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Periodo dal 1 al 31 ottobre 2021
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
Ottobre 2021
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................5
Erogazione del bonus idrico (Normativa Nazionale)...................................................................5
Condannata l’Italia per mancata depurazione degli scarichi civili (Giurisprudenza
Comunitaria) ................................................................................................................................6
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .........................................................................................7
Criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività
agropastorali (Normativa Nazionale)...........................................................................................7
Guida UE sulla Valutazione di Incidenza (Normativa Comunitaria) ..........................................8
Sito di riproduzione e tutela specie habitat (Giurisprudenza Comunitaria)...............................12
BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI ................................................................................15
Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio (Normativa Nazionale)......................................................................15
ECOCERTIFICAZIONI.............................................................................................................16
Durata validità criteri Ecolabel strutture ricettive (Normativa Comunitaria)............................16
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................17
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima (Normativa
Comunitaria) ..............................................................................................................................17
ENERGIA.....................................................................................................................................18
Graduatorie relative al bando di gara di tipo per progetti innovativi nel settore elettrico
(Normativa Nazionale)...............................................................................................................18
Orientamenti di efficienza energetica per l'attuazione nel processo decisionale del settore
energetico (Normativa Comunitaria) .........................................................................................18
Efficientamento energetico degli edifici scolastici (Normativa Nazionale) .............................19
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................20
Criteri ambientali per affido servizi pulizia ambiente ad uso civile (Normativa Nazionale) ....20
Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR
(Normativa Nazionale)...............................................................................................................21
Piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato degli interventi del
PNRR (Normativa Nazionale) ...................................................................................................21
Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR (Normativa Nazionale)......................23
Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori (Normativa
Comunitaria) ..............................................................................................................................24
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................26
Applicazione Convenzione Aarhus alle istituzioni e organi comunitari (Normativa
Comunitaria) ..............................................................................................................................26
Pubblicazione atti Autorità Anticorruzione (Normativa Nazionale) .........................................28
Iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop (((5G))) (Normativa Comunitaria....................29
3
MARE E PORTI..........................................................................................................................30
Esenzione delle Autorità di Sistema Portuale dalla imposta sulle società (Normativa
Comunitaria) ..............................................................................................................................30
Risorse a città portuale per calo traffici crocieristici da emergenza COVID-19 (Normativa
Nazionale)..................................................................................................................................33
MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE.................................................................35
Contributi per installare infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................35
Concessione del contributo per la revisione dei veicoli a motore (Normativa Nazionale)........35
Credito di imposta per acquisto mezzi per la mobilità sostenibile (Normativa Nazionale........36
NUCLEARE .................................................................................................................................37
Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi
(Normativa Nazionale)...............................................................................................................37
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................38
Regolamento di organizzazione del Ministero Sviluppo Economico (Normativa Nazionale)..38
RIFIUTI........................................................................................................................................39
Nuove linee guida Piani Emergenza Esterna impianti gestione rifiuti ......................................39
Criteri per selezionare gli impianti di gestione rifiuti finanziati nel PNRR (Normativa
Nazionale)..................................................................................................................................42
Finanziamenti impianti raccolta e riciclo (Normativa Nazionale).............................................43
Calcolo verifica e comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di
plastica monouso per bevande (Normativa Comunitaria)..........................................................44
Programma sperimentale «Mangiaplastica» (Normativa Nazionale)........................................44
Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................45
Fondo per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................45
Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi
(Normativa Nazionale)...............................................................................................................47
Nuovo Regolamento UE esportazione rifiuti (Normativa Comunitaria)...................................47
Cancellazione d’ufficio del codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”. (Normativa
Nazionale)..................................................................................................................................48
Modalità iscrizione al registro dei recuperatori di materiali metallici (Normativa Nazionale).48
Delega competenze ai Comuni in materia di autorizzazioni alla gestione rifiuti (Giurisprudenza
Nazionale)..................................................................................................................................49
SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................51
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Normativa
Comunitaria) ..............................................................................................................................51
Linee guida Fondo vittime amianto dell’INAIL (Normativa Nazionale)..................................51
URBANISTICA EDILIZIA ........................................................................................................52
Approvazione degli interventi di demolizione di opere abusive (Normativa Nazionale)..........52
4
VIGILANZA AMBIENTALE ....................................................................................................53
Riparto risorse per rete nazionale registri tumori e sorveglianza epidemiologica (Normativa
Nazionale)..................................................................................................................................53
5
ACQUE TUTELA E GESTIONE
Erogazione del bonus idrico (Normativa Nazionale).
La legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge di bilancio 2021 - 2) al comma 61 dell’articolo 1 istituisce ,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un
fondo denominato « Fondo per il risparmio di risorse idriche », con una dotazione pari a 20 milioni
di euro per l'anno 2021.
Le finalità del fondo sono definite dal comma 62 di detto articolo 1. In particolare secondo questo
comma alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61
e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da
utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con
nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e
colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti,
parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Il comma 63 di detto articolo 1 definisce le spese che danno diritto al bonus idrico:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale
o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo
smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi
per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni
doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto,
compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei
sistemi preesistenti.
Secondo il comma 65 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità
e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.
Con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27/9/2021 vengono individuati i soggetti
beneficiari e vengono definiti i criteri per l'ammissione a detto beneficio.
Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto, nel limite
massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del
diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla
data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità
immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a
scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne
doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.
Sono ammissibili spese per:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale
o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate
2
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
6
e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi
per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni
doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto,
compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei
sistemi preesistenti.
DECRETO 27/9/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21A06314&elenco30giorni=false
Condannata l’Italia per mancata depurazione degli scarichi civili (Giurisprudenza
Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 6 ottobre 2021 (causa C-668-19) ha condannato l’Italia:
1. Per avere omesso di dotare di reti fognarie per le acque reflue urbane gli agglomerati urbani
elencati nel dispositivo finale della sentenza
2. Per avere omesso di garantire che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano
sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente
negli agglomerati elencati nel dispositivo finale della sentenza
3. per avere omesso di garantire che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie
siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento più spinto di un trattamento secondario o
equivalente negli agglomerati di Matera, Rionero in Vulture (Basilicata), Trieste-Muggia (Friuli
Venezia Giulia), Anagni (Lazio), Pesaro, Urbino (Marche), Dolianova (Sardegna) e Venezia (Veneto);
4. per avere omesso di garantire che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in
ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia pari almeno al 75% per il
fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale, nelle aree sensibili del bacino drenante nel Delta
del Po e nell’Adriatico, del lago di Varese, del lago di Como (Lombardia) e del bacino drenante
Golfo di Castellammare (Sicilia);
5. per avere omesso di provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la
manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da
garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione
degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati elencati nel
dispositivo finale della sentenza.
La sentenza della Corte di Giustizia europea sulla procedura 2014/2059 non ci lascia purtroppo
sorpresi: l’allora Ministero dell’Ambiente, oggi della Transizione Ecologica, aveva per tempo
allargato il campo d’azione della nostra Struttura Commissariale non solo alle due procedure per
cui l’Italia è stata già condannata, ma anche a una parte degli agglomerati compresi negli altri due
procedimenti in fase istruttoria, di cui uno oggi arriva allo stadio di condanna”; così ha commentato
la sentenza il Commissario Unico per la Depurazione (3
)
SENTENZA 6/10/2021:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247181&pageIndex=0&doc
lang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=31329921
3
https://commissariounicodepurazione.it/il-commissario-giugni-sulla-nuova-condanna-per-la-procedura-2014-2059-
non-sorprende-lavoriamo-con-le-istituzioni/
7
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle
attività agropastorali (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 agosto 2021 ha approvato
Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di
abbandono delle attività agropastorali.
Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche
territoriali, ecologiche e socio-economiche, nell'adozione delle disposizioni del Decreto 12 agosto
2021 possono adottare criteri più restrittivi e integrativi con cui procedere all'accertamento dello
stato di abbandono, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste
come presidio fondamentale della qualità della vita.
Le superfici (4) ritenute meritevoli di tutela e ripristino devono essere individuate dal Piano
paesaggistico regionale, fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra
cartografia e stato dei luoghi, ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati,
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (accordi tra pubbliche amministrazioni - 5),
dalle strutture regionali compenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e
dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura.
Sono prioritariamente ricomprese tra le superfici meritevoli di tutela e ripristino, in quanto già
riconosciute meritevoli di tutela, quelle individuate come paesaggi rurali di interesse storico e
inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e
delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19
novembre 2012, n. 17070 (6), qualora si rilevi che, per mutate condizioni, non rispondano più ai
requisiti di persistenza, unicità e integrità che hanno costituito il presupposto per l'iscrizione nel
medesimo registro.
Le Regioni possono dettare (con Piani Paesaggistici o accordi tra pubbliche amministrazioni)
specifiche norme d'uso coerenti con le finalità di tutela e ripristino. Le superfici individuate
continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino
e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.
Le superfici meritevoli di tutela per il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti
tornano ad essere considerate bosco, a seguito di abbandono o qualora si intenda attuare una
forma di gestione diversa da quella autorizzata.
In assenza di indicazioni dai Piani Paesaggistici e di accordi tra pubbliche amministrazioni possono
essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino le attività agricole e pastorali preesistenti, per
una estensione non superiore ai tre ettari, e tenuto conto della documentazione elencata
dall’articolo 3 del Decreto utili a dimostrare la presenza stabile e continuativa di precedenti colture
agro-silvo-pastorali sulle superfici oggetto di eventuale ripristino.
4
“le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e
insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti
attivita' agro-silvo-pastorali,… “ (lettera a comma 2 articolo 5 DLgs 34/2018 https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;34
5
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
6
Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5832
8
Questa la documentazione e le condizioni quali criteri minimi per il riconoscimento meritevoli di
tutela e ripristino:
a) fotografie aeree precedenti al 1990 a partire del volo GAI del 1954;
b) documenti fotografici e di archivio non antecedenti al 1954, diversi dalle foto aeree, autentici e
databili con certezza;
c) decreti ministeriali e delibere regionali ex art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
di dichiarazione di notevole interesse pubblico, che individuino aree meritevoli di tutela per la
presenza di specifiche attività agricole e pastorali; in tale caso si potrà prescindere dal limite di
superficie di cui al
comma 1, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo;
d) indagini storico-ambientali svolte tramite consolidate metodologie scientifiche su dati non
antecedenti al 1954 quali ad esempio indagini palinologiche, dendrocronologiche, storico
archivistiche che dimostrino la presenza stabile e continuativa di precedenti attività colturali,
agricole o pascolive;
e) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, terrazzamenti, muri a secco, ciglioni o manufatti
destinati a colture agricole o pastorale ed altre lavorazioni del terreno chiaramente identificabili
che testimoniano la precedente stabile e continuativa attività non antecedentemente al 1954,
attestati da apposita perizia giurata;
f) colture agricole e pastorali tuttora rilevabili, ancorché invase da vegetazione arborea, arbustiva
o entrambe, attestati da perizia giurata;
g) contratti notarili di compravendita e dati contenuti nel fascicolo aziendale, purché non in
contrasto con altri atti pubblici, in cui sia descritta la qualità di coltura presente al momento della
stesura dell'atto; non sono considerati validi gli atti antecedenti al 1954 e i soli documenti
catastali;
h) inserimento negli elenchi delle banche delle terre abbandonate e incolte costruite secondo l’art.
3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123 (7).
DECRETO 12/8/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-08&atto.codiceRedazionale=21A05855&elenco30giorni=false
Guida UE sulla Valutazione di Incidenza (Normativa Comunitaria)
L’articolo 6 (commi 3 e 4) della Direttiva Habitat 92/43/CEE recita:
“3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma
che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e
progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto
degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione
dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro
accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà
l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.”
7
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17A05735/sg
9
“4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in
mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato
membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di
Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative
adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una
specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e
la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente
ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.
La Comunicazione della Commissione 2021/C 437/01 predispone una guida aggiornata delle
modalità di svolgimento della Valutazione di Incidenza di cui ai sopra riportati commi 3 e 4
dell’articolo 6 della Direttiva Habitat.
LE FASI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
1. screening: verifica se il piano o progetto riguarda siti Habitat o comunque possa probabilmente
incidere sugli stessi
2. valutazione di incidenza: quando il piano o progetto riguarda un sito Habitat o è dimostrato che
produca una incidenza sullo stesso
3. deroga a valutazione di incidenza: il piano progetto pur riguardando un sito habitat o
producendo un impatto su di esso, sono necessari per motivi di rilevante interesse pubblico ma
occorre adottare misure compensative per tutelare il sito habitat.
Secondo la Guida ciascuna fase della procedura è influenzata da quella precedente. L'ordine delle fasi è
quindi essenziale per applicare correttamente l'articolo 6, paragrafi 3 e 4.
10
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE DEVE ATTRAVERSARE TUTTE LE FASI
DELLAVALUTAZIONE DI INCIDENZA
Spetta al promotore del piano o del progetto dimostrare, e all'autorità competente confermare,
senza ragionevole dubbio che:
1. nella prima fase (screening), è possibile escludere probabili incidenze significative;
2. nella seconda fase (opportuna valutazione), è possibile escludere effetti negativi sull'integrità di
un sito Natura 2000;
3. nella terza fase il principio di precauzione trova applicazione relativamente alle misure
compensative.
La decisione in merito all'eventualità che il piano o il progetto possa avere incidenze significative
su un sito Natura 2000 dovrebbe essere presa tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
sito. Di conseguenza è essenziale che gli obiettivi di conservazione specifici del sito siano fissati
senza indugio per tutti i siti Natura 2000 e che siano resi pubblici.
L'attenzione del valutatore deve concentrarsi sulla dimostrazione dell'assenza di effetti
pregiudizievoli piuttosto che sulla loro presenza, in linea con il principio di precauzione (8).
L'opportuna valutazione deve quindi essere sufficientemente dettagliata e comprovata, così da
dimostrare l'assenza di effetti negativi, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in
materia (9).
Lo stesso livello di certezza è richiesto se la decisione viene presa durante la fase di screening;
anche in questa fase non dovrebbero esserci ragionevoli dubbi circa l'assenza di probabili
incidenze significative.
OGGETTO VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Nella definizione di piano o progetto non conta tanto la definizione di una categoria specifica di
questi ma dalla capacità di questi di avere incidenze significative su un sito di Natura 2000.
ANTICIPARE LO SCREENING PRIMA POSSIBILE
Lo screening deve essere effettuato in una fase iniziale, di norma prima che tutti i dettagli di un
piano o di un progetto siano stati fissati, ad esempio quando l'ubicazione e la natura generale di
un progetto sono note ma il processo di progettazione non è ancora iniziato.
Quando un piano o un progetto viene sottoposto a screening in una fase iniziale, potrebbe essere
necessario rivedere tale screening in una fase successiva quando si rendono disponibili maggiori
dettagli del piano o del progetto. La portata dell'analisi di screening può variare tra i piani e tra i
progetti, a seconda della scala dello sviluppo e delle probabili incidenze.
QUANDO È COMUNQUE NECESSARIO LO SCREENING
Una componente non conservativa di un piano o progetto che comprende la gestione della
conservazione tra i suoi obiettivi può comunque richiedere un'opportuna valutazione.
In particolare il Piano o Progetto è direttamente connesso con le misure di conservazione del sito
Habitat:
1. le misure previste nel piano o nel progetto sono incluse nel piano di gestione del sito
Natura 2000 interessato o sono proposte come parte di altre misure statutarie, amministrative o
8
Sentenza della Corte nella causa C-157/96, punto 63
9
Sentenza della Corte nella causa C-127/02, punto 61
11
contrattuali necessarie per mantenere e ripristinare (se necessario) il sito, i suoi tipi di habitat e le
sue specie in buono stato di conservazione;
2. esiste una dichiarazione comprovata dell'organo statutario competente per la gestione del sito
Natura 2000 attestante che l'attività è direttamente connessa e necessaria per la gestione del sito
destinatario e che è chiaramente connessa al mantenimento o al miglioramento dello stato di
conservazione dei tipi di habitat o delle specie presso il sito.
VALUTAZIONE DI INCIDENZA: QUALI PARTI DEL PROGETTO-PIANO DEVONO ESSERE CONSIDERATE
Tutte le fasi del progetto devono essere prese in considerazione, compresa la costruzione,
l'esercizio e lo smantellamento.
Per i piani, è necessario raccogliere e analizzare dettagli adeguati in merito alle attività svolte
all'interno del piano per verificare se individualmente o collettivamente possono avere
un'incidenza significativa sui siti Natura 2000, anche in combinazione con altri piani o progetti.
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Un modo efficace per prevenire i conflitti con i siti di Natura 2000 e con le specie e gli habitat
protetti dell'UE consiste nel considerare le conseguenze ambientali dei nuovi sviluppi
precocemente a livello di pianificazione strategica. Si può conseguire tale obiettivo attraverso un
piano di sviluppo regionale o nazionale per attività settoriali (ad esempio nel settore energetico,
dei trasporti, delle attività estrattive, dell'acquacoltura) o attraverso piani regolatori o altri piani di
destinazione dei suoli. Disporre di un piano strategico consente di integrare condizioni e
prescrizioni ambientali, in particolare quelle relative alla conservazione della natura, in una fase
iniziale della pianificazione, affinché il rischio di potenziali conflitti successivi a livello di progetto
possa essere evitato o ridotto al minimo; ciò consente altresì di stabilire di conseguenza la
fattibilità e i mezzi per attuare i singoli sviluppi.
