 3 Emissioni veicoli pesanti (Normativa Comunitaria)................................................................................. 21 Messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 22 Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 22 Tecnologia illuminazione esterna per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a motore a combustione interna (Normativa Comunitaria) ................................................................... 23 Funzione di generatore efficiente utilizzata nei generatori-starter a 12 volt anche per veicoli leggeri elettrici o ibridi (Normativa Comunitaria)............................................................................................... 23 NUCLEARE ................................................................................................................................................... 24 Importazione prodotti alimentari e alimenti per animali da paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (Normativa Comunitaria).......................................... 24 Responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (Normativa Nazionale)....................................... 24 Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (Normativa Nazionale)............................................................................................ 26 RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 35 Disciplina sanzioni violazioni normativa UE nel riciclaggio delle navi (Normativa Nazionale)................ 35 Informazioni elettroniche sul trasporto merci (Normativa Comunitaria)............................................... 38 Nuova norma UNI per il recupero gomme auto (Normativa Nazionale) ................................................ 38 Efficacia rinnovo iscrizioni Albo Gestori Ambientali (Normativa Nazionale) .......................................... 38 Utilizzo codici EER 99 per i rifiuti (Documentazione Nazionale) ............................................................. 39 SOSTANZE PERICOLOSE .............................................................................................................................. 40 Modifica Regolamento REACH (Normativa Comunitaria)....................................................................... 40 SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA............................................................................................................. 41 Parametri per applicare le misure di sostegno ai piccoli comuni in aree a rischio idrogeologico (Normativa Nazionale)............................................................................................................................. 41
  • 4. 4 ACQUE TUTELA E GESTIONE Elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della politica delle acque (Normativa Comunitaria) L’articolo 8 ter, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE (2 ) prevede la costituzione di un elenco di controllo delle sostanze per le quali è necessario raccogliere dati di monitoraggio a livello dell’Unione allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d’intervento a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Si tratta degli interventi riguardanti le misure volte a ridurre progressivamente e, per le sostanze pericolose prioritarie (3 )ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi, emissioni e perdite. La Decisione di Esecuzione (UE) 2020/1161 della Commissione del 4 agosto 2020 ha aggiornato l’elenco delle sostanza da monitorare ai fini delle politiche di tutela delle acque, fornendo per ogni sostanza i metodi tecnici di analisi. TESTO DECISIONE 2020/1161: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1161&from=IT Competenza Stato Regioni nella definizione della misura dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 155/2020 ha dichiarato incostituzionale la norma nazionale ex art. 11-quater della legge 11 febbraio 2019, n. 12 secondo la quale il canone di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche, previsto al comma 1-quinquies, ed il canone aggiuntivo, di cui al successivo comma 1-septies, corrisposti alle Regioni, siano rispettivamente destinati – per almeno il (o per un importo non inferiore al) 60 per cento – alle Province e alle Città metropolitane il cui territorio sia interessato dalle medesime derivazioni. La Corte Costituzionale ha così motivato dichiarazione di incostituzionalità la disciplina delle grandi derivazioni idroelettriche è, per gli aspetti qui rilevanti, rimessa alla competenza concorrente di Stato e Regioni, in virtù di quanto stabilito al terzo comma dell’art. 117 Cost. con riferimento alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». la giurisprudenza di questa Corte ha disegnato un quadro, complesso ma stabile, che riferisce alla materia di competenza concorrente più volte ricordata («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia») le disposizioni relative alla misura dei canoni di concessione, in tale ambito spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (onerosità della concessione e proporzionalità del canone all’entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava) e alla Regione la fissazione del quantum, nel rispetto dei criteri generali di competenza esclusiva statale che condizionano, per ragioni di tutela della concorrenza, la determinazione dei valori massimi. Pur incorporando proprio le due disposizioni impugnate nel presente giudizio, la più recente normativa statale intervenuta in materia di grandi derivazioni idroelettriche – cioè il d.l. n. 135 del 2 standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0105-20130913&from=EL 3 sostanze rientranti in quelle dell’elenco allegato X alla Direttiva 2000/60/CE e individuate dalla Commissione tenendo coto della selezione di sostanze potenzialmente pericolose effettuata nella pertinente normativa comunitaria sulle sostanze pericolose o nei pertinenti accordi internazionali. TESTO DIRETTIVA 2000/60/CE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060- 20141120&from=EN
  • 5. 5 2018, come convertito nella legge n. 12 del 2019 – si presenta in linea con il quadro appena delineato. La disciplina nazionale dispone il passaggio in proprietà delle Regioni delle opere e degli impianti di cui all’art. 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Reca altresì – a fini di coerenza con la normativa dell’Unione europea – le regole cui dovrà attenersi la legislazione regionale a venire, in particolare in tema di modalità e termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione in concessione delle grandi derivazioni idroelettriche in scadenza, di criteri di ammissione alla gara, di requisiti dei partecipanti, ed enuncia altresì principi e criteri generali per la determinazione dei canoni. A quest’ultimo proposito, riconosce espressamente la competenza regionale quanto alla fissazione in concreto della misura dei canoni stessi, ribadendo i già ricordati principi fondamentali in materia. Nel contesto di tale disciplina, le due disposizioni impugnate appaiono dissonanti, proprio perché connotate da un grado di pervasività e di dettaglio incompatibile, sia con il livello di principio cui si mantiene il resto della disciplina relativa ai canoni, sia con la materia nel caso di specie conferente. Il comma 1-quinquies dell’art. 11-quater del d.l. n. 135 del 2018 prevede che il canone demaniale, determinato con legge regionale secondo i principi indicati dalla stessa disposizione, «è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni». Il successivo comma 1-septies, a sua volta, stabilisce che il titolare di una concessione scaduta deve riversare alla Regione un «canone aggiuntivo» rispetto al canone demaniale, «da corrispondere per l’esercizio degli impianti nelle more dell’assegnazione». Anche tale canone aggiuntivo, precisa la disposizione, «è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni». Risulta così evidente che la legge dello Stato, attraverso una disposizione di dettaglio – disposta, oltretutto, in favore di enti territoriali privi di competenze funzionali o gestionali in materia di grandi derivazioni idroelettriche – stabilisce la destinazione di una quota maggioritaria del canone e del canone aggiuntivo dovuto alla Regione dai concessionari, spingendosi