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Periodo dal 1 al 31 ottobre 2021
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
Ottobre 2021
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
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Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................5
Erogazione del bonus idrico (Normativa Nazionale)...................................................................5
Condannata l’Italia per mancata depurazione degli scarichi civili (Giurisprudenza
Comunitaria) ................................................................................................................................6
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .........................................................................................7
Criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività
agropastorali (Normativa Nazionale)...........................................................................................7
Guida UE sulla Valutazione di Incidenza (Normativa Comunitaria) ..........................................8
Sito di riproduzione e tutela specie habitat (Giurisprudenza Comunitaria)...............................12
BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI ................................................................................15
Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio (Normativa Nazionale)......................................................................15
ECOCERTIFICAZIONI.............................................................................................................16
Durata validità criteri Ecolabel strutture ricettive (Normativa Comunitaria)............................16
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................17
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima (Normativa
Comunitaria) ..............................................................................................................................17
ENERGIA.....................................................................................................................................18
Graduatorie relative al bando di gara di tipo per progetti innovativi nel settore elettrico
(Normativa Nazionale)...............................................................................................................18
Orientamenti di efficienza energetica per l'attuazione nel processo decisionale del settore
energetico (Normativa Comunitaria) .........................................................................................18
Efficientamento energetico degli edifici scolastici (Normativa Nazionale) .............................19
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................20
Criteri ambientali per affido servizi pulizia ambiente ad uso civile (Normativa Nazionale) ....20
Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR
(Normativa Nazionale)...............................................................................................................21
Piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato degli interventi del
PNRR (Normativa Nazionale) ...................................................................................................21
Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR (Normativa Nazionale)......................23
Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori (Normativa
Comunitaria) ..............................................................................................................................24
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................26
Applicazione Convenzione Aarhus alle istituzioni e organi comunitari (Normativa
Comunitaria) ..............................................................................................................................26
Pubblicazione atti Autorità Anticorruzione (Normativa Nazionale) .........................................28
Iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop (((5G))) (Normativa Comunitaria....................29
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MARE E PORTI..........................................................................................................................30
Esenzione delle Autorità di Sistema Portuale dalla imposta sulle società (Normativa
Comunitaria) ..............................................................................................................................30
Risorse a città portuale per calo traffici crocieristici da emergenza COVID-19 (Normativa
Nazionale)..................................................................................................................................33
MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE.................................................................35
Contributi per installare infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................35
Concessione del contributo per la revisione dei veicoli a motore (Normativa Nazionale)........35
Credito di imposta per acquisto mezzi per la mobilità sostenibile (Normativa Nazionale........36
NUCLEARE .................................................................................................................................37
Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi
(Normativa Nazionale)...............................................................................................................37
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................38
Regolamento di organizzazione del Ministero Sviluppo Economico (Normativa Nazionale)..38
RIFIUTI........................................................................................................................................39
Nuove linee guida Piani Emergenza Esterna impianti gestione rifiuti ......................................39
Criteri per selezionare gli impianti di gestione rifiuti finanziati nel PNRR (Normativa
Nazionale)..................................................................................................................................42
Finanziamenti impianti raccolta e riciclo (Normativa Nazionale).............................................43
Calcolo verifica e comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di
plastica monouso per bevande (Normativa Comunitaria)..........................................................44
Programma sperimentale «Mangiaplastica» (Normativa Nazionale)........................................44
Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................45
Fondo per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................45
Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi
(Normativa Nazionale)...............................................................................................................47
Nuovo Regolamento UE esportazione rifiuti (Normativa Comunitaria)...................................47
Cancellazione d’ufficio del codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”. (Normativa
Nazionale)..................................................................................................................................48
Modalità iscrizione al registro dei recuperatori di materiali metallici (Normativa Nazionale).48
Delega competenze ai Comuni in materia di autorizzazioni alla gestione rifiuti (Giurisprudenza
Nazionale)..................................................................................................................................49
SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................51
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Normativa
Comunitaria) ..............................................................................................................................51
Linee guida Fondo vittime amianto dell’INAIL (Normativa Nazionale)..................................51
URBANISTICA EDILIZIA ........................................................................................................52
Approvazione degli interventi di demolizione di opere abusive (Normativa Nazionale)..........52
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VIGILANZA AMBIENTALE ....................................................................................................53
Riparto risorse per rete nazionale registri tumori e sorveglianza epidemiologica (Normativa
Nazionale)..................................................................................................................................53
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ACQUE TUTELA E GESTIONE
Erogazione del bonus idrico (Normativa Nazionale).
La legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge di bilancio 2021 - 2) al comma 61 dell’articolo 1 istituisce ,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un
fondo denominato « Fondo per il risparmio di risorse idriche », con una dotazione pari a 20 milioni
di euro per l'anno 2021.
Le finalità del fondo sono definite dal comma 62 di detto articolo 1. In particolare secondo questo
comma alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61
e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da
utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con
nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e
colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti,
parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Il comma 63 di detto articolo 1 definisce le spese che danno diritto al bonus idrico:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale
o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo
smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi
per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni
doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto,
compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei
sistemi preesistenti.
Secondo il comma 65 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità
e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.
Con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27/9/2021 vengono individuati i soggetti
beneficiari e vengono definiti i criteri per l'ammissione a detto beneficio.
Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto, nel limite
massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del
diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla
data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità
immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a
scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne
doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.
Sono ammissibili spese per:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale
o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
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e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi
per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni
doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto,
compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei
sistemi preesistenti.
DECRETO 27/9/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21A06314&elenco30giorni=false
Condannata l’Italia per mancata depurazione degli scarichi civili (Giurisprudenza
Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 6 ottobre 2021 (causa C-668-19) ha condannato l’Italia:
1. Per avere omesso di dotare di reti fognarie per le acque reflue urbane gli agglomerati urbani
elencati nel dispositivo finale della sentenza
2. Per avere omesso di garantire che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano
sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente
negli agglomerati elencati nel dispositivo finale della sentenza
3. per avere omesso di garantire che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie
siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento più spinto di un trattamento secondario o
equivalente negli agglomerati di Matera, Rionero in Vulture (Basilicata), Trieste-Muggia (Friuli
Venezia Giulia), Anagni (Lazio), Pesaro, Urbino (Marche), Dolianova (Sardegna) e Venezia (Veneto);
4. per avere omesso di garantire che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in
ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia pari almeno al 75% per il
fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale, nelle aree sensibili del bacino drenante nel Delta
del Po e nell’Adriatico, del lago di Varese, del lago di Como (Lombardia) e del bacino drenante
Golfo di Castellammare (Sicilia);
5. per avere omesso di provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la
manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da
garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione
degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati elencati nel
dispositivo finale della sentenza.
La sentenza della Corte di Giustizia europea sulla procedura 2014/2059 non ci lascia purtroppo
sorpresi: l’allora Ministero dell’Ambiente, oggi della Transizione Ecologica, aveva per tempo
allargato il campo d’azione della nostra Struttura Commissariale non solo alle due procedure per
cui l’Italia è stata già condannata, ma anche a una parte degli agglomerati compresi negli altri due
procedimenti in fase istruttoria, di cui uno oggi arriva allo stadio di condanna”; così ha commentato
la sentenza il Commissario Unico per la Depurazione (3
)
SENTENZA 6/10/2021:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247181&pageIndex=0&doc
lang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=31329921
3
https://commissariounicodepurazione.it/il-commissario-giugni-sulla-nuova-condanna-per-la-procedura-2014-2059-
non-sorprende-lavoriamo-con-le-istituzioni/
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AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle
attività agropastorali (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 agosto 2021 ha approvato
Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di
abbandono delle attività agropastorali.
Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche
territoriali, ecologiche e socio-economiche, nell'adozione delle disposizioni del Decreto 12 agosto
2021 possono adottare criteri più restrittivi e integrativi con cui procedere all'accertamento dello
stato di abbandono, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste
come presidio fondamentale della qualità della vita.
Le superfici (4) ritenute meritevoli di tutela e ripristino devono essere individuate dal Piano
paesaggistico regionale, fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra
cartografia e stato dei luoghi, ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati,
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (accordi tra pubbliche amministrazioni - 5),
dalle strutture regionali compenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e
dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura.
Sono prioritariamente ricomprese tra le superfici meritevoli di tutela e ripristino, in quanto già
riconosciute meritevoli di tutela, quelle individuate come paesaggi rurali di interesse storico e
inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e
delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19
novembre 2012, n. 17070 (6), qualora si rilevi che, per mutate condizioni, non rispondano più ai
requisiti di persistenza, unicità e integrità che hanno costituito il presupposto per l'iscrizione nel
medesimo registro.
Le Regioni possono dettare (con Piani Paesaggistici o accordi tra pubbliche amministrazioni)
specifiche norme d'uso coerenti con le finalità di tutela e ripristino. Le superfici individuate
continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino
e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.
Le superfici meritevoli di tutela per il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti
tornano ad essere considerate bosco, a seguito di abbandono o qualora si intenda attuare una
forma di gestione diversa da quella autorizzata.
In assenza di indicazioni dai Piani Paesaggistici e di accordi tra pubbliche amministrazioni possono
essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino le attività agricole e pastorali preesistenti, per
una estensione non superiore ai tre ettari, e tenuto conto della documentazione elencata
dall’articolo 3 del Decreto utili a dimostrare la presenza stabile e continuativa di precedenti colture
agro-silvo-pastorali sulle superfici oggetto di eventuale ripristino.
4
“le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e
insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti
attivita' agro-silvo-pastorali,… “ (lettera a comma 2 articolo 5 DLgs 34/2018 https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;34
5
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
6
Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5832
8
Questa la documentazione e le condizioni quali criteri minimi per il riconoscimento meritevoli di
tutela e ripristino:
a) fotografie aeree precedenti al 1990 a partire del volo GAI del 1954;
b) documenti fotografici e di archivio non antecedenti al 1954, diversi dalle foto aeree, autentici e
databili con certezza;
c) decreti ministeriali e delibere regionali ex art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
di dichiarazione di notevole interesse pubblico, che individuino aree meritevoli di tutela per la
presenza di specifiche attività agricole e pastorali; in tale caso si potrà prescindere dal limite di
superficie di cui al
comma 1, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo;
d) indagini storico-ambientali svolte tramite consolidate metodologie scientifiche su dati non
antecedenti al 1954 quali ad esempio indagini palinologiche, dendrocronologiche, storico
archivistiche che dimostrino la presenza stabile e continuativa di precedenti attività colturali,
agricole o pascolive;
e) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, terrazzamenti, muri a secco, ciglioni o manufatti
destinati a colture agricole o pastorale ed altre lavorazioni del terreno chiaramente identificabili
che testimoniano la precedente stabile e continuativa attività non antecedentemente al 1954,
attestati da apposita perizia giurata;
f) colture agricole e pastorali tuttora rilevabili, ancorché invase da vegetazione arborea, arbustiva
o entrambe, attestati da perizia giurata;
g) contratti notarili di compravendita e dati contenuti nel fascicolo aziendale, purché non in
contrasto con altri atti pubblici, in cui sia descritta la qualità di coltura presente al momento della
stesura dell'atto; non sono considerati validi gli atti antecedenti al 1954 e i soli documenti
catastali;
h) inserimento negli elenchi delle banche delle terre abbandonate e incolte costruite secondo l’art.
3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123 (7).
DECRETO 12/8/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-08&atto.codiceRedazionale=21A05855&elenco30giorni=false
Guida UE sulla Valutazione di Incidenza (Normativa Comunitaria)
L’articolo 6 (commi 3 e 4) della Direttiva Habitat 92/43/CEE recita:
“3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma
che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e
progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto
degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione
dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro
accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà
l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.”
7
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17A05735/sg
9
“4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in
mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato
membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di
Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative
adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una
specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e
la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente
ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.
La Comunicazione della Commissione 2021/C 437/01 predispone una guida aggiornata delle
modalità di svolgimento della Valutazione di Incidenza di cui ai sopra riportati commi 3 e 4
dell’articolo 6 della Direttiva Habitat.
LE FASI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
1. screening: verifica se il piano o progetto riguarda siti Habitat o comunque possa probabilmente
incidere sugli stessi
2. valutazione di incidenza: quando il piano o progetto riguarda un sito Habitat o è dimostrato che
produca una incidenza sullo stesso
3. deroga a valutazione di incidenza: il piano progetto pur riguardando un sito habitat o
producendo un impatto su di esso, sono necessari per motivi di rilevante interesse pubblico ma
occorre adottare misure compensative per tutelare il sito habitat.
Secondo la Guida ciascuna fase della procedura è influenzata da quella precedente. L'ordine delle fasi è
quindi essenziale per applicare correttamente l'articolo 6, paragrafi 3 e 4.
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PRINCIPIO DI PRECAUZIONE DEVE ATTRAVERSARE TUTTE LE FASI
DELLAVALUTAZIONE DI INCIDENZA
Spetta al promotore del piano o del progetto dimostrare, e all'autorità competente confermare,
senza ragionevole dubbio che:
1. nella prima fase (screening), è possibile escludere probabili incidenze significative;
2. nella seconda fase (opportuna valutazione), è possibile escludere effetti negativi sull'integrità di
un sito Natura 2000;
3. nella terza fase il principio di precauzione trova applicazione relativamente alle misure
compensative.
La decisione in merito all'eventualità che il piano o il progetto possa avere incidenze significative
su un sito Natura 2000 dovrebbe essere presa tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
sito. Di conseguenza è essenziale che gli obiettivi di conservazione specifici del sito siano fissati
senza indugio per tutti i siti Natura 2000 e che siano resi pubblici.
L'attenzione del valutatore deve concentrarsi sulla dimostrazione dell'assenza di effetti
pregiudizievoli piuttosto che sulla loro presenza, in linea con il principio di precauzione (8).
L'opportuna valutazione deve quindi essere sufficientemente dettagliata e comprovata, così da
dimostrare l'assenza di effetti negativi, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in
materia (9).
Lo stesso livello di certezza è richiesto se la decisione viene presa durante la fase di screening;
anche in questa fase non dovrebbero esserci ragionevoli dubbi circa l'assenza di probabili
incidenze significative.
OGGETTO VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Nella definizione di piano o progetto non conta tanto la definizione di una categoria specifica di
questi ma dalla capacità di questi di avere incidenze significative su un sito di Natura 2000.
ANTICIPARE LO SCREENING PRIMA POSSIBILE
Lo screening deve essere effettuato in una fase iniziale, di norma prima che tutti i dettagli di un
piano o di un progetto siano stati fissati, ad esempio quando l'ubicazione e la natura generale di
un progetto sono note ma il processo di progettazione non è ancora iniziato.
Quando un piano o un progetto viene sottoposto a screening in una fase iniziale, potrebbe essere
necessario rivedere tale screening in una fase successiva quando si rendono disponibili maggiori
dettagli del piano o del progetto. La portata dell'analisi di screening può variare tra i piani e tra i
progetti, a seconda della scala dello sviluppo e delle probabili incidenze.
QUANDO È COMUNQUE NECESSARIO LO SCREENING
Una componente non conservativa di un piano o progetto che comprende la gestione della
conservazione tra i suoi obiettivi può comunque richiedere un'opportuna valutazione.
In particolare il Piano o Progetto è direttamente connesso con le misure di conservazione del sito
Habitat:
1. le misure previste nel piano o nel progetto sono incluse nel piano di gestione del sito
Natura 2000 interessato o sono proposte come parte di altre misure statutarie, amministrative o
8
Sentenza della Corte nella causa C-157/96, punto 63
9
Sentenza della Corte nella causa C-127/02, punto 61
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contrattuali necessarie per mantenere e ripristinare (se necessario) il sito, i suoi tipi di habitat e le
sue specie in buono stato di conservazione;
2. esiste una dichiarazione comprovata dell'organo statutario competente per la gestione del sito
Natura 2000 attestante che l'attività è direttamente connessa e necessaria per la gestione del sito
destinatario e che è chiaramente connessa al mantenimento o al miglioramento dello stato di
conservazione dei tipi di habitat o delle specie presso il sito.
VALUTAZIONE DI INCIDENZA: QUALI PARTI DEL PROGETTO-PIANO DEVONO ESSERE CONSIDERATE
Tutte le fasi del progetto devono essere prese in considerazione, compresa la costruzione,
l'esercizio e lo smantellamento.
Per i piani, è necessario raccogliere e analizzare dettagli adeguati in merito alle attività svolte
all'interno del piano per verificare se individualmente o collettivamente possono avere
un'incidenza significativa sui siti Natura 2000, anche in combinazione con altri piani o progetti.
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Un modo efficace per prevenire i conflitti con i siti di Natura 2000 e con le specie e gli habitat
protetti dell'UE consiste nel considerare le conseguenze ambientali dei nuovi sviluppi
precocemente a livello di pianificazione strategica. Si può conseguire tale obiettivo attraverso un
piano di sviluppo regionale o nazionale per attività settoriali (ad esempio nel settore energetico,
dei trasporti, delle attività estrattive, dell'acquacoltura) o attraverso piani regolatori o altri piani di
destinazione dei suoli. Disporre di un piano strategico consente di integrare condizioni e
prescrizioni ambientali, in particolare quelle relative alla conservazione della natura, in una fase
iniziale della pianificazione, affinché il rischio di potenziali conflitti successivi a livello di progetto
possa essere evitato o ridotto al minimo; ciò consente altresì di stabilire di conseguenza la
fattibilità e i mezzi per attuare i singoli sviluppi.
Casi studio di pianificazione strategica pertinenti per Natura 2000 sono forniti nella sezione 5 dell'allegato
al presente documento.
COLLEGAMENTI CON ALTRE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE: VIA, VAS
La Guida UE ribadisce che le procedure di VIA e VAS non possono sostituire la procedura e gli obblighi
previsti dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, dato che nessuna delle due procedure prevale
su quest'ultima. Di conseguenza, afferma la Guida, è essenziale che le informazioni pertinenti per
l'opportuna valutazione e le relative conclusioni rimangano chiaramente distinte e identificabili nel
rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, affinché si possano distinguere da quelle generali della VIA
o della VAS. Questo è necessario perché esiste una serie di importanti distinzioni tra le procedure di
VIA/VAS e l'opportuna valutazione.
ELEMENTI SPECIFICI DELL'OPPORTUNA VALUTAZIONE E DIFFERENZE RISPETTO ALLE PROCEDURE
VIA/VAS
Sebbene la razionalizzazione delle valutazioni ambientali ai sensi della direttiva Habitat e delle direttive VIA
o VAS sia utile e raccomandata nella maggior parte dei casi, è importante tenere a mente gli elementi
specifici e le differenze in termini di portata e aspetti di interesse delle rispettive valutazioni. Anche
l'utilizzo di determinati termini e le conseguenze delle valutazioni possono differire. In particolare:
1. l'opportuna valutazione è incentrata sulla protezione dei siti Natura 2000, ossia su zone di valore elevato
in termini di biodiversità di importanza europea, e richiede pertanto verifiche più rigorose. Le sue
conclusioni sono vincolanti in quanto stabiliscono se un piano o un progetto può essere autorizzato o meno
(le autorità competenti possono approvare il piano o il progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che
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esso non pregiudicherà l'integrità del sito). Al contrario i risultati della VIA o della VAS sono presi in
considerazione nella procedura di autorizzazione o nella preparazione e nell'adozione del piano;
2. nel contesto di procedure coordinate o comuni avrebbe senso effettuare l'opportuna
valutazione in una fase precoce del processo. Ciò eviterebbe una procedura VIA/VAS
potenzialmente costosa e lunga qualora le conclusioni dell'opportuna valutazione fossero già
negative, il che significa che l'autorizzazione non può essere concessa conformemente alle
disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 (fatto salvo il caso in cui il piano o il progetto
possa andare avanti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4);
3. ai sensi della direttiva VIA, sono previste misure di attenuazione e compensative evitare, prevenire o
ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente, in particolare
sulle specie e sugli habitat protetti dalle direttive Uccelli e Habitat. Di conseguenza le misure compensative
possono essere considerate anche nel contesto della gerarchia di attenuazione per compensare le
incidenze residue con l'obiettivo di evitare qualsiasi perdita netta di biodiversità.
Al contrario, nel caso di piani e progetti valutati secondo la direttiva Habitat, le misure di attenuazione per
evitare, prevenire o ridurre i probabili effetti negativi significativi sull'integrità del sito sono considerate
nell'ambito dell'opportuna valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, ma le misure compensative per
compensare le incidenze residue sono utilizzate come ultima risorsa soltanto secondo la procedura di cui
all'articolo 6, paragrafo 4. Ciò avverrebbe qualora si decidesse di procedere con il piano o il progetto pur in
presenza di una conclusione negativa dell'opportuna valutazione. In tal caso occorre dimostrare
innanzitutto che non esistono soluzioni alternative che evitino di ripercussioni sull'integrità dei siti
Natura 2000 e che il piano o progetto è giustificato da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
4. inoltre, per quanto concerne la fase della valutazione in cui vengono considerate le «misure di
attenuazione», secondo la direttiva VIA l'attenuazione può essere presa in considerazione già nella fase di
screening. Tali misure non possono essere considerate nella fase di «screening» della procedura di cui
all'articolo 6, paragrafo 3, ma soltanto quando gli effetti negativi sono analizzati nella fase di opportuna
valutazione effettiva.
GUIDA UE VALUTAZIONE INCIDENZA:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1028(02)&from=IT
Sito di riproduzione e tutela specie habitat (Giurisprudenza Comunitaria)
L’articolo 12 della Direttiva 92/43 afferma che: “Gli Stati membri adottano i provvedimenti
necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV,
lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di: a) qualsiasi forma di cattura o
uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare
deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di
ibernazione e di migrazione; c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente
naturale; d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.”
La Corte di Giustizia è intervenuta su una domanda pregiudiziale sollevata all’interno di una
controversia un promotore immobiliare, e il Magistrat der Stadt Wien (amministrazione comunale
della città di Vienna, Austria) in merito all’adozione, da parte dell’amministrazione medesima, di
una decisione amministrativa di natura penale recante irrogazione al promotore immobialiare di
un’ammenda e, in caso di mancato pagamento, di una pena detentiva sostitutiva per aver
deteriorato e distrutto, nell’ambito di un progetto di costruzione di un edificio, aree di riposo e siti
di riproduzione della specie cricetus cricetus (criceto comune), che figura sull’elenco delle specie
animali protette indicate nell’allegato IV, lettera a), della direttiva 92/$£/CEE.
13
Le domande pregiudiziali sollevate in sede di magistratura nazionale sono state le seguenti:
1) Che cosa debba intendersi per “sito di riproduzione” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera
[d)], della direttiva 92/43/CEE e come debba essere territorialmente delimitato un “sito di
riproduzione” rispetto ad altri luoghi.
2) In base a quali criteri debba essere valutato se e, in caso affermativo, per quale periodo sia
temporalmente limitata la sussistenza di un sito di riproduzione.
3) In base a quali criteri debba essere valutato se si sia verificato un deterioramento o una
distruzione di un sito di riproduzione per effetto di una determinata azione o omissione.
4) In base a quali criteri debba essere valutato se un’“area di riposo” ai sensi dell’articolo 12,
paragrafo 1, lettera [d)], della direttiva 92/43/CEE sia stata deteriorata o distrutta.
La Corte di Giustizia con sentenza 28 ottobre 2021 (causa C-357/20) è così intervenuta sulle 4
domande:
Sulla prima domanda:
La Corte ricorda a premessa il documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie
animali di interesse comunitario in virtù della direttiva «habitat» 92/43/CEE (versione finale,
febbraio 2007), dove la Commissione precisa, da un lato, che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d),
della direttiva «habitat» dev’essere inteso come volto a salvaguardare la funzionalità ecologica dei
siti di riproduzione e, dall’altro lato, che questi ultimi possono includere le aree necessarie per il
corteggiamento, l’accoppiamento, la costruzione del nido o la selezione del sito di deposizione o
parto, nonché il luogo in cui le uova si sviluppano e si schiudono e il sito di nidificazione o parto,
quando è occupato dalla prole allevata in quel sito.
La Corte conclude sulla prima domanda affermando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della
direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «sito di riproduzione»
contenuta in detta disposizione comprende anche l’ambiente circostante tale sito, allorché detto
ambiente si rivela necessario a consentire alle specie animali protette di cui all’allegato IV, lettera
a), della direttiva citata, come il cricetus cricetus (criceto comune), di riprodursi con successo.
Sulla seconda domanda:
La Corte ricorda che nella sentenza del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (Criceto comune),
(C-477/19, EU:C:2020:517), ha precisato la portata della nozione di «area di riposo», ai sensi
dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat». In esito a un’interpretazione
letterale, sistematica e teleologica di questa disposizione, la Corte ha accolto una concezione
ampia della portata temporale di tale nozione, secondo cui la tutela delle aree di riposo della
specie animale interessata si applica anche alle aree di riposo che non sono più occupate dalla
specie animale in questione, laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta
specie animale faccia ritorno nelle aree di riposo medesime.
Sulla terza e quarta domanda:
La Corte ricorda che, dal documento di orientamento della Commissione, menzionato in relazione
alla prima domanda della presente sentenza, risulta che il deterioramento può essere definito
come un degrado fisico che colpisce un habitat, un sito di riproduzione o un’area di riposo che, a
differenza della distruzione, può verificarsi lentamente e ridurre progressivamente la funzionalità
ecologica del sito o dell’area interessata, in modo tale che detto degrado può non sfociare
14
immediatamente in una perdita di funzionalità, ma comprometterla qualitativamente o
quantitativamente, potendo infine condurre alla sua perdita integrale.
La Corte quindi sulla terza e quarta domanda conclude dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1,
lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che le nozioni di
«deterioramento» e di «distruzione» contenute in detta disposizione devono essere interpretate
nel senso che si riferiscono, rispettivamente, alla riduzione progressiva della funzionalità ecologica
di un sito di riproduzione o di un’area di riposo di una specie animale protetta e alla perdita
integrale di tale funzionalità, a prescindere dal carattere intenzionale o meno di tale danno.
SENTENZA 28/10/2021:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248291&pageIndex=0&doc
lang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=30847507
15
BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela del Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio (Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Interno 14 ottobre 2021 sono approvate le norme tecniche di prevenzione
incendi di cui all'allegato 1 al Decreto per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese
nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (10), ivi individuate
con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
DECRETO 14/10/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-25&atto.codiceRedazionale=21A06278&elenco30giorni=false
10
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-08-01;151!vig=
16
ECOCERTIFICAZIONI
Durata validità criteri Ecolabel strutture ricettive (Normativa Comunitaria)
La Decisione (UE) 2021/1845 della Commissione del 20 ottobre 2021 ha modificato la Decisione
(UE) 2017/175 (11) per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l'assegnazione del
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle strutture ricettive e dei
rispettivi requisiti di valutazione e verifica.
