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1
Periodo dal 1 al 28 febbraio 2022
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
FEBBRAIO 2022
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................6
Sovracanone per derivazioni d'acqua con potenza superiore a 220 kW (Normativa Nazionale)6
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ ......................................................................................7
Progetti di Educazione Ambientale nelle scuole di grado inferiore per i siti protetti (Normativa
Nazionale)....................................................................................................................................7
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
alpina (Normativa Comunitaria)..................................................................................................8
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
pannonica (Normativa Comunitaria) ...........................................................................................8
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
continentale (Normativa Comunitaria) ........................................................................................8
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
boreale (Normativa Comunitaria)................................................................................................9
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
atlantica (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................9
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea (Normativa Comunitaria).....................................................................................10
ARIA .............................................................................................................................................11
Progetto LIFE AIRFRESH «AIR Pollution removal by FoRESts for a better human well-
being» (Normativa Nazionale)...................................................................................................11
Progetto LIFE 20 PRE/IT/000007 NewLife4Drylands (Normativa Nazionale) .......................11
Programma Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico – PNCIA (Normativa
Nazionale)..................................................................................................................................12
Ispra il laboratorio nazionale di riferimento per la qualità dell’aria ..........................................13
BENI PAESAGGISTICI.............................................................................................................14
Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali (Normativa
Nazionale)..................................................................................................................................14
Semplificazioni per interventi edilizi e autorizzazione paesaggistica (Giurisprudenza
Nazionale)..................................................................................................................................15
Superiorità Pianificazione Paesaggistica su pianificazione urbanistica: Piano Casa
(Giurisprudenza Nazionale).......................................................................................................16
Ruolo delle Soprintendenze nel non permettere la applicazione di una legge regionale
(Giurisprudenza Nazionale).......................................................................................................24
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................26
Corte dei Conti UE su Tassazione dell’energia, fissazione del prezzo del carbonio e
sovvenzioni all’energia (Documentazione Comunitaria) ..........................................................26
Causa contro il Governo italiano per inazione climatica (Documentazione Nazionale) ...........28
Biometano: accordo Consorzio Italiano Biogas e Assocarta (Documentazione Nazionale).....29
Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022
(Documentazione Comunitaria).................................................................................................29
3
ENERGIA.....................................................................................................................................32
Tassonomia UE e direzione finanziamenti verso il Green Deal Europeo (Normativa
Comunitaria) ..............................................................................................................................32
Rapporto sui costi del gas per lo stato Polacco (Documentazione Internazionale) ...................33
Audizioni in Parlamento di Elettricità Futura su caro bollette e mercato energia elettrica
(Documentazione Nazionale).....................................................................................................34
Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Normativa Nazionale) ........35
Bando innovazione tecnologica settore elettrico (Normativa Nazionale) .................................37
Attuazione investimento e ricerca per l’idrogeno (Normativa Nazionale)................................37
Le comunità energetiche in Italia (Documentazione Nazionale)...............................................38
Rapporto del Gestore Mercati Energetici sul mercato elettrico italiano (Documentazione
Nazionale)..................................................................................................................................39
Parametri economici delle procedure concorsuali del mercato della capacità per gli anni di
consegna 2024 e 2025 (Normativa Nazionale)..........................................................................39
Rapporto Commissione UE su Dipendenze e capacità strategiche dell'UE sulle materie prime
(Documentazione Comunitaria).................................................................................................40
Richiesta da uno Stato Membro contro altro Stato Membro di risarcimento danni per estrazione
lignite (Giurisprudenza Comunitaria)........................................................................................41
Meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia (Normativa Nazionale) .......42
INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI................................................................................43
Creare un'economia resiliente entro i limiti ambientali (Documentazione Comunitaria) .........43
Fondo per la crescita sostenibile agli interventi in aree di crisi industriali (Normativa
Nazionale)..................................................................................................................................43
Quarto Catalogo Sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli (Documentazione Nazionale) 44
Lo stato della economica circolare in Italia: PNRR e settore rifiuti (Documentazione
Nazionale)..................................................................................................................................45
Proposta di Piano per la transizione ecologica (Documentazione Nazionale)...........................46
Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE19 GIE/IT/000311 «Foliage – Life (Normativa
Nazionale)..................................................................................................................................46
Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy................................47
Accordo su norme aggiornate per le aliquote IVA (Normativa Comunitaria) ..........................47
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................48
Iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Win It On the Pitch (Vincere sul campo) (Normativa
Comunitaria) ..............................................................................................................................48
MARE ...........................................................................................................................................49
Disciplinare di produzione del sistema di qualità nazionale «Acquacoltura sostenibile»
(Normativa Nazionale)...............................................................................................................49
Contributi per la conservazione delle risorse biologiche marine (Normativa Nazionale).........49
Misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime (Normativa Nazionale).....49
MOBILITÀ SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE.............................................................51
4
Cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità (Documentazione Nazionale) .......................51
OZONOSFERA............................................................................................................................53
Ratifica Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
(Normativa Nazionale)...............................................................................................................53
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................54
Ambiente in Costituzione (Normativa Nazionale).....................................................................54
RIFIUTI........................................................................................................................................55
Credito di imposta per bonifica aree inquinate e amianto da edifici pubblici (Normativa
Nazionale)..................................................................................................................................55
Programma finanziamento bonifica siti orfani – modifiche (Normativa Nazionale) ................56
Codice CER per il materiale prodotto dalla lavorazione degli PFU (Documentazione
Nazionale)..................................................................................................................................57
Rapporto Preliminare Programma Nazionale Gestione Rifiuti (Documentazione Nazionale)..58
Calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di
plastica monouso (Normativa Comunitaria)..............................................................................59
Requisiti tecnici e certificazioni idonee sulla ecosostenibilità dei prodotti e degli
imballaggi (Normativa Nazionale).............................................................................................59
Bando CONAI per l’ecodesign degli imballaggi nell’economia circolare (Normativa
Nazionale)..................................................................................................................................60
Bando Non Serviti (Normativa Nazionale)................................................................................61
Statuto del Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed
animali esausti - CONOE (Normativa Nazionale).....................................................................61
Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili (Normativa Nazionale).........................................62
Modello di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili (Normativa Nazionale)...62
RUMORE .....................................................................................................................................63
Metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale (Normativa Nazionale).63
SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................65
Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Normativa Nazionale) ..65
Modifica alla Direttiva sulla restrizione dell'uso del mercurio nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche (Normativa Comunitaria) ..................................................................................65
Graduatoria relativa al bando per la progettazione degli interventi di rimozione dell'amianto
dagli edifici pubblici (Normativa Nazionale) ............................................................................66
SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA .....................................................................................67
Credito di imposta per interventi per la prevenzione e del risanamento del dissesto
idrogeologico (Normativa Nazionale) .......................................................................................67
Strategia Forestale Nazionale (Normativa Nazionale)...............................................................68
URBANISTICA EDILIZIA ........................................................................................................70
Assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione degli interventi di demolizione delle
opere abusive (Normativa Nazionale)........................................................................................70
Disciplina urbanistica regionale in deroga al testo unico edilizia (Giurisprudenza Nazionale) 70
5
VIA – VAS ....................................................................................................................................75
Definizione di Piano/Programma per l’applicazione della VAS (Giurisprudenza Comunitaria)
....................................................................................................................................................75
Deroghe alle misure di tutela della biodiversità e VIA (Giurisprudenza Comunitaria) ............76
VIGILANZA AMBIENTALE ....................................................................................................77
Linee Guida SNPA per l’applicazione della Procedura di estinzione delle contravvenzioni
ambientali (Documentazione Nazionale)...................................................................................77
Struttura personale Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica
(Normativa Nazionale)...............................................................................................................77
6
ACQUE TUTELA E GESTIONE
Sovracanone per derivazioni d'acqua con potenza superiore a 220 kW (Normativa
Nazionale)
Secondo la legge 959/1953 (2) I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di
forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte,
nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui
all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (3), approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo.
Il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 15/12/2021 stabilisce che il sovracanone
per i concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale
media superiore a 220 kW, é fissata per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, in euro
31,97 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre
1933, n. 1775.
TESTO DECRETO 15/12/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-02-07&atto.codiceRedazionale=22A00764&elenco30giorni=false
2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-12-27;959~art1-com8
3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art52
7
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ
Progetti di Educazione Ambientale nelle scuole di grado inferiore per i siti protetti
(Normativa Nazionale)
Il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 7 dicembre 2021 definisce i criteri e le
modalità di riparto del fondo per la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale
destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di
primo grado, site nei Comuni che ricadono:
1. nelle Zone economiche ambientali, di cui all'art. 4-ter, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.
111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (4) che definisce ex lege
Zone economiche ambientali il territorio perimetrato nei Parchi Nazionali
2. nelle Riserve della biosfera MAB-UNESCO
3. nei siti dichiarati Patrimonio mondiale dell'Umanità dall'UNESCO per criteri naturali (di seguito
«siti naturali UNESCO»).
I progetti sono finanziati dal Fondo previsto dal comma 759 articolo 1 legge 178/2020 (5) che ha
una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Chi presenta i progetti:
a) per le ZEA, il relativo ente Parco nazionale;
b) per i siti naturali UNESCO, uno tra i seguenti enti, in quanto ente referente per la tutela, la
gestione o il coordinamento di ciascun sito: 1) l'Ente parco nazionale; 2) l'Ente parco regionale;
3) altra specifica struttura di gestione a carattere pubblico istituita dagli Enti territoriali e locali
competenti; 4) altro ente o fondazione con personalità giuridica privata costituito e governato
dagli enti territoriali o locali competenti; 5) soggetto cui lo Stato o gli Enti territoriali delegano la
gestione dell'area protetta situata al centro del riconoscimento unescano;
c) per i siti naturali UNESCO in cui risulti assente uno degli enti indicati dalla lettera b), il Comune
designato dai Comuni competenti con apposito atto d'intesa. L'ente così individuato é garante
presso il Ministero della transizione ecologica del suddetto atto d'intesa.
Ciascun soggetto di cui all’elenco sopra riportato (soggetto referente) presenta un unico progetto
pilota di educazione ambientale che deve tenere conto dei particolari valori naturali riconosciuti a
livello nazionale e internazionale sulla ZEA o sul sito naturale UNESCO. È consentita la
presentazione di due progetti di educazione ambientale unicamente da parte degli enti che siano
al tempo stesso soggetti referenti di una ZEA e di un sito naturale UNESCO.
Ai fini della ripartizione del fondo l'ammontare massimo del finanziamento per ciascun progetto
di educazione ambientale é calcolato sulla base della popolazione scolastica degli istituti scolastici
sopra citati nei comuni ricadenti in ciascuna ZEA e in ciascun sito naturale UNESCO.
TESTO DECRETO 7/12/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-02-10&atto.codiceRedazionale=22A00884&elenco30giorni=false
4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/13/19A07885/SG
5
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
8
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica alpina (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica alpina, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE
(6), comprende i territori unionali delle Alpi (Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia), dei
Pirenei (Spagna e Francia), degli Appennini (Italia), delle montagne della Fennoscandia
settentrionale (Finlandia e Svezia), dei Carpazi (Polonia, Romania e Slovacchia), delle Alpi Dinariche
(Slovenia e Croazia) e dei monti Balcani, Rila, Pirin, Rodopi e Saštinska Sredna Gora (Bulgaria),
secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato
istituito dall’articolo 20 di tale direttiva («comitato Habitat»)
La Decisione di Esecuzione (UE) 2022/223 della Commissione del 16 febbraio 2022 ha adottato il
quindicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica alpina.
TESTO DECISIONE 2022/223:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0223&from=IT
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica pannonica (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica pannonica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva
92/43/CEE (7), comprende parti dei territori unionali di Cechia, Romania e Slovacchia e il territorio
unionale dell’Ungheria, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il
20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»).
La Decisione di Esecuzione (UE) 2022/224 della Commissione del 16 febbraio 2022 ha adottato il
tredicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica pannonica
TESTO DECISIONE 2022/224:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0224&from=IT
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica continentale (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica continentale, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva
92/43/CEE (8), comprende i territori del Lussemburgo e parti dei territori unionali di Belgio,
Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Croazia
e Svezia, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal
comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»).
6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1645977228793
7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1645977228793
8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1645977228793
9
La Decisione di Esecuzione (UE) 2022/231 della Commissione del 16 febbraio 2022che adotta il
quindicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica continentale.
TESTO DECISIONE 2022/231:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/bb78484e-92b9-11ec-b4e4-
01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica boreale (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica boreale, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE
(9), comprende parti dei territori dell’Unione della Finlandia e della Svezia nonché i territori
dell’Unione di Estonia, Lettonia e Lituania, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica
approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva (di
seguito «comitato Habitat»).
La Decisione di Esecuzione (UE) 2022/232 della Commissione del 16 febbraio 2022 ha adottato il
quindicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica boreale.
TESTO DECISIONE 2022/232:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/e9e0786f-92b9-11ec-b4e4-
01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica atlantica (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica atlantica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva
92/43/CEE (10), comprende i territori dell’Unione di Irlanda e Paesi Bassi e parti dei territori
dell’Unione di Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia e Portogallo, secondo quanto
specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù
dell’articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»).
La Decisione di Esecuzione (UE) 2022/233 della Commissione del 16 febbraio 2022 ha adottato
quindicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica atlantica.
TESTO DECISIONE 2022/233:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/14284ae0-92ba-11ec-b4e4-
01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1645977228793
10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1645977228793
10
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica mediterranea, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva
92/43/CEE (11), comprende i territori unionali di Grecia, Cipro, in conformità all’articolo 1 del
protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003, e Malta, parti dei territori unionali di Spagna,
Francia, Italia, Portogallo e Croazia, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica
approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva
(«comitato Habitat»).
La Decisione di Esecuzione (UE) 2022/234 della Commissione del 16 febbraio 2022 che adotta il
quindicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea.
TESTO DECISIONE 2022/234:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/3da13491-92ba-11ec-b4e4-
01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1645977228793
11
ARIA
Progetto LIFE AIRFRESH «AIR Pollution removal by FoRESts for a better human
well-being» (Normativa Nazionale)
Il progetto (12) valuterà l’impatto delle foreste periurbane nel miglioramento della qualità dell’aria
in città. Il progetto verrà svolto in due città pilota: Aix en Provence e Firenze dove verranno
implementate delle aree test di rimboschimento in zone periurbane. Verranno stimati i benefici
delle politiche di riforestazione e verranno proposte raccomandazioni per le politiche di
riforestazione. Il progetto ha durata dal 1° settembre 2020 al 1° dicembre 2024, approvato dalla
Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE.
Con Decreto Ministero Economia e Finanze del 10 dicembre 2021 é autorizzato, a valere sulle
risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 legge n. 183/1987 (13), il cofinanziamento statale
di euro 109.907,00 al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri
(IRET).
TESTO DECRETO 10/12/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-02-12&atto.codiceRedazionale=22A00909&elenco30giorni=false
Progetto LIFE 20 PRE/IT/000007 NewLife4Drylands (Normativa Nazionale)
Il Grant Agreement n. LIFE19 PRE/IT/000007 - NewLife4Drylands (14), ai fini della realizzazione di
un apposito progetto, è stato stipulato il 23 dicembre 2020 tra la Commissione europea e il
Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto sull'inquinamento atmosferico (IIA), beneficiario
incaricato del coordinamento. Il Grant Agreement prevede tra i beneficiari associati anche il
Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la bioeconomia (IBE), il cui costo complessivo é pari
a 845.748,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE ed in parte con
risorse nazionali.
Il progetto LIFE 20 PRE/IT/000007 NewLife4Drylands ha durata dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno
2023 ed è stato approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per
l'ambiente LIFE (15).
Il Decreto Ministero Economia e Finanze del 10 dicembre 2021 ha autorizzato a valere sulle
risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 legge n. 183/1987 (16), rispettivamente il
cofinanziamento statale di 49.245,00 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto
sull'inquinamento atmosferico (IIA) ed il cofinanziamento statale di 18.110,00 euro al Consiglio
nazionale delle ricerche - dell'Istituto per la bioeconomia (IBE) per un importo complessivo di euro
67.355,00.
TESTO DECRETO 10/12/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-02-12&atto.codiceRedazionale=22A00911&elenco30giorni=false
12
https://www.life-airfresh.eu/project/context_and_background
13
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?!vig=urn:nir:stato:legge:1987;183
14
https://www.newlife4drylands.eu/language/it/
15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1293-20210101&qid=1645174946354
16
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?!vig=urn:nir:stato:legge:1987;183
12
Programma Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico – PNCIA
(Normativa Nazionale)
Con DPCM 23 dicembre 2021 è stato approvato il PNCIA previsto dalla Direttiva 2016/2284/UE
(17), la c.d. direttiva NEC – National Emission Ceilings.
La direttiva, al fine di contribuire al generale miglioramento della qualità dell’aria sul territorio
dell’Unione Europea, prevede il conseguimento di obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di
alcuni inquinanti (materiale particolato, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili
non metanici ed ammoniaca), al 2020 e al 2030. Tali riduzioni devono essere ottenute tramite
l’adozione e l’attuazione di un “Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico”
elaborato sulla base delle indicazioni contenute nella stessa direttiva e diffusamente illustrate
nelle Linee guida allo scopo prodotte dalla Commissione Europea (“Guidance for the development
of National Air Pollution Control Programmes under Directive (EU) 2016/2284 of the European
Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric
pollutants”, C/2019/888, pubblicata il 1° marzo 2019 -18). Le informazioni contenute nel
programma dovranno poi essere trasmesse alla Commissione europea secondo il formato stabilito
dalla Decisione 2018/1522.
Il programma contiene gli elementi di minimo previsti dalla normativa e nello specifico:
• il capitolo 1 e il capitolo 2 forniscono un quadro generale del contesto internazionale,
comunitario e nazionale in cui si inserisce la programmazione ai sensi della NEC e individuano le
responsabilità per la predisposizione e l’attuazione del programma;
• il capitolo 3 riassume l’analisi delle politiche finora adottate e dei risultati ottenuti in termini di
riduzione delle emissioni inquinanti e di miglioramento generale della qualità dell’aria;
• il capitolo 4 descrive la metodologia applicata per la elaborazione degli scenari che sono alla
base del processo di individuazione delle misure di riduzione;
• i capitoli 5, 6 e 7 descrivono, rispettivamente, i risultati degli scenari prodotti ossia quelli
energetici e dei livelli di attività, quelli emissivi e quelli di qualità dell’aria, sia nella ipotesi
dell’evoluzione tendenziale delle condizioni al contorno sia nell’ipotesi di adozione di misure
aggiuntive;
• il capitolo 8, infine, descrive le misure di riduzione delle emissioni individuate per il
raggiungimento degli obiettivi della NEC.