fino a quantificare in misura predeterminata (sia pure in termini percentuali) i fondi da “dirottare” fuori della disponibilità regionale. Si verifica in tal modo non solo la violazione del riparto di competenze stabilito dall’art. 117, terzo comma, Cost., ma altresì la lesione degli artt. 118 e 119 Cost., posto che dall’applicazione delle norme impugnate risulterebbero più che dimezzati gli introiti derivanti dalle concessioni in esame, ciò che rende credibile il lamentato pregiudizio per il pieno e corretto esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia (art. 89, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»). In queste condizioni, sono in effetti a rischio la corretta ripartizione delle risorse, la necessaria corrispondenza tra queste ultime e le relative funzioni amministrative e, in ultimo, la garanzia del buon andamento dei servizi con quelle risorse finanziati (sentenze n.10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 4 del 2014 e n. 51 del 2013). Ben vero che l’autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali, come costantemente afferma la giurisprudenza di questa Corte, non comporta una rigida garanzia quantitativa e che le risorse disponibili possono subire modifiche e, in particolare, riduzioni. Ma la giurisprudenza costituzionale ha allo stesso modo chiarito che tali riduzioni non devono rendere difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite (ancora sentenza n. 83 del 2019). TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 155/2020 : https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=155
  • 6. 6 AREE PROTETTE Divieto di autorizzazione impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO (Normativa Nazionale) Secondo il comma 24 articolo 95 del Decreto Legge n° 104 del 14 agosto 2020 Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 (4 ), inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela dell'UNESCO, è vietato: a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO; b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio. Si tratta di una norma pensata in primo luogo per il caso del progetto di deposito gpl nella laguna di Chioggia parte di quella di Venezia. Le norma può avere una costituzionalità per i seguenti motivi. L'art. 5 della Convenzione Unesco del 1972 prevede che "Per garantire una protezione e una conservazione le più efficaci possibili e una valorizzazione la più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale situato sul loro territorio, gli Stati partecipi della presente Convenzione, nelle condizioni appropriate ad ogni paese, si sforzano quanto possibile:... d) di prendere i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio;" L'articolo 11 addirittura prevede che il Comitato Unesco inserisca in apposito elenco i siti Unesco in pericolo ad esempio perché minacciati da grandi progetti di lavori pubblici o privati il Piano di Gestione 2012-2018 del sito Unesco Laguna di Venezia (compresa Chioggia (vedi DM 1 agosto 1985) tra i suoi indirizzi prevede quelli di: - Ridurre i carichi inquinanti in laguna provenienti dalle attività industriali, agricole e dai reflui urbani. - Allontanare il traffico delle petroliere in laguna per prevenire il rischio di un disastro ecologico con il terminal off-shore ora in corso di progettazione. Il D.M. 1 agosto 1985 definisce la Laguna di Venezia di "notevole interesse pubblico" per "l'eccezionale complesso paesistico ambientale e perché rappresenta un esempio unico di sistema ambientale quale fonte inesauribile di accumulazioni visive ad alta valenza estetica, in cui sono presenti e si compenetrano valori naturalistici, singolarità ecologiche, ricche presenze archeologiche e storiche". La stessa legge 77/2006 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell' UNESCO) all'articolo 3 sui piani di gestione dei siti Unesco fa esplicito riferimento al Codice del Paesaggio, in questo modo questa norma può avere copertura costituzionale sulla base dell'articolo 9 della Costituzione : "La Repubblica... Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". 4 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;77
  • 7. 7 ARIA Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Normativa Nazionale) Si tratta del Protocollo di Kiev del 2003 in è in attuazione di quanto previsto dalla Dichiarazione di Lucca (Primo Incontro delle Parti della Convenzione di Aarhus (MOP1) a Lucca dal 21 al 23 ottobre 2002 ) secondo cui . “i Registri per le emissioni inquinanti e i loro trasferimenti (PRTR) forniscano un importante meccanismo per accrescere la responsabilità delle imprese, ridurre l'inquinamento e promuovere lo sviluppo sostenibile. Ci impegneremo pertanto a pervenire all'adozione di un protocollo efficace alla conferenza ministeriale di Kiev, a dargli attuazione, e, nella misura appropriata, al suo ulteriore sviluppo in vista della promozione di efficaci sistemi di PRTR “. Il protocollo è stato approvato il 21/5/2003 a Kiev nel corso della quinta Conferenza ministeriale “Ambiente per l’Europa” , nel cui ambito si è tenuta una Conferenza straordinaria delle Parti della Convenzione di Aarhus. Sulla base del nuovo protocollo ogni parte deve istituire un catasto delle emissioni accessibile al pubblico sulla base di un reporting obbligatorio (con 86 voci di sostanze pericolose per salute e ambiente ( Allegato II al Protocollo) vedi normativa IPPC ne prevede 50 voci) . L’Eper (ex direttiva IPPC) prevede una aggregazione dati per Paese, settore, complesso industriale, inquinante, bersaglio ambientale. Il registro introdotto dal Protocollo di Kiev invece per impianto, area geografica, attività, proprietario o gestore e impresa, inquinante o rifiuto, comparto ambientale in cui l’inquinante è rilasciato , fonti diffuse contemplate . Si veda anche il Regolamento n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/1/2006 (5 )Scopo del regolamento è l'istituzione di un registro comunitario che raccolga tutti i dati relativi alle emissioni e ai trasferimenti di sostanze inquinanti e consenta di adempiere al protocollo di Kiev. La legge 17 luglio 2020, n. 91 ratifica in Italia detto Protocollo. In particolare l’articolo 1 del Protocollo (6 ) afferma che ha come scopo quello di migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni attraverso l’istituzione su scala nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (pollutant release and transfer registers – PRTR) coerenti e integrati nel rispetto delle disposizioni del presente Protocollo, in grado di agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre l’inquinamento dell’ambiente. TESTO LEGGE 91/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-08-04&atto.codiceRedazionale=20G00108&elenco30giorni=false 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0166-20090807&from=EN 6 Testo tradotto in italiano https://www.admin.ch/opc/it/classified- compilation/20070438/201203060000/0.814.08.pdf
  • 8. 8 Riordino normativa emissioni da stabilimenti (Normativa Nazionale) Il Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n.102 integra il DLgs 15 novembre 2017, n. 183 che aveva a sua volta modificato il DLgs 152/2006 (testo unico ambientale) nella Parte V relativa a norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. Vediamo le modifiche apportata dal nuovo Decreto Legislativo al testo unico ambientale del 2006 (e s.m.i.) Viene introdotta all’articolo 268 del DLgs la definizione di emissioni odorigene: “f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;”. A conferma quindi che gli odori rientrano pienamente nella nozione di inquinamento atmosferico nonostante spesso Regioni Province e Comuni e a volte qualche TAR rinnegavano con la scusa che non esisteva nella vigente normativa una definizione specifica di emissioni odorigene (7 ) Nuova definizione di solvente organico: si veda la nuovaversioe della lettera mm) articolo 268: “mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;”. Alla lettera b) comma 4 articolo 269 si precisa che relativamente alle emissioni convogliate (8 )I valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio di cui al comma 18 articolo 271 DLgs 152/2006 (9 ) Aggiornamento autorizzazione alle emissioni per variazione del gestore. Si introduce il comma 11-bis all’articolo 269 DLgs 152/2006 prevedendo che: - 11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento é comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, é effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento. - 11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la 7 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2019/01/le-emissioni-odorigene-sono_23.html#more 8 emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti (articoo 268 DLgs 152/2006) 9 18. L'autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore, l'esecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo. Il gestore effettua il monitoraggio di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e mette i risultati a disposizione dell'autorità competente per il controllo nei modi previsti dall'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto e dall'autorizzazione;