Casi studio di pianificazione strategica pertinenti per Natura 2000 sono forniti nella sezione 5 dell'allegato
al presente documento.
COLLEGAMENTI CON ALTRE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE: VIA, VAS
La Guida UE ribadisce che le procedure di VIA e VAS non possono sostituire la procedura e gli obblighi
previsti dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, dato che nessuna delle due procedure prevale
su quest'ultima. Di conseguenza, afferma la Guida, è essenziale che le informazioni pertinenti per
l'opportuna valutazione e le relative conclusioni rimangano chiaramente distinte e identificabili nel
rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, affinché si possano distinguere da quelle generali della VIA
o della VAS. Questo è necessario perché esiste una serie di importanti distinzioni tra le procedure di
VIA/VAS e l'opportuna valutazione.
ELEMENTI SPECIFICI DELL'OPPORTUNA VALUTAZIONE E DIFFERENZE RISPETTO ALLE PROCEDURE
VIA/VAS
Sebbene la razionalizzazione delle valutazioni ambientali ai sensi della direttiva Habitat e delle direttive VIA
o VAS sia utile e raccomandata nella maggior parte dei casi, è importante tenere a mente gli elementi
specifici e le differenze in termini di portata e aspetti di interesse delle rispettive valutazioni. Anche
l'utilizzo di determinati termini e le conseguenze delle valutazioni possono differire. In particolare:
1. l'opportuna valutazione è incentrata sulla protezione dei siti Natura 2000, ossia su zone di valore elevato
in termini di biodiversità di importanza europea, e richiede pertanto verifiche più rigorose. Le sue
conclusioni sono vincolanti in quanto stabiliscono se un piano o un progetto può essere autorizzato o meno
(le autorità competenti possono approvare il piano o il progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che
12
esso non pregiudicherà l'integrità del sito). Al contrario i risultati della VIA o della VAS sono presi in
considerazione nella procedura di autorizzazione o nella preparazione e nell'adozione del piano;
2. nel contesto di procedure coordinate o comuni avrebbe senso effettuare l'opportuna
valutazione in una fase precoce del processo. Ciò eviterebbe una procedura VIA/VAS
potenzialmente costosa e lunga qualora le conclusioni dell'opportuna valutazione fossero già
negative, il che significa che l'autorizzazione non può essere concessa conformemente alle
disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 (fatto salvo il caso in cui il piano o il progetto
possa andare avanti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4);
3. ai sensi della direttiva VIA, sono previste misure di attenuazione e compensative evitare, prevenire o
ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente, in particolare
sulle specie e sugli habitat protetti dalle direttive Uccelli e Habitat. Di conseguenza le misure compensative
possono essere considerate anche nel contesto della gerarchia di attenuazione per compensare le
incidenze residue con l'obiettivo di evitare qualsiasi perdita netta di biodiversità.
Al contrario, nel caso di piani e progetti valutati secondo la direttiva Habitat, le misure di attenuazione per
evitare, prevenire o ridurre i probabili effetti negativi significativi sull'integrità del sito sono considerate
nell'ambito dell'opportuna valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, ma le misure compensative per
compensare le incidenze residue sono utilizzate come ultima risorsa soltanto secondo la procedura di cui
all'articolo 6, paragrafo 4. Ciò avverrebbe qualora si decidesse di procedere con il piano o il progetto pur in
presenza di una conclusione negativa dell'opportuna valutazione. In tal caso occorre dimostrare
innanzitutto che non esistono soluzioni alternative che evitino di ripercussioni sull'integrità dei siti
Natura 2000 e che il piano o progetto è giustificato da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
4. inoltre, per quanto concerne la fase della valutazione in cui vengono considerate le «misure di
attenuazione», secondo la direttiva VIA l'attenuazione può essere presa in considerazione già nella fase di
screening. Tali misure non possono essere considerate nella fase di «screening» della procedura di cui
all'articolo 6, paragrafo 3, ma soltanto quando gli effetti negativi sono analizzati nella fase di opportuna
valutazione effettiva.
GUIDA UE VALUTAZIONE INCIDENZA:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1028(02)&from=IT
Sito di riproduzione e tutela specie habitat (Giurisprudenza Comunitaria)
L’articolo 12 della Direttiva 92/43 afferma che: “Gli Stati membri adottano i provvedimenti
necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV,
lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di: a) qualsiasi forma di cattura o
uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare
deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di
ibernazione e di migrazione; c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente
naturale; d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.”
La Corte di Giustizia è intervenuta su una domanda pregiudiziale sollevata all’interno di una
controversia un promotore immobiliare, e il Magistrat der Stadt Wien (amministrazione comunale
della città di Vienna, Austria) in merito all’adozione, da parte dell’amministrazione medesima, di
una decisione amministrativa di natura penale recante irrogazione al promotore immobialiare di
un’ammenda e, in caso di mancato pagamento, di una pena detentiva sostitutiva per aver
deteriorato e distrutto, nell’ambito di un progetto di costruzione di un edificio, aree di riposo e siti
di riproduzione della specie cricetus cricetus (criceto comune), che figura sull’elenco delle specie
animali protette indicate nell’allegato IV, lettera a), della direttiva 92/$£/CEE.
13
Le domande pregiudiziali sollevate in sede di magistratura nazionale sono state le seguenti:
1) Che cosa debba intendersi per “sito di riproduzione” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera
[d)], della direttiva 92/43/CEE e come debba essere territorialmente delimitato un “sito di
riproduzione” rispetto ad altri luoghi.
2) In base a quali criteri debba essere valutato se e, in caso affermativo, per quale periodo sia
temporalmente limitata la sussistenza di un sito di riproduzione.
3) In base a quali criteri debba essere valutato se si sia verificato un deterioramento o una
distruzione di un sito di riproduzione per effetto di una determinata azione o omissione.
4) In base a quali criteri debba essere valutato se un’“area di riposo” ai sensi dell’articolo 12,
paragrafo 1, lettera [d)], della direttiva 92/43/CEE sia stata deteriorata o distrutta.
La Corte di Giustizia con sentenza 28 ottobre 2021 (causa C-357/20) è così intervenuta sulle 4
domande:
Sulla prima domanda:
La Corte ricorda a premessa il documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie
animali di interesse comunitario in virtù della direttiva «habitat» 92/43/CEE (versione finale,
febbraio 2007), dove la Commissione precisa, da un lato, che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d),
della direttiva «habitat» dev’essere inteso come volto a salvaguardare la funzionalità ecologica dei
siti di riproduzione e, dall’altro lato, che questi ultimi possono includere le aree necessarie per il
corteggiamento, l’accoppiamento, la costruzione del nido o la selezione del sito di deposizione o
parto, nonché il luogo in cui le uova si sviluppano e si schiudono e il sito di nidificazione o parto,
quando è occupato dalla prole allevata in quel sito.
La Corte conclude sulla prima domanda affermando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della
direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «sito di riproduzione»
contenuta in detta disposizione comprende anche l’ambiente circostante tale sito, allorché detto
ambiente si rivela necessario a consentire alle specie animali protette di cui all’allegato IV, lettera
a), della direttiva citata, come il cricetus cricetus (criceto comune), di riprodursi con successo.
Sulla seconda domanda:
La Corte ricorda che nella sentenza del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (Criceto comune),
(C-477/19, EU:C:2020:517), ha precisato la portata della nozione di «area di riposo», ai sensi
dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat». In esito a un’interpretazione
letterale, sistematica e teleologica di questa disposizione, la Corte ha accolto una concezione
ampia della portata temporale di tale nozione, secondo cui la tutela delle aree di riposo della
specie animale interessata si applica anche alle aree di riposo che non sono più occupate dalla
specie animale in questione, laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta
specie animale faccia ritorno nelle aree di riposo medesime.
Sulla terza e quarta domanda:
La Corte ricorda che, dal documento di orientamento della Commissione, menzionato in relazione
alla prima domanda della presente sentenza, risulta che il deterioramento può essere definito
come un degrado fisico che colpisce un habitat, un sito di riproduzione o un’area di riposo che, a
differenza della distruzione, può verificarsi lentamente e ridurre progressivamente la funzionalità
ecologica del sito o dell’area interessata, in modo tale che detto degrado può non sfociare
14
immediatamente in una perdita di funzionalità, ma comprometterla qualitativamente o
quantitativamente, potendo infine condurre alla sua perdita integrale.
La Corte quindi sulla terza e quarta domanda conclude dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1,
lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che le nozioni di
«deterioramento» e di «distruzione» contenute in detta disposizione devono essere interpretate
nel senso che si riferiscono, rispettivamente, alla riduzione progressiva della funzionalità ecologica
di un sito di riproduzione o di un’area di riposo di una specie animale protetta e alla perdita
integrale di tale funzionalità, a prescindere dal carattere intenzionale o meno di tale danno.
SENTENZA 28/10/2021:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248291&pageIndex=0&doc
lang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=30847507
15
BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela del Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio (Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Interno 14 ottobre 2021 sono approvate le norme tecniche di prevenzione
incendi di cui all'allegato 1 al Decreto per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese
nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (10), ivi individuate
con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
DECRETO 14/10/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-25&atto.codiceRedazionale=21A06278&elenco30giorni=false
10
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-08-01;151!vig=
16
ECOCERTIFICAZIONI
Durata validità criteri Ecolabel strutture ricettive (Normativa Comunitaria)
La Decisione (UE) 2021/1845 della Commissione del 20 ottobre 2021 ha modificato la Decisione
(UE) 2017/175 (11) per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l'assegnazione del
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle strutture ricettive e dei
rispettivi requisiti di valutazione e verifica.
Secondo la nuova Decisione i criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti “strutture
ricettive” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2025.
DECISIONE 2021/1845:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1845&from=IT
11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0175
17
EFFETTO SERRA
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima
(Normativa Comunitaria)
Con tre successive pubblicazioni è stato pubblicato lo Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia
esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (12) per l’esercizio 2021.
RETTIFICA DI BILANCIO 1:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040132-decreto-
ministeriale-9-agosto-2019-relativo-al-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-relativo-
al-triennio-2019-2021
RETTIFICA DI BILANCIO 2:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040132-decreto-
ministeriale-9-agosto-2019-relativo-al-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-relativo-
al-triennio-2019-2021
RETTIFICA DI BILANCIO 3:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040132-decreto-
ministeriale-9-agosto-2019-relativo-al-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-relativo-
al-triennio-2019-2021
12
https://ec.europa.eu/info/departments/european-climate-infrastructure-and-environment-executive-agency_it
18
ENERGIA
Graduatorie relative al bando di gara di tipo per progetti innovativi nel settore
elettrico (Normativa Nazionale)
Il Decreto Direttoriale del 20 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione
Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari (DGISSEG) ha
approvato le graduatorie relative al bando di gara di tipo b, in attuazione a quanto previsto
nel Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale (Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico 9 agosto 2019 - 13).
Il bando di gara di tipo b, di cui al decreto direttoriale 7 dicembre 2020 (14), riguarda progetti di
ricerca applicata, finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il
settore elettrico, a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di
interesse di soggetti operanti nel settore dell’energia elettrica.
DECRETO 20/9/2021:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/ISSEG/DD_20_09_2021_Graduato
riaBandoB_PT19_21.pdf
Orientamenti di efficienza energetica per l'attuazione nel processo decisionale del
settore energetico (Normativa Comunitaria)
Pubblicata sulla GUCE la Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione del 28 settembre
2021 sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi
per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre.
Gli orientamenti della Raccomandazione spiegano come applicare il principio dell'efficienza
energetica al primo posto (energy efficiency first principle principio EE1st). Il rispetto degli
orientamenti non comporta automaticamente il soddisfacimento di tutti gli obblighi normativi.
Gli orientamenti sono rivolti principalmente ai responsabili delle politiche e ai regolatori a livello
europeo, nazionale e locale e, in una certa misura, agli operatori del mercato e agli investitori che
prendono decisioni su azioni sostenibili ed efficienti.
I presenti orientamenti si basano su uno studio commissionato dalla Commissione intitolato
«Analysis to support the implementation of the Energy Efficiency First principle in decision-
making» (15) e su ulteriori ricerche intese a rendere il principio più operativo, in particolare i
risultati preliminari dei progetti ENEFIRST (16) e sEEnergies (17) nel quadro di Orizzonte 2020.
Seguendo l'approccio adottato dallo studio di sostegno, i presenti orientamenti intendono fornire
maggiori approfondimenti circa le azioni che i responsabili delle politiche e i regolatori devono
intraprendere nel processo decisionale durante l'applicazione del principio EE1st (efficienza
energetica al primo posto). L'ultima sezione fornisce alcune ulteriori indicazioni sui settori sui quali
concentrarsi nonché esempi di applicazione del principio nel contesto di vari settori.
13
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040132-decreto-ministeriale-9-agosto-2019-
relativo-al-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-relativo-al-triennio-2019-2021
14
https://www.reteambiente.it/normativa/43562/
15
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b9cc0d80-c1f8-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en
16
https://enefirst.eu/
17
https://www.seenergies.eu/
19
Il principio di efficienza energetica al primo posto è stato riconosciuto a livello UE come un
principio di primaria importanza per l'efficienza energetica, uno dei cinque pilastri dell'Unione
dell'energia, con l'adozione della comunicazione sull'Unione dell'energia nel febbraio del 2015
[COM(2015) 80 final]. Di conseguenza, e anche a seguito di un forte sostegno a suo favore da parte
del Parlamento europeo, tale principio è stato incorporato nel regolamento sulla governance
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (regolamento (UE) 2018/1999) (regolamento
Governance) e nella direttiva sull'efficienza energetica (direttiva (UE) 2018/2002) (direttiva
Efficienza energetica).
RACCOMANDAZIONE 2021/1749:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H1749&from=IT#ntr3-
L_2021350IT.01001401-E0003
Efficientamento energetico degli edifici scolastici (Normativa Nazionale)
Il Comma 263 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020 - 18) afferma che con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di
interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano
già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano
conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio
energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori,
nonche' della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.
Il Decreto Ministero Istruzione del 15 luglio 2021 ha approvato i piani degli interventi per la
manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di
province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale e individuazione dei termini di
aggiudicazione, nonche' delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio.
L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani degli interventi
presentati da Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato
A del Decreto, é pari ad euro 1.120.253.066,24.
DECRETO 15/7/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-10-08&atto.codiceRedazionale=21A05854&elenco30giorni=false
18
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
0-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
20
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI
Criteri ambientali per affido servizi pulizia ambiente ad uso civile (Normativa
Nazionale)
L'art. 34 del DLGS 18 aprile 2016, n. 50 (19), recante “Criteri di sostenibilità energetica ed
ambientale” stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi ambientali previsti dal “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della pubblica amministrazione” (20) attraverso l'inserimento, nella documentazione
progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei
criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio
e del mare.
In attuazione di quanto sopra il Decreto Ministero Ambiente 29 gennaio 2021 (21) ha adottato i
criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i
seguenti servizi e forniture: a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici; c) detergenti per le pulizie periodiche e
straordinarie delle superfici; d) detergenti per l'igiene personale; e) prodotti in tessuto carta per
l'igiene personale.
Inoltre lo stesso Decreto 29 gennaio 2021 ha i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 2, parte
integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture: a) servizio di pulizia e
sanificazione di edifici ed altri ambienti ad uso sanitario.
Relativamente ai Criteri ambientali minimi di cui al sopra riportato Decreto 29 gennaio 2021, sono
emerse criticità in relazione ai criteri ambientali delle cere e delle cere metallizzate,
unitamente a talune criticità interpretative ed operative. Per questo sono state apportate, con
Decreto Ministero Transizione Ecologica del 24 settembre 2021, modifiche al Decreto 29 gennaio
2021 al fine di garantire uniformità interpretativa e maggiore flessibilità operativa in relazione ai
prodotti in carta tessuto monouso nonché di consentire, anche in ottemperanza dei Criteri
ambientali minimi, l'uso delle cere e delle cere metalliche, ove tecnicamente necessario
DECRETO 24/9/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-02&atto.codiceRedazionale=21A05745&elenco30giorni=false
19
Codice dei Contratti Pubblici https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
20
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=200
8-05-08&atto.codiceRedazionale=08A02995&elenco30giorni=false
21
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2021-02-19&atto.codiceRedazionale=21A00941&elenco30giorni=false
21
Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del
PNRR (Normativa Nazionale)
Con Decreto del Ministero Economia e Finanze del 6 agosto 2021 le risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono assegnate
alle singole amministrazioni titolari degli interventi, come indicato nella Tabella A allegata al
Decreto.
Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di
rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente,
promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione
dei soggetti attuatori e all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei
terzi.
Le spese sostenute dalle amministrazioni per la realizzazione degli interventi del PNRR sono
imputate alle relative risorse finanziarie nei limiti stabiliti nella Tabella A sopra richiamata e
concorrono a realizzare i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) come definiti nell'allegato
della Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 (22) relativa all'approvazione
della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.