TESTO DPCM 23/12/2021:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/dpcm_23_12_2021.pdf
TESTO PROGRAMMA NAZIONALE CONTROLLO INQUINAMENTO ATMOSFERICO:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/PNCIA_20_12_21.pdf
17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2284&from=IT
18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0301(01)&from=EN
13
Ispra il laboratorio nazionale di riferimento per la qualità dell’aria
Con Decreto 4 febbraio 2022 il Ministro della Transizione Ecologica ha stabilito che è Ispra il
laboratorio nazionale di riferimento per le sostanze inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto e
ossidi di azoto, benzene, monossido di carbonio, ozono, PM10 e PM2,5 e specie ioniche nel PM2,5
secondo i dettami della direttiva europea sulla qualità dell'aria che chiede agli Stati membri di
assicurare la presenza, sul territorio nazionale, di uno o più laboratori nazionali di riferimento
aventi determinati requisiti di accreditamento per i metodi di riferimento in conformità alla norma
armonizzata sui laboratori di prova e taratura.
Le funzioni del laboratorio secondo il Decreto sono le seguenti:
a) organizza con idonea periodicità programmi di garanzia di qualità e di intercalibrazione - circuiti
interlaboratorio su base nazionale, correlati a quelli organizzati a livello eurounitario dal Centro
Comune di Ricerca della Commissione europea per gli inquinanti (19), a cui partecipano i gestori
delle stazioni di misurazione utilizzate ai fini del decreto legislativo n. 155/2010 (20);
b) al fine di assicurare l’idoneo utilizzo dei metodi di riferimento applicati dagli strumenti di misura
sul territorio, prescrive ai gestori delle stazioni di misurazione, sulla base degli esiti
dell’interconfronto di cui alla lettera a), le necessarie correzioni operative;
c) valuta la relazione illustrativa che i gestori di stazioni di misurazione destinatari delle
prescrizioni di cui alla lettera b) predispongo al fine di attestare l’adempimento alle prescrizioni
medesime;
d) al fine di assicurare l’idoneità delle dimostrazioni di equivalenza dei metodi diversi da quelli di
riferimento, applicati dagli strumenti di misura, coordina, nell’ambito dei programmi di garanzia
della qualità e di intercalibrazione di cui alla lettera a), le attività di verifica relative al
mantenimento del rispetto degli obiettivi di qualità nel tempo.
TESTO DECRETO 4/2/2022:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/
dm_67_04_02_2022.pdf
19
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_it
20
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;155
14
BENI PAESAGGISTICI
Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali
(Normativa Nazionale)
La legge n° 6 del 21 gennaio 2022 ha ratificato la Convenzione in oggetto.
L’articolo 2 della Convenzione elenca specificamente i beni culturali a cui si applica la Convenzione.
Lo scopo della Convenzione è in particolare quello di:
a) rafforzare l'attività di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale a tutti i reati
relativi ai beni culturali;
b) promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati relativi ai beni
culturali.
Il Capitolo 2 della Convenzione impegna gli stati firmatari ad applicare ai beni culturali come
definiti dall’articolo 2 ai seguenti reati:
1. furto e appropriazione indebita
2. scavo e rimozioni illegali
3. importazioni illegali
4. esportazioni illegali
5. acquisizione o immissione sul mercato di beni culturali attraverso i reati sopra elencati
6. falsificazione di documenti
7. distruzione e danni
8. concorso o tentativo nei reati sopra elencati
È prevista una responsabilità delle persone giuridiche al cui perseguimento devono provvedere gli
Stati firmatari. La responsabilità, anche penale, si applica alle persone giuridiche quando i reati
sopra elencati sono commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che abbia agito
individualmente o come parte di un organo della persona giuridica e che abbia, con riferimento
alla persona giuridica, un ruolo di guida basato su:
a. un potere di rappresentanza della persona giuridica;
b. l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica;
c. l'autorità di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.
Oltre ai casi suddetti ciascuna Parte provvede affinché una persona giuridica possa essere
ritenuta responsabile quando la mancanza di vigilanza o di controllo da parte di una persona fisica
che agisca sotto la sua autorità ha reso possibile la commissione di un reato di cui alla presente
Convenzione a vantaggio di detta persona giuridica.
La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di
tre mesi dalla data in cui i primi cinque firmatari, compresi almeno tre Stati membri del Consiglio
d'Europa, avranno espresso il loro consenso a vincolarsi alla Convenzione in conformità alla
necessaria ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di
approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
TESTO LEGGE 6/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-02-07&atto.codiceRedazionale=22G00009&elenco30giorni=false
15
Semplificazioni per interventi edilizi e autorizzazione paesaggistica
(Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 21 del 27 gennaio 2022 è intervenuta per giudicare la
costituzionalità di normativa regionale che escludeva l’autorizzazione paesaggistica per interventi
edilizi su fabbricati esistenti. In particolare gli interventi riguardano la realizzazione di aperture su
pareti esterne, da autorizzarsi con titolo semplificato (Allegato B al d.P.R. n. 31 del 2017 - 21), e il
posizionamento di strutture di non facile rimozione in aree sottoposte a vincolo.
La sentenza dichiara incostituzionali dette norme con le seguenti motivazioni che si riportano in
sintesi.
La tesi difensiva secondo la quale le censure governative sarebbero infondate, in quanto la
disposizione impugnata non riguarderebbe le autorizzazioni e i pareri legati all'utilizzo dei beni
tutelati dalla parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, bensì «aree e immobili
non vincolati», è priva di ogni fondamento. I provvedimenti cui si riferisce la norma censurata,
previsti come non necessari, sono proprio quelli di cui all'art. 146 cod. beni culturali e alle
normative statali e regionali di tutela del paesaggio, il cui rilascio, nella Regione interessata, è
compito dei Comuni (art. 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 1994, n. 18, recante
«Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del
paesaggio»).
Del pari, non è meritevole di condivisione l'ulteriore argomento speso dalla difesa regionale,
secondo cui, in ogni caso, viste le competenze che lo statuto speciale attribuisce alla Regione, essa
potrebbe prevedere ipotesi di esonero dall'autorizzazione, non avendo l'Allegato A al d.P.R. n. 31
del 2017 «natura tassativa né esaustiva». Come ricordato poc'anzi, anche le disposizioni di tale
atto regolamentare, in quanto espressione dei principi enunciati dagli artt. 146 e 149 cod. beni
culturali (22), sono idonee a vincolare la potestà legislativa regionale primaria (sentenza n. 160 del
2021 - 23).
Deroghe alla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica possono essere decise solamente dal
legislatore statale, in quanto competente in materia: in proposito, rileva l'entrata in vigore degli
artt. 181, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, e 10, comma 5, del d.l. n. 76 del 2020
(24), come convertito. Tali norme hanno stabilito l'esenzione temporanea dall'autorizzazione ex
artt. 21 e 146 cod. beni culturali per la posa in opera di strutture amovibili in aree vincolate, al fine
di favorire la somministrazione di cibo e bevande all'aperto. Una disciplina, questa, «volta
specificamente ad assicurare, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, il
contemperamento dell'interesse alla tutela del patrimonio culturale con quello attinente alla
ripresa delle attività economiche, nel rispetto delle doverose misure di distanziamento
interpersonale per il contenimento della pandemia, derogando, per un periodo predeterminato
dallo stesso legislatore statale, ai vincoli imposti a tutela del patrimonio culturale» (sentenza n.
262 del 2021).
TESTO SENTENZA 21/2022:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/036
21
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017;31
22
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
23
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/415
24
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Legge-77-17072020-conversione-
Decreto-Rilancio.pdf
16
Superiorità Pianificazione Paesaggistica su pianificazione urbanistica: Piano Casa
(Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 24 del 28 gennaio 2022 è intervenuta per giudicare la
costituzionalità di norme della RegioneSardegna in materia di rapporti tra pianificazione
paesaggistica e pianificazione urbanistica.
INTANTO LA CORTE RIBADISCE I PRINCIPI DA ESSA AFFERMATI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA NEI RAPPORTI STATO REGIONI
Questa Corte ha ribadito anche di recente che la prevalenza della pianificazione paesaggistica
«integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della
legislazione regionale che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente
ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale,
potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo» (sentenza n. 251
del 2021, punto 3 del Considerato in diritto - 25).
La deroga alle prescrizioni del piano paesaggistico travalica i limiti della potestà legislativa che l'art.
3, lettera f), della fonte statutaria, così come attuato dall'art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975,
attribuisce, come detto, alla Regione autonoma Sardegna nella materia dell'edilizia e
dell'urbanistica e con riguardo ai soli profili di tutela paesistico-ambientale che a tale materia siano
indissolubilmente legati. Da questo ambito esorbita una qualunque deroga dello standard di tutela
del paesaggio.
Una siffatta deroga è disarmonica anche rispetto a quel percorso di leale collaborazione che la
Regione autonoma Sardegna e lo Stato hanno intrapreso nel procedimento di revisione del piano
delle aree costiere e nell'elaborazione del piano relativo alle aree interne, mediante un confronto
costante, scandito anche dalla sottoscrizione di un protocollo di intesa e di successivi disciplinari
attuativi, in armonia con quanto è previsto dalla legislazione statale.
È dunque precluso al legislatore regionale derogare alle prescrizioni del piano paesaggistico, senza
una previa rideterminazione dei suoi contenuti con lo Stato.
LEGGE REGIONALE CHE AFFERMA LA PREVALENZA SU TUTTI GLI STRUMENTI URBANISTICO
TERRITORIALI E QUINDI ANCHE SUL PIANO PAESAGGISTICO
Il legislatore regionale, in particolare, con la previsione impugnata, sancisce la prevalenza delle
disposizioni della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, dichiarate cogenti e di immediata
applicazione, «sugli atti di pianificazione, anche settoriale, sugli strumenti urbanistici generali e
attuativi e sulle altre vigenti disposizioni normative regionali e quindi anche sulla pianificazione
paesaggistica.
Questa prevalenza si giustificherebbe alla luce del carattere delle previsioni della legge regionale
impugnata, aventi la natura di «disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il
rilancio del settore edilizio coniugate con la riqualificazione, la razionalizzazione ed il
miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della
compatibilità paesaggistica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel
territorio regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure».
Nell'introdurre una deroga alla pianificazione paesaggistica regionale, la previsione impugnata
investe il nucleo essenziale della tutela del paesaggio, affidata alle puntuali prescrizioni del piano
regionale, e appresta una regolamentazione lesiva del valore primario tutelato dall'art. 9 Cost.
Da cui la dichiarazione di incostituzionalità di detta norma regionale.
25
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/709
17
DEROGHE PUNTUALI AL PIANO PAESAGGISTICO DA PARTE DELLA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA
La disciplina impugnata si discosta sotto molteplici profili dalle prescrizioni del piano paesaggistico
regionale.
Tali profili di discrepanza attengono, in primo luogo, alla dimensione minima del lotto agricolo, che
nel piano paesaggistico deve essere almeno pari a tre ettari, laddove la previsione introdotta dalla
legge regionale consente l'edificazione anche nei lotti tra 0,1 ettari e un ettaro. Inoltre, le citate
norme tecniche di attuazione, per gli edifici già esistenti su lotti inferiori a quelli minimi, escludono
aumenti di volumetria, per contro ammessi dalla disposizione in esame.
La disciplina impugnata, inoltre, prescinde anche dalla stretta connessione tra l'edificazione e la
conduzione agricola e zootecnica del fondo, nei casi in cui il fondo sia di proprietà di un
imprenditore agricolo o di un'azienda agricola.
È significativo che, allo scopo di superare la cogenza delle prescrizioni del piano paesaggistico
regionale e l'obbligo dei Comuni di recepirle negli strumenti urbanistici, il legislatore regionale
abbia previsto la realizzazione delle nuove strutture secondo una apposita integrazione delle
norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale.
La previsione impugnata, nell'incidere sui nuclei sparsi nell'agro, oggetto di specifica protezione
nelle citate norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale, si ripercuote su aspetti
legati alla tutela del paesaggio nella sua dimensione storica e culturale. Essa, nel porsi in contrasto
con quanto dispone il piano paesaggistico e nell'accrescere le potenzialità di edificazione,
determina un evidente decremento della tutela del valore primario e assoluto sancito dall'art. 9
Cost.
Per questi motivi viene dichiarata la incostituzionalità delle suddette norme regionali.
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON INCREMENTI VOLUMETRICI IN VIOLAZIONE DEL PIANO
PAESAGGISTICO
La norma regionale impugnata al fine di riqualificare e di accrescere le potenzialità delle strutture
destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie, ricadenti nelle zone
urbanistiche omogenee A, autorizza gli interventi di ristrutturazione e di rinnovamento che
comportano incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati,
nella misura massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente.
Nella suddetta norma regionale non è stabilita la condizione della previa approvazione di un piano
particolareggiato adeguato al piano paesaggistico, consentendo nella fascia costiera - al di fuori
delle tassative eccezioni indicate dal piano paesaggistico - di realizzare gli incrementi volumetrici
anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati.
Da questo la sentenza deduce la incostituzionalità della norma regionale.
INTERVENTI DI AUMENTO VOLUMETRIA IN IMMOBILI DI PREGIO IN CENTRI DI VALENZA STORICA
La norma regionale impugnata nell'ammettere rilevanti interventi di aumento di volumetria con
riguardo agli immobili di particolare pregio posti nei centri di prima e antica formazione, la
previsione impugnata non è compatibile con le linee di indirizzo e le prescrizioni del piano, che
appresta una peculiare tutela per tali centri, in quanto componenti dell'assetto storico-culturale
della Regione autonoma Sardegna.
Nell'estendere l'ambito applicativo di ammissibilità degli interventi, il legislatore regionale deroga
in peius allo standard di tutela che il piano ha individuato per preservare l'assetto identitario del
paesaggio, nella sua valenza insieme storica ed estetica.
Da questo la sentenza deduce la incostituzionalità della norma regionale.
18
TRASFERIMENTO DEI VOLUMI REALIZZABILI RICADENTI IN ALCUNE ZONE DEL PIANO STRALCIO PER
L'ASSETTO IDROGEOLOGICO
La disciplina impugnata si prefigge di conseguire la riqualificazione dei contesti contraddistinti da
un elevato o molto elevato rischio idrogeologico e di mettere in sicurezza il territorio e, a tale
scopo, promuove e incentiva interventi di trasferimento dei volumi previsti come realizzabili
previa approvazione dei piani attuativi nelle zone urbanistiche C (di espansione residenziale), D
(industriali, commerciali e artigianali) e G (servizi generali), ricadenti nelle aree di pericolosità
idraulica o da frana elevata o molto elevata.
La disciplina in esame promuove analoghi interventi di trasferimento dei volumi previsti come
realizzabili nelle zone urbanistiche B (di completamento residenziale), che ricadono in aree
contraddistinte da rischio idrogeologico elevato o molto elevato (art. 38-bis, comma 1, della legge
reg. Sardegna n. 8 del 2015, aggiunto dalla previsione impugnata).
Tali interventi sono estesi anche ai volumi esistenti, legittimamente realizzati nelle zone
urbanistiche B, C, D, F (turistiche) e G, che ricadono nelle aree che presentano il descritto rischio
idrogeologico, volumi «per i quali è consentito il trasferimento, previa approvazione di piani
attuativi, in altre zone urbanistiche B, C, D, F e G del territorio comunale situate al di fuori delle
aree a rischio idraulico o geologico, con incremento del volume del 35 per cento» (art. 38-bis,
comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015).
Le altre previsioni dell'art. 38-bis della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 regolano nel dettaglio le
modalità per il trasferimento dei volumi.
16.3.2.- Il legislatore regionale non solo consente la realizzazione di tali volumi in deroga alle
vigenti disposizioni regionali, eccezion fatta per le distanze tra fabbricati e pareti finestrate (art.
38-bis, commi 9 e 10, della citata legge reg. Sardegna n. 8 del 2015), ma dispone anche che le
norme tecniche di attuazione del piano di assetto idrogeologico siano modificate in conformità agli
interventi ammessi dalla previsione impugnata (art. 38-bis, comma 13, della predetta legge
regionale).
La deroga alle disposizioni regionali è formulata in termini indiscriminati, idonei a ricomprendere
anche le prescrizioni poste a salvaguardia del paesaggio, e dunque vanifica la specifica funzione di
tutela che il piano paesaggistico svolge. La deroga, peraltro, investe anche le norme tecniche di
attuazione del piano di assetto idrogeologico, in quanto attuano aspetti disciplinati dal piano
paesaggistico e correlati a profili di tutela del paesaggio.
Tale indistinta portata derogatoria, che rappresenta aspetto saliente della disciplina, determina il
superamento dei limiti della potestà legislativa statutaria, in contrasto con le previsioni del piano
paesaggistico e del piano di assetto idrogeologico. È violata, pertanto, la sfera di competenza
esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente.
Da questi motivi si deduce la incostituzionalità della norma regionale
RINNOVO DEL PATRIMONIO EDILIZIO CON INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E DI RICOSTRUZIONE.
La legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 persegue finalità di riqualificazione e di rigenerazione urbana,
che ispirano anche le modificazioni dettate dall'art. 14 alla disciplina degli interventi di
demolizione e di ricostruzione.
Con tale finalità è in palese contrasto la scelta di estendere il termine per l'applicazione della
disciplina straordinaria sugli interventi di demolizione e di ricostruzione e di includere anche le
costruzioni appena edificate in un ambito applicativo che deve essere delimitato con rigore, in
ragione della portata ampiamente derogatoria della regolamentazione prevista dal legislatore
regionale. Nella fattispecie delle costruzioni appena ultimate non si coglie l'esigenza di
19
riqualificazione mediante interventi radicali di demolizione e ricostruzione, con l'attribuzione di
consistenti premialità volumetriche.
Per questi motivi viene dichiarata la incostituzionalità.
INTERVENTI SULLA FASCIA DI 300 METRI DALLA LINEA DI BATTIGIA
La disposizione impugnata incide sulla fascia di 300 metri dalla linea di battigia, peraltro tutelata in
maniera pregnante ai sensi dell'art. 142, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004, oltre che alla stregua
del vigente piano paesaggistico regionale. Tale incidenza non è, peraltro, contestata dalla difesa
regionale.
Non è influente la circostanza che già la disciplina previgente contemplasse interventi destinati a
ricadere nella fascia entro i 300 metri dalla linea di battigia, poiché, come già detto, nei giudizi in
via principale non opera l'istituto dell'acquiescenza; si deve rilevare, inoltre, che la previsione
aggiunta dalla legge impugnata introduce un ulteriore elemento di deroga, che si ripercuote
sull'assetto paesaggistico.
La previsione in esame, difatti, concerne un aspetto tutt'altro che marginale della tutela
paesaggistica, in quanto esenta gli interventi disciplinati dal novellato art. 39 della legge reg.
Sardegna n. 8 del 2015 dall'obbligo del rispetto dell'ubicazione, della sagoma e della forma del
fabbricato da demolire.