Secondo la nuova Decisione i criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti “strutture
ricettive” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2025.
DECISIONE 2021/1845:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1845&from=IT
11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0175
17
EFFETTO SERRA
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima
(Normativa Comunitaria)
Con tre successive pubblicazioni è stato pubblicato lo Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia
esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (12) per l’esercizio 2021.
RETTIFICA DI BILANCIO 1:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040132-decreto-
ministeriale-9-agosto-2019-relativo-al-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-relativo-
al-triennio-2019-2021
RETTIFICA DI BILANCIO 2:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040132-decreto-
ministeriale-9-agosto-2019-relativo-al-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-relativo-
al-triennio-2019-2021
RETTIFICA DI BILANCIO 3:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040132-decreto-
ministeriale-9-agosto-2019-relativo-al-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-relativo-
al-triennio-2019-2021
12
https://ec.europa.eu/info/departments/european-climate-infrastructure-and-environment-executive-agency_it
18
ENERGIA
Graduatorie relative al bando di gara di tipo per progetti innovativi nel settore
elettrico (Normativa Nazionale)
Il Decreto Direttoriale del 20 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione
Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari (DGISSEG) ha
approvato le graduatorie relative al bando di gara di tipo b, in attuazione a quanto previsto
nel Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale (Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico 9 agosto 2019 - 13).
Il bando di gara di tipo b, di cui al decreto direttoriale 7 dicembre 2020 (14), riguarda progetti di
ricerca applicata, finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il
settore elettrico, a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di
interesse di soggetti operanti nel settore dell’energia elettrica.
DECRETO 20/9/2021:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/ISSEG/DD_20_09_2021_Graduato
riaBandoB_PT19_21.pdf
Orientamenti di efficienza energetica per l'attuazione nel processo decisionale del
settore energetico (Normativa Comunitaria)
Pubblicata sulla GUCE la Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione del 28 settembre
2021 sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi
per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre.
Gli orientamenti della Raccomandazione spiegano come applicare il principio dell'efficienza
energetica al primo posto (energy efficiency first principle principio EE1st). Il rispetto degli
orientamenti non comporta automaticamente il soddisfacimento di tutti gli obblighi normativi.
Gli orientamenti sono rivolti principalmente ai responsabili delle politiche e ai regolatori a livello
europeo, nazionale e locale e, in una certa misura, agli operatori del mercato e agli investitori che
prendono decisioni su azioni sostenibili ed efficienti.
I presenti orientamenti si basano su uno studio commissionato dalla Commissione intitolato
«Analysis to support the implementation of the Energy Efficiency First principle in decision-
making» (15) e su ulteriori ricerche intese a rendere il principio più operativo, in particolare i
risultati preliminari dei progetti ENEFIRST (16) e sEEnergies (17) nel quadro di Orizzonte 2020.
Seguendo l'approccio adottato dallo studio di sostegno, i presenti orientamenti intendono fornire
maggiori approfondimenti circa le azioni che i responsabili delle politiche e i regolatori devono
intraprendere nel processo decisionale durante l'applicazione del principio EE1st (efficienza
energetica al primo posto). L'ultima sezione fornisce alcune ulteriori indicazioni sui settori sui quali
concentrarsi nonché esempi di applicazione del principio nel contesto di vari settori.
13
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040132-decreto-ministeriale-9-agosto-2019-
relativo-al-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-relativo-al-triennio-2019-2021
14
https://www.reteambiente.it/normativa/43562/
15
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b9cc0d80-c1f8-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en
16
https://enefirst.eu/
17
https://www.seenergies.eu/
19
Il principio di efficienza energetica al primo posto è stato riconosciuto a livello UE come un
principio di primaria importanza per l'efficienza energetica, uno dei cinque pilastri dell'Unione
dell'energia, con l'adozione della comunicazione sull'Unione dell'energia nel febbraio del 2015
[COM(2015) 80 final]. Di conseguenza, e anche a seguito di un forte sostegno a suo favore da parte
del Parlamento europeo, tale principio è stato incorporato nel regolamento sulla governance
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (regolamento (UE) 2018/1999) (regolamento
Governance) e nella direttiva sull'efficienza energetica (direttiva (UE) 2018/2002) (direttiva
Efficienza energetica).
RACCOMANDAZIONE 2021/1749:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H1749&from=IT#ntr3-
L_2021350IT.01001401-E0003
Efficientamento energetico degli edifici scolastici (Normativa Nazionale)
Il Comma 263 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020 - 18) afferma che con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di
interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano
già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano
conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio
energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori,
nonche' della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.
Il Decreto Ministero Istruzione del 15 luglio 2021 ha approvato i piani degli interventi per la
manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di
province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale e individuazione dei termini di
aggiudicazione, nonche' delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio.
L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani degli interventi
presentati da Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato
A del Decreto, é pari ad euro 1.120.253.066,24.
DECRETO 15/7/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-10-08&atto.codiceRedazionale=21A05854&elenco30giorni=false
18
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
0-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
20
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI
Criteri ambientali per affido servizi pulizia ambiente ad uso civile (Normativa
Nazionale)
L'art. 34 del DLGS 18 aprile 2016, n. 50 (19), recante “Criteri di sostenibilità energetica ed
ambientale” stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi ambientali previsti dal “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della pubblica amministrazione” (20) attraverso l'inserimento, nella documentazione
progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei
criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio
e del mare.
In attuazione di quanto sopra il Decreto Ministero Ambiente 29 gennaio 2021 (21) ha adottato i
criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i
seguenti servizi e forniture: a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici; c) detergenti per le pulizie periodiche e
straordinarie delle superfici; d) detergenti per l'igiene personale; e) prodotti in tessuto carta per
l'igiene personale.
Inoltre lo stesso Decreto 29 gennaio 2021 ha i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 2, parte
integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture: a) servizio di pulizia e
sanificazione di edifici ed altri ambienti ad uso sanitario.
Relativamente ai Criteri ambientali minimi di cui al sopra riportato Decreto 29 gennaio 2021, sono
emerse criticità in relazione ai criteri ambientali delle cere e delle cere metallizzate,
unitamente a talune criticità interpretative ed operative. Per questo sono state apportate, con
Decreto Ministero Transizione Ecologica del 24 settembre 2021, modifiche al Decreto 29 gennaio
2021 al fine di garantire uniformità interpretativa e maggiore flessibilità operativa in relazione ai
prodotti in carta tessuto monouso nonché di consentire, anche in ottemperanza dei Criteri
ambientali minimi, l'uso delle cere e delle cere metalliche, ove tecnicamente necessario
DECRETO 24/9/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-02&atto.codiceRedazionale=21A05745&elenco30giorni=false
19
Codice dei Contratti Pubblici https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
20
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=200
8-05-08&atto.codiceRedazionale=08A02995&elenco30giorni=false
21
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2021-02-19&atto.codiceRedazionale=21A00941&elenco30giorni=false
21
Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del
PNRR (Normativa Nazionale)
Con Decreto del Ministero Economia e Finanze del 6 agosto 2021 le risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono assegnate
alle singole amministrazioni titolari degli interventi, come indicato nella Tabella A allegata al
Decreto.
Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di
rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente,
promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione
dei soggetti attuatori e all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei
terzi.
Le spese sostenute dalle amministrazioni per la realizzazione degli interventi del PNRR sono
imputate alle relative risorse finanziarie nei limiti stabiliti nella Tabella A sopra richiamata e
concorrono a realizzare i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) come definiti nell'allegato
della Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 (22) relativa all'approvazione
della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.
DECRETO 6/8/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-09-24&atto.codiceRedazionale=21A05556
Piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato degli
interventi del PNRR (Normativa Nazionale)
Il comma 1 articolo 8 della legge 108/2021 (23
) prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una
apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2026.
L’articolo 17-sexies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella legge 113/2021 (24
) prevede che per il
Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui sopra, la cui durata é limitata fino al
completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, é articolata in una struttura di
coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (25
), e in due uffici di livello
dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale
complessivi.
22
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10160-2021-INIT/it/pdf
23
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
1-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false
24
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false
25
https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;300~art54#:~:text=DECRETO%20LEGISLATIVO%2030%20luglio%
201999%2C%20n.%20300.%20Riforma,30-08-1999%20-
%20Suppl.%20Ordinario%20n.%20163%29%20Articoli.%201.
22
Il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 29 settembre 2021 ha approvato il piano operativo
per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato. In particolare con il piano operativo si da
Attuazione all'investimento 1.1, missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR - 26) per un totale di 500 milioni di euro.
In particolare la componente 4 riguarda la tutela del territorio e della risorsa idrica con i seguenti
gli obiettivi:
Rafforzamento della capacità previsionale degli effetti del cambiamento climatico tramite sistemi
avanzati ed integrati di monitoraggio e analisi
• Prevenzione e contrasto delle conseguenze del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto
idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio
• Salvaguardia della qualità dell’aria e della biodiversità del territorio attraverso la tutela delle
aree verdi, del suolo e delle aree marine
• Garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle
risorse idriche lungo l'intero ciclo
L’investimento 1.1. a cui si riferisce il Piano operativo riguarda la Realizzazione di un sistema
avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione. L’investimento è orientato a sviluppare un
sistema di monitoraggio che consenta di individuare e prevedere i rischi sul territorio, come
conseguenza dei cambiamenti climatici e di inadeguata pianificazione territoriale.
L’utilizzo di tecnologie avanzate consentirà il controllo da remoto di ampie fasce territoriali, con
conseguente ottimizzazione dell’allocazione di risorse. I dati di monitoraggio costituiranno la base
per lo sviluppo di piani di prevenzione dei rischi, anche per le infrastrutture esistenti, e di
adattamento ai cambiamenti climatici. Lo strumento consentirà anche di contrastare fenomeni di
smaltimento illecito di rifiuti e di identificare gli accumuli, individuandone le caratteristiche, per i
conseguenti interventi di rimozione.
Gli elementi costitutivi del sistema sono: 1) la raccolta e omogeneizzazione di dati territoriali
sfruttando sistemi di osservazione satellitare, droni, sensoristica da remoto e integrazione di
sistemi informativi esistenti; 2) reti di telecomunicazione a funzionamento continuo con i più
avanzati requisiti di sicurezza a garanzia della protezione delle informazioni; 3) sale di controllo
centrali e regionali, che consentiranno agli operatori di accedere alle informazioni raccolte dal
campo; 4) sistemi e servizi di cyber security, per la protezione da attacchi informatici.
DECRETO 29/9/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-10-20&atto.codiceRedazionale=21A06127&elenco30giorni=false
26
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf
23
Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR (Normativa Nazionale)
La Circolare Ministero Economia e Finanze del 14 ottobre 2021, n. 21 detta regole e principi a cui
le richiamate Amministrazioni sono invitate ad attenersi, finalizzati a:
1. individuare requisiti di ammissibilità ed eventuali cause di esclusione, attribuibili al Soggetto
attuatore e/o alla proposta progettuale, il cui mancato soddisfacimento può comportare una
criticità con impatto sul processo di attuazione dell’iniziativa, nonché in fase di controllo e
rendicontazione della stessa;
2. fornire elementi utili sui processi di attuazione che potranno essere ripresi nelle apposite sezioni
delle procedure di selezione dei progetti (ossia negli atti amministrativi di varia natura, tra cui
decreti ministeriali e bandi).
In particolare si vedano le modalità attuative degli interventi previsti nel PNRR per cui al fine di
dare concreta attuazione al Piano, le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, in base
alla natura del progetto e a quanto eventualmente specificato all’interno del Piano stesso,
possono procedere all’attuazione dei progetti attraverso le seguenti modalità:
• “A titolarità” – ossia la modalità di attuazione diretta, in tal caso la stessa Amministrazione
centrale titolare di interventi PNRR attraverso le proprie strutture amministrative preposte
(Dipartimenti, Servizi, Uffici, etc..) opera direttamente in veste di Soggetto attuatore e quale
titolare del progetto incluso all’interno dell’investimento o riforma di competenza, è quindi
responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla sua realizzazione compresi, ad
esempio, l’espletamento della procedure di gara (bandi di gara), inclusi gli affidamenti diretti nei
confronti di enti in house ed è responsabile delle attività connesse alla gestione, monitoraggio,
controllo amministrativo e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione.
• “A regia” – in questo caso i progetti rientrano nella titolarità di altri organismi pubblici o privati e
vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR secondo modalità e
strumenti amministrativi ritenuti più idonei dall’Amministrazione (es.: avvisi pubblici,
manifestazioni di interesse, etc…), in base alle caratteristiche dell’intervento da realizzare e in
linea con quanto indicato all’interno del PNRR.
La Circolare, relativamente alla modalità di selezione dei progetti, riporta, a titolo meramente
esemplificativo, le più comuni modalità di selezione:
• procedura concertativo-negoziale, in cui i progetti viene individuato a seguito di un percorso di
concertazione con i soggetti istituzionalmente competenti (ad esempio, qualora sia già stato
individuato il Soggetto attuatore nell’ambito delle Schede di dettaglio delle Componenti del PNRR
oppure sia da individuare attraverso un percorso di condivisione con le Amministrazioni
competenti in materia - 27)
• procedura di selezione tramite avviso pubblico, in cui i progetti sono individuati attraverso la
raccolta di proposte progettuali rispondenti ad un’apposita procedura ad evidenza pubblica, che
può essere: o valutativo con graduatoria, se la valutazione delle proposte progettuali avviene
tramite l’attribuzione di un punteggio di merito (secondo i criteri individuati nell’avviso pubblico)
per la definizione di una graduatoria e i progetti sono finanziati in ordine decrescente dal
punteggio massimo e fino a concorrenza delle risorse disponibili; o a sportello, le proposte
27
L’intesa raggiunta viene formalizzata attraverso un Accordo/Convenzione/Protocollo d’Intesa secondo una delle
modalità previste dalla legge, contenente la descrizione degli obiettivi e delle modalità di collaborazione tra i soggetti
coinvolti, che abiliterà l’Amministrazione terza a presentare una proposta progettuale ai fini dell’ammissione al
finanziamento sull’Investimento. In tale categoria rientrano gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni ex art.15
L.241/90 e dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016
24
progettuali, che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione, vengono finanziate secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, sulla base del raggiungimento di valori soglia e
fino a concorrenza delle risorse disponibili;
• individuazione di progetti tramite procedure previste da appositi atti normativi (es. leggi di
finanziamento) che prevedono un’assegnazione di risorse per perseguire specifiche finalità di
sviluppo. Successivi decreti rendono operativi gli indirizzi di Politica nazionale, attivando
procedimenti amministrativi finalizzati all’attribuzione delle risorse, generalmente operando una
ripartizione territoriale della dotazione finanziaria e definendo i criteri per la selezione e la
realizzazione degli investimenti
CIRCOLARE 21/2021 E ALLEGATE ISTRUZIONI TECNICHE:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-
I/_documenti/in_vetrina/elem_0336.html
Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori (Normativa
Comunitaria)
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema «Verso un mercato unico
più sostenibile per le imprese e i consumatori» pubblicata nella Guce del 20 ottobre 2021.
Il Parlamento UE con la Risoluzione:
1. accoglie con favore il nuovo piano d'azione della Commissione per l'economia circolare e la
volontà dichiarata di promuovere prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e
riciclabili, sostenendo nel contempo i consumatori in questa transizione;
2. sottolinea che la strategia per un mercato unico sostenibile dovrebbe combinare in modo equo,
equilibrato e proporzionato i principi della sostenibilità, della protezione dei consumatori e di
un'economia sociale di mercato fortemente competitiva; evidenzia che le eventuali misure
normative dovrebbero essere basate su tali principi, essere efficienti in termini di costi dal punto
di vista ambientale e andare a vantaggio sia delle imprese che dei consumatori per consentire loro
di intraprendere la transizione verde nel mercato interno; sottolinea che le misure normative
dovrebbero creare vantaggi competitivi per le imprese europee, evitare di imporre loro oneri
finanziari sproporzionati, stimolare l'innovazione, incoraggiare gli investimenti nelle tecnologie
sostenibili nonché rafforzare la competitività europea e, in ultima analisi, la protezione dei
consumatori; rileva che tutte le misure normative previste dovrebbero essere accompagnate da
valutazioni di impatto e dovrebbero sempre tenere conto dell'evoluzione del mercato e delle
esigenze dei consumatori;
3. invita la Commissione a dare prova di una forte ambizione politica in sede di elaborazione,
adozione e attuazione delle future proposte pertinenti, tra cui quella volta a mettere a
disposizione dei consumatori gli strumenti idonei in vista della transizione verde e quella
concernente un'iniziativa in materia di prodotti sostenibili, che dovrebbero essere pienamente in
linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima e ambiente al fine di migliorare la circolarità delle
catene del valore, l'efficienza delle risorse e l'utilizzo delle materie prime secondarie, ridurre al
minimo la produzione di rifiuti e realizzare un'economia circolare priva di sostanze tossiche; pone
l'accento sull'importanza della tempestiva attuazione e del rispetto degli obblighi e delle norme
esistenti; esorta la Commissione a evitare ulteriori rinvii;
4. sottolinea che un mercato unico ben funzionante rappresenta un potente strumento per le
transizioni verde e digitale dell'UE, anche in relazione al suo ruolo in un'economia globalizzata;
25
evidenzia che il completamento e l'approfondimento del mercato unico, tra l'altro attraverso
l'efficace applicazione della legislazione esistente e la rimozione dei restanti ostacoli ingiustificati e
sproporzionati, rappresentano una condizione essenziale per aumentare la sostenibilità della
produzione e del consumo nell'UE; chiede una governance trasparente del mercato interno,
unitamente a un monitoraggio più efficace e rafforzato; ritiene che il quadro giuridico di un
mercato unico più sostenibile debba promuovere l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie
sostenibili, incoraggiare le imprese a effettuare la transizione verso modelli imprenditoriali più
sostenibili e contribuire in tal modo a una ripresa economica sostenibile
5. sottolinea che il consumo sostenibile va di pari passo con la produzione sostenibile e che gli
operatori economici dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione la durabilità dei
prodotti e dei servizi dalla fase della progettazione fino all'immissione o alla fornitura sul mercato
interno, in modo da garantire ai consumatori una scelta sicura, sostenibile, efficiente in termini di
costi ed attraente; invita la Commissione a proporre misure, stabilendo una differenziazione in
base alle categorie di prodotti e per i settori con un elevato impatto ambientale, al fine di
migliorare la durabilità, inclusa la durata di vita prevista, la riutilizzabilità, le possibilità di
miglioramento, la riparabilità e la riciclabilità dei prodotti;
RISOLUZIONE PARLAMENTO UE 25/11/2020:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:425:FULL&from=EN
26
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE
Applicazione Convenzione Aarhus alle istituzioni e organi comunitari (Normativa
Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021 ha
modificato il Regolamento (CE) n. 1367/2006 (28) sull’applicazione alle istituzioni e agli organi
comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus (29) sull’accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Le modifiche riguardano:
1. la modifica della definizione di atto amministrativo rientrante nella nozione di informazione
ambientale accedibile. La nuova definizione è la seguente: “atto amministrativo”: qualsiasi atto
non legislativo adottato da un’istituzione o da un organo dell’Unione, avente effetti giuridici ed
esterni e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale
ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f). Nella definizione precedente non c’era il riferimento
al fatto che per atto amministrativo a cui applicare Aarhu occorre possa violare il diritto
ambientale. Si ricorda che secondo la lettera f) paragrafo 2 articolo 2 del Regolamento 1367/2006
per diritto ambientale si intende: “la normativa comunitaria che, a prescindere dalla base
giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia
ambientale, stabiliti nel trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione
sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale
o mondiale”.
2. modifica definizione di omissione amministrativa”. La nuova definizione è la seguente: “la
mancata adozione da parte di un’istituzione o di un organo dell’Unione di un atto non legislativo
avente effetti giuridici ed esterni, qualora tale mancata adozione possa violare il diritto ambientale
ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f)”, anche in questo caso il riferimento alla violazione
del diritto ambientale nella definizione precedente non c’era.
3. viene modificato l’articolo 10 del Regolamento 1367/2006 sulla richiesta di riesame interno
degli atti amministrativi. Si ricorda che la procedura di riesame amministrativo di cui al
regolamento (CE) n. 1367/2006, integra il sistema di riesame giudiziario complessivo dell’Unione
che consente ai membri del pubblico di far sottoporre a riesame gli atti amministrativi attraverso
impugnazioni dirette a livello dell’Unione, segnatamente a norma dell’articolo 263, quarto comma,
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e a norma dell’articolo 267 TFUE,
attraverso gli organi giurisdizionali nazionali.
La nuova versione dei primi due paragrafi è la seguente: “1. Una qualsiasi organizzazione non
governativa o altro membro del pubblico che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 (30) ha il diritto di
28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1367&from=IT
29
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf
30
“1.Un'organizzazione non governativa può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10, a
condizione che:
a) sia una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato
membro;
b) abbia come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale;
c) sia stata costituita da più di due anni e persegua attivamente l'obiettivo di cui alla lettera b);
27
presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato
l’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto
adottarlo, se ritiene che l’atto o l’omissione configuri una violazione del diritto ambientale ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f). Tali richieste sono formulate per iscritto entro un termine
massimo di otto settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o
pubblicazione dell’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, entro otto
settimane dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere adottato. La richiesta deve contenere
una motivazione del riesame. L’istituzione o l’organo dell’Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale
richiesta a meno che essa sia manifestamente infondata o palesemente ingiustificata. Nel caso in
cui un’istituzione o un organo dell’Unione riceva più richieste di riesame dello stesso atto
amministrativo o della stessa omissione amministrativa, l’istituzione o l’organo può decidere di
combinare le richieste e di trattarle come un’unica richiesta. Non appena possibile, e comunque
entro sedici settimane dalla scadenza del termine di otto settimane stabilito al paragrafo 1,
secondo comma, l’istituzione o l’organo dell’Unione risponde per iscritto adducendo le sue
motivazioni.” Anche in questo la novità sta nel riferimento che l’atto oggetto del riesame possa
costituire una violazione del diritto ambientale. Inoltre i termini per chiedere il riesame sono
allungati da 6 a 8 settimane.
4. modificato l’articolo 11 sui criteri che legittimano la richiesta di riesame interno di un atto.
Viene aggiunto il paragrafo 1-bis: “1-bis. Una richiesta di riesame interno può essere presentata
anche da altri membri del pubblico, purché sussistano le condizioni seguenti: a) Sono tenuti a
dimostrare che vi è un pregiudizio dei loro diritti causato dalla presunta violazione del diritto
ambientale dell’Unione e che, diversamente dal pubblico in generale, sono direttamente interessati
da tale pregiudizio; oppure sono tenuti a dimostrare che la richiesta è giustificata da un interesse
pubblico sufficiente ed è sostenuta da almeno 4 000 membri del pubblico residenti o stabiliti in
almeno cinque Stati membri, con almeno 250 membri del pubblico provenienti da ciascuno di tali
Stati membri.
Nei casi di cui al primo comma, i membri del pubblico sono rappresentati da un’organizzazione non
governativa che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 o da un avvocato abilitato a patrocinare
dinanzi a un tribunale di uno Stato membro. Tale organizzazione non governativa o avvocato
coopera con l’istituzione o l’organo dell’Unione interessato al fine di stabilire, ove applicabile, se le
condizioni quantitative di cui al primo comma, lettera b), sono soddisfatte, e fornisce ulteriori prove
in tal senso su richiesta.”
5. viene aggiunto l’articolo 11-bis al Regolamento 1367/2006: “1. Le istituzioni e gli organi
dell’Unione pubblicano tutte le richieste di riesame interno non appena possibile dopo averle
ricevute, nonché tutte le decisioni finali relative a tali richieste non appena possibile dopo la loro
adozione. 2. Le istituzioni e gli organi dell’Unione possono istituire sistemi online per la ricezione
delle richieste di riesame interno e possono esigere che tutte le richieste di riesame interno siano
presentate tramite i loro sistemi online”.
LE MOTIVAZIONI A PREMESSA DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 2021/1767
La limitazione del riesame interno agli atti amministrativi di portata individuale prevista dal
regolamento (CE) n. 1367/2006 è stato il principale motivo di non ammissibilità delle richieste di
riesame interno a norma dell’articolo 10 di detto regolamento presentate dalle organizzazioni non
d) l’oggetto della richiesta di riesame interno rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività.”
28
governative impegnate a favore dell’ambiente, anche per quanto riguarda atti amministrativi di
maggiore portata. È necessario pertanto ampliare l’ambito di applicazione della procedura di
riesame interno prevista da tale regolamento per includervi gli atti non legislativi di portata
generale.
L’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 comprende gli atti adottati
nell’ambito o ai sensi del diritto ambientale. L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus
riguarda invece l’impugnazione di atti od omissioni «compiuti in violazione» del diritto ambientale.
È quindi necessario precisare che un riesame interno dovrebbe essere condotto al fine di accertare
se un atto amministrativo configuri una violazione del diritto ambientale.
Nello stabilire se un atto amministrativo contenga disposizioni che, a causa dei loro effetti,
potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale, è necessario valutare se tali
disposizioni possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della politica
dell’Unione in materia ambientale elencati all’articolo 191 TFUE. In tal caso, è opportuno che la
procedura di riesame interno si applichi anche agli atti adottati per attuare politiche diverse dalla
politica dell’Unione in materia ambientale.
A norma dell’articolo 263 TFUE, come interpretato dalla CGUE, un atto va considerato avente
effetti esterni, e quindi in grado di essere oggetto di una richiesta di riesame, se è destinato a
produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Gli atti preparatori, le raccomandazioni, i pareri e
altri atti non vincolanti che non producono effetti giuridici nei confronti di terzi e che quindi non
possono essere considerati aventi effetti esterni, in conformità della giurisprudenza della CGUE,
non dovrebbero pertanto essere considerati alla stregua di atti amministrativi ai sensi del
regolamento (CE) n. 1367/2006.
Al fine di garantire la coerenza giuridica, un atto è considerato avente effetti giuridici, e quindi in
grado di essere oggetto di una richiesta di riesame, a norma dell’articolo 263 TFUE, come
interpretato dalla CGUE (31). Considerare un atto come avente effetti giuridici implica che un atto
possa essere oggetto di una richiesta di riesame, indipendentemente dalla sua forma, dato che la
sua natura è considerata in relazione ai suoi effetti, al suo obiettivo e al suo contenuto (32).