DECRETO 6/8/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-09-24&atto.codiceRedazionale=21A05556
Piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato degli
interventi del PNRR (Normativa Nazionale)
Il comma 1 articolo 8 della legge 108/2021 (23
) prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una
apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2026.
L’articolo 17-sexies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella legge 113/2021 (24
) prevede che per il
Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui sopra, la cui durata é limitata fino al
completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, é articolata in una struttura di
coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (25
), e in due uffici di livello
dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale
complessivi.
22
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10160-2021-INIT/it/pdf
23
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
1-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false
24
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false
25
https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;300~art54#:~:text=DECRETO%20LEGISLATIVO%2030%20luglio%
201999%2C%20n.%20300.%20Riforma,30-08-1999%20-
%20Suppl.%20Ordinario%20n.%20163%29%20Articoli.%201.
22
Il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 29 settembre 2021 ha approvato il piano operativo
per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato. In particolare con il piano operativo si da
Attuazione all'investimento 1.1, missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR - 26) per un totale di 500 milioni di euro.
In particolare la componente 4 riguarda la tutela del territorio e della risorsa idrica con i seguenti
gli obiettivi:
Rafforzamento della capacità previsionale degli effetti del cambiamento climatico tramite sistemi
avanzati ed integrati di monitoraggio e analisi
• Prevenzione e contrasto delle conseguenze del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto
idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio
• Salvaguardia della qualità dell’aria e della biodiversità del territorio attraverso la tutela delle
aree verdi, del suolo e delle aree marine
• Garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle
risorse idriche lungo l'intero ciclo
L’investimento 1.1. a cui si riferisce il Piano operativo riguarda la Realizzazione di un sistema
avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione. L’investimento è orientato a sviluppare un
sistema di monitoraggio che consenta di individuare e prevedere i rischi sul territorio, come
conseguenza dei cambiamenti climatici e di inadeguata pianificazione territoriale.
L’utilizzo di tecnologie avanzate consentirà il controllo da remoto di ampie fasce territoriali, con
conseguente ottimizzazione dell’allocazione di risorse. I dati di monitoraggio costituiranno la base
per lo sviluppo di piani di prevenzione dei rischi, anche per le infrastrutture esistenti, e di
adattamento ai cambiamenti climatici. Lo strumento consentirà anche di contrastare fenomeni di
smaltimento illecito di rifiuti e di identificare gli accumuli, individuandone le caratteristiche, per i
conseguenti interventi di rimozione.
Gli elementi costitutivi del sistema sono: 1) la raccolta e omogeneizzazione di dati territoriali
sfruttando sistemi di osservazione satellitare, droni, sensoristica da remoto e integrazione di
sistemi informativi esistenti; 2) reti di telecomunicazione a funzionamento continuo con i più
avanzati requisiti di sicurezza a garanzia della protezione delle informazioni; 3) sale di controllo
centrali e regionali, che consentiranno agli operatori di accedere alle informazioni raccolte dal
campo; 4) sistemi e servizi di cyber security, per la protezione da attacchi informatici.
DECRETO 29/9/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-10-20&atto.codiceRedazionale=21A06127&elenco30giorni=false
26
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf
23
Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR (Normativa Nazionale)
La Circolare Ministero Economia e Finanze del 14 ottobre 2021, n. 21 detta regole e principi a cui
le richiamate Amministrazioni sono invitate ad attenersi, finalizzati a:
1. individuare requisiti di ammissibilità ed eventuali cause di esclusione, attribuibili al Soggetto
attuatore e/o alla proposta progettuale, il cui mancato soddisfacimento può comportare una
criticità con impatto sul processo di attuazione dell’iniziativa, nonché in fase di controllo e
rendicontazione della stessa;
2. fornire elementi utili sui processi di attuazione che potranno essere ripresi nelle apposite sezioni
delle procedure di selezione dei progetti (ossia negli atti amministrativi di varia natura, tra cui
decreti ministeriali e bandi).
In particolare si vedano le modalità attuative degli interventi previsti nel PNRR per cui al fine di
dare concreta attuazione al Piano, le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, in base
alla natura del progetto e a quanto eventualmente specificato all’interno del Piano stesso,
possono procedere all’attuazione dei progetti attraverso le seguenti modalità:
• “A titolarità” – ossia la modalità di attuazione diretta, in tal caso la stessa Amministrazione
centrale titolare di interventi PNRR attraverso le proprie strutture amministrative preposte
(Dipartimenti, Servizi, Uffici, etc..) opera direttamente in veste di Soggetto attuatore e quale
titolare del progetto incluso all’interno dell’investimento o riforma di competenza, è quindi
responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla sua realizzazione compresi, ad
esempio, l’espletamento della procedure di gara (bandi di gara), inclusi gli affidamenti diretti nei
confronti di enti in house ed è responsabile delle attività connesse alla gestione, monitoraggio,
controllo amministrativo e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione.
• “A regia” – in questo caso i progetti rientrano nella titolarità di altri organismi pubblici o privati e
vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR secondo modalità e
strumenti amministrativi ritenuti più idonei dall’Amministrazione (es.: avvisi pubblici,
manifestazioni di interesse, etc…), in base alle caratteristiche dell’intervento da realizzare e in
linea con quanto indicato all’interno del PNRR.
La Circolare, relativamente alla modalità di selezione dei progetti, riporta, a titolo meramente
esemplificativo, le più comuni modalità di selezione:
• procedura concertativo-negoziale, in cui i progetti viene individuato a seguito di un percorso di
concertazione con i soggetti istituzionalmente competenti (ad esempio, qualora sia già stato
individuato il Soggetto attuatore nell’ambito delle Schede di dettaglio delle Componenti del PNRR
oppure sia da individuare attraverso un percorso di condivisione con le Amministrazioni
competenti in materia - 27)
• procedura di selezione tramite avviso pubblico, in cui i progetti sono individuati attraverso la
raccolta di proposte progettuali rispondenti ad un’apposita procedura ad evidenza pubblica, che
può essere: o valutativo con graduatoria, se la valutazione delle proposte progettuali avviene
tramite l’attribuzione di un punteggio di merito (secondo i criteri individuati nell’avviso pubblico)
per la definizione di una graduatoria e i progetti sono finanziati in ordine decrescente dal
punteggio massimo e fino a concorrenza delle risorse disponibili; o a sportello, le proposte
27
L’intesa raggiunta viene formalizzata attraverso un Accordo/Convenzione/Protocollo d’Intesa secondo una delle
modalità previste dalla legge, contenente la descrizione degli obiettivi e delle modalità di collaborazione tra i soggetti
coinvolti, che abiliterà l’Amministrazione terza a presentare una proposta progettuale ai fini dell’ammissione al
finanziamento sull’Investimento. In tale categoria rientrano gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni ex art.15
L.241/90 e dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016
24
progettuali, che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione, vengono finanziate secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, sulla base del raggiungimento di valori soglia e
fino a concorrenza delle risorse disponibili;
• individuazione di progetti tramite procedure previste da appositi atti normativi (es. leggi di
finanziamento) che prevedono un’assegnazione di risorse per perseguire specifiche finalità di
sviluppo. Successivi decreti rendono operativi gli indirizzi di Politica nazionale, attivando
procedimenti amministrativi finalizzati all’attribuzione delle risorse, generalmente operando una
ripartizione territoriale della dotazione finanziaria e definendo i criteri per la selezione e la
realizzazione degli investimenti
CIRCOLARE 21/2021 E ALLEGATE ISTRUZIONI TECNICHE:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-
I/_documenti/in_vetrina/elem_0336.html
Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori (Normativa
Comunitaria)
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema «Verso un mercato unico
più sostenibile per le imprese e i consumatori» pubblicata nella Guce del 20 ottobre 2021.
Il Parlamento UE con la Risoluzione:
1. accoglie con favore il nuovo piano d'azione della Commissione per l'economia circolare e la
volontà dichiarata di promuovere prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e
riciclabili, sostenendo nel contempo i consumatori in questa transizione;
2. sottolinea che la strategia per un mercato unico sostenibile dovrebbe combinare in modo equo,
equilibrato e proporzionato i principi della sostenibilità, della protezione dei consumatori e di
un'economia sociale di mercato fortemente competitiva; evidenzia che le eventuali misure
normative dovrebbero essere basate su tali principi, essere efficienti in termini di costi dal punto
di vista ambientale e andare a vantaggio sia delle imprese che dei consumatori per consentire loro
di intraprendere la transizione verde nel mercato interno; sottolinea che le misure normative
dovrebbero creare vantaggi competitivi per le imprese europee, evitare di imporre loro oneri
finanziari sproporzionati, stimolare l'innovazione, incoraggiare gli investimenti nelle tecnologie
sostenibili nonché rafforzare la competitività europea e, in ultima analisi, la protezione dei
consumatori; rileva che tutte le misure normative previste dovrebbero essere accompagnate da
valutazioni di impatto e dovrebbero sempre tenere conto dell'evoluzione del mercato e delle
esigenze dei consumatori;
3. invita la Commissione a dare prova di una forte ambizione politica in sede di elaborazione,
adozione e attuazione delle future proposte pertinenti, tra cui quella volta a mettere a
disposizione dei consumatori gli strumenti idonei in vista della transizione verde e quella
concernente un'iniziativa in materia di prodotti sostenibili, che dovrebbero essere pienamente in
linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima e ambiente al fine di migliorare la circolarità delle
catene del valore, l'efficienza delle risorse e l'utilizzo delle materie prime secondarie, ridurre al
minimo la produzione di rifiuti e realizzare un'economia circolare priva di sostanze tossiche; pone
l'accento sull'importanza della tempestiva attuazione e del rispetto degli obblighi e delle norme
esistenti; esorta la Commissione a evitare ulteriori rinvii;
4. sottolinea che un mercato unico ben funzionante rappresenta un potente strumento per le
transizioni verde e digitale dell'UE, anche in relazione al suo ruolo in un'economia globalizzata;
25
evidenzia che il completamento e l'approfondimento del mercato unico, tra l'altro attraverso
l'efficace applicazione della legislazione esistente e la rimozione dei restanti ostacoli ingiustificati e
sproporzionati, rappresentano una condizione essenziale per aumentare la sostenibilità della
produzione e del consumo nell'UE; chiede una governance trasparente del mercato interno,
unitamente a un monitoraggio più efficace e rafforzato; ritiene che il quadro giuridico di un
mercato unico più sostenibile debba promuovere l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie
sostenibili, incoraggiare le imprese a effettuare la transizione verso modelli imprenditoriali più
sostenibili e contribuire in tal modo a una ripresa economica sostenibile
5. sottolinea che il consumo sostenibile va di pari passo con la produzione sostenibile e che gli
operatori economici dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione la durabilità dei
prodotti e dei servizi dalla fase della progettazione fino all'immissione o alla fornitura sul mercato
interno, in modo da garantire ai consumatori una scelta sicura, sostenibile, efficiente in termini di
costi ed attraente; invita la Commissione a proporre misure, stabilendo una differenziazione in
base alle categorie di prodotti e per i settori con un elevato impatto ambientale, al fine di
migliorare la durabilità, inclusa la durata di vita prevista, la riutilizzabilità, le possibilità di
miglioramento, la riparabilità e la riciclabilità dei prodotti;
RISOLUZIONE PARLAMENTO UE 25/11/2020:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:425:FULL&from=EN
26
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE
Applicazione Convenzione Aarhus alle istituzioni e organi comunitari (Normativa
Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021 ha
modificato il Regolamento (CE) n. 1367/2006 (28) sull’applicazione alle istituzioni e agli organi
comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus (29) sull’accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Le modifiche riguardano:
1. la modifica della definizione di atto amministrativo rientrante nella nozione di informazione
ambientale accedibile. La nuova definizione è la seguente: “atto amministrativo”: qualsiasi atto
non legislativo adottato da un’istituzione o da un organo dell’Unione, avente effetti giuridici ed
esterni e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale
ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f). Nella definizione precedente non c’era il riferimento
al fatto che per atto amministrativo a cui applicare Aarhu occorre possa violare il diritto
ambientale. Si ricorda che secondo la lettera f) paragrafo 2 articolo 2 del Regolamento 1367/2006
per diritto ambientale si intende: “la normativa comunitaria che, a prescindere dalla base
giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia
ambientale, stabiliti nel trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione
sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale
o mondiale”.
2. modifica definizione di omissione amministrativa”. La nuova definizione è la seguente: “la
mancata adozione da parte di un’istituzione o di un organo dell’Unione di un atto non legislativo
avente effetti giuridici ed esterni, qualora tale mancata adozione possa violare il diritto ambientale
ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f)”, anche in questo caso il riferimento alla violazione
del diritto ambientale nella definizione precedente non c’era.
3. viene modificato l’articolo 10 del Regolamento 1367/2006 sulla richiesta di riesame interno
degli atti amministrativi. Si ricorda che la procedura di riesame amministrativo di cui al
regolamento (CE) n. 1367/2006, integra il sistema di riesame giudiziario complessivo dell’Unione
che consente ai membri del pubblico di far sottoporre a riesame gli atti amministrativi attraverso
impugnazioni dirette a livello dell’Unione, segnatamente a norma dell’articolo 263, quarto comma,
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e a norma dell’articolo 267 TFUE,
attraverso gli organi giurisdizionali nazionali.
La nuova versione dei primi due paragrafi è la seguente: “1. Una qualsiasi organizzazione non
governativa o altro membro del pubblico che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 (30) ha il diritto di
28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1367&from=IT
29
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf
30
“1.Un'organizzazione non governativa può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10, a
condizione che:
a) sia una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato
membro;
b) abbia come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale;
c) sia stata costituita da più di due anni e persegua attivamente l'obiettivo di cui alla lettera b);
27
presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato
l’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto
adottarlo, se ritiene che l’atto o l’omissione configuri una violazione del diritto ambientale ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f). Tali richieste sono formulate per iscritto entro un termine
massimo di otto settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o
pubblicazione dell’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, entro otto
settimane dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere adottato. La richiesta deve contenere
una motivazione del riesame. L’istituzione o l’organo dell’Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale
richiesta a meno che essa sia manifestamente infondata o palesemente ingiustificata. Nel caso in
cui un’istituzione o un organo dell’Unione riceva più richieste di riesame dello stesso atto
amministrativo o della stessa omissione amministrativa, l’istituzione o l’organo può decidere di
combinare le richieste e di trattarle come un’unica richiesta. Non appena possibile, e comunque
entro sedici settimane dalla scadenza del termine di otto settimane stabilito al paragrafo 1,
secondo comma, l’istituzione o l’organo dell’Unione risponde per iscritto adducendo le sue
motivazioni.” Anche in questo la novità sta nel riferimento che l’atto oggetto del riesame possa
costituire una violazione del diritto ambientale. Inoltre i termini per chiedere il riesame sono
allungati da 6 a 8 settimane.
4. modificato l’articolo 11 sui criteri che legittimano la richiesta di riesame interno di un atto.
Viene aggiunto il paragrafo 1-bis: “1-bis. Una richiesta di riesame interno può essere presentata
anche da altri membri del pubblico, purché sussistano le condizioni seguenti: a) Sono tenuti a
dimostrare che vi è un pregiudizio dei loro diritti causato dalla presunta violazione del diritto
ambientale dell’Unione e che, diversamente dal pubblico in generale, sono direttamente interessati
da tale pregiudizio; oppure sono tenuti a dimostrare che la richiesta è giustificata da un interesse
pubblico sufficiente ed è sostenuta da almeno 4 000 membri del pubblico residenti o stabiliti in
almeno cinque Stati membri, con almeno 250 membri del pubblico provenienti da ciascuno di tali
Stati membri.
Nei casi di cui al primo comma, i membri del pubblico sono rappresentati da un’organizzazione non
governativa che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 o da un avvocato abilitato a patrocinare
dinanzi a un tribunale di uno Stato membro. Tale organizzazione non governativa o avvocato
coopera con l’istituzione o l’organo dell’Unione interessato al fine di stabilire, ove applicabile, se le
condizioni quantitative di cui al primo comma, lettera b), sono soddisfatte, e fornisce ulteriori prove
in tal senso su richiesta.”
5. viene aggiunto l’articolo 11-bis al Regolamento 1367/2006: “1. Le istituzioni e gli organi
dell’Unione pubblicano tutte le richieste di riesame interno non appena possibile dopo averle
ricevute, nonché tutte le decisioni finali relative a tali richieste non appena possibile dopo la loro
adozione. 2. Le istituzioni e gli organi dell’Unione possono istituire sistemi online per la ricezione
delle richieste di riesame interno e possono esigere che tutte le richieste di riesame interno siano
presentate tramite i loro sistemi online”.
LE MOTIVAZIONI A PREMESSA DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 2021/1767
La limitazione del riesame interno agli atti amministrativi di portata individuale prevista dal
regolamento (CE) n. 1367/2006 è stato il principale motivo di non ammissibilità delle richieste di
riesame interno a norma dell’articolo 10 di detto regolamento presentate dalle organizzazioni non
d) l’oggetto della richiesta di riesame interno rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività.”