Né pone rimedio al vulnus denunciato la precisazione che il nuovo fabbricato deve determinare
«un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione regionale
con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con atto n. 18 del 5 aprile 2016».
Il legislatore regionale ha travalicato i limiti della potestà legislativa sancita dallo statuto speciale,
modificando unilateralmente - e per di più in senso deteriore - la disciplina della fascia costiera,
bene paesaggistico assoggettato a rigorosa tutela, per la peculiarità delle caratteristiche naturali e
ambientali
Da questi motivi deriva la dichiarazione di incostituzionalità
AFFIDO AI COMUNI IL COMPITO DI INDIVIDUARE GLI AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI REALIZZARE
GLI INTERVENTI PREVISTI DAI PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIORDINO URBANO
La norma impugnata al primo periodo, affida ai Comuni il compito di individuare gli ambiti
territoriali nei quali realizzare gli interventi previsti dai programmi integrati per il riordino urbano.
Tali interventi saranno localizzati, in via prioritaria, nelle zone urbanistiche omogenee C contigue
all'ambito urbano, ovvero nelle zone di espansione residenziale «destinate a nuovi complessi
residenziali, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti
di superficie utilizzata richiesti per le zone B».
La localizzazione avverrà, quindi, nelle zone urbanistiche omogenee D, che si identificano nelle
«parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali, artigianali,
commerciali, di conservazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli e/o della
pesca», e nelle zone urbanistiche omogenee G, che consistono nelle «parti del territorio destinate
ad edifici, attrezzature ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi di interesse generale, quali
strutture per l'istruzione secondaria, superiore ed universitaria, i beni culturali, la sanità, lo sport e
le attività ricreative, il credito, le comunicazioni, o quali mercati generali, parchi, depuratori,
impianti di potabilizzazione, inceneritori e simili». Quanto alle zone D e G, il legislatore regionale
precisa che la localizzazione avverrà nelle zone contigue all'ambito urbano e non completate o
dismesse.
20
18.3.2.- Con le modificazioni introdotte dalla disposizione impugnata cadono le esclusioni
originariamente previste dall'art. 40, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 per la
realizzazione dei programmi integrati per il riordino urbano.
Nell'assetto previgente della disciplina regionale, tali programmi non potevano essere realizzati
nei centri di antica e prima formazione e nelle zone urbanistiche omogenee E (zone agricole) e H.
Le zone H, denominate zone di salvaguardia, non rientrano in alcuna delle classificazioni elaborate
dall'art. 3 del decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica 20 dicembre 1983, n.
2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed
alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna), e «rivestono un particolare valore
speleologico, archeologico, paesaggistico o di particolare interesse per la collettività, quali fascia
costiera, fascia attorno agli agglomerati urbani, fascia di rispetto cimiteriale, fascia lungo le strade
statali provinciali e comunali».
La disciplina impugnata estende a tutte le zone urbanistiche omogenee l'ambito di applicazione
dei programmi integrati per il riordino urbano, dapprima esclusi nelle zone di particolare valenza
culturale o paesaggistica, come i centri di antica e prima formazione, le zone agricole, le zone di
salvaguardia ambientale.
Una disciplina così congegnata interviene su beni che ricevono specifica tutela nel piano
paesaggistico regionale e nella normativa regionale previgente, in armonia e in connessione
inscindibile con le previsioni del piano. Nella prospettiva di una più efficace protezione del
paesaggio, tale normativa escludeva dai programmi integrati per il riordino urbano proprio i beni
prima citati - i centri di antica e prima formazione, le zone agricole e le zone di salvaguardia
ambientale - che includono anche beni di peculiare valore archeologico e paesaggistico, nonché la
fascia costiera.
Nel rimuovere tali ipotesi di esclusione, la disposizione impugnata riduce la tutela riservata ai beni
che, nello stesso piano paesaggistico e nella legislazione regionale che ne ha completato e
arricchito le indicazioni, sono assoggettati ad autonoma e peculiare disciplina.
Né tale decremento di tutela è contraddetto dalla specificazione che il Consiglio comunale
provvede alla localizzazione delle aree di intervento in coerenza con quanto statuisce il piano
paesaggistico regionale, poiché all'originaria e tassativa esclusione di alcune aree ora fa riscontro
una normativa a maglie più larghe, che non contempla una protezione inderogabile.
Da questi motivi deriva la dichiarazione di incostituzionalità
DISCIPLINA TRANSITORIA PER GLI AMBITI DI PAESAGGIO COSTIERI
La previsione impugnata si discosta da quanto prevede l'art. 15, comma 2, NTA del piano
paesaggistico regionale, nel dettare la disciplina transitoria per gli ambiti di paesaggio costieri. Ai
sensi della menzionata norma tecnica di attuazione, per i Comuni non dotati di piano urbanistico
comunale approvato, nelle zone C, D, F e G nella fascia dei 2000 metri dalla linea di battigia
marina, anche per i terreni elevati sul mare, e nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia
marina, anche per i terreni elevati sul mare e per le isole minori, possono essere realizzati gli
interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla
data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004
(Provvedimenti cautelari e d'urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e dell'ambiente
della Sardegna). Per le zone F, poi, si devono rispettare i parametri di cui all'articolo 6 della legge
regionale 8/2004. Alla stessa data - soggiunge la citata previsione del piano paesaggistico - devono
risultare legittimamente avviate le opere di urbanizzazione e, in particolare, deve essere stato
realizzato il reticolo stradale e deve essersi determinato un mutamento consistente e irreversibile
dello stato dei luoghi.
21
La disposizione impugnata, nell'inserire il riferimento alla lettera d) dell'art. 13 della legge reg.
Sardegna n. 4 del 2009, in una fattispecie sovrapponibile a quella regolata dal piano paesaggistico
regionale, considera sufficiente che le opere di urbanizzazione siano state avviate prima
dell'approvazione del piano paesaggistico regionale (5 settembre 2006), che è termine successivo
rispetto a quello individuato nello stesso piano paesaggistico (agosto 2004), e così amplia le
possibilità di attuare l'attività edificatoria.
Tale profilo di contrasto, relativo a una disciplina già contraddistinta da uno spiccato carattere di
specialità, si risolve in una deroga, che compromette lo standard di tutela individuato dal piano
paesaggistico e presta così il fianco alle censure del ricorrente.
Da questi motivi deriva la dichiarazione di incostituzionalità
REALIZZAZIONE DI «NUOVI CAMPEGGI E STRUTTURE RICETTIVE CONNESSE A CAMPI DA GOLF,
AREE ATTREZZATE DI CAMPER NELLA FASCIA COSTIERA
La prima norma regionale impugnata consente in termini indiscriminati, e dunque anche nella
fascia costiera, di realizzare aree di sosta temporanea degli autocaravan e dei caravan.
L’altra norma regionale impugnata a sua volta, consente di realizzare campeggi anche nella fascia
costiera.
Né vale a rendere tale previsione compatibile con il piano paesaggistico la specificazione che si
tratta di campeggi a basso indice di impatto paesaggistico e ad alto indice di reversibilità. Il divieto
delle norme tecniche di attuazione è formulato in termini onnicomprensivi e inderogabili, come si
può desumere dall'espressione «[n]on è comunque ammessa la realizzazione».
Non è risolutiva neppure la specificazione che tali campeggi devono essere realizzati oltre la fascia
di trecento metri dalla linea di battigia.
La fascia costiera, considerata nel PPR come un bene paesaggistico d'insieme e una risorsa
strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, assoggettata a
pianificazione e gestione integrata (art. 19, comma 1, NTA), è individuata in termini più ampi
rispetto ai 300 metri dalla linea di battigia, espressamente salvaguardati dalla previsione
impugnata.
Da questo punto di vista, nel contrasto con una specifica prescrizione del piano regionale, relativa
a una risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile, si coglie la lesione denunciata dal
ricorrente.
Da questi motivi deriva la dichiarazione di incostituzionalità
LIMITI NORMA REGIONALE SUL DIMENSIONAMENTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA ALBERGHIERA
In virtù della disposizione impugnata, le prescrizioni dell'art. 4 del citato decreto si devono
interpretare nel senso che, in sede di nuova pianificazione, le limitazioni imposte dalla legge reg.
Sardegna n. 8 del 2004, sul dimensionamento della capacità insediativa alberghiera, non si
applicano ai Comuni che non abbiano raggiunto la potenzialità volumetrica originariamente
prevista dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, a patto che tali volumetrie siano finalizzate
alla promozione turistica mediante la realizzazione di strutture alberghiere o para alberghiere a 5
o 6 stelle.
L'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2004 regola il dimensionamento delle volumetrie degli
insediamenti turistici ammissibili nelle zone F.
Tale dimensionamento non deve superare il 50 per cento di quello consentito con l'applicazione
dei parametri massimi stabiliti per il calcolo della fruibilità ottimale del litorale dal decreto
assessoriale n. 2266/U del 1983.
22
La legge reg. Sardegna n. 8 del 2004, come si evince dall'art. 1, comma 1, prelude all'approvazione
del piano paesaggistico regionale, «principale strumento della pianificazione territoriale regionale
ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), al fine di assicurare
un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio».
L'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2004 definisce il PPR come «il quadro di
riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, degli
atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale, ed assume i contenuti di
cui all'articolo 143 del d.lgs. n. 42 del 2004».
In vista dell'approvazione del piano paesaggistico, interviene l'art. 6, che, in tema di
dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nelle zone F, stabilisce
che non debba essere superiore al 50 per cento di quello consentito «con l'applicazione dei
parametri massimi stabiliti per il calcolo della fruibilità ottimale del litorale dal Dec. Ass. 20
dicembre 1983, n. 2266/U dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica».
Il dimezzamento del limite previsto nelle zone turistiche F rispetto alle norme previgenti appare il
frutto di una «valutazione comparativa di contrapposti interessi, quello generale alla salvaguardia
del paesaggio, anche a tutela delle generazioni future, e quello individuale e imprenditoriale allo
sviluppo degli insediamenti turistici» (Consiglio di Stato, sezione sesta, 7 luglio-10 settembre 2009,
n. 5459).
Il citato art. 6 è espressamente richiamato anche nell'art. 15, comma 2, NTA con riguardo alla
disciplina transitoria degli ambiti costieri e dunque, nel disciplinare l'adeguamento dei successivi
strumenti urbanistici comunali, fa corpo e deve essere letto in connessione con le prescrizioni di
tale piano.
21.3.2.- La previsione impugnata, dietro la parvenza dell'interpretazione autentica del citato
decreto assessoriale del 1983 che non limitava l'applicazione dei parametri massimi ai soli Comuni
che non avevano raggiunto la potenzialità volumetrica originariamente prevista e prevedeva
l'applicazione dei parametri massimi in termini generali, depotenzia il limite relativo alle
volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nelle zone F.
In tal modo, si ampliano le facoltà edificato
Da questi motivi deriva la dichiarazione di incostituzionalità
ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI TURISTICI COMUNALI AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE,
AL FINE DI FAVORIRE LE NUOVE LOCALIZZAZIONI TURISTICHE IN ZONE CONTIGUE E/O INTEGRATE
AGLI INSEDIAMENTI URBANI
La disposizione impugnata prevede che la deroga a tali prescrizioni del piano paesaggistico
regionale operi quando non sia possibile perseguire gli indirizzi che, in tema di insediamenti
turistici, detta l'art. 90, comma 1, lettera a), NTA con riguardo all'adeguamento degli strumenti
urbanistici al piano paesaggistico regionale.
Ai sensi di tale ultima norma tecnica di attuazione, è necessario «prevedere lo sviluppo della
potenzialità turistica del territorio attraverso l'utilizzo degli insediamenti esistenti quali centri
urbani, paesi, frazione e agglomerati, insediamenti sparsi del territorio rurale e grandi complessi
del territorio minerario».
Le deroghe racchiuse nella previsione impugnata investono un aspetto qualificante della tutela
paesaggistica, che è ribadito sia negli indirizzi sia nelle prescrizioni che devono orientare
l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ed in forza dei quali le localizzazioni turistiche
devono essere individuate in prossimità degli insediamenti urbani e in connessione con l'assetto
insediativo esistente.
23
La deroga censurata si presenta in termini di particolare latitudine, in quanto è subordinata alla
sola condizione che non sia possibile perseguire gli indirizzi vincolanti della pianificazione
paesaggistica. Tale condizione, delineata senza il supporto di indicazioni puntuali, è rimessa alla
valutazione dei Comuni, che possono dunque stabilire - al di fuori di precisi criteri direttivi - le
deroghe al sovraordinato piano paesaggistico.
In tal modo, la disposizione impugnata sovverte anche la preminenza del piano paesaggistico
rispetto agli strumenti urbanistici comunali.
Da questi motivi deriva la dichiarazione di incostituzionalità
PIANI ATTUATIVI COMUNALI IN AREA COSTIERA IN ATTESA DELL’ADEGUAMENTO DEGLI
STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI AL PIANO PAESAGGISTICO
Negli ambiti di paesaggio costiero, il legislatore regionale consente ai Comuni - fino
all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del piano paesaggistico regionale - di
adottare e approvare piani attuativi previsti nello strumento urbanistico vigente, che ricadono
nelle zone territoriali omogenee C (espansione residenziale), D (industriali, artigianali e
commerciali) e G (servizi generali).
L'impugnato art. 27, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 puntualizza che tale facoltà
si aggiunge a quella accordata dall'art. 15, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del piano
paesaggistico regionale.
Tale previsione delle norme tecniche concerne gli ambiti di paesaggio costiero e, fino
all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano paesaggistico regionale, consente
l'attività edilizia e la relativa realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B
dei centri abitativi e nelle frazioni individuate dai Comuni, purché delimitate e indicate come tali
negli strumenti urbanistici comunali.
La menzionata norma tecnica consente, inoltre, di realizzare, in conformità ai vigenti strumenti
urbanistici comunali, gli interventi edilizi che ricadono nelle zone C immediatamente contigue al
tessuto urbano consolidato, quando ricorra l'elemento dell'interclusione con «elementi geografici,
infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini».
L'art. 27, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 regola l'applicazione della disciplina
transitoria di cui all'art. 15, comma 1, NTA e considera i confini amministrativi comunali elementi
geografici di interclusione.
23.3.2.- La disciplina regionale si innesta sulla delicata fase di adeguamento degli strumenti
urbanistici al piano paesaggistico regionale e deroga in peius alle prescrizioni di tutela dettate da
tale piano. Essa amplia la facoltà di adottare e approvare piani attuativi, dapprima circoscritta alle
sole zone omogenee A e B e alle zone C, solo se immediatamente contigue al tessuto urbano, e ora
estesa anche alle zone urbanistiche C, D e G, non importa se contigue o interne al tessuto urbano.
La disposizione impugnata, anche in virtù della specificazione del comma 2 sull'equiparazione dei
confini amministrativi comunali agli elementi geografici di interclusione, si prefigge di ampliare le
ipotesi delineate dall'art. 15, comma 1, NTA, che consente solo entro certi limiti, negli ambiti di
paesaggio costieri, l'attività edilizia e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione.
L'appena menzionato art. 15, comma 1, ultimo periodo, delle medesime NTA consente di
realizzare interventi edilizi nelle zone C, immediatamente contigue al tessuto urbano, solo quando
ricorra l'interclusione con «elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino
univocamente tutti i confini».
L'impugnata disposizione dell'art. 27, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, in
particolare, sostituisce a tale rigoroso requisito quello, invero più blando, dei confini
24
amministrativi comunali, accomunati ai citati elementi geografici di interclusione che le
prescrizioni del piano paesaggistico intendono invece in termini più circoscritti.
La stessa difesa regionale non contesta che questa diversa formulazione sottenda una deroga alle
prescrizioni del piano paesaggistico.
La previsione impugnata si pone in contrasto con tali prescrizioni e quindi vìola la sfera di
competenza statale nella materia della tutela dell'ambiente, dettando una regolamentazione
lesiva dei valori tutelati dall'art. 9 Cost., peraltro al di fuori del percorso condiviso di adeguamento
e di revisione del piano che questa Corte di recente ha ritenuto imprescindibile (sentenza n. 257
del 2021).
Da questi motivi deriva la dichiarazione di incostituzionalità
TESTO SENTENZA 24/2022:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/039
Ruolo delle Soprintendenze nel non permettere la applicazione di una legge
regionale (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale nella sentenza n° 26 del 28 gennaio 2022 ha deciso se la condotta posta
in essere dalle Soprintendenze di Cagliari e di Sassari, concretatasi nell'espressione dei pareri
negativi impugnati, sia effettivamente qualificabile in termini di disapplicazione della legge reg.
Sardegna n. 1 del 2021 e, in caso affermativo, se le citate Soprintendenze siano legittimate, nelle
more del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo nei confronti della richiamata
normativa regionale, a operare tale disapplicazione.
La conclusione negativa delle due Soprintendenze sulla realizzabilità dei richiesti interventi non
costituisce semplicemente l'esito di una ricostruzione del quadro normativo, ma è invece
espressione del consapevole intendimento di non applicare una legge regionale ritenuta
illegittima, in quanto lesiva di rilevanti interessi paesaggistici, e sottoposta al vaglio di questa
Corte. Lo confermano, in particolare, sia la reiterata sottolineatura, nei pareri, della pendenza di
un giudizio costituzionale sulla citata legge regionale sia l'espressa censura della scelta
dell'amministrazione comunale, coinvolta nel procedimento autorizzatorio de quo, di applicare la
stessa legge regionale, censura per giunta accompagnata dalla menzione di un obbligo di
informazione all'autorità giudiziaria.
Non può essere condiviso, invece, il rilievo mosso dal resistente, secondo cui le Soprintendenze si
sarebbero espresse negativamente in ragione dell'impatto sul paesaggio degli interventi
urbanistici proposti. Se è vero che alcuni dei provvedimenti contestati - i pareri della
Soprintendenza di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna - contengono anche considerazioni di natura
sostanziale sull'impatto negativo degli interventi, proprio l'accentuazione della necessità che la
legge regionale non venga applicata - e addirittura dell'illiceità del comportamento delle autorità
amministrative che la applichino - conferma che è preciso intendimento dell'amministrazione
negare efficacia a un atto legislativo regionale.
Chiarito che si è in presenza di una voluta disapplicazione, da parte di autorità amministrative
statali, di una legge regionale su cui il Governo ha promosso questione di legittimità costituzionale,
ne consegue che gli atti contestati violano le norme costituzionali richiamate dalla ricorrente, e
precisamente gli artt. 127, 134 e 136 Cost.
Tali disposizioni delineano - dopo le modifiche dell'art. 127 Cost. operate dalla legge cost. n. 3 del
2001 - un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale
25
da non escluderne l'efficacia, e quindi l'applicazione, anche laddove esse vengano contestate e
fintantoché questa Corte non ne abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale. Solo quest'ultima
declaratoria comporta la cessazione dell'efficacia (art. 136 Cost.) della norma impugnata, che di
conseguenza non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
(art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale»).