TESTO REGOLAMENTO 2021/1767:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1767&from=IT
Pubblicazione atti Autorità Anticorruzione (Normativa Nazionale)
Nel corso dell'adunanza del 22 settembre 2021, il consiglio dell'ANAC ha approvato le modifiche alla
disciplina in tema di pubblicazione degli atti dell'Autorità e loro sottoscrizione, recata dai regolamenti
sull'esercizio delle funzioni di vigilanza, di precontenzioso e consultiva nonche' dal regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'Autorità e dalla delibera n. 687 del 4 agosto 2020. Le nuove
disposizioni promuovono la conoscibilità degli atti adottati dall'Autorità.
DELIBERA 654/2021:
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-654-del-22-settembre-2021
31
sentenza nella causa C-583/11 P, punto 56
32
Sentenze della Corte di giustizia del 10 dicembre 1957, Usines à tubes de la Sarre/Alta autorità, 1/57 e 14/57,
ECLI:EU:C:1957:13, pag. 114; del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, punto 42; del
16 giugno 1993, Francia/Commissione, C-325/91, ECLI:EU:C:1993:245, punto 9; del 20 marzo 1997,
Francia/Commissione, C-57/95, ECLI:EU:C:1997:164, punto 22; e del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e
Germania/Commissione, C-463/10 P e C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656, punto 36
29
Iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop (((5G))) (Normativa Comunitaria
La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1828 della Commissione del 7 ottobre 2021 è relativa alla
richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop (((5G))) — Stay
Connected but Protected (Stop (((5G))) — Resta connesso ma protetto)» a norma del regolamento
(UE) 2019/788 (33) del Parlamento europeo e del Consiglio
La iniziativa dei cittadini è una procedura di partecipazione disciplinata dal Regolamento UE n.
211/2011 il quale prevede che per iniziativa promossa da almeno 1 milioni di cittadini (firmatari di
un modulo di sostegno secondo modello ex allegato III, cittadini della UE con diritto di voto al
Parlamento europeo), si debba intendere che tali cittadini devono appartenere ad almeno un
quarto degli stati membri della UE e la iniziativa deve essere finalizzata a chiedere alla
Commissione di presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, un’adeguata proposta su temi per i
quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell’Unione ai fini dell’attuazione dei
trattati.
Gli obiettivi dell'iniziativa così come formulati dagli organizzatori sono i seguenti:
L'implementazione del 5G sta mettendo in gioco i nostri diritti a un ambiente sano, alla libertà e
alla privacy. Chiediamo alla Commissione di proporre una legislazione per proteggere i cittadini e
l'ambiente da queste minacce:
1. gli esseri umani, la fauna e la flora vengono danneggiati dalle radiazioni. Gli attuali limiti di
esposizione alla radiofrequenza e alle radiazioni a microonde forniscono una protezione
insufficiente, specialmente per le persone vulnerabili (bambini, donne incinte, pazienti), animali,
insetti impollinatori e piante. — Emanare un regolamento per proteggere tutta la vita dalla
radiofrequenza e dalle radiazioni a microonde;
2. con il 5G la quantità di dispositivi elettronici connessi, antenne e satelliti esploderà. Seguiranno
consumi energetici insostenibili, emissioni di radiazioni, attività minerarie dannose e
inquinamento, che metteranno in pericolo la biodiversità e gli habitat naturali. — Adottare una
regolamentazione più forte per proteggere l'ambiente da tutti gli impatti del 5G e della
digitalizzazione;
3. il 5G consente la raccolta massiccia di dati e la sorveglianza da parte di oggetti connessi. Ciò
aumenterà il rischio di criminalità informatica, perdita di dati, furto, rivendita e uso improprio
dell'intelligenza artificiale. — Mettere in atto un'efficace protezione dei dati per salvaguardare la
nostra privacy, sicurezza, uguaglianza e libertà.
Per ognuno di questi obiettivi la Iniziativa avanza richieste di iniziative alla Commissione UE come
riportate nella Decisione.
DECISIONE 2021/1828:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1828&from=IT
33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0788-
20200201&qid=1635613012668&from=IT
30
MARE E PORTI
Esenzione delle Autorità di Sistema Portuale dalla imposta sulle società
(Normativa Comunitaria)
Si tratta della Decisione UE 2021/1757 della Commissione che è intervenuta sul diritto dell’Italia ad
esentare dalla imposta sulle società le Autorità di Sistema Portuale (AdSP).
La Decisione per arrivare a concludere sulle responsabilità dell’Italia analizza preventivamente la natura di
impresa o meno delle AdSP.
PREMESSA: ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL
TRATTATO
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
LE AdSP SONO IMPRESE
Nozione di impresa e AdSP
La Commissione ritiene che la classificazione delle AdSP come enti pubblici non economici ai sensi
della legislazione italiana non sia sufficiente per concludere che non sono imprese. Per stabilire se
le attività svolte dalle AdSP sono quelle di un'impresa ai sensi del trattato, è necessario verificare
la natura di tali attività
Sulla base della descrizione delle attività delle AdSP (cfr. sezioni da 2.1.2 a 2.1.5), la Commissione
ritiene che la concessione dell'accesso ai porti dietro remunerazione (tasse di ancoraggio e tasse
sulle merci sbarcate e imbarcate), la concessione di autorizzazioni per le operazioni portuali dietro
remunerazione e l'aggiudicazione delle concessioni dietro remunerazione costituiscono attività
economiche. La Commissione ritiene pertanto che esse svolgano sia attività non economiche che
attività economiche
La Commissione non contesta che alle AdSP possa essere delegato l'esercizio di taluni compiti di
competenza delle autorità pubbliche di natura non economica (quali il controllo e la sicurezza del
traffico marittimo o la sorveglianza antinquinamento, effettuati singolarmente o in collaborazione
con altri organismi pubblici quali l'Autorità marittima) (48). Nello svolgimento di tali attività, esse
non sono imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato
Tuttavia, il fatto che, nell'esercizio di una parte delle loro attività, le AdSP esercitino poteri di
pubblica autorità non impedisce, di per sé, che esse possano essere considerate come imprese. Le
AdSP svolgono anche attività economiche. Esse forniscono un servizio generale agli utenti dei porti
(armatori e operatori delle navi), consentendo l'accesso delle navi all'infrastruttura portuale in
cambio di un corrispettivo che prende generalmente il nome di «canoni portuali» (vale a dire le
tasse sulle merci sbarcate e imbarcate e le tasse di ancoraggio). Offrendo autorizzazioni e
concessioni a fronte di una remunerazione, i porti mettono alcuni terreni o infrastrutture a
disposizione delle imprese, che utilizzano questi spazi per le proprie necessità o per fornire agli
armatori e agli operatori delle navi servizi particolari.
Un'AdSP sarà pertanto considerata un'impresa se e nella misura in cui svolge effettivamente una o
più attività economiche (54). Le AdSP concedono l'accesso all'infrastruttura portuale agli armatori e
agli operatori delle navi in cambio di un corrispettivo (vale a dire le tasse sulle merci sbarcate e
31
imbarcate e le tasse di ancoraggio). Esse concedono autorizzazioni per le operazioni portuali a
pagamento (canoni di autorizzazione) e danno in locazione il demanio pubblico dietro
remunerazione (canoni di concessione). Queste attività sono considerate attività economiche. La
Commissione conclude pertanto che le AdSP si configurano come imprese in relazione alle attività
economiche che svolgono.
L'assenza di uno scopo di lucro non è sufficiente per escludere la qualifica di impresa:
La Commissione osserva che né l'Italia né le parti interessate sostengono che le tariffe applicate da
AdSP siano puramente simboliche o non correlate al costo dei servizi forniti. La Commissione
osserva inoltre che i canoni portuali (ossia le tasse sulle merci sbarcate e imbarcate e le tasse di
ancoraggio) e i canoni di autorizzazione e di concessione sono le principali fonti di entrata delle
AdSP. Secondo una relazione del ministero italiano delle Infrastrutture e dei trasporti, nel 2017 i
canoni portuali (tasse sulle merci sbarcate e imbarcate e tasse di ancoraggio) e i canoni di
concessione hanno rappresentato rispettivamente il 53,2 % e il 27,1 % delle entrate delle AdSP.
La determinazione dei canoni per legge non esclude l'esistenza di un'attività economica
La Commissione ritiene pertanto che argomentare che i canoni di concessione sono stabiliti per
legge non sia sufficiente per concludere che le AdSP non svolgono attività economiche. La
Commissione osserva inoltre che la legge fissa solo tariffe minime per le concessioni, lasciando alle
AdSP un margine di manovra per incidere sui canoni in linea con le loro strategie commerciali. In
ogni caso, anche se fosse vero che i canoni di concessione sono interamente stabiliti per legge,
sarebbe irrilevante, in quanto le AdSP mettono a disposizione infrastrutture o terreni dietro
corrispettivo, il che è considerata un'attività economica.
La Commissione conclude che l'assegnazione di concessioni dietro remunerazione dovrebbe
essere qualificata come attività economica.
I canoni di concessione sono fissati su base economica e non solo ex lege
La Commissione osserva che la fissazione dei canoni per legge non esclude che questi siano fissati
almeno in parte sulla base di una logica economica. Nel caso in esame, prima che i canoni per le
concessioni e le autorizzazioni per le operazioni portuali siano fissati a livello nazionale, vengono
consultati numerosi soggetti pubblici e privati (autorità nazionali e regionali, AdSP e altri enti
pubblici, imprese che forniscono servizi e operazioni portuali, sindacati). Lo stesso vale per i canoni
portuali (tasse per le merci imbarcate e sbarcate e tasse di ancoraggio).
Inoltre, nel caso delle concessioni, solo una parte del canone (canone minimo) è fissata a livello nazionale, e
corrisponde alla componente fissa del canone di concessione. La componente variabile consente alle AdSP
di perseguire le loro strategie aziendali in funzione delle specifiche circostanze di mercato. La componente
fissa è generalmente proporzionale alla superficie delle zone interessate dalla concessione e tiene conto di
diversi altri parametri (ubicazione e livello delle infrastrutture delle zone interessate). La componente
variabile comprende meccanismi di incentivazione economica volti a conseguire una maggiore produttività,
migliori prestazioni energetiche e ambientali e il miglioramento dei livelli dei servizi, in particolare per
quanto riguarda il trasporto e l'integrazione intermodale dei porti.
La Commissione conclude pertanto che il fatto che la componente variabile dei canoni di concessione
potrebbe ridurre il gettito complessivo dei canoni di concessione quando i concessionari raggiungono gli
obiettivi economici del contratto di concessione non sia sufficiente per escludere che le AdSP svolgono
attività economiche. La Commissione ritiene inoltre che il fatto che le entrate provenienti dai canoni di
32
concessione possano finanziare anche talune attività non economiche non tolga nulla al fatto che i canoni
siano riscossi in cambio di un servizio quale la messa a disposizione dell'infrastruttura portuale.
I canoni non sono tasse
Secondo la Commissione i canoni riscossi dalle AdSP costituiscono remunerazioni versate dagli utenti in
cambio della fornitura di servizi specifici. Come già osservato dal Tribunale nel caso dei porti spagnoli (34
), in
cui i porti hanno sostenuto l'argomentazione secondo cui i canoni portuali corrisponderebbero a tasse, i
canoni portuali sono equiparabili ai canoni riscossi per l'utilizzo dell'infrastruttura portuale.
Le attività economiche delle AdSP non sono attività ausiliarie
Secondo la Commissione le attività economiche della AdSP anche se secondarie rispetto alle altre
non escludono che la stessa svolga attività di impresa (35).
Il monopolio legale non è sufficiente per considerare le attività delle adsp come attività non
economiche
La Commissione osserva che un'entità che gode di un monopolio legale può facilmente offrire beni
e servizi su un mercato e quindi essere un'impresa ai sensi dell'articolo 107 del trattato. La nozione
di attività economica è una nozione oggettiva, che risulta dai fatti, in particolare dall'esistenza di
un mercato per i servizi interessati.
MANCATA APPLICAZIONE IMPOSTA SULLE SOCIETÀ ALLA ADSP È AIUTO DI STATO
Utilizzo di risorse statali e imputabilità allo Stato
Secondo la Commissione esentando le AdSP che esercitano un'attività economica dall'imposta sul
reddito delle società, le autorità italiane rinunciano a un'entrata che costituisce risorse statali. La
Commissione ritiene pertanto che la misura in questione comporti una perdita di risorse statali e
che sia pertanto concessa tramite risorse statali.
Vantaggio
Per configurarsi come aiuto di Stato, la misura deve altresì conferire un vantaggio finanziario al
beneficiario. La nozione di vantaggio designa non soltanto le prestazioni positive ma anche gli
interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di
un'impresa.
Secondo la Commissione esentando le AdSP che esercitano un'attività economica dall'imposta sul
reddito delle società, le autorità italiane concedono loro un vantaggio. La Commissione conclude
pertanto che la misura in questione conceda un vantaggio alle AdSP
34
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EEDBE62508C4AF52E7CA3D0C1CAC4D31?text=&d
ocid=200263&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28755984
35
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124999&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=
&occ=first&part=1&cid=28757413
33
CONCORRENZA VIOLAZIONE
Il fatto che le AdSP siano le uniche entità abilitate a gestire le proprie infrastrutture portuali (e ad
offrire l'accesso alle infrastrutture portuali) non mette in discussione l'esistenza di un mercato
concorrenziale più ampio, in cui i servizi di trasporto (l'accesso all'infrastruttura portuale) forniti
dalle AdSP entrano in concorrenza con i servizi offerti da altri operatori di trasporto stabiliti in
Italia e da altri porti o operatori di trasporto stabiliti in altri Stati membri . Gli utenti delle
infrastrutture portuali sono liberi di utilizzare altri porti (in Italia o all'estero) e altre modalità di
trasporto, per cui le AdSP forniscono servizi in concorrenza con altri operatori nel mercato più
ampio dei servizi di trasporto e nel mercato più ristretto dei servizi portuali (altri porti dell'Unione
offrono un accesso al mercato dell'Unione — e quindi all'Italia — talvolta in combinazione con
servizi stradali, ferroviari o per vie navigabili).
La Commissione ritiene che le AdSP possano competere tra loro e con altri porti in Europa e che
pertanto l'esenzione fiscale concessa alle AdSP possa incidere anche sulla concorrenza e sugli
scambi tra Stati membri.
Inoltre la Commissione aggiunge che, esentando le AdSP che esercitano un'attività economica
dall'imposta sul reddito delle società, le autorità italiane concedono loro un vantaggio che può
incidere sulla concorrenza.
CONCLUSIONE DELLA COMMISSIONE
L'esenzione dall'imposta sul reddito delle società a favore delle AdSP italiane costituisce un regime
di aiuti di Stato esistente che è incompatibile con il mercato interno.
L’Italia deve sopprimere la esenzione suddetta entro due mesi dalla data di notifica della
Decisione. La misura in questione si applica dall'inizio dell'esercizio fiscale successivo all'adozione
della misura e al più tardi nel 2022
DECISIONE UE 2021/1757:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1757&from=IT
Risorse a città portuale per calo traffici crocieristici da emergenza COVID-19
(Normativa Nazionale)
Si tratta della assegnazione dei fondi, con Decreto Ministero Infrastrutture del 17 agosto 2021,
destinati alle città i cui porti siano oggetto di traffico crocieristico (scali di capolinea e/o scali
intermedi) che hanno subito perdite economiche, intendendo, ai fini del presente decreto, le
mancate entrate delle amministrazioni
interessate, in conseguenza della riduzione del traffico da turismo crocieristico conseguente
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31
dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.
La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, è presentata dal
sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, esclusivamente a mezzo PEC, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Direzione generale per la vigilanza
sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (di seguito
Direzione generale) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
La domanda contiene la dichiarazione, attestante:
34
a) la riduzione in termini numerici dei passeggeri derivante dal calo del turismo crocieristico
prodotto dalla pandemia di COVID-19;
b) l'impatto in termini di perdita economica (i.e. mancate entrate) per la città;
c) che la riduzione di cui alla lettera a) non deriva da eventi indipendenti e non connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
d) che non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità
analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovra-compensazioni.
DECRETO 17/8/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-10-16&atto.codiceRedazionale=21A06002&elenco30giorni=false
35
MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE
Contributi per installare infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (Normativa
Nazionale)
La legge 126/2020 al comma 3 articolo 74 (36) ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020,
finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché
da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES).
Detto comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale devono
essere individuati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, ferma
restando la non cumulabilità con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
Il Decreto Ministero della Transizione Ecologica del 25 agosto 2021 disciplina:
1.la ripartizione delle risorse finanziarie per la concessione del contributo a seconda del valore
dell’investimento nella infrastruttura da realizzare da imprese o professionisti.
2. Requisiti per definire i beneficiari
3. il tipo di spesa ammissibile al contributo
Per il modello di domanda per accedere al contributo si rinvia a provvedimenti successivi del
Ministero.
DECRETO 25/8/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-10-20&atto.codiceRedazionale=21A06128&elenco30giorni=false
Concessione del contributo per la revisione dei veicoli a motore (Normativa
Nazionale)
Con Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 24 settembre 2021 vengono
disciplinati i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo previsti dall'art. 1,
comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il comma 706 prevede che, a titolo di misura compensativa dell'aumento della tariffa di revisione,
è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore
che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle
operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada - 37). Il buono può essere riconosciuto per un
solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono é pari a 9,95 euro.
La durata del contributo è di 3 anni dalla entrata in vigore del Decreto 24 settembre 2021 (quindi
fino al novembre del 2024).
DECRETO 24/9/2921:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-22&atto.codiceRedazionale=21A06241&elenco30giorni=false
36
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05541/sg
37
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=
36
Credito di imposta per acquisto mezzi per la mobilità sostenibile (Normativa
Nazionale
L’articolo 74 del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 incrementa i contributi per gli autoveicoli
in oggetto come già previsto dall’articolo 44 della legge 77/2020 (38). Contributi che attingono le
risorse dal Fondo istituito, con comma 1041 articolo 1 della legge 145/2018 (39), presso il
Ministero dello Sviluppo Economico per contributi a chi acquista, alle condizioni definiti del
comma 1031 articolo1 di detta legge 145/2018, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica.
Il Decreto Ministero Finanze del 21 settembre 2021 definisce le modalità per l'accesso al credito
d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al
trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020,
consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con
emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra
quelli previsti dal comma 1032 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese
sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette
elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in
condivisione o sostenibile.
Il credito d'imposta di cui sopra é riconosciuto nella misura massima di 750 euro ed è utilizzato
entro tre anni a decorrere dall'anno 2020.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche come sopra individuate
inoltrano, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema
approvato con lo stesso provvedimento. Nella istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo della
spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette
elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in
condivisione o sostenibile.
L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate pari a 5
milioni di euro per l'anno 2020, e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle
istanze, determina la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Tale
percentuale é comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi
entro il termine fissato dall'Agenzia delle entrate medesima nel provvedimento del Direttore
Generale della Agenzia.
Il credito d'imposta non é cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le
medesime spese.
DECRETO 21/9/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-29&atto.codiceRedazionale=21A06350&elenco30giorni=false
38
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
0-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
39
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
37
NUCLEARE
Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi
(Normativa Nazionale)
Ai sensi dell'art. 241 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (40), in data 22 ottobre 2021 è
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato con cui ISIN (’Ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione - 41) rende nota l’operatività del Sistema di registrazione
sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi – STRIMS
I soggetti che effettuano attività di intermediazione, commercio, detenzione e trasporto di
materiali radioattivi e sorgenti di radiazioni ionizzanti, o gestiscono operazioni di raccolta,
trattamento e stoccaggio rifiuti radioattivi, devono, entro novanta giorni (20 gennaio 2022) dalla
data di pubblicazione del comunicato, registrarsi al Sistema STRIMS e comunicare, secondo le
tempistiche stabilite nel D.Lgs. n. 101/2020, le informazioni relative ai materiali, alle sorgenti di
radiazioni ionizzanti, delle materie nucleari e ai rifiuti radioattivi oggetto della rispettiva attività.
I soggetti, che avessero già provveduto alla registrazione rispetto alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del comunicato, NON dovranno effettuare una ulteriore registrazione.
I soggetti che detengono sorgenti radioattive o macchine radiogene o sorgenti ad alta attività o
rifiuti radioattivi o materie nucleari, dovranno altresì comunicare preliminarmente a STRIMS gli
inventari iniziali delle sorgenti di radiazioni ionizzanti detenute.
Si informa che la trasmissione delle comunicazioni sarà possibile a partire dal 2 novembre 2021.
Per un commento al DLGS 31 luglio 2020 n° 101 vedi file Agosto 2020 Novità Leggi e Sentenza alla
voce Nucleare: https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
SITO SISTEMA DI REGISTRAZIONE SU SOSTANZE E RIFIUTI RADIOATTIVI
https://strims.isinucleare.it
40
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020;101
41
https://www.isinucleare.it/it/chi-siamo
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Regolamento di organizzazione del Ministero Sviluppo Economico (Normativa
Nazionale)
Con Dpcm 29 luglio 2021 n°149 è stato approvato il nuovo regolamento di organizzazione del
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Sotto il profilo ambientale il regolamento definisce il ruolo dei diversi settori del MISE:
Direzione generale per gli incentivi alle imprese:
1. gestione del Fondo per la crescita sostenibile;
2. gestione di programmi e interventi volti alla crescita della produttività delle imprese tramite
l'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici in coordinamento con le altre
Amministrazioni competenti in materia;
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione:
1. elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati, reti e sistemi di comunicazioni
elettroniche e di tecnologie dell'informazione, per la qualità e l'interconnessione delle reti e la
tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attività degli organismi di normazione,
regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, europei e internazionali;
2. studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento
elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica;
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali
1. vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di
comunicazione elettronica;
2. verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle
reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
3. gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra
larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti
collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione;
Direzione generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive
1. azioni per l'integrazione con le politiche ambientali e lo sviluppo di sistemi di certificazione
ambientale.
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica
1.cooperazione amministrativa europea in materia di tutela dei consumatori, assistenza al
consumatore transfrontaliero e informazione al consumatore anche in materia di consumi ed
emissioni degli autoveicoli;
2. politiche, definizione e proposte di normativa e progetti per i consumatori.
DPCM 149/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-30&atto.codiceRedazionale=21G00160&elenco30giorni=false
39
RIFIUTI
Nuove linee guida Piani Emergenza Esterna impianti gestione rifiuti
Con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2021 sono state approvate le
Linee Guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna e per la relativa informazione
della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.
Dal 22 agosto decorrono i 60 giorni affinché vengano predisposti da parte dei gestori degli impianti
di gestione rifiuti il Piano di Emergenza Esterno oppure, se esistente, venga aggiornato alle nuove
Linee Guida.
Le Linee Guida vanno applicate in modo integrato con la Circolare Ministero Ambiente del
2019 che integra, in chiave preventiva, il contenuto dei Piani di Emergenza Esterna.
Specificamente per la sola gestione del rischio incendi nello stoccaggio di rifiuti negli impianti si
veda la Circolare n°1121 del 21 gennaio 2019 (42)
LA NORMATIVA PRECEDENTE PROPEDEUTICA E INTEGRATIVA ALLE NUOVE LINEE GUIDA
L’articolo 26-bis della legge 132/2018 (43) ha introdotto per i gestori di impianti (esistenti e nuovi)
di stoccaggio e trattamento rifiuti l’obbligo di elaborare Piani di Emergenza Interni ed Esterni.
L’articolo stabiliva di rinviare ad un successivo DPCM la definizione di come redigere i suddetti
piani soprattutto in funzione della gestione della emergenza dopo che l’evento incidentale si è
verificato.
Nelle more del suddetto DPCM è intervenuta la Circolare del Ministero dell’Ambiente N° 2730 DEL
13/2/2019 (44). Secondo la Circolare il Piano di Emergenza Interna per gli impianti esistenti doveva
essere predisposto entro 90 giorni a partire dal 4/12/2018. Per il Piano di Emergenza Esterno una
volta inviati dal gestore al Prefetto i dati utili, quest’ultimo deve redigerlo entro 12 messi da detto
invio.
LA CIRCOLARE DEL 2019 ANCORA UTILE PER INTEGRARE I NUOVI PIANI DI EMERGENZA ESTERNA
DISCIPLINATI DALLE LINEE GUIDA
La Circolare è ancora utile in quanto definisce in modo puntuale il contenuto del Piano di
Emergenza Esterna in fase di elaborazione quindi preventivamente all’evento incidentale, mentre
le Linee Guida definiscono meglio il Piano in fase di gestione operativa.
In particolare secondo la Circolare i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell’impianto
fornendo le seguenti informazioni da inviare al Prefetto:
1. Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
2. Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell’attività, il contesto territoriale
circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità
3. Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti
l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di
accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici
e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica
4. Relazione tecnica contenente tra l’altro la descrizione delle misure di sicurezza e protezione
adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto
42
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2019/02/nuova-circolare-ministeriale-su.html
43
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18A07702/sg
44
https://www.anceaies.it/wp-content/uploads/2019/02/Cricolare-Min-Ambiente-2730_2019.pdf
40
5. Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati
da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
6. Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le
conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
Molto interessante è il punto 5 che lega la prevenzione ed eventualmente la gestione dell’evento
incidentale non solo ad una generica tutela dell’ambiente circostante l’impianto ma anche alla
tutela della salute pubblica e quindi al rischio che l’evento incidentale se si verificasse produce un
danno ad essa.
QUALI IMPIANTI DI RIFIUTI DEVONO PREDISPORRE IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
Secondo le premesse alle Linee Guida le stesse sono applicabili agli impianti che effettuano
stoccaggio dei rifiuti:
1. ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006: “aa) "stoccaggio": le attività di
smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 (45)
dell'allegato B alla parte quarta del presente Decreto, nonché le attività di recupero consistenti
nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 (46) dell'allegato C alla medesima
parte quarta”.
2. agli impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183,
comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006: “s) comma 1 articolo 183: s) "trattamento": operazioni di
recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; “
3. nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste
dal medesimo decreto.
Sostanzialmente, quindi, si applica a quasi tutti gli impianti di gestione rifiuti.
Sono esclusi soltanto gli impianti assoggettati alla normativa c.d. Seveso (versione III) disciplinata
in Italia dal D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.
PIANIFICAZIONE PROVINCIALE
Le linee guida prevedono una pianificazione provinciale, basata su un modello di intervento
generale, che viene attivato in seguito ad eventi incidentali occorsi nei singoli impianti,
tempestivamente segnalati, con le modalità previste, dal gestore al prefetto.
RIPARTIZIONE COMPETENZE
Il gestore, che deve predisporre il piano di emergenza interno (PEI), ha l’onere di trasmettere al
Prefetto competente per territorio tutte le informazioni e gli elementi utili per l’elaborazione del
piano di emergenza esterno (PEE), tenendo conto altresì dei contenuti del PEI stesso.
Il Prefetto, una volta definito il Piano, lo comunica nelle forme ritenute opportune al Comune/i
interessato/i, eventualmente insieme ai Piani operativi, se presenti, relativi agli impianti medesimi.