  • 9. 9 classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter) (10 ), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. - 11-quater. Le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni di cui al presente articolo sono a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall'autorità competente. Limitazione sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene. All’articolo 271 viene introdotto il comma 7-bis: “7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene H340 (11 ), H350 (12 ), H360 (13 ) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (14 ), del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.” Secondo il comma 3 articolo 3 del nuovo DLgs 102/2020: “ 3. Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli 10 i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; (4 ) i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purché in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008; (5 ) i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis); 11 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) 12 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) oppure H350i: Può provocare il cancro se inalato 13 Può nuocere alla fertilità e al feto 14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907R(01)&from=DE
  • 10. 10 stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda autorizzativa può essere, altresì, presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006… 7. In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista é inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini di applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.” Difformità monitoraggio di competenza del gestore. Viene introdotto un ultimo periodo al comma 20 articolo 271 DLgs 152/2006 secondo il quale: “Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente e all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento. L'autorizzazione stabilisce i casi in cui devono essere comunicate anche le difformità relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale.” Sanzioni Si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro (di cui al comma 1 articolo 279 DLgs 152/2006) in caso di mancato comunicazione della variazione del gestore dello stabilimento da parte del nuovo gestore secondo le modalità sopra riportate con il nuovo comma 11-bis articolo 269 DLgs152/2006. All’articolo 279 comma3 e comma 4 DLgs 152/2006 viene derubricato a illecito amministrativo e non più a reato: - la mancata comunicazione della messa in esercizio dell’impianto una volta scaduto il termine definito nella autorizzazione - mancata comunicazione del gestore dell’avvio di esercizio degli impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico di cui alla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del DLgs 152/2006. - mancato comunicazione da parte del gestore dei risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto, decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare;
  • 11. 11 Rendimento combustione impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ordinaria. Viene sostituito il comma 1 articolo 294: “Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del DLgs 152/2006, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I (15 ), alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.” Inoltre viene introdotto il nuovo comma 3-bis: “ Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 (16 )ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore”. TESTO DLGS 102/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-08-13&atto.codiceRedazionale=20G00120&elenco30giorni=false Interventi per migliorare qualità dell’aria nella Pianura Padana (Normativa Nazionale) Il comma 2 articolo 51 del Decreto Legge n° 104 del 14 agosto 2020 prevede che: al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 (17 ), e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 (18 ), e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE(19 ) e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88(20 ), che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse per l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter (21 ) dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 ), sono trasferite in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. TESTO DECRETO LEGGE 104/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&elenco30giorni=false 15 Impianti con attività scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico 16 http://store.uni.com/catalogo/uni-en-298-2012?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security- check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com 17 https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1005806/index.html?part=dossier_dossier1- sezione_sezione11-h1_h15 18 https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1005806/index.html?part=dossier_dossier1- sezione_sezione11-h1_h15 19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0050&from=IT 20 In fase di attuazione della Direttiva 2008/50/CE il governo dovrò promuovere strategie di intervento nell’area della pianura padana anche attraverso un maggiore coordinamento tra le Regioni che ivi insistono 21 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/11/19A04392/sg 22 VEDI ORA LETTERA B) COMMA 1 ARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 104/2020
  • 12. 12 BENI AMBIENTALI Elenco alberi monumentali : aggiornamento (Normativa Nazionale) La legge nazionale la n. 10/2013 (23 ) all’articolo 7, e ad integrazione delle vigenti norme regionali vigenti, stabilisce disposizioni per la tutela degli alberi monumentali. In particolare questa norma prevede un periodo istruttorio per il censimento degli alberi monumentali in Italia con il coinvolgimento dei Comuni e delle Regioni. Inoltre detta legge nazionale prevede che “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni Città,sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di alberi monumentali urbani”. In attuazione di quanto sopra riportato è stato approvato il decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 con il quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ed é istituito l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia. La procedura di definizione dell’elenco in questione prevede 1. il censimento da parte del Comune, 2. l'invio alla Regione che dichiara la monumentalità e definisce l'elenco degli alberi monumentali secondo lo schema allegato al Decreto Ministeriale, 3. il Comune rende noti gli alberi inseriti nell’elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante affissione all’albo pretorio. Ora con Decreto Ministero Politiche Agricole del 24 luglio 2020 all’allegato A integrato l’elenco degli alberi monumentali di cui al Decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 .(24 ). TESTO DECRETO 24/7/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-08-05&atto.codiceRedazionale=20A04152&elenco30giorni=false 23 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2013-02-01&atto.codiceRedazionale=13G00031&elenco30giorni=false 24 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12055