In questo quadro si inserisce la previsione dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, che, richiamando
l'art. 40 della stessa legge, prevede la possibilità di sospendere l'efficacia della legge impugnata,
qualora vi sia «il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento
giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei
cittadini». In assenza di sospensione, la legge impugnata continua ad avere efficacia e deve essere
applicata.
Per le ragioni anzidette, il ricorso deve essere accolto in riferimento ai parametri sopra indicati, in
quanto non spettava alle Soprintendenze di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, e di Sassari e Nuoro
disapplicare la normativa regionale nelle more del giudizio di legittimità costituzionale pendente
dinanzi a questa Corte, quale che possa esserne l'esito.
Conseguentemente devono essere annullati i provvedimenti impugnati.
TESTO SENTENZA 26/2022:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/041
26
EFFETTO SERRA
Corte dei Conti UE su Tassazione dell’energia, fissazione del prezzo del carbonio e
sovvenzioni all’energia (Documentazione Comunitaria)
La Corte dei Conti UE con un rapporto pubblicato poche settimane fa dimostra come:
1. il prezzo dei prodotti energetici continui a non rispecchiare i costi ambientali reali delle
emissioni
2. le sovvenzioni ai combustibili fossili sono rimaste stabili dal 2008 al 2019 compensando
negativamente la quasi quadruplicazione degli incentivi alle rinnovabili
3. l'inquinamento atmosferico e i gas a effetto serra sono i più tassati, ma anche qui le entrate
sono solo circa la metà del costo esterno totale stimato.
Analisi pubblicata dalla Corte dei Conti UE che si concentra sui seguenti aspetti:
1. la congruenza degli attuali livelli di tassazione dell’energia e di fissazione del prezzo del carbonio
con gli obiettivi climatici;
2. le sovvenzioni all’energia, ponendo l’accento su quelle destinate all’energia pulita e ai
combustibili fossili;
3. la vigente direttiva sulla tassazione dell’energia, che stabilisce aliquote fiscali minime per i
prodotti energetici e il modo in cui la nuova proposta della Commissione intende porre rimedio ai
punti deboli di tale direttiva.
In sintesi l’analisi della Corte rileva aspetti molto significativi che stanno incidendo sul
raggiungimento degli obiettivi UE della transizione alla neutralità climatica.
La Corte osserva che negli anni recenti, considerato l’effetto delle imposte o dello scambio di
quote di emissioni, il prezzo dei prodotti energetici non ha rispecchiato il costo ambientale delle
emissioni.
Nella valutazione relativa alla direttiva sulla tassazione dell’energia, la Commissione ha segnalato
alcune carenze presenti nella legislazione sull’imposizione minima.
Le proposte legislative avanzate dalla Commissione nel pacchetto “Pronti per il 55 %” mirano, fra
l’altro, ad allineare le imposte sull’energia al contenuto energetico, nonché ad includere più settori
nel sistema di scambio di quote di emissioni (Emissions Trading System – ETS) dell’UE. IX
Le sovvenzioni all’energia possono essere utilizzate per procedere verso un’economia a minore
intensità di carbonio.
Le sovvenzioni per i combustibili fossili, che ostacolano invece una transizione energetica
efficiente, sono rimaste relativamente costanti nel corso dell’ultimo decennio, malgrado gli
impegni assunti dalla Commissione e da alcuni Stati membri a eliminarle gradualmente.
Secondo la Corte di Conti UE le sovvenzioni per i combustibili fossili ostacolano il raggiungimento
degli obiettivi climatici, poiché frenano la transizione all’energia verde. Nel complesso, le
sovvenzioni assegnate dagli Stati membri per i combustibili fossili ammontano a oltre 55 miliardi di
euro all’anno. Sono state relativamente stabili nel corso degli ultimi dieci anni, nonostante gli inviti
a eliminarle gradualmente. Alcuni Stati membri spendono più in sovvenzioni per i combustibili
fossili che in sovvenzioni destinate all’energia verde.
27
Aspetti sociali della tassazione
Anche alla luce della rivolta dei “gilet gialli” che ha portato lo stato francese a congelare la tassa
introdotta sul carbonio, la analisi della Corte UE pone all’accento sugli aspetti sociali per una
tassazione che favorisca la transizione energetica alla neutralità climatica.
La Corte nella sua analisi ricorda che la Commissione ha rilevato che gli importi spesi dai nuclei
familiari per l’energia (riscaldamento e trasporti inclusi) variano in misura considerevole. Le
famiglie più povere, ossia quelle che si collocano nel decile inferiore della distribuzione del
reddito, spendono per l’energia meno del 5 % del proprio reddito in Lussemburgo, Malta,
Finlandia e Svezia, contro più del 20 % del proprio reddito in Cechia e Slovacchia.
Secondo la Corte dei Conti UE per attenuare il rischio di rifiuto delle riforme fiscali, le
organizzazioni internazionali30 hanno raccomandato una maggiore trasparenza nel comunicare le
motivazioni delle riforme fiscali e l’utilizzo dei proventi, le riduzioni di altre imposte e le misure di
ridistribuzione adottate.
Secondo gli studi, è dimostrato che, se viene definita a monte la destinazione delle entrate, le
tasse sul carbonio possono risultare più accettabili.
In particolare la Corte cita:
1.studio OCSE (26) che fornisce un approccio sequenziale che può aiutare a fornire supporto per
l'analisi a un processo di riforma ben informato. L'implementazione degli strumenti suggeriti può
aiutare i responsabili politici a identificare le misure di sostegno del governo più distorcenti e le
politiche alternative o complementari che realizzano gli obiettivi perseguiti in modo più efficiente
ed efficace. Lo studio presentato attinge alla lunga esperienza e tradizione dell'OCSE nella
misurazione e nel monitoraggio delle misure di sostegno per i combustibili fossili, principalmente
nel suo Inventario delle misure di sostegno per i combustibili fossili (inventario di seguito) e nelle
relazioni di accompagnamento.
2. Centre for Climate Change Economics and Policy e Grantham Research Institute on Climate
Change and the Environment ha presentato uno studio (27) su come rendere più accettabile la
tassazione sul carbonio, che pone l’accento sulle modalità di comunicazione delle politiche di
riduzione delle emissioni di gas serra ed in particolare sulla tassazione del carbonio. In particolare
lo studio fa notare le tasse sul carbonio hanno un ruolo da svolgere anche nelle giurisdizioni che
hanno già un sistema di scambio di quote di emissioni, come l'Unione Europea. Le emissioni
scambiate rappresentano solo il 42% circa del totale dell'UE emissioni: il restante 58 per cento non
rientra nell'EU ETS, in settori come i trasporti, l'edilizia, gestione dei rifiuti e agricoltura.
Per questo la Tassazione del carbonio, insieme ad altre normative misure, offre agli Stati membri
un modo efficace per ridurre le emissioni di gas serra all'esterno del sistema di scambio quote ETS
dell'UE. Oltre i confini dell'UE, è una misura efficace per ridurre l'energia e l'industria emissioni in
giurisdizioni senza schemi di scambio esistenti.
3. Conferenza Tassazione Verde per costruire economie eque e resilienti (28). La documentazione
in vista di questa Conferenza dimostra come l'inquinamento atmosferico e i gas a effetto serra
sono i più tassati, ma anche qui le entrate sono solo circa la metà del costo esterno totale
26
https://www.oecd.org/environment/designing-fossil-fuel-subsidies-reforms-in-oecd-and-g20-countries-d888f461-
en.htm
27
https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2017/12/How-to-make-carbon-taxes-more-
acceptable.pdf
28
https://ec.europa.eu/environment/events/conference-green-taxation-build-fairer-more-resilient-
economies_it?etrans=it#:%7E:text=The%20conference%20%E2%80%9CGreen%20Taxation%20to,online%20on%204%
20February%202021.&text=The%20conference%20will%20be%20of,in%20business%20and%20civil%20society
28
stimato. Altre forme di inquinamento, come l'inquinamento idrico proveniente da fonti diffuse
come l'agricoltura, sono tassate ancor meno.
È evidente che vi è margine per un maggiore utilizzo. Lo studio in corso esamina un portafoglio di
strumenti a livello dell'UE che aumenta le imposte verdi dal 6 % del gettito fiscale totale a circa il
6,6 % del gettito fiscale totale. Comprende esempi pertinenti per tutti i paesi dell'UE. Questo
pacchetto andrebbe a vantaggio della crescita: essa raccoglie circa 30 miliardi di euro e l'utilizzo di
questo importo di entrate per ridurre l'imposta sul reddito genera un impatto positivo netto sul
PIL di 35 miliardi di EUR e crea 140 000 posti di lavoro aggiuntivi.
TESTO ANALISI CORTE DEI CONTI UE:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW22_01/RW_Energy_taxation_IT.pdf
Causa contro il Governo italiano per inazione climatica (Documentazione
Nazionale)
Un gruppo di cittadini e 24 associazioni hanno citato davanti al Tribunale Civile di Roma il Governo
italiano ed in particolare la Presidenza del Consiglio dei Ministri per non avere ad oggi agito in
modo efficace contro i mutamenti climatici e quindi le emissioni di gas serra dalle attività presente
nel territorio dello Stato italiano.
I ricorrenti fondano la loro azione prima di tutto sul dato di fatto per cui il Governo è a conoscenza
delle problematiche dei rischi climatici come dimostrano studi atti europei e nazionali prodotti in
questi anni con la partecipazione attiva dei rappresentati del Governo Nazionale.
Inoltre l’azione legale si fonda anche sulla evoluzione delle emissioni di gas serra in Italia non
adeguata a raggiungere gli obiettivi della stessa UE.
Affermano infatti i ricorrenti che dopo un continuo e graduale aumento, le emissioni totali di gas
serra (GHG) dell'Italia hanno raggiunto un picco nel 2005 e da allora sono diminuite lentamente
(con una riduzione di circa il 17% rispetto ai livelli del 1990 nel 2018). Tuttavia, questa riduzione
non riflette il risultato di azioni climatiche ambiziose. Nei fatti, corrisponde principalmente e in
maniera significativa al periodo di crisi economica che ha interessato il nostro paese negli ultimi
quindici anni, caratterizzato da tre recessioni che si sono succedute tra il 2008 e il 2014.
Seguendo l'attuale scenario delle azioni italiane, ci si attende che le emissioni al 2030 saranno del
26% inferiori rispetto ai livelli del 1990. Secondo le proiezioni del governo, l'Italia non raggiungerà
il suo modesto obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni del 29% entro il 2030 rispetto ai
livelli del 1990 (37% rispetto ai livelli del 2005), in assenza di misure aggiuntive.
Le politiche aggiuntive pianificate dal governo italiano, come indicato nel Piano Nazionale
Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), dovrebbero portare a una riduzione delle emissioni nel
2030 di appena il 36% rispetto ai livelli del 1990. Questa riduzione è incompatibile con la “quota
equa” (fair share), il giusto contributo di riduzione delle emissioni che l’Italia è tenuta ad
implementare al fine di rispettare l’obiettivo di 1.5°C dell’Accordo di Parigi.
Le norme su cui si fonda l’azione in oggetto oltre a quelle UE (Accordo di Parigi e varie Direttive e
Regolamenti) derivano anche dal fatto che avendo sottoscritto i Report IPPC che dimostrano
scientificamente i rischi legati ai mutamenti climatici tali conclusioni scientifiche vincolano
la discrezionalità pubblica anche statale, come desumibile dalla legge istitutiva del SNPA
(n.132/2016), il cui art. 3 n.1, lett. c, stabilisce che dati e informazioni scientifiche del Sistema
“costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche
29
amministrazioni”. Tale vincolo normativo risulta conforme anche alla Costituzione (in particolare in
virtù della giurisprudenza costituzionale, i cui contenuti sono sintetizzati dalla formula dottrinale
della “riserva di scienza”, per cui le acquisizioni della scienza e delle sue Istituzioni costituiscono
limiti alla discrezionalità politica), dall’art. 191 TFUE e dalla CEDU (la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti Umani riconosce la necessità che le misure adottate dagli Stati “siano tenute
sotto controllo tenendo conto in particolare degli sviluppi scientifici e sociali”).
Le principali richieste specifiche avanzate dagli attori al giudice sono:
a) dichiarare che lo Stato italiano è responsabile della situazione di pericolo derivante dalla sua
inerzia nel contrasto all’emergenza climatica;
b) condannare lo Stato ad abbattere le emissioni di gas serra del 92% entro il 2030 rispetto ai livelli
del 1990.
TESTO DEL QUADERNO DI SINTESI SULL’AZIONE LEGALE:
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/2d504c75-6354-4c93-94fd-
664cd8267f18/Giudizio%20Universale%20Quaderno%20Sintesi%20Azione.pdf
Biometano: accordo Consorzio Italiano Biogas e Assocarta (Documentazione
Nazionale)
Consorzio Italiano Biogas e Assocarta hanno siglato un accordo di collaborazione per supportare la
riconversione a biometano degli impianti biogas esistenti e lo sviluppo di nuove iniziative per la
produzione di biometano dalla filiera agroindustriale, quale spinta per la decarbonizzazione dei
cicli produttivi energivori, in linea con quanto previsto dalla direttiva RED 2 e dalle misure previste
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
LINK A DOCUMENTO SU ACCORDO:
comunicato-stampa-CIB-Assocarta_10_2_22.pdf (consorziobiogas.it)
Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e
dell'energia 2022 (Documentazione Comunitaria)
Comunicazione della Commissione UE che fornisce orientamenti in merito alla valutazione da
parte della Commissione della compatibilità delle misure di aiuto a favore dell'ambiente, compresa
la tutela del clima, e dell'energia che sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 107,
paragrafo 3, lettera c), del trattato secondo il quale sono compatibili con il mercato interno “gli
aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre
che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”. Secondo la
Comunicazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato una misura di aiuto
può essere dichiarata compatibile con il mercato interno purché siano soddisfatte due condizioni,
una positiva e una negativa. La condizione positiva sancisce che l'aiuto deve agevolare lo sviluppo
di un'attività economica mentre la condizione negativa sancisce che l'aiuto non deve alterare le
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Di conseguenza le autorità degli
Stati membri dovrebbero garantire che la misura di aiuto, le condizioni alle quali è subordinata, le
procedure per la sua adozione e l'attività sovvenzionata non siano in contrasto con il diritto
30
ambientale dell'Unione. Dovrebbero inoltre garantire che il pubblico interessato abbia la
possibilità di essere consultato nel processo decisionale in materia di aiuti. Infine le persone fisiche
e le organizzazioni dovrebbero avere la possibilità di contestare l'aiuto o le relative misure di
attuazione dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali qualora siano in grado di produrre elementi
che dimostrino l'inosservanza del diritto ambientale dell'Unione.
Gli aiuti che rientrano nella disciplina della Comunicazione riguardano vari aspetti delle politiche
ambientali ed energetiche quali ad esempio:
1. aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, anche attraverso il
sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;
2. aiuti per la riparazione di danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi,
la tutela o il ripristino della biodiversità e l'adozione di soluzioni basate sulla natura per
l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi;
3. aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica;
4. aiuti per le infrastrutture energetiche (reti);
5. aiuti per la chiusura di centrali elettriche che utilizzano carbone, torba o scisto bituminoso e di
attività estrattive legate all'estrazione di carbone, torba o scisto bituminoso
6. aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull'energia elettrica per gli utenti a forte consumo di
energia.
Nel valutare se gli aiuti a favore della tutela ambientale e dell'energia possano essere considerati
compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato la
Commissione esaminerà i seguenti aspetti:
Per quanto riguarda la prima condizione (positiva), secondo cui gli aiuti devono agevolare lo
sviluppo di un'attività economica
1. l'individuazione dell'attività economica che risulta agevolata dalla misura, dei suoi effetti positivi
per la società nel suo complesso e, se del caso, della sua rilevanza per politiche specifiche
dell'Unione
2. effetto di incentivazione dell'aiuto
3. nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione
Per quanto riguarda la seconda condizione (negativa), ossia gli aiuti non alterano indebitamente le
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse
1. necessità dell'intervento statale
2. adeguatezza dell'aiuto
3. proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario per raggiungere il suo obiettivo),
compreso il cumulo
4. trasparenza dell'aiuto
5. prevenzione degli effetti negativi indebiti dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi
6. raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti
Per esempio sulla proporzionalità la Commissione ritiene pertanto che la proporzionalità dell'aiuto
sia garantita se sono soddisfatti i seguenti criteri:
1. la procedura di gara è competitiva, vale a dire, è aperta, chiara, trasparente e non
discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante conformemente all'obiettivo della
misura e tali da ridurre al minimo il rischio di offerte strategiche;
2. i criteri sono pubblicati con sufficiente anticipo rispetto al termine per la presentazione delle
domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva
31
3. gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui
risultati della gara o razionamento) sono evitati in quanto potrebbero compromettere l'esito
positivo della procedura.
Relativamente agli aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica
Questi riguardano anche i meccanismi di capacità e qualsiasi altra misura volta ad affrontare
problemi di sicurezza dell'approvvigionamento a lungo e breve termine derivanti da fallimenti del
mercato che impediscono investimenti sufficienti nella capacità di generazione di energia elettrica,
nello stoccaggio o nella gestione della domanda e nell'interconnessione, nonché misure in caso di
congestione della rete volte a ovviare all'insufficienza delle reti di trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica.
Tali misure possono anche essere strutturate per sostenere obiettivi di tutela ambientale, ad
esempio attraverso l'esclusione di capacità maggiormente inquinanti o misure volte a conferire un
vantaggio, nel processo di selezione, alle capacità più vantaggiose per l'ambiente.
È opportuno che la misura di aiuto sia aperta a tutti i beneficiari o a tutti i progetti tecnicamente in
grado di contribuire efficacemente al conseguimento dell'obiettivo della sicurezza
dell'approvvigionamento.
Sono considerate adeguate le limitazioni alla partecipazione alle misure in materia di sicurezza
dell'approvvigionamento volte a garantire che tali misure non pregiudichino la tutela
dell'ambiente.
TESTO DELLA COMUNICAZIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0218(03)&from=IT
32
ENERGIA
Tassonomia UE e direzione finanziamenti verso il Green Deal Europeo (Normativa
Comunitaria)
Il vigente Regolamento UE sulla tassonomia riguarda un sistema di classificazione attraverso cui la
Commissione Europea ha stilato un elenco di attività economiche ritenute sostenibili dal punto di
vista ambientale e, quindi, idonee a “prestare aiuto” all’Europa nel raggiungimento degli obiettivi
di neutralità climatica.