Ai fini del coordinamento fra PEE e i piani comunali di protezione civile in essere, il PEE medesimo,
per la parte relativa agli impianti la cui area di attenzione interessa il Comune /i in argomento
costituisce allegato al piano di protezione civile comunale.
45
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14, prima della
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). Viene escluso il deposito temporaneo che non rientra nelle attività di gestione
rifiuti autorizzabili.
46
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di recupero indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
41
RISCHI INCIDENTALI DA PREVENIRE CON IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
I rischi da valutare e limitare preventivamente non sono solo quelli classici relativi ad incendi ed
esplosioni ma anche quelli relativi a fughe di biogas e la dispersione di sostanze pericolose
nell’ambiente comprese le falde
DEFINIZIONE DELL’AREA POTENZIALMENTE INTERESSATA DALL’INCIDENTE
Le linee guida danno una definizione precisa di questa area come Distanza di Attenzione così
descritta: “la massima distanza tra il confine dell’area su cui insiste l’impianto di stoccaggio e/o
trattamento dei rifiuti ed il confine dell’area di pertinenza dei bersagli sensibili o l’estremità degli
elementi rilevante (es. corso d’acqua, autostrada, ecc.), per la quale l'impatto di un incendio
potrebbe ritenersi non trascurabile in termini di effetti sulla salute umana e sull'ambiente e tale da
richiedere provvedimenti di ordine pubblico; in particolare, quindi, definisce l’ambito per la
identificazione degli elementi territoriali sensibili (es. scuole, ospedali, corsi d’acqua, grandi vie di
comunicazione, recettori ambientali, ecc)” Le linee guida nel dare questa definizione parlano di
“incendio” ma in realtà precisano che il rischio di incidente riguarda anche le sostanze pericolose e
l’incendio è stato preso solo come scenario di riferimento più facile da definire in linea guida
generali come quelle qui descritte.
La Distanza di Attenzione cambia secondo la elaborazione dell’Incide di Rischio calcolato secondo
la metodologia indicata nella Parte B delle Linee Guida.
Ma la distanza effettiva da prendere in considerazione in caso di incidente e all’interno della quale
vanno adottate le misure di protezione, possono essere definite dalle decisioni assunte
nell’ambito del PCA in funzione dello sviluppo dello scenario di evento. Il PCA (posto di
coordinamento avanzato) è il posto del coordinamento operativo sul luogo dell’incidente,
coordinato dal Direttore Tecnico dei Soccorsi (47) che si avvale della collaborazione dei responsabili
sul posto degli altri settori di intervento (Soccorso Sanitario, Ordine e Sicurezza Pubblica, Viabilità,
Ambiente, assistenza alla popolazione).
Questo dimostra come la definizione dell’area di possibile impatto in caso di incidente debba
essere interpretata, secondo il principio di precauzione, nel modo più ampio possibile in sede di
redazione del Piano di Emergenza Esterno
ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
Secondo le Linee Guida il Piano non è necessario quando l’Indice di Rischio è pari a zero oppure le
aree di potenziale impatto non escano dal perimetro dell’impianto.
BONIFICA E RIPRISTINO DEL SITO E/O DELL’AREA INQUINATA DALL’INCIDENTE
L’intervento finale di bonifica e ripristino consiste nel riportare il sito interessato dagli effetti
ambientali dell’evento incidentale occorso nell’impianto di trattamento o stoccaggio di rifiuti, alle
condizioni precedenti di utilizzo e permette all'ecosistema colpito di riprendere la normale
funzionalità.
Le procedure e i limiti degli inquinanti da rimuovere sono quelle della disciplina delle bonifiche di
cui al titolo V parte IV del DLgs 152/2006 (48).
47
Responsabile operativo appartenente al Corpo Nazionale dei VVf, come definito dalla Direttiva del Capo del
Dipartimento della protezione civile del 2 maggio 2006 e dalla Direttiva PCM del 3 dicembre 2008.Esso opera anche ai
sensi dell’art. 24 del dlgs 139/06.
48
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-
14&atto.codiceRedazionale=006G0171&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArti
colo1=10&qId=4d6eca15-924c-4453-bf70-2df31280fd38&tabID=0.6516556455595257&title=lbl.dettaglioAtto
42
INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE
Secondo le Linee Guida la informazione prevista dal Piano di Emergenza Esterno deve essere prima
di tutto preventiva, infatti, come affermano le Linee Guida: “Gli effetti attesi sulla popolazione in
conseguenza di un evento incidentale possono essere più o meno gravi, a seconda che i cittadini
siano stati o meno preventivamente informati in ordine ai rischi presenti sul territorio e alle misure
di protezione pianificate e concretamente realizzate”.
L’attività di informazione alla popolazione, sia preventiva che a seguito di evento incidentale,
è affidata al Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile anche con il supporto delle altre
istituzioni presenti sul territorio, compresa la Provincia, in relazione alle specifiche competenze
tecniche ed amministrative.
DPCM 27/8/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/07/21A05813/SG
Criteri per selezionare gli impianti di gestione rifiuti finanziati nel PNRR
(Normativa Nazionale)
Si tratta del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 28 settembre 2021 n°396:
“Definizione delle procedure di evidenza pubblica da avviarsi per l'assegnazione delle risorse
finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 1.1, Missione 2,
Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi
impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti.”.
Nelle premesse il nuovo Decreto cita il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06
agosto 2021 che ha assegnato (Tabella A) al Ministero della transizione
ecologica 1.500.000.000,00 euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e
l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito dell'Investimento 1.1, Missione
2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Quindi il nuovo Decreto del MITE attua la misura del Decreto del Ministero dell’Economia al fine di
definire i criteri di selezione dei progetti relativi all'Investimento 1.1 proposti dai destinatari della
misura.
Quindi il nuovo Decreto del MITE attua la misura del Decreto del Ministero dell’Economia al fine di
definire i criteri di selezione dei progetti relativi all'Investimento 1.1 proposti dai destinatari della
misura.
Due sono i criteri significativi per selezionare i singoli progetti:
1. coerenza con la pianificazione di settore: piano regionali e piani provinciali e di ambito per la
gestione dei rifiuti;
2. evitare la lesione del principio sancito dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 “non
arrecare un danno significativo” principio DNSH contro l’ambiente.
Il primo criterio significa quindi che tutti gli impianti devono essere previsti dalla Pianificazione
pubblica e devono quindi rispettare le procedure del DLgs 152/2006: quindi Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) su scenari alternativi di tecnologia e di sito. Dando ad ogni scenario
un peso ambientale economico e sociale secondo i criteri dei nuovi Regolamenti UE sopra
riportati. Non a caso la lettera e) dell’allegato VI alla Parte II del DLgs 152/2006 prevede che
nel Rapporto Ambientale che accompagna il Piano ai fini della VAS occorre dimostrare il rispetto:
“e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
43
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”.
Il secondo criterio riguarda il Regolamento UE 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che
favorisce gli investimenti sostenibili. Questo regolamento all'articolo 17 stabilisce l'obbligo per gli
Stati membri di finanziare progetti che non rechino anche potenzialmente danni significativi
all'ambiente come, ad esempio, le acque.
Rilevo che questo regolamento non riguarda solo i progetti finanziabili con il PNRR ma qualsiasi
progetto che possa potenzialmente produrre un danno all’ambiente.
Questo conferma che il nuovo Decreto afferma principi non strettamente inerenti ai progetti
previsti dal PNRR e Piani regionali attuativi compresi quelli complementari
DECRETO 28/9/2021 n°396:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-15&atto.codiceRedazionale=21A06015&elenco30giorni=false
Finanziamenti impianti raccolta e riciclo (Normativa Nazionale)
Decreto Ministero della Transizione Ecologica del 28 settembre 2021 n° 397 relativo all’ambito
Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR, finalizzato a potenziare la rete di raccolta
differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo.
I finanziamenti riguarderanno le seguenti aree tematiche:
- Linea d’intervento A: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e
realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e
pannelli fotovoltaici;
- Linea d’intervento B: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e
realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei
rifiuti in carta e cartone;
- Linea d’intervento C: realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso
riciclo meccanico, chimico, "Plastic Hubs"), compresi i rifiuti di plastica in mare (marine litter);
- Linea d’intervento D: infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post
consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle
frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs”.
I destinatari:
1. imprese soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese (articolo 2195 Codice Civile 49)
2. imprese che esercitano attività ausiliare alle imprese iscritte al registro
Tra i criteri di selezione per partecipare al finanziamento ci sono gli stessi del Decreto n°396:
1. coerenza con la pianificazione di settore: piano regionali e piani provinciali e di ambito per la
gestione dei rifiuti;
2. evitare la lesione del principio sancito dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 “non
arrecare un danno significativo” principio DNSH contro l’ambiente.
DECRETO 28/9/2021 n° 397:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/dm_397_28_09_2021.pdf
49
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942;262~art1!vig=
44
Calcolo verifica e comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di
bottiglie di plastica monouso per bevande (Normativa Comunitaria)
La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione del 1o ottobre 2021 ha stabilito
che la quantità di rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande di cui alla parte F
dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 («rifiuti di bottiglie monouso» 50) raccolti
separatamente è calcolata dividendo il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente
per il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato («bottiglie monouso immesse sul
mercato»). Il quoziente è espresso in percentuale.
Gli Stati membri applicano le formule di cui all’allegato I alla Decisione per calcolare la quantità di
rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente.
DECISIONE 2021/1752:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1752&from=IT
Programma sperimentale «Mangiaplastica» (Normativa Nazionale)
L’articolo 4-quinquies della legge 141/2019 (51) prevede la istituzione nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato
«Programma sperimentale Mangiaplastica», con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno
2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno
2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, al fine di contenere la
produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori.
Il Decreto Ministero Transizione Ecologica 2 settembre 2021 definisce i criteri, le condizioni e le
modalità per la concessione ed erogazione del contributo, in favore dei Comuni, per l'acquisto,
l'installazione di eco-compattatori a valere sul fondo suddetto.
Il Decreto ridefinisce gli stanziamenti annuali, rispetto alla legge 141/2019, dal 2021:
a) una dotazione, per l'anno 2021, pari a 16 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro stanziati in
conto residui;
b) una dotazione, per l'anno 2022, pari a 5 milioni di euro;
c) una dotazione, per l'anno 2023, pari a 4 milioni di euro;
d) una dotazione, per l'anno 2024, pari a 2 milioni di euro.
Possono partecipare al Programma Mangiaplastica, i Comuni che presentano apposita istanza
corredata da un progetto costituito da una relazione descrittiva e dalle schede di cui all'Allegato al
Decreto tenuto conto dei criteri di valutazione dell’articolo 6 del Decreto, sino a esaurimento delle
risorse.
Il Decreto stabilisce anche la tempistica per presentare le istanze: per il 2021 il termine scade
entro 30 giorni a partire dal 11 ottobre 2021.
DECRETO 2/9/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-10-11&atto.codiceRedazionale=21A05899&elenco30giorni=false
50
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=IT
51
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
9-12-13&atto.codiceRedazionale=19A07885&elenco30giorni=false
45
Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina (Normativa
Nazionale)
L’articolo 7 della legge 141/2019 prevede che al fine di ridurre la produzione di rifiuti e
contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato (52) e di
Media (53) e grande struttura (54), che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di
prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano
esclusivamente la vendita di prodotti sfusi é riconosciuto, in via sperimentale, un contributo
economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo
di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili,
nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad
esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia
riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.
Ai clienti é consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso
alimentare. L'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei.
Con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 22 settembre 2021 sono definite le modalità per
l'ottenimento del contributo della legge 141/2019, nonché per la verifica dello svolgimento
dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo.
DECRETO 22/9/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21A06313&elenco30giorni=false
Fondo per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti (Normativa
Nazionale)
Il comma 728 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (55) ha istituito nello stato di previsione del
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile un Fondo finalizzato alla rimozione delle navi
abbandonate nei porti. Il Fondo è finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle
Autorità di Sistema Portuale per la rimozione delle navi abbandonate e dei relitti fino ad un
massimo del 50% dei suddetti costi.
Il Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 2 settembre 2021 disciplina le
modalità di accesso a questo Fondo. Le Autorità di Sistema Portuale devono presentare la
domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore del Decreto (pubblicato sulla GURI il 15 ottobre
2021).
L’articolo 4 del Decreto prevede anche l’ipotesi che la nave sia vendibile in questo caso le Autorità
di sistema portuale affidano, tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei
52
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitantanti
(articolo 4 dlgs 114/1998)
53
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq
nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente
superiore a 10.000 abitanti (articolo 4 dlgs 114/1998)
54 f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e) (articoo 4 dlgs
114/1998.
55
https://www.normattiva.it/eli/stato/LEGGE/2020/12/30/178/CONSOLIDATED/20210507#:~:text=LEGGE%2030%20
dicembre%202020%2C%20n.%20178%20-%20Normattiva,per%20il%20triennio%202021-
2023%C2%BB%2C%20corredato%20delle%20relative%20note.
46
contratti pubblici, il servizio di rimozione/spostamento e vendita delle navi e dei relitti. Il servizio
consiste nella messa in sicurezza, nella bonifica, nella rimozione/spostamento nonche' nel
recupero ai fini della vendita dell'unità navale.
L’articolo 5 del Decreto prevede che la rimozione/spostamento ai fini del riciclaggio della nave
debba essere assegnata con procedura di evidenza pubblica e la messa in sicurezza, bonifica,
rimozione/spostamento ai fini del riciclaggio/demolizione dell'unità navale presso impianto
autorizzato ed inserito negli elenchi previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 2018
(istituzione registro nazionale impianti riciclaggio navi 56), n.25, nonché l'ulteriore trattamento o
smaltimento in impianti separati degli eventuali materiali pericolosi presenti a bordo.
L’articolo 5 ricorda anche che detti impianti di riciclaggio per essere iscritti all’elenco devono
rispettare le condizioni di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 1257/2013 (57) e devono
avere una autorizzazione dello Stato membro ai sensi dell’articolo 14 di detto Regolamento UE.
Infine l’articolo 9 del Decreto si occupa della rimozione, demolizione e vendita, anche solo
parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle
aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia.
In particolare occorre ricordare che il comma 730 dell’articolo 1 della legge 178/2020 prevede che
una quota del Fondo sopra ricordato (1,5 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro per il 2022 e
2023) è destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche parziale, di navi e
galleggianti compresi i sommergibili radiati dalla Marina Militare Italiana presenti nelle are portuali
di Augusta Taranto e La Spezia.
Per questi natanti l’autorità competente a gestire il servizio di rimozione spostamento è la Marina
Militare.
I finanziamenti del Fondo saranno erogati, fino all'esaurimento della disponibilità
complessivamente prevista dal comma 730 citato, con decreto del direttore generale della
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per
vie d'acqua interne a favore del Centro di responsabilità della Marina militare
Occorre ricordare che il Regolamento 1257/2013 non si applica formalmente alle navi militari ma
la Comunicazione della Commissione UE del 21/5/2008 “ Strategia per una migliore demolizione
delle navi” al punto 5.2. ha affermato: “A differenza dell'IMO, che tradizionalmente prevede una
deroga per le navi di Stato a causa delle preoccupazioni per la sovranità nazionale, all'UE non è
proibito a priori stabilire delle norme ambientali e di sicurezza per la navi di proprietà di uno Stato.
In particolare, l'articolo 296 del trattato CE non pregiudica l'intervento comunitario e permette una
deroga solo in casi eccezionali e definiti con precisione, ovvero qualora essa sia necessaria alla
tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri relativi "alla produzione o al
commercio delle armi e di materiale bellico".
Ovviamente nei casi del naviglio dei porti di Augusta Taranto e La Spezia stiamo parlando di navi
ormai in disuso senza alcun interesse strategico dal punto di vista della sicurezza militare del
nostro Stato, quindi questa indicazione che emerge dalla Comunicazione UE può essere utilizzata
per predisporre un protocollo preliminare che vincoli il proposto cantiere, almeno per la prima
nave da demolire, alla stringente normativa del Regolamento UE sopra citato.
DECRETO 2/9/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-15&atto.codiceRedazionale=21A06001&elenco30giorni=false
56
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-25-del-21022018
57
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1257&from=IT#d1e1426-1-1
47
Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi
(Normativa Nazionale)
Ai sensi dell'art. 241 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (58), in data 22 ottobre 2021 è
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato con cui ISIN (’Ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione - 59) rende nota l’operatività del Sistema di registrazione
sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi – STRIMS
I soggetti che effettuano attività di intermediazione, commercio, detenzione e trasporto di
materiali radioattivi e sorgenti di radiazioni ionizzanti, o gestiscono operazioni di raccolta,
trattamento e stoccaggio rifiuti radioattivi, devono, entro novanta giorni (20 gennaio 2022) dalla
data di pubblicazione del comunicato, registrarsi al Sistema STRIMS e comunicare, secondo le
tempistiche stabilite nel D.Lgs. n. 101/2020, le informazioni relative ai materiali, alle sorgenti di
radiazioni ionizzanti, delle materie nucleari e ai rifiuti radioattivi oggetto della rispettiva attività.
I soggetti, che avessero già provveduto alla registrazione rispetto alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del comunicato, NON dovranno effettuare una ulteriore registrazione.
I soggetti che detengono sorgenti radioattive o macchine radiogene o sorgenti ad alta attività o
rifiuti radioattivi o materie nucleari, dovranno altresì comunicare preliminarmente a STRIMS gli
inventari iniziali delle sorgenti di radiazioni ionizzanti detenute.
Si informa che la trasmissione delle comunicazioni sarà possibile a partire dal 2 novembre 2021.
Per un commento al DLGS 31 luglio 2020 n° 101 vedi file Agosto 2020 Novità Leggi e Sentenza alla
voce Nucleare: https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
SITO SISTEMA DI REGISTRAZIONE SU SOSTANZE E RIFIUTI RADIOATTIVI
https://strims.isinucleare.it
Nuovo Regolamento UE esportazione rifiuti (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2021/1840 della Commissione del 20 ottobre 2021 ha modificato il
regolamento (CE) n. 1418/2007 (60) relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero,
elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 (61) del Parlamento europeo e
del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei
movimenti transfrontalieri di rifiuti.
Nel corso della sua quattordicesima riunione, tenutasi nel maggio 2019, la conferenza delle parti della
convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro
smaltimento (62
) ha adottato la decisione BC-14/12. Tale decisione ha aggiunto nuove voci relative alla
plastica negli allegati della convenzione di Basilea, compresa la voce B3011 nell'allegato IX relativa ai rifiuti
non pericolosi. Queste modifiche prendono effetto a decorrere dal 1gennaio 2021. Il 7 settembre 2020,
inoltre, il comitato per la politica ambientale dell'OCSE ha adottato modifiche all'appendice 4 della
decisione dell'OCSE relative ai rifiuti di plastica pericolosi e fornito chiarimenti sulle appendici 3 e 4 di tale
decisione, con efficacia a decorrere dal 1gennaio 2021.
58
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020;101
59
https://www.isinucleare.it/it/chi-siamo
60
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02007R1418-20140718
61
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1013-
20210111&qid=1635587154830&from=IT
62
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Convenzione_di_Basilea_sul_controllo_dei_movimenti_oltre_frontiera_di_ri
fiuti_pericolosi_e_sulla_loro_eliminazione.pdf
48
In applicazione di tali decisioni, il regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione ha
modificato gli allegati IC, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 (vedi testo
consolitato 63) al fine di tenere conto delle modifiche delle voci relative ai rifiuti di plastica negli
allegati della convenzione di Basilea e nella decisione dell'OCSE. A decorrere dal 1o gennaio 2021,
di conseguenza, le esportazioni di rifiuti di plastica dall'Unione verso i paesi ai quali non si applica
la decisione dell'OCSE sono consentite unicamente se tali rifiuti rientrano nell'ambito della nuova
voce B3011 relativa ai rifiuti di plastica, inclusa nell'allegato IX della convenzione di Basilea, e se il
paese di destinazione consente l'importazione di tali rifiuti nel proprio territorio.
REGOLAMENTO 2021/1840:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1840&from=IT
Cancellazione d’ufficio del codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”. (Normativa
Nazionale)
Circolare Comitato Nazionale Albo Gestori n° 10 del 19 ottobre 2021 con la quale a premessa si
ricorda che la Legge n.108 del 29 luglio 2021, pubblicata in G.U. n. 81 del 30 luglio 2021 di
conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha confermato in via definitiva il nuovo
allegato “D” alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 che non ricomprende più in elenco il codice
dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”. La conseguenza è che la Circolare precisa che a fronte della
citata normativa, il suddetto codice dell’EER è cancellato d’ufficio da tutte le autorizzazioni delle
imprese iscritte all’Albo che lo ricomprendono.
CIRCOLARE 10/2021:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/circolaricomitatonazionale/161-
Circ10_22.10.2021.pdf
Modalità iscrizione al registro dei recuperatori di materiali metallici (Normativa
Nazionale)
La legge 11settembre 2020 n. 120, di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale all’articolo 40-ter, che reca
semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici, dispone l’istituzione presso l’Albo
Gestori Ambientali di un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini
dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici destinati a
specifiche attività di recupero in modalità semplificata.
La Delibera Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali n° 11 del 14 ottobre 2021 ha approvato il
modello di provvedimento di iscrizione al registro di cui all’articolo 40-ter della Legge 11
settembre 2020 n. 120, contenuto nell’allegato “A” alla Deliberazione.
DELIBERAZIONE 11/2021
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/109-
Del11_14.10.2021.pdf
63
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1013-
20210111&qid=1635587154830&from=IT
49
Delega competenze ai Comuni in materia di autorizzazioni alla gestione rifiuti
(Giurisprudenza Nazionale)
Il Tar del Lazio con due ordinanze ha sollevato questioni di costituzionalità verso una norma
regionale che delegava ai Comuni
1. l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti
provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei
macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla
realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di
esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione;
2. l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui sopra
La Corte Costituzionale con sentenza n° 189 del 7 ottobre 2021 ha dichiarato fondata la questione
di costituzionalità su detta norma regionale, con la seguente motivazione:
La potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate nell'art. 117, secondo comma, Cost.
comporta la legittimazione del solo legislatore nazionale a definire l'organizzazione delle
corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l'allocazione di competenze presso enti
diversi dai Comuni - ai quali devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso
dall'art. 118, primo comma, Cost. - tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio unitario della
funzione trascenda tale ambito territoriale di governo.
Il principio di legalità, quale canone fondante dello Stato di diritto, impone che le funzioni
amministrative siano organizzate e regolate mediante un atto legislativo, la cui adozione non può
che spettare all'ente - Stato o Regione, «secondo le rispettive competenze» (art. 118, secondo
comma, Cost.) - che ha inteso dislocare la funzione amministrativa in deroga al criterio generale
che ne predilige l'assegnazione al livello comunale.
Tanto conduce logicamente a escludere che le funzioni amministrative riconducibili alle materie di
cui all'art. 117, secondo comma, Cost. - che, sulla base di una valutazione orientata dai principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, siano state conferite dallo Stato alla Regione -
possano essere da quest'ultima riallocate presso altro ente infraregionale, comportando
un'iniziativa siffatta una modifica, mediante un atto legislativo regionale, dell'assetto di
competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale. Tale deve ritenersi quello in materia
di autorizzazione alla gestione e al trattamento dei rifiuti delineato dagli artt. 196, comma 1,
lettere d) ed e), e 208 cod. ambiente sulla base di una ragionevole valutazione di congruità
dell'ambito regionale rispetto alla dimensione degli interessi implicati.
5.2.- La potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. risponde,
del resto, a ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l'ambiente, unitario e di valore
primario (sentenze n. 246 del 2017 - 64, n. 641 del 1987 - 65), che risulterebbero vanificate ove si
riconoscesse alla Regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale
di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con
l'individuazione del livello regionale.
La delega di funzioni amministrative il soggetto titolare del potere di provvedere su determinati
interessi conferisce ad altro soggetto la legittimazione ad adottare atti che rientrano nella propria
sfera di attribuzione, così dando luogo a una competenza di carattere derivato, ancorché limitata
al solo esercizio della funzione e non incidente sulla sua titolarità.
64
https://www.giurcost.org/decisioni/2017/0246s-17.html
65
https://www.giurcost.org/decisioni/1987/0641s-87.html
50
Posto che la predeterminazione normativa della distribuzione dei compiti costituisce una
proiezione del principio di legalità, che, ai sensi dell'art. 97 Cost., regola l'agire amministrativo,
l'attitudine della delega a modificare la competenza ne giustifica il condizionamento al duplice
presupposto della titolarità originaria, in capo al conferente, del potere che ne forma oggetto e
dell'espressa previsione e delimitazione ad opera della stessa fonte normativa che attribuisce la
competenza a delegare (si veda, sul tema, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 29 novembre
2012, n. 6042 - 66).
La modifica della competenza regionale fissata dall'art. 196 cod. ambiente, operata dall'art. 6,
comma 2, lettere b) e c), della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, attraverso la delega ai Comuni della
funzione autorizzatoria ivi indicata, contrasta con il parametro evocato perché introduce una
deroga all'ordine delle competenze stabilito dalla legge statale ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost., in assenza - sia nell'ordito costituzionale, sia nel codice dell'ambiente - di
una disposizione che abiliti alla descritta riallocazione.
La mancata riproduzione, nel testo dell'art. 118 Cost. introdotto dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), del riferimento,
presente nella formulazione originaria dello stesso art. 118, alla delega come strumento di
"normale" esercizio delle funzioni amministrative regionali induce, infatti, a ritenere che tale
istituto non sia più configurabile come ordinario strumento di allocazione di competenze da parte
del legislatore regionale, in assenza di una specifica abilitazione da parte della fonte a ciò
competente.
Nel previgente assetto ordinamentale, in cui la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni,
improntata al principio del parallelismo tra funzioni legislative e amministrative, era assistita da
una presunzione di adeguatezza, la delega, comportando la scissione tra titolarità ed esercizio
della funzione, rispondeva a un'essenziale esigenza di flessibilità, sicché si prevedeva che, ove
l'ente individuato dalla Costituzione si fosse rivelato inadeguato rispetto alle concrete esigenze
della collettività di riferimento, lo svolgimento delle funzioni amministrative sarebbe stato
demandato all'ente ritenuto più idoneo a garantirne il soddisfacimento.
Per contro, nel modello delineato dalla riforma costituzionale del 2001, in linea con il principio di
sussidiarietà, la valutazione di adeguatezza informa di sé l'individuazione, ad opera del legislatore
statale o regionale, dell'ente presso il quale allocare, in termini di titolarità, la competenza. Infatti,
muovendo dalla preferenza accordata ai Comuni, cui sono attribuite, in via generale, le funzioni
amministrative, la Costituzione demanda al legislatore statale e regionale, nell'ambito delle
rispettive competenze, la facoltà di diversa allocazione di dette funzioni, per assicurarne l'esercizio
unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, primo
comma, Cost.).