  • 13. 13 CACCIA Piani di controllo faunistico ruolo enti parco fuori dei perimetri dei parchi regionale (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 144 del 2020 ha dichiarato la incostituzionalità della norma regionale che consentirebbe il ricorso ai soggetti menzionati dall’art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 – ossia al personale dipendente dall’organismo di gestione del parco naturale e alle persone da esso autorizzate, «scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco» – per attuare i piani di controllo faunistico nelle aree del territorio regionale diverse da quelle protette, laddove la disposizione statale evocata a parametro interposto non li menzionerebbe. Secondo la Corte Costituzionale la norma regionale impugnata contrasta con i parametri costituzionali evocati dal ricorrente laddove pretende di rendere applicabile l’art. 22 della legge n. 394 del 1991 nelle aree del territorio regionale diverse da quelle protette. Tale disposizione statale, infatti, detta prescrizioni che valgono esclusivamente per l’attuazione dei piani di controllo nelle aree protette regionali: si tratta quindi di normative speciali, la cui estensione, stante la competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema alla quale va ascritta la disciplina impugnata, «non compete certamente alla Regione» (sentenza n. 44 del 2019), cui risulta precluso ampliare in tal modo il novero dei soggetti indicati dall’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 per l’attuazione dei piani di controllo faunistico. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 144/2020: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=144 Immissione nelle acque interne di fauna ittica non autoctona e numero di giorni di caccia di appostamento per la fauna migratoria (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 178/2020 ha dichiarato incostituzionali due norme regionali che vado di seguito ad illustrare: IMMISSIONE FAUNA ITTICA NON AUTOCTONA NELLE ACQUE INTERNE La prima delle disposizioni impugnate pone il divieto di immissione nelle acque interne di specie ittiche non autoctone solo se feconde, con conseguente libertà di immissione, nei corpi idrici, degli esemplari sterili. La competenza esclusiva dello Stato nelle immissioni di specie ittiche In tema di immissione di specie ittiche questa Corte ha chiarito che la disciplina: "dell'introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nella esclusiva competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, trattandosi di regole di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e non solo di discipline d'uso della risorsa ambientale - faunistica". Nell'esercizio di tale sua competenza esclusiva, finalizzata ad una "tutela piena ed adeguata" dell'ambiente, "lo Stato può porre limiti invalicabili di tutela" (sentenza n. 30 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 288 del 2012, sentenza n. 98 del 2017). L'affermazione di tale competenza comporta che le Regioni devono adeguarsi alla normativa statale in materia ambientale, potendo solo definire, nell'esercizio della loro potestà legislativa,
  • 14. 14 livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dallo Stato (sentenze n. 74 del 2017, n. 278 del 2012 e n. 151 del 2011). Che si tratti di materia ambientale rimessa alla competenza statale è di tutta evidenza: basti infatti considerare che non ha senso una settoriale competenza regionale riferita alla immissione in natura di individui, ancorché non integranti il concetto di specie, che, come nei fiumi, influenzano i territori di altre Regioni. Il contrasto con la normativa sulla biodiversità e sulla introduzione delle specie esotiche L'immissione di materiale ittico sterile non può certo costituire un livello di tutela ambientale più elevato di quello prescritto dal legislatore statale in quanto detta tipologia di fauna ittica potrebbe ricomprendere anche individui capaci di causare danni all'ambiente al di là delle proprie capacità riproduttive. che, all'art. 12, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), vieta l'introduzione di specie alloctone e, all'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”, dispone il divieto di rilascio in natura di “esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale” (art. 6 del DLgs. n.230 del 2017) ovvero di specie che sono spostate al di fuori del loro areale naturale. ESERCIZIO CACCIA DA APPOSTAMENTO DI FAUNA MIGRATORIA La norma regionale impugnata prevede l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre, salva la facoltà della Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di modificare tale integrazione. La Corte Costituzionale afferma che l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 prescrive l'adozione del Calendario Venatorio con atto amministrativo e tale previsione costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (si vedano precedenti pronunce: sentenze n. 258 del 2019, n. 193 e n. 90 del 2013, e n. 20 del 2012). La scelta dell’atto amministrativo (Calendario Venatorio) deriva in particolare dal fatto che, a differenza della legge regionale,può essere velocemente rivisto nel caso di esigenze sopravvenute proprio per la tutela della fauna. Quindi secondo la Corte Costituzionale la norma regionale impugnata, disponendo espressamente l'aggiunta di due giornate di caccia settimanali, si pone in contrasto con tale obbligo e comporta un'illegittima invasione della sfera di competenza statale in materia ambientale. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 178/2020 : https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=178
  • 15. 15 EFFETTO SERRA Modalità comunicazione informazione sui gas serra da parte degli Stati Membri (Normativa Comunitaria) Il Regolamento (UE) 2018/1999 (25 ), che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 dal 1° gennaio 2021 disciplina una governance della UE in materia di azione per il clima. Il meccanismo di governance è basato sulle strategie a lungo termine, sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle modalità integrate di monitoraggio della Commissione. Il meccanismo di governance garantisce al pubblico effettive opportunità di partecipare alla preparazione di tali piani nazionali e di tali strategie a lungo termine. Esso comprende un processo strutturato, trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, anche per quanto riguarda la cooperazione regionale, e la corrispondente azione della Commissione. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione del 7 agosto 2020,in attuazione del Regolamento 2018/1999 disciplina: a) la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sulle azioni nazionali di adattamento, sull’uso dei proventi della vendita all’asta e sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1999; b) la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra, sugli inventari dei gas a effetto serra e sulle emissioni e sugli assorbimenti di gas a effetto serra contabilizzati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999 c) gli obblighi concernenti l’istituzione, la gestione e il funzionamento dei sistemi nazionali d’inventario a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/1999; d) il calendario e la procedura di esecuzione della revisione completa a norma dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999; e) la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sul sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni a norma dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1999. TESTO REGOLAMENTO 2020/1208: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1208&from=IT 25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN
  • 16. 16 ENERGIA Guida alla attuazione del superbonus per efficientamento energetico (Normativa Nazionale) L’articolo 119 della legge 77/2020 rivede le detrazioni fiscali già previste dalla legge 90/2013 articolo 14 (26 )nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei casi elencati da detto articolo 119 della legge 77/2020 sia al comma 1 che al comma 2. Una misura identica di detrazione è prevista per la installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici come pure di sistemi di accumulo, dal comma 5 dell’articolo 119 della legge 77/2020. L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 8 agosto 2020 ha definito le modalità attuative per applicare dette detrazioni fiscali TESTO GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-8-agosto-2020-superbonus Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Normativa Nazionale) L’articolo 51 del Decreto Legge n° 104 del 14 agosto2020 al comma 1 sostituisce il comma 14-bis dell’articolo 30 della legge 58/2019 (27 ). Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per , tra gli altri(28 ), gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3 articolo 30 legge 58/2019(29 ), a decorrere dall'anno 2021 é autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107 (30 ), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, é assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma é tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo é revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno 26 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm 27 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19A04303/sg 28 messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività. 29 a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica), nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 30 messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
  • 17. 17 recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 (31 ). Per fra fronte alle somme previste dal nuovo comma 14bis la lettera c) comma 1 articolo 51 del Decreto Legge 104/2020 sostituendo il comma 14-quater dell’articolo 30 della legge 58/2019 afferma che si fa fronte con tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (32 ), che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo, nonché con le risorse di cui all'articolo 24, comma 5-bis, della legge 28 febbraio 2020, n. 8 (33 ). TESTO DECRETO LEGGE 104/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&elenco30giorni=false Finanziamento efficienza energetica scuole delle Province eCittà Metropolitane (Normativa Nazionale) Il comma 63 articolo 1 della legge 160/2019 (34 )prevede che per il finanziamento, tra gli altri, degli interventi relativi all’efficientamento energetico delle scuole delle province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020 sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse destinate al finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane di cui all'art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e verifica, e le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Il Decreto in realtà avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 gennaio 2020. TESTO DECRETO 7/7/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2020-08-28&atto.codiceRedazionale=20A04624&elenco30giorni=false 31 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg 32 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg 33 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20A01353/sg 34 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
  • 18. 18 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI Raccomandazione Consiglio UE sul programma di stabilità 2020 dell’Italia (Documentazione Comunitaria) Il 17 dicembre 2019 la Commissione ha adottato la strategia annuale di crescita sostenibile, segnando l’inizio del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche 2020. Essa ha tenuto debitamente conto del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017. Il 17 dicembre 2019 la Commissione ha anche adottato, sulla base del regolamento (UE) n. 1176/2011, la relazione sul meccanismo di allerta, in cui l’Italia è stata annoverata tra gli Stati membri da sottoporre a esame approfondito. Lo stesso giorno la Commissione ha altresì adottato una raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro. Il 20 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione sull’attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita. Il 23 marzo 2020 i ministri delle Finanze degli Stati membri hanno concordato con la valutazione della Commissione e hanno convenuto che la grave recessione economica richiede una risposta decisa, ambiziosa e coordinata. L’attivazione della clausola di salvaguardia generale consente una deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. Nell’ambito del braccio correttivo il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una traiettoria di bilancio riveduta. La clausola di salvaguardia generale non sospende le procedure del patto di stabilità e crescita. Essa permette agli Stati membri di discostarsi dagli obblighi di bilancio che si applicherebbero normalmente, consentendo nel contempo alla Commissione e al Consiglio di adottare le necessarie misure di coordinamento delle politiche nell’ambito del patto. Il 30 aprile 2020 l’Italia ha presentato il suo programma di stabilità 2020. Il 20 maggio 2020 la Commissione ha pubblicato una relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, del trattato a causa dell’inosservanza, da parte dell’Italia, della regola del debito nel 2019 e della prevista violazione, nel 2020, della soglia di disavanzo del 3 % del PIL. Nel complesso, dall’analisi della Commissione emerge che non vi sono elementi sufficienti che consentano di giungere alla conclusione che sia stato o non sia stato rispettato il criterio del debito definito nel trattato e nel regolamento (CE) n. 1467/97, mentre il criterio del disavanzo non è stato soddisfatto. Nell’ambito del semestre europeo 2020 la Commissione ha effettuato un’analisi completa della politica economica dell’Italia, che ha pubblicato nella relazione per paese 2020. Ha altresì valutato il programma di stabilità 2020 e il seguito dato alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all’Italia negli anni precedenti. La Commissione ha tenuto conto non soltanto della loro pertinenza ai fini della sostenibilità della politica di bilancio e della politica socioeconomica dell’Italia, ma anche della loro conformità alle norme e agli orientamenti dell’Unione, alla luce della necessità di rafforzare la governance economica dell’Unione nel suo insieme offrendo un contributo a livello dell’Unione per le future decisioni nazionali. Alla luce dell’esame approfondito della Commissione e della valutazione, il Consiglio ha esaminato il programma di stabilità 2020. Le raccomandazioni specifiche per paese del 2020 tengono conto
  • 19. 19 della necessità di far fronte alla pandemia di COVID-19 e facilitare la ripresa economica come primo passo necessario per consentire un aggiustamento degli squilibri. Le raccomandazioni specifiche per paese del 2020 direttamente intese a porre rimedio agli squilibri macroeconomici individuati dalla Commissione a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 trovano riscontro nella Raccomandazione del Consiglio della UE del 20 luglio 2020 ed in particolare per quanto riguarda gli aspetti ambientali, si raccomanda, al punto 3, all’Italia di: “concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell’energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche e su un’infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali”. TESTO RACCOMANDAZIONE 20/7/2020 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H0826(12)&from=IT
  • 20. 20 MARE Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale (Normativa Nazionale) I commi 682 e 683 articolo 1 della legge 145/2018 (35 ) prevedono che le concessioni vigenti hanno una durata decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge (1/1/2019), di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 (non emanato), rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale. Secondo l’articolo 100 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 tale proroga si applica anche alle concessioni su demanio fluviale e lacuale ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. TESTO DECRETO LEGGE 104/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&elenco30giorni=false 35 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