Il Regolamento in questione è il 2020/852 del 18 giugno 2020 (29) al paragrafo 3 articolo 19
relativo ai criteri di vaglio tecnico, che rientrano tra i criteri per definire una attività ecosostenibile
ai fini degli obiettivi di neutralità climatica del Green Deal, afferma: "3. I criteri di vaglio tecnico di
cui al paragrafo 1 garantiscono che le attività di produzione di energia elettrica che utilizzano
combustibili fossili solidi non siano considerate attività economiche ecosostenibili."
La proposta della Commissione UE, che nasce da una Comunicazione 30, dovrà essere approvata
dal Parlamento UE nei prossimi mesi e propone l'uso del gas per nuove centrali precisando le
condizioni seguenti: "Ogni attività relativa al gas deve soddisfare emissioni specifiche soglie,
dovrebbe sostituire un impianto di carbone esistente che non può essere sostituito da fonti
rinnovabili, dovrebbe raggiungere determinati obiettivi in termini di riduzione delle emissioni e
passare completamente ai gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio entro il 2035."
La proposta della Commissione (31) non ha tenuto in adeguata considerazione il documento
(Response to the Complementary Delegated Act 21 st January 2022) conferma la bocciatura da
parte dei tecnici della Commissione UE all'inclusione di gas e del nucleare tra gli investimenti con
l'etichetta green. Secondo il parere, gli impianti a gas potrebbero essere presi in considerazione
solo con un'intensità di emissioni inferiore a "100 grammi di CO2 per Kilowattora" (un valore che
attualmente, ricorda il parere, per una centrale a gas "è nel migliore dei casi, di 300gCO2KWh").
La Commissione nella sua proposta ha recepito detto limite dei 100grammi di CO2 per kwh ma
stabilendo deroghe allo stesso per permettere di autorizzare impianti di generazione elettrica da
fonti fossili (gas naturale) . Dette deroghe sono espresse dai seguenti criteri:
1. L’autorizzazione deve essere concessa entro il 31 dicembre 2030
2. le emissioni dirette di CO2 devono comunque essere inferiori a 270g CO2e/kWh dell'energia
prodotta oppure le emissioni dirette annue di CO2 dell'attività non devono superare una media di
550 kgCO2e/kW della capacità dell'impianto in 20 anni;
3. non ci sono le condizioni per sostituire l'energia da fonti fossili con fonti da energia rinnovabile
ma questo richiede una valutazione comparativa con le più convenienti tecnologie energetiche da
fonti rinnovabili ma per la stessa capacità individuata. L'esito di tale valutazione comparativa è
pubblicato ed è soggetto a consultazione delle parti interessate;
29
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220121-
sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en.pdf
30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0188
31 https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-
act_en
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News lex ambiente febbraio 2022

  • 1. 1 Periodo dal 1 al 28 febbraio 2022 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI FEBBRAIO 2022 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................6 Sovracanone per derivazioni d'acqua con potenza superiore a 220 kW (Normativa Nazionale)6 AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ ......................................................................................7 Progetti di Educazione Ambientale nelle scuole di grado inferiore per i siti protetti (Normativa Nazionale)....................................................................................................................................7 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (Normativa Comunitaria)..................................................................................................8 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica (Normativa Comunitaria) ...........................................................................................8 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (Normativa Comunitaria) ........................................................................................8 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (Normativa Comunitaria)................................................................................................9 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................9 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (Normativa Comunitaria).....................................................................................10 ARIA .............................................................................................................................................11 Progetto LIFE AIRFRESH «AIR Pollution removal by FoRESts for a better human well- being» (Normativa Nazionale)...................................................................................................11 Progetto LIFE 20 PRE/IT/000007 NewLife4Drylands (Normativa Nazionale) .......................11 Programma Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico – PNCIA (Normativa Nazionale)..................................................................................................................................12 Ispra il laboratorio nazionale di riferimento per la qualità dell’aria ..........................................13 BENI PAESAGGISTICI.............................................................................................................14 Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali (Normativa Nazionale)..................................................................................................................................14 Semplificazioni per interventi edilizi e autorizzazione paesaggistica (Giurisprudenza Nazionale)..................................................................................................................................15 Superiorità Pianificazione Paesaggistica su pianificazione urbanistica: Piano Casa (Giurisprudenza Nazionale).......................................................................................................16 Ruolo delle Soprintendenze nel non permettere la applicazione di una legge regionale (Giurisprudenza Nazionale).......................................................................................................24 EFFETTO SERRA ......................................................................................................................26 Corte dei Conti UE su Tassazione dell’energia, fissazione del prezzo del carbonio e sovvenzioni all’energia (Documentazione Comunitaria) ..........................................................26 Causa contro il Governo italiano per inazione climatica (Documentazione Nazionale) ...........28 Biometano: accordo Consorzio Italiano Biogas e Assocarta (Documentazione Nazionale).....29 Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (Documentazione Comunitaria).................................................................................................29
  • 3. 3 ENERGIA.....................................................................................................................................32 Tassonomia UE e direzione finanziamenti verso il Green Deal Europeo (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................................................32 Rapporto sui costi del gas per lo stato Polacco (Documentazione Internazionale) ...................33 Audizioni in Parlamento di Elettricità Futura su caro bollette e mercato energia elettrica (Documentazione Nazionale).....................................................................................................34 Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Normativa Nazionale) ........35 Bando innovazione tecnologica settore elettrico (Normativa Nazionale) .................................37 Attuazione investimento e ricerca per l’idrogeno (Normativa Nazionale)................................37 Le comunità energetiche in Italia (Documentazione Nazionale)...............................................38 Rapporto del Gestore Mercati Energetici sul mercato elettrico italiano (Documentazione Nazionale)..................................................................................................................................39 Parametri economici delle procedure concorsuali del mercato della capacità per gli anni di consegna 2024 e 2025 (Normativa Nazionale)..........................................................................39 Rapporto Commissione UE su Dipendenze e capacità strategiche dell'UE sulle materie prime (Documentazione Comunitaria).................................................................................................40 Richiesta da uno Stato Membro contro altro Stato Membro di risarcimento danni per estrazione lignite (Giurisprudenza Comunitaria)........................................................................................41 Meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia (Normativa Nazionale) .......42 INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI................................................................................43 Creare un'economia resiliente entro i limiti ambientali (Documentazione Comunitaria) .........43 Fondo per la crescita sostenibile agli interventi in aree di crisi industriali (Normativa Nazionale)..................................................................................................................................43 Quarto Catalogo Sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli (Documentazione Nazionale) 44 Lo stato della economica circolare in Italia: PNRR e settore rifiuti (Documentazione Nazionale)..................................................................................................................................45 Proposta di Piano per la transizione ecologica (Documentazione Nazionale)...........................46 Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE19 GIE/IT/000311 «Foliage – Life (Normativa Nazionale)..................................................................................................................................46 Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy................................47 Accordo su norme aggiornate per le aliquote IVA (Normativa Comunitaria) ..........................47 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................48 Iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Win It On the Pitch (Vincere sul campo) (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................................................48 MARE ...........................................................................................................................................49 Disciplinare di produzione del sistema di qualità nazionale «Acquacoltura sostenibile» (Normativa Nazionale)...............................................................................................................49 Contributi per la conservazione delle risorse biologiche marine (Normativa Nazionale).........49 Misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime (Normativa Nazionale).....49 MOBILITÀ SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE.............................................................51
  • 4. 4 Cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità (Documentazione Nazionale) .......................51 OZONOSFERA............................................................................................................................53 Ratifica Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Normativa Nazionale)...............................................................................................................53 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................54 Ambiente in Costituzione (Normativa Nazionale).....................................................................54 RIFIUTI........................................................................................................................................55 Credito di imposta per bonifica aree inquinate e amianto da edifici pubblici (Normativa Nazionale)..................................................................................................................................55 Programma finanziamento bonifica siti orfani – modifiche (Normativa Nazionale) ................56 Codice CER per il materiale prodotto dalla lavorazione degli PFU (Documentazione Nazionale)..................................................................................................................................57 Rapporto Preliminare Programma Nazionale Gestione Rifiuti (Documentazione Nazionale)..58 Calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso (Normativa Comunitaria)..............................................................................59 Requisiti tecnici e certificazioni idonee sulla ecosostenibilità dei prodotti e degli imballaggi (Normativa Nazionale).............................................................................................59 Bando CONAI per l’ecodesign degli imballaggi nell’economia circolare (Normativa Nazionale)..................................................................................................................................60 Bando Non Serviti (Normativa Nazionale)................................................................................61 Statuto del Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti - CONOE (Normativa Nazionale).....................................................................61 Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili (Normativa Nazionale).........................................62 Modello di attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili (Normativa Nazionale)...62 RUMORE .....................................................................................................................................63 Metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale (Normativa Nazionale).63 SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................65 Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Normativa Nazionale) ..65 Modifica alla Direttiva sulla restrizione dell'uso del mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Normativa Comunitaria) ..................................................................................65 Graduatoria relativa al bando per la progettazione degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici (Normativa Nazionale) ............................................................................66 SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA .....................................................................................67 Credito di imposta per interventi per la prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale) .......................................................................................67 Strategia Forestale Nazionale (Normativa Nazionale)...............................................................68 URBANISTICA EDILIZIA ........................................................................................................70 Assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive (Normativa Nazionale)........................................................................................70 Disciplina urbanistica regionale in deroga al testo unico edilizia (Giurisprudenza Nazionale) 70
  • 5. 5 VIA – VAS ....................................................................................................................................75 Definizione di Piano/Programma per l’applicazione della VAS (Giurisprudenza Comunitaria) ....................................................................................................................................................75 Deroghe alle misure di tutela della biodiversità e VIA (Giurisprudenza Comunitaria) ............76 VIGILANZA AMBIENTALE ....................................................................................................77 Linee Guida SNPA per l’applicazione della Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali (Documentazione Nazionale)...................................................................................77 Struttura personale Comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica (Normativa Nazionale)...............................................................................................................77
  • 6. 6 ACQUE TUTELA E GESTIONE Sovracanone per derivazioni d'acqua con potenza superiore a 220 kW (Normativa Nazionale) Secondo la legge 959/1953 (2) I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (3), approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo. Il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 15/12/2021 stabilisce che il sovracanone per i concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, é fissata per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, in euro 31,97 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. TESTO DECRETO 15/12/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-02-07&atto.codiceRedazionale=22A00764&elenco30giorni=false 2 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-12-27;959~art1-com8 3 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art52
  • 7. 7 AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ Progetti di Educazione Ambientale nelle scuole di grado inferiore per i siti protetti (Normativa Nazionale) Il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 7 dicembre 2021 definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo per la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei Comuni che ricadono: 1. nelle Zone economiche ambientali, di cui all'art. 4-ter, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (4) che definisce ex lege Zone economiche ambientali il territorio perimetrato nei Parchi Nazionali 2. nelle Riserve della biosfera MAB-UNESCO 3. nei siti dichiarati Patrimonio mondiale dell'Umanità dall'UNESCO per criteri naturali (di seguito «siti naturali UNESCO»). I progetti sono finanziati dal Fondo previsto dal comma 759 articolo 1 legge 178/2020 (5) che ha una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Chi presenta i progetti: a) per le ZEA, il relativo ente Parco nazionale; b) per i siti naturali UNESCO, uno tra i seguenti enti, in quanto ente referente per la tutela, la gestione o il coordinamento di ciascun sito: 1) l'Ente parco nazionale; 2) l'Ente parco regionale; 3) altra specifica struttura di gestione a carattere pubblico istituita dagli Enti territoriali e locali competenti; 4) altro ente o fondazione con personalità giuridica privata costituito e governato dagli enti territoriali o locali competenti; 5) soggetto cui lo Stato o gli Enti territoriali delegano la gestione dell'area protetta situata al centro del riconoscimento unescano; c) per i siti naturali UNESCO in cui risulti assente uno degli enti indicati dalla lettera b), il Comune designato dai Comuni competenti con apposito atto d'intesa. L'ente così individuato é garante presso il Ministero della transizione ecologica del suddetto atto d'intesa. Ciascun soggetto di cui all’elenco sopra riportato (soggetto referente) presenta un unico progetto pilota di educazione ambientale che deve tenere conto dei particolari valori naturali riconosciuti a livello nazionale e internazionale sulla ZEA o sul sito naturale UNESCO. È consentita la presentazione di due progetti di educazione ambientale unicamente da parte degli enti che siano al tempo stesso soggetti referenti di una ZEA e di un sito naturale UNESCO. Ai fini della ripartizione del fondo l'ammontare massimo del finanziamento per ciascun progetto di educazione ambientale é calcolato sulla base della popolazione scolastica degli istituti scolastici sopra citati nei comuni ricadenti in ciascuna ZEA e in ciascun sito naturale UNESCO. TESTO DECRETO 7/12/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-02-10&atto.codiceRedazionale=22A00884&elenco30giorni=false 4 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/13/19A07885/SG 5 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
  • 8. 8 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica alpina, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE (6), comprende i territori unionali delle Alpi (Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia), dei Pirenei (Spagna e Francia), degli Appennini (Italia), delle montagne della Fennoscandia settentrionale (Finlandia e Svezia), dei Carpazi (Polonia, Romania e Slovacchia), delle Alpi Dinariche (Slovenia e Croazia) e dei monti Balcani, Rila, Pirin, Rodopi e Saštinska Sredna Gora (Bulgaria), secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito dall’articolo 20 di tale direttiva («comitato Habitat») La Decisione di Esecuzione (UE) 2022/223 della Commissione del 16 febbraio 2022 ha adottato il quindicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina. TESTO DECISIONE 2022/223: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0223&from=IT Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica pannonica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE (7), comprende parti dei territori unionali di Cechia, Romania e Slovacchia e il territorio unionale dell’Ungheria, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»). La Decisione di Esecuzione (UE) 2022/224 della Commissione del 16 febbraio 2022 ha adottato il tredicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica TESTO DECISIONE 2022/224: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0224&from=IT Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica continentale, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE (8), comprende i territori del Lussemburgo e parti dei territori unionali di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Croazia e Svezia, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»). 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1645977228793 7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1645977228793 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1645977228793
  • 9. 9 La Decisione di Esecuzione (UE) 2022/231 della Commissione del 16 febbraio 2022che adotta il quindicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. TESTO DECISIONE 2022/231: http://publications.europa.eu/resource/cellar/bb78484e-92b9-11ec-b4e4- 01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica boreale, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE (9), comprende parti dei territori dell’Unione della Finlandia e della Svezia nonché i territori dell’Unione di Estonia, Lettonia e Lituania, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»). La Decisione di Esecuzione (UE) 2022/232 della Commissione del 16 febbraio 2022 ha adottato il quindicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale. TESTO DECISIONE 2022/232: http://publications.europa.eu/resource/cellar/e9e0786f-92b9-11ec-b4e4- 01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica atlantica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE (10), comprende i territori dell’Unione di Irlanda e Paesi Bassi e parti dei territori dell’Unione di Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia e Portogallo, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»). La Decisione di Esecuzione (UE) 2022/233 della Commissione del 16 febbraio 2022 ha adottato quindicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica. TESTO DECISIONE 2022/233: http://publications.europa.eu/resource/cellar/14284ae0-92ba-11ec-b4e4- 01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1 9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1645977228793 10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1645977228793
  • 10. 10 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica mediterranea, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE (11), comprende i territori unionali di Grecia, Cipro, in conformità all’articolo 1 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003, e Malta, parti dei territori unionali di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Croazia, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»). La Decisione di Esecuzione (UE) 2022/234 della Commissione del 16 febbraio 2022 che adotta il quindicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. TESTO DECISIONE 2022/234: http://publications.europa.eu/resource/cellar/3da13491-92ba-11ec-b4e4- 01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1 11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1645977228793
  • 11. 11 ARIA Progetto LIFE AIRFRESH «AIR Pollution removal by FoRESts for a better human well-being» (Normativa Nazionale) Il progetto (12) valuterà l’impatto delle foreste periurbane nel miglioramento della qualità dell’aria in città. Il progetto verrà svolto in due città pilota: Aix en Provence e Firenze dove verranno implementate delle aree test di rimboschimento in zone periurbane. Verranno stimati i benefici delle politiche di riforestazione e verranno proposte raccomandazioni per le politiche di riforestazione. Il progetto ha durata dal 1° settembre 2020 al 1° dicembre 2024, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE. Con Decreto Ministero Economia e Finanze del 10 dicembre 2021 é autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 legge n. 183/1987 (13), il cofinanziamento statale di euro 109.907,00 al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (IRET). TESTO DECRETO 10/12/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-02-12&atto.codiceRedazionale=22A00909&elenco30giorni=false Progetto LIFE 20 PRE/IT/000007 NewLife4Drylands (Normativa Nazionale) Il Grant Agreement n. LIFE19 PRE/IT/000007 - NewLife4Drylands (14), ai fini della realizzazione di un apposito progetto, è stato stipulato il 23 dicembre 2020 tra la Commissione europea e il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto sull'inquinamento atmosferico (IIA), beneficiario incaricato del coordinamento. Il Grant Agreement prevede tra i beneficiari associati anche il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la bioeconomia (IBE), il cui costo complessivo é pari a 845.748,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE ed in parte con risorse nazionali. Il progetto LIFE 20 PRE/IT/000007 NewLife4Drylands ha durata dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2023 ed è stato approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE (15). Il Decreto Ministero Economia e Finanze del 10 dicembre 2021 ha autorizzato a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 legge n. 183/1987 (16), rispettivamente il cofinanziamento statale di 49.245,00 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto sull'inquinamento atmosferico (IIA) ed il cofinanziamento statale di 18.110,00 euro al Consiglio nazionale delle ricerche - dell'Istituto per la bioeconomia (IBE) per un importo complessivo di euro 67.355,00. TESTO DECRETO 10/12/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-02-12&atto.codiceRedazionale=22A00911&elenco30giorni=false 12 https://www.life-airfresh.eu/project/context_and_background 13 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?!vig=urn:nir:stato:legge:1987;183 14 https://www.newlife4drylands.eu/language/it/ 15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1293-20210101&qid=1645174946354 16 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?!vig=urn:nir:stato:legge:1987;183