SENTENZA 189/2021:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/531
66
https://www.giustizia-
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=200700511&nomeFile=2012060
42_11.html&subDir=Provvedimenti
51
SOSTANZE PERICOLOSE
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche
(Normativa Comunitaria)
Lo stato del 2021 lo trovate a questo LINK:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021B1008(02)&from=IT
Linee guida Fondo vittime amianto dell’INAIL (Normativa Nazionale)
Tra gli strumenti utilizzati per garantire la tutela dei lavoratori rientra anche la prestazione
aggiuntiva finanziata dal Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’Inail, con contabilità
autonoma e separata, dalla legge finanziaria del 2008 (244/2007). Si tratta di un ulteriore
indennizzo economico destinato ai titolari di rendite per malattie correlate all’esposizione
all’amianto e alla fibra “fiberfrax” e, in caso di morte, in favore dei loro eredi titolari di rendita a
superstiti. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del
bilancio dello Stato. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un’addizionale sui premi
assicurativi relativi ai settori di attività che hanno comportato una maggiore esposizione
all’amianto. Per l’erogazione della prestazione e la riscossione delle addizionali previste, il Fondo si
avvale a titolo gratuito degli uffici e delle competenti strutture dell’Inail.
Pubblicate sul sito INAIL le nuove linee guida per la gestione del Fondo
LINEE GUIDA FONDO VITTIME AMIANTO:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-fondo-per-le-vittime-dell-amianto.pdf
52
URBANISTICA EDILIZIA
Approvazione degli interventi di demolizione di opere abusive (Normativa
Nazionale)
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici, Direzione generale per la condizione abitativa, Divisione V, rende noto che nella Gazzetta
Ufficiale del 19 agosto 2020, n.206 é stato pubblicato il Decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno
2020,registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020, n. 3150, con il quale sono stabiliti i criteri di
utilizzazione e ripartizione dei fondi di cui alla legge n. 205/2017, art.1, comma 26 per la demolizione delle
opere abusive.
Il Decreto Ministero Infrastrutture 9 settembre 2021 approva l'allegato elenco degli interventi di
demolizione delle opere abusive, con i relativi importi ammessi al contributo.
Gli importi ammessi al contributo indicati nell'elenco allegato sono assegnati ai comuni ad
integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere
abusive approvati con il presente decreto.
DECRETO 9/9/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-13&atto.codiceRedazionale=21A05977&elenco30giorni=false
53
VIGILANZA AMBIENTALE
Riparto risorse per rete nazionale registri tumori e sorveglianza epidemiologica
(Normativa Nazionale)
La legge 22 marzo 2019, n. 29 (67) ha istituito e disciplinato la Rete nazionale dei registri dei tumori
e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della
popolazione.
La rete ha, tra altre, le seguenti finalità:
a) coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, nonché validazione degli studi
epidemiologici;
b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e delle malattie
infettive tumore-correlate;
c) studio e monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate;
d) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale.
Inoltre vien istituito il Referto epidemiologico per il quale si intende il dato aggregato o macrodato
corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da
un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi
sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale
circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero
e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle
cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare
eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria.
Il comma 463 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (68) ha previsto che, per le finalità alla
istituzione funzionamento della Rete suddetta è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2020.
Con Decreto Ministero Salute del 12 agosto 2021 sono state definite le modalità di riparto tra le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse suddette.
Le risorse di cui sopra, a decorrere dall'anno 2020, sono ripartite tra le regioni e le province
autonome tenendo conto:
a) della natura innovativa dell'intervento, tecnologico e informatico, che le Regioni e le Province
autonome sono tenute a predisporre per la realizzazione e l'implementazione dei registri tumori
regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali;
b) della numerosità della popolazione residente e, pertanto, della potenziale incidenza e
prevalenza dei tumori, delle malattie tumore-correlate e delle malattie infettive.
Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto 12 agosto 2021 in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (1/10/2021 quindi scadenza 29/12/2021), le regioni e le province
autonome trasmettono al Ministero della salute un progetto operativo con il quale illustrano le
modalità di realizzazione del registro tumori regionale, che dovrà alimentare il registro tumori
nazionale, redatto secondo le indicazione dell'allegato 2 parte integrante del Decreto, e
presentano proposte per l'implementazione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei
sistemi di sorveglianza e per l'istituzione del referto epidemiologico.
67
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;29
68
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
54
DECRETO 12/8/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-10-01&atto.codiceRedazionale=21A05714&elenco30giorni=false

New lex ambiente ottobre 2021

  • 1.
    1 Periodo dal 1al 31 ottobre 2021 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI Ottobre 2021 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2.
    2 Sommario ACQUE TUTELA EGESTIONE ................................................................................................5 Erogazione del bonus idrico (Normativa Nazionale)...................................................................5 Condannata l’Italia per mancata depurazione degli scarichi civili (Giurisprudenza Comunitaria) ................................................................................................................................6 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .........................................................................................7 Criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali (Normativa Nazionale)...........................................................................................7 Guida UE sulla Valutazione di Incidenza (Normativa Comunitaria) ..........................................8 Sito di riproduzione e tutela specie habitat (Giurisprudenza Comunitaria)...............................12 BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI ................................................................................15 Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Normativa Nazionale)......................................................................15 ECOCERTIFICAZIONI.............................................................................................................16 Durata validità criteri Ecolabel strutture ricettive (Normativa Comunitaria)............................16 EFFETTO SERRA ......................................................................................................................17 Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................................................17 ENERGIA.....................................................................................................................................18 Graduatorie relative al bando di gara di tipo per progetti innovativi nel settore elettrico (Normativa Nazionale)...............................................................................................................18 Orientamenti di efficienza energetica per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico (Normativa Comunitaria) .........................................................................................18 Efficientamento energetico degli edifici scolastici (Normativa Nazionale) .............................19 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................20 Criteri ambientali per affido servizi pulizia ambiente ad uso civile (Normativa Nazionale) ....20 Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR (Normativa Nazionale)...............................................................................................................21 Piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato degli interventi del PNRR (Normativa Nazionale) ...................................................................................................21 Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR (Normativa Nazionale)......................23 Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................................................24 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................26 Applicazione Convenzione Aarhus alle istituzioni e organi comunitari (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................................................26 Pubblicazione atti Autorità Anticorruzione (Normativa Nazionale) .........................................28 Iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop (((5G))) (Normativa Comunitaria....................29
  • 3.
    3 MARE E PORTI..........................................................................................................................30 Esenzionedelle Autorità di Sistema Portuale dalla imposta sulle società (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................................................30 Risorse a città portuale per calo traffici crocieristici da emergenza COVID-19 (Normativa Nazionale)..................................................................................................................................33 MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE.................................................................35 Contributi per installare infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................35 Concessione del contributo per la revisione dei veicoli a motore (Normativa Nazionale)........35 Credito di imposta per acquisto mezzi per la mobilità sostenibile (Normativa Nazionale........36 NUCLEARE .................................................................................................................................37 Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (Normativa Nazionale)...............................................................................................................37 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................38 Regolamento di organizzazione del Ministero Sviluppo Economico (Normativa Nazionale)..38 RIFIUTI........................................................................................................................................39 Nuove linee guida Piani Emergenza Esterna impianti gestione rifiuti ......................................39 Criteri per selezionare gli impianti di gestione rifiuti finanziati nel PNRR (Normativa Nazionale)..................................................................................................................................42 Finanziamenti impianti raccolta e riciclo (Normativa Nazionale).............................................43 Calcolo verifica e comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande (Normativa Comunitaria)..........................................................44 Programma sperimentale «Mangiaplastica» (Normativa Nazionale)........................................44 Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................45 Fondo per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................45 Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (Normativa Nazionale)...............................................................................................................47 Nuovo Regolamento UE esportazione rifiuti (Normativa Comunitaria)...................................47 Cancellazione d’ufficio del codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”. (Normativa Nazionale)..................................................................................................................................48 Modalità iscrizione al registro dei recuperatori di materiali metallici (Normativa Nazionale).48 Delega competenze ai Comuni in materia di autorizzazioni alla gestione rifiuti (Giurisprudenza Nazionale)..................................................................................................................................49 SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................51 Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Normativa Comunitaria) ..............................................................................................................................51 Linee guida Fondo vittime amianto dell’INAIL (Normativa Nazionale)..................................51 URBANISTICA EDILIZIA ........................................................................................................52 Approvazione degli interventi di demolizione di opere abusive (Normativa Nazionale)..........52
  • 4.
    4 VIGILANZA AMBIENTALE ....................................................................................................53 Ripartorisorse per rete nazionale registri tumori e sorveglianza epidemiologica (Normativa Nazionale)..................................................................................................................................53
  • 5.
    5 ACQUE TUTELA EGESTIONE Erogazione del bonus idrico (Normativa Nazionale). La legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge di bilancio 2021 - 2) al comma 61 dell’articolo 1 istituisce , nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato « Fondo per il risparmio di risorse idriche », con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le finalità del fondo sono definite dal comma 62 di detto articolo 1. In particolare secondo questo comma alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Il comma 63 di detto articolo 1 definisce le spese che danno diritto al bonus idrico: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Secondo il comma 65 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio. Con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27/9/2021 vengono individuati i soggetti beneficiari e vengono definiti i criteri per l'ammissione a detto beneficio. Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua. Sono ammissibili spese per: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate 2 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
  • 6.
    6 e lo smontaggioe la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. DECRETO 27/9/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21A06314&elenco30giorni=false Condannata l’Italia per mancata depurazione degli scarichi civili (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza del 6 ottobre 2021 (causa C-668-19) ha condannato l’Italia: 1. Per avere omesso di dotare di reti fognarie per le acque reflue urbane gli agglomerati urbani elencati nel dispositivo finale della sentenza 2. Per avere omesso di garantire che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente negli agglomerati elencati nel dispositivo finale della sentenza 3. per avere omesso di garantire che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente negli agglomerati di Matera, Rionero in Vulture (Basilicata), Trieste-Muggia (Friuli Venezia Giulia), Anagni (Lazio), Pesaro, Urbino (Marche), Dolianova (Sardegna) e Venezia (Veneto); 4. per avere omesso di garantire che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale, nelle aree sensibili del bacino drenante nel Delta del Po e nell’Adriatico, del lago di Varese, del lago di Como (Lombardia) e del bacino drenante Golfo di Castellammare (Sicilia); 5. per avere omesso di provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati elencati nel dispositivo finale della sentenza. La sentenza della Corte di Giustizia europea sulla procedura 2014/2059 non ci lascia purtroppo sorpresi: l’allora Ministero dell’Ambiente, oggi della Transizione Ecologica, aveva per tempo allargato il campo d’azione della nostra Struttura Commissariale non solo alle due procedure per cui l’Italia è stata già condannata, ma anche a una parte degli agglomerati compresi negli altri due procedimenti in fase istruttoria, di cui uno oggi arriva allo stadio di condanna”; così ha commentato la sentenza il Commissario Unico per la Depurazione (3 ) SENTENZA 6/10/2021: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247181&pageIndex=0&doc lang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=31329921 3 https://commissariounicodepurazione.it/il-commissario-giugni-sulla-nuova-condanna-per-la-procedura-2014-2059- non-sorprende-lavoriamo-con-le-istituzioni/
  • 7.
    7 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Criteriminimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 agosto 2021 ha approvato Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, nell'adozione delle disposizioni del Decreto 12 agosto 2021 possono adottare criteri più restrittivi e integrativi con cui procedere all'accertamento dello stato di abbandono, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita. Le superfici (4) ritenute meritevoli di tutela e ripristino devono essere individuate dal Piano paesaggistico regionale, fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra cartografia e stato dei luoghi, ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (accordi tra pubbliche amministrazioni - 5), dalle strutture regionali compenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura. Sono prioritariamente ricomprese tra le superfici meritevoli di tutela e ripristino, in quanto già riconosciute meritevoli di tutela, quelle individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070 (6), qualora si rilevi che, per mutate condizioni, non rispondano più ai requisiti di persistenza, unicità e integrità che hanno costituito il presupposto per l'iscrizione nel medesimo registro. Le Regioni possono dettare (con Piani Paesaggistici o accordi tra pubbliche amministrazioni) specifiche norme d'uso coerenti con le finalità di tutela e ripristino. Le superfici individuate continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti. Le superfici meritevoli di tutela per il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti tornano ad essere considerate bosco, a seguito di abbandono o qualora si intenda attuare una forma di gestione diversa da quella autorizzata. In assenza di indicazioni dai Piani Paesaggistici e di accordi tra pubbliche amministrazioni possono essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino le attività agricole e pastorali preesistenti, per una estensione non superiore ai tre ettari, e tenuto conto della documentazione elencata dall’articolo 3 del Decreto utili a dimostrare la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agro-silvo-pastorali sulle superfici oggetto di eventuale ripristino. 4 “le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attivita' agro-silvo-pastorali,… “ (lettera a comma 2 articolo 5 DLgs 34/2018 https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018;34 5 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241 6 Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5832
  • 8.
    8 Questa la documentazionee le condizioni quali criteri minimi per il riconoscimento meritevoli di tutela e ripristino: a) fotografie aeree precedenti al 1990 a partire del volo GAI del 1954; b) documenti fotografici e di archivio non antecedenti al 1954, diversi dalle foto aeree, autentici e databili con certezza; c) decreti ministeriali e delibere regionali ex art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dichiarazione di notevole interesse pubblico, che individuino aree meritevoli di tutela per la presenza di specifiche attività agricole e pastorali; in tale caso si potrà prescindere dal limite di superficie di cui al comma 1, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo; d) indagini storico-ambientali svolte tramite consolidate metodologie scientifiche su dati non antecedenti al 1954 quali ad esempio indagini palinologiche, dendrocronologiche, storico archivistiche che dimostrino la presenza stabile e continuativa di precedenti attività colturali, agricole o pascolive; e) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, terrazzamenti, muri a secco, ciglioni o manufatti destinati a colture agricole o pastorale ed altre lavorazioni del terreno chiaramente identificabili che testimoniano la precedente stabile e continuativa attività non antecedentemente al 1954, attestati da apposita perizia giurata; f) colture agricole e pastorali tuttora rilevabili, ancorché invase da vegetazione arborea, arbustiva o entrambe, attestati da perizia giurata; g) contratti notarili di compravendita e dati contenuti nel fascicolo aziendale, purché non in contrasto con altri atti pubblici, in cui sia descritta la qualità di coltura presente al momento della stesura dell'atto; non sono considerati validi gli atti antecedenti al 1954 e i soli documenti catastali; h) inserimento negli elenchi delle banche delle terre abbandonate e incolte costruite secondo l’art. 3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (7). DECRETO 12/8/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-10-08&atto.codiceRedazionale=21A05855&elenco30giorni=false Guida UE sulla Valutazione di Incidenza (Normativa Comunitaria) L’articolo 6 (commi 3 e 4) della Direttiva Habitat 92/43/CEE recita: “3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.” 7 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17A05735/sg
  • 9.
    9 “4. Qualora, nonostanteconclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”. La Comunicazione della Commissione 2021/C 437/01 predispone una guida aggiornata delle modalità di svolgimento della Valutazione di Incidenza di cui ai sopra riportati commi 3 e 4 dell’articolo 6 della Direttiva Habitat. LE FASI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 1. screening: verifica se il piano o progetto riguarda siti Habitat o comunque possa probabilmente incidere sugli stessi 2. valutazione di incidenza: quando il piano o progetto riguarda un sito Habitat o è dimostrato che produca una incidenza sullo stesso 3. deroga a valutazione di incidenza: il piano progetto pur riguardando un sito habitat o producendo un impatto su di esso, sono necessari per motivi di rilevante interesse pubblico ma occorre adottare misure compensative per tutelare il sito habitat. Secondo la Guida ciascuna fase della procedura è influenzata da quella precedente. L'ordine delle fasi è quindi essenziale per applicare correttamente l'articolo 6, paragrafi 3 e 4.
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    10 PRINCIPIO DI PRECAUZIONEDEVE ATTRAVERSARE TUTTE LE FASI DELLAVALUTAZIONE DI INCIDENZA Spetta al promotore del piano o del progetto dimostrare, e all'autorità competente confermare, senza ragionevole dubbio che: 1. nella prima fase (screening), è possibile escludere probabili incidenze significative; 2. nella seconda fase (opportuna valutazione), è possibile escludere effetti negativi sull'integrità di un sito Natura 2000; 3. nella terza fase il principio di precauzione trova applicazione relativamente alle misure compensative. La decisione in merito all'eventualità che il piano o il progetto possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000 dovrebbe essere presa tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito. Di conseguenza è essenziale che gli obiettivi di conservazione specifici del sito siano fissati senza indugio per tutti i siti Natura 2000 e che siano resi pubblici. L'attenzione del valutatore deve concentrarsi sulla dimostrazione dell'assenza di effetti pregiudizievoli piuttosto che sulla loro presenza, in linea con il principio di precauzione (8). L'opportuna valutazione deve quindi essere sufficientemente dettagliata e comprovata, così da dimostrare l'assenza di effetti negativi, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia (9). Lo stesso livello di certezza è richiesto se la decisione viene presa durante la fase di screening; anche in questa fase non dovrebbero esserci ragionevoli dubbi circa l'assenza di probabili incidenze significative. OGGETTO VALUTAZIONE DI INCIDENZA Nella definizione di piano o progetto non conta tanto la definizione di una categoria specifica di questi ma dalla capacità di questi di avere incidenze significative su un sito di Natura 2000. ANTICIPARE LO SCREENING PRIMA POSSIBILE Lo screening deve essere effettuato in una fase iniziale, di norma prima che tutti i dettagli di un piano o di un progetto siano stati fissati, ad esempio quando l'ubicazione e la natura generale di un progetto sono note ma il processo di progettazione non è ancora iniziato. Quando un piano o un progetto viene sottoposto a screening in una fase iniziale, potrebbe essere necessario rivedere tale screening in una fase successiva quando si rendono disponibili maggiori dettagli del piano o del progetto. La portata dell'analisi di screening può variare tra i piani e tra i progetti, a seconda della scala dello sviluppo e delle probabili incidenze. QUANDO È COMUNQUE NECESSARIO LO SCREENING Una componente non conservativa di un piano o progetto che comprende la gestione della conservazione tra i suoi obiettivi può comunque richiedere un'opportuna valutazione. In particolare il Piano o Progetto è direttamente connesso con le misure di conservazione del sito Habitat: 1. le misure previste nel piano o nel progetto sono incluse nel piano di gestione del sito Natura 2000 interessato o sono proposte come parte di altre misure statutarie, amministrative o 8 Sentenza della Corte nella causa C-157/96, punto 63 9 Sentenza della Corte nella causa C-127/02, punto 61
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    11 contrattuali necessarie permantenere e ripristinare (se necessario) il sito, i suoi tipi di habitat e le sue specie in buono stato di conservazione; 2. esiste una dichiarazione comprovata dell'organo statutario competente per la gestione del sito Natura 2000 attestante che l'attività è direttamente connessa e necessaria per la gestione del sito destinatario e che è chiaramente connessa al mantenimento o al miglioramento dello stato di conservazione dei tipi di habitat o delle specie presso il sito. VALUTAZIONE DI INCIDENZA: QUALI PARTI DEL PROGETTO-PIANO DEVONO ESSERE CONSIDERATE Tutte le fasi del progetto devono essere prese in considerazione, compresa la costruzione, l'esercizio e lo smantellamento. Per i piani, è necessario raccogliere e analizzare dettagli adeguati in merito alle attività svolte all'interno del piano per verificare se individualmente o collettivamente possono avere un'incidenza significativa sui siti Natura 2000, anche in combinazione con altri piani o progetti. PIANIFICAZIONE STRATEGICA Un modo efficace per prevenire i conflitti con i siti di Natura 2000 e con le specie e gli habitat protetti dell'UE consiste nel considerare le conseguenze ambientali dei nuovi sviluppi precocemente a livello di pianificazione strategica. Si può conseguire tale obiettivo attraverso un piano di sviluppo regionale o nazionale per attività settoriali (ad esempio nel settore energetico, dei trasporti, delle attività estrattive, dell'acquacoltura) o attraverso piani regolatori o altri piani di destinazione dei suoli. Disporre di un piano strategico consente di integrare condizioni e prescrizioni ambientali, in particolare quelle relative alla conservazione della natura, in una fase iniziale della pianificazione, affinché il rischio di potenziali conflitti successivi a livello di progetto possa essere evitato o ridotto al minimo; ciò consente altresì di stabilire di conseguenza la fattibilità e i mezzi per attuare i singoli sviluppi. Casi studio di pianificazione strategica pertinenti per Natura 2000 sono forniti nella sezione 5 dell'allegato al presente documento. COLLEGAMENTI CON ALTRE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE: VIA, VAS La Guida UE ribadisce che le procedure di VIA e VAS non possono sostituire la procedura e gli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, dato che nessuna delle due procedure prevale su quest'ultima. Di conseguenza, afferma la Guida, è essenziale che le informazioni pertinenti per l'opportuna valutazione e le relative conclusioni rimangano chiaramente distinte e identificabili nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, affinché si possano distinguere da quelle generali della VIA o della VAS. Questo è necessario perché esiste una serie di importanti distinzioni tra le procedure di VIA/VAS e l'opportuna valutazione. ELEMENTI SPECIFICI DELL'OPPORTUNA VALUTAZIONE E DIFFERENZE RISPETTO ALLE PROCEDURE VIA/VAS Sebbene la razionalizzazione delle valutazioni ambientali ai sensi della direttiva Habitat e delle direttive VIA o VAS sia utile e raccomandata nella maggior parte dei casi, è importante tenere a mente gli elementi specifici e le differenze in termini di portata e aspetti di interesse delle rispettive valutazioni. Anche l'utilizzo di determinati termini e le conseguenze delle valutazioni possono differire. In particolare: 1. l'opportuna valutazione è incentrata sulla protezione dei siti Natura 2000, ossia su zone di valore elevato in termini di biodiversità di importanza europea, e richiede pertanto verifiche più rigorose. Le sue conclusioni sono vincolanti in quanto stabiliscono se un piano o un progetto può essere autorizzato o meno (le autorità competenti possono approvare il piano o il progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che
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    12 esso non pregiudicheràl'integrità del sito). Al contrario i risultati della VIA o della VAS sono presi in considerazione nella procedura di autorizzazione o nella preparazione e nell'adozione del piano; 2. nel contesto di procedure coordinate o comuni avrebbe senso effettuare l'opportuna valutazione in una fase precoce del processo. Ciò eviterebbe una procedura VIA/VAS potenzialmente costosa e lunga qualora le conclusioni dell'opportuna valutazione fossero già negative, il che significa che l'autorizzazione non può essere concessa conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 (fatto salvo il caso in cui il piano o il progetto possa andare avanti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4); 3. ai sensi della direttiva VIA, sono previste misure di attenuazione e compensative evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente, in particolare sulle specie e sugli habitat protetti dalle direttive Uccelli e Habitat. Di conseguenza le misure compensative possono essere considerate anche nel contesto della gerarchia di attenuazione per compensare le incidenze residue con l'obiettivo di evitare qualsiasi perdita netta di biodiversità. Al contrario, nel caso di piani e progetti valutati secondo la direttiva Habitat, le misure di attenuazione per evitare, prevenire o ridurre i probabili effetti negativi significativi sull'integrità del sito sono considerate nell'ambito dell'opportuna valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, ma le misure compensative per compensare le incidenze residue sono utilizzate come ultima risorsa soltanto secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Ciò avverrebbe qualora si decidesse di procedere con il piano o il progetto pur in presenza di una conclusione negativa dell'opportuna valutazione. In tal caso occorre dimostrare innanzitutto che non esistono soluzioni alternative che evitino di ripercussioni sull'integrità dei siti Natura 2000 e che il piano o progetto è giustificato da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico; 4. inoltre, per quanto concerne la fase della valutazione in cui vengono considerate le «misure di attenuazione», secondo la direttiva VIA l'attenuazione può essere presa in considerazione già nella fase di screening. Tali misure non possono essere considerate nella fase di «screening» della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, ma soltanto quando gli effetti negativi sono analizzati nella fase di opportuna valutazione effettiva. GUIDA UE VALUTAZIONE INCIDENZA: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC1028(02)&from=IT Sito di riproduzione e tutela specie habitat (Giurisprudenza Comunitaria) L’articolo 12 della Direttiva 92/43 afferma che: “Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di: a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale; d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.” La Corte di Giustizia è intervenuta su una domanda pregiudiziale sollevata all’interno di una controversia un promotore immobiliare, e il Magistrat der Stadt Wien (amministrazione comunale della città di Vienna, Austria) in merito all’adozione, da parte dell’amministrazione medesima, di una decisione amministrativa di natura penale recante irrogazione al promotore immobialiare di un’ammenda e, in caso di mancato pagamento, di una pena detentiva sostitutiva per aver deteriorato e distrutto, nell’ambito di un progetto di costruzione di un edificio, aree di riposo e siti di riproduzione della specie cricetus cricetus (criceto comune), che figura sull’elenco delle specie animali protette indicate nell’allegato IV, lettera a), della direttiva 92/$£/CEE.