28
governative impegnate a favore dell’ambiente, anche per quanto riguarda atti amministrativi di
maggiore portata. È necessario pertanto ampliare l’ambito di applicazione della procedura di
riesame interno prevista da tale regolamento per includervi gli atti non legislativi di portata
generale.
L’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 comprende gli atti adottati
nell’ambito o ai sensi del diritto ambientale. L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus
riguarda invece l’impugnazione di atti od omissioni «compiuti in violazione» del diritto ambientale.
È quindi necessario precisare che un riesame interno dovrebbe essere condotto al fine di accertare
se un atto amministrativo configuri una violazione del diritto ambientale.
Nello stabilire se un atto amministrativo contenga disposizioni che, a causa dei loro effetti,
potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale, è necessario valutare se tali
disposizioni possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della politica
dell’Unione in materia ambientale elencati all’articolo 191 TFUE. In tal caso, è opportuno che la
procedura di riesame interno si applichi anche agli atti adottati per attuare politiche diverse dalla
politica dell’Unione in materia ambientale.
A norma dell’articolo 263 TFUE, come interpretato dalla CGUE, un atto va considerato avente
effetti esterni, e quindi in grado di essere oggetto di una richiesta di riesame, se è destinato a
produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Gli atti preparatori, le raccomandazioni, i pareri e
altri atti non vincolanti che non producono effetti giuridici nei confronti di terzi e che quindi non
possono essere considerati aventi effetti esterni, in conformità della giurisprudenza della CGUE,
non dovrebbero pertanto essere considerati alla stregua di atti amministrativi ai sensi del
regolamento (CE) n. 1367/2006.
Al fine di garantire la coerenza giuridica, un atto è considerato avente effetti giuridici, e quindi in
grado di essere oggetto di una richiesta di riesame, a norma dell’articolo 263 TFUE, come
interpretato dalla CGUE (31). Considerare un atto come avente effetti giuridici implica che un atto
possa essere oggetto di una richiesta di riesame, indipendentemente dalla sua forma, dato che la
sua natura è considerata in relazione ai suoi effetti, al suo obiettivo e al suo contenuto (32).
TESTO REGOLAMENTO 2021/1767:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1767&from=IT
Pubblicazione atti Autorità Anticorruzione (Normativa Nazionale)
Nel corso dell'adunanza del 22 settembre 2021, il consiglio dell'ANAC ha approvato le modifiche alla
disciplina in tema di pubblicazione degli atti dell'Autorità e loro sottoscrizione, recata dai regolamenti
sull'esercizio delle funzioni di vigilanza, di precontenzioso e consultiva nonche' dal regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'Autorità e dalla delibera n. 687 del 4 agosto 2020. Le nuove
disposizioni promuovono la conoscibilità degli atti adottati dall'Autorità.
DELIBERA 654/2021:
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-654-del-22-settembre-2021
31
sentenza nella causa C-583/11 P, punto 56
32
Sentenze della Corte di giustizia del 10 dicembre 1957, Usines à tubes de la Sarre/Alta autorità, 1/57 e 14/57,
ECLI:EU:C:1957:13, pag. 114; del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, punto 42; del
16 giugno 1993, Francia/Commissione, C-325/91, ECLI:EU:C:1993:245, punto 9; del 20 marzo 1997,
Francia/Commissione, C-57/95, ECLI:EU:C:1997:164, punto 22; e del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e
Germania/Commissione, C-463/10 P e C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656, punto 36
29
Iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop (((5G))) (Normativa Comunitaria
La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1828 della Commissione del 7 ottobre 2021 è relativa alla
richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop (((5G))) — Stay
Connected but Protected (Stop (((5G))) — Resta connesso ma protetto)» a norma del regolamento
(UE) 2019/788 (33) del Parlamento europeo e del Consiglio
La iniziativa dei cittadini è una procedura di partecipazione disciplinata dal Regolamento UE n.
211/2011 il quale prevede che per iniziativa promossa da almeno 1 milioni di cittadini (firmatari di
un modulo di sostegno secondo modello ex allegato III, cittadini della UE con diritto di voto al
Parlamento europeo), si debba intendere che tali cittadini devono appartenere ad almeno un
quarto degli stati membri della UE e la iniziativa deve essere finalizzata a chiedere alla
Commissione di presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, un’adeguata proposta su temi per i
quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell’Unione ai fini dell’attuazione dei
trattati.
Gli obiettivi dell'iniziativa così come formulati dagli organizzatori sono i seguenti:
L'implementazione del 5G sta mettendo in gioco i nostri diritti a un ambiente sano, alla libertà e
alla privacy. Chiediamo alla Commissione di proporre una legislazione per proteggere i cittadini e
l'ambiente da queste minacce:
1. gli esseri umani, la fauna e la flora vengono danneggiati dalle radiazioni. Gli attuali limiti di
esposizione alla radiofrequenza e alle radiazioni a microonde forniscono una protezione
insufficiente, specialmente per le persone vulnerabili (bambini, donne incinte, pazienti), animali,
insetti impollinatori e piante. — Emanare un regolamento per proteggere tutta la vita dalla
radiofrequenza e dalle radiazioni a microonde;
2. con il 5G la quantità di dispositivi elettronici connessi, antenne e satelliti esploderà. Seguiranno
consumi energetici insostenibili, emissioni di radiazioni, attività minerarie dannose e
inquinamento, che metteranno in pericolo la biodiversità e gli habitat naturali. — Adottare una
regolamentazione più forte per proteggere l'ambiente da tutti gli impatti del 5G e della
digitalizzazione;
3. il 5G consente la raccolta massiccia di dati e la sorveglianza da parte di oggetti connessi. Ciò
aumenterà il rischio di criminalità informatica, perdita di dati, furto, rivendita e uso improprio
dell'intelligenza artificiale. — Mettere in atto un'efficace protezione dei dati per salvaguardare la
nostra privacy, sicurezza, uguaglianza e libertà.
Per ognuno di questi obiettivi la Iniziativa avanza richieste di iniziative alla Commissione UE come
riportate nella Decisione.
DECISIONE 2021/1828:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1828&from=IT
33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0788-
20200201&qid=1635613012668&from=IT
30
MARE E PORTI
Esenzione delle Autorità di Sistema Portuale dalla imposta sulle società
(Normativa Comunitaria)
Si tratta della Decisione UE 2021/1757 della Commissione che è intervenuta sul diritto dell’Italia ad
esentare dalla imposta sulle società le Autorità di Sistema Portuale (AdSP).
La Decisione per arrivare a concludere sulle responsabilità dell’Italia analizza preventivamente la natura di
impresa o meno delle AdSP.
PREMESSA: ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL
TRATTATO
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
LE AdSP SONO IMPRESE
Nozione di impresa e AdSP
La Commissione ritiene che la classificazione delle AdSP come enti pubblici non economici ai sensi
della legislazione italiana non sia sufficiente per concludere che non sono imprese. Per stabilire se
le attività svolte dalle AdSP sono quelle di un'impresa ai sensi del trattato, è necessario verificare
la natura di tali attività
Sulla base della descrizione delle attività delle AdSP (cfr. sezioni da 2.1.2 a 2.1.5), la Commissione
ritiene che la concessione dell'accesso ai porti dietro remunerazione (tasse di ancoraggio e tasse
sulle merci sbarcate e imbarcate), la concessione di autorizzazioni per le operazioni portuali dietro
remunerazione e l'aggiudicazione delle concessioni dietro remunerazione costituiscono attività
economiche. La Commissione ritiene pertanto che esse svolgano sia attività non economiche che
attività economiche
La Commissione non contesta che alle AdSP possa essere delegato l'esercizio di taluni compiti di
competenza delle autorità pubbliche di natura non economica (quali il controllo e la sicurezza del
traffico marittimo o la sorveglianza antinquinamento, effettuati singolarmente o in collaborazione
con altri organismi pubblici quali l'Autorità marittima) (48). Nello svolgimento di tali attività, esse
non sono imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato
Tuttavia, il fatto che, nell'esercizio di una parte delle loro attività, le AdSP esercitino poteri di
pubblica autorità non impedisce, di per sé, che esse possano essere considerate come imprese. Le
AdSP svolgono anche attività economiche. Esse forniscono un servizio generale agli utenti dei porti
(armatori e operatori delle navi), consentendo l'accesso delle navi all'infrastruttura portuale in
cambio di un corrispettivo che prende generalmente il nome di «canoni portuali» (vale a dire le
tasse sulle merci sbarcate e imbarcate e le tasse di ancoraggio). Offrendo autorizzazioni e
concessioni a fronte di una remunerazione, i porti mettono alcuni terreni o infrastrutture a
disposizione delle imprese, che utilizzano questi spazi per le proprie necessità o per fornire agli
armatori e agli operatori delle navi servizi particolari.
Un'AdSP sarà pertanto considerata un'impresa se e nella misura in cui svolge effettivamente una o
più attività economiche (54). Le AdSP concedono l'accesso all'infrastruttura portuale agli armatori e
agli operatori delle navi in cambio di un corrispettivo (vale a dire le tasse sulle merci sbarcate e
31
imbarcate e le tasse di ancoraggio). Esse concedono autorizzazioni per le operazioni portuali a
pagamento (canoni di autorizzazione) e danno in locazione il demanio pubblico dietro
remunerazione (canoni di concessione). Queste attività sono considerate attività economiche. La
Commissione conclude pertanto che le AdSP si configurano come imprese in relazione alle attività
economiche che svolgono.
L'assenza di uno scopo di lucro non è sufficiente per escludere la qualifica di impresa:
La Commissione osserva che né l'Italia né le parti interessate sostengono che le tariffe applicate da
AdSP siano puramente simboliche o non correlate al costo dei servizi forniti. La Commissione
osserva inoltre che i canoni portuali (ossia le tasse sulle merci sbarcate e imbarcate e le tasse di
ancoraggio) e i canoni di autorizzazione e di concessione sono le principali fonti di entrata delle
AdSP. Secondo una relazione del ministero italiano delle Infrastrutture e dei trasporti, nel 2017 i
canoni portuali (tasse sulle merci sbarcate e imbarcate e tasse di ancoraggio) e i canoni di
concessione hanno rappresentato rispettivamente il 53,2 % e il 27,1 % delle entrate delle AdSP.
La determinazione dei canoni per legge non esclude l'esistenza di un'attività economica
La Commissione ritiene pertanto che argomentare che i canoni di concessione sono stabiliti per
legge non sia sufficiente per concludere che le AdSP non svolgono attività economiche. La
Commissione osserva inoltre che la legge fissa solo tariffe minime per le concessioni, lasciando alle
AdSP un margine di manovra per incidere sui canoni in linea con le loro strategie commerciali. In
ogni caso, anche se fosse vero che i canoni di concessione sono interamente stabiliti per legge,
sarebbe irrilevante, in quanto le AdSP mettono a disposizione infrastrutture o terreni dietro
corrispettivo, il che è considerata un'attività economica.
La Commissione conclude che l'assegnazione di concessioni dietro remunerazione dovrebbe
essere qualificata come attività economica.
I canoni di concessione sono fissati su base economica e non solo ex lege
La Commissione osserva che la fissazione dei canoni per legge non esclude che questi siano fissati
almeno in parte sulla base di una logica economica. Nel caso in esame, prima che i canoni per le
concessioni e le autorizzazioni per le operazioni portuali siano fissati a livello nazionale, vengono
consultati numerosi soggetti pubblici e privati (autorità nazionali e regionali, AdSP e altri enti
pubblici, imprese che forniscono servizi e operazioni portuali, sindacati). Lo stesso vale per i canoni
portuali (tasse per le merci imbarcate e sbarcate e tasse di ancoraggio).
Inoltre, nel caso delle concessioni, solo una parte del canone (canone minimo) è fissata a livello nazionale, e
corrisponde alla componente fissa del canone di concessione. La componente variabile consente alle AdSP
di perseguire le loro strategie aziendali in funzione delle specifiche circostanze di mercato. La componente
fissa è generalmente proporzionale alla superficie delle zone interessate dalla concessione e tiene conto di
diversi altri parametri (ubicazione e livello delle infrastrutture delle zone interessate). La componente
variabile comprende meccanismi di incentivazione economica volti a conseguire una maggiore produttività,
migliori prestazioni energetiche e ambientali e il miglioramento dei livelli dei servizi, in particolare per
quanto riguarda il trasporto e l'integrazione intermodale dei porti.
La Commissione conclude pertanto che il fatto che la componente variabile dei canoni di concessione
potrebbe ridurre il gettito complessivo dei canoni di concessione quando i concessionari raggiungono gli
obiettivi economici del contratto di concessione non sia sufficiente per escludere che le AdSP svolgono
attività economiche. La Commissione ritiene inoltre che il fatto che le entrate provenienti dai canoni di
32
concessione possano finanziare anche talune attività non economiche non tolga nulla al fatto che i canoni
siano riscossi in cambio di un servizio quale la messa a disposizione dell'infrastruttura portuale.
I canoni non sono tasse
Secondo la Commissione i canoni riscossi dalle AdSP costituiscono remunerazioni versate dagli utenti in
cambio della fornitura di servizi specifici. Come già osservato dal Tribunale nel caso dei porti spagnoli (34
), in
cui i porti hanno sostenuto l'argomentazione secondo cui i canoni portuali corrisponderebbero a tasse, i
canoni portuali sono equiparabili ai canoni riscossi per l'utilizzo dell'infrastruttura portuale.
Le attività economiche delle AdSP non sono attività ausiliarie
Secondo la Commissione le attività economiche della AdSP anche se secondarie rispetto alle altre
non escludono che la stessa svolga attività di impresa (35).
Il monopolio legale non è sufficiente per considerare le attività delle adsp come attività non
economiche
La Commissione osserva che un'entità che gode di un monopolio legale può facilmente offrire beni
e servizi su un mercato e quindi essere un'impresa ai sensi dell'articolo 107 del trattato. La nozione
di attività economica è una nozione oggettiva, che risulta dai fatti, in particolare dall'esistenza di
un mercato per i servizi interessati.
MANCATA APPLICAZIONE IMPOSTA SULLE SOCIETÀ ALLA ADSP È AIUTO DI STATO
Utilizzo di risorse statali e imputabilità allo Stato
Secondo la Commissione esentando le AdSP che esercitano un'attività economica dall'imposta sul
reddito delle società, le autorità italiane rinunciano a un'entrata che costituisce risorse statali. La
Commissione ritiene pertanto che la misura in questione comporti una perdita di risorse statali e
che sia pertanto concessa tramite risorse statali.
Vantaggio
Per configurarsi come aiuto di Stato, la misura deve altresì conferire un vantaggio finanziario al
beneficiario. La nozione di vantaggio designa non soltanto le prestazioni positive ma anche gli
interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di
un'impresa.
Secondo la Commissione esentando le AdSP che esercitano un'attività economica dall'imposta sul
reddito delle società, le autorità italiane concedono loro un vantaggio. La Commissione conclude
pertanto che la misura in questione conceda un vantaggio alle AdSP
34
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EEDBE62508C4AF52E7CA3D0C1CAC4D31?text=&d
ocid=200263&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28755984
35
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124999&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=
&occ=first&part=1&cid=28757413
33
CONCORRENZA VIOLAZIONE
Il fatto che le AdSP siano le uniche entità abilitate a gestire le proprie infrastrutture portuali (e ad
offrire l'accesso alle infrastrutture portuali) non mette in discussione l'esistenza di un mercato
concorrenziale più ampio, in cui i servizi di trasporto (l'accesso all'infrastruttura portuale) forniti
dalle AdSP entrano in concorrenza con i servizi offerti da altri operatori di trasporto stabiliti in
Italia e da altri porti o operatori di trasporto stabiliti in altri Stati membri . Gli utenti delle
infrastrutture portuali sono liberi di utilizzare altri porti (in Italia o all'estero) e altre modalità di
trasporto, per cui le AdSP forniscono servizi in concorrenza con altri operatori nel mercato più
ampio dei servizi di trasporto e nel mercato più ristretto dei servizi portuali (altri porti dell'Unione
offrono un accesso al mercato dell'Unione — e quindi all'Italia — talvolta in combinazione con
servizi stradali, ferroviari o per vie navigabili).
La Commissione ritiene che le AdSP possano competere tra loro e con altri porti in Europa e che
pertanto l'esenzione fiscale concessa alle AdSP possa incidere anche sulla concorrenza e sugli
scambi tra Stati membri.
Inoltre la Commissione aggiunge che, esentando le AdSP che esercitano un'attività economica
dall'imposta sul reddito delle società, le autorità italiane concedono loro un vantaggio che può
incidere sulla concorrenza.
CONCLUSIONE DELLA COMMISSIONE
L'esenzione dall'imposta sul reddito delle società a favore delle AdSP italiane costituisce un regime
di aiuti di Stato esistente che è incompatibile con il mercato interno.