  • 12. 12 Programma Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico – PNCIA (Normativa Nazionale) Con DPCM 23 dicembre 2021 è stato approvato il PNCIA previsto dalla Direttiva 2016/2284/UE (17), la c.d. direttiva NEC – National Emission Ceilings. La direttiva, al fine di contribuire al generale miglioramento della qualità dell’aria sul territorio dell’Unione Europea, prevede il conseguimento di obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di alcuni inquinanti (materiale particolato, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici ed ammoniaca), al 2020 e al 2030. Tali riduzioni devono essere ottenute tramite l’adozione e l’attuazione di un “Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico” elaborato sulla base delle indicazioni contenute nella stessa direttiva e diffusamente illustrate nelle Linee guida allo scopo prodotte dalla Commissione Europea (“Guidance for the development of National Air Pollution Control Programmes under Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants”, C/2019/888, pubblicata il 1° marzo 2019 -18). Le informazioni contenute nel programma dovranno poi essere trasmesse alla Commissione europea secondo il formato stabilito dalla Decisione 2018/1522. Il programma contiene gli elementi di minimo previsti dalla normativa e nello specifico: • il capitolo 1 e il capitolo 2 forniscono un quadro generale del contesto internazionale, comunitario e nazionale in cui si inserisce la programmazione ai sensi della NEC e individuano le responsabilità per la predisposizione e l’attuazione del programma; • il capitolo 3 riassume l’analisi delle politiche finora adottate e dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e di miglioramento generale della qualità dell’aria; • il capitolo 4 descrive la metodologia applicata per la elaborazione degli scenari che sono alla base del processo di individuazione delle misure di riduzione; • i capitoli 5, 6 e 7 descrivono, rispettivamente, i risultati degli scenari prodotti ossia quelli energetici e dei livelli di attività, quelli emissivi e quelli di qualità dell’aria, sia nella ipotesi dell’evoluzione tendenziale delle condizioni al contorno sia nell’ipotesi di adozione di misure aggiuntive; • il capitolo 8, infine, descrive le misure di riduzione delle emissioni individuate per il raggiungimento degli obiettivi della NEC. TESTO DPCM 23/12/2021: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/dpcm_23_12_2021.pdf TESTO PROGRAMMA NAZIONALE CONTROLLO INQUINAMENTO ATMOSFERICO: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/PNCIA_20_12_21.pdf 17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2284&from=IT 18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0301(01)&from=EN
  • 13. 13 Ispra il laboratorio nazionale di riferimento per la qualità dell’aria Con Decreto 4 febbraio 2022 il Ministro della Transizione Ecologica ha stabilito che è Ispra il laboratorio nazionale di riferimento per le sostanze inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, benzene, monossido di carbonio, ozono, PM10 e PM2,5 e specie ioniche nel PM2,5 secondo i dettami della direttiva europea sulla qualità dell'aria che chiede agli Stati membri di assicurare la presenza, sul territorio nazionale, di uno o più laboratori nazionali di riferimento aventi determinati requisiti di accreditamento per i metodi di riferimento in conformità alla norma armonizzata sui laboratori di prova e taratura. Le funzioni del laboratorio secondo il Decreto sono le seguenti: a) organizza con idonea periodicità programmi di garanzia di qualità e di intercalibrazione - circuiti interlaboratorio su base nazionale, correlati a quelli organizzati a livello eurounitario dal Centro Comune di Ricerca della Commissione europea per gli inquinanti (19), a cui partecipano i gestori delle stazioni di misurazione utilizzate ai fini del decreto legislativo n. 155/2010 (20); b) al fine di assicurare l’idoneo utilizzo dei metodi di riferimento applicati dagli strumenti di misura sul territorio, prescrive ai gestori delle stazioni di misurazione, sulla base degli esiti dell’interconfronto di cui alla lettera a), le necessarie correzioni operative; c) valuta la relazione illustrativa che i gestori di stazioni di misurazione destinatari delle prescrizioni di cui alla lettera b) predispongo al fine di attestare l’adempimento alle prescrizioni medesime; d) al fine di assicurare l’idoneità delle dimostrazioni di equivalenza dei metodi diversi da quelli di riferimento, applicati dagli strumenti di misura, coordina, nell’ambito dei programmi di garanzia della qualità e di intercalibrazione di cui alla lettera a), le attività di verifica relative al mantenimento del rispetto degli obiettivi di qualità nel tempo. TESTO DECRETO 4/2/2022: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/ dm_67_04_02_2022.pdf 19 https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_it 20 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;155
  • 14. 14 BENI PAESAGGISTICI Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali (Normativa Nazionale) La legge n° 6 del 21 gennaio 2022 ha ratificato la Convenzione in oggetto. L’articolo 2 della Convenzione elenca specificamente i beni culturali a cui si applica la Convenzione. Lo scopo della Convenzione è in particolare quello di: a) rafforzare l'attività di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale a tutti i reati relativi ai beni culturali; b) promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati relativi ai beni culturali. Il Capitolo 2 della Convenzione impegna gli stati firmatari ad applicare ai beni culturali come definiti dall’articolo 2 ai seguenti reati: 1. furto e appropriazione indebita 2. scavo e rimozioni illegali 3. importazioni illegali 4. esportazioni illegali 5. acquisizione o immissione sul mercato di beni culturali attraverso i reati sopra elencati 6. falsificazione di documenti 7. distruzione e danni 8. concorso o tentativo nei reati sopra elencati È prevista una responsabilità delle persone giuridiche al cui perseguimento devono provvedere gli Stati firmatari. La responsabilità, anche penale, si applica alle persone giuridiche quando i reati sopra elencati sono commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che abbia agito individualmente o come parte di un organo della persona giuridica e che abbia, con riferimento alla persona giuridica, un ruolo di guida basato su: a. un potere di rappresentanza della persona giuridica; b. l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica; c. l'autorità di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica. Oltre ai casi suddetti ciascuna Parte provvede affinché una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la mancanza di vigilanza o di controllo da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorità ha reso possibile la commissione di un reato di cui alla presente Convenzione a vantaggio di detta persona giuridica. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui i primi cinque firmatari, compresi almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a vincolarsi alla Convenzione in conformità alla necessaria ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. TESTO LEGGE 6/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-02-07&atto.codiceRedazionale=22G00009&elenco30giorni=false
  • 15. 15 Semplificazioni per interventi edilizi e autorizzazione paesaggistica (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 21 del 27 gennaio 2022 è intervenuta per giudicare la costituzionalità di normativa regionale che escludeva l’autorizzazione paesaggistica per interventi edilizi su fabbricati esistenti. In particolare gli interventi riguardano la realizzazione di aperture su pareti esterne, da autorizzarsi con titolo semplificato (Allegato B al d.P.R. n. 31 del 2017 - 21), e il posizionamento di strutture di non facile rimozione in aree sottoposte a vincolo. La sentenza dichiara incostituzionali dette norme con le seguenti motivazioni che si riportano in sintesi. La tesi difensiva secondo la quale le censure governative sarebbero infondate, in quanto la disposizione impugnata non riguarderebbe le autorizzazioni e i pareri legati all'utilizzo dei beni tutelati dalla parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, bensì «aree e immobili non vincolati», è priva di ogni fondamento. I provvedimenti cui si riferisce la norma censurata, previsti come non necessari, sono proprio quelli di cui all'art. 146 cod. beni culturali e alle normative statali e regionali di tutela del paesaggio, il cui rilascio, nella Regione interessata, è compito dei Comuni (art. 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 1994, n. 18, recante «Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio»). Del pari, non è meritevole di condivisione l'ulteriore argomento speso dalla difesa regionale, secondo cui, in ogni caso, viste le competenze che lo statuto speciale attribuisce alla Regione, essa potrebbe prevedere ipotesi di esonero dall'autorizzazione, non avendo l'Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017 «natura tassativa né esaustiva». Come ricordato poc'anzi, anche le disposizioni di tale atto regolamentare, in quanto espressione dei principi enunciati dagli artt. 146 e 149 cod. beni culturali (22), sono idonee a vincolare la potestà legislativa regionale primaria (sentenza n. 160 del 2021 - 23). Deroghe alla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica possono essere decise solamente dal legislatore statale, in quanto competente in materia: in proposito, rileva l'entrata in vigore degli artt. 181, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, e 10, comma 5, del d.l. n. 76 del 2020 (24), come convertito. Tali norme hanno stabilito l'esenzione temporanea dall'autorizzazione ex artt. 21 e 146 cod. beni culturali per la posa in opera di strutture amovibili in aree vincolate, al fine di favorire la somministrazione di cibo e bevande all'aperto. Una disciplina, questa, «volta specificamente ad assicurare, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, il contemperamento dell'interesse alla tutela del patrimonio culturale con quello attinente alla ripresa delle attività economiche, nel rispetto delle doverose misure di distanziamento interpersonale per il contenimento della pandemia, derogando, per un periodo predeterminato dallo stesso legislatore statale, ai vincoli imposti a tutela del patrimonio culturale» (sentenza n. 262 del 2021). TESTO SENTENZA 21/2022: https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/036 21 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017;31 22 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42 23 https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/415 24 https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Legge-77-17072020-conversione- Decreto-Rilancio.pdf
  • 16. 16 Superiorità Pianificazione Paesaggistica su pianificazione urbanistica: Piano Casa (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 24 del 28 gennaio 2022 è intervenuta per giudicare la costituzionalità di norme della RegioneSardegna in materia di rapporti tra pianificazione paesaggistica e pianificazione urbanistica. INTANTO LA CORTE RIBADISCE I PRINCIPI DA ESSA AFFERMATI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA NEI RAPPORTI STATO REGIONI Questa Corte ha ribadito anche di recente che la prevalenza della pianificazione paesaggistica «integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo» (sentenza n. 251 del 2021, punto 3 del Considerato in diritto - 25). La deroga alle prescrizioni del piano paesaggistico travalica i limiti della potestà legislativa che l'art. 3, lettera f), della fonte statutaria, così come attuato dall'art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, attribuisce, come detto, alla Regione autonoma Sardegna nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica e con riguardo ai soli profili di tutela paesistico-ambientale che a tale materia siano indissolubilmente legati. Da questo ambito esorbita una qualunque deroga dello standard di tutela del paesaggio. Una siffatta deroga è disarmonica anche rispetto a quel percorso di leale collaborazione che la Regione autonoma Sardegna e lo Stato hanno intrapreso nel procedimento di revisione del piano delle aree costiere e nell'elaborazione del piano relativo alle aree interne, mediante un confronto costante, scandito anche dalla sottoscrizione di un protocollo di intesa e di successivi disciplinari attuativi, in armonia con quanto è previsto dalla legislazione statale. È dunque precluso al legislatore regionale derogare alle prescrizioni del piano paesaggistico, senza una previa rideterminazione dei suoi contenuti con lo Stato. LEGGE REGIONALE CHE AFFERMA LA PREVALENZA SU TUTTI GLI STRUMENTI URBANISTICO TERRITORIALI E QUINDI ANCHE SUL PIANO PAESAGGISTICO Il legislatore regionale, in particolare, con la previsione impugnata, sancisce la prevalenza delle disposizioni della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, dichiarate cogenti e di immediata applicazione, «sugli atti di pianificazione, anche settoriale, sugli strumenti urbanistici generali e attuativi e sulle altre vigenti disposizioni normative regionali e quindi anche sulla pianificazione paesaggistica. Questa prevalenza si giustificherebbe alla luce del carattere delle previsioni della legge regionale impugnata, aventi la natura di «disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio coniugate con la riqualificazione, la razionalizzazione ed il miglioramento della qualità architettonica e abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, anche attraverso la semplificazione delle procedure». Nell'introdurre una deroga alla pianificazione paesaggistica regionale, la previsione impugnata investe il nucleo essenziale della tutela del paesaggio, affidata alle puntuali prescrizioni del piano regionale, e appresta una regolamentazione lesiva del valore primario tutelato dall'art. 9 Cost. Da cui la dichiarazione di incostituzionalità di detta norma regionale. 25 https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/709
  • 17. 17 DEROGHE PUNTUALI AL PIANO PAESAGGISTICO DA PARTE DELLA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA La disciplina impugnata si discosta sotto molteplici profili dalle prescrizioni del piano paesaggistico regionale. Tali profili di discrepanza attengono, in primo luogo, alla dimensione minima del lotto agricolo, che nel piano paesaggistico deve essere almeno pari a tre ettari, laddove la previsione introdotta dalla legge regionale consente l'edificazione anche nei lotti tra 0,1 ettari e un ettaro. Inoltre, le citate norme tecniche di attuazione, per gli edifici già esistenti su lotti inferiori a quelli minimi, escludono aumenti di volumetria, per contro ammessi dalla disposizione in esame. La disciplina impugnata, inoltre, prescinde anche dalla stretta connessione tra l'edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo, nei casi in cui il fondo sia di proprietà di un imprenditore agricolo o di un'azienda agricola. È significativo che, allo scopo di superare la cogenza delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale e l'obbligo dei Comuni di recepirle negli strumenti urbanistici, il legislatore regionale abbia previsto la realizzazione delle nuove strutture secondo una apposita integrazione delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale. La previsione impugnata, nell'incidere sui nuclei sparsi nell'agro, oggetto di specifica protezione nelle citate norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale, si ripercuote su aspetti legati alla tutela del paesaggio nella sua dimensione storica e culturale. Essa, nel porsi in contrasto con quanto dispone il piano paesaggistico e nell'accrescere le potenzialità di edificazione, determina un evidente decremento della tutela del valore primario e assoluto sancito dall'art. 9 Cost. Per questi motivi viene dichiarata la incostituzionalità delle suddette norme regionali. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON INCREMENTI VOLUMETRICI IN VIOLAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO La norma regionale impugnata al fine di riqualificare e di accrescere le potenzialità delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive, sanitarie e socio-sanitarie, ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee A, autorizza gli interventi di ristrutturazione e di rinnovamento che comportano incrementi volumetrici, anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati, nella misura massima del 50 per cento del volume urbanistico esistente. Nella suddetta norma regionale non è stabilita la condizione della previa approvazione di un piano particolareggiato adeguato al piano paesaggistico, consentendo nella fascia costiera - al di fuori delle tassative eccezioni indicate dal piano paesaggistico - di realizzare gli incrementi volumetrici anche mediante la realizzazione di corpi di fabbrica separati. Da questo la sentenza deduce la incostituzionalità della norma regionale. INTERVENTI DI AUMENTO VOLUMETRIA IN IMMOBILI DI PREGIO IN CENTRI DI VALENZA STORICA La norma regionale impugnata nell'ammettere rilevanti interventi di aumento di volumetria con riguardo agli immobili di particolare pregio posti nei centri di prima e antica formazione, la previsione impugnata non è compatibile con le linee di indirizzo e le prescrizioni del piano, che appresta una peculiare tutela per tali centri, in quanto componenti dell'assetto storico-culturale della Regione autonoma Sardegna. Nell'estendere l'ambito applicativo di ammissibilità degli interventi, il legislatore regionale deroga in peius allo standard di tutela che il piano ha individuato per preservare l'assetto identitario del paesaggio, nella sua valenza insieme storica ed estetica. Da questo la sentenza deduce la incostituzionalità della norma regionale.
  • 18. 18 TRASFERIMENTO DEI VOLUMI REALIZZABILI RICADENTI IN ALCUNE ZONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO La disciplina impugnata si prefigge di conseguire la riqualificazione dei contesti contraddistinti da un elevato o molto elevato rischio idrogeologico e di mettere in sicurezza il territorio e, a tale scopo, promuove e incentiva interventi di trasferimento dei volumi previsti come realizzabili previa approvazione dei piani attuativi nelle zone urbanistiche C (di espansione residenziale), D (industriali, commerciali e artigianali) e G (servizi generali), ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica o da frana elevata o molto elevata. La disciplina in esame promuove analoghi interventi di trasferimento dei volumi previsti come realizzabili nelle zone urbanistiche B (di completamento residenziale), che ricadono in aree contraddistinte da rischio idrogeologico elevato o molto elevato (art. 38-bis, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, aggiunto dalla previsione impugnata). Tali interventi sono estesi anche ai volumi esistenti, legittimamente realizzati nelle zone urbanistiche B, C, D, F (turistiche) e G, che ricadono nelle aree che presentano il descritto rischio idrogeologico, volumi «per i quali è consentito il trasferimento, previa approvazione di piani attuativi, in altre zone urbanistiche B, C, D, F e G del territorio comunale situate al di fuori delle aree a rischio idraulico o geologico, con incremento del volume del 35 per cento» (art. 38-bis, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015). Le altre previsioni dell'art. 38-bis della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 regolano nel dettaglio le modalità per il trasferimento dei volumi. 16.3.2.- Il legislatore regionale non solo consente la realizzazione di tali volumi in deroga alle vigenti disposizioni regionali, eccezion fatta per le distanze tra fabbricati e pareti finestrate (art. 38-bis, commi 9 e 10, della citata legge reg. Sardegna n. 8 del 2015), ma dispone anche che le norme tecniche di attuazione del piano di assetto idrogeologico siano modificate in conformità agli interventi ammessi dalla previsione impugnata (art. 38-bis, comma 13, della predetta legge regionale). La deroga alle disposizioni regionali è formulata in termini indiscriminati, idonei a ricomprendere anche le prescrizioni poste a salvaguardia del paesaggio, e dunque vanifica la specifica funzione di tutela che il piano paesaggistico svolge. La deroga, peraltro, investe anche le norme tecniche di attuazione del piano di assetto idrogeologico, in quanto attuano aspetti disciplinati dal piano paesaggistico e correlati a profili di tutela del paesaggio. Tale indistinta portata derogatoria, che rappresenta aspetto saliente della disciplina, determina il superamento dei limiti della potestà legislativa statutaria, in contrasto con le previsioni del piano paesaggistico e del piano di assetto idrogeologico. È violata, pertanto, la sfera di competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente. Da questi motivi si deduce la incostituzionalità della norma regionale RINNOVO DEL PATRIMONIO EDILIZIO CON INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E DI RICOSTRUZIONE. La legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 persegue finalità di riqualificazione e di rigenerazione urbana, che ispirano anche le modificazioni dettate dall'art. 14 alla disciplina degli interventi di demolizione e di ricostruzione. Con tale finalità è in palese contrasto la scelta di estendere il termine per l'applicazione della disciplina straordinaria sugli interventi di demolizione e di ricostruzione e di includere anche le costruzioni appena edificate in un ambito applicativo che deve essere delimitato con rigore, in ragione della portata ampiamente derogatoria della regolamentazione prevista dal legislatore regionale. Nella fattispecie delle costruzioni appena ultimate non si coglie l'esigenza di
  • 19. 19 riqualificazione mediante interventi radicali di demolizione e ricostruzione, con l'attribuzione di consistenti premialità volumetriche. Per questi motivi viene dichiarata la incostituzionalità. INTERVENTI SULLA FASCIA DI 300 METRI DALLA LINEA DI BATTIGIA La disposizione impugnata incide sulla fascia di 300 metri dalla linea di battigia, peraltro tutelata in maniera pregnante ai sensi dell'art. 142, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004, oltre che alla stregua del vigente piano paesaggistico regionale. Tale incidenza non è, peraltro, contestata dalla difesa regionale. Non è influente la circostanza che già la disciplina previgente contemplasse interventi destinati a ricadere nella fascia entro i 300 metri dalla linea di battigia, poiché, come già detto, nei giudizi in via principale non opera l'istituto dell'acquiescenza; si deve rilevare, inoltre, che la previsione aggiunta dalla legge impugnata introduce un ulteriore elemento di deroga, che si ripercuote sull'assetto paesaggistico. La previsione in esame, difatti, concerne un aspetto tutt'altro che marginale della tutela paesaggistica, in quanto esenta gli interventi disciplinati dal novellato art. 39 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 dall'obbligo del rispetto dell'ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire. Né pone rimedio al vulnus denunciato la precisazione che il nuovo fabbricato deve determinare «un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con atto n. 18 del 5 aprile 2016». Il legislatore regionale ha travalicato i limiti della potestà legislativa sancita dallo statuto speciale, modificando unilateralmente - e per di più in senso deteriore - la disciplina della fascia costiera, bene paesaggistico assoggettato a rigorosa tutela, per la peculiarità delle caratteristiche naturali e ambientali Da questi motivi deriva la dichiarazione di incostituzionalità AFFIDO AI COMUNI IL COMPITO DI INDIVIDUARE GLI AMBITI TERRITORIALI NEI QUALI REALIZZARE GLI INTERVENTI PREVISTI DAI PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIORDINO URBANO La norma impugnata al primo periodo, affida ai Comuni il compito di individuare gli ambiti territoriali nei quali realizzare gli interventi previsti dai programmi integrati per il riordino urbano. Tali interventi saranno localizzati, in via prioritaria, nelle zone urbanistiche omogenee C contigue all'ambito urbano, ovvero nelle zone di espansione residenziale «destinate a nuovi complessi residenziali, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie utilizzata richiesti per le zone B». La localizzazione avverrà, quindi, nelle zone urbanistiche omogenee D, che si identificano nelle «parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali, di conservazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli e/o della pesca», e nelle zone urbanistiche omogenee G, che consistono nelle «parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi di interesse generale, quali strutture per l'istruzione secondaria, superiore ed universitaria, i beni culturali, la sanità, lo sport e le attività ricreative, il credito, le comunicazioni, o quali mercati generali, parchi, depuratori, impianti di potabilizzazione, inceneritori e simili». Quanto alle zone D e G, il legislatore regionale precisa che la localizzazione avverrà nelle zone contigue all'ambito urbano e non completate o dismesse.