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    13 Le domande pregiudizialisollevate in sede di magistratura nazionale sono state le seguenti: 1) Che cosa debba intendersi per “sito di riproduzione” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera [d)], della direttiva 92/43/CEE e come debba essere territorialmente delimitato un “sito di riproduzione” rispetto ad altri luoghi. 2) In base a quali criteri debba essere valutato se e, in caso affermativo, per quale periodo sia temporalmente limitata la sussistenza di un sito di riproduzione. 3) In base a quali criteri debba essere valutato se si sia verificato un deterioramento o una distruzione di un sito di riproduzione per effetto di una determinata azione o omissione. 4) In base a quali criteri debba essere valutato se un’“area di riposo” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera [d)], della direttiva 92/43/CEE sia stata deteriorata o distrutta. La Corte di Giustizia con sentenza 28 ottobre 2021 (causa C-357/20) è così intervenuta sulle 4 domande: Sulla prima domanda: La Corte ricorda a premessa il documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario in virtù della direttiva «habitat» 92/43/CEE (versione finale, febbraio 2007), dove la Commissione precisa, da un lato, che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere inteso come volto a salvaguardare la funzionalità ecologica dei siti di riproduzione e, dall’altro lato, che questi ultimi possono includere le aree necessarie per il corteggiamento, l’accoppiamento, la costruzione del nido o la selezione del sito di deposizione o parto, nonché il luogo in cui le uova si sviluppano e si schiudono e il sito di nidificazione o parto, quando è occupato dalla prole allevata in quel sito. La Corte conclude sulla prima domanda affermando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «sito di riproduzione» contenuta in detta disposizione comprende anche l’ambiente circostante tale sito, allorché detto ambiente si rivela necessario a consentire alle specie animali protette di cui all’allegato IV, lettera a), della direttiva citata, come il cricetus cricetus (criceto comune), di riprodursi con successo. Sulla seconda domanda: La Corte ricorda che nella sentenza del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (Criceto comune), (C-477/19, EU:C:2020:517), ha precisato la portata della nozione di «area di riposo», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat». In esito a un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica di questa disposizione, la Corte ha accolto una concezione ampia della portata temporale di tale nozione, secondo cui la tutela delle aree di riposo della specie animale interessata si applica anche alle aree di riposo che non sono più occupate dalla specie animale in questione, laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie animale faccia ritorno nelle aree di riposo medesime. Sulla terza e quarta domanda: La Corte ricorda che, dal documento di orientamento della Commissione, menzionato in relazione alla prima domanda della presente sentenza, risulta che il deterioramento può essere definito come un degrado fisico che colpisce un habitat, un sito di riproduzione o un’area di riposo che, a differenza della distruzione, può verificarsi lentamente e ridurre progressivamente la funzionalità ecologica del sito o dell’area interessata, in modo tale che detto degrado può non sfociare
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    14 immediatamente in unaperdita di funzionalità, ma comprometterla qualitativamente o quantitativamente, potendo infine condurre alla sua perdita integrale. La Corte quindi sulla terza e quarta domanda conclude dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che le nozioni di «deterioramento» e di «distruzione» contenute in detta disposizione devono essere interpretate nel senso che si riferiscono, rispettivamente, alla riduzione progressiva della funzionalità ecologica di un sito di riproduzione o di un’area di riposo di una specie animale protetta e alla perdita integrale di tale funzionalità, a prescindere dal carattere intenzionale o meno di tale danno. SENTENZA 28/10/2021: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248291&pageIndex=0&doc lang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=30847507
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    15 BENI CULTURALI EPAESAGGISTICI Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Interno 14 ottobre 2021 sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1 al Decreto per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (10), ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. DECRETO 14/10/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-10-25&atto.codiceRedazionale=21A06278&elenco30giorni=false 10 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-08-01;151!vig=
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    16 ECOCERTIFICAZIONI Durata validità criteriEcolabel strutture ricettive (Normativa Comunitaria) La Decisione (UE) 2021/1845 della Commissione del 20 ottobre 2021 ha modificato la Decisione (UE) 2017/175 (11) per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle strutture ricettive e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica. Secondo la nuova Decisione i criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti “strutture ricettive” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2025. DECISIONE 2021/1845: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1845&from=IT 11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0175
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    17 EFFETTO SERRA Stato delleentrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima (Normativa Comunitaria) Con tre successive pubblicazioni è stato pubblicato lo Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (12) per l’esercizio 2021. RETTIFICA DI BILANCIO 1: https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040132-decreto- ministeriale-9-agosto-2019-relativo-al-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-relativo- al-triennio-2019-2021 RETTIFICA DI BILANCIO 2: https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040132-decreto- ministeriale-9-agosto-2019-relativo-al-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-relativo- al-triennio-2019-2021 RETTIFICA DI BILANCIO 3: https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040132-decreto- ministeriale-9-agosto-2019-relativo-al-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-relativo- al-triennio-2019-2021 12 https://ec.europa.eu/info/departments/european-climate-infrastructure-and-environment-executive-agency_it
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    18 ENERGIA Graduatorie relative albando di gara di tipo per progetti innovativi nel settore elettrico (Normativa Nazionale) Il Decreto Direttoriale del 20 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari (DGISSEG) ha approvato le graduatorie relative al bando di gara di tipo b, in attuazione a quanto previsto nel Piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico nazionale (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 agosto 2019 - 13). Il bando di gara di tipo b, di cui al decreto direttoriale 7 dicembre 2020 (14), riguarda progetti di ricerca applicata, finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse di soggetti operanti nel settore dell’energia elettrica. DECRETO 20/9/2021: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/ISSEG/DD_20_09_2021_Graduato riaBandoB_PT19_21.pdf Orientamenti di efficienza energetica per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico (Normativa Comunitaria) Pubblicata sulla GUCE la Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione del 28 settembre 2021 sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre. Gli orientamenti della Raccomandazione spiegano come applicare il principio dell'efficienza energetica al primo posto (energy efficiency first principle principio EE1st). Il rispetto degli orientamenti non comporta automaticamente il soddisfacimento di tutti gli obblighi normativi. Gli orientamenti sono rivolti principalmente ai responsabili delle politiche e ai regolatori a livello europeo, nazionale e locale e, in una certa misura, agli operatori del mercato e agli investitori che prendono decisioni su azioni sostenibili ed efficienti. I presenti orientamenti si basano su uno studio commissionato dalla Commissione intitolato «Analysis to support the implementation of the Energy Efficiency First principle in decision- making» (15) e su ulteriori ricerche intese a rendere il principio più operativo, in particolare i risultati preliminari dei progetti ENEFIRST (16) e sEEnergies (17) nel quadro di Orizzonte 2020. Seguendo l'approccio adottato dallo studio di sostegno, i presenti orientamenti intendono fornire maggiori approfondimenti circa le azioni che i responsabili delle politiche e i regolatori devono intraprendere nel processo decisionale durante l'applicazione del principio EE1st (efficienza energetica al primo posto). L'ultima sezione fornisce alcune ulteriori indicazioni sui settori sui quali concentrarsi nonché esempi di applicazione del principio nel contesto di vari settori. 13 https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040132-decreto-ministeriale-9-agosto-2019- relativo-al-piano-triennale-della-ricerca-di-sistema-elettrico-relativo-al-triennio-2019-2021 14 https://www.reteambiente.it/normativa/43562/ 15 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b9cc0d80-c1f8-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en 16 https://enefirst.eu/ 17 https://www.seenergies.eu/
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    19 Il principio diefficienza energetica al primo posto è stato riconosciuto a livello UE come un principio di primaria importanza per l'efficienza energetica, uno dei cinque pilastri dell'Unione dell'energia, con l'adozione della comunicazione sull'Unione dell'energia nel febbraio del 2015 [COM(2015) 80 final]. Di conseguenza, e anche a seguito di un forte sostegno a suo favore da parte del Parlamento europeo, tale principio è stato incorporato nel regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (regolamento (UE) 2018/1999) (regolamento Governance) e nella direttiva sull'efficienza energetica (direttiva (UE) 2018/2002) (direttiva Efficienza energetica). RACCOMANDAZIONE 2021/1749: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H1749&from=IT#ntr3- L_2021350IT.01001401-E0003 Efficientamento energetico degli edifici scolastici (Normativa Nazionale) Il Comma 263 articolo 1 della legge 160/2019 (legge bilancio 2020 - 18) afferma che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonche' della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici. Il Decreto Ministero Istruzione del 15 luglio 2021 ha approvato i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale e individuazione dei termini di aggiudicazione, nonche' delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani degli interventi presentati da Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato A del Decreto, é pari ad euro 1.120.253.066,24. DECRETO 15/7/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-10-08&atto.codiceRedazionale=21A05854&elenco30giorni=false 18 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 0-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
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    20 INCENTIVI E POLITICHESOSTENIBILI Criteri ambientali per affido servizi pulizia ambiente ad uso civile (Normativa Nazionale) L'art. 34 del DLGS 18 aprile 2016, n. 50 (19), recante “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale” stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” (20) attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto sopra il Decreto Ministero Ambiente 29 gennaio 2021 (21) ha adottato i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture: a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile; b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici; c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici; d) detergenti per l'igiene personale; e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale. Inoltre lo stesso Decreto 29 gennaio 2021 ha i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture: a) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed altri ambienti ad uso sanitario. Relativamente ai Criteri ambientali minimi di cui al sopra riportato Decreto 29 gennaio 2021, sono emerse criticità in relazione ai criteri ambientali delle cere e delle cere metallizzate, unitamente a talune criticità interpretative ed operative. Per questo sono state apportate, con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 24 settembre 2021, modifiche al Decreto 29 gennaio 2021 al fine di garantire uniformità interpretativa e maggiore flessibilità operativa in relazione ai prodotti in carta tessuto monouso nonché di consentire, anche in ottemperanza dei Criteri ambientali minimi, l'uso delle cere e delle cere metalliche, ove tecnicamente necessario DECRETO 24/9/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-10-02&atto.codiceRedazionale=21A05745&elenco30giorni=false 19 Codice dei Contratti Pubblici https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm 20 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=200 8-05-08&atto.codiceRedazionale=08A02995&elenco30giorni=false 21 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2021-02-19&atto.codiceRedazionale=21A00941&elenco30giorni=false
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    21 Assegnazione delle risorsefinanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR (Normativa Nazionale) Con Decreto del Ministero Economia e Finanze del 6 agosto 2021 le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi, come indicato nella Tabella A allegata al Decreto. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti attuatori e all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi. Le spese sostenute dalle amministrazioni per la realizzazione degli interventi del PNRR sono imputate alle relative risorse finanziarie nei limiti stabiliti nella Tabella A sopra richiamata e concorrono a realizzare i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) come definiti nell'allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 (22) relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. DECRETO 6/8/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-09-24&atto.codiceRedazionale=21A05556 Piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato degli interventi del PNRR (Normativa Nazionale) Il comma 1 articolo 8 della legge 108/2021 (23 ) prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. L’articolo 17-sexies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella legge 113/2021 (24 ) prevede che per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui sopra, la cui durata é limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, é articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (25 ), e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi. 22 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10160-2021-INIT/it/pdf 23 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 1-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false 24 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false 25 https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;300~art54#:~:text=DECRETO%20LEGISLATIVO%2030%20luglio% 201999%2C%20n.%20300.%20Riforma,30-08-1999%20- %20Suppl.%20Ordinario%20n.%20163%29%20Articoli.%201.
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    22 Il Decreto MinisteroTransizione Ecologica del 29 settembre 2021 ha approvato il piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato. In particolare con il piano operativo si da Attuazione all'investimento 1.1, missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - 26) per un totale di 500 milioni di euro. In particolare la componente 4 riguarda la tutela del territorio e della risorsa idrica con i seguenti gli obiettivi: Rafforzamento della capacità previsionale degli effetti del cambiamento climatico tramite sistemi avanzati ed integrati di monitoraggio e analisi • Prevenzione e contrasto delle conseguenze del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio • Salvaguardia della qualità dell’aria e della biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine • Garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche lungo l'intero ciclo L’investimento 1.1. a cui si riferisce il Piano operativo riguarda la Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione. L’investimento è orientato a sviluppare un sistema di monitoraggio che consenta di individuare e prevedere i rischi sul territorio, come conseguenza dei cambiamenti climatici e di inadeguata pianificazione territoriale. L’utilizzo di tecnologie avanzate consentirà il controllo da remoto di ampie fasce territoriali, con conseguente ottimizzazione dell’allocazione di risorse. I dati di monitoraggio costituiranno la base per lo sviluppo di piani di prevenzione dei rischi, anche per le infrastrutture esistenti, e di adattamento ai cambiamenti climatici. Lo strumento consentirà anche di contrastare fenomeni di smaltimento illecito di rifiuti e di identificare gli accumuli, individuandone le caratteristiche, per i conseguenti interventi di rimozione. Gli elementi costitutivi del sistema sono: 1) la raccolta e omogeneizzazione di dati territoriali sfruttando sistemi di osservazione satellitare, droni, sensoristica da remoto e integrazione di sistemi informativi esistenti; 2) reti di telecomunicazione a funzionamento continuo con i più avanzati requisiti di sicurezza a garanzia della protezione delle informazioni; 3) sale di controllo centrali e regionali, che consentiranno agli operatori di accedere alle informazioni raccolte dal campo; 4) sistemi e servizi di cyber security, per la protezione da attacchi informatici. DECRETO 29/9/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-10-20&atto.codiceRedazionale=21A06127&elenco30giorni=false 26 https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf
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    23 Istruzioni Tecniche perla selezione dei progetti PNRR (Normativa Nazionale) La Circolare Ministero Economia e Finanze del 14 ottobre 2021, n. 21 detta regole e principi a cui le richiamate Amministrazioni sono invitate ad attenersi, finalizzati a: 1. individuare requisiti di ammissibilità ed eventuali cause di esclusione, attribuibili al Soggetto attuatore e/o alla proposta progettuale, il cui mancato soddisfacimento può comportare una criticità con impatto sul processo di attuazione dell’iniziativa, nonché in fase di controllo e rendicontazione della stessa; 2. fornire elementi utili sui processi di attuazione che potranno essere ripresi nelle apposite sezioni delle procedure di selezione dei progetti (ossia negli atti amministrativi di varia natura, tra cui decreti ministeriali e bandi). In particolare si vedano le modalità attuative degli interventi previsti nel PNRR per cui al fine di dare concreta attuazione al Piano, le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, in base alla natura del progetto e a quanto eventualmente specificato all’interno del Piano stesso, possono procedere all’attuazione dei progetti attraverso le seguenti modalità: • “A titolarità” – ossia la modalità di attuazione diretta, in tal caso la stessa Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR attraverso le proprie strutture amministrative preposte (Dipartimenti, Servizi, Uffici, etc..) opera direttamente in veste di Soggetto attuatore e quale titolare del progetto incluso all’interno dell’investimento o riforma di competenza, è quindi responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla sua realizzazione compresi, ad esempio, l’espletamento della procedure di gara (bandi di gara), inclusi gli affidamenti diretti nei confronti di enti in house ed è responsabile delle attività connesse alla gestione, monitoraggio, controllo amministrativo e rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione. • “A regia” – in questo caso i progetti rientrano nella titolarità di altri organismi pubblici o privati e vengono selezionati dalle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR secondo modalità e strumenti amministrativi ritenuti più idonei dall’Amministrazione (es.: avvisi pubblici, manifestazioni di interesse, etc…), in base alle caratteristiche dell’intervento da realizzare e in linea con quanto indicato all’interno del PNRR. La Circolare, relativamente alla modalità di selezione dei progetti, riporta, a titolo meramente esemplificativo, le più comuni modalità di selezione: • procedura concertativo-negoziale, in cui i progetti viene individuato a seguito di un percorso di concertazione con i soggetti istituzionalmente competenti (ad esempio, qualora sia già stato individuato il Soggetto attuatore nell’ambito delle Schede di dettaglio delle Componenti del PNRR oppure sia da individuare attraverso un percorso di condivisione con le Amministrazioni competenti in materia - 27) • procedura di selezione tramite avviso pubblico, in cui i progetti sono individuati attraverso la raccolta di proposte progettuali rispondenti ad un’apposita procedura ad evidenza pubblica, che può essere: o valutativo con graduatoria, se la valutazione delle proposte progettuali avviene tramite l’attribuzione di un punteggio di merito (secondo i criteri individuati nell’avviso pubblico) per la definizione di una graduatoria e i progetti sono finanziati in ordine decrescente dal punteggio massimo e fino a concorrenza delle risorse disponibili; o a sportello, le proposte 27 L’intesa raggiunta viene formalizzata attraverso un Accordo/Convenzione/Protocollo d’Intesa secondo una delle modalità previste dalla legge, contenente la descrizione degli obiettivi e delle modalità di collaborazione tra i soggetti coinvolti, che abiliterà l’Amministrazione terza a presentare una proposta progettuale ai fini dell’ammissione al finanziamento sull’Investimento. In tale categoria rientrano gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni ex art.15 L.241/90 e dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016
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    24 progettuali, che rispondonoai requisiti minimi di partecipazione, vengono finanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, sulla base del raggiungimento di valori soglia e fino a concorrenza delle risorse disponibili; • individuazione di progetti tramite procedure previste da appositi atti normativi (es. leggi di finanziamento) che prevedono un’assegnazione di risorse per perseguire specifiche finalità di sviluppo. Successivi decreti rendono operativi gli indirizzi di Politica nazionale, attivando procedimenti amministrativi finalizzati all’attribuzione delle risorse, generalmente operando una ripartizione territoriale della dotazione finanziaria e definendo i criteri per la selezione e la realizzazione degli investimenti CIRCOLARE 21/2021 E ALLEGATE ISTRUZIONI TECNICHE: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE- I/_documenti/in_vetrina/elem_0336.html Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori (Normativa Comunitaria) Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema «Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori» pubblicata nella Guce del 20 ottobre 2021. Il Parlamento UE con la Risoluzione: 1. accoglie con favore il nuovo piano d'azione della Commissione per l'economia circolare e la volontà dichiarata di promuovere prodotti durevoli e più facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili, sostenendo nel contempo i consumatori in questa transizione; 2. sottolinea che la strategia per un mercato unico sostenibile dovrebbe combinare in modo equo, equilibrato e proporzionato i principi della sostenibilità, della protezione dei consumatori e di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva; evidenzia che le eventuali misure normative dovrebbero essere basate su tali principi, essere efficienti in termini di costi dal punto di vista ambientale e andare a vantaggio sia delle imprese che dei consumatori per consentire loro di intraprendere la transizione verde nel mercato interno; sottolinea che le misure normative dovrebbero creare vantaggi competitivi per le imprese europee, evitare di imporre loro oneri finanziari sproporzionati, stimolare l'innovazione, incoraggiare gli investimenti nelle tecnologie sostenibili nonché rafforzare la competitività europea e, in ultima analisi, la protezione dei consumatori; rileva che tutte le misure normative previste dovrebbero essere accompagnate da valutazioni di impatto e dovrebbero sempre tenere conto dell'evoluzione del mercato e delle esigenze dei consumatori; 3. invita la Commissione a dare prova di una forte ambizione politica in sede di elaborazione, adozione e attuazione delle future proposte pertinenti, tra cui quella volta a mettere a disposizione dei consumatori gli strumenti idonei in vista della transizione verde e quella concernente un'iniziativa in materia di prodotti sostenibili, che dovrebbero essere pienamente in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima e ambiente al fine di migliorare la circolarità delle catene del valore, l'efficienza delle risorse e l'utilizzo delle materie prime secondarie, ridurre al minimo la produzione di rifiuti e realizzare un'economia circolare priva di sostanze tossiche; pone l'accento sull'importanza della tempestiva attuazione e del rispetto degli obblighi e delle norme esistenti; esorta la Commissione a evitare ulteriori rinvii; 4. sottolinea che un mercato unico ben funzionante rappresenta un potente strumento per le transizioni verde e digitale dell'UE, anche in relazione al suo ruolo in un'economia globalizzata;
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    25 evidenzia che ilcompletamento e l'approfondimento del mercato unico, tra l'altro attraverso l'efficace applicazione della legislazione esistente e la rimozione dei restanti ostacoli ingiustificati e sproporzionati, rappresentano una condizione essenziale per aumentare la sostenibilità della produzione e del consumo nell'UE; chiede una governance trasparente del mercato interno, unitamente a un monitoraggio più efficace e rafforzato; ritiene che il quadro giuridico di un mercato unico più sostenibile debba promuovere l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie sostenibili, incoraggiare le imprese a effettuare la transizione verso modelli imprenditoriali più sostenibili e contribuire in tal modo a una ripresa economica sostenibile 5. sottolinea che il consumo sostenibile va di pari passo con la produzione sostenibile e che gli operatori economici dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione la durabilità dei prodotti e dei servizi dalla fase della progettazione fino all'immissione o alla fornitura sul mercato interno, in modo da garantire ai consumatori una scelta sicura, sostenibile, efficiente in termini di costi ed attraente; invita la Commissione a proporre misure, stabilendo una differenziazione in base alle categorie di prodotti e per i settori con un elevato impatto ambientale, al fine di migliorare la durabilità, inclusa la durata di vita prevista, la riutilizzabilità, le possibilità di miglioramento, la riparabilità e la riciclabilità dei prodotti; RISOLUZIONE PARLAMENTO UE 25/11/2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:425:FULL&from=EN
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    26 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE Applicazione ConvenzioneAarhus alle istituzioni e organi comunitari (Normativa Comunitaria) Il Regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021 ha modificato il Regolamento (CE) n. 1367/2006 (28) sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus (29) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. Le modifiche riguardano: 1. la modifica della definizione di atto amministrativo rientrante nella nozione di informazione ambientale accedibile. La nuova definizione è la seguente: “atto amministrativo”: qualsiasi atto non legislativo adottato da un’istituzione o da un organo dell’Unione, avente effetti giuridici ed esterni e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f). Nella definizione precedente non c’era il riferimento al fatto che per atto amministrativo a cui applicare Aarhu occorre possa violare il diritto ambientale. Si ricorda che secondo la lettera f) paragrafo 2 articolo 2 del Regolamento 1367/2006 per diritto ambientale si intende: “la normativa comunitaria che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, stabiliti nel trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale”. 2. modifica definizione di omissione amministrativa”. La nuova definizione è la seguente: “la mancata adozione da parte di un’istituzione o di un organo dell’Unione di un atto non legislativo avente effetti giuridici ed esterni, qualora tale mancata adozione possa violare il diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f)”, anche in questo caso il riferimento alla violazione del diritto ambientale nella definizione precedente non c’era. 3. viene modificato l’articolo 10 del Regolamento 1367/2006 sulla richiesta di riesame interno degli atti amministrativi. Si ricorda che la procedura di riesame amministrativo di cui al regolamento (CE) n. 1367/2006, integra il sistema di riesame giudiziario complessivo dell’Unione che consente ai membri del pubblico di far sottoporre a riesame gli atti amministrativi attraverso impugnazioni dirette a livello dell’Unione, segnatamente a norma dell’articolo 263, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e a norma dell’articolo 267 TFUE, attraverso gli organi giurisdizionali nazionali. La nuova versione dei primi due paragrafi è la seguente: “1. Una qualsiasi organizzazione non governativa o altro membro del pubblico che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 (30) ha il diritto di 28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1367&from=IT 29 https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43ital.pdf 30 “1.Un'organizzazione non governativa può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10, a condizione che: a) sia una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato membro; b) abbia come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale; c) sia stata costituita da più di due anni e persegua attivamente l'obiettivo di cui alla lettera b);
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    27 presentare una richiestadi riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato l’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l’atto o l’omissione configuri una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f). Tali richieste sono formulate per iscritto entro un termine massimo di otto settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione dell’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, entro otto settimane dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere adottato. La richiesta deve contenere una motivazione del riesame. L’istituzione o l’organo dell’Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa sia manifestamente infondata o palesemente ingiustificata. Nel caso in cui un’istituzione o un organo dell’Unione riceva più richieste di riesame dello stesso atto amministrativo o della stessa omissione amministrativa, l’istituzione o l’organo può decidere di combinare le richieste e di trattarle come un’unica richiesta. Non appena possibile, e comunque entro sedici settimane dalla scadenza del termine di otto settimane stabilito al paragrafo 1, secondo comma, l’istituzione o l’organo dell’Unione risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.” Anche in questo la novità sta nel riferimento che l’atto oggetto del riesame possa costituire una violazione del diritto ambientale. Inoltre i termini per chiedere il riesame sono allungati da 6 a 8 settimane. 4. modificato l’articolo 11 sui criteri che legittimano la richiesta di riesame interno di un atto. Viene aggiunto il paragrafo 1-bis: “1-bis. Una richiesta di riesame interno può essere presentata anche da altri membri del pubblico, purché sussistano le condizioni seguenti: a) Sono tenuti a dimostrare che vi è un pregiudizio dei loro diritti causato dalla presunta violazione del diritto ambientale dell’Unione e che, diversamente dal pubblico in generale, sono direttamente interessati da tale pregiudizio; oppure sono tenuti a dimostrare che la richiesta è giustificata da un interesse pubblico sufficiente ed è sostenuta da almeno 4 000 membri del pubblico residenti o stabiliti in almeno cinque Stati membri, con almeno 250 membri del pubblico provenienti da ciascuno di tali Stati membri. Nei casi di cui al primo comma, i membri del pubblico sono rappresentati da un’organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 o da un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un tribunale di uno Stato membro. Tale organizzazione non governativa o avvocato coopera con l’istituzione o l’organo dell’Unione interessato al fine di stabilire, ove applicabile, se le condizioni quantitative di cui al primo comma, lettera b), sono soddisfatte, e fornisce ulteriori prove in tal senso su richiesta.” 5. viene aggiunto l’articolo 11-bis al Regolamento 1367/2006: “1. Le istituzioni e gli organi dell’Unione pubblicano tutte le richieste di riesame interno non appena possibile dopo averle ricevute, nonché tutte le decisioni finali relative a tali richieste non appena possibile dopo la loro adozione. 2. Le istituzioni e gli organi dell’Unione possono istituire sistemi online per la ricezione delle richieste di riesame interno e possono esigere che tutte le richieste di riesame interno siano presentate tramite i loro sistemi online”. LE MOTIVAZIONI A PREMESSA DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 2021/1767 La limitazione del riesame interno agli atti amministrativi di portata individuale prevista dal regolamento (CE) n. 1367/2006 è stato il principale motivo di non ammissibilità delle richieste di riesame interno a norma dell’articolo 10 di detto regolamento presentate dalle organizzazioni non d) l’oggetto della richiesta di riesame interno rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività.”