L’Italia deve sopprimere la esenzione suddetta entro due mesi dalla data di notifica della
Decisione. La misura in questione si applica dall'inizio dell'esercizio fiscale successivo all'adozione
della misura e al più tardi nel 2022
DECISIONE UE 2021/1757:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1757&from=IT
Risorse a città portuale per calo traffici crocieristici da emergenza COVID-19
(Normativa Nazionale)
Si tratta della assegnazione dei fondi, con Decreto Ministero Infrastrutture del 17 agosto 2021,
destinati alle città i cui porti siano oggetto di traffico crocieristico (scali di capolinea e/o scali
intermedi) che hanno subito perdite economiche, intendendo, ai fini del presente decreto, le
mancate entrate delle amministrazioni
interessate, in conseguenza della riduzione del traffico da turismo crocieristico conseguente
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31
dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.
La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, è presentata dal
sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, esclusivamente a mezzo PEC, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Direzione generale per la vigilanza
sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (di seguito
Direzione generale) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
La domanda contiene la dichiarazione, attestante:
34
a) la riduzione in termini numerici dei passeggeri derivante dal calo del turismo crocieristico
prodotto dalla pandemia di COVID-19;
b) l'impatto in termini di perdita economica (i.e. mancate entrate) per la città;
c) che la riduzione di cui alla lettera a) non deriva da eventi indipendenti e non connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
d) che non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità
analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovra-compensazioni.
DECRETO 17/8/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-10-16&atto.codiceRedazionale=21A06002&elenco30giorni=false
35
MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE
Contributi per installare infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (Normativa
Nazionale)
La legge 126/2020 al comma 3 articolo 74 (36) ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020,
finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché
da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES).
Detto comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale devono
essere individuati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, ferma
restando la non cumulabilità con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
Il Decreto Ministero della Transizione Ecologica del 25 agosto 2021 disciplina:
1.la ripartizione delle risorse finanziarie per la concessione del contributo a seconda del valore
dell’investimento nella infrastruttura da realizzare da imprese o professionisti.
2. Requisiti per definire i beneficiari
3. il tipo di spesa ammissibile al contributo
Per il modello di domanda per accedere al contributo si rinvia a provvedimenti successivi del
Ministero.
DECRETO 25/8/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-10-20&atto.codiceRedazionale=21A06128&elenco30giorni=false
Concessione del contributo per la revisione dei veicoli a motore (Normativa
Nazionale)
Con Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 24 settembre 2021 vengono
disciplinati i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo previsti dall'art. 1,
comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il comma 706 prevede che, a titolo di misura compensativa dell'aumento della tariffa di revisione,
è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore
che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle
operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada - 37). Il buono può essere riconosciuto per un
solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono é pari a 9,95 euro.
La durata del contributo è di 3 anni dalla entrata in vigore del Decreto 24 settembre 2021 (quindi
fino al novembre del 2024).
DECRETO 24/9/2921:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-22&atto.codiceRedazionale=21A06241&elenco30giorni=false
36
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05541/sg
37
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New lex ambiente ottobre 2021

  • 1. 1 Periodo dal 1 al 31 ottobre 2021 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI Ottobre 2021 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................5 Erogazione del bonus idrico (Normativa Nazionale)...................................................................5 Condannata l’Italia per mancata depurazione degli scarichi civili (Giurisprudenza Comunitaria) ................................................................................................................................6 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .........................................................................................7 Criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali (Normativa Nazionale)...........................................................................................7 Guida UE sulla Valutazione di Incidenza (Normativa Comunitaria) ..........................................8 Sito di riproduzione e tutela specie habitat (Giurisprudenza Comunitaria)...............................12 BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI ................................................................................15 Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Normativa Nazionale)......................................................................15 ECOCERTIFICAZIONI.............................................................................................................16 Durata validità criteri Ecolabel strutture ricettive (Normativa Comunitaria)............................16 EFFETTO SERRA ......................................................................................................................17 Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................................................17 ENERGIA.....................................................................................................................................18 Graduatorie relative al bando di gara di tipo per progetti innovativi nel settore elettrico (Normativa Nazionale)...............................................................................................................18 Orientamenti di efficienza energetica per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico (Normativa Comunitaria) .........................................................................................18 Efficientamento energetico degli edifici scolastici (Normativa Nazionale) .............................19 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................20 Criteri ambientali per affido servizi pulizia ambiente ad uso civile (Normativa Nazionale) ....20 Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR (Normativa Nazionale)...............................................................................................................21 Piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato degli interventi del PNRR (Normativa Nazionale) ...................................................................................................21 Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR (Normativa Nazionale)......................23 Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................................................24 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................26 Applicazione Convenzione Aarhus alle istituzioni e organi comunitari (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................................................26 Pubblicazione atti Autorità Anticorruzione (Normativa Nazionale) .........................................28 Iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop (((5G))) (Normativa Comunitaria....................29
  • 3. 3 MARE E PORTI..........................................................................................................................30 Esenzione delle Autorità di Sistema Portuale dalla imposta sulle società (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................................................30 Risorse a città portuale per calo traffici crocieristici da emergenza COVID-19 (Normativa Nazionale)..................................................................................................................................33 MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE.................................................................35 Contributi per installare infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................35 Concessione del contributo per la revisione dei veicoli a motore (Normativa Nazionale)........35 Credito di imposta per acquisto mezzi per la mobilità sostenibile (Normativa Nazionale........36 NUCLEARE .................................................................................................................................37 Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (Normativa Nazionale)...............................................................................................................37 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................38 Regolamento di organizzazione del Ministero Sviluppo Economico (Normativa Nazionale)..38 RIFIUTI........................................................................................................................................39 Nuove linee guida Piani Emergenza Esterna impianti gestione rifiuti ......................................39 Criteri per selezionare gli impianti di gestione rifiuti finanziati nel PNRR (Normativa Nazionale)..................................................................................................................................42 Finanziamenti impianti raccolta e riciclo (Normativa Nazionale).............................................43 Calcolo verifica e comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande (Normativa Comunitaria)..........................................................44 Programma sperimentale «Mangiaplastica» (Normativa Nazionale)........................................44 Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................45 Fondo per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................45 Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (Normativa Nazionale)...............................................................................................................47 Nuovo Regolamento UE esportazione rifiuti (Normativa Comunitaria)...................................47 Cancellazione d’ufficio del codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”. (Normativa Nazionale)..................................................................................................................................48 Modalità iscrizione al registro dei recuperatori di materiali metallici (Normativa Nazionale).48 Delega competenze ai Comuni in materia di autorizzazioni alla gestione rifiuti (Giurisprudenza Nazionale)..................................................................................................................................49 SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................51 Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................................................51 Linee guida Fondo vittime amianto dell’INAIL (Normativa Nazionale)..................................51 URBANISTICA EDILIZIA ........................................................................................................52 Approvazione degli interventi di demolizione di opere abusive (Normativa Nazionale)..........52
  • 4. 4 VIGILANZA AMBIENTALE ....................................................................................................53 Riparto risorse per rete nazionale registri tumori e sorveglianza epidemiologica (Normativa Nazionale)..................................................................................................................................53
  • 5. 5 ACQUE TUTELA E GESTIONE Erogazione del bonus idrico (Normativa Nazionale). La legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge di bilancio 2021 - 2) al comma 61 dell’articolo 1 istituisce , nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato « Fondo per il risparmio di risorse idriche », con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le finalità del fondo sono definite dal comma 62 di detto articolo 1. In particolare secondo questo comma alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Il comma 63 di detto articolo 1 definisce le spese che danno diritto al bonus idrico: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Secondo il comma 65 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio. Con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27/9/2021 vengono individuati i soggetti beneficiari e vengono definiti i criteri per l'ammissione a detto beneficio. Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua. Sono ammissibili spese per: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate 2 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
  • 6. 6 e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. DECRETO 27/9/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21A06314&elenco30giorni=false Condannata l’Italia per mancata depurazione degli scarichi civili (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza del 6 ottobre 2021 (causa C-668-19) ha condannato l’Italia: 1. Per avere omesso di dotare di reti fognarie per le acque reflue urbane gli agglomerati urbani elencati nel dispositivo finale della sentenza 2. Per avere omesso di garantire che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente negli agglomerati elencati nel dispositivo finale della sentenza 3. per avere omesso di garantire che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente negli agglomerati di Matera, Rionero in Vulture (Basilicata), Trieste-Muggia (Friuli Venezia Giulia), Anagni (Lazio), Pesaro, Urbino (Marche), Dolianova (Sardegna) e Venezia (Veneto); 4. per avere omesso di garantire che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale, nelle aree sensibili del bacino drenante nel Delta del Po e nell’Adriatico, del lago di Varese, del lago di Como (Lombardia) e del bacino drenante Golfo di Castellammare (Sicilia); 5. per avere omesso di provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati elencati nel dispositivo finale della sentenza. La sentenza della Corte di Giustizia europea sulla procedura 2014/2059 non ci lascia purtroppo sorpresi: l’allora Ministero dell’Ambiente, oggi della Transizione Ecologica, aveva per tempo allargato il campo d’azione della nostra Struttura Commissariale non solo alle due procedure per cui l’Italia è stata già condannata, ma anche a una parte degli agglomerati compresi negli altri due procedimenti in fase istruttoria, di cui uno oggi arriva allo stadio di condanna”; così ha commentato la sentenza il Commissario Unico per la Depurazione (3 ) SENTENZA 6/10/2021: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247181&pageIndex=0&doc lang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=31329921 3 https://commissariounicodepurazione.it/il-commissario-giugni-sulla-nuova-condanna-per-la-procedura-2014-2059- non-sorprende-lavoriamo-con-le-istituzioni/
  • 7. 7 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 agosto 2021 ha approvato Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, nell'adozione delle disposizioni del Decreto 12 agosto 2021 possono adottare criteri più restrittivi e integrativi con cui procedere all'accertamento dello stato di abbandono, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita. Le superfici (4) ritenute meritevoli di tutela e ripristino devono essere individuate dal Piano paesaggistico regionale, fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra cartografia e stato dei luoghi, ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (accordi tra pubbliche amministrazioni - 5), dalle strutture regionali compenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura. Sono prioritariamente ricomprese tra le superfici meritevoli di tutela e ripristino, in quanto già riconosciute meritevoli di tutela, quelle individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070 (6), qualora si rilevi che, per mutate condizioni, non rispondano più ai requisiti di persistenza, unicità e integrità che hanno costituito il presupposto per l'iscrizione nel medesimo registro. Le Regioni possono dettare (con Piani Paesaggistici o accordi tra pubbliche amministrazioni) specifiche norme d'uso coerenti con le finalità di tutela e ripristino. Le superfici individuate continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti. Le superfici meritevoli di tutela per il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti tornano ad essere considerate bosco, a seguito di abbandono o qualora si intenda attuare una forma di gestione diversa da quella autorizzata. In assenza di indicazioni dai Piani Paesaggistici e di accordi tra pubbliche amministrazioni possono essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino le attività agricole e pastorali preesistenti, per una estensione non superiore ai tre ettari, e tenuto conto della documentazione elencata dall’articolo 3 del Decreto utili a dimostrare la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agro-silvo-pastorali sulle superfici oggetto di eventuale ripristino. 4 “le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attivita' agro-silvo-pastorali,… “ (lettera a comma 2 articolo 5 DLgs 34/2018 https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;34 5 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241 6 Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5832
  • 8. 8 Questa la documentazione e le condizioni quali criteri minimi per il riconoscimento meritevoli di tutela e ripristino: a) fotografie aeree precedenti al 1990 a partire del volo GAI del 1954; b) documenti fotografici e di archivio non antecedenti al 1954, diversi dalle foto aeree, autentici e databili con certezza; c) decreti ministeriali e delibere regionali ex art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dichiarazione di notevole interesse pubblico, che individuino aree meritevoli di tutela per la presenza di specifiche attività agricole e pastorali; in tale caso si potrà prescindere dal limite di superficie di cui al comma 1, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo; d) indagini storico-ambientali svolte tramite consolidate metodologie scientifiche su dati non antecedenti al 1954 quali ad esempio indagini palinologiche, dendrocronologiche, storico archivistiche che dimostrino la presenza stabile e continuativa di precedenti attività colturali, agricole o pascolive; e) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, terrazzamenti, muri a secco, ciglioni o manufatti destinati a colture agricole o pastorale ed altre lavorazioni del terreno chiaramente identificabili che testimoniano la precedente stabile e continuativa attività non antecedentemente al 1954, attestati da apposita perizia giurata; f) colture agricole e pastorali tuttora rilevabili, ancorché invase da vegetazione arborea, arbustiva o entrambe, attestati da perizia giurata; g) contratti notarili di compravendita e dati contenuti nel fascicolo aziendale, purché non in contrasto con altri atti pubblici, in cui sia descritta la qualità di coltura presente al momento della stesura dell'atto; non sono considerati validi gli atti antecedenti al 1954 e i soli documenti catastali; h) inserimento negli elenchi delle banche delle terre abbandonate e incolte costruite secondo l’art. 3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (7). DECRETO 12/8/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-10-08&atto.codiceRedazionale=21A05855&elenco30giorni=false Guida UE sulla Valutazione di Incidenza (Normativa Comunitaria) L’articolo 6 (commi 3 e 4) della Direttiva Habitat 92/43/CEE recita: “3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.” 7 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17A05735/sg
  • 9. 9 “4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”. La Comunicazione della Commissione 2021/C 437/01 predispone una guida aggiornata delle modalità di svolgimento della Valutazione di Incidenza di cui ai sopra riportati commi 3 e 4 dell’articolo 6 della Direttiva Habitat. LE FASI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 1. screening: verifica se il piano o progetto riguarda siti Habitat o comunque possa probabilmente incidere sugli stessi 2. valutazione di incidenza: quando il piano o progetto riguarda un sito Habitat o è dimostrato che produca una incidenza sullo stesso 3. deroga a valutazione di incidenza: il piano progetto pur riguardando un sito habitat o producendo un impatto su di esso, sono necessari per motivi di rilevante interesse pubblico ma occorre adottare misure compensative per tutelare il sito habitat. Secondo la Guida ciascuna fase della procedura è influenzata da quella precedente. L'ordine delle fasi è quindi essenziale per applicare correttamente l'articolo 6, paragrafi 3 e 4.