  • 20. 20 18.3.2.- Con le modificazioni introdotte dalla disposizione impugnata cadono le esclusioni originariamente previste dall'art. 40, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 per la realizzazione dei programmi integrati per il riordino urbano. Nell'assetto previgente della disciplina regionale, tali programmi non potevano essere realizzati nei centri di antica e prima formazione e nelle zone urbanistiche omogenee E (zone agricole) e H. Le zone H, denominate zone di salvaguardia, non rientrano in alcuna delle classificazioni elaborate dall'art. 3 del decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna), e «rivestono un particolare valore speleologico, archeologico, paesaggistico o di particolare interesse per la collettività, quali fascia costiera, fascia attorno agli agglomerati urbani, fascia di rispetto cimiteriale, fascia lungo le strade statali provinciali e comunali». La disciplina impugnata estende a tutte le zone urbanistiche omogenee l'ambito di applicazione dei programmi integrati per il riordino urbano, dapprima esclusi nelle zone di particolare valenza culturale o paesaggistica, come i centri di antica e prima formazione, le zone agricole, le zone di salvaguardia ambientale. Una disciplina così congegnata interviene su beni che ricevono specifica tutela nel piano paesaggistico regionale e nella normativa regionale previgente, in armonia e in connessione inscindibile con le previsioni del piano. Nella prospettiva di una più efficace protezione del paesaggio, tale normativa escludeva dai programmi integrati per il riordino urbano proprio i beni prima citati - i centri di antica e prima formazione, le zone agricole e le zone di salvaguardia ambientale - che includono anche beni di peculiare valore archeologico e paesaggistico, nonché la fascia costiera. Nel rimuovere tali ipotesi di esclusione, la disposizione impugnata riduce la tutela riservata ai beni che, nello stesso piano paesaggistico e nella legislazione regionale che ne ha completato e arricchito le indicazioni, sono assoggettati ad autonoma e peculiare disciplina. Né tale decremento di tutela è contraddetto dalla specificazione che il Consiglio comunale provvede alla localizzazione delle aree di intervento in coerenza con quanto statuisce il piano paesaggistico regionale, poiché all'originaria e tassativa esclusione di alcune aree ora fa riscontro una normativa a maglie più larghe, che non contempla una protezione inderogabile. Da questi motivi deriva la dichiarazione di incostituzionalità DISCIPLINA TRANSITORIA PER GLI AMBITI DI PAESAGGIO COSTIERI La previsione impugnata si discosta da quanto prevede l'art. 15, comma 2, NTA del piano paesaggistico regionale, nel dettare la disciplina transitoria per gli ambiti di paesaggio costieri. Ai sensi della menzionata norma tecnica di attuazione, per i Comuni non dotati di piano urbanistico comunale approvato, nelle zone C, D, F e G nella fascia dei 2000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, e nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare e per le isole minori, possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004 (Provvedimenti cautelari e d'urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio e dell'ambiente della Sardegna). Per le zone F, poi, si devono rispettare i parametri di cui all'articolo 6 della legge regionale 8/2004. Alla stessa data - soggiunge la citata previsione del piano paesaggistico - devono risultare legittimamente avviate le opere di urbanizzazione e, in particolare, deve essere stato realizzato il reticolo stradale e deve essersi determinato un mutamento consistente e irreversibile dello stato dei luoghi.
  • 21. 21 La disposizione impugnata, nell'inserire il riferimento alla lettera d) dell'art. 13 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2009, in una fattispecie sovrapponibile a quella regolata dal piano paesaggistico regionale, considera sufficiente che le opere di urbanizzazione siano state avviate prima dell'approvazione del piano paesaggistico regionale (5 settembre 2006), che è termine successivo rispetto a quello individuato nello stesso piano paesaggistico (agosto 2004), e così amplia le possibilità di attuare l'attività edificatoria. Tale profilo di contrasto, relativo a una disciplina già contraddistinta da uno spiccato carattere di specialità, si risolve in una deroga, che compromette lo standard di tutela individuato dal piano paesaggistico e presta così il fianco alle censure del ricorrente. Da questi motivi deriva la dichiarazione di incostituzionalità REALIZZAZIONE DI «NUOVI CAMPEGGI E STRUTTURE RICETTIVE CONNESSE A CAMPI DA GOLF, AREE ATTREZZATE DI CAMPER NELLA FASCIA COSTIERA La prima norma regionale impugnata consente in termini indiscriminati, e dunque anche nella fascia costiera, di realizzare aree di sosta temporanea degli autocaravan e dei caravan. L’altra norma regionale impugnata a sua volta, consente di realizzare campeggi anche nella fascia costiera. Né vale a rendere tale previsione compatibile con il piano paesaggistico la specificazione che si tratta di campeggi a basso indice di impatto paesaggistico e ad alto indice di reversibilità. Il divieto delle norme tecniche di attuazione è formulato in termini onnicomprensivi e inderogabili, come si può desumere dall'espressione «[n]on è comunque ammessa la realizzazione». Non è risolutiva neppure la specificazione che tali campeggi devono essere realizzati oltre la fascia di trecento metri dalla linea di battigia. La fascia costiera, considerata nel PPR come un bene paesaggistico d'insieme e una risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, assoggettata a pianificazione e gestione integrata (art. 19, comma 1, NTA), è individuata in termini più ampi rispetto ai 300 metri dalla linea di battigia, espressamente salvaguardati dalla previsione impugnata. Da questo punto di vista, nel contrasto con una specifica prescrizione del piano regionale, relativa a una risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile, si coglie la lesione denunciata dal ricorrente. Da questi motivi deriva la dichiarazione di incostituzionalità LIMITI NORMA REGIONALE SUL DIMENSIONAMENTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA ALBERGHIERA In virtù della disposizione impugnata, le prescrizioni dell'art. 4 del citato decreto si devono interpretare nel senso che, in sede di nuova pianificazione, le limitazioni imposte dalla legge reg. Sardegna n. 8 del 2004, sul dimensionamento della capacità insediativa alberghiera, non si applicano ai Comuni che non abbiano raggiunto la potenzialità volumetrica originariamente prevista dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, a patto che tali volumetrie siano finalizzate alla promozione turistica mediante la realizzazione di strutture alberghiere o para alberghiere a 5 o 6 stelle. L'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2004 regola il dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nelle zone F. Tale dimensionamento non deve superare il 50 per cento di quello consentito con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per il calcolo della fruibilità ottimale del litorale dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983.
  • 22. 22 La legge reg. Sardegna n. 8 del 2004, come si evince dall'art. 1, comma 1, prelude all'approvazione del piano paesaggistico regionale, «principale strumento della pianificazione territoriale regionale ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), al fine di assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio». L'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2004 definisce il PPR come «il quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale, ed assume i contenuti di cui all'articolo 143 del d.lgs. n. 42 del 2004». In vista dell'approvazione del piano paesaggistico, interviene l'art. 6, che, in tema di dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nelle zone F, stabilisce che non debba essere superiore al 50 per cento di quello consentito «con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per il calcolo della fruibilità ottimale del litorale dal Dec. Ass. 20 dicembre 1983, n. 2266/U dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica». Il dimezzamento del limite previsto nelle zone turistiche F rispetto alle norme previgenti appare il frutto di una «valutazione comparativa di contrapposti interessi, quello generale alla salvaguardia del paesaggio, anche a tutela delle generazioni future, e quello individuale e imprenditoriale allo sviluppo degli insediamenti turistici» (Consiglio di Stato, sezione sesta, 7 luglio-10 settembre 2009, n. 5459). Il citato art. 6 è espressamente richiamato anche nell'art. 15, comma 2, NTA con riguardo alla disciplina transitoria degli ambiti costieri e dunque, nel disciplinare l'adeguamento dei successivi strumenti urbanistici comunali, fa corpo e deve essere letto in connessione con le prescrizioni di tale piano. 21.3.2.- La previsione impugnata, dietro la parvenza dell'interpretazione autentica del citato decreto assessoriale del 1983 che non limitava l'applicazione dei parametri massimi ai soli Comuni che non avevano raggiunto la potenzialità volumetrica originariamente prevista e prevedeva l'applicazione dei parametri massimi in termini generali, depotenzia il limite relativo alle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nelle zone F. In tal modo, si ampliano le facoltà edificato Da questi motivi deriva la dichiarazione di incostituzionalità ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI TURISTICI COMUNALI AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE, AL FINE DI FAVORIRE LE NUOVE LOCALIZZAZIONI TURISTICHE IN ZONE CONTIGUE E/O INTEGRATE AGLI INSEDIAMENTI URBANI La disposizione impugnata prevede che la deroga a tali prescrizioni del piano paesaggistico regionale operi quando non sia possibile perseguire gli indirizzi che, in tema di insediamenti turistici, detta l'art. 90, comma 1, lettera a), NTA con riguardo all'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale. Ai sensi di tale ultima norma tecnica di attuazione, è necessario «prevedere lo sviluppo della potenzialità turistica del territorio attraverso l'utilizzo degli insediamenti esistenti quali centri urbani, paesi, frazione e agglomerati, insediamenti sparsi del territorio rurale e grandi complessi del territorio minerario». Le deroghe racchiuse nella previsione impugnata investono un aspetto qualificante della tutela paesaggistica, che è ribadito sia negli indirizzi sia nelle prescrizioni che devono orientare l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ed in forza dei quali le localizzazioni turistiche devono essere individuate in prossimità degli insediamenti urbani e in connessione con l'assetto insediativo esistente.
  • 23. 23 La deroga censurata si presenta in termini di particolare latitudine, in quanto è subordinata alla sola condizione che non sia possibile perseguire gli indirizzi vincolanti della pianificazione paesaggistica. Tale condizione, delineata senza il supporto di indicazioni puntuali, è rimessa alla valutazione dei Comuni, che possono dunque stabilire - al di fuori di precisi criteri direttivi - le deroghe al sovraordinato piano paesaggistico. In tal modo, la disposizione impugnata sovverte anche la preminenza del piano paesaggistico rispetto agli strumenti urbanistici comunali. Da questi motivi deriva la dichiarazione di incostituzionalità PIANI ATTUATIVI COMUNALI IN AREA COSTIERA IN ATTESA DELL’ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI AL PIANO PAESAGGISTICO Negli ambiti di paesaggio costiero, il legislatore regionale consente ai Comuni - fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del piano paesaggistico regionale - di adottare e approvare piani attuativi previsti nello strumento urbanistico vigente, che ricadono nelle zone territoriali omogenee C (espansione residenziale), D (industriali, artigianali e commerciali) e G (servizi generali). L'impugnato art. 27, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 puntualizza che tale facoltà si aggiunge a quella accordata dall'art. 15, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale. Tale previsione delle norme tecniche concerne gli ambiti di paesaggio costiero e, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano paesaggistico regionale, consente l'attività edilizia e la relativa realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitativi e nelle frazioni individuate dai Comuni, purché delimitate e indicate come tali negli strumenti urbanistici comunali. La menzionata norma tecnica consente, inoltre, di realizzare, in conformità ai vigenti strumenti urbanistici comunali, gli interventi edilizi che ricadono nelle zone C immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato, quando ricorra l'elemento dell'interclusione con «elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini». L'art. 27, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 regola l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 15, comma 1, NTA e considera i confini amministrativi comunali elementi geografici di interclusione. 23.3.2.- La disciplina regionale si innesta sulla delicata fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale e deroga in peius alle prescrizioni di tutela dettate da tale piano. Essa amplia la facoltà di adottare e approvare piani attuativi, dapprima circoscritta alle sole zone omogenee A e B e alle zone C, solo se immediatamente contigue al tessuto urbano, e ora estesa anche alle zone urbanistiche C, D e G, non importa se contigue o interne al tessuto urbano. La disposizione impugnata, anche in virtù della specificazione del comma 2 sull'equiparazione dei confini amministrativi comunali agli elementi geografici di interclusione, si prefigge di ampliare le ipotesi delineate dall'art. 15, comma 1, NTA, che consente solo entro certi limiti, negli ambiti di paesaggio costieri, l'attività edilizia e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione. L'appena menzionato art. 15, comma 1, ultimo periodo, delle medesime NTA consente di realizzare interventi edilizi nelle zone C, immediatamente contigue al tessuto urbano, solo quando ricorra l'interclusione con «elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini». L'impugnata disposizione dell'art. 27, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, in particolare, sostituisce a tale rigoroso requisito quello, invero più blando, dei confini
  • 24. 24 amministrativi comunali, accomunati ai citati elementi geografici di interclusione che le prescrizioni del piano paesaggistico intendono invece in termini più circoscritti. La stessa difesa regionale non contesta che questa diversa formulazione sottenda una deroga alle prescrizioni del piano paesaggistico. La previsione impugnata si pone in contrasto con tali prescrizioni e quindi vìola la sfera di competenza statale nella materia della tutela dell'ambiente, dettando una regolamentazione lesiva dei valori tutelati dall'art. 9 Cost., peraltro al di fuori del percorso condiviso di adeguamento e di revisione del piano che questa Corte di recente ha ritenuto imprescindibile (sentenza n. 257 del 2021). Da questi motivi deriva la dichiarazione di incostituzionalità TESTO SENTENZA 24/2022: https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/039 Ruolo delle Soprintendenze nel non permettere la applicazione di una legge regionale (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale nella sentenza n° 26 del 28 gennaio 2022 ha deciso se la condotta posta in essere dalle Soprintendenze di Cagliari e di Sassari, concretatasi nell'espressione dei pareri negativi impugnati, sia effettivamente qualificabile in termini di disapplicazione della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 e, in caso affermativo, se le citate Soprintendenze siano legittimate, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo nei confronti della richiamata normativa regionale, a operare tale disapplicazione. La conclusione negativa delle due Soprintendenze sulla realizzabilità dei richiesti interventi non costituisce semplicemente l'esito di una ricostruzione del quadro normativo, ma è invece espressione del consapevole intendimento di non applicare una legge regionale ritenuta illegittima, in quanto lesiva di rilevanti interessi paesaggistici, e sottoposta al vaglio di questa Corte. Lo confermano, in particolare, sia la reiterata sottolineatura, nei pareri, della pendenza di un giudizio costituzionale sulla citata legge regionale sia l'espressa censura della scelta dell'amministrazione comunale, coinvolta nel procedimento autorizzatorio de quo, di applicare la stessa legge regionale, censura per giunta accompagnata dalla menzione di un obbligo di informazione all'autorità giudiziaria. Non può essere condiviso, invece, il rilievo mosso dal resistente, secondo cui le Soprintendenze si sarebbero espresse negativamente in ragione dell'impatto sul paesaggio degli interventi urbanistici proposti. Se è vero che alcuni dei provvedimenti contestati - i pareri della Soprintendenza di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna - contengono anche considerazioni di natura sostanziale sull'impatto negativo degli interventi, proprio l'accentuazione della necessità che la legge regionale non venga applicata - e addirittura dell'illiceità del comportamento delle autorità amministrative che la applichino - conferma che è preciso intendimento dell'amministrazione negare efficacia a un atto legislativo regionale. Chiarito che si è in presenza di una voluta disapplicazione, da parte di autorità amministrative statali, di una legge regionale su cui il Governo ha promosso questione di legittimità costituzionale, ne consegue che gli atti contestati violano le norme costituzionali richiamate dalla ricorrente, e precisamente gli artt. 127, 134 e 136 Cost. Tali disposizioni delineano - dopo le modifiche dell'art. 127 Cost. operate dalla legge cost. n. 3 del 2001 - un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale
  • 25. 25 da non escluderne l'efficacia, e quindi l'applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoché questa Corte non ne abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale. Solo quest'ultima declaratoria comporta la cessazione dell'efficacia (art. 136 Cost.) della norma impugnata, che di conseguenza non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»). In questo quadro si inserisce la previsione dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, che, richiamando l'art. 40 della stessa legge, prevede la possibilità di sospendere l'efficacia della legge impugnata, qualora vi sia «il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini». In assenza di sospensione, la legge impugnata continua ad avere efficacia e deve essere applicata. Per le ragioni anzidette, il ricorso deve essere accolto in riferimento ai parametri sopra indicati, in quanto non spettava alle Soprintendenze di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, e di Sassari e Nuoro disapplicare la normativa regionale nelle more del giudizio di legittimità costituzionale pendente dinanzi a questa Corte, quale che possa esserne l'esito. Conseguentemente devono essere annullati i provvedimenti impugnati. TESTO SENTENZA 26/2022: https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/041
  • 26. 26 EFFETTO SERRA Corte dei Conti UE su Tassazione dell’energia, fissazione del prezzo del carbonio e sovvenzioni all’energia (Documentazione Comunitaria) La Corte dei Conti UE con un rapporto pubblicato poche settimane fa dimostra come: 1. il prezzo dei prodotti energetici continui a non rispecchiare i costi ambientali reali delle emissioni 2. le sovvenzioni ai combustibili fossili sono rimaste stabili dal 2008 al 2019 compensando negativamente la quasi quadruplicazione degli incentivi alle rinnovabili 3. l'inquinamento atmosferico e i gas a effetto serra sono i più tassati, ma anche qui le entrate sono solo circa la metà del costo esterno totale stimato. Analisi pubblicata dalla Corte dei Conti UE che si concentra sui seguenti aspetti: 1. la congruenza degli attuali livelli di tassazione dell’energia e di fissazione del prezzo del carbonio con gli obiettivi climatici; 2. le sovvenzioni all’energia, ponendo l’accento su quelle destinate all’energia pulita e ai combustibili fossili; 3. la vigente direttiva sulla tassazione dell’energia, che stabilisce aliquote fiscali minime per i prodotti energetici e il modo in cui la nuova proposta della Commissione intende porre rimedio ai punti deboli di tale direttiva. In sintesi l’analisi della Corte rileva aspetti molto significativi che stanno incidendo sul raggiungimento degli obiettivi UE della transizione alla neutralità climatica. La Corte osserva che negli anni recenti, considerato l’effetto delle imposte o dello scambio di quote di emissioni, il prezzo dei prodotti energetici non ha rispecchiato il costo ambientale delle emissioni. Nella valutazione relativa alla direttiva sulla tassazione dell’energia, la Commissione ha segnalato alcune carenze presenti nella legislazione sull’imposizione minima. Le proposte legislative avanzate dalla Commissione nel pacchetto “Pronti per il 55 %” mirano, fra l’altro, ad allineare le imposte sull’energia al contenuto energetico, nonché ad includere più settori nel sistema di scambio di quote di emissioni (Emissions Trading System – ETS) dell’UE. IX Le sovvenzioni all’energia possono essere utilizzate per procedere verso un’economia a minore intensità di carbonio. Le sovvenzioni per i combustibili fossili, che ostacolano invece una transizione energetica efficiente, sono rimaste relativamente costanti nel corso dell’ultimo decennio, malgrado gli impegni assunti dalla Commissione e da alcuni Stati membri a eliminarle gradualmente. Secondo la Corte di Conti UE le sovvenzioni per i combustibili fossili ostacolano il raggiungimento degli obiettivi climatici, poiché frenano la transizione all’energia verde. Nel complesso, le sovvenzioni assegnate dagli Stati membri per i combustibili fossili ammontano a oltre 55 miliardi di euro all’anno. Sono state relativamente stabili nel corso degli ultimi dieci anni, nonostante gli inviti a eliminarle gradualmente. Alcuni Stati membri spendono più in sovvenzioni per i combustibili fossili che in sovvenzioni destinate all’energia verde.