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    28 governative impegnate afavore dell’ambiente, anche per quanto riguarda atti amministrativi di maggiore portata. È necessario pertanto ampliare l’ambito di applicazione della procedura di riesame interno prevista da tale regolamento per includervi gli atti non legislativi di portata generale. L’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 comprende gli atti adottati nell’ambito o ai sensi del diritto ambientale. L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus riguarda invece l’impugnazione di atti od omissioni «compiuti in violazione» del diritto ambientale. È quindi necessario precisare che un riesame interno dovrebbe essere condotto al fine di accertare se un atto amministrativo configuri una violazione del diritto ambientale. Nello stabilire se un atto amministrativo contenga disposizioni che, a causa dei loro effetti, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale, è necessario valutare se tali disposizioni possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale elencati all’articolo 191 TFUE. In tal caso, è opportuno che la procedura di riesame interno si applichi anche agli atti adottati per attuare politiche diverse dalla politica dell’Unione in materia ambientale. A norma dell’articolo 263 TFUE, come interpretato dalla CGUE, un atto va considerato avente effetti esterni, e quindi in grado di essere oggetto di una richiesta di riesame, se è destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Gli atti preparatori, le raccomandazioni, i pareri e altri atti non vincolanti che non producono effetti giuridici nei confronti di terzi e che quindi non possono essere considerati aventi effetti esterni, in conformità della giurisprudenza della CGUE, non dovrebbero pertanto essere considerati alla stregua di atti amministrativi ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006. Al fine di garantire la coerenza giuridica, un atto è considerato avente effetti giuridici, e quindi in grado di essere oggetto di una richiesta di riesame, a norma dell’articolo 263 TFUE, come interpretato dalla CGUE (31). Considerare un atto come avente effetti giuridici implica che un atto possa essere oggetto di una richiesta di riesame, indipendentemente dalla sua forma, dato che la sua natura è considerata in relazione ai suoi effetti, al suo obiettivo e al suo contenuto (32). TESTO REGOLAMENTO 2021/1767: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1767&from=IT Pubblicazione atti Autorità Anticorruzione (Normativa Nazionale) Nel corso dell'adunanza del 22 settembre 2021, il consiglio dell'ANAC ha approvato le modifiche alla disciplina in tema di pubblicazione degli atti dell'Autorità e loro sottoscrizione, recata dai regolamenti sull'esercizio delle funzioni di vigilanza, di precontenzioso e consultiva nonche' dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e dalla delibera n. 687 del 4 agosto 2020. Le nuove disposizioni promuovono la conoscibilità degli atti adottati dall'Autorità. DELIBERA 654/2021: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-654-del-22-settembre-2021 31 sentenza nella causa C-583/11 P, punto 56 32 Sentenze della Corte di giustizia del 10 dicembre 1957, Usines à tubes de la Sarre/Alta autorità, 1/57 e 14/57, ECLI:EU:C:1957:13, pag. 114; del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, punto 42; del 16 giugno 1993, Francia/Commissione, C-325/91, ECLI:EU:C:1993:245, punto 9; del 20 marzo 1997, Francia/Commissione, C-57/95, ECLI:EU:C:1997:164, punto 22; e del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C-463/10 P e C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656, punto 36
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    29 Iniziativa dei cittadinieuropei dal titolo «Stop (((5G))) (Normativa Comunitaria La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1828 della Commissione del 7 ottobre 2021 è relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop (((5G))) — Stay Connected but Protected (Stop (((5G))) — Resta connesso ma protetto)» a norma del regolamento (UE) 2019/788 (33) del Parlamento europeo e del Consiglio La iniziativa dei cittadini è una procedura di partecipazione disciplinata dal Regolamento UE n. 211/2011 il quale prevede che per iniziativa promossa da almeno 1 milioni di cittadini (firmatari di un modulo di sostegno secondo modello ex allegato III, cittadini della UE con diritto di voto al Parlamento europeo), si debba intendere che tali cittadini devono appartenere ad almeno un quarto degli stati membri della UE e la iniziativa deve essere finalizzata a chiedere alla Commissione di presentare, nell’ambito delle sue attribuzioni, un’adeguata proposta su temi per i quali i cittadini ritengono necessario un atto legislativo dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati. Gli obiettivi dell'iniziativa così come formulati dagli organizzatori sono i seguenti: L'implementazione del 5G sta mettendo in gioco i nostri diritti a un ambiente sano, alla libertà e alla privacy. Chiediamo alla Commissione di proporre una legislazione per proteggere i cittadini e l'ambiente da queste minacce: 1. gli esseri umani, la fauna e la flora vengono danneggiati dalle radiazioni. Gli attuali limiti di esposizione alla radiofrequenza e alle radiazioni a microonde forniscono una protezione insufficiente, specialmente per le persone vulnerabili (bambini, donne incinte, pazienti), animali, insetti impollinatori e piante. — Emanare un regolamento per proteggere tutta la vita dalla radiofrequenza e dalle radiazioni a microonde; 2. con il 5G la quantità di dispositivi elettronici connessi, antenne e satelliti esploderà. Seguiranno consumi energetici insostenibili, emissioni di radiazioni, attività minerarie dannose e inquinamento, che metteranno in pericolo la biodiversità e gli habitat naturali. — Adottare una regolamentazione più forte per proteggere l'ambiente da tutti gli impatti del 5G e della digitalizzazione; 3. il 5G consente la raccolta massiccia di dati e la sorveglianza da parte di oggetti connessi. Ciò aumenterà il rischio di criminalità informatica, perdita di dati, furto, rivendita e uso improprio dell'intelligenza artificiale. — Mettere in atto un'efficace protezione dei dati per salvaguardare la nostra privacy, sicurezza, uguaglianza e libertà. Per ognuno di questi obiettivi la Iniziativa avanza richieste di iniziative alla Commissione UE come riportate nella Decisione. DECISIONE 2021/1828: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1828&from=IT 33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R0788- 20200201&qid=1635613012668&from=IT
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    30 MARE E PORTI Esenzionedelle Autorità di Sistema Portuale dalla imposta sulle società (Normativa Comunitaria) Si tratta della Decisione UE 2021/1757 della Commissione che è intervenuta sul diritto dell’Italia ad esentare dalla imposta sulle società le Autorità di Sistema Portuale (AdSP). La Decisione per arrivare a concludere sulle responsabilità dell’Italia analizza preventivamente la natura di impresa o meno delle AdSP. PREMESSA: ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. LE AdSP SONO IMPRESE Nozione di impresa e AdSP La Commissione ritiene che la classificazione delle AdSP come enti pubblici non economici ai sensi della legislazione italiana non sia sufficiente per concludere che non sono imprese. Per stabilire se le attività svolte dalle AdSP sono quelle di un'impresa ai sensi del trattato, è necessario verificare la natura di tali attività Sulla base della descrizione delle attività delle AdSP (cfr. sezioni da 2.1.2 a 2.1.5), la Commissione ritiene che la concessione dell'accesso ai porti dietro remunerazione (tasse di ancoraggio e tasse sulle merci sbarcate e imbarcate), la concessione di autorizzazioni per le operazioni portuali dietro remunerazione e l'aggiudicazione delle concessioni dietro remunerazione costituiscono attività economiche. La Commissione ritiene pertanto che esse svolgano sia attività non economiche che attività economiche La Commissione non contesta che alle AdSP possa essere delegato l'esercizio di taluni compiti di competenza delle autorità pubbliche di natura non economica (quali il controllo e la sicurezza del traffico marittimo o la sorveglianza antinquinamento, effettuati singolarmente o in collaborazione con altri organismi pubblici quali l'Autorità marittima) (48). Nello svolgimento di tali attività, esse non sono imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato Tuttavia, il fatto che, nell'esercizio di una parte delle loro attività, le AdSP esercitino poteri di pubblica autorità non impedisce, di per sé, che esse possano essere considerate come imprese. Le AdSP svolgono anche attività economiche. Esse forniscono un servizio generale agli utenti dei porti (armatori e operatori delle navi), consentendo l'accesso delle navi all'infrastruttura portuale in cambio di un corrispettivo che prende generalmente il nome di «canoni portuali» (vale a dire le tasse sulle merci sbarcate e imbarcate e le tasse di ancoraggio). Offrendo autorizzazioni e concessioni a fronte di una remunerazione, i porti mettono alcuni terreni o infrastrutture a disposizione delle imprese, che utilizzano questi spazi per le proprie necessità o per fornire agli armatori e agli operatori delle navi servizi particolari. Un'AdSP sarà pertanto considerata un'impresa se e nella misura in cui svolge effettivamente una o più attività economiche (54). Le AdSP concedono l'accesso all'infrastruttura portuale agli armatori e agli operatori delle navi in cambio di un corrispettivo (vale a dire le tasse sulle merci sbarcate e
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    31 imbarcate e letasse di ancoraggio). Esse concedono autorizzazioni per le operazioni portuali a pagamento (canoni di autorizzazione) e danno in locazione il demanio pubblico dietro remunerazione (canoni di concessione). Queste attività sono considerate attività economiche. La Commissione conclude pertanto che le AdSP si configurano come imprese in relazione alle attività economiche che svolgono. L'assenza di uno scopo di lucro non è sufficiente per escludere la qualifica di impresa: La Commissione osserva che né l'Italia né le parti interessate sostengono che le tariffe applicate da AdSP siano puramente simboliche o non correlate al costo dei servizi forniti. La Commissione osserva inoltre che i canoni portuali (ossia le tasse sulle merci sbarcate e imbarcate e le tasse di ancoraggio) e i canoni di autorizzazione e di concessione sono le principali fonti di entrata delle AdSP. Secondo una relazione del ministero italiano delle Infrastrutture e dei trasporti, nel 2017 i canoni portuali (tasse sulle merci sbarcate e imbarcate e tasse di ancoraggio) e i canoni di concessione hanno rappresentato rispettivamente il 53,2 % e il 27,1 % delle entrate delle AdSP. La determinazione dei canoni per legge non esclude l'esistenza di un'attività economica La Commissione ritiene pertanto che argomentare che i canoni di concessione sono stabiliti per legge non sia sufficiente per concludere che le AdSP non svolgono attività economiche. La Commissione osserva inoltre che la legge fissa solo tariffe minime per le concessioni, lasciando alle AdSP un margine di manovra per incidere sui canoni in linea con le loro strategie commerciali. In ogni caso, anche se fosse vero che i canoni di concessione sono interamente stabiliti per legge, sarebbe irrilevante, in quanto le AdSP mettono a disposizione infrastrutture o terreni dietro corrispettivo, il che è considerata un'attività economica. La Commissione conclude che l'assegnazione di concessioni dietro remunerazione dovrebbe essere qualificata come attività economica. I canoni di concessione sono fissati su base economica e non solo ex lege La Commissione osserva che la fissazione dei canoni per legge non esclude che questi siano fissati almeno in parte sulla base di una logica economica. Nel caso in esame, prima che i canoni per le concessioni e le autorizzazioni per le operazioni portuali siano fissati a livello nazionale, vengono consultati numerosi soggetti pubblici e privati (autorità nazionali e regionali, AdSP e altri enti pubblici, imprese che forniscono servizi e operazioni portuali, sindacati). Lo stesso vale per i canoni portuali (tasse per le merci imbarcate e sbarcate e tasse di ancoraggio). Inoltre, nel caso delle concessioni, solo una parte del canone (canone minimo) è fissata a livello nazionale, e corrisponde alla componente fissa del canone di concessione. La componente variabile consente alle AdSP di perseguire le loro strategie aziendali in funzione delle specifiche circostanze di mercato. La componente fissa è generalmente proporzionale alla superficie delle zone interessate dalla concessione e tiene conto di diversi altri parametri (ubicazione e livello delle infrastrutture delle zone interessate). La componente variabile comprende meccanismi di incentivazione economica volti a conseguire una maggiore produttività, migliori prestazioni energetiche e ambientali e il miglioramento dei livelli dei servizi, in particolare per quanto riguarda il trasporto e l'integrazione intermodale dei porti. La Commissione conclude pertanto che il fatto che la componente variabile dei canoni di concessione potrebbe ridurre il gettito complessivo dei canoni di concessione quando i concessionari raggiungono gli obiettivi economici del contratto di concessione non sia sufficiente per escludere che le AdSP svolgono attività economiche. La Commissione ritiene inoltre che il fatto che le entrate provenienti dai canoni di
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    32 concessione possano finanziareanche talune attività non economiche non tolga nulla al fatto che i canoni siano riscossi in cambio di un servizio quale la messa a disposizione dell'infrastruttura portuale. I canoni non sono tasse Secondo la Commissione i canoni riscossi dalle AdSP costituiscono remunerazioni versate dagli utenti in cambio della fornitura di servizi specifici. Come già osservato dal Tribunale nel caso dei porti spagnoli (34 ), in cui i porti hanno sostenuto l'argomentazione secondo cui i canoni portuali corrisponderebbero a tasse, i canoni portuali sono equiparabili ai canoni riscossi per l'utilizzo dell'infrastruttura portuale. Le attività economiche delle AdSP non sono attività ausiliarie Secondo la Commissione le attività economiche della AdSP anche se secondarie rispetto alle altre non escludono che la stessa svolga attività di impresa (35). Il monopolio legale non è sufficiente per considerare le attività delle adsp come attività non economiche La Commissione osserva che un'entità che gode di un monopolio legale può facilmente offrire beni e servizi su un mercato e quindi essere un'impresa ai sensi dell'articolo 107 del trattato. La nozione di attività economica è una nozione oggettiva, che risulta dai fatti, in particolare dall'esistenza di un mercato per i servizi interessati. MANCATA APPLICAZIONE IMPOSTA SULLE SOCIETÀ ALLA ADSP È AIUTO DI STATO Utilizzo di risorse statali e imputabilità allo Stato Secondo la Commissione esentando le AdSP che esercitano un'attività economica dall'imposta sul reddito delle società, le autorità italiane rinunciano a un'entrata che costituisce risorse statali. La Commissione ritiene pertanto che la misura in questione comporti una perdita di risorse statali e che sia pertanto concessa tramite risorse statali. Vantaggio Per configurarsi come aiuto di Stato, la misura deve altresì conferire un vantaggio finanziario al beneficiario. La nozione di vantaggio designa non soltanto le prestazioni positive ma anche gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa. Secondo la Commissione esentando le AdSP che esercitano un'attività economica dall'imposta sul reddito delle società, le autorità italiane concedono loro un vantaggio. La Commissione conclude pertanto che la misura in questione conceda un vantaggio alle AdSP 34 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EEDBE62508C4AF52E7CA3D0C1CAC4D31?text=&d ocid=200263&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=28755984 35 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124999&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir= &occ=first&part=1&cid=28757413
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    33 CONCORRENZA VIOLAZIONE Il fattoche le AdSP siano le uniche entità abilitate a gestire le proprie infrastrutture portuali (e ad offrire l'accesso alle infrastrutture portuali) non mette in discussione l'esistenza di un mercato concorrenziale più ampio, in cui i servizi di trasporto (l'accesso all'infrastruttura portuale) forniti dalle AdSP entrano in concorrenza con i servizi offerti da altri operatori di trasporto stabiliti in Italia e da altri porti o operatori di trasporto stabiliti in altri Stati membri . Gli utenti delle infrastrutture portuali sono liberi di utilizzare altri porti (in Italia o all'estero) e altre modalità di trasporto, per cui le AdSP forniscono servizi in concorrenza con altri operatori nel mercato più ampio dei servizi di trasporto e nel mercato più ristretto dei servizi portuali (altri porti dell'Unione offrono un accesso al mercato dell'Unione — e quindi all'Italia — talvolta in combinazione con servizi stradali, ferroviari o per vie navigabili). La Commissione ritiene che le AdSP possano competere tra loro e con altri porti in Europa e che pertanto l'esenzione fiscale concessa alle AdSP possa incidere anche sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Inoltre la Commissione aggiunge che, esentando le AdSP che esercitano un'attività economica dall'imposta sul reddito delle società, le autorità italiane concedono loro un vantaggio che può incidere sulla concorrenza. CONCLUSIONE DELLA COMMISSIONE L'esenzione dall'imposta sul reddito delle società a favore delle AdSP italiane costituisce un regime di aiuti di Stato esistente che è incompatibile con il mercato interno. L’Italia deve sopprimere la esenzione suddetta entro due mesi dalla data di notifica della Decisione. La misura in questione si applica dall'inizio dell'esercizio fiscale successivo all'adozione della misura e al più tardi nel 2022 DECISIONE UE 2021/1757: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1757&from=IT Risorse a città portuale per calo traffici crocieristici da emergenza COVID-19 (Normativa Nazionale) Si tratta della assegnazione dei fondi, con Decreto Ministero Infrastrutture del 17 agosto 2021, destinati alle città i cui porti siano oggetto di traffico crocieristico (scali di capolinea e/o scali intermedi) che hanno subito perdite economiche, intendendo, ai fini del presente decreto, le mancate entrate delle amministrazioni interessate, in conseguenza della riduzione del traffico da turismo crocieristico conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto, è presentata dal sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, esclusivamente a mezzo PEC, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (di seguito Direzione generale) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La domanda contiene la dichiarazione, attestante:
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    34 a) la riduzionein termini numerici dei passeggeri derivante dal calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19; b) l'impatto in termini di perdita economica (i.e. mancate entrate) per la città; c) che la riduzione di cui alla lettera a) non deriva da eventi indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; d) che non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovra-compensazioni. DECRETO 17/8/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-10-16&atto.codiceRedazionale=21A06002&elenco30giorni=false
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    35 MOBILITÀ SOSTENIBILE INFRASTRUTTURE Contributiper installare infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (Normativa Nazionale) La legge 126/2020 al comma 3 articolo 74 (36) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Detto comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale devono essere individuati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, ferma restando la non cumulabilità con altre agevolazioni previste per la medesima spesa. Il Decreto Ministero della Transizione Ecologica del 25 agosto 2021 disciplina: 1.la ripartizione delle risorse finanziarie per la concessione del contributo a seconda del valore dell’investimento nella infrastruttura da realizzare da imprese o professionisti. 2. Requisiti per definire i beneficiari 3. il tipo di spesa ammissibile al contributo Per il modello di domanda per accedere al contributo si rinvia a provvedimenti successivi del Ministero. DECRETO 25/8/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-10-20&atto.codiceRedazionale=21A06128&elenco30giorni=false Concessione del contributo per la revisione dei veicoli a motore (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 24 settembre 2021 vengono disciplinati i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo previsti dall'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il comma 706 prevede che, a titolo di misura compensativa dell'aumento della tariffa di revisione, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada - 37). Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono é pari a 9,95 euro. La durata del contributo è di 3 anni dalla entrata in vigore del Decreto 24 settembre 2021 (quindi fino al novembre del 2024). DECRETO 24/9/2921: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-10-22&atto.codiceRedazionale=21A06241&elenco30giorni=false 36 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05541/sg 37 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=
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    36 Credito di impostaper acquisto mezzi per la mobilità sostenibile (Normativa Nazionale L’articolo 74 del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020 incrementa i contributi per gli autoveicoli in oggetto come già previsto dall’articolo 44 della legge 77/2020 (38). Contributi che attingono le risorse dal Fondo istituito, con comma 1041 articolo 1 della legge 145/2018 (39), presso il Ministero dello Sviluppo Economico per contributi a chi acquista, alle condizioni definiti del comma 1031 articolo1 di detta legge 145/2018, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica. Il Decreto Ministero Finanze del 21 settembre 2021 definisce le modalità per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Il credito d'imposta di cui sopra é riconosciuto nella misura massima di 750 euro ed è utilizzato entro tre anni a decorrere dall'anno 2020. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche come sopra individuate inoltrano, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nella istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, determina la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale é comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine fissato dall'Agenzia delle entrate medesima nel provvedimento del Direttore Generale della Agenzia. Il credito d'imposta non é cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese. DECRETO 21/9/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-10-29&atto.codiceRedazionale=21A06350&elenco30giorni=false 38 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 0-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false 39 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
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    37 NUCLEARE Sistema di registrazionesulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (Normativa Nazionale) Ai sensi dell'art. 241 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (40), in data 22 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato con cui ISIN (’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - 41) rende nota l’operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi – STRIMS I soggetti che effettuano attività di intermediazione, commercio, detenzione e trasporto di materiali radioattivi e sorgenti di radiazioni ionizzanti, o gestiscono operazioni di raccolta, trattamento e stoccaggio rifiuti radioattivi, devono, entro novanta giorni (20 gennaio 2022) dalla data di pubblicazione del comunicato, registrarsi al Sistema STRIMS e comunicare, secondo le tempistiche stabilite nel D.Lgs. n. 101/2020, le informazioni relative ai materiali, alle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle materie nucleari e ai rifiuti radioattivi oggetto della rispettiva attività. I soggetti, che avessero già provveduto alla registrazione rispetto alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato, NON dovranno effettuare una ulteriore registrazione. I soggetti che detengono sorgenti radioattive o macchine radiogene o sorgenti ad alta attività o rifiuti radioattivi o materie nucleari, dovranno altresì comunicare preliminarmente a STRIMS gli inventari iniziali delle sorgenti di radiazioni ionizzanti detenute. Si informa che la trasmissione delle comunicazioni sarà possibile a partire dal 2 novembre 2021. Per un commento al DLGS 31 luglio 2020 n° 101 vedi file Agosto 2020 Novità Leggi e Sentenza alla voce Nucleare: https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html SITO SISTEMA DI REGISTRAZIONE SU SOSTANZE E RIFIUTI RADIOATTIVI https://strims.isinucleare.it 40 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020;101 41 https://www.isinucleare.it/it/chi-siamo
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    38 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Regolamento diorganizzazione del Ministero Sviluppo Economico (Normativa Nazionale) Con Dpcm 29 luglio 2021 n°149 è stato approvato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Sotto il profilo ambientale il regolamento definisce il ruolo dei diversi settori del MISE: Direzione generale per gli incentivi alle imprese: 1. gestione del Fondo per la crescita sostenibile; 2. gestione di programmi e interventi volti alla crescita della produttività delle imprese tramite l'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici in coordinamento con le altre Amministrazioni competenti in materia; Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione: 1. elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati, reti e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione, per la qualità e l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni; partecipazione alle attività degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, europei e internazionali; 2. studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica; Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali 1. vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica; 2. verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrità delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico; 3. gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione; Direzione generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive 1. azioni per l'integrazione con le politiche ambientali e lo sviluppo di sistemi di certificazione ambientale. Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica 1.cooperazione amministrativa europea in materia di tutela dei consumatori, assistenza al consumatore transfrontaliero e informazione al consumatore anche in materia di consumi ed emissioni degli autoveicoli; 2. politiche, definizione e proposte di normativa e progetti per i consumatori. DPCM 149/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-10-30&atto.codiceRedazionale=21G00160&elenco30giorni=false
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    39 RIFIUTI Nuove linee guidaPiani Emergenza Esterna impianti gestione rifiuti Con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2021 sono state approvate le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Dal 22 agosto decorrono i 60 giorni affinché vengano predisposti da parte dei gestori degli impianti di gestione rifiuti il Piano di Emergenza Esterno oppure, se esistente, venga aggiornato alle nuove Linee Guida. Le Linee Guida vanno applicate in modo integrato con la Circolare Ministero Ambiente del 2019 che integra, in chiave preventiva, il contenuto dei Piani di Emergenza Esterna. Specificamente per la sola gestione del rischio incendi nello stoccaggio di rifiuti negli impianti si veda la Circolare n°1121 del 21 gennaio 2019 (42) LA NORMATIVA PRECEDENTE PROPEDEUTICA E INTEGRATIVA ALLE NUOVE LINEE GUIDA L’articolo 26-bis della legge 132/2018 (43) ha introdotto per i gestori di impianti (esistenti e nuovi) di stoccaggio e trattamento rifiuti l’obbligo di elaborare Piani di Emergenza Interni ed Esterni. L’articolo stabiliva di rinviare ad un successivo DPCM la definizione di come redigere i suddetti piani soprattutto in funzione della gestione della emergenza dopo che l’evento incidentale si è verificato. Nelle more del suddetto DPCM è intervenuta la Circolare del Ministero dell’Ambiente N° 2730 DEL 13/2/2019 (44). Secondo la Circolare il Piano di Emergenza Interna per gli impianti esistenti doveva essere predisposto entro 90 giorni a partire dal 4/12/2018. Per il Piano di Emergenza Esterno una volta inviati dal gestore al Prefetto i dati utili, quest’ultimo deve redigerlo entro 12 messi da detto invio. LA CIRCOLARE DEL 2019 ANCORA UTILE PER INTEGRARE I NUOVI PIANI DI EMERGENZA ESTERNA DISCIPLINATI DALLE LINEE GUIDA La Circolare è ancora utile in quanto definisce in modo puntuale il contenuto del Piano di Emergenza Esterna in fase di elaborazione quindi preventivamente all’evento incidentale, mentre le Linee Guida definiscono meglio il Piano in fase di gestione operativa. In particolare secondo la Circolare i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell’impianto fornendo le seguenti informazioni da inviare al Prefetto: 1. Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti; 2. Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità 3. Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica 4. Relazione tecnica contenente tra l’altro la descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto 42 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2019/02/nuova-circolare-ministeriale-su.html 43 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18A07702/sg 44 https://www.anceaies.it/wp-content/uploads/2019/02/Cricolare-Min-Ambiente-2730_2019.pdf
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    40 5. Descrizione, deipossibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento; 6. Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni; Molto interessante è il punto 5 che lega la prevenzione ed eventualmente la gestione dell’evento incidentale non solo ad una generica tutela dell’ambiente circostante l’impianto ma anche alla tutela della salute pubblica e quindi al rischio che l’evento incidentale se si verificasse produce un danno ad essa. QUALI IMPIANTI DI RIFIUTI DEVONO PREDISPORRE IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO Secondo le premesse alle Linee Guida le stesse sono applicabili agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti: 1. ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006: “aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 (45) dell'allegato B alla parte quarta del presente Decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 (46) dell'allegato C alla medesima parte quarta”. 2. agli impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006: “s) comma 1 articolo 183: s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; “ 3. nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto. Sostanzialmente, quindi, si applica a quasi tutti gli impianti di gestione rifiuti. Sono esclusi soltanto gli impianti assoggettati alla normativa c.d. Seveso (versione III) disciplinata in Italia dal D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. PIANIFICAZIONE PROVINCIALE Le linee guida prevedono una pianificazione provinciale, basata su un modello di intervento generale, che viene attivato in seguito ad eventi incidentali occorsi nei singoli impianti, tempestivamente segnalati, con le modalità previste, dal gestore al prefetto. RIPARTIZIONE COMPETENZE Il gestore, che deve predisporre il piano di emergenza interno (PEI), ha l’onere di trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni e gli elementi utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno (PEE), tenendo conto altresì dei contenuti del PEI stesso. Il Prefetto, una volta definito il Piano, lo comunica nelle forme ritenute opportune al Comune/i interessato/i, eventualmente insieme ai Piani operativi, se presenti, relativi agli impianti medesimi. Ai fini del coordinamento fra PEE e i piani comunali di protezione civile in essere, il PEE medesimo, per la parte relativa agli impianti la cui area di attenzione interessa il Comune /i in argomento costituisce allegato al piano di protezione civile comunale. 45 D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). Viene escluso il deposito temporaneo che non rientra nelle attività di gestione rifiuti autorizzabili. 46 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di recupero indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