  • 21. 21 MOBILITÀ SOSTENIBILE – INFRASTRUTTURE VIARIE Tecnologie motori ibridi (Normativa Comunitaria) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1167 della Commissione del 6 agosto 2020 relativa all’approvazione della tecnologia impiegata in un generatore-starter efficiente a 48 volt associato a un convertitore CC/CC a 48 volt/12 volt per l’uso in autovetture e veicoli commerciali leggeri dotati di motori a combustione convenzionali e in alcune autovetture e veicoli commerciali leggeri ibridi elettrici come tecnologia innovativa a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio . TESTO DECISIONE 2020/1167: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1167&from=IT Illuminazione esterna autoveicoli con motori a combustibili alternativi (Normativa Comunitaria) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1168 della Commissione del 6 agosto 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 per quanto riguarda l’illuminazione esterna efficace mediante l’uso di diodi a emissione di luce nelle autovetture che possono essere alimentate con determinati combustibili alternativi. TESTO DECISIONE 2020/1168: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.258.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2020:258:FULL Emissioni veicoli pesanti (Normativa Comunitaria) Regolamento (UE) 2020/1181 della Commissione del 7 agosto 2020 che rettifica alcune versioni linguistiche della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che rettifica la versione in lingua danese del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione. TESTO REGOLAMENTO 2020/1181: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.263.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:263:FULL
  • 22. 22 Messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti (Normativa Nazionale) Secondo l’articolo 49 del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 prevede che per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, é istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni Città, é disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (36 ). Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 (ricorso all’indebitamento approvato dal Parlamento ed altro. TESTO DECRETO LEGGE 104/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&elenco30giorni=false Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (Normativa Nazionale) L’articolo 74 del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 incrementa i contributi per gli autoveicoli in oggetto come già previsto dall’articolo 44 della legge 77/2020 (37 ). Contributi che attingono le risorse dal Fondo istituito, con comma 1041 articolo 1 della legge 145/2018 (38 ), presso il Ministero dello Sviluppo Economico per contributi a chi acquista, alle condizioni definiti del comma 1031 articolo1 di detta legge 145/2018, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica. TESTO DECRETO LEGGE 104/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&elenco30giorni=false 36 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/02/06/012G0016/sg 37 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false 38 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
  • 23. 23 Tecnologia illuminazione esterna per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a motore a combustione interna (Normativa Comunitaria) La Decisione di esecuzione (UE) 2020/1222 della Commissione del 24 agosto 2020 stabilisce che l’uso di diodi a emissione luminosa efficienti per l’illuminazione esterna è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 (39 ) per l’utilizzo in veicoli commerciali leggeri che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o da una combinazione di tali carburanti, se è utilizzato in una o più delle seguenti luci esterne elencate dall’articolo 1 di detta Decisione. TESTO DECISIONE 2020/1222: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1222&from=IT Funzione di generatore efficiente utilizzata nei generatori-starter a 12 volt anche per veicoli leggeri elettrici o ibridi (Normativa Comunitaria) La Decisione di esecuzione (UE) 2020/1232 della Commissione del 27 agosto 2020 stabilisce le condizioni in base alle quali La funzione di generatore efficiente di un generatore-starter a 12 V è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631. TESTO DECISIONE 2020/1232: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1232&from=IT 39 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631&from=EN
  • 24. 24 NUCLEARE Importazione prodotti alimentari e alimenti per animali da paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (Normativa Comunitaria) Il Regolamento (UE) 2020/1158 della Commissione del 5 agosto 2020 si applica ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, e agli alimenti per animali ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 originari dei paesi terzi di cui all’allegato I del presente regolamento o da essi provenienti («i prodotti») destinati all’immissione sul mercato dell’Unione. TESTO REGOLAMENTO 2020/1158: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1158&from=IT Responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (Normativa Nazionale) La legge n° 97 del 23 luglio 2020 ha ratificato: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004. I due protocolli entreranno in vigore quando, secondo l’articolo 20 della Convenzione (40 ),saranno state ratificate, accettate o approvate da due terzi delle Parti contraenti. Per ciascuna Parte contraente che le ratificherà, le accetterà o le approverà successivamente, tali modifiche entreranno in vigore alla data di tale ratifica, accettazione o approvazione. Inoltre la legge di ratifica modifica la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 sull’impiego pacifico energia nucleare (41 ), introducendo queste nuove definizioni: 1. “incidente nucleare”: significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleare. Si elimina quindi la parte (42) che dettava ulteriori condizioni per definire un incidente nucleare 2. "impianti nucleari :significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari irraggiati; gli impianti per l'immagazzinamento delle materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione; tutti 40 https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2007/5027.pdf 41 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860!vig= 42 “purché questo fatto o successione di fatti o qualsiasi danno da essi causato provengano o risultino dalle proprietà radioattive o dalla unione delle proprietà radioattive con proprietà tossiche o esplosive, o altre proprietà pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o di rifiuti radioattivi”
  • 25. 25 gli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, istituita nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e con le modalità di cui al terzo comma. Un impianto nucleare può comprendere vari impianti, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, purché l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioé un'unità in senso spaziale”. In particolare rispetto alla vecchia definizione della legge del 1962 sono particolarmente nuovi i riferimenti gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione. 3. viene introdotta la nuova definizione di “danno nucleare”: a) qualsiasi decesso o danno alle persone; b) ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni; c) per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale competente: c.1) qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai numeri 1) o 2), sempreché non sia compreso nei medesimi numeri, se e' subito da una persona avente titolo per chiedere il risarcimento di tale perdita o danno; c.2) il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono effettivamente prese o devono esserlo e nella misura in cui tale costo non sia compreso nel numero ex lettera b); c.3) qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente, sempreché tale mancato guadagno non sia compreso nel numero x lettera b); d) il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure, nei casi di cui ai numeri dalle lettere a) e b), nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all'interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, ovvero emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste proprietà con le proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di tali materie. 4. “misure di reintegro" significa tutte le misure ragionevoli approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, ovvero a introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente; 5. "misure preventive" significa tutte le misure ragionevoli, da chiunque adottate dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari di cui sopra alle lettere a) e c) di cui al punto 3, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, se ciò' è richiesto dalla legislazione dello Stato dove le misure sono state adottate.