  • 27. 27 Aspetti sociali della tassazione Anche alla luce della rivolta dei “gilet gialli” che ha portato lo stato francese a congelare la tassa introdotta sul carbonio, la analisi della Corte UE pone all’accento sugli aspetti sociali per una tassazione che favorisca la transizione energetica alla neutralità climatica. La Corte nella sua analisi ricorda che la Commissione ha rilevato che gli importi spesi dai nuclei familiari per l’energia (riscaldamento e trasporti inclusi) variano in misura considerevole. Le famiglie più povere, ossia quelle che si collocano nel decile inferiore della distribuzione del reddito, spendono per l’energia meno del 5 % del proprio reddito in Lussemburgo, Malta, Finlandia e Svezia, contro più del 20 % del proprio reddito in Cechia e Slovacchia. Secondo la Corte dei Conti UE per attenuare il rischio di rifiuto delle riforme fiscali, le organizzazioni internazionali30 hanno raccomandato una maggiore trasparenza nel comunicare le motivazioni delle riforme fiscali e l’utilizzo dei proventi, le riduzioni di altre imposte e le misure di ridistribuzione adottate. Secondo gli studi, è dimostrato che, se viene definita a monte la destinazione delle entrate, le tasse sul carbonio possono risultare più accettabili. In particolare la Corte cita: 1.studio OCSE (26) che fornisce un approccio sequenziale che può aiutare a fornire supporto per l'analisi a un processo di riforma ben informato. L'implementazione degli strumenti suggeriti può aiutare i responsabili politici a identificare le misure di sostegno del governo più distorcenti e le politiche alternative o complementari che realizzano gli obiettivi perseguiti in modo più efficiente ed efficace. Lo studio presentato attinge alla lunga esperienza e tradizione dell'OCSE nella misurazione e nel monitoraggio delle misure di sostegno per i combustibili fossili, principalmente nel suo Inventario delle misure di sostegno per i combustibili fossili (inventario di seguito) e nelle relazioni di accompagnamento. 2. Centre for Climate Change Economics and Policy e Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment ha presentato uno studio (27) su come rendere più accettabile la tassazione sul carbonio, che pone l’accento sulle modalità di comunicazione delle politiche di riduzione delle emissioni di gas serra ed in particolare sulla tassazione del carbonio. In particolare lo studio fa notare le tasse sul carbonio hanno un ruolo da svolgere anche nelle giurisdizioni che hanno già un sistema di scambio di quote di emissioni, come l'Unione Europea. Le emissioni scambiate rappresentano solo il 42% circa del totale dell'UE emissioni: il restante 58 per cento non rientra nell'EU ETS, in settori come i trasporti, l'edilizia, gestione dei rifiuti e agricoltura. Per questo la Tassazione del carbonio, insieme ad altre normative misure, offre agli Stati membri un modo efficace per ridurre le emissioni di gas serra all'esterno del sistema di scambio quote ETS dell'UE. Oltre i confini dell'UE, è una misura efficace per ridurre l'energia e l'industria emissioni in giurisdizioni senza schemi di scambio esistenti. 3. Conferenza Tassazione Verde per costruire economie eque e resilienti (28). La documentazione in vista di questa Conferenza dimostra come l'inquinamento atmosferico e i gas a effetto serra sono i più tassati, ma anche qui le entrate sono solo circa la metà del costo esterno totale 26 https://www.oecd.org/environment/designing-fossil-fuel-subsidies-reforms-in-oecd-and-g20-countries-d888f461- en.htm 27 https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2017/12/How-to-make-carbon-taxes-more- acceptable.pdf 28 https://ec.europa.eu/environment/events/conference-green-taxation-build-fairer-more-resilient- economies_it?etrans=it#:%7E:text=The%20conference%20%E2%80%9CGreen%20Taxation%20to,online%20on%204% 20February%202021.&text=The%20conference%20will%20be%20of,in%20business%20and%20civil%20society
  • 28. 28 stimato. Altre forme di inquinamento, come l'inquinamento idrico proveniente da fonti diffuse come l'agricoltura, sono tassate ancor meno. È evidente che vi è margine per un maggiore utilizzo. Lo studio in corso esamina un portafoglio di strumenti a livello dell'UE che aumenta le imposte verdi dal 6 % del gettito fiscale totale a circa il 6,6 % del gettito fiscale totale. Comprende esempi pertinenti per tutti i paesi dell'UE. Questo pacchetto andrebbe a vantaggio della crescita: essa raccoglie circa 30 miliardi di euro e l'utilizzo di questo importo di entrate per ridurre l'imposta sul reddito genera un impatto positivo netto sul PIL di 35 miliardi di EUR e crea 140 000 posti di lavoro aggiuntivi. TESTO ANALISI CORTE DEI CONTI UE: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW22_01/RW_Energy_taxation_IT.pdf Causa contro il Governo italiano per inazione climatica (Documentazione Nazionale) Un gruppo di cittadini e 24 associazioni hanno citato davanti al Tribunale Civile di Roma il Governo italiano ed in particolare la Presidenza del Consiglio dei Ministri per non avere ad oggi agito in modo efficace contro i mutamenti climatici e quindi le emissioni di gas serra dalle attività presente nel territorio dello Stato italiano. I ricorrenti fondano la loro azione prima di tutto sul dato di fatto per cui il Governo è a conoscenza delle problematiche dei rischi climatici come dimostrano studi atti europei e nazionali prodotti in questi anni con la partecipazione attiva dei rappresentati del Governo Nazionale. Inoltre l’azione legale si fonda anche sulla evoluzione delle emissioni di gas serra in Italia non adeguata a raggiungere gli obiettivi della stessa UE. Affermano infatti i ricorrenti che dopo un continuo e graduale aumento, le emissioni totali di gas serra (GHG) dell'Italia hanno raggiunto un picco nel 2005 e da allora sono diminuite lentamente (con una riduzione di circa il 17% rispetto ai livelli del 1990 nel 2018). Tuttavia, questa riduzione non riflette il risultato di azioni climatiche ambiziose. Nei fatti, corrisponde principalmente e in maniera significativa al periodo di crisi economica che ha interessato il nostro paese negli ultimi quindici anni, caratterizzato da tre recessioni che si sono succedute tra il 2008 e il 2014. Seguendo l'attuale scenario delle azioni italiane, ci si attende che le emissioni al 2030 saranno del 26% inferiori rispetto ai livelli del 1990. Secondo le proiezioni del governo, l'Italia non raggiungerà il suo modesto obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni del 29% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 (37% rispetto ai livelli del 2005), in assenza di misure aggiuntive. Le politiche aggiuntive pianificate dal governo italiano, come indicato nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), dovrebbero portare a una riduzione delle emissioni nel 2030 di appena il 36% rispetto ai livelli del 1990. Questa riduzione è incompatibile con la “quota equa” (fair share), il giusto contributo di riduzione delle emissioni che l’Italia è tenuta ad implementare al fine di rispettare l’obiettivo di 1.5°C dell’Accordo di Parigi. Le norme su cui si fonda l’azione in oggetto oltre a quelle UE (Accordo di Parigi e varie Direttive e Regolamenti) derivano anche dal fatto che avendo sottoscritto i Report IPPC che dimostrano scientificamente i rischi legati ai mutamenti climatici tali conclusioni scientifiche vincolano la discrezionalità pubblica anche statale, come desumibile dalla legge istitutiva del SNPA (n.132/2016), il cui art. 3 n.1, lett. c, stabilisce che dati e informazioni scientifiche del Sistema “costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche
  • 29. 29 amministrazioni”. Tale vincolo normativo risulta conforme anche alla Costituzione (in particolare in virtù della giurisprudenza costituzionale, i cui contenuti sono sintetizzati dalla formula dottrinale della “riserva di scienza”, per cui le acquisizioni della scienza e delle sue Istituzioni costituiscono limiti alla discrezionalità politica), dall’art. 191 TFUE e dalla CEDU (la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani riconosce la necessità che le misure adottate dagli Stati “siano tenute sotto controllo tenendo conto in particolare degli sviluppi scientifici e sociali”). Le principali richieste specifiche avanzate dagli attori al giudice sono: a) dichiarare che lo Stato italiano è responsabile della situazione di pericolo derivante dalla sua inerzia nel contrasto all’emergenza climatica; b) condannare lo Stato ad abbattere le emissioni di gas serra del 92% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. TESTO DEL QUADERNO DI SINTESI SULL’AZIONE LEGALE: https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/2d504c75-6354-4c93-94fd- 664cd8267f18/Giudizio%20Universale%20Quaderno%20Sintesi%20Azione.pdf Biometano: accordo Consorzio Italiano Biogas e Assocarta (Documentazione Nazionale) Consorzio Italiano Biogas e Assocarta hanno siglato un accordo di collaborazione per supportare la riconversione a biometano degli impianti biogas esistenti e lo sviluppo di nuove iniziative per la produzione di biometano dalla filiera agroindustriale, quale spinta per la decarbonizzazione dei cicli produttivi energivori, in linea con quanto previsto dalla direttiva RED 2 e dalle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). LINK A DOCUMENTO SU ACCORDO: comunicato-stampa-CIB-Assocarta_10_2_22.pdf (consorziobiogas.it) Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (Documentazione Comunitaria) Comunicazione della Commissione UE che fornisce orientamenti in merito alla valutazione da parte della Commissione della compatibilità delle misure di aiuto a favore dell'ambiente, compresa la tutela del clima, e dell'energia che sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato secondo il quale sono compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”. Secondo la Comunicazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato una misura di aiuto può essere dichiarata compatibile con il mercato interno purché siano soddisfatte due condizioni, una positiva e una negativa. La condizione positiva sancisce che l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica mentre la condizione negativa sancisce che l'aiuto non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Di conseguenza le autorità degli Stati membri dovrebbero garantire che la misura di aiuto, le condizioni alle quali è subordinata, le procedure per la sua adozione e l'attività sovvenzionata non siano in contrasto con il diritto
  • 30. 30 ambientale dell'Unione. Dovrebbero inoltre garantire che il pubblico interessato abbia la possibilità di essere consultato nel processo decisionale in materia di aiuti. Infine le persone fisiche e le organizzazioni dovrebbero avere la possibilità di contestare l'aiuto o le relative misure di attuazione dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali qualora siano in grado di produrre elementi che dimostrino l'inosservanza del diritto ambientale dell'Unione. Gli aiuti che rientrano nella disciplina della Comunicazione riguardano vari aspetti delle politiche ambientali ed energetiche quali ad esempio: 1. aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, anche attraverso il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica; 2. aiuti per la riparazione di danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'adozione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi; 3. aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica; 4. aiuti per le infrastrutture energetiche (reti); 5. aiuti per la chiusura di centrali elettriche che utilizzano carbone, torba o scisto bituminoso e di attività estrattive legate all'estrazione di carbone, torba o scisto bituminoso 6. aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull'energia elettrica per gli utenti a forte consumo di energia. Nel valutare se gli aiuti a favore della tutela ambientale e dell'energia possano essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato la Commissione esaminerà i seguenti aspetti: Per quanto riguarda la prima condizione (positiva), secondo cui gli aiuti devono agevolare lo sviluppo di un'attività economica 1. l'individuazione dell'attività economica che risulta agevolata dalla misura, dei suoi effetti positivi per la società nel suo complesso e, se del caso, della sua rilevanza per politiche specifiche dell'Unione 2. effetto di incentivazione dell'aiuto 3. nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione Per quanto riguarda la seconda condizione (negativa), ossia gli aiuti non alterano indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse 1. necessità dell'intervento statale 2. adeguatezza dell'aiuto 3. proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario per raggiungere il suo obiettivo), compreso il cumulo 4. trasparenza dell'aiuto 5. prevenzione degli effetti negativi indebiti dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi 6. raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti Per esempio sulla proporzionalità la Commissione ritiene pertanto che la proporzionalità dell'aiuto sia garantita se sono soddisfatti i seguenti criteri: 1. la procedura di gara è competitiva, vale a dire, è aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante conformemente all'obiettivo della misura e tali da ridurre al minimo il rischio di offerte strategiche; 2. i criteri sono pubblicati con sufficiente anticipo rispetto al termine per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva
  • 31. 31 3. gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento) sono evitati in quanto potrebbero compromettere l'esito positivo della procedura. Relativamente agli aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica Questi riguardano anche i meccanismi di capacità e qualsiasi altra misura volta ad affrontare problemi di sicurezza dell'approvvigionamento a lungo e breve termine derivanti da fallimenti del mercato che impediscono investimenti sufficienti nella capacità di generazione di energia elettrica, nello stoccaggio o nella gestione della domanda e nell'interconnessione, nonché misure in caso di congestione della rete volte a ovviare all'insufficienza delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Tali misure possono anche essere strutturate per sostenere obiettivi di tutela ambientale, ad esempio attraverso l'esclusione di capacità maggiormente inquinanti o misure volte a conferire un vantaggio, nel processo di selezione, alle capacità più vantaggiose per l'ambiente. È opportuno che la misura di aiuto sia aperta a tutti i beneficiari o a tutti i progetti tecnicamente in grado di contribuire efficacemente al conseguimento dell'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento. Sono considerate adeguate le limitazioni alla partecipazione alle misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento volte a garantire che tali misure non pregiudichino la tutela dell'ambiente. TESTO DELLA COMUNICAZIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0218(03)&from=IT
  • 32. 32 ENERGIA Tassonomia UE e direzione finanziamenti verso il Green Deal Europeo (Normativa Comunitaria) Il vigente Regolamento UE sulla tassonomia riguarda un sistema di classificazione attraverso cui la Commissione Europea ha stilato un elenco di attività economiche ritenute sostenibili dal punto di vista ambientale e, quindi, idonee a “prestare aiuto” all’Europa nel raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica. Il Regolamento in questione è il 2020/852 del 18 giugno 2020 (29) al paragrafo 3 articolo 19 relativo ai criteri di vaglio tecnico, che rientrano tra i criteri per definire una attività ecosostenibile ai fini degli obiettivi di neutralità climatica del Green Deal, afferma: "3. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 garantiscono che le attività di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi non siano considerate attività economiche ecosostenibili." La proposta della Commissione UE, che nasce da una Comunicazione 30, dovrà essere approvata dal Parlamento UE nei prossimi mesi e propone l'uso del gas per nuove centrali precisando le condizioni seguenti: "Ogni attività relativa al gas deve soddisfare emissioni specifiche soglie, dovrebbe sostituire un impianto di carbone esistente che non può essere sostituito da fonti rinnovabili, dovrebbe raggiungere determinati obiettivi in termini di riduzione delle emissioni e passare completamente ai gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio entro il 2035." La proposta della Commissione (31) non ha tenuto in adeguata considerazione il documento (Response to the Complementary Delegated Act 21 st January 2022) conferma la bocciatura da parte dei tecnici della Commissione UE all'inclusione di gas e del nucleare tra gli investimenti con l'etichetta green. Secondo il parere, gli impianti a gas potrebbero essere presi in considerazione solo con un'intensità di emissioni inferiore a "100 grammi di CO2 per Kilowattora" (un valore che attualmente, ricorda il parere, per una centrale a gas "è nel migliore dei casi, di 300gCO2KWh"). La Commissione nella sua proposta ha recepito detto limite dei 100grammi di CO2 per kwh ma stabilendo deroghe allo stesso per permettere di autorizzare impianti di generazione elettrica da fonti fossili (gas naturale) . Dette deroghe sono espresse dai seguenti criteri: 1. L’autorizzazione deve essere concessa entro il 31 dicembre 2030 2. le emissioni dirette di CO2 devono comunque essere inferiori a 270g CO2e/kWh dell'energia prodotta oppure le emissioni dirette annue di CO2 dell'attività non devono superare una media di 550 kgCO2e/kW della capacità dell'impianto in 20 anni; 3. non ci sono le condizioni per sostituire l'energia da fonti fossili con fonti da energia rinnovabile ma questo richiede una valutazione comparativa con le più convenienti tecnologie energetiche da fonti rinnovabili ma per la stessa capacità individuata. L'esito di tale valutazione comparativa è pubblicato ed è soggetto a consultazione delle parti interessate; 29 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220121- sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en.pdf 30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0188 31 https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated- act_en