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    41 RISCHI INCIDENTALI DAPREVENIRE CON IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO I rischi da valutare e limitare preventivamente non sono solo quelli classici relativi ad incendi ed esplosioni ma anche quelli relativi a fughe di biogas e la dispersione di sostanze pericolose nell’ambiente comprese le falde DEFINIZIONE DELL’AREA POTENZIALMENTE INTERESSATA DALL’INCIDENTE Le linee guida danno una definizione precisa di questa area come Distanza di Attenzione così descritta: “la massima distanza tra il confine dell’area su cui insiste l’impianto di stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti ed il confine dell’area di pertinenza dei bersagli sensibili o l’estremità degli elementi rilevante (es. corso d’acqua, autostrada, ecc.), per la quale l'impatto di un incendio potrebbe ritenersi non trascurabile in termini di effetti sulla salute umana e sull'ambiente e tale da richiedere provvedimenti di ordine pubblico; in particolare, quindi, definisce l’ambito per la identificazione degli elementi territoriali sensibili (es. scuole, ospedali, corsi d’acqua, grandi vie di comunicazione, recettori ambientali, ecc)” Le linee guida nel dare questa definizione parlano di “incendio” ma in realtà precisano che il rischio di incidente riguarda anche le sostanze pericolose e l’incendio è stato preso solo come scenario di riferimento più facile da definire in linea guida generali come quelle qui descritte. La Distanza di Attenzione cambia secondo la elaborazione dell’Incide di Rischio calcolato secondo la metodologia indicata nella Parte B delle Linee Guida. Ma la distanza effettiva da prendere in considerazione in caso di incidente e all’interno della quale vanno adottate le misure di protezione, possono essere definite dalle decisioni assunte nell’ambito del PCA in funzione dello sviluppo dello scenario di evento. Il PCA (posto di coordinamento avanzato) è il posto del coordinamento operativo sul luogo dell’incidente, coordinato dal Direttore Tecnico dei Soccorsi (47) che si avvale della collaborazione dei responsabili sul posto degli altri settori di intervento (Soccorso Sanitario, Ordine e Sicurezza Pubblica, Viabilità, Ambiente, assistenza alla popolazione). Questo dimostra come la definizione dell’area di possibile impatto in caso di incidente debba essere interpretata, secondo il principio di precauzione, nel modo più ampio possibile in sede di redazione del Piano di Emergenza Esterno ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO Secondo le Linee Guida il Piano non è necessario quando l’Indice di Rischio è pari a zero oppure le aree di potenziale impatto non escano dal perimetro dell’impianto. BONIFICA E RIPRISTINO DEL SITO E/O DELL’AREA INQUINATA DALL’INCIDENTE L’intervento finale di bonifica e ripristino consiste nel riportare il sito interessato dagli effetti ambientali dell’evento incidentale occorso nell’impianto di trattamento o stoccaggio di rifiuti, alle condizioni precedenti di utilizzo e permette all'ecosistema colpito di riprendere la normale funzionalità. Le procedure e i limiti degli inquinanti da rimuovere sono quelle della disciplina delle bonifiche di cui al titolo V parte IV del DLgs 152/2006 (48). 47 Responsabile operativo appartenente al Corpo Nazionale dei VVf, come definito dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 maggio 2006 e dalla Direttiva PCM del 3 dicembre 2008.Esso opera anche ai sensi dell’art. 24 del dlgs 139/06. 48 https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04- 14&atto.codiceRedazionale=006G0171&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArti colo1=10&qId=4d6eca15-924c-4453-bf70-2df31280fd38&tabID=0.6516556455595257&title=lbl.dettaglioAtto
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    42 INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE Secondole Linee Guida la informazione prevista dal Piano di Emergenza Esterno deve essere prima di tutto preventiva, infatti, come affermano le Linee Guida: “Gli effetti attesi sulla popolazione in conseguenza di un evento incidentale possono essere più o meno gravi, a seconda che i cittadini siano stati o meno preventivamente informati in ordine ai rischi presenti sul territorio e alle misure di protezione pianificate e concretamente realizzate”. L’attività di informazione alla popolazione, sia preventiva che a seguito di evento incidentale, è affidata al Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile anche con il supporto delle altre istituzioni presenti sul territorio, compresa la Provincia, in relazione alle specifiche competenze tecniche ed amministrative. DPCM 27/8/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/07/21A05813/SG Criteri per selezionare gli impianti di gestione rifiuti finanziati nel PNRR (Normativa Nazionale) Si tratta del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 28 settembre 2021 n°396: “Definizione delle procedure di evidenza pubblica da avviarsi per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti.”. Nelle premesse il nuovo Decreto cita il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021 che ha assegnato (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 1.500.000.000,00 euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito dell'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Quindi il nuovo Decreto del MITE attua la misura del Decreto del Ministero dell’Economia al fine di definire i criteri di selezione dei progetti relativi all'Investimento 1.1 proposti dai destinatari della misura. Quindi il nuovo Decreto del MITE attua la misura del Decreto del Ministero dell’Economia al fine di definire i criteri di selezione dei progetti relativi all'Investimento 1.1 proposti dai destinatari della misura. Due sono i criteri significativi per selezionare i singoli progetti: 1. coerenza con la pianificazione di settore: piano regionali e piani provinciali e di ambito per la gestione dei rifiuti; 2. evitare la lesione del principio sancito dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 “non arrecare un danno significativo” principio DNSH contro l’ambiente. Il primo criterio significa quindi che tutti gli impianti devono essere previsti dalla Pianificazione pubblica e devono quindi rispettare le procedure del DLgs 152/2006: quindi Valutazione Ambientale Strategica (VAS) su scenari alternativi di tecnologia e di sito. Dando ad ogni scenario un peso ambientale economico e sociale secondo i criteri dei nuovi Regolamenti UE sopra riportati. Non a caso la lettera e) dell’allegato VI alla Parte II del DLgs 152/2006 prevede che nel Rapporto Ambientale che accompagna il Piano ai fini della VAS occorre dimostrare il rispetto: “e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
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    43 membri, pertinenti alpiano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”. Il secondo criterio riguarda il Regolamento UE 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. Questo regolamento all'articolo 17 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di finanziare progetti che non rechino anche potenzialmente danni significativi all'ambiente come, ad esempio, le acque. Rilevo che questo regolamento non riguarda solo i progetti finanziabili con il PNRR ma qualsiasi progetto che possa potenzialmente produrre un danno all’ambiente. Questo conferma che il nuovo Decreto afferma principi non strettamente inerenti ai progetti previsti dal PNRR e Piani regionali attuativi compresi quelli complementari DECRETO 28/9/2021 n°396: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-10-15&atto.codiceRedazionale=21A06015&elenco30giorni=false Finanziamenti impianti raccolta e riciclo (Normativa Nazionale) Decreto Ministero della Transizione Ecologica del 28 settembre 2021 n° 397 relativo all’ambito Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR, finalizzato a potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo. I finanziamenti riguarderanno le seguenti aree tematiche: - Linea d’intervento A: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici; - Linea d’intervento B: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone; - Linea d’intervento C: realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, "Plastic Hubs"), compresi i rifiuti di plastica in mare (marine litter); - Linea d’intervento D: infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs”. I destinatari: 1. imprese soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese (articolo 2195 Codice Civile 49) 2. imprese che esercitano attività ausiliare alle imprese iscritte al registro Tra i criteri di selezione per partecipare al finanziamento ci sono gli stessi del Decreto n°396: 1. coerenza con la pianificazione di settore: piano regionali e piani provinciali e di ambito per la gestione dei rifiuti; 2. evitare la lesione del principio sancito dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 “non arrecare un danno significativo” principio DNSH contro l’ambiente. DECRETO 28/9/2021 n° 397: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/dm_397_28_09_2021.pdf 49 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942;262~art1!vig=
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    44 Calcolo verifica ecomunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande (Normativa Comunitaria) La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione del 1o ottobre 2021 ha stabilito che la quantità di rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande di cui alla parte F dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 («rifiuti di bottiglie monouso» 50) raccolti separatamente è calcolata dividendo il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente per il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato («bottiglie monouso immesse sul mercato»). Il quoziente è espresso in percentuale. Gli Stati membri applicano le formule di cui all’allegato I alla Decisione per calcolare la quantità di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente. DECISIONE 2021/1752: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1752&from=IT Programma sperimentale «Mangiaplastica» (Normativa Nazionale) L’articolo 4-quinquies della legge 141/2019 (51) prevede la istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Il Decreto Ministero Transizione Ecologica 2 settembre 2021 definisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo, in favore dei Comuni, per l'acquisto, l'installazione di eco-compattatori a valere sul fondo suddetto. Il Decreto ridefinisce gli stanziamenti annuali, rispetto alla legge 141/2019, dal 2021: a) una dotazione, per l'anno 2021, pari a 16 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro stanziati in conto residui; b) una dotazione, per l'anno 2022, pari a 5 milioni di euro; c) una dotazione, per l'anno 2023, pari a 4 milioni di euro; d) una dotazione, per l'anno 2024, pari a 2 milioni di euro. Possono partecipare al Programma Mangiaplastica, i Comuni che presentano apposita istanza corredata da un progetto costituito da una relazione descrittiva e dalle schede di cui all'Allegato al Decreto tenuto conto dei criteri di valutazione dell’articolo 6 del Decreto, sino a esaurimento delle risorse. Il Decreto stabilisce anche la tempistica per presentare le istanze: per il 2021 il termine scade entro 30 giorni a partire dal 11 ottobre 2021. DECRETO 2/9/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-10-11&atto.codiceRedazionale=21A05899&elenco30giorni=false 50 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=IT 51 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201 9-12-13&atto.codiceRedazionale=19A07885&elenco30giorni=false
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    45 Misure per l'incentivazionedella vendita di prodotti sfusi o alla spina (Normativa Nazionale) L’articolo 7 della legge 141/2019 prevede che al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato (52) e di Media (53) e grande struttura (54), che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi é riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti. Ai clienti é consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei. Con Decreto Ministero Transizione Ecologica del 22 settembre 2021 sono definite le modalità per l'ottenimento del contributo della legge 141/2019, nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo. DECRETO 22/9/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21A06313&elenco30giorni=false Fondo per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti (Normativa Nazionale) Il comma 728 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (55) ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile un Fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti. Il Fondo è finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di Sistema Portuale per la rimozione delle navi abbandonate e dei relitti fino ad un massimo del 50% dei suddetti costi. Il Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 2 settembre 2021 disciplina le modalità di accesso a questo Fondo. Le Autorità di Sistema Portuale devono presentare la domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore del Decreto (pubblicato sulla GURI il 15 ottobre 2021). L’articolo 4 del Decreto prevede anche l’ipotesi che la nave sia vendibile in questo caso le Autorità di sistema portuale affidano, tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei 52 d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitantanti (articolo 4 dlgs 114/1998) 53 e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (articolo 4 dlgs 114/1998) 54 f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e) (articoo 4 dlgs 114/1998. 55 https://www.normattiva.it/eli/stato/LEGGE/2020/12/30/178/CONSOLIDATED/20210507#:~:text=LEGGE%2030%20 dicembre%202020%2C%20n.%20178%20-%20Normattiva,per%20il%20triennio%202021- 2023%C2%BB%2C%20corredato%20delle%20relative%20note.
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    46 contratti pubblici, ilservizio di rimozione/spostamento e vendita delle navi e dei relitti. Il servizio consiste nella messa in sicurezza, nella bonifica, nella rimozione/spostamento nonche' nel recupero ai fini della vendita dell'unità navale. L’articolo 5 del Decreto prevede che la rimozione/spostamento ai fini del riciclaggio della nave debba essere assegnata con procedura di evidenza pubblica e la messa in sicurezza, bonifica, rimozione/spostamento ai fini del riciclaggio/demolizione dell'unità navale presso impianto autorizzato ed inserito negli elenchi previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 2018 (istituzione registro nazionale impianti riciclaggio navi 56), n.25, nonché l'ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati degli eventuali materiali pericolosi presenti a bordo. L’articolo 5 ricorda anche che detti impianti di riciclaggio per essere iscritti all’elenco devono rispettare le condizioni di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 1257/2013 (57) e devono avere una autorizzazione dello Stato membro ai sensi dell’articolo 14 di detto Regolamento UE. Infine l’articolo 9 del Decreto si occupa della rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia. In particolare occorre ricordare che il comma 730 dell’articolo 1 della legge 178/2020 prevede che una quota del Fondo sopra ricordato (1,5 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro per il 2022 e 2023) è destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche parziale, di navi e galleggianti compresi i sommergibili radiati dalla Marina Militare Italiana presenti nelle are portuali di Augusta Taranto e La Spezia. Per questi natanti l’autorità competente a gestire il servizio di rimozione spostamento è la Marina Militare. I finanziamenti del Fondo saranno erogati, fino all'esaurimento della disponibilità complessivamente prevista dal comma 730 citato, con decreto del direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne a favore del Centro di responsabilità della Marina militare Occorre ricordare che il Regolamento 1257/2013 non si applica formalmente alle navi militari ma la Comunicazione della Commissione UE del 21/5/2008 “ Strategia per una migliore demolizione delle navi” al punto 5.2. ha affermato: “A differenza dell'IMO, che tradizionalmente prevede una deroga per le navi di Stato a causa delle preoccupazioni per la sovranità nazionale, all'UE non è proibito a priori stabilire delle norme ambientali e di sicurezza per la navi di proprietà di uno Stato. In particolare, l'articolo 296 del trattato CE non pregiudica l'intervento comunitario e permette una deroga solo in casi eccezionali e definiti con precisione, ovvero qualora essa sia necessaria alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri relativi "alla produzione o al commercio delle armi e di materiale bellico". Ovviamente nei casi del naviglio dei porti di Augusta Taranto e La Spezia stiamo parlando di navi ormai in disuso senza alcun interesse strategico dal punto di vista della sicurezza militare del nostro Stato, quindi questa indicazione che emerge dalla Comunicazione UE può essere utilizzata per predisporre un protocollo preliminare che vincoli il proposto cantiere, almeno per la prima nave da demolire, alla stringente normativa del Regolamento UE sopra citato. DECRETO 2/9/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-10-15&atto.codiceRedazionale=21A06001&elenco30giorni=false 56 https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-25-del-21022018 57 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1257&from=IT#d1e1426-1-1
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    47 Sistema di registrazionesulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (Normativa Nazionale) Ai sensi dell'art. 241 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (58), in data 22 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato con cui ISIN (’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - 59) rende nota l’operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi – STRIMS I soggetti che effettuano attività di intermediazione, commercio, detenzione e trasporto di materiali radioattivi e sorgenti di radiazioni ionizzanti, o gestiscono operazioni di raccolta, trattamento e stoccaggio rifiuti radioattivi, devono, entro novanta giorni (20 gennaio 2022) dalla data di pubblicazione del comunicato, registrarsi al Sistema STRIMS e comunicare, secondo le tempistiche stabilite nel D.Lgs. n. 101/2020, le informazioni relative ai materiali, alle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle materie nucleari e ai rifiuti radioattivi oggetto della rispettiva attività. I soggetti, che avessero già provveduto alla registrazione rispetto alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato, NON dovranno effettuare una ulteriore registrazione. I soggetti che detengono sorgenti radioattive o macchine radiogene o sorgenti ad alta attività o rifiuti radioattivi o materie nucleari, dovranno altresì comunicare preliminarmente a STRIMS gli inventari iniziali delle sorgenti di radiazioni ionizzanti detenute. Si informa che la trasmissione delle comunicazioni sarà possibile a partire dal 2 novembre 2021. Per un commento al DLGS 31 luglio 2020 n° 101 vedi file Agosto 2020 Novità Leggi e Sentenza alla voce Nucleare: https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html SITO SISTEMA DI REGISTRAZIONE SU SOSTANZE E RIFIUTI RADIOATTIVI https://strims.isinucleare.it Nuovo Regolamento UE esportazione rifiuti (Normativa Comunitaria) Il Regolamento (UE) 2021/1840 della Commissione del 20 ottobre 2021 ha modificato il regolamento (CE) n. 1418/2007 (60) relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 (61) del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti. Nel corso della sua quattordicesima riunione, tenutasi nel maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (62 ) ha adottato la decisione BC-14/12. Tale decisione ha aggiunto nuove voci relative alla plastica negli allegati della convenzione di Basilea, compresa la voce B3011 nell'allegato IX relativa ai rifiuti non pericolosi. Queste modifiche prendono effetto a decorrere dal 1gennaio 2021. Il 7 settembre 2020, inoltre, il comitato per la politica ambientale dell'OCSE ha adottato modifiche all'appendice 4 della decisione dell'OCSE relative ai rifiuti di plastica pericolosi e fornito chiarimenti sulle appendici 3 e 4 di tale decisione, con efficacia a decorrere dal 1gennaio 2021. 58 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020;101 59 https://www.isinucleare.it/it/chi-siamo 60 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02007R1418-20140718 61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1013- 20210111&qid=1635587154830&from=IT 62 https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Convenzione_di_Basilea_sul_controllo_dei_movimenti_oltre_frontiera_di_ri fiuti_pericolosi_e_sulla_loro_eliminazione.pdf
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    48 In applicazione ditali decisioni, il regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione ha modificato gli allegati IC, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 (vedi testo consolitato 63) al fine di tenere conto delle modifiche delle voci relative ai rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea e nella decisione dell'OCSE. A decorrere dal 1o gennaio 2021, di conseguenza, le esportazioni di rifiuti di plastica dall'Unione verso i paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sono consentite unicamente se tali rifiuti rientrano nell'ambito della nuova voce B3011 relativa ai rifiuti di plastica, inclusa nell'allegato IX della convenzione di Basilea, e se il paese di destinazione consente l'importazione di tali rifiuti nel proprio territorio. REGOLAMENTO 2021/1840: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1840&from=IT Cancellazione d’ufficio del codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”. (Normativa Nazionale) Circolare Comitato Nazionale Albo Gestori n° 10 del 19 ottobre 2021 con la quale a premessa si ricorda che la Legge n.108 del 29 luglio 2021, pubblicata in G.U. n. 81 del 30 luglio 2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha confermato in via definitiva il nuovo allegato “D” alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 che non ricomprende più in elenco il codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”. La conseguenza è che la Circolare precisa che a fronte della citata normativa, il suddetto codice dell’EER è cancellato d’ufficio da tutte le autorizzazioni delle imprese iscritte all’Albo che lo ricomprendono. CIRCOLARE 10/2021: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/circolaricomitatonazionale/161- Circ10_22.10.2021.pdf Modalità iscrizione al registro dei recuperatori di materiali metallici (Normativa Nazionale) La legge 11settembre 2020 n. 120, di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale all’articolo 40-ter, che reca semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici, dispone l’istituzione presso l’Albo Gestori Ambientali di un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero in modalità semplificata. La Delibera Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali n° 11 del 14 ottobre 2021 ha approvato il modello di provvedimento di iscrizione al registro di cui all’articolo 40-ter della Legge 11 settembre 2020 n. 120, contenuto nell’allegato “A” alla Deliberazione. DELIBERAZIONE 11/2021 https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/109- Del11_14.10.2021.pdf 63 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1013- 20210111&qid=1635587154830&from=IT
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    49 Delega competenze aiComuni in materia di autorizzazioni alla gestione rifiuti (Giurisprudenza Nazionale) Il Tar del Lazio con due ordinanze ha sollevato questioni di costituzionalità verso una norma regionale che delegava ai Comuni 1. l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione; 2. l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui sopra La Corte Costituzionale con sentenza n° 189 del 7 ottobre 2021 ha dichiarato fondata la questione di costituzionalità su detta norma regionale, con la seguente motivazione: La potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate nell'art. 117, secondo comma, Cost. comporta la legittimazione del solo legislatore nazionale a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l'allocazione di competenze presso enti diversi dai Comuni - ai quali devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall'art. 118, primo comma, Cost. - tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di governo. Il principio di legalità, quale canone fondante dello Stato di diritto, impone che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate mediante un atto legislativo, la cui adozione non può che spettare all'ente - Stato o Regione, «secondo le rispettive competenze» (art. 118, secondo comma, Cost.) - che ha inteso dislocare la funzione amministrativa in deroga al criterio generale che ne predilige l'assegnazione al livello comunale. Tanto conduce logicamente a escludere che le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. - che, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, siano state conferite dallo Stato alla Regione - possano essere da quest'ultima riallocate presso altro ente infraregionale, comportando un'iniziativa siffatta una modifica, mediante un atto legislativo regionale, dell'assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale. Tale deve ritenersi quello in materia di autorizzazione alla gestione e al trattamento dei rifiuti delineato dagli artt. 196, comma 1, lettere d) ed e), e 208 cod. ambiente sulla base di una ragionevole valutazione di congruità dell'ambito regionale rispetto alla dimensione degli interessi implicati. 5.2.- La potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. risponde, del resto, a ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l'ambiente, unitario e di valore primario (sentenze n. 246 del 2017 - 64, n. 641 del 1987 - 65), che risulterebbero vanificate ove si riconoscesse alla Regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale. La delega di funzioni amministrative il soggetto titolare del potere di provvedere su determinati interessi conferisce ad altro soggetto la legittimazione ad adottare atti che rientrano nella propria sfera di attribuzione, così dando luogo a una competenza di carattere derivato, ancorché limitata al solo esercizio della funzione e non incidente sulla sua titolarità. 64 https://www.giurcost.org/decisioni/2017/0246s-17.html 65 https://www.giurcost.org/decisioni/1987/0641s-87.html
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    50 Posto che lapredeterminazione normativa della distribuzione dei compiti costituisce una proiezione del principio di legalità, che, ai sensi dell'art. 97 Cost., regola l'agire amministrativo, l'attitudine della delega a modificare la competenza ne giustifica il condizionamento al duplice presupposto della titolarità originaria, in capo al conferente, del potere che ne forma oggetto e dell'espressa previsione e delimitazione ad opera della stessa fonte normativa che attribuisce la competenza a delegare (si veda, sul tema, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 29 novembre 2012, n. 6042 - 66). La modifica della competenza regionale fissata dall'art. 196 cod. ambiente, operata dall'art. 6, comma 2, lettere b) e c), della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, attraverso la delega ai Comuni della funzione autorizzatoria ivi indicata, contrasta con il parametro evocato perché introduce una deroga all'ordine delle competenze stabilito dalla legge statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in assenza - sia nell'ordito costituzionale, sia nel codice dell'ambiente - di una disposizione che abiliti alla descritta riallocazione. La mancata riproduzione, nel testo dell'art. 118 Cost. introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), del riferimento, presente nella formulazione originaria dello stesso art. 118, alla delega come strumento di "normale" esercizio delle funzioni amministrative regionali induce, infatti, a ritenere che tale istituto non sia più configurabile come ordinario strumento di allocazione di competenze da parte del legislatore regionale, in assenza di una specifica abilitazione da parte della fonte a ciò competente. Nel previgente assetto ordinamentale, in cui la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, improntata al principio del parallelismo tra funzioni legislative e amministrative, era assistita da una presunzione di adeguatezza, la delega, comportando la scissione tra titolarità ed esercizio della funzione, rispondeva a un'essenziale esigenza di flessibilità, sicché si prevedeva che, ove l'ente individuato dalla Costituzione si fosse rivelato inadeguato rispetto alle concrete esigenze della collettività di riferimento, lo svolgimento delle funzioni amministrative sarebbe stato demandato all'ente ritenuto più idoneo a garantirne il soddisfacimento. Per contro, nel modello delineato dalla riforma costituzionale del 2001, in linea con il principio di sussidiarietà, la valutazione di adeguatezza informa di sé l'individuazione, ad opera del legislatore statale o regionale, dell'ente presso il quale allocare, in termini di titolarità, la competenza. Infatti, muovendo dalla preferenza accordata ai Comuni, cui sono attribuite, in via generale, le funzioni amministrative, la Costituzione demanda al legislatore statale e regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, la facoltà di diversa allocazione di dette funzioni, per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, primo comma, Cost.). SENTENZA 189/2021: https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/531 66 https://www.giustizia- amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=200700511&nomeFile=2012060 42_11.html&subDir=Provvedimenti
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    51 SOSTANZE PERICOLOSE Stato delleentrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Normativa Comunitaria) Lo stato del 2021 lo trovate a questo LINK: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021B1008(02)&from=IT Linee guida Fondo vittime amianto dell’INAIL (Normativa Nazionale) Tra gli strumenti utilizzati per garantire la tutela dei lavoratori rientra anche la prestazione aggiuntiva finanziata dal Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’Inail, con contabilità autonoma e separata, dalla legge finanziaria del 2008 (244/2007). Si tratta di un ulteriore indennizzo economico destinato ai titolari di rendite per malattie correlate all’esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax” e, in caso di morte, in favore dei loro eredi titolari di rendita a superstiti. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori di attività che hanno comportato una maggiore esposizione all’amianto. Per l’erogazione della prestazione e la riscossione delle addizionali previste, il Fondo si avvale a titolo gratuito degli uffici e delle competenti strutture dell’Inail. Pubblicate sul sito INAIL le nuove linee guida per la gestione del Fondo LINEE GUIDA FONDO VITTIME AMIANTO: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-fondo-per-le-vittime-dell-amianto.pdf
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    52 URBANISTICA EDILIZIA Approvazione degliinterventi di demolizione di opere abusive (Normativa Nazionale) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la condizione abitativa, Divisione V, rende noto che nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2020, n.206 é stato pubblicato il Decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020,registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020, n. 3150, con il quale sono stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione dei fondi di cui alla legge n. 205/2017, art.1, comma 26 per la demolizione delle opere abusive. Il Decreto Ministero Infrastrutture 9 settembre 2021 approva l'allegato elenco degli interventi di demolizione delle opere abusive, con i relativi importi ammessi al contributo. Gli importi ammessi al contributo indicati nell'elenco allegato sono assegnati ai comuni ad integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive approvati con il presente decreto. DECRETO 9/9/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-10-13&atto.codiceRedazionale=21A05977&elenco30giorni=false
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    53 VIGILANZA AMBIENTALE Riparto risorseper rete nazionale registri tumori e sorveglianza epidemiologica (Normativa Nazionale) La legge 22 marzo 2019, n. 29 (67) ha istituito e disciplinato la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. La rete ha, tra altre, le seguenti finalità: a) coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, nonché validazione degli studi epidemiologici; b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate; c) studio e monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate; d) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale. Inoltre vien istituito il Referto epidemiologico per il quale si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria. Il comma 463 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (68) ha previsto che, per le finalità alla istituzione funzionamento della Rete suddetta è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con Decreto Ministero Salute del 12 agosto 2021 sono state definite le modalità di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse suddette. Le risorse di cui sopra, a decorrere dall'anno 2020, sono ripartite tra le regioni e le province autonome tenendo conto: a) della natura innovativa dell'intervento, tecnologico e informatico, che le Regioni e le Province autonome sono tenute a predisporre per la realizzazione e l'implementazione dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali; b) della numerosità della popolazione residente e, pertanto, della potenziale incidenza e prevalenza dei tumori, delle malattie tumore-correlate e delle malattie infettive. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto 12 agosto 2021 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (1/10/2021 quindi scadenza 29/12/2021), le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute un progetto operativo con il quale illustrano le modalità di realizzazione del registro tumori regionale, che dovrà alimentare il registro tumori nazionale, redatto secondo le indicazione dell'allegato 2 parte integrante del Decreto, e presentano proposte per l'implementazione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e per l'istituzione del referto epidemiologico. 67 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;29 68 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160
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