  • 10. 10 PRINCIPIO DI PRECAUZIONE DEVE ATTRAVERSARE TUTTE LE FASI DELLAVALUTAZIONE DI INCIDENZA Spetta al promotore del piano o del progetto dimostrare, e all'autorità competente confermare, senza ragionevole dubbio che: 1. nella prima fase (screening), è possibile escludere probabili incidenze significative; 2. nella seconda fase (opportuna valutazione), è possibile escludere effetti negativi sull'integrità di un sito Natura 2000; 3. nella terza fase il principio di precauzione trova applicazione relativamente alle misure compensative. La decisione in merito all'eventualità che il piano o il progetto possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000 dovrebbe essere presa tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito. Di conseguenza è essenziale che gli obiettivi di conservazione specifici del sito siano fissati senza indugio per tutti i siti Natura 2000 e che siano resi pubblici. L'attenzione del valutatore deve concentrarsi sulla dimostrazione dell'assenza di effetti pregiudizievoli piuttosto che sulla loro presenza, in linea con il principio di precauzione (8). L'opportuna valutazione deve quindi essere sufficientemente dettagliata e comprovata, così da dimostrare l'assenza di effetti negativi, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia (9). Lo stesso livello di certezza è richiesto se la decisione viene presa durante la fase di screening; anche in questa fase non dovrebbero esserci ragionevoli dubbi circa l'assenza di probabili incidenze significative. OGGETTO VALUTAZIONE DI INCIDENZA Nella definizione di piano o progetto non conta tanto la definizione di una categoria specifica di questi ma dalla capacità di questi di avere incidenze significative su un sito di Natura 2000. ANTICIPARE LO SCREENING PRIMA POSSIBILE Lo screening deve essere effettuato in una fase iniziale, di norma prima che tutti i dettagli di un piano o di un progetto siano stati fissati, ad esempio quando l'ubicazione e la natura generale di un progetto sono note ma il processo di progettazione non è ancora iniziato. Quando un piano o un progetto viene sottoposto a screening in una fase iniziale, potrebbe essere necessario rivedere tale screening in una fase successiva quando si rendono disponibili maggiori dettagli del piano o del progetto. La portata dell'analisi di screening può variare tra i piani e tra i progetti, a seconda della scala dello sviluppo e delle probabili incidenze. QUANDO È COMUNQUE NECESSARIO LO SCREENING Una componente non conservativa di un piano o progetto che comprende la gestione della conservazione tra i suoi obiettivi può comunque richiedere un'opportuna valutazione. In particolare il Piano o Progetto è direttamente connesso con le misure di conservazione del sito Habitat: 1. le misure previste nel piano o nel progetto sono incluse nel piano di gestione del sito Natura 2000 interessato o sono proposte come parte di altre misure statutarie, amministrative o 8 Sentenza della Corte nella causa C-157/96, punto 63 9 Sentenza della Corte nella causa C-127/02, punto 61
  • 11. 11 contrattuali necessarie per mantenere e ripristinare (se necessario) il sito, i suoi tipi di habitat e le sue specie in buono stato di conservazione; 2. esiste una dichiarazione comprovata dell'organo statutario competente per la gestione del sito Natura 2000 attestante che l'attività è direttamente connessa e necessaria per la gestione del sito destinatario e che è chiaramente connessa al mantenimento o al miglioramento dello stato di conservazione dei tipi di habitat o delle specie presso il sito. VALUTAZIONE DI INCIDENZA: QUALI PARTI DEL PROGETTO-PIANO DEVONO ESSERE CONSIDERATE Tutte le fasi del progetto devono essere prese in considerazione, compresa la costruzione, l'esercizio e lo smantellamento. Per i piani, è necessario raccogliere e analizzare dettagli adeguati in merito alle attività svolte all'interno del piano per verificare se individualmente o collettivamente possono avere un'incidenza significativa sui siti Natura 2000, anche in combinazione con altri piani o progetti. PIANIFICAZIONE STRATEGICA Un modo efficace per prevenire i conflitti con i siti di Natura 2000 e con le specie e gli habitat protetti dell'UE consiste nel considerare le conseguenze ambientali dei nuovi sviluppi precocemente a livello di pianificazione strategica. Si può conseguire tale obiettivo attraverso un piano di sviluppo regionale o nazionale per attività settoriali (ad esempio nel settore energetico, dei trasporti, delle attività estrattive, dell'acquacoltura) o attraverso piani regolatori o altri piani di destinazione dei suoli. Disporre di un piano strategico consente di integrare condizioni e prescrizioni ambientali, in particolare quelle relative alla conservazione della natura, in una fase iniziale della pianificazione, affinché il rischio di potenziali conflitti successivi a livello di progetto possa essere evitato o ridotto al minimo; ciò consente altresì di stabilire di conseguenza la fattibilità e i mezzi per attuare i singoli sviluppi. Casi studio di pianificazione strategica pertinenti per Natura 2000 sono forniti nella sezione 5 dell'allegato al presente documento. COLLEGAMENTI CON ALTRE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE: VIA, VAS La Guida UE ribadisce che le procedure di VIA e VAS non possono sostituire la procedura e gli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, dato che nessuna delle due procedure prevale su quest'ultima. Di conseguenza, afferma la Guida, è essenziale che le informazioni pertinenti per l'opportuna valutazione e le relative conclusioni rimangano chiaramente distinte e identificabili nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, affinché si possano distinguere da quelle generali della VIA o della VAS. Questo è necessario perché esiste una serie di importanti distinzioni tra le procedure di VIA/VAS e l'opportuna valutazione. ELEMENTI SPECIFICI DELL'OPPORTUNA VALUTAZIONE E DIFFERENZE RISPETTO ALLE PROCEDURE VIA/VAS Sebbene la razionalizzazione delle valutazioni ambientali ai sensi della direttiva Habitat e delle direttive VIA o VAS sia utile e raccomandata nella maggior parte dei casi, è importante tenere a mente gli elementi specifici e le differenze in termini di portata e aspetti di interesse delle rispettive valutazioni. Anche l'utilizzo di determinati termini e le conseguenze delle valutazioni possono differire. In particolare: 1. l'opportuna valutazione è incentrata sulla protezione dei siti Natura 2000, ossia su zone di valore elevato in termini di biodiversità di importanza europea, e richiede pertanto verifiche più rigorose. Le sue conclusioni sono vincolanti in quanto stabiliscono se un piano o un progetto può essere autorizzato o meno (le autorità competenti possono approvare il piano o il progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che
  • 12. 12 esso non pregiudicherà l'integrità del sito). Al contrario i risultati della VIA o della VAS sono presi in considerazione nella procedura di autorizzazione o nella preparazione e nell'adozione del piano; 2. nel contesto di procedure coordinate o comuni avrebbe senso effettuare l'opportuna valutazione in una fase precoce del processo. Ciò eviterebbe una procedura VIA/VAS potenzialmente costosa e lunga qualora le conclusioni dell'opportuna valutazione fossero già negative, il che significa che l'autorizzazione non può essere concessa conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 (fatto salvo il caso in cui il piano o il progetto possa andare avanti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4); 3. ai sensi della direttiva VIA, sono previste misure di attenuazione e compensative evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente, in particolare sulle specie e sugli habitat protetti dalle direttive Uccelli e Habitat. Di conseguenza le misure compensative possono essere considerate anche nel contesto della gerarchia di attenuazione per compensare le incidenze residue con l'obiettivo di evitare qualsiasi perdita netta di biodiversità. Al contrario, nel caso di piani e progetti valutati secondo la direttiva Habitat, le misure di attenuazione per evitare, prevenire o ridurre i probabili effetti negativi significativi sull'integrità del sito sono considerate nell'ambito dell'opportuna valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, ma le misure compensative per compensare le incidenze residue sono utilizzate come ultima risorsa soltanto secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Ciò avverrebbe qualora si decidesse di procedere con il piano o il progetto pur in presenza di una conclusione negativa dell'opportuna valutazione. In tal caso occorre dimostrare innanzitutto che non esistono soluzioni alternative che evitino di ripercussioni sull'integrità dei siti Natura 2000 e che il piano o progetto è giustificato da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico; 4. inoltre, per quanto concerne la fase della valutazione in cui vengono considerate le «misure di attenuazione», secondo la direttiva VIA l'attenuazione può essere presa in considerazione già nella fase di screening. Tali misure non possono essere considerate nella fase di «screening» della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, ma soltanto quando gli effetti negativi sono analizzati nella fase di opportuna valutazione effettiva. GUIDA UE VALUTAZIONE INCIDENZA: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1028(02)&from=IT Sito di riproduzione e tutela specie habitat (Giurisprudenza Comunitaria) L’articolo 12 della Direttiva 92/43 afferma che: “Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di: a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale; d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.” La Corte di Giustizia è intervenuta su una domanda pregiudiziale sollevata all’interno di una controversia un promotore immobiliare, e il Magistrat der Stadt Wien (amministrazione comunale della città di Vienna, Austria) in merito all’adozione, da parte dell’amministrazione medesima, di una decisione amministrativa di natura penale recante irrogazione al promotore immobialiare di un’ammenda e, in caso di mancato pagamento, di una pena detentiva sostitutiva per aver deteriorato e distrutto, nell’ambito di un progetto di costruzione di un edificio, aree di riposo e siti di riproduzione della specie cricetus cricetus (criceto comune), che figura sull’elenco delle specie animali protette indicate nell’allegato IV, lettera a), della direttiva 92/$£/CEE.
  • 13. 13 Le domande pregiudiziali sollevate in sede di magistratura nazionale sono state le seguenti: 1) Che cosa debba intendersi per “sito di riproduzione” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera [d)], della direttiva 92/43/CEE e come debba essere territorialmente delimitato un “sito di riproduzione” rispetto ad altri luoghi. 2) In base a quali criteri debba essere valutato se e, in caso affermativo, per quale periodo sia temporalmente limitata la sussistenza di un sito di riproduzione. 3) In base a quali criteri debba essere valutato se si sia verificato un deterioramento o una distruzione di un sito di riproduzione per effetto di una determinata azione o omissione. 4) In base a quali criteri debba essere valutato se un’“area di riposo” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera [d)], della direttiva 92/43/CEE sia stata deteriorata o distrutta. La Corte di Giustizia con sentenza 28 ottobre 2021 (causa C-357/20) è così intervenuta sulle 4 domande: Sulla prima domanda: La Corte ricorda a premessa il documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario in virtù della direttiva «habitat» 92/43/CEE (versione finale, febbraio 2007), dove la Commissione precisa, da un lato, che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere inteso come volto a salvaguardare la funzionalità ecologica dei siti di riproduzione e, dall’altro lato, che questi ultimi possono includere le aree necessarie per il corteggiamento, l’accoppiamento, la costruzione del nido o la selezione del sito di deposizione o parto, nonché il luogo in cui le uova si sviluppano e si schiudono e il sito di nidificazione o parto, quando è occupato dalla prole allevata in quel sito. La Corte conclude sulla prima domanda affermando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «sito di riproduzione» contenuta in detta disposizione comprende anche l’ambiente circostante tale sito, allorché detto ambiente si rivela necessario a consentire alle specie animali protette di cui all’allegato IV, lettera a), della direttiva citata, come il cricetus cricetus (criceto comune), di riprodursi con successo. Sulla seconda domanda: La Corte ricorda che nella sentenza del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (Criceto comune), (C-477/19, EU:C:2020:517), ha precisato la portata della nozione di «area di riposo», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat». In esito a un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica di questa disposizione, la Corte ha accolto una concezione ampia della portata temporale di tale nozione, secondo cui la tutela delle aree di riposo della specie animale interessata si applica anche alle aree di riposo che non sono più occupate dalla specie animale in questione, laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie animale faccia ritorno nelle aree di riposo medesime. Sulla terza e quarta domanda: La Corte ricorda che, dal documento di orientamento della Commissione, menzionato in relazione alla prima domanda della presente sentenza, risulta che il deterioramento può essere definito come un degrado fisico che colpisce un habitat, un sito di riproduzione o un’area di riposo che, a differenza della distruzione, può verificarsi lentamente e ridurre progressivamente la funzionalità ecologica del sito o dell’area interessata, in modo tale che detto degrado può non sfociare
  • 14. 14 immediatamente in una perdita di funzionalità, ma comprometterla qualitativamente o quantitativamente, potendo infine condurre alla sua perdita integrale. La Corte quindi sulla terza e quarta domanda conclude dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che le nozioni di «deterioramento» e di «distruzione» contenute in detta disposizione devono essere interpretate nel senso che si riferiscono, rispettivamente, alla riduzione progressiva della funzionalità ecologica di un sito di riproduzione o di un’area di riposo di una specie animale protetta e alla perdita integrale di tale funzionalità, a prescindere dal carattere intenzionale o meno di tale danno. SENTENZA 28/10/2021: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248291&pageIndex=0&doc lang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=30847507
  • 15. 15 BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Interno 14 ottobre 2021 sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1 al Decreto per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (10), ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. DECRETO 14/10/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-10-25&atto.codiceRedazionale=21A06278&elenco30giorni=false 10 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-08-01;151!vig=
  • 16. 16 ECOCERTIFICAZIONI Durata validità criteri Ecolabel strutture ricettive (Normativa Comunitaria) La Decisione (UE) 2021/1845 della Commissione del 20 ottobre 2021 ha modificato la Decisione (UE) 2017/175 (11) per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle strutture ricettive e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica. Secondo la nuova Decisione i criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti “strutture ricettive” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2025. DECISIONE 2021/1845: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1845&from=IT 11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0175
  • 17. 17 EFFETTO SERRA Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima (Normativa Comunitaria) Con tre successive pubblicazioni è stato pubblicato lo Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (12) per l’esercizio 2021. RETTIFICA DI BILANCIO 1: https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040132-decreto- ministeriale-9-agosto-2019-relativo-al-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-relativo- al-triennio-2019-2021 RETTIFICA DI BILANCIO 2: https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040132-decreto- ministeriale-9-agosto-2019-relativo-al-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-relativo- al-triennio-2019-2021 RETTIFICA DI BILANCIO 3: https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040132-decreto- ministeriale-9-agosto-2019-relativo-al-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-relativo- al-triennio-2019-2021 12 https://ec.europa.eu/info/departments/european-climate-infrastructure-and-environment-executive-agency_it
  • 18. 18 ENERGIA Graduatorie relative al bando di gara di tipo per progetti innovativi nel settore elettrico (Normativa Nazionale) Il Decreto Direttoriale del 20 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari (DGISSEG) ha approvato le graduatorie relative al bando di gara di tipo b, in attuazione a quanto previsto nel Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 agosto 2019 - 13). Il bando di gara di tipo b, di cui al decreto direttoriale 7 dicembre 2020 (14), riguarda progetti di ricerca applicata, finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse di soggetti operanti nel settore dell’energia elettrica. DECRETO 20/9/2021: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/ISSEG/DD_20_09_2021_Graduato riaBandoB_PT19_21.pdf Orientamenti di efficienza energetica per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico (Normativa Comunitaria) Pubblicata sulla GUCE la Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione del 28 settembre 2021 sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre. Gli orientamenti della Raccomandazione spiegano come applicare il principio dell'efficienza energetica al primo posto (energy efficiency first principle principio EE1st). Il rispetto degli orientamenti non comporta automaticamente il soddisfacimento di tutti gli obblighi normativi. Gli orientamenti sono rivolti principalmente ai responsabili delle politiche e ai regolatori a livello europeo, nazionale e locale e, in una certa misura, agli operatori del mercato e agli investitori che prendono decisioni su azioni sostenibili ed efficienti. I presenti orientamenti si basano su uno studio commissionato dalla Commissione intitolato «Analysis to support the implementation of the Energy Efficiency First principle in decision- making» (15) e su ulteriori ricerche intese a rendere il principio più operativo, in particolare i risultati preliminari dei progetti ENEFIRST (16) e sEEnergies (17) nel quadro di Orizzonte 2020. Seguendo l'approccio adottato dallo studio di sostegno, i presenti orientamenti intendono fornire maggiori approfondimenti circa le azioni che i responsabili delle politiche e i regolatori devono intraprendere nel processo decisionale durante l'applicazione del principio EE1st (efficienza energetica al primo posto). L'ultima sezione fornisce alcune ulteriori indicazioni sui settori sui quali concentrarsi nonché esempi di applicazione del principio nel contesto di vari settori. 13 https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040132-decreto-ministeriale-9-agosto-2019- relativo-al-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-relativo-al-triennio-2019-2021 14 https://www.reteambiente.it/normativa/43562/ 15 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b9cc0d80-c1f8-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en 16 https://enefirst.eu/ 17 https://www.seenergies.eu/
  • 19. 19 Il principio di efficienza energetica al primo posto è stato riconosciuto a livello UE come un principio di primaria importanza per l'efficienza energetica, uno dei cinque pilastri dell'Unione dell'energia, con l'adozione della comunicazione sull'Unione dell'energia nel febbraio del 2015 [COM(2015) 80 final]. Di conseguenza, e anche a seguito di un forte sostegno a suo favore da parte del Parlamento europeo, tale principio è stato incorporato nel regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (regolamento (UE) 2018/1999) (regolamento Governance) e nella direttiva sull'efficienza energetica (direttiva (UE) 2018/2002) (direttiva Efficienza energetica). RACCOMANDAZIONE 2021/1749: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H1749&from=IT#ntr3- L_2021350IT.01001401-E0003 Efficientamento energetico degli edifici scolastici (Normativa Nazionale) Il Comma 263 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020 - 18) afferma che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonche' della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici. Il Decreto Ministero Istruzione del 15 luglio 2021 ha approvato i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale e individuazione dei termini di aggiudicazione, nonche' delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani degli interventi presentati da Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato A del Decreto, é pari ad euro 1.120.253.066,24. DECRETO 15/7/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-10-08&atto.codiceRedazionale=21A05854&elenco30giorni=false 18 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 0-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
  • 20. 20 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI Criteri ambientali per affido servizi pulizia ambiente ad uso civile (Normativa Nazionale) L'art. 34 del DLGS 18 aprile 2016, n. 50 (19), recante “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale” stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” (20) attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto sopra il Decreto Ministero Ambiente 29 gennaio 2021 (21) ha adottato i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture: a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile; b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici; c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici; d) detergenti per l'igiene personale; e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale. Inoltre lo stesso Decreto 29 gennaio 2021 ha i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture: a) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed altri ambienti ad uso sanitario. Relativamente ai Criteri ambientali minimi di cui al sopra riportato Decreto 29 gennaio 2021, sono emerse criticità in relazione ai criteri ambientali delle cere e delle cere metallizzate, unitamente a talune criticità interpretative ed operative. Per questo sono state apportate, con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 24 settembre 2021, modifiche al Decreto 29 gennaio 2021 al fine di garantire uniformità interpretativa e maggiore flessibilità operativa in relazione ai prodotti in carta tessuto monouso nonché di consentire, anche in ottemperanza dei Criteri ambientali minimi, l'uso delle cere e delle cere metalliche, ove tecnicamente necessario DECRETO 24/9/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-10-02&atto.codiceRedazionale=21A05745&elenco30giorni=false 19 Codice dei Contratti Pubblici https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm 20 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=200 8-05-08&atto.codiceRedazionale=08A02995&elenco30giorni=false 21 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2021-02-19&atto.codiceRedazionale=21A00941&elenco30giorni=false
  • 21. 21 Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR (Normativa Nazionale) Con Decreto del Ministero Economia e Finanze del 6 agosto 2021 le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi, come indicato nella Tabella A allegata al Decreto. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti attuatori e all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi. Le spese sostenute dalle amministrazioni per la realizzazione degli interventi del PNRR sono imputate alle relative risorse finanziarie nei limiti stabiliti nella Tabella A sopra richiamata e concorrono a realizzare i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) come definiti nell'allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 (22) relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. DECRETO 6/8/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-09-24&atto.codiceRedazionale=21A05556 Piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato degli interventi del PNRR (Normativa Nazionale) Il comma 1 articolo 8 della legge 108/2021 (23 ) prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. L’articolo 17-sexies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella legge 113/2021 (24 ) prevede che per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui sopra, la cui durata é limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, é articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (25 ), e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi. 22 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10160-2021-INIT/it/pdf 23 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 1-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false 24 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false 25 https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;300~art54#:~:text=DECRETO%20LEGISLATIVO%2030%20luglio% 201999%2C%20n.%20300.%20Riforma,30-08-1999%20- %20Suppl.%20Ordinario%20n.%20163%29%20Articoli.%201.