  • 26. 26 6. "misure ragionevoli" significa tutte le misure considerate adeguate e proporzionate dal diritto nazionale dello Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali ad esempio: a) la natura e l'ampiezza del danno nucleare subito oppure, in caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del rischio di tale danno; b) il grado di probabilità, nel momento in cui le misure sono adottate, che esse siano efficaci; c) le relative conoscenze scientifiche e tecniche La legge 97/2020 cambia anche i limiti monetari degli indennizzi di cui all’articolo 19 della legge del 1962, nonché l’articolo 22 sull’ammontare della assicurazione da stipulare a cura dell’esercente dell’impianto nucleare ed infine l’articolo 23 relativamente ai termini di prescrizione per le azioni di risarcimento danni. TESTO LEGGE 97/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2020-08-06&atto.codiceRedazionale=20G00115&elenco30giorni=false Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (Normativa Nazionale) Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n° 101 (43 ) ha recepito in Italia la Direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom. Cosa disciplina il Decreto Legislativo Il Decreto Legislativo in particolare disciplina a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti; b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili; c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive. Ambito di applicazione del Decreto Legislativo a) spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche; b) alla costruzione, all'esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari civili; c) alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento; 43 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0059&from=IT
  • 27. 27 d) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all'uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all'importazione nell'Unione europea e all'esportazione dall'Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi; e) alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV); f) alle attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare: 1) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all'esposizione del personale navigante; 2)alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali; g) all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attività umana del passato; h) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori; i) alle esposizioni mediche; l) alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico. Trasporto di materiali radioattivi (articolo 43) Chiunque intende effettuare, in conto proprio o in conto terzi, con mezzi propri o con mezzi altrui, attività di trasporto di materiali radioattivi, deve essere autorizzato come vettore con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'interno e l'ISIN (44 ). L'autorizzazione di cui al comma 1, é rilasciata previa istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell'idoneità finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e può stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con riferimento alla quantità, tipologia e caratteristiche dei materiali radioattivi trasportati. Regime autorizzatorio rifiuti radioattivi (articolo 56) L'attività di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, allo scopo di conferirli a installazioni di trattamento o di deposito oppure di smaltirli ai sensi dell'articolo 54 (45 ), é autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISIN. L'autorizzazione, é rilasciata previa istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell'idoneità finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e può stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con riferimento alla quantità, tipologia e caratteristiche dei materiali radioattivi trasportati. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio 44 L'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione é l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – DLgs 45/2014 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/26/14G00057/sg 45 Materiali con non rilevanza radiologica di cui all’allegato al DLgs 101/2020
  • 28. 28 dell'autorizzazione sono stabilite nell'allegato XV (46 ); con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, possono essere stabilite modalità procedurali nel rispetto dei criteri di cui all'allegato XV. Responsabilità del detentore dei rifiuti radioattivi (articolo 56) Il detentore di rifiuti radioattivi che li conferisce per il trasporto a un vettore é responsabile: a) della corretta classificazione dei rifiuti radioattivi conferiti al vettore; b) dell'utilizzo di imballaggi adeguati ai rifiuti radioattivi trasportati e del rispetto del limite in quantità di radioattività dei rifiuti radioattivi che l'imballaggio può contenere; c) del rispetto del limite della contaminazione sulla superficie esterna del collo; d) della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio utilizzato per il trasporto dei rifiuti radioattivi; e) delle certificazioni richieste per il trasporto; f) del corretto confezionamento del collo. Responsabilità dei vettore dei rifiuti radioattivi (articolo 56) Il vettore é responsabile: a) della verifica della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio utilizzato per il trasporto dei rifiuti radioattivi; b) del rispetto delle distanze di sicurezza dall'imballaggio durante le operazioni di trasporto e immagazzinamento durante il transito; c) della verifica delle certificazioni richieste per il trasporto. Obblighi di registrazione e informazione del detentore, vettore, destinatario (articolo 56) Fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di notifica, il detentore, il vettore e il destinatario devono registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto. Il detentore deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative ai rifiuti prima dell'inizio della spedizione. Sono fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di comunicazione. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione del trasporto, il vettore deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative allo scarico e presa in carico da parte di altro vettore o del destinatario dei rifiuti radioattivi. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XV. Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (articolo 57) Le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito provenienti da Stati membri dell'Unione europea o a essi destinate, le importazioni e le esportazioni di rifiuti e di combustibile nucleare esaurito da e verso altri Stati, nonché il loro transito sul territorio italiano sono preventivamente autorizzati. 46 DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL PRESENTE DECRETO DELLE DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO IN CONTO PROPRIO O IN CONTO TERZI, ANCHE CON MEZZI ALTRUI, DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DELLE ESENZIONI DA TALE AUTORIZZAZIONE
  • 29. 29 L'autorizzazione é rilasciata da: a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 52 ( definita dalle Regioni) o dell'autorizzazione di cui all'articolo 54 (47 ), sentiti i competenti organismi tecnici e le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 52 o 54 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede; b) il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'ISIN, i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute e la Regione o le Province autonome di Trento e Bolzano di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonché nel caso di transito nel territorio italiano. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede. Spedizioni verso Stati UE e import export da e verso altri Stati (articolo 57) Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e nei casi di importazione o di esportazione da o verso altri Stati, l'autorizzazione é soggetta all'approvazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal transito sul loro territorio. L'approvazione é richiesta dall'autorità di cui al paragrafo precedente del presente commento, competente al rilascio dell'autorizzazione, e si intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino a un mese, di tale termine. Nell'Allegato XVI (al DLgs 101/2020) sono stabiliti i criteri, le modalità, le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione nonché particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per l'importazione e l'esportazione di rifiuti e di combustibile nucleare esaurito, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione. Prescrizioni nell’autorizzazione alle spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (articolo 57) Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da: a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi; b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni. Casi in cui le autorizzazioni alla spedizioni, importazioni ed esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, non possono essere rifiutate (articolo 57) Le autorizzazioni non possono essere rifiutate: a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa applicabile; 47 Allontanamento dal regime autorizzatorio