  • 22. 22 Il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 29 settembre 2021 ha approvato il piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato. In particolare con il piano operativo si da Attuazione all'investimento 1.1, missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - 26) per un totale di 500 milioni di euro. In particolare la componente 4 riguarda la tutela del territorio e della risorsa idrica con i seguenti gli obiettivi: Rafforzamento della capacità previsionale degli effetti del cambiamento climatico tramite sistemi avanzati ed integrati di monitoraggio e analisi • Prevenzione e contrasto delle conseguenze del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio • Salvaguardia della qualità dell’aria e della biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine • Garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche lungo l'intero ciclo L’investimento 1.1. a cui si riferisce il Piano operativo riguarda la Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione. L’investimento è orientato a sviluppare un sistema di monitoraggio che consenta di individuare e prevedere i rischi sul territorio, come conseguenza dei cambiamenti climatici e di inadeguata pianificazione territoriale. L’utilizzo di tecnologie avanzate consentirà il controllo da remoto di ampie fasce territoriali, con conseguente ottimizzazione dell’allocazione di risorse. I dati di monitoraggio costituiranno la base per lo sviluppo di piani di prevenzione dei rischi, anche per le infrastrutture esistenti, e di adattamento ai cambiamenti climatici. Lo strumento consentirà anche di contrastare fenomeni di smaltimento illecito di rifiuti e di identificare gli accumuli, individuandone le caratteristiche, per i conseguenti interventi di rimozione. Gli elementi costitutivi del sistema sono: 1) la raccolta e omogeneizzazione di dati territoriali sfruttando sistemi di osservazione satellitare, droni, sensoristica da remoto e integrazione di sistemi informativi esistenti; 2) reti di telecomunicazione a funzionamento continuo con i più avanzati requisiti di sicurezza a garanzia della protezione delle informazioni; 3) sale di controllo centrali e regionali, che consentiranno agli operatori di accedere alle informazioni raccolte dal campo; 4) sistemi e servizi di cyber security, per la protezione da attacchi informatici. DECRETO 29/9/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-10-20&atto.codiceRedazionale=21A06127&elenco30giorni=false 26 https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf
  • 23. 23 Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR (Normativa Nazionale) La Circolare Ministero Economia e Finanze del 14 ottobre 2021, n. 21 detta regole e principi a cui le richiamate Amministrazioni sono invitate ad attenersi, finalizzati a: 1. individuare requisiti di ammissibilità ed eventuali cause di esclusione, attribuibili al Soggetto attuatore e/o alla proposta progettuale, il cui mancato soddisfacimento può comportare una criticità con impatto sul processo di attuazione dell’iniziativa, nonché in fase di controllo e rendicontazione della stessa; 2. fornire elementi utili sui processi di attuazione che potranno essere ripresi nelle apposite sezioni delle procedure di selezione dei progetti (ossia negli atti amministrativi di varia natura, tra cui decreti ministeriali e bandi). In particolare si vedano le modalità attuative degli interventi previsti nel PNRR per cui al fine di dare concreta attuazione al Piano, le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, in base alla natura del progetto e a quanto eventualmente specificato all’interno del Piano stesso, possono procedere all’attuazione dei progetti attraverso le seguenti modalità: • “A titolarità” – ossia la modalità di attuazione diretta, in tal caso la stessa Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR attraverso le proprie strutture amministrative preposte (Dipartimenti, Servizi, Uffici, etc..) opera direttamente in veste di Soggetto attuatore e quale titolare del progetto incluso all’interno dell’investimento o riforma di competenza, è quindi responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla sua realizzazione compresi, ad esempio, l’espletamento della procedure di gara (bandi di gara), inclusi gli affidamenti diretti nei confronti di enti in house ed è responsabile delle attività connesse alla gestione, monitoraggio, controllo amministrativo e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione. • “A regia” – in questo caso i progetti rientrano nella titolarità di altri organismi pubblici o privati e vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR secondo modalità e strumenti amministrativi ritenuti più idonei dall’Amministrazione (es.: avvisi pubblici, manifestazioni di interesse, etc…), in base alle caratteristiche dell’intervento da realizzare e in linea con quanto indicato all’interno del PNRR. La Circolare, relativamente alla modalità di selezione dei progetti, riporta, a titolo meramente esemplificativo, le più comuni modalità di selezione: • procedura concertativo-negoziale, in cui i progetti viene individuato a seguito di un percorso di concertazione con i soggetti istituzionalmente competenti (ad esempio, qualora sia già stato individuato il Soggetto attuatore nell’ambito delle Schede di dettaglio delle Componenti del PNRR oppure sia da individuare attraverso un percorso di condivisione con le Amministrazioni competenti in materia - 27) • procedura di selezione tramite avviso pubblico, in cui i progetti sono individuati attraverso la raccolta di proposte progettuali rispondenti ad un’apposita procedura ad evidenza pubblica, che può essere: o valutativo con graduatoria, se la valutazione delle proposte progettuali avviene tramite l’attribuzione di un punteggio di merito (secondo i criteri individuati nell’avviso pubblico) per la definizione di una graduatoria e i progetti sono finanziati in ordine decrescente dal punteggio massimo e fino a concorrenza delle risorse disponibili; o a sportello, le proposte 27 L’intesa raggiunta viene formalizzata attraverso un Accordo/Convenzione/Protocollo d’Intesa secondo una delle modalità previste dalla legge, contenente la descrizione degli obiettivi e delle modalità di collaborazione tra i soggetti coinvolti, che abiliterà l’Amministrazione terza a presentare una proposta progettuale ai fini dell’ammissione al finanziamento sull’Investimento. In tale categoria rientrano gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni ex art.15 L.241/90 e dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016
  • 24. 24 progettuali, che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione, vengono finanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, sulla base del raggiungimento di valori soglia e fino a concorrenza delle risorse disponibili; • individuazione di progetti tramite procedure previste da appositi atti normativi (es. leggi di finanziamento) che prevedono un’assegnazione di risorse per perseguire specifiche finalità di sviluppo. Successivi decreti rendono operativi gli indirizzi di Politica nazionale, attivando procedimenti amministrativi finalizzati all’attribuzione delle risorse, generalmente operando una ripartizione territoriale della dotazione finanziaria e definendo i criteri per la selezione e la realizzazione degli investimenti CIRCOLARE 21/2021 E ALLEGATE ISTRUZIONI TECNICHE: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE- I/_documenti/in_vetrina/elem_0336.html Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori (Normativa Comunitaria) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema «Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori» pubblicata nella Guce del 20 ottobre 2021. Il Parlamento UE con la Risoluzione: 1. accoglie con favore il nuovo piano d'azione della Commissione per l'economia circolare e la volontà dichiarata di promuovere prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili, sostenendo nel contempo i consumatori in questa transizione; 2. sottolinea che la strategia per un mercato unico sostenibile dovrebbe combinare in modo equo, equilibrato e proporzionato i principi della sostenibilità, della protezione dei consumatori e di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva; evidenzia che le eventuali misure normative dovrebbero essere basate su tali principi, essere efficienti in termini di costi dal punto di vista ambientale e andare a vantaggio sia delle imprese che dei consumatori per consentire loro di intraprendere la transizione verde nel mercato interno; sottolinea che le misure normative dovrebbero creare vantaggi competitivi per le imprese europee, evitare di imporre loro oneri finanziari sproporzionati, stimolare l'innovazione, incoraggiare gli investimenti nelle tecnologie sostenibili nonché rafforzare la competitività europea e, in ultima analisi, la protezione dei consumatori; rileva che tutte le misure normative previste dovrebbero essere accompagnate da valutazioni di impatto e dovrebbero sempre tenere conto dell'evoluzione del mercato e delle esigenze dei consumatori; 3. invita la Commissione a dare prova di una forte ambizione politica in sede di elaborazione, adozione e attuazione delle future proposte pertinenti, tra cui quella volta a mettere a disposizione dei consumatori gli strumenti idonei in vista della transizione verde e quella concernente un'iniziativa in materia di prodotti sostenibili, che dovrebbero essere pienamente in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima e ambiente al fine di migliorare la circolarità delle catene del valore, l'efficienza delle risorse e l'utilizzo delle materie prime secondarie, ridurre al minimo la produzione di rifiuti e realizzare un'economia circolare priva di sostanze tossiche; pone l'accento sull'importanza della tempestiva attuazione e del rispetto degli obblighi e delle norme esistenti; esorta la Commissione a evitare ulteriori rinvii; 4. sottolinea che un mercato unico ben funzionante rappresenta un potente strumento per le transizioni verde e digitale dell'UE, anche in relazione al suo ruolo in un'economia globalizzata;
  • 25. 25 evidenzia che il completamento e l'approfondimento del mercato unico, tra l'altro attraverso l'efficace applicazione della legislazione esistente e la rimozione dei restanti ostacoli ingiustificati e sproporzionati, rappresentano una condizione essenziale per aumentare la sostenibilità della produzione e del consumo nell'UE; chiede una governance trasparente del mercato interno, unitamente a un monitoraggio più efficace e rafforzato; ritiene che il quadro giuridico di un mercato unico più sostenibile debba promuovere l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie sostenibili, incoraggiare le imprese a effettuare la transizione verso modelli imprenditoriali più sostenibili e contribuire in tal modo a una ripresa economica sostenibile 5. sottolinea che il consumo sostenibile va di pari passo con la produzione sostenibile e che gli operatori economici dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione la durabilità dei prodotti e dei servizi dalla fase della progettazione fino all'immissione o alla fornitura sul mercato interno, in modo da garantire ai consumatori una scelta sicura, sostenibile, efficiente in termini di costi ed attraente; invita la Commissione a proporre misure, stabilendo una differenziazione in base alle categorie di prodotti e per i settori con un elevato impatto ambientale, al fine di migliorare la durabilità, inclusa la durata di vita prevista, la riutilizzabilità, le possibilità di miglioramento, la riparabilità e la riciclabilità dei prodotti; RISOLUZIONE PARLAMENTO UE 25/11/2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:425:FULL&from=EN
  • 26. 26 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE Applicazione Convenzione Aarhus alle istituzioni e organi comunitari (Normativa Comunitaria) Il Regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021 ha modificato il Regolamento (CE) n. 1367/2006 (28) sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus (29) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. Le modifiche riguardano: 1. la modifica della definizione di atto amministrativo rientrante nella nozione di informazione ambientale accedibile. La nuova definizione è la seguente: “atto amministrativo”: qualsiasi atto non legislativo adottato da un’istituzione o da un organo dell’Unione, avente effetti giuridici ed esterni e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f). Nella definizione precedente non c’era il riferimento al fatto che per atto amministrativo a cui applicare Aarhu occorre possa violare il diritto ambientale. Si ricorda che secondo la lettera f) paragrafo 2 articolo 2 del Regolamento 1367/2006 per diritto ambientale si intende: “la normativa comunitaria che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, stabiliti nel trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale”. 2. modifica definizione di omissione amministrativa”. La nuova definizione è la seguente: “la mancata adozione da parte di un’istituzione o di un organo dell’Unione di un atto non legislativo avente effetti giuridici ed esterni, qualora tale mancata adozione possa violare il diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f)”, anche in questo caso il riferimento alla violazione del diritto ambientale nella definizione precedente non c’era. 3. viene modificato l’articolo 10 del Regolamento 1367/2006 sulla richiesta di riesame interno degli atti amministrativi. Si ricorda che la procedura di riesame amministrativo di cui al regolamento (CE) n. 1367/2006, integra il sistema di riesame giudiziario complessivo dell’Unione che consente ai membri del pubblico di far sottoporre a riesame gli atti amministrativi attraverso impugnazioni dirette a livello dell’Unione, segnatamente a norma dell’articolo 263, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e a norma dell’articolo 267 TFUE, attraverso gli organi giurisdizionali nazionali. La nuova versione dei primi due paragrafi è la seguente: “1. Una qualsiasi organizzazione non governativa o altro membro del pubblico che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 (30) ha il diritto di 28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1367&from=IT 29 https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf 30 “1.Un'organizzazione non governativa può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10, a condizione che: a) sia una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato membro; b) abbia come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale; c) sia stata costituita da più di due anni e persegua attivamente l'obiettivo di cui alla lettera b);
  • 27. 27 presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato l’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l’atto o l’omissione configuri una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f). Tali richieste sono formulate per iscritto entro un termine massimo di otto settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione dell’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, entro otto settimane dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere adottato. La richiesta deve contenere una motivazione del riesame. L’istituzione o l’organo dell’Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa sia manifestamente infondata o palesemente ingiustificata. Nel caso in cui un’istituzione o un organo dell’Unione riceva più richieste di riesame dello stesso atto amministrativo o della stessa omissione amministrativa, l’istituzione o l’organo può decidere di combinare le richieste e di trattarle come un’unica richiesta. Non appena possibile, e comunque entro sedici settimane dalla scadenza del termine di otto settimane stabilito al paragrafo 1, secondo comma, l’istituzione o l’organo dell’Unione risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.” Anche in questo la novità sta nel riferimento che l’atto oggetto del riesame possa costituire una violazione del diritto ambientale. Inoltre i termini per chiedere il riesame sono allungati da 6 a 8 settimane. 4. modificato l’articolo 11 sui criteri che legittimano la richiesta di riesame interno di un atto. Viene aggiunto il paragrafo 1-bis: “1-bis. Una richiesta di riesame interno può essere presentata anche da altri membri del pubblico, purché sussistano le condizioni seguenti: a) Sono tenuti a dimostrare che vi è un pregiudizio dei loro diritti causato dalla presunta violazione del diritto ambientale dell’Unione e che, diversamente dal pubblico in generale, sono direttamente interessati da tale pregiudizio; oppure sono tenuti a dimostrare che la richiesta è giustificata da un interesse pubblico sufficiente ed è sostenuta da almeno 4 000 membri del pubblico residenti o stabiliti in almeno cinque Stati membri, con almeno 250 membri del pubblico provenienti da ciascuno di tali Stati membri. Nei casi di cui al primo comma, i membri del pubblico sono rappresentati da un’organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 o da un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un tribunale di uno Stato membro. Tale organizzazione non governativa o avvocato coopera con l’istituzione o l’organo dell’Unione interessato al fine di stabilire, ove applicabile, se le condizioni quantitative di cui al primo comma, lettera b), sono soddisfatte, e fornisce ulteriori prove in tal senso su richiesta.” 5. viene aggiunto l’articolo 11-bis al Regolamento 1367/2006: “1. Le istituzioni e gli organi dell’Unione pubblicano tutte le richieste di riesame interno non appena possibile dopo averle ricevute, nonché tutte le decisioni finali relative a tali richieste non appena possibile dopo la loro adozione. 2. Le istituzioni e gli organi dell’Unione possono istituire sistemi online per la ricezione delle richieste di riesame interno e possono esigere che tutte le richieste di riesame interno siano presentate tramite i loro sistemi online”. LE MOTIVAZIONI A PREMESSA DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 2021/1767 La limitazione del riesame interno agli atti amministrativi di portata individuale prevista dal regolamento (CE) n. 1367/2006 è stato il principale motivo di non ammissibilità delle richieste di riesame interno a norma dell’articolo 10 di detto regolamento presentate dalle organizzazioni non d) l’oggetto della richiesta di riesame interno rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività.”
  • 28. 28 governative impegnate a favore dell’ambiente, anche per quanto riguarda atti amministrativi di maggiore portata. È necessario pertanto ampliare l’ambito di applicazione della procedura di riesame interno prevista da tale regolamento per includervi gli atti non legislativi di portata generale. L’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 comprende gli atti adottati nell’ambito o ai sensi del diritto ambientale. L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus riguarda invece l’impugnazione di atti od omissioni «compiuti in violazione» del diritto ambientale. È quindi necessario precisare che un riesame interno dovrebbe essere condotto al fine di accertare se un atto amministrativo configuri una violazione del diritto ambientale. Nello stabilire se un atto amministrativo contenga disposizioni che, a causa dei loro effetti, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale, è necessario valutare se tali disposizioni possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale elencati all’articolo 191 TFUE. In tal caso, è opportuno che la procedura di riesame interno si applichi anche agli atti adottati per attuare politiche diverse dalla politica dell’Unione in materia ambientale. A norma dell’articolo 263 TFUE, come interpretato dalla CGUE, un atto va considerato avente effetti esterni, e quindi in grado di essere oggetto di una richiesta di riesame, se è destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Gli atti preparatori, le raccomandazioni, i pareri e altri atti non vincolanti che non producono effetti giuridici nei confronti di terzi e che quindi non possono essere considerati aventi effetti esterni, in conformità della giurisprudenza della CGUE, non dovrebbero pertanto essere considerati alla stregua di atti amministrativi ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006. Al fine di garantire la coerenza giuridica, un atto è considerato avente effetti giuridici, e quindi in grado di essere oggetto di una richiesta di riesame, a norma dell’articolo 263 TFUE, come interpretato dalla CGUE (31). Considerare un atto come avente effetti giuridici implica che un atto possa essere oggetto di una richiesta di riesame, indipendentemente dalla sua forma, dato che la sua natura è considerata in relazione ai suoi effetti, al suo obiettivo e al suo contenuto (32). TESTO REGOLAMENTO 2021/1767: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1767&from=IT Pubblicazione atti Autorità Anticorruzione (Normativa Nazionale) Nel corso dell'adunanza del 22 settembre 2021, il consiglio dell'ANAC ha approvato le modifiche alla disciplina in tema di pubblicazione degli atti dell'Autorità e loro sottoscrizione, recata dai regolamenti sull'esercizio delle funzioni di vigilanza, di precontenzioso e consultiva nonche' dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e dalla delibera n. 687 del 4 agosto 2020. Le nuove disposizioni promuovono la conoscibilità degli atti adottati dall'Autorità. DELIBERA 654/2021: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-654-del-22-settembre-2021 31 sentenza nella causa C-583/11 P, punto 56 32 Sentenze della Corte di giustizia del 10 dicembre 1957, Usines à tubes de la Sarre/Alta autorità, 1/57 e 14/57, ECLI:EU:C:1957:13, pag. 114; del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, punto 42; del 16 giugno 1993, Francia/Commissione, C-325/91, ECLI:EU:C:1993:245, punto 9; del 20 marzo 1997, Francia/Commissione, C-57/95, ECLI:EU:C:1997:164, punto 22; e del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C-463/10 P e C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656, punto 36
  • 29. 29 Iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop (((5G))) (Normativa Comunitaria La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1828 della Commissione del 7 ottobre 2021 è relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop (((5G))) — Stay Connected but Protected (Stop (((5G))) — Resta connesso ma protetto)» a norma del regolamento (UE) 2019/788 (33) del Parlamento europeo e del Consiglio La iniziativa dei cittadini è una procedura di partecipazione disciplinata dal Regolamento UE n. 211/2011 il quale prevede che per iniziativa promossa da almeno 1 milioni di cittadini (firmatari di un modulo di sostegno secondo modello ex allegato III, cittadini della UE con diritto di voto al Parlamento europeo), si debba intendere che tali cittadini devono appartenere ad almeno un quarto degli stati membri della UE e la iniziativa deve essere finalizzata a chiedere alla Commissione di presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, un’adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati. Gli obiettivi dell'iniziativa così come formulati dagli organizzatori sono i seguenti: L'implementazione del 5G sta mettendo in gioco i nostri diritti a un ambiente sano, alla libertà e alla privacy. Chiediamo alla Commissione di proporre una legislazione per proteggere i cittadini e l'ambiente da queste minacce: 1. gli esseri umani, la fauna e la flora vengono danneggiati dalle radiazioni. Gli attuali limiti di esposizione alla radiofrequenza e alle radiazioni a microonde forniscono una protezione insufficiente, specialmente per le persone vulnerabili (bambini, donne incinte, pazienti), animali, insetti impollinatori e piante. — Emanare un regolamento per proteggere tutta la vita dalla radiofrequenza e dalle radiazioni a microonde; 2. con il 5G la quantità di dispositivi elettronici connessi, antenne e satelliti esploderà. Seguiranno consumi energetici insostenibili, emissioni di radiazioni, attività minerarie dannose e inquinamento, che metteranno in pericolo la biodiversità e gli habitat naturali. — Adottare una regolamentazione più forte per proteggere l'ambiente da tutti gli impatti del 5G e della digitalizzazione; 3. il 5G consente la raccolta massiccia di dati e la sorveglianza da parte di oggetti connessi. Ciò aumenterà il rischio di criminalità informatica, perdita di dati, furto, rivendita e uso improprio dell'intelligenza artificiale. — Mettere in atto un'efficace protezione dei dati per salvaguardare la nostra privacy, sicurezza, uguaglianza e libertà. Per ognuno di questi obiettivi la Iniziativa avanza richieste di iniziative alla Commissione UE come riportate nella Decisione. DECISIONE 2021/1828: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1828&from=IT 33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0788- 20200201&qid=1635613012668&from=IT
  • 30. 30 MARE E PORTI Esenzione delle Autorità di Sistema Portuale dalla imposta sulle società (Normativa Comunitaria) Si tratta della Decisione UE 2021/1757 della Commissione che è intervenuta sul diritto dell’Italia ad esentare dalla imposta sulle società le Autorità di Sistema Portuale (AdSP). La Decisione per arrivare a concludere sulle responsabilità dell’Italia analizza preventivamente la natura di impresa o meno delle AdSP. PREMESSA: ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. LE AdSP SONO IMPRESE Nozione di impresa e AdSP La Commissione ritiene che la classificazione delle AdSP come enti pubblici non economici ai sensi della legislazione italiana non sia sufficiente per concludere che non sono imprese. Per stabilire se le attività svolte dalle AdSP sono quelle di un'impresa ai sensi del trattato, è necessario verificare la natura di tali attività Sulla base della descrizione delle attività delle AdSP (cfr. sezioni da 2.1.2 a 2.1.5), la Commissione ritiene che la concessione dell'accesso ai porti dietro remunerazione (tasse di ancoraggio e tasse sulle merci sbarcate e imbarcate), la concessione di autorizzazioni per le operazioni portuali dietro remunerazione e l'aggiudicazione delle concessioni dietro remunerazione costituiscono attività economiche. La Commissione ritiene pertanto che esse svolgano sia attività non economiche che attività economiche La Commissione non contesta che alle AdSP possa essere delegato l'esercizio di taluni compiti di competenza delle autorità pubbliche di natura non economica (quali il controllo e la sicurezza del traffico marittimo o la sorveglianza antinquinamento, effettuati singolarmente o in collaborazione con altri organismi pubblici quali l'Autorità marittima) (48). Nello svolgimento di tali attività, esse non sono imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato Tuttavia, il fatto che, nell'esercizio di una parte delle loro attività, le AdSP esercitino poteri di pubblica autorità non impedisce, di per sé, che esse possano essere considerate come imprese. Le AdSP svolgono anche attività economiche. Esse forniscono un servizio generale agli utenti dei porti (armatori e operatori delle navi), consentendo l'accesso delle navi all'infrastruttura portuale in cambio di un corrispettivo che prende generalmente il nome di «canoni portuali» (vale a dire le tasse sulle merci sbarcate e imbarcate e le tasse di ancoraggio). Offrendo autorizzazioni e concessioni a fronte di una remunerazione, i porti mettono alcuni terreni o infrastrutture a disposizione delle imprese, che utilizzano questi spazi per le proprie necessità o per fornire agli armatori e agli operatori delle navi servizi particolari. Un'AdSP sarà pertanto considerata un'impresa se e nella misura in cui svolge effettivamente una o più attività economiche (54). Le AdSP concedono l'accesso all'infrastruttura portuale agli armatori e agli operatori delle navi in cambio di un corrispettivo (vale a dire le tasse sulle merci sbarcate e
  • 31. 31 imbarcate e le tasse di ancoraggio). Esse concedono autorizzazioni per le operazioni portuali a pagamento (canoni di autorizzazione) e danno in locazione il demanio pubblico dietro remunerazione (canoni di concessione). Queste attività sono considerate attività economiche. La Commissione conclude pertanto che le AdSP si configurano come imprese in relazione alle attività economiche che svolgono. L'assenza di uno scopo di lucro non è sufficiente per escludere la qualifica di impresa: La Commissione osserva che né l'Italia né le parti interessate sostengono che le tariffe applicate da AdSP siano puramente simboliche o non correlate al costo dei servizi forniti. La Commissione osserva inoltre che i canoni portuali (ossia le tasse sulle merci sbarcate e imbarcate e le tasse di ancoraggio) e i canoni di autorizzazione e di concessione sono le principali fonti di entrata delle AdSP. Secondo una relazione del ministero italiano delle Infrastrutture e dei trasporti, nel 2017 i canoni portuali (tasse sulle merci sbarcate e imbarcate e tasse di ancoraggio) e i canoni di concessione hanno rappresentato rispettivamente il 53,2 % e il 27,1 % delle entrate delle AdSP. La determinazione dei canoni per legge non esclude l'esistenza di un'attività economica La Commissione ritiene pertanto che argomentare che i canoni di concessione sono stabiliti per legge non sia sufficiente per concludere che le AdSP non svolgono attività economiche. La Commissione osserva inoltre che la legge fissa solo tariffe minime per le concessioni, lasciando alle AdSP un margine di manovra per incidere sui canoni in linea con le loro strategie commerciali. In ogni caso, anche se fosse vero che i canoni di concessione sono interamente stabiliti per legge, sarebbe irrilevante, in quanto le AdSP mettono a disposizione infrastrutture o terreni dietro corrispettivo, il che è considerata un'attività economica. La Commissione conclude che l'assegnazione di concessioni dietro remunerazione dovrebbe essere qualificata come attività economica. I canoni di concessione sono fissati su base economica e non solo ex lege La Commissione osserva che la fissazione dei canoni per legge non esclude che questi siano fissati almeno in parte sulla base di una logica economica. Nel caso in esame, prima che i canoni per le concessioni e le autorizzazioni per le operazioni portuali siano fissati a livello nazionale, vengono consultati numerosi soggetti pubblici e privati (autorità nazionali e regionali, AdSP e altri enti pubblici, imprese che forniscono servizi e operazioni portuali, sindacati). Lo stesso vale per i canoni portuali (tasse per le merci imbarcate e sbarcate e tasse di ancoraggio). Inoltre, nel caso delle concessioni, solo una parte del canone (canone minimo) è fissata a livello nazionale, e corrisponde alla componente fissa del canone di concessione. La componente variabile consente alle AdSP di perseguire le loro strategie aziendali in funzione delle specifiche circostanze di mercato. La componente fissa è generalmente proporzionale alla superficie delle zone interessate dalla concessione e tiene conto di diversi altri parametri (ubicazione e livello delle infrastrutture delle zone interessate). La componente variabile comprende meccanismi di incentivazione economica volti a conseguire una maggiore produttività, migliori prestazioni energetiche e ambientali e il miglioramento dei livelli dei servizi, in particolare per quanto riguarda il trasporto e l'integrazione intermodale dei porti. La Commissione conclude pertanto che il fatto che la componente variabile dei canoni di concessione potrebbe ridurre il gettito complessivo dei canoni di concessione quando i concessionari raggiungono gli obiettivi economici del contratto di concessione non sia sufficiente per escludere che le AdSP svolgono attività economiche. La Commissione ritiene inoltre che il fatto che le entrate provenienti dai canoni di
  • 32. 32 concessione possano finanziare anche talune attività non economiche non tolga nulla al fatto che i canoni siano riscossi in cambio di un servizio quale la messa a disposizione dell'infrastruttura portuale. I canoni non sono tasse Secondo la Commissione i canoni riscossi dalle AdSP costituiscono remunerazioni versate dagli utenti in cambio della fornitura di servizi specifici. Come già osservato dal Tribunale nel caso dei porti spagnoli (34 ), in cui i porti hanno sostenuto l'argomentazione secondo cui i canoni portuali corrisponderebbero a tasse, i canoni portuali sono equiparabili ai canoni riscossi per l'utilizzo dell'infrastruttura portuale. Le attività economiche delle AdSP non sono attività ausiliarie Secondo la Commissione le attività economiche della AdSP anche se secondarie rispetto alle altre non escludono che la stessa svolga attività di impresa (35). Il monopolio legale non è sufficiente per considerare le attività delle adsp come attività non economiche La Commissione osserva che un'entità che gode di un monopolio legale può facilmente offrire beni e servizi su un mercato e quindi essere un'impresa ai sensi dell'articolo 107 del trattato. La nozione di attività economica è una nozione oggettiva, che risulta dai fatti, in particolare dall'esistenza di un mercato per i servizi interessati. MANCATA APPLICAZIONE IMPOSTA SULLE SOCIETÀ ALLA ADSP È AIUTO DI STATO Utilizzo di risorse statali e imputabilità allo Stato Secondo la Commissione esentando le AdSP che esercitano un'attività economica dall'imposta sul reddito delle società, le autorità italiane rinunciano a un'entrata che costituisce risorse statali. La Commissione ritiene pertanto che la misura in questione comporti una perdita di risorse statali e che sia pertanto concessa tramite risorse statali. Vantaggio Per configurarsi come aiuto di Stato, la misura deve altresì conferire un vantaggio finanziario al beneficiario. La nozione di vantaggio designa non soltanto le prestazioni positive ma anche gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa. Secondo la Commissione esentando le AdSP che esercitano un'attività economica dall'imposta sul reddito delle società, le autorità italiane concedono loro un vantaggio. La Commissione conclude pertanto che la misura in questione conceda un vantaggio alle AdSP 34 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EEDBE62508C4AF52E7CA3D0C1CAC4D31?text=&d ocid=200263&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28755984 35 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124999&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir= &occ=first&part=1&cid=28757413
  • 33. 33 CONCORRENZA VIOLAZIONE Il fatto che le AdSP siano le uniche entità abilitate a gestire le proprie infrastrutture portuali (e ad offrire l'accesso alle infrastrutture portuali) non mette in discussione l'esistenza di un mercato concorrenziale più ampio, in cui i servizi di trasporto (l'accesso all'infrastruttura portuale) forniti dalle AdSP entrano in concorrenza con i servizi offerti da altri operatori di trasporto stabiliti in Italia e da altri porti o operatori di trasporto stabiliti in altri Stati membri . Gli utenti delle infrastrutture portuali sono liberi di utilizzare altri porti (in Italia o all'estero) e altre modalità di trasporto, per cui le AdSP forniscono servizi in concorrenza con altri operatori nel mercato più ampio dei servizi di trasporto e nel mercato più ristretto dei servizi portuali (altri porti dell'Unione offrono un accesso al mercato dell'Unione — e quindi all'Italia — talvolta in combinazione con servizi stradali, ferroviari o per vie navigabili). La Commissione ritiene che le AdSP possano competere tra loro e con altri porti in Europa e che pertanto l'esenzione fiscale concessa alle AdSP possa incidere anche sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Inoltre la Commissione aggiunge che, esentando le AdSP che esercitano un'attività economica dall'imposta sul reddito delle società, le autorità italiane concedono loro un vantaggio che può incidere sulla concorrenza. CONCLUSIONE DELLA COMMISSIONE L'esenzione dall'imposta sul reddito delle società a favore delle AdSP italiane costituisce un regime di aiuti di Stato esistente che è incompatibile con il mercato interno. L’Italia deve sopprimere la esenzione suddetta entro due mesi dalla data di notifica della Decisione. La misura in questione si applica dall'inizio dell'esercizio fiscale successivo all'adozione della misura e al più tardi nel 2022 DECISIONE UE 2021/1757: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1757&from=IT Risorse a città portuale per calo traffici crocieristici da emergenza COVID-19 (Normativa Nazionale) Si tratta della assegnazione dei fondi, con Decreto Ministero Infrastrutture del 17 agosto 2021, destinati alle città i cui porti siano oggetto di traffico crocieristico (scali di capolinea e/o scali intermedi) che hanno subito perdite economiche, intendendo, ai fini del presente decreto, le mancate entrate delle amministrazioni interessate, in conseguenza della riduzione del traffico da turismo crocieristico conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, è presentata dal sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, esclusivamente a mezzo PEC, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (di seguito Direzione generale) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La domanda contiene la dichiarazione, attestante:
  • 34. 34 a) la riduzione in termini numerici dei passeggeri derivante dal calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19; b) l'impatto in termini di perdita economica (i.e. mancate entrate) per la città; c) che la riduzione di cui alla lettera a) non deriva da eventi indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; d) che non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovra-compensazioni. DECRETO 17/8/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-10-16&atto.codiceRedazionale=21A06002&elenco30giorni=false
  • 35. 35 MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE Contributi per installare infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (Normativa Nazionale) La legge 126/2020 al comma 3 articolo 74 (36) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Detto comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale devono essere individuati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, ferma restando la non cumulabilità con altre agevolazioni previste per la medesima spesa. Il Decreto Ministero della Transizione Ecologica del 25 agosto 2021 disciplina: 1.la ripartizione delle risorse finanziarie per la concessione del contributo a seconda del valore dell’investimento nella infrastruttura da realizzare da imprese o professionisti. 2. Requisiti per definire i beneficiari 3. il tipo di spesa ammissibile al contributo Per il modello di domanda per accedere al contributo si rinvia a provvedimenti successivi del Ministero. DECRETO 25/8/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-10-20&atto.codiceRedazionale=21A06128&elenco30giorni=false Concessione del contributo per la revisione dei veicoli a motore (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 24 settembre 2021 vengono disciplinati i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo previsti dall'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il comma 706 prevede che, a titolo di misura compensativa dell'aumento della tariffa di revisione, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada - 37). Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono é pari a 9,95 euro. La durata del contributo è di 3 anni dalla entrata in vigore del Decreto 24 settembre 2021 (quindi fino al novembre del 2024). DECRETO 24/9/2921: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-10-22&atto.codiceRedazionale=21A06241&elenco30giorni=false 36 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05541/sg 37 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=