  • 30. 30 b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile; c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi di cui al comma 4 (48 ), se la rispedizione é effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile. Specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento (articolo 58) I soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione di rifiuti radioattivi sono tenuti allo smaltimento dei rifiuti stessi in impianti autorizzati situati sul territorio nazionale. I rifiuti radioattivi possono essere spediti al di fuori del territorio nazionale a condizione che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato italiano e lo Stato di destinazione sia vigente un accordo, per utilizzare un impianto di smaltimento situato in quest'ultimo Stato, che tenga conto dei criteri stabiliti dalla Commissione europea conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom (49 ). Queste disposizioni no si applicano: a) al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante; b) alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca a un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili. Accertamenti prima di una spedizione di rifiuti radioattivi in un Paese Terzo (articolo 58) Prima di una spedizione a un paese terzo, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'autorità di regolamentazione competente, informa la Commissione europea circa il contenuto dell'accordo (Stato Italiano e Stato di destinazione) e si accerta che: a) il Paese di destinazione abbia concluso un accordo con l'Unione europea in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o è parte della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («convenzione congiunta»); b) il Paese di destinazione disponga di programmi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 2011/70/Euratom (50 ); c) ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, l'impianto di smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato, sia già in esercizio prima della spedizione e sia gestito conformemente ai requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi del paese di destinazione stesso. Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi (articolo 59) 48 “4. Nell'Allegato XVI sono stabiliti i criteri, le modalità, le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione nonché particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per l'importazione e l'esportazione di rifiuti e di combustibile nucleare esaurito, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione.” 49 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0117&from=IT 50 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0070&from=hu
  • 31. 31 La realizzazione e l'esercizio di depositi temporanei di rifiuti radioattivi prodotti da terzi o di impianti di gestione o di smaltimento di rifiuti radioattivi sono soggetti a nulla osta preventivo del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, acquisito il parere tecnico dell'ISIN, sentite la regione o la provincia autonoma territorialmente competente. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, ai fini del rilascio del nulla osta é effettuata una verifica della idoneita' del sito proposto dal punto di vista della radioprotezione, tenendo conto delle condizioni demografiche, meteoclimatiche, idrogeologiche e ambientali. I requisiti, le modalità e le condizioni del procedimento di rilascio del nulla osta, con particolare riferimento ai livelli di radioattività o di concentrazione e ai tipi di rifiuti, nonché alla possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di disattivazione, il rilascio del nulla osta e di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio, sono stabiliti, in relazione alle diverse tipologie di installazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ISIN. Obblighi di trasmissione dati dai gestori rifiuti radioattivi (articolo 60) Gli esercenti le attività disciplinate nell'articolo 59 e i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti radioattivi devono registrarsi al sito istituzionale dell'ISIN e trasmettere i tipi, le quantità di radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonché tutti i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da cui provengono, entro sette giorni lavorativi dalla produzione o dalla presa in carico, e prima dello scarico, secondo le indicazioni contenute nell'allegato XV. Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi nella gestione dei rifiuti radioattivi (articolo 61) Fatti salvi i provvedimenti cautelari e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, le amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui al presente Titolo, in caso di violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del presente decreto o delle prescrizioni dell'autorizzazione, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, possono disporre la revoca del provvedimento autorizzativo. Ai fini della sospensione o della revoca di cui al comma precedente, le amministrazioni incaricate della vigilanza comunicano alle amministrazioni titolari del potere autorizzativo, le violazioni gravi o ripetute risultanti dalla vigilanza stessa. Le amministrazioni titolari del potere di sospensione e revoca, prima di disporre i provvedimenti di sospensione o di revoca, contestano all'esercente le violazioni rilevate e gli assegnano un termine di sessanta giorni per produrre le proprie giustificazioni. In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di sospensione o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza delle giustificazioni prodotte, deve essere acquisito il parere degli organi tecnici intervenuti in fase di emanazione dei provvedimenti autorizzativi. I provvedimenti di sospensione o di revoca non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle giustificazioni da parte dell'esercente.
  • 32. 32 Nulla osta per la costruzione di impianti di generazione elettrica dal nucleare (articolo 77) La costruzione e l'esercizio di impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica non soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 6 (51 ) e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e la costruzione degli altri impianti nucleari di cui all'articolo 76 sono subordinati a preventivo nulla osta, sotto il profilo della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria. Il nulla osta é rilasciato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'ISIN, su domanda dell'interessato, corredata dei documenti di cui all'articolo 76, secondo la procedura prevista dal Titolo IX del DLgs 101/2020. Documenti da allegare alla domanda per l’autorizzazione a costruzione ed esercizio impianti nucleari per produzione energia elettrica (articolo 76) a) progetto di massima dell'impianto corredato dalla pianta topografica, dalla descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'impianto stesso, dai piani esplicativi, dai disegni e descrizioni dell'impianto e da uno studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi; b) rapporto di sicurezza, con l'indicazione delle previste misure di sicurezza e protezione; c) elaborati tecnici idonei a fornire dimostrazione della sicurezza nucleare, con un livello di dettaglio proporzionato all'entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito. Contenuto rapporto di sicurezza per la autorizzazione a costruzione ed esercizio impianti nucleari per produzione energia elettrica (articolo 76) Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), è corredato dai documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie per l'analisi e la valutazione dell'impianto nucleare, dal punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, nonché l'analisi e la valutazione di tali pericoli. Il rapporto fornisce le seguenti informazioni: a) ubicazione e caratteristiche fisiche, meteoclimatiche, demografiche, agronomiche e ambientali; b) edifici ed eventuali strutture di contenimento; c) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione nucleare e non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione e i sistemi di raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e scarico) dei rifiuti radioattivi; d) studio analitico di possibili incidenti derivanti da mal funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione, e delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria; e) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla protezione sanitaria, in presenza di scarichi radioattivi durante le fasi di normale esercizio e in caso di situazioni accidentali o di emergenza; f) misure previste ai fini della prevenzione e protezione antincendio. 51 L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonche' gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860